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Document 22007D0082

    Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2007, del 6 luglio 2007 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    GU L 328 del 13.12.2007, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/82(2)/oj

    13.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 328/23


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 82/2007

    del 6 luglio 2007

    che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 48/2007 dell'8 giugno 2007 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/10/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb (2).

    (3)

    Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, che modifica, per la ventinovesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione — c/m/r) (3).

    (4)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/16/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva oxamil (4).

    (5)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/19/CE della Commissione, del 14 febbraio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva 1-metilciclopropene (5).

    (6)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/39/CE della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del clodinafop, del pirimicarb, del rimsulfuron, del tolclofos-metile e del triticonazolo come sostanze attive (6).

    (7)

    Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/310/CE della Commissione, del 21 aprile 2006, che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo (7),

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell’allegato II dell’accordo, il capitolo XV è modificato come segue:

    1)

    al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32005 L 0090: direttiva 2005/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 28).»;

    2)

    al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:

    «—

    32006 L 0010: direttiva 2006/10/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006 (GU L 25 del 28.1.2006, pag. 24),

    32006 L 0016: direttiva 2006/16/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 37),

    32006 L 0019: direttiva 2006/19/CE della Commissione, del 14 febbraio 2006 (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 15),

    32006 L 0039: direttiva 2006/39/CE della Commissione, del 12 aprile 2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30).»;

    3)

    al punto 12q (direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

    «—

    32006 D 0310: decisione 2006/310/CE della Commissione, del 21 aprile 2006 (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38).»

    Articolo 2

    I testi delle direttive 2006/10/CE, 2005/90/CE, 2006/16/CE, 2006/19/CE e 2006/39/CE e della decisione 2006/310/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Stefán Haukur JÓHANNESSON


    (1)  GU L 266 dell’11.10.2007, pag. 6.

    (2)  GU L 25 del 28.1.2006, pag. 24.

    (3)  GU L 33 del 4.2.2006, pag. 28.

    (4)  GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 37.

    (5)  GU L 44 del 15.2.2006, pag. 15.

    (6)  GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30.

    (7)  GU L 115 del 28.4.2006, pag. 38.

    (8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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