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Document 32008R0400

Regolamento (CE) n. 400/2008 della Commissione, del 5 maggio 2008 , recante novantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

GU L 118 del 6.5.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/400/oj

6.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/14


REGOLAMENTO (CE) N. 400/2008 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2008

recante novantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 21 aprile 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2008.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2008 della Commissione (GU L 113 del 25.4.2008, pag. 15).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

«(1)

Suhayl Fatilloevich Buranov (alias Suhayl Fatilloyevich Buranov). Nome nella grafia originale: Бypaнов Сухайл Фатиллоевич Indirizzo: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 1983. Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan. Nazionalità: uzbeka. Altre informazioni: (a) è uno dei leader del Gruppo Jihad islamica; (b) ha seguito una formazione speciale in materia di mine e di esplosivi presso il campo di Al-Qaida nella provincia di Khost; (c) ha partecipato insieme ai Talibani a operazioni militari in Afghanistan e in Pakistan; (d) era uno degli organizzatori degli attentati terroristici perpetrati in Uzbekistan nel 2004; (e) nel 2000 è stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti a norma dei seguenti articoli del codice penale della Repubblica dell'Uzbekistan: articoli 159, parte 3 (Attentati all'ordine costituzionale della Repubblica dell'Uzbekistan) e 248 (Detenzione illegale di armi, munizioni, sostanze e ordigni esplosivi); (f) è stato spiccato un mandato d'arresto nei suoi confronti.

(2)

Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov. Nome nella grafia originale: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович. Indirizzo: S. Jalilov Street 14, Khartu, regione di Andijan, Uzbekistan. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: regione di Andijan, Uzbekistan. Nazionalità: uzbeka. Altre informazioni: (a) è uno dei leader del Gruppo Jihad islamica; (b) ha seguito una formazione speciale in materia di mine e di esplosivi pressi i campi di Al-Qaida; (c) ha partecipato insieme ai Talibani a operazioni militari in Afghanistan e in Pakistan; (d) era uno degli organizzatori degli attentati terroristici perpetrati in Uzbekistan nel 1999 e nel 2004; (e) nel marzo 1999 è stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti a norma dei seguenti articoli del codice penale della Repubblica dell'Uzbekistan: articoli 154 (Attività mercenarie), 155 (Terrorismo), 156 (Incitamento all'odio etnico, razziale o religioso), 159 (Attentati all'ordine costituzionale dell'Uzbekistan), 242 (Associazione a delinquere) e 244 (Omessa denuncia o occultamento di reato); (f) è stato spiccato un mandato d'arresto nei suoi confronti.»


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