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Document 32008D0914

2008/914/CE: Decisione della Commissione, dell’ 11 giugno 2008 , recante conferma delle misure proposte dai Paesi Bassi per la conservazione degli ecosistemi marini nella zona del Voordelta [notificata con il numero C(2008) 2415]

GU L 332 del 10.12.2008, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/914/oj

10.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/1


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2008

recante conferma delle misure proposte dai Paesi Bassi per la conservazione degli ecosistemi marini nella zona del Voordelta

[notificata con il numero C(2008) 2415]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2008/914/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2) impone agli Stati membri di contribuire alla costituzione della rete, denominata Natura 2000, delle zone speciali di conservazione che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie elencati negli allegati della direttiva stessa.

(2)

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE prevede che gli Stati membri istituiscano le necessarie misure di conservazione per le zone speciali di conservazione.

(3)

Il 28 febbraio 2008 i Paesi Bassi hanno designato la zona denominata Voordelta come zona speciale di conservazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE e hanno notificato alla Commissione l’intenzione di adottare misure volte a limitare le attività di pesca nella zona medesima.

(4)

L’articolo 6, paragrafo 4, delle direttiva 92/43/CEE impone agli Stati membri di adottare tutte le misure compensative necessarie per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata qualora debba essere realizzato un piano o un progetto che comporta ripercussioni negative significative su un sito Natura 2000. In tale contesto, i Paesi Bassi devono adottare idonee misure compensative a seguito della costruzione degli impianti portuali «Maasvlakte 2» nella zona del Voordelta. Il progetto ha ricevuto parere favorevole da parte della Commissione [parere della Commissione C(2003) 1308 del 24 aprile 2003].

(5)

Alle misure in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche viventi si applicano le norme della politica comune della pesca.

(6)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare misure non discriminatorie intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche, purché la Comunità non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificatamente per questa zona. Le misure degli Stati membri devono essere compatibili con gli obiettivi della politica comune della pesca enunciati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 e perlomeno altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente. Qualora rischino di interessare pescherecci di altri Stati membri, le misure considerate devono essere notificate alla Commissione, agli Stati membri e ai consigli consultivi regionali ed essere successivamente confermate dalla Commissione.

(7)

Il 13 maggio 2008 i Paesi Bassi hanno notificato le misure che intendono adottare alla Commissione e al Belgio, alla Danimarca, alla Germania e alla Francia, Stati membri che sono interessati dalle misure stesse, nonché al consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord.

(8)

Le misure proposte dai Paesi Bassi nel settore della pesca riguardano la creazione di un’area di protezione dei fondali marini in cui si applica una restrizione di accesso per le sfogliare dotate di catene aventi potenza motrice superiore a 260 hp (191 kW), nonché la creazione, all’interno di tale aree, di cinque zone di riposo in cui è vietato l’esercizio della maggior parte delle attività di pesca.

(9)

Il Belgio e il consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord hanno presentato alla Commissione osservazioni scritte in relazione alla notifica.

(10)

Le misure proposte dai Paesi Bassi non sono discriminatorie in quanto si applicano a tutte le navi operanti nella zona. Tali misure sono volte a ridurre al minimo gli impatti della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini e si applicano nella zona delle 12 miglia nautiche dalle linee di base. La Comunità non ha adottato misure di conservazione o di gestione specifiche per la zona considerata.

(11)

Tali misure sono compatibili con gli obiettivi fissati all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, in particolare per quanto riguarda l’approccio precauzionale da seguire nell’adozione delle misure finalizzate alla tutela e alla conservazione delle risorse acquatiche, e non sono meno rigorose di quelle previste dalla vigente normativa comunitaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure proposte dai Paesi Bassi per la conservazione degli ecosistemi marini nella zona del Voordelta, descritte negli allegati da I a III, sono confermate.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


ALLEGATO I

Decreto relativo a una restrizione di accesso alle zone Hinderplaat, Bollen van de Ooster, Bollen van het Nieuwe Zand

13 maggio 2008

Ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti

Restrizione di accesso a zone naturali ai sensi dell’articolo 20 della legge del 1998 sulla conservazione della natura per la zona «Voordelta» della rete Natura 2000.

INTRODUZIONE

L’articolo 20, paragrafo 1, della legge del 1998 sulla conservazione della natura (1) conferisce agli esecutivi provinciali la facoltà di limitare l’accesso alle riserve naturali protette definite all’articolo 10, paragrafo 1, alle zone designate definite all’articolo 10a, paragrafo 1, ad altre zone la cui designazione è in corso d’esame in conformità dell’articolo 12 o a parti di tali zone, nella misura in cui ciò è necessario per preservare il valore ecologico delle zone considerate.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della legge del 1998 sulla conservazione della natura, l’autorità definita al paragrafo 1 è esercitata dal ministro dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti, in collaborazione con un altro ministro o con altri ministri nel caso in cui la zona definita al paragrafo 1, o parte di essa, sia amministrata da tali ministri o sia soggetta alla loro giurisdizione.

Il seguente decreto deve essere emanato di concerto con il ministro dei Trasporti, dei lavori pubblici e delle risorse idriche. In forza del mandato per gli Affari regionali (2) conferito dal ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti, il direttore della regione meridionale di tale ministero ha la facoltà di prendere tale decisione a nome del ministro dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti.

All’interno della zona Natura 2000 del «Voordelta» (di seguito «il Voordelta») è necessario limitare l’accesso a una serie di zone al fine di tutelare il valore ecologico attuale e futuro dell’area considerata. Tali restrizioni di accesso sono basate sul decreto relativo alla designazione del Voordelta (19 febbraio 2008, rif. DRZO/2008-113), finalizzato al conseguimento degli obiettivi di Natura 2000 nella zona suddetta, e sugli obblighi di compensazione previsti dall’autorizzazione rilasciata in virtù della legge sulla conservazione della natura (17 aprile 2008, rif. DRZW/2008-1670) per la costruzione e la presenza degli impianti portuali «Maasvlakte 2». Tali elementi sono descritti in forma più particolareggiata nella nota esplicativa generale che accompagna il decreto.

Il decreto disciplina in modo specifico le restrizioni di accesso alle zone definite nel prosieguo. Eventuali eccezioni specifiche alle restrizioni di accesso si applicano fatti salvi i requisiti di autorizzazione definiti all’articolo 19d della legge del 1998 sulla conservazione della natura, tranne nel caso di eccezioni applicabili ai sensi dell’articolo 19d, paragrafo 2, della stessa legge (progetti o attività conformi al piano di gestione).

DECRETO

Articolo 1

È limitato l’accesso alla zona «Hinderplaat», situata all’interno del Voordelta, quale indicata sulla carta allegata al presente decreto.

La restrizione di accesso alla zona succitata si applica a tutti i tipi di attività nel corso di tutto l’anno, ad eccezione delle attività di seguito elencate.

Escursioni in canoa organizzate

Nel periodo dal 1o settembre al 1o maggio sono complessivamente autorizzate fino a 10 escursioni in canoa (kayak) organizzate, con un massimo di due escursioni al giorno. Si applicano le seguenti condizioni supplementari:

l’accesso è consentito unicamente nell’ambito di un gruppo (di non oltre sedici persone) guidato da una guida turistica certificata o da un istruttore che sia membro dell’NKB (associazione olandese di canoisti) o del TKBN (associazione olandese di canoismo turistico),

è vietato l’accesso alle piane tidali; deve essere mantenuta una distanza minima di 250 m dalle foche in stato di riposo,

le escursioni devono essere notificate con almeno 48 ore di anticipo al centro di registrazione «Handhaving Voordelta» (il numero di telefono può essere richiesto alle succitate associazioni).

Pesca con reti da traino

Nel periodo dal 1o settembre al 1o maggio è autorizzata la pesca con reti da traino esercitata da imbarcazioni aventi capacità inferiore a 191 kW (260 hp), purché in possesso di un’autorizzazione all’esercizio di tale attività al momento in cui è emanato il presente decreto. La presente disposizione si applica a due imprese, e segnatamente ai pescherecci OD 2 e SL 22. L’esercizio di tale attività è subordinato alle seguenti condizioni:

deve essere mantenuta una distanza minima di 250 m dalle piane tidali,

la velocità massima autorizzata è di 7 nodi (13 km/h),

entrambi i pescherecci devono essere dotati di un sistema funzionante di localizzazione che consenta di controllare il rispetto delle norme.

Pesca con reti fisse

La pesca con reti fisse (reti da imbrocco e reti da posta impiglianti) è autorizzata nel corso di tutto l’anno purché sia esercitata da imbarcazioni in possesso di un’autorizzazione all’esercizio di tale attività al momento in cui è emanato il presente decreto. La presente disposizione si applica a un’unica impresa, segnatamente il peschereccio Goeree 47. L’esercizio di tale attività è subordinato alle seguenti condizioni:

deve essere mantenuta una distanza minima di 150 m dalle piane tidali. Prima, durante e dopo il periodo di allattamento delle foche comuni (1o maggio-1o settembre), deve essere mantenuta una distanza minima di 250 m dalle piane tidali,

la velocità massima autorizzata è di 7 nodi (13 km/h),

il peschereccio deve essere dotato di un sistema funzionante di localizzazione che consenta di controllare il rispetto delle norme.

Voli in elicottero e voli da diporto con piccoli velivoli

I voli in elicottero sono autorizzati sulla zona in questione a un’altitudine minima di 1 000 piedi (circa 300 m).

Sono esplicitamente vietati il parapendio e il volo con deltaplano.

Per tutte le altre forme di aviazione da diporto (motorizzata o no), la zona è stata designata come «zona di conservazione della natura» in conformità del codice di condotta per il settore dell’aviazione (Verantwoord Vliegen — Aviazione responsabile) applicabile a tale categoria (3), in base al quale la zona in questione deve essere evitata nella misura del possibile. Nei casi in cui è inevitabile sorvolare la zona occorre mantenere un’altitudine minima di 1 000 piedi (circa 300 m), eccetto in situazioni in cui ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza.

Articolo 2

È limitato l’accesso alla zona «Bollen van de Ooster», situata all’interno del Voordelta, quale indicata sulla carta allegata al presente decreto.

La restrizione di accesso alla zona succitata si applica nel corso di tutto l’anno alla zona di riposo estivo più piccola indicata sulla carta. Dal 1o novembre al 1o aprile la restrizione di accesso si applica alla zona di riposo invernale più grande indicata sulla mappa.

La restrizione di accesso alla zona «Bollen van de Ooster» si applica a tutti i tipi di attività, ad eccezione delle attività di seguito indicate.

Navigazione commerciale e da diporto attraverso un corridoio

La navigazione nella zona di riposo invernale, attraverso il corridoio designato, è subordinata al rispetto di una velocità massima di 7 nodi (13 km/h). Nel corridoio è vietato praticare il surf e la vela.

Canoismo, windsurf e surf

Canoismo (kayakismo), windsurf e surf nella parte nordorientale della zona di riposo nel corso di tutto l’anno come indicato sulla carta allegata (cfr. articolo 5).

È autorizzato l’accesso alle piane tidali in questa parte della zona di riposo al fine esclusivo di praticare gli sport sopra menzionati.

Voli di elicotteri e voli da diporto con piccoli velivoli

I voli in elicottero sono autorizzati sulla zona in questione a un’altitudine minima di 1 000 piedi (circa 300 m).

Sono esplicitamente vietati il parapendio e il volo con deltaplano.

Per tutte le altre forme di aviazione da diporto (motorizzata o no), la zona è stata designata come «zona di conservazione della natura» in conformità del codice di condotta per il settore dell’aviazione (Verantwoord Vliegen — Aviazione responsabile) applicabile a tale categoria, in base al quale la zona in questione deve essere evitata nella misura del possibile. Nei casi in cui è inevitabile sorvolare la zona occorre mantenere un’altitudine minima di 1 000 piedi (circa 300 m), eccetto in situazioni in cui ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza.

Articolo 3

È limitato l’accesso alla zona «Bollen van het Nieuwe Zand», situata all’interno del Voordelta, quale indicata sulla carta allegata al presente decreto.

La restrizione di accesso alla zona succitata si applica esclusivamente dal 1o novembre al 1o maggio.

Tale restrizione di accesso si applica a tutti i tipi di attività, ad eccezione delle attività di seguito indicate.

Voli di elicotteri e voli da diporto con piccoli velivoli

I voli in elicottero sono autorizzati sulla zona in questione a un’altitudine minima di 1 000 piedi (circa 300 m).

Sono vietati il parapendio e il volo con deltaplano.

Per tutte le altre forme di aviazione da diporto (motorizzata o no), la zona è stata designata come «zona di conservazione della natura» in conformità del codice di condotta per il settore dell’aviazione [Verantwoord Vliegen — Aviazione responsabile] applicabile a tale categoria, in base al quale la zona in questione deve essere evitata nella misura del possibile. Nei casi in cui è inevitabile sorvolare la zona occorre mantenere un’altitudine minima di 1 000 piedi (circa 300 m), eccetto in situazioni in cui ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza.

Articolo 4

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, della legge del 1998 sulla conservazione della natura, le restrizioni di accesso descritte agli articoli da 1 a 3 non si applicano alle attività di seguito enumerate.

Esecuzione di attività necessarie per enti pubblici

Presenza di addetti, nel corso di tutto l’anno, per la realizzazione di attività da parte o per conto di enti pubblici, con o senza ricorso a mezzi di trasporto navale, terrestre o aereo, nella misura necessaria per lo svolgimento di attività di conservazione, manutenzione, demarcazione, monitoraggio, ispezione o localizzazione e di attività militari.

Manutenzione di cavi e condutture

Lavori di manutenzione su cavi e condutture tra il 1o settembre e il 1o maggio. Al di fuori di tale periodo l’accesso è consentito solo in casi di urgente necessità a discrezione dell’autorità competente.

Articolo 5

1.   Le zone soggette a restrizioni di accesso in virtù del presente decreto sono indicate nella carta allegata intitolata «Toegangsbeperkingsbesluit Hinderplaat, Bollen van de Ooster en Bollen van het Nieuwe Zand» (decreto relativo alla restrizione di accesso, Hinderplaat, Bollen van de Ooster and Bollen van het Nieuwe Zand) e precisamente delimitate per mezzo di coordinate.

2.   Sulla terraferma e in acqua i confini delle zone soggette a restrizioni di accesso sono segnalati da cartelli indicatori e boe.

3.   Per un periodo di sei settimane successivo alla pubblicazione le carte e le altre appendici indicate al paragrafo 1 possono essere visionate a fini di controllo presso gli uffici della direzione per gli affari regionali (regione meridionale) del ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti con sede a Eindhoven, Keisersgracht 5, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.

Articolo 6

Il presente decreto sarà pubblicato nello Staatscourant (Gazzetta ufficiale). La relazione che accompagna il presente decreto va letta in combinato disposto con il provvedimento.

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA NATURA E DELLA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI

per delega

il direttore della regione meridionale

Opposizioni

I portatori di interesse possono presentare opposizione al decreto in conformità delle disposizioni del codice amministrativo. L’atto di opposizione in forma scritta va presentato entro sei settimane dalla pubblicazione del decreto nello Staatscourant al seguente indirizzo:

Ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti

Dienst Regelingen

Afdeling Recht & Rechtsbescherming

PO Box 20401

2500 EK, L’Aia

Paesi Bassi

L’atto di opposizione deve essere firmato e recare le seguenti informazioni minime:

a)

nome e indirizzo della parte che lo presenta;

b)

data;

c)

descrizione del decreto oggetto dell’opposizione; e

d)

motivi dell’opposizione.

RELAZIONE

Zone Natura 2000

Il Voordelta ospita un patrimonio florofaunistico di particolare valore ecologico. Per questo motivo ne è stata decisa la designazione come zona Natura 2000 nell’ambito delle direttive dell’UE «Uccelli selvatici» e «Habitat». Ai Paesi Bassi incombe l’obbligo di mantenere uno «stato di conservazione soddisfacente» per talune specie e i loro habitat. La conservazione della flora e della fauna selvatiche è disciplinata dalla legge sulla flora e sulla fauna; le zone di conservazione sono disciplinate dalla legge del 1998 sulla conservazione della natura. Questa prevede che sia predisposto un piano di gestione per tutte le zone Natura 2000.

Piante e animali di particolare valore ecologico sono presenti in tutta la zona del Voordelta, tuttavia la più grande diversità si concentra nella metà settentrionale di tale territorio. È in questa zona, quindi, che le misure di conservazione acquistano maggiore efficacia.

Obblighi di compensazione per gli impianti portuali Maasvlakte 2

Lo sviluppo del progetto Maasvlakte 2 nella zona Natura 2000 del Voordelta comporterà la perdita di flora e fauna di particolare valore ecologico, anche a motivo di una riduzione pari a 2 455 ettari della superficie di tale zona. In base alla pertinente decisione urbanistica (Planologische Kernbeslissing, di seguito PKB) relativa al progetto di sviluppo del porto di Rotterdam (Rotterdam Main Port Development 2006), tale perdita deve essere compensata mediante la creazione, in un’altra parte del Voordelta, di una zona di conservazione in cui siano applicabili misure di restrizione. In base alla PKB, restrizioni d’uso e altre misure contribuirebbero inoltre ad accrescere il valore ecologico della zona di conservazione. I requisiti ecologici sono stati presi in considerazione e valutati in funzione dell’entità delle restrizioni applicabili alle attività umane, in particolare tenendo conto dell’uso attuale.

L’autorizzazione, rilasciata in virtù della legge sulla conservazione della natura, per la costruzione e la presenza degli impianti Maasvlakte 2 comprende un obbligo di compensazione per il tipo di habitat 1110 e per una serie di specie di uccelli.

Misure

Nel breve periodo è importante limitare l’accesso a determinate zone del Voordelta al fine di compensare tempestivamente gli impatti prodotti dalla costruzione e dalla presenza degli impianti Maasvlakte 2 e vigilare sulla conservazione e preservazione della flora e fauna di particolare valore ecologico in conformità del decreto relativo alla designazione del Voordelta.

Le misure applicabili per il Voordelta saranno inoltre integrate nel piano di gestione del Voordelta. Fino all’entrata in vigore di quest’ultimo resta pienamente applicabile il regime istituito dall’articolo 19d della legge del 1998 sulla conservazione della natura. Il presente decreto è unicamente finalizzato a disciplinare l’accesso e le restrizioni di accesso a determinate zone e non dispensa dai requisiti di autorizzazione applicabili in forza della normativa vigente.

I decreti relativi a restrizioni di accesso sono basati sulla valutazione dell’impatto ambientale e sulla pertinente valutazione realizzata in vista dell’elaborazione del piano di gestione del Voordelta. Anch’essi saranno integrati nel piano di gestione del Voordelta. Il piano di gestione e il decreto relativo alla restrizione di accesso sono finalizzati ai seguenti obiettivi: preservare il patrimonio naturale protetto, compensare la perdita di elementi di tale patrimonio conseguente alla costruzione degli impianti Maasvlakte 2 e, nei vincoli imposti dagli obiettivi in materia di conservazione, tenere conto degli interessi del settore ricreativo, del turismo e della pesca.

Le misure di gestione, quali le presenti restrizioni di accesso, formeranno oggetto di possibili adeguamenti in funzione dei risultati delle attività di monitoraggio e valutazione.

Nota esplicativa sulle restrizioni di accesso

Hinderplaat

Hinderplaat è un’importante zona di riposo e alimentazione per l’edredone, specie per la quale il decreto relativo alla designazione del Voordelta istituisce obiettivi di conservazione.

Nella zona si trovano inoltre piane tidali costeggiate da profondi canali che sono importanti per la foca comune, per la quale il decreto relativo alla designazione del Voordelta istituisce obiettivi di miglioramento.

Tutte le piane tidali presenti nella zona costituiscono zone di riposo di cruciale importanza per il beccapesci e la sterna comune. Anche per queste specie il decreto relativo alla designazione del Voordelta istituisce obiettivi di conservazione. L’autorizzazione, rilasciata in virtù della legge sulla conservazione della natura, per la costruzione e la presenza degli impianti Maasvlakte 2 comprende un obbligo di compensazione per le specie succitate.

Bollen van de Ooster

Bollen van de Ooster rappresenta un’importante zona di protezione degli uccelli e un’importante zona di riposo e alimentazione per l’orchetto marino (nelle zone costiere), il beccapesci e la sterna comune (nelle piane tidali). Anche per queste specie il decreto relativo alla designazione del Voordelta istituisce obiettivi di conservazione. L’autorizzazione, rilasciata in virtù della legge sulla conservazione della natura, per la costruzione e la presenza degli impianti Maasvlakte 2 comprende un obbligo di compensazione per le specie succitate.

La zona riveste particolare importanza per la protezione delle foche comuni, che si concentrano nella punta meridionale delle piane tidali. Anche per la foca comune il decreto relativo alla designazione del Voordelta istituisce obiettivi di miglioramento.

Bollen van het Nieuwe Zand

Bollen van het Nieuwe Zand è una delle principali zone di riposo e alimentazione per l’orchetto marino, specie per la quale il decreto relativo alla designazione del Voordelta istituisce obiettivi di conservazione. L’autorizzazione, rilasciata in virtù della legge sulla conservazione della natura, per la costruzione e la presenza degli impianti Maasvlakte 2 comprende un obbligo di compensazione per tale specie.

Obiettivi di Natura 2000

Foca comune

All’inizio del secolo scorso il delta ospitava circa diecimila foche comuni. A causa dell’inquinamento, della caccia e delle opere realizzate in questa zona, che hanno notevolmente ridotto l’habitat naturale delle foche, fino a cinquant’anni fa se ne contavano solo alcune decine di esemplari. Negli ultimi anni il loro numero ha superato il centinaio nella zona del delta; di queste, il 50 % vive nel Voordelta.

Le foche comuni utilizzano le piane tidali di Hinderplaat, Bollen van de Ooster (Aardappelenbult) e Verklikkerplaat come zone di riposo, ma non si riproducono facilmente nel Voordelta. Le piane non offrono sufficiente pace e tranquillità per consentire a questi animali di figliare, allattare e crescere i loro piccoli. Tale tranquillità rappresenta una condizione essenziale durante tutto l’anno, ma il periodo più critico va dal 1o maggio al 1o settembre, prima, durante e dopo l'allattamento dei piccoli.

Attraverso le misure volte a limitare l’accesso alle zone di riposo di Hinderplaat, Bollen van de Ooster e Verklikkerplaat, all’interno del Voordelta, si intende fare in modo che nell’intera regione del delta tornino a vivere e ad allevare i loro piccoli almeno duecento foche comuni, cosa che consentirebbe di realizzare gli obiettivi previsti dal decreto relativo alla designazione del Voordelta.

Edredone

L’edredone costituisce essenzialmente un visitatore invernale nel Voordelta, ma piccoli gruppi sono presenti anche in estate. Esso si trova sempre nelle zone poco profonde e riparate di Hinderplaat e Bollen van de Ooster. Il numero di questi animali cambia di anno in anno in funzione delle variazioni annuali nella disponibilità di molluschi nella zona. La popolazione di edredoni del Voordelta soffre per la penuria di risorse alimentari generata dalle attività commerciali di raccolta dei molluschi e per la crescente pressione delle attività ricreative che hanno luogo nella zona. Anche se la costruzione e la presenza degli impianti di Maasvlakte 2 non avranno impatti significativi sulla specie, le misure istituite rivestono un’importanza fondamentale a motivo del grave deterioramento del suo stato di conservazione in tutto il paese. Per questa ragione è necessario istituire restrizioni di accesso nella zona situata immediatamente ad est di Hinderplaat per consentire alle popolazioni di edredoni di rimanere nel Voordelta.

Obblighi di compensazione per gli impianti portuali Maasvlakte 2

Beccapesci e sterna comune

Il beccapesci e la sterna comune si riproducono all’esterno del Voordelta nelle attigue zone Natura 2000. Essi si nutrono di piccoli pesci che catturano tuffandosi nelle basse acque costiere in prossimità dei banchi di sabbia (tipo di habitat 1110). La costruzione degli impianti Maasvlakte 2 comporterà la perdita delle fonti di cibo presenti in prossimità delle colonie riproduttrici. Ciò produrrà il massimo impatto nel periodo estivo, quando il raggio di volo di questi uccelli è limitato dalla presenza dei piccoli.

Attualmente i banchi fangosi utilizzati dagli uccelli nel Voordelta non offrono a questi animali adeguate condizioni di tranquillità. Scopo delle restrizioni di accesso è di creare, nel periodo estivo, un ambiente più tranquillo nelle piane tidali del Voordelta situate nelle località di Hinderplaat e Bollen van de Ooster. Il beccapesci e la sterna comune disporranno in questo modo di una zona di riposo più consona per i loro piccoli e potranno più facilmente raggiungere le loro riserve di cibo in mare.

Orchetto marino

L’orchetto marino è un uccello migratore che trascorre nel Voordelta i mesi invernali. Questa specie è prevalentemente diffusa nelle zone costiere a sud-est di Bollen van de Ooster e nella zona di Bollen van het Nieuwe Zand e intorno ad essa. Nei mesi estivi un numero ridotto di orchetti marini utilizza il Voordelta come area di muta.

Gli orchetti marini si nutrono di molluschi che catturano nelle basse acque costiere, che in parte spariranno con la costruzione degli impianti Maasvlakte 2. Le restrizioni di accesso alle zone costiere di Bollen van de Ooster (e Bollen van het Nieuwe Zand) sono intese a salvaguardare la disponibilità e l’accesso ad adeguate fonti di cibo al fine di compensare la possibile perdita di aree di approvvigionamento intorno alle installazioni Maasvlakte 2.

Le specie selvatiche sono particolarmente sensibili alle perturbazioni provocate dagli usi ricreativi acquatici e dalla navigazione. Creando un ambiente tranquillo nei mesi invernali nelle zone in cui popolazioni numerose di questi uccelli si nutrono e si riposano si spera di mantenere in tutta la regione del Voordelta condizioni favorevoli equivalenti a quelle esistenti prima della costruzione di Maasvlakte 2. Nei mesi estivi è sufficiente un periodo di riposo più breve.

CARTE GEOGRAFICHE

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(1)  Entrata in vigore nel 2005, alla pubblicazione nello Staatsblad 2005, 473.

(2)  Staatscourant 2006, n. 91.

(3)  Codice di condotta «Verantwoord Vliegen» (Aviazione responsabile), Reale Aeronautica Olandese (RNAA), 2004.


ALLEGATO II

Decreto relativo a una restrizione di accesso alla zona di conservazione dei fondali marini

13 maggio 2008

Ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti

Restrizione dell’accesso a zone naturali ai sensi dell’articolo 20 della legge del 1998 sulla conservazione della natura per la zona «Voordelta» della rete Natura 2000.

INTRODUZIONE

L’articolo 20, paragrafo 1, della legge del 1998 sulla conservazione della natura (1) conferisce agli esecutivi provinciali la facoltà di limitare l’accesso alle riserve naturali protette definite all’articolo 10, paragrafo 1, alle zone designate definite all’articolo 10a, paragrafo 1, ad altre zone la cui designazione è in corso d’esame in conformità dell’articolo 12 o a parti di tali zone, nella misura in cui ciò è necessario per preservare il valore ecologico delle zone considerate.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della legge del 1998 sulla conservazione della natura, l’autorità definita al paragrafo 1 è esercitata dal ministro dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti, in collaborazione con un altro ministro o con altri ministri nel caso in cui la zona definita al paragrafo 1, o parte di essa, sia amministrata da tali ministri o sia soggetta alla loro giurisdizione.

Il seguente decreto deve essere emanato di concerto con il ministro dei Trasporti, dei lavori pubblici e delle risorse idriche. In forza del mandato per gli Affari regionali (2) conferito dal ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti, il direttore della regione meridionale di tale ministero ha la facoltà di prendere tale decisione a nome del ministro dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti.

All’interno della zona Natura 2000 del «Voordelta» (di seguito «il Voordelta») è necessario limitare l’accesso a una serie di zone al fine di tutelare il valore ecologico attuale e futuro della zona considerata. Tali restrizioni di accesso sono basate sul decreto relativo alla designazione del Voordelta (19 febbraio 2008, rif. DRZO/2008-113), finalizzato al conseguimento degli obiettivi di Natura 2000 nella zona suddetta, e sugli obblighi di compensazione previsti dall’autorizzazione rilasciata in virtù della legge sulla conservazione della natura (17 aprile 2008, rif. DRZW/2008-1670) per la costruzione e la presenza degli impianti Maasvlakte 2. Tali elementi sono descritti in forma più particolareggiata nella nota esplicativa generale che accompagna il decreto.

Il decreto disciplina in modo specifico le restrizioni di accesso alle zone definite nel prosieguo. Eventuali eccezioni specifiche alle restrizioni di accesso si applicano fatti salvi i requisiti di autorizzazione definiti all’articolo 19d della legge del 1998 sulla conservazione della natura, tranne nel caso di eccezioni applicabili ai sensi dell’articolo 19d, paragrafo 2, della stessa legge (progetti o attività conformi al piano di gestione).

DECRETO

Articolo 1

Nella zona di conservazione dei fondali marini del Voordelta, indicata sulla carta allegata al presente decreto, deve essere limitato l’accesso per le navi operanti con sfogliare aventi potenza motrice superiore a 191 kW (260 hp).

La restrizione di accesso si applica nel corso dell’intero anno.

Articolo 2

1.

La zona soggetta a restrizioni di accesso in virtù del presente decreto è indicata sulla carta allegata intitolata «Toegangsbeperkingsbesluit bodembeschermingsgebiet Voordelta» (decreto relativo alla restrizione di accesso — zona di conservazione dei fondali marini del Voordelta) e precisamente delimitata per mezzo di coordinate.

2.

Per un periodo di sei settimane successivo alla pubblicazione le carte e le altre appendici indicate al paragrafo 1 possono essere visionate a fini di controllo presso gli uffici della direzione per gli affari regionali (regione meridionale) del ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti con sede a Eindhoven, Keisersgracht 5, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.

Articolo 3

Il presente decreto sarà pubblicato nello Staatscourant (Gazzetta ufficiale). La relazione che accompagna il presente decreto va letta in combinato disposto con il provvedimento.

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA NATURA E DELLA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI

per delega

il direttore della regione meridionale

Opposizioni

I portatori di interesse possono presentare opposizione al decreto in conformità delle disposizioni del codice amministrativo. L’atto di opposizione in forma scritta va presentato entro sei settimane dalla pubblicazione del decreto nello Staatscourant al seguente indirizzo:

Ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti

Dienst Regelingen

Afdeling Recht & Rechtsbescherming

PO Box 20401

2500 EK, L’Aia

Paesi Bassi

L’atto di opposizione deve essere firmato e recare le seguenti informazioni minime:

a)

nome e indirizzo della parte che lo presenta;

b)

data;

c)

descrizione del decreto oggetto dell’opposizione; e

d)

motivi dell’opposizione.

RELAZIONE

Zone Natura 2000

Il Voordelta ospita un patrimonio florofaunistico di particolare valore ecologico. Per questo motivo ne è stata decisa la designazione come zona Natura 2000 nell’ambito delle direttive dell’UE «Uccelli selvatici» e «Habitat». Ai Paesi Bassi incombe l’obbligo di mantenere uno «stato di conservazione soddisfacente» per talune specie e i loro habitat. La conservazione della flora e della fauna selvatiche è disciplinata dalla legge sulla flora e sulla fauna; le zone di conservazione sono disciplinate dalla legge del 1998 sulla conservazione della natura. Questa prevede che sia predisposto un piano di gestione per tutte le zone Natura 2000.

Piante e animali di particolare valore ecologico sono presenti in tutta la zona del Voordelta, tuttavia la più grande diversità si concentra nella metà settentrionale di tale territorio. È in questa zona, quindi, che le misure di conservazione acquistano maggiore efficacia.

Obblighi di compensazione per gli impianti portuali Maasvlakte 2

Lo sviluppo del progetto Maasvlakte 2 nella zona Natura 2000 del Voordelta comporterà la perdita di flora e fauna di particolare valore ecologico a motivo di una riduzione pari a 2 455 ettari della superficie di tale zona. In base alla pertinente decisione urbanistica (Planologische Kernbeslissing, di seguito PKB) relativa al progetto di sviluppo del porto di Rotterdam (Rotterdam Main Port Development 2006), tale perdita deve essere compensata mediante la creazione, in un’altra parte del Voordelta, di una zona di conservazione in cui siano applicabili misure di restrizione.

In base alla PKB, restrizioni d’uso e altre misure contribuirebbero inoltre ad accrescere il valore ecologico della zona di conservazione. I requisiti ecologici sono stati presi in considerazione e valutati in funzione dell’entità delle restrizioni applicabili alle attività umane, in particolare tenendo conto dell’uso attuale.

L’autorizzazione, rilasciata in virtù della legge sulla conservazione della natura, per la costruzione e la presenza degli impianti Maasvlakte 2, comprende un obbligo di compensazione per il tipo di habitat 1110 e per una serie di specie di uccelli.

Misure

Nel breve periodo è importante limitare l’accesso a determinate zone del Voordelta al fine di compensare in tempo utile gli impatti prodotti dalla costruzione e dalla presenza degli impianti Maasvlakte 2 e vigilare sulla conservazione e preservazione della flora e fauna di particolare valore ecologico in conformità del decreto relativo alla designazione del Voordelta.

Le misure applicabili per il Voordelta saranno inoltre integrate nel piano di gestione del Voordelta. Fino all’entrata in vigore di quest’ultimo resta pienamente applicabile il regime istituito dall’articolo 19d della legge del 1998 sulla conservazione della natura. Il presente decreto è unicamente finalizzato a disciplinare l’accesso e le restrizioni di accesso a determinate zone e non dispensa dai requisiti di autorizzazione applicabili in forza della normativa vigente.

I decreti relativi a restrizioni di accesso sono basati sulla valutazione dell’impatto ambientale e sulla pertinente valutazione realizzata in vista dell’elaborazione del piano di gestione del Voordelta. Anch’essi saranno integrati nel piano di gestione del Voordelta. Il piano di gestione e il decreto relativo alla restrizione di accesso sono finalizzati ai seguenti obiettivi: preservare il patrimonio naturale protetto, compensare la perdita di elementi di tale patrimonio conseguente alla costruzione degli impianti Maasvlakte 2 e, nei vincoli imposti dagli obiettivi in materia di conservazione, tenere conto degli interessi del settore ricreativo, del turismo e della pesca.

Le misure di gestione, quali le presenti restrizioni di accesso, formeranno oggetto di possibili adeguamenti in funzione dei risultati delle attività di monitoraggio e valutazione.

Note esplicative sulle restrizioni di accesso

Obblighi di compensazione per gli impianti portuali Maasvlakte 2

Tipo di habitat 1110 (banchi di sabbia permanenti nelle acque costiere poco profonde)

Numerose specie di pesci e di animali vivono sui banchi sabbiosi dei delta tidali in cui si alternano acque dolci e salate. Queste aree deltizie offrono cospicue riserve di cibo per gli uccelli e le foche ed è quindi importante che siano preservate. L’espansione del porto di Rotterdam con il progetto Maasvlakte 2 comporterà complessivamente la perdita di 2 455 ettari di questo tipo di habitat nel Voordelta. La perdita di questa superficie porterà alla scomparsa di parte della fauna del suolo (biomassa), che sarebbe stata fonte di cibo per pesci ed uccelli.

Non essendo possibile creare altrove banchi sabbiosi in acque costiere poco profonde, saranno adottate misure volte a migliorare la qualità di analoghi fondali marini in altre zone del Voordelta in cui pesci ed uccelli potranno trovare nutrimento. L'obiettivo perseguito è quello di aumentare i livelli di biomassa all’interno della zona di conservazione per fornire a pesci ed uccelli una fonte di cibo e di mantenere, all’interno del Voordelta, livelli di biomassa costanti paragonabili a quelli esistenti prima della costruzione di Maasvlakte 2. Ciò consentirà di compensare gli impatti derivanti dalla costruzione e dalla presenza di Maasvlakte 2.

La zona di conservazione ha una superficie netta di 24 550 ettari, pari a dieci volte la superficie che andrà perduta. Tale fattore dieci è basato sulle valutazioni effettuate dagli esperti e sui dati scientifici disponibili, dai quali risulta che il ricorso a restrizioni d'uso può generare un miglioramento minimo della qualità del suolo del 10 % grazie all’accrescimento della biomassa. Sulla base di tali valutazioni e di ulteriori ricerche, all’articolo 1 della PKB si stabilisce che la creazione di una riserva marina (denominata «zona di conservazione» nel presente decreto) rappresenta il modo migliore per compensare gli impatti derivanti dalla costruzione e dalla presenza di Maasvlakte 2. Ricerche successive hanno dimostrato che per conseguire questo obiettivo era sufficiente escludere dalla zona di conservazione le sfogliare aventi potenza motrice superiore a 191 kW (260 hp). Il decreto relativo alla restrizione di accesso si basa su tali risultanze.

CARTA GEOGRAFICA

Image


(1)  Entrata in vigore nel 2005, alla pubblicazione nello Staatsblad 2005, 473.

(2)  Staatscourant 2006, n. 91.


ALLEGATO IV

Decreto relativo a una restrizione di accesso alle zone Verklikkerplaat e Slikken van Voorne

13 maggio 2008

Ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti

Restrizione dell’accesso a zone naturali ai sensi dell’articolo 20 della legge del 1998 sulla conservazione della natura per la zona «Voordelta» della rete Natura 2000.

INTRODUZIONE

L’articolo 20, paragrafo 1, della legge del 1998 sulla conservazione della natura (1) conferisce agli esecutivi provinciali la facoltà di limitare l’accesso alle riserve naturali protette definite all’articolo 10, paragrafo 1, alle zone designate definite all’articolo 10a, paragrafo 1, ad altre zone la cui designazione è in corso d’esame in conformità dell’articolo 12 o a parti di tali zone, nella misura in cui ciò è necessario per preservare il valore ecologico delle zone considerate.

A norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della legge del 1998 sulla conservazione della natura, l’autorità definita al paragrafo 1 è esercitata dal ministro dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti, in collaborazione con un altro ministro o con altri ministri nel caso in cui la zona definita al paragrafo 1, o parte di essa, sia amministrata da tali ministri o sia soggetta alla loro giurisdizione.

Il seguente decreto deve essere emanato di concerto con il ministro dei Trasporti, dei lavori pubblici e delle risorse idriche. In forza del mandato per gli Affari regionali (2) conferito dal ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti, il direttore della regione meridionale di tale ministero ha la facoltà di prendere tale decisione a nome del ministro dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti.

All’interno della zona Natura 2000 del «Voordelta» (di seguito «il Voordelta») è necessario limitare l’accesso a una serie di zone al fine di tutelare il valore ecologico attuale e futuro della zona considerata. Tali restrizioni di accesso sono basate sul decreto relativo alla designazione del Voordelta (19 febbraio 2008, rif. DRZO/2008-113), finalizzato al conseguimento degli obiettivi di Natura 2000 nella zona suddetta, e sugli obblighi di compensazione previsti dall’autorizzazione rilasciata in virtù della legge sulla conservazione della natura (17 aprile 2008, rif. DRZW/2008-1670) per la costruzione e la presenza degli impianti Maasvlakte 2. Tali elementi sono descritti in forma più particolareggiata nella relazione esplicativa generale che accompagna il decreto.

Il decreto disciplina in modo specifico le restrizioni di accesso alle zone definite nel prosieguo. Eventuali eccezioni specifiche alle restrizioni di accesso si applicano fatti salvi i requisiti di autorizzazione definiti all’articolo 19d della legge del 1998 sulla conservazione della natura, tranne nel caso di eccezioni applicabili ai sensi dell’articolo 19d, paragrafo 2, della stessa legge (progetti o attività conformi al piano di gestione).

DECRETO

Articolo 1

È limitato l’accesso alla zona «Verklikkerplaat» quale indicata nella carta allegata al presente decreto.

La restrizione di accesso si applica nel corso dell’intero anno.

Essa si applica a tutti i tipi di attività, ad eccezione delle attività di seguito indicate.

Voli di elicotteri e voli da diporto con piccoli velivoli

I voli in elicottero sono autorizzati sulla zona in questione a un’altitudine minima di 1 000 piedi (circa 300 m).

Sono vietati il parapendio e il volo con deltaplano.

Per tutte le altre forme di aviazione da diporto (motorizzata o no), la zona è stata designata come «zona di conservazione della natura» in conformità del codice di condotta per il settore dell’aviazione (Verantwoord Vliegen — Aviazione responsabile) applicabile a tale categoria (3), in base al quale la zona in questione deve essere evitata nella misura del possibile. Nei casi in cui è inevitabile sorvolare la zona occorre mantenere un’altitudine minima di 1 000 piedi (circa 300 m), eccetto in situazioni in cui ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza.

Articolo 2

È limitato l’accesso alla zona «Slikken van Voorne», situata all’interno del Voordelta, quale indicata nella carta allegata al presente decreto.

La restrizione di accesso si applica nel corso dell’intero anno.

Essa non si applica alle attività di seguito elencate.

Pesca con sciabiche

La pesca con sciabiche è autorizzata nel corso di tutto l’anno alle condizioni in appresso precisate. La presente disposizione si applica a un’unica impresa, segnatamente il peschereccio Tholen 5.

Deve essere mantenuta una distanza minima di 250 m dalle zone di rifugio durante l’alta marea e su distese fangose.

Il peschereccio deve essere dotato di un sistema funzionante di localizzazione che consenta di controllare il rispetto delle norme.

Voli di elicotteri e voli da diporto con piccoli velivoli

I voli in elicottero sono autorizzati sulla zona in questione a un’altitudine minima di 1 000 piedi (circa 300 m).

Sono esplicitamente vietati il parapendio e il volo con deltaplano.

Per tutte le altre forme di aviazione da diporto (motorizzata o no), la zona è stata designata come «zona di conservazione della natura» in conformità del codice di condotta per il settore dell’aviazione (Verantwoord Vliegen — Aviazione responsabile) applicabile a tale categoria, in base al quale la zona in questione deve essere evitata nella misura del possibile. Nei casi in cui è inevitabile sorvolare la zona occorre mantenere un’altitudine minima di 1 000 piedi (circa 300 m), eccetto in situazioni in cui ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza.

Articolo 3

In conformità dell’articolo 20, paragrafo 4, della legge del 1998 sulla conservazione della natura, le restrizioni di accesso descritte all’articolo 1 non si applicano alle attività di seguito enumerate.

Esecuzione di attività necessarie per enti pubblici

Presenza di addetti, nel corso di tutto l’anno, per la realizzazione di attività da parte o per conto di enti pubblici, con o senza ricorso a mezzi di trasporto navale, terrestre o aereo, nella misura necessaria per lo svolgimento di attività di conservazione, manutenzione, demarcazione, monitoraggio, ispezione o localizzazione e di attività militari.

Manutenzione di cavi e condutture

Lavori di manutenzione su cavi e condutture tra il 1o settembre e il 1o maggio. Al di fuori di tale periodo l’accesso è consentito solo in casi di urgente necessità a discrezione dell’autorità competente.

Articolo 4

1.   Le zone soggette a restrizioni di accesso in virtù del presente decreto sono indicate nella carta allegata intitolata «Toegangelijkheidsbesluit Verklikkerplaat en Slikken van Voorne» (decreto relativo alla restrizione di accesso — Verklikkerplaat en Slikken van Voorne) e precisamente delimitate per mezzo di coordinate.

2.   Sulla terraferma e in acqua i confini delle zone soggette a restrizioni di accesso sono segnalati da cartelli indicatori e boe.

3.   Per un periodo di sei settimane successivo alla pubblicazione le carte e le altre appendici indicate al paragrafo 1 possono essere visionate a fini di controllo presso gli uffici della direzione per gli affari regionali (regione meridionale) del ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti con sede a Eindhoven, Keisersgracht 5, aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.

Articolo 5

Il presente decreto sarà pubblicato nello Staatscourant (Gazzetta ufficiale). La relazione che accompagna il presente decreto va letta in combinato disposto con il provvedimento.

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA, DELLA NATURA E DELLA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI

per delega

il direttore della regione meridionale

Opposizioni

I portatori di interesse possono presentare opposizione al decreto in conformità delle disposizioni del codice amministrativo. L’atto di opposizione in forma scritta va presentato entro sei settimane dalla pubblicazione del decreto nello Staatscourant al seguente indirizzo:

Ministero dell’Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti

Dienst Regelingen

Afdeling Recht & Rechtsbescherming

PO Box 20401

2500 EK, L’Aia

Paesi Bassi

L’atto di opposizione deve essere firmato e recare le seguenti informazioni minime:

a)

nome e indirizzo della parte che lo presenta;

b)

data;

c)

descrizione del decreto oggetto dell’opposizione; e

d)

motivi dell’opposizione.

RELAZIONE

Zone Natura 2000

Il Voordelta ospita un patrimonio florofaunistico di particolare valore ecologico. Per questo motivo ne è stata decisa la designazione come zona Natura 2000 nell’ambito delle direttive dell’UE «Uccelli selvatici» e «Habitat». Ai Paesi Bassi incombe l’obbligo di mantenere uno «stato di conservazione soddisfacente» per talune specie e i loro habitat. La conservazione della flora e della fauna selvatiche è disciplinata dalla legge sulla flora e sulla fauna; le zone di conservazione sono disciplinate dalla legge del 1998 per la protezione della natura. La legge del 1998 sulla conservazione della natura prevede che sia predisposto un piano di gestione per tutte le zone Natura 2000.

Piante e animali di particolare valore ecologico sono presenti in tutta la zona del Voordelta, tuttavia la più grande diversità si concentra nella metà settentrionale di tale territorio. È in questa zona, quindi, che le misure di conservazione acquistano maggiore efficacia.

Obblighi di compensazione per gli impianti portuali Maasvlakte 2

Lo sviluppo del progetto Maasvlakte 2 nella zona Natura 2000 del Voordelta comporterà la perdita di flora e fauna di particolare valore ecologico anche a motivo di una riduzione pari a 2 455 ettari della superficie di tale zona. In base alla pertinente decisione urbanistica (Planologische Kernbeslissing, di seguito PKB) relativa al progetto di sviluppo del porto di Rotterdam (Rotterdam Main Port Development 2006), tale perdita deve essere compensata mediante la creazione, in un’altra parte del Voordelta, di una zona di conservazione in cui siano applicabili misure di restrizione. In base alla PKB, restrizioni d’uso e altre misure contribuirebbero inoltre ad accrescere il valore ecologico della zona di conservazione. I requisiti ecologici sono stati presi in considerazione e valutati in funzione dell’entità delle restrizioni applicabili alle attività umane, in particolare tenendo conto dell’uso attuale.

L’autorizzazione, rilasciata in virtù della legge sulla conservazione della natura, per la costruzione e la presenza degli impianti Maasvlakte 2, comprende un obbligo di compensazione per il tipo di habitat 1110 e per una serie di specie di uccelli. Oltre al perseguimento degli obiettivi di Natura 2000 devono essere adottate misure di compensazione in virtù del presente decreto relativo a restrizioni di accesso.

Misure

Nel breve periodo è importante limitare l’accesso a determinate zone del Voordelta al fine di compensare tempestivamente gli impatti prodotti dalla costruzione e dalla presenza degli impianti Maasvlakte 2 e vigilare sulla conservazione e preservazione della flora e fauna di particolare valore ecologico in conformità del decreto relativo alla designazione del Voordelta.

Le misure applicabili per il Voordelta saranno inoltre integrate nel piano di gestione del Voordelta. Fino all’entrata in vigore di quest’ultimo resta pienamente applicabile il regime istituito dall'articolo 19d della legge del 1998 sulla conservazione della natura. Il presente decreto è unicamente finalizzato a disciplinare l’accesso e le restrizioni di accesso a determinate zone e non dispensa dai requisiti di autorizzazione applicabili in forza della normativa vigente.

I decreti relativi a restrizioni di accesso sono basati sulla valutazione dell’impatto ambientale e sulla pertinente valutazione realizzata in vista dell’elaborazione del piano di gestione del Voordelta. Anch’essi saranno integrati nel piano di gestione del Voordelta. Il piano di gestione e il decreto relativo alla restrizione di accesso sono finalizzati ai seguenti obiettivi: preservare il patrimonio naturale protetto, compensare la perdita di elementi di tale patrimonio conseguente alla costruzione degli impianti Maasvlakte 2 e, nei vincoli imposti dagli obiettivi in materia di conservazione, tenere conto degli interessi del settore ricreativo, del turismo e della pesca.

Le misure di conservazione, quali le presenti restrizioni di accesso, formeranno oggetto di possibili adeguamenti in funzione dei risultati delle attività di monitoraggio e valutazione.

Note esplicative sulle restrizioni di accesso

Slikken van Voorne rappresenta un sito importante per la protezione di varie specie di uccelli presenti nella zona (circa venti, principalmente anatre e trampolieri), per le quali il decreto relativo alla designazione del Voordelta istituisce obiettivi di conservazione.

Verklikkerplaat riveste particolare importanza per la protezione della foca comune.

Obiettivi di Natura 2000

Anatre e trampolieri

Nel Voordelta, diverse specie di anatre e trampolieri, come la beccaccia di mare e la canapiglia, utilizzano Slikken van Voorne come zona di riposo e alimentazione. L'erosione degli habitat in altre zone in cui questi uccelli migratori si riposano e si nutrono, quali i banchi di sabbia dell'Oosterschelde, non fa che accrescere l’importanza del Voordelta per la conservazione di tali specie.

Particolarmente sensibili ai rumori e ai movimenti improvvisi, questi uccelli sono perturbati dalle attività ricreative svolte nelle loro immediate vicinanze, sulla spiaggia o sull’acqua. Il problema si fa sempre più grave a causa del progressivo allungamento della stagione ricreativa. Le restrizioni di accesso alla zona di Slikken van Voorne sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi di conservazione istituiti per le anatre e i trampolieri dal decreto relativo alla designazione del Voordelta.

Foca comune

All’inizio del secolo scorso si contavano sul delta circa diecimila foche comuni. A causa dell’inquinamento, della caccia e delle opere realizzate nel delta, che hanno notevolmente ridotto l’habitat naturale delle foche, fino a cinquant’anni fa ne restavano appena alcune decine di esemplari. Negli ultimi anni il loro numero ha superato il centinaio nella zona del delta; di queste, il 50 % vive nel Voordelta.

Le foche comuni utilizzano le piane tidali di Hinderplaat, Bollen van de Ooster (Aardappelenbult) e Verklikkerplaat come zone di riposo, ma non si riproducono facilmente nel Voordelta. Le piane non offrono sufficiente pace e tranquillità per consentire a questi animali di figliare, allattare e crescere i loro piccoli. Tale tranquillità rappresenta una condizione essenziale durante tutto l’anno, ma il periodo più critico va dal 1o maggio al 1o settembre, prima, durante e dopo l'allattamento dei piccoli.

Attraverso le misure volte a limitare l’accesso alle zone di riposo di Hinderplaat, Bollen van de Ooster e Verklikkerplaat, all’interno del Voordelta, si intende fare in modo che nell’intera regione del delta tornino a vivere e ad allevare i loro piccoli almeno duecento foche comuni, cosa che consentirebbe di realizzare gli obiettivi previsti dal decreto relativo alla designazione del Voordelta.

CARTE GEOGRAFICHE

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(1)  Entrata in vigore nel 2005, alla pubblicazione nello Staatsblad 2005, 473.

(2)  Staatscourant 2006, n. 91.

(3)  Codice di condotta «Verantwoord Vliegen» (Aviazione responsabile), Reale Aeronautica Olandese (RNAA), 2004.


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