EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0097

2010/97/PESC: Decisione 2010/97/PESC del Consiglio, del 16 febbraio 2010 , relativa all’adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE

GU L 44 del 19.2.2010, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/97(1)/oj

19.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/20


DECISIONE 2010/97/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 2010

relativa all’adattamento e alla proroga del periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2), in seguito denominato «l’accordo di partenariato ACP-CE», in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo alle misure da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/148/CE (4) conclude le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell’accordo di partenariato ACP-CE e adotta le misure appropriate, come specificato in allegato alla stessa.

(2)

La decisione 2009/144/CE (5) proroga di un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 20 febbraio 2010, l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE, già prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall’articolo 1 della decisione 2003/112/CE (6), fino al 20 febbraio 2005 dall’articolo 1 della decisione 2004/157/CE (7), fino al 20 febbraio 2006 dall’articolo 1 della decisione 2005/139/CE (8), fino al 20 febbraio 2007 dall’articolo 1 della decisione 2006/114/CE (9), fino al 20 febbraio 2008 dall’articolo 1 della decisione 2007/127/CE (10) e fino al 20 febbraio 2009 dall’articolo 1 della decisione 2008/158/CE (11).

(3)

È opportuno riconoscere che la creazione di un governo di larghe intese fornisce l’opportunità di instaurare rapporti costruttivi tra l’Unione europea e lo Zimbabwe e di appoggiare l’attuazione del programma di riforme del governo.

(4)

Tuttavia, alla luce dei recenti eventi che hanno caratterizzato la scena politica in Zimbabwe e tenuto conto che, seppur riprese in pieno dall’accordo politico globale convenuto tra i tre partiti politici, alcune misure importanti riguardanti aspetti essenziali dell’accordo di partenariato ACP-CE non hanno trovato a tutt’oggi adeguata attuazione, gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE non risultano rispettati e le condizioni vigenti in Zimbabwe non garantiscono il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto.

(5)

È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure di cui all’allegata lettera sono adottate come misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c) dell’accordo di partenariato ACP-CE.

Le suddette misure vengono applicate per un periodo di 12 mesi dal 21 febbraio 2010 al 20 febbraio 2011. Esse sono soggette a regolare riesame.

La lettera allegata alla presente decisione, indirizzata al presidente dello Zimbabwe Mugabe, è inviata in copia al primo ministro Tsvangirai e al vice primo ministro Mutambara.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 26.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.

(5)  GU L 49 del 20.2.2009, pag. 15.

(6)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.

(7)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.

(8)  GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28.

(9)  GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26.

(10)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 23.

(11)  GU L 51 del 26.2.2008, pag. 19.


ALLEGATO

LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

L’Unione europea ascrive massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell’accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo stato di diritto sono il fondamento delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002 l’Unione europea Le comunicava la decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e di adottare misure appropriate ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c) del suddetto.

Con lettere del 19 febbraio 2003, del 19 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005, del 15 febbraio 2006, del 21 febbraio 2007, del 19 febbraio 2008 e del 20 febbraio 2009, Le è stata comunicata la decisione dell’Unione europea di non revocare l’applicazione delle misure appropriate e di prorogarne anzi il periodo di applicazione, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, 20 febbraio 2005, 20 febbraio 2006, 20 febbraio 2007, 20 febbraio 2008, 20 febbraio 2009 e 20 febbraio 2010.

L’Unione europea plaude alla formazione del governo di unità nazionale, costituitosi il 13 febbraio 2009, e all’accordo politico globale (APG) si cui esso si fonda. L’Unione europea ribadisce la grande importanza attribuita al dialogo politico di cui all’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-CE, ufficialmente varato su richiesta del governo dello Zimbabwe in occasione della riunione della troica ministeriale UE-Zimbabwe del 18 e 19 giugno 2009 a Bruxelles e all’accordo che ne è scaturito. L’accordo prevede la definizione di tabelle di marcia condivise sulla base di impegni reciproci implicanti, da parte dello Zimbabwe, la reale attuazione dell’APG e, da parte dell’Unione europea, la progressiva revoca delle restrizioni in vigore e la normalizzazione delle relazioni UE-Zimbabwe.

L’Unione europea, che sostiene gli sforzi attualmente profusi dal governo dello Zimbabwe per l’applicazione dell’APG e si compiace del ruolo guida assunto dal Sudafrica nel dare impulso all’azione diplomatica regionale a sostegno delle riforme in Zimbabwe, esprime tuttavia rammarico per gli scarsi progressi nell’ambito del dialogo politico di cui all’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-CE. Ciò nonostante, l’Unione europea continua a credere che sia non solo essenziale ma anche possibile realizzare importanti progressi nell’attuazione dell’APG, come sottolineato dagli scambi tra il Suo governo e la SADC.

Alla luce di quanto sopra, l’Unione europea è giunta alla conclusione che le misure appropriate potranno essere pienamente revocate solo qualora l’APG abbia trovato reale attuazione. L’Unione europea ha pertanto deciso di prorogare fino al 20 febbraio 2011 il periodo di applicazione delle misure appropriate, adottate con decisione 2002/148/CE del Consiglio, e di adattare le stesse affinché riflettano lo stato di attuazione dell’APG da febbraio 2009, soprattutto in ambito economico. In questa fase, non sarà erogato alcun finanziamento tramite il bilancio statale. L’Unione europea, che intende impegnarsi per l’attuazione dell’APG, ha deciso di modificare come segue le lettere b) e c):

b)

è sospeso il finanziamento di tutti i progetti, ad eccezione di quelli a sostegno della popolazione, in particolare in ambito sociale, e di quelli a sostegno delle riforme previste dall’APG;

c)

il finanziamento è riorientato in modo da procurare benefici alla popolazione, in particolare in ambito sociale, e da sostenere il processo di stabilizzazione del paese, specie per quanto riguarda la democratizzazione, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.

Le restanti misure di cui all’allegato della decisione 2002/148/CE continuano ad essere applicate senza modifiche. La decisione del Consiglio potrà essere riesaminata in qualsiasi momento prima del 20 febbraio 2011.

L’Unione europea continuerà pertanto a sostenere il processo di stabilizzazione del governo di unità nazionale e l’attuazione del relativo programma di riforme fornendo assistenza transitoria in materia di agricoltura e sicurezza alimentare, nei settori sociali, tra cui sanità e istruzione, e ai fini dell’attuazione dell’APG.

L’Unione europea tiene a ribadire l’importanza attribuita alla cooperazione futura con lo Zimbabwe e conferma la propria disponibilità a rilanciare e a sviluppare il dialogo politico di cui all’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In tal senso, l’Unione europea si augura che il governo dello Zimbabwe realizzi nel prossimo futuro sufficienti progressi nell’attuazione dell’APG in modo tale da rendere possibile la ripresa di una piena cooperazione.

Voglia gradire, signor presidente, i nostri più distinti saluti.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Per il Consiglio

E. SALGADO


Top