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Document 32009D0147
2009/147/EC: Commission Decision of 19 February 2009 on a Community financial contribution for 2008 to cover expenditure incurred by Germany, the Netherlands and Slovenia for the purpose of combating organisms harmful to plants or plant products (notified under document number C(2009) 1013)
2009/147/CE: Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2009 , concernente una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2008 intesa a coprire le spese sostenute dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2009) 1013]
2009/147/CE: Decisione della Commissione, del 19 febbraio 2009 , concernente una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2008 intesa a coprire le spese sostenute dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali [notificata con il numero C(2009) 1013]
GU L 49 del 20.2.2009, p. 43–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 49/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2009
concernente una partecipazione finanziaria della Comunità per il 2008 intesa a coprire le spese sostenute dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia ai fini della lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
[notificata con il numero C(2009) 1013]
(I testi in lingua olandese, slovena e tedesca sono i soli facenti fede)
(2009/147/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri possono beneficiare di una partecipazione finanziaria della Comunità per coprire le spese direttamente connesse alle misure necessarie adottate o previste per la lotta contro gli organismi nocivi introdotti a partire da paesi terzi o altre zone della Comunità, al fine di eradicarli o, qualora ciò non fosse possibile, di arginarne la diffusione. |
(2) |
La Germania, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno varato programmi d’azione per eliminare gli organismi nocivi ai vegetali introdotti sui rispettivi territori. Tali programmi indicano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, i relativi costi e durata. La Germania, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno chiesto l’assegnazione di un contributo finanziario della Comunità a tali programmi entro il limite di tempo stabilito dalla direttiva 2000/29/CE e in conformità del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione, del 14 giugno 2002, recante modalità di applicazione delle disposizioni relative all’assegnazione del contributo finanziario della Comunità per la lotta fitosanitaria e che abroga il regolamento (CE) n. 2051/97 (2). |
(3) |
Le informazioni tecniche fornite dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia hanno consentito alla Commissione di effettuare un’analisi esauriente e accurata della situazione e di concludere che le condizioni per l’assegnazione del contributo finanziario comunitario, quali stabilite dall’articolo 23 della direttiva 2000/29/CE, sono rispettate. Di conseguenza è opportuno concedere un contributo finanziario comunitario destinato a coprire le spese relative a tali programmi. |
(4) |
Il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 50 % delle spese rimborsabili. Tuttavia, secondo l’articolo 23, paragrafo 5, terzo comma della direttiva, la quota del contributo finanziario della Comunità a favore di parte del programma di lotta contro la Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, presentato dai Paesi Bassi, va ridotta poiché il programma notificato da tale Stato membro ha già beneficiato di un finanziamento comunitario ai sensi della decisione 2007/877/CE della Commissione (3). |
(5) |
In conformità dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE, la Commissione accerta se la comparsa dell’organismo nocivo in questione sia stata causata da esami o ispezioni inadeguati e adotta i provvedimenti necessari a seconda dei risultati della verifica. |
(6) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), gli interventi fitosanitari devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 9, 36 e 37 del regolamento di cui sopra. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata l’assegnazione di un contributo finanziario della Comunità per il 2008 destinato a coprire le spese sostenute dalla Germania, dai Paesi Bassi e dalla Slovenia connesse alle misure necessarie secondo il disposto dell’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE e adottate ai fini della lotta contro gli organismi interessati dai programmi di eradicazione figuranti nell’allegato.
Articolo 2
1. L’importo complessivo del contributo finanziario di cui all’articolo 1 è pari a 871 953 EUR.
2. Gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità a ogni singolo programma sono indicati nell’allegato.
Articolo 3
Il contributo finanziario della Comunità di cui all’allegato è soggetto alle seguenti condizioni:
a) |
presentazione di elementi di prova delle misure adottate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002; |
b) |
presentazione alla Commissione, da parte dello Stato membro in questione, di una richiesta di pagamento a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002. |
Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione a norma dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2002, pag. 38.
(3) GU L 344 del 28.12.2007, pag. 51.
(4) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
ALLEGATO
PROGRAMMI DI ERADICAZIONE
Legenda:
a= anni di attuazione del programma di eradicazione.
Sezione I — Programmi per i quali il contributo finanziario della Comunità corrisponde al 50 % delle spese rimborsabili
Stato membro |
Organismi nocivi combattuti |
Vegetali interessati |
Anno |
Spesa rimborsabile (EUR) |
Contributo comunitario massimo (EUR) per programma |
Germania, regione Baden-Württemberg |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2007 |
481 817 |
240 908 |
Germania, regione Baviera |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2007 |
197 319 |
98 659 |
Paesi Bassi |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2006 |
125 320 |
62 660 |
Paesi Bassi |
PSTVd |
Brugmansia spp., Solanum jasminoides |
2006, 2007 |
687 606 |
343 803 |
Paesi Bassi |
TRSV |
Hemerocallis spp., Iris spp. |
2006 |
148 589 |
74 294 |
Slovenia |
Dryocosmus kuriphilus |
Castanea sp. |
2007 |
41 307 |
20 653 |
Sezione II — Programmi per i quali la quota del contributo finanziario della Comunità varia in misura decrescente
Stato membro |
Organismi nocivi combattuti |
Vegetali interessati |
Anno |
a |
Spesa rimborsabile (EUR) |
Tasso (%) |
Contributo comunitario massimo (EUR) |
Paesi Bassi |
Diabrotica virgifera |
Zea mays |
2007 |
3 |
68 837 |
45 |
30 976 |
Contributo comunitario totale (EUR) |
871 953 |