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Document 32010R0091

Regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda l’elenco delle merci escluse dalle statistiche, la trasmissione delle informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità

GU L 31 del 3.2.2010, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/91(1)/oj

3.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/1


REGOLAMENTO (UE) N. 91/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda l’elenco delle merci escluse dalle statistiche, la trasmissione delle informazioni da parte dell’amministrazione fiscale e la valutazione della qualità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 638/2004 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione (2).

(2)

Al fine di garantire la qualità dei dati statistici occorre estendere l’accesso delle autorità nazionali ai dati disponibili sugli elenchi riepilogativi dell’IVA di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1982/2004.

(3)

Al fine di garantire un quadro integrato per l’assicurazione della qualità conformemente al codice delle statistiche europee (3) è opportuno modificare le modalità e la struttura della relazione sulla qualità di cui all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1982/2004.

(4)

È opportuno modificare l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1982/2004 in cui figurano le merci escluse dalle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat) al fine di allinearlo maggiormente alle raccomandazioni internazionali adottate dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite e di chiarire l’ambito di applicazione dei dati raccolti.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 va pertanto modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1982/2004 è modificato come segue:

1)

gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dal testo seguente:

«Articolo 5

Informazioni relative alle dichiarazioni dell’IVA

1.   Per identificare le persone che hanno dichiarato acquisti e cessioni intra-UE di beni a fini fiscali, l’amministrazione fiscale responsabile di ciascuno Stato membro fornisce alle autorità nazionali le seguenti informazioni:

a)

nome completo del soggetto passivo d’imposte;

b)

indirizzo completo, compreso il codice di avviamento postale;

c)

numero di identificazione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 638/2004.

2.   L’amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro fornisce alle autorità nazionali, per ogni soggetto passivo d’imposte:

a)

la base imponibile degli acquisti e delle cessioni intra-UE di beni ricavata dalle dichiarazioni dell’IVA conformemente all’articolo 251 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4);

b)

il periodo fiscale.

Articolo 6

Informazioni relative agli elenchi riepilogativi dell’IVA

1.   Per ogni soggetto passivo d’imposte l’amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro fornisce alle autorità nazionali quantomeno:

a)

le informazioni sulle cessioni intra-UE di beni ricavate dagli elenchi riepilogativi dell’IVA conformemente all’articolo 264 della direttiva 2006/112/CE, e in particolare:

il numero d’identificazione IVA di ciascun fornitore nazionale,

il numero d’identificazione IVA dell’acquirente dello Stato membro associato,

la base imponibile tra ciascun fornitore nazionale e ciascun acquirente dello Stato membro associato;

b)

le informazioni sugli acquisti intra-UE notificate da tutti gli altri Stati membri conformemente agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio (5), e in particolare:

il numero d’identificazione IVA di ciascun acquirente nazionale,

la base imponibile totale ripartita per acquirente nazionale e aggregata per Stato membro associato.

2.   Una volta ricevute le informazioni, l’amministrazione fiscale responsabile di ogni Stato membro le comunica senza indugio alle autorità nazionali.

2)

l’articolo 26 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 26

1.   In conformità ai criteri di qualità di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 638/2004, la Commissione (Eurostat) effettua una valutazione annuale della qualità in base agli indicatori di qualità e ai requisiti in materia precedentemente concordati con le autorità nazionali.

2.   La Commissione (Eurostat) predispone, per ogni Stato membro, una bozza di relazione sulla qualità parzialmente precompilata. Le bozze delle relazioni sulla qualità sono trasmesse agli Stati membri entro il 30 novembre successivo all’anno di riferimento.

3.   Entro otto settimane dal ricevimento delle bozze precompilate delle relazioni sulla qualità gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le loro relazioni debitamente completate.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse sulla base dei dati e delle relazioni sulla qualità presentati dagli Stati membri e predispone una relazione di valutazione per ciascuno Stato membro.

5.   La Commissione (Eurostat) elabora e diffonde una sintesi delle relazioni sulla qualità di tutti gli Stati membri. In essa sono contenuti i principali indicatori di qualità e le informazioni raccolte tramite le relazioni sulla qualità.»;

3)

l’allegato I del regolamento (CE) n. 1982/2004 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento;

4)

l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1982/2004 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 343 del 19.11.2004, pag. 3.

(3)  COM(2005) 217 definitivo.

(4)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(5)  GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle merci escluse dalla statistica sugli scambi di beni tra Stati membri da trasmettere alla Commissione (Eurostat)

a)

oro detto monetario;

b)

strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per servizi quali l’affrancatura, le imposte o i canoni;

c)

merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso (ad esempio locazioni, mutui, leasing operativi), purché siano rispettate le seguenti condizioni:

non è prevista né è stata effettuata alcuna lavorazione,

la durata prevista dell’uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,

la cessione o l’acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell’IVA;

d)

merci che circolano tra:

uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e

lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.

Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionate al di fuori del territorio del paese d’origine;

e)

beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

f)

software scaricato da Internet;

g)

beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

materiale pubblicitario,

campioni commerciali;

h)

beni destinati a essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati ei pezzi difettosi sostituiti;

i)

mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al momento del lancio.»


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