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Document 32008E0110

    Azione comune 2008/110/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008 , che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

    GU L 38 del 13.2.2008, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/110/oj

    13.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 38/28


    AZIONE COMUNE 2008/110/PESC DEL CONSIGLIO

    del 12 febbraio 2008

    che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/108/PESC (1) che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan.

    (2)

    Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/238/PESC (2), che nomina il signor Torben BRYLLE rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan per il periodo dal 1o maggio 2007 al 29 febbraio 2008.

    (3)

    Il 20 dicembre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/887/PESC (3) che abroga l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana (UA) nella regione sudanese del Darfur e in Somalia («AMIS/AMISOM») e che prevede la conclusione di tale azione di sostegno.

    (4)

    Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere modificato per rispecchiare la conclusione dell’AMIS/AMISOM e, in base al riesame dell’azione comune 2007/108/PESC, dovrebbe essere prorogato per un periodo di dodici mesi.

    (5)

    L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell’Unione europea

    Il mandato del sig. Torben BRYLLE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Sudan è prorogato fino al 28 febbraio 2009.

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    1.   Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (UE) in Sudan. Questi includono, in particolare sforzi, nell’ambito della comunità internazionale e a sostegno dell’Unione africana (UA) e delle Nazioni Unite (ONU), per assistere le parti sudanesi, l’UA e l’ONU nel giungere ad una soluzione politica del conflitto nel Darfur, anche mediante l’attuazione dell’accordo di pace per il Darfur (DPA), facilitare l’attuazione dell’accordo globale di pace (CPA) e promuovere il dialogo Sud-Sud, nonché agevolare l’attuazione dell’accordo di pace per il Sudan orientale (ESPA), tenendo debitamente conto delle ramificazioni regionali connesse e del principio della titolarità africana.

    2.   Il mandato dell’RSUE si basa inoltre sugli obiettivi politici dell’UE in relazione all’azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (4) (EUFOR Tchad/RCA).

    Articolo 3

    Mandato

    1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l’RSUE ha il mandato di:

    a)

    mettersi in collegamento con l’UA, il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con la società civile del Darfur e le organizzazioni non governative e mantenere una stretta collaborazione con l’ONU e con gli altri attori internazionali interessati, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione europea;

    b)

    rappresentare l’Unione europea nel dialogo Darfur-Darfur, nelle riunioni ad alto livello della commissione congiunta e, se del caso, in occasione di altre riunioni pertinenti;

    c)

    rappresentare l’Unione europea, ogniqualvolta sia possibile, nei comitati di esame e valutazione del CPA e del DPA;

    d)

    seguire l’evoluzione dell’attuazione dell’ESPA;

    e)

    garantire la coerenza tra il contributo dell’Unione europea alla gestione della crisi nel Darfur e le relazioni politiche generali dell’Unione europea con il Sudan;

    f)

    per quanto riguarda i diritti dell’uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne e la lotta contro l’impunità in Sudan, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l’UA e le Nazioni Unite, in particolare con l’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti dell’uomo, gli osservatori dei diritti dell’uomo presenti nella regione e l’Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale;

    g)

    mettersi in collegamento con la presidenza, il Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR), il comandante dell’operazione dell’UE e il comandante della forza dell’UE per l’operazione EUFOR Tchad/RCA al fine di assicurare un rigoroso coordinamento delle rispettive attività in relazione all’attuazione dell’azione comune 2007/677/PESC; è altresì assicurato uno stretto coordinamento con le delegazioni locali della Commissione;

    h)

    con riguardo all’attuazione dell’azione comune 2007/677/PESC, assistere l’SG/AR nei suoi contatti con le Nazioni Unite, le autorità del Ciad, le autorità della Repubblica centrafricana e dei paesi limitrofi nonché con ogni altro pertinente attore;

    i)

    senza pregiudizio della catena militare di comando, offrire un orientamento politico al comandante della forza dell’UE per l’operazione EUFOR Tchad/RCA, in particolare in merito a questioni aventi una dimensione politica regionale;

    j)

    in relazione ai suoi compiti connessi all’operazione EUFOR Tchad/RCA, consultare il comandante della forza dell’UE in merito a questioni politiche aventi una dimensione di sicurezza.

    2.   Ai fini dell’espletamento del suo mandato, l’RSUE tra l’altro:

    a)

    mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione europea;

    b)

    assicura uno stretto coordinamento e una coerenza rigorosa delle attività dell’Unione europea in relazione all’operazione EUFOR Tchad/RCA;

    c)

    appoggia il processo politico e le attività riguardanti l’attuazione del CPA, del DPA e dell’ESPA; e

    d)

    vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, in particolare delle risoluzioni 1556(2004), 1564(2004), 1591(2005), 1593(2005), 1672(2006), 1679(2006), 1706/(2006), 1769 (2007) e 1778 (2007).

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR).

    2.   Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico ed una direzione politica nell’ambito del mandato.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2008 al 28 febbraio 2009 è pari a 2 000 000 EUR.

    2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2008. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    Articolo 6

    Costituzione e composizione della squadra

    1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall’SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. L’RSUE informa l’SG/AR, la presidenza e la Commissione della composizione della squadra.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il distacco di personale presso l’RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’UE presso l’RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE in questione. Anche gli esperti distaccati presso il segretariato generale del Consiglio dagli Stati membri possono essere assegnati all’RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE.

    3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE che l’ha distaccato ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

    4.   Uffici dell’RSUE sono mantenuti a Khartoum e a Juba e comprendono un consulente politico e il necessario personale di sostegno amministrativo e logistico. In ottemperanza al mandato dell’RSUE di cui all’articolo 3, può essere inoltre istituita una sede distaccata nel Darfur, se gli uffici esistenti a Khartoum e a Juba non sono in grado di fornire tutto il sostegno necessario al personale dell’RSUE schierato nella regione del Darfur.

    Articolo 7

    Privilegi e immunità dell’RSUE e del suo personale

    I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono convenuti con la o le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 8

    Sicurezza delle informazioni classificate dell’UE

    L’RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (5), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell’UE.

    Articolo 9

    Accesso alle informazioni e supporto logistico

    1.   Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l’RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.

    2.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 10

    Sicurezza

    Secondo la politica dell’UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’UE con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, l’RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e alla situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

    a)

    stabilendo, sulla base di linee guida del segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza ed un piano di emergenza e di evacuazione;

    b)

    verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell’UE abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’UE, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

    d)

    assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.

    Articolo 11

    Relazioni

    1.   L’RSUE riferisce periodicamente all’SG/AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, egli riferisce anche ai gruppi di lavoro. Le relazioni scritte periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. Su raccomandazione dell’SG/AR o del CPS, l’RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

    2.   L’RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan in generale, come pure sulla situazione nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centroafricana in relazione all’EUFOR Tchad/RCA.

    Articolo 12

    Coordinamento

    1.   L’RSUE promuove il coordinamento politico generale dell’UE. Concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell’UE sul campo siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell’UE. Le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle della presidenza, della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L’RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione.

    2.   Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione degli Stati membri, che si adoperano al massimo per assistere l’RSUE nell’esecuzione del mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con gli altri attori internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 13

    Riesame

    L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono riesaminate periodicamente. L’RSUE presenta all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2008 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la metà di novembre 2008. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei competenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

    Articolo 14

    Entrata in vigore

    La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

    Articolo 15

    Pubblicazione

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. BAJUK


    (1)  GU L 46 del 16.2.2007, pag. 63. Azione comune modificata dall’azione comune 2007/809/PESC (GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 57).

    (2)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 52.

    (3)  GU L 346 del 29.12.2007, pag. 28.

    (4)  GU L 279 del 23.10.2007, pag. 21.

    (5)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).


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