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Document 32010R0310

Regolamento (UE) n. 310/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 94 del 15.4.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/310/oj

15.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/27


REGOLAMENTO (UE) N. 310/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell’Unione europea per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio che si presenta come un portale utilizzato nei punti di controllo degli aeroporti (cosiddetto «spettrometro di massa»). È destinato ad individuare sostanze illecite, quali esplosivi e narcotici, mediante la tecnologia della spettrometria di mobilità a trappola ionica (ITMS — Ion Trap Mobility Spectometer).

L’analisi è basata su campioni di aria che passano attraverso una membrana semipermeabile ed entrano in una camera di ionizzazione dove una fonte di ionizzazione emette particelle beta che danno luogo alla formazione di ioni in fase gassosa. Gli ioni così ottenuti sono quindi diretti mediante impulsi in un tubo di propagazione in cui un campo elettrico li accelera verso un elettrodo collettore. Il campione è quindi analizzato sulla base del tempo impiegato dagli ioni per raggiungere il collettore. L’apparecchio separa pertanto i vapori ionizzati e poi misura la mobilità degli ioni in un campo elettrico.

L’apparecchio non utilizza radiazioni ottiche.

9027 80 17

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9027, 9027 80 e 9027 80 17.

La classificazione nella voce 9022 quale apparecchio che utilizza le radiazioni beta è esclusa in quanto la radiazione è utilizzata solo in una fase preparatoria, prima dell’analisi, per ionizzare il campione. La radiazione costituisce soltanto la fase iniziale del processo di analisi chimica, che utilizza la tecnologia della spettrometria.

Gli apparecchi per analisi fisiche o chimiche, gli spettrometri, sono menzionati specificamente nella voce 9027.

Poiché l’apparecchio non utilizza radiazioni ottiche (UV, visibili, IR), deve essere classificato nel codice NC 9027 80 17 come altri apparecchi per analisi fisiche o chimiche.


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