This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R0887
Commission Regulation (EC) No 887/2009 of 25 September 2009 concerning the authorisation of a stabilised form of 25-hydroxycholecalciferol as a feed additive for chickens for fattening, turkeys for fattening, other poultry and pigs (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 , concernente l'autorizzazione di una forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 887/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 , concernente l'autorizzazione di una forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 254 del 26.9.2009, p. 68–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 04/05/2024; abrogato da 32024R1070
26.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/68 |
REGOLAMENTO (CE) N. 887/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2009
concernente l'autorizzazione di una forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e altri volatili nonché a suini
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati in virtù della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
Una forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo, numero CAS 63283-36-3, è stata autorizzata senza limiti temporali conformemente alla direttiva 70/524/CEE per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini dal regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione (3). Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, congiunto all'articolo 7 del medesimo regolamento, è stata presentata una domanda volta a ottenere la rivalutazione di tale additivo, nonché, in conformità dell'articolo 7 del medesimo regolamento, un nuovo uso su altri volatili e sui suini, richiedendo che l'additivo in questione venga classificato nella categoria «additivi nutrizionali». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito: «l'Autorità»), nel proprio parere del 5 febbraio 2009 ha concluso che tale additivo non incide negativamente sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente, e che esso è efficace come sostituto della vitamina D3 (4). L’Autorità raccomanda misure appropriate per la sicurezza degli utilizzatori. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito in forza del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione dell'additivo dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato descritto nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Conseguentemente al rilascio di una nuova autorizzazione in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno eliminare le disposizioni relative a tale preparato di cui al regolamento (CE) n. 1443/2006. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è autorizzato come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Nel regolamento (CE) n. 1443/2006, l'articolo 3 e l'allegato III sono soppressi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12.
(4) The EFSA Journal (2009) 969, pagg. 1-32.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||||||||||||||||
mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali; Gruppo funzionale: vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sottoclassificazione: vitamina D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3a670a |
— |
25-idrossicolecalciferolo |
|
Polli da ingrasso |
— |
|
0,100 |
|
16 ottobre 2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tacchini da ingrasso |
— |
|
0,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri volatili |
— |
|
0,080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suini |
— |
|
0,050 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives
(2) 40 IU colecalciferolo (vitamina D3) = 0,00 mg colecalciferolo (vitamina D3).