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Document 32008R0681

Regolamento (CE) n. 681/2008 della Commissione, del 17 luglio 2008 , concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1 o settembre - 30 novembre 2008

GU L 190 del 18.7.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/681/oj

18.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/7


REGOLAMENTO (CE) N. 681/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2008

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o settembre-30 novembre 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di luglio 2008, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina.

(3)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 luglio 2008 in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di luglio 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 15 luglio 2008 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(3)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).


ALLEGATO

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

X

Nuovi importatori

09.4099

X

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

21,006931 %

Nuovi importatori

09.4100

0,485316 %

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

100 %

Nuovi importatori

09.4102

56,872241 %

«X»

:

per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione.


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