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Document 32010D0214
2010/214/: Commission Decision of 12 April 2010 on the duty-free importation of goods intended to be distributed or made available free of charge to victims of the earthquake which occurred in April 2009 in the Italian Republic (notified under document C(2010) 2227)
2010/214/: Decisione della Commissione, del 12 aprile 2010 , sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009 [notificata con il numero C(2010) 2227]
2010/214/: Decisione della Commissione, del 12 aprile 2010 , sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009 [notificata con il numero C(2010) 2227]
GU L 92 del 13.4.2010, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 92/10 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2010
sull’importazione in franchigia doganale di merci destinate ad essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009
[notificata con il numero C(2010) 2227]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2010/214/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), in particolare l’articolo 76,
vista la richiesta, presentata dal governo della Repubblica Italiana, in data 17 aprile 2009 e 4 gennaio 2010, di poter importare in franchigia doganale merci da distribuire o mettere a disposizione gratuitamente delle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009,
considerando quanto segue:
(1) |
Un terremoto costituisce una catastrofe ai sensi del Capo XVII, sezione C, del regolamento (CE) n. 1186/2009; vi è quindi motivo per autorizzare l’importazione in franchigia di merci che rispondono ai requisiti degli articoli da 74 a 80 del suddetto regolamento. |
(2) |
Affinché la Commissione possa essere debitamente informata dell’uso fatto delle merci ammesse in franchigia doganale, il governo della Repubblica Italiana deve comunicare i provvedimenti presi per impedire che tali merci vengano utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti. |
(3) |
La Commissione deve inoltre essere informata in merito alla portata e alle caratteristiche dell’importazione. |
(4) |
Gli altri Stati membri sono stati consultati a norma dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le merci importate per l’immissione in libera pratica da enti statali o da enti autorizzati dalle autorità italiane competenti, per essere distribuite a titolo gratuito alle persone colpite dal terremoto che si è verificato in Italia nell’aprile 2009, o messe a loro disposizione gratuitamente pur restando proprietà degli enti considerati, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009.
2. Sono ammesse in franchigia dai dazi doganali anche le merci importate per l’immissione in libera pratica dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento.
Articolo 2
Il governo della Repubblica Italiana comunica alla Commissione entro il 30 giugno 2010 l’elenco degli enti autorizzati di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Articolo 3
Il governo della Repubblica Italiana informa pienamente la Commissione, entro il 30 giugno 2010, in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia doganale di cui all’articolo 1, per categoria di prodotti.
Articolo 4
Il governo della Repubblica Italiana informa la Commissione, entro il 30 giugno 2010, in merito ai provvedimenti da esso adottati per garantire l’ottemperanza agli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009.
Articolo 5
L’articolo 1 della presente decisione si applica alle importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31 maggio 2010.
Articolo 6
La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2010.
Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.