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Document 32010R0309

Regolamento (UE) n. 309/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 94 del 15.4.2010, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/309/oj

15.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/25


REGOLAMENTO (UE) N. 309/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2010

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni specifiche dell'Unione europea per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un pannello a tre strati in legno di abete avente dimensioni totali di 1 000 × 500 × 27 mm.

Gli strati esterni hanno uno spessore di 8,5 mm e sono costituiti da listelli di legno accostati l'uno all'altro e incollati in parallelo.

Lo strato intermedio, posto perpendicolarmente rispetto alla vena degli strati esterni, ha uno spessore di 10 mm ed è costituito da listelli di legno (blocchi/assicelle) accostati l'uno all'altro e incollati in parallelo.

Gli strati esterni e i bordi sono rivestiti di resina.

Cfr. immagine (1).

4412 94 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 4412, 4412 94 e 4412 94 90.

La classificazione nella voce 4418 come lavori di carpenteria, più specificamente come cassaforma per gettate di calcestruzzo, è esclusa in quanto, a parte il rivestimento di resina, il prodotto non presenta altre caratteristiche che consentano di identificarlo come destinato alla costruzione. Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 4418 (in particolare il paragrafo 3, ultima frase). L'utilizzazione prevista come cassaforma per la costruzione non è pertanto inerente al prodotto. Di conseguenza il prodotto non presenta le caratteristiche e le proprietà oggettive per essere classificato nella voce 4418.

Considerate le sue caratteristiche, il prodotto deve essere classificato nel codice NC 4412 94 90 come altro legno ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato alla voce 4412, paragrafo 3).

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(1)  L'immagine è fornita a solo scopo informativo.


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