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Document 32008D0292

2008/292/CE: Decisione della Commissione, del 4 aprile 2008 , che stabilisce che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio [notificata con il numero C(2008) 1217]

GU L 98 del 10.4.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/292/oj

10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 98/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2008

che stabilisce che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 1217]

(I testi in lingua bulgara, ceca, italiana, polacca, rumena, slovacca, slovena tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2008/292/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1100/2007 stabilisce un quadro per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea nelle acque comunitarie, nelle lagune costiere, negli estuari e nei fiumi e nelle acque interne comunicanti degli Stati membri.

(2)

Gli Stati membri sono tenuti a individuare e definire i singoli bacini fluviali ubicati nel loro territorio nazionale che costituiscono habitat naturali per l'anguilla europea. Per ciascun bacino fluviale dell'anguilla gli Stati membri devono elaborare un piano di gestione per l'anguilla.

(3)

Poiché il numero di esemplari di anguilla europea rilevati nel Mar Nero e nei sistemi fluviali ad esso collegati è scarso, non è certo che tali acque costituiscano un habitat naturale per detta specie.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1100/2007 conferisce pertanto alla Commissione la facoltà di decidere se il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati costituiscono un tale habitat naturale che necessita l'applicazione di misure di ricostituzione.

(5)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ha informato la Commissione che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati sono situati al limite estremo della distribuzione dell'anguilla europea e che la presenza naturale dell'anguilla in tale area prima del ripopolamento era sporadica. Prima del ripopolamento, la densità dell'anguilla europea in tali acque era troppo scarsa per sostenere attività di pesca di questa specie in una qualsiasi fase del suo ciclo di vita.

(6)

È improbabile che un numero significativo di anguille introdotte nei fiumi collegati al Mar Nero possa raggiungere la maturità e migrare nel Mar dei Sargassi al fine di riprodursi. È inoltre improbabile che un numero significativo di esemplari giovani possa essere reclutato nei fiumi collegati al Mar Nero, raggiungere la maturità e migrare nelle zone di riproduzione.

(7)

Gli eventuali benefici che potrebbero derivare allo stock di anguilla europea dall'applicazione di misure di ricostituzione nel Mar Nero e nei sistemi fluviali ad esso collegati sarebbero trascurabili e pertanto sproporzionati rispetto all'onere amministrativo e finanziario che incomberebbe agli Stati membri interessati.

(8)

Occorre pertanto stabilire che il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Mar Nero e i sistemi fluviali ad esso collegati non costituiscono un habitat naturale per l'anguilla europea ai fini del regolamento (CE) n. 1100/2007.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.


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