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Document 32010D0248

    2010/248/: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2010 , recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio

    GU L 110 del 1.5.2010, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2015; abrog. impl. da 32015D1027

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/248/oj

    1.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 110/31


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 26 aprile 2010

    recante adeguamento delle indennità previste dalla decisione 2003/479/CE e dalla decisione 2007/829/CE relative al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio

    (2010/248/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 41, paragrafo 1,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 15, paragrafo 7, della decisione 2003/479/CE del Consiglio (1) e l’articolo 15, paragrafo 6, della decisione 2007/829/CE del Consiglio (2) dispongono che le indennità giornaliere e mensili siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell’adeguamento degli stipendi di base dei funzionari dell’Unione europea in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.

    (2)

    Il 23 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE, Euratom) n. 1296/2009 che adegua, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2009, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (3), ed applica un adeguamento dell’1,85 %,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2003/479/CE e nell’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2007/829/CE, gli importi pari a 30,75 EUR e a 122,97 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi pari a 31,32 EUR e a 125,25 EUR.

    2.   Nell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2003/479/CE e nell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione 2007/829/CE la tabella è sostituita dalla seguente:

    «Distanza tra il luogo di origine e la sede di distacco

    (km)

    Importo in EUR

    0-150

    0,00

    > 150

    80,50

    > 300

    143,12

    > 500

    232,59

    > 800

    375,71

    > 1 300

    590,40

    > 2 000

    706,72»

    3.   Nell’articolo 15, paragrafo 4, della decisione 2003/479/CE l’importo pari a 30,75 EUR è sostituito dall’importo pari a 31,32 EUR.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. Á. MORATINOS


    (1)  GU L 160 del 28.6.2003, pag. 72.

    (2)  GU L 327 del 13.12.2007, pag. 10.

    (3)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 10.


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