This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22007A0124(02)R(01)
Corrigendum to the Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Kazakhstan, of the other part, extending the provisions of the Partnership and Cooperation Agreement to bilateral trade in textiles, taking account of the expiry of the bilateral textiles Agreement ( OJ L 17, 24.1.2007 )
Rettifica del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili ( GU L 17 del 24.1.2007 )
Rettifica del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili ( GU L 17 del 24.1.2007 )
GU L 209 del 6.8.2008, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2007/36/corrigendum/2008-08-06/oj
6.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 209/15 |
Rettifica del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, che estende le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 17 del 24.1.2007 )
A pagina 16, articolo 3:
Anziché:
«Articolo 3
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma.»
leggi:
«Articolo 3
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto completamento delle procedure interne all'uopo necessarie.»
A pagina 16, articolo 4:
Anziché:
«Articolo 4
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.»
leggi:
«Articolo 4
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, kazaka e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede.»