EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1130

Regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009 , che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento (versione codificata)

GU L 310 del 25.11.2009, p. 5–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrogato da 32016R1238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1130/oj

25.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1130/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2009

che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento

(versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare, l’articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento (2) è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (3). Ai fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede l’applicazione di un regime d’intervento.

(3)

A taluni prodotti ritirati dall’intervento possono essere riservate un’utilizzazione e/o una destinazione specifiche. È necessario instaurare un regime di controllo onde garantire che tali prodotti non vengano deviati dalla loro utilizzazione e/o destinazione.

(4)

Se detto controllo è effettuato da due o più Stati membri, è opportuno applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4).

(5)

Devono essere designate le autorità doganali, come pure altre autorità, competenti per il rilascio dell’esemplare di controllo T5 e per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti d’intervento.

(6)

Al fine di assicurare parità di condizioni per le vendite a prezzo ridotto di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento e regimi comparabili per la concessione di aiuti, in particolare per le restituzioni all’esportazione, nonché per assicurare pari opportunità agli operatori degli Stati membri e per facilitare il recupero degli importi indebitamente versati, è opportuno prevedere il versamento di una somma pari all’importo della cauzione illegittimamente svincolata.

(7)

Per motivi di semplicità e di efficienza, è opportuno stabilire che, al termine dei necessari controlli, l’esemplare di controllo T5 sia inviato direttamente all’organismo presso cui è depositata la cauzione e che, qualora siano interessati due o più Stati membri, gli esemplari di controllo T5 siano inviati direttamente da ciascuno Stato membro all’organismo presso cui è depositata la cauzione.

(8)

Appare opportuno, a fini di semplificazione amministrativa, prevedere una procedura più flessibile di quella dell’esemplare di controllo nel caso di esportazioni effettuate conformemente al regime previsto agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, il quale dispone che, se un trasporto inizia nella Comunità e deve terminare all’esterno di essa, l’ufficio doganale della stazione di frontiera non deve espletare alcuna formalità.

(9)

In certi casi i prodotti provenienti dall’intervento sono venduti ad un prezzo calcolato tenendo conto dell’importo della restituzione vigente per i paesi terzi o per un paese terzo determinato. Pertanto dal prezzo di vendita viene dedotto il beneficio della restituzione all’esportazione.

(10)

Per garantire la corretta esecuzione dell’operazione deve essere costituita una cauzione. Il suo importo è calcolato tenendo conto dei vari aspetti dell’operazione stessa, in particolare del rischio di sviamenti, nonché del corretto adempimento degli impegni assunti dall’operatore.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1.   Fatte salve le deroghe specifiche previste dalla regolamentazione comunitaria relativa a taluni prodotti agricoli, il presente regolamento stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti ritirati da scorte d’intervento, secondo le disposizioni dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1234/2007, qualora a tali prodotti vengano riservate un’utilizzazione e/o una destinazione specifiche.

2.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, «spedizione» è l’invio di merci da uno Stato membro ad un altro Stato membro e «esportazione» è l’invio di merci da uno Stato membro ad una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità.

3.   Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, l’Unione economica belgo-lussemburghese (UEBL) è considerata un unico Stato membro.

Articolo 2

1.   Dal momento del loro ritiro dalle scorte d’intervento sino al momento in cui sia stata verificata l’utilizzazione e/o la destinazione prevista, i prodotti di cui all’articolo 1 sono sottoposti al controllo, comprendente accertamenti materiali, esame dei documenti e revisione dei conti, degli organismi di controlli designati, di seguito denominati «autorità di controllo competente».

Al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sull’origine dei prodotti, ogni Stato membro designa, per ciascuna misura o parte di essa, un unico organismo di controllo incaricato di verificare l’utilizzazione e/o la destinazione dei prodotti di cui trattasi, a prescindere dalla loro origine (comunitaria o nazionale).

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che il controllo di cui al paragrafo 1 sia eseguito e che i prodotti d’intervento non vengano sostituiti con altri prodotti.

In particolare, tali misure dispongono:

a)

che le imprese che si occupano di prodotti d’intervento o di prodotti d’intervento trasformati, procedendo ad esempio all’acquisto, alla vendita, al magazzinaggio, al trasporto, al trasbordo, al reimballaggio, alla lavorazione o alla trasformazione, si sottopongano a tutti i controlli e accertamenti ritenuti necessari e tengano una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare le verifiche che ritengano necessarie;

b)

che i prodotti di cui alla lettera a) siano immagazzinati e trasportati separatamente dagli altri prodotti in modo da poter essere identificati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate ai sensi del presente paragrafo.

3.   La procedura dell’esemplare di controllo T5 di cui all’articolo 912 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si applica quando il controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere eseguito integralmente o parzialmente:

a)

in uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono ritirati dalle scorte d’intervento;

oppure

b)

in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata costituita la cauzione.

L’esemplare di controllo T5 viene rilasciato e utilizzato secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

4.   L’organismo d’intervento venditore, qualora non rilasci un esemplare di controllo T5 a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, emette un ordine di ritiro. Gli Stati membri possono autorizzare il rilascio di estratti di un ordine di ritiro.

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, per «organismo d’intervento» e «organismo», si intende organismo pagatore o organismo d’intervento.

L’ordine di ritiro, o il relativo estratto, è presentato dall’interessato all’autorità di controllo competente.

Articolo 3

1.   L’esemplare di controllo T5 di cui all’articolo 2, paragrafo 3, viene rilasciato:

a)

dall’organismo d’intervento venditore, se i prodotti d’intervento sono spediti in un altro Stato membro nello stesso stato in cui si trovavano al momento del ritiro dalle scorte d’intervento, di seguito denominati «tali e quali»;

oppure

b)

dall’autorità di controllo competente, se prima della spedizione in un altro Stato membro i prodotti d’intervento hanno subito una trasformazione;

oppure

c)

dall’ufficio doganale di partenza:

i)

su presentazione di un ordine di ritiro emesso dall’organismo d’intervento, se i prodotti d’intervento sono esportati tali e quali e devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri;

ii)

su presentazione di un documento di controllo, rilasciato dall’autorità di controllo competente e attestante che la trasformazione si è svolta sotto controllo se i prodotti d’intervento sono esportati previa trasformazione e devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri.

Se i prodotti, conformemente all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono immagazzinati in uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l’organismo d’intervento venditore, quest’ultimo rilascia l’esemplare di controllo T5 o ne dispone il rilascio sotto la propria responsabilità.

Gli Stati membri possono:

a)

autorizzare il rilascio dell’esemplare di controllo T5 da parte di un’autorità all’uopo designata, anziché da parte dell’organismo venditore;

b)

decidere di consentire il rilascio dell’esemplare di controllo T5 da parte dei detentori autorizzati di scorte di prodotti d’intervento, sotto la responsabilità dell’organismo d’intervento. L’autorizzazione è concessa alle condizioni stabilite all’articolo 912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93, in quanto compatibili.

In tali casi, il rilascio è subordinato alla presentazione di un ordine di ritiro.

2.   L’ordine di ritiro e il documento di controllo di cui alla paragrafo 1 recano un numero d’ordine e le seguenti indicazioni:

a)

la descrizione dei prodotti, secondo le modalità stabilite per la compilazione della casella 31 dell’esemplare di controllo T5 di cui all’articolo 2, paragrafo 3, nonché, se del caso, qualsiasi altra indicazione necessaria ai fini del controllo;

b)

la quantità, la natura, i marchi e i numeri dei colli;

c)

il volume lordo e netto dei prodotti;

d)

gli estremi del regolamento applicato;

e)

le indicazioni che devono figurare nelle caselle 104 e 106 dell’esemplare di controllo T5, compreso il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento.

Il documento di controllo precisa il numero del precedente esemplare di controllo T5 o del precedente ordine di ritiro.

L’ordine di ritiro e il documento di controllo sono conservati dall’ufficio di partenza.

3.   L’interessato compila l’esemplare di controllo T5 in originale e due copie. Le autorità che rilasciano l’esemplare di controllo T5 ne inviano una copia per conoscenza all’organismo d’intervento presso il quale è costituita la cauzione, conformemente all’articolo 5, e ne conservano una copia.

4.   L’originale dell’esemplare di controllo T5 viene restituito all’interessato o a un suo rappresentante, che lo presenta all’autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione.

5.   Dopo essere stato debitamente vidimato dall’autorità di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione e/o di destinazione, l’originale dell’esemplare di controllo T5 viene rinviato direttamente all’organismo presso cui è costituita la cauzione, conformemente all’articolo 5.

La denominazione e l’indirizzo completi dell’organismo presso il quale è costituita la cauzione sono registrati dall’interessato nella casella B dell’esemplare di controllo T5.

6.   Qualora soltanto una parte dei prodotti menzionati nell’esemplare di controllo T5 sia conforme ai requisiti stabiliti, l’autorità competente indica, nella casella «Controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione» dell’esemplare T5, la quantità di prodotti effettivamente conforme e la data o le date dell’operazione.

Articolo 4

La prova dell’osservanza delle disposizioni relative al controllo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, viene fornita come segue:

a)

per i prodotti il cui ritiro dalle scorte d’intervento, utilizzazione e/o destinazione sono stati controllati dall’autorità di un solo Stato membro, mediante la presentazione dei documenti prescritti da detto Stato membro;

b)

per i prodotti la cui utilizzazione e/o destinazione sono state controllate dalle autorità in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento, mediante tutti gli esemplari di controllo T5, rilasciati ai fini del controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione, debitamente autenticati e vidimati dalle autorità di controllo competenti;

c)

per i prodotti la cui utilizzazione e/o destinazione sono state controllate sia dalle autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento sia da quelle di uno o più altri Stati membri, mediante i documenti di cui alle lettere a) e b);

d)

per i prodotti in relazione ai quali le formalità di esportazione e la partenza dal territorio doganale della Comunità hanno avuto luogo nello Stato membro in cui è avvenuta l’ultima trasformazione ed è stata costituita la cauzione, mediante il documento o i documenti prescritti da tale Stato membro come prova di esportazione e mediante i documenti di cui alle lettere a) e/o b), ove riguardino la trasformazione.

Articolo 5

1.   La cauzione che sia richiesta a garanzia del rispetto dell’utilizzazione e/o della destinazione dei prodotti di cui all’articolo 1 viene costituita, prima della presa in consegna dei prodotti:

a)

presso l’organismo d’intervento dello Stato membro in cui avrà luogo o avrà inizio la trasformazione, per i prodotti destinati ad essere trasformati oppure trasformati ed esportati;

b)

presso l’organismo d’intervento venditore, in tutti gli altri casi.

2.   Se la cauzione è costituita presso l’organismo d’intervento di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato l’organismo d’intervento venditore, il primo comunica immediatamente per iscritto all’organismo venditore:

a)

il numero del regolamento pertinente;

b)

la data e/o il numero della gara/vendita;

c)

il numero del contratto;

d)

il nome dell’acquirente;

e)

l’importo in euro della cauzione;

f)

il tipo di prodotto;

g)

il quantitativo di prodotto;

h)

la data di deposito della cauzione;

i)

se del caso, l’utilizzazione e/o la destinazione.

L’organismo d’intervento venditore verifica i dati della cauzione.

Articolo 6

1.   Qualora dopo lo svincolo totale o parziale della cauzione di cui all’articolo 5, si accerti che la totalità o una parte dei prodotti non ha raggiunto l’utilizzazione e/o la destinazione previste, le competenti autorità dello Stato membro in cui la cauzione è stata svincolata esigono dall’operatore, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (5), il pagamento di una somma pari all’importo della cauzione che avrebbe dovuto essere incamerato se l’inadempienza fosse stata scoperta prima dello svincolo della stessa. Tale somma è maggiorata degli interessi calcolati dalla data dello svincolo al giorno precedente la data di pagamento.

Il ricevimento da parte delle autorità competenti della somma di cui al precedente paragrafo costituisce recupero degli importi indebitamente versati.

2.   Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.

In caso di inosservanza di tale termine, gli Stati membri possono decidere, in alternativa al pagamento, che l’importo in questione sia dedotto da versamenti successivi da effettuare a favore dell’operatore in questione.

3.   Il tasso d’interesse da applicare viene calcolato secondo il diritto nazionale, ma non può essere inferiore al tasso d’interesse applicato in caso di recupero di importi nazionali.

Qualora lo svincolo della cauzione sia imputabile ad un errore dell’autorità competente, non viene applicato alcun interesse o, al massimo, si applica solamente un importo da stabilirsi dallo Stato membro interessato pari all’indebito arricchimento.

4.   Gli Stati membri hanno facoltà di non chiedere il pagamento di cui al paragrafo 1 se l’importo è inferiore a 60 EUR, a condizione che ciò sia previsto da norme analoghe di diritto nazionale.

5.   Le somme ricevute conformemente al paragrafo 1 sono versate all’organismo pagatore e da questo registrate come entrate attribuite al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nel mese in cui sono state effettivamente percepite.

Articolo 7

1.   Qualora, per causa di forza maggiore, non sia stato possibile conformarsi alle disposizioni previste in materia di utilizzazione e/o destinazione, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata costituita la cauzione o, in assenza di questa, le autorità dello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento, decidono, su richiesta dell’interessato:

a)

che il termine stabilito per l’operazione venga prorogato per il tempo giudicato necessario in considerazione delle circostanze invocate,

oppure

b)

che il controllo si dia per avvenuto, quando i prodotti siano stati definitivamente perduti.

Tuttavia, nei casi di forza maggiore in cui le misure di cui alle lettere a) e b) si rivelino inappropriate, le autorità competenti ne informano la Commissione, la quale può adottare le misure necessarie conformemente alla procedura di cui all’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 deve essere inoltrata entro 30 giorni dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’insorgere di circostanze indicanti l’eventualità di un caso di forza maggiore, e comunque entro il termine stabilito dal regolamento pertinente per la presentazione delle prove occorrenti allo svincolo della cauzione.

3.   L’interessato fornisce le prove delle circostanze invocate come forza maggiore.

CAPO II

PRODOTTI SOGGETTI A UNA DETERMINATA UTILIZZAZIONE O DESTINAZIONE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 8

1.   I prodotti sono considerati conformi all’utilizzazione e/o alla destinazione prescritte, quando sia appurato:

a)

che quelli destinati ad essere trasformati e/o a ricevere altri per incorporazione (operazioni denominate in appresso «trasformazione»), hanno effettivamente subito tali processi;

b)

che quelli destinati alla vendita a fini di consumo diretto sotto forma di prodotti concentrati, sono stati effettivamente concentrati, confezionati per la vendita al dettaglio e presi in consegna dal commercio al dettaglio;

c)

che quelli destinati ad essere consumati da determinati enti ed organizzazioni ovvero dalle forze armate e corpi assimilati, sono stati effettivamente forniti a tali organismi e da essi presi in consegna;

e se del caso, che le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono state eseguite entro i termini stabiliti.

2.   Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b) e c), costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (6).

Articolo 9

1.   In caso di utilizzazione dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107 della sezione intitolata «Menzioni speciali».

Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture indicate nel regolamento pertinente.

Nella casella 106 va inoltre indicato il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento e, se del caso, il numero dell’ordine di ritiro.

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

2.   Se i prodotti sono spediti ad un terzo Stato membro, si applicano le disposizioni dell’articolo 22, in quanto compatibili.

3.   Se due o più operazioni vengono eseguite successivamente nel medesimo Stato membro, si applicano le disposizioni dell’articolo 23, in quanto compatibili.

Articolo 10

Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova prevista all’articolo 4.

Articolo 11

Se un esemplare di controllo T5 non perviene all’autorità di cui all’articolo 3, paragrafo 5, entro tre mesi

a)

dalla scadenza del termine fissato per l’esecuzione dell’operazione di cui trattasi;

oppure

b)

in mancanza di tale termine, dalla data del suo rilascio;

a causa di circostanze non imputabili all’interessato, questi può inoltrare alle autorità competenti una domanda motivata di equivalenza accompagnata da documenti giustificativi. Questi recano un riferimento all’esemplare di controllo T5 e comprendono una conferma dell’autorità di controllo competente che ha verificato o fatto verificare l’utilizzazione dei prodotti, attestante il rispetto dell’utilizzazione prevista nonché la data di utilizzazione e/o destinazione previste.

CAPO III

PRODOTTI ESPORTATI TALI E QUALI DALLA COMUNITÀ

Articolo 12

1.   I prodotti sono considerati conformi alle norme concernenti la destinazione prescritta quando sia appurato:

a)

che hanno lasciato tali e quali il territorio doganale della Comunità; ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le forniture di prodotti destinati esclusivamente al consumo a bordo di piattaforme di perforazione o di estrazione — comprese le altre unità tecniche che forniscono i relativi servizi ausiliari — situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità ma oltre una zona di tre miglia dalla linea di base che serve a misurare l’estensione delle acque territoriali di uno Stato membro, sono da considerarsi uscite dal territorio doganale della Comunità;

oppure

b)

che hanno raggiunto la loro destinazione, nella fattispecie di cui all’articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (7);

oppure

c)

che sono stati collocati in un deposito di approvvigionamento riconosciuto ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 612/2009;

oppure

d)

che sono stati sdoganati ai fini dell’immissione in consumo in un determinato paese terzo, qualora siano destinati all’importazione in tale paese;

e, se del caso, che le operazioni di cui alle lettere da a) a d) sono state eseguite entro i termini stabiliti.

2.   Le condizioni definite al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), costituiscono esigenze principali ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, salvo l’articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   Ai prodotti collocati in uno dei depositi di approvvigionamento di cui al paragrafo 1, lettera c), si applicano le disposizioni degli articoli da 37 a 40 del regolamento (CE) n. 612/2009, escluso il paragrafo 3 dell’articolo 39, anche se non è prevista alcuna restituzione.

4.   Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 612/2009.

Articolo 13

1.   Per quanto concerne i prodotti d’intervento destinati ad essere esportati tali e quali, l’accettazione della dichiarazione d’esportazione da parte delle autorità doganali avviene nello Stato membro in cui i prodotti sono stati ritirati dalle scorte.

2.   Nella dichiarazione d’esportazione e nei documenti d’accompagnamento prescritti dalla normativa comunitaria figura, secondo il caso, una delle seguenti diciture:

a)

«Prodotti d’intervento con restituzione — Regolamento (CE) n. 1130/2009»;

oppure

b)

«Prodotti d’intervento senza restituzione — Regolamento (CE) n. 1130/2009».

3.   Anche se non sono previste restituzioni per i prodotti da esportare, questi, previa accettazione della relativa dichiarazione d’esportazione, si considerano non più soggetti all’articolo 23, paragrafo 2, del trattato e circolano quindi conformemente all’articolo 340 quater, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93.

4.   In ordine allo svincolo della cauzione si applicano le norme relative al termine previsto per il pagamento della restituzione e ai documenti giustificativi da esibire a questo scopo.

Articolo 14

1.   In caso di utilizzazione dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106, 107 ed eventualmente 105 della sezione intitolata «Menzioni speciali».

Le caselle 104 e 106 devono essere completate con le diciture indicate nel regolamento pertinente.

La casella 106 deve inoltre indicare:

a)

il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento;

e

b)

il numero dell’ordine di ritiro.

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

2.   Se per lo svincolo della cauzione di cui all’articolo 5 e per il pagamento della restituzione si richiede l’esemplare di controllo T5 comprovante l’esportazione delle merci, l’autorità competente depositaria della cauzione provvede senza indugio ad inviare una copia certificata conforme dell’esemplare T5 direttamente all’autorità competente per il pagamento della restituzione.

In tal caso, l’interessato inserisce nella casella 106 dell’esemplare T5 la seguente dicitura:

«Restituzione a carico di …» (indicando la denominazione e l’indirizzo completi dell’autorità competente per il pagamento della restituzione).

3.   Qualora sia stato impossibile rispettare il termine di 12 mesi per la prova dell’avvenuta esportazione ai fini del pagamento della restituzione, secondo l’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009, a causa di ritardi amministrativi nella trasmissione dell’esemplare di controllo T5 da parte dell’organismo depositario della cauzione all’autorità competente per il pagamento della restituzione, la data di ricevimento da parte dell’organismo depositario della cauzione è considerata altresì come la data di ricevimento da parte dell’autorità competente per il pagamento della restituzione.

Articolo 15

1.   Qualora, dopo l’accettazione della dichiarazione d’esportazione da parte degli uffici doganali, i prodotti siano assoggettati ad uno dei regimi previsti agli articoli da 412 a 442 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 per essere avviati verso una stazione di destinazione o un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, essi sono da considerarsi esportati a partire dal momento in cui vengono sottoposti a detto regime.

2.   In caso di applicazione del paragrafo 1, l’ufficio doganale di partenza che accetta la dichiarazione d’esportazione provvede a far apporre sul documento rilasciato come prova dell’esportazione una delle diciture indicate all’articolo 11, paragrafo 4 o paragrafo 5, secondo il caso, del regolamento (CE) n. 612/2009.

3.   L’ufficio doganale di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, avente l’effetto di far terminare il trasporto all’interno della Comunità, soltanto qualora venga accertato:

a)

che, se è stata costituita presso un organismo d’intervento una cauzione a garanzia dell’esportazione, essa non sia stata svincolata;

oppure

b)

che è stata costituita una nuova cauzione.

Tuttavia, se la cauzione è stata svincolata a norma del paragrafo 1 e il prodotto non ha lasciato entro i termini il territorio doganale della Comunità, l’ufficio doganale di partenza ne informa l’organismo competente per lo svincolo della cauzione e gli trasmette al più presto tutti i dati necessari. In tal caso, la cauzione è da considerarsi indebitamente svincolata e deve essere recuperato un importo equivalente.

Articolo 16

1.   Lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione della prova di cui all’articolo 4.

Inoltre, lo svincolo della cauzione è subordinato alla presentazione delle prove indicate agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 612/2009:

a)

quando il prodotto sia destinato all’importazione in un determinato paese terzo;

oppure

b)

qualora sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, nel caso in cui il medesimo debba essere esportato fuori della Comunità.

Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere prove supplementari, atte a dimostrare alle autorità competenti che il prodotto è stato effettivamente immesso sul mercato del paese terzo di importazione.

Se sussistono seri dubbi circa la destinazione effettiva dei prodotti, la Commissione può esigere dagli Stati membri l’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo 1.

2.   Qualora il prodotto sia destinato ad essere importato in un paese terzo determinato, l’importo della restituzione risulti dedotto dal prezzo di vendita e le relative prove, indicate al paragrafo 1, non vengano fornite:

a)

viene svincolata una parte della cauzione su presentazione della prova dell’uscita del prodotto dal territorio doganale della Comunità; tale parte corrisponde all’aliquota più bassa, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 612/2009, della restituzione vigente il giorno dell’accettazione della dichiarazione di esportazione;

b)

oltre alla parte di cauzione di cui alla lettera a), viene svincolata la parte di cauzione corrispondente alla differenza tra l’aliquota più bassa della restituzione di cui alla lettera a) e l’aliquota della restituzione vigente il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione nel paese terzo di importazione effettiva — sempre che questa aliquota non ecceda l’aliquota di restituzione vigente per la destinazione obbligatoria — qualora:

i)

a causa di forza maggiore non sia stato possibile realizzare l’esportazione nel paese terzo prestabilito;

e

ii)

siano fornite, a norma del paragrafo 1, le prove relative all’importazione in un altro paese di destinazione.

Articolo 17

1.   Quando si applichino le disposizioni degli articoli 186 e 187 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (8),

a)

la cauzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento rimane incamerata, se non è stata ancora svincolata;

b)

deve essere recuperato un importo equivalente alla suddetta cauzione, se essa è già stata svincolata.

2.   Qualora i prodotti per i quali sia stata costituita una cauzione secondo l’articolo 5, paragrafo 1, lascino il territorio doganale della Comunità e non siano state espletate le formalità necessarie per una restituzione ai fini dell’applicazione degli articoli da 185, 186 e 187 del regolamento (CEE) n. 2913/92 dette formalità si considerano espletate e si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

3.   L’importo della cauzione di cui ai paragrafi 1 e 2 è considerato come cauzione incamerata ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (9).

4.   L’interessato fornisce la prova alle autorità competenti, mediante un attestato rilasciato dall’organismo d’intervento di cui trattasi, che le disposizioni del paragrafo 1 sono state rispettate o che non è stata costituita alcuna cauzione.

Articolo 18

Se un esemplare di controllo T5 destinato a comprovare il rispetto delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, in merito alla destinazione dei prodotti non è pervenuto all’organismo d’intervento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, entro tre mesi dalla data del rilascio a causa di circostanze non imputabili all’interessato, questo può inoltrare alle autorità competenti, conformemente all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009, una domanda motivata di riconoscimento dell’equivalenza di altri documenti.

CAPO IV

PRODOTTI ESPORTATI DALLA COMUNITÀ PREVIA TRASFORMAZIONE

Articolo 19

I prodotti sono considerati conformi all’utilizzazione e alla destinazione prescritta, ove si accerti l’adempimento delle condizioni stabilite dagli articoli 8 e 12.

Articolo 20

Per i prodotti destinati a venir esportati previa trasformazione, l’accettazione della dichiarazione d’esportazione da parte delle autorità doganali avviene nello Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione finale.

Articolo 21

1.   Per i prodotti destinati ad essere spediti tali e quali ai fini di una trasformazione e di una successiva esportazione, l’esemplare di controllo T5 viene rilasciato dall’organismo d’intervento venditore e, nella sua sezione «Menzioni speciali», vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107.

Le caselle 104 e 106 contengono le annotazioni previste dal regolamento pertinente.

La casella 106 indica inoltre:

a)

il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento;

b)

se del caso, il numero dell’ordine di ritiro;

e

c)

la dicitura «Prodotti d’intervento da sottoporre, per l’esportazione, alla procedura di transito comunitario esterno».

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

2.   Per i prodotti che, previamente trasformati nello Stato membro in cui ha avuto luogo il ritiro dalle scorte d’intervento, debbono essere spediti in vista di un’ulteriore trasformazione e successiva esportazione, l’esemplare di controllo T5 è rilasciato dalle autorità che verificano la trasformazione.

Nella sezione intitolata «Menzioni speciali» dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106 e 107.

Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture previste dal regolamento pertinente.

La casella 106 indica inoltre:

i)

il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento;

e

ii)

la dicitura «Prodotti d’intervento da sottoporre, per l’esportazione, alla procedura di transito comunitario esterno».

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

3.   Per i prodotti destinati all’esportazione previa trasformazione e che devono attraversare il territorio di uno o più altri Stati membri, l’esemplare di controllo T5 è emesso dall’ufficio doganale di partenza dietro presentazione di un documento rilasciato dalle autorità che verificano la trasformazione. Tale documento viene conservato dall’ufficio doganale di partenza.

Tuttavia, esso non è richiesto quando la trasformazione è stata controllata dall’ufficio doganale di partenza.

Nella sezione intitolata «Menzioni speciali» dell’esemplare di controllo T5, vanno compilate le caselle 103, 104, 106, 107 ed eventualmente 105.

Le caselle 104 e 106 sono completate con le diciture prescritte dal regolamento pertinente.

La casella 106 indica inoltre:

a)

il numero del contratto di vendita concluso con l’organismo d’intervento;

e

b)

se del caso, il numero del documento di cui alla lettera a).

Nella casella 107 va indicato il numero del regolamento pertinente.

4.   Se per lo svincolo della cauzione di cui all’articolo 5 e per il pagamento della restituzione si richiede l’esemplare di controllo T5 comprovante l’esportazione delle merci, l’autorità competente depositaria della cauzione provvede senza indugio ad inviare una copia certificata conforme dell’esemplare T5 direttamente all’autorità competente per il pagamento della restituzione.

In tal caso, l’interessato inserisce nella casella 106 dell’esemplare di controllo T5 la seguente dicitura:

«Restituzione a carico di …» (indicando la Stato membro, nonché la denominazione e l’indirizzo completi dell’autorità competente per il pagamento della restituzione).

Articolo 22

1.   In caso di spedizione di prodotti verso un altro Stato membro a fini di una trasformazione e qualora i prodotti trasformati:

a)

debbano essere spediti in un terzo Stato membro o in un ulteriore Stato membro per un’ulteriore trasformazione;

oppure

b)

debbano attraversare il territorio di un terzo Stato membro o di un ulteriore Stato membro per essere esportati;

l’autorità competente di cui all’articolo 21, paragrafo 2 o paragrafo 3, secondo il caso, rilascia uno o più esemplari di controllo T5.

L’esemplare o gli esemplari di controllo T5 sono compilati:

a)

a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), per la fattispecie di cui al primo comma, lettera a);

b)

a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), per la fattispecie di cui al primo comma, lettera b);

tenendo conto delle informazioni contenute nell’originale dell’esemplare T5. Inoltre, nella casella 106 dell’esemplare o degli esemplari di controllo T5 sono indicati il numero di registrazione e la data di rilascio del documento precedente, nonché il nome dell’autorità che lo ha rilasciato.

2.   Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, l’autorità competente che ha verificato l’operazione provvede senza indugio a rinviare l’originale dell’esemplare di controllo T5, debitamente annotato, direttamente all’organismo d’intervento di cui all’articolo 3, paragrafo 5, precisando nella casella «Controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione» di detto originale che il prodotto è stato spedito in un altro Stato membro per ulteriore trasformazione, imballaggio, presa in consegna o esportazione. L’originale dell’esemplare di controllo T5 reca il numero o i numeri di registrazione degli esemplari T5 rilasciati a tal fine, oppure un riferimento a questi ultimi.

3.   Il documento di cui all’articolo 4, lettera a), reca annotazioni analoghe a quelle previste al paragrafo 2.

Articolo 23

1.   Qualora due o più operazioni, esclusa l’esportazione (ad esempio: la trasformazione, l’imballaggio, la presa in consegna) vengano effettuate successivamente nel medesimo Stato membro, questo può decidere di considerarle come un’unica operazione. In questo caso, non viene rilasciato alcun esemplare di controllo T5 fino all’avvenuta esecuzione di tutte le operazioni.

L’originale dell’esemplare di controllo T5 viene restituito all’organismo di cui all’articolo 3, paragrafo 5, previa esecuzione dei controlli relativi a tutte le operazioni. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a garantire il corretto espletamento di tale procedimento.

2.   Qualora uno Stato membro scelga di non seguire il procedimento di cui al paragrafo 1, l’autorità competente rilascia un esemplare di controllo T5 a seguito di ciascuna operazione. L’autorità competente che ha verificato l’operazione precisa, nella casella «Controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione» dell’esemplare di controllo T5, che il prodotto è stato spedito nello stesso Stato membro per ulteriore trasformazione, imballaggio, presa in consegna o esportazione. L’originale dell’esemplare di controllo T5 reca il numero o i numeri di registrazione degli esemplari T5 rilasciati a tal fine, oppure un riferimento a questi ultimi.

3.   Il documento di cui all’articolo 4, lettera a), reca annotazioni analoghe a quelle previste al paragrafo 2.

Articolo 24

Si applicano al presente capitolo l’articolo 11, l’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, l’articolo 14, paragrafo 3 e gli articoli da 15 a 18.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la denominazione e l’indirizzo completi dell’autorità di controllo competente di cui all’articolo 2, paragrafo 1. La Commissione trasmette tali dati agli altri Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, specificando le circostanze addotte, i quantitativi implicati e i provvedimenti adottati.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 1o marzo e il 1o settembre di ogni anno, un prospetto indicante il numero di domande presentate in forza dell’articolo 11 o dell’articolo 18, la causa del mancato rinvio degli esemplari di controllo T5, sempreché essa sia nota, i quantitativi interessati e la natura dei documenti riconosciuti come equipollenti.

Articolo 26

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato II.

Articolo 27

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

(7)  GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

(8)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(9)  GU L 50 del 22.2.1978, pag. 1.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione

(GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17)

Regolamento (CEE) n. 75/93 della Commissione

(GU L 11 del 19.1.1993, pag. 5)

Regolamento (CEE) n. 1938/93 della Commissione

(GU L 176 del 20.7.1993, pag. 12)

Regolamento (CE) n. 770/96 della Commissione

(GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13)


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 3002/92

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 3,

___

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, terzo comma

___

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, parole introduttive e primo e secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, parole introduttive

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, parole introduttive

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma

Articolo 2, paragrafo 4, primo comma

__

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, parole introduttive

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, parole introduttive

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, terzo trattino, parole introduttive

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), parole introduttive

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, terzo trattino, primo subtrattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), primo comma, terzo trattino, secondo subtrattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, parole introduttive

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quarto comma

Articolo 3, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, parole introduttive

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, parole introduttive

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), primo comma, quinto trattino

Articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b), terzo comma

Articolo 3, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, parte introduttiva

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera e)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera f)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, settimo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera g)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, ottavo trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera h)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, nono trattino

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma, lettera i)

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 5 bis

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive e primo e secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 9, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

Articolo 9, paragrafi 2 e 3

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10, parole introduttive

Articolo 11, parole introduttive

Articolo 10, primo trattino

Articolo 11, lettera a)

Articolo 10, secondo trattino

Articolo 11, lettera b)

Articolo 10, parte finale

Articolo 11, parte finale

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 13, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 12, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 1, primo comma

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive

Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino

Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)

Articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino

Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafi 1e 2

Articolo 15, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafo 3, primo comma, parole introduttive

Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, parole introduttive

Articolo 14, paragrafo 3, primo comma, primo trattino

Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino

Articolo 15, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, parole introduttive

Articolo 16, paragrafo 1, primo comma

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, parte finale

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, parole introduttive

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 16, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 15, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 16, paragrafo 2, parole introduttive

Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), parte introduttiva

Articolo 16, paragrafo 2, lettera b), parte introduttiva

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), primo trattino

Articolo 16, paragrafo 2, lettera b), punto i)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino

Articolo 16, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

Articolo 16, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 17, paragrafo 1, parole introduttive

Articolo 16, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 16, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 20, paragrafo 1, primo comma

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive

Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, parole introduttive

Articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino

Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettera a)

Articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino

Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettera b)

Articolo 20, paragrafo 1, terzo comma, terzo trattino

Articolo 21, paragrafo 1, terzo comma, lettera c)

Articolo 20, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 21, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 20, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), primo comma

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), secondo comma

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, parole introduttive

Articolo 21, paragrafo 2, quarto comma, parole introduttive

Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, primo trattino

Articolo 21, paragrafo 2, quarto comma, lettera a)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), terzo comma, secondo trattino

Articolo 21, paragrafo 2, quarto comma, lettera b)

Articolo 20, paragrafo 2, lettera b), quarto comma

Articolo 21, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 20, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 3, primo e secondo comma

Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), primo comma

Articolo 21, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo comma

Articolo 21, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), terzo comma, parole introduttive

Articolo 21, paragrafo 3, quinto comma, parole introduttive

Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), terzo comma, primo trattino

Articolo 21, paragrafo 3, quinto comma, lettera a)

Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), terzo comma, secondo trattino

Articolo 21, paragrafo 3, quinto comma, lettera b)

Articolo 20, paragrafo 3, lettera b), quarto comma

Articolo 21, paragrafo 3, sesto comma

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, parole introduttive

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, parole introduttive

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma, parole finali

Articolo 22, paragrafo 1, primo comma, parole finali

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, parole introduttive

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, parole introduttive

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, parole finali

Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, parole finali

Articolo 21, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 25

__

__

Articolo 26

Articolo 26

Articolo 27

__

Allegato I

__

Allegato II


Top