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Document E2007G0001

Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2007/SC, del 25 ottobre 2007 , recante modifica della decisione del comitato permanente n. 5/2004/SC che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE

GU L 122 del 8.5.2008, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/1(3)/oj

8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/32


DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 1/2007/SC

del 25 ottobre 2007

recante modifica della decisione del comitato permanente n. 5/2004/SC che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal Protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo SEE»,

visto il protocollo 38a sul meccanismo finanziario del SEE inserito nell'accordo SEE dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2004/SC del 23 settembre 2004 che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE,

visto che il Liechtenstein è attualmente in grado di fornire i suoi dati ufficiali relativi al prodotto interno lordo (PIL),

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

I paragrafi 6 e 7 dell'allegato della decisione del comitato permanente n. 5/2004/SC che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE sono sostituiti dal seguente:

«6.

I dati relativi al PIL utilizzati per il calcolo dei contributi di un determinato anno t devono essere comunicati entro il 1o febbraio dello stesso anno e devono riferirsi agli anni t-4, t-3 e t-2. Per il Liechtenstein si usano gli ultimi tre anni di cui sono disponibili i dati.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto immediato. Essa si applica per la prima volta per la quota 2007-2008.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles il 25 ottobre 2007.

Per il comitato permanente

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Il Segretario generale

Kåre BRYN


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