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Document 42010X0513(03)

Regolamento n. 39 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e la sua installazione

GU L 120 del 13.5.2010, p. 40–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/39(2)/oj

13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/40


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 39 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e la sua installazione

Revisione 1

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 5 alla versione originale del regolamento — data d’entrata in vigore: 7 dicembre 2002

INDICE

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni

6.

Modifiche del tipo di veicolo

7.

Conformità della produzione

8.

Sanzioni per non conformità della produzione

9.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica ai sensi del regolamento n. 39 concernente il rilascio, l’estensione, il rifiuto o la revoca dell’omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo al tachimetro e alla sua installazione

Allegato 2 —

Disposizioni sui marchi di omologazione

Allegato 3 —

Prova di precisione del tachimetro per conformità della produzione

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica all’omologazione dei veicoli di categoria L, M e N (1).

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

2.1.

«Omologazione del veicolo» indica l’omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il tachimetro e la sua installazione.

2.2.

«Tipo di veicolo riguardo al suo tachimetro» indica veicoli che non presentano tra loro differenze essenziali se non, in particolare, negli aspetti sottoelencati:

2.2.1.

dimensioni degli pneumatici scelti dalla gamma di pneumatici normalmente montati;

2.2.2.

rapporto globale di trasmissione al tachimetro, compresi eventuali riduttori;

2.2.3.

tipo di tachimetro, caratterizzato:

2.2.3.1.

tolleranze del meccanismo di misura del tachimetro;

2.2.3.2.

costante tecnica del tachimetro;

2.2.3.3.

gamma di velocità indicate.

2.3.

«Pneumatici normalmente montati» indica il o i tipi di pneumatici forniti dal produttore sul tipo di veicolo in questione; gli pneumatici da neve non si considerano pneumatici normalmente montati.

2.4.

«Pressione ordinaria di funzionamento» indica la pressione a freddo precisata dal costruttore del veicolo, aumentata di 0,2 bar.

2.5.

«Tachimetro» designa la parte del dispositivo del tachimetro che indica al conducente la velocità del suo veicolo in qualsiasi momento dato (2).

2.5.1.

«Tolleranze del meccanismo di misurazione del tachimetro» indicano la precisione del tachimetro stesso, espressa con l’indicazione dei limiti di velocità superiori e inferiori per una gamma di input di velocità.

2.5.2.

«Costante tecnica del tachimetro» designa la relazione tra l’input di rotazioni o impulsi al minuto e una specifica velocità indicata.

2.6.

«Veicolo scarico» significa veicolo in ordine di marcia, completo di combustibile, refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se di serie), calcolando un conducente di 75 kg ma privo di passeggero, accessori facoltativi o carico.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo al tachimetro e la sua installazione va presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante debitamente accreditato.

3.2.

Ad essa vanno allegati i documenti, in triplice copia, e le informazioni che seguono:

3.2.1.

una descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda gli aspetti di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5; va specificato il tipo di veicolo.

3.3.

Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato un veicolo scarico rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

3.4.

L’autorità competente verifica che esistono le condizioni per garantire un efficace controllo della conformità della produzione prima che sia concessa l’omologazione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il tipo di veicolo presentato per l’omologazione ai sensi del presente regolamento rispetta i requisiti del regolamento riguardo al tachimetro e alla sua installazione, tale veicolo può essere omologato.

4.2.

Per ogni tipo omologato si assegna un numero di omologazione. Le prime due cifre di quest’ultimo corrisponderanno al numero più alto della serie di emendamenti incorporati nel regolamento al momento dell’omologazione. Ai sensi del punto 6 del presente regolamento, una parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

4.3.

L’omologazione ai sensi del presente regolamento di un tipo di veicolo, o il suo rifiuto, va notificata alle parti contraenti con un modulo conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento e con schemi di installazione, forniti da chi chiede l’omologazione, in formato A4 (210 × 297 mm) o piegati in tale formato, e in scala appropriata.

4.4.

A ogni veicolo, che si conforma a un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, va apposto in posizione evidente e facilmente accessibile, precisata sul modulo di omologazione, un marchio internazionale consistente in:

4.4.1.

un cerchio che circonda la lettera «E» seguito dal numero che contraddistingue il paese che ha rilasciato l’omologazione (3);

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», una sbarra e il numero di omologazione a destra del cerchio descritto al punto 4.4.1.

4.5.

Se nel paese che rilascia l’omologazione ai sensi del presente regolamento il veicolo si conforma a un tipo di veicolo omologato ai sensi di altri regolamenti allegati all’accordo, non va ripetuto il simbolo prescritto nel punto 4.4.1; in tal caso, gli altri numeri e simboli dovuti ai regolamenti in virtù dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese in questione saranno incolonnati verticalmente a destra del simbolo prescritto nel punto 4.4.1.

4.6.

Il marchio d’omologazione sarà chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio d’omologazione va applicato alla targhetta con i dati del veicolo apposta dal costruttore o nelle sue immediate vicinanze.

4.8.

L’allegato 2 del presente regolamento esemplifica la disposizione dei marchi di omologazione.

5.   PRESCRIZIONI

5.1.

Il tachimetro va posto all’interno del campo di visibilità diretta del conducente e sarà chiaramente leggibile di giorno e di notte. La gamma delle velocità indicate sarà sufficientemente ampia da comprendere la velocità massima di questo tipo di veicolo a detta del costruttore.

5.1.1.

Nei tachimetri destinati a veicoli delle categorie M, N, e L3, L4 e L5, gli intervalli saranno di 1, 2, 5 o 10 km/h. Sul quadrante, i valori numerici della velocità vanno indicati nel modo seguente: quando il valore più alto non supera 200 km/h, i valori vanno indicati a intervalli non superiori a 20 km/h. Quando il valore massimo supera 200 km/h, i valori vanno indicati a intervalli non superiori a 30 km/h. Gli intervalli indicati del valore numerico della velocità non è necessario che siano uniformi.

5.1.2.

Il tachimetro dei veicoli destinati a un paese che usi unità imperiali indicherà inoltre le miglia orarie (mph); gli intervalli saranno di 1, 2, 5 o 10 miglia orarie. Sul quadrante, i valori della velocità vanno indicati a intervalli non superiori a 20 miglia orarie e a partire da 10 o 20 miglia orarie. Gli intervalli indicati del valore della velocità non è necessario che siano uniformi.

5.1.3.

Nei tachimetri destinati a veicoli delle categorie L1 (ciclomotori) e L2, il quadrante non deve superare l’indicazione di 80 km/h. Gli intervalli saranno di 1, 2, 5 o 10 km/h e i valori numerici della velocità indicata non supereranno 10 km/h. Gli intervalli indicati del valore numerico della velocità non è necessario che siano uniformi.

5.1.4.

Il tachimetro dei veicoli delle categorie M, N, e L3, L4 e L5 destinati a un paese che usi le unità imperiali indicherà inoltre le miglia orarie (mph); gli intervalli saranno di 1, 2, 5 o 10 miglia orarie. Sul quadrante, i valori della velocità vanno indicati a intervalli non superiori a 20 miglia orarie e a partire da 10 o 20 miglia orarie. Gli intervalli indicati del valore numerico della velocità non è necessario che siano uniformi.

5.2.

La precisione del tachimetro sarà provata seguendo la seguente procedura:

5.2.1.

gli pneumatici saranno del tipo normalmente installato sul veicolo (cfr. punto 2.3. del presente regolamento). Viene effettuata una prova per ogni tipo di tachimetro destinato a essere montato dal produttore;

5.2.2.

la prova viene effettuata a veicolo scarico. A fini di misurazione si può appesantire il veicolo. Nella notifica di omologazione (cfr. allegato 1, punto 6.) si indicherà il peso del veicolo e la sua distribuzione tra gli assi;

5.2.3.

la temperatura di riferimento al tachimetro sarà di 23 ± 5 °C.

5.2.4.

durante ogni prova la pressione degli pneumatici sarà la pressione ordinaria di funzionamento (cfr. punto 2.4);

5.2.5.

il veicolo viene collaudato alle seguenti velocità:

Velocità massima di progetto (Vmax) del veicolo, stabilita dal costruttore (km/h)

Velocità di prova (V1)

(km/h)

Vmax ≤ 45

80 % Vmax

45 < Vmax ≤ 100

40 km/h e l’80 % Vmax

(se la velocità risultante è ≥ 55 km/h)

100 < Vmax ≤ 150

40 km/h, 80 km/h e l’80 % Vmax

(se la velocità risultante è ≥ 100 km/h)

150 < Vmax

40 km/h, 80 km/h e 120 km/h

5.2.6.

la strumentazione di prova usata per la misurazione della velocità effettiva del veicolo avrà un’approssimazione non superiore al ± 0,5 %;

5.2.6.1.

la superficie del tracciato di prova usato sarà piatta, asciutta e garantirà sufficiente aderenza;

5.2.6.2.

se per la prova si usa un dinamometro a rullo, il diametro del rullo sarà di almeno 0,4 m.

5.3.

La velocità indicata non deve essere inferiore alla velocità effettiva del veicolo. Alle velocità di prova precisate al precedente punto 5.2.5, sarà mantenuta la seguente relazione tra velocità indicata (V1) e velocità effettiva (V2).

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h

6.   MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO

6.1.

Ogni modifica del tipo di veicolo va comunicata al servizio amministrativo che lo ha omologato, il quale potrà:

6.1.1.

ritenere che le modifiche apportate non avranno apprezzabili effetti negativi e che comunque il veicolo rispetta ancora i requisiti; oppure

6.1.2.

richiedere un altro verbale al servizio tecnico che ha effettuato le prove.

6.2.

La nota che conferma o respinge l’omologazione, completa delle informazioni sulle modifiche, va trasmessa con la procedura di cui al precedente punto 4.3 alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento.

7.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1.

Le procedure sulla conformità della produzione saranno conformi a quelle precisate nell’accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), con i seguenti requisiti:

7.2.

ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, sarà fabbricato in modo conforme al tipo omologato e soddisferà i requisiti delle parti pertinenti di esso;

7.3.

per ogni tipo di veicolo, il tachimetro e la sua installazione vanno adeguatamente controllati; in particolare, per ogni tipo di veicolo sarà effettuata almeno la prova di cui all’allegato 3 del presente regolamento;

7.4.

l’ente che rilascia l’omologazione può in qualunque momento verificare i metodi di controllo della conformità applicati negli impianti di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è una volta ogni due anni;

7.5.

se al termine delle verifiche e dei controlli ai sensi del precedente punto 7.4 emergono risultati insoddisfacenti, l’autorità competente fa sì che siano prese misure opportune per ristabilire quanto prima la conformità della produzione.

8.   SANZIONI PER NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1.

L’omologazione rilasciata per un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento può essere ritirata se non viene soddisfatto il requisito di cui al precedente punto 7.1 o se i veicoli non superano i controlli prescritti nel precedente punto 7.

8.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento ritira l’omologazione in precedenza rilasciata, ne informerà immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, mediante un modulo di notifica conforme al modello dell’allegato 1 del presente regolamento.

9.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applica il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e cui vanno inviati i moduli di rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione, compilati in altri paesi.


(1)  Definite nell’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Emend.2).

(2)  Ciò non include la parte «indicatore di velocità» di un tachigrafo che soddisfi specifiche di omologazione che non ammettono una differenza assoluta tra la velocità effettiva e quella indicata, superiore ai valori stabiliti dai requisiti di cui al successivo punto 5.3.

(3)  1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4: Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Iugoslavia, 11: Regno Unito, 12: Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15 (non assegnato), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30 (non assegnato), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33 (non assegnato), 34: Bulgaria, 35 (non assegnato), 36: Lituania, 37: Turchia, 38 (non assegnato), 39: Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 per la Comunità europea (le omologazioni sono concesse dai suoi Stati membri usando il rispettivo simbolo ECE), 43: Giappone, 44 (non assegnato), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sud Africa e 48: Nuova Zelanda. I numeri successivi saranno assegnati ad altri paesi nell’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell’accordo.


ALLEGATO 1

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI SUI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)

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MODELLO B

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)

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(1)  Il secondo numero è un mero esempio.


ALLEGATO 3

PROVA DI PRECISIONE DEL TACHIMETRO PER LA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1.   CONDIZIONI DELLA PROVA

Le condizioni in cui deve avvenire la prova sono precisate ai punti da 5.2.1 a 5.2.6 del presente regolamento.

2.   REQUISITI

La produzione sarà considerata conforme al presente regolamento se viene osservata la seguente relazione tra la velocità indicata sul quadrante del tachimetro (V1) e la velocità effettiva (V2):

 

per i veicoli delle categorie M e N:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 6 km/h;

 

per i veicoli delle categorie L3, L4 e L5:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 8 km/h;

 

per i veicoli delle categorie L1 e L2:

0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.


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