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Document 32009R0897

Regolamento (CE) n. 897/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 , che modifica i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008 in merito ai termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 256 del 29.9.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2019; abrog. impl. da 32019R0899

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/897/oj

29.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/8


REGOLAMENTO (CE) N. 897/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

che modifica i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008 in merito ai termini dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'additivo Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47), con denominazione commerciale Biosaf (di seguito «Biosaf») appartenente alla categoria degli additivi zootecnici, è stato autorizzato per dieci anni a determinate condizioni in conformità del regolamento (CE) n. 1831/2003, per agnelli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1447/2006 della Commissione (2), per cavalli dal regolamento (CE) n. 186/2007 della Commissione (3), per capre e pecore da latte dal regolamento (CE) n. 188/2007 della Commissione (4) e per suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 209/2008 della Commissione (5). Tale additivo è stato notificato come prodotto esistente in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Poiché tutte le informazioni richieste a norma di tale disposizione sono state presentate, l'additivo è stato inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito ad una richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione e ad un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. LFA Lesaffre Feed Additives, titolare dell'autorizzazione per il Biosaf, ha inviato una domanda per modificare la denominazione commerciale dell'additivo da «Biosaf» a «Actisaf».

(3)

La modifica proposta dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire al richiedente di sfruttare i suoi diritti di commercializzazione con la denominazione commerciale Actisaf è necessario modificare i termini delle autorizzazioni.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1447/2006, (CE) n. 186/2007, (CE) n. 188/2007 e (CE) n. 209/2008.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1447/2006, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».

2.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 186/2007, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».

3.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 188/2007, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».

4.   Nell'allegato del regolamento (CE) n. 209/2008, alla colonna 3, la denominazione commerciale «Biosaf Sc 47» viene sostituita con «Actisaf».

Articolo 2

Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a sei mesi dopo tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 28.

(3)  GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 6.

(4)  GU L 57 del 24.2.2007, pag. 3.

(5)  GU L 63 del 7.3.2008, pag. 3.


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