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Document 32008R0396

Regolamento (CE) n. 396/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

GU L 118 del 6.5.2008, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/396/oj

6.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/1


REGOLAMENTO (CE) N. 396/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

visto l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (2),

vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 397/2004, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan, classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (codice TARIC 6302310090) ed ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302329019). A tutte le società che esportano il prodotto in esame nella Comunità è stato imposto, a livello nazionale, un dazio antidumping del 13,1 %.

(2)

Nel maggio 2006, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d’ufficio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 397/2004 tramite il regolamento (CE) n. 695/2006 (3) e ha istituito nuove aliquote di dazio comprese tra lo 0 % e l’8,5 %, alla luce dei risultati di una nuova inchiesta riguardante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»). Considerato l’elevato numero di produttori esportatori che hanno collaborato, è stato selezionato un campione.

(3)

Alle società comprese nel campione nel corso dell’inchiesta di riesame sono state attribuite aliquote di dazio individuali, mentre alle altre società non incluse nel campione ma che avevano collaborato è stato attribuito il dazio medio ponderato del 5,8 %. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta è stata applicata un’aliquota del dazio dell’8,5 %.

(4)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, i produttori esportatori pachistani che soddisfano le tre condizioni stabilite nel medesimo articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato non inserite nel campione (trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori).

(5)

Il regolamento (CE) n. 925/2007 ha stabilito le conclusioni relative a diciotto società pachistane che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Di queste, quattro società hanno ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, mentre alle altre quattordici è stato rifiutato.

B.   RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(6)

Altre tredici società pachistane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.

(7)

È stato effettuato un esame volto a determinare se le società richiedenti ottemperano alle condizioni stabilite nell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004. Per ogni richiedente si è verificato che:

nel periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 non abbia esportato nella Comunità il prodotto descritto nel considerando 1,

non sia collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori soggetti alle misure istituite da tale regolamento, e

abbia effettivamente esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o abbia assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità.

(8)

A tutti i richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di presentare elementi di prova che dimostrino il rispetto delle tre condizioni di cui sopra.

(9)

Ai produttori esportatori che soddisfano le tre condizioni può essere concessa, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, l’aliquota di dazio del 5,8 % accordata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

C.   RISULTATI

(10)

Tre società pachistane che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non hanno risposto al questionario iniziale. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, la loro richiesta non è stata accolta. Le società sono state informate del fatto che la loro richiesta non sarebbe stata più presa in considerazione e, nonostante fosse stata offerta loro l’opportunità di presentare osservazioni, alla Commissione non ne è pervenuta alcuna.

(11)

Per due produttori esportatori pachistani l’esame delle informazioni presentate ha mostrato che gli elementi di prova forniti erano sufficienti a dimostrare il rispetto delle tre condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004. A questi due produttori può quindi essere applicata, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento citato, l’aliquota di dazio accordata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (ovvero 5,8 %) e il loro nome può essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori che figura nell’allegato di tale regolamento.

(12)

Una società pachistana è risultata collegata a una società che aveva collaborato all’inchiesta di riesame e che esportava il prodotto in esame nel corso del PI. Pertanto, tale produttore non soddisfaceva la seconda condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, e la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta. Tale società è stata informata del fatto che la sua domanda non sarebbe stata più presa in considerazione e le è stata offerta l’opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che ha presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni.

(13)

Si è appurato che tre società pachistane avevano esportato il prodotto in esame durante il PI. Di conseguenza esse non soddisfacevano la prima condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, e la loro richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta. Tali società sono state informate del fatto che la loro domanda non sarebbe più stata presa in considerazione ed è stata loro offerta l’opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che hanno presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni.

(14)

Tre società pachistane non hanno potuto dimostrare di aver venduto il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta (PI) o di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo di tale prodotto verso la Comunità. Di conseguenza non è stato possibile determinare con certezza se avevano esportato il prodotto in esame dopo il PI, come previsto dalla terza condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004 e la loro richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta. Tali società sono state informate del fatto che la loro domanda non sarebbe più stata presa in considerazione ed è stata loro offerta l’opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che hanno presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni.

(15)

Una società pachistana non ha potuto dimostrare che fabbrica il prodotto in esame e non ha fornito elementi di prova riguardanti la vendita del prodotto in esame nella Comunità dopo il PI o di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo di tale prodotto verso la Comunità. Il richiedente non rispetta pertanto la condizione essenziale per essere riconosciuto produttore esportatore, perciò non è stato più possibile prendere in considerazione la sua richiesta. La società in oggetto è stata informata del fatto che la sua domanda non sarebbe più stata presa in considerazione e le è stata offerta l’opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che ha presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni.

(16)

Tutti i richiedenti e l’industria comunitaria sono stati informati dei risultati definitivi dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

D.   CONCLUSIONE

(17)

Alla luce dei risultati di cui al considerando 11, due produttori esportatori pachistani rispettano le condizioni stabilite all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004 per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. È quindi opportuno aggiungere tali società all’elenco dei produttori che hanno collaborato figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 e applicare nei loro riguardi un’aliquota di dazio del 5,8 %. Le richieste presentate dalle undici rimanenti società vanno respinte per le ragioni sopra illustrate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’elenco dei produttori che hanno collaborato figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 è sostituito dal seguente:

Nome

Indirizzo

«A.B. Exports (PVT) Ltd

Off. No 6, Ground Floor,

Business Center, New Civil Lines,

Faisalabad

A.S.T. (PVT) Limited

Saba Square 2-C, Saba Commercial Street No 3,

Phase V Extension, D.H. Authority,

Karachi

Aala Processing Industries (PVT) Ltd

5 KM Satyana Road

Faisalabad 38000

Abdur Rahman Corporation (Pvt) Ltd

P-214 Muslim Town #1,

Sargodha Road,

Faisalabad

Adil Waheed Garments

66-Zubair Colony, Jaranwala Road,

Faisalabad

Afroze Textile Industries (Pvt) Ltd

LA 7/1-7, Block 22 F.B. Area,

Karachi

Al Musawar Textile (PVT) Ltd

Atlas Street, Maqbool Road,

Faisalabad

M/S Al-Ghani International

202 Bhaiwala, Ghona Road,

Faisalabad

Al-Karam Textile Mills (PVT) Ltd

3rd floor, K.D.L.B. Building,

58-West Wharf Road,

Karachi

Al-Latif

W,S, 24, Block-2, Azizabad, F.B. Area,

Karachi-75950

Al-Noor Processing & Textile Mills

Sargodha Road,

Near Bava Chak,

Faisalabad

Al-Raheem Textile

F/40, Block-6, P.E.C.H.S.,

Karachi

Ameer Enterprises

3rd floor, Bismillah Centre, Street No 2,

Karkhana Bazar, Yanr Market,

Faisalabad

Amsons Textile Mills (PVT) Ltd

D-14/B, S.I.T.E.,

Karachi

Amtex (Private) Limited

1-Km, Khurrianwala-Jaranwala Road,

Faisalabad

Anjum Textile Mills (PVT) Ltd

Anjum Street, Nalka Kohala, Sargodha Road,

Faisalabad

Ansa Industries

Plot #16, Sector C-2

Karachi Exporting Processing Zone

Landhi Industrial Area

Karachi 74000

Apex Corporation

1-19, Arkay Square,

PO Box 13373,

Karachi

M/S Arif Textiles Private Limited

Karim Bibi Street, Bawa Chak,

Sargodha Road

Faisalabad

Arshad Corporation

1088/2, Jail Road

Faisalabad 38000

Arzoo Textile Mills Ltd

2.6 km, Jaranwala Road, Khurrinwala,

Faisalabad

Asia Textile Mills

D-156, S.I.T.E. Avenue,

Karachi

Aziz Sons

D21/Karach, S.I.T.E.,

Karachi-75700

B.I.L. Exporters

15/5, Sector 12/C, North Karachi Industrial Area,

Karachi

Baak Industries

P-107, Akbarabad, Near Allied Hospital,

Faisalabad

Be Be Jan Pakistan Limited

Square No 7, Chak No 204/R.B.,

Faisalabad

Bela Textiles Ltd

A-29/A, S.I.T.E.,

Karachi

Bismillah Fabrics (PVT) Ltd

3 Km, Jhumbra Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Bismillah Textiles (PVT) Ltd

1. KM, Jaranwala Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Classic Enterprises

B-1/1, Sector 15, Korangi Industrial Area,

Karachi

M/S Club Textile

Sargodha Road, Ali Block

Faisalabad

Cotton Arts (PVT) Ltd

613/1, Dagrawaan Road,

Faisalabad

D.L. Nash (Private) Ltd

11, Timber Pond, Keamari Road,

Karachi-75620

Dawood Exports PVT Ltd

PO Box 532, Sargodha Road,

Faisalabad

Decent Textiles

P-1271, Abdullahpur, West Canal Road,

Faisalabad

En Em Fabrics (Pvt) Ltd

10th Km, Sargodha Road,

Faisalabad

En Em Industries Ltd

10th Km, Sargodha Road,

Faisalabad

Enn Eff Exports

4th floor, Business Centre, New Civil Lines,

Faisalabad

Faisal Industries

Office 205, Madina City Mall,

Abdullah Haroon Road, Saddar,

Karachi

Fashion Knit Industries

5-Business Centre, Ground Floor,

Mumtaz Hassan Road,

Karachi

Fateh Textile Mills Limited

PO Box No 69, Hali Road, S.I.T.E.,

Hyderabad

Gerpak Textile (PVT) Ltd

317 Clifton Centre, Schon Circle,

Kehkashan Clifton,

Karachi

Gohar Textile mills

208 Chak Road, Zia Town,

Faisalabad

H.A. Industries (PVT) Ltd

10 KM, Jaranwala Road,

Faisalabad

Haroon Fabrics (Private) Limited

P-121, Rafique Colony, Jail Road,

Faisalabad

Hay’s (PVT) Limited

A-33, (C), Textile Avenue, S.I.T.E.,

Karachi-75700

M/S Home Furnishings Limited

Plot No 1, 2, 10, 11, Sector IX-B.,

Karachi Export Processing Zone, Karachi

Homecare Textiles

D-115, S.I.T.E.,

Karachi

Husein Industries Ltd

HT-8 Landhi Industrial & Trading Estate,

Landhi, Karachi

Ideal International

A-63/A, SIND Industrial Trading Estate,

Karachi-75700

J.K. Sons Private Limited

3-1/A, Peoples Colony

Jaranwala Road

Faisalabad

Jaquard Weavers

811 Mahmoodabad Colony,

Multan

Kam International

F-152, S.I.T.E.,

Karachi

Kamal Spinning Mills

4th KM, Jranwala Road, Khurrianwala,

Faisalabad

Kausar Processing Industries (PVT) Ltd

P-61 Gole Chiniot Bazar,

Faisalabad

Kausar Textile Industries (PVT) Ltd

Maqbool Road,

Faisalabad

Khizra Textiles International

P-68, First Floor, Tawakal Cloth Market,

Gol Chiniot Bazar,

Faisalabad-38000

Kohinoor Textile Mills Limited

Peshawar Road,

Rawalpindi

Latif International (PVT) Ltd

Street No 1, Abdullahpur,

Faisalabad

Liberty Mills Limited

A/51-A, S.I.T.E.,

Karachi

M/s M.K. SONS Pvt Limited

2 KM, Khurrianwala, Jarranwala Road,

Faisalabad

MSC Textiles (PVT) Ltd

P-19, 1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

Mughanum (PVT) Ltd

P-162, Circular Road,

Faisalabad

Mustaqim Dyeing & Printing Industries (Pvt) Ltd

D-14/A, Bada Board, S.I.T.E.,

Karachi

Naseem Fabrics

Suite #404, 4th floor, Faisalcomplex,

Bilal Road, Civil Lines,

Faisalabad

Nawaz Associates

87 D/1 Main Boulevard Gulberg III,

Latore

Nazir Industries

Suite 3, 7th floor, Textile Plaza,

M.A. Jinnah Road,

Karachi-74000

Niagara Mills (PVT) Ltd

Kashmir Road, Nishatabad,

Faisalabad

Nina Industries Limited

A-29/A, S.I.T.E.,

Karachi

Nishitex Enterprises

P-224, Tikka Gali No 2, Y.Y. Plaza.,

1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

Parsons Industries (PVT) Ltd

E-53 S.I.T.E.,

Karachi

Popular Fabrics (PVT) Limited

Plot 115, Landhi Industrial Area,

Karachi

Rainbow Industries

810/A, Khanewal Road,

Multan

Rehman International

P-2, Al Rehman House,

Ghulam Rasool Nagar Main Road,

Sarfraz Colony, Faisalabad

Sadaqat Textile Mills Pvt Ltd

Sadaqat Street, Sargodha Road,

Faisalabad

Sadiq Siddique Co.

170-A, Latif Cloth Market, M.A. Jinnah Road,

Karachi

Sakina Exports International

#313, Dada Chambers, M.A. Jinnan Road,

Karachi-74000

Samira Fabrics (PVT) Ltd

401-403, Chapal Plaza, Hasrat Mohani Road,

Karach

Sapphire Textile Mills Limited

313, 3rd floor, Cotton exchange Bldg. I.I.,

Chundrigar Road,

Karachi

Shahzad Siddique (PVT) Ltd

4,5 KM, Khurrainwala Jaranwala Road,

Faisalabad

Shalimar Cotton Export (PVT) Ltd

Yousaf Chowk, Sargodha Road,

Faisalabad

Sharif Textiles Industries (PVT) Ltd

PO Box 265, Satiana Road,

Faisalabad

Shercotex

39/c, Peoples Colony,

Faisalabad

Sitara Textile Industries Limited

6 K.M., Sargodha Road,

Faisalabad

South Asian Textile Inds.

Street No 3, Hamedabad Colony, Vehari Road,

Multan

Sweety Textiles Pvt Ltd

P-237, 2nd floor, Hassan Arcade

Montgomery Bazar,

Faisalabad

Tex-Arts

P-22, 1st floor, Montgomery Bazar,

Faisalabad

The Crescent Textile Mills Ltd

Sargodha Road,

Faisalabad

Towellers Limited

WSA 30-31, Block 1, Federal B,

Karachi

Union Exports (PVT) Limited

D-204/A, S.I.T.E.,

Karachi-75700

United Finishing Mills Ltd

2nd floor, Regency Arcade, The Mall,

Faisalabad

United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd

PO Box 194, Maqbool Road,

Faisalabad

Wintex Exports PVT Ltd

P-17/A, Main Road, Sarfaraz Colony,

Faisalabad

Zafar Fabrics (PVT) Limited

Chak No 119, J.B. (Samana), Sargodha Road,

Faisalabad

Zamzam Weaving and Processing Mills

Bazar 1, Razabad,

Faisalabad

ZIS Textiles Private Limited

3Km Sheikhupaura Road

Khurrianwala

Faisalabad»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 925/2007 (GU L 202 del 3.8.2007, pag. 1).

(3)  GU L 121 del 6.5.2006, pag. 14.


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