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Document 32009R0923
Regulation (EC) No 923/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Regulation (EC) No 1692/2006 establishing the second Marco Polo programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport system (Marco Polo II) (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ( Marco Polo II) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 923/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci ( Marco Polo II) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 266 del 9.10.2009, p. 1–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
9.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 266/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 923/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2009
recante modifica del regolamento (CE) n. 1692/2006 che istituisce il secondo programma «Marco Polo» relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II»)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, e l’articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione dal titolo «Mantenere l’Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per il nostro continente», del 22 giugno 2006, evidenzia il potenziale del programma Marco Polo, istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («programma Marco Polo») (3) come fonte di finanziamento in grado di offrire agli operatori del trasporto stradale su assi congestionati soluzioni alternative con altri modi di trasporto. Il programma Marco Polo costituisce pertanto un elemento fondamentale dell’attuale politica dei trasporti. |
(2) |
In assenza di un’azione risoluta, il trasporto di merci complessivo su strada in Europa dovrebbe crescere di oltre il 60 % entro il 2013. L’effetto sarebbe un aumento previsto del trasporto internazionale di merci su strada di 20,5 miliardi di tonnellate/km l’anno per l’Unione europea entro il 2013, con conseguenze negative in termini di ulteriori costi per infrastrutture stradali, incidenti, congestione del traffico, inquinamento locale e globale, danni ambientali e inaffidabilità della catena di approvvigionamento e delle attività logistiche. |
(3) |
Per far fronte a questo aumento è necessario utilizzare più di quanto si faccia attualmente il trasporto marittimo a corto raggio, il trasporto ferroviario e per vie d’acqua interne ed incentivare nuove poderose iniziative del settore dei trasporti e della logistica, compresi gli interporti e altre piattaforme che facilitano l’intermobilità, per promuovere nuovi approcci e l’impiego di innovazioni tecniche in tutti i modi di trasporto e nella loro gestione. |
(4) |
Un obiettivo dell’Unione europea è rafforzare le modalità di trasporto ecocompatibili, indipendentemente dal fatto che tale obiettivo determini o meno uno specifico trasferimento modale o un effetto di prevenzione nel caso del trasporto di merci su strada. |
(5) |
A norma del regolamento (CE) n. 1692/2006 (4), alla Commissione è stato richiesto di effettuare una valutazione del programma Marco Polo («il programma») e, qualora necessario, di presentare proposte per la modifica di tale programma. |
(6) |
Una valutazione esterna dei risultati del programma Marco Polo stimava che tale programma non avrebbe conseguito i suoi obiettivi di trasferimento modale e conteneva alcune raccomandazioni per migliorarne l’efficacia. |
(7) |
La Commissione ha effettuato un’analisi d’impatto delle misure proposte dalla valutazione esterna e di altre misure volte a potenziare l’efficienza del programma. Da tale analisi è emersa la necessità di apportare una serie di modifiche al regolamento (CE) n. 1692/2006 intese a facilitare la partecipazione delle piccole imprese e delle microimprese, abbassare le soglie di ammissibilità delle azioni, aumentare l’intensità del finanziamento e semplificare l’attuazione del programma e le relative procedure amministrative. |
(8) |
È opportuno incrementare la partecipazione al programma delle piccole imprese e delle microimprese consentendo a singole imprese di presentare domanda di finanziamento e abbassando le soglie di ammissibilità per le proposte presentate da imprese di navigazione interna. |
(9) |
Le soglie di ammissibilità delle proposte presentate per il finanziamento dovrebbero essere abbassate ed espresse in tonnellate/km trasferite annualmente, fatta eccezione per le azioni comuni di apprendimento. Queste soglie dovrebbero essere calcolate su tutto il periodo di attuazione delle azioni di cui all’allegato senza fissare alcun tasso annuale di attuazione. Non dovrebbe essere più necessaria una soglia specifica applicabile alle azioni di riduzione del traffico e per questo tipo di azione, così come per le azioni catalizzatrici e le azioni delle autostrade del mare, è opportuno stabilire una durata minima. |
(10) |
È opportuno aumentare l’intensità del finanziamento introducendo una definizione di «merci» che includa l’elemento del trasporto nel calcolo del trasferimento modale e autorizzando in via eccezionale proroghe alla durata massima per azioni che registrano ritardi di avviamento. È opportuno che si tenga conto nel testo, come modificato, dell’allegato al regolamento (CE) n. 1692/2006, dell’adeguamento dell’intensità del finanziamento da 1 EUR a 2 EUR, secondo la procedura di cui all’allegato I di detto regolamento. |
(11) |
Al fine di semplificare l’attuazione del programma, è opportuno sopprimere l’allegato II del regolamento (CE) n. 1692/2006 sulle condizioni per la concessione del contributo finanziario applicabile alle infrastrutture ausiliarie. È inoltre opportuno eliminare la procedura di comitato per la selezione annuale delle azioni da finanziare. |
(12) |
Si dovrebbe istituire un collegamento più dettagliato fra il programma e la rete transeuropea dei trasporti («RTE-T») che istituisce il quadro per le autostrade del mare, nonché ampliare le considerazioni ambientali in modo che comprendano la totalità dei costi esterni delle azioni. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1692/2006. |
(14) |
Affinché le misure previste dal presente regolamento possano essere attuate nel modo più opportuno e rapido, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima successivamente alla sua adozione, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1692/2006 è così modificato:
1) |
all’articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:
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2) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le azioni sono presentate da imprese o consorzi stabiliti negli Stati membri o nei paesi partecipanti di cui all’articolo 3, paragrafi 3 e 4.»; |
3) |
l’articolo 5 è così modificato:
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4) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Aiuti di Stato Il contributo finanziario comunitario alle azioni contemplate dal programma non impedisce la concessione alle stesse di aiuti di Stato a livello nazionale, regionale o locale, purché tali aiuti siano compatibili con il regime degli aiuti di Stato prescritto dal trattato e nei limiti cumulativi fissati per i singoli tipi di azione di cui all’allegato.»; |
5) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Presentazione di azioni Le azioni sono presentate alla Commissione in conformità delle disposizioni procedurali dettagliate adottate a norma dell’articolo 6. Le presentazioni contengono tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di procedere alla selezione a norma dei criteri di cui all’articolo 9. Se necessario, la Commissione fornisce assistenza ai richiedenti per facilitare il procedimento di presentazione, per esempio mediante un help-desk on line.»; |
6) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario Le azioni presentate sono valutate dalla Commissione. Nella selezione delle azioni ai fini della concessione del contributo finanziario ai sensi del programma, la Commissione tiene conto di quanto segue:
La Commissione, dopo aver informato il comitato di cui all’articolo 10, adotta la decisione di concedere un contributo finanziario. La Commissione informa i beneficiari delle decisioni adottate.»; |
7) |
l’articolo 14 è così modificato:
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8) |
l’articolo 15 è sostituito dal seguente: «Articolo 15 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 1382/2003 è in tal modo abrogato con effetto dal 14 dicembre 2006. I contratti relativi alle azioni realizzate nell’ambito del regolamento (CE) n. 1382/2003 continuano a essere disciplinati da detto regolamento fino al loro completamento operativo e finanziario.»; |
9) |
l’allegato I del regolamento (CE) n. 1692/2006 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento; |
10) |
l’allegato II del regolamento (CE) n. 1692/2006 è soppresso. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.
(3) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1.
(4) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1.
(5) GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.»;
(6) GU L 266 del 9.10.2009, pag. 1»;
ALLEGATO
«ALLEGATO
Condizioni di finanziamento e requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 2
Tipo di azione |
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Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nell’accordo di finanziamento. |
Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nell’accordo di finanziamento. |
Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nell’accordo di finanziamento. |
Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché sia il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. I contributi concessi per l’acquisizione di attività mobiliari implicano l’obbligo di utilizzare tali attività per la durata del contributo finanziario e principalmente ai fini dell’azione, come indicato nell’accordo di finanziamento. |
Sono considerate ammissibili ad un contributo finanziario comunitario le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nell’ambito della procedura di selezione, purché il finanziamento comunitario sia definitivamente approvato. |
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Il contributo finanziario comunitario per le azioni catalizzatrici è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a sessantadue mesi e quella minima è di trentasei mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell’economia, debitamente giustificati dal beneficiario. |
Il contributo finanziario comunitario per le azioni delle autostrade del mare è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a sessantadue mesi e quella minima è di trentasei mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell’economia, debitamente giustificati dal beneficiario. |
Il contributo finanziario comunitario per le azioni di trasferimento fra modi è concesso in base a convenzioni di finanziamento. La durata massima di tali convenzioni non è di regola superiore a trentotto mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell’economia, debitamente giustificati dal beneficiario. |
Il contributo finanziario comunitario per le azioni di riduzione del traffico è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a sessantadue mesi e quella minima è di trentasei mesi. Una proroga eccezionale di sei mesi può essere concessa in caso di ritardi straordinari di attuazione, ad esempio a causa di un eccezionale rallentamento dell’economia, debitamente giustificati dal beneficiario. |
Il contributo finanziario comunitario per le azioni comuni di apprendimento è concesso in base a convenzioni di finanziamento, che prevedono appropriate disposizioni in materia di indirizzo e controllo. La durata massima di tali convenzioni di regola non è superiore a ventisei mesi, ma, su richiesta del beneficiario, può essere prorogata di altri ventisei mesi nell’ambito della dotazione finanziaria iniziale, se sono stati ottenuti risultati positivi nei primi dodici mesi dell’operazione. |
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Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di sessantadue mesi o, in casi eccezionali, di sessantotto mesi. |
Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di sessantadue mesi o, in casi eccezionali, di sessantotto mesi. |
Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di trentotto mesi o, in casi eccezionali, di quarantaquattro mesi. |
Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di sessantadue mesi o, in casi eccezionali, di sessantotto mesi. |
Il contributo finanziario comunitario non è rinnovabile oltre la durata massima stabilita di cinquantadue mesi. |
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La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione catalizzatrice è di 30 milioni di tonnellate/km all’anno di trasferimento modale o di riduzione del traffico, o l’equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell’accordo di finanziamento; |
La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione delle autostrade del mare è di 200 milioni di tonnellate/km all’anno di trasferimento modale, o l’equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell’accordo di finanziamento; |
La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di trasferimento modale è di 60 milioni di tonnellate/km all’anno di trasferimento modale, o l’equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell’accordo di finanziamento. Le azioni di trasferimento modale finalizzate a un trasferimento alle vie d’acqua interne saranno soggette a una soglia speciale di 13 milioni di tonnellate/km di trasferimento modale all’anno, o l’equivalente volumetrico, durante l’intero periodo dell’accordo di finanziamento. |
La soglia minima indicativa della sovvenzione per ogni azione di riduzione del traffico è di 80 milioni di tonnellate/km o 4 milioni di veicoli/km all’anno di riduzione del traffico su strada, o l’equivalente volumetrico, da mantenere per tutta la durata dell’accordo di finanziamento. |
La soglia minima indicativa di finanziamento per ogni azione comune di apprendimento è di 250 000 EUR. |
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I risultati e i metodi delle azioni catalizzatrici sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. |
I risultati e i metodi delle azioni delle autostrade del mare sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. |
Non sono previste attività specifiche di divulgazione per le azioni di trasferimento modale. |
I risultati e i metodi delle azioni di riduzione del traffico sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. |
I risultati e i metodi delle azioni comuni di apprendimento sono divulgati ed è incentivato lo scambio di migliori prassi, come specificato nel programma di divulgazione, per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.» |