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Document 32008H0355

Raccomandazione della Commissione, del 5 dicembre 2007 , sull’inserimento del testo dell’articolo 20 del trattato CE sui passaporti [notificata con il numero C(2007) 5841]

GU L 118 del 6.5.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj

6.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/30


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2007

sull’inserimento del testo dell’articolo 20 del trattato CE sui passaporti

[notificata con il numero C(2007) 5841]

(2008/355/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «articolo 20 TCE») stabilisce che ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato membro rappresentato, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto è sancito anche dall’articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(2)

Da un’indagine Eurobarometro pubblicata nel luglio 2006 è emerso che la maggioranza dei cittadini dell’Unione non conoscono l’articolo 20 TCE e le sue implicazioni. Solo il 23 % delle persone intervistate ha affermato di essere al corrente delle possibilità offerte dall’articolo 20 TCE. Dall’indagine è emerso altresì che la metà dei cittadini dell’Unione prevede di viaggiare in un paese terzo nei prossimi tre anni.

(3)

L’idea di inserire nei passaporti l’articolo 20 TCE per informare i cittadini dei loro diritti è stata avanzata nella relazione Barnier del 9 maggio 2006, «Per una forza europea di protezione civile: Europe aid». Il 15 giugno 2006 la presidenza del Consiglio ha invitato gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di riprodurre nei passaporti il testo dell’articolo 20 TCE per assicurare che i cittadini UE siano adeguatamente informati dei loro diritti (1).

(4)

Il 28 novembre 2006 la Commissione ha adottato un Libro verde sulla protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell’Unione nei paesi terzi (2), che ha proposto varie azioni possibili per rafforzare tale tutela. Per ricordare efficacemente ai cittadini i loro diritti è stato suggerito di raccomandare agli Stati membri di riprodurre nei passaporti l’articolo 20 TCE, proposta che ha ricevuto ampio sostegno da parte degli Stati membri, della società civile, dei cittadini e di altre istituzioni europee (3)  (4). Per informare i cittadini del loro diritto alla tutela diplomatica e consolare ai sensi dell’articolo 20 TCE, è stato anche suggerito di creare un sito web UE contenente informazioni su tale diritto e di inserire nei passaporti nazionali un riferimento a detto sito.

(5)

Il rilascio dei passaporti è di competenza degli Stati membri. La risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 23 giugno 1981 (5) ha introdotto un modello uniforme per i passaporti. Inoltre, sono state adottate a livello comunitario misure relative alle norme di sicurezza per i passaporti. La risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 17 ottobre 2000 ha introdotto norme minime di sicurezza per combattere le falsificazioni (6). Il 13 dicembre 2004 è stato adottato un regolamento del Consiglio relativo all’introduzione, da parte degli Stati membri, di identificatori biometrici nei passaporti entro il 28 agosto 2006 e alla registrazione di dati addizionali nei passaporti entro il 28 giugno 2007 (7).

(6)

È opportuno che l’articolo 20 TCE sia riprodotto nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il passaporto.

(7)

Sarebbe sufficiente riprodurre la prima frase dell’articolo 20 TCE. La seconda frase si riferisce al dovere degli Stati membri di avviare i negoziati internazionali per garantire detta tutela, e non è direttamente rilevante per i cittadini.

(8)

La Commissione intende creare un sito web dedicato alla tutela consolare per pubblicarvi informazioni pratiche, ad esempio i recapiti aggiornati delle rappresentanze degli Stati membri nei paesi terzi. Sarebbe utile inserire nei passaporti nazionali, oltre all’articolo 20 TCE, un riferimento a questo sito web come punto di accesso comune alle informazioni su questo diritto.

(9)

Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli Stati membri è opportuno raccomandare loro di stampare l’articolo 20 TCE sui nuovi passaporti rilasciati dopo il 1o luglio 2009.

(10)

Per informare i cittadini i cui passaporti sono stati rilasciati senza un riferimento all’articolo 20 TCE è raccomandabile apporre un adesivo sull’ultima pagina esterna della copertina del passaporto.

(11)

Riprodurre la formulazione dell’articolo 20 TCE sui passaporti rafforzerebbe in modo significativo la consapevolezza dei cittadini sul diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, e comporterebbe costi limitati per gli Stati membri,

RACCOMANDA:

1.

che gli Stati membri inseriscano, nei passaporti rilasciati dopo il 1o luglio 2009, la prima frase dell’articolo 20 del trattato che istituisce la Comunità europea e un riferimento a un sito web dell’UE (http://ec.europa.eu/consularprotection);

2.

che gli Stati membri rendano disponibile un adesivo con l’informazione di cui al punto 1 ai titolari di passaporti rilasciati prima del 1o luglio 2009;

3.

che gli Stati membri informino la Commissione, entro 18 mesi dalla pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  «Rafforzamento delle capacità di risposta dell’Unione europea in caso di emergenza e di crisi», documento del Consiglio 10551/06 del 15.6.2006.

(2)  COM(2006) 712 def.

(3)  Parere del Parlamento europeo: A6-0454/2007.

(4)  Parere del Comitato economico e sociale europeo: SOC/262 (CESE 425/2007).

(5)  GU C 241 del 19.9.1981, pag. 1.

(6)  GU C 310 del 28.10.2000, pag. 1.

(7)  Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1).


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