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Document 22010D0094

    2010/94/: Decisione n. 1/2010 del Comitato misto UE-Svizzera, del 28 gennaio 2010 , che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

    GU L 41 del 16.2.2010, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/94(1)/oj

    16.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 41/72


    DECISIONE N. 1/2010 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

    del 28 gennaio 2010

    che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera

    (2010/94/UE)

    IL COMITATO MISTO,

    visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (1), firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, (di seguito «l’accordo»), modificato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (2), firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l’articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai fini dell’attuazione del protocollo n. 2 dell’accordo il Comitato misto fissa prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.

    (2)

    Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione dei prezzi.

    (3)

    È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo sono sostituite dalle tabelle degli allegati I e II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o febbraio 2010.

    Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2010.

    Per il Comitato misto

    Il presidente

    Jacques DE WATTEVILLE


    (1)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 191.

    (2)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.


    ALLEGATO I

    «TABELLA III

    Prezzi di riferimento interni dell’UE e della Svizzera

    Materia prima agricola

    Prezzo di riferimento interno della Svizzera

    Prezzo di riferimento interno dell’UE

    Articolo 4, paragrafo 1

    applicato in Svizzera differenza prezzo di riferimento

    Svizzera/UE

    Articolo 3, paragrafo 3

    applicato nell’UE differenza prezzo di riferimento

    Svizzera/UE

    CHF per 100 kg netti

    CHF per 100 kg netti

    CHF per 100 kg netti

    EUR per 100 kg netti

    Frumento tenero

    48,35

    18,28

    30,05

    0,00

    Frumento duro (1)

    1,20

    0,00

    Segala

    43,12

    13,56

    29,55

    0,00

    Orzo

    Granturco

    Farina di frumento tenero

    101,91

    38,54

    63,35

    0,00

    Latte intero in polvere

    630,22

    355,18

    275,05

    0,00

    Latte scremato in polvere

    438,91

    291,45

    147,45

    0,00

    Burro

    1 049,06

    418,47

    630,60

    0,00

    Zucchero bianco

    Uova (2)

    38,00

    0,00

    Patate fresche

    42,70

    19,69

    23,00

    0,00

    Grasso vegetale (3)

    170,00

    0,00


    (1)  Differenza di prezzo sulla base dei diritti di magazzinaggio.

    (2)  Differenza di prezzo risultante dai dazi all’importazione dei prodotti della voce tariffaria svizzera 0407.0010.

    (3)  Differenza di prezzo risultante dai dazi all’importazione dei prodotti della voce tariffaria svizzera 1512.1998.»


    ALLEGATO II

    «TABELLA IV

    b)

    Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

    Materia prima agricola

    Applicato in Svizzera — articolo 3, paragrafo 2, importo di base applicato

    Applicato nell’UE — articolo 4, paragrafo 2, importo di base applicato

    CHF per 100 kg netti

    EUR per 100 kg netti

    Frumento tenero

    26,00

    0,00

    Frumento duro

    1,00

    0,00

    Segala

    25,00

    0,00

    Orzo

    Granturco

    Farina di frumento tenero

    54,00

    0,00

    Latte intero in polvere

    234,00

    0,00

    Latte scremato in polvere

    125,00

    0,00

    Burro

    536,00

    0,00

    Zucchero bianco

    Uova

    32,00

    0,00

    Patate fresche

    20,00

    0,00

    Grasso vegetale

    145,00

    0,00»


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