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Document 32010R0346

Regolamento (UE) n. 346/2010 della Commissione, del 15 aprile 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali di acquacoltura destinati agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate dalla decisione 2010/221/UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 104 del 24.4.2010, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R2236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/346/oj

24.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/1


REGOLAMENTO (UE) N. 346/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali di acquacoltura destinati agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate dalla decisione 2010/221/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/221/UE della Commissione che approva le misure nazionali volte a limitare l'impatto di talune malattie negli animali di acquacoltura e negli animali acquatici selvatici conformemente all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE (2) del Consiglio consente agli Stati membri di imporre prescrizioni per l'introduzione nei loro territori, o in parti degli stessi, di partite di taluni animali di acquacoltura in modo da prevenire l'introduzione o controllare la propagazione di viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) e infezione da Gyrodactylus salaris (GS). Tale decisione sostituisce la decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (3).

(2)

Le partite di animali di acquacoltura destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento, che vengono introdotte in uno degli Stati membri, o parte di essi, elencati negli allegati I e II della decisione 2010/221/UE, e che contengono specie sensibili a malattie da cui è considerato indenne lo Stato membro, o parte dello stesso, o per le quali lo Stato membro applica un programma di eradicazione, devono essere originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente in modo da prevenire l'introduzione o controllare la propagazione di tali malattie.

(3)

Tali partite devono essere accompagnate da un certificato sanitario appropriato che garantisce la conformità alle prescrizioni.

(4)

La decisione 2004/453/CE prevede previsti certificati sanitari specifici per gli spostamenti di animali di acquacoltura all'interno dell'Unione europea (immissione sul mercato). Nell'interesse della semplificazione della normativa dell'Unione, le condizioni di polizia sanitaria riguardanti le malattie oggetto delle misure nazionali vanno inserite nei certificati sanitari necessari per l'immissione sul mercato di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (4). Occorre quindi modificare in tal senso l'allegato II del suddetto regolamento.

(5)

Le attestazioni riguardanti le sudette malattie sono già incluse nei modelli di certificato sanitario per l'importazione di animali di acquacoltura nell'Unione istituiti dal regolamento (CE) n. 1251/2008. Tuttavia occorre modificare tali attestazioni in modo da tenere conto dei principi per l'importazione di animali di acquacoltura di cui alla direttiva 2006/88/CE e del codice internazionale di polizia sanitaria per gli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE). È quindi opportuno modificare in tal senso l'allegato IV del suddetto regolamento.

(6)

Le prescrizioni per l'immissione sul mercato e l'importazione di partite di animali di acquacoltura destinati agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate dalla decisione 2010/221/UE devono essere applicabili solo alle specie sensibili alle malattie in questione. Di conseguenza è opportuno includere un elenco delle specie sensibili alle suddette malattie nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(7)

Tuttavia, poiché qualsiasi specie di pesce che si trova nelle stesse acque con specie affette da GS può propagare la malattia, le condizioni di immissione sul mercato e importazione relative al GS devono essere applicabili anche alle partite di pesci di qualsiasi specie introdotte negli Stati membri, o parti degli stessi, elencati nella decisione 2010/221/UE come indenni da tale malattia.

(8)

Poiché i modelli di certificato sanitario di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008, modificato dal presente regolamento, coprono tutte le misure nazionali approvate a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, e la decisione 2004/453/CE è abrogata dalla decisione 2010/221/UE, occorre sopprimere l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(9)

È opportuno prevedere misure transitorie per consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie per conformarsi alle nuove prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(10)

Per garantire che i certificati sanitari siano emessi correttamente è opportuno fornire ulteriori spiegazioni nelle note esplicative per i casi in cui non siano pertinenti alcune delle dichiarazioni dei modelli di certificato sanitario stabiliti dal regolamento (CE) n. 1251/2008 e qualora le dichiarazioni consistano di diverse pagine. Occorre quindi modificare l'allegato V del suddetto regolamento.

(11)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1251/2008.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le condizioni di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato di:

i)

animali acquatici ornamentali provenienti da o destinati ad impianti ornamentali chiusi; e

ii)

animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE (5);

2)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Animali di acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento in Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

1.   Le partite di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti o al ripopolamento devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui alla parte A dell'allegato II e alle noti esplicative dell'allegato V se esse:

a)

sono introdotte negli Stati membri, o parti degli stessi, elencati nella seconda e quarta colonna della tabella di cui:

i)

all'allegato I della decisione 2010/221/UE come indenni dalle malattie di cui alla prima colonna della tabella; oppure

ii)

all'allegato II della decisione 2010/221/UE come oggetto di un programma di eradicazione per una o più malattie di cui alla prima colonna della tabella;

b)

appartengono alle specie elencate nella parte C dell'allegato II come specie sensibili alle malattie da cui lo Stato membro, o parte dello stesso, è considerato indenne o per le quali lo Stato membro applica un programma di eradicazione conformemente alla decisione 2010/221/UE, come indicato alla lettera a).

2.   Le partite di animali di cui al paragrafo 1 devono rispettare le prescrizioni di polizia sanitaria contenute nel modello di certificato sanitario e le note esplicative conformemente al paragrafo 1.

3.   Qualora partite di pesci di qualsiasi specie siano destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da Gyrodactylus salaris (GS) e siano provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili ad infezione da Gyrodactylus salaris di cui alla parte C dell'allegato II, si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.»

3)

L'articolo 18 è soppresso.

4)

Gli allegati II, IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

1.   Per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2010, possono continuare ad essere importate o a transitare nell'Unione le partite di animali di acquacoltura accompagnate da certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parti A e B del regolamento (CE) n. 1251/2008, prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

2.   Per un periodo transitorio fino al 31 luglio 2011, possono continuare ad essere importate o a transitare nell'Unione le partite di animali di acquacoltura accompagnate da certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parti A e B del regolamento (CE) n. 1251/2008, prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento, a condizione che non siano applicabili le attestazioni di polizia sanitaria riguardanti la viremia primaverile della carpa (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN) o l'infezione da Gyrodactylus salaris (GS) di cui alla parte II di tali certificati.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(2)  GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.

(3)  GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4.

(4)  GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41.

(5)  GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7


ALLEGATO

Gli allegati II, IV e V sono così modificati:

1.

L'allegato II è così modificato:

a)

La parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento

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b)

è aggiunta la parte C seguente:

«PARTE C

Elenco delle specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

Malattia

Specie sensibili

Viremia primaverile delle carpe (VPC)

Carpa testa grossa (Aristichthys nobilis), carassio dorato (Carassius auratus), carassio comune (Carassius carassius), carpa erbivora (Ctenopharyngodon idellus), carpa comune e carpa koi (Cyprinus carpio), carpa argentata (Hypophthalmichthys molitrix), siluro (Silurus glanis), tinca (Tinca tinca) e ido (Leuciscus idus)

Nefrobatteriosi (BKD)

Famiglia: Salmonidi

Necrosi pancreatica infettiva (IPN)

Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino di fontana (Salvelinus fontinalis), salmotrota (Salmo trutta), salmone atlantico (Salmo salar), salmone del Pacifico (Oncorhynchus spp.) e coregone lavarello (Coregonus lavaretus)

Infezione da Gyrodactylus salaris

Salmone atlantico (Salmo salar), trota iridea (Oncorhynchus mykiss), salmerino alpino (Salvelinus alpinus), salmerino di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis), temolo (Thymallus thymallus), salmerino di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) e salmotrota (Salmo trutta).»

2.

L'allegato IV è così modificato:

a)

La parte A è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere e agli impianti ornamentali aperti

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b)

La parte B è sostituita dalla seguente:

«PARTE B

Modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di animali acquatici ornamentali destinati agli impianti ornamentali chiusi

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3.

L'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Note esplicative

a)

I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese di origine in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II o IV del presente regolamento, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo della partita dopo l'arrivo a destinazione.

b)

Considerando lo status del luogo di destinazione per quanto riguarda le malattie non esotiche di cui all'allegato IV, parte II della direttiva 2006/88/CE nello Stato membro UE o le malattie per cui il luogo di destinazione applica misure approvate dalla decisione 2010/221/UE che approva le misure nazionali a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio, le prescrizioni specifiche del caso vanno incorporate e completate nel certificato.

c)

Per “luogo di origine” si intende il luogo in cui si trova l'azienda o l'area di molluschicoltura dove gli animali d'acquacoltura sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale oggetto della partita di cui al presente certificato. Per gli animali acquatici selvatici, il “luogo di origine” è considerato il luogo di raccolta.

d)

Qualora il modello di certificato indichi di mantenere o cancellare talune dichiarazioni, a seconda del caso, le dichiarazioni che non sono pertinenti possono essere cancellate, siglate e timbrate dal funzionario autorizzato oppure completamente soppressi dal certificato.

e)

L'originale di ciascun certificato è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.

f)

Per l'importazione nell'Unione da paesi terzi, l'originale del certificato e le etichette previste nel certificato modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera dell'Unione e dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la certificazione nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.

g)

Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell'originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro dell'ispettore ufficiale responsabile della certificazione.

h)

Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota g), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo “–x(numero di pagina) di y(numero totale delle pagine)–” e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.

i)

L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un ispettore ufficiale entro le 72 ore precedenti il carico della partita oppure entro 24 ore nei casi in cui sia prescritto. Le autorità competenti del paese di origine accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

j)

La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

k)

Per l'importazione nell'Unione da paesi terzi, l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE. Per le partite immesse sul mercato nell'Unione l'originale del certificato deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale.

l)

Un certificato per animali d'acquacoltura vivi è valido per 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare. A tal fine al certificato sanitario è allegato l'originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum di cui alla parte D dell'allegato IV.

m)

Si noti che le condizioni generali per il trasporto degli animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 possono implicare, se del caso, ulteriori misure dopo l'ingresso nell'Unione se le prescrizioni di detto regolamento non sono soddisfatte.»


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