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Document 42010X0513(04)

    Regolamento n. 73 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione di veicoli industriali, rimorchi e semirimorchi per quanto riguarda la protezione laterale

    GU L 120 del 13.5.2010, p. 49–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/73(2)/oj

    13.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 120/49


    Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

    http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

    Regolamento n. 73 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione di veicoli industriali, rimorchi e semirimorchi per quanto riguarda la protezione laterale

    Comprendente tutto il testo valido fino a:

    Supplemento 1 alla versione originale del regolamento — data d’entrata in vigore: 10 novembre 2007

    INDICE

    REGOLAMENTO

    1.

    Campo di applicazione

    2.

    Obiettivo

    3.

    Definizioni

    4.

    Domanda di omologazione

    5.

    Omologazione

    6.

    Prescrizioni

    7.

    Specifiche tecniche per i dispositivi di protezione laterale

    8.

    Deroghe

    9.

    Modifica del tipo di veicolo e estensione dell’omologazione

    10.

    Conformità della produzione

    11.

    Sanzioni in caso di non conformità della produzione

    12.

    Cessazione definitiva della produzione

    13.

    Denominazione ed indirizzi dei servizi tecnici responsabili per lo svolgimento dei collaudi ai fini dell’omologazione e dei dipartimenti amministrativi

    ALLEGATI

    Allegato 1 —

    Comunicazione relativa all’omologazione, al rifiuto, all’estensione od al ritiro dell’omologazione ovvero alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione laterale a norma del regolamento n. 73

    Allegato 2 —

    Esempi di marchi di omologazione

    1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

    Il presente regolamento si applica ai veicoli completi appartenenti alle categorie N2, N3, O3 e O4  (1) limitatamente alla protezione laterale. Esso non riguarda:

    a)

    trattori per semirimorchi;

    b)

    rimorchi specialmente progettati e costruiti con finalità speciali sui quali non sia possibile, per ragioni pratiche, applicare siffatte protezioni laterali.

    2.   OBIETTIVO

    Far sì che i veicoli cui si applica il presente regolamento siano costruiti e/o equipaggiati in modo proteggere efficacemente utenti della strada non altrimenti protetti dal rischio di cadere sotto la fiancata del veicolo e di essere travolti dalle ruote (2).

    3.   DEFINIZIONI

    3.1.   Ai fini del presente regolamento s’intende per:

    3.1.1.

    «omologazione di un veicolo» l’omologazione di un tipo completo di veicolo per quanto ne riguarda le protezioni laterali;

    3.1.2.

    «tipo di veicolo» una categoria di veicoli che non differiscono tra di loro in rapporto ai parametri fondamentali quali la larghezza dell’asse posteriore, la larghezza complessiva, le dimensioni, la forma e i materiali dell’intera fiancata del veicolo (inclusa l’eventuale cabina di guida) e le caratteristiche delle sospensioni se e in quanto tali parametri fondamentali hanno rilevanza ai fini delle prescrizioni di cui al punto 7 del presente regolamento;

    3.1.3.

    «massa massima» la massa dichiarata tecnicamente ammissibile dal fabbricante del veicolo (tale massa deve risultare più elevata della «massa massima ammissibile» stabilita dalle amministrazioni nazionali);

    3.1.4.

    «massa della tara» il peso del veicolo in ordine di marcia, scarico e senza occupanti ma fornito di combustibile, liquido refrigerante, lubrificante, utensili e ruota di scorta qualora questa sia fornita dal fabbricante del veicolo in quanto equipaggiamento standard;

    3.1.5.

    «utenti della strada privi di protezione» pedoni, ciclisti o motociclisti che facciano della strada un uso tale da renderli esposti a cadere sotto la fiancata del veicolo e a finirne sotto le ruote.

    4.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

    4.1.   La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto ne riguarda i dispositivi di protezione laterale va presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

    4.2.   La domanda dev’essere accompagnata dai documenti indicati nel seguito, in triplice copia, e dalle seguenti informazioni particolareggiate:

    4.2.1.

    una descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee e i materiali di costruzione se e in quanto necessario ai fini del presente regolamento;

    4.2.2.

    disegni del veicolo che ne illustrino il tipo visto lateralmente e posteriormente, nonché disegni particolareggiati delle parti laterali della struttura;

    4.2.3.

    una descrizione particolareggiata dello specifico dispositivo di protezione laterale: dimensioni, linee, materiali costruttivi e posizionamento sul veicolo.

    4.3.   Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo da omologare allo scopo di consentire il controllo delle specifiche tecniche.

    4.3.1.

    Un veicolo che non abbia tutte le componenti caratteristiche del tipo può venir accettato ai fini dell’omologazione purché si possa dimostrare che l’assenza delle componenti in questione non produce effetti negativi sui risultati dell’omologazione se e in quanto essi interessano le prescrizioni del presente regolamento.

    4.3.2.

    La responsabilità di dimostrare che l’accettazione delle variazioni di cui al precedente punto 4.3.1 risulta compatibile con la conformità alle prescrizioni del presente regolamento compete a chi richiede l’omologazione.

    4.3.3.

    Prima di concedere l’omologazione le autorità competenti si accertano dell’esistenza di disposizioni appropriate a garantire un efficace controllo della conformità della produzione.

    5.   OMOLOGAZIONE

    5.1.   Qualora il veicolo presentato per ottenerne l’omologazione a norma del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei punti 6 e 7 che seguono ne viene concessa l’omologazione.

    5.2.   Ad ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione, le cui prime due cifre (attualmente 00 per il regolamento nella sua forma originale) indicano la serie di modifiche che incorporano le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento al momento del rilascio dell’omologazione. La parte contraente non può assegnare uno stesso numero a un altro tipo di veicolo.

    5.3.   Alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento andrà data comunicazione dell’omologazione ovvero del rifiuto o dell’estensione dell’omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento, mediante una scheda conforme al modello che figura nell’allegato 1 del presente regolamento.

    5.4.   Ad ogni veicolo conforme a un tipo di veicolo omologato nell’ambito del presente regolamento viene apposto, in modo che sia chiaramente visibile e in uno spazio rapidamente accessibile precisato sul formulario di omologazione, un marchio internazionale di omologazione consistente in:

    5.4.1.

    un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione (3);

    5.4.2.

    il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da una sbarra e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 5.4.1.

    5.5.   Se il veicolo risulta conforme a un tipo omologato a norma di uno o più dei regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha concesso l’omologazione nell’ambito del presente regolamento non occorre ripetere il simbolo di cui al punto 5.4.1; in tal caso il regolamento e il numero di omologazione nonché i simboli addizionali relativi a tutti i regolamenti nell’ambito dei quali è stata concessa l’omologazione nel paese che l’ha concessa nell’ambito del presente regolamento andranno collocati in una colonna verticale alla destra del simbolo di cui al punto 5.4.1.

    5.6.   Il marchio di omologazione deve risultare chiaramente leggibile ed essere indelebile.

    5.7.   Il marchio di omologazione va collocato sulla piastra recante i dati relativi al veicolo apposta dal fabbricante o nelle sue immediate vicinanze.

    5.8.   L’allegato 2 del presente regolamento fornisce esempi della disposizione dei marchi di omologazione.

    6.   PRESCRIZIONI

    6.1.   ASPETTI GENERALI

    6.1.1.

    I veicoli delle categorie N2, N3, O3 e O4 vanno costruiti e attrezzati in modo da offrire su tutta la loro lunghezza un’efficace protezione agli utenti della strada non altrimenti protetti contro il rischio di cadere sotto la fiancata del veicolo e di finire sotto le ruote. Questa prescrizione si ritiene soddisfatta se:

    6.1.1.1.

    il veicolo è dotato di un dispositivo speciale di protezione laterale (barra laterale) a norma di quanto prescritto dal punto 7; ovvero

    6.1.1.2.

    il veicolo è progettato e/o attrezzato sulla fiancata in modo tale che, a causa della loro forma e delle loro caratteristiche, le sue componenti possano essere incorporate e/o considerate tali da sostituire il dispositivo di protezione laterale. Si ritiene che costituiscano un dispositivo di protezione laterale componenti le cui funzioni combinate soddisfino le prescrizioni formulate più avanti al punto 7.

    6.2.   POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO NEL CORSO DELLE PROVE

    All’atto di verificare la rispondenza alle specifiche tecniche di cui al punto 7 più avanti la posizione del veicolo dovrà essere la seguente:

     

    veicolo posizionato su una superficie orizzontale piatta;

     

    ruote sterzanti in posizione per la marcia rettilinea in avanti;

     

    veicolo scarico;

     

    semirimorchi posizionati sui loro supporti in modo da risultare sostanzialmente orizzontali.

    7.   SPECIFICHE TECNICHE PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE

    7.1.   Il dispositivo di protezione laterale non deve aumentare la larghezza complessiva del veicolo e la parte principale della sua superficie esterna non deve risultare incassata di più di 120 mm rispetto alla superficie più esterna (punto di massima larghezza del veicolo). In alcuni veicoli la sua estremità anteriore può essere rivolta verso l’interno secondo le modalità stabilite ai punti 7.4.3 e 7.4.4. La sua estremità posteriore non deve curvarsi verso l’interno di più di 30 mm, calcolati dal margine più esterno degli pneumatici posteriori (esclusi eventuali rigonfiamenti in prossimità del terreno) per gli ultimi 250 mm.

    7.2.   La superficie esterna del dispositivo deve risultare liscia e per quanto possibile continua dall’estremità anteriore a quella posteriore; parti adiacenti possono tuttavia sovrapporsi purché il bordo che si sovrappone sia rivolto verso il dietro o il basso; in alternativa può essere lasciato uno spazio di lunghezza non superiore ai 25 mm misurati longitudinalmente, purché la parte posteriore non sporga verso l’esterno di quella anteriore; le teste arrotondate di bulloni o rivetti possono sporgere al di là della superficie per una distanza non superiore ai 10 mm e altre parti possono protrudere della stessa misura purché esse risultino lisce e analogamente arrotondate; tutti gli spigoli e gli angoli esterni devono essere arrotondati con un raggio di 2,5 mm almeno.

    7.3.   Il dispositivo può consistere di una superficie piatta continua o di una o più rotaie orizzontali o di una combinazione di questi due elementi; qualora si faccia ricorso a rotaie esse non devono distare di più di 300 mm l’una dall’altra e devono risultare alte almeno:

     

    50 mm nel caso dei veicoli della categoria N2 e O3;

     

    100 mm e sostanzialmente piatte nel caso dei veicoli delle classi N3 ed O4;

     

    le combinazioni di superficie e rotaie devono formare una barra laterale praticamente continua, fatto salvo tuttavia quanto disposto al punto 7.2.

    7.4.   Lo spigolo anteriore della protezione laterale deve presentare le caratteristiche costruttive precisate qui di seguito.

    7.4.1.

    La sua posizione deve essere:

    7.4.1.1.

    su un veicolo a motore: arretrata di non più di 300 mm rispetto al piano verticale perpendicolare al piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico della ruota immediatamente anteriore al dispositivo stesso;

    7.4.1.2.

    su un rimorchio trainato mediante barra rigida: arretrato di non più di 500 mm rispetto al piano di cui al punto 7.4.1.1;

    7.4.1.3.

    su un semirimorchio: arretrato di non più di 250 mm rispetto al piano mediano trasversale di eventuali gambe mobili di supporto, senza però che la distanza dal margine anteriore al piano trasversale passante attraverso il centro della ralla nella sua posizione più arretrata possa in ogni caso superare i 2,7 m.

    7.4.2.

    Il margine anteriore che si trovi in uno spazio per altro verso aperto deve consistere in un elemento verticale continuo che copra l’intera altezza del dispositivo di protezione; le facce esterne e anteriore di tale elemento devono estendersi verso il retro per almeno 50 mm e curvare verso l’interno per 100 mm nel caso di veicoli appartenenti alle classi N2 ed O3, ovvero estendersi per almeno 100 mm verso il retro nonché curvare verso l’interno per 100 mm nel caso di veicoli appartenenti alle classi N3 e O4.

    7.4.3.

    Su un veicolo a motore nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al punto 7.4.1.1 porta a un punto all’interno della cabina di guida il dispositivo di protezione deve essere costruito in modo tale che la distanza libera tra la sua estremità anteriore e i pannelli della cabina non superi 100 mm ed essere all’occorrenza rivolto verso l’interno con un angolo non superiore ai 45o. In tal caso le disposizioni del punto 7.4.2 non sono applicabili.

    7.4.4.

    Su un veicolo a motore nel quale la misurazione dei 300 mm di cui al punto 7.4.1.1 porta a un punto situato dietro la cabina di guida ed il dispositivo di protezione è prolungato in avanti fino a 100 mm dalla cabina stessa il fabbricante ha l’opzione di rispettare le disposizioni del punto 7.4.3.

    7.5.   L’estremità posteriore del dispositivo di protezione deve risultare avanzata di non più di 300 mm rispetto al piano verticale perpendicolare la piano longitudinale del veicolo e tangenziale alla superficie esterna dello pneumatico collocato sulla ruota immediatamente posteriore; all’estremità posteriore non è richiesto alcun elemento verticale continuo.

    7.6.   L’altezza al suolo del margine inferiore del dispositivo di protezione laterale non deve in alcun punto superare i 550 mm.

    7.7.   Non deve esservi una distanza superiore ai 350 mm tra il margine superiore del dispositivo di protezione e la parte della struttura del veicolo intersecata o toccata da un piano verticale tangenziale alla superficie esterna degli pneumatici, escludendo qualsiasi rigonfiamento di quest’ultimi in prossimità del terreno, salvo che nei seguenti casi:

    7.7.1.

    quando il piano di cui al punto 7.7 non interseca la struttura del veicolo il margine superiore deve essere allo stesso livello della superficie della piattaforma di carico oppure a 950 mm di altezza sul terreno (vale la distanza minore tra le due);

    7.7.2.

    quando il piano di cui al punto 7.7 interseca la struttura del veicolo ad un livello situato a un’altezza di più da 1,3 m dal suolo il margine superiore del dispositivo di protezione deve avere un’altezza al suolo di non meno di 950 mm;

    7.7.3.

    su un veicolo specialmente progettato e costruito, e non meramente adattato, per il trasporto di container o di un corpo smontabile il margine superiore del dispositivo di protezione va determinato conformemente ai precedenti punti 7.7.1 e 7.7.2 considerando il container o il corpo in questione come parte del veicolo.

    7.8.   I dispositivi di protezione laterale devono risultare sostanzialmente rigidi, sicuramente montati (non presentare cioè il rischio di allentamenti dovuti a vibrazioni incontrate nel corso del normale impiego del veicolo) nonché, eccetto per quanto riguarda le parti di cui al punto 7.9, realizzati in metallo o qualsiasi altro materiale idoneo. Il dispositivo di protezione laterale si considera adeguato quando sia capace di resistere a una forza statica orizzontale di 1 kN applicata perpendicolarmente a qualsiasi parte della sua superficie esterna dal centro di un ariete avente faccia piatta e circolare e un diametro di 220 mm ± 10 mm, quando la deflessione del dispositivo sotto carico non risulti in tali condizioni superiore a:

     

    30 mm lungo i 250 mm all’estremità posteriore del dispositivo stesso; e

     

    150 mm lungo il resto del dispositivo.

    Il rispetto di questa prescrizione può essere verificato per mezzo di calcoli.

    7.9.   Nella protezione laterale possono essere incorporati componenti permanentemente fissati al veicolo quali ruote di ricambio, alloggio della batteria, serbatoi dell’aria, serbatoi del combustibile, lampade, riflettori e scomparti per gli attrezzi, purché essi rispondano alle prescrizioni dimensionali del presente regolamento. Si applica di norma quanto disposto dal punto 7.2 per quanto riguarda le distanze tra dispositivi di protezione e componenti fissati in permanenza.

    7.10.   Il dispositivo di protezione non può essere utilizzato per fissarvi tubazioni per la frenatura ovvero per dispositivi idraulici o ad aria compressa.

    8.   DEROGHE

    8.1.   In deroga a quanto sopra stabilito i veicoli appartenenti alle categorie seguenti sono tenuti a rispettare le disposizioni unicamente se e in quanto precisato per ciascuno di essi:

    8.1.1.

    un rimorchio estensibile deve rispettare tutte le prescrizioni del punto 7 quando sia chiuso in modo da raggiungere la sua lunghezza minima; una volta che il rimorchio sia in posizione estesa tuttavia i dispositivi di protezione laterale devono rispettare quanto disposto ai punti 7.6, 7.7, e 7.8 nonché al punto 7.4 o 7.5, ma non necessariamente ad entrambi questi ultimi due punti; il fatto di estendere il rimorchio non deve dar luogo a soluzioni di continuità per tutta la lunghezza delle protezioni laterali.

    8.1.2.

    Un’autocisterna, vale a dire un veicolo progettato all’esclusivo scopo di trasportare una sostanza fluida in un serbatoio chiuso montato in permanenza sul veicolo e dotato di collegamenti per tubi flessibili o rigidi destinati alle operazioni di carico o di scarico, dev’essere munita di protezioni laterali che rispettano per quanto praticamente possibile tutte le prescrizioni del punto 7; un esonero dalla rispondenza rigorosa a tale prescrizioni può essere concesso soltanto laddove lo rendano necessario esigenze operative.

    8.1.3.

    Su un veicolo dotato di gambe estensibili destinate a fornire una stabilità aggiuntiva nel corso delle operazioni di carico e scarico o di altre operazioni per le quali il veicolo sia progettato i dispositivi di protezione laterale possono comportare soluzioni di continuità quando queste risultino necessarie per consentire l’estensione delle gambe suddette.

    8.1.4.

    Su un veicolo dotato di punti d’ancoraggio per il trasporto ro-ro saranno consentite soluzioni di continuità nel dispositivo di protezione laterale per consentire il passaggio e il tensionamento dei cavi di fissaggio.

    8.2.   Qualora i lati dei veicolo siano progettati e/o attrezzati in modo tale che a causa della loro forma e delle loro caratteristiche le parti che li compongono soddisfino congiuntamente le prescrizioni del punto 7 si può ritenere che esse sostituiscano i dispositivi di protezione laterale.

    9.   MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO E ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE

    9.1.   Ogni modifica del tipo di veicolo va notificata al servizio amministrativo che ha omologato detto tipo di veicolo. Tale servizio può:

    9.1.1.

    giudicare che le modifiche apportate non abbiano un’incidenza negativa rilevante e che comunque il veicolo ottemperi ancora alle prescrizioni; ovvero

    9.1.2.

    chiedere un nuovo verbale di collaudo al servizio tecnico incaricato delle prove.

    9.2.   La conferma o il rifiuto dell’omologazione vanno comunicati, con indicazione delle modifiche apportate, alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento seguendo la procedura di cui al precedente punto 5.3.

    9.3.   L’autorità competente che rilascia l’estensione dell’omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione compilata per tale estensione.

    10.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    Le procedure di fabbricazione saranno conformi a quelle elencate all’appendice 2 dell’accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e rispettare i seguenti requisiti:

    10.1.   ciascun veicolo omologato a norma del presente regolamento va costruito in modo conforme al tipo omologato e tale da soddisfare i requisiti di cui al punto 6.

    10.2.   L’autorità competente che ha rilasciato l’omologazione deve poter verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicabili a ogni unità produttiva. Normalmente, tali verifiche avranno frequenza biennale.

    11.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    11.1.   L’omologazione rilasciata in rapporto a un tipo di veicolo in applicazione del presente regolamento può venir revocata quando non siano rispettate le prescrizioni di cui ai precedenti punti 6 e 7.

    11.2.   La parte dell’accordo che applica il presente regolamento la quale revochi un’omologazione precedentemente concessa ne informa immediatamente le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando loro una copia della scheda di omologazione recante in calce l’annotazione «OMOLOGAZIONE REVOCATA» scritta in caratteri di grandi dimensioni, firmata e datata.

    12.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

    Il titolare dell’omologazione che cessi definitivamente la fabbricazione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Al ricevere tale comunicazione detta autorità ne informa le altre parti dell’accordo che applicano il presente regolamento inviando loro una copia recante in calce l’indicazione «CESSATA PRODUZIONE» scritta in lettere di grandi dimensioni, firmata e datata.

    13.   DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI COMPETENTI A ESEGUIRE LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

    Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite la denominazione e gli indirizzi dei servizi tecnici competenti a eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione, ai quali vanno altresì inviate le schede che certificano l’omologazione ovvero l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione provenienti da altri paesi.


    (1)  Quali definite nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 modificato da ultimo da Amend.4).

    (2)  Il presente regolamento non impedisce che un paese possa prescrivere requisiti aggiuntivi per parti di veicoli da porre davanti alle ruote anteriori e dietro le ruote posteriori.

    (3)  1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4: Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Serbia, 11: Regno Unito, 12: Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15: (non assegnato), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30: (non assegnato), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33: (non assegnato), 34: Bulgaria, 35: (non assegnato), 36: Lituania, 37: Turchia, 38: (non assegnato), 39: Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41: (non assegnato), 42: per la Comunità europea (le omologazioni sono concesse dai suoi Stati membri usando il rispettivo simbolo ECE), 43: Giappone, 44: (non assegnato), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sud Africa, 48: Nuova Zelanda, 49: Cipro, 50: Malta, 51: Repubblica di Corea, 52: Malaysia, 53: Thailandia, 54 e 55: (non assegnati) e 56: Montenegro. I numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell’accordo.


    ALLEGATO 1

    COMUNICAZIONE

    [formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]

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    ALLEGATO 2

    ESEMPIO DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

    MODELLO A

    (Cfr. punto 5.4 del presente regolamento)

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    MODELLO B

    (Cfr. punto 5.5 del presente regolamento)

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    (1)  Questo secondo numero ha valore meramente esemplificativo.


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