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Document 32008R0434
Commission Regulation (EC) No 434/2008 of 20 May 2008 entering a designation in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Cordero de Navarra or Nafarroako Arkumea (PGI))
Regolamento (CE) n. 434/2008 della Commissione, del 20 maggio 2008 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cordero de Navarra o Nafarroako Arkumea (IGP)]
Regolamento (CE) n. 434/2008 della Commissione, del 20 maggio 2008 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cordero de Navarra o Nafarroako Arkumea (IGP)]
GU L 131 del 21.5.2008, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 131/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 434/2008 DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2008
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cordero de Navarra o Nafarroako Arkumea (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso, la domanda di registrazione della denominazione «Cordero de Navarra» o «Nafarroako Arkumea»presentata dalla Spagna è stata oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
La Francia ha presentato una dichiarazione di opposizione a tale registrazione, in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. Nella sua dichiarazione di opposizione la Francia ha osservato, in particolare, che la registrazione della denominazione «Cordero de Navarra» o «Nafarroako Arkumea» arrecherebbe pregiudizio all'esistenza di prodotti legalmente presenti sul mercato e la cui registrazione in quanto indicazione geografica protetta, ossia «Agneau de lait des Pyrénées», è in fase di istruzione presso le autorità nazionali già dal 2000. La zona geografica delimitata di questa domanda di registrazione include la regione della Bassa Navarra storica, regione nota anche con il nome di «Navarra francese». |
(3) |
Con lettera del 22 maggio 2007 la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere fra loro alle opportune consultazioni. |
(4) |
Poiché non è stato raggiunto alcun accordo fra la Spagna e la Francia in un lasso di tempo di sei mesi, la Commissione deve prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. In base alle informazioni trasmesse dalla Francia, la Commissione non è in grado di concludere che la registrazione della denominazione «Cordero de Navarra» o «Nafarroako Arkumea» possa ledere i diritti dei produttori di «Agneau de lait des Pyrénées». In effetti, la dichiarazione di opposizione non permette di concludere che la produzione di agnello della zona della Bassa Navarra storica sia commercializzata utilizzando il termine «Navarra». |
(5) |
In base a tali elementi, la denominazione «Cordero de Navarra» o «Nafarroako Arkumea» deve essere registrata conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 158 del 7.7.2006 pag. 5.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.1 |
— |
Carni (e frattaglie) fresche |
SPAGNA
Cordero de Navarra o Nafarroako Arkumea (IGP)