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Dokument 32009D0700

    2009/700/CE: Decisione della Commissione, del 10 settembre 2009 , che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile iscrizione della sostanza attiva bixafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 6771] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 240 del 11.9.2009, s. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Dokumentets rättsliga status Gällande

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/700/oj

    11.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 240/32


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 settembre 2009

    che riconosce in linea di principio la completezza del fascicolo presentato per un esame dettagliato in vista della possibile iscrizione della sostanza attiva bixafen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2009) 6771]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/700/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

    (2)

    L'8 ottobre 2008 la società Bayer CropScience ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva bixafen, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (3)

    Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo relativo alla sostanza attiva in questione risulta conforme alle prescrizioni sui dati e sulle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato risulta anche conforme alle prescrizioni sui dati e sulle informazioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato successivamente trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri ed è stato sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (4)

    Con la presente decisione si conferma ufficialmente, a livello comunitario, che il fascicolo è considerato conforme in linea di principio alle prescrizioni sui dati e sulle informazioni dell'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

    (5)

    La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo relativo alla sostanza attiva di cui all'allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di questa sostanza nell'allegato I di detta direttiva, soddisfa in linea di principio le prescrizioni sui dati e sulle informazioni dell'allegato II di tale direttiva.

    Il fascicolo soddisfa anche le prescrizioni sui dati e sulle informazioni di cui all'allegato III di detta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli utilizzi proposti.

    Articolo 2

    Lo Stato membro relatore prosegue l'esame dettagliato del fascicolo di cui all'articolo 1 e trasmette alla Commissione le conclusioni del suo esame, insieme a una raccomandazione relativa all'iscrizione o alla non iscrizione della sostanza attiva di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione, il più rapidamente possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


    ALLEGATO

    SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

    Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC

    Richiedente

    Data della domanda

    Stato membro relatore

    Bixafen

    Numero CIPAC: non ancora attribuito

    Bayer CropScience

    8 ottobre 2008

    Regno Unito


    Upp