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Document 22008D0030

Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2008, del 14 marzo 2008 , che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

GU L 182 del 10.7.2008, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/30(2)/oj

10.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 30/2008

del 14 marzo 2008

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 13/2008 del 1o febbraio 2008 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (2), il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (3), il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (4) e il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo (5) sono stati integrati nell'accordo con la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2006 (6), del 2 giugno 2006, che prevede adeguamenti nazionali specifici.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo (7),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66wd [Regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:

«66we.

32007 R 1265: Regolamento (CE) n. 1265/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 25).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1265/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 154 del 12.6.2008, pag. 27.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(4)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(5)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.

(6)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 18.

(7)  GU L 283 del 27.10.2007, pag. 25.

(8)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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