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Document 32008R0140
Council Regulation (EC) No 140/2008 of 19 November 2007 on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part
Regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007 , relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra
Regolamento (CE) n. 140/2008 del Consiglio, del 19 novembre 2007 , relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra
GU L 43 del 19.2.2008, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2015; abrogato e sostituito da 32015R0752
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/140/oj
19.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 140/2008 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2007
relativo a determinate procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, e dell’accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 ottobre 2007 è stato firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (in appresso denominato «ASA»). L’ASA è in corso di ratifica. |
(2) |
Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (in appresso denominato «accordo interinale»), che prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell’ASA. L’accordo interinale entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio tra le parti delle notifiche relative all’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di approvazione. |
(3) |
È necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’accordo interinale. Poiché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali di tali strumenti sono in gran parte identiche, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche all’attuazione dell’ASA dopo la sua entrata in vigore. |
(4) |
L’ASA e l’accordo interinale prevedono che i prodotti della pesca originari del Montenegro possano essere importati nella Comunità applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto necessario fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari. |
(5) |
Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate in conformità delle disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), al regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (2), al regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (3) o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (4). |
(6) |
Qualora uno Stato membro informi la Commissione di una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa, si applica la pertinente normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (5). |
(7) |
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (6). |
(8) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce determinate procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (in appresso denominato l’«ASA»), e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (in appresso denominato l’«accordo interinale»).
Articolo 2
Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca
Le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 14 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 29 dell’ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 3
Riduzioni tariffarie
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale sono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate a un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:
a) |
pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem; o |
b) |
pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici. |
Articolo 4
Adeguamenti tecnici
Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento, resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Montenegro, sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2.
Articolo 5
Clausola di salvaguardia generale
Fatto salvo l’articolo 7, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA, quest’ultima è adottata in conformità delle condizioni e procedure di cui al regolamento (CE) n. 3285/94, salvo diversamente indicato all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA.
Articolo 6
Clausola di penuria
Fatto salvo l’articolo 7, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all’articolo 27 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 42 dell’ASA, quest’ultima è adottata in conformità delle procedure di cui al regolamento (CEE) n. 2603/69.
Articolo 7
Circostanze eccezionali e critiche
Qualora si verifichino circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 4, dell’accordo interinale nonché, successivamente, dell’articolo 41, paragrafo 5, lettera b), e dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può prendere misure immediate ai sensi degli articoli 26 e 27 dell’accordo interinale nonché, successivamente, degli articoli 41 e 42 dell’ASA.
Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio.
Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due mesi.
Articolo 8
Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca
1. Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora la Comunità debba adottare una misura di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 41 dell’ASA, riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, prende una decisione sulle misure necessarie previo ricorso, se del caso, alla procedura di consultazione di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA.
Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, prende una decisione in merito:
a) |
entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di consultazione di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA; oppure |
b) |
entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all’articolo 26, paragrafo 5, lettera a), dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41, paragrafo 5, lettera a), dell’ASA se si applica la procedura di consultazione di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 41 dell’ASA. |
La Commissione notifica al Consiglio le misure adottate.
2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione a norma del paragrafo 1 entro tre giorni lavorativi dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure entro un mese dalla data in cui gli sono state sottoposte.
Articolo 9
Dumping e sovvenzioni
Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all’articolo 25, paragrafo 2, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 40, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione delle misure antidumping e/o compensative è decisa in conformità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 384/96 e/o nel regolamento (CE) n. 2026/97.
Articolo 10
Concorrenza
1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure di cui all’articolo 38 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 73 dell’ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l’accordo.
Le misure di cui all’articolo 38, paragrafo 10, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 73, paragrafo 10, dell’ASA sono adottate, in caso di aiuti, in conformità delle procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2026/97 e, negli altri casi, in conformità delle procedure stabilite dall’articolo 133 del trattato.
2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Repubblica di Montenegro conformemente all’articolo 38 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 73 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’accordo interinale e, successivamente, nell’ASA. All’occorrenza, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.
Articolo 11
Frode o mancata cooperazione amministrativa
Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 31 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 46 dell’ASA, provvede senza indugio:
a) |
a informarne il Consiglio; e |
b) |
a notificare al comitato interinale e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni, corredate di informazioni oggettive, e ad avviare consultazioni in seno a detto comitato nonché, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione. |
Tutte le pubblicazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 5, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 46, paragrafo 5, dell’ASA sono eseguite dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La Commissione può decidere, in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 12, paragrafo 3, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti di cui all’articolo 31, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 46, paragrafo 4, dell’ASA.
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Articolo 13
Notifica
La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al comitato interinale e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste rispettivamente dall’accordo interinale o dall’ASA.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
L. AMADO
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).
(2) GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3918/91 (GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31).
(3) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(4) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(5) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).
(6) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).