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Document 32008D0439

2008/439/CE: Decisione del Consiglio, del 9 giugno 2008 , che modifica la decisione 2004/162/CE relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d’oltremare

GU L 155 del 13.6.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/439/oj

13.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 155/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2008

che modifica la decisione 2004/162/CE relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d’oltremare

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2008/439/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2004/162/CE del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativa al regime dei «dazi di mare» nei dipartimenti francesi d’oltremare e che proroga la decisione 89/688/CEE (1), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/162/CE autorizza le autorità francesi ad applicare ai prodotti locali elencati in allegato dei dipartimenti francesi d’oltremare esenzioni totali o parziali dall’imposta «dazi di mare». A seconda dei prodotti e del dipartimento d’oltremare interessato, è autorizzata una differenza massima di tassazione di 10, 20 o 30 punti percentuali.

(2)

La suddetta decisione prevede l’aggiornamento degli elenchi di prodotti di cui all’allegato a motivo della comparsa di nuove produzioni nei dipartimenti francesi d’oltremare e l’adozione di misure urgenti nel caso in cui una produzione locale sia minacciata da talune pratiche commerciali.

(3)

Le autorità francesi hanno presentato alla Commissione una domanda intesa ad ottenere l’aggiornamento degli elenchi di prodotti che possono essere oggetto di una tassazione differenziata attraverso l’aggiunta di nuovi prodotti. Per ciascuno dei prodotti considerati, la domanda delle autorità francesi è stata esaminata in relazione alle condizioni richieste dalla suddetta decisione 2004/162/CE. Dopo la domanda presentata dalle autorità francesi il 14 marzo 2003, a seguito della quale è stata adottata la decisione 2004/162/CE, sono state avviate nuove produzioni nella Guyana francese. Questi prodotti non potevano quindi essere inclusi negli elenchi di cui all’allegato di detta decisione. È pertanto soddisfatta una delle due condizioni alternative di cui all’articolo 3 di detta decisione.

(4)

È dunque opportuno esaminare la situazione di svantaggio in cui si trovano questi nuovi prodotti rispetto ai prodotti importati a causa dei costi più elevati che la loro produzione comporta per le imprese, spesso di dimensioni molto piccole, che esercitano un’attività produttiva nella Guyana francese. I costi più elevati sono dovuti in particolare alla lontananza, al clima difficile e all’esiguità del mercato locale. La lontananza dà luogo a spese di spedizione elevate e, a causa dei tempi di spedizione, costringe le imprese a disporre di maggiori scorte di materie prime e di pezzi di ricambio per la riparazione dei macchinari utilizzati nella produzione. Inoltre, l’esiguità del mercato locale spesso fa sì che gli impianti di produzione siano eccessivi rispetto alle quantità prodotte. Le autorità francesi hanno quantificato lo svantaggio di ogni categoria di prodotti locali in base ai fattori pertinenti per ciascuna di esse.

(5)

Nell’ottobre 2003 è stata creata una nuova impresa per la produzione di yogurt e di altri prodotti a base di latte come il formaggio bianco (voce 0403 comprendente le sottovoci 0403 10 e 0403 90, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Tuttavia, alla data della domanda iniziale, anteriore all’inizio dell’attività di produzione, era prevista soltanto la produzione di yogurt (sottovoce 0403 10, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). L’attività esercitata dall’impresa comprende però anche prodotti della sottovoce 0403 90. Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo dei prodotti locali in questione supera di oltre il 20 % quello di prodotti similari provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, è opportuno inserire, per la Guyana francese, la sottovoce 0403 90 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(6)

Nel settembre 2005 un’impresa ha avviato un’attività di torrefazione di caffè. Parallelamente è in atto l’avvio di un’attività agricola di produzione di caffè greggio, attività che deve fornire la materia prima all’impresa di torrefazione. A termine, queste attività, considerate nel loro insieme, dovrebbero consentire di soddisfare parte della domanda di caffè nella Guyana francese. Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo del caffè torrefatto locale supera di oltre il 20 % quello del caffè torrefatto proveniente dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, è opportuno inserire, per la Guyana francese, il caffè torrefatto (sottovoce 0901 21, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune) nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(7)

All’inizio del 2006 un’impresa ha avviato un’attività di produzione di cioccolato e di prodotti derivati dal cacao (voci 1801, 1802, 1803, 1805 e 1806, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Parallelamente è in atto l’avvio di un’attività agricola di produzione di cacao. A termine, queste attività, considerate nel loro insieme, dovrebbero consentire di soddisfare parte della domanda di cioccolato nella Guyana francese. Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo del cioccolato e dei prodotti derivati dal cacao locali supera di oltre il 20 % quello di prodotti similari provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della produzione locale, è opportuno inserire, per la Guyana francese, le voci 1801, 1802, 1803, 1805 e 1806 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(8)

Nel settembre 2005 è stata creata un’impresa che ha intrapreso un’attività di produzione di chips di manioca, chips di banana e arachidi tostate (sottovoci 2008 11 e 2008 99, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo dei prodotti locali in questione supera di oltre il 20 % quello di prodotti similari provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, è opportuno inserire, per la Guyana francese, le sottovoci 2008 11 e 2008 99 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(9)

Nel 2007 una società di produzione di birra, creata nel 2006, ha avviato la produzione di birra (voce 2203, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo della birra locale supera di oltre il 30 % quello della birra proveniente dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, è opportuno inserire, per la Guyana francese, la voce 2203 nella parte C dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di trenta punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(10)

Nel 2005 un’impresa guianese ha avviato un’attività consistente nel recuperare la lolla di riso per farne un prodotto simile alla torba (combustibile, lettiere). Questa nuova attività non sarebbe economicamente valida a meno che la torba prodotta fuori della Guyana francese (voce 2703, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune) sia oggetto di una differenza di tassazione nella Guyana francese. Infatti, secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, benché il prodotto in questione derivi da rifiuti agricoli, i costi di trasformazione sono tali che esso non può competere con la torba importata nella Guyana francese, anche tenendo conto delle spese di spedizione. Le autorità francesi sostengono che i costi di produzione del prodotto considerato sono notevolmente più elevati di quelli della torba a causa delle dimensioni molto piccole (6 dipendenti) dell’impresa guianese che lo ha sviluppato e del livello quasi artigianale di questa attività, mentre la torba viene prodotta in Europa a livello industriale. Inoltre, non esiste nella Guyana francese nessuna produzione locale. Anche se si tiene conto delle spese di trasporto della torba proveniente dall’Europa, il prezzo di costo del prodotto fabbricato con la lolla di riso rimane superiore a quello di tale torba di oltre il 20 %. Senza misure particolari, l’attività dell’impresa guianese non sarebbe pertanto economicamente valida; è opportuno quindi ripristinarne la competitività. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale concorrente della torba, è opportuno inserire, per la Guyana francese, la voce 2703 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare. Benché limitata alla torba, tale differenza consentirà di mantenere l’attività connessa alla produzione del nuovo combustibile locale, che sarà assoggettato all’aliquota che si applicherebbe ad una torba di produzione locale se esistesse.

(11)

Nel 2005 un’impresa guianese ha iniziato un’attività consistente nella produzione di materassi di gommapiuma e di prodotti in polistirene (sottovoci 3921 11 e 9404 21, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo dei prodotti locali in questione supera di oltre il 20 % quello di prodotti similari provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, è opportuno inserire, per la Guyana francese, le sottovoci 3921 11 e 9404 21 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(12)

Nel 2007 un’impresa guianese ha avviato un’attività consistente nella produzione di cabine da doccia in PVC (sottovoce 3922 10, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo delle cabine da doccia locali in questione supera di oltre il 20 % quello di prodotti similari provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, è opportuno inserire, per la Guyana francese, la sottovoce 3922 10 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare.

(13)

Nel 2007 un’impresa guianese ha avviato una produzione di grondaie di zinco e di rame (voci 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10 e 7907 00 90, secondo la classificazione della nomenclatura della tariffa doganale comune). Secondo i dati trasmessi dalle autorità francesi, il prezzo di costo dei prodotti locali in questione supera di oltre il 20 % quello di prodotti similari provenienti dall’esterno. Per compensare lo svantaggio della nuova produzione locale, è opportuno inserire, per la Guyana francese, le voci 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10 e 7907 00 90 nella parte B dell’allegato della decisione 2004/162/CE, parte contenente l’elenco dei prodotti locali che possono beneficiare di una differenza di tassazione di venti punti percentuali rispetto ai prodotti non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2004/162/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2008.

Per il Consiglio

La presidente

M. COTMAN


(1)  GU L 52 del 21.2.2004, pag. 64.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2004/162/CE è così modificato:

1)

nella parte B, punto 2, sono inseriti i prodotti seguenti:

«0403 90, 0901 21, 1801, 1802, 1803, 1805, 1806, 2008 11, 2008 99, 2703, 3921 11, 3922 10, 7411, 7412, 7419 91, 7907 00 10, 7907 00 90 e 9404 21»;

2)

nella parte C, punto 2, è inserito il prodotto seguente:

«2203».


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