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Document 42010X0513(01)

Regolamento n. 11 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte

GU L 120 del 13.5.2010, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/11(2)/oj

13.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/1


Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell’ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento n. 11 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte

Comprendente tutto il testo valido fino a:

Supplemento 2 della serie di modifiche 03 — Data di entrata in vigore: 17 marzo 2010

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1.

Campo di applicazione

2.

Definizioni

3.

Domanda di omologazione

4.

Omologazione

5.

Prescrizioni generali

6.

Prescrizioni per le prestazioni

7.

Procedure di prova

8.

Modifica ed estensione dell’omologazione del tipo di veicolo

9.

Conformità della produzione

10.

Sanzioni in caso di non conformità della produzione

11.

Cessazione definitiva della produzione

12.

Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

13.

Disposizioni transitorie

ALLEGATI

Allegato 1 —

Notifica

Allegato 2 —

Esempi di marchi di omologazione

Allegato 3 —

Prova delle serrature: applicazione della forza nelle prove di carico 1, 2 e 3

Allegato 4 —

Procedure di prova inerziale

Allegato 5 —

Procedura di prova del cardine

Allegato 6 —

Porte scorrevoli laterali

1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria M1 e N1 (1) in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte come i cardini e altri strumenti di sostegno presenti sulle porte, che possono essere utilizzati per l’ingresso o l’uscita degli occupanti.

2.   DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento,

2.1.

«omologazione di un veicolo» indica l’omologazione di un tipo di veicolo in relazione alle serrature e ai componenti di blocco delle porte;

2.2.

«tipo di veicolo» indica una categoria di veicoli a motore che non si differenziano per caratteristiche essenziali quali:

2.2.1.

indicazione del tipo di veicolo da parte del fabbricante;

2.2.2.

tipo di serratura;

2.2.3.

tipo di componente di blocco della porta;

2.2.4.

modo in cui le serrature e i componenti di blocco della porta sono montati e tenuti insieme dalla struttura del veicolo;

2.2.5.

tipo di porte scorrevoli;

2.3.

«serratura ausiliaria della porta» è una serratura dotata di una posizione completamente bloccata con o senza una posizione di blocco secondaria e montata su una porta o su un sistema di porta dotato di un sistema principale di blocco della porta;

2.4.

«sistema ausiliario di blocco della porta»: è composto almeno da una serratura ausiliaria della porta e da un riscontro;

2.5.

«porta posteriore» è una porta o un sistema di porta sul retro di un veicolo a motore attraverso cui i passeggeri possono entrare o uscire dal veicolo oppure attraverso cui è possibile caricare o scaricare un carico. Non comprende:

a)

il ripiano di copertura del vano bagagli; o

b)

una porta o una finestra composte interamente da materiale di vetro e le cui serrature e/o i sistemi di cardini sono applicati direttamente al materiale di vetro;

2.6.

«membro del corpo» è la porzione del cardine generalmente applicata alla struttura del corpo;

2.7.

«sistema di blocco di sicurezza per bambini» indica un dispositivo di blocco che può essere attivato e rilasciato indipendentemente da altri dispositivi di blocco e che, una volta attivato, impedisce il funzionamento della maniglia interna della porta o di altri dispositivi di rilascio. Il dispositivo di rilascio/attivazione del blocco può essere manuale o elettrico e può essere collocato ovunque sul veicolo o al suo interno;

2.8.

«porte» indica porte incernierate o scorrevoli che portano direttamente a un compartimento contenente una o più posizioni sedute e che sono diverse da porte pieghevoli, porte avvolgibili e porte destinate a essere facilmente applicate a veicoli a motore costruiti per il funzionamento senza porte o rimosse dagli stessi;

2.9.

«sistema di segnalazione della chiusura della porta»: un sistema che attiva un segnale visivo situato dove possa essere visto chiaramente dal conducente quando il sistema di blocco di una porta non è nella posizione completamente bloccata e mentre è attiva l’accensione del veicolo;

2.10.

«sistema di cardine della porta»: uno o più cardini utilizzati per sostenere una porta;

2.11.

«sistema di serratura della porta»: è composto, almeno, da una serratura e da un riscontro;

2.12.

«membro della porta»: la porzione del cardine generalmente applicata alla struttura della porta, che costituisce il componente mobile;

2.13.

«sistema della porta»: la porta, la serratura, il riscontro, i cardini, le combinazioni di binari scorrevoli e altri componenti di blocco della porta posti sulla stessa e sul telaio circostante. Il sistema della porta di una porta doppia comprende entrambe le porte;

2.14.

«doppia porta» è un sistema di due porte in cui la porta anteriore o la porta a battente si apre inizialmente e si collega alla porta posteriore o porta bullonata, che si apre successivamente;

2.15.

«bullone a forcella»: la parte della serratura che aggancia e trattiene il riscontro quando si trova in posizione chiusa;

2.16.

«direzione di apertura del bullone a forcella»: la direzione contraria a quella in cui il riscontro entra nella serratura per agganciare il bullone a forcella;

2.17.

«posizione completamente bloccata»: condizione di accoppiamento della serratura che blocca la porta in posizione completamente chiusa;

2.18.

«cardine» è un dispositivo utilizzato per posizionare la porta rispetto alla struttura del corpo e controllare il percorso dell’apertura della porta per l’ingresso e l’uscita del passeggero;

2.19.

«perno del cardine»: parte del cardine che collega normalmente il corpo e i componenti della porta e determina l’asse di oscillazione;

2.20.

«serratura» è un dispositivo utilizzato per mantenere la porta in posizione chiusa rispetto al corpo del veicolo, con componenti per il rilascio (o il funzionamento) intenzionale;

2.21.

«serratura principale della porta»: una serratura dotata di una posizione completamente bloccata e di una posizione bloccata secondaria e indicata come «serratura principale della porta» dal fabbricante. Il fabbricante non può cambiare successivamente questa indicazione. Ogni fabbricante deve, su richiesta, fornire informazioni relative alle serrature considerate «serrature principali della porta» per un determinato veicolo o marca/modello;

2.22.

«sistema di serratura principale della porta»: composto, almeno, da una serratura e da un riscontro principali della porta;

2.23.

«posizione bloccata secondaria» si riferisce alla condizione di accoppiamento della serratura che blocca la porta in posizione parzialmente chiusa;

2.24.

«porta anteriore laterale»: una porta che, nella vista laterale, ha il 50 % o più della rispettiva area di apertura davanti al punto più arretrato del sedile posteriore del conducente, quando il sedile posteriore è regolato nella posizione più verticale e arretrata, fornendo un accesso diretto ai passeggeri per entrare o uscire dal veicolo;

2.25.

«porta posteriore laterale»: una porta che, nella vista laterale, ha il 50 % o più della rispettiva area di apertura dietro al punto più arretrato del retro del sedile del conducente, quando il sedile del conducente è regolato nella posizione più verticale e arretrata, fornendo un accesso diretto ai passeggeri per entrare o uscire dal veicolo;

2.26.

«riscontro» è un dispositivo a cui la serratura si aggancia per mantenere la porta in posizione completamente bloccata o nella posizione bloccata secondaria;

2.27.

«copertura del vano bagagli» è un pannello rimovibile che fornisce accesso dall’esterno del veicolo a uno spazio interamente separato dal compartimento degli occupanti, tramite una separazione permanente o sedili posteriori fissi o pieghevoli.

3.   DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1.

La domanda di omologazione di un tipo di veicolo in relazione alle serrature e ai componenti di blocco delle porte deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo mandatario.

3.2.

La domanda deve essere corredata dei documenti elencati di seguito, in triplice copia e dei seguenti particolari:

3.2.1.

disegni delle porte e delle loro serrature e dei componenti di blocco delle porte su scala adeguata e sufficientemente particolareggiati;

3.2.2.

descrizione tecnica delle serrature e dei componenti di blocco delle porte.

3.3.

La domanda deve essere corredata inoltre di:

3.3.1.

un insieme di cinque serie di componenti di blocco per porta. Tuttavia, quando viene utilizzata la stessa serie per più porte, è sufficiente presentare un gruppo di serie. Le serie di componenti di blocco della porta che possono essere differenziate solo perché sono destinate ad essere montate a sinistra o a destra non sono considerate diverse;

3.3.2.

un insieme di cinque serrature complete, compreso il meccanismo di attivazione, per ogni porta. Quando, tuttavia, le stesse serrature complete vengono utilizzate per più porte, è sufficiente presentare un insieme di serrature. Le serrature distinguibili soltanto perché sono destinate a essere installate a sinistra o a destra non sono considerate diverse.

3.4.

Il veicolo, rappresentativo del tipo da omologare, deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

4.   OMOLOGAZIONE

4.1.

Se il tipo presentato all’omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 seguenti, l’omologazione di quel tipo di veicolo è rilasciata.

4.2.

A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (03) indicano la serie di modifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche apportate al regolamento alla data di rilascio dell’omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero allo stesso tipo di veicolo se le porte non sono dotate di serrature o di componenti di blocco delle porte dello stesso tipo, oppure se le serrature e i componenti di blocco delle porte non sono montati nello stesso modo del veicolo presentato per l’omologazione; d’altra parte, può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo le cui porte sono dotate delle stesse serrature e degli stessi componenti di blocco delle porte montati nello stesso modo del veicolo presentato per l’omologazione.

4.3.

L’omologazione o l’estensione o il rifiuto dell’omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicate alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.

4.4.

Su ciascun veicolo conforme ad un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto visibile e facilmente accessibile indicato sulla scheda di omologazione, un marchio internazionale di omologazione composto di:

4.4.1.

un cerchio all’interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che la rilasciato l’omologazione (2);

4.4.2.

il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al paragrafo 4.4.1.

4.5.

Se un tipo è conforme a un tipo omologato a norma di uno o più regolamenti allegati all’accordo, nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 4.4.1 può non essere ripetuto; in tal caso, il regolamento, i numeri di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l’omologazione nel paese che ha rilasciato l’omologazione a norma del presente regolamento devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al paragrafo 4.4.1.

4.6.

Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

4.7.

Il marchio di omologazione deve essere collocato sulla targhetta dei dati del veicolo o in prossimità della stessa.

4.8.

Esempi della configurazione dei marchi di omologazione sono riportati nell’allegato 2 del presente regolamento.

5.   PRESCRIZIONI GENERALI

5.1.   Le prescrizioni si applicano a tutte le porte laterali e posteriori e ai componenti delle porte, tranne quelli posti su porte pieghevoli, porte avvolgibili, porte staccabili e porte destinate a fornire un’uscita di emergenza.

5.2.   Serrature delle porte

5.2.1.

Ogni sistema di porta incernierata deve essere dotato di almeno un sistema di serratura principale della porta.

5.2.2.

Ogni sistema di porta scorrevole deve essere dotato di:

a)

un sistema di serratura principale della porta; o

b)

un sistema di serratura della porta con una posizione completamente bloccata e un sistema di segnalazione per la chiusura della porta.

6.   PRESCRIZIONI PER LE PRESTAZIONI

6.1.   Porte incernierate

6.1.1.   Prima prova di carico

6.1.1.1.

Ogni sistema principale e ogni sistema ausiliario di serratura della porta, quando sono in posizione completamente chiusa, non devono separarsi quando viene applicato un carico di 11 000 N in direzione perpendicolare al lato frontale della serratura, in modo che la serratura e l’ancoraggio del riscontro non siano compressi l’uno contro l’altro, quando vengono sottoposti a prova, conformemente al paragrafo 7.1.1.1.

6.1.1.2.

In posizione secondaria chiusa, il sistema di serratura principale non deve separarsi quando viene applicato un carico di 4 500 N nella stessa direzione indicata al paragrafo 6.1.1.1, quando viene sottoposto a prova, conformemente al paragrafo 7.1.1.1.

6.1.2.   Seconda prova di carico

6.1.2.1.

Ogni sistema principale e ogni sistema ausiliario di serratura della porta, quando sono in posizione completamente chiusa, non devono separarsi quando viene applicato un carico di 9 000 N nella direzione di apertura del bullone a forcella e parallelamente al lato della serratura, quando viene sottoposto a prova, conformemente al paragrafo 7.1.1.1.

6.1.2.2.

In posizione secondaria chiusa, il sistema di serratura principale non deve separarsi quando viene applicato un carico di 4 500 N nella stessa direzione, come al paragrafo 6.1.2.1, quando viene sottoposto a prova, conformemente al paragrafo 7.1.1.1.

6.1.3.   Terza prova di carico (applicabile alle porte che si aprono in posizione verticale)

6.1.3.1.

Ogni sistema principale di serratura della porta non deve sganciarsi dalla posizione completamente chiusa quando viene applicato un carico verticale di 9 000 N nella direzione dell’asse del perno del cardine.

6.1.4.   Carico inerziale

Ogni sistema principale e ogni sistema ausiliario di serratura della porta devono soddisfare le prescrizioni dinamiche dei paragrafi 6.1.4.1 e 6.1.4.2 o il calcolo delle prescrizioni di resistenza a un carico inerziale indicate al paragrafo 6.1.4.3.

6.1.4.1.

Ogni sistema principale e ogni sistema ausiliario di serratura della porta su ogni porta incernierata non devono sganciarsi dalla posizione interamente chiusa quando viene applicato un carico inerziale di 30 g al sistema di serratura della porta, compresa la serratura e il relativo dispositivo di attivazione, nelle direzioni parallela agli assi longitudinale e trasversale del veicolo, con il dispositivo di blocco sganciato e qualora siano stati dimostrati conformi al paragrafo 7.1.1.2.

6.1.4.2.

Ogni sistema principale e ogni sistema ausiliario di serratura della porta su ogni porta posteriore incernierata non devono inoltre sganciarsi dalla posizione completamente chiusa quando viene applicato un carico inerziale di 30 g al sistema di serratura della porta, compresa la serratura e il relativo dispositivo di attivazione, nella direzione parallela all’asse verticale del veicolo, con il dispositivo di blocco sganciato e qualora siano stati dimostrati conformi al paragrafo 7.1.1.2.

6.1.4.3.

Ogni componente o gruppo secondario può essere calcolato per la sua resistenza minima al carico inerziale in una determinata direzione. La resistenza combinata all’operazione di sblocco deve garantire che il sistema di blocco della porta, se correttamente montato sulla porta del veicolo, rimanga bloccato se sottoposto a un carico inerziale di 30 g nelle direzioni del veicolo specificate ai paragrafi 6.1.4.1 e 6.1.4.2, a seconda dei casi, conformemente al paragrafo 7.1.1.2.

6.1.5.   Cardini delle porte

6.1.5.1.

Ogni sistema di cardine della porta deve:

a)

sostenere la porta;

b)

non separarsi quando viene applicato un carico longitudinale di 11 000 N;

c)

non separarsi quando viene applicato un carico trasversale di 9 000 N; e

d)

sulle porte che si aprono in direzione verticale, non separarsi quando viene applicato un carico verticale di 9 000 N.

6.1.5.2.

Tutte le prove richieste dal paragrafo 6.1.5.1 vengono eseguite in conformità con il paragrafo 7.1.2.

6.1.5.3.

Se all’interno del sistema di cardini viene collaudato un singolo cardine anziché l’intero sistema, questo deve sostenere un carico proporzionale al numero totale di cardini del sistema di cardini.

6.1.5.4.

Sulle porte laterali con cardini montati posteriormente, che possono essere azionati indipendentemente dalle altre porte,

a)

la maniglia interna della porta deve essere inattiva quando la velocità del veicolo è superiore o pari a 4 km/h; e

b)

deve essere fornito un sistema di segnalazione della chiusura.

6.2.   Porte laterali scorrevoli

6.2.1.   Prima prova di carico

6.2.1.1.

Almeno un sistema di serratura della porta, in posizione completamente chiusa, non deve separarsi quando viene applicato un carico di 11 000 N in direzione perpendicolare al lato frontale della serratura, quando viene sottoposto a prova conformemente al paragrafo 7.2.1.1.

6.2.1.2.

Nel caso di un sistema di serratura principale della porta, in posizione bloccata secondaria, il sistema di serratura della porta non deve separarsi quando viene applicato un carico di 4 500 N nella stessa direzione indicata al paragrafo 6.2.1.1, qualora venga sottoposto a prova conformemente al paragrafo 7.2.1.1.

6.2.2.   Seconda prova di carico

6.2.2.1.

Almeno un sistema di serratura della porta, in posizione completamente chiusa, non deve separarsi quando viene applicato un carico di 9 000 N in direzione dell’apertura del bullone a forcella e parallelamente al lato anteriore della serratura, qualora venga sottoposto a prova conformemente al paragrafo 7.2.1.1.

6.2.2.2.

Nel caso di un sistema di serratura principale della porta, in posizione bloccata secondaria, il sistema principale di serratura non deve separarsi quando viene applicato un carico di 4 500 N nella stessa direzione del paragrafo 6.2.2.1, quando viene sottoposto a prova conformemente al paragrafo 7.2.1.1.

6.2.3.   Carico inerziale

Ogni sistema di serratura della porta che soddisfi i requisiti dei paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 deve soddisfare le prescrizioni dinamiche del paragrafo 6.2.3.1 o il calcolo delle prescrizioni inerziali indicate al paragrafo 6.2.3.2.

6.2.3.1.

Il sistema di serratura della porta non deve sganciarsi della posizione interamente chiusa quando viene applicato un carico inerziale di 30 g al sistema di serratura della porta, compresa la serratura e il relativo dispositivo di attivazione, nelle direzioni parallela agli assi longitudinale e trasversale del veicolo, con il dispositivo di blocco sganciato, qualora vnga sottoposto a prova conformemente al paragrafo 7.2.1.2.

6.2.3.2.

La resistenza minima a un carico inerziale può essere calcolata per ogni componente o gruppo secondario. La loro resistenza combinata all’operazione di sblocco deve garantire che il sistema di serratura della porta, se montato correttamente sulla porta del veicolo, rimanga bloccato qualora venga sottoposto a un carico inerziale di 30 g nelle direzioni del veicolo specificate al paragrafo 6.2.1 o 6.2.2, a seconda dei casi, conformemente al paragrafo 7.2.1.2.

6.2.4.   Sistema di porta

6.2.4.1.

La combinazione di binario e guida di scorrimento o di altri mezzi di supporto per ogni porta scorrevole, in posizione completamente chiusa, non deve separarsi dal telaio della porta quando alla porta viene applicata una forza totale di 18 000 N lungo l’asse trasversale del veicolo,conformemente al paragrafo 7.2.2.

6.2.4.2.

La porta scorrevole, sottoposta a prova conformemente al paragrafo 7.2.2, non soddisfa questa prescrizione se si verifica una delle seguenti condizioni:

6.2.4.2.1.

una separazione che consenta a una sfera del diametro di 100 mm di passare senza ostruzioni dall’interno all’esterno del veicolo, mentre viene mantenuta la forza richiesta;

6.2.4.2.2.

ciascun dispositivo di applicazione della forza raggiunge uno spostamento totale di 300 mm.

6.3.   Serrature della porta

6.3.1.   Ogni porta deve essere dotata di almeno un dispositivo di blocco che, una volta agganciato, impedisca il funzionamento della maniglia esterna della porta o di un altro comando di rilascio esterno della serratura e disponga di un mezzo di attivazione e di un dispositivo di rilascio/aggancio della serratura situati all’interno del veicolo.

6.3.2.   Porte laterali posteriori.

Ogni porta laterale posteriore deve essere dotata di almeno un dispositivo di blocco che, una volta agganciato, impedisca il funzionamento della maniglia interna della porta o di altri comandi interni di rilascio della porta e che richieda azioni distinte per sbloccare la porta e azionare la maniglia interna della porta o altri comandi interni di rilascio della serratura.

6.3.2.1.

Il dispositivo di blocco può essere:

a)

un sistema di blocco di sicurezza per bambini; o

b)

un dispositivo di rilascio/aggancio del blocco situato all’interno del veicolo e facilmente accessibile al conducente del veicolo o a un occupante seduto vicino alla porta.

6.3.2.2.

Ciascun sistema descritto al paragrafo 6.3.2.1 a) e b), deve essere consentito come funzione di blocco supplementare.

6.3.3.   Sedili posteriori

Ogni sedile posteriore dotato di una maniglia interna della porta o di un altro comando interno di rilascio della serratura deve essere munito di almeno un dispositivo di blocco situato all’interno del veicolo che, una volta agganciato, impedisca il funzionamento della maniglia interna della porta o di un altro comando interno di rilascio della serratura e richieda azioni separate per sbloccare la porta e azionare la maniglia interna o un altro comando interno di rilascio della serratura.

7.   PROCEDURE DI PROVA

7.1.   Porte incernierate

7.1.1.   Serrature delle porte

7.1.1.1.   Prima, seconda e terza prova di carico, applicazione di forza

La conformità ai paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 è dimostrata conformemente all’allegato 3.

7.1.1.2.   Applicazione di forza inerziale

La conformità al paragrafo 6.1.4 è dimostrata conformemente all’allegato 4.

7.1.2.   Cardini delle porte

La conformità al paragrafo 6.1.5 è dimostrata conformemente all’allegato 5.

7.2.   Porte laterali scorrevoli

7.2.1.   Serrature delle porte

7.2.1.1.   Prima e seconda prova di carico, applicazione di forza

La conformità ai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 è dimostrata conformemente all’allegato 3.

7.2.1.2.   Applicazione di forza inerziale

La conformità al paragrafo 6.2.3 è dimostrata conformemente all’allegato 4.

7.2.2.   Sistema di porta

La conformità al paragrafo 6.2.4 è dimostrata conformemente all’allegato 6.

8.   MODIFICA ED ESTENSIONE DELL’OMOLOGAZIONE DEL TIPO DI VEICOLO

8.1.

Qualsiasi modifica di un tipo di veicolo deve essere notificata al servizio amministrativo che lo ha omologato. Ricevuta la notifica, il servizio può:

8.1.1.

ritenere che le modifiche effettuate probabilmente non avranno ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il veicolo è ancora conforme alle prescrizioni; oppure

8.1.2.

richiedere un altro verbale al servizio tecnico incaricato delle prove.

8.1.3.

L’autorità competente che ha rilasciato l’estensione di omologazione attribuisce un numero di serie ad ogni scheda di comunicazione redatta per tale estensione.

8.2

La conferma o il rifiuto dell’omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti dell’accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.3 precedente.

9.   CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

9.1.

Ogni veicolo che esponga un marchio di omologazione come prescritto ai sensi del presente regolamento dovrà conformarsi al tipo di veicolo omologato per quanto riguarda le particolarità in grado di modificare le caratteristiche delle serrature e dei componenti di blocco delle porte o il modo in cui sono montati.

9.2.

Al fine di verificare la conformità come prescritto al paragrafo 9.1 summenzionato, dovranno essere eseguiti un certo numero di controlli casuali sui veicoli fabbricanti in serie muniti di questo marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento.

9.3.

In linea di massima i controlli di cui sopra saranno limitati alla presa di misure. Tuttavia, qualora necessario, le serrature e i componenti di blocco delle porte saranno soggetti a prove come riferito ai paragrafi 5.2 e 5.3 precedenti, selezionate dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

10.   SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

10.1.

L’omologazione concessa a un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni indicate al paragrafo 9.1 non sono rispettate o se le serrature e componenti di blocco delle porte suddetti non superano le prove di cui al paragrafo 9.2 precedente.

10.2.

Se una parte dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una copia del modulo di omologazione recante alla fine, in maiuscolo la seguente dicitura firmata e datata «REVOCA DELL’OMOLOGAZIONE».

11.   CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un’omologazione cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione, la quale, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell’accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia del modulo di omologazione recante alla fine, in maiuscolo la seguente notazione firmata e datata: «CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE».

12.   NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti dell’accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite nome e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviate le schede, pubblicate in altri paesi, concernenti il rilascio, il rifiuto o la revoca dell’omologazione.

13.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

13.1.

Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie 03 di modifiche, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie 03 di modifiche.

13.2.

Fino al 12 agosto 2012, le parti contraenti che applicano il presente regolamento dovranno continuare a concedere l’omologazione ai tipi di veicoli conformi ai requisiti del presente regolamento così come modificato dalle serie di modifiche precedenti.

13.3.

A partire dal 12 agosto 2012, le parti contraenti che applicano il presente regolamento dovranno rilasciare le omologazioni solo se il tipo di veicolo da omologare soddisfa i requisiti del presente regolamento così come modificato dalla serie di modifiche 03.

13.4.

Nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione di tipo nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato in base alla serie di modifiche 03 apportata al presente regolamento.

13.5.

Fino al 12 agosto 2012, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento potrà rifiutare di rilasciare un’omologazione di tipo nazionale o regionale di un tipo di veicolo omologato in base alla serie di modifiche apportate al presente regolamento.

13.6.

A partire dal 12 agosto 2012, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare la prima registrazione nazionale o regionale (prima entrata in servizio) di un veicolo che non soddisfi i requisiti serie di modifiche 03 apportata al presente regolamento.

13.7.

A partire dal 12 agosto 2012, le omologazioni in base al presente regolamento cesseranno di essere valide, salvo nel caso di tipi di veicolo conformi con i requisiti del presente regolamento così come modificato dalla serie di modifiche 03 apportata al presente regolamento.


(1)  Secondo la definizione contenuta nell’allegato 7 alla risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend 2, modificata da ultimo dall’Amend 4.

(2)  1: Germania, 2: Francia, 3: Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5: Svezia, 6: Belgio, 7: Ungheria, 8: Repubblica ceca, 9: Spagna, 10: Serbia, 11: Regno Unito, 12: Austria, 13: Lussemburgo, 14: Svizzera, 15 (non attribuito), 16: Norvegia, 17: Finlandia, 18: Danimarca, 19: Romania, 20: Polonia, 21: Portogallo, 22: Federazione russa, 23: Grecia, 24: Irlanda, 25: Croazia, 26: Slovenia, 27: Slovacchia, 28: Bielorussia, 29: Estonia, 30 (non attribuito), 31: Bosnia-Erzegovina, 32: Lettonia, 33 (non attribuito), 34: Bulgaria, 35 (non attribuito), 36: Lituania, 37: Turchia, 38 (non attribuito), 39: Azerbaigian, 40: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non attribuito), 42: Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri usando i propri marchi ECE), 43: Giappone, 44 (non attribuito), 45: Australia, 46: Ucraina, 47: Sud Africa, 48: Nuova Zelanda, 49: Cipro, 50: Malta, 51: Repubblica di Corea, 52: Malesia, 53: Tailandia, 54 e 55 (non attribuiti) e 56: Montenegro. I numeri saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico di ratifica dell’accordo sull’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, oppure di adesione al medesimo accordo. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’accordo dal segretariato generale delle Nazioni Unite.


ALLEGATO I

NOTIFICA

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

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ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO A

(cfr. paragrafo 4.4 del presente regolamento)

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MODELLO B

(cfr. paragrafo 4.5 del presente regolamento)

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(1)  Il secondo numero è citato unicamente a titolo esemplificativo.


ALLEGATO 3

PROVA DELLE SERRATURE: APPLICAZIONE DELLA FORZA NELLE PROVE DI CARICO 1, 2 e 3

1.   OBIETTIVO

Queste prove sono destinate a stabilire requisiti minimi di prestazioni e procedure di prova per la valutazione e la prova di sistemi di serratura delle porte dei veicoli per la loro capacità di resistere a carichi di forza nelle direzioni perpendicolare al lato anteriore della serratura e parallela al lato anteriore della serratura nella direzione di apertura del bullone a forcella. Per le porte che si aprono in direzione verticale, le prove sono destinate a stabilire anche requisiti minimi di prestazioni e una procedura di prova per la valutazione del sistema principale di serratura in una direzione ortogonale alle prime due direzioni. I sistemi principali di serratura delle porte devono dimostrare la capacità di resistere ai carichi di forza applicabili nelle posizioni completamente bloccata e secondaria; i sistemi ausiliari di serratura delle porte e altri sistemi di serratura delle porte con soltanto una posizione completamente bloccata, devono dimostrare la capacità di resistere ai carichi di forza nelle direzioni perpendicolare al lato frontale della serratura e parallela al lato frontale della serratura nel senso di apertura del bullone a forcella ai livelli specificati per la posizione completamente bloccata.

2.   FUNZIONAMENTO DELLA PROVA

2.1.   Prima prova di carico

2.1.1.   Apparecchiatura: dispositivo per prove di trazione (cfr.

2.1.2.   Procedure

2.1.2.1.   Posizione completamente bloccata

2.1.2.1.1.

Collegare il dispositivo di prova ai componenti di montaggio della serratura e del riscontro. Allineare nella direzione di aggancio parallelamente al collegamento del dispositivo di prova. Montare il dispositivo di prova insieme alla serratura e al riscontro, in posizione completamente chiusa nella macchina di prova.

2.1.2.1.2.

Individuare dei pesi per applicare un carico di 900 N destinato a separare la serratura e il riscontro nella direzione di apertura della porta.

2.1.2.1.3.

Applicare il carico di prova, nella direzione specificata al paragrafo 6.1.1 del presente regolamento e nella figura 3-4, a una velocità non superiore a 5 mm/min fino a raggiungere il carico richiesto. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.1.2.2.   Posizione secondaria di blocco

2.1.2.2.1.

Collegare il dispositivo di prova ai componenti di montaggio della serratura e del riscontro. Allineare nella direzione di aggancio parallelamente al collegamento del dispositivo di prova. Montare il dispositivo di prova insieme alla serratura e al riscontro in posizione completamente bloccata nella macchina di prova.

2.1.2.2.2.

Individuare dei pesi per applicare un carico di 900 N destinato a separare la serratura e il riscontro nella direzione di apertura della porta.

2.1.2.2.3.

Applicare il carico di prova, nella direzione specificata al paragrafo 6.1.1 del presente regolamento e nella figura 3-4, a una velocità non superiore a 5 mm/min fino a raggiungere il carico richiesto. Registrare il massimo carico raggiunto.

2.1.2.2.4.

La lastra di prova su cui è montata la serratura della porta avrà una configurazione del riscontro simile all’ambiente in cui verrà montata la serratura delle porta su porte di veicoli normali.

2.2.   Seconda prova di carico

2.2.1.   Attrezzatura: dispositivo per prove di trazione (cfr. figura 3-2).

2.2.2.   Procedure

2.2.2.1.   Posizione interamente bloccata

2.2.2.1.1.

Collegare il dispositivo di prova ai componenti di montaggio della serratura e del riscontro. Montare il dispositivo di prova insieme alla serratura e al riscontro nella posizione completamente bloccata nella macchina di prova.

2.2.2.1.2.

Applicare il carico di prova, nella direzione specificata al paragrafo 6.1.2 del presente regolamento e nella figura 3-4, a una velocità non superiore a 5 mm/min fino a raggiungere il carico richiesto. Registrare il massimo carico raggiunto.

2.2.2.2.   Posizione bloccata secondaria

2.2.2.2.1.

Collegare il dispositivo di prova ai componenti di montaggio della serratura e del riscontro. Montare il dispositivo di prova insieme alla serratura e al riscontro in posizione secondaria bloccata nella macchina di prova.

2.2.2.2.2.

Applicare il carico di prova, nella direzione specificata al paragrafo 6.1.2 del presente regolamento e nella figura 3-4, a una velocità non superiore a 5 mm/min fino a raggiungere il carico richiesto. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.3.   Terza prova di carico (per le porte che si aprono in direzione verticale)

2.3.1.   Attrezzatura: dispositivo per prove di trazione (cfr. figura 3-3).

2.3.2.   Procedura

2.3.2.1.   Collegare il dispositivo di prova ai componenti di montaggio della serratura e del riscontro. Montare il dispositivo di prova insieme alla serratura e al riscontro in posizione completamente chiusa della macchina di prova.

2.3.2.2.   Applicare il carico di prova, nella direzione specificata al paragrafo 6.1.3 del presente regolamento e nella figura 3-4, a una velocità non superiore a 5 mm/min fino a raggiungere il carico richiesto. Registrare il carico massimo raggiunto.

Figura 3-1

Serratura della porta — Dispositivo per prove di trazione per la prima prova di carico

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Figura 3-2

Serratura della porta — Dispositivo per prove di trazione per la seconda prova di carico

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Figura 3-3

Serratura della porta — Dispositivo per prove di trazione per la terza prova di carico (per le porte che si aprono in direzione verticale)

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Figura 3-4

Direzioni della prova di carico statico sulla porta

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ALLEGATO 4

PROCEDURE DI PROVA INERZIALE

1.   OBIETTIVO

Determinare la capacità del sistema di serratura del veicolo di resistere a un carico inerziale tramite un’analisi matematica dei componenti nel loro reale rapporto nell’automobile o tramite una valutazione effettuata con una prova dinamica.

2.   PROCEDURE DI PROVA

2.1.   Opzione 1, calcolo.

2.1.1.   La procedura descritta in questo allegato fornisce un mezzo per stabilire in maniera analitica la capacità di un sistema di serratura di una porta di sopportare un carico inerziale. Le forze della molla sono la media della reazione minima della molla nella posizione installata e della reazione minima della molla nella posizione di rilascio. Gli effetti dell’attrito e il lavoro da compiere non vengono considerati nei calcoli. L’attrazione gravitazionale sulle componenti può anche essere omessa se tende a limitare lo sblocco. Queste omissioni dai calcoli sono consentite perché forniscono fattori aggiuntivi di sicurezza.

2.1.2.   Considerazione di calcolo — Ogni componente o gruppo secondario può essere calcolato per la sua resistenza minima a un carico inerziale in una direzione particolare. La sua resistenza combinata all’operazione di sblocco deve assicurare che il sistema di serratura della porta (una volta montato correttamente sulla porta del veicolo) rimarrà bloccato una volta sottoposto a un carico inerziale di 30 g in qualunque direzione. La figura 4-1 è un esempio delle componenti e delle combinazioni di componenti da considerare.

2.2.   Opzione 2, prova dinamica completa del veicolo

2.2.1.   Attrezzatura di prova

2.2.1.1.   Un dispositivo di accelerazione (o decelerazione).

2.2.1.2.   Uno dei seguenti veicoli:

2.2.1.2.1.

un veicolo completo, comprese almeno porte, serrature, maniglie esterne delle porte con funzionamento meccanico delle serrature, leve interne di apertura delle porte, dispositivi di blocco, finiture interne e guarnizione della porta;

2.2.1.2.2.

una scocca nuda (ovvero, telaio del veicolo, porte e altri componenti di blocco della porta) comprese almeno porte, serrature delle porte, maniglie esterne delle porte con funzionamento meccanico della serratura, leve interne di apertura delle porte e dispositivi di blocco.

2.2.1.3.   Un dispositivo o un mezzo per registrare l’apertura della porta.

2.2.1.4.   Attrezzatura per misurare e registrare le accelerazioni.

2.2.2.   Configurazione della prova

2.2.2.1.   Fissare rigidamente l’intero veicolo o la scocca nuda del veicolo a un dispositivo che, se accelerato assicuri che tutti i punti sulla curva dell’impulso di urto siano compresi nel cono definito nella tabella 4-1 e nella figura 4-2.

2.2.2.2.   Le porte possono essere legate per evitare di danneggiare l’attrezzatura utilizzata per registrare l’apertura della porta.

2.2.2.3.   Installare l’attrezzatura utilizzata per registrare l’apertura della porta.

2.2.2.4.   Chiudere la/le porta/e da sottoporre a prova e assicurarsi che la/le serratura/e delle porte siano in posizione completamente bloccata, che la/le porta/e sia/siano sbloccata/e e che tutti i finestrini, qualora forniti, siano chiusi.

2.2.3.   Direzioni di prova (cfr. la figura 4-3)

2.2.3.1.   Configurazione longitudinale 1. Orientare il veicolo o la scocca nuda in modo che il suo asse longitudinale sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto frontale.

2.2.3.2.   Configurazione longitudinale 2. Orientare il veicolo o la scocca nuda in modo che il suo asse longitudinale sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto posteriore.

2.2.3.3.   Configurazione trasversale 1. Orientare il veicolo o la scocca nuda in modo che il suo asse trasversale sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto dal lato del conducente.

2.2.3.4.   Configurazione trasversale 2 (solo per i veicoli che hanno disposizioni delle porte diverse su ciascun lato). Orientare il veicolo o la scocca nuda in modo che il suo asse trasversale sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto nella direzione opposta a quella descritta al paragrafo 2.2.3.3 del presente allegato.

2.3.   Opzione 3, prova dinamica della porta

2.3.1.   Attrezzatura di prova

Gruppo/i della porta, compresi, almeno, la/le serratura/e della porta, la/le maniglia/e esterna/e della porta con funzionamento meccanico della serratura, la/le leva/e interna di apertura della porta e il/i dispositivo/i di blocco.

2.3.1.2.   Un dispositivo di prova per montare la/le porta/e.

2.3.1.3.   Un dispositivo di accelerazione (o decelerazione).

2.3.1.4.   Un attacco.

2.3.1.5.   Un dispositivo o un mezzo per registrare l’apertura della porta.

2.3.1.6.   Attrezzatura per misurare e registrare le accelerazioni.

2.3.2.   Configurazione di prova

2.3.2.1.   Montare i gruppi della porta separatamente o insieme al dispositivo di prova. Ogni porta e cuscinetto deve essere montato in maniera da corrispondere al suo orientamento sul veicolo e alla direzione richiesta per le prove del carico inerziale (paragrafo 2.3.3 del presente allegato).

2.3.2.2.   Montare il dispositivo di prova sul dispositivo di accelerazione.

2.3.2.3.   Installare l’attrezzatura utilizzata per registrare l’apertura della porta.

2.3.2.4.   Assicurarsi che la serratura della porta sia in posizione completamente bloccata, che la porta sia legata, sbloccata e che la finestra, se fornita, sia chiusa.

2.3.3.   Direzioni di prova (cfr. la figura 4-3)

2.3.3.1.   Configurazione longitudinale 1. Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione nella direzione di un impatto frontale.

2.3.3.2.   Configurazione longitudinale 2. Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione nella direzione di un impatto posteriore.

2.3.3.3.   Configurazione trasversale 1. Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione nella direzione di un impatto dal lato del conducente.

2.3.3.4.   Configurazione trasversale 2. Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione nella direzione opposta a quella descritta al paragrafo 2.3.3.3 del presente allegato.

2.3.3.5.   Configurazione verticale 1. (applicabile alle porte che si aprono in direzione verticale). Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione in modo che il suo asse verticale (quando è montata su un veicolo) sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto di ribaltamento in cui la forza è applicata nella direzione dall’alto al basso della porta (quando è montata su un veicolo).

2.3.3.6.   Configurazione verticale 2. (applicabile alle porte che si aprono in direzione verticale). Orientare il/i sottosistema/i della porta sul dispositivo di accelerazione in modo che il suo asse verticale (quando è montata su un veicolo) sia allineato all’asse del dispositivo di accelerazione, simulando un impatto di ribaltamento in cui la forza è applicata nella direzione opposta a quella descritta nel paragrafo 2.3.3.5 del presente allegato.

2.4.   Funzionamento di prova per le opzioni 2 e 3

2.4.1.   È necessario mantenere un minimo livello di accelerazione di 30 g per un periodo di almeno 30 ms, mantenendo l’accelerazione entro il cono dell’impulso definito nella tabella 4-1 e visualizzato graficamente nella figura 4-2.

2.4.2.   Accelerare il/i dispositivo/i di prova nelle seguenti direzioni:

2.4.2.1.

Per le prove della seconda opzione:

2.4.2.1.1.

nella direzione specificata al paragrafo 2.2.3.1 del presente allegato;

2.4.2.1.2.

nella direzione specificata al paragrafo 2.2.3.2 del presente allegato;

2.4.2.1.3.

nella direzione specificata al paragrafo 2.2.3.3 del presente allegato;

2.4.2.1.4.

nella direzione specificata al paragrafo 2.2.3.4 del presente allegato.

2.4.2.2.

Per le prove dell’opzione 3:

2.4.2.2.1.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.1 del presente allegato;

2.4.2.2.2.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.2 del presente allegato;

2.4.2.2.3.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.3 del presente allegato;

2.4.2.2.4.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.4 del presente allegato;

2.4.2.2.5.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.5 del presente allegato;

2.4.2.2.6.

nella direzione specificata al paragrafo 2.3.3.6 del presente allegato.

2.4.3.   Se in qualunque momento nel tempo l’impulso supera 36 g e le prescrizioni di prova sono soddisfatte, la prova viene considerata valida.

2.4.4.   Assicurarsi che la porta non si sia aperta e chiusa durante la prova.

Figura 4-1

Carico inerziale — Calcolo campione

Dati:

 

sistema di serratura della porta soggetto a una decelerazione di 30 g

 

forza di reazione media della molla del pulsante = 0,459 kgf

 

coppia di torsione di reazione del nottolino di arresto = 0,0459 kgf m

 

a = 30 g (m/s2)

 

F = ma = m*30 g = m*294,2

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M1

=

0,0163 kg

M2

=

0,0227 kg

M3

=

0,0122 kg

M4

=

0,0422 kg

d1

=

31,50 mm

d2

=

10,67 mm

d3

=

4,83 mm

d4

=

31,50 mm

d5

=

37,59 mm

d6

=

1,90 mm

F1

=

M1 × a – Carico medio sulla molla della manopola = (0,0163 kg × 30 g) – 0,459 kgf = 0,03 kgf

F2

=

M2 × a = 0,0227 kg × 30 g = 0,681 kgf

F3

=

M3/2 × a = 0,0122 kg/2 × 30 g = 0,183 kgf

Σ Mo

=

F1 × d1 + F2 × d2 – F3 × d3

= 0,03 × 31,5 + 0,681 × 10,67 – 0,183 × 4,83

= 7,33 kgf mm

F5

=

Mo/d4 = 7,33/31,5 = 0,2328 kgf

F6

=

M4 × a = 0,0422 kg × 30 g = 1,266 kgf

Σ Mo

=

Coppia di torsione di reazione del nottolino di arresto – (F5 d5 + F6 d6)/1 000

= 0,0459 – (0,2328 × 37,59 + 1,266 × 1,9)/1 000

= 0,0347 kgf m

Tabella 4-1

Cono dell’impulso di accelerazione

Limite superiore

Limite inferiore

Punto

Tempo (ms)

Accelerazione

(g)

Punto

Tempo (ms)

Accelerazione

(g)

A

0

6

E

5

0

B

20

36

F

25

30

C

60

36

G

55

30

D

100

0

H

70

0

Figura 4-2

Impulso di accelerazione

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Figura 4-3

Sistema di riferimento delle coordinate del veicolo per la prova inerziale

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X

=

direzione longitudinale

Y

=

direzione trasversale

Z

=

direzione verticale


ALLEGATO 5

PROCEDURA DI PROVA DEL CARDINE

1.   OBIETTIVO

Queste prove vengono eseguite per stabilire la capacità del sistema di cardini del veicolo di sostenere carichi di prova:

a)

nelle direzioni longitudinale e trasversale e, inoltre;

b)

per le porte che si aprono in direzione verticale, direzione verticale del veicolo.

2.   PROCEDURA DI PROVA

2.1.   Sistema di cardini multipli

2.1.1.   Prova del carico longitudinale

2.1.1.1.   Attrezzatura

2.1.1.1.1.   Dispositivo per prove di trazione.

2.1.1.1.2.   Un dispositivo di prova statico tipico è illustrato nella figura 5-1.

2.1.1.2.   Procedura

2.1.1.2.1.   Collegare il sistema di cardini ai componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, la distanza tra le estremità più lontane di un cardine del sistema e l’estremità più lontana di un altro cardine del sistema deve essere impostata su 406 ± 4 mm. Il carico deve essere applicato in maniera equidistante tra il centro lineare delle porzioni agganciate del perno del cardine e attraverso la linea centrale del perno del cardine nella direzione longitudinale del veicolo (cfr. la figura 5-2).

2.1.1.2.2.   Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.1.2.   Prova di un carico trasversale

2.1.2.1.   Attrezzatura

2.1.2.1.1.   Dispositivo per prove di trazione.

2.1.2.1.2.   Un dispositivo di prova statico tipico è illustrato nella figura 5-1.

2.1.2.2.   Procedura

2.1.2.2.1.   Collegare il sistema di cardini ai componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, la distanza tra le estremità più lontane di un cardine del sistema e l’estremità opposta più lontana di un altro cardine del sistema deve essere impostata su 406 ± 4 mm. Il carico deve essere applicato in maniera equidistante tra il centro lineare delle porzioni agganciate dei perni del cardine e attraverso la linea centrale del perno del cardine nella direzione trasversale del veicolo (cfr. la figura 5-2).

2.1.2.2.2.   Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.1.3.   Prova di un carico verticale (per le porte che si aprono in direzione verticale)

2.1.3.1.   Attrezzatura

2.1.3.1.1.   Dispositivo per prove di trazione.

2.1.3.1.2.   Un dispositivo di prova statico tipico è illustrato nella figura 5-1.

2.1.3.2.   Procedura

2.1.3.2.1.   Collegare il sistema di cardini ai componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, la distanza tra le estremità più lontane di un cardine del sistema e l’estremità opposta più lontana di un altro cardine del sistema deve essere impostata su 406 ± 4 mm. Il carico deve essere applicato attraverso la linea centrale del perno del cardine in una direzione ortogonale ai carichi longitudinale e trasversale (cfr. la figura 5-2).

2.1.3.2.2.   Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.2.   Valutazione di un singolo cardine. In alcune circostanze, può essere necessario sottoporre a prova i singoli cardini di un sistema di cardini. In questi casi, i risultati per un singolo cardine, se sottoposto a prova conformemente alle procedure seguenti, devono essere tali da indicare che vengono soddisfatti i requisiti di sistema indicati al paragrafo 6.1.5.1 del presente regolamento (ad esempio, un singolo cardine in un sistema a due cardini deve essere in grado di sostenere il 50 percento delle prescrizioni per il carico del sistema totale).

2.2.1.   Procedure di prova

2.2.1.1.   Carico longitudinale. Collegare il sistema di cardini ai componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, il carico deve essere applicato in maniera equidistante tra il centro lineare delle porzioni agganciate del perno del cardine e attraverso la linea centrale del perno del cardine nella direzione longitudinale del veicolo. Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.2.1.2.   Carico trasversale. Collegare il sistema di cardini i componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, il carico deve essere applicato in maniera equidistante tra il centro lineare delle posizioni agganciate del perno del cardine e attraverso la linea centrale del perno del cardine nella direzione trasversale del veicolo. Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.2.1.3.   Carico verticale. Collegare il sistema di cardini ai componenti di montaggio del dispositivo di prova. Il comportamento del cardine deve simulare la posizione del veicolo (porta completamente chiusa) rispetto alla linea centrale del cardine. Ai fini della prova, il carico deve essere applicato sulla linea centrale del perno del cardine, in direzione ortogonale rispetto ai carichi longitudinale e trasversale. Applicare il carico di prova a una velocità non superiore a 5 mm/min finché non viene raggiunto il carico necessario. Il risultato negativo consiste in una separazione di uno dei cardini. Registrare il carico massimo raggiunto.

2.3.   Per i cardini di tipo piano, le prescrizioni di spaziatura dei cardini non sono applicabili e la disposizione del dispositivo di prova è modificata in modo che le forze di prova siano applicate al cardine completo.

Figura 5-1

Dispositivi per prove statiche

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Figura 5-2

Direzioni per la prova di carico statico per le porte che si aprono in direzione verticale

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ALLEGATO 6

PORTE SCORREVOLI LATERALI

Prova completa delle porte

1.   OBIETTIVO

La presente prova è intesa a stabilire requisiti di prestazione minimi e un procedimento di prova per la valutazione e il collaudo dei componenti di blocco delle porte scorrevoli, qualora siano installate sia sulla porta che sul telaio della porta. Questa prova integra le prove previste, di cui agli allegati 3 e 4.

2.   DISPOSIZIONI GENERALI

2.1.   Le prove vengono condotte utilizzando un veicolo intero o una scocca nuda con la porta scorrevole e i relativi componenti di blocco.

2.2.   La prova viene condotta utilizzando due dispositivi per l’applicazione di forza in grado di applicare le forze trasversali dirette verso l’esterno specificate al paragrafo 6.2.4 del presente regolamento. La configurazione di prova è mostrata nella figura 6-1. Il sistema di applicazione della forza includerà quanto segue:

2.2.1.

Due lastre per l’applicazione della forza.

2.2.2.

Due dispositivi per l’applicazione della forza in grado di applicare le prescrizioni per il carico trasversale diretto verso l’esterno per uno spostamento minimo di 300 mm.

2.2.3.

Due celle di carico di capacità sufficiente a misurare i carichi applicati.

2.2.4.

Due dispositivi per la misura di spostamenti lineari richiesti per la misurazione dello spostamento del dispositivo di applicazione della forza durante la prova.

2.2.5.

Apparecchiatura per la misurazione di almeno 100 mm di separazione tra l’interno della porta e il lato esterno del telaio della porta, rispettando al contempo tutti i requisiti di sicurezza e salute rilevanti.

3.   CONFIGURAZIONE DELLA PROVA

3.1.   Rimuovere tutti i componenti decorativi e di rifinitura interni dall’insieme della porta scorrevole.

3.2.   Rimuovere i sedili e qualsiasi componente interno che possa interferire con il montaggio e il funzionamento dell’apparecchiatura di prova, tutti profili e qualsiasi componente non strutturale che si sovrapponga alla portiera causando lo spostamento improprio delle lastre di applicazione delle forza.

3.3.   Montare i dispositivi di applicazione della forza e la struttura di supporto associata sul pavimento del veicolo di prova. Ogni dispositivo per l’applicazione della forza (e la struttura di supporto associata) è fissato rigidamente a una superficie orizzontale sul pavimento del veicolo, durante l’applicazione dei carichi.

3.4.   Determinare il bordo anteriore e posteriore della porta scorrevole o la struttura del veicolo adiacente, che contiene un blocchetto serratura/riscontro.

3.5.   Chiudere la porta scorrevole, assicurando che tutti i componenti di blocco della porta siano completamente agganciati.

3.6.   Per qualsiasi bordo di porta sottoposto a prova che contenga un blocchetto serratura/riscontro, occorre utilizzare le seguenti procedure di configurazione:

3.6.1.

la lastra per l’applicazione della forza ha un lunghezza di 150 mm, una larghezza di 50 mm e uno spessore di almeno 15 mm. I bordi della lastra sono arrotondati con un raggio di 6 mm ± 1 mm.

3.6.2.

Posizionare sia il dispositivo che la lastra per l’applicazione della forza contro la porta, in modo che la forza applicata sia orizzontale e normale rispetto alla linea centrale longitudinale del veicolo e centrata verticalmente sulla porzione del blocchetto serratura/riscontro montato sulla porta.

3.6.3.

La lastra per l’applicazione della forza viene posizionata in modo tale che il bordo lungo della lastra sia il più possibile vicino e parallelo al bordo interno della porta, prestando attenzione tuttavia che il bordo anteriore della piastra non sporga di oltre 12,5 mm dal bordo interno.

3.7.   Per qualsiasi bordo di porta sottoposta a prova che contenga più di un blocchetto serratura/riscontro, vengono utilizzate le seguenti procedure di configurazione:

3.7.1.

la lastra di applicazione della forza ha una lunghezza di 300 mm, una larghezza di 50 mm e uno spessore di almeno 15 mm. I bordi della lastra sono arrotondati con un raggio di 6 mm ± 1 mm.

3.7.2.

Posizionare il dispositivo e la lastra per l’applicazione della forza contro la porta in modo che la forza applicata sia orizzontale e normale rispetto alla linea centrale longitudinale del veicolo e centrata verticalmente su un punto a metà tra i bordi più esterni dei blocchetti serratura/riscontro.

3.7.3.

La lastra per l’applicazione della forza viene posizionata in modo tale che il bordo lungo della piastra sia il più possibile vicino e parallelo al bordo interno della porta, prestando attenzione che il bordo anteriore della lastra non sporga di oltre 12,5 mm dal bordo interno.

3.8.   Per qualsiasi bordo di porta sottoposta a prova che contenga più di un blocchetto serratura/riscontro, vengono utilizzati i seguenti procedimenti di configurazione:

3.8.1.

la piastra di applicazione della forza ha una lunghezza di 300 mm, una larghezza di 50 mm e uno spessore di almeno 15 mm;

3.8.2.

posizionare il dispositivo e la lastra per l’applicazione della forza contro la porta, in modo che la forza applicata sia orizzontale e normale rispetto alla linea centrale longitudinale del veicolo e centrata verticalmente su un punto a metà della lunghezza del bordo della porta, assicurando che il dispositivo di carico eviti di entrare in contatto con il vetro del finestrino.

3.8.3.

La lastra per l’applicazione della forza viene posizionata il più vicino possibile al bordo della porta. Non è necessario che la lastra per l’applicazione della forza sia verticale.

3.9.   La porta non deve essere bloccata. Non devono essere saldati o fissati componenti aggiuntivi o rifiniture alla porta scorrevole né ad alcuno dei suoi componenti.

3.10.   Collegare qualsiasi apparecchiatura utilizzata per la misurazione della separazione della porta che sarà utilizzata per determinare i livelli di separazione durante il procedimento della prova.

3.11.   Posizionare la struttura per l’applicazione del carico in modo che le lastre per l’applicazione della forza siano a contatto con l’interno della porta scorrevole.

4.   PROCEDIMENTO DELLA PROVA

4.1.   Muovere ciascun dispositivo per l’applicazione della forza a una frequenza massima di 2 000 N al minuto, come specificato dal fabbricante, finché viene raggiunta una forza di 9 000 N su ciascun dispositivo per l’applicazione della forza o finché ognuno di essi raggiunge uno spostamento totale di 300 mm.

4.2.   Se uno dei dispositivi per l’applicazione della forza raggiunge la forza prevista di 9 000 N prima dell’altro, mantenere la forza di 9 000 N per tale dispositivo finché anche il secondo dispositivo raggiunge la forza di 9 000 N.

4.3.   Quando entrambi i dispositivi per l’applicazione della forza hanno raggiunto la forza di 9 000 N, interrompere lo spostamento in avanti di tali dispositivi e mantenere il carico risultante per un tempo minimo di 10 secondi.

4.4.   Mantenere la posizione del dispositivo per l’applicazione della forza di cui al paragrafo 4.3 ed entro 60 secondi misurare la separazione tra il bordo esterno del telaio della porta e l’interno della porta lungo il perimetro della porta stessa.

Figura 6-1

Procedura di prova completa per la porta scorrevole del veicolo (nota: la porta scorrevole è raffigurata separatamente dal veicolo)

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