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Document 32008D0555

2008/555/CE: Decisione della Commissione, del 26 giugno 2008 , recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera [notificata con il numero C(2008) 3020] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 179 del 8.7.2008, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/555/oj

8.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2008

recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera

[notificata con il numero C(2008) 3020]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/555/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 8, paragrafi 1 e 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 2, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/696/CE della Commissione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE (3) detta le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione e il transito nella Comunità di pollame e alcuni prodotti a base di pollame. Per un’esigenza di chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, è opportuno, ai fini della presente decisione, tener conto delle definizioni di pollame e uova da cova cui a tale decisione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (4) definisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili dai paesi terzi e loro parti. Per un’esigenza di chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, è opportuno, ai fini della presente decisione, tener conto della definizione di volatili di cui a tale regolamento.

(3)

La decisione 2006/265/CE della Commissione, del 31 marzo 2006, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera (5) e la decisione 2006/533/CE della Commissione, del 28 luglio 2006, concernente talune misure di protezione temporanee in relazione all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Croazia (6) sono state adottate dopo che era stata rilevata l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici di entrambi i paesi terzi. Tali decisioni obbligano gli Stati membri a sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e alcuni altri volatili vivi, compresi i volatili da compagnia, di uova da cova di tali specie e di alcuni prodotti derivati dai volatili provenienti da alcune zone della Croazia e della Svizzera.

(4)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e che abroga la decisione 2006/135/CE (7), stabilisce alcune misure restrittive e di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l’istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio della malattia nel pollame.

(5)

La decisione 2006/563/CE della Commissione, dell’11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (8) definisce alcune misure di protezione per impedire il diffondersi della malattia dagli uccelli selvatici al pollame e prevede, sulla base della valutazione del rischio, l’istituzione di zone di controllo e di monitoraggio che tengano conto di fattori epidemiologici, geografici ed ecologici in seguito a un caso sospetto o confermato della malattia negli uccelli selvatici.

(6)

La Croazia ha comunicato alla Commissione che le autorità competenti di tale paese terzo applicano misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri, come stabilito dalla decisione 2006/563/CE della Commissione, quando l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 è sospettata o confermata negli uccelli selvatici, e che informerà immediatamente la Commissione di ogni futuro cambiamento della situazione zoosanitaria nel paese, e in particolare dei risultati positivi quanto alla presenza della malattia negli uccelli selvatici.

(7)

La Svizzera ha comunicato alla Commissione che le autorità competenti di tale paese terzo applicano misure di protezione equivalenti a quelle applicate dalle autorità competenti degli Stati membri, come stabilito dalle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE, quando l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 è sospettata o confermata nel pollame o negli uccelli selvatici, e che informerà immediatamente la Commissione di ogni futuro cambiamento della situazione zoosanitaria nel paese, e in particolare dei focolai e dei risultati positivi quanto alla presenza della malattia nel pollame o negli uccelli selvatici. Occorre anche tener conto dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (9).

(8)

La Commissione informerà immediatamente gli Stati membri e trasmetterà loro qualsiasi informazione ricevuta dalla autorità competenti della Croazia e della Svizzera.

(9)

Le decisioni 2006/265/CE e 2006/533/CE sono scadute il 30 giugno 2007.

(10)

Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nella Comunità e nei paesi terzi, e in considerazione delle garanzie ricevute dalla Croazia, è opportuno che, nel caso si rilevi la malattia in un uccello selvatico sul territorio della Croazia, le misure di protezione comunitarie riguardanti quel paese si applichino soltanto alle parti della Croazia per le quali l’autorità competente di quel paese applica misure di protezione equivalenti a quelle di cui alla decisione 2006/563/CE.

(11)

Alla luce delle garanzie ricevute dalla Svizzera è opportuno che, nel caso si rilevi l’influenza aviaria del sottotipo H5N1 in un uccello selvatico o un focolaio di tale malattia nel pollame presente sul territorio della Svizzera, le misure di protezione riguardanti quel paese si applichino solo alle parti della Svizzera per le quali l’autorità competente di quel paese applica misure di protezione equivalenti a quelle di cui alle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE.

(12)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (10) stabilisce l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell’inattivazione dei rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione della situazione sanitaria del paese di origine e della specie da cui i prodotti sono ottenuti. È quindi opportuno concedere una deroga dalla disposizione che sospende le importazioni di prodotti a base di carne di selvaggina da penna selvatica originaria della Croazia e della Svizzera, purché i prodotti siano stati trattati a una temperatura di almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri sospendono le importazioni e l’introduzione dei seguenti prodotti nella Comunità dalla parte del territorio della Croazia indicata al paragrafo 2, lettera a), e dalla parte del territorio della Svizzera indicata al paragrafo 2, lettera b):

a)

il pollame quale definito all’articolo 2, lettera a), della decisione 2006/696/CE;

b)

le uova da cova quali definite all’articolo 2, lettera b), della decisione 2006/696/CE;

c)

i volatili quali definiti all’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2007 e le loro uova da cova;

d)

le carni, le carni macinate, i preparati a base di carne, le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica;

e)

i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica;

f)

gli alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica;

g)

i trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.

2.   La sospensione di cui al paragrafo 1 si applica alle importazioni o all’introduzione nella Comunità:

a)

per quanto riguarda la Croazia, da tutte le aree del suo territorio alle quali le competenti autorità di quel paese applicano formalmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2006/563/CE;

b)

per quanto riguarda la Svizzera, da tutte le aree del suo territorio alle quali le competenti autorità di quel paese applicano formalmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri autorizzano l’importazione e l’introduzione nella Comunità di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II della decisione 2007/777/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 24 del 31.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(3)  GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1237/2007 (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).

(4)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2008 (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 3).

(5)  GU L 95 del 4.4.2006, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/892/CE (GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 99).

(6)  GU L 212 del 2.8.2006, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 2006/892/CE.

(7)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/70/CE (GU L 18 del 23.1.2008, pag. 5).

(8)  GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11. Decisione modificata dalla decisione 2007/119/CE (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 22).

(9)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(10)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.


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