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Document 32007R1214

    Regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007 , recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 286 del 31.10.2007, p. 1–894 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1214/oj

    31.10.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 286/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1214/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 20 settembre 2007

    recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare gli articoli 9 e 12,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito «nomenclatura combinata», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all’importazione o all’esportazione di merci.

    (2)

    A fini di una semplificazione della normativa è opportuno ammodernare la nomenclatura combinata e adeguarne la struttura.

    (3)

    Occorre modificare la nomenclatura combinata per tenere conto di nuovi requisiti in materia di statistiche e di politica commerciale, delle modifiche introdotte per ottemperare ad impegni internazionali, degli sviluppi tecnologici e commerciali e della necessità di adeguare o chiarire i testi.

    (4)

    L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere sostituito, in applicazione dell’articolo 12 del medesimo regolamento e con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008, dalla versione completa della nomenclatura combinata e dei dazi autonomi e convenzionali quali risultano dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).


    ALLEGATO I

    NOMENCLATURA COMBINATA

    SOMMARIO

    PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

    Titolo I — Regole generali

    A.

    Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

    B.

    Regole generali relative ai dazi

    C.

    Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

    Titolo II — Disposizioni speciali

    A.

    Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

    B.

    Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

    C.

    Prodotti farmaceutici

    D.

    Tassazione forfettaria

    E.

    Contenitori e imballaggi

    F.

    Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

    Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli

    Elenco delle unità supplementari

    PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI

    Capitolo

    Sezione I

    Animali vivi e prodotti del regno animale

    1

    Animali vivi

    2

    Carni e frattaglie commestibili

    3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

    4

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    5

    Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove

    Sezione II

    Prodotti del regno vegetale

    6

    Piante vive e prodotti della floricoltura

    7

    Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

    8

    Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni

    9

    Caffè, tè, matè e spezie

    10

    Cereali

    11

    Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

    12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    13

    Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

    14

    Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

    Sezione III

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

    15

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale

    Sezione IV

    Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

    16

    Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    17

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri

    18

    Cacao e sue preparazioni

    19

    Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

    20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante

    21

    Preparazioni alimentari diverse

    22

    Bevande, liquidi alcolici ed aceti

    23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

    24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

    Sezione V

    Prodotti minerali

    25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

    26

    Minerali, scorie e ceneri

    27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

    Sezione VI

    Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

    28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

    29

    Prodotti chimici organici

    30

    Prodotti farmaceutici

    31

    Concimi

    32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

    33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

    34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

    35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

    36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

    38

    Prodotti vari delle industrie chimiche

    Sezione VII

    Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

    39

    Materie plastiche e lavori di tali materie

    40

    Gomma e lavori di gomma

    Sezione VIII

    Pelli, cuoio, pelli da pellicceria e lavori di queste materie; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella

    41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

    42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

    43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

    Sezione IX

    Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    44

    Legno, carbone di legna e lavori di legno

    45

    Sughero e lavori di sughero

    46

    Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    Sezione X

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni

    47

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

    48

    Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

    49

    Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

    Sezione XI

    Materie tessili e loro manufatti

    50

    Seta

    51

    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

    52

    Cotone

    53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

    54

    Filamenti sintetici o artificiali

    55

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia

    57

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

    58

    Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

    59

    Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili

    60

    Stoffe a maglia

    61

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

    62

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

    63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci

    Sezione XII

    Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

    64

    Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti

    65

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

    66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

    67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Sezione XIII

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

    68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

    69

    Prodotti ceramici

    70

    Vetro e lavori di vetro

    Sezione XIV

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

    71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

    Sezione XV

    Metalli comuni e loro lavori

    72

    Ghisa, ferro e acciaio

    73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio

    74

    Rame e lavori di rame

    75

    Nichel e lavori di nichel

    76

    Alluminio e lavori di alluminio

    77

    (Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)

    78

    Piombo e lavori di piombo

    79

    Zinco e lavori di zinco

    80

    Stagno e lavori di stagno

    81

    Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

    82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

    83

    Lavori diversi di metalli comuni

    Sezione XVI

    Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi

    84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

    85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

    Sezione XVII

    Materiale da trasporto

    86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

    87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

    88

    Navigazione aerea o spaziale

    89

    Navigazione marittima o fluviale

    Sezione XVIII

    Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

    90

    Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

    91

    Orologeria

    92

    Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

    Sezione XIX

    Armi, munizioni e loro parti ed accessori

    93

    Armi, munizioni e loro parti ed accessori

    Sezione XX

    Merci e prodotti diversi

    94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

    95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

    96

    Lavori diversi

    Sezione XXI

    Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    97

    Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    98

    Impianti industriali

    99

    (Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)

    PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI

    Sezione I — Allegati agricoli

    Allegato 1

    Elemento agricolo (EA), dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e dazio addizionale sulla farina (AD F/M)

    Allegato 2

    Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata

    Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio

    Allegato 3

    Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio

    Allegato 4

    Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI; tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nella stessa sottovoce SA a sei cifre della corrispondente DCI

    Allegato 5

    Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nella stessa voce SA della corrispondente DCI e che sono esenti da dazio

    Allegato 6

    Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio

    Sezione III — Contingenti

    Allegato 7

    Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire

    Sezione IV — Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

    Allegato 8

    Merci inadatte all'alimentazione (elenco dei denaturanti)

    Allegato 9

    Certificati

    PARTE PRIMA

    DISPOSIZIONI PRELIMINARI

    TITOLO I

    REGOLE GENERALI

    A.   Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata

    La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

    1.

    I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

    2.

    a)

    Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

    b)

    Qualsiasi riferimento ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.

    3.

    Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi.

    a)

    La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

    b)

    I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

    c)

    Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    4.

    Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

    5.

    Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito.

    a)

    Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.

    b)

    Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.

    6.

    La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili.

    B.   Regole generali relative ai dazi

    1.

    I dazi doganali applicabili alle merci importate originarie dei paesi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con i quali la Comunità europea ha concluso accordi comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria sono i dazi convenzionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi. Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi paese terzo.

    I dazi doganali convenzionali menzionati nella colonna 3 sono applicabili dal 1o gennaio 2008.

    Le aliquote dei dazi autonomi riprese in una nota a piè di pagina sono applicabili se sono inferiori a quelle dei dazi convenzionali.

    2.

    Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni paesi, o quando si applicano, in virtù di accordi, dazi doganali preferenziali.

    3.

    Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.

    4.

    Quando i dazi sono espressi in percentuale, si tratta di dazi doganali ad valorem.

    5.

    La dicitura «EA» indica che i prodotti interessati sono soggetti alla riscossione di un elemento agricolo fissato in conformità dell'allegato 1.

    6.

    La dicitura «AD S/Z» o «AD F/M» nei capitoli da 17 a 19 indica che l'aliquota massima del dazio è composta da un dazio ad valorem più un dazio supplementare applicabile a determinati tipi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'allegato 1.

    7.

    Il simbolo «€/% vol/hl» nel capitolo 22 indica che si deve calcolare un dazio specifico, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcole per ettolitro. Ciò significa che una bevanda con un titolo alcolometrico volumico di 40 % deve essere imposta nel seguente modo:

    1 €/% vol/hl = 1 € × 40, pari a un dazio di 40 € per ettolitro, oppure

    1 €/% vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 più 5 €, pari a un dazio di 45 € per ettolitro.

    Nei casi in cui è riportato anche un valore minimo (MIN), ad esempio 1,6 €/ % vol/hl MIN 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 € per ettolitro, e che va applicato il valore più elevato.

    C.   Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi

    1.

    Salvo disposizioni particolari, le disposizioni in materia di valore in dogana si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i dazi ad valorem, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.

    2.

    Per peso imponibile, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:

    a)

    per quanto riguarda il «peso lordo», il peso cumulato della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;

    b)

    per quanto riguarda il «peso netto» o «peso» senza precisazioni, il peso proprio della merce priva di tutti i suoi contenitori o imballaggi.

    3.

    Il controvalore in monete nazionali dell'euro, per gli Stati membri diversi dagli «Stati membri partecipanti», ai sensi del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio (2) (di seguito «Stati membri non participanti»), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3).

    4.

    Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare

    Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993).

    TITOLO II

    DISPOSIZIONI SPECIALI

    A.   Prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento

    1.

    La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi indicate nella seguente tabella, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché per i prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi.

    2.

    La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

    a)

    i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

    1)

    fisse, della sottovoce ex 8430 49, installate nel o fuori dal mare territoriale degli Stati membri;

    2)

    galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20,

    ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme.

    Sono considerati ugualmente come destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento i prodotti quali i carburanti, i lubrificanti ed i gas necessari al funzionamento delle macchine ed apparecchi che non sono attribuiti permanentemente alle suddette piattaforme e che non ne costituiscono una parte integrante, e che vengono utilizzati a bordo di quest'ultime per la loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o equipaggiamento;

    b)

    i tubi, le tubazioni, i cavi ed i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    (1)

    (2)

    8901

    Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

    8901 10

    –  Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

    8901 10 10

    – –  per la navigazione marittima

    8901 20

    –  Navi cisterna

    8901 20 10

    – –  per la navigazione marittima

    8901 30

    –  Navi frigorifere diverse da quelle della voce 8901 20

    8901 30 10

    – –  per la navigazione marittima

    8901 90

    –  altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

    8901 90 10

    – –  per la navigazione marittima

    8902 00

    Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca

     

    –  per la navigazione marittima

    8902 00 12

    – –  di stazza lorda superiore a 250

    8902 00 18

    – –  di stazza lorda inferiore o uguale a 250

    8903

    Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

     

    –  altri

    8903 91

    – –  Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario

    8903 91 10

    – – –  per la navigazione marittima

    8903 92

    – –  Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo

    8903 92 10

    – – –  per la navigazione marittima

    8904 00

    Rimorchiatori e spintori

    8904 00 10

    –  Rimorchiatori

     

    –  Spintori

    8904 00 91

    – –  per la navigazione marittima

    8905

    Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

    8905 10

    –  Draghe

    8905 10 10

    – –  per la navigazione marittima

    8905 90

    –  altri

    8905 90 10

    – –  per la navigazione marittima

    8906

    Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

    8906 10 00

    –  Navi da guerra

     

    –  altre

    8906 90 10

    – –  per la navigazione marittima

    3.

    Il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni che saranno stabilite dalle disposizioni comunitarie ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti.

    B.   Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili

    1.

    L'esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio:

    degli aeromobili civili,

    di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione o trasformazione,

    delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili.

    Detti prodotti sono ripresi nelle voci e sottovoci elencate nelle tabelle di cui al paragrafo 5.

    2.

    Per l’applicazione del paragrafo 1, primo e secondo trattino, si considerano come «aeromobili civili» gli aeromobili diversi da quelli utilizzati negli Stati membri dai servizi militari o simili e che comportano un numero di matricola militare o assimilati.

    3.

    Per l’applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, l’espressione «destinati ad aeromobili civili» comprende anche i prodotti destinati alle apparecchiature al suolo di allenamento al volo ad usi civili.

    4.

    L’esenzione dai dazi doganali è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    5.

    I prodotti che possono beneficiare dell’esenzione dai dazi doganali sono ripresi alle seguenti voci e sottovoci:

    3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8443 32 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8517 70 11, 8517 70 15, 8517 70 19, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8519 89 90, 8521 10, 8526, 8528 41, 8528 51, 8528 61, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 32, 9030 33, 9030 39, 9030 40, 9030 84, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

    Per le sottovoci seguenti, l’esenzione dai dazi doganali dei prodotti destinati ad aeromobili civili è concessa soltanto per i prodotti elencati nella seconda colonna:

    Sottovoci

    Designazione delle merci

    3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

    Muniti di accessori

    4008 29

    Profilati, tagliati in forma

    4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

    Per condutture di gas o di liquidi

    3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

    Per usi tecnici

    4504 90, 4823 90

    Giunti

    6812 80

    Diverse da indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo, carta, cartoni e feltri, fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

    6813 20, 6813 81, 6813 89

    A base di amianto o di altre sostanze minerali

    7007 21

    Parabrezza, non incorniciati

    7312 10, 7312 90

    Muniti di accessori o foggiati in articoli

    7322 90

    Generatori e distributori di aria calda (escluse le loro parti)

    7324 90

    Oggetti di igiene o da toletta (escluse le loro parti)

    7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 61, 7306 69, 7608 10, 7608 20

    Muniti di accessori, per condutture di gas o di liquidi

    8108 90

    Tubi, muniti di accessori per la conduttura di gas o di liquidi

    8415 90

    Di macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria delle sottovoci 8415 81, 8415 82 o 8415 83

    8419 90

    Parti di scambiatori di calore

    8479 89

    Accumulatori idropneumatici turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; servomotori meccanici per invertitori di spinta; impianti igienici speciali; umidificatori e disumidificatori dell’aria; servomeccanismi non elettrici; avviatori non elettrici; avviatori pneumatici per turboreattori, turbopropulsori o altre turbine a gas; tergicristalli non elettrici; regolatori di eliche non elettrici

    8501 20, 8501 40

    Di potenza superiore a 735 W ed inferiore o uguale a 150 kW

    8501 31

    Motori di potenza superiore a 735 W e generatori

    8501 33

    Motori di potenza inferiore o uguale a 150 kW, generatori

    8501 34 92, 8501 34 98

    Generatori

    8501 51

    Di potenza superiore a 735 W

    8501 53

    Di potenza inferiore o uguale a 150 kW

    8516 80 20

    Accoppiate unicamente al loro semplice supporto e a congiunzioni elettriche, per sbrinare o per impedire il deposito della brina

    8517 69 31, 8517 69 39

    Per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

    8517 12, 8517 61, 8517 62, 8517 69 90

    Apparecchi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

    8522 90

    Accoppiamenti principali e secondari consistenti in due o più parti o pezzi collegati per apparecchi della sottovoci 8519 81 95 e 8519 89 90

    8529 90

    Accoppiamenti principali e secondari consistenti a due o più parti o pezzi collegati per apparecchi delle voci 8526

    8543 70 90

    Registratori di volo, selsyn e trasduttori elettrici, sbrinatori e deumidificatori con resistori elettrici

    8543 90

    Accoppiamenti principali e secondari per registratori di volo consistenti in più parti o pezzi collegati

    8803 90 90

    Compresi gli alianti

    9014 90

    Di strumenti o apparecchi delle sottovoci 9014 10 o 9014 20

    9020 00

    Escluse le loro parti

    9029 10

    Contagiri elettrici o elettronici

    9029 90

    Di contagiri, indicatori di velocità e tachimetri

    9031 90

    Della sottovoce 9031 80

    9109 19, 9109 90

    Aventi una larghezza o un diametro non superiore a 50 mm

    9401 10

    Diversi da quelli foderati in pelle

    9405 10, 9405 60

    Di metalli comuni o di materie plastiche

    9405 92, 9405 99

    Parti degli articoli delle sottovoci 9405 10 o 9405 60, di metalli comuni o di materie plastiche

    6.

    I prodotti di cui al punto 5 sono integrati nella Taric per sottovoci con la seguente nota di riferimento: «L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].»

    C.   Prodotti farmaceutici

    1.

    L'esenzione dai dazi doganali è prevista per i prodotti farmaceutici delle seguenti categorie:

    1)

    prodotti farmaceutici contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da denominazioni comuni internazionali (DCI) elencati nell'allegato 3;

    2)

    sali, esteri e idrati di tali sostanze, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

    3)

    sali, esteri e idrati di tali sostanze, elencati nell'allegato 5 e che non possono essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

    4)

    prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, contrassegnati da un CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) e da denominazioni comuni internazionali (DCI), elencati nell'allegato 6.

    2.

    Casi particolari

    1)

    Le DCI comprendono soltanto quelle sostanze raccomandate e proposte descritte negli elenchi, pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Dal momento che il numero delle sostanze indicate con la DCI è inferiore a quello delle sostanze identificate dal CAS RN, soltanto le sostanze contrassegnate dalla DCI beneficeranno dell'esenzione daziaria.

    2)

    Quando un prodotto elencato negli allegati 3 o 6 è contrassegnato da un CAS RN corrispondente ad un isomero specifico, soltanto il detto isomero è esente dal dazio.

    3)

    I doppi derivati (sali, esteri e idrati) di DCI, descritti dalla combinazione di una DCI dell'allegato 3 con prefissi o suffissi dell'allegato 4, beneficiano dell'esenzione a condizione che tali prodotti possano essere classificati nella stessa sottovoce SA di 6 cifre della corrispondente DCI;

    esempio: estere metilico di alanina, cloridrato.

    4)

    Quando una DCI dell'allegato 3 è un sale (o un estere), nessun altro sale (o estere) dell'acido corrispondente alla DCI beneficia dell'esenzione;

    esempio: oxprenoato potassico (DCI): esente

    oxprenoato sodico: non esente.

    D.   Tassazione forfettaria

    1.

    Un dazio forfettario del 3,5 % ad valorem è applicabile alle merci:

    contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, o

    contenute nei bagagli personali dei viaggiatori,

    a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

    Il dazio forfettario del 3,5 % è applicabile quando il valore delle merci soggette ai dazi all'importazione non supera, per spedizione o per viaggiatore, 350 €.

    Sono escluse dall'applicazione del dazio forfettario le merci comprese nel capitolo 24 che sono contenute in una spedizione o nei bagagli personali dei viaggiatori in quantità superiori ai limiti fissati, rispettivamente, nell'articolo 31 o nell'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio (4).

    2.

    Sono considerate prive di ogni carattere commerciale:

    a)

    nel caso di merci contenute in spedizioni inviate da un privato ad un altro privato, le importazioni riguardanti spedizioni che, ad un tempo:

    presentano carattere occasionale,

    contengono esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari: tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale,

    sono inviate dal mittente al destinatario senza alcuna forma di pagamento;

    b)

    nel caso di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, le importazioni che, ad un tempo:

    presentano carattere occasionale, e

    riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori, o destinate ad essere regalate; tali merci, per la loro natura o quantità, non devono riflettere alcun intento di carattere commerciale.

    3.

    Il dazio forfettario non è applicabile alle merci importate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio, l'interessato abbia domandato che alle merci stesse siano applicati i loro dazi all'importazione. In tal caso, tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi all'importazione loro propri, fatte salve le franchigie previste negli articoli da 29 a 31 e da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83.

    Ai fini del primo comma, per «dazi all'importazione» si intendono i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente nonché imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

    4.

    Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di arrotondare la somma che risulta dalla conversione dell'importo di 350 € in moneta nazionale.

    5.

    Gli Stati membri non partecipanti hanno la facoltà di mantenere invariato il controvalore in moneta nazionale dell'importo di 350 € qualora, all'atto dell'adattamento annuale previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la conversione di tale importo determini, prima dell'arrotondamento previsto dal paragrafo 4, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % oppure una riduzione di tale controvalore.

    E.   Contenitori e imballaggi

    Le seguenti disposizioni si applicano ai contenitori e agli imballaggi di cui rispettivamente alle lettere a) e b) della regola generale d'interpretazione n. 5 immessi in libera pratica insieme alle merci con le quali sono presentate o che contengono.

    1.

    Allorquando i contenitori o gli imballaggi sono classificati con le merci con le quali sono presentati o che contengono, in conformità delle disposizioni della regola generale d'interpretazione n. 5 essi sono:

    a)

    soggetti allo stesso dazio doganale della merce:

    quando questa è tassata in base a un dazio doganale ad valorem,

    oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce;

    b)

    ammessi in esenzione da dazio doganale:

    quando la merce è esente da dazio doganale,

    oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore,

    oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce.

    2.

    Qualora i contenitori o gli imballaggi soggetti alle disposizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 1 contengano o siano presentati con merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti su tutte le merci, proporzionalmente al peso o al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

    F.   Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci

    1.

    In determinate circostanze, per le merci seguenti è possibile ottenere un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura:

    merci inadatte all'alimentazione,

    semi,

    veli e tele da buratti, non confezionati,

    alcuni tipi di uva da tavola, tabacchi e nitrati.

    Tali merci sono inserite in sottovoci (5) che rinviano alla seguente nota: «L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II, paragrafo F, delle disposizioni preliminari».

    2.

    Le merci inadatte all'alimentazione per le quali è previsto un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura sono elencate nell'allegato 8 in corrispondenza del codice nel quale sono inserite e con l'indicazione del nome e della quantità di denaturante utilizzato. Tali merci sono ritenute inadatte all'alimentazione quando le merci denaturate e il denaturante sono mescolati omogeneamente e la loro separazione non può essere economicamente valida.

    3.

    Le merci di seguito elencate sono classificate nelle sottovoci relative alla semina purché soddisfino le condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia:

    granturco dolce, spelta, granturco ibrido da semina, riso e sorgo destinati alla semina: direttiva 66/402/CEE del Consiglio (6),

    patate da semina: direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (7),

    semi e frutti oleosi destinati alla semina: direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 (8).

    Tuttavia, al granturco dolce, alla spelta, al granturco ibrido, al riso, al sorgo da granella ibrido o ai semi e ai frutti oleosi del tipo al quale non si applicano le disposizioni agricole è concesso un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura qualora si accerti che essi sono realmente destinati alla semina.

    4.

    Un trattamento tariffario favorevole è concesso ai veli e alle tele da buratti, non confezionati, a condizione che le merci siano indelebilmente contrassegnate in modo tale da essere identificate come destinate all'abburattamento o a simili fini industriali.

    5.

    Un trattamento tariffario favorevole è concesso ad alcuni tipi di uve da tavola, tabacchi e nitrati, su presentazione di un certificato debitamente avallato. Le disposizioni particolari applicabili e i modelli dei certificati figurano nell'allegato 9.

    ELENCO DEI SEGNI, ABBREVIAZIONI E SIMBOLI

    Indica i nuovi numeri di codice

    Indica i numeri di codice utilizzati nell'anno precedente, ma con un contenuto diverso

    AD F/M

    Dazio addizionale farina

    AD S/Z

    Dazio addizionale zucchero

    b/f

    Bombola

    cm/s

    Centimetro(i) al secondo

    EA

    Elemento agricolo

    Euro

    DCI

    Denominazione comune internazionale

    DCIM

    Denominazione comune internazionale modificata

    ISO

    Organizzazione internazionale di standardizzazione

    Kbit

    1 024 bits

    kg/br

    Chilogrammo, peso lordo

    Kg/net

    Chilogrammo, peso netto

    kg/net eda

    Chilogrammo, peso netto sgocciolato

    kg/net mas

    Chilogrammi netti della sostanza secca

    MAX

    Massimo

    Mbit

    1 048 576 bits

    MIN

    Minimo

    ml/g

    Millilitro(i) per grammo

    mm/s

    Millimetro(i) al secondo

    RON

    Numero di ottano ricerca

    Nota:

    Un numero di voce tra parentesi quadre nella colonna 1 della tabella dei dazi significa che detta voce è stata soppressa (esempio: voce [1519]).

    ELENCO DELLE UNITÀ SUPPLEMENTARI

    c/k

    Numero dei carati (1 carato metrico = 2 × 10–4 kg)

    ce/el

    Numero di elementi

    ct/l

    Capacità di carico utile in tonnellate (9)

    g

    Grammo

    gi F/S

    Grammo isotopi fissili

    GT

    Stazza lorda

    kg C5H14ClNO

    Chilogrammo di cloruro di colina

    kg H2O2

    Chilogrammo di perossido di idrogeno

    kg K2O

    Chilogrammo di ossido di potassio

    kg KOH

    Chilogrammo di idrossido di potassio (potassa caustica)

    kg met.am.

    Chilogrammo di metilammina

    kg N

    Chilogrammo di azoto

    kg NaOH

    Chilogrammo di idrossido di sodio (soda caustica)

    kg/net eda

    Chilogrammo, peso netto sgocciolato

    kg P2O5

    Chilogrammo di pentaossido di difosforo

    kg 90 % sdt

    Chilogrammo di materia secca al 90 %

    kg U

    Chilogrammo di uranio

    1 000 kWh

    Mille chilowattora

    l

    Litro

    1 000 l

    Mille litri

    l alc. 100 %

    Litro di alcole puro (100 %)

    m

    Metro

    m2

    Metro quadrato

    m3

    Metro cubo

    1 000 m3

    Mille metri cubi

    pa

    Numero delle paia

    p/st

    Numero dei pezzi

    100 p/st

    Cento pezzi

    1 000 p/st

    Mille pezzi

    TJ

    Terajoule (potere calorifero superiore)

    PARTE SECONDA

    TABELLA DEI DAZI

    SEZIONE I

    ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

    Note

    1.

    In questa sezione ogni riferimento ad animali di un genere o di una specie determinati si applica anche, salvo disposizioni contrarie, agli animali giovani di quel genere o di quella specie.

    2.

    Salvo disposizioni contrarie, ogni indicazione nella nomenclatura di prodotti «secchi o disseccati» comprende anche i prodotti disidratati, evaporati o liofilizzati.

    CAPITOLO 1

    ANIMALI VIVI

    Nota

    1.

    Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi, esclusi:

    a)

    i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici delle voci 0301, 0306 o 0307;

    b)

    le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002;

    c)

    gli animali della voce 9508.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0101

    Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

     

     

    0101 10

    –  riproduttori di razza pura

     

     

    0101 10 10

    – –  Cavalli (10)

    esenzione

    p/st

    0101 10 90

    – –  altri

    7,7

    p/st

    0101 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Cavalli

     

     

    0101 90 11

    – – –  destinati alla macellazione (11)

    esenzione

    p/st

    0101 90 19

    – – –  altri

    11,5

    p/st

    0101 90 30

    – –  Asini

    7,7

    p/st

    0101 90 90

    – –  Muli e bardotti

    10,9

    p/st

    0102

    Animali vivi della specie bovina

     

     

    0102 10

    –  riproduttori di razza pura (12)

     

     

    0102 10 10

    – –  Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

    esenzione

    p/st

    0102 10 30

    – –  Vacche

    esenzione

    p/st

    0102 10 90

    – –  altri

    esenzione

    p/st

    0102 90

    –  altri

     

     

     

    – –  delle specie domestiche

     

     

    0102 90 05

    – – –  di peso inferiore o uguale a 80 kg

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    – – –  di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg

     

     

    0102 90 21

    – – – –  destinati alla macellazione

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 29

    – – – –  altri

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    – – –  di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg

     

     

    0102 90 41

    – – – –  destinati alla macellazione

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 49

    – – – –  altri

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    – – –  di peso superiore a 300 kg

     

     

     

    – – – –  Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)

     

     

    0102 90 51

    – – – – –  destinate alla macellazione

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 59

    – – – – –  altre

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    – – – –  Vacche

     

     

    0102 90 61

    – – – – –  destinate alla macellazione

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 69

    – – – – –  altre

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    0102 90 71

    – – – – –  destinati alla macellazione

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net

    p/st

    0102 90 79

    – – – – –  altri

    10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0102 90 90

    – –  altri

    esenzione

    p/st

    0103

    Animali vivi della specie suina

     

     

    0103 10 00

    –  riproduttori di razza pura (14)

    esenzione

    p/st

     

    –  altri

     

     

    0103 91

    – –  di peso inferiore a 50 kg

     

     

    0103 91 10

    – – –  delle specie domestiche

    41,2 €/100 kg/net

    p/st

    0103 91 90

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

    0103 92

    – –  di peso uguale o superiore a 50 kg

     

     

     

    – – –  delle specie domestiche

     

     

    0103 92 11

    – – – –  Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg

    35,1 €/100 kg/net

    p/st

    0103 92 19

    – – – –  altri

    41,2 €/100 kg/net

    p/st

    0103 92 90

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

    0104

    Animali vivi delle specie ovina o caprina

     

     

    0104 10

    –  della specie ovina

     

     

    0104 10 10

    – –  riproduttori di razza pura (15)

    esenzione

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    0104 10 30

    – – –  Agnelli (non ancora usciti dall'anno)

    80,5 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0104 10 80

    – – –  altri

    80,5 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0104 20

    –  della specie caprina

     

     

    0104 20 10

    – –  riproduttori di razza pura (15)

    3,2

    p/st

    0104 20 90

    – –  altri

    80,5 €/100 kg/net (13)

    p/st

    0105

    Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche

     

     

     

    –  di peso inferiore o uguale a 185 g

     

     

    0105 11

    – –  Galli e galline

     

     

     

    – – –  Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione

     

     

    0105 11 11

    – – – –  Razze ovaiole

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 11 19

    – – – –  altri

    52 €/1 000 p/st

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    0105 11 91

    – – – –  Razze ovaiole

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 11 99

    – – – –  altri

    52 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 12 00

    – –  Tacchine e tacchini

    152 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 19

    – –  altri

     

     

    0105 19 20

    – – –  Oche

    152 €/1 000 p/st

    p/st

    0105 19 90

    – – –  Anatre e faraone

    52 €/1 000 p/st

    p/st

     

    –  altri

     

     

    0105 94 00

    – –  Galli e galline

    20,9 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99

    – –  altri

     

     

    0105 99 10

    – – –  Anatre

    32,3 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 20

    – – –  Oche

    31,6 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 30

    – – –  Tacchini e tacchine

    23,8 €/100 kg/net

    p/st

    0105 99 50

    – – –  Faraone

    34,5 €/100 kg/net

    p/st

    0106

    Altri animali vivi

     

     

     

    –  Mammiferi

     

     

    0106 11 00

    – –  Primati

    esenzione

    p/st

    0106 12 00

    – –  Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

    esenzione

    p/st

    0106 19

    – –  altri

     

     

    0106 19 10

    – – –  Conigli domestici

    3,8

    p/st

    0106 19 90

    – – –  altri

    esenzione

    0106 20 00

    –  Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    esenzione

    p/st

     

    –  Uccelli

     

     

    0106 31 00

    – –  Uccelli rapaci

    esenzione

    p/st

    0106 32 00

    – –  Psittaformici (compresi i pappagalli, cocorite, are e cacatua)

    esenzione

    p/st

    0106 39

    – –  altri

     

     

    0106 39 10

    – – –  Piccioni

    6,4

    p/st

    0106 39 90

    – – –  altri

    esenzione

    0106 90 00

    –  altri

    esenzione

    CAPITOLO 2

    CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

    Nota

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    per quanto riguarda le voci da 0201 a 0208 e la voce 0210, i prodotti non atti all'alimentazione umana;

    b)

    le budella, le vesciche e gli stomaci di animali (voce 0504), nonché il sangue di animali (voci 0511 o 3002);

    c)

    i grassi animali, diversi dai prodotti della voce 0209 (capitolo 15).

    Note complementari

    1.

    A.

    Sono considerati come:

    a)

    «carcassa della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche; è da considerare come «carcassa» la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci paia di costole;

    b)

    «mezzena della specie bovina», ai sensi delle sottovoci 0201 10 e 0202 10, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica; è da considerare come «mezzena» la parte anteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, ma con più di dieci costole;

    c)

    «quarti compensati», ai sensi delle sottovoci 0201 20 20 e 0202 20 10, l'insieme costituito:

    dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla e tagliati da dieci costole e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata e tagliati a tre costole,

    oppure dai quarti anteriori comprendenti tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, tagliati a cinque costole con, nel loro insieme, il culaccio, la parte della cannella ed il petto e dai quarti posteriori comprendenti tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, tagliati a otto costole tagliate.

    I quarti anteriori e i quarti posteriori che costituiscono i «quarti compensati» devono essere presentati contemporaneamente in dogana ed in numero uguale e il peso totale dei quarti anteriori deve essere uguale a quello dei quarti posteriori. Tuttavia, è tollerata una differenza tra i pesi rispettivi delle due parti della spedizione, a condizione che essa non ecceda il 5 % del peso della parte più pesante (quarti anteriori o quarti posteriori);

    d)

    «busto», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, con un minimo di quattro paia di costole ed un massimo di dieci paia (le prime quattro paia devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

    e)

    «quarto anteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 30 e 0202 20 30, la parte anteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa nonché il colletto e la spalla, con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole (le prime quattro costole devono essere intere, le altre possono essere tagliate), con o senza la pancia;

    f)

    «sella», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della carcassa comprendente tutte le ossa nonché le cosce e le lombate, con un minimo di tre paia di costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia;

    g)

    «quarto posteriore», ai sensi delle sottovoci 0201 20 50 e 0202 20 50, la parte posteriore della mezzena comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole, intere o tagliate, con o senza la tibia e con o senza la pancia;

    h)

    1.

    «tagli di quarti anteriori detti “crop” e “chuck and blade”», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, le parti dorsali del quarto anteriore, inclusa la parte superiore della spalla, ottenute da un quarto anteriore con un minimo di quattro costole ed un massimo di dieci costole, mediante un taglio diritto secondo un piano che passa dal punto di congiunzione della prima costola con il primo segmento dell'osso del petto al punto di riflessione del diaframma situato sulla decima costola;

    2.

    «tagli di punta di petto detti “brisket”», ai sensi della sottovoce 0202 30 50, la parte inferiore del quarto anteriore comprendente la punta di petto, il centro del petto e le cartilagini all'estremità del petto.

    B.

    I prodotti di cui alla nota complementare 1. A, lettere da a) a g), possono essere presentati con o senza colonna vertebrale.

    C.

    Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui alla nota complementare 1. A, sono prese in considerazione solo le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale. Nel caso in cui la colonna vertebrale è stata eliminata, solo le costole intere o tagliate, che, in caso contrario sarebbero state aderenti alla colonna vertebrale, devono essere prese in considerazione.

    2.

    A.

    Sono considerati come:

    a)

    «carcasse intere o mezzene», ai sensi delle sottovoci 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», i piedi, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle;

    b)

    «prosciutto», ai sensi delle sottovoci 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 e 0210 11 31, la parte posteriore (caudale) della mezzena, comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

    Il prosciutto è separato dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo l'ultima vertebra lombare;

    c)

    «parte anteriore», ai sensi delle sottovoci 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 e 0210 19 60, la parte anteriore (craniale) della mezzena senza testa, con o senza la parte della gola chiamata «guancia bassa», comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

    La parte anteriore è separata dal resto della mezzena in modo da comprendere al massimo la quinta vertebra dorsale.

    La parte superiore (dorsale) della parte anteriore (collare), anche con la scapola e la relativa muscolatura, è considerata come una parte della lombata quando è separata dalla parte inferiore (ventrale) della parte anteriore mediante un taglio praticato, al massimo, esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

    d)

    «spalla», ai sensi delle sottovoci 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 e 0210 11 39, la parte inferiore della parte anteriore anche con la scapola e la muscolatura relativa comprendente le ossa, con o senza il piede, la zampa, la cotenna o il lardo.

    La scapola e la relativa muscolatura resta in questa sottovoce come pezzo di spalla, se è presentata sola;

    e)

    «lombata», ai sensi delle sottovoci 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 e 0210 19 70, la parte superiore della mezzena dalla prima vertebra cervicale fino alle vertebre caudali, comprendente le ossa, con o senza il filetto, la scapola, la cotenna o il lardo.

    La lombata è separata dalla parte inferiore della mezzena mediante un taglio praticato esattamente al di sotto della colonna vertebrale;

    f)

    «pancetta», ai sensi delle sottovoci 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 e 0210 12 19, la parte inferiore della mezzena compresa fra il prosciutto e la spalla, con o senza le ossa, ma comprendente la cotenna e il lardo;

    g)

    «mezzena bacon», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

    h)

    «3/4 anteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 10, la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

    ij)

    «3/4 posteriori», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza la parte anteriore, anche non disossata;

    k)

    «parte centrale», ai sensi della sottovoce 0210 19 20, la mezzena bacon senza il prosciutto e la parte anteriore, anche non disossata.

    La sottovoce include ugualmente i pezzi delle parti centrali contenenti del tessuto della lombata e della pancetta in proporzioni naturali delle parti centrali intere.

    B.

    I pezzi provenienti dalle parti citate alla nota complementare 2. A, lettera f), rientrano nelle stesse sottovoci solo se contengono la cotenna e il lardo.

    Qualora i tagli che rientrano nelle sottovoci 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 e 0210 19 60 vengano ottenuti da mezzene bacon, da cui le ossa indicate alla nota complementare 2. A, lettera g), sono già state asportate, il taglio dovrebbe seguire le stesse linee definite alla nota complementare 2. A, rispettivamente lettere b), c) e d); in tutti i casi queste parti o pezzi di parti devono contenere delle ossa.

    C.

    Rientrano, in particolare, nelle sottovoci 0206 49 00 e 0210 99 49, le teste o mezzene di teste di suino domestico, con o senza cervello, guance o lingua o loro parti.

    La testa è separata dal resto della carcassa nel modo seguente:

    con un taglio diritto parallelo al cranio, o

    con un taglio parallelo al cranio fino al livello degli occhi e quindi inclinato verso la parte anteriore della testa, in modo che la parte della gola chiamata «guancia bassa» rimanga attaccata al resto della carcassa.

    Sono considerati, inoltre, pezzi di teste le guance, il grugno, le orecchie e la carne aderente alla testa, in particolare la carne dietro il cranio. Tuttavia, i pezzi di carne senza osso presentati da soli, appartenenti alla parte anteriore (la parte della gola parte della spalla, la parte della gola chiamata «guancia bassa» o la parte della gola comprendente insieme la «guancia bassa» e la parte della gola parte della spalla) rientrano, secondo i casi, nelle sottovoci 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 o 0210 19 81.

    D.

    È considerato «lardo» ai sensi delle sottovoci 0209 00 11 e 0209 00 19, il tessuto adiposo situato sotto la cotenna e legato a questa in qualsiasi parte del suino; in tutti i casi, il peso del tessuto adiposo deve essere superiore al peso della cotenna.

    Queste sottovoci includono ugualmente il lardo senza la cotenna.

    E.

    Sono considerati «secchi o affumicati», ai sensi delle sottovoci 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 e da 0210 19 60 a 0210 19 89, i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine (tenore in azoto × 6,25) nella carne è uguale o inferiore a 2,8. Il tenore in azoto deve essere determinato secondo il metodo ISO 937-1978.

    3.

    A.

    Sono considerati come:

    a)

    «carcassa», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento o scuoiamento, presentato con o senza la testa, con o senza le zampe e con o senza le altre frattaglie aderenti. Qualora le carcasse siano presentate senza la testa, quest'ultima deve essere separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoidea; qualora esse siano presentate senza le zampe, queste devono essere sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche;

    b)

    «mezzena», ai sensi delle sottovoci 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 e 0204 50 51, il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa intera secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica;

    c)

    «busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della carcassa, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 paia di costole ed un massimo di 7 paia di costole, intere o tagliate;

    d)

    «mezzo busto», ai sensi delle sottovoci 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 e 0204 50 53, la parte anteriore della mezzena, con o senza petto, comprendente tutte le ossa nonché la spalla, il collo e le costole scoperte, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale e contenente un minimo di 5 costole e un massimo di 7 costole, intere o tagliate;

    e)

    «costata e sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della coscia e del busto, con o senza i rognoni; la sella, separata dalla costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la costata, separata dalla sella, deve comprendere un minimo di 5 paia di costole, intere o tagliate;

    f)

    «mezza costata e mezza sella», ai sensi delle sottovoci 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 e 0204 50 55, la parte restante della carcassa dopo l'ablazione della mezza coscia e del mezzo busto, con o senza i rognoni; la mezza sella, separata dalla mezza costata, deve comprendere un minimo di 5 vertebre lombari; la mezza costata, separata dalla mezza sella, deve comprendere un minimo di 5 costole, intere o tagliate;

    g)

    «coscia intera», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della carcassa, comprendente tutte le ossa e i cosciotti, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica;

    h)

    «mezza coscia», ai sensi delle sottovoci 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 e 0204 50 59, la parte posteriore della mezzena, comprendente tutte le ossa e il cosciotto, tagliata perpendicolarmente alla colonna vertebrale all'altezza della sesta vertebra lombare, leggermente al di sotto dell'ileo o all'altezza della quarta vertebra sacrale, attraverso l'ileo, anteriormente alla sinfisi ischio-pubica.

    B.

    Per la determinazione del numero di costole intere o tagliate di cui al punto A, sono prese in considerazione soltanto le costole intere o tagliate aderenti alla colonna vertebrale.

    4.

    Sono considerati come:

    a)

    «pezzi di volatili non disossati», ai sensi delle sottovoci da 0207 13 20 a 0207 13 60, da 0207 14 20 a 0207 14 60, da 0207 26 20 a 0207 26 70, da 0207 27 20 a 0207 27 70, da 0207 35 21 a 0207 35 63 e da 0207 36 21 a 0207 36 63, le suddette parti comprendenti tutte le ossa.

    I pezzi di volatili, di cui alla lettera a), cui è stata tolta una parte delle ossa, rientrano nelle sottovoci 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79, o 0207 36 79;

    b)

    «metà», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, la metà carcassa di volatili, ottenuta praticando un sezionamento longitudinale lungo un piano che attraversa lo sterno e la colonna vertebrale;

    c)

    «quarti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 e 0207 36 25, il quarto della coscia o il quarto del petto, ottenuti mediante sezionamento trasversale di una metà;

    d)

    «ali intere, anche senza punta», ai sensi delle sottovoci 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31 e 0207 36 31, i pezzi di volatili costituiti dall'omero, dal radio e dall'ulna unitamente alla muscolatura che li ricopre. La punta, comprese le ossa carpali, può anche essere assente. Le sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    e)

    «petti», ai sensi delle sottovoci 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 e 0207 36 53, i pezzi di volatili costituiti dallo sterno e dalle costole che da esso si dipartono da entrambi i lati, unitamente alla muscolatura che li ricopre;

    f)

    «cosce», ai sensi delle sottovoci 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 14 60, 0207 36 61 e 0207 36 63, i pezzi di volatili costituiti dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    g)

    «fusi (coscette) di tacchini e di tacchine», ai sensi delle sottovoci 0207 26 60 e 0207 27 60, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    h)

    «cosce di tacchini e di tacchine altri che fusi (coscette)», ai sensi delle sottovoci 0207 26 70 e 0207 27 70, i pezzi di tacchini e di tacchine costituiti dal femore unitamente alla muscolatura che li ricopre o dal femore, dalla tibia e dalla fibula unitamente alla muscolatura che li ricopre. Le due sezionature vanno effettuate in corrispondenza delle articolazioni;

    ij)

    «parti dette paltò di oca o di anatra», ai sensi delle sottovoci 0207 35 71 e 0207 36 71, oche o anatre presentate senza piume, completamente eviscerate, prive di testa e di zampe, nonché delle ossa della carcassa (carena dello sterno, coste, colonna vertebrale e sacro), ma ancora provviste dei femori, delle tibie e degli omeri.

    5.

    L'aliquota del dazio all'importazione applicabile ai miscugli di cui al presente capitolo è calcolata nel modo seguente:

    a)

    se un componente costituisce almeno il 90 %, in peso, del miscuglio, l'aliquota del dazio applicabile all'insieme è quella del dazio applicabile a tale componente;

    b)

    negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

    6.

    a)

    Le carni non cotte, insaporite, rientrano nel capitolo 16. Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità o sulla totalità della superficie del prodotto ed il cui condimento è percettibile ad occhio nudo o nettamente percettibile al gusto.

    b)

    I prodotti salati o in salamoia, secchi o affumicati della voce 0210 cui sono aggiunti, durante la loro fabbricazione, prodotti di insaporimento, continuano ad essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210.

    7.

    Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi delle sottovoci 0210 11 a 0210 93, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso, purché sia la salatura a garantire la conservazione a lungo termine. Si considerano come «salate o in salamoia» ai sensi della sottovoce 0210 99, le carni e le frattaglie commestibili che sono state sottoposte ad una salatura spinta in profondità in maniera omogenea in tutte le loro parti e che presentano, così, un tenore complessivo di sale uguale o superiore a 1,2 %, in peso.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0201

    Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate

     

     

    0201 10 00

    –  in carcasse o mezzene

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

    0201 20

    –  altri pezzi non disossati

     

     

    0201 20 20

    – –  Quarti detti «compensati»

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

    0201 20 30

    – –  Busti e quarti anteriori

    12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

    0201 20 50

    – –  Selle e quarti posteriori

    12,8 + 212,2 €/100 kg/net (13)

    0201 20 90

    – –  altri

    12,8 + 265,2 €/100 kg/net (13)

    0201 30 00

    –  disossate

    12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

    0202

    Carni di animali della specie bovina, congelate

     

     

    0202 10 00

    –  in carcasse o mezzene

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

    0202 20

    –  altri pezzi non disossati

     

     

    0202 20 10

    – –  Quarti detti «compensati»

    12,8 + 176,8 €/100 kg/net (13)

    0202 20 30

    – –  Busti e quarti anteriori

    12,8 + 141,4 €/100 kg/net (13)

    0202 20 50

    – –  Selle e quarti posteriori

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

    0202 20 90

    – –  altri

    12,8 + 265,3 €/100 kg/net (13)

    0202 30

    –  disossate

     

     

    0202 30 10

    – –  Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

    0202 30 50

    – –  Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» (16)

    12,8 + 221,1 €/100 kg/net (13)

    0202 30 90

    – –  altre

    12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

    0203

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

     

     

     

    –  fresche o refrigerate

     

     

    0203 11

    – –  in carcasse o mezzene

     

     

    0203 11 10

    – – –  di animali della specie suina domestica

    53,6 €/100 kg/net (13)

    0203 11 90

    – – –  altre

    esenzione

    0203 12

    – –  Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

     

     

     

    – – –  di animali della specie suina domestica

     

     

    0203 12 11

    – – – –  Prosciutti e loro pezzi

    77,8 €/100 kg/net (13)

    0203 12 19

    – – – –  Spalle e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net (13)

    0203 12 90

    – – –  altri

    esenzione

    0203 19

    – –  altre

     

     

     

    – – –  di animali della specie suina domestica

     

     

    0203 19 11

    – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net (13)

    0203 19 13

    – – – –  Lombate e loro pezzi

    86,9 €/100 kg/net (13)

    0203 19 15

    – – – –  Pancette (ventresche) e loro pezzi

    46,7 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  altre

     

     

    0203 19 55

    – – – – –  disossate

    86,9 €/100 kg/net (13)

    0203 19 59

    – – – – –  altre

    86,9 €/100 kg/net (13)

    0203 19 90

    – – –  altre

    esenzione

     

    –  congelate

     

     

    0203 21

    – –  in carcasse o mezzene

     

     

    0203 21 10

    – – –  di animali della specie suina domestica

    53,6 €/100 kg/net (13)

    0203 21 90

    – – –  altre

    esenzione

    0203 22

    – –  Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati

     

     

     

    – – –  di animali della specie suina domestica

     

     

    0203 22 11

    – – – –  Prosciutti e loro pezzi

    77,8 €/100 kg/net (13)

    0203 22 19

    – – – –  Spalle e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net (13)

    0203 22 90

    – – –  altri

    esenzione

    0203 29

    – –  altre

     

     

     

    – – –  di animali della specie suina domestica

     

     

    0203 29 11

    – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net (13)

    0203 29 13

    – – – –  Lombate e loro pezzi

    86,9 €/100 kg/net (13)

    0203 29 15

    – – – –  Pancette (ventresche) e loro pezzi

    46,7 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  altre

     

     

    0203 29 55

    – – – – –  disossate

    86,9 €/100 kg/net (13)

    0203 29 59

    – – – – –  altre

    86,9 €/100 kg/net (13)

    0203 29 90

    – – –  altre

    esenzione

    0204

    Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

     

     

    0204 10 00

    –  Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

     

    –  altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate

     

     

    0204 21 00

    – –  in carcasse o mezzene

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

    0204 22

    – –  in altri pezzi non disossati

     

     

    0204 22 10

    – – –  Busto o mezzo busto

    12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

    0204 22 30

    – – –  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

    0204 22 50

    – – –  Coscia o mezza coscia

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

    0204 22 90

    – – –  altri

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

    0204 23 00

    – –  disossate

    12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

    0204 30 00

    –  Carcasse e mezzene di agnello, congelate

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

     

    –  altre carni di animali della specie ovina, congelate

     

     

    0204 41 00

    – –  in carcasse o mezzene

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

    0204 42

    – –  in altri pezzi, non disossate

     

     

    0204 42 10

    – – –  Busto o mezzo busto

    12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

    0204 42 30

    – – –  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

    0204 42 50

    – – –  Coscia o mezza coscia

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

    0204 42 90

    – – –  altre

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

    0204 43

    – –  disossate

     

     

    0204 43 10

    – – –  di agnello

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

    0204 43 90

    – – –  altre

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

    0204 50

    –  Carni di animali della specie caprina

     

     

     

    – –  fresche o refrigerate

     

     

    0204 50 11

    – – –  Carcasse o mezzene

    12,8 + 171,3 €/100 kg/net (13)

    0204 50 13

    – – –  Busto o mezzo busto

    12,8 + 119,9 €/100 kg/net (13)

    0204 50 15

    – – –  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    12,8 + 188,5 €/100 kg/net (13)

    0204 50 19

    – – –  Coscia o mezza coscia

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

     

    – – –  altre

     

     

    0204 50 31

    – – – –  Pezzi non disossati

    12,8 + 222,7 €/100 kg/net (13)

    0204 50 39

    – – – –  Pezzi disossati

    12,8 + 311,8 €/100 kg/net (13)

     

    – –  congelate

     

     

    0204 50 51

    – – –  Carcasse o mezzene

    12,8 + 128,8 €/100 kg/net (13)

    0204 50 53

    – – –  Busto o mezzo busto

    12,8 + 90,2 €/100 kg/net (13)

    0204 50 55

    – – –  Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella

    12,8 + 141,7 €/100 kg/net (13)

    0204 50 59

    – – –  Coscia o mezza coscia

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

     

    – – –  altre

     

     

    0204 50 71

    – – – –  Pezzi non disossati

    12,8 + 167,5 €/100 kg/net (13)

    0204 50 79

    – – – –  Pezzi disossati

    12,8 + 234,5 €/100 kg/net (13)

    0205 00

    Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

     

     

    0205 00 20

    –  fresche o refrigerate

    5,1

    0205 00 80

    –  congelate

    5,1

    0206

    Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate

     

     

    0206 10

    –  della specie bovina, fresche o refrigerate

     

     

    0206 10 10

    – –  destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (11)

    esenzione

     

    – –  altre

     

     

    0206 10 95

    – – –  Pezzi detti «onglets» e «hampes»

    12,8 + 303,4 €/100 kg/net (13)

    0206 10 98

    – – –  altre

    esenzione

     

    –  della specie bovina, congelate

     

     

    0206 21 00

    – –  Lingue

    esenzione

    0206 22 00

    – –  Fegati

    esenzione

    0206 29

    – –  altre

     

     

    0206 29 10

    – – –  destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (11)

    esenzione

     

    – – –  altre

     

     

    0206 29 91

    – – – –  Pezzi detti «onglets» e «hampes»

    12,8 + 304,1 €/100 kg/net (13)

    0206 29 99

    – – – –  altre

    esenzione

    0206 30 00

    –  della specie suina, fresche o refrigerate

    esenzione

     

    –  della specie suina, congelate

     

     

    0206 41 00

    – –  Fegati

    esenzione

    0206 49 00

    – –  altre

    esenzione

    0206 80

    –  altre, fresche o refrigerate

     

     

    0206 80 10

    – –  destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (11)

    esenzione

     

    – –  altre

     

     

    0206 80 91

    – – –  delle specie equina, asinina o mulesca

    6,4

    0206 80 99

    – – –  delle specie ovina o caprina

    esenzione

    0206 90

    –  altre, congelate

     

     

    0206 90 10

    – –  destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (11)

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    0206 90 91

    – – –  delle specie equina, asinina o mulesca

    6,4

    0206 90 99

    – – –  delle specie ovina o caprina

    esenzione

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

     

     

     

    –  di galli e di galline

     

     

    0207 11

    – –  interi, freschi o refrigerati

     

     

    0207 11 10

    – – –  presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %»

    26,2 €/100 kg/net (13)

    0207 11 30

    – – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti «polli 70 %»

    29,9 €/100 kg/net (13)

    0207 11 90

    – – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

    32,5 €/100 kg/net (13)

    0207 12

    – –  interi, congelati

     

     

    0207 12 10

    – – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %»

    29,9 €/100 kg/net (13)

    0207 12 90

    – – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati

    32,5 €/100 kg/net (13)

    0207 13

    – –  Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

     

     

     

    – – –  Pezzi

     

     

    0207 13 10

    – – – –  disossati

    102,4 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  non disossati

     

     

    0207 13 20

    – – – – –  Metà o quarti

    35,8 €/100 kg/net (13)

    0207 13 30

    – – – – –  Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net (13)

    0207 13 40

    – – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net (13)

    0207 13 50

    – – – – –  Petti e loro pezzi

    60,2 €/100 kg/net (13)

    0207 13 60

    – – – – –  Cosce e loro pezzi

    46,3 €/100 kg/net (13)

    0207 13 70

    – – – – –  altri

    100,8 €/100 kg/net (13)

     

    – – –  Frattaglie

     

     

    0207 13 91

    – – – –  Fegati

    6,4

    0207 13 99

    – – – –  altri

    18,7 €/100 kg/net

    0207 14

    – –  Pezzi e frattaglie, congelati

     

     

     

    – – –  Pezzi

     

     

    0207 14 10

    – – – –  disossati

    102,4 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  non disossati

     

     

    0207 14 20

    – – – – –  Metà o quarti

    35,8 €/100 kg/net (13)

    0207 14 30

    – – – – –  Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net (13)

    0207 14 40

    – – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net (13)

    0207 14 50

    – – – – –  Petti e loro pezzi

    60,2 €/100 kg/net (13)

    0207 14 60

    – – – – –  Cosce e loro pezzi

    46,3 €/100 kg/net (13)

    0207 14 70

    – – – – –  altri

    100,8 €/100 kg/net (13)

     

    – – –  Frattaglie

     

     

    0207 14 91

    – – – –  Fegati

    6,4

    0207 14 99

    – – – –  altri

    18,7 €/100 kg/net

     

    –  di tacchine e di tacchini

     

     

    0207 24

    – –  interi, freschi o refrigerati

     

     

    0207 24 10

    – – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

    34 €/100 kg/net (13)

    0207 24 90

    – – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

    37,3 €/100 kg/net (13)

    0207 25

    – –  interi, congelati

     

     

    0207 25 10

    – – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %»

    34 €/100 kg/net (13)

    0207 25 90

    – – –  presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %», o altrimenti presentati

    37,3 €/100 kg/net (13)

    0207 26

    – –  Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati

     

     

     

    – – –  Pezzi

     

     

    0207 26 10

    – – – –  disossati

    85,1 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  non disossati

     

     

    0207 26 20

    – – – – –  Metà o quarti

    41 €/100 kg/net (13)

    0207 26 30

    – – – – –  Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net (13)

    0207 26 40

    – – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net (13)

    0207 26 50

    – – – – –  Petti e loro pezzi

    67,9 €/100 kg/net (13)

     

    – – – – –  Cosce e loro pezzi

     

     

    0207 26 60

    – – – – – –  Fusi (coscette) e loro pezzi

    25,5 €/100 kg/net (13)

    0207 26 70

    – – – – – –  altri

    46 €/100 kg/net (13)

    0207 26 80

    – – – – –  altri

    83 €/100 kg/net (13)

     

    – – –  Frattaglie

     

     

    0207 26 91

    – – – –  Fegati

    6,4

    0207 26 99

    – – – –  altri

    18,7 €/100 kg/net

    0207 27

    – –  Pezzi e frattaglie, congelati

     

     

     

    – – –  Pezzi

     

     

    0207 27 10

    – – – –  disossati

    85,1 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  non disossati

     

     

    0207 27 20

    – – – – –  Metà o quarti

    41 €/100 kg/net (13)

    0207 27 30

    – – – – –  Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net (13)

    0207 27 40

    – – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net (13)

    0207 27 50

    – – – – –  Petti e loro pezzi

    67,9 €/100 kg/net (13)

     

    – – – – –  Cosce e loro pezzi

     

     

    0207 27 60

    – – – – – –  Fusi (coscette) e loro pezzi

    25,5 €/100 kg/net (13)

    0207 27 70

    – – – – – –  altri

    46 €/100 kg/net (13)

    0207 27 80

    – – – – –  altri

    83 €/100 kg/net (13)

     

    – – –  Frattaglie

     

     

    0207 27 91

    – – – –  Fegati

    6,4

    0207 27 99

    – – – –  altri

    18,7 €/100 kg/net

     

    –  di anatre, di oche o di faraone

     

     

    0207 32

    – –  interi, freschi o refrigerati

     

     

     

    – – –  di anatre

     

     

    0207 32 11

    – – – –  presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette «anatre 85 %»

    38 €/100 kg/net

    0207 32 15

    – – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

    46,2 €/100 kg/net

    0207 32 19

    – – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

    51,3 €/100 kg/net

     

    – – –  di oche

     

     

    0207 32 51

    – – – –  presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

    45,1 €/100 kg/net

    0207 32 59

    – – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

    48,1 €/100 kg/net

    0207 32 90

    – – –  di faraone

    49,3 €/100 kg/net

    0207 33

    – –  interi, congelati

     

     

     

    – – –  di anatre

     

     

    0207 33 11

    – – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %»

    46,2 €/100 kg/net

    0207 33 19

    – – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate

    51,3 €/100 kg/net

     

    – – –  di oche

     

     

    0207 33 51

    – – – –  presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %»

    45,1 €/100 kg/net

    0207 33 59

    – – – –  presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate

    48,1 €/100 kg/net

    0207 33 90

    – – –  di faraone

    49,3 €/100 kg/net

    0207 34

    – –  Fegati grassi, freschi o refrigerati

     

     

    0207 34 10

    – – –  di oche

    esenzione

    0207 34 90

    – – –  di anatre

    esenzione

    0207 35

    – –  altri, freschi o refrigerati

     

     

     

    – – –  Pezzi

     

     

     

    – – – –  disossati

     

     

    0207 35 11

    – – – – –  di oche

    110,5 €/100 kg/net

    0207 35 15

    – – – – –  di anatre o di faraone

    128,3 €/100 kg/net

     

    – – – –  non disossati

     

     

     

    – – – – –  Metà o quarti

     

     

    0207 35 21

    – – – – – –  di anatre

    56,4 €/100 kg/net

    0207 35 23

    – – – – – –  di oche

    52,9 €/100 kg/net

    0207 35 25

    – – – – – –  di faraone

    54,2 €/100 kg/net

    0207 35 31

    – – – – –  Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net

    0207 35 41

    – – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net

     

    – – – – –  Petti e loro pezzi

     

     

    0207 35 51

    – – – – – –  di oche

    86,5 €/100 kg/net

    0207 35 53

    – – – – – –  di anatre o di faraone

    115,5 €/100 kg/net

     

    – – – – –  Cosce e loro pezzi

     

     

    0207 35 61

    – – – – – –  di oche

    69,7 €/100 kg/net

    0207 35 63

    – – – – – –  di anatre o di faraone

    46,3 €/100 kg/net

    0207 35 71

    – – – – –  Parti dette «paltò di oca o di anatra»

    66 €/100 kg/net

    0207 35 79

    – – – – –  altri

    123,2 €/100 kg/net

     

    – – –  Frattaglie

     

     

    0207 35 91

    – – – –  Fegati, diversi dai fegati grassi

    6,4

    0207 35 99

    – – – –  altri

    18,7 €/100 kg/net

    0207 36

    – –  altri, congelati

     

     

     

    – – –  Pezzi

     

     

     

    – – – –  disossati

     

     

    0207 36 11

    – – – – –  di oche

    110,5 €/100 kg/net

    0207 36 15

    – – – – –  di anatre o di faraone

    128,3 €/100 kg/net

     

    – – – –  non disossati

     

     

     

    – – – – –  Metà o quarti

     

     

    0207 36 21

    – – – – – –  di anatre

    56,4 €/100 kg/net

    0207 36 23

    – – – – – –  di oche

    52,9 €/100 kg/net

    0207 36 25

    – – – – – –  di faraone

    54,2 €/100 kg/net

    0207 36 31

    – – – – –  Ali intere, anche senza punta

    26,9 €/100 kg/net

    0207 36 41

    – – – – –  Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali

    18,7 €/100 kg/net

     

    – – – – –  Petti e loro pezzi

     

     

    0207 36 51

    – – – – – –  di oche

    86,5 €/100 kg/net

    0207 36 53

    – – – – – –  di anatre o di faraone

    115,5 €/100 kg/net

     

    – – – – –  Cosce e loro pezzi

     

     

    0207 36 61

    – – – – – –  di oche

    69,7 €/100 kg/net

    0207 36 63

    – – – – – –  di anatre o di faraone

    46,3 €/100 kg/net

    0207 36 71

    – – – – –  Parti dette «paltò di oca o di anatra»

    66 €/100 kg/net

    0207 36 79

    – – – – –  altri

    123,2 €/100 kg/net

     

    – – –  Frattaglie

     

     

     

    – – – –  Fegati

     

     

    0207 36 81

    – – – – –  Fegati grassi di oche

    esenzione

    0207 36 85

    – – – – –  Fegati grassi di anatre

    esenzione

    0207 36 89

    – – – – –  altri

    6,4

    0207 36 90

    – – – –  altri

    18,7 €/100 kg/net

    0208

    Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate

     

     

    0208 10

    –  di conigli o di lepri

     

     

    0208 10 10

    – –  di conigli domestici

    6,4

    0208 10 90

    – –  altre

    esenzione

    0208 30 00

    –  di primati

    9

    0208 40

    –  di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

     

     

    0208 40 10

    – –  Carne di balena

    6,4

    0208 40 90

    – –  altre

    9

    0208 50 00

    –  di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    9

    0208 90

    –  altre

     

     

    0208 90 10

    – –  di piccioni domestici

    6,4

    0208 90 30

    – –  di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri

    esenzione

    0208 90 55

    – –  Carni di foca

    6,4

    0208 90 60

    – –  di renne

    9

    0208 90 70

    – –  Cosce di rane

    6,4

    0208 90 95

    – –  altre

    9

    0209 00

    Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

     

     

     

    –  Lardo

     

     

    0209 00 11

    – –  fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia

    21,4 €/100 kg/net

    0209 00 19

    – –  secco o affumicato

    23,6 €/100 kg/net

    0209 00 30

    –  Grasso di maiale

    12,9 €/100 kg/net

    0209 00 90

    –  Grasso di volatili

    41,5 €/100 kg/net

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

     

     

     

    –  Carni della specie suina

     

     

    0210 11

    – –  Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati

     

     

     

    – – –  della specie suina domestica

     

     

     

    – – – –  salati o in salamoia

     

     

    0210 11 11

    – – – – –  Prosciutti e loro pezzi

    77,8 €/100 kg/net

    0210 11 19

    – – – – –  Spalle e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net

     

    – – – –  secchi o affumicati

     

     

    0210 11 31

    – – – – –  Prosciutti e loro pezzi

    151,2 €/100 kg/net

    0210 11 39

    – – – – –  Spalle e loro pezzi

    119 €/100 kg/net

    0210 11 90

    – – –  altre

    15,4

    0210 12

    – –  Pancette (ventresche) e loro pezzi

     

     

     

    – – –  della specie suina domestica

     

     

    0210 12 11

    – – – –  salate o in salamoia

    46,7 €/100 kg/net

    0210 12 19

    – – – –  secche o affumicate

    77,8 €/100 kg/net

    0210 12 90

    – – –  altre

    15,4

    0210 19

    – –  altre

     

     

     

    – – –  della specie suina domestica

     

     

     

    – – – –  salate o in salamoia

     

     

    0210 19 10

    – – – – –  Mezzene bacon o 3/4 anteriori

    68,7 €/100 kg/net

    0210 19 20

    – – – – –  3/4 posteriori o parti centrali

    75,1 €/100 kg/net

    0210 19 30

    – – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

    60,1 €/100 kg/net

    0210 19 40

    – – – – –  Lombate e loro pezzi

    86,9 €/100 kg/net

    0210 19 50

    – – – – –  altre

    86,9 €/100 kg/net

     

    – – – –  secche o affumicate

     

     

    0210 19 60

    – – – – –  Parti anteriori e loro pezzi

    119 €/100 kg/net

    0210 19 70

    – – – – –  Lombate e loro pezzi

    149,6 €/100 kg/net

     

    – – – – –  altre

     

     

    0210 19 81

    – – – – – –  disossate

    151,2 €/100 kg/net

    0210 19 89

    – – – – – –  altre

    151,2 €/100 kg/net

    0210 19 90

    – – –  altre

    15,4

    0210 20

    –  Carni della specie bovina

     

     

    0210 20 10

    – –  non disossate

    15,4 + 265,2 €/100 kg/net

    0210 20 90

    – –  disossate

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

     

    –  altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie

     

     

    0210 91 00

    – –  di primati

    15,4

    0210 92 00

    – –  di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)

    15,4

    0210 93 00

    – –  di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine)

    15,4

    0210 99

    – –  altre

     

     

     

    – – –  Carni

     

     

    0210 99 10

    – – – –  di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

    6,4

     

    – – – –  delle specie ovina e caprina

     

     

    0210 99 21

    – – – – –  non disossate

    222,7 €/100 kg/net

    0210 99 29

    – – – – –  disossate

    311,8 €/100 kg/net

    0210 99 31

    – – – –  di renne

    15,4

    0210 99 39

    – – – –  altre

    130 €/100 kg/net

     

    – – –  Frattaglie

     

     

     

    – – – –  della specie suina domestica

     

     

    0210 99 41

    – – – – –  Fegati

    64,9 €/100 kg/net

    0210 99 49

    – – – – –  altre

    47,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  della specie bovina

     

     

    0210 99 51

    – – – – –  Pezzi detti «onglets» e «hampes»

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

    0210 99 59

    – – – – –  altre

    12,8

    0210 99 60

    – – – –  delle specie ovina e caprina

    15,4

     

    – – – –  altre

     

     

     

    – – – – –  Fegati di volatili

     

     

    0210 99 71

    – – – – – –  Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia

    esenzione

    0210 99 79

    – – – – – –  altri

    6,4

    0210 99 80

    – – – – –  altre

    15,4

    0210 99 90

    – – –  Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

    15,4 + 303,4 €/100 kg/net

    CAPITOLO 3

    PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i mammiferi della voce 0106;

    b)

    le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

    c)

    i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);

    d)

    il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

    2.

    In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0301

    Pesci vivi

     

     

    0301 10

    –  Pesci ornamentali

     

     

    0301 10 10

    – –  di acqua dolce

    esenzione

    0301 10 90

    – –  di mare

    7,5

     

    –  altri pesci vivi

     

     

    0301 91

    – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0301 91 10

    – – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

    8

    0301 91 90

    – – –  altri

    12

    0301 92 00

    – –  Anguille (Anguilla spp.)

    esenzione

    0301 93 00

    – –  Carpe

    8

    0301 94 00

    – –  Tonni rossi (Thunnus thynnus)

    16

    0301 95 00

    – –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

    16

    0301 99

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di acqua dolce

     

     

    0301 99 11

    – – – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    2

    0301 99 19

    – – – –  altri

    8

    0301 99 80

    – – –  di mare

    16

    0302

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

     

     

     

    –  Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 11

    – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0302 11 10

    – – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

    8

    0302 11 20

    – – –  della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

    12

    0302 11 80

    – – –  altri

    12

    0302 12 00

    – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    2

    0302 19 00

    – –  altri

    8

     

    –  Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi) esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 21

    – –  Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

     

     

    0302 21 10

    – – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    8

    0302 21 30

    – – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    8

    0302 21 90

    – – –  Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

    15

    0302 22 00

    – –  Passere di mare (Pleuronectes platessa)

    7,5

    0302 23 00

    – –  Sogliole (Solea spp.)

    15

    0302 29

    – –  altri

     

     

    0302 29 10

    – – –  Rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    15

    0302 29 90

    – – –  altri

    15

     

    –  Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 31

    – –  Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

     

     

    0302 31 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

    22 (17)  (13)

    0302 31 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0302 32

    – –  Tonni albacora (Thunnus albacares)

     

     

    0302 32 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

    22 (17)  (13)

    0302 32 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0302 33

    – –  Tonnetti striati

     

     

    0302 33 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

    22 (17)  (13)

    0302 33 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0302 34

    – –  Tonni obesi (Thunnus obesus)

     

     

    0302 34 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

    22 (17)  (13)

    0302 34 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0302 35

    – –  Tonni rossi (Thunnus thynnus)

     

     

    0302 35 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

    22 (17)  (13)

    0302 35 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0302 36

    – –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

     

     

    0302 36 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

    22 (17)  (13)

    0302 36 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0302 39

    – –  altri

     

     

    0302 39 10

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

    22 (17)  (13)

    0302 39 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0302 40 00

    –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     (18)

    0302 50

    –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 50 10

    – –  della specie Gadus morhua

    12

    0302 50 90

    – –  altri

    12

     

    –  altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 61

    – –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

     

     

    0302 61 10

    – – –  Sardine della specie Sardina pilchardus

    23

    0302 61 30

    – – –  Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

    15

    0302 61 80

    – – –  Spratti (Sprattus sprattus)

     (19)

    0302 62 00

    – –  Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0302 63 00

    – –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    7,5

    0302 64 00

    – –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

     (20)

    0302 65

    – –  Squali

     

     

    0302 65 20

    – – –  Spinaroli (Squalus acanthias)

    6

    0302 65 50

    – – –  Gattucci (Scyliorhinus spp.)

    6

    0302 65 90

    – – –  altri

    8

    0302 66 00

    – –  Anguille (Anguilla spp.)

    esenzione

    0302 67 00

    – –  Pesci spada (Xiphias gladius)

    15

    0302 68 00

    – –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    15

    0302 69

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di acqua dolce

     

     

    0302 69 11

    – – – –  Carpe

    8

    0302 69 19

    – – – –  altri

    8

     

    – – –  di mare

     

     

     

    – – – –  Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0302 33

     

     

    0302 69 21

    – – – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

    22 (17)  (13)

    0302 69 25

    – – – – –  altri

    22 (13)

     

    – – – –  Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

     

     

    0302 69 31

    – – – – –  della specie Sebastes marinus

    7,5

    0302 69 33

    – – – – –  altri

    7,5

    0302 69 35

    – – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

    12

    0302 69 41

    – – – –  Merlani (Merlangius merlangus)

    7,5

    0302 69 45

    – – – –  Molve (Molva spp.)

    7,5

    0302 69 51

    – – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

    7,5

    0302 69 55

    – – – –  Acciughe (Engraulis spp.)

    15

    0302 69 61

    – – – –  Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

    15

     

    – – – –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    – – – – –  Naselli del genere Merluccius

     

     

    0302 69 66

    – – – – – –  Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

    15

    0302 69 67

    – – – – – –  Naselli della specie Merluccius australis

    15

    0302 69 68

    – – – – – –  altri

    15 (13)

    0302 69 69

    – – – – –  Naselli del genere Urophycis

    15

    0302 69 75

    – – – –  Pesci castagna (Brama spp.)

    15

    0302 69 81

    – – – –  Rane pescatrici (Lophius spp.)

    15

    0302 69 85

    – – – –  Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    7,5

    0302 69 86

    – – – –  Melù australe (Micromesistius australis)

    7,5

    0302 69 91

    – – – –  Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

    15

    0302 69 92

    – – – –  Abadeci (Genypterus blacodes)

    7,5

    0302 69 94

    – – – –  Spigole (Dicentrarchus labrax)

    15

    0302 69 95

    – – – –  Orate (Sparus aurata)

    15

    0302 69 99

    – – – –  altri

    15

    0302 70 00

    –  Fegati, uova e lattimi

    10

    0303

    Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

     

     

     

    –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 11 00

    – –  Salmoni rossi (Oncorhynchus nerka)

    2

    0303 19 00

    – –  altri

    2

     

    –  altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 21

    – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

     

     

    0303 21 10

    – – –  delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster

    9

    0303 21 20

    – – –  della specie Oncorhynchus mykiss, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo

    12

    0303 21 80

    – – –  altri

    12

    0303 22 00

    – –  Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    2

    0303 29 00

    – –  altri

    9 (13)

     

    –  Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 31

    – –  Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

     

     

    0303 31 10

    – – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    7,5

    0303 31 30

    – – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    7,5

    0303 31 90

    – – –  Ippoglossi del Pacifico (Hippoglossus stenolepis)

    15

    0303 32 00

    – –  Passere di mare (Pleuronectes platessa)

    15

    0303 33 00

    – –  Sogliole (Solea spp.)

    7,5

    0303 39

    – –  altri

     

     

    0303 39 10

    – – –  Passere artiche (Platichthys flesus)

    7,5

    0303 39 30

    – – –  Pesci del genere Rhombosolea

    7,5

    0303 39 70

    – – –  altri

    15

     

    –  Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 41

    – –  Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

     

     

    0303 41 11

    – – – –  interi

    22 (17)  (13)

    0303 41 13

    – – – –  senza visceri né branchie

    22 (17)  (13)

    0303 41 19

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    22 (17)  (13)

    0303 41 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0303 42

    – –  Tonni albacora (Thunnus albacares)

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

     

     

     

    – – – –  interi

     

     

    0303 42 12

    – – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

    20 (17)  (13)

    0303 42 18

    – – – – –  altri

    20 (17)  (13)

     

    – – – –  senza visceri né branchie

     

     

    0303 42 32

    – – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

    22 (17)  (13)

    0303 42 38

    – – – – –  altri

    22 (17)  (13)

     

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

     

     

    0303 42 52

    – – – – –  di peso superiore a 10 kg per pezzo

    22 (17)  (13)

    0303 42 58

    – – – – –  altri

    22 (17)  (13)

    0303 42 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0303 43

    – –  Tonnetti striati

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

     

     

    0303 43 11

    – – – –  interi

    22 (17)  (13)

    0303 43 13

    – – – –  senza visceri né branchie

    22 (17)  (13)

    0303 43 19

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    22 (17)  (13)

    0303 43 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0303 44

    – –  Tonni obesi (Thunnus obesus)

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

     

     

    0303 44 11

    – – – –  interi

    22 (17)  (13)

    0303 44 13

    – – – –  senza visceri né branchie

    22 (17)  (13)

    0303 44 19

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    22 (17)  (13)

    0303 44 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0303 45

    – –  Tonni rossi (Thunnus thynnus)

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

     

     

    0303 45 11

    – – – –  interi

    22 (17)  (13)

    0303 45 13

    – – – –  senza visceri né branchie

    22 (17)  (13)

    0303 45 19

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    22 (17)  (13)

    0303 45 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0303 46

    – –  Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

     

     

    0303 46 11

    – – – –  interi

    22 (17)  (13)

    0303 46 13

    – – – –  senza visceri né branchie

    22 (17)  (13)

    0303 46 19

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    22 (17)  (13)

    0303 46 90

    – – –  altri

    22 (13)

    0303 49

    – –  altri

     

     

     

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

     

     

    0303 49 31

    – – – –  interi

    22 (17)  (13)

    0303 49 33

    – – – –  senza visceri né branchie

    22 (17)  (13)

    0303 49 39

    – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    22 (17)  (13)

    0303 49 80

    – – –  altri

    22 (13)

     

    –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii) e merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 51 00

    – –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

     (18)

    0303 52

    – –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

     

     

    0303 52 10

    – – –  della specie Gadus morhua

    12

    0303 52 30

    – – –  della specie Gadus ogac

    12

    0303 52 90

    – – –  della specie Gadus macrocephalus

    12

     

    –  Pesci spada (Xiphias gladius) e austromerluzzi (Dissostichus spp.), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 61 00

    – –  Pesci spada (Xiphias gladius)

    7,5

    0303 62 00

    – –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    15

     

    –  altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 71

    – –  Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

     

     

    0303 71 10

    – – –  Sardine della specie Sardina pilchardus

    23

    0303 71 30

    – – –  Sardine del genere Sardinops; alacce (Sardinella spp.)

    15

    0303 71 80

    – – –  Spratti (Sprattus sprattus)

     (19)

    0303 72 00

    – –  Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0303 73 00

    – –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    7,5

    0303 74

    – –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

     

     

    0303 74 30

    – – –  delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

     (20)

    0303 74 90

    – – –  della specie Scomber australasicus

    15

    0303 75

    – –  Squali

     

     

    0303 75 20

    – – –  Spinaroli (Squalus acanthias)

    6

    0303 75 50

    – – –  Gattucci (Scyliorhinus spp.)

    6

    0303 75 90

    – – –  altri

    8

    0303 76 00

    – –  Anguille (Anguilla spp.)

    esenzione

    0303 77 00

    – –  Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

    15

    0303 78

    – –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    – – –  Naselli del genere Merluccius

     

     

    0303 78 11

    – – – –  Naselli del Capo (Merluccius capensis) e naselli della specie Merluccius paradoxus

    15

    0303 78 12

    – – – –  Naselli della specie Merluccius hubbsi

    15

    0303 78 13

    – – – –  Naselli della specie Merluccius australis

    15

    0303 78 19

    – – – –  altri

    15 (13)

    0303 78 90

    – – –  Naselli del genere Urophycis

    15

    0303 79

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di acqua dolce

     

     

    0303 79 11

    – – – –  Carpe

    8

    0303 79 19

    – – – –  altri

    8

     

    – – –  di mare

     

     

     

    – – – –  Pesci del genere Euthynnus, esclusi i tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] della sottovoce 0303 43

     

     

     

    – – – – –  destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604 (11)

     

     

    0303 79 21

    – – – – – –  interi

    22 (17)  (13)

    0303 79 23

    – – – – – –  senza visceri né branchie

    22 (17)  (13)

    0303 79 29

    – – – – – –  altri (ad esempio decapitati)

    22 (17)  (13)

    0303 79 31

    – – – – –  altri

    22 (13)

     

    – – – –  Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

     

     

    0303 79 35

    – – – – –  della specie Sebastes marinus

    7,5

    0303 79 37

    – – – – –  altri

    7,5

    0303 79 41

    – – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

    12

    0303 79 45

    – – – –  Merlani (Merlangius merlangus)

    7,5

    0303 79 51

    – – – –  Molve (Molva spp.)

    7,5

    0303 79 55

    – – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

    15

    0303 79 58

    – – – –  Pesci della specie Orcynopsis unicolor

     (21)

    0303 79 65

    – – – –  Acciughe (Engraulis spp.)

    15

    0303 79 71

    – – – –  Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.

    15

    0303 79 75

    – – – –  Pesci castagna (Brama spp.)

    15

    0303 79 81

    – – – –  Rane pescatrici (Lophius spp.)

    15

    0303 79 83

    – – – –  Melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    7,5

    0303 79 85

    – – – –  Melù australe (Micromesistius australis)

    7,5

    0303 79 91

    – – – –  Suri (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

    15

    0303 79 92

    – – – –  Merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

    7,5

    0303 79 93

    – – – –  Abadeci (Genypterus blacodes)

    7,5

    0303 79 94

    – – – –  Pesci delle specie Pelotreis flavilatus e Peltorhamphus novaezelandiae

    7,5

    0303 79 98

    – – – –  altri

    15 (22)

    0303 80

    –  Fegati, uova e lattimi

     

     

    0303 80 10

    – –  Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina (11)

    esenzione

    0303 80 90

    – –  altri

    10

    0304

    Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

     

     

     

    –  freschi o refrigerati

     

     

    0304 11

    – –  Pesci spada (Xiphias gladius)

     

     

    0304 11 10

    – – –  Filetti

    18

    0304 11 90

    – – –  altra carne di pesci (anche tritata)

    15

    0304 12

    – –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

     

     

    0304 12 10

    – – –  Filetti

    18

    0304 12 90

    – – –  altra carne di pesci (anche tritata)

    15

    0304 19

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Filetti

     

     

     

    – – – –  di pesci di acqua dolce

     

     

    0304 19 13

    – – – – –  di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    2

     

    – – – – –  di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

     

     

    0304 19 15

    – – – – – –  della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

    12

    0304 19 17

    – – – – – –  altri

    12

    0304 19 19

    – – – – –  di altri pesci di acqua dolce

    9

     

    – – – –  altri

     

     

    0304 19 31

    – – – – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

    18

    0304 19 33

    – – – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    18

    0304 19 35

    – – – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

    18

    0304 19 39

    – – – – –  altri

    18

     

    – – –  altra carne di pesci (anche tritata)

     

     

    0304 19 91

    – – – –  di pesci di acqua dolce

    8

     

    – – – –  altri

     

     

    0304 19 97

    – – – – –  Lati di aringhe

     (18)

    0304 19 99

    – – – – –  altri

    15 (13)  (23)

     

    –  Filetti congelati

     

     

    0304 21 00

    – –  Pesci spada (Xiphias gladius)

    7,5

    0304 22 00

    – –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    15

    0304 29

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di pesci di acqua dolce

     

     

    0304 29 13

    – – – –  di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    2

     

    – – – –  di trote delle specie Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita e Oncorhynchus gilae

     

     

    0304 29 15

    – – – – –  della specie Oncorhynchus mykiss di peso superiore a 400 g per pezzo

    12

    0304 29 17

    – – – – –  altri

    12

    0304 29 19

    – – – –  di altri pesci di acqua dolce

    9

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

     

     

    0304 29 21

    – – – – –  della specie Gadus macrocephalus

    7,5

    0304 29 29

    – – – – –  altri

    7,5

    0304 29 31

    – – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    7,5

    0304 29 33

    – – – –  di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

     

    – – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

     

     

    0304 29 35

    – – – – –  della specie Sebastes marinus

    7,5

    0304 29 39

    – – – – –  altri

    7,5

    0304 29 41

    – – – –  di merlani (Merlangius merlangus)

    7,5

    0304 29 43

    – – – –  di molve (Molva spp.)

    7,5

    0304 29 45

    – – – –  di tonni (del genere Thunnus), e pesci del genere Euthynnus

    18

     

    – – – –  di sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) e pesci della specie Orcynopsis unicolor

     

     

    0304 29 51

    – – – – –  della specie Scomber australasicus

    15

    0304 29 53

    – – – – –  altri

    15

     

    – – – –  di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

     

     

     

    – – – – –  di naselli del genere Merluccius

     

     

    0304 29 55

    – – – – – –  di naselli del Capo (Merluccius capensis) e di naselli della specie Merluccius paradoxus

    7,5

    0304 29 56

    – – – – – –  di naselli della specie Merluccius hubbsi

    7,5

    0304 29 58

    – – – – – –  altri

    6,1

    0304 29 59

    – – – – –  di naselli del genere Urophycis

    7,5

     

    – – – –  di squali

     

     

    0304 29 61

    – – – – –  di spinaroli e gattucci (Squalus acanthias e Scyliorhinus spp.)

    7,5

    0304 29 69

    – – – – –  di altri squali

    7,5

    0304 29 71

    – – – –  di passere di mare (Pleuronectes platessa)

    7,5

    0304 29 73

    – – – –  di passere artiche (Platichthys flesus)

    7,5

    0304 29 75

    – – – –  di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    15

    0304 29 79

    – – – –  di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    15

    0304 29 83

    – – – –  di rane pescatrici (Lophius spp.)

    15

    0304 29 85

    – – – –  di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

    13,7

    0304 29 91

    – – – –  di merluzzi granatieri (Macruronus novaezelandiae)

    7,5

    0304 29 99

    – – – –  altri

    15 (13)

     

    –  altri

     

     

    0304 91 00

    – –  Pesci spada (Xiphias gladius)

    7,5

    0304 92 00

    – –  Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

    7,5

    0304 99

    – –  altri

     

     

    0304 99 10

    – – –  Surimi

    14,2

     

    – – –  altri

     

     

    0304 99 21

    – – – –  di pesci di acqua dolce

    8

     

    – – – –  altri

     

     

    0304 99 23

    – – – – –  di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

     (18)

    0304 99 29

    – – – – –  di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.)

    8

     

    – – – – –  di merluzzi bianchi delle specie (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e della specie Boreogadus saida

     

     

    0304 99 31

    – – – – – –  della specie Gadus macrocephalus

    7,5

    0304 99 33

    – – – – – –  di merluzzi della specie Gadus morhua

    7,5

    0304 99 39

    – – – – – –  altri

    7,5

    0304 99 41

    – – – – –  di merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    7,5

    0304 99 45

    – – – – –  di eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    7,5

    0304 99 51

    – – – – –  di naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    7,5

    0304 99 55

    – – – – –  di rombi gialli (Lepidorhombus spp.)

    15

    0304 99 61

    – – – – –  di pesci castagna (Brama spp.)

    15

    0304 99 65

    – – – – –  di rane pescatrici (Lophius spp.)

    7,5

    0304 99 71

    – – – – –  di melù o potassolo (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou)

    7,5

    0304 99 75

    – – – – –  di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma)

    7,5

    0304 99 99

    – – – – –  altri

    7,5

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

     

     

    0305 10 00

    –  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

    13

    0305 20 00

    –  Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

    11

    0305 30

    –  Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

     

     

     

    – –  di merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) e di pesci della specie Boreogadus saida

     

     

    0305 30 11

    – – –  di merluzzi della specie Gadus macrocephalus

    16

    0305 30 19

    – – –  altri

    20

    0305 30 30

    – –  di salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho), salati o in salamoia

    15

    0305 30 50

    – –  di ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides), salati o in salamoia

    15

    0305 30 90

    – –  altri

    16

     

    –  Pesci affumicati, compresi i filetti

     

     

    0305 41 00

    – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    13

    0305 42 00

    – –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    10

    0305 49

    – –  altri

     

     

    0305 49 10

    – – –  Ippoglossi neri (Reinhardtius hippoglossoides)

    15

    0305 49 20

    – – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    16

    0305 49 30

    – – –  Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    14

    0305 49 45

    – – –  Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

    14

    0305 49 50

    – – –  Anguille (Anguilla spp.)

    14

    0305 49 80

    – – –  altri

    14

     

    –  Pesci secchi, anche salati ma non affumicati

     

     

    0305 51

    – –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

     

     

    0305 51 10

    – – –  secchi, non salati

    13 (13)

    0305 51 90

    – – –  secchi e salati

    13 (13)

    0305 59

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

     

     

    0305 59 11

    – – – –  secchi, non salati

    13 (13)

    0305 59 19

    – – – –  secchi e salati

    13 (13)

    0305 59 30

    – – –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    0305 59 50

    – – –  Acciughe (Engraulis spp.)

    10

    0305 59 70

    – – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    0305 59 80

    – – –  altri

    12

     

    –  Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia

     

     

    0305 61 00

    – –  Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    12

    0305 62 00

    – –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    13 (13)

    0305 63 00

    – –  Acciughe (Engraulis spp.)

    10

    0305 69

    – –  altri

     

     

    0305 69 10

    – – –  Pesci della specie Boreogadus saida

    13 (13)

    0305 69 30

    – – –  Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus)

    15

    0305 69 50

    – – –  Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    11

    0305 69 80

    – – –  altri

    12

    0306

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

     

     

     

    –  congelati

     

     

    0306 11

    – –  Aragoste (Palinurusspp., Panulirus spp., Jasus spp.)

     

     

    0306 11 10

    – – –  Code di aragoste

    12,5

    0306 11 90

    – – –  altre

    12,5

    0306 12

    – –  Astici (Homarus spp.)

     

     

    0306 12 10

    – – –  interi

    6

    0306 12 90

    – – –  altri

    16

    0306 13

    – –  Gamberetti

     

     

    0306 13 10

    – – –  Gamberetti della famiglia Pandalidae

    12

    0306 13 30

    – – –  Gamberetti grigi del genere Crangon

    18

    0306 13 40

    – – –  Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris)

    12

    0306 13 50

    – – –  Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus

    12

    0306 13 80

    – – –  altri

    12

    0306 14

    – –  Granchi

     

     

    0306 14 10

    – – –  Granchi delle specie Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. e Callinectes sapidus

    7,5

    0306 14 30

    – – –  Granchi porri (Cancer pagurus)

    7,5

    0306 14 90

    – – –  altri

    7,5

    0306 19

    – –  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

     

     

    0306 19 10

    – – –  Gamberi

    7,5

    0306 19 30

    – – –  Scampi (Nephrops norvegicus)

    12

    0306 19 90

    – – –  altri

    12

     

    –  non congelati

     

     

    0306 21 00

    – –  Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    12,5

    0306 22

    – –  Astici (Homarus spp.)

     

     

    0306 22 10

    – – –  vivi

    8

     

    – – –  altri

     

     

    0306 22 91

    – – – –  interi

    8

    0306 22 99

    – – – –  altri

    10

    0306 23

    – –  Gamberetti

     

     

    0306 23 10

    – – –  Gamberetti della famiglia Pandalidae

    12

     

    – – –  Gamberetti grigi del genere Crangon

     

     

    0306 23 31

    – – – –  freschi, refrigerati o cotti in acqua o al vapore

    18

    0306 23 39

    – – – –  altri

    18

    0306 23 90

    – – –  altri

    12

    0306 24

    – –  Granchi

     

     

    0306 24 30

    – – –  Granchi porri (Cancer pagurus)

    7,5

    0306 24 80

    – – –  altri

    7,5

    0306 29

    – –  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana

     

     

    0306 29 10

    – – –  Gamberi

    7,5

    0306 29 30

    – – –  Scampi (Nephrops norvegicus)

    12

    0306 29 90

    – – –  altri

    12

    0307

    Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

     

     

    0307 10

    –  Ostriche

     

     

    0307 10 10

    – –  Ostriche piatte (Ostrea spp.) vive pesanti, compresa la conchiglia, non più di 40 g per pezzo

    esenzione

    0307 10 90

    – –  altre

    9

     

    –  Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten

     

     

    0307 21 00

    – –  vivi, freschi o refrigerati

    8

    0307 29

    – –  altri

     

     

    0307 29 10

    – – –  Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati

    8

    0307 29 90

    – – –  altri

    8

     

    –  Mitili (Mytilus spp., Perna spp.)

     

     

    0307 31

    – –  vivi, freschi o refrigerati

     

     

    0307 31 10

    – – –  Mytilus spp.

    10

    0307 31 90

    – – –  Perna spp.

    8

    0307 39

    – –  altri

     

     

    0307 39 10

    – – –  Mytilus spp.

    10

    0307 39 90

    – – –  Perna spp.

    8

     

    –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 41

    – –  vivi, freschi o refrigerati

     

     

    0307 41 10

    – – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

    8

     

    – – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 41 91

    – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 41 99

    – – – –  altri

    8

    0307 49

    – –  altri

     

     

     

    – – –  congelati

     

     

     

    – – – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

     

     

     

    – – – – –  del genere Sepiola

     

     

    0307 49 01

    – – – – – –  Sepiola rondeleti

    6

    0307 49 11

    – – – – – –  altre

    8

    0307 49 18

    – – – – –  altre

    8

     

    – – – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

     

    – – – – –  Loligo spp.

     

     

    0307 49 31

    – – – – – –  Loligo vulgaris

    6

    0307 49 33

    – – – – – –  Loligo pealei

    6

    0307 49 35

    – – – – – –  Loligo patagonica

    6

    0307 49 38

    – – – – – –  altri

    6

    0307 49 51

    – – – – –  Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 49 59

    – – – – –  altri

    8

     

    – – –  altri

     

     

    0307 49 71

    – – – –  Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.)

    8

     

    – – – –  Calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

     

     

    0307 49 91

    – – – – –  Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

    6

    0307 49 99

    – – – – –  altri

    8

     

    –  Polpi o piovre (Octopus spp.)

     

     

    0307 51 00

    – –  vivi, freschi o refrigerati

    8

    0307 59

    – –  altri

     

     

    0307 59 10

    – – –  congelati

    8

    0307 59 90

    – – –  altri

    8

    0307 60 00

    –  Lumache, diverse da quelle di mare

    esenzione

     

    –  altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana

     

     

    0307 91 00

    – –  vivi, freschi o refrigerati

    11

    0307 99

    – –  altri

     

     

     

    – – –  congelati

     

     

    0307 99 11

    – – – –  Totani (Illex spp.)

    8

    0307 99 13

    – – – –  Veneri incrocicchiate o vongole ed altre specie della famiglia Veneridae

    8

    0307 99 15

    – – – –  Meduse (Rhopilema spp.)

    esenzione

    0307 99 18

    – – – –  altri

    11

    0307 99 90

    – – –  altri

    11

    CAPITOLO 4

    LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

    Note

    1.

    Si considera come «latte» il latte intero e il latte parzialmente o totalmente scremato.

    2.

    Ai sensi della voce 0405 sono considerati come:

    a)

    «burro» il burro naturale, il burro di siero di latte e il burro «ricombinato» (fresco, salato o rancido anche in recipienti ermeticamente chiusi) che provengono esclusivamente dal latte, il cui tenore di materie grasse è uguale o superiore a 80 % ma non superiore a 95 %, in peso, di latte, il tenore massimo di materie solide non grasse del latte è di 2 %, in peso, e il tenore massimo di acqua è di 16 % in peso. Il burro non contiene emulsionanti aggiunti ma può contenere cloruro di sodio, coloranti alimentari, sali di neutralizzazione ed innocue colture di batteri lattici;

    b)

    «paste da spalmare lattiere» le emulsioni del tipo acqua-nell'olio che possono essere spalmate e che contengono materie grasse lattiere come sole materie grasse e il cui tenore di materie grasse lattiere è uguale o superiore a 39 % ma inferiore a 80 % in peso.

    3.

    I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:

    a)

    avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5 %;

    b)

    avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70 % ma non superiore a 85 %;

    c)

    essere messi in forma o suscettibili di esserlo.

    4.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti ottenuti dal siero di latte e che contengono, in peso, più di 95 % di lattosio espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca (voce 1702);

    b)

    le albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte, che contengono, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte) (voce 3502) nonché le globuline (voce 3504).

    Note di sottovoci

    1.

    Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione «siero di latte modificato» designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 0405 10 il termine «burro» non comprende il burro disidratato e il ghee (sottovoce 0405 90).

    Nota complementare

    1.

    L'aliquota applicabile ai miscugli di cui alle voci da 0401 a 0406 è:

    a)

    per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenti almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

    b)

    per gli altri miscugli, quello del componente che ha il dazio più elevato.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0401 10

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %

     

     

    0401 10 10

    – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    13,8 €/100 kg/net

    0401 10 90

    – –  altri

    12,9 €/100 kg/net

    0401 20

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %

     

     

     

    – –  inferiore o uguale a 3 %

     

     

    0401 20 11

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    18,8 €/100 kg/net

    0401 20 19

    – – –  altri

    17,9 €/100 kg/net

     

    – –  superiore a 3 %

     

     

    0401 20 91

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    22,7 €/100 kg/net

    0401 20 99

    – – –  altri

    21,8 €/100 kg/net

    0401 30

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %

     

     

     

    – –  inferiore o uguale a 21 %

     

     

    0401 30 11

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    57,5 €/100 kg/net

    0401 30 19

    – – –  altri

    56,6 €/100 kg/net

     

    – –  superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %

     

     

    0401 30 31

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    110 €/100 kg/net

    0401 30 39

    – – –  altri

    109,1 €/100 kg/net

     

    – –  superiore a 45 %

     

     

    0401 30 91

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

    183,7 €/100 kg/net

    0401 30 99

    – – –  altri

    182,8 €/100 kg/net

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0402 10

    –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

     

     

     

    – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0402 10 11

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    125,4 €/100 kg/net

    0402 10 19

    – – –  altri

    118,8 €/100 kg/net (13)

     

    – –  altri

     

     

    0402 10 91

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (24)

    0402 10 99

    – – –  altri

    1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (24)

     

    –  in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

     

     

    0402 21

    – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %

     

     

    0402 21 11

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    135,7 €/100 kg/net

     

    – – – –  altri

     

     

    0402 21 17

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %

    130,4 €/100 kg/net

    0402 21 19

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 %

    130,4 €/100 kg/net

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %

     

     

    0402 21 91

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    167,2 €/100 kg/net

    0402 21 99

    – – – –  altri

    161,9 €/100 kg/net

    0402 29

    – –  altri

     

     

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %

     

     

    0402 29 11

    – – – –  Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (24)

     

    – – – –  altri

     

     

    0402 29 15

    – – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (24)

    0402 29 19

    – – – – –  altri

    1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (24)

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %

     

     

    0402 29 91

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (24)

    0402 29 99

    – – – –  altri

    1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (24)

     

    –  altri

     

     

    0402 91

    – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0402 91 10

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %

    34,7 €/100 kg/net

    0402 91 30

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %

    43,4 €/100 kg/net

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %

     

     

    0402 91 51

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    110 €/100 kg/net

    0402 91 59

    – – – –  altri

    109,1 €/100 kg/net

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %

     

     

    0402 91 91

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    183,7 €/100 kg/net

    0402 91 99

    – – – –  altri

    182,8 €/100 kg/net

    0402 99

    – –  altri

     

     

    0402 99 10

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %

    57,2 €/100 kg/net

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %

     

     

    0402 99 31

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (24)

    0402 99 39

    – – – –  altri

    1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (24)

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %

     

     

    0402 99 91

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

    1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (24)

    0402 99 99

    – – – –  altri

    1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (24)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

     

     

    0403 10

    –  Yogurt

     

     

     

    – –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

     

     

     

    – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 10 11

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    20,5 €/100 kg/net

    0403 10 13

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    24,4 €/100 kg/net

    0403 10 19

    – – – –  superiore a 6 %

    59,2 €/100 kg/net

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 10 31

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (24)

    0403 10 33

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (24)

    0403 10 39

    – – – –  superiore a 6 %

    0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (24)

     

    – –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

     

     

     

    – – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

     

     

    0403 10 51

    – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    8,3 + 95 €/100 kg/net

    0403 10 53

    – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    8,3 + 130,4 €/100 kg/net

    0403 10 59

    – – – –  superiore a 27 %

    8,3 + 168,8 €/100 kg/net

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 10 91

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net

    0403 10 93

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net

    0403 10 99

    – – – –  superiore a 6 %

    8,3 + 26,6 €/100 kg/net

    0403 90

    –  altri

     

     

     

    – –  non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

     

     

     

    – – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide

     

     

     

    – – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 90 11

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0403 90 13

    – – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0403 90 19

    – – – – –  superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 90 31

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (24)

    0403 90 33

    – – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (24)

    0403 90 39

    – – – – –  superiore a 27 %

    1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (24)

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 90 51

    – – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    20,5 €/100 kg/net

    0403 90 53

    – – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    24,4 €/100 kg/net

    0403 90 59

    – – – – –  superiore a 6 %

    59,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0403 90 61

    – – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (24)

    0403 90 63

    – – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (24)

    0403 90 69

    – – – – –  superiore a 6 %

    0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (24)

     

    – –  aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

     

     

     

    – – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

     

     

    0403 90 71

    – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    8,3 + 95 €/100 kg/net

    0403 90 73

    – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    8,3 + 130,4 €/100 kg/net

    0403 90 79

    – – – –  superiore a 27 %

    8,3 + 168,8 €/100 kg/net

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

     

     

    0403 90 91

    – – – –  inferiore o uguale a 3 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net

    0403 90 93

    – – – –  superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net

    0403 90 99

    – – – –  superiore a 6 %

    8,3 + 26,6 €/100 kg/net

    0404

    Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

     

     

    0404 10

    –  Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

     

    – –  in polvere, in granuli o in altre forme solide

     

     

     

    – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

     

     

     

    – – – –  inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 02

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    7 €/100 kg/net

    0404 10 04

    – – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 06

    – – – – –  superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 12

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 10 14

    – – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 16

    – – – – –  superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

     

     

     

    – – – –  inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 26

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (24)

    0404 10 28

    – – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

    0404 10 32

    – – – – –  superiore a 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

     

    – – – –  superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 34

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

    0404 10 36

    – – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

    0404 10 38

    – – – – –  superiore a 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

     

     

     

    – – – –  inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 48

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    0,07 €/kg/net (25)

    0404 10 52

    – – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 54

    – – – – –  superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 56

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 10 58

    – – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 10 62

    – – – – –  superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – – –  altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38)

     

     

     

    – – – –  inferiore o uguale a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 72

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (26)

    0404 10 74

    – – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

    0404 10 76

    – – – – –  superiore a 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

     

    – – – –  superiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 10 78

    – – – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

    0404 10 82

    – – – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

    0404 10 84

    – – – – –  superiore a 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

    0404 90

    –  altri

     

     

     

    – –  senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 90 21

    – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    100,4 €/100 kg/net

    0404 90 23

    – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    135,7 €/100 kg/net

    0404 90 29

    – – –  superiore a 27 %

    167,2 €/100 kg/net

     

    – –  altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse

     

     

    0404 90 81

    – – –  inferiore o uguale a 1,5 %

    0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

    0404 90 83

    – – –  superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %

    1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

    0404 90 89

    – – –  superiore a 27 %

    1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (24)

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere

     

     

    0405 10

    –  Burro

     

     

     

    – –  avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %

     

     

     

    – – –  Burro naturale

     

     

    0405 10 11

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    189,6 €/100 kg/net (13)

    0405 10 19

    – – – –  altro

    189,6 €/100 kg/net (13)

    0405 10 30

    – – –  Burro ricombinato

    189,6 €/100 kg/net (13)

    0405 10 50

    – – –  Burro di siero di latte

    189,6 €/100 kg/net (13)

    0405 10 90

    – –  altro

    231,3 €/100 kg/net (13)

    0405 20

    –  Paste da spalmare lattiere

     

     

    0405 20 10

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

    9 + EA (27)

    0405 20 30

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

    9 + EA (27)

    0405 20 90

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %

    189,6 €/100 kg/net

    0405 90

    –  altri

     

     

    0405 90 10

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

    231,3 €/100 kg/net (13)

    0405 90 90

    – –  altri

    231,3 €/100 kg/net (13)

    0406

    Formaggi e latticini

     

     

    0406 10

    –  Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini

     

     

    0406 10 20

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %

    185,2 €/100 kg/net (13)

    0406 10 80

    – –  altri

    221,2 €/100 kg/net (13)

    0406 20

    –  Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi

     

     

    0406 20 10

    – –  Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger»), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (28)

    7,7

    0406 20 90

    – –  altri

    188,2 €/100 kg/net (13)

    0406 30

    –  Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere

     

     

    0406 30 10

    – –  ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca

    144,9 €/100 kg/net (13)

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca

     

     

    0406 30 31

    – – – –  inferiore o uguale a 48 %

    139,1 €/100 kg/net (13)

    0406 30 39

    – – – –  superiore a 48 %

    144,9 €/100 kg/net (13)

    0406 30 90

    – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

    215 €/100 kg/net (13)

    0406 40

    –  Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti

     

     

    0406 40 10

    – –  Roquefort

    140,9 €/100 kg/net (13)

    0406 40 50

    – –  Gorgonzola

    140,9 €/100 kg/net (13)

    0406 40 90

    – –  altri

    140,9 €/100 kg/net (13)

    0406 90

    –  altri formaggi

     

     

    0406 90 01

    – –  destinati alla trasformazione (29)

    167,1 €/100 kg/net (13)

     

    – –  altri

     

     

    0406 90 13

    – – –  Emmental

    171,7 €/100 kg/net (13)

    0406 90 15

    – – –  Gruyère, Sbrinz

    171,7 €/100 kg/net (13)

    0406 90 17

    – – –  Bergkäse, Appenzell

    171,7 €/100 kg/net (13)

    0406 90 18

    – – –  Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de moine

    171,7 €/100 kg/net (13)

    0406 90 19

    – – –  Formaggi di Glaris alle erbe (detti «Schabziger») fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (28)

    7,7

    0406 90 21

    – – –  Cheddar

    167,1 €/100 kg/net (13)

    0406 90 23

    – – –  Edam (Geheimratskäse)

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 25

    – – –  Tilsit

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 27

    – – –  Butterkäse

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 29

    – – –  Kashkaval

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 32

    – – –  Feta

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 35

    – – –  Kefalotyri

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 37

    – – –  Finlandia

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 39

    – – –  Jarlsberg

    151 €/100 kg/net (13)

     

    – – –  altri

     

     

    0406 90 50

    – – – –  Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra

    151 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  altri

     

     

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

     

     

     

    – – – – – –  inferiore o uguale a 47 %

     

     

    0406 90 61

    – – – – – – –  Grana padano, Parmigiano reggiano

    188,2 €/100 kg/net

    0406 90 63

    – – – – – – –  Fiore sardo, Pecorino

    188,2 €/100 kg/net (13)

    0406 90 69

    – – – – – – –  altri

    188,2 €/100 kg/net (13)

     

    – – – – – –  superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %

     

     

    0406 90 73

    – – – – – – –  Provolone

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 75

    – – – – – – –  Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 76

    – – – – – – –  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 78

    – – – – – – –  Gouda

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 79

    – – – – – – –  Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 81

    – – – – – – –  Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 82

    – – – – – – –  Camembert

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 84

    – – – – – – –  Brie

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 85

    – – – – – – –  Kefalograviera, Kasseri

    151 €/100 kg/net

     

    – – – – – – –  altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa

     

     

    0406 90 86

    – – – – – – – –  superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 87

    – – – – – – – –  superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 88

    – – – – – – – –  superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

    151 €/100 kg/net (13)

    0406 90 93

    – – – – – –  superiore a 72 %

    185,2 €/100 kg/net (13)

    0406 90 99

    – – – – –  altri

    221,2 €/100 kg/net (13)

    0407 00

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte

     

     

     

    –  di volatili da cortile

     

     

     

    – –  da cova (30)

     

     

    0407 00 11

    – – –  di tacchine o di oche

    105 €/1 000 p/st

    p/st

    0407 00 19

    – – –  altri

    35 €/1 000 p/st

    p/st

    0407 00 30

    – –  altri

    30,4 €/100 kg/net (13)

    1 000 p/st

    0407 00 90

    –  altri

    7,7

    p/st

    0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

     

    –  Tuorli

     

     

    0408 11

    – –  essiccati

     

     

    0408 11 20

    – – –  inadatti ad uso alimentare (31)

    esenzione

    0408 11 80

    – – –  altri

    142,3 €/100 kg/net (13)

    0408 19

    – –  altri

     

     

    0408 19 20

    – – –  inadatti ad uso alimentare (31)

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    0408 19 81

    – – – –  liquidi

    62 €/100 kg/net (13)

    0408 19 89

    – – – –  altri, compresi congelati

    66,3 €/100 kg/net (13)

     

    –  altri

     

     

    0408 91

    – –  essiccati

     

     

    0408 91 20

    – – –  inadatti ad uso alimentare (31)

    esenzione

    0408 91 80

    – – –  altri

    137,4 €/100 kg/net (13)

    0408 99

    – –  altri

     

     

    0408 99 20

    – – –  inadatti ad uso alimentare (31)

    esenzione

    0408 99 80

    – – –  altri

    35,3 €/100 kg/net (13)

    0409 00 00

    Miele naturale

    17,3

    0410 00 00

    Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

    7,7

    CAPITOLO 5

    ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti commestibili, diversi dalle budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi e dal sangue animale (liquido o disseccato);

    b)

    i cuoi, le pelli, comprese le pelli da pellicceria, diversi dai prodotti della voce 0505, nonché dai ritagli e dai cascami di pelli gregge della voce 0511 (capitoli 41 o 43);

    c)

    le materie prime tessili di origine animale, diverse dal crine e dai cascami di crine (sezione XI);

    d)

    le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

    2.

    I capelli disposti secondo la lunghezza ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi (voce 0501).

    3.

    Nella nomenclatura si considera come «avorio» la materia fornita dalle zanne di elefante, di ippopotamo, di tricheco, di narvalo, di cinghiale, dalle corna di rinoceronte, nonché dai denti di tutti gli animali.

    4.

    Nella nomenclatura si considerano come «crini» i peli della criniera o della coda degli equidi o dei bovidi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0501 00 00

    Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli

    esenzione

    0502

    Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli

     

     

    0502 10 00

    –  Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole

    esenzione

    0502 90 00

    –  altri

    esenzione

    0503

     

     

     

    0504 00 00

    Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati

    esenzione

    0505

    Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti

     

     

    0505 10

    –  Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine

     

     

    0505 10 10

    – –  gregge

    esenzione

    0505 10 90

    – –  altre

    esenzione

    0505 90 00

    –  altri

    esenzione

    0506

    Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie

     

     

    0506 10 00

    –  Osseina e ossa acidulate

    esenzione

    0506 90 00

    –  altre

    esenzione

    0507

    Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie

     

     

    0507 10 00

    –  Avorio; polveri e cascami d'avorio

    esenzione

    0507 90 00

    –  altri

    esenzione

    0508 00 00

    Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

    esenzione

    0509

     

     

     

    0510 00 00

    Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

    esenzione

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

     

     

    0511 10 00

    –  Sperma di tori

    esenzione

    p/st (32)

     

    –  altri

     

     

    0511 91

    – –  Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3

     

     

    0511 91 10

    – – –  Cascami di pesci

    esenzione

    0511 91 90

    – – –  altri

    esenzione

    0511 99

    – –  altri

     

     

    0511 99 10

    – – –  Tendini e nervi, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge

    esenzione

     

    – – –  Spugne naturali di origine animale

     

     

    0511 99 31

    – – – –  gregge

    esenzione

    0511 99 39

    – – – –  altre

    5,1

    0511 99 85

    – – –  altri

    esenzione

    SEZIONE II

    PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

    Nota

    1.

    In questa sezione, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione, sia con l'aggiunta di un legante in una proporzione che non superi 3 % in peso.

    CAPITOLO 6

    PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

    Note

    1.

    Con riserva della seconda parte della voce 0601, questo capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli orticoltori, vivaisti e floricoltori, per la piantagione o l'ornamento. Tuttavia, sono esclusi da questo capitolo: le patate, le cipolle mangerecce, gli scalogni, gli agli mangerecci e gli altri prodotti del capitolo 7.

    2.

    I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altre materie, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci 0603 o 0604. Tuttavia queste voci non comprendono i «collages» e simili quadretti («tableautins») della voce 9701.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementari

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0601

    Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

     

     

    0601 10

    –  Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo

     

     

    0601 10 10

    – –  Giacinti

    5,1

    p/st

    0601 10 20

    – –  Narcisi

    5,1

    p/st

    0601 10 30

    – –  Tulipani

    5,1

    p/st

    0601 10 40

    – –  Gladioli

    5,1

    p/st

    0601 10 90

    – –  altri

    5,1

    0601 20

    –  Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria

     

     

    0601 20 10

    – –  Piantimi, piante e radici di cicoria

    esenzione

    0601 20 30

    – –  Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani

    9,6

    0601 20 90

    – –  altri

    6,4

    0602

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

     

     

    0602 10

    –  Talee senza radici e marze

     

     

    0602 10 10

    – –  di viti

    esenzione

    0602 10 90

    – –  altre

    4

    0602 20

    –  Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

     

     

    0602 20 10

    – –  Talee innestate e barbatelle, di viti

    esenzione

    0602 20 90

    – –  altri

    8,3

    0602 30 00

    –  Rododendri e azalee, anche innestati

    8,3

    0602 40 00

    –  Rosai, anche innestati

    8,3

    p/st

    0602 90

    –  altri

     

     

    0602 90 10

    – –  Bianco di funghi (micelio)

    8,3

    0602 90 20

    – –  Barbatelle di ananassi

    esenzione

    0602 90 30

    – –  Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole

    8,3

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Piante da pien'aria

     

     

     

    – – – –  Alberi, arbusti e arboscelli

     

     

    0602 90 41

    – – – – –  da bosco

    8,3

     

    – – – – –  altri

     

     

    0602 90 45

    – – – – – –  Talee radicate e giovani piante

    6,5

    0602 90 49

    – – – – – –  altri

    8,3

    0602 90 50

    – – – –  altre piante da pien'aria

    8,3

     

    – – –  Piante d'appartamento

     

     

    0602 90 70

    – – – –  Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee

    6,5

     

    – – – –  altre

     

     

    0602 90 91

    – – – – –  Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee

    6,5

    0602 90 99

    – – – – –  altre

    6,5

    0603

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

     

     

     

    –  freschi

     

     

    0603 11 00

    – –  Rose

     (33)

    p/st

    0603 12 00

    – –  Garofani

     (33)

    p/st

    0603 13 00

    – –  Orchidee

     (33)

    p/st

    0603 14 00

    – –  Crisantemi

     (33)

    p/st

    0603 19

    – –  altri

     

     

    0603 19 10

    – – –  Gladioli

     (33)

    p/st

    0603 19 90

    – – –  altri

     (33)

    0603 90 00

    –  altri

    10

    0604

    Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

     

     

    0604 10

    –  Muschi e licheni

     

     

    0604 10 10

    – –  Licheni delle renne

    esenzione

    0604 10 90

    – –  altri

    5

     

    –  altri

     

     

    0604 91

    – –  freschi

     

     

    0604 91 20

    – – –  Alberi di Natale

    2,5

    p/st

    0604 91 40

    – – –  Rami di conifere

    2,5

    0604 91 90

    – – –  altri

    2

    0604 99

    – –  altri

     

     

    0604 99 10

    – – –  semplicemente essiccati

    esenzione

    0604 99 90

    – – –  altri

    10,9

    CAPITOLO 7

    ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI MANGERECCI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende i prodotti da foraggio della voce 1214.

    2.

    Nelle voci da 0709 a 0712 l'espressione «ortaggi o legumi» comprende anche i funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, zucchine, zucche, melanzane, granturco dolce (Zea mays var. saccharata), pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», finocchi e le piante mangerecce quali prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione e maggiorana coltivata (Majorana hortensis o Origanum majorana).

    3.

    La voce 0712 comprende tutti gli ortaggi o legumi, delle specie classificate nelle voci da 0701 a 0711, secchi, esclusi:

    a)

    i legumi da granella secchi, sgranati (voce 0713);

    b)

    il granturco dolce nelle forme riprese nelle voci da 1102 a 1104;

    c)

    la farina, il semolino, la polvere, i fiocchi, i granuli e gli agglomerati in forma di pellets di patate (voce 1105);

    d)

    le farine, i semolini e le polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 (voce 1106).

    4.

    Sono tuttavia esclusi da questo capitolo i pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta» essiccati, tritati o polverizzati (voce 0904).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0701

    Patate, fresche o refrigerate

     

     

    0701 10 00

    –  da semina (31)

    4,5

    0701 90

    –  altre

     

     

    0701 90 10

    – –  destinate alla fabbricazione della fecola (11)

    5,8

     

    – –  altre

     

     

    0701 90 50

    – – –  di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno

     (34)

    0701 90 90

    – – –  altre

    11,5

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati

     (35)

    0703

    Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

     

     

    0703 10

    –  Cipolle e scalogni

     

     

     

    – –  Cipolle

     

     

    0703 10 11

    – – –  da semina

    9,6

    0703 10 19

    – – –  altre

    9,6

    0703 10 90

    – –  Scalogni

    9,6

    0703 20 00

    –  Agli

    9,6 + 120 €/100 kg/net (13)

    0703 90 00

    –  Porri ed altri ortaggi agliacei

    10,4

    0704

    Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

     

     

    0704 10 00

    –  Cavolfiori e cavoli broccoli

     (36)

    0704 20 00

    –  Cavoletti di Bruxelles

    12

    0704 90

    –  altri

     

     

    0704 90 10

    – –  Cavoli bianchi e cavoli rossi

    12 MIN 0,4 €/100 kg/net

    0704 90 90

    – –  altri

    12

    0705

    Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

     

     

     

    –  Lattughe

     

     

    0705 11 00

    – –  a cappuccio

     (37)

    0705 19 00

    – –  altre

    10,4

     

    –  Cicorie

     

     

    0705 21 00

    – –  Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

    10,4

    0705 29 00

    – –  altre

    10,4

    0706

    Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

     

     

    0706 10 00

    –  Carote e navoni

    13,6 (13)

    0706 90

    –  altri

     

     

    0706 90 10

    – –  Sedani-rapa

     (38)

    0706 90 30

    – –  Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia)

    12

    0706 90 90

    – –  altri

    13,6

    0707 00

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

     

     

    0707 00 05

    –  Cetrioli

     (35)

    0707 00 90

    –  Cetriolini

    12,8

    0708

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

     

     

    0708 10 00

    –  Piselli (Pisum sativum)

     (39)

    0708 20 00

    –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     (40)

    0708 90 00

    –  altri legumi

    11,2

    0709

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

     

     

    0709 20 00

    –  Asparagi

    10,2

    0709 30 00

    –  Melanzane

    12,8

    0709 40 00

    –  Sedani, esclusi i sedani-rapa

    12,8

     

    –  Funghi e tartufi

     

     

    0709 51 00

    – –  Funghi del genere Agaricus

    12,8

    0709 59

    – –  altri

     

     

    0709 59 10

    – – –  Funghi galletti o gallinacci

    3,2

    0709 59 30

    – – –  Funghi porcini

    5,6

    0709 59 50

    – – –  Tartufi

    6,4

    0709 59 90

    – – –  altri

    6,4

    0709 60

    –  Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

     

     

    0709 60 10

    – –  Peperoni

    7,2 (13)

     

    – –  altri

     

     

    0709 60 91

    – – –  del genere «Capsicum» destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di «Capsicum» (11)

    esenzione

    0709 60 95

    – – –  destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi (11)

    esenzione

    0709 60 99

    – – –  altri

    6,4

    0709 70 00

    –  Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

    10,4

    0709 90

    –  altri

     

     

    0709 90 10

    – –  Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.)

    10,4

    0709 90 20

    – –  Bietole da costa e cardi

    10,4

     

    – –  Olive

     

     

    0709 90 31

    – – –  destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (11)

    4,5

    0709 90 39

    – – –  altre

    13,1 €/100 kg/net

    0709 90 40

    – –  Capperi

    5,6

    0709 90 50

    – –  Finocchi

    8

    0709 90 60

    – –  Granturco dolce

    9,4 €/100 kg/net

    0709 90 70

    – –  Zucchine

     (35)

    0709 90 80

    – –  Carciofi

     (35)

    0709 90 90

    – –  altri

    12,8

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

     

     

    0710 10 00

    –  Patate

    14,4

     

    –  Legumi da granella, anche sgranati

     

     

    0710 21 00

    – –  Piselli (Pisum sativum)

    14,4

    0710 22 00

    – –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

    14,4

    0710 29 00

    – –  altri

    14,4

    0710 30 00

    –  Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

    14,4

    0710 40 00

    –  Granturco dolce

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (41)

    0710 80

    –  altri ortaggi o legumi

     

     

    0710 80 10

    – –  Olive

    15,2

     

    – –  Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»

     

     

    0710 80 51

    – – –  Peperoni

    14,4

    0710 80 59

    – – –  altri

    6,4

     

    – –  Funghi

     

     

    0710 80 61

    – – –  del genere Agaricus

    14,4

    0710 80 69

    – – –  altri

    14,4

    0710 80 70

    – –  Pomodori

    14,4

    0710 80 80

    – –  Carciofi

    14,4

    0710 80 85

    – –  Asparagi

    14,4

    0710 80 95

    – –  altri

    14,4

    0710 90 00

    –  Miscele di ortaggi o di legumi

    14,4

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

     

     

    0711 20

    –  Olive

     

     

    0711 20 10

    – –  destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (11)

    6,4

    0711 20 90

    – –  altre

    13,1 €/100 kg/net

    0711 40 00

    –  Cetrioli e cetriolini

    12

     

    –  Funghi e tartufi

     

     

    0711 51 00

    – –  Funghi del genere Agaricus

    9,6 + 191 €/100 kg/net eda (13)

    kg/net eda

    0711 59 00

    – –  altri

    9,6

    0711 90

    –  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

     

     

     

    – –  Ortaggi o legumi

     

     

    0711 90 10

    – – –  Pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», esclusi i peperoni

    6,4

    0711 90 30

    – – –  Granturco dolce

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (41)

    0711 90 50

    – – –  Cipolle

    7,2

    0711 90 70

    – – –  Capperi

    4,8

    0711 90 80

    – – –  altri

    9,6

    0711 90 90

    – –  Miscele di ortaggi o legumi

    12

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

     

     

    0712 20 00

    –  Cipolle

    12,8 (13)

     

    –  Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi

     

     

    0712 31 00

    – –  Funghi del genere Agaricus

    12,8

    0712 32 00

    – –  Orecchie di Giuda (Auricularia spp.)

    12,8

    0712 33 00

    – –  Tremelle (Tremella spp.)

    12,8

    0712 39 00

    – –  altri

    12,8

    0712 90

    –  altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi

     

     

    0712 90 05

    – –  Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate

    10,2

     

    – –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

     

     

    0712 90 11

    – – –  ibrido, destinato alla semina (31)

    esenzione

    0712 90 19

    – – –  altro

    9,4 €/100 kg/net

    0712 90 30

    – –  Pomodori

    12,8

    0712 90 50

    – –  Carote

    12,8

    0712 90 90

    – –  altri

    12,8

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

     

     

    0713 10

    –  Piselli (Pisum sativum)

     

     

    0713 10 10

    – –  destinati alla semina

    esenzione

    0713 10 90

    – –  altri

    esenzione

    0713 20 00

    –  Ceci

    esenzione

     

    –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     

     

    0713 31 00

    – –  Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek

    esenzione

    0713 32 00

    – –  Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis)

    esenzione

    0713 33

    – –  Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris)

     

     

    0713 33 10

    – – –  destinati alla semina

    esenzione

    0713 33 90

    – – –  altri

    esenzione

    0713 39 00

    – –  altri

    esenzione

    0713 40 00

    –  Lenticchie

    esenzione

    0713 50 00

    –  Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor)

    3,2

    0713 90 00

    –  altre

    3,2

    0714

    Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

     

     

    0714 10

    –  Radici di manioca

     

     

    0714 10 91

    – –  dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

    9,5 €/100 kg/net (13)

    0714 10 98

    – –  altri

    9,5 €/100 kg/net (13)

    0714 20

    –  Patate dolci

     

     

    0714 20 10

    – –  fresche, intere, destinate al consumo umano (42)

    3,8 (43)

    0714 20 90

    – –  altre

    6,4 €/100 kg/net (13)

    0714 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

     

     

    0714 90 11

    – – –  dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

    9,5 €/100 kg/net (13)

    0714 90 19

    – – –  altri

    9,5 €/100 kg/net (13)

    0714 90 90

    – –  altri

    3,8 (43)

    CAPITOLO 8

    FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende le frutta non commestibili.

    2.

    Le frutta refrigerate sono da classificare nelle stesse voci delle frutta fresche corrispondenti.

    3.

    Le frutta secche di questo capitolo possono essere parzialmente reidratate o trattate al fine di:

    a)

    migliorare la loro conservazione o la loro stabilità (per esempio: mediante trattamento termico moderato, solforazione, aggiunta di acido sorbico o di solfato di potassio);

    b)

    migliorare o mantenere il loro aspetto (per esempio: mediante olio vegetale o con aggiunta di piccole quantità di sciroppo di glucosio);

    purché mantengano il carattere di frutta secche.

    Note complementari

    1.

    Il tenore in zuccheri diversi, calcolati in saccarosio («tenore in zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore 0,95.

    2.

    Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31 e 0811 90 85, sono considerati come «frutta tropicali» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

    3.

    Ai sensi delle sottovoci 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 e 0813 50 31, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0801

    Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

     

     

     

    –  Noci di cocco

     

     

    0801 11 00

    – –  disseccate

    esenzione

    0801 19 00

    – –  altre

    esenzione

     

    –  Noci del Brasile

     

     

    0801 21 00

    – –  con guscio

    esenzione

    0801 22 00

    – –  sgusciate

    esenzione

     

    –  Noci di acagiù

     

     

    0801 31 00

    – –  con guscio

    esenzione

    0801 32 00

    – –  sgusciate

    esenzione

    0802

    Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

     

     

     

    –  Mandorle

     

     

    0802 11

    – –  con guscio

     

     

    0802 11 10

    – – –  amare

    esenzione

    0802 11 90

    – – –  altre

    5,6 (13)

    0802 12

    – –  sgusciate

     

     

    0802 12 10

    – – –  amare

    esenzione

    0802 12 90

    – – –  altre

    3,5 (13)

     

    –  Nocciole (Corylus spp.)

     

     

    0802 21 00

    – –  con guscio

    3,2

    0802 22 00

    – –  sgusciate

    3,2

     

    –  Noci comuni

     

     

    0802 31 00

    – –  con guscio

    4

    0802 32 00

    – –  sgusciate

    5,1

    0802 40 00

    –  Castagne e marroni (Castanea spp.)

    5,6

    0802 50 00

    –  Pistacchi

    1,6

    0802 60 00

    –  Noci macadamia

    2

    0802 90

    –  altre

     

     

    0802 90 20

    – –  Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn

    esenzione

    0802 90 50

    – –  Pinoli o semi del pino domestico

    3,2 (44)

    0802 90 85

    – –  altre

    3,2 (44)

    0803 00

    Banane, comprese le frutta del plantano, fresche o essiccate

     

     

     

    –  fresche

     

     

    0803 00 11

    – –  Frutta del plantano (Banane da cuocere)

    16

    0803 00 19

    – –  altre

    176 €/1 000 kg/net

    0803 00 90

    –  essiccate

    16

    0804

    Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi

     

     

    0804 10 00

    –  Datteri

    7,7

    0804 20

    –  Fichi

     

     

    0804 20 10

    – –  freschi

    5,6

    0804 20 90

    – –  secchi

    8

    0804 30 00

    –  Ananassi

    5,8

    0804 40 00

    –  Avocadi

     (45)

    0804 50 00

    –  Guaiave, manghi e mangostani

    esenzione

    0805

    Agrumi, freschi o secchi

     

     

    0805 10

    –  Arance

     

     

    0805 10 20

    – –  Arance dolci, fresche

     (35)

    0805 10 80

    – –  altre

     (46)

    0805 20

    –  Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

     

     

    0805 20 10

    – –  Clementine

     (35)

    0805 20 30

    – –  Monreal e satsuma

     (35)

    0805 20 50

    – –  Mandarini e wilkings

     (35)

    0805 20 70

    – –  Tangerini

     (35)

    0805 20 90

    – –  altri

     (35)

    0805 40 00

    –  Pompelmi e pomeli

     (47)

    0805 50

    –  Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

     

     

    0805 50 10

    – –  Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

     (35)

    0805 50 90

    – –  Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    12,8

    0805 90 00

    –  altri

    12,8

    0806

    Uve, fresche o secche

     

     

    0806 10

    –  fresche

     

     

    0806 10 10

    – –  da tavola

     (35)

    0806 10 90

    – –  altre

     (48)

    0806 20

    –  secche

     

     

    0806 20 10

    – –  Uve di Corinto

    2,4

    0806 20 30

    – –  Uva sultanina

    2,4

    0806 20 90

    – –  altre

    2,4

    0807

    Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

     

     

     

    –  Meloni (compresi i cocomeri)

     

     

    0807 11 00

    – –  Cocomeri

    8,8

    0807 19 00

    – –  altri

    8,8

    0807 20 00

    –  Papaie

    esenzione

    0808

    Mele, pere e cotogne, fresche

     

     

    0808 10

    –  Mele

     

     

    0808 10 10

    – –  Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre

    7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

    0808 10 80

    – –  altre

     (35)

    0808 20

    –  Pere e cotogne

     

     

     

    – –  Pere

     

     

    0808 20 10

    – – –  Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre

    7,2 MIN 0,36 €/100 kg/net

    0808 20 50

    – – –  altre

     (35)

    0808 20 90

    – –  Cotogne

    7,2

    0809

    Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

     

     

    0809 10 00

    –  Albicocche

     (35)

    0809 20

    –  Ciliege

     

     

    0809 20 05

    – –  Ciliege acide (Prunus cerasus)

     (35)

    0809 20 95

    – –  altre

     (35)

    0809 30

    –  Pesche, comprese le pesche noci

     

     

    0809 30 10

    – –  Pesche noci

     (35)

    0809 30 90

    – –  altre

     (35)

    0809 40

    –  Prugne e prugnole

     

     

    0809 40 05

    – –  Prugne

     (35)

    0809 40 90

    – –  Prugnole

    12

    0810

    Altre frutta fresche

     

     

    0810 10 00

    –  Fragole

     (49)

    0810 20

    –  Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi

     

     

    0810 20 10

    – –  Lamponi

    8,8

    0810 20 90

    – –  altri

    9,6

    0810 40

    –  Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere «Vaccinium»

     

     

    0810 40 10

    – –  Mirtilli rossi (frutti del «Vaccinium vitis-idaea»)

    esenzione

    0810 40 30

    – –  Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

    3,2

    0810 40 50

    – –  Frutti del «Vaccinium macrocarpon» e del «Vaccinium corymbosum»

    3,2

    0810 40 90

    – –  altri

    9,6

    0810 50 00

    –  Kiwi

     (50)

    0810 60 00

    –  Durian

    8,8

    0810 90

    –  altri

     

     

    0810 90 20

    – –  Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    esenzione

     

    – –  Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina

     

     

    0810 90 50

    – – –  Ribes nero (cassis)

    8,8

    0810 90 60

    – – –  Ribes rosso

    8,8

    0810 90 70

    – – –  altri

    9,6

    0810 90 95

    – –  altre

    8,8

    0811

    Frutta anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0811 10

    –  Fragole

     

     

     

    – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0811 10 11

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

    0811 10 19

    – – –  altre

    20,8

    0811 10 90

    – –  altre

    14,4

    0811 20

    –  Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

     

     

     

    – –  con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    0811 20 11

    – – –  con tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

    0811 20 19

    – – –  altri

    20,8

     

    – –  altri

     

     

    0811 20 31

    – – –  Lamponi

    14,4

    0811 20 39

    – – –  Ribes nero (cassis)

    14,4

    0811 20 51

    – – –  Ribes rosso

    12

    0811 20 59

    – – –  More di rovo o di gelso e more-lamponi

    12

    0811 20 90

    – – –  altri

    14,4

    0811 90

    –  altre

     

     

     

    – –  con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti

     

     

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

     

    0811 90 11

    – – – –  Frutta tropicali e noci tropicali

    13 + 5,3 €/100 kg/net

    0811 90 19

    – – – –  altri

    20,8 + 8,4 €/100 kg/net

     

    – – –  altre

     

     

    0811 90 31

    – – – –  Frutta tropicali e noci tropicali

    13

    0811 90 39

    – – – –  altri

    20,8

     

    – –  altre

     

     

    0811 90 50

    – – –  Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

    12

    0811 90 70

    – – –  Mirtilli delle specie «Vaccinium myrtilloides» e «Vaccinium angustifolium»

    3,2

     

    – – –  Ciliege

     

     

    0811 90 75

    – – – –  Ciliege acide (Prunus cerasus)

    14,4

    0811 90 80

    – – – –  altre

    14,4

    0811 90 85

    – – –  Frutta tropicali e noci tropicali

    9

    0811 90 95

    – – –  altre

    14,4

    0812

    Frutta temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

     

     

    0812 10 00

    –  Ciliege

    8,8

    0812 90

    –  altre

     

     

    0812 90 10

    – –  Albicocche

    12,8

    0812 90 20

    – –  Arance

    12,8

    0812 90 30

    – –  Papaie

    2,3

    0812 90 40

    – –  Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus»)

    6,4

    0812 90 70

    – –  Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali

    5,5

    0812 90 98

    – –  altre

    8,8

    0813

    Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

     

     

    0813 10 00

    –  Albicocche

    5,6

    0813 20 00

    –  Prugne

    9,6

    0813 30 00

    –  Mele

    3,2

    0813 40

    –  altre frutta

     

     

    0813 40 10

    – –  Pesche, comprese le pesche noci

    5,6

    0813 40 30

    – –  Pere

    6,4

    0813 40 50

    – –  Papaie

    2

    0813 40 65

    – –  Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    esenzione

    0813 40 95

    – –  altre

    2,4

    0813 50

    –  Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo

     

     

     

    – –  Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806

     

     

     

    – – –  senza prugne

     

     

    0813 50 12

    – – – –  di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya

    4

    0813 50 15

    – – – –  altre

    6,4

    0813 50 19

    – – –  con prugne

    9,6

     

    – –  Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802

     

     

    0813 50 31

    – – –  di noci tropicali

    4

    0813 50 39

    – – –  altri

    6,4

     

    – –  altri miscugli

     

     

    0813 50 91

    – – –  non contenenti prugne e fichi

    8

    0813 50 99

    – – –  altri

    9,6

    0814 00 00

    Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

    1,6

    CAPITOLO 9

    CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

    Note

    1.

    I miscugli dei prodotti delle voci da 0904 a 0910 sono da classificare come segue:

    a)

    i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce;

    b)

    i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce 0910.

    L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci da 0904 a 0910 [compresi i miscugli previsti alle precedenti lettere a) e b)], non ne modifica la classificazione purché, nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale di prodotti previsti in ciascuna di dette voci. Nel caso contrario, i prodotti così addizionati sono esclusi da questo capitolo e rientrano nella voce 2103, qualora costituiscano condimenti composti.

    2.

    Questo capitolo non comprende il pepe detto di «Cubebe» (Piper cubeba) né gli altri prodotti della voce 1211.

    Nota complementare

    1.

    Il dazio applicabile ai miscugli di cui alla nota 1 a) è quello applicabile alla componente che ha il dazio più elevato.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

     

     

     

    –  Caffè non torrefatto

     

     

    0901 11 00

    – –  non decaffeinizzato

    esenzione

    0901 12 00

    – –  decaffeinizzato

    8,3

     

    –  Caffè torrefatto

     

     

    0901 21 00

    – –  non decaffeinizzato

    7,5

    0901 22 00

    – –  decaffeinizzato

    9

    0901 90

    –  altri

     

     

    0901 90 10

    – –  Bucce e pellicole di caffè

    esenzione

    0901 90 90

    – –  Succedanei del caffè contenenti caffè

    11,5

    0902

    Tè, anche aromatizzato

     

     

    0902 10 00

    –  Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg

    3,2

    0902 20 00

    –  Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato

    esenzione

    0902 30 00

    –  Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg

    esenzione

    0902 40 00

    –  Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, altrimenti presentati

    esenzione

    0903 00 00

    Mate

    esenzione

    0904

    Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati, tritati o polverizzati

     

     

     

    –  Pepe

     

     

    0904 11 00

    – –  non tritato né polverizzato

    esenzione

    0904 12 00

    – –  tritato o polverizzato

    4

    0904 20

    –  Pimenti essiccati, tritati o polverizzati

     

     

     

    – –  non tritati né polverizzati

     

     

    0904 20 10

    – – –  Peperoni

    9,6

    0904 20 30

    – – –  altri

    esenzione

    0904 20 90

    – –  tritati o polverizzati

    5

    0905 00 00

    Vaniglia

    6

    0906

    Cannella e fiori di cinnamomo

     

     

     

    –  non tritati né polverizzati

     

     

    0906 11 00

    – –  Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume)

    esenzione

    0906 19 00

    – –  altri

    esenzione

    0906 20 00

    –  tritati o polverizzati

    esenzione

    0907 00 00

    Garofani (antofilli, chiodi e steli)

    8

    0908

    Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

     

     

    0908 10 00

    –  Noci moscate

    esenzione

    0908 20 00

    –  Macis

    esenzione

    0908 30 00

    –  Amomi e cardamomi

    esenzione

    0909

    Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

     

     

    0909 10 00

    –  Semi di anice o di badiana

    esenzione

    0909 20 00

    –  Semi di coriandolo

    esenzione

    0909 30 00

    –  Semi di cumino

    esenzione

    0909 40 00

    –  Semi di carvi

    esenzione

    0909 50 00

    –  Semi di finocchio; bacche di ginepro

    esenzione

    0910

    Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

     

     

    0910 10 00

    –  Zenzero

    esenzione

    0910 20

    –  Zafferano

     

     

    0910 20 10

    – –  non tritato né polverizzato

    esenzione

    0910 20 90

    – –  tritato o polverizzato

    8,5

    0910 30 00

    –  Curcuma

    esenzione

     

    –  altre spezie

     

     

    0910 91

    – –  Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo

     

     

    0910 91 10

    – – –  non tritati né polverizzati

    esenzione

    0910 91 90

    – – –  tritati o polverizzati

    12,5

    0910 99

    – –  altre

     

     

    0910 99 10

    – – –  Semi di fieno greco

    esenzione

     

    – – –  Timo

     

     

     

    – – – –  non tritato né polverizzato

     

     

    0910 99 31

    – – – – –  Serpillo (Thymus serpyllum)

    esenzione

    0910 99 33

    – – – – –  altro

    7

    0910 99 39

    – – – –  tritato o polverizzato

    8,5

    0910 99 50

    – – –  Foglie di alloro

    7

    0910 99 60

    – – –  Curry

    esenzione

     

    – – –  altre

     

     

    0910 99 91

    – – – –  non tritate né polverizzate

    esenzione

    0910 99 99

    – – – –  tritate o polverizzate

    12,5

    CAPITOLO 10

    CEREALI

    Note

    1.

    A)

    I prodotti indicati nei testi delle voci di questo capitolo rientrano in queste voci soltanto se i grani sono presenti, anche in spighe o su stelo.

    B)

    Questo capitolo non comprende i grani mondati o altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso decorticato, imbianchito, lucidato, brillato, stufato o in rotture, resta compreso nella voce 1006.

    2.

    La voce 1005 non comprende il granturco dolce (capitolo 7).

    Nota di sottovoci

    1.

    Si considera come «frumento (grano) duro» il frumento della specie «Triticum durum» e gli ibridi derivati dall'incrocio interspecifico del «Triticum durum» che presentino lo stesso numero (28) di cromosomi di quest'ultimo.

    Note complementari

    1.

    Sono considerati:

    a)

    «riso a grani tondi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006 30 61 e 1006 30 92, il riso i cui grani hanno una lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2;

    b)

    «riso a grani medi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 e 1006 30 94, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 5,2 mm e inferiore o uguale a 6,0 mm e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 3;

    c)

    «riso a grani lunghi», ai sensi delle sottovoci 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso i cui grani hanno lunghezza superiore a 6,0 mm;

    d)

    «risone» (riso «paddy»), ai sensi delle sottovoci 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 e 1006 10 98, il riso ancora con la lolla dopo la trebbiatura;

    e)

    «riso semigreggio», ai sensi delle sottovoci, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 e 1006 20 98, il riso del quale è stata asportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi fra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di «riso bruno», «riso cargo», «riso loonzain» e «riso sbramato»;

    f)

    «riso semilavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 e 1006 30 48, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo, ma non quelli interni;

    g)

    «riso lavorato», ai sensi delle sottovoci 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98, il riso dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati interni ed esterni del pericarpo, tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi o medi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani;

    h)

    «rotture», ai sensi della sottovoce 1006 40, i frammenti di grani aventi una lunghezza inferiore o uguale ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

    2.

    Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

    a)

    per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

    b)

    negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1001

    Frumento (grano) e frumento segalato

     

     

    1001 10 00

    –  Frumento (grano) duro

    148 €/t (13)  (51)

    1001 90

    –  altro

     

     

    1001 90 10

    – –  Spelta, destinata alla semina (31)

    12,8

     

    – –  altra spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato

     

     

    1001 90 91

    – – –  Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

    95 €/t (51)

    1001 90 99

    – – –  altri

    95 €/t (13)  (51)

    1002 00 00

    Segala

    93 €/t (51)

    1003 00

    Orzo

     

     

    1003 00 10

    –  destinato alla semina

    93 €/t (13)

    1003 00 90

    –  altro

    93 €/t (13)

    1004 00 00

    Avena

    89 €/t

    1005

    Granturco

     

     

    1005 10

    –  destinato alla semina

     

     

     

    – –  ibrido (31)

     

     

    1005 10 11

    – – –  ibrido doppio e ibrido top-cross

    esenzione

    1005 10 13

    – – –  ibrido a tre vie

    esenzione

    1005 10 15

    – – –  ibrido semplice

    esenzione

    1005 10 19

    – – –  altro

    esenzione

    1005 10 90

    – –  altro

    94 €/t (13)  (51)

    1005 90 00

    –  altro

    94 €/t (13)  (51)

    1006

    Riso

     

     

    1006 10

    –  Risone (riso «paddy»)

     

     

    1006 10 10

    – –  destinato alla semina (31)

    7,7

     

    – –  altro

     

     

     

    – – –  surriscaldato (parboiled)

     

     

    1006 10 21

    – – – –  a grani tondi

    211 €/t (13)

    1006 10 23

    – – – –  a grani medi

    211 €/t (13)

     

    – – – –  a grani lunghi

     

     

    1006 10 25

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    211 €/t (13)

    1006 10 27

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    211 €/t (13)

     

    – – –  altro

     

     

    1006 10 92

    – – – –  a grani tondi

    211 €/t (13)

    1006 10 94

    – – – –  a grani medi

    211 €/t (13)

     

    – – – –  a grani lunghi

     

     

    1006 10 96

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    211 €/t (13)

    1006 10 98

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    211 €/t (13)

    1006 20

    –  Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)

     

     

     

    – –  surriscaldato (parboiled)

     

     

    1006 20 11

    – – –  a grani tondi

    264 €/t (52)  (13)

    1006 20 13

    – – –  a grani medi

    264 €/t (52)  (13)

     

    – – –  a grani lunghi

     

     

    1006 20 15

    – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    264 €/t (52)  (13)

    1006 20 17

    – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    264 €/t (52)  (13)

     

    – –  altro

     

     

    1006 20 92

    – – –  a grani tondi

    264 €/t (52)  (13)

    1006 20 94

    – – –  a grani medi

    264 €/t (52)  (13)

     

    – – –  a grani lunghi

     

     

    1006 20 96

    – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    264 €/t (52)  (13)

    1006 20 98

    – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    264 €/t (52)  (13)

    1006 30

    –  Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

     

     

     

    – –  Riso semilavorato

     

     

     

    – – –  surriscaldato (parboiled)

     

     

    1006 30 21

    – – – –  a grani tondi

    416 €/t (52)  (13)

    1006 30 23

    – – – –  a grani medi

    416 €/t (52)  (13)

     

    – – – –  a grani lunghi

     

     

    1006 30 25

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    416 €/t (52)  (13)

    1006 30 27

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    416 €/t (52)  (13)

     

    – – –  altro

     

     

    1006 30 42

    – – – –  a grani tondi

    416 €/t (52)  (13)

    1006 30 44

    – – – –  a grani medi

    416 €/t (52)  (13)

     

    – – – –  a grani lunghi

     

     

    1006 30 46

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3

    416 €/t (52)  (13)

    1006 30 48

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    416 €/t (52)  (13)

     

    – –  Riso lavorato

     

     

     

    – – –  surriscaldato (parboiled)

     

     

    1006 30 61

    – – – –  a grani tondi

    416 €/t (52)  (13)

    1006 30 63

    – – – –  a grani medi

    416 €/t (52)  (13)

     

    – – – –  a grani lunghi

     

     

    1006 30 65

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    416 €/t (52)  (13)

    1006 30 67

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    416 €/t (52)  (13)

     

    – – –  altro

     

     

    1006 30 92

    – – – –  a grani tondi

    416 €/t (52)  (13)

    1006 30 94

    – – – –  a grani medi

    416 €/t (52)  (13)

     

    – – – –  a grani lunghi

     

     

    1006 30 96

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

    416 €/t (52)  (13)

    1006 30 98

    – – – – –  con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

    416 €/t (52)  (13)

    1006 40 00

    –  Rotture di riso

    128 €/t (13)

    1007 00

    Sorgo da granella

     

     

    1007 00 10

    –  ibrido destinato alla semina (31)

    6,4

    1007 00 90

    –  altro

    94 €/t (13)  (51)

    1008

    Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali

     

     

    1008 10 00

    –  Grano saraceno

    37 €/t

    1008 20 00

    –  Miglio

    56 €/t (13)

    1008 30 00

    –  Scagliola

    esenzione

    1008 90

    –  altri cereali

     

     

    1008 90 10

    – –  Triticale

    93 €/t

    1008 90 90

    – –  altri

    37 €/t

    CAPITOLO 11

    PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (voci 0901 o 2101, secondo il caso);

    b)

    le farine, le semole, i semolini, gli amidi e fecole preparate della voce 1901;

    c)

    i «corn flakes» ed altri prodotti della voce 1904;

    d)

    gli ortaggi o i legumi, preparati o conservati delle voci 2001, 2004 o 2005;

    e)

    i prodotti farmaceutici (capitolo 30);

    f)

    gli amidi e le fecole aventi il carattere di prodotti per profumeria o per toletta, preparati o di preparazioni cosmetiche (capitolo 33).

    2.

    A)

    I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco:

    a)

    tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2;

    b)

    tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) inferiore o uguale a quello indicato nella colonna 3.

    I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce 2302. Tuttavia i germi di cereali interi, schiacciati, in fiocchi o spezzati rientrano in ogni caso nella voce 1104.

    B)

    I prodotti di cui trattasi che rientrano in questo capitolo per effetto delle suddette disposizioni sono da classificare nelle voci 1101 o 1102 se il loro tasso di passaggio attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie corrispondente, secondo il caso, a quella indicata nelle colonne 4 o 5, è (in peso) uguale o superiore a quello indicato in corrispondenza del cereale.

    In caso contrario, questi prodotti sono da classificare nelle voci 1103 o 1104.

    Natura del cereale

    Tenore di amido

    Tenore di ceneri

    Tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di

    315 micrometri (micron)

    500 micrometri (micron)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    Frumento e segala

    45 %

    2,5 %

    80 %

    Orzo

    45 %

    3 %

    80 %

    Avena

    45 %

    5 %

    80 %

    Granturco e sorgo a grani

    45 %

    2 %

    90 %

    Riso

    45 %

    1,6 %

    80 %

    Grano saraceno

    45 %

    4 %

    80 %

    Altri cereali

    45 %

    2 %

    50 %

    3.

    Ai sensi della voce 1103, sono considerati come «semole» e «semolini» i prodotti ottenuti dalla frantumazione dei chicchi di cereali e che rispondono, rispettivamente, alle seguenti condizioni:

    a)

    i prodotti ottenuti dal granturco devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso;

    b)

    i prodotti ottenuti da altri cereali devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 1,25 mm, in proporzione di almeno 95 %, in peso.

    Note complementari

    1.

    Il dazio applicabile ai miscugli che rientrano in questo capitolo è:

    a)

    per i miscugli nei quali uno dei componenti rappresenta almeno il 90 % del peso, quello applicabile a tale componente;

    b)

    negli altri casi, tale aliquota è quella del dazio applicabile al componente soggetto all'imposizione più elevata.

    2.

    Ai sensi della voce 1106, si considerano «farine», «semolini» e «polveri» i prodotti, diversi dalla noce di cocco grattugiata ed essicata, ottenuti mediante macinatura o altro procedimento di frammentazione di ortaggi secchi a baccello della voce 0713, di sago o delle radici o tuberi della voce 0714 o dei prodotti contemplati del capitolo 8, che soddisfano rispettivamente uno dei seguenti requisiti corrispondenti:

    a)

    gli ortaggi secchi a baccello, il sago, le radici, i tuberi e i prodotti contemplati dal capitolo 8 (ad eccezione della frutta a guscio di cui alle voci 0801 e 0802) devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 95 %;

    b)

    i frutti a guscio delle voci 0801 e 0802 devono passare attraverso un setaccio di tela metallica, con apertura di maglie di 2,5 mm nella proporzione, in peso, pari almeno al 50 %.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1101 00

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

     

     

     

    –  di frumento (grano)

     

     

    1101 00 11

    – –  di frumento (grano) duro

    172 €/t

    1101 00 15

    – –  di frumento (grano) tenero e di spelta

    172 €/t

    1101 00 90

    –  di frumento segalato

    172 €/t

    1102

    Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato

     

     

    1102 10 00

    –  Farina di segala

    168 €/t

    1102 20

    –  Farina di granturco

     

     

    1102 20 10

    – –  avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

    173 €/t

    1102 20 90

    – –  altra

    98 €/t

    1102 90

    –  altre

     

     

    1102 90 10

    – –  di orzo

    171 €/t

    1102 90 30

    – –  di avena

    164 €/t

    1102 90 50

    – –  Farina di riso

    138 €/t

    1102 90 90

    – –  altre

    98 €/t

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

     

     

     

    –  Semole e semolini

     

     

    1103 11

    – –  di frumento (grano)

     

     

    1103 11 10

    – – –  di frumento (grano) duro

    267 €/t

    1103 11 90

    – – –  di frumento (grano) tenero e di spelta

    186 €/t

    1103 13

    – –  di granturco

     

     

    1103 13 10

    – – –  aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %

    173 €/t

    1103 13 90

    – – –  altri

    98 €/t

    1103 19

    – –  di altri cereali

     

     

    1103 19 10

    – – –  di segala

    171 €/t

    1103 19 30

    – – –  di orzo

    171 €/t

    1103 19 40

    – – –  di avena

    164 €/t

    1103 19 50

    – – –  di riso

    138 €/t

    1103 19 90

    – – –  altri

    98 €/t

    1103 20

    –  Agglomerati in forma di pellets

     

     

    1103 20 10

    – –  di segala

    171 €/t

    1103 20 20

    – –  di orzo

    171 €/t

    1103 20 30

    – –  di avena

    164 €/t

    1103 20 40

    – –  di granturco

    173 €/t

    1103 20 50

    – –  di riso

    138 €/t

    1103 20 60

    – –  di frumento (grano)

    175 €/t

    1103 20 90

    – –  altri

    98 €/t

    1104

    Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

     

     

     

    –  Cereali schiacciati o in fiocchi

     

     

    1104 12

    – –  di avena

     

     

    1104 12 10

    – – –  Cereali schiacciati

    93 €/t

    1104 12 90

    – – –  Fiocchi

    182 €/t

    1104 19

    – –  di altri cereali

     

     

    1104 19 10

    – – –  di frumento (grano)

    175 €/t

    1104 19 30

    – – –  di segala

    171 €/t

    1104 19 50

    – – –  di granturco

    173 €/t

     

    – – –  di orzo

     

     

    1104 19 61

    – – – –  Cereali schiacciati

    97 €/t

    1104 19 69

    – – – –  Fiocchi

    189 €/t

     

    – – –  altri

     

     

    1104 19 91

    – – – –  Fiocchi di riso

    234 €/t

    1104 19 99

    – – – –  altri

    173 €/t

     

    –  altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati)

     

     

    1104 22

    – –  di avena

     

     

    1104 22 20

    – – –  mondati (decorticati o pilati)

    162 €/t

    1104 22 30

    – – –  mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

    162 €/t

    1104 22 50

    – – –  perlati

    145 €/t

    1104 22 90

    – – –  soltanto spezzati

    93 €/t

    1104 22 98

    – – –  altri

    93 €/t (13)

    1104 23

    – –  di granturco

     

     

    1104 23 10

    – – –  mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

    152 €/t

    1104 23 30

    – – –  perlati

    152 €/t

    1104 23 90

    – – –  soltanto spezzati

    98 €/t

    1104 23 99

    – – –  altri

    98 €/t

    1104 29

    – –  di altri cereali

     

     

     

    – – –  di orzo

     

     

    1104 29 01

    – – – –  mondati (decorticati o pilati)

    150 €/t

    1104 29 03

    – – – –  mondati e tagliati o spezzati (detti «Grütze» o «grutten»)

    150 €/t

    1104 29 05

    – – – –  perlati

    236 €/t

    1104 29 07

    – – – –  soltanto spezzati

    97 €/t

    1104 29 09

    – – – –  altri

    97 €/t

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati

     

     

    1104 29 11

    – – – – –  di frumento (grano)

    129 €/t

    1104 29 18

    – – – – –  altri

    129 €/t

    1104 29 30

    – – – –  perlati

    154 €/t

     

    – – – –  soltanto spezzati

     

     

    1104 29 51

    – – – – –  di frumento (grano)

    99 €/t

    1104 29 55

    – – – – –  di segala

    97 €/t

    1104 29 59

    – – – – –  altri

    98 €/t

     

    – – – –  altri

     

     

    1104 29 81

    – – – – –  di frumento (grano)

    99 €/t

    1104 29 85

    – – – – –  di segala

    97 €/t

    1104 29 89

    – – – – –  altri

    98 €/t

    1104 30

    –  Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

     

     

    1104 30 10

    – –  di frumento (grano)

    76 €/t

    1104 30 90

    – –  altri

    75 €/t

    1105

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

     

     

    1105 10 00

    –  Farina, semolino e polvere

    12,2

    1105 20 00

    –  Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets

    12,2

    1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8

     

     

    1106 10 00

    –  di legumi da granella secchi della voce 0713

    7,7

    1106 20

    –  di sago, di radici o tuberi della voce 0714

     

     

    1106 20 10

    – –  denaturati (31)

    95 €/t

    1106 20 90

    – –  altri

    166 €/t

    1106 30

    –  dei prodotti del capitolo 8

     

     

    1106 30 10

    – –  di banane

    10,9

    1106 30 90

    – –  altri

    8,3

    1107

    Malto, anche torrefatto

     

     

    1107 10

    –  non torrefatto

     

     

     

    – –  di frumento (grano)

     

     

    1107 10 11

    – – –  presentato in forma di farina

    177 €/t

    1107 10 19

    – – –  altro

    134 €/t

     

    – –  altro

     

     

    1107 10 91

    – – –  presentato in forma di farina

    173 €/t

    1107 10 99

    – – –  altro

    131 €/t

    1107 20 00

    –  torrefatto

    152 €/t

    1108

    Amidi e fecole; inulina

     

     

     

    –  Amidi e fecole

     

     

    1108 11 00

    – –  Amido di frumento (grano)

    224 €/t

    1108 12 00

    – –  Amido di granturco

    166 €/t

    1108 13 00

    – –  Fecola di patate

    166 €/t

    1108 14 00

    – –  Fecola di manioca

    166 €/t

    1108 19

    – –  altri amidi e fecole

     

     

    1108 19 10

    – – –  Amido di riso

    216 €/t

    1108 19 90

    – – –  altri

    166 €/t

    1108 20 00

    –  Inulina

    19,2

    1109 00 00

    Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco

    512 €/t

    CAPITOLO 12

    SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

    Note

    1.

    Ai sensi della voce 1207 sono considerati «semi oleosi» in particolare, le noci e le mandorle di palmisti, i semi di cotone, di ricino, di sesamo, di senapa, di cartamo, di papavero nero o bianco e di karité. Ne sono, invece, esclusi i prodotti delle voci 0801 o 0802 e le olive (capitoli 7 o 20).

    2.

    La voce 1208 comprende non soltanto le farine non disoleate, ma anche le farine parzialmente disoleate oppure quelle che sono state disoleate e successivamente di nuovo oleate, interamente o parzialmente, con i loro oli iniziali. Ne sono, invece, esclusi i residui delle voci da 2304 a 2306.

    3.

    I semi di barbabietole, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da bosco o da frutto, i semi di vecce (diversi da quelli della specie Vicia faba) o di lupini sono considerati come «semi da sementa» della voce 1209.

    Sono invece esclusi da questa voce, anche se destinati a servire di sementa:

    a)

    i legumi da granella ed il granturco dolce (capitolo 7);

    b)

    le spezie e gli altri prodotti del capitolo 9;

    c)

    i cereali (capitolo 10);

    d)

    i prodotti delle voci da 1201 a 1207 o della voce 1211.

    4.

    La voce 1211 comprende, in particolare, le piante e le parti di piante delle seguenti specie: basilico, borragine, ginseng, issopo, liquirizia, le diverse specie di menta, rosmarino, ruta, salvia ed assenzio.

    Ne sono invece esclusi:

    a)

    i prodotti farmaceutici del capitolo 30;

    b)

    i prodotti per profumeria o per toletta preparati e le preparazioni cosmetiche del capitolo 33;

    c)

    gli insetticidi, i fungicidi, gli erbicidi, i disinfettanti ed i prodotti simili della voce 3808.

    5.

    Per l'applicazione della voce 1212, il termine «alghe» non comprende:

    a)

    i microrganismi monocellulari morti della voce 2102;

    b)

    le colture di microrganismi della voce 3002;

    c)

    i concimi delle voci 3101 o 3105.

    Nota di sottovoce

    1.

    Ai sensi della sottovoce 1205 10, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi di ravizzone o di colza che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è inferiore a 2 % in peso e un componente solido che contiene meno di 30 micromole per grammo di glucosinolati.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1201 00

    Fave di soia, anche frantumate

     

     

    1201 00 10

    –  destinate alla semina (31)

    esenzione

    1201 00 90

    –  altre

    esenzione

    1202

    Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate

     

     

    1202 10

    –  con guscio

     

     

    1202 10 10

    – –  destinate alla semina (31)

    esenzione

    1202 10 90

    – –  altre

    esenzione

    1202 20 00

    –  sgusciate, anche frantumate

    esenzione

    1203 00 00

    Copra

    esenzione

    1204 00

    Semi di lino, anche frantumati

     

     

    1204 00 10

    –  destinati alla semina (31)

    esenzione

    1204 00 90

    –  altri

    esenzione

    1205

    Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati

     

     

    1205 10

    –  Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

     

     

    1205 10 10

    – –  destinati alla semina (31)

    esenzione

    1205 10 90

    – –  altri

    esenzione

    1205 90 00

    –  altri

    esenzione

    1206 00

    Semi di girasole, anche frantumati

     

     

    1206 00 10

    –  destinati alla semina (31)

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    1206 00 91

    – –  sgusciati; con guscio striato grigio e bianco

    esenzione

    1206 00 99

    – –  altri

    esenzione

    1207

    Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

     

     

    1207 20

    –  Semi di cotone

     

     

    1207 20 10

    – –  destinati alla semina (31)

    esenzione

    1207 20 90

    – –  altri

    esenzione

    1207 40

    –  Semi di sesamo

     

     

    1207 40 10

    – –  destinati alla semina (31)

    esenzione

    1207 40 90

    – –  altri

    esenzione

    1207 50

    –  Semi di senapa

     

     

    1207 50 10

    – –  destinati alla semina (31)

    esenzione

    1207 50 90

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    1207 91

    – –  Semi di papavero nero o bianco

     

     

    1207 91 10

    – – –  destinati alla semina (31)

    esenzione

    1207 91 90

    – – –  altri

    esenzione

    1207 99

    – –  altri

     

     

    1207 99 15

    – – –  destinati alla semina (31)

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    1207 99 91

    – – – –  Semi di canapa

    esenzione

    1207 99 97

    – – – –  altri

    esenzione

    1208

    Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa

     

     

    1208 10 00

    –  di fave di soia

    4,5

    1208 90 00

    –  altre

    esenzione

    1209

    Semi, frutti e spore da sementa

     

     

    1209 10 00

    –  Semi di barbabietole da zucchero

    8,3

     

    –  Semi da foraggio

     

     

    1209 21 00

    – –  di erba medica

    2,5

    1209 22

    – –  di trifoglio (Trifolium spp.)

     

     

    1209 22 10

    – – –  Trifoglio violetto (Trifolium pratense L.)

    esenzione

    1209 22 80

    – – –  altri

    esenzione

    1209 23

    – –  di festuca

     

     

    1209 23 11

    – – –  Paleo (Festuca pratensis Huds.)

    esenzione

    1209 23 15

    – – –  Festuca rossa (Festuca rubra L.)

    esenzione

    1209 23 80

    – – –  altri

    2,5

    1209 24 00

    – –  di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (Poa pratensis L.)

    esenzione

    1209 25

    – –  di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

     

     

    1209 25 10

    – – –  Loglio d'Italia (Lolium multiflorum Lam.)

    esenzione

    1209 25 90

    – – –  Loglio inglese (Lolium perenne L.)

    esenzione

    1209 29

    – –  altri

     

     

    1209 29 10

    – – –  Vecce; spannocchina (Poa trivialis L.) e fienarola da palude (Poa palustris L.); gramigna perenne (Dactylis glomerata L.); agrostide (Agrostides)

    esenzione

    1209 29 35

    – – –  Semi di fleolo (coda di topo)

    esenzione

    1209 29 50

    – – –  Semi di lupini

    2,5

    1209 29 60

    – – –  Semi di barbabietole da foraggio (Beta vulgaris var. alba)

    8,3

    1209 29 80

    – – –  altri

    2,5

    1209 30 00

    –  Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori

    3

     

    –  altri

     

     

    1209 91

    – –  Semi di ortaggi

     

     

    1209 91 10

    – – –  Semi di cavoli-rapa (Brassica oleracea, var. caulorapa e gongylodes L.)

    3

    1209 91 30

    – – –  Semi di barbabietole da orto o «barbabietole rosse» (Beta vulgaris var. conditiva)

    8,3

    1209 91 90

    – – –  altri

    3

    1209 99

    – –  altri

     

     

    1209 99 10

    – – –  Semi da bosco

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    1209 99 91

    – – – –  Semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori, diversi da quelli previsti nella sottovoce 1209 30

    3

    1209 99 99

    – – – –  altri

    4

    1210

    Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

     

     

    1210 10 00

    –  Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellets

    5,8

    1210 20

    –  Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

     

     

    1210 20 10

    – –  Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina

    5,8

    1210 20 90

    – –  altri

    5,8

    1211

    Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

     

     

    1211 20 00

    –  Radici di ginseng

    esenzione

    1211 30 00

    –  Coca (foglie di)

    esenzione

    1211 40 00

    –  Paglia di papavero

    esenzione

    1211 90

    –  altri

     

     

    1211 90 30

    – –  Fave tonka

    3

    1211 90 85

    – –  altri

    esenzione

    1212

    Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove

     

     

    1212 20 00

    –  Alghe

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    1212 91

    – –  Barbabietole da zucchero

     

     

    1212 91 20

    – – –  secche, anche polverizzate

    23 €/100 kg/net

    1212 91 80

    – – –  altre

    6,7 €/100 kg/net

    1212 99

    – –  altri

     

     

    1212 99 20

    – – –  Canne da zucchero

    4,6 €/100 kg/net

    1212 99 30

    – – –  Carrube

    5,1

     

    – – –  Semi di carrube

     

     

    1212 99 41

    – – – –  non sgusciati, né frantumati, né macinati

    esenzione

    1212 99 49

    – – – –  altri

    5,8

    1212 99 70

    – – –  altri

    esenzione

    1213 00 00

    Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets

    esenzione

    1214

    Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets

     

     

    1214 10 00

    –  Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica

    esenzione

    1214 90

    –  altri

     

     

    1214 90 10

    – –  Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

    5,8

    1214 90 90

    – –  altri

    esenzione

    CAPITOLO 13

    GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

    Nota

    1.

    La voce 1302 comprende, in particolare, l'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe e l'oppio;

    Ne sono, invece, esclusi:

    a)

    gli estratti di liquirizia contenenti, in peso, più di 10 % di saccarosio o che presentano il carattere dei prodotti a base di zuccheri (voce 1704);

    b)

    gli estratti di malto (voce 1901);

    c)

    gli estratti di caffè, di tè o di mate (voce 2101);

    d)

    i succhi e gli estratti vegetali costituenti bevande alcoliche (capitolo 22);

    e)

    la canfora naturale e la glicirrizina e gli altri prodotti delle voci 2914 o 2938;

    f)

    i concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi (voce 2939);

    g)

    i medicamenti delle voci 3003 o 3004 e i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni (voce 3006);

    h)

    gli estratti per concia o per tinta (voci 3201 o 3203);

    ij)

    gli oli essenziali, liquidi o concreti, i resinoidi e le oleoresine di estrazione, nonché le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali e le preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande (capitolo 33);

    k)

    la gomma naturale, la balata, la guttaperca, il guayule, il chicle e le gomme naturali simili (voce 4001).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

     

     

    1301 20 00

    –  Gomma arabica

    esenzione

    1301 90 00

    –  altri

    esenzione

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

     

     

     

    –  Succhi ed estratti vegetali

     

     

    1302 11 00

    – –  Oppio

    esenzione

    1302 12 00

    – –  di liquirizia

    3,2

    1302 13 00

    – –  di luppolo

    3,2

    1302 19

    – –  altri

     

     

    1302 19 05

    – – –  Oleoresina di vaniglia

    3

    1302 19 80

    – – –  altri

    esenzione

    1302 20

    –  Sostanze pectiche, pectinati e pectati

     

     

    1302 20 10

    – –  allo stato secco

    19,2

    1302 20 90

    – –  altri

    11,2

     

    –  Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

     

     

    1302 31 00

    – –  Agar-agar

    esenzione

    1302 32

    – –  Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati

     

     

    1302 32 10

    – – –  di carrube o di semi di carrube

    esenzione

    1302 32 90

    – – –  di semi di guar

    esenzione

    1302 39 00

    – –  altri

    esenzione

    CAPITOLO 14

    MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

    Note

    1.

    Sono escluse da questo capitolo e classificate nella sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, qualunque sia la loro preparazione, nonché le materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.

    2.

    La voce 1401 comprende, in particolare, il bambù (anche spaccato, segato longitudinalmente, tagliato di lunghezza determinata, con estremità arrotondate, imbianchito, trattato per renderlo incombustibile, lucidato o tinto), le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate. Non rientrano in questa voce le stecche, strisce, lamelle o nastri di legno (voce 4404).

    3.

    Non rientrano nella voce 1404 la lana di legno (voce 4405) e le teste preparate per oggetti di spazzolificio (voce 9603).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1401

    Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)

     

     

    1401 10 00

    –  Bambù

    esenzione

    1401 20 00

    –  Canne d'India

    esenzione

    1401 90 00

    –  altre

    esenzione

    1402

     

     

     

    1403

     

     

     

    1404

    Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove

     

     

    1404 20 00

    –  Linters di cotone

    esenzione

    1404 90 00

    –  altri

    esenzione

    SEZIONE III

    GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

    CAPITOLO 15

    GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    il lardo e il grasso di maiale o di volatili della voce 0209;

    b)

    il burro, il grasso e l'olio di cacao (voce 1804);

    c)

    le preparazioni alimentari contenenti, in peso, più di 15 % di prodotti della voce 0405 (generalmente capitolo 21);

    d)

    i ciccioli (voce 2301) e i residui delle voci da 2304 a 2306;

    e)

    gli acidi grassi, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, in pitture, in vernici, in saponi, in prodotti per profumeria o per toletta preparati o in preparazioni cosmetiche, gli oli solfonati e gli altri prodotti della sezione VI;

    f)

    il fatturato (factis) per la gomma derivato dagli oli (voce 4002).

    2.

    La voce 1509 non comprende gli oli ottenuti dalle olive mediante solventi (voce 1510).

    3.

    La voce 1518 non comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni semplicemente denaturati, essi restano classificati nella voce che comprende i grassi e gli oli e le loro frazioni non denaturati corrispondenti.

    4.

    Le paste di saponificazione (soapstocks), le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerolo rientrano nella voce 1522.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 1514 11 e 1514 19, «per olio di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intende un determinato olio con un tenore in acido erucico inferiore a 2 % in peso.

    Note complementari

    1.

    Per l'applicazione delle sottovoci 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, da 1515 90 40 a 1515 90 59 e 1518 00 31:

    a)

    gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare «greggi», quando hanno subito soltanto i trattamenti seguenti:

    decantazione entro i termini normali;

    centrifugazione, o filtrazione, purché, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla «forza meccanica», quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, escluso qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

    b)

    gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare «greggi», quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione, né per il colore, l'odore o il gusto, né per proprietà speciali analitiche riconosciute;

    c)

    sono da considerare ugualmente «oli greggi», l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo.

    2.

    A.

    Rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche analitiche relative ai tenori in steroli e in acidi grassi, determinati con i metodi indicati negli allegati V, X A e X B del regolamento (CEE) n. 2568/91, sono quelle di seguito riportate:

    Tabella I

    Tenore in acidi grassi in % degli acidi grassi totali

    Acidi

    Percentuali

    Acido miristico

    ≤ 0,05

    Acido palmitico

    7,5-20,0

    Acido palmitoleico

    0,3-3,5

    Acido eptadecanoico

    ≤ 0,3

    Acido eptadecenoico

    ≤ 0,3

    Acido stearico

    0,5-5,0

    Acido oleico

    55,0-83,0

    Acido linoleico

    3,5-21,0

    Acido linolenico

    ≤ 1,0

    Acido arachico

    ≤ 0,6

    Acido eicosenoico

    ≤ 0,4

    Acido beenico (53)

    ≤ 0,3

    Acido lignocerico

    ≤ 0,2

    Tabella II

    Tenore in steroli in % degli steroli totali

    Steroli

    Percentuali

    Colesterolo

    ≤ 0,5

    Brassicasterolo (54)

    ≤ 0,1

    Campesterolo

    ≤ 4,0

    Stigmasterolo (55)

    < Campesterolo

    Betasitosterolo (56)

    ≥ 93,0

    Delta-7-stigmastenolo

    ≤ 0,5

    Non rientrano nelle voci 1509 e 1510 gli oli d'oliva chimicamente modificati (segnatamente gli oli riesterificati) e le miscele di oli d'oliva e di oli di diversa natura. La presenza di olio d'oliva riesterificato o di oli di diversa natura è determinata mediante il metodo descritto nell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

    B.

    Rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d'oliva definiti di seguito ai punti I e II, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell'olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d'oliva ottenuti mediante solventi, con additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione e da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce.

    1.

    È considerato «olio di oliva lampante» ai sensi della sottovoce 1509 10 10 l'olio che, indipendentemente dalla sua acidità, presenti:

    a)

    tenore in cere non superiore a 300 mg/kg;

    b)

    tenore in eritrodiolo + uvaolo non superiore a 4,5 %;

    c)

    contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

    d)

    somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,10 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

    e)

    tenore in stigmastadieni non superiore a 0,50 mg/kg;

    f)

    una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3 e

    g)

    una o più delle seguenti caratteristiche:

    1.

    tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

    2.

    caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti superiore a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.

    2.

    È considerato «altro olio d'oliva vergine» ai sensi della sottovoce 1509 10 90 l'olio di oliva che presenti le seguenti caratteristiche:

    a)

    acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 2,0 g/100 g;

    b)

    numero di perossidi non superiore a 20 mEq di ossigeno attivo/kg;

    c)

    tenore in cere non superiore a 250 mg/kg;

    d)

    tenore in solventi alogenati volatili totali non superiore a 0,20 mg/kg e, per ciascuno di essi, non superiore a 0,10 mg/kg;

    e)

    coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,25;

    f)

    variazione (ΔK) del coefficiente di estinzione in prossimità di 270 nm non superiore a 0,01;

    g)

    caratteristiche organolettiche che presentino una mediana dei difetti inferiore o uguale a 2,5, conformemente all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

    h)

    tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

    ij)

    contenuto in acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,5 %;

    k)

    somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,05 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,05 %;

    l)

    tenore in stigmastadieni non superiore a 0,15 mg/kg;

    m)

    una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,2.

    C.

    Rientra nella sottovoce 1509 90 l'olio d'oliva ottenuto dal trattamento degli oli delle sottovoci 1509 10 10 e/o 1509 10 90, anche tagliato con olio d'oliva vergine, che presenti le seguenti caratteristiche:

    a)

    acidità, espressa in acido oleico, non superiore a 1,0 g/100 g;

    b)

    tenore in cere non superiore a 350 mg/kg;

    c)

    coefficiente di estinzione K270 non superiore a 0,90;

    d)

    variazione del coefficiente di estinzione (ΔK) in prossimità di 270 nm non superiore a 0,15;

    e)

    tenore in eritrodiolo e uvaolo non superiore a 4,5 %;

    f)

    contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 1,8 %;

    g)

    somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,30 %;

    h)

    una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,3.

    D.

    Sono considerati «oli greggi» ai sensi della sottovoce 1510 00 10 gli oli, e particolarmente gli oli di sansa d'oliva, che presentano le seguenti caratteristiche:

    a)

    tenore in eritrodiolo e uvaolo superiore a 4,5 %;

    b)

    contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %;

    c)

    somma degli isomeri transoleici non superiore a 0,20 % e somma degli isomeri translinoleici + translinolenici non superiore a 0,10 %;

    d)

    una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 non superiore a 0,6.

    E.

    Rientrano nella sottovoce 1510 00 90 gli oli ottenuti dal trattamento degli oli di cui alla sottovoce 1510 00 10, anche tagliati con olio d'oliva vergine, nonché gli oli che non presentano le caratteristiche degli oli di cui alle note complementari 2. B, 2. C e 2. D. Gli oli di questa sottovoce devono presentare un contenuto di acidi grassi saturi in posizione 2 dei trigliceridi non superiore a 2,2 %, una somma degli isomeri transoleici inferiore a 0,40 %, una somma degli isomeri translinoleici + translinolenici inferiore a 0,35 % e una differenza tra composizione HPLC e composizione teorica dei trigliceridi con ECN42 inferiore o uguale a 0,5.

    3.

    Non rientrano nelle sottovoci 1522 00 31 e 1522 00 39:

    a)

    i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio, determinato secondo il metodo indicato all'allegato XVI del regolamento (CEE) n. 2568/91, inferiore a 70 o superiore a 100;

    b)

    i residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse contenenti olio con indice di iodio compreso tra 70 e 100, ma per il quale la superficie del picco corrispondente al tempo di ritenzione del betasitosterolo (57), determinata conformemente all'allegato V del regolamento (CEE) n. 2568/91, rappresenta meno del 93,0 % della superficie totale dei picchi degli steroli.

    4.

    I metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti di cui sopra sono quelli descritti negli allegati del regolamento (CEE) n. 2568/91. A tale fine è necessario prendere in considerazione anche le note in calce dell'allegato I di detto regolamento.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1501 00

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

     

     

     

    –  Grassi di maiale (compreso lo strutto)

     

     

    1501 00 11

    – –  destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    esenzione

    1501 00 19

    – –  altri

    17,2 €/100 kg/net

    1501 00 90

    –  Grassi di volatili

    11,5

    1502 00

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503

     

     

    1502 00 10

    –  destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    esenzione

    1502 00 90

    –  altri

    3,2

    1503 00

    Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati

     

     

     

    –  Stearina solare e oleostearina

     

     

    1503 00 11

    – –  destinate ad usi industriali (11)

    esenzione

    1503 00 19

    – –  altre

    5,1

    1503 00 30

    –  Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    esenzione

    1503 00 90

    –  altri

    6,4

    1504

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

    1504 10

    –  Oli di fegato di pesci e loro frazioni

     

     

    1504 10 10

    – –  aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2 500 unità internazionali per grammo

    3,8

     

    – –  altri

     

     

    1504 10 91

    – – –  di ippoglossi

    esenzione

    1504 10 99

    – – –  altri

    3,8 (58)

    1504 20

    –  Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato

     

     

    1504 20 10

    – –  Frazioni solide

    10,9

    1504 20 90

    – –  altri

    esenzione

    1504 30

    –  Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni

     

     

    1504 30 10

    – –  Frazioni solide

    10,9

    1504 30 90

    – –  altri

    esenzione

    1505 00

    Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina

     

     

    1505 00 10

    –  Grasso di lana greggio

    3,2

    1505 00 90

    –  altri

    esenzione

    1506 00 00

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    esenzione

    1507

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

    1507 10

    –  Olio greggio, anche depurato delle mucillagini

     

     

    1507 10 10

    – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    3,2

    1507 10 90

    – –  altro

    6,4

    1507 90

    –  altri

     

     

    1507 90 10

    – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

    1507 90 90

    – –  altri

    9,6

    1508

    Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

    1508 10

    –  Olio greggio

     

     

    1508 10 10

    – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    esenzione

    1508 10 90

    – –  altro

    6,4

    1508 90

    –  altri

     

     

    1508 90 10

    – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

    1508 90 90

    – –  altri

    9,6

    1509

    Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

    1509 10

    –  vergini

     

     

    1509 10 10

    – –  Olio d'oliva lampante

    122,6 €/100 kg/net

    1509 10 90

    – –  altri

    124,5 €/100 kg/net

    1509 90 00

    –  altri

    134,6 €/100 kg/net

    1510 00

    Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

     

     

    1510 00 10

    –  Oli greggi

    110,2 €/100 kg/net

    1510 00 90

    –  altri

    160,3 €/100 kg/net

    1511

    Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

    1511 10

    –  Olio greggio

     

     

    1511 10 10

    – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    esenzione

    1511 10 90

    – –  altro

    3,8

    1511 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Frazioni solide

     

     

    1511 90 11

    – – –  presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8 (59)

    1511 90 19

    – – –  altrimenti presentate

    10,9

     

    – –  altri

     

     

    1511 90 91

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

    1511 90 99

    – – –  altri

    9

    1512

    Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

     

    –  Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni

     

     

    1512 11

    – –  Oli greggi

     

     

    1512 11 10

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    3,2

     

    – – –  altri

     

     

    1512 11 91

    – – – –  di girasole

    6,4

    1512 11 99

    – – – –  di cartamo

    6,4

    1512 19

    – –  altri

     

     

    1512 19 10

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

    1512 19 90

    – – –  altri

    9,6

     

    –  Olio di cotone e sue frazioni

     

     

    1512 21

    – –  Olio greggio, anche depurato del gossipolo

     

     

    1512 21 10

    – – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    3,2

    1512 21 90

    – – –  altro

    6,4

    1512 29

    – –  altri

     

     

    1512 29 10

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

    1512 29 90

    – – –  altri

    9,6

    1513

    Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

     

    –  Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni

     

     

    1513 11

    – –  Olio greggio

     

     

    1513 11 10

    – – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    2,5

     

    – – –  altro

     

     

    1513 11 91

    – – – –  presentato in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 11 99

    – – – –  altrimenti presentato

    6,4

    1513 19

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Frazioni solide

     

     

    1513 19 11

    – – – –  presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 19 19

    – – – –  altrimenti presentate

    10,9

     

    – – –  altri

     

     

    1513 19 30

    – – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

     

    – – – –  altri

     

     

    1513 19 91

    – – – – –  presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 19 99

    – – – – –  altrimenti presentati

    9,6

     

    –  Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni

     

     

    1513 21

    – –  Oli greggi

     

     

    1513 21 10

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    3,2

     

    – – –  altri

     

     

    1513 21 30

    – – – –  presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 21 90

    – – – –  altrimenti presentati

    6,4

    1513 29

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Frazioni solide

     

     

    1513 29 11

    – – – –  presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 29 19

    – – – –  altrimenti presentate

    10,9

     

    – – –  altri

     

     

    1513 29 30

    – – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

     

    – – – –  altri

     

     

    1513 29 50

    – – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1513 29 90

    – – – – –  altrimenti presentati

    9,6

    1514

    Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

     

    –  Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni

     

     

    1514 11

    – –  Oli greggi

     

     

    1514 11 10

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    3,2

    1514 11 90

    – – –  altri

    6,4

    1514 19

    – –  altri

     

     

    1514 19 10

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

    1514 19 90

    – – –  altri

    9,6

     

    –  altri

     

     

    1514 91

    – –  Oli greggi

     

     

    1514 91 10

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    3,2

    1514 91 90

    – – –  altri

    6,4

    1514 99

    – –  altri

     

     

    1514 99 10

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

    1514 99 90

    – – –  altri

    9,6

    1515

    Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

     

     

     

    –  Olio di lino e sue frazioni

     

     

    1515 11 00

    – –  Olio greggio

    3,2

    1515 19

    – –  altri

     

     

    1515 19 10

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

    1515 19 90

    – – –  altri

    9,6

     

    –  Olio di granturco e sue frazioni

     

     

    1515 21

    – –  Olio greggio

     

     

    1515 21 10

    – – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    3,2

    1515 21 90

    – – –  altro

    6,4

    1515 29

    – –  altri

     

     

    1515 29 10

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

    1515 29 90

    – – –  altri

    9,6

    1515 30

    –  Olio di ricino e sue frazioni

     

     

    1515 30 10

    – –  destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche (11)

    esenzione

    1515 30 90

    – –  altri

    5,1

    1515 50

    –  Olio di sesamo e sue frazioni

     

     

     

    – –  Olio greggio

     

     

    1515 50 11

    – – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    3,2

    1515 50 19

    – – –  altro

    6,4

     

    – –  altri

     

     

    1515 50 91

    – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

    1515 50 99

    – – –  altri

    9,6

    1515 90

    –  altri

     

     

    1515 90 11

    – –  Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni

    esenzione

     

    – –  Olio di semi di tabacco e sue frazioni

     

     

     

    – – –  Olio greggio

     

     

    1515 90 21

    – – – –  destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    esenzione

    1515 90 29

    – – – –  altro

    6,4

     

    – – –  altri

     

     

    1515 90 31

    – – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    esenzione

    1515 90 39

    – – – –  altri

    9,6

     

    – –  altri oli e loro frazioni

     

     

     

    – – –  Oli greggi

     

     

    1515 90 40

    – – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    3,2

     

    – – – –  altri

     

     

    1515 90 51

    – – – – –  concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

    1515 90 59

    – – – – –  concreti, altrimenti presentati; fluidi

    6,4

     

    – – –  altri

     

     

    1515 90 60

    – – – –  destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

     

    – – – –  altri

     

     

    1515 90 91

    – – – – –  concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    12,8

    1515 90 99

    – – – – –  concreti, altrimenti presentati; fluidi

    9,6

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

     

     

    1516 10

    –  Grassi e oli animali e loro frazioni

     

     

    1516 10 10

    – –  presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    12,8

    1516 10 90

    – –  altrimenti presentati

    10,9

    1516 20

    –  Grassi e oli vegetali e loro frazioni

     

     

    1516 20 10

    – –  Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»

    3,4

     

    – –  altri

     

     

    1516 20 91

    – – –  presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

    12,8

     

    – – –  altrimenti presentati

     

     

    1516 20 95

    – – – –  Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

    5,1

     

    – – – –  altri

     

     

    1516 20 96

    – – – – –  Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole; altri oli con tenore in acidi grassi liberi inferiore a 50 %, in peso, ed esclusi gli oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba

    9,6

    1516 20 98

    – – – – –  altri

    10,9

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

     

     

    1517 10

    –  Margarina, esclusa la margarina liquida

     

     

    1517 10 10

    – –  avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    8,3 + 28,4 €/100 kg/net

    1517 10 90

    – –  altra

    16

    1517 90

    –  altre

     

     

    1517 90 10

    – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

    8,3 + 28,4 €/100 kg/net

     

    – –  altre

     

     

    1517 90 91

    – – –  Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente mescolati

    9,6

    1517 90 93

    – – –  Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

    2,9

    1517 90 99

    – – –  altre

    16

    1518 00

    Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove

     

     

    1518 00 10

    –  Linossina

    7,7

     

    –  Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (11)

     

     

    1518 00 31

    – –  greggi

    3,2

    1518 00 39

    – –  altri

    5,1

     

    –  altri

     

     

    1518 00 91

    – –  Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516

    7,7

     

    – –  altri

     

     

    1518 00 95

    – – –  Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni

    2

    1518 00 99

    – – –  altri

    7,7

    1519

     

     

     

    1520 00 00

    Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

    esenzione

    1521

    Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati

     

     

    1521 10 00

    –  Cere vegetali

    esenzione

    1521 90

    –  altri

     

     

    1521 90 10

    – –  Spermaceti, anche raffinati o colorati

    esenzione

     

    – –  Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate

     

     

    1521 90 91

    – – –  gregge

    esenzione

    1521 90 99

    – – –  altre

    2,5

    1522 00

    Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

     

     

    1522 00 10

    –  Degras

    3,8

     

    –  Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali

     

     

     

    – –  contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio di oliva

     

     

    1522 00 31

    – – –  Paste di saponificazione (soapstocks)

    29,9 €/100 kg/net

    1522 00 39

    – – –  altri

    47,8 €/100 kg/net

     

    – –  altri

     

     

    1522 00 91

    – – –  Morchie o fecce di olio, paste di saponificazione (soapstocks)

    3,2

    1522 00 99

    – – –  altri

    esenzione

    SEZIONE IV

    PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

    Nota

    1.

    In questa sezione l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in proporzione non superiore a 3 % in peso.

    CAPITOLO 16

    PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei, i molluschi o altri invertebrati acquatici, preparati o conservati mediante i processi previsti nei capitoli 2, 3 o nella voce 0504.

    2.

    Le preparazioni alimentari rientrano in questo capitolo purché contengano più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti. Le preparazioni che contengono due o più dei suddetti prodotti, sono classificate nella voce del capitolo 16 corrispondente al prodotto prevalente in peso. Tali disposizioni non si applicano ai prodotti farciti della voce 1902, né alle preparazioni delle voci 2103 o 2104.

    Per le preparazioni che contengono fegato le disposizioni della seconda frase di cui sopra non si applicano per determinare le sottovoci all'interno delle voci 1601 e 1602.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 1602 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di carne, di frattaglie o di sangue, finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di carne o di frattaglie. La sottovoce 1602 10 ha la priorità su tutte le altre sottovoci della voce 1602.

    2.

    I pesci e i crostacei indicati nelle sottovoci delle voci 1604 o 1605 soltanto con il loro nome comune appartengono alle stesse specie di quelle indicate nel capitolo 3 con le stesse denominazioni.

    Note complementari

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, sono considerati «non cotti» i prodotti che non hanno subito un trattamento termico o che hanno subito un trattamento termico insufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e che presentano quindi, nel caso delle sottovoci 1602 50 10, 1602 90 61, 1602 90 72 e 1602 90 74, tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando sono sezionati secondo un piano che passa per la loro parte più grossa.

    2.

    Ai sensi delle sottovoci 1602 41 10, 1602 42 10 e da 1602 49 11 a 1602 49 15, l'espressione «e loro pezzi» si riferisce soltanto a preparazioni e conserve di carni che possono essere identificati in base alle dimensioni e caratteristiche del tessuto muscolare attinente, secondo i casi, come provenienti da prosciutti, lombate, collari o spalle di suini domestici.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1601 00

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

     

     

    1601 00 10

    –  di fegato

    15,4

     

    –  altri (60)

     

     

    1601 00 91

    – –  Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

    149,4 €/100 kg/net (13)

    1601 00 99

    – –  altri

    100,5 €/100 kg/net (13)

    1602

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

     

     

    1602 10 00

    –  Preparazioni omogeneizzate

    16,6

    1602 20

    –  di fegato di qualsiasi animale

     

     

    1602 20 10

    – –  di oca o di anatra

    10,2

    1602 20 90

    – –  altre

    16

     

    –  di volatili della voce 0105

     

     

    1602 31

    – –  di tacchino

     

     

     

    – – –  contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (61)

     

     

    1602 31 11

    – – – –  contenenti unicamente carne di tacchino non cotta

    102,4 €/100 kg/net

    1602 31 19

    – – – –  altre

    102,4 €/100 kg/net

    1602 31 30

    – – –  contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (61)

    102,4 €/100 kg/net

    1602 31 90

    – – –  altre

    102,4 €/100 kg/net

    1602 32

    – –  di galli e di galline

     

     

     

    – – –  contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (61)

     

     

    1602 32 11

    – – – –  non cotte

    86,7 €/100 kg/net

    1602 32 19

    – – – –  altre

    102,4 €/100 kg/net

    1602 32 30

    – – –  contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (61)

    10,9

    1602 32 90

    – – –  altre

    10,9

    1602 39

    – –  altre

     

     

     

    – – –  contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili (61)

     

     

    1602 39 21

    – – – –  non cotte

    86,7 €/100 kg/net

    1602 39 29

    – – – –  altre

    10,9

    1602 39 40

    – – –  contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili (61)

    10,9

    1602 39 80

    – – –  altre

    10,9

     

    –  della specie suina

     

     

    1602 41

    – –  Prosciutti e loro pezzi

     

     

    1602 41 10

    – – –  della specie suina domestica

    156,8 €/100 kg/net (13)

    1602 41 90

    – – –  altri

    10,9

    1602 42

    – –  Spalle e loro pezzi

     

     

    1602 42 10

    – – –  della specie suina domestica

    129,3 €/100 kg/net (13)

    1602 42 90

    – – –  altre

    10,9

    1602 49

    – –  altre, compresi i miscugli

     

     

     

    – – –  della specie suina domestica

     

     

     

    – – – –  contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

     

     

    1602 49 11

    – – – – –  Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti

    156,8 €/100 kg/net (13)

    1602 49 13

    – – – – –  Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle

    129,3 €/100 kg/net (13)

    1602 49 15

    – – – – –  altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi

    129,3 €/100 kg/net (13)

    1602 49 19

    – – – – –  altre

    85,7 €/100 kg/net (13)

    1602 49 30

    – – – –  contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    75 €/100 kg/net (13)

    1602 49 50

    – – – –  contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    54,3 €/100 kg/net (13)

    1602 49 90

    – – –  altre

    10,9

    1602 50

    –  della specie bovina

     

     

    1602 50 10

    – –  non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte

    303,4 €/100 kg/net

     

    – –  altre

     

     

    1602 50 31

    – – –  «Corned beef» in recipienti ermeticamente chiusi

    16,6

    1602 50 95

    – – –  altre

    16,6

    1602 90

    –  altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale

     

     

    1602 90 10

    – –  Preparazioni di sangue di qualsiasi animale

    16,6

     

    – –  altre

     

     

    1602 90 31

    – – –  di selvaggina o di coniglio

    10,9

     

    – – –  altre

     

     

    1602 90 51

    – – – –  contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica

    85,7 €/100 kg/net

     

    – – – –  altre

     

     

     

    – – – – –  contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina

     

     

    1602 90 61

    – – – – – –  non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

    303,4 €/100 kg/net

    1602 90 69

    – – – – – –  altre

    16,6

     

    – – – – –  altre

     

     

     

    – – – – – –  di ovini e di caprini

     

     

     

    – – – – – – –  non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte

     

     

    1602 90 72

    – – – – – – – –  di ovini

    12,8

    1602 90 74

    – – – – – – – –  di caprini

    16,6

     

    – – – – – – –  altre

     

     

    1602 90 76

    – – – – – – – –  di ovini

    12,8

    1602 90 78

    – – – – – – – –  di caprini

    16,6

    1602 90 99

    – – – – – –  altre

    16,6

    1603 00

    Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

     

     

    1603 00 10

    –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    12,8

    1603 00 80

    –  altri

    esenzione

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

     

     

     

    –  Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati

     

     

    1604 11 00

    – –  Salmoni

    5,5

    1604 12

    – –  Aringhe

     

     

    1604 12 10

    – – –  Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

    15

     

    – – –  altri

     

     

    1604 12 91

    – – – –  in recipienti ermeticamente chiusi

    20

    1604 12 99

    – – – –  altri

    20

    1604 13

    – –  Sardine, alacce e spratti

     

     

     

    – – –  Sardine

     

     

    1604 13 11

    – – – –  sotto olio d'oliva

    12,5

    1604 13 19

    – – – –  altri

    12,5

    1604 13 90

    – – –  altri

    12,5

    1604 14

    – –  Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

     

     

     

    – – –  Tonni e palamite

     

     

    1604 14 11

    – – – –  sotto olio vegetale

    24

     

    – – – –  altri

     

     

    1604 14 16

    – – – – –  Filetti detti «loins»

    24

    1604 14 18

    – – – – –  altri

    24

    1604 14 90

    – – –  Boniti (Sarda spp.)

    25

    1604 15

    – –  Sgombri

     

     

     

    – – –  delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus

     

     

    1604 15 11

    – – – –  Filetti

    25

    1604 15 19

    – – – –  altri

    25

    1604 15 90

    – – –  della specie Scomber australasicus

    20

    1604 16 00

    – –  Acciughe

    25

    1604 19

    – –  altri

     

     

    1604 19 10

    – – –  Salmonidi, diversi dai salmoni

    7

     

    – – –  Pesci del genere Euthynnus, diversi dalle palamite [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

     

     

    1604 19 31

    – – – –  Filetti detti «loins»

    24

    1604 19 39

    – – – –  altri

    24

    1604 19 50

    – – –  Pesci della specie Orcynopsis unicolor

    12,5

     

    – – –  altri

     

     

    1604 19 91

    – – – –  Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati

    7,5

     

    – – – –  altri

     

     

    1604 19 92

    – – – – –  Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    20

    1604 19 93

    – – – – –  Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    20

    1604 19 94

    – – – – –  Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    20

    1604 19 95

    – – – – –  Merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma) e merluzzi gialli (Pollachius pollachius)

    20

    1604 19 98

    – – – – –  altri

    20

    1604 20

    –  altre preparazioni e conserve di pesci

     

     

    1604 20 05

    – –  Preparazioni di surimi

    20

     

    – –  altri

     

     

    1604 20 10

    – – –  di salmoni

    5,5

    1604 20 30

    – – –  di salmonidi, diversi dai salmoni

    7

    1604 20 40

    – – –  di acciughe

    25

    1604 20 50

    – – –  di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

    25 (13)

    1604 20 70

    – – –  di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

    24 (13)

    1604 20 90

    – – –  di altri pesci

    14

    1604 30

    –  Caviale e suoi succedanei

     

     

    1604 30 10

    – –  Caviale (uova di storioni)

    20

    1604 30 90

    – –  Succedanei del caviale

    20

    1605

    Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

     

     

    1605 10 00

    –  Granchi

    8

    1605 20

    –  Gamberetti

     

     

    1605 20 10

    – –  in recipienti ermeticamente chiusi

    20 (13)

     

    – –  altri

     

     

    1605 20 91

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg

    20 (13)

    1605 20 99

    – – –  altri

    20 (13)

    1605 30

    –  Astici

     

     

    1605 30 10

    – –  Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse (11)

    esenzione

    1605 30 90

    – –  altri

    20

    1605 40 00

    –  altri crostacei

    20 (13)

    1605 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Molluschi

     

     

     

    – – –  Mitili (Mytilus spp., Perna spp.)

     

     

    1605 90 11

    – – – –  in recipienti ermeticamente chiusi

    20

    1605 90 19

    – – – –  altri

    20

    1605 90 30

    – – –  altri

    20

    1605 90 90

    – –  altri invertebrati acquatici

    26

    CAPITOLO 17

    ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

    Nota

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao (voce 1806);

    b)

    gli zuccheri chimicamente puri (diversi dal saccarosio, dal lattosio, dal maltosio, dal glucosio e dal fruttosio o levulosio) e gli altri prodotti della voce 2940;

    c)

    i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 1701 11 e 1701 12, si intende per «zucchero greggio» lo zucchero contenente, in peso, allo stato secco, una percentuale di saccarosio, corrispondente alla lettura del polarimetro, inferiore a 99,5 gradi.

    Note complementari

    1.

    Per l'applicazione delle sottovoci 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 e 1701 12 90 sono considerati «zuccheri greggi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5 % di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

    2.

    Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'allegato I, punto III del regolamento (CE) n. 318/2006 non è del 92 %, è calcolato come segue:

    il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato secondo le disposizioni precitate.

    3.

    Per l'applicazione della sottovoce 1701 99 10 sono considerati «zuccheri bianchi» gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di colori né d'altre sostanze contenenti, in peso, allo stato secco, 99,5 % o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico.

    4.

    Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 95, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 42, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

    5.

    È considerato «isoglucosio», ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco almeno 10 % di fruttosio.

    Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006.

    6.

    È considerato come «sciroppo di inulina»:

    a)

    ai sensi della sottovoce 1702 60 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio;

    b)

    ai sensi della sottovoce 1702 90 80 il prodotto, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, con un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10 % ma non superiore a 50 % di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.

    7.

    Le merci della sottovoce 1704 90, presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

     

     

     

    –  Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

     

     

    1701 11

    – –  di canna

     

     

    1701 11 10

    – – –  destinati ad essere raffinati (11)

    33,9 €/100 kg/net (62)  (13)

    1701 11 90

    – – –  altri

    41,9 €/100 kg/net (13)

    1701 12

    – –  di barbabietola

     

     

    1701 12 10

    – – –  destinati ad essere raffinati (11)

    33,9 €/100 kg/net (62)  (13)

    1701 12 90

    – – –  altri

    41,9 €/100 kg/net (13)

     

    –  altri

     

     

    1701 91 00

    – –  con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    41,9 €/100 kg/net (13)

    1701 99

    – –  altri

     

     

    1701 99 10

    – – –  Zuccheri bianchi

    41,9 €/100 kg/net (13)

    1701 99 90

    – – –  altri

    41,9 €/100 kg/net (13)

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

     

     

     

    –  Lattosio e sciroppo di lattosio

     

     

    1702 11 00

    – –  contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca

    14 €/100 kg/net

    1702 19 00

    – –  altri

    14 €/100 kg/net

    1702 20

    –  Zucchero e sciroppo d'acero

     

     

    1702 20 10

    – –  Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    0,4 €/100 kg/net (63)

    1702 20 90

    – –  altri

    8

    1702 30

    –  Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio

     

     

    1702 30 10

    – –  Isoglucosio

    50,7 €/100 kg/net mas

     

    – –  altri

     

     

    1702 30 50

    – – –  in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

    26,8 €/100 kg/net

    1702 30 90

    – – –  altri

    20 €/100 kg/net

    1702 40

    –  Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

     

     

    1702 40 10

    – –  Isoglucosio

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 40 90

    – –  altri

    20 €/100 kg/net

    1702 50 00

    –  Fruttosio chimicamente puro

    16 + 50,7 €/100 kg/net mas (13)

    1702 60

    –  altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito

     

     

    1702 60 10

    – –  Isoglucosio

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 60 80

    – –  Sciroppo di inulina

    0,4 €/100 kg/net (63)

    1702 60 95

    – –  altri

    0,4 €/100 kg/net (63)

    1702 90

    –  altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

     

     

    1702 90 10

    – –  Maltosio chimicamente puro

    12,8

    1702 90 30

    – –  Isoglucosio

    50,7 €/100 kg/net mas

    1702 90 50

    – –  Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina

    20 €/100 kg/net

     

    – –  Zuccheri e melassi, caramellati

     

     

    1702 90 71

    – – –  contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

    0,4 €/100 kg/net (63)

     

    – – –  altri

     

     

    1702 90 75

    – – – –  in polvere, anche agglomerati

    27,7 €/100 kg/net

    1702 90 79

    – – – –  altri

    19,2 €/100 kg/net

    1702 90 80

    – –  Sciroppo di inulina

    0,4 €/100 kg/net (63)

    1702 90 95

    – –  altri

    0,4 €/100 kg/net (63)

    1703

    Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

     

     

    1703 10 00

    –  Melassi di canna

    0,35 €/100 kg/net

    1703 90 00

    –  altri

    0,35 €/100 kg/net

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

     

     

    1704 10

    –  Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero

     

     

    1704 10 10

    – –  aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    6,2 + 27,1 €/100 kg/net MAX 17,9

    1704 10 90

    – –  aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    6,3 + 30,9 €/100 kg/net MAX 18,2

    1704 90

    –  altri

     

     

    1704 90 10

    – –  Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

    13,4

    1704 90 30

    – –  Preparazione detta «cioccolato bianco»

    9,1 + 45,1 €/100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 €/100 kg/net

     

    – –  altri

     

     

    1704 90 51

    – – –  Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)

    1704 90 55

    – – –  Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)

    1704 90 61

    – – –  Confetti e prodotti simili confettati

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)

     

    – – –  altri

     

     

    1704 90 65

    – – – –  Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)

    1704 90 71

    – – – –  Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)

    1704 90 75

    – – – –  Caramelle

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)

     

    – – – –  altri

     

     

    1704 90 81

    – – – – –  ottenuti per compressione

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)

    1704 90 99

    – – – – –  altri

    9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)

    CAPITOLO 18

    CACAO E SUE PREPARAZIONI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende le preparazioni delle voci 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 e 3004.

    2.

    La voce 1806 comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonché, con riserva delle disposizioni della nota 1 di questo capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.

    Note complementari

    1.

    Le merci delle sottovoci 1806 20, 1806 31, 1806 32 e 1806 90, presentate in forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in saccarosio e in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

    2.

    Le sottovoci 1806 90 11 e 1806 90 19 non comprendono i prodotti costituiti esclusivamente di un solo tipo di cioccolato.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1801 00 00

    Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto

    esenzione

    1802 00 00

    Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

    esenzione

    1803

    Pasta di cacao, anche sgrassata

     

     

    1803 10 00

    –  non sgrassata

    9,6

    1803 20 00

    –  completamente o parzialmente sgrassata

    9,6

    1804 00 00

    Burro, grasso e olio di cacao

    7,7

    1805 00 00

    Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    8

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

     

     

    1806 10

    –  Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    1806 10 15

    – –  non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio

    8

    1806 10 20

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

    8 + 25,2 €/100 kg/net (13)

    1806 10 30

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

    8 + 31,4 €/100 kg/net (13)

    1806 10 90

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio (compresso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

    8 + 41,9 €/100 kg/net (13)

    1806 20

    –  altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg

     

     

    1806 20 10

    – –  aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)  (13)

    1806 20 30

    – –  aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)  (13)

     

    – –  altre

     

     

    1806 20 50

    – – –  aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)  (13)

    1806 20 70

    – – –  Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

    15,4 + EA (27)  (13)

    1806 20 80

    – – –  Glassatura al cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)  (13)

    1806 20 95

    – – –  altre

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)  (13)

     

    –  altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini

     

     

    1806 31 00

    – –  ripiene

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (27)  (13)

    1806 32

    – –  non ripiene

     

     

    1806 32 10

    – – –  con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (27)

    1806 32 90

    – – –  altre

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (27)

    1806 90

    –  altre

     

     

     

    – –  Cioccolata e prodotti di cioccolata

     

     

     

    – – –  Cioccolatini (praline), anche ripieni

     

     

    1806 90 11

    – – – –  contenenti alcole

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (27)

    1806 90 19

    – – – –  altri

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (27)

     

    – – –  altri

     

     

    1806 90 31

    – – – –  ripieni

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (27)

    1806 90 39

    – – – –  non ripieni

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (27)

    1806 90 50

    – –  Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (27)

    1806 90 60

    – –  Pasta da spalmare contenente cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (27)

    1806 90 70

    – –  Preparazioni per bevande, contenenti cacao

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (27)

    1806 90 90

    – –  altre

    8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z (13)  (27)

    CAPITOLO 19

    PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    ad eccezione dei prodotti farciti della voce 1902, le preparazioni alimentari contenenti più del 20 %, in peso, di salsiccia, di salami, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

    b)

    i prodotti a base di farine, di amidi o di fecole (biscotti, ecc.), appositamente preparati per l'alimentazione degli animali (voce 2309);

    c)

    i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30.

    2.

    Ai sensi della voce 1901, si intendono per:

    a)

    «semole», le semole dei cereali del capitolo 11;

    b)

    «farine» e «semolini»:

    1)

    le farine e i semolini di cereali del capitolo 11;

    2)

    le farine, i semolini e le polveri di origine vegetale, qualunque sia il capitolo nel quale rientrano, diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri di ortaggi o legumi secchi (voce 0712), di patate (voce 1105) o di legumi da granella secchi (voce 1106).

    3.

    La voce 1904 non comprende le preparazioni contenenti, in peso, più di 6 % di cacao calcolato su una base completamente sgrassata o interamente ricoperte di cioccolata o di altre preparazioni alimentari contenenti cacao della voce 1806.

    4.

    Per l'applicazione della voce 1904, l'espressione «altrimenti preparati» significa che i cereali sono stati sottoposti ad una preparazione più spinta di quelle previste nelle voci o nelle note dei capitoli 10 e 11.

    Note complementari

    1.

    Le merci delle sottovoci 1905 31, 1905 32, 1905 40 e 1905 90 presentate sotto forma di assortimenti, sono assoggettate all'applicazione di un elemento agricolo (EA) stabilito secondo il tenore medio in materie grasse provenienti dal latte, in proteine del latte, in saccarosio, in isoglucosio, in glucosio e in amido o fecola, della totalità dell'assortimento.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 1905 31, sono considerati come «biscotti con aggiunta di dolcificanti» soltanto i prodotti della specie che hanno, in peso, un tenore in acqua non superiore a 12 % e un tenore in materie grasse non superiore a 35 % (le materie utilizzate per riempire o ricoprire i biscotti non sono prese in considerazione per il calcolo dei suddetti tenori).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove

     

     

    1901 10 00

    –  Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

    7,6 + EA (27)

    1901 20 00

    –  Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

    7,6 + EA (27)

    1901 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Estratti di malto

     

     

    1901 90 11

    – – –  aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

    5,1 + 18 €/100 kg/net

    1901 90 19

    – – –  altri

    5,1 + 14,7 €/100 kg/net

     

    – –  altri

     

     

    1901 90 91

    – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

    12,8

    1901 90 99

    – – –  altri

    7,6 + EA (13)  (27)

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

     

     

     

    –  Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate

     

     

    1902 11 00

    – –  contenenti uova

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net (13)

    1902 19

    – –  altre

     

     

    1902 19 10

    – – –  non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net (13)

    1902 19 90

    – – –  altre

    7,7 + 21,1 €/100 kg/net (13)

    1902 20

    –  Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

     

     

    1902 20 10

    – –  contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

    8,5

    1902 20 30

    – –  contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine

    54,3 €/100 kg/net

     

    – –  altre

     

     

    1902 20 91

    – – –  cotte

    8,3 + 6,1 €/100 kg/net (13)

    1902 20 99

    – – –  altre

    8,3 + 17,1 €/100 kg/net (13)

    1902 30

    –  altre paste alimentari

     

     

    1902 30 10

    – –  secche

    6,4 + 24,6 €/100 kg/net (13)

    1902 30 90

    – –  altre

    6,4 + 9,7 €/100 kg/net (13)

    1902 40

    –  Cuscus

     

     

    1902 40 10

    – –  non preparato

    7,7 + 24,6 €/100 kg/net (13)

    1902 40 90

    – –  altro

    6,4 + 9,7 €/100 kg/net (13)

    1903 00 00

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    6,4 + 15,1 €/100 kg/net (13)

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

     

     

    1904 10

    –  Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura

     

     

    1904 10 10

    – –  a base di granturco

    3,8 + 20 €/100 kg/net

    1904 10 30

    – –  a base di riso

    5,1 + 46 €/100 kg/net

    1904 10 90

    – –  altri

    5,1 + 33,6 €/100 kg/net

    1904 20

    –  Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati

     

     

    1904 20 10

    – –  Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

    9 + EA (27)

     

    – –  altri

     

     

    1904 20 91

    – – –  a base di granturco

    3,8 + 20 €/100 kg/net

    1904 20 95

    – – –  a base di riso

    5,1 + 46 €/100 kg/net

    1904 20 99

    – – –  altri

    5,1 + 33,6 €/100 kg/net

    1904 30 00

    –  Bulgur di grano

    8,3 + 25,7 €/100 kg/net (13)

    1904 90

    –  altri

     

     

    1904 90 10

    – –  Riso

    8,3 + 46 €/100 kg/net

    1904 90 80

    – –  altri

    8,3 + 25,7 €/100 kg/net (13)

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

     

     

    1905 10 00

    –  Pane croccante detto «Knäckebrot»

    5,8 + 13 €/100 kg/net

    1905 20

    –  Pane con spezie (panpepato)

     

     

    1905 20 10

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    9,4 + 18,3 €/100 kg/net

    1905 20 30

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    9,8 + 24,6 €/100 kg/net

    1905 20 90

    – –  avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

    10,1 + 31,4 €/100 kg/net

     

    –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini

     

     

    1905 31

    – –  Biscotti con aggiunta di dolcificanti

     

     

     

    – – –  interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

     

     

    1905 31 11

    – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (27)

    1905 31 19

    – – – –  altri

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (27)

     

    – – –  altri

     

     

    1905 31 30

    – – – –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 8 %

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (27)

     

    – – – –  altri

     

     

    1905 31 91

    – – – – –  doppio biscotto con ripieno

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (27)

    1905 31 99

    – – – – –  altri

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (27)

    1905 32

    – –  Cialde e cialdine

     

     

    1905 32 05

    – – –  aventi tenore di umidità superiore a 10 %

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (27)

     

    – – –  altre

     

     

     

    – – – –  interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao

     

     

    1905 32 11

    – – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (27)

    1905 32 19

    – – – – –  altre

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (27)

     

    – – – –  altre

     

     

    1905 32 91

    – – – – –  salate, anche ripiene

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (27)

    1905 32 99

    – – – – –  altre

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (27)

    1905 40

    –  Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati

     

     

    1905 40 10

    – –  Fette biscottate

    9,7 + EA (27)

    1905 40 90

    – –  altri

    9,7 + EA (27)

    1905 90

    –  altri

     

     

    1905 90 10

    – –  Pane azimo (mazoth)

    3,8 + 15,9 €/100 kg/net

    1905 90 20

    – –  Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    4,5 + 60,5 €/100 kg/net (13)

     

    – –  altri

     

     

    1905 90 30

    – – –  Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5 %, in peso, sulla materia secca

    9,7 + EA (27)

    1905 90 45

    – – –  Biscotti

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (27)

    1905 90 55

    – – –  Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (27)

     

    – – –  altri

     

     

    1905 90 60

    – – – –  con aggiunta di dolcificanti

    9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z (27)

    1905 90 90

    – – – –  altri

    9 + EA MAX 20,7 + AD F/M (27)

    CAPITOLO 20

    PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli ortaggi, i legumi e le frutta, preparati o conservati, con uno dei metodi enumerati nei capitoli 7, 8 o 11;

    b)

    le preparazioni alimentari contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici o di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

    c)

    i prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e gli altri prodotti della voce 1905;

    d)

    le preparazioni alimentari composte omogeneizzate della voce 2104.

    2.

    Non rientrano nelle voci 2007 e 2008 le gelatine e le paste di frutta, le mandorle rivestite di zucchero e i prodotti simili presentati sotto forma di confetteria (voce 1704) o i prodotti di cioccolato (voce 1806).

    3.

    Le voci 2001, 2004 e 2005 comprendono, secondo il caso, soltanto i prodotti del capitolo 7 o delle voci 1105 o 1106 (diversi dalle farine, dai semolini e dalle polveri dei prodotti del capitolo 8), che sono stati preparati o conservati con metodi diversi da quelli previsti alla nota 1 a).

    4.

    I succhi di pomodoro, il cui tenore in estratto secco sia di 7 % o più, in peso, rientrano nella voce 2002.

    5.

    Ai sensi della voce 2007, per prodotti «ottenuti mediante cottura» si intendono i prodotti ottenuti mediante trattamento termico a pressione atmosferica o sottovuoto parziale al fine di aumentarne la viscosità mediante la riduzione del tenore d'acqua o mediante altri procedimenti.

    6.

    Ai sensi della voce 2009 per «succhi non fermentati, senza aggiunta di alcole», si intendono i succhi il cui titolo alcolometrico volumico (vedi nota 2 del capitolo 22) non supera 0,5 % vol.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2005 10, per «ortaggi o legumi omogeneizzati» si intendono le preparazioni di ortaggi o legumi finemente omogeneizzati, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di ortaggi o di legumi. La sottovoce 2005 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2005.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 2007 10, per «preparazioni omogeneizzate» si intendono le preparazioni di frutta finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla preparazione come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere piccole quantità di frammenti visibili di frutta. La sottovoce 2007 10 ha priorità su tutte le altre sottovoci della voce 2007.

    3.

    Ai sensi delle sottovoci 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 e 2009 71, per «valore Brix» si intendono i gradi Brix desunti direttamente dalla scala di un idrometro Brix o di un indice di rifrazione espresso in percentuale del tenore di saccarosio misurato con il rifrattometro, ad una temperatura di 20 °C o dopo rettificazione per una temperatura di 20 °C se la misurazione è effettuata ad una temperatura differente.

    Note complementari

    1.

    Sono considerati come prodotti della voce 2001 solo gli ortaggi e legumi, la frutta ed altre parti commestibili di piante preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, aventi tenore, in peso, di acido volatile libero, calcolato in acido acetico, uguale o superiore a 0,5 %. Inoltre, i funghi di cui alla sottovoce 2001 90 50 non possono avere un tenore, in peso, di sale superiore a 2,5 %.

    2.

    a)

    Il tenore di zuccheri diversi, calcolato in saccarosio («tenore di zuccheri»), dei prodotti compresi in questo capitolo corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 — e moltiplicato per il fattore:

    0,93 per i prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99,

    0,95 per i prodotti delle altre voci.

    b)

    L'espressione «valore Brix» utilizzata nelle sottovoci della voce 2009 corrisponde all'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro — utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93.

    3.

    I prodotti delle sottovoci da 2008 20 a 2008 80, 2008 92 e 2008 99 sono considerati «con aggiunta di zuccheri» quando il loro «tenore di zuccheri» è superiore, in peso, ad una delle percentuali sotto indicate, secondo la specie delle frutta o parti commestibili di piante:

    ananassi, uve: 13 %,

    altre frutta, compresi i miscugli di frutta o parti commestibili di piante: 9 %.

    4.

    Per l'applicazione delle sottovoci da 2008 30 11 a 2008 30 39, da 2008 40 11 a 2008 40 39, da 2008 50 11 a 2008 50 59, da 2008 60 11 a 2008 60 39, da 2008 70 11 a 2008 70 59, da 2008 80 11 a 2008 80 39, da 2008 92 12 a 2008 92 38 e da 2008 99 11 a 2008 99 40 si intende per:

    «titolo alcolometrico massico effettivo» il numero di chilogrammi di alcole puro contenuto in 100 kg di prodotto,

    «% mas» il simbolo del titolo alcolometrico massico.

    5.

    a)

    Il tenore di zuccheri addizionati dei prodotti della voce 2009 corrisponde al tenore di zuccheri, diminuito delle cifre sotto indicate, secondo le specie dei succhi:

    succo di limone o di pomodoro: 3,

    succo di uva: 15,

    succo di altre frutta o di ortaggi o legumi compresi i miscugli di succhi: 13.

    b)

    I succhi di frutta addizionati di zuccheri, di un valore Brix inferiore o uguale a 67 e contenenti meno del 50 % in peso di succhi di frutta nel loro stato naturale, ottenuti a partire da frutta o per diluizione di concentrati di succhi di frutta, perdono il carattere originario di succhi di frutta di cui alla voce 2009.

    6.

    Per «succo di uva (compreso il mosto di uva) concentrato» (sottovoci 2009 69 51 e 2009 69 71) si intende il succo (compreso il mosto) di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, non è inferiore a 50,9 %.

    7.

    Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94, 2008 92 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 80 34, 2009 80 36, 2009 80 73, 2009 80 85, 2009 80 88, 2009 80 97, 2009 90 92, 2009 90 95 e 2009 90 97, si considerano come «frutta tropicale» guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya.

    8.

    Ai sensi delle sottovoci 2001 90 91, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 11, 2008 19 91, 2008 92 12, 2008 92 16, 2008 92 32, 2008 92 36, 2008 92 51, 2008 92 72, 2008 92 76, 2008 92 92, 2008 92 94 e 2008 92 97, sono considerate come «noci tropicali» le noci di cocco, di acagiù, del Brasile, di arec (o di betel), di cola e macadamia.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2001

    Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

     

     

    2001 10 00

    –  Cetrioli e cetriolini

    17,6

    kg/net eda

    2001 90

    –  altri

     

     

    2001 90 10

    – –  «Chutney» di manghi

    esenzione

    2001 90 20

    – –  Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

    5

    2001 90 30

    – –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (41)

    2001 90 40

    – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    8,3 + 3,8 €/100 kg/net (41)

    2001 90 50

    – –  Funghi

    16

    2001 90 60

    – –  Cuori di palma

    10

    2001 90 65

    – –  Olive

    16

    2001 90 70

    – –  Peperoni

    16

    2001 90 91

    – –  Frutta tropicale e noci tropicali

    10

    2001 90 97

    – –  altri

    16

    2002

    Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

     

     

    2002 10

    –  Pomodori, interi o in pezzi

     

     

    2002 10 10

    – –  pelati

    14,4

    2002 10 90

    – –  altri

    14,4

    2002 90

    –  altri

     

     

     

    – –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %

     

     

    2002 90 11

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

    14,4

    2002 90 19

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    14,4

     

    – –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2002 90 31

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

    14,4

    2002 90 39

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    14,4

     

    – –  aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %

     

     

    2002 90 91

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg

    14,4

    2002 90 99

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

    14,4

    2003

    Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

     

     

    2003 10

    –  Funghi del genere Agaricus

     

     

    2003 10 20

    – –  conservati temporaneamente, completamente cotti

    18,4 + 191 €/100 kg/net eda (13)

    kg/net eda

    2003 10 30

    – –  altri

    18,4 + 222 €/100 kg/net eda (13)

    kg/net eda

    2003 20 00

    –  Tartufi

    14,4

    2003 90 00

    –  altri

    18,4

    2004

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

    2004 10

    –  Patate

     

     

    2004 10 10

    – –  semplicemente cotte

    14,4

     

    – –  altre

     

     

    2004 10 91

    – – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    7,6 + EA (27)

    2004 10 99

    – – –  altri

    17,6

    2004 90

    –  altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

     

     

    2004 90 10

    – –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (41)

    2004 90 30

    – –  Crauti, capperi e olive

    16

    2004 90 50

    – –  Piselli (Pisum sativum) e fagiolini

    19,2

     

    – –  altri, compresi i miscugli

     

     

    2004 90 91

    – – –  Cipolle, semplicemente cotte

    14,4

    2004 90 98

    – – –  altri

    17,6

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

    2005 10 00

    –  Ortaggi e legumi omogeneizzati

    17,6

    2005 20

    –  Patate

     

     

    2005 20 10

    – –  sotto forma di farina, semolino o fiocchi

    8,8 + EA (27)

     

    – –  altre

     

     

    2005 20 20

    – – –  a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate

    14,1

    2005 20 80

    – – –  altre

    14,1

    2005 40 00

    –  Piselli (Pisum sativum)

    19,2

     

    –  Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

     

     

    2005 51 00

    – –  Fagioli in grani

    17,6

    2005 59 00

    – –  altri

    19,2

    2005 60 00

    –  Asparagi

    17,6

    2005 70 00

    –  Olive

    12,8

    kg/net eda

    2005 80 00

    –  Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (41)

     

    –  altri ortaggi e miscugli di ortaggi

     

     

    2005 91 00

    – –  Germogli di bambù

    17,6

    2005 99

    – –  altri

     

     

    2005 99 10

    – – –  Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni

    6,4

    2005 99 20

    – – –  Capperi

    16

    2005 99 30

    – – –  Carciofi

    17,6

    2005 99 40

    – – –  Carote

    17,6

    2005 99 50

    – – –  Miscugli di ortaggi

    17,6

    2005 99 60

    – – –  Crauti

    16

    2005 99 90

    – – –  altri

    17,6

    2006 00

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

     

     

    2006 00 10

    –  Zenzero

    esenzione

     

    –  altre

     

     

     

    – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

     

    2006 00 31

    – – –  Ciliege

    20 + 23,9 €/100 kg/net

    2006 00 35

    – – –  Frutta tropicale e noci tropicali

    12,5 + 15 €/100 kg/net

    2006 00 38

    – – –  altre

    20 + 23,9 €/100 kg/net

     

    – –  altre

     

     

    2006 00 91

    – – –  Frutta tropicale e noci tropicali

    12,5

    2006 00 99

    – – –  altre

    20

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

    2007 10

    –  Preparazioni omogeneizzate

     

     

    2007 10 10

    – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    24 + 4,2 €/100 kg/net

     

    – –  altre

     

     

    2007 10 91

    – – –  di frutta tropicale

    15

    2007 10 99

    – – –  altre

    24

     

    –  altre

     

     

    2007 91

    – –  di agrumi

     

     

    2007 91 10

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

    20 + 23 €/100 kg/net

    2007 91 30

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

    20 + 4,2 €/100 kg/net

    2007 91 90

    – – –  altre

    21,6

    2007 99

    – –  altre

     

     

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %

     

     

    2007 99 10

    – – – –  Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale (11)

    22,4

    2007 99 20

    – – – –  Puree e paste di marroni

    24 + 19,7 €/100 kg/net

     

    – – – –  altre

     

     

    2007 99 31

    – – – – –  di ciliege

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 33

    – – – – –  di fragole

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 35

    – – – – –  di lamponi

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 39

    – – – – –  altre

    24 + 23 €/100 kg/net

    2007 99 50

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

    24 + 4,2 €/100 kg/net

     

    – – –  altre

     

     

    2007 99 93

    – – – –  di frutta tropicale e noci tropicali

    15

    2007 99 97

    – – – –  altre

    24

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

     

     

     

    –  Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro

     

     

    2008 11

    – –  Arachidi

     

     

    2008 11 10

    – – –  Burro di arachidi

    12,8

     

    – – –  altre, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 11 91

    – – – –  superiore ad 1 kg

    11,2

     

    – – – –  uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 11 96

    – – – – –  tostate

    12

    2008 11 98

    – – – – –  altre

    12,8

    2008 19

    – –  altre, compresi i miscugli

     

     

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 19 11

    – – – –  Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale

    7

     

    – – – –  altre

     

     

    2008 19 13

    – – – – –  Mandorle e pistacchi, tostati

    9

    2008 19 19

    – – – – –  altre

    11,2

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 19 91

    – – – –  Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicale

    8

     

    – – – –  altre

     

     

     

    – – – – –  Frutta a guscio tostate

     

     

    2008 19 93

    – – – – – –  Mandorle e pistacchi

    10,2

    2008 19 95

    – – – – – –  altre

    12

    2008 19 99

    – – – – –  altre

    12,8

    2008 20

    –  Ananassi

     

     

     

    – –  con aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 20 11

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

    25,6 + 2,5 €/100 kg/net (13)

    2008 20 19

    – – – –  altri

    25,6 (13)

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 20 31

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

    25,6 + 2,5 €/100 kg/net (13)

    2008 20 39

    – – – –  altri

    25,6 (13)

     

    – –  senza aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 20 51

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %

    19,2

    2008 20 59

    – – – –  altri

    17,6

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 20 71

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %

    20,8 (13)

    2008 20 79

    – – – –  altri

    19,2

    2008 20 90

    – – –  senza aggiunta di zuccheri

    18,4

    2008 30

    –  Agrumi

     

     

     

    – –  con aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

     

    2008 30 11

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6 (13)

    2008 30 19

    – – – –  altri

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

     

    – – –  altri

     

     

    2008 30 31

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24 (13)

    2008 30 39

    – – – –  altri

    25,6 (13)

     

    – –  senza aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 30 51

    – – – –  Segmenti di pompelmi e di pomeli

    15,2

    2008 30 55

    – – – –  Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

    18,4

    2008 30 59

    – – – –  altri

    17,6

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 30 71

    – – – –  Segmenti di pompelmi e di pomeli

    15,2

    2008 30 75

    – – – –  Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi

    17,6

    2008 30 79

    – – – –  altri

    20,8 (13)

    2008 30 90

    – – –  senza aggiunta di zuccheri

    18,4

    2008 40

    –  Pere

     

     

     

    – –  con aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

     

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

     

    2008 40 11

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6 (13)

    2008 40 19

    – – – – –  altre

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  altre

     

     

    2008 40 21

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24 (13)

    2008 40 29

    – – – – –  altre

    25,6 (13)

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 40 31

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

    2008 40 39

    – – – –  altre

    25,6 (13)

     

    – –  senza aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 40 51

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    17,6

    2008 40 59

    – – – –  altre

    16

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 40 71

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    19,2

    2008 40 79

    – – – –  altre

    17,6

    2008 40 90

    – – –  senza aggiunta di zuccheri

    16,8

    2008 50

    –  Albicocche

     

     

     

    – –  con aggiunta d'alcole

     

     

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

     

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

     

    2008 50 11

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6 (13)

    2008 50 19

    – – – – –  altre

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  altre

     

     

    2008 50 31

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24 (13)

    2008 50 39

    – – – – –  altre

    25,6 (13)

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 50 51

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

    2008 50 59

    – – – –  altre

    25,6 (13)

     

    – –  senza aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 50 61

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    19,2

    2008 50 69

    – – – –  altre

    17,6

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 50 71

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    20,8 (13)

    2008 50 79

    – – – –  altre

    19,2

     

    – – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 50 92

    – – – –  superiore o uguale a 5 kg

    13,6

    2008 50 94

    – – – –  uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

    18,4 (64)

    2008 50 99

    – – – –  inferiore a 4,5 kg

    18,4

    2008 60

    –  Ciliege

     

     

     

    – –  con aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

     

    2008 60 11

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6 (13)

    2008 60 19

    – – – –  altre

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

     

    – – –  altre

     

     

    2008 60 31

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24 (13)

    2008 60 39

    – – – –  altre

    25,6 (13)

     

    – –  senza aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 60 50

    – – – –  superiore ad 1 kg

    17,6

    2008 60 60

    – – – –  uguale o inferiore ad 1 kg

    20,8 (13)

     

    – – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 60 70

    – – – –  superiore o uguale a 4,5 kg

    18,4

    2008 60 90

    – – – –  inferiore a 4,5 kg

    18,4

    2008 70

    –  Pesche, comprese le pesche noci

     

     

     

    – –  con aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

     

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

     

     

    2008 70 11

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6 (13)

    2008 70 19

    – – – – –  altre

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  altre

     

     

    2008 70 31

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24 (13)

    2008 70 39

    – – – – –  altre

    25,6 (13)

     

    – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 70 51

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

    2008 70 59

    – – – –  altre

    25,6 (13)

     

    – –  senza aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 70 61

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    19,2

    2008 70 69

    – – – –  altre

    17,6

     

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 70 71

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %

    19,2

    2008 70 79

    – – – –  altre

    17,6

     

    – – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 70 92

    – – – –  superiore o uguale a 5 kg

    15,2

    2008 70 98

    – – – –  inferiore a 5 kg

    18,4

    2008 80

    –  Fragole

     

     

     

    – –  con aggiunta di alcole

     

     

     

    – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

     

    2008 80 11

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    25,6 (13)

    2008 80 19

    – – – –  altre

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net (13)

     

    – – –  altre

     

     

    2008 80 31

    – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    24 (13)

    2008 80 39

    – – – –  altre

    25,6 (13)

     

    – –  senza aggiunta di alcole

     

     

    2008 80 50

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

    17,6

    2008 80 70

    – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

    20,8 (13)

    2008 80 90

    – – –  senza aggiunta di zuccheri

    18,4

     

    –  altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19

     

     

    2008 91 00

    – –  Cuori di palma

    10

    2008 92

    – –  Miscugli

     

     

     

    – – –  con aggiunta di alcole

     

     

     

    – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

     

     

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

     

     

    2008 92 12

    – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

    16

    2008 92 14

    – – – – – –  altri

    25,6

     

    – – – – –  altri

     

     

    2008 92 16

    – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

    16 + 2,6 €/100 kg/net

    2008 92 18

    – – – – – –  altri

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    – – – –  altri

     

     

     

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

     

     

    2008 92 32

    – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

    15

    2008 92 34

    – – – – – –  altri

    24

     

    – – – – –  altri

     

     

    2008 92 36

    – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

    16

    2008 92 38

    – – – – – –  altri

    25,6

     

    – – –  senza aggiunta di alcole

     

     

     

    – – – –  con aggiunta di zuccheri

     

     

     

    – – – – –  in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 92 51

    – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

    11

    2008 92 59

    – – – – – –  altri

    17,6

     

    – – – – –  altri

     

     

     

    – – – – – –  Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti

     

     

    2008 92 72

    – – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

    8,5

    2008 92 74

    – – – – – – –  altri

    13,6

     

    – – – – – –  altri

     

     

    2008 92 76

    – – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

    12

    2008 92 78

    – – – – – – –  altri

    19,2

     

    – – – –  senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

     

    – – – – –  superiore o uguale a 5 kg

     

     

    2008 92 92

    – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

    11,5

    2008 92 93

    – – – – – –  altri

    18,4

     

    – – – – –  uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg

     

     

    2008 92 94

    – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

    11,5

    2008 92 96

    – – – – – –  altri

    18,4

     

    – – – – –  inferiore a 4,5 kg

     

     

    2008 92 97

    – – – – – –  di frutta tropicale (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicale e di noci tropicali)

    11,5

    2008 92 98

    – – – – – –  altri

    18,4

    2008 99

    – –  altri

     

     

     

    – – –  con aggiunta di alcole

     

     

     

    – – – –  Zenzero

     

     

    2008 99 11

    – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

    10

    2008 99 19

    – – – – –  altri

    16

     

    – – – –  Uva

     

     

    2008 99 21

    – – – – –  avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %

    25,6 + 3,8 €/100 kg/net

    2008 99 23

    – – – – –  altra

    25,6

     

    – – – –  altri

     

     

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %

     

     

     

    – – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

     

     

    2008 99 24

    – – – – – – –  Frutta tropicale

    16

    2008 99 28

    – – – – – – –  altri

    25,6

     

    – – – – – –  altri

     

     

    2008 99 31

    – – – – – – –  Frutta tropicale

    16 + 2,6 €/100 kg/net

    2008 99 34

    – – – – – – –  altri

    25,6 + 4,2 €/100 kg/net

     

    – – – – –  altri

     

     

     

    – – – – – –  con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas

     

     

    2008 99 36

    – – – – – – –  Frutta tropicale

    15

    2008 99 37

    – – – – – – –  altre

    24

     

    – – – – – –  altri

     

     

    2008 99 38

    – – – – – – –  Frutta tropicale

    16

    2008 99 40

    – – – – – – –  altre

    25,6

     

    – – –  senza aggiunta di alcole

     

     

     

    – – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg

     

     

    2008 99 41

    – – – – –  Zenzero

    esenzione

    2008 99 43

    – – – – –  Uva

    19,2

    2008 99 45

    – – – – –  Prugne

    17,6

    2008 99 48

    – – – – –  Frutta tropicale

    11

    2008 99 49

    – – – – –  altri

    17,6

     

    – – – –  con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg

     

     

    2008 99 51

    – – – – –  Zenzero

    esenzione

    2008 99 63

    – – – – –  Frutta tropicale

    13

    2008 99 67

    – – – – –  altri

    20,8

     

    – – – –  senza aggiunta di zuccheri

     

     

     

    – – – – –  Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto

     

     

    2008 99 72

    – – – – – –  superiore o uguale a 5 kg

    15,2

    2008 99 78

    – – – – – –  inferiore a 5 kg

    18,4

    2008 99 85

    – – – – –  Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

    5,1 + 9,4 €/100 kg/net (41)

    2008 99 91

    – – – – –  Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

    8,3 + 3,8 €/100 kg/net (41)

    2008 99 99

    – – – – –  altri

    18,4

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

     

     

     

    –  Succhi di arancia

     

     

    2009 11

    – –  congelati

     

     

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 11 11

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

    2009 11 19

    – – – –  altri

    33,6 (13)

     

    – – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67

     

     

    2009 11 91

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 11 99

    – – – –  altri

    15,2 (13)

    2009 12 00

    – –  non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    12,2

    2009 19

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 19 11

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

    2009 19 19

    – – – –  altri

    33,6 (13)

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

     

    2009 19 91

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 19 98

    – – – –  altri

    12,2

     

    –  Succhi di pompelmo o di pomelo

     

     

    2009 21 00

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

    12

    2009 29

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 29 11

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

    2009 29 19

    – – – –  altri

    33,6 (13)

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

     

    2009 29 91

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    12 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 29 99

    – – – –  altri

    12

     

    –  Succhi di altri agrumi

     

     

    2009 31

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

     

     

     

    – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

    2009 31 11

    – – – –  contenenti zuccheri addizionati

    14,4

    2009 31 19

    – – – –  senza zuccheri addizionati

    15,2

     

    – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

     

    – – – –  di limoni

     

     

    2009 31 51

    – – – – –  contenenti zuccheri addizionati

    14,4

    2009 31 59

    – – – – –  senza zuccheri addizionati

    15,2

     

    – – – –  di altri agrumi

     

     

    2009 31 91

    – – – – –  contenenti zuccheri addizionati

    14,4

    2009 31 99

    – – – – –  senza zuccheri addizionati

    15,2

    2009 39

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 39 11

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

    2009 39 19

    – – – –  altri

    33,6 (13)

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

     

     

    – – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

    2009 39 31

    – – – – –  contenenti zuccheri addizionati

    14,4

    2009 39 39

    – – – – –  senza zuccheri addizionati

    15,2

     

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

     

    – – – – –  di limoni

     

     

    2009 39 51

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    14,4 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 39 55

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    14,4

    2009 39 59

    – – – – – –  senza zuccheri addizionati

    15,2

     

    – – – – –  di altri agrumi

     

     

    2009 39 91

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    14,4 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 39 95

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    14,4

    2009 39 99

    – – – – – –  senza zuccheri addizionati

    15,2

     

    –  Succhi di ananasso

     

     

    2009 41

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

     

     

    2009 41 10

    – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

    15,2

     

    – – –  altri

     

     

    2009 41 91

    – – – –  contenenti zuccheri addizionati

    15,2

    2009 41 99

    – – – –  senza zuccheri addizionati

    16

    2009 49

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 49 11

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

    2009 49 19

    – – – –  altri

    33,6 (13)

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

     

    2009 49 30

    – – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati

    15,2

     

    – – – –  altri

     

     

    2009 49 91

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 49 93

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    15,2

    2009 49 99

    – – – – –  senza zuccheri addizionati

    16

    2009 50

    –  Succhi di pomodoro

     

     

    2009 50 10

    – –  con zuccheri addizionati

    16

    2009 50 90

    – –  altri

    16,8

     

    –  Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

     

     

    2009 61

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 30

     

     

    2009 61 10

    – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

     (35)

    2009 61 90

    – – –  di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

    22,4 + 27 €/hl (13)

    2009 69

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 69 11

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    40 + 121 €/hl + 20,6 €/100 kg/net (13)

    2009 69 19

    – – – –  altri

     (35)

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67

     

     

     

    – – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

     

     

    2009 69 51

    – – – – –  concentrati

     (35)

    2009 69 59

    – – – – –  altri

     (35)

     

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto

     

     

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

     

     

    2009 69 71

    – – – – – –  concentrati

    22,4 + 131 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 79

    – – – – – –  altri

    22,4 + 27 €/hl + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 90

    – – – – –  altri

    22,4 + 27 €/hl (13)

     

    –  Succhi di mela

     

     

    2009 71

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 20

     

     

    2009 71 20

    – – –  contenenti zuccheri addizionati

    18

    2009 71 99

    – – –  senza zuccheri addizionati

    18

    2009 79

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 67

     

     

    2009 79 11

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    30 + 18,4 €/100 kg/net (13)

    2009 79 19

    – – – –  altri

    30 (13)

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67

     

     

    2009 79 30

    – – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

    18

     

    – – – –  altri

     

     

    2009 79 91

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    18 + 19,3 €/100 kg/net

    2009 79 93

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    18

    2009 79 99

    – – – – –  senza zuccheri addizionati

    18

    2009 80

    –  Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

     

     

     

    – –  di un valore Brix superiore a 67

     

     

     

    – – –  Succhi di pera

     

     

    2009 80 11

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

    2009 80 19

    – – – –  altri

    33,6 (13)

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

    2009 80 34

    – – – – –  Succhi di frutta tropicale

    21 + 12,9 €/100 kg/net (13)

    2009 80 35

    – – – – –  altri

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

     

    – – – –  altri

     

     

    2009 80 36

    – – – – –  Succhi di frutta tropicale

    21 (13)

    2009 80 38

    – – – – –  altri

    33,6 (13)

     

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67

     

     

     

    – – –  Succhi di pera

     

     

    2009 80 50

    – – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

    19,2

     

    – – – –  altri

     

     

    2009 80 61

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    19,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 80 63

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    19,2

    2009 80 69

    – – – – –  senza zuccheri addizionati

    20

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati

     

     

    2009 80 71

    – – – – –  Succhi di ciliege

    16,8

    2009 80 73

    – – – – –  Succhi di frutta tropicale

    10,5

    2009 80 79

    – – – – –  altri

    16,8

     

    – – – –  altri

     

     

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

     

     

    2009 80 85

    – – – – – –  Succhi di frutta tropicale

    10,5 + 12,9 €/100 kg/net

    2009 80 86

    – – – – – –  altri

    16,8 + 20,6 €/100 kg/net

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2009 80 88

    – – – – – –  Succhi di frutta tropicale

    10,5

    2009 80 89

    – – – – – –  altri

    16,8

     

    – – – – –  senza zuccheri addizionati

     

     

    2009 80 95

    – – – – – –  Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon

    14

    2009 80 96

    – – – – – –  Succhi di ciliege

    17,6

    2009 80 97

    – – – – – –  Succhi di frutta tropicale

    11

    2009 80 99

    – – – – – –  altri

    17,6

    2009 90

    –  Miscugli di succhi

     

     

     

    – –  di un valore Brix superiore a 67

     

     

     

    – – –  Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

     

     

    2009 90 11

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

    2009 90 19

    – – – –  altri

    33,6 (13)

     

    – – –  altri

     

     

    2009 90 21

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

    33,6 + 20,6 €/100 kg/net (13)

    2009 90 29

    – – – –  altri

    33,6 (13)

     

    – –  di un valore Brix inferiore o uguale a 67

     

     

     

    – – –  Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera

     

     

    2009 90 31

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto ed aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    20 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 39

    – – – –  altri

    20

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

     

    – – – – –  Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

     

     

    2009 90 41

    – – – – – –  con zuccheri addizionati

    15,2

    2009 90 49

    – – – – – –  altri

    16

     

    – – – – –  altri

     

     

    2009 90 51

    – – – – – –  con zuccheri addizionati

    16,8

    2009 90 59

    – – – – – –  altri

    17,6

     

    – – – –  di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto

     

     

     

    – – – – –  Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso

     

     

    2009 90 71

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

    15,2 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 90 73

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

    15,2

    2009 90 79

    – – – – – –  senza zuccheri addizionati

    16

     

    – – – – –  altri

     

     

     

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %

     

     

    2009 90 92

    – – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

    10,5 + 12,9 €/100 kg/net

    2009 90 94

    – – – – – – –  altri

    16,8 + 20,6 €/100 kg/net

     

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2009 90 95

    – – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

    10,5

    2009 90 96

    – – – – – – –  altri

    16,8

     

    – – – – – –  senza zuccheri addizionati

     

     

    2009 90 97

    – – – – – – –  Miscugli di succhi di frutta tropicale

    11

    2009 90 98

    – – – – – – –  altri

    17,6

    CAPITOLO 21

    PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le miscele di ortaggi o di legumi della voce 0712;

    b)

    i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (voce 0901);

    c)

    il tè aromatizzato (voce 0902);

    d)

    le spezie e gli altri prodotti delle voci da 0904 a 0910;

    e)

    le preparazioni alimentari, diverse dai prodotti descritti nelle voci 2103 o 2104, contenenti più di 20 %, in peso, di salsiccia, di salame, di carne, di frattaglie, di sangue, di pesce, di crostacei, di molluschi, di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti (capitolo 16);

    f)

    i lieviti condizionati come medicamenti e gli altri prodotti delle voci 3003 o 3004;

    g)

    gli enzimi preparati della voce 3507.

    2.

    Gli estratti dei succedanei previsti dalla nota 1 b) rientrano nella voce 2101.

    3.

    Ai sensi della voce 2104, per «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» si intendono le preparazioni costituite da una miscela finemente omogeneizzata di più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti, il cui contenuto, in peso netto, non supera 250 g. Per l'applicazione di questa definizione, non si tiene conto dei diversi ingredienti eventualmente aggiunti, in piccola quantità, alla miscela, come condimento o per assicurarne la conservazione o per altri scopi. Queste preparazioni possono contenere, in modesta quantità, frammenti visibili.

    Note complementari

    1.

    Il termine «amido o fecola» di cui alle sottovoci 2106 10 20 e 2106 90 92 comprende i prodotti di degradazione dell'amido o della fecola.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 2106 90 20, per «preparazioni alcoliche composte diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande» si intendono le preparazioni con un titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol.

    3.

    Per «isoglucosio», ai sensi della sottovoce 2106 90 30 si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio oppure dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

    Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006.

    4.

    Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 951/2006.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

     

     

     

    –  Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

     

     

    2101 11 00

    – –  Estratti, essenze e concentrati

    9

    2101 12

    – –  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè

     

     

    2101 12 92

    – – –  Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

    11,5

    2101 12 98

    – – –  altri

    9 + EA (27)

    2101 20

    –  Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate

     

     

    2101 20 20

    – –  Estratti, essenze e concentrati

    6

     

    – –  Preparazioni

     

     

    2101 20 92

    – – –  a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

    6

    2101 20 98

    – – –  altri

    6,5 + EA (27)

    2101 30

    –  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

     

     

     

    – –  Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè

     

     

    2101 30 11

    – – –  Cicoria torrefatta

    11,5

    2101 30 19

    – – –  altri

    5,1 + 12,7 €/100 kg/net

     

    – –  Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè

     

     

    2101 30 91

    – – –  di cicoria torrefatta

    14,1

    2101 30 99

    – – –  altri

    10,8 + 22,7 €/100 kg/net

    2102

    Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

     

     

    2102 10

    –  Lieviti vivi

     

     

    2102 10 10

    – –  Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)

    10,9

     

    – –  Lieviti di panificazione

     

     

    2102 10 31

    – – –  secchi

    12 + 49,2 €/100 kg/net (65)

    2102 10 39

    – – –  altri

    12 + 14,5 €/100 kg/net (65)

    2102 10 90

    – –  altri

    14,7

    2102 20

    –  Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti

     

     

     

    – –  Lieviti morti

     

     

    2102 20 11

    – – –  in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno

    8,3

    2102 20 19

    – – –  altri

    5,1

    2102 20 90

    – –  altri

    esenzione

    2102 30 00

    –  Lieviti in polvere preparati

    6,1

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata

     

     

    2103 10 00

    –  Salsa di soia

    7,7

    2103 20 00

    –  Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro

    10,2

    2103 30

    –  Farina di senapa e senapa preparata

     

     

    2103 30 10

    – –  Farina di senapa

    esenzione

    2103 30 90

    – –  Senapa preparata

    9

    2103 90

    –  altri

     

     

    2103 90 10

    – –  «Chutney» di mango liquido

    esenzione

    2103 90 30

    – –  Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2103 90 90

    – –  altri

    7,7

    2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate

     

     

    2104 10 00

    –  Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

    11,5

    2104 20 00

    –  Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

    14,1

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao

     

     

    2105 00 10

    –  non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

    8,6 + 20,2 €/100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 €/100 kg/net

     

    –  aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte

     

     

    2105 00 91

    – –  uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

    8 + 38,5 €/100 kg/net MAX 18,1 + 7 €/100 kg/net

    2105 00 99

    – –  uguale o superiore a 7 %

    7,9 + 54 €/100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 €/100 kg/net

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

     

     

    2106 10

    –  Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate

     

     

    2106 10 20

    – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    12,8

    2106 10 80

    – –  altri

    EA (27)

    2106 90

    –  altre

     

     

    2106 90 20

    – –  Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande

    17,3 MIN 1 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

     

    – –  Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

     

     

    2106 90 30

    – – –  di isoglucosio

    42,7 €/100 kg/net mas

     

    – – –  altri

     

     

    2106 90 51

    – – – –  di lattosio

    14 €/100 kg/net

    2106 90 55

    – – – –  di glucosio o di maltodestrina

    20 €/100 kg/net

    2106 90 59

    – – – –  altri

    0,4 €/100 kg/net (63)

     

    – –  altre

     

     

    2106 90 92

    – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    12,8

    2106 90 98

    – – –  altre

    9 + EA (13)  (27)

    CAPITOLO 22

    BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti di questo capitolo (diversi da quelli della voce 2209) preparati per fini culinari e resi così impropri al consumo come bevande (generalmente voce 2103);

    b)

    l'acqua di mare (voce 2501);

    c)

    le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza (voce 2853);

    d)

    le soluzioni acquose contenenti, in peso, più di 10 % di acido acetico (voce 2915);

    e)

    i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

    f)

    i prodotti per profumeria e per toletta (capitolo 33).

    2.

    Ai sensi di questo capitolo e dei capitoli 20 e 21, il «titolo alcolometrico volumico» è determinato alla temperatura di 20 °C.

    3.

    Ai sensi della voce 2202 per «bevande non alcoliche» si intendono le bevande il cui titolo alcolometrico volumico non supera 0,5 %. Le bevande alcoliche sono da classificare, secondo il caso, nelle voci da 2203 a 2206 oppure nella voce 2208.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.

    Note complementari

    1.

    La sottovoce 2202 10 00 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.

    2.

    Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 2206 00 10, secondo il caso, si intende per:

    a)

    titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

    b)

    titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;

    c)

    titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;

    d)

    titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;

    e)

    % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.

    3.

    Per l'applicazione della sottovoce 2204 30 10, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.

    4.

    Per l'applicazione delle sottovoci 2204 21 e 2204 29:

    A.

    Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.

    La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.

    B.

    a)

    Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:

    1.

    prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;

    2.

    prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

    3.

    prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;

    4.

    prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.

    I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 2204 21 99 e 2204 29 99;

    b)

    le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 2204 21 23, 2204 21 81, 2204 29 11 e 2204 29 77.

    5.

    Le sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 99 e da 2204 29 12 a 2204 29 99 comprendono in particolare:

    a)

    il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:

    avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e

    ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;

    b)

    il vino alcolizzato, cioè il prodotto:

    avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,

    ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e

    avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;

    c)

    il vino liquoroso, cioè il prodotto:

    avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e

    ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:

    mediante concentrazione a freddo, o

    mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:

    di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o

    di mosto di uve concentrato, per taluni vini liquorosi di qualità, compresi in un elenco da stabilire e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o

    di una miscela di tali prodotti.

    Tuttavia, taluni vini liquorosi di qualità compresi in un elenco da stabilire possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato, senza che debba avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.

    6.

    Per l'applicazione delle sottovoci da 2204 21 11 a 2204 21 78, 2204 21 81 a 2204 21 83, da 2204 29 11 a 2204 29 58, 2204 29 77 a 2204 29 82, si considerano come «vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)» i vini originari della Comunità europea conformi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 dell'14.7.1999, pag. 1) e a quelle adottate in applicazione del medesimo regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali.

    7.

    Per «mosto di uva concentrato» (sottovoci 2204 30 92 e 2204 30 96) si intende il mosto di uva la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 558/93, è uguale o superiore a 50,9 %.

    8.

    Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.

    9.

    Per l'applicazione della sottovoce 2206 00 10, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

    10.

    Per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39, si considerano come spumanti:

    le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,

    le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C.

    11.

    Per l'applicazione delle sottovoci 2209 00 11 e 2209 00 19, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve

     

     

    2201 10

    –  Acque minerali e acque gassate

     

     

     

    – –  Acque minerali naturali

     

     

    2201 10 11

    – – –  senza diossido di carbonio

    esenzione

    l

    2201 10 19

    – – –  altre

    esenzione

    l

    2201 10 90

    – –  altre

    esenzione

    l

    2201 90 00

    –  altre

    esenzione

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

     

     

    2202 10 00

    –  Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti

    9,6

    l

    2202 90

    –  altre

     

     

    2202 90 10

    – –  non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

    9,6

    l

     

    – –  altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

     

     

    2202 90 91

    – – –  inferiore a 0,2 %

    6,4 + 13,7 €/100 kg/net

    l

    2202 90 95

    – – –  uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

    5,5 + 12,1 €/100 kg/net

    l

    2202 90 99

    – – –  uguale o superiore a 2 %

    5,4 + 21,2 €/100 kg/net

    l

    2203 00

    Birra di malto

     

     

     

    –  in recipienti di capacità uguale o inferiore a 10 litri

     

     

    2203 00 01

    – –  presentata in bottiglie

    esenzione

    l

    2203 00 09

    – –  altra

    esenzione

    l

    2203 00 10

    –  in recipienti di capacità superiore a 10 litri

    esenzione

    l

    2204

    Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

     

     

    2204 10

    –  Vini spumanti

     

     

     

    – –  con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol

     

     

    2204 10 11

    – – –  Champagne

    32 €/hl

    l

    2204 10 19

    – – –  altri

    32 €/hl

    l

     

    – –  altri

     

     

    2204 10 91

    – – –  Asti spumante

    32 €/hl

    l

    2204 10 99

    – – –  altri

    32 €/hl

    l

     

    –  altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)

     

     

    2204 21

    – –  in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2204 21 10

    – – –  Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

    32 €/hl

    l

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol

     

     

     

    – – – – –  Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    – – – – – –  Vini bianchi

     

     

    2204 21 11

    – – – – – – –  Alsace

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 12

    – – – – – – –  Bordeaux

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 13

    – – – – – – –  Bourgogne

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 17

    – – – – – – –  Val de Loire (Valle della Loira)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 18

    – – – – – – –  Mosel-Saar-Ruwer

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 19

    – – – – – – –  Pfalz

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 22

    – – – – – – –  Rheinhessen

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 23

    – – – – – – –  Tokaj

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 24

    – – – – – – –  Lazio

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 26

    – – – – – – –  Toscana

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 27

    – – – – – – –  Trentino-Alto Adige e Friuli

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 28

    – – – – – – –  Veneto

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 32

    – – – – – – –  Vinho Verde

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 34

    – – – – – – –  Penedés

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 36

    – – – – – – –  Rioja

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 37

    – – – – – – –  Valencia

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 38

    – – – – – – –  altri

    13,1 €/hl

    l

     

    – – – – – –  altri

     

     

    2204 21 42

    – – – – – – –  Bordeaux

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 43

    – – – – – – –  Bourgogne

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 44

    – – – – – – –  Beaujolais

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 46

    – – – – – – –  Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 47

    – – – – – – –  Languedoc-Roussillon

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 48

    – – – – – – –  Val de Loire (Valle della Loira)

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 62

    – – – – – – –  Piemonte

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 66

    – – – – – – –  Toscana

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 67

    – – – – – – –  Trentino e Alto Adige

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 68

    – – – – – – –  Veneto

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 69

    – – – – – – –  Dão, Bairrada e Douro

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 71

    – – – – – – –  Navarra

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 74

    – – – – – – –  Penedés

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 76

    – – – – – – –  Rioja

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 77

    – – – – – – –  Valdepeñas

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 78

    – – – – – – –  altri

    13,1 €/hl

    l

     

    – – – – –  altri

     

     

    2204 21 79

    – – – – – –  Vini bianchi

    13,1 €/hl

    l

    2204 21 80

    – – – – – –  altri

    13,1 €/hl

    l

     

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol

     

     

     

    – – – – –  Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    – – – – – –  Vini bianchi

     

     

    2204 21 81

    – – – – – – –  Tokaj

    15,8 €/hl

    l

    2204 21 82

    – – – – – – –  altri

    15,4 €/hl

    l

    2204 21 83

    – – – – – –  altri

    15,4 €/hl

    l

     

    – – – – –  altri

     

     

    2204 21 84

    – – – – – –  Vini bianchi

    15,4 €/hl

    l

    2204 21 85

    – – – – – –  altri

    15,4 €/hl

    l

     

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

     

     

    2204 21 87

    – – – – –  Vino di Marsala

    18,6 €/hl

    l

    2204 21 88

    – – – – –  Vino di Samos e moscato di Lemnos

    18,6 €/hl

    l

    2204 21 89

    – – – – –  Vino di Porto

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 91

    – – – – –  Vino di Madera e moscatello di Setúbal

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 92

    – – – – –  Vino di Xeres

    14,8 €/hl

    l

    2204 21 94

    – – – – –  altri

    18,6 €/hl

    l

     

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

     

     

    2204 21 95

    – – – – –  Vino di Porto

    15,8 €/hl

    l

    2204 21 96

    – – – – –  Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

    15,8 €/hl

    l

    2204 21 98

    – – – – –  altri

    20,9 €/hl

    l

    2204 21 99

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

    1,75 €/% vol/hl

    l

    2204 29

    – –  altri

     

     

    2204 29 10

    – – –  Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 2204 10, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar

    32 €/hl

    l

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol

     

     

     

    – – – – –  Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    – – – – – –  Vini bianchi

     

     

    2204 29 11

    – – – – – – –  Tokaj

    13,1 €/hl

    l

    2204 29 12

    – – – – – – –  Bordeaux

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 13

    – – – – – – –  Bourgogne

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 17

    – – – – – – –  Val de Loire (Valle della Loira)

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 18

    – – – – – – –  altri

    9,9 €/hl

    l

     

    – – – – – –  altri

     

     

    2204 29 42

    – – – – – – –  Bordeaux

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 43

    – – – – – – –  Bourgogne

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 44

    – – – – – – –  Beaujolais

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 46

    – – – – – – –  Côtes-du-Rhône (Coste del Rodano)

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 47

    – – – – – – –  Languedoc-Roussillon

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 48

    – – – – – – –  Val de Loire (Valle della Loira)

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 58

    – – – – – – –  altri

    9,9 €/hl

    l

     

    – – – – –  altri

     

     

     

    – – – – – –  Vini bianchi

     

     

    2204 29 62

    – – – – – – –  Sicilia

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 64

    – – – – – – –  Veneto

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 65

    – – – – – – –  altri

    9,9 €/hl

    l

     

    – – – – – –  altri

     

     

    2204 29 71

    – – – – – – –  Puglia

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 72

    – – – – – – –  Sicilia

    9,9 €/hl

    l

    2204 29 75

    – – – – – – –  altri

    9,9 €/hl

    l

     

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol

     

     

     

    – – – – –  Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)

     

     

     

    – – – – – –  Vini bianchi

     

     

    2204 29 77

    – – – – – – –  Tokaj

    14,2 €/hl

    l

    2204 29 78

    – – – – – – –  altri

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 82

    – – – – – –  altri

    12,1 €/hl

    l

     

    – – – – –  altri

     

     

    2204 29 83

    – – – – – –  Vini bianchi

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 84

    – – – – – –  altri

    12,1 €/hl

    l

     

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol

     

     

    2204 29 87

    – – – – –  Vino di Marsala

    15,4 €/hl

    l

    2204 29 88

    – – – – –  Vino di Samos e moscato di Lemnos

    15,4 €/hl

    l

    2204 29 89

    – – – – –  Vino di Porto

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 91

    – – – – –  Vino di Madera e moscatello di Setúbal

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 92

    – – – – –  Vino di Xeres

    12,1 €/hl

    l

    2204 29 94

    – – – – –  altri

    15,4 €/hl

    l

     

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol

     

     

    2204 29 95

    – – – – –  Vino di Porto

    13,1 €/hl

    l

    2204 29 96

    – – – – –  Vini di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal

    13,1 €/hl

    l

    2204 29 98

    – – – – –  altri

    20,9 €/hl

    l

    2204 29 99

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol

    1,75 €/% vol/hl

    l

    2204 30

    –  altri mosti di uva

     

     

    2204 30 10

    – –  parzialmente fermentati, anche mutizzati diversamente che con alcole

    32

    l

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol

     

     

    2204 30 92

    – – – –  concentrati

     (35)

    l

    2204 30 94

    – – – –  altri

     (35)

    l

     

    – – –  altri

     

     

    2204 30 96

    – – – –  concentrati

     (35)

    l

    2204 30 98

    – – – –  altri

     (35)

    l

    2205

    Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche

     

     

    2205 10

    –  in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2205 10 10

    – –  con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    10,9 €/hl

    l

    2205 10 90

    – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

    0,9 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

    l

    2205 90

    –  altri

     

     

    2205 90 10

    – –  con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol

    9 €/hl

    l

    2205 90 90

    – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol

    0,9 €/% vol/hl

    l

    2206 00

    Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

     

     

    2206 00 10

    –  Vinello

    1,3 €/% vol/hl MIN 7,2 €/hl

    l

     

    –  altri

     

     

     

    – –  spumanti

     

     

    2206 00 31

    – – –  Sidro e sidro di pere

    19,2 €/hl

    l

    2206 00 39

    – – –  altri

    19,2 €/hl

    l

     

    – –  non spumanti, presentati in recipienti di capacità

     

     

     

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2206 00 51

    – – – –  Sidro e sidro di pere

    7,7 €/hl

    l

    2206 00 59

    – – – –  altri

    7,7 €/hl

    l

     

    – – –  superiore a 2 litri

     

     

    2206 00 81

    – – – –  Sidro e sidro di pere

    5,76 €/hl

    l

    2206 00 89

    – – – –  altri

    5,76 €/hl

    l

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

     

     

    2207 10 00

    –  Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol

    19,2 €/hl

    l

    2207 20 00

    –  Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    10,2 €/hl

    l

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

     

     

    2208 20

    –  Acquaviti di vino o di vinacce

     

     

     

    – –  presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2208 20 12

    – – –  Cognac

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 14

    – – –  Armagnac

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 26

    – – –  Grappa

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 27

    – – –  Brandy de Jerez

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 29

    – – –  altri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – –  presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri

     

     

    2208 20 40

    – – –  Distillato greggio

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – – –  altri

     

     

    2208 20 62

    – – – –  Cognac

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 64

    – – – –  Armagnac

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 86

    – – – –  Grappa

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 87

    – – – –  Brandy de Jerez

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 20 89

    – – – –  altri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30

    –  Whisky

     

     

     

    – –  Whisky detto «Bourbon», presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 30 11

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30 19

    – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – –  Whisky detto «Scotch»

     

     

     

    – – –  Whisky detto «malt», presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 30 32

    – – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30 38

    – – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – – –  Whisky detto «blended», presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 30 52

    – – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30 58

    – – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – – –  altri, presentati in recipienti di capacità

     

     

    2208 30 72

    – – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30 78

    – – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – –  altri, presentati in recipienti di capacità

     

     

    2208 30 82

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 30 88

    – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 40

    –  Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

     

     

     

    – –  presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2208 40 11

    – – –  Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

    0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

    l alc. 100 %

     

    – – –  altri

     

     

    2208 40 31

    – – – –  di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 40 39

    – – – –  altri

    0,6 €/% vol/hl + 3,2 €/hl

    l alc. 100 %

     

    – –  presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

     

     

    2208 40 51

    – – –  Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %)

    0,6 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

     

    – – –  altri

     

     

    2208 40 91

    – – – –  di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 40 99

    – – – –  altri

    0,6 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

    2208 50

    –  Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)

     

     

     

    – –  Gin, presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 50 11

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 50 19

    – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – –  Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità

     

     

    2208 50 91

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 50 99

    – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 60

    –  Vodka

     

     

     

    – –  con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

     

     

    2208 60 11

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 60 19

    – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – –  con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità

     

     

    2208 60 91

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 60 99

    – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 70

    –  Liquori

     

     

    2208 70 10

    – –  presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 70 90

    – –  presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Arak, presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 90 11

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 19

    – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – –  Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità

     

     

    2208 90 33

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 38

    – – –  superiore a 2 litri

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – –  altre acquaviti, ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità

     

     

     

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

     

     

    2208 90 41

    – – – –  Ouzo

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – – – –  altri

     

     

     

    – – – – –  Acquaviti

     

     

     

    – – – – – –  di frutta

     

     

    2208 90 45

    – – – – – – –  Calvados

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 48

    – – – – – – –  altre

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – – – – – –  altre

     

     

    2208 90 52

    – – – – – – –  Korn

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 54

    – – – – – – –  Tequila

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 56

    – – – – – – –  altre

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 69

    – – – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – – –  superiore a 2 litri

     

     

     

    – – – –  Acquaviti

     

     

    2208 90 71

    – – – – –  di frutta

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 75

    – – – – –  Tequila

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 77

    – – – – –  altre

    esenzione

    l alc. 100 %

    2208 90 78

    – – – –  altre bevande contenenti alcole di distillazione

    esenzione

    l alc. 100 %

     

    – –  Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità

     

     

    2208 90 91

    – – –  inferiore o uguale a 2 litri

    1 €/% vol/hl + 6,4 €/hl

    l alc. 100 %

    2208 90 99

    – – –  superiore a 2 litri

    1 €/% vol/hl

    l alc. 100 %

    2209 00

    Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

     

     

     

    –  Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità

     

     

    2209 00 11

    – –  inferiore o uguale a 2 litri

    6,4 €/hl

    l

    2209 00 19

    – –  superiore a 2 litri

    4,8 €/hl

    l

     

    –  altri, presentati in recipienti di capacità

     

     

    2209 00 91

    – –  inferiore o uguale a 2 litri

    5,12 €/hl

    l

    2209 00 99

    – –  superiore a 2 litri

    3,84 €/hl

    l

    CAPITOLO 23

    RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

    Nota

    1.

    Rientrano nelle voce 2309 i prodotti dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove ottenuti dal trattamento di materie vegetali o animali e che, per tal motivo, hanno perduto le caratteristiche essenziali della materia d'origine, diversi dai cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali derivati da questo trattamento.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2306 41, per «semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico» si intendono i semi definiti nella nota 1 di sottovoce del capitolo 12.

    Note complementari

    1.

    Sono classificati nella sottovoci 2303 10 11 e 2303 10 19 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida.

    Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo figurante nell'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore in materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A ripreso nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione.

    2.

    Sono classificati nella sottovoce 2306 90 05 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco contenenti i seguenti componenti nelle quantità specificate, calcolate, in peso sulla sostanza secca:

    a)

    prodotti che presentano un tenore in materie grasse inferiore a 3 %:

    tenore in amido: inferiore a 45 %;

    tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 11,5 %;

    b)

    prodotti che presentano un tenore in materie grasse uguale o superiore a 3 % e inferiore o uguale a 8 %:

    tenore in amido: inferiore a 45 %;

    tenore in proteine (tenore in azoto × 6,25): uguale o superiore a 13 %.

    Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

    Per la determinazione del tenore di amido e di proteine, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 72/199/CEE della Commissione, allegato I, punti 1 e 2.

    Per la determinazione del tenore in materie grasse e dell'umidità, si applicano i metodi che figurano nella direttiva 71/393/CEE della Commissione, allegato: paragrafo 4 (metodo A) e paragrafo 1.

    Sono esclusi i prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

    3.

    Per l'applicazione delle sottovoci 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 e 2308 00 19, si intende per:

    «titolo alcolometrico massico effettivo», il numero di chilogrammi di alcole puro, contenuto in 100 kg di prodotto;

    «titolo alcolometrico massico potenziale», il numero di chilogrammi di alcole puro che possono essere prodotti dalla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 kg di prodotto;

    «titolo alcolometrico massico totale», la somma dei titoli alcolometrici massici effettivi e potenziali;

    «% mas», il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico massico.

    4.

    Per l'applicazione delle sottovoci da 2309 10 11 a 2309 10 70 e da 2309 90 31 a 2309 90 70, sono considerati come «prodotti lattiero-caseari» i prodotti che rientrano nelle voci 0401, 0402, 0404, 0405, 0406 e nelle sottovoci da 0403 10 11 a 0403 10 39, da 0403 90 11 a 0403 90 69, 1702 11 00, 1702 19 00 e 2106 90 51.

    5.

    Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:

    residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso; e/o

    residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido.

    Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida.

    Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 72/199/CEE della Commissione, il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva 72/199/CEE della Commissione.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2301

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli

     

     

    2301 10 00

    –  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

    esenzione

    2301 20 00

    –  Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    esenzione

    2302

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

     

     

    2302 10

    –  di granturco

     

     

    2302 10 10

    – –  aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

    44 €/t

    2302 10 90

    – –  altri

    89 €/t

    2302 30

    –  di frumento

     

     

    2302 30 10

    – –  aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

    44 €/t (13)

    2302 30 90

    – –  altri

    89 €/t (13)

    2302 40

    –  di altri cereali

     

     

     

    – –  di riso

     

     

    2302 40 02

    – – –  aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 %

    44 €/t

    2302 40 08

    – – –  altri

    89 €/t

     

    – –  altri

     

     

    2302 40 10

    – – –  aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %

    44 €/t (13)

    2302 40 90

    – – –  altri

    89 €/t (13)

    2302 50 00

    –  di legumi

    5,1

    2303

    Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets

     

     

    2303 10

    –  Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili

     

     

     

    – –  Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca

     

     

    2303 10 11

    – – –  superiore a 40 % in peso

    320 €/t (13)

    2303 10 19

    – – –  uguale o inferiore a 40 % in peso

    esenzione

    2303 10 90

    – –  altri

    esenzione

    2303 20

    –  Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero

     

     

    2303 20 10

    – –  Polpe di barbabietole

    esenzione

    2303 20 90

    – –  altri

    esenzione

    2303 30 00

    –  Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli

    esenzione

    2304 00 00

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

    esenzione

    2305 00 00

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide

    esenzione

    2306

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

     

     

    2306 10 00

    –  di semi di cotone

    esenzione

    2306 20 00

    –  di semi di lino

    esenzione

    2306 30 00

    –  di semi di girasole

    esenzione

     

    –  di semi di ravizzone o di colza

     

     

    2306 41 00

    – –  di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico

    esenzione

    2306 49 00

    – –  altri

    esenzione

    2306 50 00

    –  di noce di cocco o di copra

    esenzione

    2306 60 00

    –  di noci o di mandorle di palmisti

    esenzione

    2306 90

    –  altri

     

     

    2306 90 05

    – –  di germi di granturco

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

     

     

    2306 90 11

    – – – –  aventi tenore, in peso, di olio d'oliva inferiore o uguale a 3 %

    esenzione

    2306 90 19

    – – – –  aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %

    48 €/t

    2306 90 90

    – – –  altri

    esenzione

    2307 00

    Fecce di vino; tartaro greggio

     

     

     

    –  Fecce di vino

     

     

    2307 00 11

    – –  aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 25 %

    esenzione

    2307 00 19

    – –  altre

    1,62 €/kg/tot. alc.

    2307 00 90

    –  Tartaro greggio

    esenzione

    2308 00

    Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

     

     

     

    –  Vinaccia

     

     

    2308 00 11

    – –  aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 %

    esenzione

    2308 00 19

    – –  altri

    1,62 €/kg/tot. alc.

    2308 00 40

    –  Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva

    esenzione

    2308 00 90

    –  altri

    1,6

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

     

     

    2309 10

    –  Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    – –  contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

     

     

     

    – – –  contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina

     

     

     

    – – – –  non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %

     

     

    2309 10 11

    – – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    esenzione

    2309 10 13

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    498 €/t (13)

    2309 10 15

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

    730 €/t (13)

    2309 10 19

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

    948 €/t (13)

     

    – – – –  aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2309 10 31

    – – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    esenzione

    2309 10 33

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    530 €/t (13)

    2309 10 39

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

    888 €/t (13)

     

    – – – –  aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

     

     

    2309 10 51

    – – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    102 €/t (13)

    2309 10 53

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    577 €/t (13)

    2309 10 59

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

    730 €/t (13)

    2309 10 70

    – – –  non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

    948 €/t (13)

    2309 10 90

    – –  altri

    9,6

    2309 90

    –  altri

     

     

    2309 90 10

    – –  Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini

    3,8

    2309 90 20

    – –  Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo

    esenzione

     

    – –  altri, comprese le premiscele

     

     

     

    – – –  contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari

     

     

     

    – – – –  contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina

     

     

     

    – – – – –  non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %

     

     

    2309 90 31

    – – – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    23 €/t (13)

    2309 90 33

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    498 €/t

    2309 90 35

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %

    730 €/t

    2309 90 39

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

    948 €/t

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

     

     

    2309 90 41

    – – – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    55 €/t (13)

    2309 90 43

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    530 €/t

    2309 90 49

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero caseari uguale o superiore a 50 %

    888 €/t

     

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

     

     

    2309 90 51

    – – – – – –  non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

    102 €/t (13)

    2309 90 53

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

    577 €/t

    2309 90 59

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %

    730 €/t

    2309 90 70

    – – – –  non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari

    948 €/t

     

    – – –  altri

     

     

    2309 90 91

    – – – –  Polpe di barbabietole melassate

    12

     

    – – – –  altre

     

     

    2309 90 95

    – – – – –  aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico

    9,6

    kg C5H14ClNO

    2309 90 99

    – – – – –  altre

    9,6

    CAPITOLO 24

    TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI

    Nota

    1.

    Questo capitolo non comprende le sigarette medicinali (capitolo 30).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2401

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

     

     

    2401 10

    –  Tabacchi non scostolati

     

     

     

    – –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (31)

     

     

    2401 10 10

    – – –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 10 20

    – – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 10 30

    – – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    – – –  Tabacchi «fire cured»

     

     

    2401 10 41

    – – – –  del tipo Kentucky

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 10 49

    – – – –  altri

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    – –  altri

     

     

    2401 10 50

    – – –  Tabacchi «light air cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 60

    – – –  Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 70

    – – –  Tabacchi «dark air cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 80

    – – –  Tabacchi «flue cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 10 90

    – – –  altri tabacchi

    10 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20

    –  Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati

     

     

     

    – –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia e «light air cured» del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi «light air cured» del tipo Maryland e tabacchi «fire cured» (31)

     

     

    2401 20 10

    – – –  Tabacchi «flue cured» del tipo Virginia

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 20 20

    – – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 20 30

    – – –  Tabacchi «light air cured» del tipo Maryland

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    – – –  Tabacchi «fire cured»

     

     

    2401 20 41

    – – – –  del tipo Kentucky

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

    2401 20 49

    – – – –  altri

    18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net

     

    – –  altri

     

     

    2401 20 50

    – – –  Tabacchi «light air cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 60

    – – –  Tabacchi «sun cured» del tipo orientale

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 70

    – – –  Tabacchi «dark air cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 80

    – – –  Tabacchi «flue cured»

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 20 90

    – – –  altri tabacchi

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2401 30 00

    –  Cascami di tabacco

    11,2 MIN 22 € MAX 56 €/100 kg/net

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

     

     

    2402 10 00

    –  Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

    26

    1 000 p/st

    2402 20

    –  Sigarette contenenti tabacco

     

     

    2402 20 10

    – –  contenenti garofano

    10

    1 000 p/st

    2402 20 90

    – –  altre

    57,6

    1 000 p/st

    2402 90 00

    –  altri

    57,6

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco

     

     

    2403 10

    –  Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

     

     

    2403 10 10

    – –  in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g

    74,9

    2403 10 90

    – –  altro

    74,9

     

    –  altri

     

     

    2403 91 00

    – –  Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»

    16,6

    2403 99

    – –  altri

     

     

    2403 99 10

    – – –  Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

    41,6

    2403 99 90

    – – –  altri

    16,6

    SEZIONE V

    PRODOTTI MINERALI

    CAPITOLO 25

    SALE; ZOLFO; TERRE E PIETRE; GESSI, CALCE E CEMENTI

    Note

    1.

    Salvo disposizioni contrarie e con riserva della seguente nota 4, rientrano nelle voci di questo capitolo unicamente i prodotti allo stato greggio oppure i prodotti lavati (anche mediante sostanze chimiche che eliminano le impurezze senza modificare la struttura del prodotto), frantumati, macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, arricchiti per flottazione, separazione magnetica o con altri procedimenti meccanici o fisici (esclusa la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati, risultanti da una miscela o che hanno subito una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.

    I prodotti di questo capitolo possono essere addizionati di una sostanza antipolvere, sempreché tale aggiunta non renda il prodotto atto ad impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (voce 2802);

    b)

    le terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 (voce 2821);

    c)

    i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

    d)

    i prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche;

    e)

    i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni (voce 6801); i cubi, le tessere ed articoli simili per mosaici (voce 6802); le ardesie per coperture di tetti o rivestimenti di edifici (voce 6803);

    f)

    le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) (voci 7102 o 7103);

    g)

    i cristalli coltivati di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di sodio o di ossido di magnesio (voce 9001);

    h)

    i gessi per biliardi (voce 9504);

    ij)

    i gessetti per scrivere o per disegnare e i gessi da sarti (voce 9609).

    3.

    Ogni prodotto che può rientrare sia nella voce 2517 sia in un'altra voce di questo capitolo deve essere classificato nella voce 2517.

    4.

    La voce 2530 comprende in particolare: la vermiculite, la perlite e le cloriti, non espanse; le terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; gli ossidi di ferro micacei naturali; la schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati); l'ambra (succino) naturale; la schiuma di mare e l'ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni o simili forme, semplicemente stampate; il giavazzo; il carbonato di stronzio (stronzianite), anche calcinato, escluso l'ossido di stronzio; avanzi e cocci di materiali ceramici e i pezzi di mattoni e blocchi di calcestruzzo frantumati.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2501 00

    Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

     

     

    2501 00 10

    –  Acqua di mare e acque madri di saline

    esenzione

     

    –  Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità

     

     

    2501 00 31

    – –  destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (11)

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    2501 00 51

    – – –  denaturati (31) o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), esclusa la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale (11)

    1,7 €/1 000 kg/net

     

    – – –  altri

     

     

    2501 00 91

    – – – –  Sale per l'alimentazione umana

    2,6 €/1 000 kg/net

    2501 00 99

    – – – –  altri

    2,6 €/1 000 kg/net

    2502 00 00

    Piriti di ferro non arrostite

    esenzione

    2503 00

    Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

     

     

    2503 00 10

    –  Zolfi greggi e zolfi non raffinati

    esenzione

    2503 00 90

    –  altri

    1,7

    2504

    Grafite naturale

     

     

    2504 10 00

    –  in polvere o in scaglie

    esenzione

    2504 90 00

    –  altra

    esenzione

    2505

    Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26

     

     

    2505 10 00

    –  Sabbie silicee e sabbie quarzose

    esenzione

    2505 90 00

    –  altre sabbie

    esenzione

    2506

    Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare

     

     

    2506 10 00

    –  Quarzi

    esenzione

    2506 20 00

    –  Quarzite

    esenzione

    2507 00

    Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

     

     

    2507 00 20

    –  Caolino

    esenzione

    2507 00 80

    –  altre argille caoliniche

    esenzione

    2508

    Altre argille (escluse le argille espanse della voce 6806), andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte o di dinas

     

     

    2508 10 00

    –  Bentonite

    esenzione

    2508 30 00

    –  Argille refrattarie

    esenzione

    2508 40 00

    –  altre argille

    esenzione

    2508 50 00

    –  Andalusite, cianite e sillimanite

    esenzione

    2508 60 00

    –  Mullite

    esenzione

    2508 70 00

    –  Terre di chamotte o di dinas

    esenzione

    2509 00 00

    Creta

    esenzione

    2510

    Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche

     

     

    2510 10 00

    –  non macinati

    esenzione

    2510 20 00

    –  macinati

    esenzione

    2511

    Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario della voce 2816

     

     

    2511 10 00

    –  Solfato di bario naturale (baritina)

    esenzione

    2511 20 00

    –  Carbonato di bario naturale (witherite)

    esenzione

    2512 00 00

    Farine silicee fossili (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) ed altre terre silicee analoghe, con densità apparente non superiore ad 1, anche calcinate

    esenzione

    2513

    Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente

     

     

    2513 10 00

    –  Pietra pomice

    esenzione

    2513 20 00

    –  Smeriglio, corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali

    esenzione

    2514 00 00

    Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

    esenzione

    2515

    Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

     

     

     

    –  Marmi e travertini

     

     

    2515 11 00

    – –  greggi o sgrossati

    esenzione

    2515 12

    – –  semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

     

     

    2515 12 20

    – – –  di spessore inferiore o uguale a 4 cm

    esenzione

    2515 12 50

    – – –  di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm

    esenzione

    2515 12 90

    – – –  altri

    esenzione

    2515 20 00

    –  Calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione; alabastro

    esenzione

    2516

    Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

     

     

     

    –  Granito

     

     

    2516 11 00

    – –  greggio o sgrossato

    esenzione

    2516 12

    – –  semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

     

     

    2516 12 10

    – – –  di spessore inferiore o uguale a 25 cm

    esenzione

    2516 12 90

    – – –  altro

    esenzione

    2516 20 00

    –  Arenaria

    esenzione

    2516 90 00

    –  altre pietre da taglio o da costruzione

    esenzione

    2517

    Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

     

     

    2517 10

    –  Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente

     

     

    2517 10 10

    – –  Sassi, ghiaia, selci e ciottoli

    esenzione

    2517 10 20

    – –  Dolomite e pietre da calce, frantumate

    esenzione

    2517 10 80

    – –  altri

    esenzione

    2517 20 00

    –  Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie citate nella sottovoce 2517 10

    esenzione

    2517 30 00

    –  Tarmacadam

    esenzione

     

    –  Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

     

     

    2517 41 00

    – –  di marmo

    esenzione

    2517 49 00

    – –  altri

    esenzione

    2518

    Dolomite, anche sinterizzata o calcinata, compresa la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite

     

     

    2518 10 00

    –  Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»

    esenzione

    2518 20 00

    –  Dolomite calcinata o sinterizzata

    esenzione

    2518 30 00

    –  Pigiata di dolomite

    esenzione

    2519

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite); magnesia fusa elettricamente; magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione; altro ossido di magnesio, anche puri

     

     

    2519 10 00

    –  Carbonato di magnesio naturale (magnesite)

    esenzione

    2519 90

    –  altri

     

     

    2519 90 10

    – –  Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

    1,7

    2519 90 30

    – –  Magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    esenzione

    2519 90 90

    – –  altri

    esenzione

    2520

    Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti

     

     

    2520 10 00

    –  Pietra da gesso; anidrite

    esenzione

    2520 20

    –  Gessi

     

     

    2520 20 10

    – –  da costruzione

    esenzione

    2520 20 90

    – –  altri

    esenzione

    2521 00 00

    Pietre calcaree da fonderia («castines»); pietre da calce o da cemento

    esenzione

    2522

    Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

     

     

    2522 10 00

    –  Calce viva

    1,7

    2522 20 00

    –  Calce spenta

    1,7

    2522 30 00

    –  Calce idraulica

    1,7

    2523

    Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

     

     

    2523 10 00

    –  Cementi non polverizzati detti «clinkers»

    1,7

     

    –  Cementi Portland

     

     

    2523 21 00

    – –  Cementi bianchi, anche colorati artificialmente

    1,7

    2523 29 00

    – –  altri

    1,7

    2523 30 00

    –  Cementi alluminosi

    1,7

    2523 90

    –  altri cementi idraulici

     

     

    2523 90 10

    – –  Cementi di altiforni

    1,7

    2523 90 80

    – –  altri

    1,7

    2524

    Amianto (asbesto)

     

     

    2524 10 00

    –  Crocidolite

    esenzione

    2524 90 00

    –  altri

    esenzione

    2525

    Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari («splittings»); cascami di mica

     

     

    2525 10 00

    –  Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari

    esenzione

    2525 20 00

    –  Mica in polvere

    esenzione

    2525 30 00

    –  Cascami di mica

    esenzione

    2526

    Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; talco

     

     

    2526 10 00

    –  non frantumati né polverizzati

    esenzione

    2526 20 00

    –  frantumati o polverizzati

    esenzione

    2527

     

     

     

    2528

    Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco

     

     

    2528 10 00

    –  Borati di sodio naturali e loro concentrati (anche calcinati)

    esenzione

    2528 90 00

    –  altri

    esenzione

    2529

    Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore

     

     

    2529 10 00

    –  Feldspato

    esenzione

     

    –  Spatofluore

     

     

    2529 21 00

    – –  contenente, in peso, 97 % o meno di fluoruro di calcio

    esenzione

    2529 22 00

    – –  contenente, in peso, più di 97 % di fluoruro di calcio

    esenzione

    2529 30 00

    –  Leucite; nefelina e sienite-nefelinica

    esenzione

    2530

    Materie minerali non nominate né comprese altrove

     

     

    2530 10

    –  Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi

     

     

    2530 10 10

    – –  Perlite

    esenzione

    2530 10 90

    – –  Vermiculite e cloriti

    esenzione

    2530 20 00

    –  Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)

    esenzione

    2530 90

    –  altre

     

     

    2530 90 20

    – –  Sepiolite

    esenzione

    2530 90 98

    – –  altre

    esenzione

    CAPITOLO 26

    MINERALI, SCORIE E CENERI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le loppe e i residui industriali simili preparati sotto forma di macadam (voce 2517);

    b)

    il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (voce 2519);

    c)

    i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio degli oli di petrolio, costituiti principalmente da oli di questo tipo (voce 2710);

    d)

    le scorie di defosforazione del capitolo 31;

    e)

    le lane di loppe, di scorie, di roccia e lane minerali simili (voce 6806);

    f)

    i cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; gli altri cascami ed avanzi che contengono metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il ricupero dei metalli preziosi (voce 7112);

    g)

    le metalline di rame, di nichel e di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (sezione XV).

    2.

    Ai sensi delle voci da 2601 a 2617, per «minerali» si intendono i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione del mercurio, dei metalli della voce 2844 o dei metalli delle sezioni XIV o XV, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.

    3.

    La voce 2620 comprende unicamente:

    a)

    le scorie, ceneri e i residui dei tipi utilizzati nell'industria per l'estrazione del metallo o la fabbricazione di composti metallici, escluse le ceneri e i residui provenienti dall'incenerimento dei rifiuti urbani (voce 2621); e

    b)

    le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, anche contenenti metalli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2620 21, per «fanghi di benzine contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo» si intendono i fanghi provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo (per esempio: piombo tetraetile), costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro.

    2.

    Le scorie, ceneri e i residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici, rientrano nella voce 2620 60.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2601

    Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

     

     

     

    –  Minerali di ferro e loro concentrati, diversi dalle piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

     

     

    2601 11 00

    – –  non agglomerati

    esenzione

    2601 12 00

    – –  agglomerati

    esenzione

    2601 20 00

    –  Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

    esenzione

    2602 00 00

    Minerali di manganese e loro concentrati, compresi i minerali manganesiferi ferruginosi e loro concentrati con tenore, in peso, di manganese di 20 % o più, sul prodotto secco

    esenzione

    2603 00 00

    Minerali di rame e loro concentrati

    esenzione

    2604 00 00

    Minerali di nichel e loro concentrati

    esenzione

    2605 00 00

    Minerali di cobalto e loro concentrati

    esenzione

    2606 00 00

    Minerali di alluminio e loro concentrati

    esenzione

    2607 00 00

    Minerali di piombo e loro concentrati

    esenzione

    2608 00 00

    Minerali di zinco e loro concentrati

    esenzione

    2609 00 00

    Minerali di stagno e loro concentrati

    esenzione

    2610 00 00

    Minerali di cromo e loro concentrati

    esenzione

    2611 00 00

    Minerali di tungsteno e loro concentrati

    esenzione

    2612

    Minerali di uranio o di torio e loro concentrati

     

     

    2612 10

    –  Minerali di uranio e loro concentrati

     

     

    2612 10 10

    – –  Minerali di uranio e pechblenda, con tenore, in peso, di uranio superiore a 5 % (Euratom)

    esenzione

    2612 10 90

    – –  altri

    esenzione

    2612 20

    –  Minerali di torio e loro concentrati

     

     

    2612 20 10

    – –  Monazite; uranotorianite ed altri minerali di torio, con tenore, in peso, di torio superiore a 20 % (Euratom)

    esenzione

    2612 20 90

    – –  altri

    esenzione

    2613

    Minerali di molibdeno e loro concentrati

     

     

    2613 10 00

    –  arrostiti

    esenzione

    2613 90 00

    –  altri

    esenzione

    2614 00

    Minerali di titanio e loro concentrati

     

     

    2614 00 10

    –  Ilmenite e suoi concentrati

    esenzione

    2614 00 90

    –  altri

    esenzione

    2615

    Minerali di niobio, di tantalio, di vanadio o di zirconio e loro concentrati

     

     

    2615 10 00

    –  Minerali di zirconio e loro concentrati

    esenzione

    2615 90

    –  altri

     

     

    2615 90 10

    – –  Minerali di niobio o di tantalio e loro concentrati

    esenzione

    2615 90 90

    – –  Minerali di vanadio e loro concentrati

    esenzione

    2616

    Minerali di metalli preziosi e loro concentrati

     

     

    2616 10 00

    –  Minerali di argento e loro concentrati

    esenzione

    2616 90 00

    –  altri

    esenzione

    2617

    Altri minerali e loro concentrati

     

     

    2617 10 00

    –  Minerali di antimonio e loro concentrati

    esenzione

    2617 90 00

    –  altri

    esenzione

    2618 00 00

    Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

    esenzione

    2619 00

    Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio

     

     

    2619 00 20

    –  Cascami atti al ricupero del ferro o del manganese

    esenzione

    2619 00 40

    –  Scorie atte all'estrazione dell'ossido di titanio

    esenzione

    2619 00 80

    –  altri

    esenzione

    2620

    Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti

     

     

     

    –  contenenti principalmente zinco

     

     

    2620 11 00

    – –  metalline di galvanizzazione

    esenzione

    2620 19 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  contenenti principalmente piombo

     

     

    2620 21 00

    – –  Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo

    esenzione

    2620 29 00

    – –  altri

    esenzione

    2620 30 00

    –  contenenti principalmente rame

    esenzione

    2620 40 00

    –  contenenti principalmente alluminio

    esenzione

    2620 60 00

    –  contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    2620 91 00

    – –  contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli

    esenzione

    2620 99

    – –  altri

     

     

    2620 99 10

    – – –  contenenti principalmente nichel

    esenzione

    2620 99 20

    – – –  contenenti principalmente niobio o tantalio

    esenzione

    2620 99 40

    – – –  contenenti principalmente stagno

    esenzione

    2620 99 60

    – – –  contenenti principalmente titanio

    esenzione

    2620 99 95

    – – –  altri

    esenzione

    2621

    Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

     

     

    2621 10 00

    –  Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani

    esenzione

    2621 90 00

    –  altri

    esenzione

    CAPITOLO 27

    COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMINOSE; CERE MINERALI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente; tale esclusione non riguarda il metano ed il propano puri, che rientrano nella voce 2711;

    b)

    i medicamenti delle voci 3003 o 3004;

    c)

    gli idrocarburi non saturi miscelati delle voci 3301, 3302 o 3805.

    2.

    I termini «oli di petrolio o di minerali bituminosi», impiegati nel testo della voce 2710, non si riferiscono soltanto agli oli di petrolio o di minerali bituminosi, ma anche agli oli analoghi e a quelli costituiti principalmente da idrocarburi non saturi miscelati, nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso rispetto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento per ottenerli.

    Tuttavia tali termini non si applicano alle poliolefine sintetiche liquide di cui meno di 60 % in volume distilla alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (capitolo 39).

    3.

    Ai sensi della voce 2710, per «residui di oli» si intendono i residui contenenti principalmente oli di petrolio e oli di minerali bituminosi (definiti nella nota 2 del presente capitolo), anche miscelati con acqua. Nella presente voce rientrano:

    a)

    gli oli inadatti al loro uso iniziale (per esempio: oli lubrificanti usati, oli idraulici usati, oli per trasformatori usati);

    b)

    i fanghi di oli provenienti dai serbatoi di oli di petrolio, contenenti principalmente oli di tale tipo e una forte concentrazione di additivi (per esempio prodotti chimici) utilizzati nella fabbricazione di prodotti primari;

    c)

    gli oli sotto forma di emulsioni acquose o di miscele acquose, come quelle risultanti dal traboccamento di cisterne e serbatoi, dal lavaggio di cisterne o serbatoi di stoccaggio o dall'utilizzazione di oli da taglio per la lavorazione meccanica.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2701 11, per «antracite» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) non superiore a 14 %.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 2701 12, per «carbone bituminoso» si intende il carbone fossile con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) superiore a 14 % e il cui potere calorifico (calcolato sul prodotto umido, senza sostanze minerali) è uguale o superiore a 5 833 kcal/kg.

    3.

    Ai sensi delle sottovoci 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 40, per «benzolo (benzene), toluolo (toluene), xilolo (xilene) e naftalene» si intendono i prodotti contenenti rispettivamente più del 50 % in peso, di benzene, toluene, xileni e naftalene.

    4.

    Ai sensi della sottovoce 2710 11, gli «oli leggeri e preparazioni» sono quelli che distillano in volume, comprese le perdite, 90 % o più a 210 °C, secondo il metodo ASTM D 86.

    Note complementari (66)

    1.

    Ai sensi della sottovoce 2707 99 80, per «fenoli» si intendono i prodotti contenenti più del 50 % in peso, di fenoli.

    2.

    Per l'applicazione della voce 2710 si considerano come:

    a)

    benzine speciali (sottovoci 2710 11 21 e 2710 11 25), gli oli leggeri definiti alla precedente nota 4 di sottovoci di questo capitolo, che non contengono preparazioni antidetonanti ed il cui scarto di temperatura fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume, comprese le perdite, è uguale o inferiore a 60 °C;

    b)

    acqua ragia minerale (sottovoce 2710 11 21), le benzine speciali definite alla precedente lettera a) e il cui punto d'infiammabilità è superiore a 21 °C, secondo il metodo Abel-Pensky (67);

    c)

    oli medi (sottovoci da 2710 19 11 a 2710 19 29), gli oli e le preparazioni che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno di 90 % e a 250 °C 65 % o più, secondo il metodo ASTM D 86;

    d)

    oli pesanti (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99), gli oli e le preparazioni che a 250 °C distillano, comprese le perdite, meno di 65 % in volume, secondo il metodo ASTM D 86 o per i quali la percentuale del distillato a 250 °C non può essere determinata col suddetto metodo;

    e)

    oli da gas (sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 49), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d) e che a 350 °C distillano, comprese le perdite, 85 % o più in volume, secondo il metodo ASTM D 86;

    f)

    oli combustibili (sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69), gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), diversi dagli oli da gas, definiti alla precedente lettera e), e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

    inferiore o uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore delle ceneri solfatate è inferiore a 1 %, secondo il metodo ASTM D 874, e l'indice di saponificazione è inferiore a 4, secondo il metodo ASTM D 939-54;

    superiore ai valori della riga II se il punto di scorrimento è uguale o superiore a 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97;

    oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure uguale ai valori della riga II, se detti oli a 300 °C distillano, secondo il metodo ASTM D 86, comprese le perdite, 25 % o più in volume oppure, qualora essi distillino meno di 25 % in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C, secondo il metodo ASTM D 97. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli oli che presentano un colore diluito C inferiore a 2.

    Tabella di corrispondenza colore diluito (C)/viscosità (V)

    Colore (C)

     

    0

    0,5

    1

    1,5

    2

    2,5

    3

    3,5

    4

    4,5

    5

    5,5

    6

    6,5

    7

    7,5 e più

    Viscosità

    (V)

    I

    4

    4

    4

    5,4

    9

    15,1

    25,3

    42,4

    71,1

    119

    200

    335

    562

    943

    1 580

    2 650

    II

    7

    7

    7

    7

    9

    15,1

    25,3

    42,4

    71,1

    119

    200

    335

    562

    943

    1 580

    2 650

    Per «viscosità» V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in 10–6 m2 s–1, secondo il metodo ASTM D 445.

    Per «colore diluito C» si deve intendere il colore, misurato secondo il metodo ASTM D 1500, che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

    Il colore degli oli combustibili delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69 deve essere naturale.

    Queste sottovoci non comprendono gli oli pesanti definiti alla precedente lettera d), per i quali non è possibile determinare:

    la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86; o

    la viscosità cinematica a 50 °C, secondo il metodo ASTM D 445; o

    il colore diluito C, secondo il metodo ASTM D 1500.

    Questi prodotti rientrano nelle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99.

    3.

    Per l'applicazione della voce 2712, si considera come vaselina greggia (sottovoce 2712 10 10), la vaselina che presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

    4.

    Per l'applicazione delle sottovoci da 2712 90 31 a 2712 90 39, si considerano come greggi i prodotti che presentano:

    a)

    un tenore di olio uguale o superiore a 3,5 secondo il metodo ASTM D 721, se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo ASTM D 445;

    b)

    una colorazione naturale superiore a 3, secondo il metodo ASTM D 1500, se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 × 10–6 m2 s–1, secondo il metodo ASTM D 445.

    5.

    Per «trattamento definito», ai sensi delle voci da 2710 a 2712 si intendono le seguenti operazioni:

    a)

    la distillazione sotto vuoto;

    b)

    la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c)

    il cracking;

    d)

    il reforming;

    e)

    l'estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o la bauxite;

    g)

    la polimerizzazione;

    h)

    l'alchilazione;

    ij)

    l'isomerizzazione;

    k)

    la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    l)

    la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710;

    m)

    il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 31 a 2710 19 99, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio: «hydrofinishing» o decolorazione);

    n)

    la distillazione atmosferica, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 51 a 2710 19 69, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86. Se i prodotti stessi distillano in volume, comprese le perdite, 30 % o più a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86, i quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti nel corso della distillazione atmosferica e rientranti nelle sottovoci da 2710 11 11 a 2710 11 90 o da 2710 19 11 a 2710 19 29, sono passibili dei dazi doganali previsti per le sottovoci 2710 19 61 a 2710 19 69 secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione ed in base al peso netto dei prodotti ottenuti. Questa disposizione non si applica ai prodotti ottenuti che sono destinati a subire ulteriormente un trattamento definito o una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti, entro un termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti;

    o)

    la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente ai prodotti delle sottovoci da 2710 19 71 a 2710 19 99;

    p)

    la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31.

    Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati; le perdite sopravvenute, eventualmente, nel corso della preparazione preliminare sono ugualmente esenti da dazio.

    6.

    I quantitativi di prodotti eventualmente ottenuti durante la trasformazione chimica oppure durante la preparazione preliminare, quando essa è tecnicamente richiesta, e che rientrano nelle voci o sottovoci 2707 10 10, 2707 20 10, 2707 30 10, 2707 50 10, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, da 2712 90 31 a 2712 90 99 e 2713 90, sono passibili dei dazi doganali previsti per i prodotti «destinati ad altri usi», secondo la specie ed il valore dei prodotti posti in lavorazione e sulla base del peso netto dei prodotti ottenuti. Tale disposizione non si applica ai prodotti che rientrano nelle voci da 2710 a 2712 qualora tali prodotti siano destinati a subire ulteriormente un trattamento definito od una nuova trasformazione chimica, entro il termine massimo di sei mesi e subordinatamente alle altre condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2701

    Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

     

     

     

    –  Carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati

     

     

    2701 11

    – –  Antracite

     

     

    2701 11 10

    – – –  con una percentuale di sostanze volatili (calcolata sul prodotto secco, senza sostanze minerali) inferiore o uguale a 10 %

    esenzione

    2701 11 90

    – – –  altre

    esenzione

    2701 12

    – –  Carbon fossile bituminoso

     

     

    2701 12 10

    – – –  Carboni da coke

    esenzione

    2701 12 90

    – – –  altro

    esenzione

    2701 19 00

    – –  altri carboni fossili

    esenzione

    2701 20 00

    –  Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

    esenzione

    2702

    Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

     

     

    2702 10 00

    –  Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate

    esenzione

    2702 20 00

    –  Ligniti agglomerate

    esenzione

    2703 00 00

    Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

    esenzione

    2704 00

    Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

     

     

     

    –  Coke e semi-coke di carboni fossili

     

     

    2704 00 11

    – –  per la fabbricazione di elettrodi

    esenzione

    2704 00 19

    – –  altri

    esenzione

    2704 00 30

    –  Coke e semi-coke di lignite

    esenzione

    2704 00 90

    –  altri

    esenzione

    2705 00 00

    Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

    esenzione

    1 000 m3

    2706 00 00

    Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti

    esenzione

    2707

    Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

     

     

    2707 10

    –  Benzolo (benzene)

     

     

    2707 10 10

    – –  destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    3

    2707 10 90

    – –  destinati ad altri usi (11)

    esenzione

    2707 20

    –  Toluolo (toluene)

     

     

    2707 20 10

    – –  destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    3

    2707 20 90

    – –  destinati ad altri usi (11)

    esenzione

    2707 30

    –  Xilolo (xileni)

     

     

    2707 30 10

    – –  destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    3

    2707 30 90

    – –  destinati ad altri usi (11)

    esenzione

    2707 40 00

    –  Naftalene

    esenzione

    2707 50

    –  altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86

     

     

    2707 50 10

    – –  destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    3

    2707 50 90

    – –  destinati ad altri usi (11)

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    2707 91 00

    – –  Oli di creosoto

    1,7

    2707 99

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Oli greggi

     

     

    2707 99 11

    – – – –  Oli leggeri greggi che distillano 90 % o più del loro volume fino a 200 °C

    1,7

    2707 99 19

    – – – –  altri

    esenzione

    2707 99 30

    – – –  Teste solforate

    esenzione

    2707 99 50

    – – –  Prodotti basici

    1,7

    2707 99 70

    – – –  Antracene

    esenzione

    2707 99 80

    – – –  Fenoli

    1,2

     

    – – –  altri

     

     

    2707 99 91

    – – – –  destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 (11)

    esenzione

    2707 99 99

    – – – –  altri

    1,7

    2708

    Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

     

     

    2708 10 00

    –  Pece

    esenzione

    2708 20 00

    –  Coke di pece

    esenzione

    2709 00

    Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

     

     

    2709 00 10

    –  Condensati di gas naturale

    esenzione

    2709 00 90

    –  altri

    esenzione

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

     

     

     

    –  Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, diversi dai residui di oli

     

     

    2710 11

    – –  Oli leggeri e preparazioni

     

     

    2710 11 11

    – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

    4,7 (68)

    2710 11 15

    – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 11 11 (11)

    4,7 (68)  (69)

     

    – – –  destinati ad altri usi

     

     

     

    – – – –  Benzine speciali

     

     

    2710 11 21

    – – – – –  Acqua ragia minerale

    4,7

    2710 11 25

    – – – – –  altre

    4,7

     

    – – – –  altri

     

     

     

    – – – – –  Benzine per motori

     

     

    2710 11 31

    – – – – – –  Benzine avio

    4,7

     

    – – – – – –  altre, aventi tenore di piombo

     

     

     

    – – – – – – –  inferiore o uguale a 0,013 g per 1

     

     

    2710 11 41

    – – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

    4,7

    1 000 l (70)

    2710 11 45

    – – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 95 e inferiore a 98

    4,7

    1 000 l (70)

    2710 11 49

    – – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

    4,7

    1 000 l (70)

     

    – – – – – – –  superiore a 0,013 g per l

     

     

    2710 11 51

    – – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) inferiore a 98

    4,7

    1 000 l (70)

    2710 11 59

    – – – – – – – –  aventi numero di ottani (RON) uguale o superiore a 98

    4,7

    1 000 l (70)

    2710 11 70

    – – – – –  Carboturbi tipo benzina

    4,7

    2710 11 90

    – – – – –  altri oli leggeri

    4,7

    2710 19

    – –  altre

     

     

     

    – – –  Oli medi

     

     

    2710 19 11

    – – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

    4,7 (68)

    2710 19 15

    – – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 11 (11)

    4,7 (68)  (69)

     

    – – – –  destinati ad altri usi

     

     

     

    – – – – –  Petrolio lampante

     

     

    2710 19 21

    – – – – – –  Carboturbi

    4,7

    2710 19 25

    – – – – – –  altro

    4,7

    2710 19 29

    – – – – –  altri

    4,7

     

    – – –  Oli pesanti

     

     

     

    – – – –  Oli da gas

     

     

    2710 19 31

    – – – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

    3,5 (68)

    2710 19 35

    – – – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 (11)

    3,5 (68)  (69)

     

    – – – – –  destinati ad altri usi

     

     

    2710 19 41

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

    3,5 (71)

    2710 19 45

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

    3,5 (71)

    2710 19 49

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

    3,5

     

    – – – –  Oli combustibili

     

     

    2710 19 51

    – – – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

    3,5 (68)

    2710 19 55

    – – – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 51 (11)

    3,5 (68)  (69)

     

    – – – – –  destinati ad altri usi

     

     

    2710 19 61

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 1 %

    3,5

    2710 19 63

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 1 % e inferiore o uguale a 2 %

    3,5

    2710 19 65

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2 % e inferiore o uguale a 2,8 %

    3,5

    2710 19 69

    – – – – – –  aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %

    3,5

     

    – – – –  Oli lubrificanti ed altri

     

     

    2710 19 71

    – – – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

    3,7 (68)

    2710 19 75

    – – – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 71 (11)

    3,7 (68)  (69)

     

    – – – – –  destinati ad altri usi

     

     

    2710 19 81

    – – – – – –  Oli per motore, per compressori o per turbine

    3,7

    2710 19 83

    – – – – – –  Liquidi per trasmissioni idrauliche

    3,7

    2710 19 85

    – – – – – –  Oli bianchi; paraffina liquida

    3,7

    2710 19 87

    – – – – – –  Oli per cambi

    3,7

    2710 19 91

    – – – – – –  Oli destinati alla lavorazione dei metalli; oli da sformare; oli destinati alla protezione anticorrosiva

    3,7

    2710 19 93

    – – – – – –  Oli per isolamenti elettrici

    3,7

    2710 19 99

    – – – – – –  altri oli lubrificanti ed altri

    3,7

     

    –  Residui di oli

     

     

    2710 91 00

    – –  contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)

    3,5

    2710 99 00

    – –  altre

    3,5 (72)

    2711

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

     

     

     

    –  liquefatti

     

     

    2711 11 00

    – –  Gas naturale

    0,7 (68)

    TJ

    2711 12

    – –  Propano

     

     

     

    – – –  Propano di purezza uguale o superiore a 99 %

     

     

    2711 12 11

    – – – –  destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile

    8

    2711 12 19

    – – – –  destinato ad altri usi (11)

    esenzione

     

    – – –  altro

     

     

    2711 12 91

    – – – –  destinato a subire un trattamento definito (11)

    0,7 (68)

    2711 12 93

    – – – –  destinato a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 12 91 (11)

    0,7 (68)  (69)

     

    – – – –  destinato ad altri usi

     

     

    2711 12 94

    – – – – –  di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 99 %

    0,7

    2711 12 97

    – – – – –  altro

    0,7

    2711 13

    – –  Butani

     

     

    2711 13 10

    – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

    0,7 (68)

    2711 13 30

    – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2711 13 10 (11)

    0,7 (68)  (69)

     

    – – –  destinati ad altri usi

     

     

    2711 13 91

    – – – –  di purezza superiore a 90 % ma inferiore a 95 %

    0,7

    2711 13 97

    – – – –  altri

    0,7

    2711 14 00

    – –  Etilene, propilene, butilene e butadiene

    0,7 (68)

    2711 19 00

    – –  altri

    0,7 (68)

     

    –  allo stato gassoso

     

     

    2711 21 00

    – –  Gas naturale

    0,7 (68)

    TJ

    2711 29 00

    – –  altri

    0,7 (68)

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

     

     

    2712 10

    –  Vaselina

     

     

    2712 10 10

    – –  greggia

    0,7 (68)

    2712 10 90

    – –  altra

    2,2

    2712 20

    –  Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

     

     

    2712 20 10

    – –  Paraffina sintetica di peso molecolare di 460 o più ed uguale o inferiore a 1 560

    esenzione

    2712 20 90

    – –  altra

    2,2

    2712 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)

     

     

    2712 90 11

    – – –  greggi

    0,7

    2712 90 19

    – – –  altri

    2,2

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  greggi

     

     

    2712 90 31

    – – – –  destinati a subire un trattamento definito (11)

    0,7 (68)

    2712 90 33

    – – – –  destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2712 90 31 (11)

    0,7 (68)  (69)

    2712 90 39

    – – – –  destinati ad altri usi

    0,7

     

    – – –  altri

     

     

    2712 90 91

    – – – –  Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 24 atomi di carbonio o più ed inferiore o uguale a 28 atomi di carbonio

    esenzione

    2712 90 99

    – – – –  altri

    2,2

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

     

     

     

    –  Coke di petrolio

     

     

    2713 11 00

    – –  non calcinato

    esenzione

    2713 12 00

    – –  calcinato

    esenzione

    2713 20 00

    –  Bitume di petrolio

    esenzione

    2713 90

    –  altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

     

     

    2713 90 10

    – –  destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803 (11)

    0,7 (58)

    2713 90 90

    – –  altri

    0,7

    2714

    Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

     

     

    2714 10 00

    –  Scisti e sabbie bituminosi

    esenzione

    2714 90 00

    –  altri

    esenzione

    2715 00 00

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)

    esenzione

    2716 00 00

    Energia elettrica

    esenzione

    1 000 kWh

    SEZIONE VI

    PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE

    Note

    1.

    A)

    Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2844 o 2845, è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

    B)

    Con riserva delle disposizioni della precedente lettera A), ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo di una delle voci 2843, 2846 o 2852 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce di questa sezione.

    2.

    Con riserva delle disposizioni della precedente nota 1, ogni prodotto che, a causa della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci 3004, 3005, 3006, 3212, da 3303 a 3307, 3506, 3707 o 3808 è da classificare in una tale voce e non in un'altra voce della nomenclatura.

    3.

    I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest’ultimo prodotto, a condizione che tali elementi costitutivi siano:

    a)

    per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

    b)

    presentati nello stesso tempo;

    c)

    riconoscibili, per la loro natura o le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

    CAPITOLO 28

    PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI OD ORGANICI DI METALLI PREZIOSI, DI ELEMENTI RADIOATTIVI, DI METALLI DELLE TERRE RARE O DI ISOTOPI

    Note

    1.

    Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

    a)

    gli elementi chimici isolati o i composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, anche contenenti delle impurezze;

    b)

    le soluzioni acquose dei prodotti della precedente lettera a);

    c)

    le altre soluzioni dei prodotti della precedente lettera a), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale e indispensabile e giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto, e purché il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

    d)

    i prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

    e)

    i prodotti delle precedenti lettere a), b), c) o d), con aggiunta di una sostanza antipolvere o di un colorante, per facilitarne l’identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale.

    2.

    Oltre ai ditioniti ed ai solfossilati, stabilizzati con sostanze organiche (voce 2831), ai carbonati e ai perossicarbonati di basi inorganiche (voce 2836), ai cianuri, agli ossicianuri e ai cianuri complessi di basi inorganiche (voce 2837), ai fulminati, cianati e tiocianati di basi inorganiche (voce 2842), ai prodotti organici compresi nelle voci da 2843 a 2846 e 2852 ed ai carburi (voce 2849), sono da classificare in questo capitolo soltanto i composti del carbonio enumerati qui di seguito:

    a)

    gli ossidi di carbonio, il cianuro d’idrogeno, gli acidi fulminico, isocianico, tiocianico ed altri acidi del cianogeno semplici o complessi (voce 2811);

    b)

    gli ossialogenuri di carbonio (voce 2812);

    c)

    il disolfuro di carbonio (voce 2813);

    d)

    i tiocarbonati, i selenocarbonati e tellurocarbonati, i selenocianati e tellurocianati, i tetratiocianodiamminocromati (reineckati) e gli altri cianati complessi di basi inorganiche (voce 2842);

    e)

    il perossido di idrogeno, solidificato con urea (voce 2847), l’ossisolfuro di carbonio, gli alogenuri di tiocarbonile, il cianogeno e i suoi alogenuri nonché la cianammide e i suoi derivati metallici (voce 2853), esclusa la calciocianammide, anche pura (capitolo 31).

    3.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione VI, questo capitolo non comprende:

    a)

    il cloruro di sodio e l’ossido di magnesio, anche puri, e gli altri prodotti della sezione V;

    b)

    i composti organo-inorganici, diversi da quelli nominati nella precedente nota 2;

    c)

    i prodotti previsti nelle note 2, 3, 4 o 5 del capitolo 31;

    d)

    i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» della voce 3206; le fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi, della voce 3207;

    e)

    la grafite artificiale (voce 3801), i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o nelle granate o bombe estintrici della voce 3813; le scolorine condizionate in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824; i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824;

    f)

    le pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (voci da 7102 a 7105), nonché i metalli preziosi e le loro leghe del capitolo 71;

    g)

    i metalli, anche puri, le leghe metalliche o i cermet (compresi i carburi metallici sinterizzati, vale a dire i carburi metallici sinterizzati con metallo) della sezione XV;

    h)

    gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi (voce 9001).

    4.

    Gli acidi complessi di costituzione chimica definita, costituiti da un acido di elementi non metallici del sottocapitolo II e da un acido contenente un elemento metallico del sottocapitolo IV, sono da classificare nella voce 2811.

    5.

    Le voci da 2826 a 2842 comprendono soltanto i sali e i perossosali di metalli e quelli di ammonio.

    Salvo disposizioni contrarie, i sali doppi o complessi sono da classificare nella voce 2842.

    6.

    La voce 2844 comprende soltanto:

    a)

    il tecnezio (numero atomico 43), il promezio (numero atomico 61), il polonio (numero atomico 84) e tutti gli elementi con numero atomico superiore a 84;

    b)

    gli isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni delle sezioni XIV e XV), anche miscelati tra loro;

    c)

    i composti, inorganici o organici, di tali elementi o isotopi, di costituzione chimica definita o no, anche miscelati tra loro;

    d)

    le leghe, le dispersioni (compresi i cermet), i prodotti ceramici e i miscugli, contenenti tali elementi o isotopi o i loro composti inorganici o organici aventi una radioattività specifica superiore a 74 Bq/g (0,002 μCi/g);

    e)

    gli elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari;

    f)

    i prodotti radioattivi residui, utilizzabili o no.

    Ai sensi di questa nota e delle voci 2844 e 2845 per «isotopi» s’intendono:

    i nuclidi isolati, esclusi tuttavia gli elementi esistenti in natura allo stato monoisotopico;

    le miscele di isotopi di uno stesso elemento, arricchite in uno o più dei loro isotopi, cioè gli elementi la cui composizione isotopica naturale è stata modificata artificialmente.

    7.

    Rientrano nella voce 2848 le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, più di 15 % di fosforo.

    8.

    Gli elementi chimici, quali silicio e selenio, drogati per essere utilizzati in elettronica, restano classificati in questo capitolo, purché siano presentati in forme gregge di trafilatura, di cilindri o di barre. Se sono tagliati in forma di dischi, piastrine o in forme simili rientrano nella voce 3818.

    Nota complementare

    1.

    Salvo disposizioni contrarie, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.ELEMENTI CHIMICI

    2801

    Fluoro, cloro, bromo e iodio

     

     

    2801 10 00

    –  Cloro

    5,5

    2801 20 00

    –  Iodio

    esenzione

    2801 30

    –  Fluoro; bromo

     

     

    2801 30 10

    – –  Fluoro

    5

    2801 30 90

    – –  Bromo

    5,5

    2802 00 00

    Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

    4,6

    2803 00

    Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

     

     

    2803 00 10

    –  Nero di gas di petrolio

    esenzione

    2803 00 80

    –  altro

    esenzione

    2804

    Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

     

     

    2804 10 00

    –  Idrogeno

    3,7

    m3  (73)

     

    –  Gas rari

     

     

    2804 21 00

    – –  Argo

    5

    m3  (73)

    2804 29

    – –  altri

     

     

    2804 29 10

    – – –  Elio

    esenzione

    m3  (73)

    2804 29 90

    – – –  altri

    5

    m3  (73)

    2804 30 00

    –  Azoto

    5,5

    m3  (73)

    2804 40 00

    –  Ossigeno

    5

    m3  (73)

    2804 50

    –  Boro; tellurio

     

     

    2804 50 10

    – –  Boro

    5,5

    2804 50 90

    – –  Tellurio

    2,1

     

    –  Silicio

     

     

    2804 61 00

    – –  contenente, in peso, almeno 99,99 % di silicio

    esenzione

    2804 69 00

    – –  altro

    5,5

    2804 70 00

    –  Fosforo

    5,5

    2804 80 00

    –  Arsenico

    2,1

    2804 90 00

    –  Selenio

    esenzione

    2805

    Metalli alcalini o alcalino-terrosi; metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro; mercurio

     

     

     

    –  Metalli alcalini o alcalino-terrosi

     

     

    2805 11 00

    – –  Sodio

    5

    2805 12 00

    – –  Calcio

    5,5

    2805 19

    – –  altri

     

     

    2805 19 10

    – – –  Stronzio e bario

    5,5

    2805 19 90

    – – –  altri

    4,1

    2805 30

    –  Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche miscelati o in lega fra loro

     

     

    2805 30 10

    – –  miscelati o in lega fra loro

    5,5

    2805 30 90

    – –  altri

    2,7

    2805 40

    –  Mercurio

     

     

    2805 40 10

    – –  presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non supera 224 €

    3

    2805 40 90

    – –  altro

    esenzione

    II.ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI INORGANICI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

    2806

    Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

     

     

    2806 10 00

    –  Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)

    5,5

    2806 20 00

    –  Acido clorosolforico

    5,5

    2807 00

    Acido solforico; oleum

     

     

    2807 00 10

    –  Acido solforico

    3

    2807 00 90

    –  Oleum

    3

    2808 00 00

    Acido nitrico; acidi solfonitrici

    5,5

    2809

    Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2809 10 00

    –  Pentaossido di difosforo

    5,5

    kg P2O5

    2809 20 00

    –  Acido fosforico e acidi polifosforici

    5,5

    kg P2O5

    2810 00

    Ossidi di boro; acidi borici

     

     

    2810 00 10

    –  Triossido di diboro

    esenzione

    2810 00 90

    –  altri

    3,7

    2811

    Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

     

     

     

    –  altri acidi inorganici

     

     

    2811 11 00

    – –  Fluoruro d’idrogeno (acido fluoridrico)

    5,5

    2811 19

    – –  altri

     

     

    2811 19 10

    – – –  Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)

    esenzione

    2811 19 20

    – – –  Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)

    5,3

    2811 19 80

    – – –  altri

    5,3

     

    –  altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

     

     

    2811 21 00

    – –  Diossido di carbonio

    5,5

    2811 22 00

    – –  Diossido di silicio

    4,6

    2811 29

    – –  altri

     

     

    2811 29 05

    – – –  Diossido di zolfo

    5,5

    2811 29 10

    – – –  Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)

    4,6

    2811 29 30

    – – –  Ossidi di azoto

    5

    2811 29 90

    – – –  altri

    5,3

    III.DERIVATI ALOGENATI, OSSIALOGENATI O SOLFORATI DEGLI ELEMENTI NON METALLICI

    2812

    Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

     

     

    2812 10

    –  Cloruri e ossicloruri

     

     

     

    – –  di fosforo

     

     

    2812 10 11

    – – –  Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)

    5,5

    2812 10 15

    – – –  Tricloruro di fosforo

    5,5

    2812 10 16

    – – –  Pentacloruro di fosforo

    5,5

    2812 10 18

    – – –  altri

    5,5

     

    – –  altri

     

     

    2812 10 91

    – – –  Dicloruro di dizolfo

    5,5

    2812 10 93

    – – –  Dicloruro di zolfo

    5,5

    2812 10 94

    – – –  Fosgene (cloruro di carbonile)

    5,5

    2812 10 95

    – – –  Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)

    5,5

    2812 10 99

    – – –  altri

    5,5

    2812 90 00

    –  altri

    5,5

    2813

    Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

     

     

    2813 10 00

    –  Disolfuro di carbonio

    5,5

    2813 90

    –  altri

     

     

    2813 90 10

    – –  Solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo del commercio

    5,3

    2813 90 90

    – –  altri

    3,7

    IV.BASI INORGANICHE E OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI

    2814

    Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

     

     

    2814 10 00

    –  Ammoniaca anidra

    5,5

    2814 20 00

    –  Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)

    5,5

    2815

    Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

     

     

     

    –  Idrossido di sodio (soda caustica)

     

     

    2815 11 00

    – –  solido

    5,5

    2815 12 00

    – –  in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)

    5,5

    kg NaOH

    2815 20

    –  Idrossido di potassio (potassa caustica)

     

     

    2815 20 10

    – –  solido

    5,5

    2815 20 90

    – –  in soluzione acquosa (liscivia di potassa caustica)

    5,5

    kg KOH

    2815 30 00

    –  Perossidi di sodio o di potassio

    5,5

    2816

    Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

     

     

    2816 10 00

    –  Idrossido e perossido di magnesio

    4,1

    2816 40 00

    –  Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario

    5,5

    2817 00 00

    Ossido di zinco; perossido di zinco

    5,5

    2818

    Corindone artificiale, anche definito chimicamente; ossido di alluminio; idrossido di alluminio

     

     

    2818 10

    –  Corindone artificiale, anche definito chimicamente

     

     

     

    – –  con tenore di ossido di alluminio pari o superiore a 98,5 %, in peso

     

     

    2818 10 11

    – – –  con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm

    5,2

    2818 10 19

    – – –  con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm

    5,2

     

    – –  con tenore di ossido di alluminio inferiore a 98,5 %, in peso

     

     

    2818 10 91

    – – –  con meno del 50 % del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm

    5,2

    2818 10 99

    – – –  con il 50 % o più del peso totale di particelle con diametro superiore a 10 mm

    5,2

    2818 20 00

    –  Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

    4

    2818 30 00

    –  Idrossido di alluminio

    5,5

    2819

    Ossidi e idrossidi di cromo

     

     

    2819 10 00

    –  Triossido di cromo

    5,5

    2819 90

    –  altri

     

     

    2819 90 10

    – –  Diossido di cromo

    3,7

    2819 90 90

    – –  altri

    5,5

    2820

    Ossidi di manganese

     

     

    2820 10 00

    –  Diossido di manganese

    5,3

    2820 90

    –  altri

     

     

    2820 90 10

    – –  Ossido di manganese, contenente, in peso, 77 % o più di manganese

    esenzione

    2820 90 90

    – –  altri

    5,5

    2821

    Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

     

     

    2821 10 00

    –  Ossidi e idrossidi di ferro

    4,6

    2821 20 00

    –  Terre coloranti

    4,6

    2822 00 00

    Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

    4,6

    2823 00 00

    Ossidi di titanio

    5,5

    2824

    Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

     

     

    2824 10 00

    –  Monossido di piombo (litargirio, massicot)

    5,5

    2824 90

    –  altri

     

     

    2824 90 10

    – –  Minio rosso e minio arancione

    5,5

    2824 90 90

    – –  altri

    5,5

    2825

    Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

     

     

    2825 10 00

    –  Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici

    5,5

    2825 20 00

    –  Ossido e idrossido di litio

    5,3

    2825 30 00

    –  Ossidi e idrossidi di vanadio

    5,5

    2825 40 00

    –  Ossidi e idrossidi di nichel

    esenzione

    2825 50 00

    –  Ossidi e idrossidi di rame

    3,2

    2825 60 00

    –  Ossidi di germanio e diossido di zirconio

    5,5

    2825 70 00

    –  Ossidi e idrossidi di molibdeno

    5,3

    2825 80 00

    –  Ossidi di antimonio

    5,5

    2825 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Ossido, idrossido e perossido di calcio

     

     

    2825 90 11

    – – –  Idrossido di calcio, di purezza, in peso, di 98 % o più sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui:

    non più di 1 %, in peso, ha un diametro superiore a 75 micrometri, e

    non più di 4 %, in peso, ha un diametro inferiore a 1,3 micrometri

    esenzione

    2825 90 19

    – – –  altri

    4,6

    2825 90 20

    – –  Ossido e idrossido di berillio

    5,3

    2825 90 30

    – –  Ossidi di stagno

    5,5

    2825 90 40

    – –  Ossidi e idrossidi di tungsteno

    4,6

    2825 90 60

    – –  Ossido di cadmio

    esenzione

    2825 90 80

    – –  altri

    5,5

    V.SALI E PEROSSOSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI

    2826

    Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

     

     

     

    –  Fluoruri

     

     

    2826 12 00

    – –  di alluminio

    5,3

    2826 19

    – –  altri

     

     

    2826 19 10

    – – –  di ammonio o di sodio

    5,5

    2826 19 90

    – – –  altri

    5,3

    2826 30 00

    –  Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)

    5,5

    2826 90

    –  altri

     

     

    2826 90 10

    – –  Esafluorozirconato di dipotassio

    5

    2826 90 80

    – –  altri

    5,5

    2827

    Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

     

     

    2827 10 00

    –  Cloruro di ammonio

    5,5

    2827 20 00

    –  Cloruro di calcio

    4,6

     

    –  altri cloruri

     

     

    2827 31 00

    – –  di magnesio

    4,6

    2827 32 00

    – –  di alluminio

    5,5

    2827 35 00

    – –  di nichel

    5,5

    2827 39

    – –  altri

     

     

    2827 39 10

    – – –  di stagno

    4,1

    2827 39 20

    – – –  di ferro

    2,1

    2827 39 30

    – – –  di cobalto

    5,5

    2827 39 85

    – – –  altri

    5,5

     

    –  Ossicloruri e idrossicloruri

     

     

    2827 41 00

    – –  di rame

    3,2

    2827 49

    – –  altri

     

     

    2827 49 10

    – – –  di piombo

    3,2

    2827 49 90

    – – –  altri

    5,3

     

    –  Bromuri e ossibromuri

     

     

    2827 51 00

    – –  Bromuri di sodio o di potassio

    5,5

    2827 59 00

    – –  altri

    5,5

    2827 60 00

    –  Ioduri e ossiioduri

    5,5

    2828

    Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

     

     

    2828 10 00

    –  Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio

    5,5

    2828 90 00

    –  altri

    5,5

    2829

    Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

     

     

     

    –  Clorati

     

     

    2829 11 00

    – –  di sodio

    5,5

    2829 19 00

    – –  altri

    5,5

    2829 90

    –  altri

     

     

    2829 90 10

    – –  Perclorati

    4,8

    2829 90 40

    – –  Bromato di potassio o di sodio

    esenzione

    2829 90 80

    – –  altri

    5,5

    2830

    Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2830 10 00

    –  Solfuri di sodio

    5,5

    2830 90

    –  altri

     

     

    2830 90 11

    – –  Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro

    4,6

    2830 90 85

    – –  altri

    5,5

    2831

    Ditioniti e solfossilati

     

     

    2831 10 00

    –  di sodio

    5,5

    2831 90 00

    –  altri

    5,5

    2832

    Solfiti; tiosolfati

     

     

    2832 10 00

    –  Solfiti di sodio

    5,5

    2832 20 00

    –  altri solfiti

    5,5

    2832 30 00

    –  Tiosolfati

    5,5

    2833

    Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

     

     

     

    –  Solfati di sodio

     

     

    2833 11 00

    – –  Solfato di disodio

    5,5

    2833 19 00

    – –  altri

    5,5

     

    –  altri solfati

     

     

    2833 21 00

    – –  di magnesio

    5,5

    2833 22 00

    – –  di alluminio

    5,5

    2833 24 00

    – –  di nichel

    5

    2833 25 00

    – –  di rame

    3,2

    2833 27 00

    – –  di bario

    5,5

    2833 29

    – –  altri

     

     

    2833 29 20

    – – –  di cadmio, di cromo, di zinco

    5,5

    2833 29 30

    – – –  di cobalto, di titanio

    5,3

    2833 29 50

    – – –  di ferro

    5

    2833 29 60

    – – –  di piombo

    4,6

    2833 29 90

    – – –  altri

    5

    2833 30 00

    –  Allumi

    5,5

    2833 40 00

    –  Perossolfati (persolfati)

    5,5

    2834

    Nitriti; nitrati

     

     

    2834 10 00

    –  Nitriti

    5,5

     

    –  Nitrati

     

     

    2834 21 00

    – –  di potassio

    5,5

    2834 29

    – –  altri

     

     

    2834 29 20

    – – –  di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di piombo

    5,5

    2834 29 40

    – – –  di rame

    4,6

    2834 29 80

    – – –  altri

    3

    2835

    Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2835 10 00

    –  Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)

    5,5

     

    –  Fosfati

     

     

    2835 22 00

    – –  di mono o di disodio

    5,5

    2835 24 00

    – –  di potassio

    5,5

    2835 25

    – –  Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)

     

     

    2835 25 10

    – – –  aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

    5,5

    2835 25 90

    – – –  aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % e inferiore a 0,2 % del prodotto anidro allo stato secco

    5,5

    2835 26

    – –  altri fosfati di calcio

     

     

    2835 26 10

    – – –  aventi tenore, in peso, di fluoro inferiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

    5,5

    2835 26 90

    – – –  aventi tenore, in peso, di fluoro uguale o superiore a 0,005 % del prodotto anidro allo stato secco

    5,5

    2835 29

    – –  altri

     

     

    2835 29 10

    – – –  di triammonio

    5,3

    2835 29 30

    – – –  di trisodio

    5,5

    2835 29 90

    – – –  altri

    5,5

     

    –  Polifosfati

     

     

    2835 31 00

    – –  Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)

    5,5

    2835 39 00

    – –  altri

    5,5

    2836

    Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

     

     

    2836 20 00

    –  Carbonato di disodio

    5,5

    2836 30 00

    –  Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio

    5,5

    2836 40 00

    –  Carbonati di potassio

    5,5

    2836 50 00

    –  Carbonato di calcio

    5

    2836 60 00

    –  Carbonato di bario

    5,5

     

    –  altri

     

     

    2836 91 00

    – –  Carbonati di litio

    5,5

    2836 92 00

    – –  Carbonato di stronzio

    5,5

    2836 99

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Carbonati

     

     

    2836 99 11

    – – – –  di magnesio, di rame

    3,7

    2836 99 17

    – – – –  altri

    5,5

    2836 99 90

    – – –  Perossocarbonati (percarbonati)

    5,5

    2837

    Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

     

     

     

    –  Cianuri e ossicianuri

     

     

    2837 11 00

    – –  di sodio

    5,5

    2837 19 00

    – –  altri

    5,5

    2837 20 00

    –  Cianuri complessi

    5,5

    2838

     

     

     

    2839

    Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

     

     

     

    –  di sodio

     

     

    2839 11 00

    – –  Metasilicati

    5

    2839 19 00

    – –  altri

    5

    2839 90

    –  altri

     

    2839 90 10

    – –  di potassio

    5

    2839 90 90

    – –  altri

    5

    2840

    Borati; perossoborati (perborati)

     

     

     

    –  Tetraborato di disodio (borace raffinato)

     

     

    2840 11 00

    – –  anidro

    esenzione

    2840 19

    – –  altro

     

     

    2840 19 10

    – – –  Tetraborato di disodio pentaidrato

    esenzione

    2840 19 90

    – – –  altro

    5,3

    2840 20

    –  altri borati

     

     

    2840 20 10

    – –  Borati di sodio, anidri

    esenzione

    2840 20 90

    – –  altri

    5,3

    2840 30 00

    –  Perossoborati (perborati)

    5,5

    2841

    Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

     

     

    2841 30 00

    –  Dicromato di sodio

    5,5

    2841 50 00

    –  altri cromati e dicromati; perossocromati

    5,5

     

    –  Manganiti, manganati e permanganati

     

     

    2841 61 00

    – –  Permanganato di potassio

    5,5

    2841 69 00

    – –  altri

    5,5

    2841 70 00

    –  Molibdati

    5,5

    2841 80 00

    –  Tungstati (volframati)

    5,5

    2841 90

    –  altri

     

     

    2841 90 30

    – –  Zincati, vanadati

    4,6

    2841 90 85

    – –  altri

    5,5

    2842

    Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

     

     

    2842 10 00

    –  Silicati doppi o complessi, compresi gli alluminosilicati di costituzione chimica definita o no

    5,5

    2842 90

    –  altri

     

     

    2842 90 10

    – –  Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio

    5,3

    2842 90 80

    – –  altri

    5,5

    VI.PRODOTTI VARI

    2843

    Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

     

     

    2843 10

    –  Metalli preziosi allo stato colloidale

     

     

    2843 10 10

    – –  Argento

    5,3

    2843 10 90

    – –  altri

    3,7

     

    –  Composti dell’argento

     

     

    2843 21 00

    – –  Nitrato d’argento

    5,5

    2843 29 00

    – –  altri

    5,5

    2843 30 00

    –  Composti d’oro

    3

    g

    2843 90

    –  altri composti; amalgami

     

     

    2843 90 10

    – –  Amalgami

    5,3

    2843 90 90

    – –  altri

    3

    g

    2844

    Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi (compresi gli elementi chimici e gli isotopi fissili o fertili) e loro composti; miscele e residui contenenti tali prodotti

     

     

    2844 10

    –  Uranio naturale e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio naturale o composti dell’uranio naturale

     

     

     

    – –  Uranio naturale

     

     

    2844 10 10

    – – –  greggio; cascami e avanzi (Euratom)

    esenzione

    kg U

    2844 10 30

    – – –  lavorato (Euratom)

    esenzione

    kg U

    2844 10 50

    – –  Ferro-uranio

    esenzione

    kg U

    2844 10 90

    – –  altri (Euratom)

    esenzione

    kg U

    2844 20

    –  Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, plutonio o composti di tali prodotti

     

     

     

    – –  Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio arricchito in U 235, o composti di tali prodotti

     

     

    2844 20 25

    – – –  Ferro-uranio

    esenzione

    gi F/S

    2844 20 35

    – – –  altri (Euratom)

    esenzione

    gi F/S

     

    – –  Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti plutonio o composti di tali prodotti

     

     

     

    – – –  Miscele d’uranio e di plutonio

     

     

    2844 20 51

    – – – –  Ferro-uranio

    esenzione

    gi F/S

    2844 20 59

    – – – –  altri (Euratom)

    esenzione

    gi F/S

    2844 20 99

    – – –  altri

    esenzione

    gi F/S

    2844 30

    –  Uranio impoverito in U 235 e suoi composti; torio e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235, torio o composti di tali prodotti

     

     

     

    – –  Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto

     

     

    2844 30 11

    – – –  Cermet

    5,5

    2844 30 19

    – – –  altri

    2,9

     

    – –  Torio; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti torio o composti di tale prodotto

     

     

    2844 30 51

    – – –  Cermet

    5,5

     

    – – –  altri

     

     

    2844 30 55

    – – – –  greggio; cascami e avanzi (Euratom)

    esenzione

     

    – – – –  lavorato

     

     

    2844 30 61

    – – – – –  Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli (Euratom)

    esenzione

    2844 30 69

    – – – – –  altri (Euratom)

    1,5 (58)

     

    – –  Composti dell’uranio impoverito in U 235, composti del torio, anche miscelati tra loro

     

     

    2844 30 91

    – – –  dell’uranio impoverito in U 235, del torio, anche miscelati tra loro (Euratom), con esclusione del sale di torio

    esenzione

    2844 30 99

    – – –  altri

    esenzione

    2844 40

    –  Elementi e isotopi e composti radioattivi diversi da quelli delle sottovoci 2844 10, 2844 20 o 2844 30; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi

     

     

    2844 40 10

    – –  Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (compresi i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    2844 40 20

    – – –  Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

    esenzione

    2844 40 30

    – – –  Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)

    esenzione

    2844 40 80

    – – –  altri

    esenzione

    2844 50 00

    –  Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)

    esenzione

    gi F/S

    2845

    Isotopi diversi da quelli della voce 2844; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2845 10 00

    –  Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)

    5,5

    2845 90

    –  altri

     

     

    2845 90 10

    – –  Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)

    5,5

    2845 90 90

    – –  altri

    5,5

    2846

    Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

     

     

    2846 10 00

    –  Composti del cerio

    3,2

    2846 90 00

    –  altri

    3,2

    2847 00 00

    Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

    5,5

    kg H2O2

    2848 00 00

    Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori

    5,5

    2849

    Carburi, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2849 10 00

    –  di calcio

    5,5

    2849 20 00

    –  di silicio

    5,5

    2849 90

    –  altri

     

     

    2849 90 10

    – –  di boro

    4,1

    2849 90 30

    – –  di tungsteno

    5,5

    2849 90 50

    – –  di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio, di titanio

    5,5

    2849 90 90

    – –  altri

    5,3

    2850 00

    Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

     

     

    2850 00 20

    –  Idruri, nitruri

    4,6

    2850 00 50

    –  Azoturi

    5,5

    2850 00 70

    –  Siliciuri

    5,5

    2850 00 90

    –  Boruri

    5,3

    2851

     

     

     

    2852 00 00

    Composti, inorganici o organici, del mercurio, esclusi gli amalgami

    5,5

    2853 00

    Altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami diversi da quelli di metalli preziosi

     

     

    2853 00 10

    –  Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza

    2,7

    2853 00 30

    –  Aria liquida (compresa l’aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa

    4,1

    2853 00 50

    –  Cloruro di cianogeno

    5,5

    2853 00 90

    –  altri

    5,5

    CAPITOLO 29

    PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

    Note

    1.

    Salvo disposizioni contrarie, le voci di questo capitolo comprendono soltanto:

    a)

    i composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, anche contenenti impurezze;

    b)

    le miscele di isomeri di uno stesso composto organico (anche contenenti impurezze), escluse le miscele di isomeri (diversi dagli stereoisomeri) degli idrocarburi aciclici, saturi o non saturi (capitolo 27);

    c)

    i prodotti delle voci da 2936 a 2939, gli eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali della voce 2940 e i prodotti della voce 2941 anche di costituzione chimica definita o no;

    d)

    le soluzioni acquose dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c);

    e)

    le altre soluzioni dei prodotti delle precedenti lettere a), b) o c), purché tali soluzioni costituiscano un modo di condizionamento usuale ed indispensabile, giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purché il solvente non renda il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

    f)

    i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d) o e), con aggiunta di uno stabilizzante (compreso un agente antiagglomerante) indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;

    g)

    i prodotti delle precedenti lettere a), b), c), d), e) o f), con aggiunta di una sostanza antipolvere, di un colorante o di una sostanza odorifera, per facilitarne l’identificazione o per motivi di sicurezza, purché queste aggiunte non rendano il prodotto atto ad impieghi particolari anziché al suo impiego generale;

    h)

    i seguenti prodotti, messi a tipo, per la produzione di coloranti azoici: sali di diazonio, copulanti utilizzati per questi sali e ammine diazotabili e loro sali.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti della voce 1504, nonché il glicerolo (glicerina) greggio della voce 1520;

    b)

    l’alcole etilico (voci 2207 o 2208);

    c)

    il metano e il propano (voce 2711);

    d)

    i composti del carbonio indicati nella nota 2 del capitolo 28;

    e)

    l’urea (voci 3102 o 3105);

    f)

    le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (voce 3203), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti» (voce 3204), nonché le tinture o altre sostanze coloranti presentate in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (voce 3212);

    g)

    gli enzimi (voce 3507);

    h)

    la metaldeide, l’esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili che comportano la loro utilizzazione come combustibili, nonché i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o ricaricare gli accendini o gli accenditori, e di capacità inferiore o uguale a 300 cm3 (voce 3606);

    ij)

    i prodotti estinguenti presentati come cariche per estintori o in granate o bombe estintrici della voce 3813; i prodotti detti «scolorine» condizionati in imballaggi per la vendita al minuto, della voce 3824;

    k)

    gli elementi di ottica, segnatamente quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (voce 9001).

    3.

    Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.

    4.

    Nelle voci da 2904 a 2906, da 2908 a 2911, e da 2913 a 2920, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi è da ritenersi applicabile anche ai derivati misti, quali i solfoalogenati, i nitroalogenati, i nitrosolfonati e i nitrosolfoalogenati.

    Ai sensi della voce 2929, i gruppi «nitrati» o «nitrosi» non sono da considerare prodotti a «funzioni azotate».

    Per l’applicazione delle voci 2911, 2912, 2914, 2918 e 2922, per «funzioni ossigenate» si intendono unicamente le funzioni (gruppi organici caratteristici contenenti ossigeno) indicate nel testo delle voci da 2905 a 2920.

    5.

    A)

    Gli esteri di composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII con composti organici degli stessi sottocapitoli sono da classificare con quello di questi composti che rientra nella voce di questi sottocapitoli, posta per ultima nell’ordine di numerazione;

    B)

    gli esteri dell’alcole etilico con composti organici a funzione acida dei sottocapitoli da I a VII sono da classificare nella stessa voce dei composti a funzione acida corrispondenti;

    C)

    con riserva della nota 1 della sezione VI e della nota 2 del capitolo 28:

    1)

    i sali inorganici dei composti organici quali i composti a funzione acida, a funzione fenolica o a funzione enolica, o le basi organiche, dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942, sono da classificare nella voce nella quale rientra il composto organico corrispondente;

    2)

    i sali formati dalla reazione tra composti organici dei sottocapitoli da I a X o della voce 2942 sono da classificare nella voce nella quale rientra la base o l’acido (compresi i composti a funzione fenolica o a funzione enolica) da cui essi sono stati formati e posta per ultima nell’ordine di numerazione nel capitolo;

    3)

    i composti di coordinazione, diversi dai prodotti classificabili alla sezione XI o alla voce 2941, sono da classificare nella voce del capitolo 29 posta per ultima nell’ordine di numerazione fra quelle corrispondenti ai frammenti derivati dalla scissione di tutti i legami metallici, esclusi quelli del metallo-carbonio.

    D)

    gli alcolati metallici sono da classificare nella stessa voce degli alcoli corrispondenti, tranne nel caso dell’etanolo (voce 2905);

    E)

    gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare nella stessa voce degli acidi corrispondenti.

    6.

    I composti delle voci 2930 e 2931 sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri elementi metallici o non metallici, quali zolfo, arsenico, piombo, direttamente legati al carbonio.

    Le voci 2930 (tiocomposti organici) e 2931 (altri composti organo-inorganici) non comprendono i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) i quali, fatta eccezione per l’idrogeno, l’ossigeno e l’azoto, contengono, in legame diretto con il carbonio, soltanto atomi di zolfo o di alogeni che conferiscono loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

    7.

    Le voci 2932, 2933 e 2934 non comprendono gli epossidi ad anello triatomico, i perossidi di chetoni, i polimeri ciclici delle aldeidi o delle tioaldeidi, le anidridi di acidi carbossilici polibasici, gli esteri ciclici di polialcoli o di polifenoli con acidi polibasici e le immidi di acidi polibasici.

    Le predette disposizioni si applicano soltanto quando la struttura eterociclica è dovuta esclusivamente alle funzioni di ciclizzazione sopracitate.

    8.

    Per l’applicazione della voce 2937:

    a)

    la denominazione «ormoni» comprende i fattori liberatori o stimolatori di ormoni, gli inibitori di ormoni e gli antagonisti di ormoni (antiormoni);

    b)

    l’espressione «utilizzati principalmente come ormoni» si applica non solo ai derivati di ormoni e agli analoghi strutturali di ormoni, utilizzati principalmente per la loro azione ormonale, ma anche ai derivati e analoghi strutturali di ormoni utilizzati principalmente come intermediari nella sintesi dei prodotti di questa voce.

    Note di sottovoci

    1.

    Nell’ambito di una voce di questo capitolo, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) sono da classificare nella stessa sottovoce del composto (o del gruppo di composti), qualora non siano compresi specificamente in un'altra sottovoce e non esista, nella serie delle sottovoci in esame, una sottovoce residua «altri».

    2.

    La nota 3 del capitolo 29 non si applica alle sottovoci del presente capitolo.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.IDROCARBURI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2901

    Idrocarburi aciclici

     

     

    2901 10 00

    –  saturi

    esenzione

     

    –  non saturi

     

     

    2901 21 00

    – –  Etilene

    esenzione

    2901 22 00

    – –  Propene (propilene)

    esenzione

    2901 23

    – –  Butene (butilene) e suoi isomeri

     

     

    2901 23 10

    – – –  But-1-ene e but-2-ene

    esenzione

    2901 23 90

    – – –  altri

    esenzione

    2901 24

    – –  Buta-1,3-diene e isoprene

     

     

    2901 24 10

    – – –  Buta-1,3-diene

    esenzione

    2901 24 90

    – – –  Isoprene

    esenzione

    2901 29 00

    – –  altri

    esenzione

    2902

    Idrocarburi ciclici

     

     

     

    –  cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

     

     

    2902 11 00

    – –  Cicloesano

    esenzione

    2902 19

    – –  altri

     

     

    2902 19 10

    – – –  cicloterpenici

    esenzione

    2902 19 80

    – – –  altri

    esenzione

    2902 20 00

    –  Benzene

    esenzione

    2902 30 00

    –  Toluene

    esenzione

     

    –  Xileni

     

     

    2902 41 00

    – –  o-Xilene

    esenzione

    2902 42 00

    – –  m-Xilene

    esenzione

    2902 43 00

    – –  p-Xilene

    esenzione

    2902 44 00

    – –  Miscele di isomeri dello xilene

    esenzione

    2902 50 00

    –  Stirene

    esenzione

    2902 60 00

    –  Etilbenzene

    esenzione

    2902 70 00

    –  Cumene

    esenzione

    2902 90

    –  altri

     

     

    2902 90 10

    – –  Naftalene, antracene

    esenzione

    2902 90 30

    – –  Bifenile, terfenili

    esenzione

    2902 90 90

    – –  altri

    esenzione

    2903

    Derivati alogenati degli idrocarburi

     

     

     

    –  Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici

     

     

    2903 11 00

    – –  Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)

    5,5

    2903 12 00

    – –  Diclorometano (cloruro di metilene)

    5,5

    2903 13 00

    – –  Cloroformio (triclorometano)

    5,5

    2903 14 00

    – –  Tetracloruro di carbonio

    5,5

    2903 15 00

    – –  Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)

    5,5

    2903 19

    – –  altri

     

     

    2903 19 10

    – – –  1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

    5,5

    2903 19 80

    – – –  altri

    5,5

     

    –  Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici

     

     

    2903 21 00

    – –  Cloruro di vinile (cloroetilene)

    5,5

    2903 22 00

    – –  Tricloroetilene

    5,5

    2903 23 00

    – –  Tetracloroetilene (percloroetilene)

    5,5

    2903 29 00

    – –  altri

    5,5

     

    –  Derivati fluorurati, derivati bromurati e derivati iodurati degli idrocarburi aciclici

     

     

    2903 31 00

    – –  Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)

    5,5

    2903 39

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Bromuri

     

     

    2903 39 11

    – – – –  Bromometano (bromuro di metile)

    5,5

    2903 39 15

    – – – –  Dibromometano

    esenzione

    2903 39 19

    – – – –  altri

    5,5

    2903 39 90

    – – –  Fluoruri e ioduri

    5,5

     

    –  Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi

     

     

    2903 41 00

    – –  Triclorofluorometano

    5,5

    2903 42 00

    – –  Diclorodifluorometano

    5,5

    2903 43 00

    – –  Triclorotrifluoroetani

    5,5

    2903 44

    – –  Diclorotetrafluoroetani e cloropentafluoroetano

     

     

    2903 44 10

    – – –  Diclorotetrafluoroetani

    5,5

    2903 44 90

    – – –  Cloropentafluoroetano

    5,5

    2903 45

    – –  altri derivati peralogenati unicamente con fluoro e cloro

     

     

    2903 45 10

    – – –  Clorotrifluorometano

    5,5

    2903 45 15

    – – –  Pentaclorofluoroetano

    5,5

    2903 45 20

    – – –  Tetraclorodifluoroetani

    5,5

    2903 45 25

    – – –  Eptaclorofluoropropani

    5,5

    2903 45 30

    – – –  Esaclorodifluoropropani

    5,5

    2903 45 35

    – – –  Pentaclorotrifluoropropani

    5,5

    2903 45 40

    – – –  Tetraclorotetrafluoropropani

    5,5

    2903 45 45

    – – –  Tricloropentafluoropropani

    5,5

    2903 45 50

    – – –  Dicloroesafluoropropani

    5,5

    2903 45 55

    – – –  Cloroeptafluoropropani

    5,5

    2903 45 90

    – – –  altri

    5,5

    2903 46

    – –  Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluoroetani

     

     

    2903 46 10

    – – –  Bromoclorodifluorometano

    5,5

    2903 46 20

    – – –  Bromotrifluorometano

    5,5

    2903 46 90

    – – –  Dibromotetrafluoroetani

    5,5

    2903 47 00

    – –  altri derivati peralogenati

    5,5

    2903 49

    – –  altri

     

     

     

    – – –  alogenati unicamente con fluoro e cloro

     

     

     

    – – – –  Del metano, etano o propano (HCFC)

     

     

    2903 49 11

    – – – – –  Clorodifluorometano (HCFC-22)

    5,5

    2903 49 15

    – – – – –  1,1-Dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)

    5,5

    2903 49 19

    – – – – –  altri

    5,5

    2903 49 20

    – – – –  altri

    5,5

     

    – – –  alogenati unicamente con fluoro e bromo

     

     

    2903 49 30

    – – – –  Del metano, etano o propano

    5,5

    2903 49 40

    – – – –  altri

    5,5

    2903 49 80

    – – –  altri

    5,5

     

    –  Derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

     

     

    2903 51 00

    – –  1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)

    5,5

    2903 52 00

    – –  Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)

    5,5

    2903 59

    – –  altri

     

     

    2903 59 10

    – – –  1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano

    esenzione

    2903 59 30

    – – –  Tetrabromocicloottani

    esenzione

    2903 59 80

    – – –  altri

    5,5

     

    –  Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

     

     

    2903 61 00

    – –  Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene

    5,5

    2903 62 00

    – –  Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano]

    5,5

    2903 69

    – –  altri

     

     

    2903 69 10

    – – –  2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene

    esenzione

    2903 69 90

    – – –  altri

    5,5

    2904

    Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

     

     

    2904 10 00

    –  Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici

    5,5

    2904 20 00

    –  Derivati unicamente nitrati o unicamente nitrosi

    5,5

    2904 90

    –  altri

     

     

    2904 90 20

    – –  Derivati solfoalogenati

    5,5

    2904 90 40

    – –  Tricloronitrometano (cloropicrina)

    5,5

    2904 90 85

    – –  altri

    5,5

    II.ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2905

    Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    –  Monoalcoli saturi

     

     

    2905 11 00

    – –  Metanolo (alcole metilico)

    5,5

    2905 12 00

    – –  Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)

    5,5

    2905 13 00

    – –  Butan-1-olo (alcole n-butilico)

    5,5

    2905 14

    – –  altri butanoli

     

     

    2905 14 10

    – – –  2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)

    4,6

    2905 14 90

    – – –  altri

    5,5

    2905 16

    – –  Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri

     

     

    2905 16 10

    – – –  2-Etilesan-1-olo

    5,5

    2905 16 20

    – – –  Ottan-2-olo

    esenzione

    2905 16 80

    – – –  altri

    5,5

    2905 17 00

    – –  Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)

    5,5

    2905 19 00

    – –  altri

    5,5

     

    –  Monoalcoli non saturi

     

     

    2905 22

    – –  Alcoli terpenici aciclici

     

     

    2905 22 10

    – – –  Geraniolo, citronellolo, linalolo, rodinolo, nerolo

    5,5

    2905 22 90

    – – –  altri

    5,5

    2905 29

    – –  altri

     

     

    2905 29 10

    – – –  Alcole allilico

    5,5

    2905 29 90

    – – –  altri

    5,5

     

    –  Dioli

     

     

    2905 31 00

    – –  Glicole etilenico (etandiolo)

    5,5

    2905 32 00

    – –  Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)

    5,5

    2905 39

    – –  altri

     

     

    2905 39 10

    – – –  2-Metilpentan-2,4-diolo (esilenglicole)

    5,5

    2905 39 20

    – – –  Butan-1,3-diolo

    esenzione

    2905 39 25

    – – –  Butan-1,4-diolo

    5,5

    2905 39 30

    – – –  2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo

    esenzione

    2905 39 85

    – – –  altri

    5,5

     

    –  altri polialcoli

     

     

    2905 41 00

    – –  2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)

    5,5

    2905 42 00

    – –  Pentaeritritolo (pentaeritrite)

    5,5

    2905 43 00

    – –  Mannitolo

    9,6 + 125,8 €/100 kg/net

    2905 44

    – –  D-glucitolo (sorbitolo)

     

     

     

    – – –  in soluzione acquosa

     

     

    2905 44 11

    – – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    7,7 + 16,1 €/100 kg/net

    2905 44 19

    – – – –  altro

    9,6 + 37,8 €/100 kg/net (74)

     

    – – –  altro

     

     

    2905 44 91

    – – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

    7,7 + 23 €/100 kg/net

    2905 44 99

    – – – –  altro

    9,6 + 53,7 €/100 kg/net (74)

    2905 45 00

    – –  Glicerolo (glicerina)

    3,8

    2905 49

    – –  altri

     

     

    2905 49 10

    – – –  Trioli; tetroli

    5,5

    2905 49 80

    – – –  altri

    5,5

     

    –  Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici

     

     

    2905 51 00

    – –  Etclorvinolo (DCI)

    esenzione

    2905 59

    – –  altri

     

     

    2905 59 10

    – – –  di monoalcoli

    5,5

     

    – – –  di polialcoli

     

     

    2905 59 91

    – – – –  2,2-Bis(bromometil)propandiolo

    esenzione

    2905 59 99

    – – – –  altri

    5,5

    2906

    Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    –  Cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici

     

     

    2906 11 00

    – –  Mentolo

    5,5

    2906 12 00

    – –  Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli

    5,5

    2906 13

    – –  Steroli e inositoli

     

     

    2906 13 10

    – – –  Steroli

    5,5

    2906 13 90

    – – –  Inositoli

    esenzione

    2906 19 00

    – –  altri

    5,5

     

    –  aromatici

     

     

    2906 21 00

    – –  Alcole benzilico

    5,5

    2906 29 00

    – –  altri

    5,5

    III.FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2907

    Fenoli; fenoli-alcoli

     

     

     

    –  Monofenoli

     

     

    2907 11 00

    – –  Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali

    3

    2907 12 00

    – –  Cresoli e loro sali

    2,1

    2907 13 00

    – –  Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; sali di tali prodotti

    5,5

    2907 15

    – –  Naftoli e loro sali

     

     

    2907 15 10

    – – –  1-Naftolo

    esenzione

    2907 15 90

    – – –  altri

    5,5

    2907 19

    – –  altri

     

     

    2907 19 10

    – – –  Xilenoli e loro sali

    2,1

    2907 19 90

    – – –  altri

    5,5

     

    –  Polifenoli; fenoli-alcoli

     

     

    2907 21 00

    – –  Resorcinolo e suoi sali

    5,5

    2907 22 00

    – –  Idrochinone e suoi sali

    5,5

    2907 23 00

    – –  4,4'-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali

    5,5

    2907 29 00

    – –  altri

    5,5

    2908

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

     

     

     

    –  Derivati unicamente alogenati e loro sali

     

     

    2908 11 00

    – –  Pentaclorofenolo (ISO)

    5,5

    2908 19 00

    – –  altri

    5,5

     

    –  altri

     

     

    2908 91 00

    – –  Dinoseb (ISO) e suoi sali

    5,5

    2908 99

    – –  altri

     

     

    2908 99 10

    – – –  Derivati unicamente solfonati, loro sali e loro esteri

    5,5

    2908 99 90

    – – –  altri

    5,5

    IV.ETERI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, PEROSSIDI DI CHETONI, EPOSSIDI CON ANELLO TRIATOMICO, ACETALI ED EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2909

    Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    –  Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2909 11 00

    – –  Etere dietilico (ossido di dietile)

    5,5

    2909 19

    – –  altri

     

     

    2909 19 10

    – – –  ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)

    5,5

    2909 19 90

    – – –  altri

    5,5

    2909 20 00

    –  Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    5,5

    2909 30

    –  Eteri aromatici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2909 30 10

    – –  Eteri difenilici (ossido di difenile)

    esenzione

     

    – –  Derivati bromurati

     

     

    2909 30 31

    – – –  Ossido di pentabromodifenile; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene

    esenzione

    2909 30 35

    – – –  1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) (75)

    esenzione

    2909 30 38

    – – –  altri

    5,5

    2909 30 90

    – –  altri

    5,5

     

    –  Eteri-alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2909 41 00

    – –  2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)

    5,5

    2909 43 00

    – –  Eteri monobutilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole

    5,5

    2909 44 00

    – –  altri eteri monoalchilici dell’etilenglicole o del dietilenglicole

    5,5

    2909 49

    – –  altri

     

     

     

    – – –  aciclici

     

     

    2909 49 11

    – – – –  2-(2-Cloroetossi)etanolo

    esenzione

    2909 49 18

    – – – –  altri

    5,5

    2909 49 90

    – – –  ciclici

    5,5

    2909 50

    –  Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2909 50 10

    – –  Guaiacolo, guaiacolsolfonati di potassio

    5,5

    2909 50 90

    – –  altri

    5,5

    2909 60 00

    –  Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    5,5

    2910

    Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2910 10 00

    –  Ossirano (ossido di etilene)

    5,5

    2910 20 00

    –  Metilossirano (ossido di propilene)

    5,5

    2910 30 00

    –  1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)

    5,5

    2910 40 00

    –  Dieldrina (ISO, DCI)

    5,5

    2910 90 00

    –  altri

    5,5

    2911 00 00

    Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    5

    V.COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE

    2912

    Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

     

     

     

    –  Aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2912 11 00

    – –  Metanale (formaldeide)

    5,5

    2912 12 00

    – –  Etanale (acetaldeide)

    5,5

    2912 19

    – –  altre

     

     

    2912 19 10

    – – –  Butanale (butirraldeide, isomero normale)

    5,5

    2912 19 90

    – – –  altri

    5,5

     

    –  Aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2912 21 00

    – –  Benzaldeide (aldeide benzoica)

    5,5

    2912 29 00

    – –  altre

    5,5

    2912 30 00

    –  Aldeidi-alcoli

    5,5

     

    –  Aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2912 41 00

    – –  Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

    5,5

    2912 42 00

    – –  Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)

    5,5

    2912 49 00

    – –  altre

    5,5

    2912 50 00

    –  Polimeri ciclici delle aldeidi

    5,5

    2912 60 00

    –  Paraformaldeide

    5,5

    2913 00 00

    Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

    5,5

    VI.COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE

    2914

    Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    –  Chetoni aciclici non contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2914 11 00

    – –  Acetone

    5,5

    2914 12 00

    – –  Butanone (metiletilchetone)

    5,5

    2914 13 00

    – –  4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)

    5,5

    2914 19

    – –  altri

     

     

    2914 19 10

    – – –  5-Metilesan-2-one

    esenzione

    2914 19 90

    – – –  altri

    5,5

     

    –  Chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici non contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2914 21 00

    – –  Canfora

    5,5

    2914 22 00

    – –  Cicloesanone e metilcicloesanoni

    5,5

    2914 23 00

    – –  Iononi e metiliononi

    5,5

    2914 29 00

    – –  altri

    5,5

     

    –  Chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate

     

     

    2914 31 00

    – –  Fenilacetone (fenilpropano-2-one)

    5,5

    2914 39 00

    – –  altri

    5,5

    2914 40

    –  Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi

     

     

    2914 40 10

    – –  4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)

    5,5

    2914 40 90

    – –  altri

    3

    2914 50 00

    –  Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate

    5,5

     

    –  Chinoni

     

     

    2914 61 00

    – –  Antrachinone

    5,5

    2914 69

    – –  altri

     

     

    2914 69 10

    – – –  1,4-Naftochinone

    esenzione

    2914 69 90

    – – –  altri

    5,5

    2914 70 00

    –  Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    5,5

    VII.ACIDI CARBOSSILICI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PEROSSIACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    –  Acido formico, suoi sali e suoi esteri

     

     

    2915 11 00

    – –  Acido formico

    5,5

    2915 12 00

    – –  Sali dell’acido formico

    5,5

    2915 13 00

    – –  Esteri dell’acido formico

    5,5

     

    –  Acido acetico e suoi sali; anidride acetica

     

     

    2915 21 00

    – –  Acido acetico

    5,5

    2915 24 00

    – –  Anidride acetica

    5,5

    2915 29 00

    – –  altri

    5,5

     

    –  Esteri dell’acido acetico

     

     

    2915 31 00

    – –  Acetato di etile

    5,5

    2915 32 00

    – –  Acetato di vinile

    5,5

    2915 33 00

    – –  Acetato di n-butile

    5,5

    2915 36 00

    – –  Acetato di dinoseb (ISO)

    5,5

    2915 39

    – –  altri

     

     

    2915 39 10

    – – –  Acetato di propile, acetato di isopropile

    5,5

    2915 39 30

    – – –  Acetato di metile, acetato di pentile (amile), acetato di isopentile (isoamile), acetati di glicerolo

    5,5

    2915 39 50

    – – –  Acetato di p-tolile, acetati di fenilpropile, acetato di benzile, acetato di rodinile, acetato di santalile ed acetati di feniletan-1,2-diolo

    5,5

    2915 39 80

    – – –  altri

    5,5

    2915 40 00

    –  Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri

    5,5

    2915 50 00

    –  Acido propionico, suoi sali e suoi esteri

    4,2

    2915 60

    –  Acidi butanoici, acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

     

     

     

    – –  Acidi butanoici, loro sali e loro esteri

     

     

    2915 60 11

    – – –  Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene

    esenzione

    2915 60 19

    – – –  altri

    5,5

    2915 60 90

    – –  Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri

    5,5

    2915 70

    –  Acido palmitico, acido stearico, loro sali e loro esteri

     

     

    2915 70 15

    – –  Acido palmitico

    5,5

    2915 70 20

    – –  Sali e esteri dell’acido palmitico

    5,5

    2915 70 25

    – –  Acido stearico

    5,5

    2915 70 30

    – –  Sali dell’acido stearico

    5,5

    2915 70 80

    – –  Esteri dell’acido stearico

    5,5

    2915 90

    –  altri

     

     

    2915 90 10

    – –  Acido laurico

    5,5

    2915 90 20

    – –  Cloroformiati

    5,5

    2915 90 80

    – –  altri

    5,5

    2916

    Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    –  Acidi monocarbossilici aciclici non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

     

    2916 11 00

    – –  Acido acrilico e suoi sali

    6,5

    2916 12

    – –  Esteri dell’acido acrilico

     

     

    2916 12 10

    – – –  Acrilato di metile

    6,5

    2916 12 20

    – – –  Acrilato di etile

    6,5

    2916 12 90

    – – –  altri

    6,5

    2916 13 00

    – –  Acido metacrilico e suoi sali

    6,5

    2916 14

    – –  Esteri dell’acido metacrilico

     

     

    2916 14 10

    – – –  Metacrilato di metile

    6,5

    2916 14 90

    – – –  altri

    6,5

    2916 15 00

    – –  Acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri

    6,5

    2916 19

    – –  altri

     

     

    2916 19 10

    – – –  Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri

    5,9

    2916 19 30

    – – –  Acido esa-2,4-dienoico (acido sorbico)

    6,5

    2916 19 40

    – – –  Acido crotonico

    esenzione

    2916 19 50

    – – –  Binapacril (ISO)

    6,5

    2916 19 70

    – – –  altri

    6,5

    2916 20 00

    –  Acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

    6,5

     

    –  Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

     

    2916 31 00

    – –  Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2916 32

    – –  Perossido di benzoile e cloruro di benzoile

     

     

    2916 32 10

    – – –  Perossido di benzoile

    6,5

    2916 32 90

    – – –  Cloruro di benzoile

    6,5

    2916 34 00

    – –  Acido fenilacetico e suoi sali

    esenzione

    2916 35 00

    – –  Esteri dell’acido fenilacetico

    esenzione

    2916 39 00

    – –  altri

    6,5

    2917

    Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    –  Acidi policarbossilici aciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi e loro derivati

     

     

    2917 11 00

    – –  Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2917 12

    – –  Acido adipico, suoi sali e suoi esteri

     

     

    2917 12 10

    – – –  Acido adipico e suoi sali

    6,5

    2917 12 90

    – – –  Esteri dell’acido adipico

    6,5

    2917 13

    – –  Acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri

     

     

    2917 13 10

    – – –  Acido sebacico

    esenzione

    2917 13 90

    – – –  altri

    6

    2917 14 00

    – –  Anidride maleica

    6,5

    2917 19

    – –  altri

     

     

    2917 19 10

    – – –  Acido malonico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2917 19 90

    – – –  altri

    6,3

    2917 20 00

    –  Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

    6

     

    –  Acidi policarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

     

    2917 32 00

    – –  Ortoftalati di diottile

    6,5

    2917 33 00

    – –  Ortoftalati di dinonile o di didecile

    6,5

    2917 34

    – –  altri esteri dell’acido ortoftalico

     

     

    2917 34 10

    – – –  Ortoftalati di dibutile

    6,5

    2917 34 90

    – – –  altri

    6,5

    2917 35 00

    – –  Anidride ftalica

    6,5

    2917 36 00

    – –  Acido tereftalico e suoi sali

    6,5

    2917 37 00

    – –  Tereftalato di dimetile

    6,5

    2917 39

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Derivati bromurati

     

     

    2917 39 11

    – – – –  Estere o anidride dell’acido tetrabromoftalico

    esenzione

    2917 39 19

    – – – –  altri

    6,5

     

    – – –  altri

     

     

    2917 39 30

    – – – –  Acido benzen-1,2,4-tricarbossilico

    esenzione

    2917 39 40

    – – – –  Dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso, 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile

    esenzione

    2917 39 50

    – – – –  Acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico

    esenzione

    2917 39 60

    – – – –  Anidride tetracloroftalica

    esenzione

    2917 39 70

    – – – –  3,5-Bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio

    esenzione

    2917 39 80

    – – – –  altri

    6,5

    2918

    Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    –  Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

     

    2918 11 00

    – –  Acido lattico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2918 12 00

    – –  Acido tartarico

    6,5

    2918 13 00

    – –  Sali ed esteri dell’acido tartarico

    6,5

    2918 14 00

    – –  Acido citrico

    6,5

    2918 15 00

    – –  Sali ed esteri dell’acido citrico

    6,5

    2918 16 00

    – –  Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2918 18 00

    – –  Clorobenzilato (ISO)

    6,5

    2918 19

    – –  altri

     

     

    2918 19 30

    – – –  Acido colico, acido 3-α,12-α-diidrossi-5-β-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri

    6,3

    2918 19 40

    – – –  Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico

    esenzione

    2918 19 85

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

     

     

    2918 21 00

    – –  Acido salicilico e suoi sali

    6,5

    2918 22 00

    – –  Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2918 23

    – –  altri esteri dell’acido salicilico e loro sali

     

     

    2918 23 10

    – – –  Salicilati di metile, di fenile (salolo)

    6,5

    2918 23 90

    – – –  altri

    6,5

    2918 29

    – –  altri

     

     

    2918 29 10

    – – –  Acidi solfosalicilici, acidi idrossinaftoici, loro sali e loro esteri

    6,5

    2918 29 30

    – – –  Acido 4-idrossibenzoico, suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2918 29 80

    – – –  altri

    6,5

    2918 30 00

    –  Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati

    6,5

     

    –  altri

     

     

    2918 91 00

    – –  2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri

    6,5

    2918 99

    – –  altri

     

     

    2918 99 10

    – – –  Acido 2,6-dimetossibenzoico

    esenzione

    2918 99 20

    – – –  Dicamba (ISO)

    esenzione

    2918 99 30

    – – –  Fenossiacetato di sodio

    esenzione

    2918 99 90

    – – –  altri

    6,5

    VIII.ESTERI DEGLI ACIDI INORGANICI DEI NON-METALLI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI

    2919

    Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2919 10 00

    –  fosfato di tris(2,3-dibromopropile)

    6,5

    2919 90

    –  altri

     

     

    2919 90 10

    – –  Fosfati di tributile, fosfato di trifenile, fosfati di tritolile, fosfati di trixilile, fosfato di tris (2-cloroetile)

    6,5

    2919 90 90

    – –  altri

    6,5

    2920

    Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

     

    –  Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

     

     

    2920 11 00

    – –  Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)

    6,5

    2920 19 00

    – –  altri

    6,5

    2920 90

    –  altri

     

     

    2920 90 10

    – –  Esteri solforici e esteri carbonici; loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    6,5

    2920 90 20

    – –  Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)

    6,5

    2920 90 30

    – –  Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)

    6,5

    2920 90 40

    – –  Fosfito di trietile

    6,5

    2920 90 50

    – –  Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)

    6,5

    2920 90 85

    – –  altri prodotti

    6,5

    IX.COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE

    2921

    Composti a funzione ammina

     

     

     

    –  Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2921 11

    – –  Mono-, di- o trimetilammina e loro sali

     

     

    2921 11 10

    – – –  Mono-, di- o trimetilammina

    6,5

    kg met.am.

    2921 11 90

    – – –  Sali

    6,5

    2921 19

    – –  altri

     

     

    2921 19 10

    – – –  Trietilammina e suoi sali

    6,5

    2921 19 30

    – – –  Isopropilammina e suoi sali

    6,5

    2921 19 40

    – – –  1,1,3,3-Tetrametilbutilammina

    esenzione

    2921 19 50

    – – –  Dietilammina e suoi sali

    5,7

    2921 19 80

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2921 21 00

    – –  Etilendiammina e suoi sali

    6

    2921 22 00

    – –  Esametilendiammina e suoi sali

    6,5

    2921 29 00

    – –  altri

    6

    2921 30

    –  Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2921 30 10

    – –  Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali

    6,3

    2921 30 91

    – –  Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)

    esenzione

    2921 30 99

    – –  altri

    6,5

     

    –  Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2921 41 00

    – –  Anilina e suoi sali

    6,5

    2921 42

    – –  Derivati dell’anilina e loro sali

     

     

    2921 42 10

    – – –  Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali

    6,5

    2921 42 90

    – – –  altri

    6,5

    2921 43 00

    – –  Toluidine e loro derivati; sali di tali prodotti

    6,5

    2921 44 00

    – –  Difenilammina e suoi derivati; sali di tali prodotti

    6,5

    2921 45 00

    – –  1-Naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

    6,5

    2921 46 00

    – –  Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti

    esenzione

    2921 49

    – –  altri

     

     

    2921 49 10

    – – –  Xilidine e loro derivati; sali di tali prodotti

    6,5

    2921 49 80

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2921 51

    – –  o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

     

    – – –  o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi; sali di tali prodotti

     

     

    2921 51 11

    – – – –  m-Fenilenediammina, di purezza, in peso, di 99 % o più e contenente:

    1 % o meno, in peso, di acqua

    200 mg/kg o meno di o-fenilendiammina e

    450 mg/kg o meno di p-fenilendiammina

    esenzione

    2921 51 19

    – – – –  altri

    6,5

    2921 51 90

    – – –  altri

    6,5

    2921 59

    – –  altri

     

     

    2921 59 10

    – – –  m-Fenilenbis(metilammina)

    esenzione

    2921 59 20

    – – –  2,2'-Dicloro-4,4'-metilendianilina

    esenzione

    2921 59 30

    – – –  4,4'-Bi-o-toluidina

    esenzione

    2921 59 40

    – – –  1,8-Naftilendiammina

    esenzione

    2921 59 90

    – – –  altri

    6,5

    2922

    Composti amminici a funzioni ossigenate

     

     

     

    –  Ammino-alcoli, diversi da quelli contenenti più d’un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti

     

     

    2922 11 00

    – –  Monoetanolammina e suoi sali

    6,5

    2922 12 00

    – –  Dietanolammina e suoi sali

    6,5

    2922 13

    – –  Trietanolammina e suoi sali

     

     

    2922 13 10

    – – –  Trietanolammina

    6,5

    2922 13 90

    – – –  Sali di trietanolammina

    6,5

    2922 14 00

    – –  Destropropoxifene (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2922 19

    – –  altri

     

     

    2922 19 10

    – – –  N-Etildietanolammina

    6,5

    2922 19 20

    – – –  2,2'-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina)

    6,5

    2922 19 80

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, loro eteri e loro esteri; sali di tali prodotti

     

     

    2922 21 00

    – –  Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali

    6,5

    2922 29 00

    – –  altri

    6,5

     

    –  Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni, diversi da quelli a funzioni ossigenate differenti; sali di tali prodotti

     

     

    2922 31 00

    – –  Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti

    esenzione

    2922 39 00

    – –  altri

    6,5

     

    –  Ammino-acidi, diversi da quelli contenenti più d’un tipo di funzione ossigenata, loro esteri; sali di tali prodotti

     

     

    2922 41 00

    – –  Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti

    6,3

    2922 42 00

    – –  Acido glutammico e suoi sali

    6,5

    2922 43 00

    – –  Acido antranilico e suoi sali

    6,5

    2922 44 00

    – –  Tilidina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2922 49

    – –  altri

     

     

    2922 49 10

    – – –  Glicina

    6,5

    2922 49 20

    – – –  beta-Alanina

    esenzione

    2922 49 95

    – – –  altri

    6,5

    2922 50 00

    –  Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti amminici a funzioni ossigenate

    6,5

    2923

    Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

     

     

    2923 10 00

    –  Colina e suoi sali

    6,5

    2923 20 00

    –  Lecitine ed altri fosfoamminolipidi

    5,7

    2923 90 00

    –  altri

    6,5

    2924

    Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell’acido carbonico

     

     

     

    –  Ammidi (compresi i carbammati) acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2924 11 00

    – –  Meprobamato (DCI)

    esenzione

    2924 12 00

    – –  Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)

    6,5

    2924 19 00

    – –  altri

    6,5

     

    –  Ammidi (compresi i carbammati) cicliche e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2924 21

    – –  Ureine e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2924 21 10

    – – –  Isoproturon (ISO)

    6,5

    2924 21 90

    – – –  altri

    6,5

    2924 23 00

    – –  Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali

    6,5

    2924 24 00

    – –  Etinamato (DCI)

    esenzione

    2924 29

    – –  altri

     

     

    2924 29 10

    – – –  Lidocaina (DCI)

    esenzione

    2924 29 30

    – – –  Paracetamolo (DCI)

    6,5

    2924 29 95

    – – –  altri

    6,5

    2925

    Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

     

     

     

    –  Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2925 11 00

    – –  Saccarina e suoi sali

    6,5

    2925 12 00

    – –  Glutetimide (DCI)

    esenzione

    2925 19

    – –  altri

     

     

    2925 19 10

    – – –  3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide

    esenzione

    2925 19 30

    – – –  N,N'-Etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)

    esenzione

    2925 19 95

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Immine e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2925 21 00

    – –  Clordimeforme (ISO)

    6,5

    2925 29 00

    – –  altri

    6,5

    2926

    Composti a funzione nitrile

     

     

    2926 10 00

    –  Acrilonitrile

    6,5

    2926 20 00

    –  1-Cianoguanidina (diciandiammide)

    6,5

    2926 30 00

    –  Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI) intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)

    6,5

    2926 90

    –  altri

     

     

    2926 90 20

    – –  Isoftalonitrile

    6

    2926 90 95

    – –  altri

    6,5

    2927 00 00

    Composti a funzione diazo, azo o azossi

    6,5

    2928 00

    Derivati organici dell’idrazina o dell’idrossilammina

     

     

    2928 00 10

    –  N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina

    esenzione

    2928 00 90

    –  altri

    6,5

    2929

    Composti ad altre funzioni azotate

     

     

    2929 10

    –  Isocianati

     

     

    2929 10 10

    – –  Diisocianati di metilfenilene (diisocianati di toluene)

    6,5

    2929 10 90

    – –  altri

    6,5

    2929 90 00

    –  altri

    6,5

    X.COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI

    2930

    Tiocomposti organici

     

     

    2930 20 00

    –  Tiocarbammati e ditiocarbammati

    6,5

    2930 30 00

    –  Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame

    6,5

    2930 40

    –  Metionina

     

     

    2930 40 10

    – –  Metionina (DCI)

    esenzione

    2930 40 90

    – –  altri

    6,5

    2930 50 00

    –  Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)

    6,5

    2930 90

    –  altri

     

     

    2930 90 13

    – –  Cisteina e cistina

    6,5

    2930 90 16

    – –  Derivati di cisteina o cistina

    6,5

    2930 90 20

    – –  Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)

    6,5

    2930 90 30

    – –  Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico

    esenzione

    2930 90 40

    – –  Bis[3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato] di 2,2'-tiodietile

    esenzione

    2930 90 50

    – –  Miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6,-bis(metiltio)-m-fenilendiammina

    esenzione

    2930 90 85

    – –  altri

    6,5

    2931 00

    Altri composti organo-inorganici

     

     

    2931 00 10

    –  Metilfosfonato di dimetile

    6,5

    2931 00 20

    –  Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)

    6,5

    2931 00 30

    –  Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)

    6,5

    2931 00 95

    –  altri

    6,5

    2932

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

     

     

     

    –  Composti la cui struttura contiene un anello furanico (idrogenato o non) non condensato

     

     

    2932 11 00

    – –  Tetraidrofurano

    6,5

    2932 12 00

    – –  2-Furaldeide (furfurale)

    6,5

    2932 13 00

    – –  Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico

    6,5

    2932 19 00

    – –  altri

    6,5

     

    –  Lattoni

     

     

    2932 21 00

    – –  Cumarina, metilcumarine ed etilcumarine

    6,5

    2932 29

    – –  altri lattoni

     

     

    2932 29 10

    – – –  Fenolftaleina

    esenzione

    2932 29 20

    – – –  Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo[de]isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico

    esenzione

    2932 29 30

    – – –  3'-Cloro-6'-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H)9'-xanten]-3-one

    esenzione

    2932 29 40

    – – –  6'-(N-Etil -p-toluidino)-2'-metilspiro-[isobenzofuran-1(3H), 9'-xanthen]-3-one

    esenzione

    2932 29 50

    – – –  6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile]naftaleno-2-carbossilato di metile

    esenzione

    2932 29 60

    – – –  gamma-Butirrolactone

    6,5

    2932 29 85

    – – –  altri

    6,5

     

    –  altri

     

     

    2932 91 00

    – –  Isosafrolo

    6,5

    2932 92 00

    – –  1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl)propan-2-one

    6,5

    2932 93 00

    – –  Piperonale

    6,5

    2932 94 00

    – –  Safrolo

    6,5

    2932 95 00

    – –  Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)

    6,5

    2932 99

    – –  altri

     

     

    2932 99 50

    – – –  Epossidi con anello tetraatomico

    6,5

    2932 99 70

    – – –  altri acetali ciclici ed emiacetali interni anche contenenti altre funzioni ossigenate e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    6,5

    2932 99 85

    – – –  altri

    6,5

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

     

     

     

    –  Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato

     

     

    2933 11

    – –  Fenazone (antipirina) e suoi derivati

     

     

    2933 11 10

    – – –  Propifenazone (DCI)

    esenzione

    2933 11 90

    – – –  altri

    6,5

    2933 19

    – –  altri

     

     

    2933 19 10

    – – –  Fenilbutazone (DCI)

    esenzione

    2933 19 90

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Composti la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato

     

     

    2933 21 00

    – –  Idantoina e suoi derivati

    6,5

    2933 29

    – –  altri

     

     

    2933 29 10

    – – –  Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)

    esenzione

    2933 29 90

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Composti la cui struttura contiene un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato

     

     

    2933 31 00

    – –  Piridina e suoi sali

    5,3

    2933 32 00

    – –  Piperidina e suoi sali

    6,5

    2933 33 00

    – –  Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), chetobemidone (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti

    6,5

    2933 39

    – –  altri

     

     

    2933 39 10

    – – –  Iproniazide (DCI); cloridrato di cetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)

    esenzione

    2933 39 20

    – – –  2,3,5,6-Tetracloropiridina

    esenzione

    2933 39 25

    – – –  Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico

    esenzione

    2933 39 35

    – – –  3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio

    esenzione

    2933 39 40

    – – –  3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile

    esenzione

    2933 39 45

    – – –  3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina

    esenzione

    2933 39 50

    – – –  Estere metilico di flurossipir (ISO)

    4

    2933 39 55

    – – –  4-Metilpiridina

    esenzione

    2933 39 99

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Composti la cui struttura presenta un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni

     

     

    2933 41 00

    – –  Levorfanolo (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2933 49

    – –  altri

     

     

    2933 49 10

    – – –  Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici

    5,5

    2933 49 30

    – – –  Dextrometorfano (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2933 49 90

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Composti la cui struttura presenta un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico

     

     

    2933 52 00

    – –  Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali

    6,5

    2933 53

    – –  Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital(DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti

     

     

    2933 53 10

    – – –  Fenobarbital (DCI), barbital (DCI), e loro sali

    esenzione

    2933 53 90

    – – –  altri

    6,5

    2933 54 00

    – –  altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti

    6,5

    2933 55 00

    – –  Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti

    esenzione

    2933 59

    – –  altri

     

     

    2933 59 10

    – – –  Diazinon (ISO)

    esenzione

    2933 59 20

    – – –  1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)

    esenzione

    2933 59 95

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Composti la cui struttura contiene un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati

     

     

    2933 61 00

    – –  Melamina

    6,5

    2933 69

    – –  altri

     

     

    2933 69 10

    – – –  Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)

    5,5

    2933 69 20

    – – –  Metenamina (DCI) (esametilentetrammina)

    esenzione

    2933 69 30

    – – –  2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino]fenolo

    esenzione

    2933 69 80

    – – –  altri

    6,5

     

    –  Lattami

     

     

    2933 71 00

    – –  6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

    6,5

    2933 72 00

    – –  Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)

    esenzione

    2933 79 00

    – –  altri lattami

    6,5

     

    –  altri

     

     

    2933 91

    – –  Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti

     

     

    2933 91 10

    – – –  Clordiazepossido (DCI)

    esenzione

    2933 91 90

    – – –  altri

    6,5

    2933 99

    – –  altri

     

     

    2933 99 10

    – – –  Benzimidazol-2-tiolo (mercaptobenzodiazolo)

    6,5

    2933 99 20

    – – –  Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)

    5,5

    2933 99 30

    – – –  Monoazepine

    6,5

    2933 99 40

    – – –  Diazepine

    6,5

    2933 99 50

    – – –  2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo

    esenzione

    2933 99 90

    – – –  altri

    6,5

    2934

    Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

     

     

    2934 10 00

    –  Composti la cui struttura contiene un anello tiazolico (idrogenato o non) non condensato

    6,5

    2934 20

    –  Composti contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni

     

     

    2934 20 20

    – –  Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali

    6,5

    2934 20 80

    – –  altri

    6,5

    2934 30

    –  Composti contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici (idrogenati o non) senza altre condensazioni

     

     

    2934 30 10

    – –  Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2934 30 90

    – –  altri

    6,5

     

    –  altri

     

     

    2934 91 00

    – –  Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti

    esenzione

    2934 99

    – –  altri

     

     

    2934 99 10

    – – –  Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati

    esenzione

    2934 99 20

    – – –  Furazolidone (DCI)

    esenzione

    2934 99 30

    – – –  Acido 7-amminocefalosporanico

    esenzione

    2934 99 40

    – – –  Sali ed esteri dell’acido (6R, 7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]otto-2-ene-2-carbossilico

    esenzione

    2934 99 50

    – – –  Bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio

    esenzione

    2934 99 90

    – – –  altri

    6,5

    2935 00

    Solfonammidi

     

     

    2935 00 10

    –  3-{1-[7-(Esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile}-N,N-dimetil-1H-indol-7-solfonammide

    esenzione

    2935 00 20

    –  Metosulam (ISO)

    esenzione

    2935 00 90

    –  altri

    6,5

    XI.PROVITAMINE, VITAMINE E ORMONI

    2936

    Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

     

     

     

    –  Vitamine e loro derivati, non miscelati

     

     

    2936 21 00

    – –  Vitamine A e loro derivati

    esenzione

    2936 22 00

    – –  Vitamina B1 e suoi derivati

    esenzione

    2936 23 00

    – –  Vitamina B2 e suoi derivati

    esenzione

    2936 24 00

    – –  Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B3 o vitamina B5) e suoi derivati

    esenzione

    2936 25 00

    – –  Vitamina B6 e suoi derivati

    esenzione

    2936 26 00

    – –  Vitamina B12 e suoi derivati

    esenzione

    2936 27 00

    – –  Vitamina C e suoi derivati

    esenzione

    2936 28 00

    – –  Vitamina E e suoi derivati

    esenzione

    2936 29

    – –  altre vitamine e loro derivati

     

     

    2936 29 10

    – – –  Vitamina B9 e suoi derivati

    esenzione

    2936 29 30

    – – –  Vitamina H e suoi derivati

    esenzione

    2936 29 90

    – – –  altre

    esenzione

    2936 90

    –  altre, compresi i concentrati naturali

     

     

     

    – –  Concentrati naturali di vitamine

     

     

    2936 90 11

    – – –  Concentrati naturali di vitamine A+D

    esenzione

    2936 90 19

    – – –  altri

    esenzione

    2936 90 80

    – –  altre

    esenzione

    2937

    Ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, inclusi i polipeptidi con catena modificata, utilizzati principalmente come ormoni

     

     

     

    –  Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali

     

     

    2937 11 00

    – –  Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali

    esenzione

    g

    2937 12 00

    – –  Insulina e suoi sali

    esenzione

    g

    2937 19 00

    – –  altri

    esenzione

    g

     

    –  Ormoni steroidi, loro derivati e analoghi strutturali

     

     

    2937 21 00

    – –  Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)

    esenzione

    g

    2937 22 00

    – –  Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei

    esenzione

    g

    2937 23 00

    – –  Estrogeni e progestogeni

    esenzione

    g

    2937 29 00

    – –  altri

    esenzione

    g

     

    –  Ormoni della catecolamina, loro derivati e analoghi strutturali

     

     

    2937 31 00

    – –  Epinefrina

    esenzione

    g

    2937 39 00

    – –  altri

    esenzione

    g

    2937 40 00

    –  Derivati degli ammino-acidi

    esenzione

    g

    2937 50 00

    –  Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali

    esenzione

    g

    2937 90 00

    –  altri

    esenzione

    g

    XII.ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI

    2938

    Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

     

     

    2938 10 00

    –  Rutoside (rutina) e suoi derivati

    6,5

    2938 90

    –  altri

     

     

    2938 90 10

    – –  Eterosidi delle digitali

    6

    2938 90 30

    – –  Glicirrizina e glicirrizati

    5,7

    2938 90 90

    – –  altri

    6,5

    2939

    Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

     

     

     

    –  Alcaloidi dell’oppio e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2939 11 00

    – –  Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti

    esenzione

    2939 19 00

    – –  altri

    esenzione

    2939 20 00

    –  Alcaloidi della china e loro derivati; sali di tali prodotti

    esenzione

    2939 30 00

    –  Caffeina e suoi sali

    esenzione

     

    –  Efedrine e loro sali

     

     

    2939 41 00

    – –  Efedrina e suoi sali

    esenzione

    2939 42 00

    – –  Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2939 43 00

    – –  Catina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2939 49 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2939 51 00

    – –  Fenetillina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2939 59 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2939 61 00

    – –  Ergometrina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2939 62 00

    – –  Ergotamina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2939 63 00

    – –  Acido lisergico e suoi sali

    esenzione

    2939 69 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    2939 91

    – –  Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI); sali, esteri di tali prodotti

     

     

     

    – – –  Cocaina e suoi sali

     

     

    2939 91 11

    – – – –  Cocaina greggia

    esenzione

    g

    2939 91 19

    – – – –  altre

    esenzione

    g

    2939 91 90

    – – –  altre

    esenzione

    2939 99 00

    – –  altri

    esenzione

    XIII.ALTRI COMPOSTI ORGANICI

    2940 00 00

    Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

    6,5

    2941

    Antibiotici

     

     

    2941 10

    –  Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; sali di tali prodotti

     

     

    2941 10 10

    – –  Amossicillina (DCI) e suoi sali

    esenzione

    2941 10 20

    – –  Ampicillina (DCI), metampicillina (DCI), pivampicillina (DCI), e loro sali

    esenzione

    2941 10 90

    – –  altri

    esenzione

    2941 20

    –  Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti

     

     

    2941 20 30

    – –  Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

    5,3

    2941 20 80

    – –  altre

    esenzione

    2941 30 00

    –  Tetracicline e loro derivati; sali di tali prodotti

    esenzione

    2941 40 00

    –  Cloramfenicolo e suoi derivati; sali di tali prodotti

    esenzione

    2941 50 00

    –  Eritromicina e suoi derivati; sali di tali prodotti

    esenzione

    2941 90 00

    –  altri

    esenzione

    2942 00 00

    Altri composti organici

    6,5

    CAPITOLO 30

    PRODOTTI FARMACEUTICI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, gli alimenti per diabetici, gli alimenti complementari, le bevande toniche e le acque minerali, diversi dalle preparazioni nutritive somministrate per via endovenosa (sezione IV);

    b)

    i gessi specialmente calcinati o finemente macinati per l’odontoiatria (voce 2520);

    c)

    le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, medicinali (voce 3301);

    d)

    le preparazioni delle voci da 3303 a 3307, anche se hanno proprietà terapeutiche o profilattiche;

    e)

    i saponi e gli altri prodotti della voce 3401, con aggiunta di sostanze medicamentose;

    f)

    le preparazioni a base di gesso per l’odontoiatria (voce 3407);

    g)

    l’albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici (voce 3502).

    2.

    Ai sensi della voce 3002 per prodotti «immunologici modificati» si intendono unicamente gli anticorpi monoclonali (MAK, MAB), i frammenti di anticorpi nonché i coniugati di anticorpi e di frammenti di anticorpi.

    3.

    Ai sensi delle voci 3003 e 3004 e della nota 4 d) del capitolo, sono considerati:

    a)

    come «prodotti non miscelati»:

    1)

    le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;

    2)

    tutti i prodotti dei capitoli 28 o 29;

    3)

    gli estratti vegetali semplici della voce 1302, semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;

    b)

    come «prodotti miscelati»:

    1)

    le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);

    2)

    gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;

    3)

    i sali e le acque concentrate ottenuti per evaporazione di acque minerali naturali.

    4.

    Nella voce 3006 sono compresi soltanto i prodotti seguenti, che sono da classificare in questa voce e non in altra voce della nomenclatura:

    a)

    i catgut sterili, le legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria) e gli adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite;

    b)

    le laminarie sterili;

    c)

    gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria; le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili;

    d)

    le preparazioni opacizzanti per esami radiografici, nonché i reattivi per diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente e che sono prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, costituiti di due ingredienti o più, atti agli stessi usi;

    e)

    i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni;

    f)

    i cementi e gli altri prodotti per l’otturazione dentaria; i cementi per la ricostruzione ossea;

    g)

    le borse e le confezioni farmaceutiche dotate del necessario per il pronto soccorso;

    h)

    le preparazioni chimiche contraccettive a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi;

    ij)

    le preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per certe parti del corpo durante le operazioni chirurgiche o gli esami medici oppure come agente di coesione tra il corpo e gli strumenti medici;

    k)

    i rifiuti farmaceutici, ossia i prodotti farmaceutici non idonei al loro uso iniziale a causa, per esempio, del superamento della loro data di scadenza;

    l)

    i dispositivi per stomia, cioè le sacche, preformate, per colostomia, ileostomia e urostomia, nonché i loro adesivi cutanei di protezione o le loro placche frontali.

    Nota complementare

    1.

    La voce 3004 comprende le preparazioni medicinali a base di erbe e le preparazioni basate sulle seguenti sostanze attive: vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, condizionati per la vendita al minuto. Tali preparazioni sono classificate alla voce 3004 se portano sull’etichetta, sull’imballaggio o sulle avvertenze per l’uso una dichiarazione concernente:

    a)

    le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato;

    b)

    la concentrazione della sostanza o delle sostanze attive contenute in tale preparazione;

    c)

    il dosaggio; e

    d)

    le modalità di assunzione.

    Tale voce include ugualmente le preparazioni medicinali omeopatiche quando rispondono alle summenzionate condizioni a), c) e d).

    Nel caso di preparazioni a base di vitamine, minerali, amminoacidi essenziali o acidi grassi, il livello raccomandato di assunzione giornaliera di una di tali sostanze indicato sull’etichetta deve essere significativamente superiore alle dosi giornaliere raccomandate per il normale mantenimento della salute e del benessere.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3001

    Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove

     

     

    3001 20

    –  Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni

     

     

    3001 20 10

    – –  di origine umana

    esenzione

    3001 20 90

    – –  altri

    esenzione

    3001 90

    –  altri

     

     

    3001 90 20

    – –  di origine umana

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    3001 90 91

    – – –  Eparina e suoi sali

    esenzione

    3001 90 98

    – – –  altri

    esenzione

    3002

    Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili

     

     

    3002 10

    –  Sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici

     

     

    3002 10 10

    – –  Sieri specifici

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    3002 10 91

    – – –  Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    3002 10 95

    – – – –  di origine umana

    esenzione

    3002 10 99

    – – – –  altri

    esenzione

    3002 20 00

    –  Vaccini per la medicina umana

    esenzione

    3002 30 00

    –  Vaccini per la medicina veterinaria

    esenzione

    3002 90

    –  altri

     

     

    3002 90 10

    – –  Sangue umano

    esenzione

    3002 90 30

    – –  Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici

    esenzione

    3002 90 50

    – –  Colture di microrganismi

    esenzione

    3002 90 90

    – –  altri

    esenzione

    3003

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto

     

     

    3003 10 00

    –  contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

    esenzione

    3003 20 00

    –  contenenti altri antibiotici

    esenzione

     

    –  contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici

     

     

    3003 31 00

    – –  contenenti insulina

    esenzione

    3003 39 00

    – –  altri

    esenzione

    3003 40 00

    –  contenenti alcaloidi o loro derivati, e non contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

    esenzione

    3003 90

    –  altri

     

     

    3003 90 10

    – –  contenenti iodio o suoi composti

    esenzione

    3003 90 90

    – –  altri

    esenzione

    3004

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto

     

     

    3004 10

    –  contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati

     

     

    3004 10 10

    – –  contenenti, come prodotti attivi, unicamente penicilline o loro derivati con struttura dell’acido penicillanico

    esenzione

    3004 10 90

    – –  altri

    esenzione

    3004 20

    –  contenenti altri antibiotici

     

     

    3004 20 10

    – –  condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 20 90

    – –  altri

    esenzione

     

    –  contenenti ormoni o altri prodotti della voce 2937, e non contenenti antibiotici

     

     

    3004 31

    – –  contenenti insulina

     

     

    3004 31 10

    – – –  condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 31 90

    – – –  altri

    esenzione

    3004 32

    – –  contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali

     

     

    3004 32 10

    – – –  condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 32 90

    – – –  altri

    esenzione

    3004 39

    – –  altri

     

     

    3004 39 10

    – – –  condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 39 90

    – – –  altri

    esenzione

    3004 40

    –  contenenti alcaloidi o loro derivati, ma non contenenti ormoni, né altri prodotti della voce 2937, né antibiotici

     

     

    3004 40 10

    – –  condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 40 90

    – –  altri

    esenzione

    3004 50

    –  altri medicamenti contenenti vitamine o altri prodotti della voce 2936

     

     

    3004 50 10

    – –  condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    3004 50 90

    – –  altri

    esenzione

    3004 90

    –  altri

     

     

     

    – –  condizionati per la vendita al minuto

     

     

    3004 90 11

    – – –  contenenti iodio o suoi composti

    esenzione

    3004 90 19

    – – –  altri

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    3004 90 91

    – – –  contenenti iodio o suoi composti

    esenzione

    3004 90 99

    – – –  altri

    esenzione

    3005

    Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari

     

     

    3005 10 00

    –  Medicazioni adesive ed altri prodotti aventi uno strato adesivo

    esenzione

    3005 90

    –  altri

     

     

    3005 90 10

    – –  Ovatte e prodotti di ovatta

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di materie tessili

     

     

    3005 90 31

    – – – –  Garze e prodotti di garza

    esenzione

     

    – – – –  altri

     

     

    3005 90 51

    – – – – –  di «stoffe non tessute»

    esenzione

    3005 90 55

    – – – – –  altri

    esenzione

    3005 90 99

    – – –  altri

    esenzione

    3006

    Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo

     

     

    3006 10

    –  Catgut sterili, legature sterili simili per suture chirurgiche (compresi i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l’odontoiatria) e adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o la odontoiatria; barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

     

     

    3006 10 10

    – –  Catgut sterili

    esenzione

    3006 10 30

    – –  Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili

    6,5 (76)

    3006 10 90

    – –  altri

    esenzione

    3006 20 00

    –  Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni

    esenzione

    3006 30 00

    –  Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica per essere impiegati sul paziente

    esenzione

    3006 40 00

    –  Cementi ed altri prodotti per l’otturazione dentaria; cementi per la ricostruzione ossea

    esenzione

    3006 50 00

    –  Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso

    esenzione

    3006 60

    –  Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, di altri prodotti della voce 2937 o di spermicidi

     

     

     

    – –  a base di ormoni o di altri prodotti della voce 2937

     

     

    3006 60 11

    – – –  condizionate per la vendita al minuto

    esenzione

    3006 60 19

    – – –  altre

    esenzione

    3006 60 90

    – –  a base di spermicidi

    esenzione

    3006 70 00

    –  Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all’utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici

    6,5 (76)

     

    –  altri

     

     

    3006 91 00

    – –  Dispositivi per stomia

    6,5 (76)

    3006 92 00

    – –  Rifiuti farmaceutici

    esenzione

    CAPITOLO 31

    CONCIMI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    il sangue animale della voce 0511;

    b)

    i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle seguenti note 2 a), 3 a), 4 a) e 5;

    c)

    i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica), di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g, della voce 3824; gli elementi di ottica di cloruro di potassio (voce 9001).

    2.

    La voce 3102 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

    a)

    I seguenti prodotti:

    1)

    il nitrato di sodio, anche puro;

    2)

    il nitrato di ammonio, anche puro;

    3)

    i sali doppi, anche puri, di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio;

    4)

    il solfato di ammonio, anche puro;

    5)

    i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio;

    6)

    i sali doppi, anche puri, o i miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di magnesio;

    7)

    la calciocianammide, anche pura, impregnata o non di olio;

    8)

    l’urea, anche pura;

    b)

    i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a);

    c)

    i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti alle precedenti lettere a) e b) con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;

    d)

    i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti previsti ai precedenti punti a) 2) o a) 8), o di un miscuglio di questi prodotti.

    3.

    La voce 3103 comprende unicamente, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

    a)

    i seguenti prodotti:

    1)

    le scorie di defosforazione;

    2)

    i fosfati naturali della voce 2510, arrostiti, calcinati o che abbiano subito un trattamento termico superiore a quello tendente ad eliminare le impurezze;

    3)

    i perfosfati (semplici, doppi o tripli);

    4)

    l’idrogenoortofosfato di calcio con un tenore di fluoro uguale o superiore a 0,2 %, calcolato sul prodotto anidro allo stato secco;

    b)

    i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a) senza tener conto del tenore limite del fluoro;

    c)

    i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alle precedenti lettere a) e b), senza tener conto dei tenori limiti del fluoro con creta, gesso o altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.

    4.

    La voce 3104 comprende soltanto, purché non siano presentati nelle forme o negli imballaggi previsti nella voce 3105:

    a)

    ii seguenti prodotti:

    1)

    i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite e altri);

    2)

    il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della nota 1 c);

    3)

    il solfato di potassio, anche puro;

    4)

    il solfato di magnesio e di potassio, anche puro;

    b)

    i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti alla precedente lettera a).

    5.

    L’idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) e il diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche puri, ed i miscugli di questi prodotti tra loro rientrano nella voce 3105.

    6.

    Ai sensi della voce 3105 l’espressione «altri concimi» comprende soltanto i prodotti dei tipi utilizzati come concimi, contenenti come costituenti essenziali almeno uno degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo o potassio.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3101 00 00

    Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

    esenzione

    3102

    Concimi minerali o chimici azotati

     

     

    3102 10

    –  Urea, anche in soluzione acquosa

     

     

    3102 10 10

    – –  Urea con tenore di azoto superiore a 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    6,5

    kg N

    3102 10 90

    – –  altra

    6,5

    kg N

     

    –  Solfato di ammonio; sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio

     

     

    3102 21 00

    – –  Solfato di ammonio

    6,5

    kg N

    3102 29 00

    – –  altri

    6,5

    kg N

    3102 30

    –  Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa

     

     

    3102 30 10

    – –  in soluzione acquosa

    6,5

    kg N

    3102 30 90

    – –  altro

    6,5

    kg N

    3102 40

    –  Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante

     

     

    3102 40 10

    – –  con tenore di azoto inferiore o uguale a 28 %, in peso

    6,5

    kg N

    3102 40 90

    – –  con tenore di azoto superiore a 28 %, in peso

    6,5

    kg N

    3102 50

    –  Nitrato di sodio

     

     

    3102 50 10

    – –  Nitrato di sodio naturale (77)

    esenzione

    3102 50 90

    – –  altro

    6,5

    kg N

    3102 60 00

    –  Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato d’ammonio

    6,5

    kg N

    3102 80 00

    –  Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose o ammoniacali

    6,5

    kg N

    3102 90 00

    –  altri, compresi i miscugli non previsti nelle sottovoci precedenti

    6,5

    kg N

    3103

    Concimi minerali o chimici fosfatici

     

     

    3103 10

    –  Perfosfati

     

     

    3103 10 10

    – –  con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso

    4,8

    kg P2O5

    3103 10 90

    – –  altri

    4,8

    kg P2O5

    3103 90 00

    –  altri

    esenzione

    kg P2O5

    3104

    Concimi minerali o chimici potassici

     

     

    3104 20

    –  Cloruro di potassio

     

     

    3104 20 10

    – –  con tenore in potassio calcolato come K2O inferiore o uguale a 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    esenzione

    kg K2O

    3104 20 50

    – –  con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 40 % ed inferiore o uguale a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    esenzione

    kg K2O

    3104 20 90

    – –  con tenore in potassio calcolato come K2O superiore a 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    esenzione

    kg K2O

    3104 30 00

    –  Solfato di potassio

    esenzione

    kg K2O

    3104 90 00

    –  altri

    esenzione

    kg K2O

    3105

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

     

     

    3105 10 00

    –  Prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

    6,5

    3105 20

    –  Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio

     

     

    3105 20 10

    – –  con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    6,5

    3105 20 90

    – –  altri

    6,5

    3105 30 00

    –  Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico)

    6,5

    3105 40 00

    –  Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l’idrogenoortofosfato di diammonico (fosfato diammonico)

    6,5

     

    –  altri concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti: azoto e fosforo

     

     

    3105 51 00

    – –  contenenti nitrati e fosfati

    6,5

    3105 59 00

    – –  altri

    6,5

    3105 60

    –  Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio

     

     

    3105 60 10

    – –  Perfosfati potassici

    3,2

    3105 60 90

    – –  altri

    3,2

    3105 90

    –  altri

     

     

    3105 90 10

    – –  Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio (la proporzione di potassio può raggiungere 44 %), con tenore globale di azoto non superiore a 16,30 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (77)

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    3105 90 91

    – – –  con tenore in azoto superiore a 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco

    6,5

    3105 90 99

    – – –  altri

    3,2

    CAPITOLO 32

    ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci 3203 o 3204, i prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti» (voce 3206), i vetri ottenuti da quarzo o altro silice, fusi nelle forme previste nella voce 3207 e le tinture e altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto della voce 3212;

    b)

    i tannati e gli altri derivati tannici dei prodotti delle voci da 2936 a 2939, 2941 e da 3501 a 3504;

    c)

    i mastici d’asfalto e gli altri mastici bituminosi (voce 2715).

    2.

    Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti utilizzati per tali sali, per la produzione di sostanze coloranti azoiche, sono comprese nella voce 3204.

    3.

    Rientrano ugualmente nelle voci da 3203 a 3206 le preparazioni a base di sostanze coloranti (compresi, per quanto riguarda la voce 3206, i pigmenti della voce 2530 o del capitolo 28, le pagliette e le polveri metalliche), dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinate all’impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti. Queste voci non comprendono tuttavia, i pigmenti in dispersione in veicoli non acquosi, allo stato liquido oppure pastoso, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di pitture (voce 3212), né le altre preparazioni previste nelle voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 o 3215.

    4.

    Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 sono comprese nella voce 3208 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione.

    5.

    Ai sensi di questo capitolo, l’espressione «sostanze coloranti» non comprende i prodotti dei tipi utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti coloranti nelle pitture all’acqua.

    6.

    Ai sensi della voce 3212, sono considerati come «fogli per l’impressione a caldo» (carta pastello) soltanto i fogli sottili dei tipi utilizzati, per esempio: per l’impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:

    a)

    da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi) oppure da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

    b)

    da metalli (anche preziosi) oppure da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia, aventi funzione di supporto.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3201

    Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

     

     

    3201 10 00

    –  Estratto di quebracho

    esenzione

    3201 20 00

    –  Estratto di mimosa

    6,5 (78)

    3201 90

    –  altri

     

     

    3201 90 20

    – –  Estratti di sommacco, di vallonee, di quercia o di castagno

    5,8

    3201 90 90

    – –  altri

    5,3 (13)

    3202

    Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

     

     

    3202 10 00

    –  Prodotti per concia organici sintetici

    5,3

    3202 90 00

    –  altri

    5,3

    3203 00

    Sostanze coloranti di origine vegetale o animale (compresi gli estratti per tinta, ma esclusi i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, previste nella nota 3 di questo capitolo

     

     

    3203 00 10

    –  Sostanze coloranti di origine vegetale e preparazioni a base di tali sostanze

    esenzione

    3203 00 90

    –  Sostanze coloranti di origine animale e preparazioni a base di tali sostanze

    2,5

    3204

    Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio» o come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

     

     

     

    –  Sostanze coloranti organiche sintetiche e preparazioni a base di tali sostanze coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

     

     

    3204 11 00

    – –  Coloranti in dispersione e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 12 00

    – –  Coloranti acidi, anche metallizzati, e preparazioni a base di tali coloranti; coloranti a mordente e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 13 00

    – –  Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 14 00

    – –  Coloranti diretti e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 15 00

    – –  Coloranti al tino (compresi quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari) e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 16 00

    – –  Coloranti reattivi e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 17 00

    – –  Coloranti pigmentari e preparazioni a base di tali coloranti

    6,5

    3204 19 00

    – –  altri, comprese le miscele di sostanze coloranti contenute in almeno due delle sottovoci da 3204 11 a 3204 19

    6,5

    3204 20 00

    –  Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come «agenti fluorescenti di avvivaggio»

    6

    3204 90 00

    –  altri

    6,5

    3205 00 00

    Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo

    6,5

    3206

    Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti», anche di costituzione chimica definita

     

     

     

    –  Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio

     

     

    3206 11 00

    – –  contenenti, in peso, 80 % o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca

    6

    3206 19 00

    – –  altri

    6,5

    3206 20 00

    –  Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo

    6,5

     

    –  altre sostanze coloranti e altre preparazioni

     

     

    3206 41 00

    – –  Oltremare e sue preparazioni

    6,5

    3206 42 00

    – –  Litopone, altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco

    6,5

    3206 49

    – –  altre

     

     

    3206 49 10

    – – –  Magnetite

    4,9 (58)

    3206 49 30

    – – –  Pigmenti e preparazioni a base di composti del cadmio

    6,5

    3206 49 80

    – – –  altre

    6,5

    3206 50 00

    –  Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come «sostanze luminescenti»

    5,3

    3207

    Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

     

     

    3207 10 00

    –  Pigmenti, opacizzanti e colori, preparati, e preparazioni simili

    6,5

    3207 20

    –  Preparazioni vetrificabili, ingobbi e preparazioni simili

     

     

    3207 20 10

    – –  Ingobbi

    5,3

    3207 20 90

    – –  altri

    6,3

    3207 30 00

    –  Lustri liquidi e preparazioni simili

    5,3

    3207 40

    –  Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

     

     

    3207 40 10

    – –  Vetro detto «smalto»

    3,7

    3207 40 20

    – –  Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza di 0,1 mm o più ed uguale o inferiore a 3,5 mm e di spessore di 2 micrometri o più ed uguale o inferiore a 5 micrometri

    esenzione

    3207 40 30

    – –  Vetro, in polvere o in granuli, contenente, in peso, 99 % o più di diossido di silicio

    esenzione

    3207 40 80

    – –  altri

    3,7

    3208

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

     

     

    3208 10

    –  a base di poliesteri

     

     

    3208 10 10

    – –  Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

    6,5

    3208 10 90

    – –  altre

    6,5

    3208 20

    –  a base di polimeri acrilici o vinilici

     

     

    3208 20 10

    – –  Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

    6,5

    3208 20 90

    – –  altre

    6,5

    3208 90

    –  altre

     

     

     

    – –  Soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo

     

     

    3208 90 11

    – – –  Poliuretano ottenuto da 2,2′-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

    esenzione

    3208 90 13

    – – –  Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 48 % o più di polimero

    esenzione

    3208 90 19

    – – –  altri

    6,5

     

    – –  altre

     

     

    3208 90 91

    – – –  a base di polimeri sintetici

    6,5

    3208 90 99

    – – –  a base di polimeri naturali modificati

    6,5

    3209

    Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

     

     

    3209 10 00

    –  a base di polimeri acrilici o vinilici

    6,5

    3209 90 00

    –  altre

    6,5

    3210 00

    Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

     

     

    3210 00 10

    –  Pitture e vernici all’olio

    6,5

    3210 00 90

    –  altri

    6,5

    3211 00 00

    Siccativi preparati

    6,5

    3212

    Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

     

     

    3212 10

    –  Fogli per l’impressione a caldo (carta pastello)

     

     

    3212 10 10

    – –  a base di metalli comuni

    6,5

    3212 10 90

    – –  altri

    6,5

    3212 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per la preparazione di pitture

     

     

    3212 90 31

    – – –  a base di polvere di alluminio

    6,5

    3212 90 38

    – – –  altri

    6,5

    3212 90 90

    – –  Tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto

    6,5

    3213

    Colori per la pittura artistica, l’insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento, e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili

     

     

    3213 10 00

    –  Colori in assortimenti

    6,5

    3213 90 00

    –  altri

    6,5

    3214

    Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

     

     

    3214 10

    –  Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura

     

     

    3214 10 10

    – –  Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici

    5

    3214 10 90

    – –  Stucchi utilizzati nella pittura

    5

    3214 90 00

    –  altri

    5

    3215

    Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide

     

     

     

    –  Inchiostri da stampa

     

     

    3215 11 00

    – –  neri

    6,5

    3215 19 00

    – –  altri

    6,5

    3215 90

    –  altri

     

     

    3215 90 10

    – –  Inchiostri per scrivere o da disegno

    6,5

    3215 90 80

    – –  altri

    6,5

    CAPITOLO 33

    OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA PREPARATI E PREPARAZIONI COSMETICHE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le oleoresine naturali o estratti vegetali delle voci 1301 o 1302;

    b)

    i saponi e gli altri prodotti della voce 3401;

    c)

    le essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato e gli altri prodotti della voce 3805.

    2.

    Ai sensi della voce 3302, l’espressione «sostanze odorifere» comprende soltanto le sostanze della voce 3301, gli ingredienti odoriferi estratti da tali sostanze nonché i prodotti aromatici ottenuti per sintesi.

    3.

    Le voci da 3303 a 3307 si applicano segnatamente ai prodotti, anche non miscelati (diversi dalle acque distillate aromatiche e dalle soluzioni acquose di oli essenziali), atti ad essere utilizzati come prodotti di tali voci e condizionati per la vendita al minuto in vista del loro impiego per tali usi.

    4.

    Ai sensi della voce 3307, per «prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche» si intendono in particolare i seguenti prodotti: i sacchetti contenenti parti di piante aromatiche; le preparazioni odorifere che agiscono per combustione; le carte profumate e le carte impregnate o spalmate di belletti; le soluzioni liquide per lenti a contatto o per occhi artificiali; le ovatte, i feltri e «le stoffe non tessute», impregnati, spalmati o ricoperti di profumo o di belletti; prodotti per toletta preparati per animali.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

     

     

     

    –  Oli essenziali di agrumi

     

     

    3301 12

    – –  di arancio

     

     

    3301 12 10

    – – –  non deterpenati

    7

    3301 12 90

    – – –  deterpenati

    4,4

    3301 13

    – –  di limone

     

     

    3301 13 10

    – – –  non deterpenati

    7

    3301 13 90

    – – –  deterpenati

    4,4

    3301 19

    – –  altri

     

     

    3301 19 20

    – – –  non deterpenati

    7

    3301 19 80

    – – –  deterpenati

    4,4

     

    –  Oli essenziali diversi da quelli di agrumi

     

     

    3301 24

    – –  di menta piperita (Mentha piperita)

     

     

    3301 24 10

    – – –  non deterpenati

    esenzione

    3301 24 90

    – – –  deterpenati

    2,9

    3301 25

    – –  di altra menta

     

     

    3301 25 10

    – – –  non deterpenati

    esenzione

    3301 25 90

    – – –  deterpenati

    2,9

    3301 29

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di garofano, di niauli, di ylang-ylang

     

     

    3301 29 11

    – – – –  non deterpenati

    esenzione

    3301 29 31

    – – – –  deterpenati

    2,9 (79)

     

    – – –  altri

     

     

    3301 29 41

    – – – –  non deterpenati

    esenzione

     

    – – – –  deterpenati

     

     

    3301 29 71

    – – – – –  di geranio; di gelsomino; di vetiver

    2,3

    3301 29 79

    – – – – –  di lavanda o di lavandina

    2,9

    3301 29 91

    – – – – –  altri

    2,9 (79)

    3301 30 00

    –  Resinoidi

    2

    3301 90

    –  altri

     

     

    3301 90 10

    – –  Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali

    2,3

     

    – –  Oleoresine d’estrazione

     

     

    3301 90 21

    – – –  di liquirizia e di luppolo

    3,2

    3301 90 30

    – – –  altre

    esenzione

    3301 90 90

    – –  altri

    3

    3302

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande

     

     

    3302 10

    –  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande

     

     

     

    – –  dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande

     

     

     

    – – –  Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda

     

     

    3302 10 10

    – – – –  con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol

    17,3 MIN 1 €/% vol/hl

     

    – – – –  altre

     

     

    3302 10 21

    – – – – –  non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

    12,8

    3302 10 29

    – – – – –  altre

    9 + EA (80)

    3302 10 40

    – – –  altri

    esenzione

    3302 10 90

    – –  dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari

    esenzione

    3302 90

    –  altri

     

     

    3302 90 10

    – –  Soluzioni alcoliche

    esenzione

    3302 90 90

    – –  altri

    esenzione

    3303 00

    Profumi ed acque da toletta

     

     

    3303 00 10

    –  Profumi

    esenzione

    3303 00 90

    –  Acque da toletta

    esenzione

    3304

    Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure

     

     

    3304 10 00

    –  Prodotti per il trucco delle labbra

    esenzione

    3304 20 00

    –  Prodotti per il trucco degli occhi

    esenzione

    3304 30 00

    –  Preparazioni per manicure o pedicure

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    3304 91 00

    – –  Ciprie, comprese le polveri compatte

    esenzione

    3304 99 00

    – –  altri

    esenzione

    3305

    Preparazioni per capelli

     

     

    3305 10 00

    –  Shampooings

    esenzione

    3305 20 00

    –  Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti

    esenzione

    3305 30 00

    –  Lacche per capelli

    esenzione

    3305 90

    –  altre

     

     

    3305 90 10

    – –  Lozioni per capelli

    esenzione

    3305 90 90

    – –  altre

    esenzione

    3306

    Preparazioni per l’igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l’adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto

     

     

    3306 10 00

    –  Dentifrici

    esenzione

    3306 20 00

    –  Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)

    4

    3306 90 00

    –  altre

    esenzione

    3307

    Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti

     

     

    3307 10 00

    –  Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

    6,5

    3307 20 00

    –  Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

    6,5

    3307 30 00

    –  Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno

    6,5

     

    –  Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, comprese le preparazioni odorifere per cerimonie religiose

     

     

    3307 41 00

    – –  Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione

    6,5

    3307 49 00

    – –  altre

    6,5

    3307 90 00

    –  altri

    6,5

    CAPITOLO 34

    SAPONI, AGENTI ORGANICI DI SUPERFICIE, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI; «CERE PER L’ODONTOIATRIA» E COMPOSIZIONI PER L’ODONTOIATRIA A BASE DI GESSO

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i miscugli o le preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali, dei tipi utilizzati come preparazioni per la sformatura (voce 1517);

    b)

    i composti isolati di costituzione chimica definita;

    c)

    gli shampooings, i dentifrici, le creme e le schiume da barba e le preparazioni per il bagno, contenenti sapone o agenti di superficie organici (voci 3305, 3306 o 3307).

    2.

    Ai sensi della voce 3401, il termine «saponi» si applica solamente ai saponi solubili in acqua. I saponi e gli altri prodotti di questa voce possono essere anche addizionati di altre sostanze (per esempio: disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi). Tuttavia, quelli contenenti abrasivi sono da classificare in questa voce soltanto se sono presentati in barre, pezzi o soggetti ottenuti a stampo o in pani. Presentati in altre forme, sono invece da classificare nella voce 3405 come paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili.

    3.

    Ai sensi della voce 3402, gli «agenti organici di superficie» sono prodotti che, quando sono mescolati con acqua, alla concentrazione di 0,5 % a 20 °C e quindi lasciati in riposo per un'ora alla stessa temperatura:

    a)

    danno un liquido trasparente o traslucido o un'emulsione stabile, senza separazione della sostanza insolubile; e

    b)

    riducono la tensione superficiale dell’acqua a 4,5 × 10–2 N/m (45 dine/cm) o meno.

    4.

    L’espressione «oli di petrolio o di minerali bituminosi», usata nel testo della voce 3403, si riferisce ai prodotti definiti nella nota 2 del capitolo 27.

    5.

    Con riserva delle esclusioni sottocitate, l’espressione «cere artificiali e cere preparate», usata nel testo della voce 3404, si applica soltanto:

    a)

    ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, ottenuti con un procedimento chimico, anche solubili in acqua;

    b)

    ai prodotti ottenuti mescolando tra loro cere di vario tipo;

    c)

    ai prodotti che presentano le caratteristiche delle cere, a base di cere o di paraffine e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze.

    Tuttavia la voce 3404 non comprende:

    a)

    i prodotti delle voci 1516, 3402 o 3823, anche se presentano le caratteristiche delle cere;

    b)

    le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, anche raffinate o colorate, della voce 1521;

    c)

    le cere minerali ed i prodotti simili della voce 2712, anche mescolati tra loro o semplicemente colorati;

    d)

    le cere mescolate, disperse o disciolte in un mezzo liquido (voci 3405, 3809, ecc.).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3401

    Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti

     

     

     

    –  Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti

     

     

    3401 11 00

    – –  da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

    esenzione

    3401 19 00

    – –  altri

    esenzione

    3401 20

    –  Saponi presentati in altre forme

     

     

    3401 20 10

    – –  Fiocchi, scaglie, granuli o polveri

    esenzione

    3401 20 90

    – –  altri

    esenzione

    3401 30 00

    –  Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone

    4

    3402

    Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

     

     

     

    –  Agenti organici di superficie, anche condizionati per la vendita al minuto

     

     

    3402 11

    – –  anionici

     

     

    3402 11 10

    – – –  Soluzione acquosa contenente, in peso, 30 % o più e non più di 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio

    esenzione

    3402 11 90

    – – –  altri

    4

    3402 12 00

    – –  cationici

    4

    3402 13 00

    – –  non ionici

    4

    3402 19 00

    – –  altri

    4

    3402 20

    –  Preparazioni condizionate per la vendita al minuto

     

     

    3402 20 20

    – –  Preparazioni tensioattive

    4

    3402 20 90

    – –  Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

    4

    3402 90

    –  altri

     

     

    3402 90 10

    – –  Preparazioni tensioattive

    4

    3402 90 90

    – –  Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

    4

    3403

    Preparazioni lubrificanti (compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti) e preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie, escluse quelle contenenti come costituenti di base 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

     

     

     

    –  contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

     

     

    3403 11 00

    – –  Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

    4,6

    3403 19

    – –  altre

     

     

    3403 19 10

    – – –  contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, non considerati come costituenti di base

    6,5

     

    – – –  altre

     

     

    3403 19 91

    – – – –  Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

    4,6

    3403 19 99

    – – – –  altre

    4,6

     

    –  altre

     

     

    3403 91 00

    – –  Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie

    4,6

    3403 99

    – –  altre

     

     

    3403 99 10

    – – –  Preparazioni per lubrificare macchine, apparecchi e veicoli

    4,6

    3403 99 90

    – – –  altre

    4,6

    3404

    Cere artificiali e cere preparate

     

     

    3404 20 00

    –  di poli(ossietilene) (polietilenglicole)

    esenzione

    3404 90

    –  altre

     

     

    3404 90 10

    – –  Cere preparate, compresa la ceralacca

    esenzione

    3404 90 80

    – –  altre

    esenzione

    3405

    Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

     

     

    3405 10 00

    –  Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio

    esenzione

    3405 20 00

    –  Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

    esenzione

    3405 30 00

    –  Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

    esenzione

    3405 40 00

    –  Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare

    esenzione

    3405 90

    –  altri

     

     

    3405 90 10

    – –  Lucidi per metalli

    esenzione

    3405 90 90

    – –  altri

    esenzione

    3406 00

    Candele, ceri ed articoli simili

     

     

     

    –  Candele e ceri

     

     

    3406 00 11

    – –  lisci, non profumati

    esenzione

    3406 00 19

    – –  altri

    esenzione

    3406 00 90

    –  altri

    esenzione

    3407 00 00

    Paste per modelli, comprese quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette «cere per l’odontoiatria» presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l’odontoiatria, a base di gesso

    esenzione

    CAPITOLO 35

    SOSTANZE ALBUMINOIDI; PRODOTTI A BASE DI AMIDI O DI FECOLE MODIFICATI; COLLE; ENZIMI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i lieviti (voce 2102);

    b)

    le frazioni del sangue (diverse dall’albumina del sangue non preparata per usi terapeutici o profilattici), i medicamenti e gli altri prodotti del capitolo 30;

    c)

    le preparazioni enzimatiche per preconcia (voce 3202);

    d)

    le preparazioni enzimatiche per macerazione o per liscivie e gli altri prodotti del capitolo 34;

    e)

    le proteine indurite (voce 3913);

    f)

    i prodotti delle arti grafiche su supporti di gelatina (capitolo 49).

    2.

    Il termine «destrina», impiegato nel testo della voce 3505, si applica ai prodotti provenienti dalla degradazione degli amidi o delle fecole, aventi tenore di zuccheri riduttori, espresso in destrosio, sulla materia secca, uguale o inferiore a 10 %.

    I prodotti della specie, con un tenore superiore a 10 %, rientrano nella voce 1702.

    Nota complementare

    1.

    Rientrano nella voce 3504 i concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine, calcolato in peso sulla sostanza secca, superiore a 85 %.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3501

    Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

     

     

    3501 10

    –  Caseine

     

     

    3501 10 10

    – –  destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (75)

    esenzione

    3501 10 50

    – –  destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (75)

    3,2

    3501 10 90

    – –  altre

    9

    3501 90

    –  altri

     

     

    3501 90 10

    – –  Colle di caseina

    8,3

    3501 90 90

    – –  altri

    6,4

    3502

    Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine

     

     

     

    –  Ovoalbumina

     

     

    3502 11

    – –  essiccata

     

     

    3502 11 10

    – – –  inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana (81)

    esenzione

    3502 11 90

    – – –  altra

    123,5 €/100 kg/net (13)

    3502 19

    – –  altra

     

     

    3502 19 10

    – – –  inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana (81)

    esenzione

    3502 19 90

    – – –  altra

    16,7 €/100 kg/net (13)

    3502 20

    –  Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte

     

     

    3502 20 10

    – –  inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana (81)

    esenzione

     

    – –  altra

     

     

    3502 20 91

    – – –  essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

    123,5 €/100 kg/net

    3502 20 99

    – – –  altra

    16,7 €/100 kg/net

    3502 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Albumine, diverse dall’ovoalbumina e dalla lattoalbumina

     

     

    3502 90 20

    – – –  inadatte o da rendere inadatte all’alimentazione umana (81)

    esenzione

    3502 90 70

    – – –  altre

    6,4

    3502 90 90

    – –  Albuminati ed altri derivati delle albumine

    7,7

    3503 00

    Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

     

     

    3503 00 10

    –  Gelatine e loro derivati

    7,7

    3503 00 80

    –  altre

    7,7

    3504 00 00

    Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

    3,4

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

     

     

    3505 10

    –  Destrina ed altri amidi e fecole modificati

     

     

    3505 10 10

    – –  Destrina

    9 + 17,7 €/100 kg/net

     

    – –  altri amidi e fecole modificati

     

     

    3505 10 50

    – – –  Amidi e fecole esterificati o eterificati

    7,7

    3505 10 90

    – – –  altri

    9 + 17,7 €/100 kg/net

    3505 20

    –  Colle

     

     

    3505 20 10

    – –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

    8,3 + 4,5 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 30

    – –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %

    8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 50

    – –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

    8,3 + 14,2 €/100 kg/net MAX 11,5

    3505 20 90

    – –  con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

    8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 11,5

    3506

    Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi di peso netto non superiore ad 1 kg

     

     

    3506 10 00

    –  Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

    6,5

     

    –  altri

     

     

    3506 91 00

    – –  Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o di gomma

    6,5

    3506 99 00

    – –  altri

    6,5

    3507

    Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

     

     

    3507 10 00

    –  Presame e suoi concentrati

    6,3

    3507 90

    –  altri

     

     

    3507 90 10

    – –  Lipoproteina lipasi

    esenzione

    3507 90 20

    – –  Proteasi alcalina da aspergillus

    esenzione

    3507 90 90

    – –  altri

    6,3

    CAPITOLO 36

    POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI; LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia, quelli previsti nelle seguenti note 2 a) o 2 b).

    2.

    Ai sensi della voce per «prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili», si intendono esclusivamente:

    a)

    la metaldeide, l’esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili, nonché i combustibili a base di alcole e i combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;

    b)

    i combustibili liquidi e i gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità non superiore a 300 cm3;

    c)

    le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3601 00 00

    Polveri propellenti

    5,7

    3602 00 00

    Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti

    6,5

    3603 00

    Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici

     

     

    3603 00 10

    –  Micce di sicurezza; cordoni detonanti

    6

    3603 00 90

    –  altri

    6,5

    3604

    Articoli per fuochi d’artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

     

     

    3604 10 00

    –  Articoli per fuochi d’artificio

    6,5

    3604 90 00

    –  altri

    6,5

    3605 00 00

    Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

    6,5

    3606

    Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 di questo capitolo

     

     

    3606 10 00

    –  Combustibili liquidi e gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori di capacità non superiore a 300 cm3

    6,5

    3606 90

    –  altri

     

     

    3606 90 10

    – –  Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma

    6

    3606 90 90

    – –  altri

    6,5

    CAPITOLO 37

    PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA O PER LA CINEMATOGRAFIA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende né gli avanzi o i cascami né gli scarti.

    2.

    In questo capitolo, il termine «fotografico» qualifica il procedimento col quale immagini visibili sono formate, direttamente o indirettamente, per azione della luce o di altre forme di radiazioni su superfici sensibili.

    Note complementari

    1.

    Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due nastri distinti (uno portante le sole immagini e l’altro la sola registrazione del suono), ciascun nastro segue il proprio trattamento.

    2.

    Per «pellicole cinematografiche d’attualità», ai sensi della sottovoce 3706 90 51, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 m, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d’attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3701

    Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

     

     

    3701 10

    –  per raggi X

     

     

    3701 10 10

    – –  per uso medico, odontoiatrico o veterinario

    6,5

    m2

    3701 10 90

    – –  altre

    6,5

    m2

    3701 20 00

    –  Pellicole a sviluppo e stampa istantanei

    6,5

    p/st

    3701 30 00

    –  altre lastre e pellicole la cui dimensione di almeno un lato è superiore a 255 mm

    6,5

    m2

     

    –  altre

     

     

    3701 91 00

    – –  per la fotografia a colori (policromia)

    6,5

    3701 99 00

    – –  altre

    6,5

    3702

    Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

     

     

    3702 10 00

    –  per raggi X

    6,5

    m2

     

    –  altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm

     

     

    3702 31

    – –  per la fotografia a colori (policromia)

     

     

    3702 31 20

    – – –  di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

    6,5

    p/st

     

    – – –  di lunghezza superiore a 30 m

     

     

    3702 31 91

    – – – –  Pellicole negative a colori:

    di larghezza di 75 mm o più ed uguale o inferiore a 105 mm, e

    di lunghezza di 100 m o più,

    destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo (75)

    esenzione

    m

    3702 31 98

    – – – –  altri

    6,5

    m

    3702 32

    – –  altre, con emulsioni agli alogenuri d’argento

     

     

     

    – – –  di larghezza inferiore o uguale a 35 mm

     

     

    3702 32 10

    – – – –  Microfilm; pellicole per arti grafiche

    6,5

    3702 32 20

    – – – –  altre

    5,3 (82)

     

    – – –  di larghezza superiore a 35 mm

     

     

    3702 32 31

    – – – –  Microfilm

    6,5

    3702 32 50

    – – – –  Pellicole per arti grafiche

    6,5

    3702 32 80

    – – – –  altre

    6,5

    3702 39 00

    – –  altre

    6,5

     

    –  altre pellicole, non perforate, di larghezza superiore a 105 mm

     

     

    3702 41 00

    – –  di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, per la fotografia a colori (policromia)

    6,5

    m2

    3702 42 00

    – –  di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza superiore a 200 m, diverse da quelle per la fotografia a colori

    6,5

    m2

    3702 43 00

    – –  di larghezza superiore a 610 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 200 m

    6,5

    m2

    3702 44 00

    – –  di larghezza superiore a 105 mm ed uguale o inferiore a 610 mm

    6,5

    m2

     

    –  altre pellicole, per la fotografia a colori (policromia)

     

     

    3702 51 00

    – –  di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 14 m

    5,3

    p/st

    3702 52 00

    – –  di larghezza inferiore o uguale a 16 mm e di lunghezza superiore a 14 m

    5,3

    3702 53 00

    – –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, per diapositive

    5,3

    p/st

    3702 54

    – –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m, diverse da quelle per diapositive

     

     

    3702 54 10

    – – –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 24 mm

    5

    p/st

    3702 54 90

    – – –  di larghezza superiore a 24 mm ed inferiore o uguale a 35 mm

    5

    p/st

    3702 55 00

    – –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

    5,3

    m

    3702 56 00

    – –  di larghezza superiore a 35 mm

    6,5

     

    –  altre

     

     

    3702 91

    – –  di larghezza inferiore o uguale a 16 mm

     

     

    3702 91 20

    – – –  Pellicole per arti grafiche

    6,5

    3702 91 80

    – – –  altre

    5,3

    3702 93

    – –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza inferiore o uguale a 30 m

     

     

    3702 93 10

    – – –  Microfilm; pellicole per arti grafiche

    6,5

    3702 93 90

    – – –  altre

    5,3

    p/st

    3702 94

    – –  di larghezza superiore a 16 mm ed inferiore o uguale a 35 mm e di lunghezza superiore a 30 m

     

     

    3702 94 10

    – – –  Microfilm; pellicole per arti grafiche

    6,5

    3702 94 90

    – – –  altre

    5,3

    m

    3702 95 00

    – –  di larghezza superiore a 35 mm

    6,5

    3703

    Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

     

     

    3703 10 00

    –  in rotoli, di larghezza superiore a 610 mm

    6,5

    3703 20

    –  altri, per la fotografia a colori (policromia)

     

     

    3703 20 10

    – –  per immagini ottenute da pellicole invertibili

    6,5

    3703 20 90

    – –  altri

    6,5

    3703 90

    –  altri

     

     

    3703 90 10

    – –  sensibilizzati con sali d’argento o di platino

    6,5

    3703 90 90

    – –  altri

    6,5

    3704 00

    Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

     

     

    3704 00 10

    –  Lastre e pellicole

    esenzione

    3704 00 90

    –  altre

    6,5

    3705

    Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate, diverse dalle pellicole cinematografiche

     

     

    3705 10 00

    –  per la stampa in offset

    5,3

    3705 90

    –  altre

     

     

    3705 90 10

    – –  Microfilm

    3,2

    3705 90 90

    – –  altre

    5,3

    3706

    Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

     

     

    3706 10

    –  di larghezza uguale o superiore a 35 mm

     

     

    3706 10 10

    – –  portanti soltanto la registrazione del suono

    esenzione

    m

     

    – –  altre

     

     

    3706 10 91

    – – –  negative; positive intermedie di lavoro

    esenzione

    m

    3706 10 99

    – – –  altre positive

    6,5 (83)

    m

    3706 90

    –  altre

     

     

    3706 90 10

    – –  portanti soltanto la registrazione del suono

    esenzione

    m

     

    – –  altre

     

     

    3706 90 31

    – – –  negative; positive intermedie di lavoro

    esenzione

    m

     

    – – –  altre positive

     

     

    3706 90 51

    – – – –  Pellicole di attualità

    esenzione

    m

     

    – – – –  altre, di larghezza

     

     

    3706 90 91

    – – – – –  inferiore a 10 mm

    esenzione

    m

    3706 90 99

    – – – – –  uguale o superiore a 10 mm

    5,4 (84)

    m

    3707

    Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l’impiego

     

     

    3707 10 00

    –  Emulsioni per sensibilizzare le superfici

    6

    3707 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Rivelatori e fissatori

     

     

     

    – – –  per la fotografia a colori (policromia)

     

     

    3707 90 11

    – – – –  per pellicole e lastre fotografiche

    6

    3707 90 19

    – – – –  altri

    6

    3707 90 30

    – – –  altri

    6

    3707 90 90

    – –  altri

    6

    CAPITOLO 38

    PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:

    1)

    la grafite artificiale (voce 3801);

    2)

    gli insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili, presentati in forme, o negli imballaggi previsti nella voce 3808;

    3)

    i prodotti estinguenti presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici (voce 3813);

    4)

    i materiali di riferimento certificati, specificati nella seguente nota 2;

    5)

    i prodotti elencati nelle seguenti note 3 a) o 3 c);

    b)

    le miscele di prodotti chimici e di sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo, dei tipi utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano (generalmente voce 2106);

    c)

    le scorie, ceneri e i residui (compresi i fanghi, diversi dai fanghi di depurazione) contenenti metalli, arsenico o loro miscele che soddisfano le condizioni della nota 3 a) o 3 b) del capitolo 26 (voce 2620);

    d)

    i medicamenti (voci 3003 o 3004);

    e)

    i catalizzatori esauriti dei tipi utilizzati per l’estrazione dei metalli comuni o per la fabbricazione di composti chimici a base di metalli comuni (voce 2620), i catalizzatori dei tipi principalmente adoperati per il recupero dei metalli preziosi (voce 7112) nonché i catalizzatori costituiti da metalli o da leghe metalliche che si presentano ad esempio sotto forma di polvere molto fine o di tela metallica.

    2.

    A)

    Ai sensi della voce 3822, si intende per «materiale di riferimento certificato» un materiale di riferimento che è accompagnato da un certificato indicante i valori delle proprietà certificate ed i metodi utilizzati per determinare questi valori, come pure il grado di sicurezza da attribuire a ogni valore, e che è idoneo ad essere utilizzato ai fini di analisi, di verifica o di riferimento.

    B)

    Ad eccezione dei prodotti dei capitoli 28 o 29, ai fini della classificazione dei materiali di riferimento certificati, la voce 3822 ha priorità su tutte le altre posizioni della nomenclatura.

    3.

    Sono compresi nella voce 3824, e non in altra voce della nomenclatura:

    a)

    i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di ossido di magnesio o di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi, di peso unitario uguale o superiore a 2,5 g;

    b)

    gli oli di flemma; l’olio di Dippel;

    c)

    le «scolorine», condizionate in imballaggi per la vendita al minuto;

    d)

    i prodotti per la correzione di matrici per ciclostile ed altri liquidi correttori, condizionati in imballaggi per la vendita al minuto;

    e)

    i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni (per esempio: i coni di Seger).

    4.

    Per «rifiuti urbani», nella nomenclatura si intendono i rifiuti scartati dai privati, alberghi, ristoranti, ospedali, negozi, uffici, ecc., e i detriti raccolti sulle strade e sui marciapiedi, nonché i materiali di costruzione di scarto e i detriti di demolizione. I rifiuti urbani contengono generalmente un grande numero di materie, come le materie plastiche, la gomma, il legno, la carta, i tessili, il vetro, il metallo, i prodotti alimentari, i mobili rotti e altri oggetti danneggiati o scartati. L’espressione «rifiuti urbani» non comprende:

    a)

    le materie o gli oggetti che sono stati separati dai rifiuti, come ad esempio i rifiuti di materie plastiche, gomma, legno, carta, tessili, vetro o metallo e le batterie usate che sono classificati secondo il regime proprio;

    b)

    i rifiuti industriali;

    c)

    rifiuti farmaceutici, come definiti nella nota 4 k) del capitolo 30;

    d)

    rifiuti clinici definiti alla nota 6 a).

    5.

    Ai sensi della voce 3825, per «fanghi di depurazione» si intendono i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque luride urbane e i rifiuti di pretrattamento, i rifiuti di pulizia e i fanghi non stabilizzati. I fanghi stabilizzati atti ad essere utilizzati come concimi sono esclusi (capitolo 31).

    6.

    Ai sensi della voce 3825 con l’espressione «altri rifiuti» si intende:

    a)

    i rifiuti clinici, ossia i rifiuti contaminati provenienti dalla ricerca medica, dai lavori d’analisi o da altri trattamenti medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, che spesso contengono degli agenti patogeni e delle sostanze farmaceutiche che devono essere distrutti in un modo speciale (per esempio: bende, guanti e siringhe usate);

    b)

    i residui di solventi organici;

    c)

    i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo;

    d)

    gli altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse.

    Tuttavia, l’espressione «altri rifiuti» non comprende i rifiuti che contengono principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (voce 2710).

    Note di sottovoce

    1.

    La sottovoce 3808 50 comprende soltanto le merci della voce 3808 contenenti una o più delle sostanze seguenti: aldrina (ISO); binapacril (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); captafolo (ISO); clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); composti del mercurio; DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1- tricloro-2,2-bis(pclorofenil)etano]; dinoseb (ISO), suoi sali o suoi esteri; dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); dieldrina (ISO, DCI); fluoroacetamide (ISO); eptacloro (ISO); esaclorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI); metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano (ossido di etilene); paration (ISO); paration metile (ISO) (metil paration); pentaclorofenolo (ISO); fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5triclorofenossiacetico), suoi sali o suoi esteri.

    2.

    Ai sensi delle voci 3825 41 e 3825 49, per «residui di solventi organici» si intendono i residui contenenti principalmente solventi organici inadatti alla loro utilizzazione iniziale, destinati o no al recupero dei solventi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    3801

    Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

     

     

    3801 10 00

    –  Grafite artificiale

    3,6

    3801 20

    –  Grafite colloidale o semicolloidale

     

     

    3801 20 10

    – –  Grafite colloidale in sospensione nell’olio; grafite semicolloidale

    6,5

    3801 20 90

    – –  altra

    4,1

    3801 30 00

    –  Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni

    5,3

    3801 90 00

    –  altre

    3,7

    3802

    Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito

     

     

    3802 10 00

    –  Carboni attivati

    3,2

    3802 90 00

    –  altri

    5,7

    3803 00

    Tallol, anche raffinato

     

     

    3803 00 10

    –  greggio

    esenzione

    3803 00 90

    –  altro

    4,1

    3804 00

    Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, compresi i lignosolfonati, escluso il tallol della voce 3803

     

     

    3804 00 10

    –  Lignosolfonati

    5

    3804 00 90

    –  altri

    5

    3805

    Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato ed altre essenze terpeniche provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere; dipentene greggio; essenza di cellulosa al bisolfito ed altri paracimeni greggi; olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo

     

     

    3805 10

    –  Essenze di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato

     

     

    3805 10 10

    – –  Essenza di trementina

    4

    3805 10 30

    – –  Essenza di legno di pino

    3,7

    3805 10 90

    – –  Essenza di cellulosa al solfato

    3,2

    3805 90

    –  altri

     

     

    3805 90 10

    – –  Olio di pino

    3,7

    3805 90 90

    – –  altri

    3,4

    3806

    Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

     

     

    3806 10

    –  Colofonie ed acidi resinici

     

     

    3806 10 10

    – –  di gemma

    5

    3806 10 90

    – –  altre

    5

    3806 20 00

    –  Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie

    4,2

    3806 30 00

    –  «Gomme-esteri»

    6,5

    3806 90 00

    –  altri

    4,2

    3807 00

    Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali

     

     

    3807 00 10

    –  Catrami di legno

    2,1

    3807 00 90

    –  altri

    4,6

    3808

    Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

     

     

    3808 50 00

    –  Merci menzionate nella nota di sottovoci 1 del presente capitolo

    6

     

    –  altri

     

     

    3808 91

    – –  Insetticidi

     

     

    3808 91 10

    – – –  a base di piretrinoidi

    6

    3808 91 20

    – – –  a base di idrocarburi clorati

    6

    3808 91 30

    – – –  a base di carbammati

    6

    3808 91 40

    – – –  a base di composti organofosforici

    6

    3808 91 90

    – – –  altri

    6

    3808 92

    – –  Fungicidi

     

     

     

    – – –  inorganici

     

     

    3808 92 10

    – – – –  Preparazioni cupriche

    4,6

    3808 92 20

    – – – –  altri

    6

     

    – – –  altri

     

     

    3808 92 30

    – – – –  a base di ditiocarbammati

    6

    3808 92 40

    – – – –  a base di benzimidazoli

    6

    3808 92 50

    – – – –  a base di diazoli o di triazoli

    6

    3808 92 60

    – – – –  a base di diazine o di morfoline

    6

    3808 92 90

    – – – –  altri

    6

    3808 93

    – –  Erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante

     

     

     

    – – –  Erbicidi

     

     

    3808 93 11

    – – – –  a base di fenossifitoormoni

    6

    3808 93 13

    – – – –  a base di triazine

    6

    3808 93 15

    – – – –  a base di ammidi

    6

    3808 93 17

    – – – –  a base di carbammati

    6

    3808 93 21

    – – – –  a base di derivati di dinitroaniline

    6

    3808 93 23

    – – – –  a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati

    6

    3808 93 27

    – – – –  altri

    6

    3808 93 30

    – – –  Inibitori di germinazione

    6

    3808 93 90

    – – –  Regolatori di crescita per piante

    6,5

    3808 94

    – –  Disinfettanti

     

     

    3808 94 10

    – – –  a base di sali di ammonio quaternario

    6

    3808 94 20

    – – –  a base di composti alogenati

    6

    3808 94 90

    – – –  altri

    6

    3808 99

    – –  altri

     

     

    3808 99 10

    – – –  Rodenticidi

    6

    3808 99 90

    – – –  altri

    6

    3809

    Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

     

     

    3809 10

    –  a base di sostanze amidacee

     

     

    3809 10 10

    – –  aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

    8,3 + 8,9 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 30

    – –  aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

    8,3 + 12,4 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 50

    – –  aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

    8,3 + 15,1 €/100 kg/net MAX 12,8

    3809 10 90

    – –  aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

    8,3 + 17,7 €/100 kg/net MAX 12,8

     

    –  altri

     

     

    3809 91 00

    – –  dei tipi utilizzati nell’industria tessile o in industrie simili

    6,3

    3809 92 00

    – –  dei tipi utilizzati nell’industria della carta o in industrie simili

    6,3

    3809 93 00

    – –  dei tipi utilizzati nell’industria del cuoio o in industrie simili

    6,3

    3810

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

     

     

    3810 10 00

    –  Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti

    6,5

    3810 90

    –  altre

     

     

    3810 90 10

    – –  Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

    4,1

    3810 90 90

    – –  altre

    5

    3811

    Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

     

     

     

    –  Preparazioni antidetonanti

     

     

    3811 11

    – –  a base di composti del piombo

     

     

    3811 11 10

    – – –  a base di piombo tetraetile

    6,5

    3811 11 90

    – – –  altre

    5,8

    3811 19 00

    – –  altre

    5,8

     

    –  Additivi per oli lubrificanti

     

     

    3811 21 00

    – –  contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    5,3

    3811 29 00

    – –  altri

    5,8

    3811 90 00

    –  altri

    5,8

    3812

    Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

     

     

    3812 10 00

    –  Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»

    6,3

    3812 20

    –  Plastificanti composti per gomma o materie plastiche

     

     

    3812 20 10

    – –  Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil

    esenzione

    3812 20 90

    – –  altri

    6,5

    3812 30

    –  Preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

     

     

     

    – –  Preparazioni antiossidanti

     

     

    3812 30 21

    – – –  Miscela di oligomeri di 1,2-diidro-2,2,4-trimetil chinolina

    6,5

    3812 30 29

    – – –  altri

    6,5

    3812 30 80

    – –  altri

    6,5

    3813 00 00

    Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

    6,5

    3814 00

    Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

     

     

    3814 00 10

    –  a base di acetato di butile

    6,5

    3814 00 90

    –  altri

    6,5

    3815

    Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, non nominati né compresi altrove

     

     

     

    –  Catalizzatori su supporti

     

     

    3815 11 00

    – –  aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel

    6,5

    3815 12 00

    – –  aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso

    6,5

    3815 19

    – –  altri

     

     

    3815 19 10

    – – –  Catalizzatori, sotto forma di granuli di cui almeno il 90 %, in peso, ha un diametro uguale o inferiore a 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, e contenente, in peso:

    20 % o più e non più di 35 % di rame, e

    2 % o più e non più di 3 % di bismuto,

    di densità apparente di 0,2 % o più ed uguale o inferiore a 1,0

    esenzione

    3815 19 90

    – – –  altri

    6,5

    3815 90

    –  altri

     

     

    3815 90 10

    – –  Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo

    esenzione

    3815 90 90

    – –  altri

    6,5

    3816 00 00

    Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, diversi dai prodotti della voce 3801

    2,7

    3817 00

    Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, diversi da quelli delle voci 2707 e 2902

     

     

    3817 00 50

    –  Alchilbenzene lineare

    6,3

    3817 00 80

    –  altri

    6,3

    3818 00

    Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

     

     

    3818 00 10

    –  Silicio drogato

    esenzione

    3818 00 90

    –  altri

    esenzione

    3819 00 00

    Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    6,5

    3820 00 00

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    6,5

    3821 00 00

    Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali

    5

    3822 00 00

    Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

    esenzione

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

     

     

     

    –  Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

     

     

    3823 11 00

    – –  Acido stearico

    5,1

    3823 12 00

    – –  Acido oleico

    4,5

    3823 13 00

    – –  Acidi grassi del tallolio

    2,9

    3823 19

    – –  altri

     

     

    3823 19 10

    – – –  Acidi grassi distillati

    2,9

    3823 19 30

    – – –  Distillato d’acidi grassi

    2,9

    3823 19 90

    – – –  altri

    2,9

    3823 70 00

    –  Alcoli grassi industriali

    3,8

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

     

     

    3824 10 00

    –  Leganti preparati per forme o per anime da fonderia

    6,5

    3824 30 00

    –  Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici

    5,3

    3824 40 00

    –  Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo

    6,5

    3824 50

    –  Malte e calcestruzzo, non refrattari

     

     

    3824 50 10

    – –  Calcestruzzo pronto per la gettata

    6,5

    3824 50 90

    – –  altri

    6,5

    3824 60

    –  Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

     

     

     

    – –  in soluzione acquosa

     

     

    3824 60 11

    – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    7,7 + 16,1 €/100 kg/net

    3824 60 19

    – – –  altro

    9,6 + 37,8 €/100 kg/net (74)

     

    – –  altro

     

     

    3824 60 91

    – – –  contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo

    7,7 + 23 €/100 kg/net

    3824 60 99

    – – –  altro

    9,6 + 53,7 €/100 kg/net (74)

     

    –  Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano

     

     

    3824 71 00

    – –  contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

    6,5

    3824 72 00

    – –  contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

    6,5

    3824 73 00

    – –  contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

    6,5

    3824 74 00

    – –  contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)

    6,5

    3824 75 00

    – –  contenenti tetracloruro di carbonio

    6,5

    3824 76 00

    – –  contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

    6,5

    3824 77 00

    – –  contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

    6,5

    3824 78 00

    – –  contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)

    6,5

    3824 79 00

    – –  altri

    6,5

     

    –  Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene), polibromobifenili (PBB), policlorobifenili (PCB), policlorotrifenili (PCT) o fosfato di tri(2,3-dibromopropile)

     

     

    3824 81 00

    – –  contenenti ossirano (ossido di etilene)

    6,5

    3824 82 00

    – –  contenenti polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)

    6,5

    3824 83 00

    – –  contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)

    6,5

    3824 90

    –  altri

     

     

    3824 90 10

    – –  Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d’ammonio o d’etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

    5,7

    3824 90 15

    – –  Scambiatori di ioni

    6,5

    3824 90 20

    – –  Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

    6

    3824 90 25

    – –  Piroligniti (di calcio, ecc.); tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio

    5,1

    3824 90 30

    – –  Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    3,2

    3824 90 35

    – –  Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi

    6,5

    3824 90 40

    – –  Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili

    6,5

     

    – –  altri

     

     

    3824 90 45

    – – –  Preparazioni disincrostanti e simili

    6,5

    3824 90 50

    – – –  Preparazioni per la galvanoplastica

    6,5

    3824 90 55

    – – –  Miscugli di mono-, di-e tri-esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)

    6,5

     

    – – –  Prodotti e preparazioni per usi farmaceutici o chirurgici

     

     

    3824 90 61

    – – – –  Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di Streptomyces tenebrarius, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 (75)

    esenzione

    3824 90 62

    – – – –  Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina

    esenzione

    3824 90 64

    – – – –  altri

    6,5

    3824 90 65

    – – –  Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati in fonderia (diversi da quelli della sottovoce 3824 10 00)

    6,5

    3824 90 70

    – – –  Preparazioni ignifughe, idrofughe ed altre, per la protezione delle costruzioni

    6,5

     

    – – –  altri

     

     

    3824 90 75

    – – – –  Placchette di niobato di litio non drogato

    esenzione

    3824 90 80

    – – – –  Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio di 520 o più ed uguale o inferiore a 550

    esenzione

    3824 90 85

    – – – –  3-(1-Ethil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene

    esenzione

    3824 90 91

    – – – –  Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)

    6,5

    3824 90 97

    – – – –  altri

    6,5

    3825

    Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove; rifiuti urbani; fanghi di depurazione; altri rifiuti definiti nella nota 6 del presente capitolo

     

     

    3825 10 00

    –  Rifiuti urbani

    6,5

    3825 20 00

    –  Fanghi di depurazione

    6,5

    3825 30 00

    –  Rifiuti clinici

    6,5

     

    –  Residui di solventi organici

     

     

    3825 41 00

    – –  alogenati

    6,5

    3825 49 00

    – –  altri

    6,5

    3825 50 00

    –  Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo

    6,5

     

    –  altri rifiuti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

     

     

    3825 61 00

    – –  contenenti principalmente costituenti organici

    6,5

    3825 69 00

    – –  altri

    6,5

    3825 90

    –  altri

     

     

    3825 90 10

    – –  Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

    5

    3825 90 90

    – –  altri

    6,5

    SEZIONE VII

    MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA

    Note

    1.

    I prodotti presentati in assortimenti composti da più elementi costitutivi distinti classificabili in tutto o in parte in questa sezione e riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sono da classificare nella voce riguardante quest'ultimo prodotto, a condizione che detti elementi costitutivi siano:

    a)

    per il loro condizionamento, nettamente riconoscibili come destinati ad essere utilizzati insieme senza essere preventivamente ricondizionati;

    b)

    presentati nello stesso tempo;

    c)

    riconoscibili, per la loro natura o per le loro rispettive quantità, come complementari gli uni agli altri.

    2.

    Eccettuati gli articoli delle voci 3918 o 3919, rientrano nel capitolo 49 le materie plastiche, la gomma ed i lavori di tali materie, rivestite di impressioni od illustrazioni non aventi carattere accessorio riguardo alla loro utilizzazione iniziale.

    CAPITOLO 39

    MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE

    Note

    1.

    Nella nomenclatura, per «materie plastiche» si intendono le materie delle voci da 3901 a 3914, che quando sono state sottoposte ad agenti esterni (generalmente il calore e la pressione con il concorso, se necessario, di un solvente o di un plastificante) sono suscettibili o lo sono state al momento della polimerizzazione o ad uno stadio ulteriore, di assumere per stampaggio, colatura, profilatura, laminatura o qualsiasi altro procedimento, una forma che esse conservano anche quando è cessata questa azione.

    Nella nomenclatura, l'espressione «materie plastiche» comprende anche la fibra vulcanizzata. Questa espressione non si applica, tuttavia, alle materie considerate come materie tessili della sezione XI.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le preparazioni lubrificanti delle voci 2710 o 3403;

    b)

    le cere delle voci 2712 o 3404;

    c)

    i composti organici isolati di costituzione chimica definita (capitolo 29);

    d)

    l'eparina e suoi sali (voce 3001);

    e)

    le soluzioni (diverse dai collodi) in solventi organici volatili, di prodotti previsti nel testo delle voci da 3901 a 3913 quando la proporzione del solvente è superiore al 50 % del peso della soluzione (voce 3208); i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

    f)

    gli agenti organici di superficie e le preparazioni della voce 3402;

    g)

    le gomme fuse e le «gomme-esteri» (voce 3806);

    h)

    gli additivi preparati per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi utilizzati per gli stessi scopi degli oli minerali (voce 3811);

    ij)

    i liquidi idraulici preparati a base di poliglicoli, siliconi e altri polimeri del capitolo 39 (voce 3819);

    k)

    i reattivi per diagnostica o da laboratorio su un supporto di materia plastica (voce 3822);

    l)

    la gomma sintetica, come è definita al capitolo 40, e i lavori di gomma sintetica;

    m)

    gli articoli di selleria o finimenti (voce 4201), bauli, valigie, valigette, borse ed altri contenitori della voce 4202;

    n)

    i lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio del capitolo 46;

    o)

    i rivestimenti murali della voce 4814;

    p)

    i prodotti della sezione XI (materie tessili e loro manufatti);

    q)

    gli oggetti della sezione XII (per esempio: calzature e parti di calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, ombrelli, bastoni, fruste, scudisci e loro parti);

    r)

    le minuterie di fantasia della voce 7117;

    s)

    gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);

    t)

    le parti del materiale da trasporto della sezione XVII;

    u)

    gli oggetti del capitolo 90 (per esempio: elementi di ottica, montature per occhiali, strumenti da disegno);

    v)

    gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

    w)

    gli oggetti del capitolo 92 (per esempio: strumenti musicali e loro parti);

    x)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

    y)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti e sport);

    z)

    gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, bottoni, chiusure lampo, pettini, imboccature e cannucce da pipe, bocchini e simili, parti di bottiglie isolanti, stilografiche, portamatite).

    3.

    Rientrano nelle voci da 3901 a 3911 soltanto i prodotti ottenuti per sintesi chimica e che fanno parte delle seguenti categorie:

    a)

    le poliolefine sintetiche liquide che distillano meno di 60 % in volume, alla temperatura di 300 °C, riferita alla pressione di 1 013 millibar, con l'impiego di un metodo di distillazione a bassa pressione (voci 3901 e 3902);

    b)

    le resine debolmente polimerizzate del tipo cumaronindeniche (voce 3911);

    c)

    gli altri polimeri sintetici aventi, in media, almeno 5 unità monomeriche;

    d)

    i siliconi (voce 3910);

    e)

    i resoli (voce 3909) e gli altri prepolimeri.

    4.

    Per «copolimeri» si intendono tutti i polimeri nei quali nessun monomero possiede 95 % o più, in peso, del tenore totale del polimero.

    Salvo disposizioni contrarie, ai sensi di questo capitolo, i copolimeri (compresi i copolicondensati, i prodotti di copoliaddizione, i copolimeri a blocchi e i copolimeri ad innesto) e i miscugli di polimeri rientrano nella voce che comprende i polimeri del comonomero che predomina, in peso, su ogni altro comonomero semplice. Ai sensi di questa nota, i comonomeri di polimeri che rientrano in una stessa voce debbono essere presi insieme.

    Se nessun comonomero semplice predomina, in peso, i copolimeri o miscugli di copolimeri, secondo il caso, rientrano nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione.

    5.

    I polimeri modificati chimicamente, nei quali solamente le appendici della catena polimerica principale sono state modificate per reazione chimica, sono da classificare nella voce afferente al polimero non modificato. Questa disposizione non si applica ai copolimeri ad innesto.

    6.

    Ai sensi delle voci da 3901 a 3914 l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle seguenti forme:

    a)

    liquidi e paste, comprese le dispersioni (emulsioni e sospensioni) e le soluzioni;

    b)

    blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri (comprese le polveri da stampaggio), granuli, fiocchi e masse non coerenti simili.

    7.

    La voce 3915 non comprende i cascami, gli avanzi e i ritagli di una sola materia termoplastica trasformati in forme primarie (voci da 3901 a 3914).

    8.

    Ai sensi della voce 3917 il termine «tubi» si riferisce ai prodotti cavi, sia che si tratti di semilavorati o di prodotti finiti (per esempio: i tubi nervati per innaffiare, tubi forati) dei tipi generalmente utilizzati per incanalare, condurre o distribuire gas o liquidi. Questo termine comprende anche gli involucri tubolari per salsicce e salami ed altri tubi piatti. Tuttavia, ad eccezione di questi ultimi, quelli che hanno una sezione trasversale interna diversa da quella tonda, ovale, rettangolare (con lunghezza non superiore a 1,5 volte la larghezza) o hanno forma di poligono regolare, non sono da considerare tubi ma come profilati.

    9.

    Ai sensi della voce 3918 per «rivestimenti delle pareti o dei soffitti di materie plastiche» si intendono i prodotti presentati in rotoli di larghezza minima di 45 cm suscettibili di essere utilizzati per la decorazione delle pareti o dei soffitti, costituiti da materia plastica, fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta, e con lo strato di materia plastica (del lato esterno) che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato.

    10.

    Ai sensi delle voci 3920 e 3921 il termine «lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle» si applica esclusivamente alle lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle (diverse da quelle del capitolo 54) ed ai blocchi di forma geometrica regolare, anche stampati o altrimenti lavorati in superficie, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, ma non altrimenti lavorati (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso).

    11.

    La voce 3925 si applica esclusivamente ai seguenti oggetti, purché non rientrino nelle voci precedenti del sottocapitolo II:

    a)

    serbatoi, cisterne (comprese le fosse biologiche), vasche e recipienti analoghi di capacità superiore a 300 litri;

    b)

    elementi strutturali utilizzati specialmente per la costruzione di pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti e tetti;

    c)

    grondaie e loro accessori;

    d)

    porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie;

    e)

    parapetti, balaustrate, ringhiere e barriere simili;

    f)

    imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana) ed oggetti simili, loro parti ed accessori;

    g)

    scaffalature di grandi dimensioni destinate ad essere montate e fissate in modo definitivo (per esempio: nei magazzini, laboratori, depositi);

    h)

    motivi decorativi architettonici, segnatamente scanalature, cupole, colombaie;

    ij)

    accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati in modo definitivo alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di fabbricato, segnatamente pomelli, maniglie, ganci, supporti, portasciugamani, piastre per gli interruttori ed altre piastre di protezione.

    Note di sottovoci

    1.

    Nell'ambito di una voce di questo capitolo, i polimeri (compresi i copolimeri) e i polimeri modificati chimicamente sono da classificare a norma delle seguenti disposizioni:

    a)

    quando esiste una sottovoce terminale «altri», nella serie di sottovoci di cui trattasi:

    1)

    il prefisso poli che precede il nome di un polimero specifico nella testata di una sottovoce (ad esempio: polietilene o poliammide-6,6) significa che la o le unità monomeriche costitutive del polimero designato, presi insieme, debbono contribuire a 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;

    2)

    i copolimeri citati nelle sottovoci 3901 30, 3903 20, 3903 30 e 3904 30 sono da classificare in queste sottovoci, purché le unità monomeriche dei copolimeri menzionati contribuiscano per 95 % o più, in peso, al tenore totale del polimero;

    3)

    i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce terminale «altri», purché questi polimeri modificati non siano compresi più specificatamente in un'altra sottovoce;

    4)

    i polimeri che non rispondono alle condizioni stipulate nei precedenti punti 1), 2), 3) sono da classificare nelle sottovoci rimanenti nella serie, che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina in peso su ogni altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi della serie di sottovoci in esame debbono essere paragonati;

    b)

    quando non esiste una sottovoce terminale «altri», nella stessa serie:

    1)

    i polimeri sono da classificare nella sottovoce che comprende i polimeri dell'unità monomerica che predomina, in peso, su qualsiasi altro comonomero semplice. Per questo fine, le unità monomeriche costitutive di polimeri che rientrano nella stessa sottovoce debbono essere prese insieme. Solo i comonomeri costitutivi di polimeri della serie in esame debbono essere paragonati;

    2)

    i polimeri modificati chimicamente sono da classificare nella sottovoce che corrisponde al polimero non modificato.

    I miscugli di polimeri sono da classificare nella stessa sottovoce dei polimeri ottenuti dalle medesime unità monomeriche nelle stesse proporzioni.

    2.

    Ai sensi della sottovoce 3920 43 il termine «plastificanti» copre anche i plastificanti secondari.

    Nota complementare

    1.

    Il capitolo 39 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, confezionati:

    con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5903), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare, o

    con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare,

    sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 2, lettera a) 5, del capitolo 59].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.FORME PRIMARIE

    3901

    Polimeri di etilene, in forme primarie

     

     

    3901 10

    –  Polietilene di densità inferiore a 0,94

     

     

    3901 10 10

    – –  Polietilene lineare

    6,5

    3901 10 90

    – –  altro

    6,5

    3901 20

    –  Polietilene di densità uguale o superiore a 0,94

     

     

    3901 20 10

    – –  Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di densità di 0,958 o più alla temperatura di 23 °C e contenente:

    50 mg/kg o meno di alluminio,

    2 mg/kg o meno di calcio,

    2 mg/kg o meno di cromo,

    2 mg/kg o meno di ferro,

    2 mg/kg o meno di nichel,

    2 mg/kg o meno di titanio,

    8 mg/kg o meno di vanadio,

    destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato (11)

    esenzione

    3901 20 90

    – –  altri

    6,5

    3901 30 00

    –  Copolimeri di etilene e di acetato di vinile

    6,5

    3901 90

    –  altri

     

     

    3901 90 10

    – –  Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene, acrilato di isobutile e acido metacrilico

    esenzione

    3901 90 20

    – –  Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    esenzione

    3901 90 90

    – –  altri

    6,5

    3902

    Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

     

     

    3902 10 00

    –  Polipropilene

    6,5

    3902 20 00

    –  Poliisobutilene

    6,5

    3902 30 00

    –  Copolimeri di propilene

    6,5

    3902 90

    –  altri

     

     

    3902 90 10

    – –  Copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene, contenente, in peso, 35 % o meno di stirene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    esenzione

    3902 90 20

    – –  Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, 10 % o meno di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, 10 % o meno di polipropilene e/o 25 % o meno di polipropilene, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    esenzione

    3902 90 90

    – –  altri

    6,5

    3903

    Polimeri di stirene, in forme primarie

     

     

     

    –  Polistirene

     

     

    3903 11 00

    – –  espansibile

    6,5

    3903 19 00

    – –  altro

    6,5 (85)

    3903 20 00

    –  Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN)

    6,5

    3903 30 00

    –  Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    6,5

    3903 90

    –  altri

     

     

    3903 90 10

    – –  Copolimero, unicamente di alcole allilico e di stirene, di numero di acetile di 175 o più

    esenzione

    3903 90 20

    – –  Polistirene bromurato, contenente, in peso, 58 % o più e non più di 71 % di bromo, in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    esenzione

    3903 90 90

    – –  altri

    6,5

    3904

    Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

     

     

    3904 10 00

    –  Poli(cloruro di vinile), non miscelato con altre sostanze

    6,5

     

    –  altro poli(cloruro di vinile)

     

     

    3904 21 00

    – –  non plastificato

    6,5

    3904 22 00

    – –  plastificato

    6,5

    3904 30 00

    –  Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile

    6,5

    3904 40 00

    –  altri copolimeri di cloruro di vinile

    6,5

    3904 50

    –  Polimeri di cloruro di vinilidene

     

     

    3904 50 10

    – –  Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro di 4 micrometri o più ed uguale o inferiore a 20 micrometri

    esenzione

    3904 50 90

    – –  altri

    6,5

     

    –  Polimeri fluorurati

     

     

    3904 61 00

    – –  Politetrafluoroetilene

    6,5

    3904 69

    – –  altri

     

     

    3904 69 10

    – – –  Poli(fluoruro di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    esenzione

    3904 69 90

    – – –  altri

    6,5

    3904 90 00

    –  altri

    6,5

    3905

    Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

     

     

     

    –  Poli(acetato di vinile)

     

     

    3905 12 00

    – –  in dispersione acquosa

    6,5

    3905 19 00

    – –  altro

    6,5

     

    –  Copolimeri di acetato di vinile

     

     

    3905 21 00

    – –  in dispersione acquosa

    6,5

    3905 29 00

    – –  altri

    6,5

    3905 30 00

    –  Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato

    6,5

     

    –  altri

     

     

    3905 91 00

    – –  Copolimeri

    6,5

    3905 99

    – –  altri

     

     

    3905 99 10

    – – –  Poli(formale di vinile), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo, di peso molecolare di 10 000 o più ed uguale o inferiore a 40 000 e contenente, in peso:

    9,5 % o più e non più di 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e

    5 % o più e non più di 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico

    esenzione

    3905 99 90

    – – –  altri

    6,5

    3906

    Polimeri acrilici, in forme primarie

     

     

    3906 10 00

    –  Poli(metacrilato di metile)

    6,5

    3906 90

    –  altri

     

     

    3906 90 10

    – –  Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide]

    esenzione

    3906 90 20

    – –  Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decilmetacrilato, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 55 % o più di copolimero

    esenzione

    3906 90 30

    – –  Copolimero di acido acrilico e di acrilato di 2-etilesile, contenente, in peso, 10 % o più e non più di 11 % di acrilato di 2-etilesile

    esenzione

    3906 90 40

    – –  Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR)

    esenzione

    3906 90 50

    – –  Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchile e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili (11)

    esenzione

    3906 90 60

    – –  Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, 50 % o più di acrilato di metile, anche miscelato a silice

    5

    3906 90 90

    – –  altri

    6,5

    3907

    Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

     

     

    3907 10 00

    –  Poliacetali

    6,5

    3907 20

    –  altri polieteri

     

     

     

    – –  Polieteralcoli

     

     

    3907 20 11

    – – –  Polietilenglicoli

    6,5

     

    – – –  altri

     

     

    3907 20 21

    – – – –  con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100

    6,5

    3907 20 29

    – – – –  altri

    6,5

     

    – –  altri

     

     

    3907 20 91

    – – –  Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene

    esenzione

    3907 20 99

    – – –  altri

    6,5

    3907 30 00

    –  Resine epossidiche

    6,5

    3907 40 00

    –  Policarbonati

    6,5

    3907 50 00

    –  Resine alchidiche

    6,5

    3907 60

    –  Poli(etilene tereftalato)

     

     

    3907 60 20

    – –  con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g

    6,5

    3907 60 80

    – –  altro

    6,5

    3907 70 00

    –  Acido polilattico

    6,5

     

    –  altri poliesteri

     

     

    3907 91

    – –  non saturi

     

     

    3907 91 10

    – – –  liquidi

    6,5

    3907 91 90

    – – –  altri

    6,5

    3907 99

    – –  altri

     

     

     

    – – –  con un indice di ossidrile inferiore o uguale a 100

     

     

    3907 99 11

    – – – –  Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

    esenzione

    3907 99 19

    – – – –  altri

    6,5

     

    – – –  altri

     

     

    3907 99 91

    – – – –  Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato)

    esenzione

    3907 99 98

    – – – –  altri

    6,5

    3908

    Poliammidi in forme primarie

     

     

    3908 10 00

    –  Poliammide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 o -6,12

    6,5

    3908 90 00

    –  altre

    6,5

    3909

    Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie

     

     

    3909 10 00

    –  Resine ureiche; resine di tiourea

    6,5

    3909 20 00

    –  Resine melamminiche

    6,5

    3909 30 00

    –  altre resine amminiche

    6,5

    3909 40 00

    –  Resine fenoliche

    6,5

    3909 50

    –  Poliuretani

     

     

    3909 50 10

    – –  Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N, N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimero

    esenzione

    3909 50 90

    – –  altri

    6,5

    3910 00 00

    Siliconi, in forme primarie

    6,5

    3911

    Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 di questo capitolo, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

     

     

    3911 10 00

    –  Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni

    6,5

    3911 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

    3911 90 11

    – – –  Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene), in una delle forme previste dalla nota 6 b) di questo capitolo

    3,5

    3911 90 13

    – – –  Poli(tio-1,4-fenilene)

    esenzione

    3911 90 19

    – – –  altri

    6,5

     

    – –  altri

     

     

    3911 90 91

    – – –  Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, 50 % o più di polimeri

    esenzione

    3911 90 93

    – – –  Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene, idrogenati

    esenzione

    3911 90 99

    – – –  altri

    6,5

    3912

    Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

     

     

     

    –  Acetati di cellulosa

     

     

    3912 11 00

    – –  non plastificati

    6,5

    3912 12 00

    – –  plastificati

    6,5

    3912 20

    –  Nitrati di cellulosa (compresi i collodi)

     

     

     

    – –  non plastificati

     

     

    3912 20 11

    – – –  Collodi e celloidina

    6,5

    3912 20 19

    – – –  altri

    6

    3912 20 90

    – –  plastificati

    6,5

     

    –  Eteri di cellulosa

     

     

    3912 31 00

    – –  Carbossimetilcellulosa e suoi sali

    6,5

    3912 39

    – –  altri

     

     

    3912 39 10

    – – –  Etilcellulosa

    6,5

    3912 39 20

    – – –  Idrossipropilcellulosa

    esenzione

    3912 39 80

    – – –  altri

    6,5

    3912 90

    –  altri

     

     

    3912 90 10

    – –  Esteri di cellulosa

    6,4

    3912 90 90

    – –  altri

    6,5

    3913

    Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

     

     

    3913 10 00

    –  Acido alginico, suoi sali e suoi esteri

    5

    3913 90 00

    –  altri

    6,5

    3914 00 00

    Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie

    6,5

    II.CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI

    3915

    Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

     

     

    3915 10 00

    –  di polimeri di etilene

    6,5

    3915 20 00

    –  di polimeri di stirene

    6,5

    3915 30 00

    –  di polimeri di cloruro di vinile

    6,5

    3915 90

    –  di altre materie plastiche

     

     

     

    – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3915 90 11

    – – –  di polimeri di propilene

    6,5

    3915 90 18

    – – –  altri

    6,5

    3915 90 90

    – –  altri

    6,5

    3916

    Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

     

     

    3916 10 00

    –  di polimeri di etilene

    6,5

    3916 20

    –  di polimeri di cloruro di vinile

     

     

    3916 20 10

    – –  di poli(cloruro di vinile)

    6,5

    3916 20 90

    – –  altri

    6,5

    3916 90

    –  di altre materie plastiche

     

     

     

    – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

    3916 90 11

    – – –  di poliesteri

    6,5

    3916 90 13

    – – –  di poliammidi

    6,5

    3916 90 15

    – – –  di resine epossidiche

    6,5

    3916 90 19

    – – –  altri

    6,5

     

    – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3916 90 51

    – – –  di polimeri di propilene

    6,5

    3916 90 59

    – – –  altri

    6,5

    3916 90 90

    – –  altri

    6,5

    3917

    Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

     

     

    3917 10

    –  Budella artificiali di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche

     

     

    3917 10 10

    – –  di proteine indurite

    5,3

    3917 10 90

    – –  di materie plastiche cellulosiche

    6,5

     

    –  Tubi rigidi

     

     

    3917 21

    – –  di polimeri di etilene

     

     

    3917 21 10

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

    6,5

    3917 21 90

    – – –  altri

    6,5

    3917 22

    – –  di polimeri di propilene

     

     

    3917 22 10

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

    6,5

    3917 22 90

    – – –  altri

    6,5

    3917 23

    – –  di polimeri di cloruro di vinile

     

     

    3917 23 10

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

    6,5

    3917 23 90

    – – –  altri

    6,5

    3917 29

    – –  di altre materie plastiche

     

     

     

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

     

     

    3917 29 12

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

    6,5

    3917 29 15

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

    6,5

    3917 29 19

    – – – –  altri

    6,5

    3917 29 90

    – – –  altri

    6,5

     

    –  altri tubi

     

     

    3917 31 00

    – –  Tubi flessibili che possono sopportare una pressione di almeno 27,6 MPa

    6,5

    3917 32

    – –  altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

     

     

     

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

     

     

    3917 32 10

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

    6,5

     

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3917 32 31

    – – – – –  di polimeri di etilene

    6,5

    3917 32 35

    – – – – –  di polimeri di cloruro di vinile

    6,5

    3917 32 39

    – – – – –  altri

    6,5

    3917 32 51

    – – – –  altri

    6,5

     

    – – –  altri

     

     

    3917 32 91

    – – – –  Budella artificiali

    6,5

    3917 32 99

    – – – –  altri

    6,5

    3917 33 00

    – –  altri, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori

    6,5

    3917 39

    – –  altri

     

     

     

    – – –  senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

     

     

    3917 39 12

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

    6,5

    3917 39 15

    – – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

    6,5

    3917 39 19

    – – – –  altri

    6,5

    3917 39 90

    – – –  altri

    6,5

    3917 40 00

    –  Accessori

    6,5

    3918

    Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo

     

     

    3918 10

    –  di polimeri di cloruro di vinile

     

     

    3918 10 10

    – –  costituiti da un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di poli(cloruro di vinile)

    6,5

    m2

    3918 10 90

    – –  altri

    6,5

    m2

    3918 90 00

    –  di altre materie plastiche

    6,5

    m2

    3919

    Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli

     

     

    3919 10

    –  in rotoli di larghezza non superiore a 20 cm

     

     

     

    – –  Nastri il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

     

     

    3919 10 11

    – – –  di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

    6,3

    3919 10 13

    – – –  di poli(cloruro di vinile) non plastificato

    6,3

    3919 10 15

    – – –  di polipropilene

    6,3

    3919 10 19

    – – –  altri

    6,3

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

    3919 10 31

    – – – –  di poliesteri

    6,5

    3919 10 38

    – – – –  altri

    6,5

     

    – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3919 10 61

    – – – –  di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

    6,5

    3919 10 69

    – – – –  altri

    6,5

    3919 10 90

    – – –  altri

    6,5

    3919 90

    –  altri

     

     

    3919 90 10

    – –  non lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare

    6,5

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

    3919 90 31

    – – – –  di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

    6,5

    3919 90 38

    – – – –  altri

    6,5

     

    – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3919 90 61

    – – – –  di poli(cloruro di vinile) plastificato o di polietilene

    6,5

    3919 90 69

    – – – –  altri

    6,5

    3919 90 90

    – – –  altri

    6,5

    3920

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

     

     

    3920 10

    –  di polimeri di etilene

     

     

     

    – –  di spessore inferiore o uguale a 0,125 mm

     

     

     

    – – –  di polietilene di densità

     

     

     

    – – – –  inferiore a 0,94

     

     

    3920 10 23

    – – – – –  Fogli di polietilene, di spessore di 20 micrometri o più ed uguale o inferiore a 40 micrometri, destinata alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati (11)

    esenzione

     

    – – – – –  altri

     

     

     

    – – – – – –  non stampati

     

     

    3920 10 24

    – – – – – – –  Fogli estensibili

    6,5

    3920 10 26

    – – – – – – –  altri

    6,5

    3920 10 27

    – – – – – –  stampati

    6,5

    3920 10 28

    – – – –  uguale o superiore a 0,94

    6,5

    3920 10 40

    – – –  altri

    6,5

     

    – –  di spessore superiore a 0,125 mm

     

     

    3920 10 81

    – – –  Pasta sintetica per carta, sotta forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con 15 % o meno di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di poli(alcole vinilico)

    esenzione

    3920 10 89

    – – –  altri

    6,5

    3920 20

    –  di polimeri di propilene

     

     

     

    – –  di spessore inferiore o uguale a 0,10 mm

     

     

    3920 20 21

    – – –  biassialmente orientati

    6,5

    3920 20 29

    – – –  altri

    6,5

     

    – –  di spessore superiore a 0,10 mm

     

     

     

    – – –  Nastri di larghezza superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 20 mm, dei tipi utilizzati per l'imballaggio

     

     

    3920 20 71

    – – – –  Nastri decorativi

    6,5

    3920 20 79

    – – – –  altri

    6,5

    3920 20 90

    – – –  altri

    6,5

    3920 30 00

    –  di polimeri di stirene

    6,5

     

    –  di polimeri di cloruro di vinile

     

     

    3920 43

    – –  contenenti in peso 6 % o più di plastificanti

     

     

    3920 43 10

    – – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    6,5

    3920 43 90

    – – –  di spessore superiore a 1 mm

    6,5

    3920 49

    – –  altri

     

     

    3920 49 10

    – – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    6,5

    3920 49 90

    – – –  di spessore superiore a 1 mm

    6,5

     

    –  di polimeri acrilici

     

     

    3920 51 00

    – –  di poli(metacrilato di metile)

    6,5

    3920 59

    – –  altri

     

     

    3920 59 10

    – – –  Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore uguale o inferiore a 150 micrometri

    esenzione

    3920 59 90

    – – –  altri

    6,5

     

    –  di policarbonati, di resine alchidiche, di poliesteri allilici o di altri poliesteri

     

     

    3920 61 00

    – –  di policarbonati

    6,5

    3920 62

    – –  di poli(etilene tereftalato)

     

     

     

    – – –  di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm

     

     

    3920 62 11

    – – – –  Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più ed uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi flessibili (11)

    esenzione

    3920 62 13

    – – – –  Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 100 micrometri o più ed uguale o inferiore a 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri (11)

    esenzione

    3920 62 19

    – – – –  altri

    6,5

    3920 62 90

    – – –  di spessore superiore a 0,35 mm

    6,5

    3920 63 00

    – –  di poliesteri non saturi

    6,5

    3920 69 00

    – –  di altri poliesteri

    6,5

     

    –  di cellulosa e suoi derivati chimici

     

     

    3920 71

    – –  di cellulosa rigenerata

     

     

    3920 71 10

    – – –  Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

    6,5

    3920 71 90

    – – –  altri

    6,5

    3920 73

    – –  di acetato di cellulosa

     

     

    3920 73 10

    – – –  Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia

    6,3

    3920 73 50

    – – –  Fogli, pellicole, strisce o lamelle, anche arrotolati, di spessore inferiore a 0,75 mm

    6,5

    3920 73 90

    – – –  altri

    6,5

    3920 79

    – –  di altri derivati della cellulosa

     

     

    3920 79 10

    – – –  di fibra vulcanizzata

    5,7

    3920 79 90

    – – –  altri

    6,5

     

    –  di altre materie plastiche

     

     

    3920 91 00

    – –  di poli(butirrale di vinile)

    6,1

    3920 92 00

    – –  di poliammidi

    6,5

    3920 93 00

    – –  di resine amminiche

    6,5

    3920 94 00

    – –  di resine fenoliche

    6,5

    3920 99

    – –  di altre materie plastiche

     

     

     

    – – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

    3920 99 21

    – – – –  Fogli e lamelle di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche

    esenzione

    3920 99 28

    – – – –  altri

    6,5

     

    – – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

     

     

    3920 99 51

    – – – –  Fogli di poli(fluoruro di vinile)

    esenzione

    3920 99 53

    – – – –  Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali (11)

    esenzione

    3920 99 55

    – – – –  Fogli di poli(alcole vinilico) biassalmente orientati, non ricoperti, di spessore uguale o inferiore a 1 mm, contenenti, in peso, 97 % o più di poli(alcole vinilico)

    esenzione

    3920 99 59

    – – – –  altri

    6,5

    3920 99 90

    – – –  altri

    6,5

    3921

    Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

     

     

     

    –  Prodotti alveolari

     

     

    3921 11 00

    – –  di polimeri di stirene

    6,5

    3921 12 00

    – –  di polimeri di cloruro di vinile

    6,5

    3921 13

    – –  di poliuretani

     

     

    3921 13 10

    – – –  flessibile

    6,5

    3921 13 90

    – – –  altri

    6,5

    3921 14 00

    – –  di cellulosa rigenerata

    6,5

    3921 19 00

    – –  di altre materie plastiche

    6,5

    3921 90

    –  altri

     

     

     

    – –  di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente

     

     

     

    – – –  di poliesteri

     

     

    3921 90 11

    – – – –  Fogli e lastre, ondulati

    6,5

    3921 90 19

    – – – –  altri

    6,5

    3921 90 30

    – – –  di resine fenoliche

    6,5

     

    – – –  di resine amminiche

     

     

     

    – – – –  stratificati

     

     

    3921 90 41

    – – – – –  ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati

    6,5

    3921 90 43

    – – – – –  altri

    6,5

    3921 90 49

    – – – –  altri

    6,5

    3921 90 55

    – – –  altri

    6,5

    3921 90 60

    – –  di prodotti di polimerizzazione di addizione

    6,5

    3921 90 90

    – –  altri

    6,5

    3922

    Vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche

     

     

    3922 10 00

    –  Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi

    6,5

    3922 20 00

    –  Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti

    6,5

    3922 90 00

    –  altri

    6,5

    3923

    Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche

     

     

    3923 10 00

    –  Scatole, casse, casellari e oggetti simili

    6,5

     

    –  Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci

     

     

    3923 21 00

    – –  di polimeri di etilene

    6,5

    3923 29

    – –  di altre materie plastiche

     

     

    3923 29 10

    – – –  di poli(cloruro di vinile)

    6,5

    3923 29 90

    – – –  altri

    6,5

    3923 30

    –  Bottiglioni, bottiglie, flaconi ed oggetti simili

     

     

    3923 30 10

    – –  di capacità non superiore a 2 litri

    6,5

    p/st

    3923 30 90

    – –  di capacità superiore a 2 litri

    6,5

    p/st

    3923 40

    –  Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili

     

     

    3923 40 10

    – –  Bobine, rocchetti e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti nella voce 8523

    5,3

    3923 40 90

    – –  altri

    6,5

    3923 50

    –  Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura

     

     

    3923 50 10

    – –  Capsule otturanti o coprituraccioli

    6,5

    3923 50 90

    – –  altri

    6,5

    3923 90

    –  altri

     

     

    3923 90 10

    – –  Filetti estrusi presentati in forma tubolare

    6,5

    3923 90 90

    – –  altri

    6,5

    3924

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche

     

     

    3924 10 00

    –  Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

    6,5

    3924 90

    –  altri

     

     

     

    – –  di cellulosa rigenerata

     

     

    3924 90 11

    – – –  Spugne

    6,5

    3924 90 19

    – – –  altri

    6,5

    3924 90 90

    – –  altri

    6,5

    3925

    Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

     

     

    3925 10 00

    –  Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

    6,5

    3925 20 00

    –  Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

    6,5

    p/st (86)

    3925 30 00

    –  Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti

    6,5

    3925 90

    –  altri

     

     

    3925 90 10

    – –  Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni

    6,5

    3925 90 20

    – –  Profilati per canalizzazioni elettriche

    6,5

    3925 90 80

    – –  altri

    6,5

    3926

    Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

     

     

    3926 10 00

    –  Oggetti per l'ufficio e per la scuola

    6,5

    3926 20 00

    –  Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole)

    6,5

    3926 30 00

    –  Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili

    6,5

    3926 40 00

    –  Statuette ed altri oggetti da ornamento

    6,5

    3926 90

    –  altri

     

     

    3926 90 50

    – –  Cestelli ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entratra dei tombini

    6,5

     

    – –  altri

     

     

    3926 90 92

    – – –  ottenuti da fogli

    6,5

    3926 90 97

    – – –  altri

    6,5 (87)

    CAPITOLO 40

    GOMMA E LAVORI DI GOMMA

    Note

    1.

    Salvo disposizioni contrarie, la denominazione «gomma» comprende, nella nomenclatura, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o no: gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, gomma sintetica, fatturato (factis) e rigenerati di detti prodotti.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti della sezione XI (materie tessili e lavori di dette materie);

    b)

    le calzature e parti di calzature del capitolo 64;

    c)

    i cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del capitolo 65;

    d)

    le parti di gomma indurita per macchine ed apparecchiature meccaniche od elettriche, nonché tutti gli oggetti o parti di oggetti di gomma indurita per usi elettrotecnici rientranti nella sezione XVI;

    e)

    gli oggetti dei capitoli 90, 92, 94 e 96;

    f)

    gli oggetti del capitolo 95 diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole per sport e dagli oggetti compresi nelle voci da 4011 a 4013.

    3.

    Nelle voci da 4001 a 4003 e nella voce 4005, l'espressione «forme primarie» si applica unicamente alle forme seguenti:

    a)

    liquidi e paste (compreso il lattice, anche prevulcanizzato, e altre dispersioni e soluzioni);

    b)

    blocchi irregolari, pezzi, balle, polveri, granuli, frammenti e masse simili non coerenti.

    4.

    L'espressione «gomma sintetica», usata nella nota 1 di questo capitolo e nella voce 4002 si riferisce:

    a)

    a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente, mediante vulcanizzazione con zolfo, in sostanze non termoplastiche che, ad una temperatura compresa tra 18 °C e 29 °C, possono subire, senza rompersi, un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale. Ai fini di questa prova, è ammessa l'aggiunta di sostanze necessarie alla reticolazione quali attivatori e acceleranti di vulcanizzazione; è anche ammessa la presenza di materie previste alla nota 5 B) 2) e 3). Per contro non è ammessa la presenza di sostanze non necessarie alla reticolazione quali diluenti, plastificanti e sostanze di carica;

    b)

    ai tioplasti (TM);

    c)

    alla gomma naturale modificata mediante innesto o mescola con materie plastiche, alla gomma naturale depolimerizzata, alle mescole di prodotti sintetici non saturi e di altri polimeri sintetici saturi se tali prodotti rispondono alle condizioni di vulcanizzazione, di allungamento e di deformazione permanente stabilite alla precedente lettera a).

    5.

    A)

    Le voci 4001 e 4002 non comprendono le gomme o le mescole di gomme addizionate, prima o dopo la coagulazione:

    1)

    di acceleranti, di ritardanti, di attivatori o di altri agenti di vulcanizzazione (eccezion fatta di quelli aggiunti per la preparazione di lattice prevulcanizzato);

    2)

    di pigmenti o di altre sostanze coloranti diversi da quelli semplicemente destinati a facilitarne l'identificazione;

    3)

    di plastificanti o agenti diluenti (eccezion fatta degli oli minerali nel caso di gomme allungate con oli) di sostanze di carica inerti o attive, di solventi organici e di qualsiasi altra sostanza diversa, escluse quelle autorizzate alla lettera B).

    B)

    Le gomme e le mescole di gomme che contengono sostanze qui di seguito citate sono classificate nelle voci 4001 e 4002, secondo il caso, in quanto queste gomme e mescole di gomme conservano il loro carattere essenziale di prodotti greggi:

    1)

    emulsionanti ed agenti antiadesivi;

    2)

    piccole quantità di prodotti di decomposizione di emulsionanti;

    3)

    agenti termosensibili (per ottenere, generalmente, dei lattici termosensibilizzati), agenti di superficie cationici (per ottenere, generalmente, lattici elettropositivi), antiossidanti coagulanti, agenti di dispersione, agenti antigelo, peptizzanti, conservanti, stabilizzanti, agenti di controllo della viscosità ed altri additivi speciali analoghi, in piccolissime quantità.

    6.

    Ai sensi della voce 4004 per «cascami, avanzi e ritagli» si intendono i cascami, avanzi e ritagli provenienti dalla fabbricazione o dalla lavorazione della gomma e i lavori di gomma definitivamente inutilizzabili come tali, in seguito a taglio, usura o altri motivi.

    7.

    I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 5 mm, rientrano nella voce 4008.

    8.

    La voce 4010 comprende i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di tessuto impregnato, spalmato o ricoperto di gomma o stratificato con questa materia, nonché quelli fabbricati con fili o spago impregnati, spalmati o rivestiti di gomma.

    9.

    Ai sensi delle voci 4001, 4002, 4003, 4005 e 4008 si intendono per «lastre, fogli e nastri» unicamente le lastre, fogli, nastri nonché blocchi di forma regolare, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisce loro il carattere di oggetti pronti per l'uso nello stato in cui si trovano) ma che non hanno subito altra lavorazione salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (stampa o altro).

    Per «profilati» e «bastoni» della voce 4008 si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorché una semplice lavorazione in superficie.

    Nota complementare

    1.

    Il capitolo 40 comprende i guanti, i mezzoguanti e le muffole impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, confezionati:

    con tessuti, stoffe a maglia (diversi da quelli della voce 5906), feltri o stoffe non tessute impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare, o

    con tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute non impregnati, non spalmati né ricoperti e che siano successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare,

    sempre che tali tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute servano soltanto da supporto [nota 3, lettera c), del capitolo 56 e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4001

    Gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

     

     

    4001 10 00

    –  Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato

    esenzione

     

    –  Gomma naturale in altre forme

     

     

    4001 21 00

    – –  Fogli affumicati

    esenzione

    4001 22 00

    – –  Gomme tecnicamente specificate (TSNR)

    esenzione

    4001 29 00

    – –  altri

    esenzione

    4001 30 00

    –  Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe

    esenzione

    4002

    Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescoli di prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

     

     

     

    –  Gomma butadiene-stirene (SBR); gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)

     

     

    4002 11 00

    – –  Lattice

    esenzione

    4002 19

    – –  altre

     

     

    4002 19 10

    – – –  Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle

    esenzione

    4002 19 20

    – – –  Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere

    esenzione

    4002 19 30

    – – –  Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle

    esenzione

    4002 19 90

    – – –  altre

    esenzione

    4002 20 00

    –  Gomma butadiene (BR)

    esenzione

     

    –  Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR); gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR o BIIR)

     

     

    4002 31 00

    – –  Gomma isobutene-isoprene (butile) (IIR)

    esenzione

    4002 39 00

    – –  altre

    esenzione

     

    –  Gomma cloroprene (clorobutadiene) (CR)

     

     

    4002 41 00

    – –  Lattice

    esenzione

    4002 49 00

    – –  altre

    esenzione

     

    –  Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)

     

     

    4002 51 00

    – –  Lattice

    esenzione

    4002 59 00

    – –  altre

    esenzione

    4002 60 00

    –  Gomma isoprene (IR)

    esenzione

    4002 70 00

    –  Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM)

    esenzione

    4002 80 00

    –  Mescole dei prodotti della voce 4001 con prodotti di questa voce

    esenzione

     

    –  altre

     

     

    4002 91 00

    – –  Lattice

    esenzione

    4002 99

    – –  altri

     

     

    4002 99 10

    – – –  Prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche

    2,9

    4002 99 90

    – – –  altri

    esenzione

    4003 00 00

    Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    esenzione

    4004 00 00

    Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli

    esenzione

    4005

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

     

     

    4005 10 00

    –  Gomma addizionata di nerofumo o di silice

    esenzione

    4005 20 00

    –  Soluzioni; dispersioni diverse da quelle della sottovoce 4005 10

    esenzione

     

    –  altre

     

     

    4005 91 00

    – –  Lastre, fogli e nastri

    esenzione

    4005 99 00

    – –  altre

    esenzione

    4006

    Altre forme (per esempio: bacchette, tubi, profilati) e oggetti (per esempio: dischi, rondelle), di gomma non vulcanizzata

     

     

    4006 10 00

    –  Profilati per la ricostruzione di coperture

    esenzione

    4006 90 00

    –  altri

    esenzione

    4007 00 00

    Fili e corde di gomma vulcanizzata

    3

    4008

    Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

     

     

     

    –  di gomma alveolare

     

     

    4008 11 00

    – –  Lastre, fogli e nastri

    3

    4008 19 00

    – –  altri

    2,9

     

    –  di gomma non alveolare

     

     

    4008 21

    – –  Lastre, fogli e nastri

     

     

    4008 21 10

    – – –  Rivestimenti e tappeti da pavimento

    3

    m2

    4008 21 90

    – – –  altri

    3

    4008 29 00

    – –  altri

    2,9

    4009

    Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)

     

     

     

    –  non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie

     

     

    4009 11 00

    – –  senza accessori

    3

    4009 12 00

    – –  con accessori

    3

     

    –  rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo

     

     

    4009 21 00

    – –  senza accessori

    3

    4009 22 00

    – –  con accessori

    3

     

    –  rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili

     

     

    4009 31 00

    – –  senza accessori

    3

    4009 32 00

    – –  con accessori

    3

     

    –  rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie

     

     

    4009 41 00

    – –  senza accessori

    3

    4009 42 00

    – –  con accessori

    3

    4010

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

     

     

     

    –  Nastri trasportatori

     

     

    4010 11 00

    – –  rinforzati soltanto di metallo

    6,5

    4010 12 00

    – –  rinforzati soltanto di materie tessili

    6,5

    4010 19 00

    – –  altri

    6,5

     

    –  Cinghie di trasmissione

     

     

    4010 31 00

    – –  Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

    6,5

    4010 32 00

    – –  Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 180 cm

    6,5

    4010 33 00

    – –  Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

    6,5

    4010 34 00

    – –  Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, diverse da quelle striate, di una circonferenza esterna superiore a 180 cm ma non superiore a 240 cm

    6,5

    4010 35 00

    – –  Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 60 cm ma non superiore a 150 cm

    6,5

    4010 36 00

    – –  Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di una circonferenza esterna superiore a 150 cm ma non superiore a 198 cm

    6,5

    4010 39 00

    – –  altre

    6,5

    4011

    Pneumatici nuovi, di gomma

     

     

    4011 10 00

    –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e auto da corsa)

    4,5

    p/st

    4011 20

    –  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

     

     

    4011 20 10

    – –  con un indice di carico inferiore o uguale a 121

    4,5

    p/st

    4011 20 90

    – –  con un indice di carico superiore a 121

    4,5

    p/st

    4011 30 00

    –  dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    4,5

    p/st

    4011 40

    –  dei tipi utilizzati per motocicli

     

     

    4011 40 20

    – –  per cerchioni di diametro inferiore o uguale a 33 cm

    4,5

    p/st

    4011 40 80

    – –  altri

    4,5

    p/st

    4011 50 00

    –  dei tipi utilizzati per biciclette

    4

    p/st

     

    –  altri, a ramponi, a spina di pesce o simili

     

     

    4011 61 00

    – –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

    4

    p/st

    4011 62 00

    – –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

    4

    p/st

    4011 63 00

    – –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

    4

    p/st

    4011 69 00

    – –  altri

    4

    p/st

     

    –  altri

     

     

    4011 92 00

    – –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

    4

    p/st

    4011 93 00

    – –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro inferiore o uguale a 61 cm

    4

    p/st

    4011 94 00

    – –  dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di un diametro superiore a 61 cm

    4

    p/st

    4011 99 00

    – –  altri

    4

    p/st

    4012

    Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma

     

     

     

    –  Pneumatici rigenerati

     

     

    4012 11 00

    – –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

    4,5

    p/st

    4012 12 00

    – –  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

    4,5

    p/st

    4012 13 00

    – –  dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    4,5

    p/st

    4012 19 00

    – –  altri

    4,5

    p/st

    4012 20 00

    –  Pneumatici usati

    4,5

    p/st

    4012 90

    –  altri

     

     

    4012 90 20

    – –  Gomme piene o semipiene

    2,5

    4012 90 30

    – –  Battistrada per pneumatici

    2,5

    4012 90 90

    – –  Protettori («flaps»)

    4

    4013

    Camere d'aria, di gomma

     

     

    4013 10

    –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa), autobus o autocarri

     

     

    4013 10 10

    – –  dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi autoveicoli tipo «break» e auto da corsa)

    4

    p/st

    4013 10 90

    – –  dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

    4

    p/st

    4013 20 00

    –  dei tipi utilizzati per biciclette

    4

    p/st

    4013 90 00

    –  altre

    4

    p/st

    4014

    Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle), di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di gomma indurita

     

     

    4014 10 00

    –  Preservativi

    esenzione

    4014 90

    –  altri

     

     

    4014 90 10

    – –  Tettarelle, tiralatte e oggetti simili per bambini piccoli (bébés)

    esenzione

    4014 90 90

    – –  altri

    esenzione

    4015

    Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti, mezzoguanti e muffole), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso

     

     

     

    –  Guanti, mezzoguanti e muffole

     

     

    4015 11 00

    – –  per chirurgia

    2

    pa

    4015 19

    – –  altri

     

     

    4015 19 10

    – – –  per uso domestico

    2,7

    pa

    4015 19 90

    – – –  altri

    2,7

    pa

    4015 90 00

    –  altri

    5

    4016

    Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita

     

     

    4016 10 00

    –  di gomma alveolare

    3,5

     

    –  altri

     

     

    4016 91 00

    – –  Rivestimenti e tappeti da pavimento

    2,5

    4016 92 00

    – –  Gomme per cancellare

    2,5

    4016 93 00

    – –  Giunti

    2,5

    4016 94 00

    – –  Parabordi, anche gonfiabili, per attracco delle imbarcazioni

    2,5

    4016 95 00

    – –  altri oggetti gonfiabili

    2,5

    4016 99

    – –  altri

     

     

    4016 99 20

    – – –  Manicotti di dilatazione

    2,5

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  per autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

     

     

    4016 99 52

    – – – – –  Pezzi gomma-metallo

    2,5

    4016 99 58

    – – – – –  altri

    2,5

     

    – – – –  altri

     

     

    4016 99 91

    – – – – –  Pezzi gomma-metallo

    2,5

    4016 99 99

    – – – – –  altri

    2,5

    4017 00

    Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi; lavori di gomma indurita

     

     

    4017 00 10

    –  Gomma indurita (per esempio: ebanite) in qualsiasi forma, compresi cascami e avanzi

    esenzione

    4017 00 90

    –  Lavori di gomma indurita

    esenzione

    SEZIONE VIII

    PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA

    CAPITOLO 41

    PELLI (DIVERSE DA QUELLE PER PELLICCERIA) E CUOIO

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);

    b)

    le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);

    c)

    i cuoi e le pelli greggi, conciati o preparati, non depilati di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equidi, di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet), di caprini (escluse le pelli di capre, caprette e capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet), di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di cammello e dromedario, di renna, di alce, di cervo, di capriolo e di cane.

    2.

    A)

    Le voci da 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci da 4101 a 4103 secondo il caso).

    B)

    Ai sensi delle voci da 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.

    3.

    Nella nomenclatura, l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4101

    Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

     

     

    4101 20

    –  Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati

     

     

    4101 20 10

    – –  freschi

    esenzione

    p/st

    4101 20 30

    – –  salati verdi

    esenzione

    p/st

    4101 20 50

    – –  secchi o salati secchi

    esenzione

    p/st

    4101 20 90

    – –  altri

    esenzione

    p/st

    4101 50

    –  Cuoi e pelli greggi intere, di peso unitario superiore a 16 kg

     

     

    4101 50 10

    – –  freschi

    esenzione

    p/st

    4101 50 30

    – –  salati verdi

    esenzione

    p/st

    4101 50 50

    – –  secchi o salati secchi

    esenzione

    p/st

    4101 50 90

    – –  altri

    esenzione

    p/st

    4101 90 00

    –  altri, compresi gropponi, mezzi gropponi e fianchi

    esenzione

    4102

    Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo

     

     

    4102 10

    –  col vello

     

     

    4102 10 10

    – –  di agnelli

    esenzione

    p/st

    4102 10 90

    – –  di altri ovini

    esenzione

    p/st

     

    –  depilate o senza vello

     

     

    4102 21 00

    – –  piclate

    esenzione

    p/st

    4102 29 00

    – –  altre

    esenzione

    p/st

    4103

    Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo

     

     

    4103 20 00

    –  di rettili

    esenzione

    p/st

    4103 30 00

    –  di suini

    esenzione

    p/st

    4103 90

    –  altri

     

     

    4103 90 10

    – –  di caprini

    esenzione

    p/st

    4103 90 90

    – –  altri

    esenzione

    4104

    Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

     

     

     

    –  allo stato umido (compresi i wet-blue)

     

     

    4104 11

    – –  pieno fiore, non spaccati; lato fiore

     

     

    4104 11 10

    – – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  di bovini (compresi i bufali)

     

     

    4104 11 51

    – – – – –  Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    esenzione

    p/st

    4104 11 59

    – – – – –  altri

    esenzione

    p/st

    4104 11 90

    – – – –  altri

    5,5

    p/st

    4104 19

    – –  altri

     

     

    4104 19 10

    – – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  di bovini (compresi i bufali)

     

     

    4104 19 51

    – – – – –  Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    esenzione

    p/st

    4104 19 59

    – – – – –  altri

    esenzione

    p/st

    4104 19 90

    – – – –  altri

    5,5

    p/st

     

    –  allo stato secco (in crosta)

     

     

    4104 41

    – –  pieno fiore, non spaccati; lato fiore

     

     

     

    – – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

     

     

    4104 41 11

    – – – –  di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

    esenzione

    p/st

    4104 41 19

    – – – –  altri

    6,5

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  di bovini (compresi i bufali)

     

     

    4104 41 51

    – – – – –  Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    6,5

    p/st

    4104 41 59

    – – – – –  altri

    6,5

    p/st

    4104 41 90

    – – – –  altri

    5,5

    p/st

    4104 49

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

     

     

    4104 49 11

    – – – –  di vacchette delle Indie («kips»), interi o senza la testa e le zampe, di peso netto unitario inferiore o uguale a 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

    esenzione

    p/st

    4104 49 19

    – – – –  altri

    6,5

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  di bovini (compresi i bufali)

     

     

    4104 49 51

    – – – – –  Cuoi e pelli interi, di superficie unitaria superiore a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    6,5

    p/st

    4104 49 59

    – – – – –  altri

    6,5

    p/st

    4104 49 90

    – – – –  altre

    5,5

    p/st

    4105

    Pelli conciate o in crosta di ovini, depilate, anche spaccate ma non altrimenti preparate

     

     

    4105 10

    –  allo stato umido (compresi i wet-blue)

     

     

    4105 10 10

    – –  non spaccate

    2

    p/st

    4105 10 90

    – –  spaccate

    2

    p/st

    4105 30

    –  allo stato secco (in crosta)

     

     

    4105 30 10

    – –  di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

    esenzione

    p/st

     

    – –  altre

     

     

    4105 30 91

    – – –  non spaccate

    2

    p/st

    4105 30 99

    – – –  spaccate

    2

    p/st

    4106

    Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

     

     

     

    –  di caprini

     

     

    4106 21

    – –  allo stato umido (compresi i wet-blue)

     

     

    4106 21 10

    – – –  non spaccati

    2

    p/st

    4106 21 90

    – – –  spaccati

    2

    p/st

    4106 22

    – –  allo stato secco (in crosta)

     

     

    4106 22 10

    – – –  di capre delle Indie, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni trattamenti ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio

    esenzione

    p/st

    4106 22 90

    – – –  altri

    2

    p/st

     

    –  di suini

     

     

    4106 31

    – –  allo stato umido (compresi i wet-blue)

     

     

    4106 31 10

    – – –  non spaccati

    2

    p/st

    4106 31 90

    – – –  spaccati

    2

    p/st

    4106 32

    – –  allo stato secco (in crosta)

     

     

    4106 32 10

    – – –  non spaccati

    2

    p/st

    4106 32 90

    – – –  spaccati

    2

    p/st

    4106 40

    –  di rettili

     

     

    4106 40 10

    – –  sottoposti a preconciatura vegetale

    esenzione

    p/st

    4106 40 90

    – –  altri

    2

    p/st

     

    –  altri

     

     

    4106 91 00

    – –  allo stato umido (compresi i wet-blue)

    2

    4106 92 00

    – –  allo stato secco (in crosta)

    2

    p/st

    4107

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

     

     

     

    –  Cuoi e pelli intere

     

     

    4107 11

    – –  pieno fiore, non spaccate

     

     

     

    – – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

     

     

    4107 11 11

    – – – –  Box-calf

    6,5

    m2

    4107 11 19

    – – – –  altri

    6,5

    m2

    4107 11 90

    – – –  altri

    6,5

    m2

    4107 12

    – –  lato fiore

     

     

     

    – – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

     

     

    4107 12 11

    – – – –  Box-calf

    6,5

    m2

    4107 12 19

    – – – –  altri

    6,5

    m2

     

    – – –  altri

     

     

    4107 12 91

    – – – –  di bovini (compresi i bufali)

    5,5

    m2

    4107 12 99

    – – – –  di equidi

    6,5

    m2

    4107 19

    – –  altri

     

     

    4107 19 10

    – – –  Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 28 piedi quadrati (2,6 m2)

    6,5

    m2

    4107 19 90

    – – –  altri

    6,5

    m2

     

    –  altri, comprese le strisce

     

     

    4107 91

    – –  pieno fiore, non spaccati

     

     

    4107 91 10

    – – –  da suola

    6,5

    4107 91 90

    – – –  altri

    6,5

    m2

    4107 92

    – –  lato fiore

     

     

    4107 92 10

    – – –  di bovini (compresi i bufali)

    5,5

    m2

    4107 92 90

    – – –  di equidi

    6,5

    m2

    4107 99

    – –  altri

     

     

    4107 99 10

    – – –  di bovini (compresi i bufali)

    6,5

    m2

    4107 99 90

    – – –  di equidi

    6,5

    m2

    4108

     

     

     

    4109

     

     

     

    4110

     

     

     

    4111

     

     

     

    4112 00 00

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    3,5

    m2

    4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

     

     

    4113 10 00

    –  di caprini

    3,5

    m2

    4113 20 00

    –  di suini

    2

    m2

    4113 30 00

    –  di rettili

    2

    m2

    4113 90 00

    –  altri

    2

    m2

    4114

    Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

     

     

    4114 10

    –  Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)

     

     

    4114 10 10

    – –  di ovini

    2,5

    p/st

    4114 10 90

    – –  di altri animali

    2,5

    p/st

    4114 20 00

    –  Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

    2,5

    m2

    4115

    Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

     

     

    4115 10 00

    –  Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

    2,5

    4115 20 00

    –  Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio

    esenzione

    CAPITOLO 42

    LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E SIMILI CONTENITORI; LAVORI DI BUDELLA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i catgut sterili e le legature sterili simili per suture chirurgiche (voce 3006);

    b)

    gli indumenti e gli accessori di abbigliamento (diversi dai guanti, mezzoguanti e muffole) di cuoio o di pelli, foderati internamente di pelli da pellicce o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni (voci 4303 o 4304, secondo il caso);

    c)

    gli articoli di rete confezionati della voce 5608;

    d)

    gli oggetti del capitolo 64;

    e)

    i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

    f)

    le fruste, i frustini ed altri articoli della voce 6602;

    g)

    i gemelli, i braccialetti e le minuterie di fantasia (voce 7117);

    h)

    gli accessori e le guarnizioni per selle, finimenti e corregge (per esempio: morsi, staffe, fibbie), presentati isolatamente (generalmente sezione XV);

    ij)

    le corde armoniche, le pelli per tamburi o strumenti simili, nonché le altre parti di strumenti musicali (voce 9209);

    k)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi d'illuminazione);

    l)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

    m)

    i bottoni, bottoni automatici, dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni automatici, gli sbozzi di bottoni, della voce 9606.

    2.

    A)

    Oltre alle disposizioni della precedente nota 1, la voce 4202 non comprende:

    a)

    le sacche ottenute con fogli di materie plastiche, anche stampati, con impugnature, non progettate per un uso prolungato (voce 3923);

    b)

    gli oggetti di materie da intreccio (voce 4602).

    B)

    Gli oggetti compresi nelle voci 4202 e 4203, che comportano parti di metalli preziosi, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, restano compresi in queste voci anche se queste parti costituiscono più di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza, purché dette parti non conferiscano agli oggetti il loro carattere essenziale. Se tuttavia dette parti conferiscono agli oggetti il loro carattere essenziale, detti oggetti sono da classificare nel capitolo 71.

    3.

    Ai sensi della voce 4203, l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento» si applica segnatamente ai guanti, mezzoguanti e muffole (compresi quelli sportivi e quelli protettivi), ai grembiuli ed altri equipaggiamenti speciali di protezione individuale per qualsiasi mestiere, alle bretelle, alle cinture, ai cinturoni, alle bandoliere ed ai braccialetti, esclusi però i braccialetti per orologi (voce 9113).

    Nota complementare

    1.

    Si intende per «superficie esterna» ai sensi delle sottovoci della voce 4202 la superficie esterna visibile ad occhio nudo del contenitore, anche quando si tratti della materia visibile sovrapposta allo strato esterno di un materiale stratificato che costituisce il materiale esterno del prodotto.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4201 00 00

    Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia

    2,7

    4202

    Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta

     

     

     

    –  Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

     

     

    4202 11

    – –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

     

     

    4202 11 10

    – – –  Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

    3

    p/st

    4202 11 90

    – – –  altri

    3

    4202 12

    – –  con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili

     

     

     

    – – –  di fogli di materie plastiche

     

     

    4202 12 11

    – – – –  Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

    9,7

    p/st

    4202 12 19

    – – – –  altri

    9,7

    4202 12 50

    – – –  di materie plastiche stampate

    5,2

     

    – – –  di altre materie, compresa la fibra vulcanizzata

     

     

    4202 12 91

    – – – –  Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili

    3,7

    p/st

    4202 12 99

    – – – –  altri

    3,7

    4202 19

    – –  altri

     

     

    4202 19 10

    – – –  di alluminio

    5,7

    4202 19 90

    – – –  di altre materie

    3,7

     

    –  Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura

     

     

    4202 21 00

    – –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    3

    p/st

    4202 22

    – –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

     

     

    4202 22 10

    – – –  di fogli di materie plastiche

    9,7

    p/st

    4202 22 90

    – – –  di materie tessili

    3,7

    p/st

    4202 29 00

    – –  altre

    3,7

    p/st

     

    –  Oggetti da tasca o da borsetta

     

     

    4202 31 00

    – –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

    3

    4202 32

    – –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

     

     

    4202 32 10

    – – –  di fogli di materie plastiche

    9,7

    4202 32 90

    – – –  di materie tessili

    3,7

    4202 39 00

    – –  altri

    3,7

     

    –  altri

     

     

    4202 91

    – –  con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati

     

     

    4202 91 10

    – – –  Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

    3

    4202 91 80

    – – –  altri

    3

    4202 92

    – –  con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili

     

     

     

    – – –  di fogli di materie plastiche

     

     

    4202 92 11

    – – – –  Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

    9,7

    4202 92 15

    – – – –  Contenitori per strumenti musicali

    6,7

    4202 92 19

    – – – –  altri

    9,7

     

    – – –  di materie tessili

     

     

    4202 92 91

    – – – –  Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi

    2,7

    4202 92 98

    – – – –  altri

    2,7

    4202 99 00

    – –  altri

    3,7

    4203

    Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti

     

     

    4203 10 00

    –  Indumenti

    4

     

    –  Guanti, mezzoguanti e muffole

     

     

    4203 21 00

    – –  speciali per praticare gli sport

    9

    pa

    4203 29

    – –  altri

     

     

    4203 29 10

    – – –  di protezione per qualsiasi mestiere

    9

    pa

     

    – – –  altri

     

     

    4203 29 91

    – – – –  per uomini e ragazzi

    7

    pa

    4203 29 99

    – – – –  altri

    7

    pa

    4203 30 00

    –  Cinture, cinturoni e bandoliere

    5

    4203 40 00

    –  altri accessori di abbigliamento

    5

    4204

     

     

     

    4205 00

    Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti

     

     

     

    –  per usi tecnici

     

     

    4205 00 11

    – –  Cinghie di trasmissione o di trasporto

    2

    4205 00 19

    – –  altri

    3

    4205 00 90

    –  altri

    2,5

    4206 00 00

    Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini

    1,7

    CAPITOLO 43

    PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

    Note

    1.

    Indipendentemente dalle pelli da pellicceria gregge della voce 4301, nella nomenclatura, l'espressione «pelli da pellicceria», indica le pelli conciate o preparate, non depilate, di qualsiasi animale.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo il caso);

    b)

    i cuoi e le pelli gregge, non depilati, del tipo di quelli da classificare nel capitolo 41 per effetto della nota 1 c) di tale capitolo;

    c)

    i guanti, mezzoguanti e muffole, misti di pelli da pellicceria o da pelliccia artificiali e di cuoio (voce 4203);

    d)

    gli oggetti del capitolo 64;

    e)

    i cappelli, i copricapo ed altre acconciature e loro parti, del capitolo 65;

    f)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

    3.

    Rientrano nella voce 4303 le pelli da pellicceria e le loro parti riunite con aggiunta di altre materie, e le pelli da pellicceria e le loro parti cucite come indumenti, parti o accessori di abbigliamento o come altri articoli.

    4.

    Rientrano nelle voci 4303 o 4304, secondo il caso, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento di qualsiasi specie (diversi da quelli esclusi da questo capitolo per effetto della nota 2, foderati di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, nonché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento aventi parti esterne di pelli da pellicceria o da pellicce artificiali, purché tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.

    5.

    Nella nomenclatura, si considerano come «pellicce artificiali», le imitazioni di pelli da pellicceria ottenute con lana, peli o altre fibre, incollate o cucite su cuoio o pelli, tessuto od altre materie, escluse le imitazioni ottenute mediante tessitura o lavoro a maglia (generalmente voci 5801 o 6001).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4301

    Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103

     

     

    4301 10 00

    –  di visone, intere, anche senza teste, code o zampe

    esenzione

    p/st

    4301 30 00

    –  di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

    esenzione

    p/st

    4301 60 00

    –  di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe

    esenzione

    p/st

    4301 80

    –  altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe

     

     

    4301 80 30

    – –  di murmel

    esenzione

    p/st

    4301 80 50

    – –  di felidi selvatici

    esenzione

    p/st

    4301 80 70

    – –  altre

    esenzione

    4301 90 00

    –  Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria

    esenzione

    4302

    Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303

     

     

     

    –  Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite

     

     

    4302 11 00

    – –  di visone

    esenzione

    p/st

    4302 19

    – –  altre

     

     

    4302 19 10

    – – –  di castoro

    esenzione

    p/st

    4302 19 20

    – – –  di topo muschiato

    esenzione

    p/st

    4302 19 30

    – – –  di volpe

    esenzione

    p/st

    4302 19 35

    – – –  di coniglio o di lepre

    esenzione

    p/st

     

    – – –  di foca o di otaria

     

     

    4302 19 41

    – – – –  di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

    2,2

    p/st

    4302 19 49

    – – – –  altre

    2,2

    p/st

    4302 19 50

    – – –  di lontra marina o di nutria

    2,2

    p/st

    4302 19 60

    – – –  di murmel

    2,2

    p/st

    4302 19 70

    – – –  di felidi selvatici

    2,2

    p/st

     

    – – –  di ovini

     

     

    4302 19 75

    – – – –  di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

    esenzione

    p/st

    4302 19 80

    – – – –  altre

    2,2

    p/st

    4302 19 95

    – – –  altre

    2,2

    4302 20 00

    –  Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti

    esenzione

    4302 30

    –  Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti

     

     

    4302 30 10

    – –  Pelli dette «allungate»

    2,7

     

    – –  altre

     

     

    4302 30 21

    – – –  di visone

    2,2

    p/st

    4302 30 25

    – – –  di coniglio o di lepre

    2,2

    p/st

    4302 30 31

    – – –  di agnello detto «astrakan», «breitschwanz», «caracul», «persiano» o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet

    2,2

    p/st

    4302 30 41

    – – –  di topo muschiato

    2,2

    p/st

    4302 30 45

    – – –  di volpe

    2,2

    p/st

     

    – – –  di foca o di otaria

     

     

    4302 30 51

    – – – –  di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

    2,2

    p/st

    4302 30 55

    – – – –  altre

    2,2

    p/st

    4302 30 61

    – – –  di lontra marina o di nutria

    2,2

    p/st

    4302 30 71

    – – –  di felidi selvatici

    2,2

    p/st

    4302 30 95

    – – –  altre

    2,2

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

     

     

    4303 10

    –  Indumenti ed accessori di abbigliamento

     

     

    4303 10 10

    – –  di pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica («manto bianco») o di cuccioli di foca dal cappuccio («manto grigio-blu»)

    3,7

    4303 10 90

    – –  altri

    3,7

    4303 90 00

    –  altri

    3,7

    4304 00 00

    Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali

    3,2

    SEZIONE IX

    LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

    CAPITOLO 44

    LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);

    b)

    i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (voce 1401);

    c)

    il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);

    d)

    i carboni attivati (voce 3802);

    e)

    gli oggetti della voce 4202;

    f)

    i lavori del capitolo 46;

    g)

    le calzature e loro parti, del capitolo 64;

    h)

    gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: ombrelli, bastoni e loro parti);

    ij)

    i lavori della voce 6808;

    k)

    le minuterie di fantasia della voce 7117;

    l)

    gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio: pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);

    m)

    gli oggetti della sezione XVIII (per esempio: le casse e le gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);

    n)

    le parti di armi (voce 9305);

    o)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

    p)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

    q)

    gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: pipe e loro parti, bottoni e matite) esclusi i manici e le montature, di legno, per gli articoli della voce 9603;

    r)

    gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

    2.

    Ai sensi di questo capitolo, per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatura, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatura, tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione) di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici od un migliore comportamento ai fini elettrici.

    3.

    Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.

    4.

    I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati od ottenuti in forme diverse dalla quadrata o dalla rettangolare oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché questa non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.

    5.

    La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie od ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.

    6.

    Con riserva della precedente nota 1 e), salvo disposizioni contrarie, il termine «legno», in una testata di voce di questo capitolo, si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci da 4403 41 a 4403 49, da 4407 21 a 4407 29, da 4408 31 a 4408 39 e da 4412 31, si intendono per «legni tropicali» i tipi di legno seguenti: Abura, Acajou d'Afrique, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obéché, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti.

    Note complementari

    1.

    Per «farina di legno», ai sensi della voce 4405 si intende la polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm, con un massimo di 8 %, in peso, di residui.

    2.

    Per l'applicazione delle sottovoci 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 00 10, 4420 10 11 e 4420 90 91 si intendono per «legni tropicali» i legni tropicali seguenti: Acajou d'Afrique, Alan, Azobé, Balsa, Dark Red Meranti, Dibétou, Ilomba, Imbuia, Iroko, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Makoré, Mansonia, Meranti Bakau, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sapelli, Sipo, Teak, Tiama, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya e Yellow Meranti.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4401

    Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

     

     

    4401 10 00

    –  Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

    esenzione

     

    –  Legno in piccole placche o in particelle

     

     

    4401 21 00

    – –  di conifere

    esenzione

    4401 22 00

    – –  diverso da quello di conifere

    esenzione

    4401 30

    –  Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

     

     

    4401 30 10

    – –  Segatura

    esenzione

    4401 30 90

    – –  altri

    esenzione

    4402

    Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato

     

     

    4402 10 00

    –  di bambù

    esenzione

    4402 90 00

    –  altro

    esenzione

    4403

    Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

     

     

    4403 10 00

    –  trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione

    esenzione

    m3

    4403 20

    –  altro, di conifere

     

     

     

    – –  di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo), (Abies alba Mill.)

     

     

    4403 20 11

    – – –  Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 20 19

    – – –  altro

    esenzione

    m3

     

    – –  di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

     

     

    4403 20 31

    – – –  Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 20 39

    – – –  altro

    esenzione

    m3

     

    – –  altro

     

     

    4403 20 91

    – – –  Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 20 99

    – – –  altro

    esenzione

    m3

     

    –  altro, di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

     

     

    4403 41 00

    – –  Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

    esenzione

    m3

    4403 49

    – –  altro

     

     

    4403 49 10

    – – –  Acajou d'Afrique, Iroko e Sapelli

    esenzione

    m3

    4403 49 20

    – – –  Okoumé

    esenzione

    m3

    4403 49 40

    – – –  Sipo

    esenzione

    m3

    4403 49 95

    – – –  altro

    esenzione

    m3

     

    –  altro

     

     

    4403 91

    – –  di quercia (Quercus spp.)

     

     

    4403 91 10

    – – –  Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 91 90

    – – –  altro

    esenzione

    m3

    4403 92

    – –  di faggio (Fagus spp.)

     

     

    4403 92 10

    – – –  Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 92 90

    – – –  altro

    esenzione

    m3

    4403 99

    – –  altro

     

     

    4403 99 10

    – – –  di pioppo

    esenzione

    m3

    4403 99 30

    – – –  di eucalipto

    esenzione

    m3

     

    – – –  di betulla

     

     

    4403 99 51

    – – – –  Tronchi per sega

    esenzione

    m3

    4403 99 59

    – – – –  altre

    esenzione

    m3

    4403 99 95

    – – –  altro

    esenzione

    m3

    4404

    Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

     

     

    4404 10 00

    –  di conifere

    esenzione

    4404 20 00

    –  diversi da quelli di conifere

    esenzione

    4405 00 00

    Lana (paglia) di legno; farina di legno

    esenzione

    4406

    Traversine di legno per strade ferrate o simili

     

     

    4406 10 00

    –  non impregnate

    esenzione

    m3

    4406 90 00

    –  altre

    esenzione

    m3

    4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

     

     

    4407 10

    –  di conifere

     

     

    4407 10 15

    – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    esenzione

    m3

     

    – –  altro

     

     

     

    – – –  piallato

     

     

    4407 10 31

    – – – –  di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

    esenzione

    m3

    4407 10 33

    – – – –  di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

    esenzione

    m3

    4407 10 38

    – – – –  altro

    esenzione

    m3

     

    – – –  altro

     

     

    4407 10 91

    – – – –  di picea della specie «Picea abies Karst.» o di abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.)

    esenzione

    m3

    4407 10 93

    – – – –  di pino della specie «Pinus sylvestris L.»

    esenzione

    m3

    4407 10 98

    – – – –  altro

    esenzione

    m3

     

    –  di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

     

     

    4407 21

    – –  Mahogany (Swietenia spp.)

     

     

    4407 21 10

    – – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (88)

     

    – – –  altro

     

     

    4407 21 91

    – – – –  piallato

    4 (44)

    m3

    4407 21 99

    – – – –  altro

    esenzione

    m3

    4407 22

    – –  Virola, Imbuia e Balsa

     

     

    4407 22 10

    – – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (88)

     

    – – –  altro

     

     

    4407 22 91

    – – – –  piallato

    4 (44)

    m3

    4407 22 99

    – – – –  altro

    esenzione

    m3

    4407 25

    – –  Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

     

     

    4407 25 10

    – – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (88)

     

    – – –  altro

     

     

    4407 25 30

    – – – –  piallato

    4 (44)

    m3

    4407 25 50

    – – – –  levigato

    4,9 (88)

    4407 25 90

    – – – –  altro

    esenzione

    m3

    4407 26

    – –  White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti ed Alan

     

     

    4407 26 10

    – – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (88)

     

    – – –  altro

     

     

    4407 26 30

    – – – –  piallato

    4 (44)

    m3

    4407 26 50

    – – – –  levigato

    4,9 (88)

    4407 26 90

    – – – –  altro

    esenzione

    m3

    4407 27

    – –  Sapelli

     

     

    4407 27 10

    – – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (88)

     

    – – –  altro

     

     

    4407 27 91

    – – – –  piallato

    4 (44)

    m3

    4407 27 99

    – – – –  altro

    esenzione

    m3

    4407 28

    – –  Iroko

     

     

    4407 28 10

    – – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (88)

     

    – – –  altro

     

     

    4407 28 91

    – – – –  piallato

    4 (44)

    m3

    4407 28 99

    – – – –  altro

    esenzione

    m3

    4407 29

    – –  altro

     

     

    4407 29 15

    – – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9 (88)

     

    – – –  altro

     

     

     

    – – – –  Acajou d'Afrique, Azobé, Dibétou, Ilomba, Jelutong, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Limba, Makoré, Mansonia, Merbau, Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Ramin, Sipo Teak e Tiama

     

     

     

    – – – – –  piallato

     

     

    4407 29 20

    – – – – – –  Palissandro di Para, Palissandro di Rio e Palissandro di Rosa

    4,9 (44)

    m3

    4407 29 25

    – – – – – –  altro

    4 (44)

    m3

    4407 29 45

    – – – – –  levigato

    4,9 (88)

     

    – – – – –  altro

     

     

    4407 29 61

    – – – – – –  Azobé

    esenzione

    m3

    4407 29 68

    – – – – – –  altro

    esenzione

    m3

     

    – – – –  altro

     

     

    4407 29 83

    – – – – –  piallato

    4 (44)

    m3

    4407 29 85

    – – – – –  levigato

    4,9 (88)

    4407 29 95

    – – – – –  altro

    esenzione

    m3

     

    –  altro

     

     

    4407 91

    – –  di quercia (Quercus spp.)

     

     

    4407 91 15

    – – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    esenzione

     

    – – –  altro

     

     

     

    – – – –  piallato

     

     

    4407 91 31

    – – – – –  Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

    esenzione

    m2

    4407 91 39

    – – – – –  altro

    esenzione

    m3

    4407 91 90

    – – – –  altro

    esenzione

    m3

    4407 92 00

    – –  di faggio (Fagus spp.)

    esenzione

    m3

    4407 93

    – –  di acero (Acer spp.)

     

     

    4407 93 10

    – – –  piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    esenzione

     

    – – –  altro

     

     

    4407 93 91

    – – – –  levigato

    2,5

    4407 93 99

    – – – –  altro

    esenzione

    4407 94

    – –  di ciliegio (Prunus spp.)

     

     

    4407 94 10

    – – –  piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    esenzione

     

    – – –  altro

     

     

    4407 94 91

    – – – –  levigato

    2,5

    4407 94 99

    – – – –  altro

    esenzione

    4407 95

    – –  di frassino (Fraxinus spp.)

     

     

    4407 95 10

    – – –  piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    esenzione

     

    – – –  altro

     

     

    4407 95 91

    – – – –  levigato

    2,5

    4407 95 99

    – – – –  altro

    esenzione

    4407 99

    – –  altro

     

     

    4407 99 20

    – – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    esenzione

     

    – – –  altro

     

     

    4407 99 25

    – – – –  piallato

    esenzione

    m3

    4407 99 40

    – – – –  levigato

    2,5

     

    – – – –  altro

     

     

    4407 99 91

    – – – – –  di pioppo

    esenzione

    m3

    4407 99 96

    – – – – –  di legno tropicale

    esenzione

    m3

    4407 99 98

    – – – – –  altro

    esenzione

    m3

    4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm

     

     

    4408 10

    –  di conifere

     

     

    4408 10 15

    – –  piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    3

     

    – –  altro

     

     

    4408 10 91

    – – –  Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (11)

    esenzione

     

    – – –  altro

     

     

    4408 10 93

    – – – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    4

    m3

    4408 10 99

    – – – –  di spessore superiore a 1 mm

    4

    m3

     

    –  di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

     

     

    4408 31

    – –  Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau

     

     

    4408 31 11

    – – –  incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9

     

    – – –  altro

     

     

    4408 31 21

    – – – –  piallato

    4

    m3

    4408 31 25

    – – – –  levigato

    4,9

    4408 31 30

    – – – –  altro

    6

    m3

    4408 39

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Acajou d'Afrique, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Sapelli, Sipo, Virola e White Lauan

     

     

    4408 39 15

    – – – –  levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    4,9

     

    – – – –  altro

     

     

    4408 39 21

    – – – – –  piallato

    4

    m3

     

    – – – – –  altro

     

     

    4408 39 31

    – – – – – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    6

    m3

    4408 39 35

    – – – – – –  di spessore superiore a 1 mm

    6

    m3

     

    – – –  altro

     

     

    4408 39 55

    – – – –  piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    3

     

    – – – –  altro

     

     

    4408 39 70

    – – – – –  Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (11)

    esenzione

     

    – – – – –  altro

     

     

    4408 39 85

    – – – – – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    4

    m3

    4408 39 95

    – – – – – –  di spessore superiore a 1 mm

    4

    m3

    4408 90

    –  altro

     

     

    4408 90 15

    – –  piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato

    3

     

    – –  altro

     

     

    4408 90 35

    – – –  Tavolette destinate alla fabbricazione di matite (11)

    esenzione

     

    – – –  altro

     

     

    4408 90 85

    – – – –  di spessore inferiore o uguale a 1 mm

    4

    m3

    4408 90 95

    – – – –  di spessore superiore a 1 mm

    4

    m3

    4409

    Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa

     

     

    4409 10

    –  di conifere

     

     

    4409 10 11

    – –  Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

    esenzione

    m

    4409 10 18

    – –  altro

    esenzione

     

    –  diverso da quello di conifere

     

     

    4409 21 00

    – –  di bambù

    esenzione

    4409 29

    – –  altro

     

     

    4409 29 10

    – – –  Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

    esenzione

    m

     

    – – –  altro

     

     

    4409 29 91

    – – – –  Liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite

    esenzione

    m2

    4409 29 99

    – – – –  altro

    esenzione

    4410

    Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

     

     

     

    –  di legno

     

     

    4410 11

    – –  Pannelli di particelle

     

     

    4410 11 10

    – – –  greggi o semplicemente levigati

    7

    m3

    4410 11 30

    – – –  rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina

    7

    m3

    4410 11 50

    – – –  rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materia plastica

    7

    m3

    4410 11 90

    – – –  altri

    7

    m3

    4410 12

    – –  Pannelli detti «oriented strand board» (OSB)

     

     

    4410 12 10

    – – –  greggi o semplicemente levigati

    7

    m3

    4410 12 90

    – – –  altri

    7

    m3

    4410 19 00

    – –  altri

    7

    m3

    4410 90 00

    –  altri

    7

    m3

    4411

    Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici

     

     

     

    –  Pannelli di fibre di tipo medio (MDF)

     

     

    4411 12

    – –  di spessore inferiore o uguale a 5 mm

     

     

    4411 12 10

    – – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

    7

    m2

    4411 12 90

    – – –  altri

    7

    m2

    4411 13

    – –  di spessore superiore a 5 mm ma inferiore o uguale a 9 mm

     

     

    4411 13 10

    – – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

    7

    m2

    4411 13 90

    – – –  altri

    7

    m2

    4411 14

    – –  di spessore superiore a 9 mm

     

     

    4411 14 10

    – – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

    7

    m2

    4411 14 90

    – – –  altri

    7

    m2

     

    –  altri

     

     

    4411 92

    – –  con massa volumica superiore a 0,8 g/cm3

     

     

    4411 92 10

    – – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

    7

    m2

    4411 92 90

    – – –  altri

    7

    m2

    4411 93

    – –  con massa volumica superiore a 0,5 g/cm3 ma inferiore o uguale a 0,8 g/cm3

     

     

    4411 93 10

    – – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

    7

    m2

    4411 93 90

    – – –  altri

    7

    m2

    4411 94

    – –  con massa volumica inferiore o uguale a 0,5 g/cm3

     

     

    4411 94 10

    – – –  non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie

    7

    m2

    4411 94 90

    – – –  altri

    7

    m2

    4412

    Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

     

     

    4412 10 00

    –  di bambù

    10

    m3

     

    –  altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm

     

     

    4412 31

    – –  avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 di questo capitolo

     

     

    4412 31 10

    – – –  di Acajou d'Afrique, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Limba, Mahogany (Swietenia spp.), Obéché, Okoumé, Sapelli, Sipo, Palissandro di Para, Palissandro di Rio, Palissandro di Rosa, Virola e White Lauan

    10

    m3

    4412 31 90

    – – –  altro

    7

    m3

    4412 32 00

    – –  altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

    7

    m3

    4412 39 00

    – –  altro

    7 (13)

    m3

     

    –  altro

     

     

    4412 94

    – –  ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata

     

     

    4412 94 10

    – – –  avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere

    10

    m3

    4412 94 90

    – – –  altro

    6

    m3

    4412 99

    – –  altri

     

     

    4412 99 30

    – – –  contenente almeno un pannello di particelle

    6

    m3

    4412 99 70

    – – –  altro

    10 (13)

    m3

    4413 00 00

    Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati

    esenzione

    m3

    4414 00

    Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili

     

     

    4414 00 10

    –  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    5,1 (88)

    4414 00 90

    –  di altri legni

    esenzione

    4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

     

     

    4415 10

    –  Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi

     

     

    4415 10 10

    – –  Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili

    4

    4415 10 90

    – –  Tamburi (rocchetti) per cavi

    3

    4415 20

    –  Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette

     

     

    4415 20 20

    – –  Palette di carico semplici; spalliere di palette

    3

    p/st

    4415 20 90

    – –  altre

    4

    4416 00 00

    Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

    esenzione

    4417 00 00

    Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno

    esenzione

    4418

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

     

     

    4418 10

    –  Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti

     

     

    4418 10 10

    – –  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    3

    p/st (89)

    4418 10 50

    – –  di conifere

    3

    p/st (89)

    4418 10 90

    – –  di altri legni

    3

    p/st (89)

    4418 20

    –  Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie

     

     

    4418 20 10

    – –  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    6 (90)

    p/st (91)

    4418 20 50

    – –  di conifere

    esenzione

    p/st (91)

    4418 20 80

    – –  di altri legni

    esenzione

    p/st (91)

    4418 40 00

    –  Casseforme per gettate di calcestruzzo

    esenzione

    4418 50 00

    –  Tavole di copertura («shingles» e «shakes»)

    esenzione

    4418 60 00

    –  Pali e travi

    esenzione

     

    –  Pannelli assemblati per pavimenti

     

     

    4418 71 00

    – –  per pavimenti a mosaico

    3

    m2

    4418 72 00

    – –  altri, multistrato

    esenzione

    m2

    4418 79 00

    – –  altri

    esenzione

    m2

    4418 90

    –  altri

     

     

    4418 90 10

    – –  di legni lamellari

    esenzione

    4418 90 80

    – –  altri

    esenzione

    4419 00

    Articoli di legno per la tavola o per la cucina

     

     

    4419 00 10

    –  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    3 (58)

    4419 00 90

    –  di altri legni

    esenzione

    4420

    Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94

     

     

    4420 10

    –  Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno

     

     

    4420 10 11

    – –  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    6 (90)

    4420 10 19

    – –  di altri legni

    esenzione

    4420 90

    –  altri

     

     

    4420 90 10

    – –  Legno intarsiato e legno incrostato

    4

    m3

     

    – –  altri

     

     

    4420 90 91

    – – –  di legno tropicale definito nella nota complementare 2 di questo capitolo

    6 (90)

    4420 90 99

    – – –  altri

    esenzione

    4421

    Altri lavori di legno

     

     

    4421 10 00

    –  Grucce per indumenti

    esenzione

    p/st

    4421 90

    –  altri

     

     

    4421 90 91

    – –  di pannelli di fibre

    4

    4421 90 98

    – –  altri

    esenzione

    CAPITOLO 45

    SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

    Nota

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le calzature e le loro parti del capitolo 64;

    b)

    i cappelli, i copricapo, le acconciature e loro parti del capitolo 65;

    c)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4501

    Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

     

     

    4501 10 00

    –  Sughero naturale greggio o semplicemente preparato

    esenzione

    4501 90 00

    –  altri

    esenzione

    4502 00 00

    Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)

    esenzione

    4503

    Lavori di sughero naturale

     

     

    4503 10

    –  Turaccioli

     

     

    4503 10 10

    – –  cilindrici

    4,7

    4503 10 90

    – –  altri

    4,7

    4503 90 00

    –  altri

    4,7

    4504

    Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

     

     

    4504 10

    –  Cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce, quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi

     

     

     

    – –  Turaccioli

     

     

    4504 10 11

    – – –  per vini spumanti, anche con guarnizione di sughero naturale

    4,7

    4504 10 19

    – – –  altri

    4,7

     

    – –  altri

     

     

    4504 10 91

    – – –  con legante

    4,7

    4504 10 99

    – – –  altri

    4,7

    4504 90

    –  altri

     

     

    4504 90 20

    – –  Turaccioli

    4,7

    4504 90 80

    – –  altri

    4,7

    CAPITOLO 46

    LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO

    Note

    1.

    In questo capitolo, l'espressione «materiali da intreccio» riguarda i materiali presentati in uno stato o in forme tali da poter essere intrecciati o sottoposti a procedimenti analoghi. In particolare sono considerati come tali la paglia, i vimini o i ramoscelli di salice, i bambù, le canne d’India, i giunchi, le canne, i nastri di legno, i nastri di altri vegetali (per esempio: nastri di cortecce, foglie strette e rafia o altre strisce ottenute da foglie di alberi frondosi), le fibre tessili naturali non filate, i monofilamenti e le lamine e forme simili di materie plastiche, le lamine di carta, ma non le strisce di cuoio o di pelli, preparati o di cuoio ricostituito, le strisce di feltro o di stoffe non tessute, i capelli, il crine, gli stoppini e i filati di materie tessili, i monofilamenti e le lamine e forme simili del capitolo 54.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i rivestimenti murali della voce 4814;

    b)

    lo spago, corde e funi, anche intrecciati (voce 5607);

    c)

    le calzature, i capelli, i copricapo, ed altre acconciature e loro parti, dei capitoli 64 e 65;

    d)

    i veicoli e le casse delle carrozzerie per veicoli, di materie da intreccio (capitolo 87);

    e)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione).

    3.

    Ai sensi della voce 4601, sono considerati «materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio, parallelizzati» gli articoli costituiti da materiali da intreccio, trecce o manufatti simili di materiale da intreccio, disposti parallelamente e uniti fra loro mediante legature, anche se queste ultime sono costituite da materie tessili filate.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4601

    Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce; materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, tessuti o parallelizzati, piatti, anche finiti (per esempio: stuoie, impagliature e graticci)

     

     

     

    –  Stuoie, impagliature e graticci di materiali vegetali

     

     

    4601 21

    – –  di bambù

     

     

    4601 21 10

    – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

    3,7

    4601 21 90

    – – –  altri

    2,2

    4601 22

    – –  di canne d’India

     

     

    4601 22 10

    – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

    3,7

    4601 22 90

    – – –  altri

    2,2

    4601 29

    – –  altri

     

     

    4601 29 10

    – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

    3,7

    4601 29 90

    – – –  altri

    2,2

     

    –  altri

     

     

    4601 92

    – –  di bambù

     

     

    4601 92 05

    – – –  Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    4601 92 10

    – – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

    3,7

    4601 92 90

    – – – –  altri

    2,2

    4601 93

    – –  di canne d’India

     

     

    4601 93 05

    – – –  Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    4601 93 10

    – – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

    3,7

    4601 93 90

    – – – –  altri

    2,2

    4601 94

    – –  di materiali vegetali

     

     

    4601 94 05

    – – –  Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    4601 94 10

    – – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

    3,7

    4601 94 90

    – – – –  altri

    2,2

    4601 99

    – –  altri

     

     

    4601 99 05

    – – –  Trecce e manufatti simili di materiale da intreccio, anche riuniti in strisce

    1,7

     

    – – –  altri

     

     

    4601 99 10

    – – – –  confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio

    4,7

    4601 99 90

    – – – –  altri

    2,7

    4602

    Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio oppure confezionati con manufatti della voce 4601; lavori di luffa

     

     

     

    –  di materiali vegetali

     

     

    4602 11 00

    – –  di bambù

    3,7

    4602 12 00

    – –  di canne d’India

    3,7

    4602 19

    – –  altri

     

     

    4602 19 10

    – – –  Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione

    1,7

     

    – – –  altri

     

     

    4602 19 91

    – – – –  Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma

    3,7

    4602 19 99

    – – – –  altri

    3,7

    4602 90 00

    –  altri

    4,7

    SEZIONE X

    PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI

    CAPITOLO 47

    PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

    Nota

    1.

    Ai sensi della voce 4702, per «paste chimiche di legno per dissoluzione» si intendono le paste chimiche in cui la frazione insolubile, dopo un'ora in una soluzione di soda caustica a 18 % di idrossido di sodio (NaOH) ed alla temperatura di 20 °C, è di 92 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno alla soda o al solfato o di 88 % o più, in peso, nel caso delle paste di legno al bisolfito. Per quanto riguarda le sole paste di legno al bisolfito, il tenore di ceneri non deve superare 0,15 %, in peso.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4701 00

    Paste meccaniche di legno

     

     

    4701 00 10

    –  Paste termomeccaniche di legno

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4701 00 90

    –  altre

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4702 00 00

    Paste chimiche di legno, per dissoluzione

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4703

    Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

     

     

     

    –  gregge

     

     

    4703 11 00

    – –  di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4703 19 00

    – –  diverse da quelle di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

     

    –  semimbianchite o imbianchite

     

     

    4703 21 00

    – –  di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4703 29 00

    – –  diverse da quelle di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4704

    Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione

     

     

     

    –  gregge

     

     

    4704 11 00

    – –  di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4704 19 00

    – –  diverse da quelle di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

     

    –  semimbianchite o imbianchite

     

     

    4704 21 00

    – –  di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4704 29 00

    – –  diverse da quelle di conifere

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4705 00 00

    Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4706

    Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

     

     

    4706 10 00

    –  Paste di linters di cotone

    esenzione

    4706 20 00

    –  Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4706 30 00

    –  Altre, di bambù

    esenzione

    kg 90 % sdt

     

    –  altre

     

     

    4706 91 00

    – –  meccaniche

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4706 92 00

    – –  chimiche

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4706 93 00

    – –  semichimiche

    esenzione

    kg 90 % sdt

    4707

    Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

     

     

    4707 10 00

    –  carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

    esenzione

    4707 20 00

    –  altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta

    esenzione

    4707 30

    –  carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili)

     

     

    4707 30 10

    – –  vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari

    esenzione

    4707 30 90

    – –  altri

    esenzione

    4707 90

    –  altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati

     

     

    4707 90 10

    – –  non selezionati

    esenzione

    4707 90 90

    – –  selezionati

    esenzione

    CAPITOLO 48

    CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

    Note

    1.

    Ai fini del presente capitolo, e salvo disposizioni contrarie, il termine «carta» comprende il cartone e la carta, senza tener conto del loro spessore e del loro peso per m2.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti del capitolo 30;

    b)

    i fogli per l’impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212;

    c)

    la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di belletti (capitolo 33);

    d)

    la carta e l’ovatta di cellulosa impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);

    e)

    la carta ed il cartone sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

    f)

    la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (voce 3822);

    g)

    le materie plastiche stratificate con carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto di materia plastica quando lo spessore di quest’ultima supera la metà dello spessore totale, ed i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);

    h)

    gli oggetti della voce 4202 (per esempio: oggetti da viaggio);

    ij)

    gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio);

    k)

    i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);

    l)

    gli oggetti dei capitoli 64 o 65;

    m)

    gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;

    n)

    i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (generalmente sezioni XIV o XV);

    o)

    gli oggetti della voce 9209;

    p)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport) o del capitolo 96 (per esempio: bottoni).

    3.

    Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura ed altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, i cartoni, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso del trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia, salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci la carta, i cartoni, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.

    4.

    In questo capitolo, è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura misurato con l’apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m2 compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso.

    5.

    Ai sensi della voce 4802, i termini «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici e carte e cartoni o strisce da perforare, non perforate» si intendono carte e cartoni fabbricati principalmente con paste imbianchite o con paste ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano una delle seguenti condizioni:

    per la carta o il cartone di peso non superiore a 150 g per m2:

    a)

    contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico, e

    1.

    avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure

    2.

    essere colorati in pasta;

    b)

    contenere più di 8 % di ceneri, e

    1.

    avere un peso per metro quadrato non superiore a 80 g; oppure

    2.

    essere colorati in pasta;

    c)

    contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;

    d)

    contenere più di 3 % e non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 kPa·m2/g;

    e)

    contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più ed un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 W kPa·m2/g,

    per la carta o il cartone di peso superiore a 150 g per m2:

    a)

    essere colorati in pasta;

    b)

    avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e

    1.

    uno spessore non superiore a 225 micrometri (micron); o

    2.

    uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non superiore a 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;

    c)

    avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non superiore a 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

    La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta feltro e il cartone feltro.

    6.

    In questo capitolo, per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta ed il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.

    7.

    Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che, fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.

    8.

    Rientrano nelle voci 4801 e da 4803 a 4809 unicamente la carta, il cartone, l’ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:

    a)

    in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 36 cm; oppure

    b)

    in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e con l’altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato.

    9.

    Per «carta da parati e rivestimenti murali simili» si intendono, ai sensi della voce 4814:

    a)

    la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non superiore a 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:

    1)

    granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio: con applicazione di borra di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;

    2)

    la cui superficie si presenta granulata a causa della incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;

    3)

    spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure

    4)

    ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;

    b)

    gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;

    c)

    i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

    I lavori, su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4823.

    10.

    La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.

    11.

    Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta pizzo.

    12.

    Esclusi gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l’ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 4804 11 e 4804 19 sono considerati come «carta e cartone per copertine detti “Kraftliner”», la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) uguale ai valori indicati nella seguente tabella, oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente:

    Grammatura g/m2

    Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa

    115

    393

    125

    417

    200

    637

    300

    824

    400

    961

    2.

    Ai sensi delle sottovoci 4804 21 e 4804 29, è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità» la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per metro quadrato compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all’una o all’altra delle seguenti condizioni:

    a)

    avere un indice Müllen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa·m2/g ed un allungamento superiore a 4,5 % di traverso ed a 2 % nella direzione della macchina;

    b)

    avere resistenze minime alla lacerazione ed alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

    Grammatura g/m2

    Resistenza minima alla lacerazione mN

    Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m

    Direzione della macchina

    Direzione della macchina più di traverso

    Di traverso

    Direzione della macchina più di traverso

    60

    700

    1 510

    1,9

    6

    70

    830

    1 790

    2,3

    7,2

    80

    965

    2 070

    2,8

    8,3

    100

    1 230

    2 635

    3,7

    10,6

    115

    1 425

    3 060

    4,4

    12,3

    3.

    Ai sensi della sottovoce 4805 11, per «carta di pasta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli in cui almeno 65 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre gregge di legno di alberi frondosi ottenute con procedimento semichimico e in cui la resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,8 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

    4.

    La sottovoce 4805 12 comprende la carta, in rotoli, composta principalmente di pasta di paglia ottenuta con un procedimento semichimico, di un peso al metro quadrato uguale o superiore a 130 g, la cui resistenza alla compressione, misurata secondo il metodo CMT 30 (Concora Medium Test con 30 minuti di condizionamento), è superiore a 1,4 newtons/g/m2 con una umidità relativa di 50 % ed alla temperatura di 23 °C.

    5.

    Le sottovoci 4805 24 e 4805 25 comprendono la carta e il cartone composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il testliner può ugualmente avere uno strato di carta in superficie che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 kPa·m2/g.

    6.

    Ai sensi della sottovoce 4805 30, per «carta al solfito per imballaggio» si intende la carta frizionata in cui più di 40 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % ed un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa·m2/g.

    7.

    Ai sensi della sottovoce 4810 22, per «carta patinata leggera detta “L.W.C.”», si intende la carta patinata sui due lati, di un peso totale per metro quadrato non superiore a 72 g, in cui il peso della patina non supera 15 g/m2 per lato, su un supporto in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4801 00 00

    Carta da giornale, in rotoli o in fogli

    esenzione

    4802

    Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano

     

     

    4802 10 00

    –  Carta e cartone fabbricati a mano

    esenzione

    4802 20 00

    –  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità

    esenzione

    4802 40

    –  Carta da supporto per carta da parati

     

     

    4802 40 10

    – –  senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

    esenzione

    4802 40 90

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

     

     

    4802 54 00

    – –  di peso inferiore a 40 g per m2

    esenzione

    4802 55

    – –  di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli

     

     

    4802 55 15

    – – –  di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m2

    esenzione

    4802 55 25

    – – –  di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m2

    esenzione

    4802 55 30

    – – –  di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m2

    esenzione

    4802 55 90

    – – –  di peso uguale o superiore a 80 g per m2

    esenzione

    4802 56

    – –  di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro non supera 297 mm a foglio spiegato

     

     

    4802 56 20

    – – –  di cui un lato misura 297 mm e l’altro misura 210 mm (formato A 4)

    esenzione

    4802 56 80

    – – –  altri

    esenzione

    4802 57 00

    – –  altri, di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2

    esenzione

    4802 58

    – –  di peso superiore a 150 g per m2

     

     

    4802 58 10

    – – –  in rotoli

    esenzione

    4802 58 90

    – – –  altri

    esenzione

     

    –  altra carta e altro cartone, in cui più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

     

     

    4802 61

    – –  in rotoli

     

     

    4802 61 15

    – – –  di peso inferiore a 72 g per m2 e in cui più del 50 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre con un procedimento meccanico

    esenzione

    4802 61 80

    – – –  altri

    esenzione

    4802 62 00

    – –  in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro non supera 297 mm a foglio spiegato

    esenzione

    4802 69 00

    – –  altri

    esenzione

    4803 00

    Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli

     

     

    4803 00 10

    –  Ovatta di cellulosa

    esenzione

     

    –  Carta increspata o pieghettata e strati di fibre di cellulosa, dette «tissue», di peso per strato e per m2

     

     

    4803 00 31

    – –  non superiore a 25 g

    esenzione

    4803 00 39

    – –  superiore a 25 g

    esenzione

    4803 00 90

    –  altri

    esenzione

    4804

    Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

     

     

     

    –  Carta e cartone per copertine, detti «Kraftliner»

     

     

    4804 11

    – –  greggi

     

     

     

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

     

     

    4804 11 11

    – – – –  di peso inferiore a 150 g per m2

    esenzione

    4804 11 15

    – – – –  di peso compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi per m2

    esenzione

    4804 11 19

    – – – –  di peso uguale o superiore a 175 g per m2

    esenzione

    4804 11 90

    – – –  altri

    esenzione

    4804 19

    – –  altri

     

     

     

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

     

     

     

    – – – –  composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso per m2

     

     

    4804 19 11

    – – – – –  inferiore a 150 g

    esenzione

    4804 19 15

    – – – – –  compreso tra 150 g inclusi e 175 g esclusi

    esenzione

    4804 19 19

    – – – – –  uguale o superiore a 175 g

    esenzione

     

    – – – –  altri, di peso per m2

     

     

    4804 19 31

    – – – – –  inferiore a 150 g

    esenzione

    4804 19 38

    – – – – –  uguale o superiore a 150 g

    esenzione

    4804 19 90

    – – –  altri

    esenzione

     

    –  Carta Kraft per sacchi di grande capacità

     

     

    4804 21

    – –  greggia

     

     

    4804 21 10

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 21 90

    – – –  altra

    esenzione

    4804 29

    – –  altra

     

     

    4804 29 10

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 29 90

    – – –  altra

    esenzione

     

    –  altra carta e altro cartone Kraft di peso non superiore a 150 g per m2

     

     

    4804 31

    – –  greggi

     

     

     

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

     

     

    4804 31 51

    – – – –  che servono d’isolante per utilizzazioni elettrotecniche

    esenzione

    4804 31 58

    – – – –  altri

    esenzione

    4804 31 80

    – – –  altri

    esenzione

    4804 39

    – –  altri

     

     

     

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

     

     

    4804 39 51

    – – – –  con imbianchimento uniforme in pasta

    esenzione

    4804 39 58

    – – – –  altri

    esenzione

    4804 39 80

    – – –  altri

    esenzione

     

    –  altra carta e altro cartone Kraft di peso compreso tra 150 g esclusi e 225 g esclusi per m2

     

     

    4804 41

    – –  greggi

     

     

    4804 41 10

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    4804 41 91

    – – – –  Carta e cartone detti «saturating Kraft»

    esenzione

    4804 41 99

    – – – –  altri

    esenzione

    4804 42

    – –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico

     

     

    4804 42 10

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 42 90

    – – –  altri

    esenzione

    4804 49

    – –  altri

     

     

    4804 49 10

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 49 90

    – – –  altri

    esenzione

     

    –  altra carta e altro cartone Kraft di peso uguale o superiore a 225 g per m2

     

     

    4804 51

    – –  greggi

     

     

    4804 51 10

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 51 90

    – – –  altri

    esenzione

    4804 52

    – –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più di 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico

     

     

    4804 52 10

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 52 90

    – – –  altri

    esenzione

    4804 59

    – –  altri

     

     

    4804 59 10

    – – –  la cui composizione fibrosa totale è costituita da almeno 80 %, in peso, di fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda

    esenzione

    4804 59 90

    – – –  altri

    esenzione

    4805

    Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo

     

     

     

    –  Carta di pasta da ondulare detta «fluting»

     

     

    4805 11 00

    – –  Carta di pasta semichimica da ondulare detta «fluting»

    esenzione

    4805 12 00

    – –  Carta paglia da ondulare

    esenzione

    4805 19

    – –  altri

     

     

    4805 19 10

    – – –  Wellenstoff

    esenzione

    4805 19 90

    – – –  altri

    esenzione

     

    –  Testliner

     

     

    4805 24 00

    – –  di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4805 25 00

    – –  di peso superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4805 30

    –  Carta da imballaggio al solfito

     

     

    4805 30 10

    – –  di peso inferiore a 30 g per m2

    esenzione

    4805 30 90

    – –  di peso uguale o superiore a 30 g per m2

    esenzione

    4805 40 00

    –  Carta da filtro e cartone da filtro

    esenzione

    4805 50 00

    –  Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    4805 91 00

    – –  di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4805 92 00

    – –  di peso non superiore a 150 g per m2 ma inferiore a 225 g per m2

    esenzione

    4805 93

    – –  di peso uguale o superiore a 225 g per m2

     

     

    4805 93 20

    – – –  a base di carta riciclata

    esenzione

    4805 93 80

    – – –  altri

    esenzione

    4806

    Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli

     

     

    4806 10 00

    –  Carta e cartone all’acido solforico (pergamena vegetale)

    esenzione

    4806 20 00

    –  Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)

    esenzione

    4806 30 00

    –  Carta da lucido

    esenzione

    4806 40

    –  Carta detta «cristallo» e altre carte calandrate trasparenti o traslucide

     

     

    4806 40 10

    – –  Carta detta «cristallo»

    esenzione

    4806 40 90

    – –  altri

    esenzione

    4807 00

    Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli

     

     

    4807 00 30

    –  a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta

    esenzione

    4807 00 80

    –  altri

    esenzione

    4808

    Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803

     

     

    4808 10 00

    –  Carta e cartone ondulati, anche perforati

    esenzione

    4808 20 00

    –  Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

    esenzione

    4808 30 00

    –  altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata

    esenzione

    4808 90 00

    –  altri

    esenzione

    4809

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli

     

     

    4809 20

    –  Carta detta «autocopiante»

     

     

    4809 20 10

    – –  in rotoli

    esenzione

    4809 20 90

    – –  in fogli

    esenzione

    4809 90

    –  altra

     

     

    4809 90 10

    – –  Carta carbone e carta simile

    esenzione

    4809 90 90

    – –  altra

    esenzione

    4810

    Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato

     

     

     

    –  Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui non più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre

     

     

    4810 13

    – –  in rotoli

     

     

    4810 13 20

    – – –  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4810 13 80

    – – –  altri

    esenzione

    4810 14

    – –  in fogli di cui un lato non supera 435 mm e l’altro lato non supera 297 mm a foglio spiegato

     

     

    4810 14 20

    – – –  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4810 14 80

    – – –  altri

    esenzione

    4810 19

    – –  altri

     

     

    4810 19 10

    – – –  Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità, di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4810 19 90

    – – –  altri

    esenzione

     

    –  Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui più del 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico

     

     

    4810 22

    – –  Carta patinata leggera, detta «L.W.C.»

     

     

    4810 22 10

    – – –  in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm o in fogli con almeno un lato superiore a 36 cm e con l’altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato

    esenzione

    4810 22 90

    – – –  altri

    esenzione

    4810 29

    – –  altri

     

     

    4810 29 30

    – – –  in rotoli

    esenzione

    4810 29 80

    – – –  altri

    esenzione

     

    –  Carta e cartoni Kraft, diversi dai tipi di quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici

     

     

    4810 31 00

    – –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso non superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4810 32

    – –  con imbianchimento uniforme in pasta ed in cui più del 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso superiore a 150 g per m2

     

     

    4810 32 10

    – – –  patinati o intonacati di caolino

    esenzione

    4810 32 90

    – – –  altri

    esenzione

    4810 39 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altra carta ed altro cartone

     

     

    4810 92

    – –  a più strati

     

     

    4810 92 10

    – – –  con imbianchimento di ogni strato

    esenzione

    4810 92 30

    – – –  con imbianchimento di un solo strato esterno

    esenzione

    4810 92 90

    – – –  altri

    esenzione

    4810 99

    – –  altri

     

     

    4810 99 10

    – – –  di pasta imbianchita, patinata o intonacata di caolino

    esenzione

    4810 99 30

    – – –  ricoperti di polvere di mica

    esenzione

    4810 99 90

    – – –  altri

    esenzione

    4811

    Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810

     

     

    4811 10 00

    –  Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto

    esenzione

     

    –  Carta e cartone gommati o adesivi

     

     

    4811 41

    – –  autoadesivi

     

     

    4811 41 20

    – – –  di larghezza non superiore a 10 cm, il cui intonaco è costituito da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata

    esenzione

    4811 41 90

    – – –  altri

    esenzione

    4811 49 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi)

     

     

    4811 51 00

    – –  con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m2

    esenzione

    4811 59 00

    – –  altri

    esenzione

    4811 60 00

    –  Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo

    esenzione

    4811 90 00

    –  altra carta, altro cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa

    esenzione

    4812 00 00

    Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta

    esenzione

    4813

    Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti

     

     

    4813 10 00

    –  in blocchetti o in tubetti

    esenzione

    4813 20 00

    –  in rotoli di larghezza non superiore a 5 cm

    esenzione

    4813 90

    –  altra

     

     

    4813 90 10

    – –  in rotoli di larghezza superiore a 5 cm ma non superiore a 15 cm

    esenzione

    4813 90 90

    – –  altra

    esenzione

    4814

    Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie

     

     

    4814 10 00

    –  Carta detta «Ingrain»

    esenzione

    4814 20 00

    –  Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata

    esenzione

    4814 90

    –  altri

     

     

    4814 90 10

    – –  Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente

    esenzione

    4814 90 80

    – –  altri

    esenzione

    4815

     

     

     

    4816

    Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

     

     

    4816 20 00

    –  Carta detta «autocopiante»

    esenzione

    4816 90 00

    –  altra

    esenzione

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

     

     

    4817 10 00

    –  Buste

    esenzione

    4817 20 00

    –  Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza

    esenzione

    4817 30 00

    –  Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    esenzione

    4818

    Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d’igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

     

     

    4818 10

    –  Carta igienica

     

     

    4818 10 10

    – –  di peso non superiore a 25 g per strato e per m2

    esenzione

    4818 10 90

    – –  di peso superiore a 25 g per strato e per m2

    esenzione

    4818 20

    –  Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani

     

     

    4818 20 10

    – –  Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco

    esenzione

     

    – –  Asciugamani

     

     

    4818 20 91

    – – –  in rotoli

    esenzione

    4818 20 99

    – – –  altri

    esenzione

    4818 30 00

    –  Tovaglie e tovaglioli da tavola

    esenzione

    4818 40

    –  Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili

     

     

     

    – –  Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili

     

     

    4818 40 11

    – – –  Assorbenti igienici

    esenzione

    4818 40 13

    – – –  Tamponi igienici

    esenzione

    4818 40 19

    – – –  altri

    esenzione

    4818 40 90

    – –  Pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili

    esenzione

    4818 50 00

    –  Indumenti ed accessori di abbigliamento

    esenzione

    4818 90

    –  altri

     

     

    4818 90 10

    – –  Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto

    esenzione

    4818 90 90

    – –  altri

    esenzione

    4819

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

     

     

    4819 10 00

    –  Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato

    esenzione

    4819 20 00

    –  Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

    esenzione

    4819 30 00

    –  Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più

    esenzione

    4819 40 00

    –  altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci

    esenzione

    4819 50 00

    –  altri imballaggi, comprese le buste per dischi

    esenzione

    4819 60 00

    –  Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili

    esenzione

    4820

    Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone

     

     

    4820 10

    –  Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili

     

     

    4820 10 10

    – –  Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze

    esenzione

    4820 10 30

    – –  Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni

    esenzione

    4820 10 50

    – –  Agende

    esenzione

    4820 10 90

    – –  altri

    esenzione

    4820 20 00

    –  Quaderni

    esenzione

    4820 30 00

    –  Raccoglitori, classificatori (diversi dalle copertine per libri), cartelline e copertine per incartamenti

    esenzione

    4820 40

    –  Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati

     

     

    4820 40 10

    – –  Formulari detti «continui»

    esenzione

    4820 40 90

    – –  altri

    esenzione

    4820 50 00

    –  Album per campioni o per collezioni

    esenzione

    4820 90 00

    –  altri

    esenzione

    4821

    Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no

     

     

    4821 10

    –  stampate

     

     

    4821 10 10

    – –  autoadesive

    esenzione

    4821 10 90

    – –  altre

    esenzione

    4821 90

    –  altre

     

     

    4821 90 10

    – –  autoadesive

    esenzione

    4821 90 90

    – –  altre

    esenzione

    4822

    Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

     

     

    4822 10 00

    –  dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili

    esenzione

    4822 90 00

    –  altri

    esenzione

    4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

     

     

    4823 20 00

    –  Carta da filtro e cartone da filtro

    esenzione

    4823 40 00

    –  Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi

    esenzione

     

    –  Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone

     

     

    4823 61 00

    – –  di bambù

    esenzione

    4823 69

    – –  altri

     

     

    4823 69 10

    – – –  Vassoi, piatti e scodelle

    esenzione

    4823 69 90

    – – –  altri

    esenzione

    4823 70

    –  Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta

     

     

    4823 70 10

    – –  Imballaggi alveolari per uova

    esenzione

    4823 70 90

    – –  altri

    esenzione

    4823 90

    –  altri

     

     

    4823 90 40

    – –  Carta ed altro cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici

    esenzione

    4823 90 85

    – –  altri

    esenzione

    CAPITOLO 49

    PRODOTTI DELL’EDITORIA, DELLA STAMPA O DELLE ALTRE INDUSTRIE GRAFICHE; TESTI MANOSCRITTI O DATTILOSCRITTI E PIANI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le negative e positive fotografiche su supporti trasparenti (capitolo 37);

    b)

    le carte geografiche, piante e globi, in rilievo, anche stampati (voce 9023);

    c)

    le carte da gioco e gli altri oggetti del capitolo 95;

    d)

    le incisioni, le stampe e litografie originali (voce 9702), i francobolli, le marche da bollo, le marche postali, le buste del primo giorno d’emissione, gli interi postali e gli oggetti analoghi della voce 9704, nonché gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni ed altri oggetti del capitolo 97.

    2.

    Ai sensi del capitolo 49, il termine «stampato» significa anche riprodotto con duplicatore, ottenuto con un procedimento comandato da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione, mediante goffratura, fotografia, fotocopia, termocopia o dattilografia.

    3.

    I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati, nonché le collezioni di giornali o di pubblicazioni periodiche, presentate sotto una stessa copertina, rientrano nella voce 4901, anche se contengono pubblicità.

    4.

    Rientrano ugualmente nella voce 4901:

    a)

    le raccolte di incisioni, di riproduzioni di opere d’arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni sono accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;

    b)

    le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;

    c)

    i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, incartonati, oppure rilegati.

    Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non sono accompagnate da un testo e presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce 4911.

    5.

    Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo, la voce 4901 non comprende le pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità (per esempio: opuscoli, prospetti, cataloghi commerciali, annuari pubblicati da associazioni commerciali, propaganda turistica). Tali pubblicazioni rientrano nella voce 4911.

    6.

    Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce 4903, gli album o libri per bambini nei quali le illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva, mentre il testo ha soltanto un interesse secondario.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4901

    Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti

     

     

    4901 10 00

    –  in fogli sciolti, anche piegati

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    4901 91 00

    – –  Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli

    esenzione

    4901 99 00

    – –  altri

    esenzione

    4902

    Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità

     

     

    4902 10 00

    –  con almeno quattro edizioni settimanali

    esenzione

    4902 90

    –  altri

     

     

    4902 90 10

    – –  con una edizione settimanale

    esenzione

    4902 90 30

    – –  con una edizione mensile

    esenzione

    4902 90 90

    – –  altri

    esenzione

    4903 00 00

    Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini

    esenzione

    4904 00 00

    Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata

    esenzione

    4905

    Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali, le carte topografiche ed i globi, stampati

     

     

    4905 10 00

    –  Globi

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    4905 91 00

    – –  in forma di libri o di opuscoli

    esenzione

    4905 99 00

    – –  altri

    esenzione

    4906 00 00

    Piani e disegni di architetti, d’ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

    esenzione

    4907 00

    Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto; carta bollata; biglietti di banca; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili

     

     

    4907 00 10

    –  Francobolli, marche da bollo e simili

    esenzione

    4907 00 30

    –  Biglietti di banca

    esenzione

    4907 00 90

    –  altri

    esenzione

    4908

    Decalcomanie di ogni genere

     

     

    4908 10 00

    –  Decalcomanie vetrificabili

    esenzione

    4908 90 00

    –  altre

    esenzione

    4909 00

    Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

     

     

    4909 00 10

    –  Cartoline postali stampate o illustrate

    esenzione

    4909 00 90

    –  altre

    esenzione

    4910 00 00

    Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

    esenzione

    4911

    Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie

     

     

    4911 10

    –  Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili

     

     

    4911 10 10

    – –  Cataloghi commerciali

    esenzione

    4911 10 90

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    4911 91 00

    – –  Immagini, incisioni e fotografie

    esenzione

    4911 99 00

    – –  altri

    esenzione

    SEZIONE XI

    MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

    Note

    1.

    Questa sezione non comprende:

    a)

    i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502), i crini ed i cascami di crini (voce 0511);

    b)

    i capelli ed i lavori di capelli (voci 0501, 6703 o 6704); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonché i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati per presse di oleifici per usi tecnici analoghi sono compresi nella voce 5911;

    c)

    i linters di cotone ed altri prodotti vegetali del capitolo 14;

    d)

    l’amianto (asbesto) della voce 2524, gli oggetti di amianto ed altri prodotti delle voci 6812 o 6813;

    e)

    i prodotti delle voci 3005 e 3006; i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto, della voce 3306;

    f)

    i tessili sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;

    g)

    i monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è superiore ad 1 mm e le lamelle o forme simili (per esempio: paglia artificiale) di larghezza apparente superiore a 5 mm, di materia plastica (capitolo 39), nonché le trecce, tessuti ed altri lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, costituiti da questi stessi prodotti (capitolo 46);

    h)

    i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con questa stessa materia, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 39;

    ij)

    i tessuti, stoffe a maglia, feltri o stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, del capitolo 40;

    k)

    le pelli non depilate (capitoli 41 o 43) e i manufatti di pelli da pellicceria o di pellicce artificiali delle voci 4303 o 4304;

    l)

    gli oggetti di materie tessili delle voci 4201 o 4202;

    m)

    i prodotti ed oggetti del capitolo 48 (per esempio: l’ovatta di cellulosa);

    n)

    le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, del capitolo 64;

    o)

    le retine per capelli ed altre acconciature e loro parti del capitolo 65;

    p)

    i prodotti del capitolo 67;

    q)

    i prodotti tessili ricoperti di abrasivi (voce 6805), nonché le fibre di carbone e lavori costituiti da tali fibre, della voce 6815;

    r)

    le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo è di fibre di vetro (capitolo 70);

    s)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, oggetti letterecci, apparecchi per l’illuminazione);

    t)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport, reti per attività sportive);

    u)

    gli oggetti del capitolo 96 (per esempio: spazzole, assortimenti da viaggio per il cucito, chiusure lampo, nastri inchiostratori per macchine da scrivere);

    v)

    gli oggetti del capitolo 97.

    2.

    A)

    I prodotti tessili dei capitoli da 50 a 55 o delle voci 5809 o 5902 contenenti due o più materie tessili sono classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente, in peso, su ciascuna delle altre materie tessili.

    Allorché nessuna materia tessile predomina in peso, il prodotto è classificato come se fosse costituito interamente dalla materia tessile che rientra nella voce posta per ultimo in ordine di numerazione fra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.

    B)

    Per l’applicazione di questa regola:

    a)

    i filati di crine rivestiti (spiralati) (voce 5110) e i filati metallici (voce 5605) sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come una materia tessile per la classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;

    b)

    la scelta della voce per la classificazione si effettua determinando prima il capitolo, poi, nell’ambito di questo capitolo, la voce applicabile, senza tener conto di qualsiasi materia tessile che non rientra in questo capitolo;

    c)

    quando i capitoli 54 e 55 sono entrambi da prendere in considerazione con un altro capitolo, questi due capitoli vanno considerati come un solo ed unico capitolo;

    d)

    quando un capitolo od una voce si riferiscono a più materie tessili, queste sono considerate come costituenti una sola materia tessile.

    C)

    Le disposizioni dei paragrafi A e B si applicano anche ai filati specificati nelle seguenti note 3, 4, 5 o 6.

    3.

    A)

    Con riserva delle eccezioni previste dal seguente paragrafo B, in questa sezione per «spago, corde e funi», si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)]:

    a)

    di seta, di cascami di seta con titolo superiore a 20 000 decitex;

    b)

    di fibre tessili sintetiche od artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofilamenti del capitolo 54) con titolo superiore a 10 000 decitex;

    c)

    di canapa o di lino:

    1)

    lucidati con titolo, di 1 429 decitex o più;

    2)

    non lucidati, con titolo superiore a 20 000 decitex;

    d)

    di cocco, a tre capi o più;

    e)

    di altre fibre vegetali, con titolo superiore a 20 000 decitex;

    f)

    armati di fili di metallo.

    B)

    Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

    a)

    ai filati di lana, di peli o di crine, ed ai filati di carta, non armati di fili di metallo;

    b)

    ai fasci (câbles) di filamenti sintetici od artificiali del capitolo 55 ed ai multifilamenti senza torsione o con torsione inferiore a 5 giri per metro del capitolo 54;

    c)

    al pelo di Messina della voce 5006 ed ai monofilamenti del capitolo 54;

    d)

    ai fili metallici della voce 5605; per i filati tessili armati di fili di metallo valgono le disposizioni del precedente paragrafo A f);

    e)

    ai filati di ciniglia, ai filati rivestiti (spiralati) ed ai filati detti «a catenella» della voce 5606.

    4.

    A)

    Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» nei capitoli 50, 51, 52, 54 e 55, si intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

    a)

    su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, di peso massimo (supporto compreso) di:

    1)

    85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; oppure

    2)

    125 g per gli altri filati;

    b)

    in gomitoli, in matasse o in matassine di un peso massimo di:

    1)

    85 g per i filati di filamenti sintetici od artificiali con titolo inferiore a 3 000 decitex, di seta o cascami di seta; oppure

    2)

    125 g per gli altri filati con titolo inferiore a 2 000 decitex; oppure

    3)

    500 g per gli altri filati;

    c)

    in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l’una dall’altra da uno o più filati divisori, le matassine aventi un peso uniforme non superiore a:

    1)

    85 g per i filati di seta, di cascami di seta o di filamenti sintetici od artificiali; o

    2)

    125 g per gli altri filati.

    B)

    Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

    a)

    ai filati semplici di qualunque materia tessile, esclusi:

    1)

    i filati semplici di lana o di peli fini, greggi; e

    2)

    i filati semplici di lana o di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, con titolo superiore a 5 000 decitex;

    b)

    ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):

    1)

    di seta o di cascami di seta, comunque presentati; oppure

    2)

    di altre materie tessili (esclusi lana o peli fini), presentati in matasse;

    c)

    ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, con titolo inferiore od uguale a 133 decitex;

    d)

    ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di qualunque materia tessile, presentati:

    1)

    in matasse ad aspatura incrociata; oppure

    2)

    su supporto o su altra condizionatura che implica il loro impiego nell’industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

    5.

    Nelle voci 5204, 5401 e 5508, per «filati per cucire» si intendono i filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

    a)

    essere avvolti su supporti (per esempio: bobine, tubetti) e di peso, supporto compreso, non superiore a 1 000 g;

    b)

    essere apprettati ai fini del loro uso come fili per cucire;

    c)

    avere torsione finale «Z».

    6.

    In questa sezione per «filati ad alta tenacità» si intendono i filati di una tenacità, espressa in cN/tex (centinewton per tex) superiore ai seguenti limiti:

    — filati semplici di nylon o di altre poliammidi oppure di poliesteri

    60 cN/tex

    — filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di nylon o di altre poliammidi, oppure di poliesteri

    53 cN/tex

    — filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di rayon viscosa

    27 cN/tex

    7.

    In questa sezione, per «confezionati» si intendono:

    a)

    i manufatti tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare;

    b)

    i manufatti ottenuti finiti e pronti per l’uso oppure utilizzabili, dopo essere stati separati tagliando semplicemente i fili non intrecciati, senza cucitura né altra lavorazione complementare, come taluni strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;

    c)

    i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque, oppure fermati con frange annodate ottenute coi fili del manufatto stesso o con fili riportati; le materie tessili in pezza i cui bordi sprovvisti di cimosa sono stati semplicemente fermati, non vanno tuttavia considerate confezionate;

    d)

    i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;

    e)

    i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (escluse pezze dello stesso tessile riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonché le pezze costituite da due o più tessili sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di una materia d’imbottitura);

    f)

    i manufatti di stoffa a maglia ottenuti in forma, siano essi presentati in pezze singole oppure in pezze di più singoli.

    8.

    Per l’applicazione dei capitoli da 50 a 60:

    a)

    non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 e, salvo disposizioni contrarie, nei capitoli da 56 a 59 i manufatti confezionati ai sensi della nota 7 di questa sezione;

    b)

    non rientrano nei capitoli da 50 a 55 e 60 i manufatti dei capitoli da 56 a 59.

    9.

    Sono assimilati ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 i prodotti costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto. Queste nappe sono fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura.

    10.

    I manufatti elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma vanno classificati in questa sezione.

    11.

    In questa sezione, il termine «impregnati» comprende ugualmente gli aderizzati.

    12.

    In questa sezione, il termine «poliammidi» comprende ugualmente gli aramidi.

    13.

    In questa sezione e, eventualmente, nella nomenclatura, si intendono per filati di elastomeri i filati di filamenti (compresi i monofilamenti) di materie tessili sintetiche, diversi dai filati testurizzati, che possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale e che, dopo aver subito un allungamento pari a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di cinque minuti, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.

    14.

    Salvo disposizioni contrarie, gli indumenti di materie tessili che rientrano in voci diverse vanno classificati nelle rispettive voci, anche se presentati in assortimenti per la vendita al minuto. Per l’applicazione di questa nota, con l’espressione «indumenti di materie tessili» si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.

    Note di sottovoci

    1.

    In questa sezione e, se del caso, nella nomenclatura, si intendono per:

    a)

    «filati greggi»:

    i filati:

    1)

    che presentano il colore naturale delle fibre costitutive e che non hanno subito né imbianchimento, né tintura (anche nella massa), né stampaggio; oppure

    2)

    senza colore ben definito (detti «filati grisaglia») ottenuti da sfilacciati.

    Questi filati possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace (il colore fugace sparisce dopo semplice lavaggio con sapone) e, nel caso delle fibre sintetiche o artificiali, essere stati trattati nella massa con prodotti di opacizzazione (per esempio: diossido di titanio);

    b)

    «filati imbianchiti»:

    i filati:

    1)

    che hanno subito un trattamento di imbianchimento o fabbricati con fibre imbianchite, oppure, salvo disposizione contraria, tinti in bianco (anche nella massa) o che hanno ricevuto un appretto bianco; oppure

    2)

    costituiti da un miscuglio di fibre gregge e di fibre imbianchite; oppure

    3)

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

    c)

    «filati a colori (tinti o stampati)»:

    i filati:

    1)

    tinti (anche nella massa) diversamente che in bianco o di colore fugace, stampati o fabbricati con fibre tinte o stampate; oppure

    2)

    costituiti da un miscuglio di fibre tinte di colori diversi o da un miscuglio di fibre gregge o imbianchite e da fibre a colori (filati screziati o mischiati), o stampati ad uno o più colori ad intervalli, in modo da presentare l’aspetto di una struttura a puntini; oppure

    3)

    ottenuti da lucignoli o nastri che sono stati stampati; oppure

    4)

    ritorti o ritorti su ritorto (câblés), costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori.

    Le definizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, anche ai monofilamenti, alle lamelle o forme simili del capitolo 54;

    d)

    «tessuti greggi»:

    i tessuti ottenuti da filati greggi che non hanno subito né imbianchimento, né tintura, né stampaggio. Questi tessuti possono aver ricevuto un appretto non colorato o un colore fugace;

    e)

    «tessuti imbianchiti»:

    i tessuti:

    1)

    imbianchiti o, salvo disposizione contraria, tinti in bianco o che hanno ricevuto un appretto bianco, in pezza; oppure

    2)

    costituiti da filati imbianchiti; oppure

    3)

    costituiti da filati greggi e da filati imbianchiti;

    f)

    «tessuti tinti»:

    i tessuti:

    1)

    tinti diversamente che in bianco (salvo disposizione contraria), di un solo colore uniforme o che hanno ricevuto un appretto a colori diversi dal bianco (salvo disposizione contraria), in pezza; oppure

    2)

    costituiti da filati di un solo colore uniforme;

    g)

    «tessuti di filati di diversi colori»:

    i tessuti (diversi da quelli stampati):

    1)

    costituiti da filati di colori differenti o da filati con sfumature dello stesso colore, diversi dalla tinta naturale delle fibre costitutive; oppure

    2)

    costituiti da filati greggi o imbianchiti e da filati a colori; oppure

    3)

    costituiti da filati screziati o mischiati.

    (In ogni caso, i filati che costituiscono le cimose e i capi di pezza non vanno presi in considerazione);

    h)

    «tessuti stampati»:

    i tessuti stampati in pezza, anche se costituiti da filati di diversi colori.

    (Sono assimilati ai tessuti stampati i tessuti con disegni ottenuti per esempio al pennello, alla spazzola, con pistola a spruzzo, con carta detta «transfert», mediante floccaggio o col procedimento batik);

    La mercerizzazione non ha alcuna incidenza sulla classificazione dei filati o tessuti di cui alle definizioni precedenti.

    Le definizioni delle lettere da d) a h) si applicano, mutatis mutandis, alle stoffe in maglieria;

    ij)

    «armatura a tela»:

    una struttura di tessuto in cui ogni filo di trama passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi dell’ordito, ed ogni filo dell’ordito passa alternativamente al di sopra e al di sotto di fili successivi della trama.

    2.

    A)

    I manufatti dei capitoli da 56 a 63 che contengono due o più materie tessili, vanno considerati come interamente costituiti dalla materia tessile che sarebbe presa in considerazione, ai sensi della nota 2 di questa sezione, per la classificazione di un manufatto dei capitoli da 50 a 55 o della voce 5809 costituito dalle stesse materie.

    B)

    Per l’applicazione di questa regola:

    a)

    se del caso, si tiene conto unicamente della parte che determina la classificazione ai sensi della regola generale interpretativa n. 3;

    b)

    non si tiene conto del tessuto di fondo quando i prodotti tessili comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata o riccia;

    c)

    si tiene conto unicamente del tessuto di fondo nel caso di ricami della voce 5810, e dei manufatti di tali materie. Tuttavia, la classificazione dei ricami chimici o «aériennes» o dei ricami senza fondo visibile, e dei manufatti di tali materie va effettuata tenendo conto unicamente dei fili di ricamo.

    CAPITOLO 50

    SETA

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5001 00 00

    Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

    esenzione

    5002 00 00

    Seta greggia (non torta)

    esenzione

    5003 00 00

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati)

    esenzione

    5004 00

    Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5004 00 10

    –  greggi, sgommati o imbianchiti

    4

    5004 00 90

    –  altri

    4

    5005 00

    Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5005 00 10

    –  greggi, sgommati o imbianchiti

    2,9

    5005 00 90

    –  altri

    2,9

    5006 00

    Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)

     

     

    5006 00 10

    –  Filati di seta

    5

    5006 00 90

    –  Filati di cascami di seta; pelo di Messina (crine di Firenze)

    2,9

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta

     

     

    5007 10 00

    –  Tessuti di roccadino

    3

    m2

    5007 20

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccadino

     

     

     

    – –  Crespi

     

     

    5007 20 11

    – – –  greggi, sgommati o imbianchiti

    6,9

    m2

    5007 20 19

    – – –  altri

    6,9

    m2

     

    – –  Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell’Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)

     

     

    5007 20 21

    – – –  ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati

    5,3

    m2

     

    – – –  altri

     

     

    5007 20 31

    – – – –  ad armatura a tela

    7,5

    m2

    5007 20 39

    – – – –  altri

    7,5

    m2

     

    – –  altri

     

     

    5007 20 41

    – – –  Tessuti chiari (non serrati)

    7,2

    m2

     

    – – –  altri

     

     

    5007 20 51

    – – – –  greggi, sgommati o imbianchiti

    7,2

    m2

    5007 20 59

    – – – –  tinti

    7,2

    m2

     

    – – – –  a colori

     

     

    5007 20 61

    – – – – –  di larghezza superiore a 57 cm, ma inferiore o uguale a 75 cm

    7,2

    m2

    5007 20 69

    – – – – –  altri

    7,2

    m2

    5007 20 71

    – – – –  stampati

    7,2

    m2

    5007 90

    –  altri tessuti

     

     

    5007 90 10

    – –  greggi, sgommati o imbianchiti

    6,9

    m2

    5007 90 30

    – –  tinti

    6,9

    m2

    5007 90 50

    – –  a colori

    6,9

    m2

    5007 90 90

    – –  stampati

    6,9

    m2

    CAPITOLO 51

    LANA, PELI FINI O GROSSOLANI, FILATI E TESSUTI DI CRINE

    Nota

    1.

    Nella nomenclatura, si intendono per:

    a)

    lana, la fibra naturale che ricopre gli ovini;

    b)

    peli fini, i peli di alpaga, lama, vigogna, di cammello e di dromedario, yack, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir o simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d’angora), lepre, castoro, nutria o topo muschiato;

    c)

    peli grossolani, i peli degli animali non elencati qui sopra esclusi i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (voce 0502) ed i crini (voce 0511).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5101

    Lane, non cardate né pettinate

     

     

     

    –  sucide, comprese le lane lavate a dosso

     

     

    5101 11 00

    – –  Lane di tosatura

    esenzione

    5101 19 00

    – –  altre

    esenzione

     

    –  sgrassate, non carbonizzate

     

     

    5101 21 00

    – –  Lane di tosatura

    esenzione

    5101 29 00

    – –  altre

    esenzione

    5101 30 00

    –  carbonizzate

    esenzione

    5102

    Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

     

     

     

    –  Peli fini

     

     

    5102 11 00

    – –  di capra del Cachemir

    esenzione

    5102 19

    – –  altri

     

     

    5102 19 10

    – – –  di coniglio d’angora

    esenzione

    5102 19 30

    – – –  di alpaga, di lama e di vigogna

    esenzione

    5102 19 40

    – – –  di cammello e di dromedario, di yack, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili

    esenzione

    5102 19 90

    – – –  di coniglio, escluso il coniglio d’angora, di lepre, di castoro, di nutria e di topo muschiato

    esenzione

    5102 20 00

    –  Peli grossolani

    esenzione

    5103

    Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

     

     

    5103 10

    –  Pettinacce di lana o di peli fini

     

     

    5103 10 10

    – –  non carbonizzate

    esenzione

    5103 10 90

    – –  carbonizzate

    esenzione

    5103 20

    –  altri cascami di lana o di peli fini

     

     

    5103 20 10

    – –  Cascami di filatura

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    5103 20 91

    – – –  non carbonizzati

    esenzione

    5103 20 99

    – – –  carbonizzati

    esenzione

    5103 30 00

    –  Cascami di peli grossolani

    esenzione

    5104 00 00

    Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani

    esenzione

    5105

    Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la «lana pettinata alla rinfusa»)

     

     

    5105 10 00

    –  Lana cardata

    2

     

    –  Lana pettinata

     

     

    5105 21 00

    – –  «Lana pettinata alla rinfusa»

    2

    5105 29 00

    – –  altra

    2

     

    –  Peli fini, cardati o pettinati

     

     

    5105 31 00

    – –  di capra del Cachemir

    2

    5105 39

    – –  altri

     

     

    5105 39 10

    – – –  cardati

    2

    5105 39 90

    – – –  pettinati

    2

    5105 40 00

    –  Peli grossolani, cardati o pettinati

    2

    5106

    Filati di lana cardata, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5106 10

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

     

     

    5106 10 10

    – –  greggi

    3,8

    5106 10 90

    – –  altri

    3,8

    5106 20

    –  contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

     

     

    5106 20 10

    – –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

    4 (92)

     

    – –  altri

     

     

    5106 20 91

    – – –  greggi

    4

    5106 20 99

    – – –  altri

    4

    5107

    Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5107 10

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana

     

     

    5107 10 10

    – –  greggi

    3,8

    5107 10 90

    – –  altri

    3,8

    5107 20

    –  contenenti meno di 85 %, in peso, di lana

     

     

     

    – –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana e di peli fini

     

     

    5107 20 10

    – – –  greggi

    4

    5107 20 30

    – – –  altri

    4

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue

     

     

    5107 20 51

    – – – –  greggi

    4

    5107 20 59

    – – – –  altri

    4

     

    – – –  altrimenti misti

     

     

    5107 20 91

    – – – –  greggi

    4

    5107 20 99

    – – – –  altri

    4

    5108

    Filati di peli fini, cardati o pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5108 10

    –  cardati

     

     

    5108 10 10

    – –  greggi

    3,2

    5108 10 90

    – –  altri

    3,2

    5108 20

    –  pettinati

     

     

    5108 20 10

    – –  greggi

    3,2

    5108 20 90

    – –  altri

    3,2

    5109

    Filati di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5109 10

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

     

     

    5109 10 10

    – –  in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g

    3,8

    5109 10 90

    – –  altri

    5

    5109 90

    –  altri

     

     

    5109 90 10

    – –  in gomitoli, in matasse o in matassine, di peso superiore a 125 g, ma non più di 500 g

    5

    5109 90 90

    – –  altri

    5

    5110 00 00

    Filati di peli grossolani o di crine, compresi i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto

    3,5

    5111

    Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati

     

     

     

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

     

     

    5111 11 00

    – –  di peso non superiore a 300 g/m2

    8

    m2

    5111 19

    – –  altri

     

     

    5111 19 10

    – – –  di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

    8

    m2

    5111 19 90

    – – –  di peso superiore a 450 g/m2

    8

    m2

    5111 20 00

    –  altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

    8

    m2

    5111 30

    –  altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

     

     

    5111 30 10

    – –  di peso non superiore a 300 g/m2

    8

    m2

    5111 30 30

    – –  di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

    8

    m2

    5111 30 90

    – –  di peso superiore a 450 g/m2

    8

    m2

    5111 90

    –  altri

     

     

    5111 90 10

    – –  contenenti, in peso, complessivamente, più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

    7,2

    m2

     

    – –  altri

     

     

    5111 90 91

    – – –  di peso non superiore a 300 g/m2

    8

    m2

    5111 90 93

    – – –  di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2

    8

    m2

    5111 90 99

    – – –  di peso superiore a 450 g/m2

    8

    m2

    5112

    Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati

     

     

     

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini

     

     

    5112 11 00

    – –  di peso non superiore a 200 g/m2

    8

    m2

    5112 19

    – –  altri

     

     

    5112 19 10

    – – –  di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

    8

    m2

    5112 19 90

    – – –  di peso superiore a 375 g/m2

    8

    m2

    5112 20 00

    –  altri, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

    8

    m2

    5112 30

    –  altri, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue

     

     

    5112 30 10

    – –  di peso non superiore a 200 g/m2

    8

    m2

    5112 30 30

    – –  di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

    8

    m2

    5112 30 90

    – –  di peso superiore a 375 g/m2

    8

    m2

    5112 90

    –  altri

     

     

    5112 90 10

    – –  contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di materie tessili del capitolo 50

    7,2

    m2

     

    – –  altri

     

     

    5112 90 91

    – – –  di peso non superiore a 200 g/m2

    8

    m2

    5112 90 93

    – – –  di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2

    8

    m2

    5112 90 99

    – – –  di peso superiore a 375 g/m2

    8

    m2

    5113 00 00

    Tessuti di peli grossolani o di crine

    5,3

    m2

    CAPITOLO 52

    COTONE

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 5209 42 e 5211 42 per «tessuti detti “denim”» si intendono i tessuti di fili di diversi colori, ad armatura saia, il cui rapporto d’armatura non supera 4, compresa la saia spezzata (talvolta chiamata raso di 4 ad effetto di ordito di cui i fili di ordito sono tinti in un solo e stesso colore, tinti di grigio o colorati in una tinta più chiara di quella utilizzata per i fili di ordito).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5201 00

    Cotone, non cardato né pettinato

     

     

    5201 00 10

    –  idrofilo o imbianchito

    esenzione

    5201 00 90

    –  altri

    esenzione

    5202

    Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5202 10 00

    –  Cascami di filati

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    5202 91 00

    – –  sfilacciati

    esenzione

    5202 99 00

    – –  altri

    esenzione

    5203 00 00

    Cotone, cardato o pettinato

    esenzione

    5204

    Filati per cucire di cotone, anche condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    –  non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5204 11 00

    – –  contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

    4

    5204 19 00

    – –  altri

    4

    5204 20 00

    –  condizionati per la vendita al minuto

    5

    5205

    Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    –  Filati semplici, di fibre non pettinate

     

     

    5205 11 00

    – –  aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

    4

    5205 12 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

    4

    5205 13 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

    4

    5205 14 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

    4

    5205 15

    – –  aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

     

     

    5205 15 10

    – – –  aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 120 Nm)

    4,4

    5205 15 90

    – – –  aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

    4

     

    –  Filati semplici, di fibre pettinate

     

     

    5205 21 00

    – –  aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

    4

    5205 22 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

    4

    5205 23 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

    4

    5205 24 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

    4

    5205 26 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm)

    4

    5205 27 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm)

    4

    5205 28 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm)

    4

     

    –  Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate

     

     

    5205 31 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

    4

    5205 32 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

    4

    5205 33 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

    4

    5205 34 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

    4

    5205 35 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

    4

     

    –  Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di fibre pettinate

     

     

    5205 41 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

    4

    5205 42 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

    4

    5205 43 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

    4

    5205 44 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

    4

    5205 46 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex ma non a 106,38 decitex (superiore a 80 Nm ma non a 94 Nm di filati semplici)

    4

    5205 47 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 106,38 decitex ma non a 83,33 decitex (superiore a 94 Nm ma non a 120 Nm di filati semplici)

    4

    5205 48 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 83,33 decitex (superiore a 120 Nm di filati semplici)

    4

    5206

    Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    –  Filati semplici, di fibre non pettinate

     

     

    5206 11 00

    – –  aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

    4

    5206 12 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

    4

    5206 13 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

    4

    5206 14 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

    4

    5206 15 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

    4

     

    –  Filati semplici, di fibre pettinate

     

     

    5206 21 00

    – –  aventi un titolo di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm)

    4

    5206 22 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm)

    4

    5206 23 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm)

    4

    5206 24 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm)

    4

    5206 25 00

    – –  aventi un titolo inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm)

    4

     

    –  Filati ritorti o ritorti su ritorto (cablés), di fibre non pettinate

     

     

    5206 31 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

    4

    5206 32 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

    4

    5206 33 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

    4

    5206 34 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

    4

    5206 35 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

    4

     

    –  Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate

     

     

    5206 41 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più (inferiore o uguale a 14 Nm di filati semplici)

    4

    5206 42 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm di filati semplici)

    4

    5206 43 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56 decitex ma non a 192,31 decitex (superiore a 43 Nm ma non a 52 Nm di filati semplici)

    4

    5206 44 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31 decitex ma non a 125 decitex (superiore a 52 Nm ma non a 80 Nm di filati semplici)

    4

    5206 45 00

    – –  aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex (superiore a 80 Nm di filati semplici)

    4

    5207

    Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5207 10 00

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone

    5

    5207 90 00

    –  altri

    5

    5208

    Tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

     

     

     

    –  greggi

     

     

    5208 11

    – –  ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

     

     

    5208 11 10

    – – –  Garza per fasciatura

    8

    m2

    5208 11 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5208 12

    – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

     

     

     

    – – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 12 16

    – – – –  inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 12 19

    – – – –  superiore a 165 cm

    8

    m2

     

    – – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 12 96

    – – – –  inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 12 99

    – – – –  superiore a 165 cm

    8

    m2

    5208 13 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5208 19 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  imbianchiti

     

     

    5208 21

    – –  ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

     

     

    5208 21 10

    – – –  Garza per fasciatura

    8

    m2

    5208 21 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5208 22

    – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

     

     

     

    – – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 22 16

    – – – –  inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 22 19

    – – – –  superiore a 165 cm

    8

    m2

     

    – – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 22 96

    – – – –  inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 22 99

    – – – –  superiore a 165 cm

    8

    m2

    5208 23 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5208 29 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  tinti

     

     

    5208 31 00

    – –  ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

    8

    m2

    5208 32

    – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

     

     

     

    – – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2 ma non a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 32 16

    – – – –  inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 32 19

    – – – –  superiore a 165 cm

    8

    m2

     

    – – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 130 g/m2, di larghezza

     

     

    5208 32 96

    – – – –  inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5208 32 99

    – – – –  superiore a 165 cm

    8

    m2

    5208 33 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5208 39 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  di filati di diversi colori

     

     

    5208 41 00

    – –  ad armatura a tela di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

    8

    m2

    5208 42 00

    – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

    8

    m2

    5208 43 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5208 49 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  stampati

     

     

    5208 51 00

    – –  ad armatura a tela, di peso inferiore o uguale a 100 g/m2

    8

    m2

    5208 52 00

    – –  ad armatura a tela, di peso superiore a 100 g/m2

    8

    m2

    5208 59

    – –  altri tessuti

     

     

    5208 59 10

    – – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5208 59 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5209

    Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2

     

     

     

    –  greggi

     

     

    5209 11 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5209 12 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5209 19 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  imbianchiti

     

     

    5209 21 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5209 22 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5209 29 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  tinti

     

     

    5209 31 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5209 32 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5209 39 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  di filati di diversi colori

     

     

    5209 41 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5209 42 00

    – –  Tessuti detti «denim»

    8

    m2

    5209 43 00

    – –  altri tessuti ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5209 49 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  stampati

     

     

    5209 51 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5209 52 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5209 59 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

    5210

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

     

     

     

    –  greggi

     

     

    5210 11 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5210 19 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  imbianchiti

     

     

    5210 21 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5210 29 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  tinti

     

     

    5210 31 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5210 32 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5210 39 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  di filati di diversi colori

     

     

    5210 41 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5210 49 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  stampati

     

     

    5210 51 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5210 59 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

    5211

    Tessuti di cotone, contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

     

     

     

    –  greggi

     

     

    5211 11 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5211 12 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5211 19 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

    5211 20 00

    –  imbianchiti

    8

    m2

     

    –  tinti

     

     

    5211 31 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5211 32 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5211 39 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  di filati di diversi colori

     

     

    5211 41 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5211 42 00

    – –  Tessuti detti «denim»

    8

    m2

    5211 43 00

    – –  altri tessuti ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5211 49

    – –  altri tessuti

     

     

    5211 49 10

    – – –  Tessuti Jacquard

    8

    m2

    5211 49 90

    – – –  altri

    8

    m2

     

    –  stampati

     

     

    5211 51 00

    – –  ad armatura a tela

    8

    m2

    5211 52 00

    – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5211 59 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

    5212

    Altri tessuti di cotone

     

     

     

    –  di peso inferiore o uguale a 200 g/m2

     

     

    5212 11

    – –  greggi

     

     

    5212 11 10

    – – –  misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 11 90

    – – –  altrimenti misti

    8

    m2

    5212 12

    – –  imbianchiti

     

     

    5212 12 10

    – – –  misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 12 90

    – – –  altrimenti misti

    8

    m2

    5212 13

    – –  tinti

     

     

    5212 13 10

    – – –  misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 13 90

    – – –  altrimenti misti

    8

    m2

    5212 14

    – –  di filati di diversi colori

     

     

    5212 14 10

    – – –  misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 14 90

    – – –  altrimenti misti

    8

    m2

    5212 15

    – –  stampati

     

     

    5212 15 10

    – – –  misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 15 90

    – – –  altrimenti misti

    8

    m2

     

    –  di peso superiore a 200 g/m2

     

     

    5212 21

    – –  greggi

     

     

    5212 21 10

    – – –  misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 21 90

    – – –  altrimenti misti

    8

    m2

    5212 22

    – –  imbianchiti

     

     

    5212 22 10

    – – –  misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 22 90

    – – –  altrimenti misti

    8

    m2

    5212 23

    – –  tinti

     

     

    5212 23 10

    – – –  misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 23 90

    – – –  altrimenti misti

    8

    m2

    5212 24

    – –  di filati di diversi colori

     

     

    5212 24 10

    – – –  misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 24 90

    – – –  altrimenti misti

    8

    m2

    5212 25

    – –  stampati

     

     

    5212 25 10

    – – –  misti principalmente o unicamente con lino

    8

    m2

    5212 25 90

    – – –  altrimenti misti

    8

    m2

    CAPITOLO 53

    ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

    Nota complementare

    1.

    A)

    Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per «filati condizionati per la vendita al minuto» delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s’intendono i filati [semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)] avvolti:

    a)

    su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;

    b)

    in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;

    c)

    in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l’una dall’altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina, i 125 g.

    B)

    Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

    a)

    ai filati greggi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés), in matasse;

    b)

    ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés) presentati:

    1)

    in matasse ad aspatura incrociata;

    2)

    su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell’industria tessile [per esempio: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5301

    Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5301 10 00

    –  Lino greggio o macerato

    esenzione

     

    –  Lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato

     

     

    5301 21 00

    – –  maciullato o stigliato

    esenzione

    5301 29 00

    – –  altro

    esenzione

    5301 30

    –  Stoppe e cascami di lino

     

     

    5301 30 10

    – –  Stoppe

    esenzione

    5301 30 90

    – –  Cascami di lino

    esenzione

    5302

    Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5302 10 00

    –  Canapa greggia o macerata

    esenzione

    5302 90 00

    –  altri

    esenzione

    5303

    Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5303 10 00

    –  Iuta ed altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate

    esenzione

    5303 90 00

    –  altri

    esenzione

    5304

     

     

     

    5305 00 00

    Cocco, abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), ramiè ed altre fibre tessili vegetali non nominate né comprese altrove, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

    esenzione

    5306

    Filati di lino

     

     

    5306 10

    –  semplici

     

     

     

    – –  non condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5306 10 10

    – – –  aventi un titolo di 833,3 decitex o più (inferiore o uguale a 12 Nm)

    4 (13)

    5306 10 30

    – – –  aventi un titolo inferiore a 833,3 decitex ma non a 277,8 decitex (superiore a 12 Nm ma non a 36 Nm)

    4 (13)

    5306 10 50

    – – –  aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

    3,8

    5306 10 90

    – –  condizionati per la vendita al minuto

    5

    5306 20

    –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

     

     

    5306 20 10

    – –  non condizionati per la vendita al minuto

    4

    5306 20 90

    – –  condizionati per la vendita al minuto

    5

    5307

    Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

     

     

    5307 10

    –  semplici

     

     

    5307 10 10

    – –  aventi un titolo inferiore o uguale a 1 000 decitex (10 Nm o più)

    esenzione

    5307 10 90

    – –  aventi un titolo superiore a 1 000 decitex (inferiore a 10 Nm)

    esenzione

    5307 20 00

    –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    esenzione

    5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

     

     

    5308 10 00

    –  Filati di cocco

    esenzione

    5308 20

    –  Filati di canapa

     

     

    5308 20 10

    – –  non condizionati per la vendita al minuto

    3

    5308 20 90

    – –  condizionati per la vendita al minuto

    4,9

    5308 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Filati di ramiè

     

     

    5308 90 12

    – – –  aventi un titolo di 277,8 decitex o più (inferiore o uguale a 36 Nm)

    4

    5308 90 19

    – – –  aventi un titolo inferiore a 277,8 decitex (superiore a 36 Nm)

    3,8

    5308 90 50

    – –  Filati di carta

    4

    5308 90 90

    – –  altri

    3,8

    5309

    Tessuti di lino

     

     

     

    –  contenenti, in peso, almeno 85 % di lino

     

     

    5309 11

    – –  greggi o imbianchiti

     

     

    5309 11 10

    – – –  greggi

    8

    m2

    5309 11 90

    – – –  imbianchiti

    8

    m2

    5309 19 00

    – –  altri

    8

    m2

     

    –  contenenti, in peso, meno di 85 % di lino

     

     

    5309 21

    – –  greggi o imbianchiti

     

     

    5309 21 10

    – – –  greggi

    8

    m2

    5309 21 90

    – – –  imbianchiti

    8

    m2

    5309 29 00

    – –  altri

    8

    m2

    5310

    Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

     

     

    5310 10

    –  greggi

     

     

    5310 10 10

    – –  di larghezza inferiore o uguale a 150 cm

    4

    m2

    5310 10 90

    – –  di larghezza superiore a 150 cm

    4

    m2

    5310 90 00

    –  altri

    4

    m2

    5311 00

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta

     

     

    5311 00 10

    –  Tessuti di ramiè

    8

    m2

    5311 00 90

    –  altri

    5,8

    m2

    CAPITOLO 54

    FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI

    Note

    1.

    Nella nomenclatura i termini «fibre sintetiche o artificiali» indicano le fibre in fiocco ed i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:

    a)

    per polimerizzazione di monomeri organici, per ottenere polimeri quali poliammidi, poliesteri, poliolefine o poliuretani, o per trasformazione chimica di polimeri prodotti con questo procedimento [poli(alcole vinilico) ottenuto per idrolisi del poli(acetato di vinile), per esempio];

    b)

    per dissoluzione o trattamento chimico di polimeri organici naturali (per esempio, cellulosa), per ottenere polimeri quali rayon cuproammoniacale (cupro) o rayon viscosa, o per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (per esempio, cellulosa, caseina e altre proteine, acido alginico), per ottenere polimeri quali acetato di cellulosa o alginati.

    Si considerano come «sintetiche» le fibre definite alla lettera a), come «artificiali» quelle definite alla lettera b). Le lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405 non sono considerate come fibre sintetiche o artificiali.

    I termini «sintetiche» e «artificiali» si applicano ugualmente, con lo stesso significato, all’espressione «materie tessili».

    2.

    Sono esclusi dalle voci 5402 e 5403 i fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali del capitolo 55.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5401

    Filati per cucire di filamenti sintetici o artificiali, anche condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5401 10

    –  di filamenti sintetici

     

     

     

    – –  non condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    – – –  Filati ad anima cosiddetti «core yarn»

     

     

    5401 10 12

    – – – –  Filamenti di poliestere ricoperti di fibre cotone

    4

    5401 10 14

    – – – –  altri

    4

     

    – – –  altri

     

     

    5401 10 16

    – – – –  Filati testurizzati

    4

    5401 10 18

    – – – –  altri

    4

    5401 10 90

    – –  condizionati per la vendita al minuto

    5

    5401 20

    –  di filamenti artificiali

     

     

    5401 20 10

    – –  non condizionati per la vendita al minuto

    4

    5401 20 90

    – –  condizionati per la vendita al minuto

    5

    5402

    Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex

     

     

     

    –  Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5402 11 00

    – –  di aramidi

    4

    5402 19 00

    – –  altri

    4

    5402 20 00

    –  Filati ad alta tenacità di poliesteri

    4

     

    –  Filati testurizzati

     

     

    5402 31 00

    – –  di nylon o di altre poliammidi, con titoli di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex

    4

    5402 32 00

    – –  di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici superiore a 50 tex

    4

    5402 33 00

    – –  di poliesteri

    4

    5402 34 00

    – –  di polipropilene

    4

    5402 39 00

    – –  altri

    4

     

    –  altri filati, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

     

     

    5402 44 00

    – –  di elastomeri

    4

    5402 45 00

    – –  altri, di nylon o di altre poliammidi

    4

    5402 46 00

    – –  altri, di poliesteri, parzialmente orientati

    4

    5402 47 00

    – –  altri, di poliesteri

    4

    5402 48 00

    – –  altri, di polipropilene

    4

    5402 49 00

    – –  altri

    4

     

    –  altri filati, semplici, con torsione superiore a 50 giri per metro

     

     

    5402 51 00

    – –  di nylon o di altre poliammidi

    4

    5402 52 00

    – –  di poliesteri

    4

    5402 59

    – –  altri

     

     

    5402 59 10

    – – –  di polipropilene

    4

    5402 59 90

    – – –  altri

    4

     

    –  altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

     

     

    5402 61 00

    – –  di nylon o di altre poliammidi

    4

    5402 62 00

    – –  di poliesteri

    4

    5402 69

    – –  altri

     

     

    5402 69 10

    – – –  di polipropilene

    4

    5402 69 90

    – – –  altri

    4

    5403

    Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex

     

     

    5403 10 00

    –  Filati ad alta tenacità di rayon viscosa

    4

     

    –  altri filati, semplici

     

     

    5403 31 00

    – –  di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 120 giri per metro

    4

    5403 32 00

    – –  di rayon viscosa, con torsione superiore a 120 giri per metro

    4

    5403 33 00

    – –  di acetato di cellulosa

    4

    5403 39 00

    – –  altri

    4

     

    –  altri filati, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

     

     

    5403 41 00

    – –  di rayon viscosa

    4

    5403 42 00

    – –  di acetato di cellulosa

    4

    5403 49 00

    – –  altri

    4

    5404

    Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

     

     

     

    –  Monofilamenti

     

     

    5404 11 00

    – –  di elastomeri

    4

    5404 12 00

    – –  altri, di polipropilene

    4

    5404 19 00

    – –  altri

    4

    5404 90

    –  altri

     

     

     

    – –  di polipropilene

     

     

    5404 90 11

    – – –  Lamelle decorative dei tipi utilizzati per l’imballaggio

    4

    5404 90 19

    – – –  altri

    4

    5404 90 90

    – –  altri

    4

    5405 00 00

    Monofilamenti artificiali di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili (per esempio: paglia artificiale) di materie tessili artificiali, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

    3,8

    5406 00 00

    Filati di filamenti sintetici o artificiali (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

    5

    5407

    Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404

     

     

    5407 10 00

    –  Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

    8

    m2

    5407 20

    –  Tessuti ottenuti con lamelle e forme simili

     

     

     

    – –  di polietilene o di polipropilene, di larghezza

     

     

    5407 20 11

    – – –  inferiore a 3 m

    8

    m2

    5407 20 19

    – – –  uguale o superiore a 3 m

    8

    m2

    5407 20 90

    – –  altri

    8

    m2

    5407 30 00

    –  «Tessuti» previsti nella nota 9 della sezione XI

    8

    m2

     

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5407 41 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 42 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5407 43 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 44 00

    – –  stampati

    8

    m2

     

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati

     

     

    5407 51 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 52 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5407 53 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 54 00

    – –  stampati

    8

    m2

     

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri

     

     

    5407 61

    – –  contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati

     

     

    5407 61 10

    – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 61 30

    – – –  tinti

    8

    m2

    5407 61 50

    – – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 61 90

    – – –  stampati

    8

    m2

    5407 69

    – –  altri

     

     

    5407 69 10

    – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 69 90

    – – –  altri

    8

    m2

     

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti sintetici

     

     

    5407 71 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 72 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5407 73 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 74 00

    – –  stampati

    8

    m2

     

    –  altri tessuti, contenenti meno di 85 %, in peso, di filamenti sintetici e misti principalmente o unicamente con cotone

     

     

    5407 81 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 82 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5407 83 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 84 00

    – –  stampati

    8

    m2

     

    –  altri tessuti

     

     

    5407 91 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5407 92 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5407 93 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5407 94 00

    – –  stampati

    8

    m2

    5408

    Tessuti di filati di filamenti artificiali, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5405

     

     

    5408 10 00

    –  Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di rayon viscosa

    8

    m2

     

    –  altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di filamenti o lamelle o forme simili, artificiali

     

     

    5408 21 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5408 22

    – –  tinti

     

     

    5408 22 10

    – – –  di larghezza superiore a 135 cm e inferiore o uguale a 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso

    8

    m2

    5408 22 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5408 23

    – –  di filati di diversi colori

     

     

    5408 23 10

    – – –  Tessuti Jacquard di larghezza superiore a 115 cm e inferiore a 140 cm, pesanti più di 250 g per m2

    8

    m2

    5408 23 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5408 24 00

    – –  stampati

    8

    m2

     

    –  altri tessuti

     

     

    5408 31 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5408 32 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5408 33 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5408 34 00

    – –  stampati

    8

    m2

    CAPITOLO 55

    FIBRE SINTETICHE O ARTIFICIALI IN FIOCCO

    Nota

    1.

    Ai sensi delle voci 5501 e 5502 per «fasci (câbles) di filamenti sintetici o artificiali», si intendono i fasci costituiti da un insieme di filamenti paralleli di lunghezza uniforme ed uguale a quella dei fasci e che rispondono alle seguenti caratteristiche:

    a)

    lunghezza del fascio superiore a 2 m;

    b)

    torsione del fascio inferiore a 5 giri per metro;

    c)

    titolo unitario dei filamenti inferiore a 67 decitex;

    d)

    solo per i fasci di filamenti sintetici: i fasci debbono aver già subito l’operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi 100 % della loro lunghezza;

    e)

    titolo totale del fascio superiore a 20 000 decitex.

    I fasci aventi una lunghezza inferiore o uguale a 2 m rientrano nelle voci 5503 o 5504.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5501

    Fasci di filamenti sintetici

     

     

    5501 10 00

    –  di nylon o di altre poliammidi

    4

    5501 20 00

    –  di poliesteri

    4

    5501 30 00

    –  acrilici o modacrilici

    4

    5501 40 00

    –  di polipropilene

    4

    5501 90 00

    –  altre

    4

    5502 00

    Fasci di filamenti artificiali

     

     

    5502 00 10

    –  di rayon viscosa

    4

    5502 00 40

    –  di acetato

    4

    5502 00 80

    –  altri

    4

    5503

    Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

     

     

     

    –  di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5503 11 00

    – –  di aramidi

    4

    5503 19 00

    – –  altre

    4

    5503 20 00

    –  di poliesteri

    4

    5503 30 00

    –  acriliche o modacriliche

    4

    5503 40 00

    –  di polipropilene

    4

    5503 90

    –  altre

     

     

    5503 90 10

    – –  Clorofibre

    4

    5503 90 90

    – –  altre

    4

    5504

    Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

     

     

    5504 10 00

    –  di rayon viscosa

    4

    5504 90 00

    –  altre

    4

    5505

    Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati)

     

     

    5505 10

    –  di fibre sintetiche

     

     

    5505 10 10

    – –  di nylon o di altre poliammidi

    4

    5505 10 30

    – –  di poliesteri

    4

    5505 10 50

    – –  acrilici o modacrilici

    4

    5505 10 70

    – –  di polipropilene

    4

    5505 10 90

    – –  altri

    4

    5505 20 00

    –  di fibre artificiali

    4

    5506

    Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

     

     

    5506 10 00

    –  di nylon o di altre poliammidi

    4

    5506 20 00

    –  di poliesteri

    4

    5506 30 00

    –  acriliche o modacriliche

    4

    5506 90

    –  altre

     

     

    5506 90 10

    – –  Clorofibre

    4

    5506 90 90

    – –  altre

    4

    5507 00 00

    Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

    4

    5508

    Filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, anche condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5508 10

    –  di fibre sintetiche in fiocco

     

     

    5508 10 10

    – –  non condizionati per la vendita al minuto

    4

    5508 10 90

    – –  condizionati per la vendita al minuto

    5

    5508 20

    –  di fibre artificiali in fiocco

     

     

    5508 20 10

    – –  non condizionati per la vendita al minuto

    4

    5508 20 90

    – –  condizionati per la vendita al minuto

    5

    5509

    Filati di fibre sintetiche in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5509 11 00

    – –  semplici

    4

    5509 12 00

    – –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    4

     

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

     

     

    5509 21 00

    – –  semplici

    4

    5509 22 00

    – –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    4

     

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

     

     

    5509 31 00

    – –  semplici

    4

    5509 32 00

    – –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    4

     

    –  altri filati, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

     

     

    5509 41 00

    – –  semplici

    4

    5509 42 00

    – –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    4

     

    –  altri filati, di fibre in fiocco di poliestere

     

     

    5509 51 00

    – –  misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco

    4

    5509 52 00

    – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

    4

    5509 53 00

    – –  misti principalmente o unicamente con cotone

    4

    5509 59 00

    – –  altri

    4

     

    –  altri filati, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

     

     

    5509 61 00

    – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

    4

    5509 62 00

    – –  misti principalmente o unicamente con cotone

    4

    5509 69 00

    – –  altri

    4

     

    –  altri filati

     

     

    5509 91 00

    – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

    4

    5509 92 00

    – –  misti principalmente o unicamente con cotone

    4

    5509 99 00

    – –  altri

    4

    5510

    Filati di fibre artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto

     

     

     

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco

     

     

    5510 11 00

    – –  semplici

    4

    5510 12 00

    – –  ritorti o ritorti su ritorto (câblés)

    4

    5510 20 00

    –  altri filati, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

    4

    5510 30 00

    –  altri filati, misti principalmente o unicamente con cotone

    4

    5510 90 00

    –  altri filati

    4

    5511

    Filati di fibre sintetiche o artificiali in fiocco (diversi dai filati per cucire), condizionati per la vendita al minuto

     

     

    5511 10 00

    –  di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di tali fibre

    5

    5511 20 00

    –  di fibre sintetiche in fiocco contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre

    5

    5511 30 00

    –  di fibre artificiali in fiocco

    5

    5512

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco

     

     

     

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere

     

     

    5512 11 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5512 19

    – –  altri

     

     

    5512 19 10

    – – –  stampati

    8

    m2

    5512 19 90

    – – –  altri

    8

    m2

     

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

     

     

    5512 21 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5512 29

    – –  altri

     

     

    5512 29 10

    – – –  stampati

    8

    m2

    5512 29 90

    – – –  altri

    8

    m2

     

    –  altri

     

     

    5512 91 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5512 99

    – –  altri

     

     

    5512 99 10

    – – –  stampati

    8

    m2

    5512 99 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5513

    Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, miste principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2

     

     

     

    –  greggi o imbianchiti

     

     

    5513 11

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

     

     

    5513 11 20

    – – –  di larghezza inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5513 11 90

    – – –  di larghezza superiore a 165 cm

    8

    m2

    5513 12 00

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5513 13 00

    – –  altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5513 19 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  tinti

     

     

    5513 21

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

     

     

    5513 21 10

    – – –  di larghezza inferiore o uguale a 135 cm

    8

    m2

    5513 21 30

    – – –  di larghezza superiore a 135 cm ma inferiore o uguale a 165 cm

    8

    m2

    5513 21 90

    – – –  di larghezza superiore a 165 cm

    8

    m2

    5513 23

    – –  altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

     

     

    5513 23 10

    – – –  ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto d’armatura non supera 4

    8

    m2

    5513 23 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5513 29 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  di filati di diversi colori

     

     

    5513 31 00

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5513 39 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  stampati

     

     

    5513 41 00

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5513 49 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

    5514

    Tessuti di fibre sintetiche, in fiocco, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso superiore a 170 g/m2

     

     

     

    –  greggi o imbianchiti

     

     

    5514 11 00

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5514 12 00

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5514 19

    – –  altri tessuti

     

     

    5514 19 10

    – – –  di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5514 19 90

    – – –  altri

    8

    m2

     

    –  tinti

     

     

    5514 21 00

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5514 22 00

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5514 23 00

    – –  altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5514 29 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

    5514 30

    –  di filati di diversi colori

     

     

    5514 30 10

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5514 30 30

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5514 30 50

    – –  altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5514 30 90

    – –  altri tessuti

    8

    m2

     

    –  stampati

     

     

    5514 41 00

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura a tela

    8

    m2

    5514 42 00

    – –  di fibre in fiocco di poliestere, ad armatura saia, compresa l’armatura diagonale, il cui rapporto di armatura non supera 4

    8

    m2

    5514 43 00

    – –  altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere

    8

    m2

    5514 49 00

    – –  altri tessuti

    8

    m2

    5515

    Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco

     

     

     

    –  di fibre in fiocco di poliestere

     

     

    5515 11

    – –  misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di rayon viscosa

     

     

    5515 11 10

    – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 11 30

    – – –  stampati

    8

    m2

    5515 11 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5515 12

    – –  misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

     

     

    5515 12 10

    – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 12 30

    – – –  stampati

    8

    m2

    5515 12 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5515 13

    – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

     

     

     

    – – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

     

     

    5515 13 11

    – – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 13 19

    – – – –  altri

    8

    m2

     

    – – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

     

     

    5515 13 91

    – – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 13 99

    – – – –  altri

    8

    m2

    5515 19

    – –  altri

     

     

    5515 19 10

    – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 19 30

    – – –  stampati

    8

    m2

    5515 19 90

    – – –  altri

    8

    m2

     

    –  di fibre in fiocco acriliche o modacriliche

     

     

    5515 21

    – –  misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

     

     

    5515 21 10

    – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 21 30

    – – –  stampati

    8

    m2

    5515 21 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5515 22

    – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

     

     

     

    – – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati

     

     

    5515 22 11

    – – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 22 19

    – – – –  altri

    8

    m2

     

    – – –  misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati

     

     

    5515 22 91

    – – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 22 99

    – – – –  altri

    8

    m2

    5515 29 00

    – –  altri

    8

    m2

     

    –  altri tessuti

     

     

    5515 91

    – –  misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

     

     

    5515 91 10

    – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 91 30

    – – –  stampati

    8

    m2

    5515 91 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5515 99

    – –  altri

     

     

    5515 99 20

    – – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5515 99 40

    – – –  stampati

    8

    m2

    5515 99 80

    – – –  altri

    8

    m2

    5516

    Tessuti di fibre artificiali in fiocco

     

     

     

    –  contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco

     

     

    5516 11 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5516 12 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5516 13 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5516 14 00

    – –  stampati

    8

    m2

     

    –  contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, miste principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali

     

     

    5516 21 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5516 22 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5516 23

    – –  di filati di diversi colori

     

     

    5516 23 10

    – – –  Tessuti Jacquard di larghezza uguale o superiore a 140 cm (fodere per materassi)

    8

    m2

    5516 23 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5516 24 00

    – –  stampati

    8

    m2

     

    –  contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini

     

     

    5516 31 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5516 32 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5516 33 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5516 34 00

    – –  stampati

    8

    m2

     

    –  contenenti meno di 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone

     

     

    5516 41 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5516 42 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5516 43 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5516 44 00

    – –  stampati

    8

    m2

     

    –  altri

     

     

    5516 91 00

    – –  greggi o imbianchiti

    8

    m2

    5516 92 00

    – –  tinti

    8

    m2

    5516 93 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    m2

    5516 94 00

    – –  stampati

    8

    m2

    CAPITOLO 56

    OVATTE, FELTRI E STOFFE NON TESSUTE; FILATI SPECIALI; SPAGO, CORDE E FUNI; MANUFATTI DI CORDERIA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le ovatte, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze o di preparazioni (per esempio: di profumo o di belletti del capitolo 33, di sapone o detergente della voce 3401, di cera, crema, encaustico, lucido, ecc. o preparazioni simili della voce 3405, di ammorbidente per tessili della voce 3809), quando queste materie tessili servono di supporto;

    b)

    i prodotti tessili della voce 5811;

    c)

    gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani, applicati su supporti di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6805);

    d)

    la mica agglomerata o ricostituita su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (voce 6814);

    e)

    i fogli e i nastri sottili di metallo fissati su supporto di feltro o di stoffa non tessuta (generalmente sezioni XIV o XV).

    2.

    Il termine «feltro» si riferisce anche ai feltri all’ago, nonché ai prodotti costituiti da una nappa di fibre tessili la cui coesione è stata rinforzata con un procedimento di cucitura con punto a maglia servendosi delle fibre della nappa stessa.

    3.

    Le voci 5602 e 5603 riguardano, rispettivamente, i feltri e le stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma oppure stratificati con queste materie, qualunque sia la natura delle stesse (compatta o alveolare).

    La voce 5603 si riferisce, inoltre, alle stoffe non tessute aventi come legante materia plastica o gomma.

    Le voci 5602 e 5603 non comprendono tuttavia:

    a)

    i feltri impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma o stratificati con queste materie, contenenti, in peso, il 50 % o meno di materie tessili, nonché i feltri interamente immersi nella materia plastica o nella gomma (capitoli 39 o 40);

    b)

    le stoffe non tessute, sia interamente immerse nella materia plastica o nella gomma, sia totalmente spalmate o ricoperte sulle due facce di queste materie, a condizione che la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo, fatta eccezione, per l’applicazione di questa disposizione, per i cambiamenti di colore provocati da queste operazioni (capitoli 39 o 40);

    c)

    i fogli, le lastre e i nastri in materia plastica o gomma alveolari, combinati con feltro o con stoffa non tessuta, nei quali la materia tessile serve soltanto da supporto (capitoli 39 o 40).

    4.

    La voce 5604 non comprende i filati tessili, le lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 nelle quali l’impregnazione, la spalmatura o la ricopertura, non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55) e, per l’applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati da queste operazioni.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5601

    Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

     

     

    5601 10

    –  Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) ed oggetti igienici simili, di ovatta

     

     

    5601 10 10

    – –  di materie tessili sintetiche o artificiali

    5

    5601 10 90

    – –  di altre materie tessili

    3,8

     

    –  Ovatte; altri manufatti di ovatta

     

     

    5601 21

    – –  di cotone

     

     

    5601 21 10

    – – –  idrofilo

    3,8

    5601 21 90

    – – –  altro

    3,8

    5601 22

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5601 22 10

    – – –  Rotoli di diametro inferiore o uguale a 8 mm

    3,8

     

    – – –  altri

     

     

    5601 22 91

    – – – –  di fibre sintetiche

    4

    5601 22 99

    – – – –  di fibre artificiali

    4

    5601 29 00

    – –  altri

    3,8

    5601 30 00

    –  Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

    3,2

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

     

     

    5602 10

    –  Feltri all’ago e prodotti cuciti con punto a maglia

     

     

     

    – –  non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati

     

     

     

    – – –  Feltri all’ago

     

     

    5602 10 11

    – – – –  di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

    6,7

    5602 10 19

    – – – –  di altre materie tessili

    6,7

     

    – – –  Prodotti cuciti con punto a maglia

     

     

    5602 10 31

    – – – –  di lana o di peli fini

    6,7

    5602 10 35

    – – – –  di peli grossolani

    6,7

    5602 10 39

    – – – –  di altre materie tessili

    6,7

    5602 10 90

    – –  impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

    6,7

     

    –  altri feltri non impregnati né spalmati, né ricoperti, né stratificati

     

     

    5602 21 00

    – –  di lana o di peli fini

    6,7

    5602 29 00

    – –  di altre materie tessili

    6,7

    5602 90 00

    –  altri

    6,7

    5603

    Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

     

     

     

    –  di filamenti sintetici o artificiali

     

     

    5603 11

    – –  di peso non superiore a 25 g/m2

     

     

    5603 11 10

    – – –  spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 11 90

    – – –  altre

    4,3

    5603 12

    – –  di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

     

     

    5603 12 10

    – – –  spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 12 90

    – – –  altre

    4,3

    5603 13

    – –  di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

     

     

    5603 13 10

    – – –  spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 13 90

    – – –  altre

    4,3

    5603 14

    – –  di peso superiore a 150 g/m2

     

     

    5603 14 10

    – – –  spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 14 90

    – – –  altre

    4,3

     

    –  altre

     

     

    5603 91

    – –  di peso non superiore a 25 g/m2

     

     

    5603 91 10

    – – –  spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 91 90

    – – –  altre

    4,3

    5603 92

    – –  di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

     

     

    5603 92 10

    – – –  spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 92 90

    – – –  altre

    4,3

    5603 93

    – –  di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

     

     

    5603 93 10

    – – –  spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 93 90

    – – –  altre

    4,3

    5603 94

    – –  di peso superiore a 150 g/m2

     

     

    5603 94 10

    – – –  spalmate o ricoperte

    4,3

    5603 94 90

    – – –  altre

    4,3

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

     

     

    5604 10 00

    –  Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

    4

    5604 90

    –  altri

     

     

    5604 90 10

    – –  Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati

    4

    5604 90 90

    – –  altri

    4

    5605 00 00

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    4

    5606 00

    Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

     

     

    5606 00 10

    –  Filati detti «a catenella»

    8

     

    –  altri

     

     

    5606 00 91

    – –  Filati spiralati (vergolinati)

    5,3

    5606 00 99

    – –  altri

    5,3

    5607

    Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica

     

     

     

    –  di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»

     

     

    5607 21 00

    – –  Spago per legare

    12

    5607 29

    – –  altri

     

     

    5607 29 10

    – – –  aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g per metro)

    12

    5607 29 90

    – – –  aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g per metro)

    12

     

    –  di polietilene o di polipropilene

     

     

    5607 41 00

    – –  Spago per legare

    8

    5607 49

    – –  altri

     

     

     

    – – –  aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro)

     

     

    5607 49 11

    – – – –  intrecciati

    8

    5607 49 19

    – – – –  altri

    8

    5607 49 90

    – – –  aventi un titolo inferiore a 50 000 decitex (5 g per metro)

    8

    5607 50

    –  di altre fibre sintetiche

     

     

     

    – –  di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri

     

     

     

    – – –  aventi un titolo superiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)

     

     

    5607 50 11

    – – – –  intrecciati

    8

    5607 50 19

    – – – –  altri

    8

    5607 50 30

    – – –  aventi un titolo inferiore o uguale a 50 000 decitex (5 g per metro)

    8

    5607 50 90

    – –  di altre fibre sintetiche

    8

    5607 90

    –  altri

     

     

    5607 90 20

    – –  di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

    6

    5607 90 90

    – –  altri

    8

    5608

    Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca ed altre reti confezionate, di materie tessili

     

     

     

    –  di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    5608 11

    – –  Reti confezionate per la pesca

     

     

     

    – – –  di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5608 11 11

    – – – –  ottenute con spago, corde o funi

    8

    5608 11 19

    – – – –  ottenute con filati

    8

     

    – – –  altre

     

     

    5608 11 91

    – – – –  ottenute con spago, corde o funi

    8

    5608 11 99

    – – – –  ottenute con filati

    8

    5608 19

    – –  altre

     

     

     

    – – –  Reti confezionate

     

     

     

    – – – –  di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5608 19 11

    – – – – –  ottenute con spago, corde o funi

    8

    5608 19 19

    – – – – –  altri

    8

    5608 19 30

    – – – –  altre

    8

    5608 19 90

    – – –  altre

    8

    5608 90 00

    –  altre

    8

    5609 00 00

    Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di spago, corde o funi, non nominati né compresi altrove

    5,8

    CAPITOLO 57

    TAPPETI ED ALTRI RIVESTIMENTI DEL SUOLO DI MATERIE TESSILI

    Note

    1.

    In questo capitolo, per «tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili» si intendono tutti i rivestimenti del suolo nei quali la parte di materia tessile si trova sulla superficie esterna quando questi sono posti in opera. Sono compresi ugualmente i manufatti che hanno le caratteristiche di rivestimenti del suolo di materie tessili, ma che sono utilizzati per altri fini.

    2.

    Questo capitolo non comprende i sottotappeti.

    Nota complementare

    1.

    Ai fini dell’applicazione della riscossione massima stabilita per i tappeti della sottovoce da 5701 10 90 nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto delle testate, delle cimose e delle frange.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5701

    Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati

     

     

    5701 10

    –  di lana o di peli fini

     

     

    5701 10 10

    – –  contenenti, in peso, complessivamente più di 10 % di seta o di borra di seta (schappe)

    8

    m2

    5701 10 90

    – –  altri

    8 MAX 2,8 €/m2

    m2

    5701 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    5701 90 10

    – –  di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati

    8

    m2

    5701 90 90

    – –  di altre materie tessili

    3,5

    m2

    5702

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

     

     

    5702 10 00

    –  Tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano

    3

    m2

    5702 20 00

    –  Rivestimenti del suolo di cocco

    4

    m2

     

    –  altri, vellutati, non confezionati

     

     

    5702 31

    – –  di lana o di peli fini

     

     

    5702 31 10

    – – –  Tappeti Axminster

    8

    m2

    5702 31 80

    – – –  altri

    8

    m2

    5702 32

    – –  di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    5702 32 10

    – – –  Tappeti Axminster

    8

    m2

    5702 32 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5702 39 00

    – –  di altre materie tessili

    8

    m2

     

    –  altri, vellutati, confezionati

     

     

    5702 41

    – –  di lana o di peli fini

     

     

    5702 41 10

    – – –  Tappeti Axminster

    8

    m2

    5702 41 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5702 42

    – –  di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    5702 42 10

    – – –  Tappeti Axminster

    8

    m2

    5702 42 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5702 49 00

    – –  di altre materie tessili

    8

    m2

    5702 50

    –  altri, non vellutati, né confezionati

     

     

    5702 50 10

    – –  di lana o di peli fini

    8

    m2

     

    – –  di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    5702 50 31

    – – –  di polipropilene

    8

    m2

    5702 50 39

    – – –  altri

    8

    m2

    5702 50 90

    – –  di altre materie tessili

    8

    m2

     

    –  altri, non vellutati, confezionati

     

     

    5702 91 00

    – –  di lana o di peli fini

    8

    m2

    5702 92

    – –  di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    5702 92 10

    – – –  di polipropilene

    8

    m2

    5702 92 90

    – – –  altri

    8

    m2

    5702 99 00

    – –  di altre materie tessili

    8

    m2

    5703

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati

     

     

    5703 10 00

    –  di lana o di peli fini

    8

    m2

    5703 20

    –  di nylon o di altre poliammidi

     

     

     

    – –  stampati

     

     

    5703 20 12

    – – –  Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

    8

    m2

    5703 20 18

    – – –  altri

    8

    m2

     

    – –  altri

     

     

    5703 20 92

    – – –  Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 1 m2

    8

    m2

    5703 20 98

    – – –  altri

    8

    m2

    5703 30

    –  di altre materie tessili sintetiche o di materie tessili artificiali

     

     

     

    – –  di polipropilene

     

     

    5703 30 12

    – – –  Quadrelli la cui superficie non supera 1 m2

    8

    m2

    5703 30 18

    – – –  altri

    8

    m2

     

    – –  altri

     

     

    5703 30 82

    – – –  Quadrelli la cui superficie non supera 1 m2

    8

    m2

    5703 30 88

    – – –  altri

    8

    m2

    5703 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    5703 90 20

    – –  Quadrelli la cui superficie non supera 1 m2

    8

    m2

    5703 90 80

    – –  altri

    8

    m2

    5704

    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di feltro non «tufted» né «floccati», anche confezionati

     

     

    5704 10 00

    –  Quadrelli con superficie inferiore o uguale a 0,3 m2

    6,7

    m2

    5704 90 00

    –  altri

    6,7

    m2

    5705 00

    Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati

     

     

    5705 00 10

    –  di lana o di peli fini

    8

    m2

    5705 00 30

    –  di materie tessili sintetiche o artificiali

    8

    m2

    5705 00 90

    –  di altre materie tessili

    8

    m2

    CAPITOLO 58

    TESSUTI SPECIALI; SUPERFICI TESSILI «TUFTED»; PIZZI; ARAZZI; PASSAMANERIA; RICAMI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende i tessuti di cui alla nota 1 del capitolo 59, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, né gli altri articoli del capitolo 59.

    2.

    Nella voce 5801 rientrano anche i velluti e le felpe di trama non ancora tagliati, che non presentano né peluzzo né ricci in superficie.

    3.

    Ai sensi della voce 5803 per «tessuti a punto di garza» si intendono i tessuti la cui catena è costituita, su tutta o su parte della loro superficie, da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama.

    4.

    Nella voce 5804 non rientrano le reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, della voce 5608.

    5.

    Ai sensi della voce 5806, per «nastri», «galloni e simili», si intendono:

    a)

    i tessuti a catena e trama (compresi i velluti), in strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, munite di vere cimose; le strisce di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;

    b)

    i tessuti a catena a trama di forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, è inferiore o uguale a 30 cm;

    c)

    le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, inferiore o uguale a 30 cm.

    I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce 5808.

    6.

    Il termine «ricami» della voce 5810 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materie tessili o di altre materie, nonché i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce 5810 gli arazzi fatti all’ago (voce 5805).

    7.

    Oltre i prodotti della voce 5809, rientrano nelle voci di questo capitolo anche i manufatti costituiti da fili di metallo dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, l’arredamento o usi simili.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5801

    Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806

     

     

    5801 10 00

    –  di lana o di peli fini

    8

    m2

     

    –  di cotone

     

     

    5801 21 00

    – –  Velluti e felpe a trama, non tagliati

    8

    m2

    5801 22 00

    – –  Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

    8

    m2

    5801 23 00

    – –  altri velluti e felpe a trama

    8

    m2

    5801 24 00

    – –  Velluti e felpe a catena, rigati

    8

    m2

    5801 25 00

    – –  Velluti e felpe a catena, tagliati

    8

    m2

    5801 26 00

    – –  Tessuti di ciniglia

    8

    m2

     

    –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5801 31 00

    – –  Velluti e felpe a trama, non tagliati

    8

    m2

    5801 32 00

    – –  Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste

    8

    m2

    5801 33 00

    – –  altri velluti e felpe a trama

    8

    m2

    5801 34 00

    – –  Velluti e felpe a catena, rigati

    8

    m2

    5801 35 00

    – –  Velluti e felpe a catena, tagliati

    8

    m2

    5801 36 00

    – –  Tessuti di ciniglia

    8

    m2

    5801 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    5801 90 10

    – –  di lino

    8

    m2

    5801 90 90

    – –  altri

    8

    m2

    5802

    Tessuti ricci del tipo spugna, diversi dai manufatti della voce 5806; superfici tessili «tufted», diverse dai prodotti della voce 5703

     

     

     

    –  Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone

     

     

    5802 11 00

    – –  greggi

    8

    m2

    5802 19 00

    – –  altri

    8

    m2

    5802 20 00

    –  Tessuti ricci del tipo spugna, di altre materie tessili

    8

    m2

    5802 30 00

    –  Superfici tessili «tufted»

    8

    m2

    5803 00

    Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806

     

     

    5803 00 10

    –  di cotone

    5,8

    m2

    5803 00 30

    –  di seta o di cascami di seta

    7,2

    m2

    5803 00 90

    –  altri

    8

    m2

    5804

    Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi in pezza, in strisce o in motivi diversi dai prodotti delle voci da 6002 a 6006

     

     

    5804 10

    –  Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate

     

     

     

    – –  uniti

     

     

    5804 10 11

    – – –  Tessuti a maglie annodate

    6,5

    5804 10 19

    – – –  altri

    6,5

    5804 10 90

    – –  altri

    8

     

    –  Pizzi a macchina

     

     

    5804 21

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5804 21 10

    – – –  a fuselli (tombolo)

    8

    5804 21 90

    – – –  altri

    8

    5804 29

    – –  di altre materie tessili

     

     

    5804 29 10

    – – –  a fuselli (tombolo)

    8

    5804 29 90

    – – –  altri

    8

    5804 30 00

    –  Pizzi a mano

    8

    5805 00 00

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    5,6

    5806

    Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

     

     

    5806 10 00

    –  Nastri, galloni e simili di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna

    6,3

    5806 20 00

    –  altri nastri, galloni e simili, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma

    7,5

     

    –  altri nastri, galloni e simili

     

     

    5806 31 00

    – –  di cotone

    7,5

    5806 32

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5806 32 10

    – – –  muniti di vere cimose

    7,5

    5806 32 90

    – – –  altri

    7,5

    5806 39 00

    – –  di altre materie tessili

    7,5

    5806 40 00

    –  Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)

    6,2

    5807

    Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati

     

     

    5807 10

    –  tessuti

     

     

    5807 10 10

    – –  con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura

    6,2

    5807 10 90

    – –  altri

    6,2

    5807 90

    –  altri

     

     

    5807 90 10

    – –  di feltro o di stoffe non tessute

    6,3

    5807 90 90

    – –  altri

    8

    5808

    Trecce in pezza; manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

     

     

    5808 10 00

    –  Trecce in pezza

    5

    5808 90 00

    –  altri

    5,3

    5809 00 00

    Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, per l’arredamento o per usi simili, non nominati né compresi altrove

    5,6

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

     

     

    5810 10

    –  Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato

     

     

    5810 10 10

    – –  di valore superiore a 35 € per kg netto

    5,8

    5810 10 90

    – –  altri

    8

     

    –  altri ricami

     

     

    5810 91

    – –  di cotone

     

     

    5810 91 10

    – – –  di valore superiore a 17,50 € per kg netto

    5,8

    5810 91 90

    – – –  altri

    7,2

    5810 92

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5810 92 10

    – – –  di valore superiore a 17,50 € per kg netto

    5,8

    5810 92 90

    – – –  altri

    7,2

    5810 99

    – –  di altre materie tessili

     

     

    5810 99 10

    – – –  di valore superiore a 17,50 € per kg netto

    5,8

    5810 99 90

    – – –  altri

    7,2

    5811 00 00

    Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810

    8

    m2

    CAPITOLO 59

    TESSUTI IMPREGNATI, SPALMATI, RICOPERTI O STRATIFICATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

    Note

    1.

    Salvo disposizioni contrarie, il termine «tessuti» usato in questo capitolo si riferisce ai tessuti dei capitoli da 50 a 55 e delle voci 5803 e 5806, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce 5808 ed alle stoffe a maglia delle voci da 6002 a 6006.

    2.

    La voce 5903 comprende:

    a)

    i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, qualunque sia il loro peso per metro quadrato e qualunque sia la natura della materia plastica (compatta o alveolare), esclusi:

    1)

    i tessuti nei quali l’impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l’applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

    2)

    i prodotti che non possono essere avvolti a mano, senza screpolarsi su un mandrino di 7 mm di diametro ad una temperatura compresa tra 15 °C e 30 °C (generalmente capitolo 39);

    3)

    i prodotti nei quali il tessuto è stato interamente immerso nella materia plastica o totalmente spalmato o ricoperto sulle due facce con questa stessa materia, purché la spalmatura o la ricopertura siano percettibili ad occhio nudo; per l’applicazione di queste disposizioni non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni (capitolo 39);

    4)

    i tessuti parzialmente spalmati o ricoperti di materia plastica che presentano dei disegni provenienti da questi trattamenti (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60);

    5)

    i fogli, lastre o nastri di materia plastica alveolare combinati con tessuto e nei quali il tessuto serve solo da supporto (capitolo 39);

    6)

    i prodotti tessili della voce 5811;

    b)

    i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di materia plastica, della voce 5604.

    3.

    Per «rivestimenti murali di materie tessili» ai sensi della voce 5905, si intendono i prodotti presentati in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm, adatti alla decorazione dei muri o dei soffitti, costituiti da una superficie tessile, sia fissata su di un supporto, sia, in assenza di supporto, che abbia subito un trattamento sul rovescio (impregnazione o spalmatura che permette l’incollatura).

    Tuttavia questa voce non comprende i rivestimenti murali costituiti da borre di cimatura o dalla polvere di tessili fissate direttamente su un supporto di carta (voce 4814) o su un supporto di materie tessili (generalmente voce 5907).

    4.

    Per «tessuti gommati», ai sensi della voce 5906 si intendono:

    a)

    i tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa stessa materia:

    di peso inferiore o uguale a 1 500 g/m2; oppure

    di peso superiore a 1 500 g/m2 e contenenti, in peso, più di 50 % di materie tessili;

    b)

    i tessuti fabbricati con filati, lamelle o forme simili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma, della voce 5604;

    c)

    le nappe costituite da filati tessili parallelizzati ed uniti tra loro mediante gomma.

    Questa voce non comprende tuttavia le lastre, i fogli o i nastri di gomma alveolare, combinati con tessuto, nei quali il tessuto costituisce soltanto un semplice supporto (capitolo 40) nonché i prodotti tessili della voce 5811.

    5.

    La voce 5907 non comprende:

    a)

    i tessuti nei quali l’impregnazione, la spalmatura o la ricopertura non sono percettibili ad occhio nudo (generalmente capitoli da 50 a 55, 58 o 60); per l’applicazione di questa disposizione, non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle suddette operazioni;

    b)

    i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studio o per simili usi);

    c)

    i tessuti parzialmente ricoperti di borra di cimatura, di polvere di sughero o di prodotti simili che presentano disegni provenienti da questi trattamenti. Le imitazioni di velluti restano tuttavia classificati in questa voce;

    d)

    i tessuti che hanno subito gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di sostanze simili;

    e)

    i fogli di impiallacciatura applicati su un supporto di tessuto (voce 4408);

    f)

    gli abrasivi naturali o artificiali in polvere o in grani applicati su un supporto di tessuto (voce 6805);

    g)

    la mica agglomerata o ricostituita su un supporto di tessuto (voce 6814);

    h)

    i fogli e nastri sottili di metallo fissati su un supporto di tessuto (generalmente sezioni XIV o XV).

    6.

    La voce 5910 non comprende:

    a)

    le cinghie di materie tessili aventi meno di 3 mm di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;

    b)

    le cinghie di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma o stratificati con questa materia, nonché quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili, impregnati, spalmati, ricoperti o inguainati con gomma (voce 4010).

    7.

    La voce 5911 comprende i seguenti prodotti, i quali non rientrano in altre voci della sezione XI:

    a)

    i manufatti tessili in pezza, tagliati a misura o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci da 5908 a 5910):

    i tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi;

    i veli e le tele per buratti;

    i tessuti per bruscole e fiscoli e i tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti di capelli;

    i tessuti, feltrati o no, anche impregnati o spalmati, per usi tecnici, a tessitura piana, a catene o a trame multiple;

    i tessuti armati di metallo, dei tipi utilizzati per usi tecnici;

    i cordoni lubrificanti e le trecce, corde e simili prodotti tessili per imbottiture industriali, anche impregnati, spalmati o armati;

    b)

    i manufatti tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci da 5908 a 5910) [tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o nelle macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento), dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti di macchine o di apparecchi].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

     

     

    5901 10 00

    –  Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili

    6,5

    m2

    5901 90 00

    –  altri

    6,5

    m2

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa

     

     

    5902 10

    –  di nylon o di altre poliammidi

     

     

    5902 10 10

    – –  impregnati di gomma

    5,6

    m2

    5902 10 90

    – –  altre

    8

    m2

    5902 20

    –  di poliesteri

     

     

    5902 20 10

    – –  impregnati di gomma

    5,6

    m2

    5902 20 90

    – –  altri

    8

    m2

    5902 90

    –  altri

     

     

    5902 90 10

    – –  impregnati di gomma

    5,6

    m2

    5902 90 90

    – –  altri

    8

    m2

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

     

     

    5903 10

    –  con poli(cloruro di vinile)

     

     

    5903 10 10

    – –  impregnati

    8

    m2

    5903 10 90

    – –  spalmati, ricoperti o stratificati

    8

    m2

    5903 20

    –  con poliuretano

     

     

    5903 20 10

    – –  impregnati

    8

    m2

    5903 20 90

    – –  spalmati, ricoperti o stratificati

    8

    m2

    5903 90

    –  altri

     

     

    5903 90 10

    – –  impregnati

    8

    m2

     

    – –  spalmati, ricoperti o stratificati

     

     

    5903 90 91

    – – –  con derivati della cellulosa o di altra materia plastica, la materia tessile costituente il diritto

    8

    m2

    5903 90 99

    – – –  altri

    8

    m2

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo constituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

     

     

    5904 10 00

    –  Linoleum

    5,3

    m2

    5904 90 00

    –  altri

    5,3

    m2

    5905 00

    Rivestimenti murali di materie tessili

     

     

    5905 00 10

    –  consistenti in filati parallelizzati su supporto

    5,8

     

    –  altri

     

     

    5905 00 30

    – –  di lino

    8

    5905 00 50

    – –  di iuta

    4

    5905 00 70

    – –  di fibre sintetiche e artificiali

    8

    5905 00 90

    – –  altre

    6

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902

     

     

    5906 10 00

    –  Nastri adesivi di larghezza inferiore o uguale a 20 cm

    4,6

     

    –  altri

     

     

    5906 91 00

    – –  a maglia

    6,5

    5906 99

    – –  altri

     

     

    5906 99 10

    – – –  Nappe riprese alla nota 4 c) di questo capitolo

    8

    5906 99 90

    – – –  altri

    5,6

    5907 00

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

     

     

    5907 00 10

    –  Tele incerate o altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio

    4,9

    m2

    5907 00 90

    –  altri

    4,9

    m2

    5908 00 00

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate

    5,6

    5909 00

    Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie

     

     

    5909 00 10

    –  di fibre sintetiche

    6,5

    5909 00 90

    –  di altre materie tessili

    6,5

    5910 00 00

    Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie

    5,1

    5911

    Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 di questo capitolo

     

     

    5911 10 00

    –  Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

    5,3

    5911 20 00

    –  Veli e tele da buratti, anche confezionati (93)

    4,6

     

    –  Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili (per esempio: a pasta, ad amianto-cemento)

     

     

    5911 31

    – –  di peso inferiore a 650 g/m2

     

     

     

    – – –  di seta, di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    5911 31 11

    – – – –  Tessuti feltrati o non di fibre sintetiche dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere

    5,8

    m2

    5911 31 19

    – – – –  altri

    5,8

    5911 31 90

    – – –  di altre materie tessili

    4,4

    5911 32

    – –  di peso uguale o superiore a 650 g/m2

     

     

    5911 32 10

    – – –  di seta, di fibre sintetiche o artificiali

    5,8

    5911 32 90

    – – –  di altre materie tessili

    4,4

    5911 40 00

    –  Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli di capelli

    6

    5911 90

    –  altri

     

     

    5911 90 10

    – –  di feltro

    6

    5911 90 90

    – –  altri

    6

    CAPITOLO 60

    STOFFE A MAGLIA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i pizzi all’uncinetto della voce 5804;

    b)

    le etichette, gli scudetti e manufatti simili a maglia della voce 5807;

    c)

    le stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate del capitolo 59. Tuttavia, i velluti, le felpe e le stoffe ricce a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati restano classificati nella voce 6001.

    2.

    Questo capitolo comprende anche le stoffe ottenute con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati per l’abbigliamento, per l’arredamento o per usi simili.

    3.

    Nella nomenclatura, l’espressione «a maglia» si riferisce anche ai prodotti cuciti con punto a maglia nei quali le maglie sono costituite da filati tessili.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6001

    Velluti, felpe (comprese le stoffe dette a peli lunghi) e le stoffe ricce, a maglia

     

     

    6001 10 00

    –  Stoffe dette a peli lunghi

    8

     

    –  Stoffe a ricci

     

     

    6001 21 00

    – –  di cotone

    8

    6001 22 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    8

    6001 29 00

    – –  di altre materie tessili

    8

     

    –  altri

     

     

    6001 91 00

    – –  di cotone

    8

    6001 92 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    8

    6001 99 00

    – –  di altre materie tessili

    8

    6002

    Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri o di fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

     

     

    6002 40 00

    –  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

    8

    6002 90 00

    –  altre

    6,5

    6003

    Stoffe a maglia di larghezza inferiore o uguale a 30 cm diverse da quelle delle voci 6001 e 6002

     

     

    6003 10 00

    –  di lana o di peli fini

    8

    6003 20 00

    –  di cotone

    8

    6003 30

    –  di fibre sintetiche

     

     

    6003 30 10

    – –  Pizzi Raschel

    8

    6003 30 90

    – –  altre

    8

    6003 40 00

    –  di fibre artificiali

    8

    6003 90 00

    –  altre

    8

    6004

    Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001

     

     

    6004 10 00

    –  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di elastomeri ma non fili di gomma

    8

    6004 90 00

    –  altre

    6,5

    6005

    Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004

     

     

     

    –  di cotone

     

     

    6005 21 00

    – –  gregge o imbianchite

    8

    6005 22 00

    – –  tinte

    8

    6005 23 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    6005 24 00

    – –  stampate

    8

     

    –  di fibre sintetiche

     

     

    6005 31

    – –  gregge o imbianchite

     

     

    6005 31 10

    – – –  per tende e tendine

    8

    6005 31 50

    – – –  Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

    8

    6005 31 90

    – – –  altre

    8

    6005 32

    – –  tinte

     

     

    6005 32 10

    – – –  per tende e tendine

    8

    6005 32 50

    – – –  Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

    8

    6005 32 90

    – – –  altre

    8

    6005 33

    – –  di filati di diversi colori

     

     

    6005 33 10

    – – –  per tende e tendine

    8

    6005 33 50

    – – –  Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

    8

    6005 33 90

    – – –  altre

    8

    6005 34

    – –  stampate

     

     

    6005 34 10

    – – –  per tende e tendine

    8

    6005 34 50

    – – –  Pizzi Raschel diversi da quelli per tende e tendine

    8

    6005 34 90

    – – –  altre

    8

     

    –  di fibre artificiali

     

     

    6005 41 00

    – –  gregge o imbianchite

    8

    6005 42 00

    – –  tinte

    8

    6005 43 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    6005 44 00

    – –  stampate

    8

    6005 90

    –  altre

     

     

    6005 90 10

    – –  di lana o di peli fini

    8

    6005 90 90

    – –  altre

    8

    6006

    Altre stoffe a maglia

     

     

    6006 10 00

    –  di lana o di peli fini

    8

     

    –  di cotone

     

     

    6006 21 00

    – –  gregge o imbianchite

    8

    6006 22 00

    – –  tinte

    8

    6006 23 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    6006 24 00

    – –  stampate

    8

     

    –  di fibre sintetiche

     

     

    6006 31

    – –  gregge o imbianchite

     

     

    6006 31 10

    – – –  per tende e tendine

    8

    6006 31 90

    – – –  altre

    8

    6006 32

    – –  tinte

     

     

    6006 32 10

    – – –  per tende e tendine

    8

    6006 32 90

    – – –  altre

    8

    6006 33

    – –  di filati di diversi colori

     

     

    6006 33 10

    – – –  per tende e tendine

    8

    6006 33 90

    – – –  altre

    8

    6006 34

    – –  stampate

     

     

    6006 34 10

    – – –  per tende e tendine

    8

    6006 34 90

    – – –  altre

    8

     

    –  di fibre artificiali

     

     

    6006 41 00

    – –  gregge o imbianchite

    8

    6006 42 00

    – –  tinte

    8

    6006 43 00

    – –  di filati di diversi colori

    8

    6006 44 00

    – –  stampate

    8

    6006 90 00

    –  altre

    8

    CAPITOLO 61

    INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

    Note

    1.

    Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati a maglia.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti della voce 6212;

    b)

    gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

    c)

    gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

    3.

    Ai sensi delle voci 6103 e 6104:

    a)

    per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

    da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell’assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

    da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

    Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura) di una stoffa differente.

    Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio, un paio di pantaloni e uno «short» o due paia di pantaloni, oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo al pantalone o ad uno di essi e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, mentre gli altri elementi devono essere trattati separatamente.

    L’espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

    i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

    le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

    gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta;

    b)

    per «insieme» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:

    di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi;

    di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.

    Tutti i componenti di un «insieme», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «insieme» non comprende le tute sportive («trainings»), le combinazioni da sci tipo tuta e gli insiemi da sci della voce 6112.

    4.

    Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita od orli a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell’indumento, né gli indumenti che hanno, di solito, meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.

    5.

    La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.

    6.

    Per l’interpretazione della voce 6111:

    a)

    l’espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

    b)

    gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.

    7.

    Ai sensi della voce 6112, per «combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l’aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

    a)

    in una «tuta da sci», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure

    b)

    in un «completo da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

    di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

    di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

    Il «completo da sci» può ugualmente essere costituito da una combinazione da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la tuta.

    Tutti gli elementi di un «completo da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

    8.

    Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.

    9.

    Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell’indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l’uno o l’altro sesso.

    Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

    10.

    I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

    Note complementari

    1.

    Per l’applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «completo» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

    A tal fine:

    la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,

    è considerato come componente di un «completo» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell’operazione di lavorazione a maglia.

    Non costituiscono dei «completi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

    Tutti i componenti di un completo devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l’etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come completo.

    2.

    Ai sensi della voce 6109, l’espressione «canottiere (magliette)» comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

    Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni alle t-shirt o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

    3.

    La voce 6111 e le sottovoci 6116 10 20 e 6116 10 80 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:

    con tessuti a maglia della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma; o

    con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

    I capitoli 39 e 40 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti a maglia non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché i tessuti a maglia servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6101

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103

     

     

    6101 20

    –  di cotone

     

     

    6101 20 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6101 20 90

    – –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6101 30

    –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6101 30 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6101 30 90

    – –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6101 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    6101 90 20

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6101 90 80

    – –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6102

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104

     

     

    6102 10

    –  di lana o di peli fini

     

     

    6102 10 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6102 10 90

    – –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6102 20

    –  di cotone

     

     

    6102 20 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6102 20 90

    – –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6102 30

    –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6102 30 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6102 30 90

    – –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6102 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    6102 90 10

    – –  Cappotti, giacconi, mantelli e simili

    12

    p/st

    6102 90 90

    – –  Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili

    12

    p/st

    6103

    Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia, per uomo o ragazzo

     

     

    6103 10

    –  Vestiti o completi

     

     

    6103 10 10

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6103 10 90

    – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Insiemi

     

     

    6103 22 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6103 23 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6103 29 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  Giacche

     

     

    6103 31 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6103 32 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6103 33 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6103 39 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

     

     

    6103 41 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6103 42 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6103 43 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6103 49 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

    6104

    Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza

     

     

     

    –  Abiti a giacca (tailleurs)

     

     

    6104 13 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 19

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6104 19 20

    – – –  di cotone

    12

    p/st

    6104 19 90

    – – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Insiemi

     

     

    6104 22 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6104 23 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 29

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6104 29 10

    – – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 29 90

    – – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Giacche

     

     

    6104 31 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 32 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6104 33 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 39 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  Abiti interi

     

     

    6104 41 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 42 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6104 43 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 44 00

    – –  di fibre artificiali

    12

    p/st

    6104 49 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  Gonne e gonne-pantaloni

     

     

    6104 51 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 52 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6104 53 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 59 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

     

     

    6104 61 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6104 62 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6104 63 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6104 69 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

    6105

    Camicie e camicette, a maglia, per uomo o ragazzo

     

     

    6105 10 00

    –  di cotone

    12

    p/st

    6105 20

    –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6105 20 10

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6105 20 90

    – –  di fibre artificiali

    12

    p/st

    6105 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    6105 90 10

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6105 90 90

    – –  altri

    12

    p/st

    6106

    Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

     

     

    6106 10 00

    –  di cotone

    12

    p/st

    6106 20 00

    –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6106 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    6106 90 10

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6106 90 30

    – –  di seta o di cascami di seta

    12

    p/st

    6106 90 50

    – –  di lino o di ramiè

    12

    p/st

    6106 90 90

    – –  altre

    12

    p/st

    6107

    Slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

     

     

     

    –  Slips e mutande

     

     

    6107 11 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6107 12 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6107 19 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  Camicie da notte e pigiami

     

     

    6107 21 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6107 22 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6107 29 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  altri

     

     

    6107 91 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6107 99 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

    6108

    Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

     

     

     

    –  Sottovesti o sottabiti e sottogonne

     

     

    6108 11 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6108 19 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  Slips e mutandine

     

     

    6108 21 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6108 22 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6108 29 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  Camicie da notte e pigiami

     

     

    6108 31 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6108 32 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6108 39 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  altri

     

     

    6108 91 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6108 92 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6108 99 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

    6109

    T-shirts e canottiere (magliette), a maglia

     

     

    6109 10 00

    –  di cotone

    12

    p/st

    6109 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    6109 90 20

    – –  di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6109 90 90

    – –  altre

    12

    p/st

    6110

    Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia

     

     

     

    –  di lana o di peli fini

     

     

    6110 11

    – –  di lana

     

     

    6110 11 10

    – – –  Maglioni (golf) e pullover, contenenti almeno 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, 600 g o più

    10,5

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    6110 11 30

    – – – –  per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6110 11 90

    – – – –  per donna o ragazza

    12

    p/st

    6110 12

    – –  di capra del Cachemir

     

     

    6110 12 10

    – – –  per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6110 12 90

    – – –  per donna o ragazza

    12

    p/st

    6110 19

    – –  altri

     

     

    6110 19 10

    – – –  per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6110 19 90

    – – –  per donna o ragazza

    12

    p/st

    6110 20

    –  di cotone

     

     

    6110 20 10

    – –  Magliette a collo alto

    12

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    6110 20 91

    – – –  per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6110 20 99

    – – –  per donna o ragazza

    12

    p/st

    6110 30

    –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6110 30 10

    – –  Magliette a collo alto

    12

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    6110 30 91

    – – –  per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6110 30 99

    – – –  per donna o ragazza

    12

    p/st

    6110 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    6110 90 10

    – –  di lino o di ramiè

    12

    p/st

    6110 90 90

    – –  altri

    12

    p/st

    6111

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bébés)

     

     

    6111 20

    –  di cotone

     

     

    6111 20 10

    – –  Guanti

    8,9

    pa

    6111 20 90

    – –  altri

    12

    6111 30

    –  di fibre sintetiche

     

     

    6111 30 10

    – –  Guanti

    8,9

    pa

    6111 30 90

    – –  altri

    12

    6111 90

    –  di altre materie tessili

     

     

     

    – –  di lana o di peli fini

     

     

    6111 90 11

    – – –  Guanti

    8,9

    pa

    6111 90 19

    – – –  altri

    12

    6111 90 90

    – –  altri

    12

    6112

    Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia

     

     

     

    –  Tute sportive

     

     

    6112 11 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6112 12 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6112 19 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

    6112 20 00

    –  Tute da sci e completi da sci

    12

     

    –  Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo

     

     

    6112 31

    – –  di fibre sintetiche

     

     

    6112 31 10

    – – –  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

    8

    p/st

    6112 31 90

    – – –  altre

    12

    p/st

    6112 39

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6112 39 10

    – – –  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

    8

    p/st

    6112 39 90

    – – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza

     

     

    6112 41

    – –  di fibre sintetiche

     

     

    6112 41 10

    – – –  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

    8

    p/st

    6112 41 90

    – – –  altre

    12

    p/st

    6112 49

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6112 49 10

    – – –  contenenti, in peso, 5 % o più di filati di gomma

    8

    p/st

    6112 49 90

    – – –  altre

    12

    p/st

    6113 00

    Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907

     

     

    6113 00 10

    –  di tessuti a maglia della voce 5906

    8

    6113 00 90

    –  altri

    12

    6114

    Altri indumenti, a maglia

     

     

    6114 20 00

    –  di cotone

    12

    6114 30 00

    –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    6114 90 00

    –  di altre materie tessili

    12

    6115

    Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia

     

     

    6115 10

    –  Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici)

     

     

    6115 10 10

    – –  Calzettoni per varici, di fibre sintetiche

    8

    pa

    6115 10 90

    – –  altri

    12

     

    –  Altre calzemaglie (collants)

     

     

    6115 21 00

    – –  di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

    12

    p/st

    6115 22 00

    – –  di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex

    12

    p/st

    6115 29 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

    6115 30

    –  Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex

     

     

     

    – –  di fibre sintetiche

     

     

    6115 30 11

    – – –  Calzettoni

    12

    pa

    6115 30 19

    – – –  Calze

    12

    pa

    6115 30 90

    – –  di altre materie tessili

    12

    pa

     

    –  altri

     

     

    6115 94 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    pa

    6115 95 00

    – –  di cotone

    12

    pa

    6115 96

    – –  di fibre sintetiche

     

     

    6115 96 10

    – – –  Calzettoni (gambaletti)

    12

    pa

     

    – – –  altri

     

     

    6115 96 91

    – – – –  Calze da donna

    12

    pa

    6115 96 99

    – – – –  altre

    12

    pa

    6115 99 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    pa

    6116

    Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia

     

     

    6116 10

    –  impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma

     

     

    6116 10 20

    – –  Guanti impregnati, spalmati o ricoperti di gomma

    8

    pa

    6116 10 80

    – –  altri

    8,9

    pa

     

    –  altri

     

     

    6116 91 00

    – –  di lana o di peli fini

    8,9

    pa

    6116 92 00

    – –  di cotone

    8,9

    pa

    6116 93 00

    – –  di fibre sintetiche

    8,9

    pa

    6116 99 00

    – –  di altre materie tessili

    8,9

    pa

    6117

    Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia

     

     

    6117 10 00

    –  Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili

    12

    6117 80

    –  altri accessori

     

     

    6117 80 10

    – –  a maglia elastica o a maglia gommata

    8

    6117 80 80

    – –  altri

    12

    6117 90 00

    –  Parti

    12

    CAPITOLO 62

    INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

    Note

    1.

    Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall’ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti da rigattiere della voce 6309;

    b)

    gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).

    3.

    Ai sensi delle voci 6203 e 6204:

    a)

    per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:

    da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell’assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca;

    da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.

    Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).

    Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.

    L’espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:

    i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali;

    le marsine (o frac), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro;

    gli «smoking», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta;

    b)

    per «completo» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:

    di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo;

    di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno short (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.

    Tutti i componenti di un «completo» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «completo» non comprende le tute sportive, le tute da sci e i completi da sci della voce 6211.

    4.

    Per l’interpretazione della voce 6209:

    a)

    l’espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm; detta espressione comprende anche i pannolini e le fasce;

    b)

    gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.

    5.

    Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.

    6.

    Ai sensi della voce 6211, per «tute da sci e completi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l’aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:

    a)

    sia in una «tuta da sci», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;

    b)

    sia in un «completo da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:

    di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè;

    di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).

    Il «completo da sci» può ugualmente essere costituito da una tuta da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la tuta.

    Tutti gli elementi di un «completo da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.

    7.

    Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.

    8.

    Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell’indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l’uno o per l’altro sesso.

    Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.

    9.

    I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.

    Nota complementare

    1.

    Per l’applicazione della nota 3 b) di questo capitolo, i componenti di un «completo» devono essere interamente realizzati in un'unica stessa stoffa, senza pregiudizio delle altre disposizioni della suddetta nota.

    A tal fine, la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata.

    Non costituiscono dei «completi» gli assortimenti i cui componenti sono realizzati con stoffe differenti anche se questa differenza riguarda soltanto i loro rispettivi colori.

    Tutti i componenti di un completo devono essere presentati congiuntamente per la vendita al minuto in un'unica entità. Il condizionamento individuale o l’etichettatura separata di ciascun componente di questa unica entità non ha alcuna influenza sulla classificazione di tale entità come completo.

    2.

    Le voci 6209 e 6216 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati:

    con tessuti (diversi da quelli a maglia) della voce 5903 o 5906 impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, o

    con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma.

    I capitoli 39 e 40 comprendono guanti, mezzoguanti e muffole, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma alveolare o di materia plastica alveolare, a prescindere dal fatto che essi siano confezionati con tessuti (diversi da quelli a maglia) non impregnati, né spalmati o ricoperti e successivamente impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica alveolare o di gomma alveolare purché questi tessuti servano solo da supporto [nota 2 a) 5) e nota 4, ultimo paragrafo, del capitolo 59].

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6201

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203

     

     

     

    –  Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

     

     

    6201 11 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6201 12

    – –  di cotone

     

     

    6201 12 10

    – – –  di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

    12

    p/st

    6201 12 90

    – – –  di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

    12

    p/st

    6201 13

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6201 13 10

    – – –  di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

    12

    p/st

    6201 13 90

    – – –  di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

    12

    p/st

    6201 19 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  altri

     

     

    6201 91 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6201 92 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6201 93 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6201 99 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

    6202

    Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204

     

     

     

    –  Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili

     

     

    6202 11 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6202 12

    – –  di cotone

     

     

    6202 12 10

    – – –  di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

    12

    p/st

    6202 12 90

    – – –  di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

    12

    p/st

    6202 13

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6202 13 10

    – – –  di un peso, per pezzo, uguale o inferiore a 1 kg

    12

    p/st

    6202 13 90

    – – –  di un peso, per pezzo, superiore a 1 kg

    12

    p/st

    6202 19 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  altri

     

     

    6202 91 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6202 92 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6202 93 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6202 99 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

    6203

    Vestiti o completi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per uomo o ragazzo

     

     

     

    –  Vestiti o completi

     

     

    6203 11 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6203 12 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6203 19

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6203 19 10

    – – –  di cotone

    12

    p/st

    6203 19 30

    – – –  di fibre artificiali

    12

    p/st

    6203 19 90

    – – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Completi

     

     

    6203 22

    – –  di cotone

     

     

    6203 22 10

    – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 22 80

    – – –  altri

    12

    p/st

    6203 23

    – –  di fibre sintetiche

     

     

    6203 23 10

    – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 23 80

    – – –  altri

    12

    p/st

    6203 29

    – –  di altre materie tessili

     

     

     

    – – –  di fibre artificiali

     

     

    6203 29 11

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 29 18

    – – – –  altri

    12

    p/st

    6203 29 30

    – – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6203 29 90

    – – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Giacche

     

     

    6203 31 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6203 32

    – –  di cotone

     

     

    6203 32 10

    – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 32 90

    – – –  altre

    12

    p/st

    6203 33

    – –  di fibre sintetiche

     

     

    6203 33 10

    – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 33 90

    – – –  altre

    12

    p/st

    6203 39

    – –  di altre materie tessili

     

     

     

    – – –  di fibre artificiali

     

     

    6203 39 11

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 39 19

    – – – –  altre

    12

    p/st

    6203 39 90

    – – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

     

     

    6203 41

    – –  di lana o di peli fini

     

     

    6203 41 10

    – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

    12

    p/st

    6203 41 30

    – – –  Tute con bretelle (salopettes)

    12

    p/st

    6203 41 90

    – – –  altri

    12

    p/st

    6203 42

    – –  di cotone

     

     

     

    – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6203 42 11

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    6203 42 31

    – – – – –  di tessuti detti «Denim»

    12

    p/st

    6203 42 33

    – – – – –  di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

    12

    p/st

    6203 42 35

    – – – – –  altri

    12

    p/st

     

    – – –  Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6203 42 51

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 42 59

    – – – –  altre

    12

    p/st

    6203 42 90

    – – –  altri

    12

    p/st

    6203 43

    – –  di fibre sintetiche

     

     

     

    – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6203 43 11

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 43 19

    – – – –  altri

    12

    p/st

     

    – – –  Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6203 43 31

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 43 39

    – – – –  altre

    12

    p/st

    6203 43 90

    – – –  altri

    12

    p/st

    6203 49

    – –  di altre materie tessili

     

     

     

    – – –  di fibre artificiali

     

     

     

    – – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6203 49 11

    – – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 49 19

    – – – – –  altri

    12

    p/st

     

    – – – –  Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6203 49 31

    – – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6203 49 39

    – – – – –  altre

    12

    p/st

    6203 49 50

    – – – –  altri

    12

    p/st

    6203 49 90

    – – –  altri

    12

    p/st

    6204

    Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza

     

     

     

    –  Abiti a giacca (tailleurs)

     

     

    6204 11 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6204 12 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6204 13 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6204 19

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6204 19 10

    – – –  di fibre artificiali

    12

    p/st

    6204 19 90

    – – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Completi

     

     

    6204 21 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6204 22

    – –  di cotone

     

     

    6204 22 10

    – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 22 80

    – – –  altri

    12

    p/st

    6204 23

    – –  di fibre sintetiche

     

     

    6204 23 10

    – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 23 80

    – – –  altri

    12

    p/st

    6204 29

    – –  di altre materie tessili

     

     

     

    – – –  di fibre artificiali

     

     

    6204 29 11

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 29 18

    – – – –  altri

    12

    p/st

    6204 29 90

    – – –  altri

    12

    p/st

     

    –  Giacche

     

     

    6204 31 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6204 32

    – –  di cotone

     

     

    6204 32 10

    – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 32 90

    – – –  altre

    12

    p/st

    6204 33

    – –  di fibre sintetiche

     

     

    6204 33 10

    – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 33 90

    – – –  altre

    12

    p/st

    6204 39

    – –  di altre materie tessili

     

     

     

    – – –  di fibre artificiali

     

     

    6204 39 11

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 39 19

    – – – –  altre

    12

    p/st

    6204 39 90

    – – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Abiti interi

     

     

    6204 41 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6204 42 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6204 43 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6204 44 00

    – –  di fibre artificiali

    12

    p/st

    6204 49

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6204 49 10

    – – –  di seta o di cascami di seta

    12

    p/st

    6204 49 90

    – – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Gonne e gonne-pantaloni

     

     

    6204 51 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6204 52 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6204 53 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    p/st

    6204 59

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6204 59 10

    – – –  di fibre artificiali

    12

    p/st

    6204 59 90

    – – –  altre

    12

    p/st

     

    –  Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts»

     

     

    6204 61

    – –  di lana o di peli fini

     

     

    6204 61 10

    – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

    12

    p/st

    6204 61 85

    – – –  altri

    12

    p/st

    6204 62

    – –  di cotone

     

     

     

    – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6204 62 11

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

     

    – – – –  altre

     

     

    6204 62 31

    – – – – –  di tessuti detti «Denim»

    12

    p/st

    6204 62 33

    – – – – –  di velluti e felpe a trama, tagliati a coste

    12

    p/st

    6204 62 39

    – – – – –  altri

    12

    p/st

     

    – – –  Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6204 62 51

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 62 59

    – – – –  altre

    12

    p/st

    6204 62 90

    – – –  altri

    12

    p/st

    6204 63

    – –  di fibre sintetiche

     

     

     

    – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6204 63 11

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 63 18

    – – – –  altre

    12

    p/st

     

    – – –  Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6204 63 31

    – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 63 39

    – – – –  altre

    12

    p/st

    6204 63 90

    – – –  altri

    12

    p/st

    6204 69

    – –  di altre materie tessili

     

     

     

    – – –  di fibre artificiali

     

     

     

    – – – –  Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso

     

     

    6204 69 11

    – – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 69 18

    – – – – –  altri

    12

    p/st

     

    – – – –  Tute con bretelle (salopettes)

     

     

    6204 69 31

    – – – – –  da lavoro

    12

    p/st

    6204 69 39

    – – – – –  altre

    12

    p/st

    6204 69 50

    – – – –  altri

    12

    p/st

    6204 69 90

    – – –  altri

    12

    p/st

    6205

    Camicie e camicette per uomo o ragazzo

     

     

    6205 20 00

    –  di cotone

    12

    p/st

    6205 30 00

    –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6205 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    6205 90 10

    – –  di lino o di ramiè

    12

    p/st

    6205 90 80

    – –  altre

    12

    p/st

    6206

    Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza

     

     

    6206 10 00

    –  di seta o di cascami di seta

    12

    p/st

    6206 20 00

    –  di lana o di peli fini

    12

    p/st

    6206 30 00

    –  di cotone

    12

    p/st

    6206 40 00

    –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6206 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    6206 90 10

    – –  di lino o di ramiè

    12

    p/st

    6206 90 90

    – –  altre

    12

    p/st

    6207

    Camiciole, slips, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo

     

     

     

    –  Slips e mutande

     

     

    6207 11 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6207 19 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  Camicie da notte e pigiami

     

     

    6207 21 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6207 22 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6207 29 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  altri

     

     

    6207 91 00

    – –  di cotone

    12

    6207 99

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6207 99 10

    – – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    6207 99 90

    – – –  altri

    12

    6208

    Camiciole e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza

     

     

     

    –  Sottovesti o sottabiti e sottogonne

     

     

    6208 11 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6208 19 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  Camicie da notte e pigiami

     

     

    6208 21 00

    – –  di cotone

    12

    p/st

    6208 22 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    p/st

    6208 29 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  altri

     

     

    6208 91 00

    – –  di cotone

    12

    6208 92 00

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

    12

    6208 99 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    6209

    Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)

     

     

    6209 20 00

    –  di cotone

    10,5

    6209 30 00

    –  di fibre sintetiche

    10,5

    6209 90

    –  di altre materie tessili

     

     

    6209 90 10

    – –  di lana o di peli fini

    10,5

    6209 90 90

    – –  altri

    10,5

    6210

    Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907

     

     

    6210 10

    –  con prodotti delle voci 5602 o 5603

     

     

    6210 10 10

    – –  con prodotti della voce 5602

    12

    6210 10 90

    – –  con prodotti della voce 5603

    12

    6210 20 00

    –  altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201 11 a 6201 19

    12

    p/st

    6210 30 00

    –  altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19

    12

    p/st

    6210 40 00

    –  altri indumenti per uomo o ragazzo

    12

    6210 50 00

    –  altri indumenti per donna o ragazza

    12

    6211

    Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti

     

     

     

    –  Costumi, mutandine e slips da bagno

     

     

    6211 11 00

    – –  per uomo o ragazzo

    12

    p/st

    6211 12 00

    – –  per donna o ragazza

    12

    p/st

    6211 20 00

    –  Tute da sci e completi da sci

    12

    p/st

     

    –  altri indumenti per uomo o ragazzo

     

     

    6211 32

    – –  di cotone

     

     

    6211 32 10

    – – –  Indumenti da lavoro

    12

     

    – – –  Tute sportive, con fodera

     

     

    6211 32 31

    – – – –  di cui l’esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

    12

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    6211 32 41

    – – – – –  Parti superiori

    12

    p/st

    6211 32 42

    – – – – –  Parti inferiori

    12

    p/st

    6211 32 90

    – – –  altri

    12

    6211 33

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6211 33 10

    – – –  Indumenti da lavoro

    12

     

    – – –  Tute sportive, con fodera

     

     

    6211 33 31

    – – – –  di cui l’esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

    12

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    6211 33 41

    – – – – –  Parti superiori

    12

    p/st

    6211 33 42

    – – – – –  Parti inferiori

    12

    p/st

    6211 33 90

    – – –  altri

    12

    6211 39 00

    – –  di altre materie tessili

    12

     

    –  altri indumenti per donna o ragazza

     

     

    6211 41 00

    – –  di lana o di peli fini

    12

    6211 42

    – –  di cotone

     

     

    6211 42 10

    – – –  Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

    12

     

    – – –  Tute sportive, con fodera

     

     

    6211 42 31

    – – – –  di cui l’esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

    12

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    6211 42 41

    – – – – –  Parti superiori

    12

    p/st

    6211 42 42

    – – – – –  Parti inferiori

    12

    p/st

    6211 42 90

    – – –  altri

    12

    6211 43

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6211 43 10

    – – –  Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro

    12

     

    – – –  Tute sportive, con fodera

     

     

    6211 43 31

    – – – –  di cui l’esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa

    12

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    6211 43 41

    – – – – –  Parti superiori

    12

    p/st

    6211 43 42

    – – – – –  Parti inferiori

    12

    p/st

    6211 43 90

    – – –  altri

    12

    6211 49 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    6212

    Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

     

     

    6212 10

    –  Reggiseno e bustini

     

     

    6212 10 10

    – –  presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip

    6,5

    p/st

    6212 10 90

    – –  altri

    6,5

    p/st

    6212 20 00

    –  Guaine e guaine-mutandine

    6,5

    p/st

    6212 30 00

    –  Modellatori

    6,5

    p/st

    6212 90 00

    –  altri

    6,5

    6213

    Fazzoletti da naso e da taschino

     

     

    6213 20 00

    –  di cotone

    10

    p/st

    6213 90 00

    –  di altre materie tessili

    10

    p/st

    6214

    Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili

     

     

    6214 10 00

    –  di seta o di cascami di seta

    8

    p/st

    6214 20 00

    –  di lana o di peli fini

    8

    p/st

    6214 30 00

    –  di fibre sintetiche

    8

    p/st

    6214 40 00

    –  di fibre artificiali

    8

    p/st

    6214 90 00

    –  di altre materie tessili

    8

    p/st

    6215

    Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte

     

     

    6215 10 00

    –  di seta o di cascami di seta

    6,3

    p/st

    6215 20 00

    –  di fibre sintetiche o artificiali

    6,3

    p/st

    6215 90 00

    –  di altre materie tessili

    6,3

    p/st

    6216 00 00

    Guanti, mezzoguanti e muffole

    7,6

    pa

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212

     

     

    6217 10 00

    –  Accessori

    6,3

    6217 90 00

    –  Parti

    12

    CAPITOLO 63

    ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI; ASSORTIMENTI; OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

    Note

    1.

    Il sottocapitolo I che comprende oggetti di qualsiasi tessile, si applica soltanto ai manufatti confezionati.

    2.

    Il sottocapitolo I non comprende:

    a)

    i prodotti dei capitoli da 56 a 62;

    b)

    gli oggetti da rigattiere della voce 6309.

    3.

    La voce 6309 comprende unicamente gli oggetti elencati qui di seguito:

    a)

    gli oggetti di materie tessili:

    indumenti ed accessori di abbigliamento e loro parti,

    coperte,

    biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina,

    manufatti per arredamento, diversi dai tappeti delle voci da 5701 a 5705 e dagli arazzi della voce 5805;

    b)

    calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature, di materie diverse dall’amianto.

    Per essere classificati in questa voce, gli oggetti di cui sopra devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

    presentare tracce apprezzabili di uso, e

    essere presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.ALTRI MANUFATTI TESSILI CONFEZIONATI

    6301

    Coperte

     

     

    6301 10 00

    –  Coperte a riscaldamento elettrico

    6,9

    p/st

    6301 20

    –  Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini

     

     

    6301 20 10

    – –  a maglia

    12

    p/st

    6301 20 90

    – –  altre

    12

    p/st

    6301 30

    –  Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di cotone

     

     

    6301 30 10

    – –  a maglia

    12

    p/st

    6301 30 90

    – –  altre

    7,5

    p/st

    6301 40

    –  Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di fibre sintetiche

     

     

    6301 40 10

    – –  a maglia

    12

    p/st

    6301 40 90

    – –  altre

    12

    p/st

    6301 90

    –  altre coperte

     

     

    6301 90 10

    – –  a maglia

    12

    p/st

    6301 90 90

    – –  altre

    12

    p/st

    6302

    Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina

     

     

    6302 10 00

    –  Biancheria da letto a maglia

    12

     

    –  altra biancheria da letto, stampata

     

     

    6302 21 00

    – –  di cotone

    12

    6302 22

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6302 22 10

    – – –  di stoffe non tessute

    6,9

    6302 22 90

    – – –  altra

    12

    6302 29

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6302 29 10

    – – –  di lino o di ramiè

    12

    6302 29 90

    – – –  altra

    12

     

    –  altra biancheria da letto

     

     

    6302 31 00

    – –  di cotone

    12

    6302 32

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6302 32 10

    – – –  di stoffe non tessute

    6,9

    6302 32 90

    – – –  altra

    12

    6302 39

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6302 39 20

    – – –  di lino o di ramiè

    12

    6302 39 90

    – – –  altra

    12

    6302 40 00

    –  Biancheria da tavola a maglia

    12

     

    –  altra biancheria da tavola

     

     

    6302 51 00

    – –  di cotone

    12

    6302 53

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6302 53 10

    – – –  di stoffe non tessute

    6,9

    6302 53 90

    – – –  altra

    12

    6302 59

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6302 59 10

    – – –  di lino

    12

    6302 59 90

    – – –  altra

    12

    6302 60 00

    –  Biancheria da toletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone

    12

     

    –  altra

     

     

    6302 91 00

    – –  di cotone

    12

    6302 93

    – –  di fibre sintetiche o artificiali

     

     

    6302 93 10

    – – –  di stoffe non tessute

    6,9

    6302 93 90

    – – –  altra

    12

    6302 99

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6302 99 10

    – – –  di lino

    12

    6302 99 90

    – – –  altra

    12

    6303

    Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto

     

     

     

    –  a maglia

     

     

    6303 12 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    m2

    6303 19 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    m2

     

    –  altri

     

     

    6303 91 00

    – –  di cotone

    12

    m2

    6303 92

    – –  di fibre sintetiche

     

     

    6303 92 10

    – – –  di stoffe non tessute

    6,9

    m2

    6303 92 90

    – – –  altri

    12

    m2

    6303 99

    – –  di altre materie tessili

     

     

    6303 99 10

    – – –  di stoffe non tessute

    6,9

    m2

    6303 99 90

    – – –  altri

    12

    m2

    6304

    Altri manufatti per l’arredamento, esclusi quelli della voce 9404

     

     

     

    –  Copriletto

     

     

    6304 11 00

    – –  a maglia

    12

    p/st

    6304 19

    – –  altri

     

     

    6304 19 10

    – – –  di cotone

    12

    p/st

    6304 19 30

    – – –  di lino o di ramiè

    12

    p/st

    6304 19 90

    – – –  di altre materie tessili

    12

    p/st

     

    –  altri

     

     

    6304 91 00

    – –  a maglia

    12

    6304 92 00

    – –  di cotone, diversi da quelli a maglia

    12

    6304 93 00

    – –  diversi da quelli a maglia, di fibre sintetiche

    12

    6304 99 00

    – –  diversi da quelli a maglia, di altre materie tessili

    12

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

     

     

    6305 10

    –  di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

     

     

    6305 10 10

    – –  usati

    2

    6305 10 90

    – –  altri

    4

    6305 20 00

    –  di cotone

    7,2

     

    –  di materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    6305 32

    – –  Contenitori flessibili per merci alla rinfusa

     

     

     

    – – –  ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene

     

     

    6305 32 11

    – – – –  a maglia

    12

     

    – – – –  altri

     

     

    6305 32 81

    – – – – –  di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2

    7,2

    6305 32 89

    – – – – –  di tessuti di peso superiore a 120 g per m2

    7,2

    6305 32 90

    – – –  altri

    7,2

    6305 33

    – –  altri, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene

     

     

    6305 33 10

    – – –  a maglia

    12

     

    – – –  altri

     

     

    6305 33 91

    – – – –  di tessuti di peso inferiore o uguale a 120 g per m2

    7,2

    6305 33 99

    – – – –  di tessuti di peso superiore a 120 g per m2

    7,2

    6305 39 00

    – –  altri

    7,2

    6305 90 00

    –  di altre materie tessili

    6,2

    6306

    Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio

     

     

     

    –  Copertoni e tende per l’esterno

     

     

    6306 12 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    6306 19 00

    – –  di altre materie tessili

    12

     

    –  Tende

     

     

    6306 22 00

    – –  di fibre sintetiche

    12

    6306 29 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    6306 30 00

    –  Vele

    12

    6306 40 00

    –  Materassi pneumatici

    12

    p/st

     

    –  altri

     

     

    6306 91 00

    – –  di cotone

    12

    6306 99 00

    – –  di altre materie tessili

    12

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

     

     

    6307 10

    –  Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie

     

     

    6307 10 10

    – –  a maglia

    12

    6307 10 30

    – –  di stoffe non tessute

    6,9

    6307 10 90

    – –  altri

    7,7

    6307 20 00

    –  Cinture e giubbotti di salvataggio

    6,3

    6307 90

    –  altri

     

     

    6307 90 10

    – –  a maglia

    12

     

    – –  altri

     

     

    6307 90 91

    – – –  di feltro

    6,3

    6307 90 99

    – – –  altri

    6,3

    II.ASSORTIMENTI

    6308 00 00

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    12

    III.OGGETTI DA RIGATTIERE E STRACCI

    6309 00 00

    Oggetti da rigattiere

    5,3

    6310

    Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso

     

     

    6310 10

    –  selezionati

     

     

    6310 10 10

    – –  di lana, di peli fini o grossolani

    esenzione

    6310 10 30

    – –  di lino o di cotone

    esenzione

    6310 10 90

    – –  di altre materie tessili

    esenzione

    6310 90 00

    –  altri

    esenzione

    SEZIONE XII

    CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

    CAPITOLO 64

    CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti da buttare destinati a coprire i piedi o le calzature, fatti di materiali leggeri o poco resistenti (per esempio: carta, fogli di materia plastica) e non aventi suole riportate. Queste ultime sono da classificare secondo la materia costitutiva;

    b)

    le calzature di materie tessili, senza suole esterne incollate, cucite o altrimenti fissate oppure applicate sulla tomaia (sezione XI);

    c)

    le calzature usate della voce 6309;

    d)

    gli oggetti di amianto (asbesto) (voce 6812);

    e)

    le calzature e gli apparecchi di ortopedia, e loro parti (voce 9021);

    f)

    le calzature aventi il carattere di giocattoli e le calzature alle quali sono fissati dei pattini (da ghiaccio o a rotelle); i parastinchi ed altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport (capitolo 95).

    2.

    Non sono considerate come «parti», ai sensi della voce 6406, le zeppe, i salvapunte e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci ed altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonché i bottoni per calzature (voce 9606).

    3.

    Ai sensi di questo capitolo:

    a)

    i termini «gomma» e «materie plastiche» comprendono i tessuti e altri supporti tessili aventi uno strato esterno di gomma o di materia plastica percettibile ad occhio nudo; per l’applicazione di questa disposizione non si tiene conto dei cambiamenti di colore provocati dalle operazioni effettuate per ottenere questo strato esterno;

    b)

    l'espressione «cuoio naturale» si riferisce ai prodotti della voce 4107 e delle voci da 4112 a 4114.

    4.

    Con riserva delle disposizioni della nota 3 di questo capitolo:

    a)

    la materia della tomaia è determinata dalla materia che costituisce la parte maggiore della superficie esterna di rivestimento esterno, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali bordure, proteggicaviglie, ornamenti, fibbie, linguette, occhielli o accessori e rinforzi simili;

    b)

    la materia costitutiva della suola esterna è determinata da quella che costituisce la parte maggiore della superficie a contatto del suolo, senza tener conto degli accessori o dei rinforzi, quali punte, barrette, chiodi, salvapunte o accessori e rinforzi simili.

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 e 6404 11, per «calzature per lo sport» si intendono esclusivamente:

    a)

    le calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

    b)

    le calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo.

    Nota complementare

    1.

    Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come «rinforzi» tutti i pezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

    Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi.

    2.

    Ai sensi della nota 4 b), uno o più strati di materia tessile che non possiedono alcuna caratteristica richiesta per l'uso normale di una suola esterna (ad es. durabilità, resistenza, ecc.) non devono essere presi in considerazione ai fini della classificazione.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6401

    Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti

     

     

    6401 10

    –  Calzature con puntale protettivo di metallo

     

     

    6401 10 10

    – –  con tomaie di gomma

    17

    pa

    6401 10 90

    – –  con tomaie di materia plastica

    17

    pa

     

    –  altre calzature

     

     

    6401 92

    – –  che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio

     

     

    6401 92 10

    – – –  con tomaie di gomma

    17

    pa

    6401 92 90

    – – –  con tomaie di materia plastica

    17

    pa

    6401 99 00

    – –  altre

    17

    pa

    6402

    Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica

     

     

     

    –  Calzature per lo sport

     

     

    6402 12

    – –  Calzature da sci e calzature per il surf da neve

     

     

    6402 12 10

    – – –  Calzature da sci

    17

    pa

    6402 12 90

    – – –  Calzature per il surf da neve

    17

    pa

    6402 19 00

    – –  altre

    16,9

    pa

    6402 20 00

    –  Calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli

    17

    pa

     

    –  altre calzature

     

     

    6402 91

    – –  che ricoprono la caviglia

     

     

    6402 91 10

    – – –  con puntale protettivo di metallo

    17

    pa

    6402 91 90

    – – –  altre

    16,9

    pa

    6402 99

    – –  altre

     

     

    6402 99 05

    – – –  con puntale protettivo di metallo

    17

    pa

     

    – – –  altre

     

     

    6402 99 10

    – – – –  con tomaie di gomma

    16,8

    pa

     

    – – – –  con tomaie di materia plastica

     

     

     

    – – – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

     

     

    6402 99 31

    – – – – – –  di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

    16,8

    pa

    6402 99 39

    – – – – – –  altre

    16,8

    pa

    6402 99 50

    – – – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

    16,8

    pa

     

    – – – – –  altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6402 99 91

    – – – – – –  inferiore a 24 cm

    16,8

    pa

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6402 99 93

    – – – – – – –  Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna

    16,8

    pa

     

    – – – – – – –  altre

     

     

    6402 99 96

    – – – – – – – –  per uomo

    16,8

    pa

    6402 99 98

    – – – – – – – –  per donna

    16,8

    pa

    6403

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale

     

     

     

    –  Calzature per lo sport

     

     

    6403 12 00

    – –  Calzature da sci e calzature per il surf da neve

    8

    pa

    6403 19 00

    – –  altre

    8

    pa

    6403 20 00

    –  Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce

    8

    pa

    6403 40 00

    –  altre calzature, con puntale protettivo di metallo

    8

    pa

     

    –  altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale

     

     

    6403 51

    – –  che ricoprono la caviglia

     

     

    6403 51 05

    – – –  con suola principale di legno, senza suola interna

    8

    pa

     

    – – –  altre

     

     

     

    – – – –  che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 51 11

    – – – – –  inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 51 15

    – – – – – –  per uomo

    8

    pa

    6403 51 19

    – – – – – –  per donna

    8

    pa

     

    – – – –  altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 51 91

    – – – – –  inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 51 95

    – – – – – –  per uomo

    8

    pa

    6403 51 99

    – – – – – –  per donna

    8

    pa

    6403 59

    – –  altre

     

     

    6403 59 05

    – – –  con suola principale di legno, senza suola interna

    8

    pa

     

    – – –  altre

     

     

     

    – – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

     

     

    6403 59 11

    – – – – –  di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

    5

    pa

     

    – – – – –  altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 59 31

    – – – – – –  inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 59 35

    – – – – – – –  per uomo

    8

    pa

    6403 59 39

    – – – – – – –  per donna

    8

    pa

    6403 59 50

    – – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

    8

    pa

     

    – – – –  altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 59 91

    – – – – –  inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 59 95

    – – – – – –  per uomo

    8

    pa

    6403 59 99

    – – – – – –  per donna

    8

    pa

     

    –  altre calzature

     

     

    6403 91

    – –  che ricoprono la caviglia

     

     

    6403 91 05

    – – –  con suola principale di legno, senza suola interna

    8

    pa

     

    – – –  altre

     

     

     

    – – – –  che ricoprono la caviglia, ma che non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 91 11

    – – – – –  inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 91 13

    – – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

    8

    pa

     

    – – – – – –  altre

     

     

    6403 91 16

    – – – – – – –  per uomo

    8

    pa

    6403 91 18

    – – – – – – –  per donna

    8

    pa

     

    – – – –  altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 91 91

    – – – – –  inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 91 93

    – – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

    8

    pa

     

    – – – – – –  altre

     

     

    6403 91 96

    – – – – – – –  per uomo

    8

    pa

    6403 91 98

    – – – – – – –  per donna

    5

    pa

    6403 99

    – –  altre

     

     

    6403 99 05

    – – –  con suola principale di legno, senza suola interna

    8

    pa

     

    – – –  altre

     

     

     

    – – – –  Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli

     

     

    6403 99 11

    – – – – –  di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 99 31

    – – – – – –  inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 99 33

    – – – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

    8

    pa

     

    – – – – – – –  altre

     

     

    6403 99 36

    – – – – – – – –  per uomo

    8

    pa

    6403 99 38

    – – – – – – – –  per donna

    5

    pa

    6403 99 50

    – – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

    8

    pa

     

    – – – –  altre, con suole interne di lunghezza

     

     

    6403 99 91

    – – – – –  inferiore a 24 cm

    8

    pa

     

    – – – – –  uguale o superiore a 24 cm

     

     

    6403 99 93

    – – – – – –  Calzature che non sono riconoscibili come calzature per uomo o per donna

    8

    pa

     

    – – – – – –  altre

     

     

    6403 99 96

    – – – – – – –  per uomo

    8

    pa

    6403 99 98

    – – – – – – –  per donna

    7

    pa

    6404

    Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili

     

     

     

    –  Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica

     

     

    6404 11 00

    – –  Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili

    16,9

    pa

    6404 19

    – –  altre

     

     

    6404 19 10

    – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

    16,9

    pa

    6404 19 90

    – – –  altre

    17

    pa

    6404 20

    –  Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

     

     

    6404 20 10

    – –  Pantofole ed altre calzature da camera

    17

    pa

    6404 20 90

    – –  altre

    17

    pa

    6405

    Altre calzature

     

     

    6405 10 00

    –  con tomaie di cuoio naturale o ricostituito

    3,5

    pa

    6405 20

    –  con tomaie di materie tessili

     

     

    6405 20 10

    – –  con suole esterne di legno o di sughero

    3,5

    pa

     

    – –  con suole esterne di altre materie

     

     

    6405 20 91

    – – –  Pantofole ed altre calzature da camera

    4

    pa

    6405 20 99

    – – –  altre

    4

    pa

    6405 90

    –  altre

     

     

    6405 90 10

    – –  con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito

    17

    pa

    6405 90 90

    – –  con suole esterne di altre materie

    4

    pa

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

     

     

    6406 10

    –  Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide

     

     

     

    – –  di cuoio naturale

     

     

    6406 10 11

    – – –  Tomaie

    3

    6406 10 19

    – – –  Parti di tomaie

    3

    6406 10 90

    – –  di altre materie

    3

    6406 20

    –  Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica

     

     

    6406 20 10

    – –  di gomma

    3

    6406 20 90

    – –  di materia plastica

    3

     

    –  altri

     

     

    6406 91 00

    – –  di legno

    3

    6406 99

    – –  di altre materie

     

     

    6406 99 10

    – – –  Ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti

    3

    6406 99 30

    – – –  Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne

    3

    pa

    6406 99 50

    – – –  Suole interne ed altri accessori amovibili

    3

    6406 99 60

    – – –  Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

    3

    6406 99 80

    – – –  altre

    3

    CAPITOLO 65

    CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i cappelli, i copricapo ed altre acconciature, usati, della voce 6309;

    b)

    i cappelli ed altri copricapo di amianto (asbesto) (voce 6812);

    c)

    i cappelli ed altri copricapo aventi il carattere di giocattoli, quali cappelli per bambole e gli oggetti per il carnevale (capitolo 95).

    2.

    La voce 6502 non comprende le campane o forme confezionate mediante cucitura, diverse da quelle ottenute unendo fra loro strisce semplicemente cucite a spirale.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6501 00 00

    Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli

    2,7

    p/st

    6502 00 00

    Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate né guarnite

    esenzione

    p/st

    6503

     

     

     

    6504 00 00

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti

    esenzione

    p/st

    6505

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

     

     

    6505 10 00

    –  Retine per capelli

    2,7

    6505 90

    –  altri

     

     

    6505 90 05

    – –  di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501

    5,7

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    6505 90 10

    – – –  Berretti senza falde e visiera, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo

    2,7

    p/st

    6505 90 30

    – – –  Berretti con visiera, chepì e simili copricapo

    2,7

    p/st

    6505 90 80

    – – –  altri

    2,7

    6506

    Altri cappelli, copricapo ed acconciature, anche guarniti

     

     

    6506 10

    –  Copricapo di sicurezza

     

     

    6506 10 10

    – –  di materia plastica

    2,7

    p/st

    6506 10 80

    – –  di altre materie

    2,7

    p/st

     

    –  altri

     

     

    6506 91 00

    – –  di gomma o di materia plastica

    2,7

    p/st

    6506 99

    – –  di altre materie

     

     

    6506 99 10

    – – –  di feltro di peli o di lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501

    5,7

    p/st

    6506 99 90

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    6507 00 00

    Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapo

    2,7

    CAPITOLO 66

    OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le canne metriche e simili (voce 9017);

    b)

    i bastoni-fucili, bastoni animati, bastoni o mazze, piombati e simili (capitolo 93);

    c)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati al divertimento dei bambini).

    2.

    La voce 6603 non comprende le forniture di materie tessili, i foderi, le spoglie (di ombrelli), le nappe, le dragone e simili, di qualsiasi materia per gli oggetti delle voci 6601 o 6602. Questi accessori debbono essere classificati separatamente anche se sono presentati insieme agli oggetti cui sono destinati, ma non montati su di essi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6601

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

     

     

    6601 10 00

    –  Ombrelloni da giardino e simili

    4,7

    p/st

     

    –  altri

     

     

    6601 91 00

    – –  con fusto o manico telescopico

    4,7

    p/st

    6601 99

    – –  altri

     

     

     

    – – –  con spoglie di tessuti di materie tessili

     

     

    6601 99 11

    – – – –  di fibre sintetiche o artificiali

    4,7

    p/st

    6601 99 19

    – – – –  di altre materie tessili

    4,7

    p/st

    6601 99 90

    – – –  altri

    4,7

    p/st

    6602 00 00

    Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili

    2,7

    6603

    Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti delle voci 6601 e 6602

     

     

    6603 20 00

    –  Ossature montate, anche con fusto o manico, per ombrelli (da pioggia o da sole), od ombrelloni

    5,2

    6603 90

    –  altri

     

     

    6603 90 10

    – –  Impugnature e pomi

    2,7

    6603 90 90

    – –  altri

    5

    CAPITOLO 67

    PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli (voce 5911);

    b)

    i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti (sezione XI);

    c)

    le calzature (capitolo 64);

    d)

    le acconciature e le retine per capelli (capitolo 65);

    e)

    i giocattoli, gli oggetti per lo sport e gli oggetti per carnevale (capitolo 95);

    f)

    i piumini di calugine, i piumini da cipria e gli stacci di capelli (capitolo 96).

    2.

    La voce 6701 non comprende:

    a)

    gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce 9404;

    b)

    gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;

    c)

    i fiori, le foglie e loro parti, nonché gli oggetti confezionati della voce 6702.

    3.

    La voce 6702 non comprende:

    a)

    gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro (capitolo 70);

    b)

    le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un solo pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, né quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento, l'incastratura o altri metodi analoghi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6701 00 00

    Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie, diversi dai prodotti della voce 0505, e dai calami e dagli steli di piume, lavorati

    2,7

    6702

    Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie o frutti artificiali

     

     

    6702 10 00

    –  di materie plastiche

    4,7

    6702 90 00

    –  di altre materie

    4,7

    6703 00 00

    Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili

    1,7

    6704

    Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; lavori di capelli non nominati né compresi altrove

     

     

     

    –  di materie tessili sintetiche

     

     

    6704 11 00

    – –  Parrucche complete

    2,2

    6704 19 00

    – –  altri

    2,2

    6704 20 00

    –  di capelli

    2,2

    6704 90 00

    –  di altre materie

    2,2

    SEZIONE XIII

    LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO

    CAPITOLO 68

    LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti del capitolo 25;

    b)

    le carte e cartoni patinati, spalmati, impregnati o ricoperti delle voci 4810 o 4811 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite, carta e cartoni bitumati o asfaltati);

    c)

    i tessuti e le altre superfici tessili spalmati, impregnati o ricoperti, dei capitoli 56 o 59 (per esempio: quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto);

    d)

    gli oggetti del capitolo 71;

    e)

    gli utensili e parti di utensili del capitolo 82;

    f)

    le pietre litografiche della voce 8442;

    g)

    gli isolatori per l'elettricità della voce 8546, e i pezzi isolanti della voce 8547;

    h)

    le piccole mole per trapani dentari della voce 9018;

    ij)

    gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

    k)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

    l)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per lo sport);

    m)

    gli oggetti della voce 9602, quando sono costituiti dalle materie menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96, gli articoli della voce 9606 (per esempio: bottoni), della voce 9609 (per esempio: matite di ardesia) o della voce 9610 (per esempio: ardesia per scrivere o per disegnare);

    n)

    gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

    2.

    Ai sensi della voce 6802 l'espressione «pietre da taglio o da costruzione lavorate» si riferisce non solo alle pietre delle voci 2515 o 2516, ma ugualmente a ogni altra pietra naturale (per esempio: quarzite, selce, dolomite, steatite) lavorate allo stesso modo, esclusa l'ardesia.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    6801 00 00

    Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)

    esenzione

    6802

    Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente

     

     

    6802 10 00

    –  Piastrelle, cubi, tessere e articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato il cui lato è inferiore a 7 cm; granulati, scaglie e polveri colorati artificialmente

    esenzione

     

    –  altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia

     

     

    6802 21 00

    – –  Marmo, travertino e alabastro

    1,7

    6802 23 00

    – –  Granito

    1,7

    6802 29 00

    – –  altre pietre

    1,7

     

    –  altri

     

     

    6802 91

    – –  Marmo, travertino e alabastro

     

     

    6802 91 10

    – – –  Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito

    1,7

    6802 91 90

    – – –  altro

    1,7

    6802 92

    – –  altre pietre calcaree

     

     

    6802 92 10

    – – –  lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite

    1,7

    6802 92 90

    – – –  altre

    1,7

    6802 93

    – –  Granito

     

     

    6802 93 10

    – – –  lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

    esenzione

    6802 93 90

    – – –  altro

    1,7

    6802 99

    – –  altre pietre

     

     

    6802 99 10

    – – –  lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto uguale o superiore a 10 kg

    esenzione

    6802 99 90

    – – –  altre

    1,7

    6803 00

    Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata

     

     

    6803 00 10

    –  Ardesia per tetti o per facciate

    1,7

    6803 00 90

    –  altri

    1,7

    6804

    Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

     

     

    6804 10 00

    –  Mole per macinare o per sfibrare

    esenzione

     

    –  altre mole ed oggetti simili

     

     

    6804 21 00

    – –  di diamante naturale o sintetico, agglomerato

    1,7

    6804 22

    – –  di altri abrasivi agglomerati o di ceramica

     

     

     

    – – –  di abrasivi artificiali, con agglomerante

     

     

     

    – – – –  di resine sintetiche o artificiali

     

     

    6804 22 12

    – – – – –  non rinforzati

    esenzione

    6804 22 18

    – – – – –  rinforzati

    esenzione

    6804 22 30

    – – – –  di ceramica o di silicato

    esenzione

    6804 22 50

    – – – –  di altre materie

    esenzione

    6804 22 90

    – – –  altri

    esenzione

    6804 23 00

    – –  di pietre naturali

    esenzione

    6804 30 00

    –  Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

    esenzione

    6805

    Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti

     

     

    6805 10 00

    –  applicati solamente su tessuto di materie tessili

    1,7

    6805 20 00

    –  applicati solamente su carta o cartone

    1,7

    6805 30

    –  applicati su altre materie

     

     

    6805 30 10

    – –  applicati su tessuto di materie tessili rinforzato con carta o cartone

    1,7

    6805 30 20

    – –  applicati su fibra vulcanizzata

    1,7

    6805 30 80

    – –  altri

    1,7

    6806

    Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69

     

     

    6806 10 00

    –  Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli

    esenzione

    6806 20

    –  Vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati tra loro

     

     

    6806 20 10

    – –  Argille espanse

    esenzione

    6806 20 90

    – –  altri

    esenzione

    6806 90 00

    –  altri

    esenzione

    6807

    Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)

     

     

    6807 10

    –  in rotoli

     

     

    6807 10 10

    – –  Oggetti da rivestimento

    esenzione

    m2

    6807 10 90

    – –  altri

    esenzione

    6807 90 00

    –  altri

    esenzione

    6808 00 00

    Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali

    1,7

    6809

    Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso

     

     

     

    –  Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, non ornati

     

     

    6809 11 00

    – –  unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone

    1,7

    m2

    6809 19 00

    – –  altri

    1,7

    m2

    6809 90 00

    –  altri lavori

    1,7

    6810

    Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

     

     

     

    –  Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili

     

     

    6810 11

    – –  Blocchi e mattoni da costruzione

     

     

    6810 11 10

    – – –  di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)

    1,7

    6810 11 90

    – – –  altri

    1,7

    6810 19

    – –  altri

     

     

    6810 19 10

    – – –  Tegole

    1,7

     

    – – –  Quadrelli o piastrelle

     

     

    6810 19 31

    – – – –  di calcestruzzo

    1,7

    m2

    6810 19 39

    – – – –  altri

    1,7

    m2

    6810 19 90

    – – –  altri

    1,7

     

    –  altri lavori

     

     

    6810 91

    – –  Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile

     

     

    6810 91 10

    – – –  Elementi di pavimento

    1,7

    6810 91 90

    – – –  altri

    1,7

    6810 99 00

    – –  altri

    1,7

    6811

    Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

     

     

    6811 40 00

    –  contenenti amianto

    1,7

     

    –  non contenenti amianto

     

     

    6811 81 00

    – –  Lastre ondulate

    1,7

    6811 82

    – –  altre lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle, tegole ed articoli simili

     

     

    6811 82 10

    – – –  Ardesia da rivestimento per tetti o facciate, le cui dimensioni non superano 40 cm × 60 cm

    1,7

    m2

    6811 82 90

    – – –  altri

    1,7

    6811 83 00

    – –  Tubi, guaine ed accessori per tubazioni

    1,7

    6811 89 00

    – –  altri lavori

    1,7

    6812

    Amianto (asbesto) lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; lavori di tali miscele o di amianto (per esempio: fili, tessuti, indumenti, copricapo, calzature, giunti), anche armati, diversi da quelli delle voci 6811 o 6813

     

     

    6812 80

    –  di crocidolite

     

     

    6812 80 10

    – –  lavorato in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    1,7

    6812 80 90

    – –  altri

    3,7

     

    –  altri

     

     

    6812 91 00

    – –  Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo

    3,7

    6812 92 00

    – –  Carta, cartoni e feltri

    3,7

    6812 93 00

    – –  Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli

    3,7

    6812 99

    – –  altri

     

     

    6812 99 10

    – – –  Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    1,7

    6812 99 90

    – – –  altri

    3,7

    6813

    Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie

     

     

    6813 20 00

    –  contenenti amianto

    2,7

     

    –  non contenenti amianto

     

     

    6813 81 00

    – –  Guarnizioni per freni

    2,7

    6813 89 00

    – –  altre

    2,7

    6814

    Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

     

     

    6814 10 00

    –  Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto

    1,7

    6814 90 00

    –  altri

    1,7

    6815

    Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

     

     

    6815 10

    –  Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici

     

     

    6815 10 10

    – –  Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio

    esenzione

    6815 10 90

    – –  altri

    esenzione

    6815 20 00

    –  Lavori di torba

    esenzione

     

    –  altri lavori

     

     

    6815 91 00

    – –  contenenti magnesite, dolomite o cromite

    esenzione

    6815 99

    – –  altri

     

     

    6815 99 10

    – – –  di materie refrattarie, agglomerati con un legante chimico

    esenzione

    6815 99 90

    – – –  altri

    esenzione

    CAPITOLO 69

    PRODOTTI CERAMICI

    Note

    1.

    Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggiatura. Nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903.

    2.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i prodotti della voce 2844;

    b)

    gli oggetti della voce 6804;

    c)

    gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;

    d)

    i cermet della voce 8113;

    e)

    gli oggetti del capitolo 82;

    f)

    gli isolatori per l'elettricità della voce 8546 e i pezzi isolanti della voce 8547;

    g)

    i denti artificiali di ceramica della voce 9021;

    h)

    gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per pendole o per altri apparecchi d'orologeria);

    ij)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);

    k)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

    l)

    gli oggetti della voce 9606 (per esempio: bottoni) o della voce 9614 (per esempio: pipe);

    m)

    gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.PRODOTTI DI FARINE SILICEE FOSSILI O DI TERRE SILICEE SIMILI E PRODOTTI REFRATTARI

    6901 00 00

    Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee (per esempio: kieselgur, tripolite, diatomite) o di terre silicee simili

    2

    6902

    Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

     

     

    6902 10 00

    –  contenenti, in peso, più di 50 % di magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), presi isolatamente o insieme, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) o triossido di dicromo (Cr2O3)

    2

    6902 20

    –  contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3), di silice (SiO2) o di una miscela o combinazione di tali prodotti

     

     

    6902 20 10

    – –  contenenti, in peso, 93 % o più di silice (SiO2)

    2

     

    – –  altri

     

     

    6902 20 91

    – – –  contenenti, in peso, più di 7 % ma meno di 45 % di allumina (Al2O3)

    2

    6902 20 99

    – – –  altri

    2

    6902 90 00

    –  altri

    2

    6903

    Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

     

     

    6903 10 00

    –  contenenti, in peso, più di 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

    5

    6903 20

    –  contenenti, in peso, più di 50 % di allumina (Al2O3) o di un miscuglio o combinazione di allumina e di silice (SiO2)

     

     

    6903 20 10

    – –  contenenti, in peso, meno di 45 % di allumina (Al2O3)

    5

    6903 20 90

    – –  contenenti, in peso, 45 % o più di allumina (Al2O3)

    5

    6903 90

    –  altri

     

     

    6903 90 10

    – –  contenenti, in peso, più di 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti

    5

    6903 90 90

    – –  altri

    5

    II.ALTRI PRODOTTI

    6904

    Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica

     

     

    6904 10 00

    –  Mattoni da costruzione

    2

    p/st

    6904 90 00

    –  altri

    2

    6905

    Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia

     

     

    6905 10 00

    –  Tegole

    esenzione

    p/st

    6905 90 00

    –  altre

    esenzione

    6906 00 00

    Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica

    esenzione

    6907

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto

     

     

    6907 10 00

    –  Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

    5

    m2

    6907 90

    –  altri

     

     

    6907 90 10

    – –  Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

    5

    m2

     

    – –  altre

     

     

    6907 90 91

    – – –  di grès

    5

    m2

    6907 90 93

    – – –  di maiolica o di terraglia

    5

    m2

    6907 90 99

    – – –  altre

    5

    m2

    6908

    Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto

     

     

    6908 10

    –  Piastrelle, cubi, tessere ed articoli simili, anche di forma diversa dalla quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato inferiore a 7 cm

     

     

    6908 10 10

    – –  di terracotta comune

    7

    m2

    6908 10 90

    – –  altri

    7

    m2

    6908 90

    –  altri

     

     

     

    – –  di terracotta comune

     

     

    6908 90 11

    – – –  Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

    6

    m2

     

    – – –  altre, il cui più grande spessore è

     

     

    6908 90 21

    – – – –  inferiore o uguale a 15 mm

    5

    m2

    6908 90 29

    – – – –  superiore a 15 mm

    5

    m2

     

    – –  altri

     

     

    6908 90 31

    – – –  Piastrelle doppie del tipo «Spaltplatten»

    5

    m2

     

    – – –  altre

     

     

    6908 90 51

    – – – –  di superficie non superiore a 90 cm2

    7

    m2

     

    – – – –  altre

     

     

    6908 90 91

    – – – – –  di grès

    5

    m2

    6908 90 93

    – – – – –  di maiolica o di terraglia

    5

    m2

    6908 90 99

    – – – – –  altre

    5

    m2

    6909

    Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica

     

     

     

    –  Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici

     

     

    6909 11 00

    – –  di porcellana

    5

    6909 12 00

    – –  Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs

    5

    6909 19 00

    – –  altri

    5

    6909 90 00

    –  altri

    5

    6910

    Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica

     

     

    6910 10 00

    –  di porcellana

    7

    6910 90 00

    –  altri

    7

    6911

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana

     

     

    6911 10 00

    –  Oggetti per il servizio da tavola o da cucina

    12

    6911 90 00

    –  altri

    12

    6912 00

    Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana

     

     

    6912 00 10

    –  di terracotta comune

    5

    6912 00 30

    –  di grès

    5,5

    6912 00 50

    –  di maiolica o di terraglia

    9

    6912 00 90

    –  altri

    7

    6913

    Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica

     

     

    6913 10 00

    –  di porcellana

    6

    6913 90

    –  altri

     

     

    6913 90 10

    – –  di terracotta comune

    3,5

     

    – –  altri

     

     

    6913 90 91

    – – –  di grès

    6

    6913 90 93

    – – –  di maiolica o di terraglia

    6

    6913 90 99

    – – –  altri

    6

    6914

    Altri lavori di ceramica

     

     

    6914 10 00

    –  di porcellana

    5

    6914 90

    –  altri

     

     

    6914 90 10

    – –  di terracotta comune

    3

    6914 90 90

    – –  altri

    3

    CAPITOLO 70

    VETRO E LAVORI DI VETRO

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);

    b)

    gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di fantasia);

    c)

    i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;

    d)

    le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;

    e)

    gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;

    f)

    giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;

    g)

    i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.

    2.

    Ai sensi delle voci 7003, 7004 e 7005:

    a)

    non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;

    b)

    il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;

    c)

    per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.

    3.

    I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.

    4.

    Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:

    a)

    le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;

    b)

    le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.

    Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.

    5.

    Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».

    Nota di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 7013 22, 7013 33, 7013 41 e 7013 91 l'espressione «cristallo al piombo» si riferisce soltanto al vetro con tenore, in peso, di monossido di piombo (PbO) uguale o superiore a 24 %.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7001 00

    Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro; vetro in massa

     

     

    7001 00 10

    –  Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro

    esenzione

     

    –  Vetro in massa

     

     

    7001 00 91

    – –  Vetro da ottica

    3

    7001 00 99

    – –  altro

    esenzione

    7002

    Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato

     

     

    7002 10 00

    –  Biglie

    3

    7002 20

    –  Barre e bacchette

     

     

    7002 20 10

    – –  di vetro da ottica

    3

    7002 20 90

    – –  altri

    3

     

    –  Tubi

     

     

    7002 31 00

    – –  di quarzo o di altra silice fusi

    3

    7002 32 00

    – –  di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    3

    7002 39 00

    – –  altri

    3

    7003

    Vetro detto «colato», in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

     

     

     

    –  Lastre e fogli, non armati

     

     

    7003 12

    – –  colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente

     

     

    7003 12 10

    – – –  di vetro da ottica

    3

    m2

     

    – – –  altri

     

     

    7003 12 91

    – – – –  con strato non riflettente

    3

    m2

    7003 12 99

    – – – –  altri

    3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

    m2

    7003 19

    – –  altri

     

     

    7003 19 10

    – – –  di vetro da ottica

    3

    m2

    7003 19 90

    – – –  altri

    3,8 MIN 0,6 €/100 kg/br

    m2

    7003 20 00

    –  Lastre e fogli, armati

    3,8 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7003 30 00

    –  Profilati

    3

    7004

    Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

     

     

    7004 20

    –  Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente riflettente o non riflettente

     

     

    7004 20 10

    – –  Vetro da ottica

    3

    m2

     

    – –  altri

     

     

    7004 20 91

    – – –  con strato non riflettente

    3

    m2

    7004 20 99

    – – –  altri

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7004 90

    –  altro vetro

     

     

    7004 90 10

    – –  Vetro da ottica

    3

    m2

    7004 90 70

    – –  Vetro detto di «orticoltura»

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

     

    – –  altri, di spessore

     

     

    7004 90 92

    – – –  inferiore o uguale a 2,5 mm

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7004 90 98

    – – –  superiore a 2,5 mm

    4,4 MIN 0,4 €/100 kg/br

    m2

    7005

    Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

     

     

    7005 10

    –  Vetro non armato, con strato assorbente, riflettente o non riflettente

     

     

    7005 10 05

    – –  con strato non riflettente

    3

    m2

     

    – –  altro, di spessore

     

     

    7005 10 25

    – – –  inferiore o uguale a 3,5 mm

    2

    m2

    7005 10 30

    – – –  superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

    2

    m2

    7005 10 80

    – – –  superiore a 4,5 mm

    2

    m2

     

    –  altro vetro non armato

     

     

    7005 21

    – –  colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato

     

     

    7005 21 25

    – – –  di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm

    2

    m2

    7005 21 30

    – – –  di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

    2

    m2

    7005 21 80

    – – –  di spessore superiore a 4,5 mm

    2

    m2

    7005 29

    – –  altro

     

     

    7005 29 25

    – – –  di spessore inferiore o uguale a 3,5 mm

    2

    m2

    7005 29 35

    – – –  di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm

    2

    m2

    7005 29 80

    – – –  di spessore superiore a 4,5 mm

    2

    m2

    7005 30 00

    –  Vetro armato

    2

    m2

    7006 00

    Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie

     

     

    7006 00 10

    –  Vetro da ottica

    3

    7006 00 90

    –  altro

    3

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

     

     

     

    –  Vetri temperati

     

     

    7007 11

    – –  di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

     

     

    7007 11 10

    – – –  di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori

    3

    7007 11 90

    – – –  altri

    3

    7007 19

    – –  altri

     

     

    7007 19 10

    – – –  smaltati

    3

    m2

    7007 19 20

    – – –  colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

    3

    m2

    7007 19 80

    – – –  altri

    3

    m2

     

    –  Vetri formati da fogli aderenti fra loro

     

     

    7007 21

    – –  di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

     

     

    7007 21 20

    – – –  di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori

    3

    7007 21 80

    – – –  altri

    3

    7007 29 00

    – –  altri

    3

    m2

    7008 00

    Vetri isolanti a pareti multiple

     

     

    7008 00 20

    –  colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

    3

    m2

     

    –  altri

     

     

    7008 00 81

    – –  formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto

    3

    m2

    7008 00 89

    – –  altri

    3

    m2

    7009

    Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

     

     

    7009 10 00

    –  Specchi retrovisivi per veicoli

    4

    p/st

     

    –  altri

     

     

    7009 91 00

    – –  non incorniciati

    4

    7009 92 00

    – –  incorniciati

    4

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

     

     

    7010 10 00

    –  Ampolle

    3

    p/st

    7010 20 00

    –  Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura

    5

    7010 90

    –  altri

     

     

    7010 90 10

    – –  Barattoli per sterilizzare

    5

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    7010 90 21

    – – –  ottenuti a partire da un tubo di vetro

    5

    p/st

     

    – – –  altri, di capacità nominale

     

     

    7010 90 31

    – – – –  di 2,5 l o più

    5

    p/st

     

    – – – –  di meno di 2,5 l

     

     

     

    – – – – –  per prodotti alimentari e bevande

     

     

     

    – – – – – –  Bottiglie e boccette

     

     

     

    – – – – – – –  di vetro non colorato, di capacità nominale

     

     

    7010 90 41

    – – – – – – – –  di 1 l o più

    5

    p/st

    7010 90 43

    – – – – – – – –  superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

    5

    p/st

    7010 90 45

    – – – – – – – –  0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

    5

    p/st

    7010 90 47

    – – – – – – – –  inferiore a 0,15 l

    5

    p/st

     

    – – – – – – –  di vetro colorato, di capacità nominale

     

     

    7010 90 51

    – – – – – – – –  di 1 l o più

    5

    p/st

    7010 90 53

    – – – – – – – –  superiore a 0,33 l ma inferiore a 1 l

    5

    p/st

    7010 90 55

    – – – – – – – –  0,15 l o più ma non superiore a 0,33 l

    5

    p/st

    7010 90 57

    – – – – – – – –  inferiore a 0,15 l

    5

    p/st

     

    – – – – – –  altri, di capacità nominale

     

     

    7010 90 61

    – – – – – – –  di 0,25 l o più

    5

    p/st

    7010 90 67

    – – – – – – –  inferiore a 0,25 litri

    5

    p/st

     

    – – – – –  per prodotti farmaceutici, di capacità nominale

     

     

    7010 90 71

    – – – – – –  superiore a 0,055 l

    5

    p/st

    7010 90 79

    – – – – – –  inferiore o uguale a 0,055 l

    5

    p/st

     

    – – – – –  per altri prodotti

     

     

    7010 90 91

    – – – – – –  di vetro non colorato

    5

    p/st

    7010 90 99

    – – – – – –  di vetro colorato

    5

    p/st

    7011

    Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche, tubi catodici o simili

     

     

    7011 10 00

    –  per l'illuminazione elettrica

    4

    7011 20 00

    –  per tubi catodici

    4

    7011 90 00

    –  altri

    4

    7012

     

     

     

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

     

     

    7013 10 00

    –  Oggetti di vetroceramica

    11

    p/st

     

    –  Bicchieri a calice, diversi da quelli di vetroceramica

     

     

    7013 22

    – –  di cristallo al piombo

     

     

    7013 22 10

    – – –  fabbricati a mano

    11

    p/st

    7013 22 90

    – – –  fabbricati meccanicamente

    11

    p/st

    7013 28

    – –  altri

     

     

    7013 28 10

    – – –  fabbricati a mano

    11

    p/st

    7013 28 90

    – – –  fabbricati meccanicamente

    11

    p/st

     

    –  Altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica

     

     

    7013 33

    – –  di cristallo al piombo

     

     

     

    – – –  fabbricati a mano

     

     

    7013 33 11

    – – – –  incisi o altrimenti decorati

    11

    p/st

    7013 33 19

    – – – –  altri

    11

    p/st

     

    – – –  fabbricati meccanicamente

     

     

    7013 33 91

    – – – –  incisi o altrimenti decorati

    11

    p/st

    7013 33 99

    – – – –  altri

    11

    p/st

    7013 37

    – –  altri

     

     

    7013 37 10

    – – –  di vetro temperato

    11

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  fabbricati a mano

     

     

    7013 37 51

    – – – – –  incisi o altrimenti decorati

    11

    p/st

    7013 37 59

    – – – – –  altri

    11

    p/st

     

    – – – –  fabbricati meccanicamente

     

     

    7013 37 91

    – – – – –  incisi o altrimenti decorati

    11

    p/st

    7013 37 99

    – – – – –  altri

    11

    p/st

     

    –  Oggetti per la tavola (diversi dai bicchieri), o per la cucina, diversi da quelli di vetro ceramica

     

     

    7013 41

    – –  di cristallo al piombo

     

     

    7013 41 10

    – – –  fabbricati a mano

    11

    p/st

    7013 41 90

    – – –  fabbricati meccanicamente

    11

    p/st

    7013 42 00

    – –  di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    11

    p/st

    7013 49

    – –  altri

     

     

    7013 49 10

    – – –  di vetro temperato

    11

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    7013 49 91

    – – – –  fabbricati a mano

    11

    p/st

    7013 49 99

    – – – –  fabbricati meccanicamente

    11

    p/st

     

    –  altri oggetti

     

     

    7013 91

    – –  di cristallo al piombo

     

     

    7013 91 10

    – – –  fabbricati a mano

    11

    p/st

    7013 91 90

    – – –  fabbricati meccanicamente

    11

    p/st

    7013 99 00

    – –  altri

    11

    p/st

    7014 00 00

    Vetrerie per segnalazione e elementi di ottica di vetro (diversi da quelli della voce 7015), non lavorati otticamente

    3

    7015

    Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, curvi, piegati, incavati o simili, non lavorati otticamente; sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri

     

     

    7015 10 00

    –  Vetri da occhialeria medica

    3

    7015 90 00

    –  altri

    3

    7016

    Piastrelle, lastre, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiate a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili; vetri riuniti in vetrate; vetro detto «multicellulare» o vetro «ad alveoli» in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili

     

     

    7016 10 00

    –  Cubi, tessere e altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili

    8

    7016 90

    –  altri

     

     

    7016 90 10

    – –  Vetri riuniti in vetrate

    3

    m2

    7016 90 80

    – –  altri

    3 MIN 1,2 €/100 kg/br

    7017

    Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate

     

     

    7017 10 00

    –  di quarzo o di altra silice fusi

    3

    7017 20 00

    –  di altro vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    3

    7017 90 00

    –  altre

    3

    7018

    Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili, loro lavori diversi dalle minuterie di fantasia; occhi di vetro, diversi da quelli per protesi; statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato), diversi dalle minuterie di fantasia; microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

     

     

    7018 10

    –  Perle di vetro, imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini) e conterie simili

     

     

     

    – –  Perle

     

     

    7018 10 11

    – – –  tagliate e lucidate meccanicamente

    esenzione

    7018 10 19

    – – –  altre

    7

    7018 10 30

    – –  Imitazioni di perle fini o coltivate

    esenzione

     

    – –  Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini)

     

     

    7018 10 51

    – – –  tagliate e lucidate meccanicamente

    esenzione

    7018 10 59

    – – –  altre

    3

    7018 10 90

    – –  altre

    3 (13)

    7018 20 00

    –  Microsfere di vetro di diametro non superiore a 1 mm

    3

    7018 90

    –  altri

     

     

    7018 90 10

    – –  Occhi di vetro; oggetti di conteria di vetro

    3

    7018 90 90

    – –  altri

    6

    7019

    Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti)

     

     

     

    –  Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati

     

     

    7019 11 00

    – –  Filati tagliati (chopped strands), di lunghezza non superiore a 50 mm

    7

    7019 12 00

    – –  Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

    7

    7019 19

    – –  altri

     

     

    7019 19 10

    – – –  di filamenti

    7

    7019 19 90

    – – –  di fibre in fiocco

    7

     

    –  Veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti

     

     

    7019 31 00

    – –  Feltri (mats)

    7

    7019 32 00

    – –  Veli

    5

    7019 39 00

    – –  altri

    5

    7019 40 00

    –  Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)

    7

     

    –  altri tessuti

     

     

    7019 51 00

    – –  di larghezza non superiore a 30 cm

    7

    7019 52 00

    – –  di larghezza superiore a 30 cm, ad armatura a tela, di peso inferiore a 250 g/m2, aventi un titolo di filati semplici inferiore o uguale a 136 tex

    7

    7019 59 00

    – –  altri

    7

    7019 90

    –  altri

     

     

    7019 90 10

    – –  Fibre non tessili alla rinfusa o in fiocchi

    7

    7019 90 30

    – –  Guaine e coppelle per l'isolazione delle tubazioni

    7

     

    – –  altri

     

     

    7019 90 91

    – – –  di fibre tessili

    7

    7019 90 99

    – – –  altri

    7

    7020 00

    Altri lavori di vetro

     

     

    7020 00 05

    –  Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori

    esenzione

     

    –  Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto

     

     

    7020 00 07

    – –  non finite

    3

    7020 00 08

    – –  finite

    6

     

    –  altri

     

     

    7020 00 10

    – –  di quarzo o di altra silice, fusi

    3

    7020 00 30

    – –  di vetro con coefficiente di dilatazione lineare inferiore o uguale a 5 × 10–6 per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C

    3

    7020 00 80

    – –  altri

    3

    SEZIONE XIV

    PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

    CAPITOLO 71

    PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

    Note

    1.

    Con riserva dell'applicazione della nota 1 a) della sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:

    a)

    da perle fini o coltivate o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure

    b)

    da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.

    2.

    A)

    Le voci 7113, 7114 e 7115 non comprendono gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono soltanto semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (per esempio: iniziali, monogrammi, ghiere, orli); la lettera b) della nota 1 precedente non comprende gli oggetti della specie.

    B)

    La voce 7116 comprende soltanto oggetti non comportanti né metalli preziosi né metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o che li comportano soltanto in forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.

    3.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli amalgami di metalli preziosi ed i metalli preziosi allo stato colloidale (voce 2843);

    b)

    le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del capitolo 30;

    c)

    i prodotti del capitolo 32 (per esempio: lustri liquidi);

    d)

    i catalizzatori su supporto (voce 3815);

    e)

    gli oggetti delle voci 4202 e 4203 citati nella nota 2. B del capitolo 42;

    f)

    gli oggetti delle voci 4303 e 4304;

    g)

    i prodotti della sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);

    h)

    le calzature, i cappelli o copricapo ed altre acconciature, nonché gli altri oggetti dei capitoli 64 o 65;

    ij)

    gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti del capitolo 66;

    k)

    gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci 6804 o 6805, oppure in utensili del capitolo 82; gli utensili od oggetti del capitolo 82, la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; le macchine, gli apparecchi ed il materiale elettrico e le loro parti, della sezione XVI. Tuttavia, gli oggetti e le parti di questi oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite sono compresi in questo capitolo, esclusi gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, per punte di lettura (voce 8522);

    l)

    gli oggetti dei capitoli 90, 91 o 92 (strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);

    m)

    le armi e loro parti (capitolo 93);

    n)

    gli oggetti considerati nella nota 2 del capitolo 95;

    o)

    gli oggetti classificati nel capitolo 96 conformemente alla nota 4 di detto capitolo;

    p)

    le produzioni originali dell'arte statuaria o della scultura (voce 9703), gli oggetti da collezione (voce 9705) e gli oggetti di antichità, aventi più di 100 anni di età (voce 9706). Tuttavia le perle fini o coltivate e le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) restano comprese in questo capitolo.

    4.

    A)

    Per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro e il platino.

    B)

    Il termine «platino» comprende il platino, l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.

    C)

    Le espressioni «pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini)» e «pietre sintetiche o ricostituite» non comprendono le sostanze menzionate nella nota 2 b) del capitolo 96.

    5.

    Ai sensi di questo capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi, le leghe (compresi i miscugli sinterizzati ed i composti intermetallici) che contengono uno o più metalli preziosi, purché il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a 2 % del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate come segue:

    a)

    qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di platino è classificata come lega di platino;

    b)

    qualsiasi lega contenente, in peso, 2 % o più di oro, senza platino o con meno del 2 % di platino, è classificata come lega di oro;

    c)

    qualsiasi altra lega contenente, in peso, 2 % o più di argento è classificata come lega di argento.

    6.

    Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento, nella nomenclatura, a metalli preziosi oppure ad uno o più metalli preziosi specificatamente designati, comprende ugualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della nota 5. L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla nota 7, né i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati, dorati o argentati.

    7.

    Nella nomenclatura, per «placcati o ricoperti di metalli preziosi» si intendono gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante brasatura, saldatura, laminazione a caldo o simile procedimento meccanico. Salvo disposizioni contrarie, gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

    8.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1 a) della sezione VI, i prodotti compresi nella testata della voce 7112 sono da classificare in questa voce e in nessun'altra voce della nomenclatura.

    9.

    Ai sensi della voce 7113, per «minuterie o oggetti di gioielleria» si intendono:

    a)

    i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, bottoni per pettorina, medaglie o distintivi religiosi o altri);

    b)

    gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasigari o portasigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

    Questi articoli possono comportare, per esempio, perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

    10.

    Ai sensi della voce 7114, per «oggetti di oreficeria», si intendono quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.

    11.

    Ai sensi della voce 7117, per «minuterie di fantasia», si intendono gli oggetti della specie di quelli definiti dalla nota 9 a) (esclusi i bottoni ed altri oggetti della voce 9606, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili, come pure gli spilli per capelli della voce 9615), che non comportano perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, né metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi delle sottovoci 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 e 7110 41, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.

    2.

    Nonostante le disposizioni della nota 4 B) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 7110 11 e 7110 19, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.

    3.

    Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) E SIMILI

    7101

    Perle fini o coltivate, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; perle fini o coltivate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

     

     

    7101 10 00

    –  Perle fini

    esenzione

    g

     

    –  Perle coltivate

     

     

    7101 21 00

    – –  gregge

    esenzione

    g

    7101 22 00

    – –  lavorate

    esenzione

    g

    7102

    Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati

     

     

    7102 10 00

    –  non scelti

    esenzione

    c/k

     

    –  industriali

     

     

    7102 21 00

    – –  greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

    esenzione

    c/k

    7102 29 00

    – –  altri

    esenzione

    c/k

     

    –  non industriali

     

     

    7102 31 00

    – –  greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati

    esenzione

    c/k

    7102 39 00

    – –  altri

    esenzione

    c/k

    7103

    Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, anche lavorate o assortite ma non infilate né montate né incastonate; pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), diverse dai diamanti, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

     

     

    7103 10 00

    –  gregge o semplicemente segate o sgrossate

    esenzione

     

    –  altrimenti lavorate

     

     

    7103 91 00

    – –  Rubini, zaffiri e smeraldi

    esenzione

    g

    7103 99 00

    – –  altre

    esenzione

    g

    7104

    Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto

     

     

    7104 10 00

    –  Quarzo piezoelettrico

    esenzione

    g

    7104 20 00

    –  altre, gregge o semplicemente segate o sgrossate

    esenzione

    g

    7104 90 00

    –  altre

    esenzione

    g

    7105

    Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche

     

     

    7105 10 00

    –  di diamanti

    esenzione

    g

    7105 90 00

    –  altri

    esenzione

    g

    II.METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI

    7106

    Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

     

     

    7106 10 00

    –  Polveri

    esenzione

    g

     

    –  altro

     

     

    7106 91

    – –  greggio

     

     

    7106 91 10

    – – –  con titolo uguale o superiore a 999 ‰

    esenzione

    g

    7106 91 90

    – – –  con titolo inferiore a 999 ‰

    esenzione

    g

    7106 92

    – –  semilavorato

     

     

    7106 92 20

    – – –  con titolo uguale o superiore a 750 ‰

    esenzione

    g

    7106 92 80

    – – –  con titolo inferiore a 750 ‰

    esenzione

    g

    7107 00 00

    Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

    esenzione

    7108

    Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

     

     

     

    –  per usi non monetari

     

     

    7108 11 00

    – –  Polveri

    esenzione

    g

    7108 12 00

    – –  greggio

    esenzione

    g

    7108 13

    – –  semilavorato

     

     

    7108 13 10

    – – –  Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

    esenzione

    g

    7108 13 80

    – – –  altro

    esenzione

    g

    7108 20 00

    –  per uso monetario

    esenzione

    g

    7109 00 00

    Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

    esenzione

    7110

    Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

     

     

     

    –  Platino

     

     

    7110 11 00

    – –  greggio o in polvere

    esenzione

    g

    7110 19

    – –  altro

     

     

    7110 19 10

    – – –  Barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è superiore a 0,15 mm

    esenzione

    g

    7110 19 80

    – – –  altro

    esenzione

    g

     

    –  Palladio

     

     

    7110 21 00

    – –  greggio o in polvere

    esenzione

    g

    7110 29 00

    – –  altro

    esenzione

    g

     

    –  Rodio

     

     

    7110 31 00

    – –  greggio o in polvere

    esenzione

    g

    7110 39 00

    – –  altro

    esenzione

    g

     

    –  Iridio, osmio e rutenio

     

     

    7110 41 00

    – –  greggi o in polvere

    esenzione

    g

    7110 49 00

    – –  altri

    esenzione

    g

    7111 00 00

    Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

    esenzione

    7112

    Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

     

     

    7112 30 00

    –  Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    7112 91 00

    – –  di oro, anche di metalli placcati o ricoperti di oro, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

    esenzione

    7112 92 00

    – –  di platino, anche di metalli placcati o ricoperti di platino, escluse le ceneri di oreficeria contenenti altri metalli preziosi

    esenzione

    7112 99 00

    – –  altri

    esenzione

    III.MINUTERIE, GIOIELLERIA ED ALTRI LAVORI

    7113

    Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

     

    –  di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

    7113 11 00

    – –  di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

    2,5

    g

    7113 19 00

    – –  di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

    2,5

    g

    7113 20 00

    –  di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi

    4

    7114

    Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

     

    –  di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

    7114 11 00

    – –  di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

    2

    g

    7114 19 00

    – –  di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

    2

    g

    7114 20 00

    –  di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

    2

    7115

    Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

    7115 10 00

    –  Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino

    esenzione

    7115 90

    –  altri

     

     

    7115 90 10

    – –  di metalli preziosi

    3

    7115 90 90

    – –  di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    3

    7116

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

     

     

    7116 10 00

    –  di perle fini o coltivate

    esenzione

    g

    7116 20

    –  di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

     

     

     

    – –  esclusivamente di pietre preziose (gemme) e di pietre semipreziose (fini)

     

     

    7116 20 11

    – – –  Collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori

    esenzione

    g

    7116 20 19

    – – –  altri

    2,5

    g

    7116 20 90

    – –  altri

    2,5

    g

    7117

    Minuterie di fantasia

     

     

     

    –  di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati

     

     

    7117 11 00

    – –  gemelli e bottoni simili

    4

    7117 19

    – –  altre

     

     

    7117 19 10

    – – –  con parti di vetro

    4

     

    – – –  senza parti di vetro

     

     

    7117 19 91

    – – – –  dorate, argentate o platinate

    4

    7117 19 99

    – – – –  altre

    4

    7117 90 00

    –  altre

    4

    7118

    Monete

     

     

    7118 10

    –  Monete non aventi corso legale, diverse dalle monete d'oro

     

     

    7118 10 10

    – –  di argento

    esenzione

    g

    7118 10 90

    – –  altre

    esenzione

    7118 90 00

    –  altre

    esenzione

    g

    SEZIONE XV

    METALLI COMUNI E LORO LAVORI

    Note

    1.

    Questa sezione non comprende:

    a)

    i colori e gli inchiostri preparati a base di polveri o pagliuzze metalliche, nonché i fogli per l'impressione a caldo (voci da 3207 a 3210, 3212, 3213 e 3215);

    b)

    il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (voce 3606);

    c)

    i copricapo di metallo e loro parti metalliche delle voci 6506 e 6507;

    d)

    le ossature di ombrelli ed altri oggetti della voce 6603;

    e)

    gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: leghe di metalli preziosi, metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, minuteria di fantasia);

    f)

    gli oggetti della sezione XVI (macchine ed apparecchi; materiale elettrico);

    g)

    le rotaie montate (voce 8608) ed altri oggetti della sezione XVII (veicoli terrestri, navi, veicoli aerei);

    h)

    gli strumenti e gli apparecchi della sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;

    ij)

    i pallini da caccia, di piombo (voce 9306) ed altri oggetti della sezione XIX (armi e munizioni);

    k)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, sommier, apparecchi per l'illuminazione, insegne luminose, costruzioni prefabbricate);

    l)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

    m)

    gli stacci a mano, i bottoni, i portapenne, i portamine, le penne ed altri oggetti del capitolo 96 (lavori diversi);

    n)

    gli oggetti del capitolo 97 (per esempio: oggetti d'arte).

    2.

    Nella nomenclatura, per «parti e forniture di impiego generale» si intendono:

    a)

    gli oggetti delle voci 7307, 7312, 7315, 7317 o 7318, nonché i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;

    b)

    le molle e le foglie per molle di metalli comuni, escluse le molle per orologeria (voce 9114);

    c)

    gli oggetti delle voci 8301, 8302, 8308, 8310 e le cornici e gli specchi di metalli comuni della voce 8306.

    Nei capitoli da 73 a 76 e da 78 a 82 (esclusa la voce 7315), il termine «parti» non va riferito alle parti e alle forniture d'impiego generale, come sopra definite.

    Con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente e della nota 1 del capitolo 83, i lavori dei capitoli 82 o 83 sono esclusi dai capitoli da 72 a 76 e da 78 a 81.

    3.

    Nella nomenclatura, per «metalli comuni» si intendono la ghisa, il ferro e l'acciaio, il rame, il nichel, l'alluminio, il piombo, lo zinco, lo stagno, il tungsteno (wolframio), il molibdeno, il tantalo, il magnesio, il cobalto, il bismuto, il cadmio, il titanio, lo zirconio, l'antimonio, il manganese, il berillio, il cromo, il germanio, il vanadio, il gallio, l'afnio (celtio), l'indio, il niobio (colombio), il cerio e il tallio.

    4.

    Nella nomenclatura, per «cermet» si intende un prodotto che contiene una combinazione eterogenea microscopica di un componente metallico e di un componente ceramico. Questo termine comprende anche i metalli duri (carburi metallici sinterizzati) che sono carburi metallici sinterizzati con metallo.

    5.

    Regola sulle leghe (diverse dalle ferro-leghe e dalle leghe madri definite nei capitoli 72 e 74):

    a)

    le leghe di metalli comuni sono classificate con il metallo che predomina, in peso, su ciascuno degli altri costituenti;

    b)

    le leghe di metalli comuni di questa sezione e di elementi non compresi in questa sezione, sono classificate come leghe di metalli comuni di questa sezione, quando il peso totale di tali metalli è uguale o superiore a quello degli altri elementi;

    c)

    i miscugli sinterizzati di polveri metalliche, i miscugli intimi eterogenei, ottenuti per fusione (diversi dai cermet) e i composti intermetallici seguono il regime delle leghe.

    6.

    Salvo disposizioni contrarie, ogni riferimento ad un metallo comune nella nomenclatura, ai sensi della nota 5, deve essere riferito anche alle leghe classificate come il metallo stesso.

    7.

    Regola sui prodotti composti:

    Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle voci, i lavori di metalli comuni o considerati come tali, che comprendono due o più metalli comuni, sono classificati come il lavoro corrispondente del metallo predominante in peso, su ciascuno degli altri metalli.

    Per l'applicazione di questa regola, si considerano:

    a)

    la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;

    b)

    le leghe come fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento in virtù della nota 5;

    c)

    un cermet della voce 8113 come un solo metallo comune.

    8.

    In questa sezione, si intendono per:

    a)

    «Cascami ed avanzi»:

    i cascami e gli avanzi metallici che provengono dalla fabbricazione o dalla lavorazione dei metalli ed i lavori di metalli definitivamente inutilizzabili come tali in seguito a rottura, taglio, usura o altri motivi.

    b)

    «Polveri»:

    i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in una proporzione uguale o superiore a 90 % in peso.

    CAPITOLO 72

    GHISA, FERRO E ACCIAIO

    Note

    1.

    In questo capitolo e, per quanto concerne le lettere d), e) e f) di questa nota, nella nomenclatura si considerano come:

    a)

    «Ghise gregge»:

    le leghe ferro-carbonio che non si prestano praticamente alla deformazione plastica, contenenti, in peso, più di 2 % di carbonio e che possono, inoltre, contenere, in peso, uno o più elementi nelle seguenti proporzioni:

    10 % o meno di cromo,

    6 % o meno di manganese,

    3 % o meno di fosforo,

    8 % o meno di silicio,

    10 % o meno, in totale, di altri elementi.

    b)

    «Ghise specolari»:

    le leghe ferro-carbonio contenenti, in peso, più di 6 % e non più di 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della nota 1 a).

    c)

    «Ferro-leghe»:

    le leghe in pani, in salmoni, in masse o simili forme primarie, in forme ottenute col procedimento della colata continua, oppure in graniglie o in polvere, anche agglomerate, comunemente utilizzate sia come prodotti d'apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o per usi simili nella siderurgia, e che non si prestano in genere alla deformazione plastica, contenenti, in peso, 4 % o più di ferro e uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

    più di 10 % di cromo,

    più di 30 % di manganese,

    più di 3 % di fosforo,

    più di 8 % di silicio,

    più di 10 %, in totale, di altri elementi, escluso il carbonio; la percentuale di rame non può, tuttavia, superare 10 %.

    d)

    «Acciai»:

    le materie ferrose diverse da quelle della voce 7203 che, esclusi alcuni tipi di acciai prodotti in forma di pezzi fusi, si prestano alla deformazione plastica e contengono, in peso, 2 % o meno di carbonio. Tuttavia gli acciai al cromo possono presentare un tenore di carbonio più elevato.

    e)

    «Acciai inossidabili»:

    gli acciai legati, contenenti, in peso, 1,2 % o meno di carbonio e 10,5 % o più di cromo, con o senza altri elementi.

    f)

    «Altri acciai legati»:

    gli acciai che non rispondono alla definizione di acciai inossidabili e contenenti, in peso, uno o più elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

    0,3 % o più di alluminio,

    0,0008 % o più di boro,

    0,3 % o più di cromo,

    0,3 % o più di cobalto,

    0,4 % o più di rame,

    0,4 % o più di piombo,

    1,65 % o più di manganese,

    0,08 % o più di molibdeno,

    0,3 % o più di nichel,

    0,06 % o più di niobio,

    0,6 % o più di silicio,

    0,05 % o più di titanio,

    0,3 % o più di tungsteno (wolframio),

    0,1 % o più di vanadio,

    0,05 % o più di zirconio,

    0,1 % o più di altri elementi (esclusi lo zolfo, il fosforo, il carbonio e l'azoto) presi isolatamente.

    g)

    «Cascami lingottati di ferro o di acciaio»:

    i prodotti grossolanamente colati in forma di lingotti senza materozze o salmoni che presentano notevoli difetti di superficie e non rispondono, per la composizione chimica, alle definizioni delle ghise gregge, delle ghise specolari o delle ferro-leghe.

    h)

    «Graniglie»:

    i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 1 mm, in percentuale, in peso, inferiore a 90 % ed attraverso un setaccio con apertura di maglie di 5 mm in percentuale, in peso, uguale o superiore a 90 %.

    ij)

    «Semiprodotti»:

    i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbozzi per profilati.

    Questi prodotti non sono presentati arrotolati.

    k)

    «Prodotti laminati piatti»:

    i prodotti laminati di sezione trasversale piena rettangolare, che non rispondono alla definizione data nella precedente nota ij),

    arrotolati in spire sovrapposte, o

    non arrotolati, di larghezza almeno uguale a dieci volte lo spessore se questo è inferiore a 4,75 mm o di larghezza superiore a 150 mm se lo spessore è di 4,75 mm o più senza, tuttavia, superare la metà della larghezza.

    Restano classificati come prodotti laminati piatti i prodotti della specie che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché i prodotti perforati, ondulati, lucidati, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito al prodotto il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    I prodotti laminati piatti di forma diversa dalla quadrata o rettangolare e di qualsiasi dimensione sono da classificare come prodotti di larghezza di 600 mm o più a condizione che non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    l)

    «Vergella o bordione»:

    i prodotti laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), con sezione trasversale piena a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). Questi prodotti possono avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (acciai di armatura per calcestruzzo).

    m)

    «Barre»:

    i prodotti che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k) od l) né alla definizione dei fili, e aventi sezione trasversale piena e costante a forma di cerchio, di segmento circolare, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo o di altro poligono convesso (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli).

    Questi prodotti possono:

    avere dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (barre di armatura per calcestruzzo);

    avere subito una torsione dopo la laminazione.

    n)

    «Profilati»:

    i prodotti di sezione trasversale piena e costante che non rispondono a nessuna delle definizioni di cui alle precedenti lettere ij), k), l) od m), né alla definizione di fili.

    Il capitolo 72 non comprende i prodotti delle voci 7301 o 7302.

    o)

    «Fili»:

    i prodotti ottenuti a freddo, arrotolati, aventi una sezione trasversale di qualsiasi forma, piena e costante e che non rispondono alla definizione dei prodotti laminati piatti.

    p)

    «Barre forate per la perforazione»:

    le barre di qualsiasi sezione, adatte alla fabbricazione dei fioretti, in cui la maggior dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a 15 mm ma non superiore a 52 mm e sia almeno il doppio della maggiore dimensione interna (foro). Le barre forate di ferro o di acciaio che non rispondono a questa definizione rientrano nella voce 7304.

    2.

    I metalli ferrosi placcati con un metallo ferroso di differente qualità, seguono il regime del metallo ferroso che predomina in peso.

    3.

    I prodotti di ferro o di acciaio ottenuti per elettrolisi, per colata sotto pressione (pressofusione) o per sinterizzazione sono classificati secondo la loro forma, composizione ed aspetto nelle voci corrispondenti degli analoghi prodotti laminati a caldo.

    Note di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Ghise gregge legate»:

    le ghise gregge contenenti, in peso, uno o più degli elementi che seguono nelle proporzioni qui indicate:

    più di 0,2 % di cromo,

    più di 0,3 % di rame,

    più di 0,3 % di nichel,

    più di 0,1 % di uno qualunque dei seguenti elementi: alluminio, molibdeno, titanio, tungsteno (wolframio), vanadio.

    b)

    «Acciai non legati automatici»:

    gli acciai non legati contenenti, in peso, uno o più degli elementi sotto indicati nelle proporzioni seguenti:

    0,08 % o più di zolfo,

    0,1 % o più di piombo,

    più di 0,05 % di selenio,

    più di 0,01 % di tellurio,

    più di 0,05 % di bismuto.

    c)

    «Acciai al silicio detti “magnetici”»:

    gli acciai contenenti, in peso, almeno 0,6 % e non più di 6 % di silicio e non più di 0,08 % di carbonio e che possono contenere, in peso, 1 % o meno di alluminio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può conferire loro il carattere di altri acciai legati.

    d)

    «Acciai rapidi»:

    gli acciai legati contenenti, con o senza altri elementi, almeno due dei tre seguenti elementi: molibdeno, tungsteno e vanadio con un tenore totale, in peso, uguale o superiore a 7 % per questi elementi presi insieme, e contenenti 0,6 % o più di carbonio e da 3 a 6 % di cromo.

    e)

    «Acciai silico-manganese»:

    gli acciai che contengono, in peso:

    non più di 0,7 % di carbonio,

    0,5 % o più e non più di 1,9 % di manganese, e

    0,6 % o più e non più di 2,3 % di silicio, escluso ogni altro elemento in una proporzione che può loro conferire il carattere di altri acciai legati.

    2.

    La classificazione di ferro-leghe nelle sottovoci della voce 7202 obbedisce alla regola seguente:

    una ferro-lega è considerata come binaria e classificata nella sottovoce appropriata (se esiste) quando uno solo degli elementi della lega presenta un tenore che supera la percentuale minima fissata nella nota 1 c) del capitolo. Per analogia, è considerata, rispettivamente, come ternaria o quaternaria quando due o tre elementi della lega hanno tenori che superano le percentuali minime indicate nella suddetta nota.

    Per l'applicazione di questa regola, gli elementi non specificamente citati nella nota 1 c) del capitolo e compresi nell'espressione «altri elementi» devono, tuttavia, avere ognuno un tenore, in peso, superiore a 10 %.

    Nota complementare

    1.

    Si considerano come:

    Prodotti laminati piatti «detti magnetici» e ai sensi delle sottovoci 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 e 7211 23 20 i prodotti della specie aventi una perdita in watt, per chilogrammo, determinata secondo il metodo Epstein, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1 tesla:

    inferiore o uguale a 2,1 watt, se il loro spessore non supera 0,20 mm;

    inferiore o uguale a 3,6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,20 e 0,60 mm;

    inferiore o uguale a 6 watt, se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm incluso e 1,50 mm inclusi.

    «Latta» ai sensi delle sottovoci 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 e 7212 40 20 i prodotti laminati piatti di spessore inferiore a 0,5 mm, ricoperti di uno strato metallico con tenore in stagno uguale o superiore a 97 %, in peso.

    «Acciai per utensili» ai sensi delle sottovoci 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 e 7228 60 20 gli acciai, diversi dagli acciai inossidabili o acciai rapidi, contenenti, in peso, una delle seguenti composizioni, con o senza altri elementi:

    meno di 0,6 % di carbonio

    e

    0,7 % o più di silicio e 0,05 % o più di vanadio

    o

    4 % o più di tungsteno;

    0,8 % o più di carbonio

    e

    0,05 % o più di vanadio;

    più di 1,2 % di carbonio

    e

    11 % o più e non più di 15 % di cromo;

    0,16 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

    e

    3,8 % o più e non più di 4,3 % di nichel

    e

    1,1 % o più e non più di 1,5 % di cromo

    e

    0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno;

    0,3 % o più e non più di 0,5 % di carbonio

    e

    1,4 % o più e non più di 2,1 % di cromo

    e

    0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno

    e

    meno di 1,2 % di nichel;

    0,3 % o più di carbonio

    e

    meno di 5,2 % di cromo

    e

    0,65 % o più di molibdeno o 0,4 % o più di tungsteno;

    0,5 % o più e non più di 0,6 % di carbonio

    e

    1,25 % o più e non più di 1,8 % di nichel

    e

    0,5 % o più e non più di 1,2 % di cromo

    e

    0,15 % o più e non più di 0,5 % di molibdeno.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    I.PRODOTTI DI BASE, PRODOTTI PRESENTATI IN FORMA DI GRANIGLIE O DI POLVERI

    7201

    Ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie

     

     

    7201 10

    –  Ghise gregge non legate contenenti, in peso, 0,5 % o meno di fosforo

     

     

     

    – –  contenenti, in peso, 0,4 % o più di manganese

     

     

    7201 10 11

    – – –  con tenore di silicio inferiore o uguale a 1 %

    1,7

    7201 10 19

    – – –  con tenore di silicio superiore a 1 %

    1,7

    7201 10 30

    – –  contenenti, in peso, da 0,1 % incluso a 0,4 % escluso di manganese

    1,7

    7201 10 90

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,1 % di manganese

    esenzione

    7201 20 00

    –  Ghise gregge non legate contenenti, in peso, più di 0,5 % di fosforo

    2,2

    7201 50

    –  Ghise gregge legate; ghise specolari

     

     

    7201 50 10

    – –  Ghise gregge legate contenenti, in peso, da 0,3 % incluso a 1 % incluso di titanio e da 0,5 % incluso a 1 % incluso di vanadio

    esenzione

    7201 50 90

    – –  altre

    1,7

    7202

    Ferro-leghe

     

     

     

    –  Ferromanganese

     

     

    7202 11

    – –  contenente, in peso, più di 2 % di carbonio

     

     

    7202 11 20

    – – –  di una granulometria di 5 mm o meno e con un tenore, in peso, di manganese superiore a 65 %

    2,7

    7202 11 80

    – – –  altro

    2,7

    7202 19 00

    – –  altro

    2,7

     

    –  Ferrosilicio

     

     

    7202 21 00

    – –  contente, in peso, più di 55 % di silicio

    5,7 (13)

    7202 29

    – –  altro

     

     

    7202 29 10

    – – –  contenente, in peso, 4 % o più e non più di 10 % di magnesio

    5,7 (13)

    7202 29 90

    – – –  altro

    5,7 (13)

    7202 30 00

    –  Ferro-silico-manganese

    3,7

     

    –  Ferrocromo

     

     

    7202 41

    – –  contenente, in peso, più di 4 % di carbonio

     

     

    7202 41 10

    – – –  contenente, in peso, più di 4 % e non più di 6 % di carbonio

    4

    7202 41 90

    – – –  contenente, in peso, più di 6 % di carbonio

    4

    7202 49

    – –  altro

     

     

    7202 49 10

    – – –  contenente, in peso, 0,05 % o meno di carbonio

    7

    7202 49 50

    – – –  contenente, in peso, più di 0,05 % fino a 0,5 % di carbonio

    7

    7202 49 90

    – – –  contenente, in peso, più di 0,5 % fino a 4 % di carbonio

    7

    7202 50 00

    –  Ferro-silico-cromo

    2,7

    7202 60 00

    –  Ferro-nichel

    esenzione

    7202 70 00

    –  Ferro-molibdeno

    2,7

    7202 80 00

    –  Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno

    esenzione

     

    –  altre

     

     

    7202 91 00

    – –  Ferro-titanio e ferro-silico-titanio

    2,7

    7202 92 00

    – –  Ferro-vanadio

    2,7

    7202 93 00

    – –  Ferro-niobio

    esenzione

    7202 99

    – –  altre

     

     

    7202 99 10

    – – –  Ferro-fosforo

    esenzione

    7202 99 30

    – – –  Ferro-silico-magnesio

    2,7

    7202 99 80

    – – –  altre

    2,7

    7203

    Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima, in peso, di 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili

     

     

    7203 10 00

    –  Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro

    esenzione

    7203 90 00

    –  altri

    esenzione

    7204

    Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

     

     

    7204 10 00

    –  Cascami ed avanzi di ghisa

    esenzione

     

    –  Cascami ed avanzi di acciaio legati

     

     

    7204 21

    – –  di acciai inossidabili

     

     

    7204 21 10

    – – –  contenenti, in peso, 8 % o più di nichel

    esenzione

    7204 21 90

    – – –  altri

    esenzione

    7204 29 00

    – –  altri

    esenzione

    7204 30 00

    –  Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati

    esenzione

     

    –  altri cascami ed avanzi

     

     

    7204 41

    – –  Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti

     

     

    7204 41 10

    – – –  Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature

    esenzione

     

    – – –  Spuntature di stampaggio o di taglio

     

     

    7204 41 91

    – – – –  in pacchetti

    esenzione

    7204 41 99

    – – – –  altri

    esenzione

    7204 49

    – –  altri

     

     

    7204 49 10

    – – –  spezzettati

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7204 49 30

    – – – –  in pacchetti

    esenzione

    7204 49 90

    – – – –  altri

    esenzione

    7204 50 00

    –  Cascami lingottati

    esenzione

    7205

    Graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio

     

     

    7205 10 00

    –  Graniglie

    esenzione

     

    –  Polveri

     

     

    7205 21 00

    – –  di acciai legati

    esenzione

    7205 29 00

    – –  altre

    esenzione

    II.FERRO ED ACCIAI NON LEGATI

    7206

    Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203

     

     

    7206 10 00

    –  Lingotti

    esenzione

    7206 90 00

    –  altri

    esenzione

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

     

     

     

    –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7207 11

    – –  di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

     

     

     

    – – –  laminati od ottenuti con colata continua

     

     

    7207 11 11

    – – – –  di acciai automatici

    esenzione

     

    – – – –  altri

     

     

    7207 11 14

    – – – – –  di spessore inferiore o uguale a 130 mm

    esenzione

    7207 11 16

    – – – – –  di spessore superiore a 130 mm

    esenzione

    7207 11 90

    – – –  fucinati

    esenzione

    7207 12

    – –  altri, di sezione trasversale rettangolare

     

     

    7207 12 10

    – – –  laminati od ottenuti con colata continua

    esenzione

    7207 12 90

    – – –  fucinati

    esenzione

    7207 19

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di sezione trasversale circolare o poligonale

     

     

    7207 19 12

    – – – –  laminati od ottenuti con colata continua

    esenzione

    7207 19 19

    – – – –  fucinati

    esenzione

    7207 19 80

    – – –  altri

    esenzione

    7207 20

    –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

     

     

     

    – –  di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

     

     

     

    – – –  laminati od ottenuti con colata continua

     

     

    7207 20 11

    – – – –  di acciai automatici

    esenzione

     

    – – – –  altri, contenenti, in peso

     

     

    7207 20 15

    – – – – –  0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio

    esenzione

    7207 20 17

    – – – – –  0,6 % o più di carbonio

    esenzione

    7207 20 19

    – – –  fucinati

    esenzione

     

    – –  altri, di sezione trasversale rettangolare

     

     

    7207 20 32

    – – –  laminati od ottenuti con colata continua

    esenzione

    7207 20 39

    – – –  fucinati

    esenzione

     

    – –  di sezione trasversale circolare o poligonale

     

     

    7207 20 52

    – – –  laminati od ottenuti con colata continua

    esenzione

    7207 20 59

    – – –  fucinati

    esenzione

    7207 20 80

    – –  altri

    esenzione

    7208

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo, non placcati né rivestiti

     

     

    7208 10 00

    –  arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

    esenzione

     

    –  altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, decapati

     

     

    7208 25 00

    – –  di spessore di 4,75 mm o più

    esenzione

    7208 26 00

    – –  di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7208 27 00

    – –  di spessore inferiore a 3 mm

    esenzione

     

    –  altri, arrotolati, semplicemente laminati a caldo

     

     

    7208 36 00

    – –  di spessore superiore a 10 mm

    esenzione

    7208 37 00

    – –  di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

    esenzione

    7208 38 00

    – –  di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7208 39 00

    – –  di spessore inferiore a 3 mm

    esenzione

    7208 40 00

    –  non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, che presentano motivi in rilievo

    esenzione

     

    –  altri, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo

     

     

    7208 51

    – –  di spessore superiore a 10 mm

     

     

    7208 51 20

    – – –  di spessore superiore a 15 mm

    esenzione

     

    – – –  di spessore superiore a 10 mm ed uguale o inferiore a 15 mm, di larghezza

     

     

    7208 51 91

    – – – –  di 2 050 mm o più

    esenzione

    7208 51 98

    – – – –  inferiore a 2 050 mm

    esenzione

    7208 52

    – –  di spessore di 4,75 mm o più ed uguale o inferiore a 10 mm

     

     

    7208 52 10

    – – –  laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm

    esenzione

     

    – – –  altri, di larghezza

     

     

    7208 52 91

    – – – –  di 2 050 mm o più

    esenzione

    7208 52 99

    – – – –  inferiore a 2 050 mm

    esenzione

    7208 53

    – –  di spessore di 3 mm o più ed inferiore a 4,75 mm

     

     

    7208 53 10

    – – –  laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza inferiore o uguale a 1 250 mm e di spessore di 4 mm o più

    esenzione

    7208 53 90

    – – –  altri

    esenzione

    7208 54 00

    – –  di spessore inferiore a 3 mm

    esenzione

    7208 90

    –  altri

     

     

    7208 90 20

    – –  forati

    esenzione

    7208 90 80

    – –  altri

    esenzione

    7209

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti

     

     

     

    –  arrotolati, semplicemente laminati a freddo

     

     

    7209 15 00

    – –  di spessore di 3 mm o più

    esenzione

    7209 16

    – –  di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

     

     

    7209 16 10

    – – –  detti «magnetici»

    esenzione

    7209 16 90

    – – –  altri

    esenzione

    7209 17

    – –  di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

     

     

    7209 17 10

    – – –  detti «magnetici»

    esenzione

    7209 17 90

    – – –  altri

    esenzione

    7209 18

    – –  di spessore inferiore a 0,5 mm

     

     

    7209 18 10

    – – –  detti «magnetici»

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7209 18 91

    – – – –  di spessore di 0,35 mm o più ed inferiore a 0,5 mm

    esenzione

    7209 18 99

    – – – –  di spessore inferiore a 0,35 mm

    esenzione

     

    –  non arrotolati, semplicemente laminati a freddo

     

     

    7209 25 00

    – –  di spessore di 3 mm o più

    esenzione

    7209 26

    – –  di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

     

     

    7209 26 10

    – – –  detti «magnetici»

    esenzione

    7209 26 90

    – – –  altri

    esenzione

    7209 27

    – –  di spessore di 0,5 mm o più ed uguale o inferiore a 1 mm

     

     

    7209 27 10

    – – –  detti «magnetici»

    esenzione

    7209 27 90

    – – –  altri

    esenzione

    7209 28

    – –  di spessore inferiore a 0,5 mm

     

     

    7209 28 10

    – – –  detti «magnetici»

    esenzione

    7209 28 90

    – – –  altri

    esenzione

    7209 90

    –  altri

     

     

    7209 90 20

    – –  forati

    esenzione

    7209 90 80

    – –  altri

    esenzione

    7210

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti

     

     

     

    –  stagnati

     

     

    7210 11 00

    – –  di spessore di 0,5 mm o più

    esenzione

    7210 12

    – –  di spessore inferiore a 0,5 mm

     

     

    7210 12 20

    – – –  Latta

    esenzione

    7210 12 80

    – – –  altri

    esenzione

    7210 20 00

    –  piombati, compresi quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno

    esenzione

    7210 30 00

    –  zincati elettroliticamente

    esenzione

     

    –  zincati con altri procedimenti

     

     

    7210 41 00

    – –  ondulati

    esenzione

    7210 49 00

    – –  altri

    esenzione

    7210 50 00

    –  rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

    esenzione

     

    –  rivestiti di alluminio

     

     

    7210 61 00

    – –  rivestiti di leghe di alluminio-zinco

    esenzione

    7210 69 00

    – –  altri

    esenzione

    7210 70

    –  dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

     

     

    7210 70 10

    – –  Latta verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

    esenzione

    7210 70 80

    – –  altri

    esenzione

    7210 90

    –  altri

     

     

    7210 90 30

    – –  placcati

    esenzione

    7210 90 40

    – –  stagnati e stampati

    esenzione

    7210 90 80

    – –  altri

    esenzione

    7211

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti

     

     

     

    –  semplicemente laminati a caldo

     

     

    7211 13 00

    – –  laminati sulle quattro facce con cilindri scanalati, di larghezza superiore a 150 mm e di spessore di 4 mm o più, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo

    esenzione

    7211 14 00

    – –  altri, di spessore di 4,75 mm o più

    esenzione

    7211 19 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  semplicemente laminati a freddo

     

     

    7211 23

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7211 23 20

    – – –  detti «magnetici»

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7211 23 30

    – – – –  di spessore di 0,35 mm o più

    esenzione

    7211 23 80

    – – – –  di spessore inferiore a 0,35 mm

    esenzione

    7211 29 00

    – –  altri

    esenzione

    7211 90

    –  altri

     

     

    7211 90 20

    – –  forati

    esenzione

    7211 90 80

    – –  altri

    esenzione

    7212

    Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti

     

     

    7212 10

    –  stagnati

     

     

    7212 10 10

    – –  Latta semplicemente trattata in superficie

    esenzione

    7212 10 90

    – –  altri

    esenzione

    7212 20 00

    –  zincati elettroliticamente

    esenzione

    7212 30 00

    –  zincati con altri procedimenti

    esenzione

    7212 40

    –  dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

     

     

    7212 40 20

    – –  Latta semplicemente verniciata; prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati

    esenzione

    7212 40 80

    – –  altri

    esenzione

    7212 50

    –  altrimenti rivestiti

     

     

    7212 50 20

    – –  rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo

    esenzione

    7212 50 30

    – –  cromati o nichelati

    esenzione

    7212 50 40

    – –  ramati

    esenzione

     

    – –  rivestiti di alluminio

     

     

    7212 50 61

    – – –  rivestiti di leghe di alluminio-zinco

    esenzione

    7212 50 69

    – – –  altri

    esenzione

    7212 50 90

    – –  altri

    esenzione

    7212 60 00

    –  placcati

    esenzione

    7213

    Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati

     

     

    7213 10 00

    –  aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

    esenzione

    7213 20 00

    –  altri, di acciai automatici

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    7213 91

    – –  di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm

     

     

    7213 91 10

    – – –  del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

    esenzione

    7213 91 20

    – – –  del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7213 91 41

    – – – –  contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio

    esenzione

    7213 91 49

    – – – –  contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

    esenzione

    7213 91 70

    – – – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio

    esenzione

    7213 91 90

    – – – –  contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio

    esenzione

    7213 99

    – –  altri

     

     

    7213 99 10

    – – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    esenzione

    7213 99 90

    – – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

    esenzione

    7214

    Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione

     

     

    7214 10 00

    –  fucinate

    esenzione

    7214 20 00

    –  aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

    esenzione

    7214 30 00

    –  altre, di acciai automatici

    esenzione

     

    –  altre

     

     

    7214 91

    – –  di sezione trasversale rettangolare

     

     

    7214 91 10

    – – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    esenzione

    7214 91 90

    – – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

    esenzione

    7214 99

    – –  altre

     

     

     

    – – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7214 99 10

    – – – –  del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

    esenzione

     

    – – – –  altre, di sezione circolare con diametro

     

     

    7214 99 31

    – – – – –  uguale o superiore a 80 mm

    esenzione

    7214 99 39

    – – – – –  inferiore a 80 mm

    esenzione

    7214 99 50

    – – – –  altre

    esenzione

     

    – – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

     

     

     

    – – – –  di sezione circolare con diametro

     

     

    7214 99 71

    – – – – –  uguale o superiore a 80 mm

    esenzione

    7214 99 79

    – – – – –  inferiore a 80 mm

    esenzione

    7214 99 95

    – – – –  altre

    esenzione

    7215

    Altre barre di ferro o di acciai non legati

     

     

    7215 10 00

    –  di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

    esenzione

    7215 50

    –  altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

     

     

     

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7215 50 11

    – – –  di sezione rettangolare

    esenzione

    7215 50 19

    – – –  altre

    esenzione

    7215 50 80

    – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio

    esenzione

    7215 90 00

    –  altre

    esenzione

    7216

    Profilati di ferro o di acciai non legati

     

     

    7216 10 00

    –  Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

    esenzione

     

    –  Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza inferiore a 80 mm

     

     

    7216 21 00

    – –  Profilati a L

    esenzione

    7216 22 00

    – –  Profilati a T

    esenzione

     

    –  Profilati ad U, ad I o ad H, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

     

     

    7216 31

    – –  Profilati ad U

     

     

    7216 31 10

    – – –  di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm

    esenzione

    7216 31 90

    – – –  di altezza superiore a 220 mm

    esenzione

    7216 32

    – –  Profilati ad I

     

     

     

    – – –  di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 220 mm

     

     

    7216 32 11

    – – – –  ad ali a facce parallele

    esenzione

    7216 32 19

    – – – –  altri

    esenzione

     

    – – –  di altezza superiore a 220 mm

     

     

    7216 32 91

    – – – –  ad ali a facce parallele

    esenzione

    7216 32 99

    – – – –  altri

    esenzione

    7216 33

    – –  Profilati ad H

     

     

    7216 33 10

    – – –  di altezza uguale o superiore a 80 mm ed inferiore o uguale a 180 mm

    esenzione

    7216 33 90

    – – –  di altezza superiore a 180 mm

    esenzione

    7216 40

    –  Profilati a L o a T, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza uguale o superiore a 80 mm

     

     

    7216 40 10

    – –  Profilati a L

    esenzione

    7216 40 90

    – –  Profilati a T

    esenzione

    7216 50

    –  altri profilati, semplicemente laminati o estrusi a caldo

     

     

    7216 50 10

    – –  di cui la sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato di lato di 80 mm

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    7216 50 91

    – – –  Piatti a bulbo

    esenzione

    7216 50 99

    – – –  altri

    esenzione

     

    –  Profilati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

     

     

    7216 61

    – –  ottenuti da prodotti laminati piatti

     

     

    7216 61 10

    – – –  Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti

    esenzione

    7216 61 90

    – – –  altri

    esenzione

    7216 69 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    7216 91

    – –  ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti

     

     

    7216 91 10

    – – –  Lamiere profilate (nervate)

    esenzione

    7216 91 80

    – – –  altri

    esenzione

    7216 99 00

    – –  altri

    esenzione

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

     

     

    7217 10

    –  non rivestiti, anche lucidati

     

     

     

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7217 10 10

    – – –  la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

    esenzione

     

    – – –  la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

     

     

    7217 10 31

    – – – –  aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione

    esenzione

    7217 10 39

    – – – –  altri

    esenzione

    7217 10 50

    – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    esenzione

    7217 10 90

    – –  contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

    esenzione

    7217 20

    –  zincati

     

     

     

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7217 20 10

    – – –  la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm

    esenzione

    7217 20 30

    – – –  la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm

    esenzione

    7217 20 50

    – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    esenzione

    7217 20 90

    – –  contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

    esenzione

    7217 30

    –  rivestiti di altri metalli comuni

     

     

     

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

     

     

    7217 30 41

    – – –  ramati

    esenzione

    7217 30 49

    – – –  altri

    esenzione

    7217 30 50

    – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    esenzione

    7217 30 90

    – –  contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

    esenzione

    7217 90

    –  altri

     

     

    7217 90 20

    – –  contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

    esenzione

    7217 90 50

    – –  contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio

    esenzione

    7217 90 90

    – –  contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

    esenzione

    III.ACCIAI INOSSIDABILI

    7218

    Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di acciai inossidabili

     

     

    7218 10 00

    –  Lingotti e altre forme primarie

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    7218 91

    – –  di sezione trasversale rettangolare

     

     

    7218 91 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7218 91 80

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7218 99

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di sezione trasversale quadrata

     

     

    7218 99 11

    – – – –  laminati od ottenuti per colata continua

    esenzione

    7218 99 19

    – – – –  fucinati

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7218 99 20

    – – – –  laminati od ottenuti per colata continua

    esenzione

    7218 99 80

    – – – –  fucinati

    esenzione

    7219

    Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

     

     

     

    –  semplicemente laminati a caldo, arrotolati

     

     

    7219 11 00

    – –  di spessore superiore a 10 mm

    esenzione

    7219 12

    – –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

     

     

    7219 12 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 12 90

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 13

    – –  di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

     

     

    7219 13 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 13 90

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 14

    – –  di spessore inferiore a 3 mm

     

     

    7219 14 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 14 90

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    –  semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

     

     

    7219 21

    – –  di spessore superiore a 10 mm

     

     

    7219 21 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 21 90

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 22

    – –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed inferiore o uguale a 10 mm

     

     

    7219 22 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 22 90

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 23 00

    – –  di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7219 24 00

    – –  di spessore inferiore a 3 mm

    esenzione

     

    –  semplicemente laminati a freddo

     

     

    7219 31 00

    – –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

    esenzione

    7219 32

    – –  di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm

     

     

    7219 32 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 32 90

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 33

    – –  di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm

     

     

    7219 33 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 33 90

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 34

    – –  di spessore uguale o superiore a 0,5 mm ed inferiore o uguale a 1 mm

     

     

    7219 34 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 34 90

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 35

    – –  di spessore inferiore a 0,5 mm

     

     

    7219 35 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7219 35 90

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7219 90

    –  altri

     

     

    7219 90 20

    – –  forati

    esenzione

    7219 90 80

    – –  altri

    esenzione

    7220

    Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

     

     

     

    –  semplicemente laminati a caldo

     

     

    7220 11 00

    – –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

    esenzione

    7220 12 00

    – –  di spessore inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7220 20

    –  semplicemente laminati a freddo

     

     

     

    – –  di spessore uguale o superiore a 3 mm, contenenti, in peso

     

     

    7220 20 21

    – – –  2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7220 20 29

    – – –  meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    – –  di spessore superiore a 0,35 mm, ma inferiore a 3 mm, contenenti, in peso

     

     

    7220 20 41

    – – –  2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7220 20 49

    – – –  meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    – –  di spessore inferiore o uguale a 0,35 mm, contenenti, in peso

     

     

    7220 20 81

    – – –  2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7220 20 89

    – – –  meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7220 90

    –  altri

     

     

    7220 90 20

    – –  forati

    esenzione

    7220 90 80

    – –  altri

    esenzione

    7221 00

    Vergella o bordione di acciai inossidabili

     

     

    7221 00 10

    –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7221 00 90

    –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7222

    Barre e profilati di acciai inossidabili

     

     

     

    –  Barre semplicemente laminate o estruse a caldo

     

     

    7222 11

    – –  di sezione circolare

     

     

     

    – – –  di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso

     

     

    7222 11 11

    – – – –  2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 11 19

    – – – –  meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    – – –  di diametro inferiore a 80 mm, contenenti, in peso

     

     

    7222 11 81

    – – – –  2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 11 89

    – – – –  meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7222 19

    – –  altre

     

     

    7222 19 10

    – – –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 19 90

    – – –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7222 20

    –  Barre semplicemente ottenute o rifinite a freddo

     

     

     

    – –  di sezione circolare

     

     

     

    – – –  di diametro di 80 mm o più, contenenti, in peso

     

     

    7222 20 11

    – – – –  2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 20 19

    – – – –  meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    – – –  di diametro di 25 mm o più ed inferiore a 80 mm, contenenti, in peso

     

     

    7222 20 21

    – – – –  2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 20 29

    – – – –  meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    – – –  di diametro inferiore a 25 mm, contenenti, in peso

     

     

    7222 20 31

    – – – –  2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 20 39

    – – – –  meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

     

    – –  altre, contenenti, in peso

     

     

    7222 20 81

    – – –  2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 20 89

    – – –  meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7222 30

    –  altre barre

     

     

     

    – –  fucinate, contenenti, in peso

     

     

    7222 30 51

    – – –  2,5 % o più di nichel

    esenzione

    7222 30 91

    – – –  meno di 2,5 % di nichel

    esenzione

    7222 30 97

    – –  altre

    esenzione

    7222 40

    –  Profilati

     

     

    7222 40 10

    – –  semplicemente laminati o estrusi a caldo

    esenzione

    7222 40 50

    – –  semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo

    esenzione

    7222 40 90

    – –  altri

    esenzione

    7223 00

    Fili di acciai inossidabili

     

     

     

    –  contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel

     

     

    7223 00 11

    – –  contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo

    esenzione

    7223 00 19

    – –  altri

    esenzione

     

    –  contenenti, in peso, meno di 2,5 % di nichel

     

     

    7223 00 91

    – –  contenenti, in peso, 13 % o più e non più di 25 % di cromo e 3,5 % o più e non più di 6 % di alluminio

    esenzione

    7223 00 99

    – –  altri

    esenzione

    IV.ALTRI ACCIAI LEGATI; BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI

    7224

    Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati

     

     

    7224 10

    –  Lingotti e altre forme primarie

     

     

    7224 10 10

    – –  di acciai per utensili

    esenzione

    7224 10 90

    – –  altri

    esenzione

    7224 90

    –  altri

     

     

    7224 90 02

    – –  di acciai per utensili

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di sezione trasversale, quadrata o rettangolare

     

     

     

    – – – –  laminati a caldo od ottenuti per colata continua

     

     

     

    – – – – –  la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore

     

     

    7224 90 03

    – – – – – –  di acciai rapidi

    esenzione

    7224 90 05

    – – – – – –  contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

    esenzione

    7224 90 07

    – – – – – –  altri

    esenzione

    7224 90 14

    – – – – –  altri

    esenzione

    7224 90 18

    – – – –  fucinati

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  laminati a caldo od ottenuti per colata continua

     

     

    7224 90 31

    – – – – –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

    esenzione

    7224 90 38

    – – – – –  altri

    esenzione

    7224 90 90

    – – – –  fucinati

    esenzione

    7225

    Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

     

     

     

    –  di acciai al silicio detti «magnetici»

     

     

    7225 11 00

    – –  a grani orientati

    esenzione

    7225 19

    – –  altri

     

     

    7225 19 10

    – – –  laminati a caldo

    esenzione

    7225 19 90

    – – –  laminati a freddo

    esenzione

    7225 30

    –  altri, semplicemente laminati a caldo, arrotolati

     

     

    7225 30 10

    – –  di acciai per utensili

    esenzione

    7225 30 30

    – –  di acciai rapidi

    esenzione

    7225 30 90

    – –  altri

    esenzione

    7225 40

    –  altri, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati

     

     

    7225 40 12

    – –  di acciai per utensili

    esenzione

    7225 40 15

    – –  di acciai rapidi

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    7225 40 40

    – – –  di spessore superiore a 10 mm

    esenzione

    7225 40 60

    – – –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm ed uguale o inferiore a 10 mm

    esenzione

    7225 40 90

    – – –  di spessore inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7225 50

    –  altri, semplicemente laminati a freddo

     

     

    7225 50 20

    – –  di acciai rapidi

    esenzione

    7225 50 80

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    7225 91 00

    – –  zincati elettroliticamente

    esenzione

    7225 92 00

    – –  zincati con altri procedimenti

    esenzione

    7225 99 00

    – –  altri

    esenzione

    7226

    Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

     

     

     

    –  di acciai al silicio detti «magnetici»

     

     

    7226 11 00

    – –  a grani orientati

    esenzione

    7226 19

    – –  altri

     

     

    7226 19 10

    – – –  semplicemente laminati a caldo

    esenzione

    7226 19 80

    – – –  altri

    esenzione

    7226 20 00

    –  di acciai rapidi

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    7226 91

    – –  semplicemente laminati a caldo

     

     

    7226 91 20

    – – –  di acciai per utensili

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7226 91 91

    – – – –  di spessore uguale o superiore a 4,75 mm

    esenzione

    7226 91 99

    – – – –  di spessore inferiore a 4,75 mm

    esenzione

    7226 92 00

    – –  semplicemente laminati a freddo

    esenzione

    7226 99

    – –  altri

     

     

    7226 99 10

    – – –  zincati elettroliticamente

    esenzione

    7226 99 30

    – – –  zincati con altri procedimenti

    esenzione

    7226 99 70

    – – –  altri

    esenzione

    7227

    Vergella o bordione di altri acciai legati

     

     

    7227 10 00

    –  di acciai rapidi

    esenzione

    7227 20 00

    –  di acciai silico-manganese

    esenzione

    7227 90

    –  altri

     

     

    7227 90 10

    – –  contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo

    esenzione

    7227 90 50

    – –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo ed, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

    esenzione

    7227 90 95

    – –  altri

    esenzione

    7228

    Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

     

     

    7228 10

    –  Barre di acciai rapidi

     

     

    7228 10 20

    – –  semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

    esenzione

    7228 10 50

    – –  fucinate

    esenzione

    7228 10 90

    – –  altre

    esenzione

    7228 20

    –  Barre di acciai silico-manganese

     

     

    7228 20 10

    – –  di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

    esenzione

     

    – –  altre

     

     

    7228 20 91

    – – –  semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate

    esenzione

    7228 20 99

    – – –  altre

    esenzione

    7228 30

    –  altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo

     

     

    7228 30 20

    – –  di acciai per utensili

    esenzione

     

    – –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

     

     

    7228 30 41

    – – –  di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm

    esenzione

    7228 30 49

    – – –  altre

    esenzione

     

    – –  altre

     

     

     

    – – –  di sezione circolare, di diametro

     

     

    7228 30 61

    – – – –  uguale o superiore a 80 mm

    esenzione

    7228 30 69

    – – – –  inferiore a 80 mm

    esenzione

    7228 30 70

    – – –  di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce

    esenzione

    7228 30 89

    – – –  altre

    esenzione

    7228 40

    –  altre barre, semplicemente fucinate

     

     

    7228 40 10

    – –  di acciai per utensili

    esenzione

    7228 40 90

    – –  altre

    esenzione

    7228 50

    –  altre barre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo

     

     

    7228 50 20

    – –  di acciai per utensili

    esenzione

    7228 50 40

    – –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

    esenzione

     

    – –  altre

     

     

     

    – – –  di sezione circolare, di diametro

     

     

    7228 50 61

    – – – –  uguale o superiore a 80 mm

    esenzione

    7228 50 69

    – – – –  inferiore a 80 mm

    esenzione

    7228 50 80

    – – –  altre

    esenzione

    7228 60

    –  altre barre

     

     

    7228 60 20

    – –  di acciai per utensili

    esenzione

    7228 60 80

    – –  altre

    esenzione

    7228 70

    –  Profilati

     

     

    7228 70 10

    – –  semplicemente laminati o estrusi a caldo

    esenzione

    7228 70 90

    – –  altri

    esenzione

    7228 80 00

    –  Barre forate per la perforazione

    esenzione

    7229

    Fili di altri acciai legati

     

     

    7229 20 00

    –  di acciai silico-manganese

    esenzione

    7229 90

    –  altri

     

     

    7229 90 20

    – –  di acciai rapidi

    esenzione

    7229 90 50

    – –  contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno

    esenzione

    7229 90 90

    – –  altri

    esenzione

    CAPITOLO 73

    LAVORI DI GHISA, FERRO O ACCIAIO

    Note

    1.

    In questo capitolo, per «ghise», si intendono i prodotti ottenuti per fusione nei quali il ferro predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi e che non rispondono alla composizione chimica degli acciai prevista alla nota 1 d) del capitolo 72.

    2.

    Ai fini di questo capitolo, il termine «fili» si applica ai prodotti ottenuti a caldo o a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, nella sua più grande dimensione, non supera i 16 mm.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7301

    Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

     

     

    7301 10 00

    –  Palancole

    esenzione

    7301 20 00

    –  Profilati

    esenzione

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

     

     

    7302 10

    –  Rotaie

     

     

    7302 10 10

    – –  conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso

    esenzione

     

    – –  altre

     

     

     

    – – –  nuove

     

     

     

    – – – –  Rotaie del tipo vignole

     

     

    7302 10 21

    – – – – –  di un peso al metro superiore o uguale a 46 kg

    esenzione

    7302 10 23

    – – – – –  di un peso al metro superiore o uguale a 27 kg ed inferiore a 46 kg

    esenzione

    7302 10 29

    – – – – –  di un peso al metro inferiore a 27 kg

    esenzione

    7302 10 40

    – – – –  Rotaie a guida

    esenzione

    7302 10 50

    – – – –  altre

    esenzione

    7302 10 90

    – – –  usate

    esenzione

    7302 30 00

    –  Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi

    2,7

    7302 40 00

    –  Stecche (ganasce) e piastre di appoggio

    esenzione

    7302 90 00

    –  altri

    esenzione

    7303 00

    Tubi e profilati cavi, di ghisa

     

     

    7303 00 10

    –  Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

    3,2

    7303 00 90

    –  altri

    3,2

    7304

    Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio

     

     

     

    –  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti

     

     

    7304 11 00

    – –  di acciai inossidabili

    esenzione

    7304 19

    – –  altri

     

     

    7304 19 10

    – – –  con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

    esenzione

    7304 19 30

    – – –  con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7304 19 90

    – – –  con diametro esterno superiore a 406,4 mm

    esenzione

     

    –  Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

     

     

    7304 22 00

    – –  Aste di perforazione di acciai inossidabili

    esenzione

    7304 23 00

    – –  altre aste di perforazione

    esenzione

    7304 24 00

    – –  altri, di acciai inossidabili

    esenzione

    7304 29

    – –  altri

     

     

    7304 29 10

    – – –  con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

    esenzione

    7304 29 30

    – – –  con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7304 29 90

    – – –  con diametro esterno superiore a 406,4 mm

    esenzione

     

    –  altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

     

     

    7304 31

    – –  trafilati o laminati a freddo

     

     

    7304 31 20

    – – –  di precisione

    esenzione

    7304 31 80

    – – –  altri

    esenzione

    7304 39

    – –  altri

     

     

    7304 39 10

    – – –  greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7304 39 30

    – – – –  con diametro esterno superiore a 421 mm e di spessore di parete superiore a 10,5 mm

    esenzione

     

    – – – –  altri

     

     

     

    – – – – –  Tubi filettati o filettabili detti gas

     

     

    7304 39 52

    – – – – – –  zincati

    esenzione

    7304 39 58

    – – – – – –  altri

    esenzione

     

    – – – – –  altri, con diametro esterno

     

     

    7304 39 92

    – – – – – –  inferiore o uguale a 168,3 mm

    esenzione

    7304 39 93

    – – – – – –  superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7304 39 99

    – – – – – –  superiore a 406,4 mm

    esenzione

     

    –  altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili

     

     

    7304 41 00

    – –  trafilati o laminati a freddo

    esenzione

    7304 49

    – –  altri

     

     

    7304 49 10

    – – –  greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7304 49 93

    – – – –  con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

    esenzione

    7304 49 95

    – – – –  con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7304 49 99

    – – – –  con diametro esterno superiore a 406,4 mm

    esenzione

     

    –  altri, di sezione circolare, di altri acciai legati

     

     

    7304 51

    – –  trafilati o laminati a freddo

     

     

     

    – – –  diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza

     

     

    7304 51 12

    – – – –  inferiore o uguale a 0,5 m

    esenzione

    7304 51 18

    – – – –  superiore a 0,5 m

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7304 51 81

    – – – –  di precisione

    esenzione

    7304 51 89

    – – – –  altri

    esenzione

    7304 59

    – –  altri

     

     

    7304 59 10

    – – –  greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete

    esenzione

     

    – – –  altri, diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, da 0,9 a 1,15 % incluso di carbonio e da 0,5 a 2 % incluso di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza

     

     

    7304 59 32

    – – – –  inferiore o uguale a 0,5 m

    esenzione

    7304 59 38

    – – – –  superiore a 0,5 m

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7304 59 92

    – – – –  con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm

    esenzione

    7304 59 93

    – – – –  con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7304 59 99

    – – – –  con diametro esterno superiore a 406,4 mm

    esenzione

    7304 90 00

    –  altri

    esenzione

    7305

    Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

     

     

     

    –  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

     

     

    7305 11 00

    – –  saldati longitudinalmente ad arco sommerso

    esenzione

    7305 12 00

    – –  saldati longitudinalmente, altri

    esenzione

    7305 19 00

    – –  altri

    esenzione

    7305 20 00

    –  Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

    esenzione

     

    –  altri, saldati

     

     

    7305 31 00

    – –  saldati longitudinalmente

    esenzione

    7305 39 00

    – –  altri

    esenzione

    7305 90 00

    –  altri

    esenzione

    7306

    Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

     

     

     

    –  Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

     

     

    7306 11

    – –  saldati, di acciai inossidabili

     

     

    7306 11 10

    – – –  saldati longitudinalmente

    esenzione

    7306 11 90

    – – –  saldati elicoidalmente

    esenzione

    7306 19

    – –  altri

     

     

    7306 19 10

    – – –  saldati longitudinalmente

    esenzione

    7306 19 90

    – – –  saldati elicoidalmente

    esenzione

     

    –  Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti

     

     

    7306 21 00

    – –  saldati, di acciai inossidabili

    esenzione

    7306 29 00

    – –  altri

    esenzione

    7306 30

    –  altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati

     

     

     

    – –  di precisione, aventi pareti di spessore

     

     

    7306 30 11

    – – –  inferiore o uguale a 2 mm

    esenzione

    7306 30 19

    – – –  superiore a 2 mm

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Tubi gas, filettati o filettabili

     

     

    7306 30 41

    – – – –  zincati

    esenzione

    7306 30 49

    – – – –  altri

    esenzione

     

    – – –  altri, con diametro esterno

     

     

     

    – – – –  inferiore o uguale a 168,3 mm

     

     

    7306 30 72

    – – – – –  zincati

    esenzione

    7306 30 77

    – – – – –  altri

    esenzione

    7306 30 80

    – – – –  superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm

    esenzione

    7306 40

    –  altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili

     

     

    7306 40 20

    – –  Trafilati o laminati a freddo

    esenzione

    7306 40 80

    – –  altri

    esenzione

    7306 50

    –  altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati

     

     

    7306 50 20

    – –  di precisione

    esenzione

    7306 50 80

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altri, saldati, di sezione non circolare

     

     

    7306 61

    – –  di sezione quadrata o rettangolare

     

     

    7306 61 10

    – – –  di acciai inossidabili

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7306 61 92

    – – – –  aventi parete di spessore inferiore o uguale a 2 mm

    esenzione

    7306 61 99

    – – – –  aventi parete di spessore superiore a 2 mm

    esenzione

    7306 69

    – –  di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare

     

     

    7306 69 10

    – – –  di acciai inossidabili

    esenzione

    7306 69 90

    – – –  altri

    esenzione

    7306 90 00

    –  altri

    esenzione

    7307

    Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

     

     

     

    –  fusi

     

     

    7307 11

    – –  di ghisa non malleabile

     

     

    7307 11 10

    – – –  per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione

    3,7

    7307 11 90

    – – –  altri

    3,7

    7307 19

    – –  altri

     

     

    7307 19 10

    – – –  di ghisa malleabile

    3,7

    7307 19 90

    – – –  altri

    3,7

     

    –  altri, di acciai inossidabili

     

     

    7307 21 00

    – –  Flange

    3,7

    7307 22

    – –  Gomiti, curve e manicotti, filettati

     

     

    7307 22 10

    – – –  Manicotti

    esenzione

    7307 22 90

    – – –  Gomiti e curve

    3,7

    7307 23

    – –  Accessori da saldare testa a testa

     

     

    7307 23 10

    – – –  Gomiti e curve

    3,7

    7307 23 90

    – – –  altri

    3,7

    7307 29

    – –  altri

     

     

    7307 29 10

    – – –  filettati

    3,7

    7307 29 30

    – – –  per saldare

    3,7

    7307 29 90

    – – –  altri

    3,7

     

    –  altri

     

     

    7307 91 00

    – –  Flange

    3,7

    7307 92

    – –  Gomiti, curve e manicotti, filettati

     

     

    7307 92 10

    – – –  Manicotti

    esenzione

    7307 92 90

    – – –  Gomiti e curve

    3,7

    7307 93

    – –  Accessori da saldare testa a testa

     

     

     

    – – –  il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm

     

     

    7307 93 11

    – – – –  Gomiti e curve

    3,7

    7307 93 19

    – – – –  altri

    3,7

     

    – – –  il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm

     

     

    7307 93 91

    – – – –  Gomiti e curve

    3,7

    7307 93 99

    – – – –  altri

    3,7

    7307 99

    – –  altri

     

     

    7307 99 10

    – – –  filettati

    3,7

    7307 99 30

    – – –  per saldare

    3,7

    7307 99 90

    – – –  altri

    3,7

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

     

     

    7308 10 00

    –  Ponti ed elementi di ponti

    esenzione

    7308 20 00

    –  Torri e piloni

    esenzione

    7308 30 00

    –  Porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie

    esenzione

    p/st (86)

    7308 40

    –  Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature

     

     

    7308 40 10

    – –  Materiale per armature di miniera

    esenzione

    7308 40 90

    – –  altro

    esenzione

    7308 90

    –  altri

     

     

    7308 90 10

    – –  Dighe, chiuse, porte di cariche o chiuse, palizzate, pontili, moli, imbarcaderi, bacini fissi e simili costruzioni fisse marittime, lacuali e fluviali

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  unicamente o principalmente di lamiere

     

     

    7308 90 51

    – – – –  Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate) con un'anima isolante

    esenzione

    7308 90 59

    – – – –  altri

    esenzione

    7308 90 99

    – – –  altri

    esenzione

    7309 00

    Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

     

     

    7309 00 10

    –  per materie gassose (esclusi i gas compressi o liquefatti)

    2,2

     

    –  per materie liquide

     

     

    7309 00 30

    – –  con rivestimento interno o calorifugo

    2,2

     

    – –  altri, di capacità

     

     

    7309 00 51

    – – –  superiore a 100 000 litri

    2,2

    7309 00 59

    – – –  inferiore o uguale a 100 000 litri

    2,2

    7309 00 90

    –  per materie solide

    2,2

    7310

    Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

     

     

    7310 10 00

    –  di capacità uguale o superiore a 50 litri

    2,7

     

    –  di capacità inferiore a 50 litri

     

     

    7310 21

    – –  Scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura

     

     

    7310 21 11

    – – –  Scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari

    2,7

    7310 21 19

    – – –  Scatole per l'imballaggio delle bevande

    2,7

     

    – – –  altre, aventi parete di spessore

     

     

    7310 21 91

    – – – –  inferiore a 0,5 mm

    2,7

    7310 21 99

    – – – –  uguale o superiore a 0,5 mm

    2,7

    7310 29

    – –  altri

     

     

    7310 29 10

    – – –  aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm

    2,7

    7310 29 90

    – – –  aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm

    2,7

    7311 00

    Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio

     

     

    7311 00 10

    –  senza saldatura

    2,7

     

    –  altri, di capacità

     

     

    7311 00 91

    – –  inferiore a 1 000 litri

    2,7

    7311 00 99

    – –  uguale o superiore a 1 000 litri

    2,7

    7312

    Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità

     

     

    7312 10

    –  Trefoli e cavi

     

     

    7312 10 20

    – –  di acciaio inossidabile

    esenzione

     

    – –  altri, la cui sezione trasversale massima è

     

     

     

    – – –  inferiore o uguale a 3 mm

     

     

    7312 10 41

    – – – –  rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone)

    esenzione

    7312 10 49

    – – – –  altri

    esenzione

     

    – – –  superiore a 3 mm

     

     

     

    – – – –  Trefoli

     

     

    7312 10 61

    – – – – –  non rivestiti

    esenzione

     

    – – – – –  rivestiti

     

     

    7312 10 65

    – – – – – –  zincati

    esenzione

    7312 10 69

    – – – – – –  altri

    esenzione

     

    – – – –  Cavi, compresi i cavi chiusi

     

     

     

    – – – – –  non rivestiti o semplicemente zincati, la cui sezione trasversale massima è

     

     

    7312 10 81

    – – – – – –  superiore a 3 mm e inferiore o uguale a 12 mm

    esenzione

    7312 10 83

    – – – – – –  superiore a 12 mm e inferiore o uguale a 24 mm

    esenzione

    7312 10 85

    – – – – – –  superiore a 24 mm e inferiore o uguale a 48 mm

    esenzione

    7312 10 89

    – – – – – –  superiore a 48 mm

    esenzione

    7312 10 98

    – – – – –  altri

    esenzione

    7312 90 00

    –  altri

    esenzione

    7313 00 00

    Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

    esenzione

    7314

    Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

     

     

     

    –  Prodotti tessuti (tele metalliche)

     

     

    7314 12 00

    – –  Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile

    esenzione

    7314 14 00

    – –  altri prodotti tessuti (tele metalliche), di acciaio inossidabile

    esenzione

    7314 19 00

    – –  altri

    esenzione

    7314 20

    –  Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2

     

     

    7314 20 10

    – –  di fili nervati

    esenzione

    7314 20 90

    – –  altre

    esenzione

     

    –  altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro

     

     

    7314 31 00

    – –  zincate

    esenzione

    7314 39 00

    – –  altre

    esenzione

     

    –  altre tele metalliche, griglie e reti

     

     

    7314 41

    – –  zincate

     

     

    7314 41 10

    – – –  a maglie esagonali

    esenzione

    7314 41 90

    – – –  altre

    esenzione

    7314 42

    – –  ricoperte di materie plastiche

     

     

    7314 42 10

    – – –  a maglie esagonali

    esenzione

    7314 42 90

    – – –  altre

    esenzione

    7314 49 00

    – –  altre

    esenzione

    7314 50 00

    –  Lamiere e lastre, incise e stirate

    esenzione

    7315

    Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

     

     

     

    –  Catene a maglie articolate e loro parti

     

     

    7315 11

    – –  Catene a rulli

     

     

    7315 11 10

    – – –  per biciclette e motociclette

    2,7

    7315 11 90

    – – –  altre

    2,7

    7315 12 00

    – –  altre catene

    2,7

    7315 19 00

    – –  Parti

    2,7

    7315 20 00

    –  Catene antisdrucciolevoli

    2,7

     

    –  altre catene e catenelle

     

     

    7315 81 00

    – –  Catene a maglie con traversino

    2,7

    7315 82

    – –  altre catene, a maglie saldate

     

     

    7315 82 10

    – – –  di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è inferiore o uguale a 16 mm

    2,7

    7315 82 90

    – – –  di cui la più grande dimensione, della sezione trasversale del materiale costitutivo, è superiore a 16 mm

    2,7

    7315 89 00

    – –  altre

    2,7

    7315 90 00

    –  altre parti

    2,7

    7316 00 00

    Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

    2,7

    7317 00

    Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame

     

     

    7317 00 10

    –  Puntine da disegno

    esenzione

     

    –  altri

     

     

     

    – –  di trafileria

     

     

    7317 00 20

    – – –  Chiodi in strisce o in rotoli

    esenzione

    7317 00 40

    – – –  Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    7317 00 61

    – – – –  zincati

    esenzione

    7317 00 69

    – – – –  altri

    esenzione

    7317 00 90

    – –  altri

    esenzione

    7318

    Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio

     

     

     

    –  Articoli filettati

     

     

    7318 11 00

    – –  Tirafondi

    3,7

    7318 12

    – –  altre viti per legno

     

     

    7318 12 10

    – – –  di acciaio inossidabile

    3,7

    7318 12 90

    – – –  altre

    3,7

    7318 13 00

    – –  Ganci a vite e viti ad occhio

    3,7

    7318 14

    – –  Viti autofilettanti

     

     

    7318 14 10

    – – –  di acciaio inossidabile

    3,7

     

    – – –  altre

     

     

    7318 14 91

    – – – –  Viti filettatrici

    3,7

    7318 14 99

    – – – –  altre

    3,7

    7318 15

    – –  altre viti e bulloni, anche con i relativi dadi o rondelle

     

     

    7318 15 10

    – – –  Viti ottenute dalla massa su torni automatici a «décolleter» di spessore di stelo inferiore o uguale a 6 mm

    3,7

     

    – – –  altri

     

     

    7318 15 20

    – – – –  per fissare gli elementi delle strade ferrate

    3,7

     

    – – – –  altri

     

     

     

    – – – – –  senza capocchia

     

     

    7318 15 30

    – – – – – –  di acciaio inossidabile

    3,7

     

    – – – – – –  di altri acciai, con resistenza alla trazione

     

     

    7318 15 41

    – – – – – – –  inferiore a 800 MPa

    3,7

    7318 15 49

    – – – – – – –  uguale o superiore a 800 MPa

    3,7

     

    – – – – –  con capocchia

     

     

     

    – – – – – –  con intaglio od impronta a croce

     

     

    7318 15 51

    – – – – – – –  di acciaio inossidabile

    3,7

    7318 15 59

    – – – – – – –  altri

    3,7

     

    – – – – – –  con esagono incassato

     

     

    7318 15 61

    – – – – – – –  di acciaio inossidabile

    3,7

    7318 15 69

    – – – – – – –  altri

    3,7

     

    – – – – – –  con esagono sporgente

     

     

    7318 15 70

    – – – – – – –  di acciaio inossidabile

    3,7

     

    – – – – – – –  di altri acciai, con resistenza alla trazione

     

     

    7318 15 81

    – – – – – – – –  inferiore a 800 MPa

    3,7

    7318 15 89

    – – – – – – – –  uguale o superiore a 800 MPa

    3,7

    7318 15 90

    – – – – – –  altri

    3,7

    7318 16

    – –  Dadi

     

     

    7318 16 10

    – – –  ottenuti dalla massa su torni automatici a «décolleter», di diametro di foro inferiore o uguale a 6 mm

    3,7

     

    – – –  altri

     

     

    7318 16 30

    – – – –  di acciaio inossidabile

    3,7

     

    – – – –  altri

     

     

    7318 16 50

    – – – – –  di sicurezza

    3,7

     

    – – – – –  altri, di diametro interno

     

     

    7318 16 91

    – – – – – –  inferiore o uguale a 12 mm

    3,7

    7318 16 99

    – – – – – –  superiore a 12 mm

    3,7

    7318 19 00

    – –  altri

    3,7

     

    –  Articoli non filettati

     

     

    7318 21 00

    – –  Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio

    3,7

    7318 22 00

    – –  altre rondelle

    3,7

    7318 23 00

    – –  Ribadini

    3,7

    7318 24 00

    – –  Copiglie, pernotti e chiavette

    3,7

    7318 29 00

    – –  altri

    3,7

    7319

    Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove

     

     

    7319 20 00

    –  Spilli di sicurezza

    2,7

    7319 30 00

    –  altri spilli

    2,7

    7319 90

    –  altri

     

     

    7319 90 10

    – –  Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo

    2,7

    7319 90 90

    – –  altri

    2,7

    7320

    Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

     

     

    7320 10

    –  Molle a balestra e loro foglie

     

     

     

    – –  formate a caldo

     

     

    7320 10 11

    – – –  Molle paraboliche e loro foglie

    2,7

    7320 10 19

    – – –  altre

    2,7

    7320 10 90

    – –  altre

    2,7

    7320 20

    –  Molle ad elica

     

     

    7320 20 20

    – –  formate a caldo

    2,7

     

    – –  altre

     

     

    7320 20 81

    – – –  Molle di compressione

    2,7

    7320 20 85

    – – –  Molle di trazione

    2,7

    7320 20 89

    – – –  altre

    2,7

    7320 90

    –  altre

     

     

    7320 90 10

    – –  Molle a spirali piatte

    2,7

    7320 90 30

    – –  Molle a forma di dischi

    2,7

    7320 90 90

    – –  altre

    2,7

    7321

    Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

     

     

     

    –  Apparecchi di cottura e scaldapiatti

     

     

    7321 11

    – –  a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili

     

     

    7321 11 10

    – – –  con forno, compresi i forni separati

    2,7

    p/st

    7321 11 90

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    7321 12 00

    – –  a combustibili liquidi

    2,7

    p/st

    7321 19 00

    – –  altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi

    2,7

    p/st

     

    –  altri apparecchi

     

     

    7321 81

    – –  a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili

     

     

    7321 81 10

    – – –  ad eliminazione dei gas combusti

    2,7

    p/st

    7321 81 90

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    7321 82

    – –  a combustibili liquidi

     

     

    7321 82 10

    – – –  ad eliminazione dei gas combusti

    2,7

    p/st

    7321 82 90

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    7321 89 00

    – –  altri, compresi gli apparecchi a combustibili solidi

    2,7

    p/st

    7321 90 00

    –  Parti

    2,7

    7322

    Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa ferro o acciaio

     

     

     

    –  Radiatori e loro parti

     

     

    7322 11 00

    – –  di ghisa

    3,2

    7322 19 00

    – –  altri

    3,2

    7322 90 00

    –  altri

    3,2

    7323

    Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio

     

     

    7323 10 00

    –  Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi

    3,2

     

    –  altri

     

     

    7323 91 00

    – –  di ghisa, non smaltati

    3,2

    7323 92 00

    – –  di ghisa smaltati

    3,2

    7323 93

    – –  di acciai inossidabili

     

     

    7323 93 10

    – – –  Oggetti per il servizio della tavola

    3,2

    7323 93 90

    – – –  altri

    3,2

    7323 94

    – –  di ferro o acciaio, smaltati

     

     

    7323 94 10

    – – –  Oggetti per il servizio della tavola

    3,2

    7323 94 90

    – – –  altri

    3,2

    7323 99

    – –  altri

     

     

    7323 99 10

    – – –  Oggetti per il servizio della tavola

    3,2

     

    – – –  altri

     

     

    7323 99 91

    – – – –  dipinti o verniciati

    3,2

    7323 99 99

    – – – –  altri

    3,2

    7324

    Oggetti di igiene o da toletta e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

     

     

    7324 10 00

    –  Acquai e lavabi di acciai inossidabili

    2,7

     

    –  Vasche da bagno

     

     

    7324 21 00

    – –  di ghisa, anche smaltate

    3,2

    p/st

    7324 29 00

    – –  altri

    3,2

    p/st

    7324 90 00

    –  altri, comprese le loro parti

    3,2

    7325

    Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio

     

     

    7325 10

    –  di ghisa non malleabile

     

     

    7325 10 50

    – –  Botole

    1,7

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    7325 10 92

    – – –  Oggetti per canalizzazioni

    1,7

    7325 10 99

    – – –  altri

    1,7

     

    –  altri

     

     

    7325 91 00

    – –  Palle ed oggetti simili per mulini

    2,7

    7325 99

    – –  altri

     

     

    7325 99 10

    – – –  di ghisa malleabile

    2,7

    7325 99 90

    – – –  altri

    2,7

    7326

    Altri lavori di ferro o acciaio

     

     

     

    –  Fucinati o stampati ma non altrimenti lavorati

     

     

    7326 11 00

    – –  Palle ed oggetti simili per mulini

    2,7

    7326 19

    – –  altri

     

     

    7326 19 10

    – – –  fucinati

    2,7

    7326 19 90

    – – –  altri

    2,7

    7326 20

    –  Lavori di fili di ferro o acciaio

     

     

    7326 20 30

    – –  Gabbie ed uccelliere

    2,7

    7326 20 50

    – –  Cestini

    2,7

    7326 20 80

    – –  altri

    2,7

    7326 90

    –  altri

     

     

    7326 90 10

    – –  Scatole per tabacco, astucci per sigarette, scatole per cipria e belletti ed oggetti analoghi da borsa o da tasca

    2,7

    7326 90 30

    – –  Scale e sgabelli a gradini

    2,7

    7326 90 40

    – –  Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci

    2,7

    7326 90 50

    – –  Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi, ecc.

    2,7

    7326 90 60

    – –  Sportelli d'aerazione non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia

    2,7

    7326 90 70

    – –  Cestelli di lamiere ed articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini

    2,7

     

    – –  altri lavori di ferro o di acciaio

     

     

    7326 90 91

    – – –  fucinati

    2,7

    7326 90 93

    – – –  stampati

    2,7

    7326 90 95

    – – –  sinterizzati

    2,7

    7326 90 98

    – – –  altri

    2,7

    CAPITOLO 74

    RAME E LAVORI DI RAME

    Nota

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Rame raffinato»:

    il metallo, avente, in peso, un tenore minimo di rame di 99,85 %; oppure

    il metallo avente, in peso, un tenore minimo di rame di 97,5 %, purché il tenore di un qualsiasi altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

    Altri elementi

    Elemento

    Tenore limite %, in peso

    Ag

    Argento

    0,25

    As

    Arsenico

    0,5

    Cd

    Cadmio

    1,3

    Cr

    Cromo

    1,4

    Mg

    Magnesio

    0,8

    Pb

    Piombo

    1,5

    S

    Zolfo

    0,7

    Sn

    Stagno

    0,8

    Te

    Tellurio

    0,8

    Zn

    Zinco

    1

    Zr

    Zirconio

    0,3

    Altri elementi (94), ciascuno

    0,3

    b)

    «Leghe di rame»:

    le materie metalliche diverse dal rame non raffinato nelle quali il rame predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi purché:

    1)

    il tenore, in peso, di almeno uno di questi altri elementi superi i limiti indicati nella tabella precedente; oppure

    2)

    il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %.

    c)

    «Leghe madri di rame»:

    le composizioni contenenti rame, in proporzione superiore a 10 %, in peso, ed altri elementi, non adatte alla deformazione plastica e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione di altre leghe, sia come disossidanti, desolforanti o in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più di 15 %, in peso, di fosforo rientrano nella voce 2848.

    d)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono tuttavia da considerare come rame greggio, della voce 7403, le barre da filo e le billette che sono state appuntite o altrimenti lavorate alle loro estremità, soltanto per facilitarne l'introduzione nelle macchine destinate a trasformarle, per esempio: in vergella o in tubi.

    e)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    f)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    g)

    «Lamiere, nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7403), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nelle voci 7409 e 7410 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    h)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

    Nota di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intende per:

    a)

    «Leghe a base di rame-zinco (ottone)»:

    ogni lega di rame e zinco, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti:

    lo zinco predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi;

    l'eventuale tenore in nichel è inferiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)];

    l'eventuale tenore in stagno è inferiore, in peso, a 3 % [vedi leghe a base di rame-stagno (bronzo)].

    b)

    «Leghe a base di rame-stagno (bronzo)»:

    ogni lega di rame e stagno, con o senza altri elementi. Quando altri elementi sono presenti lo stagno predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi. Tuttavia, quando il tenore di stagno, in peso, è almeno pari a 3 %, il tenore di zinco può predominare ma deve essere, in peso, inferiore a 10 %.

    c)

    «Leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)»:

    ogni lega di rame, nichel e zinco, con o senza altri elementi. Il tenore di nichel è uguale o superiore, in peso, a 5 % [vedi leghe a base di rame-zinco (ottone)].

    d)

    «Leghe a base di rame-nichel»:

    ogni lega di rame e nichel, con o senza altri elementi, ma che, in ogni caso, non contengano, in peso, più di 1 % di zinco. Quando altri elementi sono presenti, il nichel predomina, in peso, su ciascuno di questi altri elementi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7401 00 00

    Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

    esenzione

    7402 00 00

    Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

    esenzione

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio

     

     

     

    –  Rame raffinato

     

     

    7403 11 00

    – –  Catodi e sezioni di catodi

    esenzione

    7403 12 00

    – –  Barre da filo (Wire-bars)

    esenzione

    7403 13 00

    – –  Billette

    esenzione

    7403 19 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  Leghe di rame

     

     

    7403 21 00

    – –  a base di rame-zinco (ottone)

    esenzione

    7403 22 00

    – –  a base di rame-stagno (bronzo)

    esenzione

    7403 29 00

    – –  altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)

    esenzione

    7404 00

    Cascami ed avanzi di rame

     

     

    7404 00 10

    –  di rame raffinato

    esenzione

     

    –  di leghe di rame

     

     

    7404 00 91

    – –  a base di rame-zinco (ottone)

    esenzione

    7404 00 99

    – –  altri

    esenzione

    7405 00 00

    Leghe madri di rame

    esenzione

    7406

    Polveri e pagliette di rame

     

     

    7406 10 00

    –  Polveri a struttura non lamellare

    esenzione

    7406 20 00

    –  Polveri a struttura lamellare; pagliette

    esenzione

    7407

    Barre e profilati di rame

     

     

    7407 10 00

    –  di rame raffinato

    4,8

     

    –  di leghe di rame

     

     

    7407 21

    – –  a base di rame-zinco (ottone)

     

     

    7407 21 10

    – – –  Barre

    4,8

    7407 21 90

    – – –  Profilati

    4,8

    7407 29

    – –  altri

     

     

    7407 29 10

    – – –  a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

    4,8

    7407 29 90

    – – –  altri

    4,8

    7408

    Fili di rame

     

     

     

    –  di rame raffinato

     

     

    7408 11 00

    – –  di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

    4,8

    7408 19

    – –  altri

     

     

    7408 19 10

    – – –  di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm

    4,8

    7408 19 90

    – – –  di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm

    4,8

     

    –  di leghe di rame

     

     

    7408 21 00

    – –  a base di rame-zinco (ottone)

    4,8

    7408 22 00

    – –  a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

    4,8

    7408 29 00

    – –  altri

    4,8

    7409

    Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm

     

     

     

    –  di rame raffinato

     

     

    7409 11 00

    – –  arrotolati

    4,8

    7409 19 00

    – –  altri

    4,8

     

    –  di leghe a base di rame-zinco (ottone)

     

     

    7409 21 00

    – –  arrotolati

    4,8

    7409 29 00

    – –  altri

    4,8

     

    –  di leghe a base di rame-stagno (bronzo)

     

     

    7409 31 00

    – –  arrotolati

    4,8

    7409 39 00

    – –  altri

    4,8

    7409 40

    –  di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

     

     

    7409 40 10

    – –  a base di rame-nichel (cupronichel)

    4,8

    7409 40 90

    – –  a base di rame-nichel-zinco (argentone)

    4,8

    7409 90 00

    –  di altre leghe di rame

    4,8

    7410

    Fogli e nastri sottili di rame (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,15 mm (non compreso il supporto)

     

     

     

    –  senza supporto

     

     

    7410 11 00

    – –  di rame raffinato

    5,2

    7410 12 00

    – –  di leghe di rame

    5,2

     

    –  su supporto

     

     

    7410 21 00

    – –  di rame raffinato

    5,2

    7410 22 00

    – –  di leghe di rame

    5,2

    7411

    Tubi di rame

     

     

    7411 10

    –  di rame raffinato

     

     

     

    – –  diritti, con spessore della parete

     

     

    7411 10 11

    – – –  superiore a 0,6 mm

    4,8

    7411 10 19

    – – –  uguale o inferiore a 0,6 mm

    4,8

    7411 10 90

    – –  altri

    4,8

     

    –  di leghe di rame

     

     

    7411 21

    – –  a base di rame-zinco (ottone)

     

     

    7411 21 10

    – – –  diritti

    4,8

    7411 21 90

    – – –  altri

    4,8

    7411 22 00

    – –  a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)

    4,8

    7411 29 00

    – –  altri

    4,8

    7412

    Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di rame

     

     

    7412 10 00

    –  di rame raffinato

    5,2

    7412 20 00

    –  di leghe di rame

    5,2

    7413 00

    Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di rame, non isolati per l'elettricità

     

     

    7413 00 20

    –  di rame raffinato

    5,2

    7413 00 80

    –  di leghe di rame

    5,2

    7414

     

     

     

    7415

    Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame; viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame

     

     

    7415 10 00

    –  Punte e chiodi, puntine, rampini ed articoli simili

    4

     

    –  altri articoli, non filettati

     

     

    7415 21 00

    – –  Rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla)

    3

    7415 29 00

    – –  altri

    3

     

    –  altri articoli, filettati

     

     

    7415 33 00

    – –  Viti; bulloni e dadi

    3

    7415 39 00

    – –  altri

    3

    7416

     

     

     

    7417

     

     

     

    7418

    Oggetti per uso domestico, di igiene o da toletta e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame

     

     

     

    –  Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

     

     

    7418 11 00

    – –  Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

    3

    7418 19

    – –  altri

     

     

    7418 19 10

    – – –  Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti

    4

    7418 19 90

    – – –  altri

    3

    7418 20 00

    –  Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

    3

    7419

    Altri lavori di rame

     

     

    7419 10 00

    –  Catene, catenelle e loro parti

    3

     

    –  altri

     

     

    7419 91 00

    – –  colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non altrimenti lavorati

    3

    7419 99

    – –  altri

     

     

    7419 99 10

    – – –  Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili, la cui sezione trasversale non supera 6 mm nella sua più grande dimensione; lamiere o lastre incise e stirate

    4,3

    7419 99 30

    – – –  Molle

    4

    7419 99 90

    – – –  altri

    3

    CAPITOLO 75

    NICHEL E LAVORI DI NICHEL

    Nota

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentato in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    b)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    c)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    d)

    «Lamiere, nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7502), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nella voce 7506, le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    e)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

    Note di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intende per:

    a)

    «Nichel non legato»:

    il metallo contenente, in totale, almeno 99 %, in peso, di nichel o di cobalto, purché:

    1)

    il tenore di cobalto non superi, in peso, 1,5 %; e

    2)

    il tenore di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

    Altri elementi

    Elemento

    Tenore limite %, in peso

    Fe

    Ferro

    0,5

    O

    Ossigeno

    0,4

    Altri elementi, ciascuno

    0,3

    b)

    «Leghe di nichel»:

    le materie metalliche, dove il nichel predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

    1)

    il tenore di cobalto superi, in peso, 1,5 %;

    2)

    il tenore, in peso, di almeno uno degli altri elementi, superi il limite indicato nella tabella precedente; oppure

    3)

    il tenore totale, in peso, di elementi diversi dal nichel e cobalto, superi 1 %.

    2.

    Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7508 10, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7501

    Metalline di nichel, «sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

     

     

    7501 10 00

    –  Metalline di nichel

    esenzione

    7501 20 00

    –  «Sinters» di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel

    esenzione

    7502

    Nichel greggio

     

     

    7502 10 00

    –  Nichel non legato

    esenzione

    7502 20 00

    –  Leghe di nichel

    esenzione

    7503 00

    Cascami ed avanzi rottami di nichel

     

     

    7503 00 10

    –  di nichel non legato

    esenzione

    7503 00 90

    –  di leghe di nichel

    esenzione

    7504 00 00

    Polveri e pagliette di nichel

    esenzione

    7505

    Barre, profilati e fili, di nichel

     

     

     

    –  Barre e profilati

     

     

    7505 11 00

    – –  di nichel non legato

    esenzione

    7505 12 00

    – –  di leghe di nichel

    2,9

     

    –  Fili

     

     

    7505 21 00

    – –  di nichel non legato

    esenzione

    7505 22 00

    – –  di leghe di nichel

    2,9

    7506

    Lamiere, nastri e fogli, di nichel

     

     

    7506 10 00

    –  di nichel non legato

    esenzione

    7506 20 00

    –  di leghe di nichel

    3,3

    7507

    Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

     

     

     

    –  Tubi

     

     

    7507 11 00

    – –  di nichel non legato

    esenzione

    7507 12 00

    – –  di leghe di nichel

    esenzione

    7507 20 00

    –  Accessori per tubi

    2,5

    7508

    Altri lavori di nichel

     

     

    7508 10 00

    –  Tele metalliche e griglie, di fili di nichel

    esenzione

    7508 90 00

    –  altri

    esenzione

    CAPITOLO 76

    ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO

    Nota

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    b)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    c)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati; la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    d)

    «Lamiere, nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7601), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nelle voci 7606 e 7607 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    e)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

    Note di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Alluminio non legato»:

    il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di alluminio, purché il tenore, in peso, di ogni altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

    Altri elementi

    Elemento

    Tenore limite %, in peso

    Fe + Si (totale ferro-silicio)

    1

    Altri elementi (95), ciascuno

    0,1 (96)

    b)

    «Leghe di alluminio»:

    le materie metalliche nelle quali l'alluminio predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

    1)

    il tenore in peso di almeno uno degli altri elementi o del totale ferro-silicio, superi i limiti indicati nella precedente tabella; oppure

    2)

    il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %.

    2.

    Nonostante le disposizioni della nota 1 c) di questo capitolo, per l'interpretazione della sottovoce 7616 91, sono ammessi come «fili» unicamente i prodotti, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non supera 6 mm nella sua più grande dimensione.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7601

    Alluminio greggio

     

     

    7601 10 00

    –  Alluminio non legato

    6 (90)

    7601 20

    –  Leghe di alluminio

     

     

    7601 20 10

    – –  primario

    6

     

    – –  secondario

     

     

    7601 20 91

    – – –  in lingotti o allo stato liquido

    6

    7601 20 99

    – – –  altri

    6

    7602 00

    Cascami ed avanzi di alluminio

     

     

     

    –  Cascami

     

     

    7602 00 11

    – –  Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

    esenzione

    7602 00 19

    – –  altri (compresi gli scarti di fabbricazione)

    esenzione

    7602 00 90

    –  Avanzi

    esenzione

    7603

    Polveri e pagliette di alluminio

     

     

    7603 10 00

    –  Polveri a struttura non lamellare

    5

    7603 20 00

    –  Polveri a struttura lamellare; pagliette

    5

    7604

    Barre e profilati di alluminio

     

     

    7604 10

    –  di alluminio non legato

     

     

    7604 10 10

    – –  Barre

    7,5

    7604 10 90

    – –  Profilati

    7,5

     

    –  di leghe di alluminio

     

     

    7604 21 00

    – –  Profilati cavi

    7,5

    7604 29

    – –  altri

     

     

    7604 29 10

    – – –  Barre

    7,5

    7604 29 90

    – – –  Profilati

    7,5

    7605

    Fili di alluminio

     

     

     

    –  di alluminio non legato

     

     

    7605 11 00

    – –  di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

    7,5

    7605 19 00

    – –  altri

    7,5

     

    –  di leghe di alluminio

     

     

    7605 21 00

    – –  di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm

    7,5

    7605 29 00

    – –  altri

    7,5

    7606

    Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm

     

     

     

    –  di forma quadrata o rettangolare

     

     

    7606 11

    – –  di alluminio non legato

     

     

    7606 11 10

    – – –  dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

    7,5

     

    – – –  altri, di spessore

     

     

    7606 11 91

    – – – –  inferiore a 3 mm

    7,5

    7606 11 93

    – – – –  uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

    7,5

    7606 11 99

    – – – –  uguale o superiore a 6 mm

    7,5

    7606 12

    – –  di leghe di alluminio

     

     

    7606 12 10

    – – –  Nastri di alluminio per tende veneziane

    7,5

     

    – – –  altri

     

     

    7606 12 50

    – – – –  dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche

    7,5

     

    – – – –  altri, di spessore

     

     

    7606 12 91

    – – – – –  inferiore a 3 mm

    7,5

    7606 12 93

    – – – – –  uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm

    7,5

    7606 12 99

    – – – – –  uguale o superiore a 6 mm

    7,5

     

    –  altri

     

     

    7606 91 00

    – –  di alluminio non legato

    7,5

    7606 92 00

    – –  di leghe di alluminio

    7,5

    7607

    Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)

     

     

     

    –  senza supporto

     

     

    7607 11

    – –  semplicemente laminati

     

     

    7607 11 10

    – – –  di spessore inferiore a 0,021 mm

    7,5

    7607 11 90

    – – –  di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

    7,5

    7607 19

    – –  altri

     

     

    7607 19 10

    – – –  di spessore inferiore a 0,021 mm

    7,5

     

    – – –  di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

     

     

    7607 19 91

    – – – –  autoadesivi

    7,5

    7607 19 99

    – – – –  altri

    7,5

    7607 20

    –  su supporto

     

     

    7607 20 10

    – –  di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm

    10

     

    – –  di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm

     

     

    7607 20 91

    – – –  autoadesivi

    7,5

    7607 20 99

    – – –  altri

    7,5

    7608

    Tubi di alluminio

     

     

    7608 10 00

    –  di alluminio non legato

    7,5

    7608 20

    –  di leghe di alluminio

     

     

    7608 20 20

    – –  saldati

    7,5

     

    – –  altri

     

     

    7608 20 81

    – – –  semplicemente estrusi a caldo

    7,5

    7608 20 89

    – – –  altri

    7,5

    7609 00 00

    Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    5,9

    7610

    Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

     

     

    7610 10 00

    –  Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie

    6

    p/st (86)

    7610 90

    –  altri

     

     

    7610 90 10

    – –  Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni

    7

    7610 90 90

    – –  altri

    6

    7611 00 00

    Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

    6

    7612

    Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

     

     

    7612 10 00

    –  Astucci tubolari flessibili

    6

    7612 90

    –  altri

     

     

    7612 90 10

    – –  Astucci tubolari rigidi

    6

    7612 90 20

    – –  Recipienti del tipo utilizzato per aerosol

    6

    p/st

     

    – –  altri, di capacità

     

     

    7612 90 91

    – – –  uguale o superiore a 50 litri

    6

    7612 90 98

    – – –  inferiore a 50 litri

    6

    7613 00 00

    Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti

    6

    7614

    Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità

     

     

    7614 10 00

    –  con anima di acciaio

    6

    7614 90 00

    –  altri

    6

    7615

    Oggetti per uso domestico o d'igiene o da toletta, e loro parti, di alluminio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio

     

     

     

    –  Oggetti per uso domestico e loro parti; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

     

     

    7615 11 00

    – –  Spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi

    6

    7615 19

    – –  altri

     

     

    7615 19 10

    – – –  di getti di alluminio

    6

    7615 19 90

    – – –  altri

    6

    7615 20 00

    –  Oggetti di igiene o da toletta e loro parti

    6

    7616

    Altri lavori di alluminio

     

     

    7616 10 00

    –  Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle ed oggetti simili

    6

     

    –  altri

     

     

    7616 91 00

    – –  Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio

    6

    7616 99

    – –  altri

     

     

    7616 99 10

    – – –  di getti di alluminio

    6

    7616 99 90

    – – –  altri

    6

    CAPITOLO 78

    PIOMBO E LAVORI DI PIOMBO

    Nota

    1.

    In questo capitolo, si intende per:

    a)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    b)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    c)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    d)

    «Lamiere nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti in greggi della voce 7801), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nella voce 7804 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi), nonché quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    e)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

    Nota di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, «per piombo raffinato» si intende:

    il metallo contenente almeno 99,9 %, in peso, di piombo, purché il tenore, in peso, di un altro elemento non superi i limiti indicati nella tabella seguente:

    Altri elementi

    Elemento

    Tenore limite %, in peso

    Ag

    Argento

    0,02

    As

    Arsenico

    0,005

    Bi

    Bismuto

    0,05

    Ca

    Calcio

    0,002

    Cd

    Cadmio

    0,002

    Cu

    Rame

    0,08

    Fe

    Ferro

    0,002

    S

    Zolfo

    0,002

    Sb

    Antimonio

    0,005

    Sn

    Stagno

    0,005

    Zn

    Zinco

    0,002

    Altri [per esempio: Te (tellurio)], ciascuno

    0,001

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7801

    Piombo greggio

     

     

    7801 10 00

    –  Piombo raffinato

    2,5

     

    –  altro

     

     

    7801 91 00

    – –  contenente antimonio come altro elemento predominante in peso

    2,5 (97)

    7801 99

    – –  altro

     

     

    7801 99 10

    – – –  contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera) (11)

    esenzione

     

    – – –  altro

     

     

    7801 99 91

    – – – –  Leghe di piombo

    2,5

    7801 99 99

    – – – –  altro

    2,5

    7802 00 00

    Cascami ed avanzi di piombo

    esenzione

    7803

     

     

     

    7804

    Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

     

     

     

    –  Lamiere, fogli e nastri

     

     

    7804 11 00

    – –  Fogli e nastri, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto)

    5

    7804 19 00

    – –  altri

    5

    7804 20 00

    –  Polveri e pagliette

    esenzione

    7805

     

     

     

    7806 00

    Altri lavori di piombo

     

     

    7806 00 10

    –  Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom)

    esenzione

    7806 00 30

    –  Barre, profilati e fili

    5

    7806 00 50

    –  Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    5

    7806 00 90

    –  altri

    5

    CAPITOLO 79

    ZINCO E LAVORI DI ZINCO

    Nota

    1.

    In questo capitolo si intendono per:

    a)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    b)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    c)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    d)

    «Lamiere, nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 7901), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    Sono in particolare compresi nella voce 7905 le lamiere, i nastri e i fogli che presentano motivi (per esempio: scanalature, striature, goffrature, lacrime, bottoni, rombi) e quelli perforati, ondulati, lucidati o ricoperti, purché queste lavorazioni non abbiano per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    e)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange di collari o di anelli.

    Nota di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «zinco non legato»:

    il metallo contenente almeno 97,5 %, in peso, di zinco;

    b)

    «leghe di zinco»:

    le materie metalliche nelle quali predomina lo zinco, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 2,5 %;

    c)

    «zinco polverizzato»:

    lo zinco polverizzato che è ottenuto per condensazione dei vapori di zinco e che presenta delle particelle sferiche più fini delle polveri. Almeno 80 %, in peso, tra esse passano attraverso un setaccio avente un'apertura di maglie di 63 micrometri (micron). Esse devono contenere almeno 85 %, in peso, di zinco metallico.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    7901

    Zinco greggio

     

     

     

    –  Zinco non legato

     

     

    7901 11 00

    – –  contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco

    2,5

    7901 12

    – –  contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco

     

     

    7901 12 10

    – – –  contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco

    2,5

    7901 12 30

    – – –  contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco

    2,5

    7901 12 90

    – – –  contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco

    2,5

    7901 20 00

    –  Leghe di zinco

    2,5

    7902 00 00

    Cascami ed avanzi di zinco

    esenzione

    7903

    Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)

     

     

    7903 10 00

    –  Zinco polverizzato

    2,5

    7903 90 00

    –  altri

    2,5

    7904 00 00

    Barre, profilati e fili, di zinco

    5

    7905 00 00

    Lamiere, fogli e nastri, di zinco

    5

    7906

     

     

     

    7907 00

    Altri lavori di zinco

     

     

    7907 00 10

    –  Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    5

    7907 00 90

    –  altri

    5

    CAPITOLO 80

    STAGNO E LAVORI DI STAGNO

    Nota

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Barre»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati o fucinati, non arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati» nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    b)

    «Profilati»:

    i prodotti laminati, estrusi, trafilati, fucinati o ottenuti per formatura o piegatura, anche arrotolati, di sezione trasversale costante su tutta la lunghezza, che non corrispondono a nessuna delle definizioni di barre, fili, lamiere, nastri, fogli o tubi. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme che, dopo essere stati ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, abbiano ricevuto una lavorazione ulteriore eccedente una grossolana sbavatura, purché questa lavorazione non abbia per effetto di conferire a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    c)

    «Fili»:

    i prodotti laminati, estrusi, stirati o trafilati, arrotolati, la cui sezione trasversale piena e costante su tutta la lunghezza si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare (compresi i «cerchi appiattiti» e i «rettangoli modificati», nei quali due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali e paralleli). I prodotti di sezione trasversale quadrata, rettangolare, triangolare o poligonale possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza. Lo spessore dei prodotti di sezione trasversale rettangolare (compresi i prodotti di sezione «rettangolare modificata») supera il decimo della larghezza.

    d)

    «Lamiere, nastri e fogli»:

    i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce 8001), anche arrotolati, di sezione trasversale piena rettangolare, anche con angoli arrotondati (compresi i «rettangoli modificati», nei quali i due lati opposti si presentano in forma di arco di cerchio convesso, mentre gli altri due sono rettilinei, uguali o paralleli), di spessore costante, presentati:

    in forma quadrata o rettangolare, il cui spessore non supera il decimo della larghezza,

    in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, di qualsiasi dimensione, purché non abbiano il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

    e)

    «Tubi»:

    i prodotti cavi, anche arrotolati, la cui sezione trasversale, costante su tutta la lunghezza e con una sola cavità chiusa, si presenta in forma di cerchio, di ovale, di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, e le cui pareti hanno uno spessore costante. Si considerano inoltre come tubi i prodotti di sezione trasversale a forma di quadrato, di rettangolo, di triangolo equilatero o di poligono convesso regolare, che possono presentare angoli arrotondati su tutta la lunghezza, purché le sezioni trasversali interna ed esterna abbiano la stessa forma, la stessa disposizione e lo stesso centro. I tubi con le sezioni trasversali sopra citate possono essere lucidati, ricoperti, curvati, filettati, maschiati, forati, strozzati, svasati, conici o muniti di flange, di collari o di anelli.

    Nota di sottovoci

    1.

    In questo capitolo, si intendono per:

    a)

    «Stagno non legato»:

    il metallo contenente almeno 99 %, in peso, di stagno, purché il tenore, in peso, di bismuto o di rame, eventualmente presenti, sia inferiore ai limiti indicati nella seguente tabella:

    Altri elementi

    Elemento

    Tenore limite %, in peso

    Bi

    Bismuto

    0,1

    Cu

    Rame

    0,4

    b)

    «Leghe di stagno»:

    le materie metalliche nelle quali lo stagno predomina, in peso, su ciascuno degli altri elementi, purché:

    1)

    il tenore totale, in peso, di questi altri elementi superi 1 %, oppure

    2)

    il tenore, in peso, di bismuto o di rame sia uguale o superiore ai limiti indicati nella tabella precedente.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8001

    Stagno greggio

     

     

    8001 10 00

    –  Stagno non legato

    esenzione

    8001 20 00

    –  Leghe di stagno

    esenzione

    8002 00 00

    Cascami ed avanzi di stagno

    esenzione

    8003 00 00

    Barre, profilati e fili, di stagno

    esenzione

    8004

     

     

     

    8005

     

     

     

    8006

     

     

     

    8007 00

    Altri lavori di stagno

     

     

    8007 00 10

    –  Lamiere, fogli e nastri, di spessore superiore a 0,2 mm

    esenzione

    8007 00 30

    –  Fogli e nastri sottili (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm (non compreso il supporto); polveri e pagliette

    esenzione

    8007 00 50

    –  Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)

    esenzione

    8007 00 90

    –  altri

    esenzione

    CAPITOLO 81

    ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE

    Nota di sottovoci

    1.

    La nota 1 del capitolo 74 che definisce le barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, si applica, mutatis mutandis, a questo capitolo.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8101

    Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8101 10 00

    –  Polveri

    5

     

    –  altri

     

     

    8101 94 00

    – –  Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

    5

    8101 96 00

    – –  Fili

    6

    8101 97 00

    – –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8101 99

    – –  altri

     

     

    8101 99 10

    – – –  Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

    6

    8101 99 90

    – – –  altri

    7

    8102

    Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8102 10 00

    –  Polveri

    4

     

    –  altri

     

     

    8102 94 00

    – –  Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione

    3

    8102 95 00

    – –  Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli

    5

    8102 96 00

    – –  Fili

    6,1

    8102 97 00

    – –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8102 99 00

    – –  altri

    7

    8103

    Tantalio e lavori di tantalio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8103 20 00

    –  Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

    esenzione

    8103 30 00

    –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8103 90

    –  altri

     

     

    8103 90 10

    – –  Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli

    3

    8103 90 90

    – –  altri

    4

    8104

    Magnesio e lavori di magnesio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

     

    –  Magnesio greggio

     

     

    8104 11 00

    – –  contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

    5,3

    8104 19 00

    – –  altri

    4

    8104 20 00

    –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8104 30 00

    –  Trucioli, torniture e granelli calibrati; polveri

    4

    8104 90 00

    –  altri

    4

    8105

    Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8105 20 00

    –  Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri

    esenzione

    8105 30 00

    –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8105 90 00

    –  altri

    3

    8106 00

    Bismuti e lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8106 00 10

    –  Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri

    esenzione

    8106 00 90

    –  altri

    2

    8107

    Cadmio e lavori di cadmio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8107 20 00

    –  Cadmio greggio; polveri

    3

    8107 30 00

    –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8107 90 00

    –  altri

    4

    8108

    Titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8108 20 00

    –  Titanio greggio; polveri

    5

    8108 30 00

    –  Cascami e avanzi

    5

    8108 90

    –  altri

     

     

    8108 90 30

    – –  Barre, profilati e fili

    7

    8108 90 50

    – –  Lamiere, nastri e fogli

    7

    8108 90 60

    – –  Tubi

    7

    8108 90 90

    – –  altri

    7

    8109

    Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8109 20 00

    –  Zirconio greggio; polveri

    5

    8109 30 00

    –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8109 90 00

    –  altri

    9

    8110

    Antimonio e lavori di antimonio, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8110 10 00

    –  Antimonio greggio; polveri

    7

    8110 20 00

    –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8110 90 00

    –  altri

    7

    8111 00

    Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

     

    –  Manganese greggio; cascami e avanzi; polveri

     

     

    8111 00 11

    – –  Manganese greggio; polveri

    esenzione

    8111 00 19

    – –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8111 00 90

    –  altri

    5

    8112

    Berillio, cromo, germanio, vanadio, gallio, afnio (celtio), indio, niobio (colombio), renio e tallio nonché i lavori di questi metalli, compresi i cascami e gli avanzi

     

     

     

    –  Berillio

     

     

    8112 12 00

    – –  greggio; polveri

    esenzione

    8112 13 00

    – –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8112 19 00

    – –  altri

    3

     

    –  Cromo

     

     

    8112 21

    – –  greggio; polveri

     

     

    8112 21 10

    – – –  Leghe di cromo contenenti, in peso, più di 10 % di nichel

    esenzione

    8112 21 90

    – – –  altri

    3

    8112 22 00

    – –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8112 29 00

    – –  altri

    5

     

    –  Tallio

     

     

    8112 51 00

    – –  greggio; polveri

    1,5

    8112 52 00

    – –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8112 59 00

    – –  altri

    3

     

    –  altri

     

     

    8112 92

    – –  greggi; cascami e avanzi; polveri

     

     

    8112 92 10

    – – –  Afnio (celtio)

    3

     

    – – –  Niobio (colombio), renio, gallio, indio, vanadio, germanio

     

     

    8112 92 21

    – – – –  Cascami e avanzi

    esenzione

     

    – – – –  altri

     

     

    8112 92 31

    – – – – –  Niobio (colombio), renio

    3

    8112 92 81

    – – – – –  Indio

    2

    8112 92 89

    – – – – –  Gallio

    1,5

    8112 92 91

    – – – – –  Vanadio

    esenzione

    8112 92 95

    – – – – –  Germanio

    4,5

    8112 99

    – –  altri

     

     

    8112 99 20

    – – –  Afnio (celtio), germanio

    7

    8112 99 30

    – – –  Niobio (colombio), renio

    9

    8112 99 70

    – – –  Gallio, indio, vanadio

    3

    8113 00

    Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi

     

     

    8113 00 20

    –  greggio

    4

    8113 00 40

    –  Cascami e avanzi

    esenzione

    8113 00 90

    –  altri

    5

    CAPITOLO 82

    UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI

    Note

    1.

    Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle fucine portatili, dalle mole con sostegni e dagli assortimenti di manicure o pedicure, nonché dagli oggetti della voce 8209, questo capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:

    a)

    di metallo comune;

    b)

    di carburi metallici o di cermet;

    c)

    di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune, di carburi metallici o di cermet;

    d)

    di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.

    2.

    Le parti di metalli comuni degli oggetti di questo capitolo sono classificate con questi ultimi escluse le parti espressamente nominate e dei portautensili per utensileria a mano della voce 8466. Sono tuttavia escluse in ogni caso da questo capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 di questa sezione.

    Sono esclusi da questo capitolo le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici elettriche (voce 8510).

    3.

    Gli assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di oggetti della voce 8215 rientrano in quest'ultima voce.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8201

    Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; forbici per potare di ogni tipo; falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

     

     

    8201 10 00

    –  Vanghe e pale

    1,7

    p/st

    8201 20 00

    –  Forche

    1,7

    p/st

    8201 30 00

    –  Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi

    1,7

    8201 40 00

    –  Asce, roncole e simili utensili taglienti

    1,7

    8201 50 00

    –  Forbici per potare (comprese le forbici «trinciapollo») utilizzabili con una mano

    1,7

    p/st

    8201 60 00

    –  Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani

    1,7

    8201 90 00

    –  altri utensili agricoli, orticoli o forestali, a mano

    1,7

    8202

    Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

     

     

    8202 10 00

    –  Seghe a mano

    1,7

    8202 20 00

    –  Lame di seghe a nastro

    1,7

     

    –  Lame di seghe circolari (comprese le frese-seghe)

     

     

    8202 31 00

    – –  con parte operante di acciaio

    2,7

    8202 39 00

    – –  altre, comprese le parti

    2,7

    8202 40 00

    –  Catene di seghe dette «taglienti»

    1,7

     

    –  altre lame di seghe

     

     

    8202 91 00

    – –  Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8202 99

    – –  altre

     

     

     

    – – –  con parte operante di acciaio

     

     

    8202 99 11

    – – – –  per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8202 99 19

    – – – –  per la lavorazione di altre materie

    2,7

    8202 99 90

    – – –  con parte operante di altre materie

    2,7

    8203

    Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano

     

     

    8203 10 00

    –  Lime, raspe ed utensili simili

    1,7

    8203 20

    –  Pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette ed utensili simili

     

     

    8203 20 10

    – –  Pinzette e pinze per depilare

    1,7

    8203 20 90

    – –  altri

    1,7

    8203 30 00

    –  Cesoie per metalli ed utensili simili

    1,7

    8203 40 00

    –  Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili

    1,7

    8204

    Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

     

     

     

    –  Chiavi per dadi a mano

     

     

    8204 11 00

    – –  ad apertura fissa

    1,7

    8204 12 00

    – –  ad apertura variabile

    1,7

    8204 20 00

    –  Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

    1,7

    8205

    Utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro) non nominati né compresi altrove; lampade per saldare e simili; morse, sergenti e simili, diversi da quelli che costituiscono accessori o parti di macchine utensili; incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

     

     

    8205 10 00

    –  Utensili per forare, filettare o maschiare

    1,7

    8205 20 00

    –  Martelli e mazze

    3,7

    8205 30 00

    –  Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno

    3,7

    8205 40 00

    –  cacciaviti

    3,7

     

    –  altri utensili ed utensileria a mano (compresi i diamanti tagliavetro)

     

     

    8205 51 00

    – –  per uso domestico

    3,7

    8205 59

    – –  altri

     

     

    8205 59 10

    – – –  Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori

    3,7

    8205 59 30

    – – –  Utensili (pistole) per ribadire, fissare i tamponi, i cavicchi, ecc., che funzionano per mezzo di una cartuccia deflagrante

    2,7

    8205 59 90

    – – –  altri

    2,7

    8205 60 00

    –  Lampade per saldare e simili

    2,7

    8205 70 00

    –  Morse, sergenti e simili

    3,7

    8205 80 00

    –  Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale

    2,7

    8205 90 00

    –  Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle precedenti sottovoci

    3,7

    8206 00 00

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    3,7

    8207

    Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

     

     

     

    –  Utensili di perforazione o di sondaggio

     

     

    8207 13 00

    – –  con parte operante di cermet

    2,7

    8207 19

    – –  altri, comprese le parti

     

     

    8207 19 10

    – – –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

    2,7

    8207 19 90

    – – –  altri

    2,7

    8207 20

    –  Filiere per trafilare o estrudere i metalli

     

     

    8207 20 10

    – –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

    2,7

    8207 20 90

    – –  con parte operante di altre materie

    2,7

    8207 30

    –  Utensili per imbutire, stampare o punzonare

     

     

    8207 30 10

    – –  per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8207 30 90

    – –  altri

    2,7

    8207 40

    –  Utensili per maschiare o filettare

     

     

     

    – –  per la lavorazione dei metalli

     

     

    8207 40 10

    – – –  Utensili per maschiare

    2,7

    8207 40 30

    – – –  Utensili per filettare

    2,7

    8207 40 90

    – –  altri

    2,7

    8207 50

    –  Utensili per forare

     

     

    8207 50 10

    – –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

    2,7

     

    – –  con parte operante di altre materie

     

     

    8207 50 30

    – – –  Punte da trapano per muratura

    2,7

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  per la lavorazione dei metalli, con parte operante

     

     

    8207 50 50

    – – – – –  di cermet

    2,7

    8207 50 60

    – – – – –  di acciaio rapido

    2,7

    8207 50 70

    – – – – –  di altre materie

    2,7

    8207 50 90

    – – – –  altri

    2,7

    8207 60

    –  Utensili per alesare o scanalare

     

     

    8207 60 10

    – –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

    2,7

     

    – –  con parte operante di altre materie

     

     

     

    – – –  Utensili per alesare

     

     

    8207 60 30

    – – – –  per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8207 60 50

    – – – –  altri

    2,7

     

    – – –  Utensili per scanalare

     

     

    8207 60 70

    – – – –  per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8207 60 90

    – – – –  altri

    2,7

    8207 70

    –  Utensili per fresare

     

     

     

    – –  per la lavorazione dei metalli, con parte operante

     

     

    8207 70 10

    – – –  di cermet

    2,7

     

    – – –  di altre materie

     

     

    8207 70 31

    – – – –  Frese con codolo

    2,7

    8207 70 35

    – – – –  Frese-madri

    2,7

    8207 70 38

    – – – –  altre

    2,7

    8207 70 90

    – –  altri

    2,7

    8207 80

    –  Utensili per tornire

     

     

     

    – –  per la lavorazione dei metalli, con parte operante

     

     

    8207 80 11

    – – –  di cermet

    2,7

    8207 80 19

    – – –  di altre materie

    2,7

    8207 80 90

    – –  altri

    2,7

    8207 90

    –  altri utensili intercambiabili

     

     

    8207 90 10

    – –  con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero

    2,7

     

    – –  con parte operante di altre materie

     

     

    8207 90 30

    – – –  Lame da cacciavite

    2,7

    8207 90 50

    – – –  Utensili per tagliare ingranaggi

    2,7

     

    – – –  altri, con parte operante

     

     

     

    – – – –  di cermet

     

     

    8207 90 71

    – – – – –  per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8207 90 78

    – – – – –  altri

    2,7

     

    – – – –  di altre materie

     

     

    8207 90 91

    – – – – –  per la lavorazione dei metalli

    2,7

    8207 90 99

    – – – – –  altri

    2,7

    8208

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

     

     

    8208 10 00

    –  per la lavorazione dei metalli

    1,7

    8208 20 00

    –  per la lavorazione del legno

    1,7

    8208 30

    –  per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare

     

     

    8208 30 10

    – –  Coltelli circolari

    1,7

    8208 30 90

    – –  altri

    1,7

    8208 40 00

    –  per macchine agricole, orticole o forestali

    1,7

    8208 90 00

    –  altri

    1,7

    8209 00

    Placchette, bacchette, punte ed oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da cermet

     

     

    8209 00 20

    –  Placchette intercambiabili

    2,7

    8209 00 80

    –  altri

    2,7

    8210 00 00

    Apparecchi meccanici azionati a mano, di peso uguale o inferiore a 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande

    2,7

    8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame

     

     

    8211 10 00

    –  Assortimenti

    8,5

     

    –  altri

     

     

    8211 91

    – –  Coltelli da tavola a lama fissa

     

     

    8211 91 30

    – – –  Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile

    8,5

    8211 91 80

    – – –  altri

    8,5

    8211 92 00

    – –  altri coltelli a lama fissa

    8,5

    8211 93 00

    – –  Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili

    8,5

    8211 94 00

    – –  Lame

    6,7

    8211 95 00

    – –  Manici di metalli comuni

    2,7

    8212

    Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri)

     

     

    8212 10

    –  Rasoi

     

     

    8212 10 10

    – –  Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili

    2,7

    p/st

    8212 10 90

    – –  altri

    2,7

    p/st

    8212 20 00

    –  Lame per rasoi di sicurezza, compresi gli sbozzi in nastri

    2,7

    1 000 p/st

    8212 90 00

    –  altre parti

    2,7

    8213 00 00

    Forbici a due branche e loro lame

    4,2

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

     

     

    8214 10 00

    –  Tagliacarte, aprilettere, raschiatoi, temperamatite e loro lame

    2,7

    8214 20 00

    –  Utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    2,7

    8214 90 00

    –  altri

    2,7

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

     

     

    8215 10

    –  Assortimenti contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato

     

     

    8215 10 20

    – –  contenenti unicamente oggetti argentati, dorati o platinati

    4,7

     

    – –  altri

     

     

    8215 10 30

    – – –  di acciai inossidabili

    8,5

    8215 10 80

    – – –  altri

    4,7

    8215 20

    –  altri assortimenti

     

     

    8215 20 10

    – –  di acciai inossidabili

    8,5

    8215 20 90

    – –  altri

    4,7

     

    –  altri

     

     

    8215 91 00

    – –  argentati, dorati o platinati

    4,7

    8215 99

    – –  altri

     

     

    8215 99 10

    – – –  di acciai inossidabili

    8,5

    8215 99 90

    – – –  altri

    4,7

    CAPITOLO 83

    LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

    Note

    1.

    Ai sensi di questo capitolo le parti di metalli comuni sono da classificare nella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono. Tuttavia non sono da considerare come parti di lavori di questo capitolo gli oggetti di ghisa, di ferro o di acciaio delle voci 7312, 7315, 7317, 7318 o 7320 né gli stessi oggetti di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 e da 78 a 81).

    2.

    Ai sensi della voce 8302, «per rotelle» si intendono quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) inferiore o uguale a 75 mm o quelle aventi un diametro (eventualmente compreso il cerchione) superiore a 75 mm, purché la larghezza della ruota o del cerchione che vi è adattato sia inferiore a 30 mm.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8301

    Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni

     

     

    8301 10 00

    –  Lucchetti

    2,7

    8301 20 00

    –  Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli

    2,7

    8301 30 00

    –  Serrature del tipo utilizzato per mobili

    2,7

    8301 40

    –  altre serrature; catenacci

     

     

     

    – –  Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici

     

     

    8301 40 11

    – – –  Serrature a cilindri

    2,7

    8301 40 19

    – – –  altre

    2,7

    8301 40 90

    – –  altre serrature; catenacci

    2,7

    8301 50 00

    –  Fermagli e montature a fermaglio con serratura

    2,7

    8301 60 00

    –  Parti

    2,7

    8301 70 00

    –  Chiavi presentate isolatamente

    2,7

    8302

    Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

     

     

    8302 10 00

    –  Cerniere di ogni specie (ivi compresi i maschietti e le bandelle)

    2,7

    8302 20 00

    –  Rotelle

    2,7

    8302 30 00

    –  altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli

    2,7

     

    –  altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili

     

     

    8302 41 00

    – –  per edifici

    2,7

    8302 42 00

    – –  altri, per mobili

    2,7

    8302 49 00

    – –  altri

    2,7

    8302 50 00

    –  Attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili

    2,7

    8302 60 00

    –  Congegni di chiusura automatica per porte

    2,7

    8303 00

    Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni

     

     

    8303 00 10

    –  Casseforti

    2,7

    p/st

    8303 00 30

    –  Porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza

    2,7

    8303 00 90

    –  Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili

    2,7

    8304 00 00

    Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

    2,7

    8305

    Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione ed oggetti simili per ufficio, di metalli comuni; punti metallici presentati in barrette (per esempio: per ufficio, per lavori di tappezzeria, per imballaggi), di metalli comuni

     

     

    8305 10 00

    –  Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori

    2,7

    8305 20 00

    –  Punti metallici presentati in barrette

    2,7

    8305 90 00

    –  altri, comprese le parti

    2,7

    8306

    Campane, campanelli, gong ed oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni; statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni; cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni

     

     

    8306 10 00

    –  Campane, campanelli, gong ed oggetti simili

    esenzione

     

    –  Statuette ed altri oggetti di ornamento

     

     

    8306 21 00

    – –  argentati, dorati o platinati

    esenzione

    8306 29

    – –  altri

     

     

    8306 29 10

    – – –  di rame

    esenzione

    8306 29 90

    – – –  di altri metalli comuni

    esenzione

    8306 30 00

    –  Cornici per fotografie, incisioni o simili; specchi

    2,7

    8307

    Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

     

     

    8307 10 00

    –  di ferro o di acciaio

    2,7

    8307 90 00

    –  di altri metalli comuni

    2,7

    8308

    Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, graffette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione od attrezzatura; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni; perle e pagliette tagliate, di metalli comuni

     

     

    8308 10 00

    –  Graffette, ganci ed occhielli

    2,7

    8308 20 00

    –  Rivetti tubolari o a gambo biforcuto

    2,7

    8308 90 00

    –  altri, comprese le parti

    2,7

    8309

    Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

     

     

    8309 10 00

    –  Tappi a corona

    2,7

    8309 90

    –  altri

     

     

    8309 90 10

    – –  Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro superiore a 21 mm

    3,7

    8309 90 90

    – –  altri

    2,7

    8310 00 00

    Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere ed insegne diverse, di metalli comuni, esclusi quelli della voce 9405

    2,7

    8311

    Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione

     

     

    8311 10

    –  Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

     

     

    8311 10 10

    – –  Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie

    2,7

    8311 10 90

    – –  altri

    2,7

    8311 20 00

    –  Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni

    2,7

    8311 30 00

    –  Bacchette rivestite e fili riempiti per la brasatura o la saldatura alla fiamma, di metalli comuni

    2,7

    8311 90 00

    –  altri

    2,7

    SEZIONE XVI

    MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

    Note

    1.

    Questa sezione non comprende:

    a)

    i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie plastiche del capitolo 39, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (voce 4010), nonché gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

    b)

    gli oggetti per usi tecnici di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205) o di pelli da pellicceria (voce 4303);

    c)

    i tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili di qualsiasi materia (per esempio: capitoli 39, 40, 44, 48 o sezione XV);

    d)

    le carte perforate per meccanismi Jacquard o macchine simili (per esempio: capitoli 39 o 48, sezione XV);

    e)

    le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di materie tessili (voce 5910), nonché gli oggetti per usi tecnici di materie tessili (voce 5911);

    f)

    le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini), le pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7102  a 7104 nonché i lavori costituiti interamente da queste materie della voce 7116, esclusi, tuttavia, gli zaffiri e i diamanti lavorati, non montati, punte di lettura (voce 8522);

    g)

    le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) ed oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    h)

    le aste di perforazione (voce 7304);

    ij)

    le tele e cinghie senza fine di fili o nastri metallici (sezione XV);

    k)

    gli oggetti dei capitoli 82 o 83;

    l)

    gli oggetti della sezione XVII;

    m)

    gli oggetti del capitolo 90;

    n)

    gli oggetti di orologeria (capitolo 91);

    o)

    gli utensili intercambiabili della voce 8207 e le spazzole costituenti elementi di macchine (voce 9603), nonché gli utensili intercambiabili simili i quali sono da classificare secondo la materia costitutiva della loro parte operante (per esempio: capitoli 40, 42, 43, 45, 59, voci 6804 e 6909);

    p)

    gli oggetti del capitolo 95;

    q)

    i nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, anche montati su bobine o in cartucce (regime della materia costitutiva o voce 9612 se sono inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte).

    2.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1 di questa sezione e nella nota 1 dei capitoli 84 e 85, le parti di macchine (escluse le parti degli oggetti delle voci 8484, 8544, 8545, 8546 o 8547) sono da classificare conformemente alle regole seguenti:

    a)

    le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;

    b)

    le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525  a 8528 sono da classificare nella voce 8517;

    c)

    le altre parti rientrano nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538, secondo il caso, oppure, in difetto, nelle voci 8487 o 8548.

    3.

    Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

    4.

    Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l'insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

    5.

    Per l'applicazione delle note che precedono, il termine «macchine» comprende le macchine, apparecchi, dispositivi, congegni e materiali diversi citati nelle voci dei capitoli 84 o 85.

    Note complementari

    1.

    Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purché essi siano normalmente venduti con quelle.

    2.

    Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la dogana lo esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate o non montate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli.

    3.

    A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate a riprese.

    CAPITOLO 84

    REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del capitolo 68;

    b)

    le macchine, apparecchi o congegni (per esempio: pompe) di ceramica e le parti di ceramica di macchine, apparecchi o congegni di qualsiasi materia (capitolo 69);

    c)

    le vetrerie per laboratorio (voce 7017) ed i lavori di vetro per usi tecnici (voce 7019 o 7020);

    d)

    gli oggetti delle voci 7321 o 7322 e gli oggetti simili di altri metalli comuni (capitoli da 74 a 76 o da 78 a 81);

    e)

    gli aspirapolvere della voce 8508;

    f)

    gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico della voce 8509; le fotocamere digitali della voce 8525;

    g)

    le scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore (voce 9603).

    2.

    Con riserva delle disposizioni della nota 3 della sezione XVI e della nota 9 del presente capitolo, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia nelle voci da 8401  a 8424 o nella voce 8486, da un lato, sia nelle voci da 8425  a 8480, dall’altro, sono da classificare, a seconda dei casi, nelle voci da 8401  a 8424 o nella voce 8486.

    Tuttavia, non rientrano nella voce 8419:

    a)

    le incubatrici ed allevatrici artificiali per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (voce 8436);

    b)

    gli apparecchi umidificatori dei grani per mulini (voce 8437);

    c)

    i diffusori per zuccherifici (voce 8438);

    d)

    le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (voce 8451);

    e)

    gli apparecchi e dispositivi costruiti per compiere un'operazione meccanica, nei quali la variazione di temperatura, anche se necessaria, ha solo funzione accessoria.

    Non rientrano nella voce 8422:

    a)

    le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (voce 8452);

    b)

    le macchine ed apparecchi per ufficio della voce 8472.

    Non rientrano nella voce 8424: le macchine per la stampa a getto d'inchiostro (voci 8443).

    3.

    Le macchine utensili che operano con l'asportazione di qualsiasi materia, suscettibili di rientrare sia nella voce 8456 sia nelle voci da 8457  a 8461, 8464 o 8465, sono da classificare nella voce 8456.

    4.

    Rientrano nella voce 8457 soltanto le macchine utensili per la lavorazione dei metalli, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) che possono effettuare differenti tipi di lavorazione, sia per:

    a)

    cambio automatico degli utensili in partenza da uno speciale deposito conformemente ad un programma di lavorazione (centri di lavorazione);

    b)

    utilizzazione automatica, simultanea o sequenziale, di diverse unità di lavorazione, che operano su un pezzo a posto fisso (macchine a posto fisso); oppure

    c)

    trasferimento automatico del pezzo da lavorare a differenti unità di lavorazione (macchine a stazioni multiple).

    5.

    A)

    Ai sensi della voce 8471 per «macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione» si intendono le macchine atte a

    1)

    registrare il o i programmi di elaborazione e almeno i dati immediatamente necessari per l'esecuzione di questo o di questi programmi;

    2)

    essere liberamente programmate conformemente ai bisogni dell'utilizzatore;

    3)

    eseguire elaborati aritmetici definiti dall'utilizzatore; e

    4)

    eseguire, senza intervento umano, un programma di elaborazione, di cui esse devono essere in grado, con decisione logica, di modificare l'esecuzione nel corso dell'elaborazione.

    B)

    Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte.

    C)

    Con riserva delle disposizioni dei paragrafi D) ed E) seguenti, deve essere considerata come facente parte di un sistema di elaborazione automatico dell’informazione ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

    1)

    essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione;

    2)

    essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie; e

    3)

    essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma — codici o segnali — utilizzabili dal sistema.

    Le unità di una macchina automatica per l’elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

    Tuttavia, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y, nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi C) 2) e C) 3 sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.

    D)

    La voce 8471 non comprende gli apparecchi qui di seguito indicati, quando sono presentati separatamente, anche se rispondono ai requisiti di cui alla nota 5 C):

    1)

    le stampanti, le fotocopiatrici, le telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro;

    2)

    gli apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa);

    3)

    le casse acustiche e i microfoni;

    4)

    le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali; o

    5)

    i monitor e i proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione.

    E)

    Le macchine che incorporano una macchina automatica per l’elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina e esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione, o, in difetto, in una voce residua.

    6.

    Rientrano nella voce 8482 le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce più di 1 % del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi 0,05 mm.

    Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce 7326.

    7.

    Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente nota 2 e dalla nota 3 della sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale. Qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, sono da classificare nella voce 8479.

    In ogni caso rientrano ugualmente nella voce 8479 le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (per esempio: trefolatrici, riunitrici, cardatrici, ecc.).

    8.

    Per l'applicazione della voce 8470, l'espressione «tascabile» si applica unicamente alle macchine le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

    9.

    A)

    Le note 8 a) e 8 b) del capitolo 85 si applicano anche alle espressioni «dispositivi a semiconduttore» e «circuiti integrati elettronici», quali utilizzate nella presente nota e nella voce 8486. Tuttavia, ai fini di questa nota e della voce 8486, l'espressione «dispositivi a semicondutore» comprende anche i dispositivi fotosensibili a semiconduttore e i diodi emettitori di luce.

    B)

    Per l'applicazione della presente nota e della voce 8486, l'espressione «fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto»comprende la fabbricazionedei substrati utilizzati in tali dispositivi. Essa non comprende la fabbricazione di vetro o l’assiemaggio di placchette per circuiti stampati o di altri componenti elettroniche sullo schermo piatto. I dispositivi di visualizzazione a schermo piatto non comprendono la tecnologia a tubo catodico.

    C)

    La voce 8486 comprende anche le macchine e gli apparecchi del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente per:

    1)

    la produzione o la riparazione di maschere e reticoli;

    2)

    l'assiemaggio dei dispositivi a semiconduttore o dei circuiti integrati elettronici; e

    3)

    il sollevamento, la movimentazione, il carico e lo scarico dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti elettronici integrati e dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto.

    D)

    Con riserva delle disposizioni della nota 1 della sezione XVI e della nota 1 del capitolo 84, le macchine e gli apparecchi corrispondenti alla descrizione della voce 8486 devono essere classificati in questa, e non in un’altra voce della nomenclatura.

    Note di sottovoci

    1.

    Ai sensi della sottovoce 8471 49, per sistemi si intendono le macchine automatiche di elaborazione dell'informazione le cui unità rispondono simultaneamente alle condizioni enunciate nella nota 5 C) del capitolo 84 e che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una unità di entrata (ad esempio: una tastiera o un lettore) e una unità di uscita (ad esempio: mensola di visualizzazione o stampante).

    2.

    La sottovoce 8482 40 si applica unicamente ai cuscinetti a rotolamento con rullini cilindrici di diametro costante non superiore a 5 mm e di lunghezza uguale o superiore tre volte il diametro. Questi rullini possono essere arrotondati alle estremità.

    Note complementari

    1.

    Si considerano come «motori per l'aviazione» delle sottovoci 8407 10 e 8409 10 soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

    2.

    La sottovoce 8471 70 30 comprende anche i lettori di CD-ROM che costituiscono unità di memoria per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione, consistenti in unità di trascinamento progettate per la lettura dei segnali dei CD-ROM, dei CD audio o dei CD foto e muniti di una presa per gli auricolari, cuffie e simili, di un comando di regolazione del volume o di un comando di messa in funzione/arresto.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8401

    Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica

     

     

    8401 10 00

    –  Reattori nucleari (Euratom)

    5,7

    8401 20 00

    –  Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti (Euratom)

    3,7

    8401 30 00

    –  Elementi combustibili (cartucce) non irradiati (Euratom)

    3,7

    gi F/S

    8401 40 00

    –  Parti di reattori nucleari (Euratom)

    3,7

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

     

     

     

    –  Caldaie a vapore

     

     

    8402 11 00

    – –  Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore superiore a 45 t

    2,7

    8402 12 00

    – –  Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore inferiore o uguale a 45 t

    2,7

    8402 19

    – –  altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste

     

     

    8402 19 10

    – – –  Caldaie a tubi da fumo

    2,7

    8402 19 90

    – – –  altre

    2,7

    8402 20 00

    –  Caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

    2,7

    8402 90 00

    –  Parti

    2,7

    8403

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

     

     

    8403 10

    –  Caldaie

     

     

    8403 10 10

    – –  di ghisa

    2,7

    8403 10 90

    – –  altre

    2,7

    8403 90

    –  Parti

     

     

    8403 90 10

    – –  di ghisa

    2,7

    8403 90 90

    – –  altre

    2,7

    8404

    Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio: economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o recuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

     

     

    8404 10 00

    –  Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403

    2,7

    8404 20 00

    –  Condensatori per macchine a vapore

    2,7

    8404 90 00

    –  Parti

    2,7

    8405

    Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

     

     

    8405 10 00

    –  Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori

    1,7

    8405 90 00

    –  Parti

    1,7

    8406

    Turbine a vapore

     

     

    8406 10 00

    –  Turbine per la propulsione di navi

    2,7

     

    –  altre turbine

     

     

    8406 81

    – –  di potenza superiore a 40 MW

     

     

    8406 81 10

    – – –  Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici

    2,7

    8406 81 90

    – – –  altre

    2,7

    8406 82

    – –  di potenza inferiore o uguale a 40 MW

     

     

     

    – – –  Turbine a vapore d'acqua utilizzate per azionare generatori elettrici, di potenza

     

     

    8406 82 11

    – – – –  inferiore o uguale a 10 MW

    2,7

    8406 82 19

    – – – –  superiore a 10 MW

    2,7

    8406 82 90

    – – –  altre

    2,7

    8406 90

    –  Parti

     

     

    8406 90 10

    – –  Pale, palette, alette e rotori

    2,7

    8406 90 90

    – –  altre

    2,7

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

     

     

    8407 10 00

    –  Motori per l'aviazione

    1,7 (98)

    p/st

     

    –  Motori per la propulsione di navi

     

     

    8407 21

    – –  di tipo fuoribordo

     

     

    8407 21 10

    – – –  di cilindrata inferiore o uguale a 325 cm3

    6,2

    p/st

     

    – – –  di cilindrata superiore a 325 cm3

     

     

    8407 21 91

    – – – –  di potenza inferiore o uguale a 30 kW

    4,2

    p/st

    8407 21 99

    – – – –  di potenza superiore a 30 kW

    4,2

    p/st

    8407 29

    – –  altri

     

     

    8407 29 20

    – – –  di potenza inferiore o uguale a 200 kW

    4,2

    p/st

    8407 29 80

    – – –  di potenza superiore a 200 kW

    4,2

    p/st

     

    –  Motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87

     

     

    8407 31 00

    – –  di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

    2,7

    p/st

    8407 32

    – –  di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

     

     

    8407 32 10

    – – –  di cilindrata superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3

    2,7

    p/st

    8407 32 90

    – – –  di cilindrata superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

    2,7

    p/st

    8407 33

    – –  di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 1 000 cm3

     

     

    8407 33 10

    – – –  destinati all'industria di montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli delle voci 8703, 8704 e 8705

    2,7

    p/st

    8407 33 90

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8407 34

    – –  di cilindrata superiore a 1 000 cm3

     

     

    8407 34 10

    – – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    2,7

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8407 34 30

    – – – –  usati

    4,2

    p/st

     

    – – – –  nuovi, di cilindrata

     

     

    8407 34 91

    – – – – –  inferiore o uguale a 1 500 cm3

    4,2

    p/st

    8407 34 99

    – – – – –  superiore a 1 500 cm3

    4,2

    p/st

    8407 90

    –  altri motori

     

     

    8407 90 10

    – –  di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3

    2,7

    p/st

     

    – –  di cilindrata superiore a 250 cm3

     

     

    8407 90 50

    – – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 800 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    2,7

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8407 90 80

    – – – –  di potenza inferiore o uguale a 10 kW

    4,2

    p/st

    8407 90 90

    – – – –  di potenza superiore a 10 kW

    4,2

    p/st

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

     

     

    8408 10

    –  Motori per la propulsione di navi

     

     

     

    – –  usati

     

     

    8408 10 11

    – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901  a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

    esenzione

    p/st

    8408 10 19

    – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    – –  nuovi, di potenza

     

     

     

    – – –  inferiore o uguale a 15 kW

     

     

    8408 10 22

    – – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901  a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

    esenzione

    p/st

    8408 10 24

    – – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    – – –  superiore a 15 kW ed inferiore o uguale a 50 kW

     

     

    8408 10 26

    – – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901  a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

    esenzione

    p/st

    8408 10 28

    – – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

     

     

    8408 10 31

    – – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901  a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

    esenzione

    p/st

    8408 10 39

    – – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    – – –  superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

     

     

    8408 10 41

    – – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901  a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

    esenzione

    p/st

    8408 10 49

    – – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    – – –  superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW

     

     

    8408 10 51

    – – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901  a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

    esenzione

    p/st

    8408 10 59

    – – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    – – –  superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW

     

     

    8408 10 61

    – – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901  a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

    esenzione

    p/st

    8408 10 69

    – – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    – – –  superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW

     

     

    8408 10 71

    – – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901  a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

    esenzione

    p/st

    8408 10 79

    – – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    – – –  superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW

     

     

    8408 10 81

    – – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901  a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

    esenzione

    p/st

    8408 10 89

    – – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    – – –  superiore a 5 000 kW

     

     

    8408 10 91

    – – – –  destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901  a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904 00 10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906 10 00 (11)

    esenzione

    p/st

    8408 10 99

    – – – –  altri

    2,7

    p/st

    8408 20

    –  Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87

     

     

    8408 20 10

    – –  destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm3, degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    2,7

    p/st

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  per trattori agricoli e forestali a ruote, di potenza

     

     

    8408 20 31

    – – – –  inferiore o uguale a 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 35

    – – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 37

    – – – –  superiore a 100 kW

    4,2

    p/st

     

    – – –  per altri veicoli del capitolo 87, di potenza

     

     

    8408 20 51

    – – – –  inferiore o uguale a 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 55

    – – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 57

    – – – –  superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 20 99

    – – – –  superiore a 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 90

    –  altri motori

     

     

    8408 90 21

    – –  di propulsione per veicoli ferroviari

    4,2

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    8408 90 27

    – – –  usati

    4,2

    p/st

     

    – – –  nuovi, di potenza

     

     

    8408 90 41

    – – – –  inferiore o uguale a 15 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 43

    – – – –  superiore a 15 kW ma inferiore o uguale a 30 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 45

    – – – –  superiore a 30 kW ma inferiore o uguale a 50 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 47

    – – – –  superiore a 50 kW ma inferiore o uguale a 100 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 61

    – – – –  superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 65

    – – – –  superiore a 200 kW ma inferiore o uguale a 300 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 67

    – – – –  superiore a 300 kW ma inferiore o uguale a 500 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 81

    – – – –  superiore a 500 kW ma inferiore o uguale a 1 000 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 85

    – – – –  superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 5 000 kW

    4,2

    p/st

    8408 90 89

    – – – –  superiore a 5 000 kW

    4,2

    p/st

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

     

     

    8409 10 00

    –  di motori per l'aviazione

    1,7 (98)

     

    –  altre

     

     

    8409 91 00

    – –  riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla

    2,7

    8409 99 00

    – –  altre

    2,7

    8410

    Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

     

     

     

    –  Turbine e ruote, idrauliche

     

     

    8410 11 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 1 000 kW

    4,5

    8410 12 00

    – –  di potenza superiore a 1 000 kW ma inferiore o uguale a 10 000 kW

    4,5

    8410 13 00

    – –  di potenza superiore a 10 000 kW

    4,5

    8410 90

    –  Parti, compresi i regolatori

     

     

    8410 90 10

    – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    4,5

    8410 90 90

    – –  altri

    4,5

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

     

     

     

    –  Turboreattori

     

     

    8411 11 00

    – –  di spinta inferiore o uguale a 25 kN

    3,2 (98)

    p/st

    8411 12

    – –  di spinta superiore a 25 kN

     

     

    8411 12 10

    – – –  di spinta superiore a 25 kN ma inferiore o uguale a 44 kN

    2,7 (98)

    p/st

    8411 12 30

    – – –  di spinta superiore a 44 kN ma inferiore o uguale a 132 kN

    2,7 (98)

    p/st

    8411 12 80

    – – –  di spinta superiore a 132 kN

    2,7 (98)

    p/st

     

    –  Turbopropulsori

     

     

    8411 21 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 1 100 kW

    3,6 (98)

    p/st

    8411 22

    – –  di potenza superiore a 1 100 kW

     

     

    8411 22 20

    – – –  di potenza superiore a 1 100 kW ma inferiore o uguale a 3 730 kW

    2,7 (98)

    p/st

    8411 22 80

    – – –  di potenza superiore a 3 730 kW

    2,7 (98)

    p/st

     

    –  altre turbine a gas

     

     

    8411 81 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 5 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82

    – –  di potenza superiore a 5 000 kW

     

     

    8411 82 20

    – – –  di potenza superiore a 5 000 kW ma inferiore o uguale a 20 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82 60

    – – –  di potenza superiore a 20 000 kW ma inferiore o uguale a 50 000 kW

    4,1

    p/st

    8411 82 80

    – – –  di potenza superiore a 50 000 kW

    4,1

    p/st

     

    –  Parti

     

     

    8411 91 00

    – –  di turboreattori o di turbopropulsori

    2,7 (98)

    8411 99 00

    – –  altre

    4,1

    8412

    Altri motori e macchine motrici

     

     

    8412 10 00

    –  Propulsori a reazione diversi dai turboreattori

    2,2 (98)

    p/st

     

    –  Motori idraulici

     

     

    8412 21

    – –  a movimento rettilineo (cilindri)

     

     

    8412 21 20

    – – –  Sistemi idraulici

    2,7

    8412 21 80

    – – –  altri

    2,7

    8412 29

    – –  altri

     

     

    8412 29 20

    – – –  Sistemi idraulici

    4,2

     

    – – –  altri

     

     

    8412 29 81

    – – – –  Motori oleoidraulici

    4,2

    8412 29 89

    – – – –  altri

    4,2

     

    –  Motori pneumatici

     

     

    8412 31 00

    – –  a movimento rettilineo (cilindri)

    4,2

    8412 39 00

    – –  altri

    4,2

    8412 80

    –  altri

     

     

    8412 80 10

    – –  Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori

    2,7

    8412 80 80

    – –  altri

    4,2

    8412 90

    –  Parti

     

     

    8412 90 20

    – –  di propulsori a reazione diversi dai turboreattori

    1,7 (98)

    8412 90 40

    – –  di motori idraulici

    2,7

    8412 90 80

    – –  altre

    2,7

    8413

    Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

     

     

     

    –  Pompe aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo

     

     

    8413 11 00

    – –  Pompe per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse

    1,7

    p/st

    8413 19 00

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8413 20 00

    –  Pompe a mano, diverse da quelle delle sottovoci 8413 11 o 8413 19

    1,7

    p/st

    8413 30

    –  Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione

     

     

    8413 30 20

    – –  Pompe d'iniezione

    1,7

    p/st

    8413 30 80

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8413 40 00

    –  Pompe per calcestruzzo

    1,7

    p/st

    8413 50

    –  altre pompe volumetriche alternative

     

     

    8413 50 20

    – –  Aggregati idraulici

    1,7

    8413 50 40

    – –  Pompe dosatrici

    1,7

    p/st

     

    – –  altre

     

     

     

    – – –  Pompe a pistoni

     

     

    8413 50 61

    – – – –  Pompe oleoidrauliche

    1,7

    p/st

    8413 50 69

    – – – –  altre

    1,7

    p/st

    8413 50 80

    – – –  altre

    1,7

    p/st

    8413 60

    –  altre pompe volumetriche rotative

     

     

    8413 60 20

    – –  Aggregati idraulici

    1,7

     

    – –  altre

     

     

     

    – – –  Pompe ad ingranaggi

     

     

    8413 60 31

    – – – –  Pompe oleoidrauliche

    1,7

    p/st

    8413 60 39

    – – – –  altre

    1,7

    p/st

     

    – – –  Pompe a segmenti oscillanti

     

     

    8413 60 61

    – – – –  Pompe oleoidrauliche

    1,7

    p/st

    8413 60 69

    – – – –  altri

    1,7

    p/st

    8413 60 70

    – – –  Pompe a vite elicoidali

    1,7

    p/st

    8413 60 80

    – – –  altre

    1,7

    p/st

    8413 70

    –  altre pompe centrifughe

     

     

     

    – –  Pompe sommerse

     

     

    8413 70 21

    – – –  monocellulari

    1,7

    p/st

    8413 70 29

    – – –  multicellulari

    1,7

    p/st

    8413 70 30

    – –  Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda

    1,7

    p/st

     

    – –  altre, con bocca di mandata di diametro

     

     

    8413 70 35

    – – –  inferiore o uguale a 15 mm

    1,7

    p/st

     

    – – –  superiore a 15 mm

     

     

    8413 70 45

    – – – –  Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali

    1,7

    p/st

     

    – – – –  Pompe radiali

     

     

     

    – – – – –  monocellulari

     

     

     

    – – – – – –  a flusso semplice

     

     

    8413 70 51

    – – – – – – –  monoblocco

    1,7

    p/st

    8413 70 59

    – – – – – – –  altre

    1,7

    p/st

    8413 70 65

    – – – – – –  a flussi multipli

    1,7

    p/st

    8413 70 75

    – – – – –  multicellulari

    1,7

    p/st

     

    – – – –  altre pompe centrifughe

     

     

    8413 70 81

    – – – – –  monocellulari

    1,7

    p/st

    8413 70 89

    – – – – –  multicellulari

    1,7

    p/st

     

    –  altre pompe; elevatori per liquidi

     

     

    8413 81 00

    – –  Pompe

    1,7

    p/st

    8413 82 00

    – –  Elevatori per liquidi

    1,7

    p/st

     

    –  Parti

     

     

    8413 91 00

    – –  di pompe

    1,7

    8413 92 00

    – –  di elevatori per liquidi

    1,7

    8414

    Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

     

     

    8414 10

    –  Pompe per vuoto

     

     

    8414 10 20

    – –  destinate alla produzione di semiconduttori (11)

    1,7 (17)

    p/st

     

    – –  altre

     

     

    8414 10 25

    – – –  Pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots

    1,7

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    8414 10 81

    – – – –  Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento

    1,7

    p/st

    8414 10 89

    – – – –  altre

    1,7

    p/st

    8414 20

    –  Pompe per aria, a mano o a pedale

     

     

    8414 20 20

    – –  Pompe a mano per velocipedi

    1,7

    p/st

    8414 20 80

    – –  altre

    2,2

    p/st

    8414 30

    –  Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi

     

     

    8414 30 20

    – –  di potenza inferiore o uguale a 0,4 kW

    2,2

    p/st

     

    – –  di potenza superiore a 0,4 kW

     

     

    8414 30 81

    – – –  a chiusura ermetica o semiermetica

    2,2

    p/st

    8414 30 89

    – – –  altri

    2,2

    p/st

    8414 40

    –  Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili

     

     

    8414 40 10

    – –  di portata al minuto inferiore o uguale a 2 m3

    2,2

    p/st

    8414 40 90

    – –  di portata al minuto superiore a 2 m3

    2,2

    p/st

     

    –  Ventilatori

     

     

    8414 51 00

    – –  Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

    3,2

    p/st

    8414 59

    – –  altri

     

     

    8414 59 20

    – – –  assiali

    2,3

    p/st

    8414 59 40

    – – –  centrifughi

    2,3

    p/st

    8414 59 80

    – – –  altri

    2,3

    p/st

    8414 60 00

    –  Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore, inferiore o uguale a 120 cm

    2,7

    p/st

    8414 80

    –  altri

     

     

     

    – –  Turbocompressori

     

     

    8414 80 11

    – – –  monocellulari

    2,2

    p/st

    8414 80 19

    – – –  multicellulari

    2,2

    p/st

     

    – –  Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrappressione

     

     

     

    – – –  inferiore o uguale a 15 bar, aventi una portata all'ora

     

     

    8414 80 22

    – – – –  inferiore o uguale a 60 m3

    2,2

    p/st

    8414 80 28

    – – – –  superiore a 60 m3

    2,2

    p/st

     

    – – –  superiore a 15 bar, aventi una portata all'ora

     

     

    8414 80 51

    – – – –  inferiore o uguale a 120 m3

    2,2

    p/st

    8414 80 59

    – – – –  superiore a 120 m3

    2,2

    p/st

     

    – –  Compressori volumetrici rotativi

     

     

    8414 80 73

    – – –  a un albero

    2,2

    p/st

     

    – – –  a più alberi

     

     

    8414 80 75

    – – – –  a vite

    2,2

    p/st

    8414 80 78

    – – – –  altri

    2,2

    p/st

    8414 80 80

    – –  altri

    2,2

    p/st

    8414 90 00

    –  Parti

    2,2

    8415

    Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

     

     

    8415 10

    –  del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo «split-system» (sistemi ad elementi separati)

     

     

    8415 10 10

    – –  formanti un corpo unico

    2,2

    8415 10 90

    – –  Sistemi ad elementi separati («split-system»)

    2,7

    8415 20 00

    –  del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli

    2,7

     

    –  altri

     

     

    8415 81 00

    – –  con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)

    2,7

    8415 82 00

    – –  altri, con attrezzatura frigorifera

    2,7

    8415 83 00

    – –  senza attrezzatura frigorifera

    2,7

    8415 90 00

    –  Parti

    2,7

    8416

    Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

     

     

    8416 10

    –  Bruciatori a combustibili liquidi

     

     

    8416 10 10

    – –  con dispositivo di controllo automatico montato

    1,7

    p/st

    8416 10 90

    – –  altri

    1,7

    p/st

    8416 20

    –  altri bruciatori, compresi i bruciatori misti

     

     

    8416 20 10

    – –  esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo

    1,7

    p/st

    8416 20 90

    – –  altri

    1,7

    8416 30 00

    –  Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

    1,7

    8416 90 00

    –  Parti

    1,7

    8417

    Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

     

     

    8417 10 00

    –  Forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli

    1,7

    8417 20

    –  Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria

     

     

    8417 20 10

    – –  Forni a tunnel

    1,7

    8417 20 90

    – –  altri

    1,7

    8417 80

    –  altri

     

     

    8417 80 10

    – –  Forni per l'incenerimento delle immondizie

    1,7

    8417 80 20

    – –  Forni a tunnel e a muffole per la cottura di prodotti ceramici

    1,7

    8417 80 80

    – –  altri

    1,7

    8417 90 00

    –  Parti

    1,7

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

     

     

    8418 10

    –  Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

     

     

    8418 10 20

    – –  di capacità superiore a 340 l

    1,9

    p/st

    8418 10 80

    – –  altre

    1,9

    p/st

     

    –  Frigoriferi per uso domestico

     

     

    8418 21

    – –  a compressione

     

     

    8418 21 10

    – – –  di capacità superiore a 340 l

    1,5

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8418 21 51

    – – – –  Tipo tavolo

    2,5

    p/st

    8418 21 59

    – – – –  da incassare

    1,9

    p/st

     

    – – – –  altri, di capacità

     

     

    8418 21 91

    – – – – –  inferiore o uguale a 250 l

    2,5

    p/st

    8418 21 99

    – – – – –  superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l

    1,9

    p/st

    8418 29 00

    – –  altri

    2,2

    p/st

    8418 30

    –  Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

     

     

    8418 30 20

    – –  di capacità inferiore o uguale a 400 l

    2,2

    p/st

    8418 30 80

    – –  di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l

    2,2

    p/st

    8418 40

    –  Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

     

     

    8418 40 20

    – –  di capicità inferiore o uguale a 250 l

    2,2

    p/st

    8418 40 80

    – –  di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l

    2,2

    p/st

    8418 50

    –  altri mobili (cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili) per la conservazione e l’esposizione di prodotti, attrezzati per la produzione del freddo

     

     

     

    – –  Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati)

     

     

    8418 50 11

    – – –  per prodotti congelati

    2,2

    p/st

    8418 50 19

    – – –  altri

    2,2

    p/st

     

    – –  altri mobili frigoriferi

     

     

    8418 50 91

    – – –  Congelatori-conservatori, diversi da quelli delle sottovoci 8418 30 e 8418 40

    2,2

    p/st

    8418 50 99

    – – –  altri

    2,2

    p/st

     

    –  altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo; pompe di calore

     

     

    8418 61 00

    – –  Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

    2,2

    8418 69 00

    – –  altri

    2,2

     

    –  Parti

     

     

    8418 91 00

    – –  Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo

    2,2

    8418 99

    – –  altre

     

     

    8418 99 10

    – – –  Evaporatori e condensatori, diversi da quelli per gli apparecchi del tipo domestico

    2,2

    8418 99 90

    – – –  altre

    2,2

    8419

    Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

     

     

     

    –  Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione

     

     

    8419 11 00

    – –  a riscaldamento immediato, a gas

    2,6

    8419 19 00

    – –  altri

    2,6

    8419 20 00

    –  Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio

    esenzione

     

    –  Essiccatori

     

     

    8419 31 00

    – –  per prodotti agricoli

    1,7

    8419 32 00

    – –  per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni

    1,7

    8419 39

    – –  altri

     

     

    8419 39 10

    – – –  per lavori di ceramica

    1,7

    8419 39 90

    – – –  altri

    1,7

    8419 40 00

    –  Apparecchi di distillazione o di rettificazione

    1,7

    8419 50 00

    –  Scambiatori di calore

    1,7

    8419 60 00

    –  Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas

    1,7

     

    –  altri apparecchi e dispositivi

     

     

    8419 81

    – –  per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

     

     

    8419 81 20

    – – –  Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde

    2,7

    8419 81 80

    – – –  altri

    1,7

    8419 89

    – –  altri

     

     

    8419 89 10

    – – –  Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete

    1,7

    8419 89 30

    – – –  Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto

    2,4

    8419 89 98

    – – –  altri

    2,4

    8419 90

    –  Parti

     

     

    8419 90 15

    – –  di sterilizzatori della sottovoce 8419 20 00

    esenzione

    8419 90 85

    – –  altre

    1,7

    8420

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

     

     

    8420 10

    –  Calandre e laminatoi

     

     

    8420 10 10

    – –  dei tipi utilizzati nell'industria tessile

    1,7

    8420 10 30

    – –  dei tipi utilizzati nell'industria della carta

    1,7

    8420 10 50

    – –  dei tipi utilizzati nelle industrie della gomma o delle materie plastiche

    1,7

    8420 10 90

    – –  altri

    1,7

     

    –  Parti

     

     

    8420 91

    – –  Cilindri

     

     

    8420 91 10

    – – –  di ghisa

    1,7

    8420 91 80

    – – –  altri

    2,2

    8420 99 00

    – –  altri

    2,2

    8421

    Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

     

     

     

    –  Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

     

     

    8421 11 00

    – –  Scrematrici

    2,2

    8421 12 00

    – –  Idroestrattori per biancheria

    2,7

    p/st

    8421 19

    – –  altri

     

     

    8421 19 20

    – – –  Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori

    1,5

    8421 19 70

    – – –  altri

    esenzione

     

    –  Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi

     

     

    8421 21 00

    – –  per filtrare o depurare l'acqua

    1,7

    8421 22 00

    – –  per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua

    1,7

    8421 23 00

    – –  per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione

    1,7

    8421 29 00

    – –  altri

    1,7

     

    –  Apparecchi per filtrare o depurare i gas

     

     

    8421 31 00

    – –  Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione

    1,7

    8421 39

    – –  altri

     

     

    8421 39 20

    – – –  Apparecchi per filtrare o depurare l'aria

    1,7

     

    – – –  Apparecchi per filtrare o depurare altri gas

     

     

    8421 39 40

    – – – –  mediante processo umido

    1,7

    8421 39 60

    – – – –  mediante processo catalitico

    1,7

    8421 39 90

    – – – –  altri

    1,7

     

    –  Parti

     

     

    8421 91 00

    – –  di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi

    1,7

    8421 99 00

    – –  altre

    1,7

    8422

    Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande

     

     

     

    –  Lavastoviglie

     

     

    8422 11 00

    – –  di tipo familiare

    2,7

    p/st

    8422 19 00

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8422 20 00

    –  Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

    1,7

    8422 30 00

    –  Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande

    1,7

    8422 40 00

    –  altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile)

    1,7

    8422 90

    –  Parti

     

     

    8422 90 10

    – –  di lavastoviglie

    1,7

    8422 90 90

    – –  altre

    1,7

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

     

     

    8423 10

    –  Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

     

     

    8423 10 10

    – –  Bilance per uso casalingo

    1,7

    p/st

    8423 10 90

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8423 20 00

    –  Basculle per la pesatura continua su trasportatori

    1,7

    p/st

    8423 30 00

    –  Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici

    1,7

    p/st

     

    –  altri apparecchi e strumenti per pesare

     

     

    8423 81

    – –  di portata inferiore o uguale a 30 kg

     

     

    8423 81 10

    – – –  Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

    1,7

    p/st

    8423 81 30

    – – –  Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati

    1,7

    p/st

    8423 81 50

    – – –  Bilance per magazzini

    1,7

    p/st

    8423 81 90

    – – –  altri

    1,7

    p/st

    8423 82

    – –  di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg

     

     

    8423 82 10

    – – –  Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici ponderali

    1,7

    p/st

    8423 82 90

    – – –  altri

    1,7

    p/st

    8423 89 00

    – –  altri

    1,7

    p/st

    8423 90 00

    –  Pesi per qualsiasi bilancia, parti di apparecchi o strumenti per pesare

    1,7

    8424

    Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

     

     

    8424 10

    –  Estintori, anche carichi

     

     

    8424 10 20

    – –  di peso inferiore o uguale a 21 kg

    1,7

    8424 10 80

    – –  altri

    1,7

    8424 20 00

    –  Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

    1,7

    8424 30

    –  Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

     

     

     

    – –  Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato

     

     

    8424 30 01

    – – –  muniti di un dispositivo di riscaldamento

    1,7

    p/st

     

    – – –  altri, di potenza del motore

     

     

    8424 30 05

    – – – –  inferiore o uguale a 7,5 kW

    1,7

    p/st

    8424 30 09

    – – – –  superiore a 7,5 kW

    1,7

    p/st

     

    – –  altre macchine ed apparecchi

     

     

    8424 30 10

    – – –  ad aria compressa

    1,7

    8424 30 90

    – – –  altre

    1,7

     

    –  altri apparecchi

     

     

    8424 81

    – –  per l'agricoltura o l'orticoltura

     

     

    8424 81 10

    – – –  Apparecchi per annaffiare

    1,7

     

    – – –  altri

     

     

    8424 81 30

    – – – –  Apparecchi portatili

    1,7

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    8424 81 91

    – – – – –  Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore

    1,7

    p/st

    8424 81 99

    – – – – –  altri

    1,7

    p/st

    8424 89 00

    – –  altri

    1,7

    8424 90 00

    –  Parti

    1,7

    8425

    Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti

     

     

     

    –  Paranchi

     

     

    8425 11 00

    – –  a motore elettrico

    esenzione

    p/st

    8425 19

    – –  altri

     

     

    8425 19 20

    – – –  azionati a mano, a catena

    esenzione

    p/st

    8425 19 80

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

     

    –  altri verricelli; argani

     

     

    8425 31 00

    – –  a motore elettrico

    esenzione

    p/st

    8425 39

    – –  altri

     

     

    8425 39 30

    – – –  a motore con accensione a scintilla o per compressione

    esenzione

    p/st

    8425 39 90

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

     

    –  Binde e martinetti

     

     

    8425 41 00

    – –  Sollevatori fissi di vetture per autorimesse

    esenzione

    p/st

    8425 42 00

    – –  altre binde e martinetti, idraulici

    esenzione

    p/st

    8425 49 00

    – –  altri

    esenzione

    p/st

    8426

    Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

     

     

     

    –  Ponti scorrevoli e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers»

     

     

    8426 11 00

    – –  Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi

    esenzione

    8426 12 00

    – –  Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti «cavaliers»

    esenzione

    8426 19 00

    – –  altri

    esenzione

    8426 20 00

    –  Gru a torre

    esenzione

    8426 30 00

    –  Gru a portale

    esenzione

     

    –  altre macchine ed apparecchi, semoventi

     

     

    8426 41 00

    – –  su pneumatici

    esenzione

    8426 49 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

    8426 91

    – –  costruiti per essere montati su un veicolo stradale

     

     

    8426 91 10

    – – –  Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo

    esenzione

    p/st

    8426 91 90

    – – –  altri

    esenzione

    8426 99 00

    – –  altri

    esenzione

    8427

    Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

     

     

    8427 10

    –  Carrelli semoventi a motore elettrico

     

     

    8427 10 10

    – –  che sollevano ad un'altezza di 1 m o più

    4,5

    p/st

    8427 10 90

    – –  altri

    4,5

    p/st

    8427 20

    –  altri carrelli semoventi

     

     

     

    – –  che sollevano ad un'altezza di 1 m o più

     

     

    8427 20 11

    – – –  Carrelli-stivatori per ogni terreno

    4,5

    p/st

    8427 20 19

    – – –  altri

    4,5

    p/st

    8427 20 90

    – –  altri

    4,5

    p/st

    8427 90 00

    –  altri carrelli

    4

    p/st

    8428

    Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

     

     

    8428 10

    –  Ascensori e montacarichi

     

     

    8428 10 20

    – –  elettrici

    esenzione

    8428 10 80

    – –  altri

    esenzione

    8428 20

    –  Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici

     

     

    8428 20 30

    – –  appositamente costruiti per l'agricoltura

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    8428 20 91

    – – –  per prodotti alla rinfusa

    esenzione

    8428 20 98

    – – –  altri

    esenzione

     

    –  altri apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci

     

     

    8428 31 00

    – –  appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

    esenzione

    8428 32 00

    – –  altri, a benna

    esenzione

    8428 33 00

    – –  altri, a nastro o a cinghia

    esenzione

    8428 39

    – –  altri

     

     

    8428 39 20

    – – –  Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli

    esenzione

    8428 39 90

    – – –  altri

    esenzione

    8428 40 00

    –  Scale meccaniche e marciapiedi mobili

    esenzione

    8428 60 00

    –  Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari

    esenzione

    8428 90

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

    8428 90 30

    – –  Macchine da laminatoi: piani a rulli per la condotta e il trasporto dei prodotti, ribaltatori e manipolatori di lingotti, di masselli, di barre e di lastre

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura

     

     

    8428 90 71

    – – – –  costruiti per essere portati su trattori agricoli

    esenzione

    8428 90 79

    – – – –  altri

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    8428 90 91

    – – – –  Spalatrici e ammassatrici meccaniche

    esenzione

    8428 90 95

    – – – –  altri

    esenzione

    8429

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

     

     

     

    –  Apripista (bulldozers, angledozers)

     

     

    8429 11 00

    – –  su cingoli

    esenzione

    p/st

    8429 19 00

    – –  altri

    esenzione

    p/st

    8429 20 00

    –  Livellatrici

    esenzione

    p/st

    8429 30 00

    –  Ruspe spianatrici

    esenzione

    p/st

    8429 40

    –  Compattatori e rulli compressori

     

     

     

    – –  Rulli compressori

     

     

    8429 40 10

    – – –  Rulli a vibrazioni

    esenzione

    p/st

    8429 40 30

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

    8429 40 90

    – –  Compattatori

    esenzione

    p/st

     

    –  Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici

     

     

    8429 51

    – –  Caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale

     

     

    8429 51 10

    – – –  Caricatori appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8429 51 91

    – – – –  Caricatori a cingoli

    esenzione

    p/st

    8429 51 99

    – – – –  altri

    esenzione

    p/st

    8429 52

    – –  Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o

     

     

    8429 52 10

    – – –  Escavatori a cingoli

    esenzione

    p/st

    8429 52 90

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

    8429 59 00

    – –  altri

    esenzione

    p/st

    8430

    Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve

     

     

    8430 10 00

    –  Battipali e macchine per l'estrazione dei pali

    esenzione

    p/st

    8430 20 00

    –  Spazzaneve

    esenzione

    p/st

     

    –  Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie

     

     

    8430 31 00

    – –  semoventi

    esenzione

    8430 39 00

    – –  altre

    esenzione

     

    –  altre macchine di sondaggio o di perforazione

     

     

    8430 41 00

    – –  semoventi

    esenzione

    8430 49 00

    – –  altre

    esenzione

    8430 50 00

    –  altre macchine ed apparecchi, semoventi

    esenzione

     

    –  altre macchine ed apparecchi, non semoventi

     

     

    8430 61 00

    – –  Macchine ed apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno

    esenzione

    p/st

    8430 69 00

    – –  altri

    esenzione

    8431

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425  a 8430

     

     

    8431 10 00

    –  di macchine o apparecchi della voce 8425

    esenzione

    8431 20 00

    –  di macchine o apparecchi della voce 8427

    4

     

    –  di macchine o apparecchi della voce n. 8428

     

     

    8431 31 00

    – –  di ascensori, montacarichi o scale meccaniche

    esenzione

    8431 39

    – –  altre

     

     

    8431 39 10

    – – –  di macchine da laminatori della sottovoce 8428 90 30

    esenzione

    8431 39 70

    – – –  altre

    esenzione

     

    –  di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430

     

     

    8431 41 00

    – –  Tazze, benne, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze

    esenzione

    8431 42 00

    – –  Lame di apripista

    esenzione

    8431 43 00

    – –  Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430 41 o 8430 49

    esenzione

    8431 49

    – –  altre

     

     

    8431 49 20

    – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    esenzione

    8431 49 80

    – – –  altri

    esenzione

    8432

    Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

     

     

    8432 10

    –  Aratri

     

     

    8432 10 10

    – –  a vomeri

    esenzione

    p/st

    8432 10 90

    – –  altri

    esenzione

    p/st

     

    –  Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici

     

     

    8432 21 00

    – –  Erpici a dischi (polverizzatori)

    esenzione

    p/st

    8432 29

    – –  altri

     

     

    8432 29 10

    – – –  Scarificatori e coltivatori

    esenzione

    p/st

    8432 29 30

    – – –  Erpici

    esenzione

    p/st

    8432 29 50

    – – –  Motozappatrici

    esenzione

    p/st

    8432 29 90

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

    8432 30

    –  Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici

     

     

     

    – –  Seminatrici

     

     

    8432 30 11

    – – –  di precisione, a comando centrale

    esenzione

    p/st

    8432 30 19

    – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8432 30 90

    – –  Piantatrici e trapiantatrici

    esenzione

    p/st

    8432 40

    –  Spanditori di letame e distributori di concimi

     

     

    8432 40 10

    – –  di concimi minerali o chimici

    esenzione

    p/st

    8432 40 90

    – –  altri

    esenzione

    p/st

    8432 80 00

    –  altre macchine, apparecchi e congegni

    esenzione

    8432 90 00

    –  Parti

    esenzione

    8433

    Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437

     

     

     

    –  Tosatrici da prato

     

     

    8433 11

    – –  a motore con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale

     

     

    8433 11 10

    – – –  elettrici

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

     

    – – – –  semoventi

     

     

    8433 11 51

    – – – – –  munite d'un sedile

    esenzione

    p/st

    8433 11 59

    – – – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8433 11 90

    – – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8433 19

    – –  altre

     

     

     

    – – –  con motore

     

     

    8433 19 10

    – – – –  elettrico

    esenzione

    p/st

     

    – – – –  altre

     

     

     

    – – – – –  semoventi

     

     

    8433 19 51

    – – – – – –  munite di un sedile

    esenzione

    p/st

    8433 19 59

    – – – – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8433 19 70

    – – – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8433 19 90

    – – –  senza motore

    esenzione

    p/st

    8433 20

    –  Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore

     

     

    8433 20 10

    – –  Motofalciatrici

    esenzione

    p/st

     

    – –  altre

     

     

     

    – – –  costruite per essere trainate o portate da trattori

     

     

    8433 20 51

    – – – –  con dispositivo da taglio ruotante su un piano orizzontale

    esenzione

    p/st

    8433 20 59

    – – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8433 20 90

    – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8433 30

    –  altre macchine ed apparecchi da fienagione

     

     

    8433 30 10

    – –  Rastrelli spandifieno, ranghinatori, voltafieno

    esenzione

    p/st

    8433 30 90

    – –  altri

    esenzione

    p/st

    8433 40

    –  Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici

     

     

    8433 40 10

    – –  Presse raccoglitrici

    esenzione

    p/st

    8433 40 90

    – –  altre

    esenzione

    p/st

     

    –  altre macchine ed apparecchi per la raccolta; macchine ed apparecchi per la trebbiatura

     

     

    8433 51 00

    – –  Mietitrici-trebbiatrici

    esenzione

    p/st

    8433 52 00

    – –  altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura

    esenzione

    p/st

    8433 53

    – –  Macchine per la raccolta di radici o tuberi

     

     

    8433 53 10

    – – –  Macchine per la raccolta delle patate

    esenzione

    p/st

    8433 53 30

    – – –  Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole

    esenzione

    p/st

    8433 53 90

    – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8433 59

    – –  altre

     

     

     

    – – –  Falciatrinciacaricatrici

     

     

    8433 59 11

    – – – –  semoventi

    esenzione

    p/st

    8433 59 19

    – – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8433 59 30

    – – –  Vendemmiatrici

    esenzione

    p/st

    8433 59 80

    – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8433 60 00

    –  Macchine per pulire o selezionare uova, frutta o altri prodotti agricoli

    esenzione

    8433 90 00

    –  Parti

    esenzione

    8434

    Mungitrici e macchine ed apparecchi per l'industria del latte

     

     

    8434 10 00

    –  Mungitrici

    esenzione

    8434 20 00

    –  Macchine ed apparecchi per l'industria del latte

    esenzione

    8434 90 00

    –  Parti

    esenzione

    8435

    Presse e torchi, pigiatrici e macchine ed apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

     

     

    8435 10 00

    –  Macchine ed apparecchi

    1,7

    8435 90 00

    –  Parti

    1,7

    8436

    Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e le allevatrici per l'avicoltura

     

     

    8436 10 00

    –  Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali

    1,7

     

    –  Macchine ed apparecchi per l'avicoltura, comprese le incubatrici e le allevatrici

     

     

    8436 21 00

    – –  Incubatrici ed allevatrici

    1,7

    8436 29 00

    – –  altri

    1,7

    8436 80

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

    8436 80 10

    – –  per la silvicoltura

    1,7

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    8436 80 91

    – – –  Abbeveratoi automatici

    1,7

    p/st

    8436 80 99

    – – –  altri

    1,7

     

    –  Parti

     

     

    8436 91 00

    – –  di macchine o apparecchi per l'avicoltura

    1,7

    8436 99 00

    – –  altre

    1,7

    8437

    Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi; macchine ed apparecchi per mulini e per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine ed apparecchi del tipo per fattoria

     

     

    8437 10 00

    –  Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi

    1,7

    p/st

    8437 80 00

    –  altre macchine ed apparecchi

    1,7

    8437 90 00

    –  Parti

    1,7

    8438

    Macchine ed apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diverse dalle macchine e dagli apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

     

     

    8438 10

    –  Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria o per la fabbricazione di paste alimentari

     

     

    8438 10 10

    – –  per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria

    1,7

    8438 10 90

    – –  per la fabbricazione di paste alimentari

    1,7

    8438 20 00

    –  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari o per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata

    1,7

    8438 30 00

    –  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero

    1,7

    8438 40 00

    –  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra

    1,7

    8438 50 00

    –  Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni

    1,7

    8438 60 00

    –  Macchine ed apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi

    1,7

    8438 80

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

    8438 80 10

    – –  per il trattamento e la preparazione del caffè o del tè

    1,7

     

    – –  altri

     

     

    8438 80 91

    – – –  per la preparazione o la fabbricazione di bevande

    1,7

    8438 80 99

    – – –  altri

    1,7

    8438 90 00

    –  Parti

    1,7

    8439

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

     

     

    8439 10 00

    –  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

    1,7

    8439 20 00

    –  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone

    1,7

    8439 30 00

    –  Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

    1,7

     

    –  Parti

     

     

    8439 91

    – –  di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

     

     

    8439 91 10

    – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8439 91 90

    – – –  altre

    1,7

    8439 99

    – –  altre

     

     

    8439 99 10

    – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8439 99 90

    – – –  altre

    1,7

    8440

    Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

     

     

    8440 10

    –  Macchine ed apparecchi

     

     

    8440 10 10

    – –  Piegatrici

    1,7

    8440 10 20

    – –  Raccoglitrici

    1,7

    8440 10 30

    – –  Cucitrici e graffatrici

    1,7

    8440 10 40

    – –  Macchine per rilegare con colla

    1,7

    8440 10 90

    – –  altre

    1,7

    8440 90 00

    –  Parti

    1,7

    8441

    Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

     

     

    8441 10

    –  Tagliatrici

     

     

    8441 10 10

    – –  Tagliatrici-avvolgitrici

    1,7

    8441 10 20

    – –  Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale

    1,7

    8441 10 30

    – –  Taglierine-raffilatrici lineari

    1,7

    8441 10 40

    – –  Taglierine-raffilatrici trilame

    1,7

    8441 10 80

    – –  altre

    1,7

    8441 20 00

    –  Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste

    1,7

    8441 30 00

    –  Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

    1,7

    8441 40 00

    –  Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone

    1,7

    8441 80 00

    –  altre macchine ed apparecchi

    1,7

    8441 90

    –  Parti

     

     

    8441 90 10

    – –  di tagliatrici

    1,7

    8441 90 90

    – –  altre

    1,7

    8442

    Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

     

     

    8442 30

    –  Macchine, apparecchi e materiale

     

     

    8442 30 10

    – –  Macchine per comporre mediante procedimento fotografico

    1,7

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    8442 30 91

    – – –  Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.), anche con dispositivo per fondere

    esenzione

    p/st

    8442 30 99

    – – –  altri

    1,7

    8442 40 00

    –  Parti di macchine, apparecchi e materiale

    1,7

    8442 50

    –  Cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)

     

     

     

    – –  con originale grafico

     

     

    8442 50 21

    – – –  per la stampa con matrice a rilievo

    1,7

    8442 50 23

    – – –  per la stampa con matrice piana

    1,7

    8442 50 29

    – – –  altri

    1,7

    8442 50 80

    – –  altri

    1,7

    8443

    Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro; parti ed accessori

     

     

     

    –  Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

     

     

    8443 11 00

    – –  Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine

    1,7

    p/st

    8443 12 00

    – –  Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di formato 22 x 36 cm o meno, non piegato

    1,7

    p/st

    8443 13

    – –  altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset

     

     

     

    – – –  alimentati a foglio

     

     

    8443 13 10

    – – – –  usati

    1,7

    p/st

     

    – – – –  nuovi, per foglio di formato

     

     

    8443 13 31

    – – – – –  52 × 74 cm o meno

    1,7

    p/st

    8443 13 35

    – – – – –  più di 52 × 74 cm ed inferiore o uguale a 74 × 107 cm

    1,7

    p/st

    8443 13 39

    – – – – –  più di 74 × 107 cm

    1,7

    p/st

    8443 13 90

    – – –  altri

    1,7

    p/st

    8443 14 00

    – –  Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)

    1,7

    p/st

    8443 15 00

    – –  Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)

    1,7

    p/st

    8443 16 00

    – –  Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici

    1,7

    p/st

    8443 17 00

    – –  Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici

    1,7

    p/st

    8443 19

    – –  altri

     

     

    8443 19 20

    – – –  per la stampa delle materie tessili

    1,7

    p/st

    8443 19 40

    – – –  utilizzati nella produzione di semiconduttori (11)

    1,7 (17)

    p/st

    8443 19 70

    – – –  altri

    1,7

    p/st

     

    –  altre stampanti, copiatrici o telecopiatrici (telefax), anche combinate tra loro

     

     

    8443 31

    – –  Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

     

     

    8443 31 10

    – – –  Macchine copiatrici e trasmittenti telefax, munite di funzione per la stampa, con velocità di copia fino a 12 pagine monocromatiche al minuto

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    8443 31 91

    – – – –  Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

    6

    p/st

    8443 31 99

    – – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8443 32

    – –  altre, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

     

     

    8443 32 10

    – – –  Stampanti

    esenzione

    p/st

    8443 32 30

    – – –  Telecopiatrici (telefax)

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    8443 32 91

    – – – –  Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

    6

    p/st

    8443 32 93

    – – – –  altre macchine che esercitano le funzioni di copia a sistema ottico

    esenzione

    p/st

    8443 32 99

    – – – –  altre

    2,2

    p/st

    8443 39

    – –  altre

     

     

    8443 39 10

    – – –  Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l’originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico

    6

    p/st

     

    – – –  altri macchine copiatrici

     

     

    8443 39 31

    – – – –  a sistema ottico

    esenzione

    p/st

    8443 39 39

    – – – –  altre

    3

    p/st

    8443 39 90

    – – –  altre

    2,2

    p/st

     

    –  Parti ed accessori

     

     

    8443 91

    – –  Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

     

     

    8443 91 10

    – – –  di apparecchi della sottovoce 8443 19 40 (11)

    1,7 (17)

     

    – – –  altre

     

     

    8443 91 91

    – – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8443 91 99

    – – – –  altre

    1,7

    8443 99

    – –  altri

     

     

    8443 99 10

    – – –  Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8443 99 90

    – – –  altri

    esenzione

    8444 00

    Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

     

     

    8444 00 10

    –  Macchine per la filatura

    1,7

    p/st

    8444 00 90

    –  altre

    1,7

    p/st

    8445

    Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

     

     

     

    –  Macchine per la preparazione delle materie tessili

     

     

    8445 11 00

    – –  Carde

    1,7

    p/st

    8445 12 00

    – –  Pettinatrici

    1,7

    p/st

    8445 13 00

    – –  Banchi a fusi

    1,7

    p/st

    8445 19 00

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8445 20 00

    –  Macchine per la filatura delle materie tessili

    1,7

    p/st

    8445 30

    –  Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

     

     

    8445 30 10

    – –  per l'accoppiamento delle materie tessili

    1,7

    p/st

    8445 30 90

    – –  per la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili

    1,7

    p/st

    8445 40 00

    –  Macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili

    1,7

    p/st

    8445 90 00

    –  altre

    1,7

    p/st

    8446

    Telai per tessitura

     

     

    8446 10 00

    –  per tessuti di larghezza inferiore o uguale a 30 cm

    1,7

    p/st

     

    –  per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, con navetta

     

     

    8446 21 00

    – –  a motore

    1,7

    p/st

    8446 29 00

    – –  altri

    1,7

    p/st

    8446 30 00

    –  per tessuti di larghezza superiore a 30 cm, senza navetta

    1,7

    p/st

    8447

    Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

     

     

     

    –  Telai per maglieria, circolari

     

     

    8447 11

    – –  con cilindro di diametro inferiore o uguale a 165 mm

     

     

    8447 11 10

    – – –  funzionanti con aghi a linguetta

    1,7

    p/st

    8447 11 90

    – – –  altri

    1,7

    p/st

    8447 12

    – –  con cilindro di diametro superiore a 165 mm

     

     

    8447 12 10

    – – –  funzionanti con aghi a linguetta

    1,7

    p/st

    8447 12 90

    – – –  altri

    1,7

    p/st

    8447 20

    –  Telai per maglieria, rettilinei; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

     

     

    8447 20 20

    – –  Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel; macchine per tessuti cuciti con punto a maglia

    1,7

    p/st

    8447 20 80

    – –  altri

    1,7

    p/st

    8447 90 00

    –  altri

    1,7

    p/st

    8448

    Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio: fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

     

     

     

    –  Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447

     

     

    8448 11 00

    – –  Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi Jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni

    1,7

    8448 19 00

    – –  altri

    1,7

    8448 20 00

    –  Parti ed accessori di macchine della voce 8444 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

    1,7

     

    –  Parti ed accessori di macchine della voce 8445 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

     

     

    8448 31 00

    – –  Guarniture per carde

    1,7

    8448 32 00

    – –  di macchine per la preparazione delle materie tessili, diverse dalle guarniture per carde

    1,7

    8448 33

    – –  Fusi e loro alette, anelli e cursori

     

     

    8448 33 10

    – – –  Fusi e loro alette

    1,7

    8448 33 90

    – – –  Anelli e cursori

    1,7

    8448 39 00

    – –  altri

    1,7

     

    –  Parti ed accessori di telai per tessitura o delle loro macchine ed apparecchi ausiliari

     

     

    8448 42 00

    – –  Pettini, licci e quadri di licci

    1,7

    8448 49 00

    – –  altri

    1,7

     

    –  Parti ed accessori di telai, macchine o apparecchi della voce 8447 o delle loro macchine o apparecchi ausiliari

     

     

    8448 51

    – –  Platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie

     

     

    8448 51 10

    – – –  Platine

    1,7

    8448 51 90

    – – –  altri

    1,7

    8448 59 00

    – –  altri

    1,7

    8449 00 00

    Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine ed apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

    1,7

    8450

    Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

     

     

     

    –  Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

     

     

    8450 11

    – –  Macchine completamente automatiche

     

     

     

    – – –  di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

     

     

    8450 11 11

    – – – –  a caricamento frontale

    3

    p/st

    8450 11 19

    – – – –  a caricamento dall'alto

    3

    p/st

    8450 11 90

    – – –  di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

    2,6

    p/st

    8450 12 00

    – –  altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

    2,7

    p/st

    8450 19 00

    – –  altre

    2,7

    p/st

    8450 20 00

    –  Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 10 kg

    2,2

    p/st

    8450 90 00

    –  Parti

    2,7

    8451

    Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

     

     

    8451 10 00

    –  Macchine per pulire a secco

    2,2

     

    –  Macchine per asciugare

     

     

    8451 21

    – –  di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

     

     

    8451 21 10

    – – –  di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg

    2,2

    8451 21 90

    – – –  di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, superiore a 6 kg ed inferiore o uguale a 10 kg

    2,2

    8451 29 00

    – –  altre

    2,2

    8451 30

    –  Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

     

     

     

    – –  a riscaldamento elettrico, di potenza

     

     

    8451 30 10

    – – –  inferiore o uguale a 2 500 W

    2,2

    p/st

    8451 30 30

    – – –  superiore a 2 500 W

    2,2

    p/st

    8451 30 80

    – –  altre

    2,2

    p/st

    8451 40 00

    –  Macchine per lavare, imbianchire o tingere

    2,2

    8451 50 00

    –  Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti

    2,2

    8451 80

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

    8451 80 10

    – –  Macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.

    2,2

    8451 80 30

    – –  Macchine per apprettare o rifinire

    2,2

    8451 80 80

    – –  altri

    2,2

    8451 90 00

    –  Parti

    2,2

    8452

    Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

     

     

    8452 10

    –  Macchine per cucire di tipo domestico

     

     

     

    – –  Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore; teste di macchine per cucire, unicamente con punto annodato, pesanti al massimo 16 kg senza motore o 17 kg col motore

     

     

    8452 10 11

    – – –  Macchine per cucire di valore unitario (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili) superiore a 65 €

    5,7

    p/st

    8452 10 19

    – – –  altre

    9,7

    p/st

    8452 10 90

    – –  altre macchine per cucire e ed altre teste per macchine per cucire

    3,7

    p/st

     

    –  altre macchine per cucire

     

     

    8452 21 00

    – –  Unità automatiche

    3,7

    p/st

    8452 29 00

    – –  altre

    3,7

    p/st

    8452 30

    –  Aghi per macchine per cucire

     

     

    8452 30 10

    – –  con codolo piatto su un lato

    2,7

    1 000 p/st

    8452 30 90

    – –  altri

    2,7

    1 000 p/st

    8452 40 00

    –  Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti

    2,7

    8452 90 00

    –  altre parti di macchine per cucire

    2,7

    8453

    Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

     

     

    8453 10 00

    –  Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli

    1,7

    8453 20 00

    –  Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature

    1,7

    8453 80 00

    –  altre macchine ed apparecchi

    1,7

    8453 90 00

    –  Parti

    1,7

    8454

    Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie

     

     

    8454 10 00

    –  Convertitori

    1,7

    8454 20 00

    –  Lingottiere e secchie di colata

    1,7

    8454 30

    –  Macchine per colare (gettare)

     

     

    8454 30 10

    – –  Macchine per colare sotto pressione

    1,7

    8454 30 90

    – –  altre

    1,7

    8454 90 00

    –  Parti

    1,7

    8455

    Laminatoi per metalli e loro cilindri

     

     

    8455 10 00

    –  Laminatoi per tubi

    2,7

     

    –  altri laminatoi

     

     

    8455 21 00

    – –  Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo

    2,7

    8455 22 00

    – –  Laminatoi a freddo

    2,7

    8455 30

    –  Cilindri di laminatoi

     

     

    8455 30 10

    – –  di ghisa

    2,7

     

    – –  di acciaio fucinato

     

     

    8455 30 31

    – – –  Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo

    2,7

    8455 30 39

    – – –  Cilindri di lavoro a freddo

    2,7

    8455 30 90

    – –  di getti di acciaio

    2,7

    8455 90 00

    –  altre parti

    2,7

    8456

    Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma

     

     

    8456 10 00

    –  operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni

    4,5

    p/st

    8456 20 00

    –  operanti con ultrasuoni

    3,5

    p/st

    8456 30

    –  operanti per elettroerosione

     

     

     

    – –  a comando numerico

     

     

    8456 30 11

    – – –  con filo

    3,5

    p/st

    8456 30 19

    – – –  altre

    3,5

    p/st

    8456 30 90

    – –  altre

    3,5

    p/st

    8456 90 00

    –  altre

    3,5

    p/st

    8457

    Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

     

     

    8457 10

    –  Centri di lavorazione

     

     

    8457 10 10

    – –  orizzontali

    2,7

    p/st

    8457 10 90

    – –  altri

    2,7

    p/st

    8457 20 00

    –  Macchine a posto fisso

    2,7

    p/st

    8457 30

    –  Macchine a stazioni multiple

     

     

    8457 30 10

    – –  a comando numerico

    2,7

    p/st

    8457 30 90

    – –  altre

    2,7

    p/st

    8458

    Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

     

     

     

    –  Torni orizzontali

     

     

    8458 11

    – –  a comando numerico

     

     

    8458 11 20

    – – –  Centri di tornitura

    2,7

    p/st

     

    – – –  Torni automatici

     

     

    8458 11 41

    – – – –  mono mandrino

    2,7

    p/st

    8458 11 49

    – – – –  multi mandrino

    2,7

    p/st

    8458 11 80

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8458 19

    – –  altri

     

     

    8458 19 20

    – – –  Torni paralleli

    2,7

    p/st

    8458 19 40

    – – –  Torni automatici

    2,7

    p/st

    8458 19 80

    – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    –  altri torni

     

     

    8458 91

    – –  a comando numerico

     

     

    8458 91 20

    – – –  Centri di tornitura

    2,7

    p/st

    8458 91 80

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8458 99 00

    – –  altri

    2,7

    p/st

    8459

    Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

     

     

    8459 10 00

    –  Unità di lavorazione con guida di scorrimento

    2,7

    p/st

     

    –  altre foratrici

     

     

    8459 21 00

    – –  a comando numerico

    2,7

    p/st

    8459 29 00

    – –  altre

    2,7

    p/st

     

    –  altre alesatrici-fresatrici

     

     

    8459 31 00

    – –  a comando numerico

    1,7

    p/st

    8459 39 00

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8459 40

    –  altre alesatrici

     

     

    8459 40 10

    – –  a comando numerico

    1,7

    p/st

    8459 40 90

    – –  altre

    1,7

    p/st

     

    –  Fresatrici a mensola

     

     

    8459 51 00

    – –  a comando numerico

    2,7

    p/st

    8459 59 00

    – –  altre

    2,7

    p/st

     

    –  altre fresatrici

     

     

    8459 61

    – –  a comando numerico

     

     

    8459 61 10

    – – –  Fresatrici per utensili

    2,7

    p/st

    8459 61 90

    – – –  altre

    2,7

    p/st

    8459 69

    – –  altre

     

     

    8459 69 10

    – – –  Fresatrici per utensili

    2,7

    p/st

    8459 69 90

    – – –  altre

    2,7

    p/st

    8459 70 00

    –  Filettatrici o maschiatrici

    2,7

    p/st

    8460

    Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461

     

     

     

    –  Macchine per rettificare le superfici piane, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

     

     

    8460 11 00

    – –  a comando numerico

    2,7

    p/st

    8460 19 00

    – –  altre

    2,7

    p/st

     

    –  altre macchine per rettificare, il cui posizionamento in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

     

     

    8460 21

    – –  a comando numerico

     

     

     

    – – –  per superfici cilindriche

     

     

    8460 21 11

    – – – –  Rettificatrici per interni

    2,7

    p/st

    8460 21 15

    – – – –  Rettificatrici senza centro

    2,7

    p/st

    8460 21 19

    – – – –  altre

    2,7

    p/st

    8460 21 90

    – – –  altre

    2,7

    p/st

    8460 29

    – –  altre

     

     

     

    – – –  per superfici cilindriche

     

     

    8460 29 11

    – – – –  Rettificatrici per interni

    2,7

    p/st

    8460 29 19

    – – – –  altre

    2,7

    p/st

    8460 29 90

    – – –  altre

    2,7

    p/st

     

    –  Macchine per affilare

     

     

    8460 31 00

    – –  a comando numerico

    1,7

    p/st

    8460 39 00

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8460 40

    –  Macchine per levigare o smerigliare

     

     

    8460 40 10

    – –  a comando numerico

    1,7

    p/st

    8460 40 90

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8460 90

    –  altre

     

     

    8460 90 10

    – –  il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

    2,7

    p/st

    8460 90 90

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8461

    Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

     

     

    8461 20 00

    –  Macchine per limare e per sbozzare

    1,7

    p/st

    8461 30

    –  Macchine per brocciare

     

     

    8461 30 10

    – –  a comando numerico

    1,7

    p/st

    8461 30 90

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8461 40

    –  Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi

     

     

     

    – –  Macchine per tagliare gli ingranaggi

     

     

     

    – – –  per tagliare ingranaggi cilindrici

     

     

    8461 40 11

    – – – –  a comando numerico

    2,7

    p/st

    8461 40 19

    – – – –  altre

    2,7

    p/st

     

    – – –  per tagliare altri ingranaggi

     

     

    8461 40 31

    – – – –  a comando numerico

    1,7

    p/st

    8461 40 39

    – – – –  altre

    1,7

    p/st

     

    – –  Macchine per rifinire gli ingranaggi

     

     

     

    – – –  il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm

     

     

    8461 40 71

    – – – –  a comando numerico

    2,7

    p/st

    8461 40 79

    – – – –  altre

    2,7

    p/st

    8461 40 90

    – – –  altre

    1,7

    p/st

    8461 50

    –  Macchine per segare o troncare

     

     

     

    – –  Segatrici

     

     

    8461 50 11

    – – –  a sega circolare

    1,7

    p/st

    8461 50 19

    – – –  altre

    1,7

    p/st

    8461 50 90

    – –  Troncatrici

    1,7

    p/st

    8461 90 00

    –  altre

    2,7

    p/st

    8462

    Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

     

     

    8462 10

    –  Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli

     

     

    8462 10 10

    – –  a comando numerico

    2,7

    p/st

    8462 10 90

    – –  altre

    1,7

    p/st

     

    –  Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici

     

     

    8462 21

    – –  a comando numerico

     

     

    8462 21 10

    – – –  per la lavorazione di prodotti piatti

    2,7

    p/st

    8462 21 80

    – – –  altre

    2,7

    p/st

    8462 29

    – –  altre

     

     

    8462 29 10

    – – –  per la lavorazione di prodotti piatti

    1,7

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    8462 29 91

    – – – –  idrauliche

    1,7

    p/st

    8462 29 98

    – – – –  altre

    1,7

    p/st

     

    –  Cesoie (comprese le presse) diverse da quelle combinate con una punzonatrice

     

     

    8462 31 00

    – –  a comando numerico

    2,7

    p/st

    8462 39

    – –  altre

     

     

    8462 39 10

    – – –  per la lavorazione di prodotti piatti

    1,7

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    8462 39 91

    – – – –  idrauliche

    1,7

    p/st

    8462 39 99

    – – – –  altre

    1,7

    p/st

     

    –  Punzonatrici o sgretolatrici (comprese le presse), comprese le punzonatrici e cesoie combinate

     

     

    8462 41

    – –  a comando numerico

     

     

    8462 41 10

    – – –  per la lavorazione di prodotti piatti

    2,7

    p/st

    8462 41 90

    – – –  altre

    2,7

    p/st

    8462 49

    – –  altre

     

     

    8462 49 10

    – – –  per la lavorazione di prodotti piatti

    1,7

    p/st

    8462 49 90

    – – –  altre

    1,7

    p/st

     

    –  altre

     

     

    8462 91

    – –  Presse idrauliche

     

     

    8462 91 10

    – – –  Presse per la fusione di polveri metalliche, con sinterizzazione, e presse per impacchettare rottami di ferro

    2,7

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    8462 91 50

    – – – –  a comando numerico

    2,7

    p/st

    8462 91 90

    – – – –  altre

    2,7

    p/st

    8462 99

    – –  altre

     

     

    8462 99 10

    – – –  Presse per la fusione delle polveri metalliche con sinterizzazione e presse per impacchettare rottami di ferro

    2,7

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    8462 99 50

    – – – –  a comando numerico

    2,7

    p/st

    8462 99 90

    – – – –  altre

    2,7

    p/st

    8463

    Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia

     

     

    8463 10

    –  Trafilatrici per barre, tubi, profilati, fili o simili

     

     

    8463 10 10

    – –  Trafilatrici per fili

    2,7

    p/st

    8463 10 90

    – –  altre

    2,7

    p/st

    8463 20 00

    –  Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rullatura

    2,7

    p/st

    8463 30 00

    –  Macchine per la lavorazione dei metalli in fili

    2,7

    p/st

    8463 90 00

    –  altre

    2,7

    p/st

    8464

    Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro

     

     

    8464 10 00

    –  Macchine per segare

    2,2

    p/st

    8464 20

    –  Macchine per molare o levigare

     

     

     

    – –  per la lavorazione del vetro

     

     

    8464 20 11

    – – –  dei vetri d'ottica

    2,2

    p/st

    8464 20 19

    – – –  altre

    2,2

    8464 20 20

    – –  per la lavorazione di prodotti ceramici

    2,2

    p/st

    8464 20 95

    – –  altre

    2,2

    8464 90

    –  altre

     

     

    8464 90 20

    – –  per la lavorazione di prodotti ceramici

    2,2

    p/st

    8464 90 80

    – –  altri

    2,2

    8465

    Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

     

     

    8465 10

    –  Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni

     

     

    8465 10 10

    – –  con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)

    2,7

    p/st

    8465 10 90

    – –  senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)

    2,7

    p/st

     

    –  altre

     

     

    8465 91

    – –  Macchine per segare

     

     

    8465 91 10

    – – –  a nastro

    2,7

    p/st

    8465 91 20

    – – –  Seghe circolari

    2,7

    p/st

    8465 91 90

    – – –  altre

    2,7

    p/st

    8465 92 00

    – –  Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare

    2,7

    p/st

    8465 93 00

    – –  Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare

    2,7

    p/st

    8465 94 00

    – –  Macchine per curvare o montare

    2,7

    p/st

    8465 95 00

    – –  Foratrici o mortasatrici

    2,7

    p/st

    8465 96 00

    – –  Macchine per spaccare, tranciare o svolgere

    2,7

    p/st

    8465 99

    – –  altre

     

     

    8465 99 10

    – – –  Torni

    2,7

    p/st

    8465 99 90

    – – –  altre

    2,7

    p/st

    8466

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456  a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

     

     

    8466 10

    –  Portautensili e filiere a scatto automatico

     

     

     

    – –  Portautensili

     

     

    8466 10 20

    – – –  Mandrini, pinze e coni morse

    1,2

     

    – – –  altri

     

     

    8466 10 31

    – – – –  per torni

    1,2

    8466 10 38

    – – – –  altri

    1,2

    8466 10 80

    – –  Filiere a scatto automatico

    1,2

    8466 20

    –  Portapezzi

     

     

    8466 20 20

    – –  Dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio

    1,2

     

    – –  altri

     

     

    8466 20 91

    – – –  per torni

    1,2

    8466 20 98

    – – –  altri

    1,2

    8466 30 00

    –  Dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili

    1,2

     

    –  altri

     

     

    8466 91

    – –  per macchine della voce 8464

     

     

    8466 91 20

    – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,2

    8466 91 95

    – – –  altri

    1,2

    8466 92

    – –  per macchine della voce 8465

     

     

    8466 92 20

    – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,2

    8466 92 80

    – – –  altri

    1,2

    8466 93 00

    – –  per macchine delle voci da 8456  a 8461

    1,2

    8466 94 00

    – –  per macchine delle voci 8462 o 8463

    1,2

    8467

    Utensili, pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

     

     

     

    –  Pneumatici

     

     

    8467 11

    – –  rotativi (anche a percussione)

     

     

    8467 11 10

    – – –  per la lavorazione dei metalli

    1,7

    8467 11 90

    – – –  altri

    1,7

    8467 19 00

    – –  altri

    1,7

     

    –  a motore elettrico incorporato

     

     

    8467 21

    – –  Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative

     

     

    8467 21 10

    – – –  funzionanti senza una sorgente di energia esterna

    2,7

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    8467 21 91

    – – – –  elettropneumatiche

    2,7

    p/st

    8467 21 99

    – – – –  altre

    2,7

    p/st

    8467 22

    – –  Seghe e troncatrici

     

     

    8467 22 10

    – – –  Troncatrici

    2,7

    p/st

    8467 22 30

    – – –  Seghe circolari

    2,7

    p/st

    8467 22 90

    – – –  altre

    2,7

    p/st

    8467 29

    – –  altri

     

     

    8467 29 10

    – – –  del tipo utilizzato per la lavorazione delle materie tessili

    2,7

     

    – – –  altri

     

     

    8467 29 30

    – – – –  funzionanti senza una sorgente di energia esterna

    2,7

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

     

    – – – – –  Smerigliatrici e levigatrici

     

     

    8467 29 51

    – – – – – –  Smerigliatrici angolari

    2,7

    p/st

    8467 29 53

    – – – – – –  Levigatrici a nastro

    2,7

    p/st

    8467 29 59

    – – – – – –  altre

    2,7

    p/st

    8467 29 70

    – – – – –  Piallatrici

    2,7

    p/st

    8467 29 80

    – – – – –  Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici

    2,7

    p/st

    8467 29 90

    – – – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    –  altri utensili

     

     

    8467 81 00

    – –  Troncatrici a catena

    1,7

    p/st

    8467 89 00

    – –  altri

    1,7

     

    –  Parti

     

     

    8467 91 00

    – –  di troncatrici a catena

    1,7

    8467 92 00

    – –  di utensili pneumatici

    1,7

    8467 99 00

    – –  altre

    1,7

    8468

    Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale

     

     

    8468 10 00

    –  Cannelli a mano

    2,2

    8468 20 00

    –  altre macchine ed apparecchi a gas

    2,2

    8468 80 00

    –  altre macchine ed apparecchi

    2,2

    8468 90 00

    –  Parti

    2,2

    8469 00

    Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi

     

     

    8469 00 10

    –  Macchine per l'elaborazione di testi

    esenzione

    p/st

     

    –  altre

     

     

    8469 00 91

    – –  elettriche

    2,3

    p/st

    8469 00 99

    – –  altre

    2,5

    p/st

    8470

    Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

     

     

    8470 10 00

    –  Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni

    esenzione

    p/st

     

    –  altre macchine calcolatrici, elettroniche

     

     

    8470 21 00

    – –  con dispositivo stampante

    esenzione

    p/st

    8470 29 00

    – –  altre

    esenzione

    p/st

    8470 30 00

    –  altre macchine calcolatrici

    esenzione

    p/st

    8470 50 00

    –  Registratori di cassa

    esenzione

    p/st

    8470 90 00

    –  altre

    esenzione

    p/st

    8471

    Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

     

     

    8471 30 00

    –  Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso inferiore o uguale a 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo

    esenzione

    p/st

     

    –  altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

     

     

    8471 41 00

    – –  che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita

    esenzione

    p/st

    8471 49 00

    – –  altre, presentate in forma di sistemi

    esenzione

    p/st

    8471 50 00

    –  Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata ed unità di uscita

    esenzione

    p/st

    8471 60

    –  Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria

     

     

    8471 60 60

    – –  Tastiere

    esenzione

    p/st

    8471 60 70

    – –  altre

    esenzione

    p/st

    8471 70

    –  Unità di memoria

     

     

    8471 70 20

    – –  Unità di memoria centrali

    esenzione

    p/st

     

    – –  altre

     

     

     

    – – –  Unità di memoria a dischi

     

     

    8471 70 30

    – – – –  ottiche, comprese le magneto-ottiche

    esenzione

    p/st

     

    – – – –  altre

     

     

    8471 70 50

    – – – – –  Unità di memoria a dischi rigidi

    esenzione

    p/st

    8471 70 70

    – – – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8471 70 80

    – – –  Unità di memoria a nastri

    esenzione

    p/st

    8471 70 98

    – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8471 80 00

    –  altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

    8471 90 00

    –  altre

    esenzione

    p/st

    8472

    Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

     

     

    8472 10 00

    –  Duplicatori

    2

    p/st

    8472 30 00

    –  Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

    2,2

    p/st

    8472 90

    –  altre

     

     

    8472 90 10

    – –  Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete

    2,2

    p/st

    8472 90 30

    – –  Sportelli automatici

    esenzione

    p/st

    8472 90 70

    – –  altre

    2,2

    8473

    Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469  a 8472

     

     

    8473 10

    –  Parti ed accessori di macchine della voce 8469

     

     

     

    – –  Assiemaggi elettronici

     

     

    8473 10 11

    – – –  delle macchine della sottovoce 8469 00 10

    esenzione

    8473 10 19

    – – –  altri

    3

    8473 10 90

    – –  altri

    esenzione

     

    –  Parti ed accessori di macchine della voce 8470

     

     

    8473 21

    – –  di macchine calcolatrici, elettroniche, delle sottovoci 8470 10, 8470 21 o 8470 29

     

     

    8473 21 10

    – – –  Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8473 21 90

    – – –  altri

    esenzione

    8473 29

    – –  altri

     

     

    8473 29 10

    – – –  Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8473 29 90

    – – –  altri

    esenzione

    8473 30

    –  Parti ed accessori di macchine della voce 8471

     

     

    8473 30 20

    – –  Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8473 30 80

    – –  altri

    esenzione

    8473 40

    –  Parti ed accessori di macchine della voce 8472

     

     

     

    – –  Assiemaggi elettronici

     

     

    8473 40 11

    – – –  delle macchine della sottovoce 8472 90 30

    esenzione

    8473 40 18

    – – –  altri

    3

    8473 40 80

    – –  altri

    esenzione

    8473 50

    –  Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con le macchine o apparecchi di più voci da 8469  a 8472

     

     

    8473 50 20

    – –  Assiemaggi elettronici

    esenzione

    8473 50 80

    – –  altri

    esenzione

    8474

    Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia

     

     

    8474 10 00

    –  Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare

    esenzione

    8474 20

    –  Macchine ed apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare

     

     

    8474 20 10

    – –  le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica

    esenzione

    8474 20 90

    – –  altri

    esenzione

     

    –  Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare

     

     

    8474 31 00

    – –  Betoniere ed apparecchi per preparare il cemento

    esenzione

    8474 32 00

    – –  Macchine per mescolare le materie minerali al bitume

    esenzione

    8474 39

    – –  altri

     

     

    8474 39 10

    – – –  Macchine ed apparecchi per mescolare o impastare le materie minerali dei tipi utilizzati nell'industria ceramica

    esenzione

    8474 39 90

    – – –  altri

    esenzione

    8474 80

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

    8474 80 10

    – –  Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche

    esenzione

    8474 80 90

    – –  altri

    esenzione

    8474 90

    –  Parti

     

     

    8474 90 10

    – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    esenzione

    8474 90 90

    – –  altre

    esenzione

    8475

    Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

     

     

    8475 10 00

    –  Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro

    1,7

     

    –  Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

     

     

    8475 21 00

    – –  Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati

    1,7

    8475 29 00

    – –  altre

    1,7

    8475 90 00

    –  Parti

    1,7

    8476

    Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio: francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

     

     

     

    –  Macchine automatiche per la vendita di bevande

     

     

    8476 21 00

    – –  con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

    1,7

    p/st

    8476 29 00

    – –  altre

    1,7

    p/st

     

    –  altre macchine

     

     

    8476 81 00

    – –  con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione

    1,7

    p/st

    8476 89 00

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8476 90 00

    –  Parti

    1,7

    8477

    Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    8477 10 00

    –  Formatrici ad iniezione

    1,7

    8477 20 00

    –  Estrusori

    1,7

    8477 30 00

    –  Formatrici per soffiaggio

    1,7

    8477 40 00

    –  Formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici

    1,7

     

    –  altre macchine ed apparecchi per formare o modellare

     

     

    8477 51 00

    – –  per formare o rigenerare i pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria

    1,7

    8477 59

    – –  altre

     

     

    8477 59 10

    – – –  Presse

    1,7

    8477 59 80

    – – –  altre

    1,7

    8477 80

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

     

    – –  Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari

     

     

    8477 80 11

    – – –  Macchine per la trasformazione delle resine di reazione

    1,7

    8477 80 19

    – – –  altri

    1,7

     

    – –  altri

     

     

    8477 80 91

    – – –  Attrezzature per riduzione dimensionale

    1,7

    8477 80 93

    – – –  Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici

    1,7

    8477 80 95

    – – –  Macchine per taglio o pelatura

    1,7

    8477 80 99

    – – –  altri

    1,7

    8477 90

    –  Parti

     

     

    8477 90 10

    – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8477 90 80

    – –  altre

    1,7

    8478

    Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    8478 10 00

    –  Macchine ed apparecchi

    1,7

    8478 90 00

    –  Parti

    1,7

    8479

    Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    8479 10 00

    –  Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi

    esenzione

    8479 20 00

    –  Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali

    1,7

    8479 30

    –  Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero

     

     

    8479 30 10

    – –  Presse

    1,7

    8479 30 90

    – –  altre

    1,7

    8479 40 00

    –  Macchine per fabbricare corde e cavi

    1,7

    p/st

    8479 50 00

    –  Robot industriali, non nominati né compresi altrove

    1,7

    8479 60 00

    –  Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria

    1,7

     

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

    8479 81 00

    – –  per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici

    1,7

    8479 82 00

    – –  per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare

    1,7

    8479 89

    – –  altri

     

     

    8479 89 30

    – – –  Sostegno avanzante idraulico per miniere

    1,7

    8479 89 60

    – – –  Apparecchiature di lubrificazione centralizzata

    1,7

    8479 89 91

    – – –  Macchine ed apparecchi per smaltare e decorare dei prodotti ceramici

    1,7

    8479 89 97

    – – –  altri

    1,7

    8479 90

    –  Parti

     

     

    8479 90 20

    – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8479 90 80

    – –  altre

    1,7

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

     

     

    8480 10 00

    –  Staffe per fonderia

    1,7

    8480 20 00

    –  Piastre di fondo per forme

    1,7

    8480 30

    –  Modelli per forme

     

     

    8480 30 10

    – –  di legno

    1,7

    8480 30 90

    – –  altri

    2,7

     

    –  Forme per metalli o carburi metallici

     

     

    8480 41 00

    – –  per formare ad iniezione o per compressione

    1,7

    8480 49 00

    – –  altre

    1,7

    8480 50 00

    –  Forme per vetro

    1,7

    8480 60

    –  Forme per materie minerali

     

     

    8480 60 10

    – –  per formare per compressione

    1,7

    8480 60 90

    – –  altre

    1,7

     

    –  Forme per gomma o materie plastiche

     

     

    8480 71 00

    – –  per formare ad iniezione o per compressione

    1,7

    8480 79 00

    – –  altre

    1,7

    8481

    Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

     

     

    8481 10

    –  Riduttori di pressione

     

     

    8481 10 05

    – –  combinati con filtri o lubrificatori

    2,2

     

    – –  altri

     

     

    8481 10 19

    – – –  di ghisa o di acciaio

    2,2

    8481 10 99

    – – –  altri

    2,2

    8481 20

    –  Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche

     

     

    8481 20 10

    – –  Valvole per trasmissioni oleoidrauliche

    2,2

    8481 20 90

    – –  Valvole per trasmissioni pneumatiche

    2,2

    8481 30

    –  Valvole di ritegno

     

     

    8481 30 91

    – –  di ghisa o di acciaio

    2,2

    8481 30 99

    – –  altre

    2,2

    8481 40

    –  Valvole di troppo pieno o di sicurezza

     

     

    8481 40 10

    – –  di ghisa o di acciaio

    2,2

    8481 40 90

    – –  altre

    2,2

    8481 80

    –  altri oggetti di rubinetteria e organi simili

     

     

     

    – –  Rubinetteria per impianti igienico-sanitaria

     

     

    8481 80 11

    – – –  Mescolatori, mitigatori

    2,2

    8481 80 19

    – – –  altra

    2,2

     

    – –  Valvole per termosifoni di impianti centralizzati

     

     

    8481 80 31

    – – –  Valvole termostatiche

    2,2

    8481 80 39

    – – –  altre

    2,2

    8481 80 40

    – –  Valvole per pneumatici e camere d'aria

    2,2

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Valvole di regolazione

     

     

    8481 80 51

    – – – –  di temperatura

    2,2

    8481 80 59

    – – – –  altre

    2,2

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  Valvole a saracinesca

     

     

    8481 80 61

    – – – – –  di ghisa

    2,2

    8481 80 63

    – – – – –  di acciaio

    2,2

    8481 80 69

    – – – – –  altre

    2,2

     

    – – – –  Valvole a globo

     

     

    8481 80 71

    – – – – –  di ghisa

    2,2

    8481 80 73

    – – – – –  di acciaio

    2,2

    8481 80 79

    – – – – –  altre

    2,2

    8481 80 81

    – – – –  Rubinetti a sfera e a maschio

    2,2

    8481 80 85

    – – – –  Valvole a farfalla

    2,2

    8481 80 87

    – – – –  Valvole a membrana

    2,2

    8481 80 99

    – – – –  altre

    2,2

    8481 90 00

    –  Parti

    2,2

    8482

    Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

     

     

    8482 10

    –  Cuscinetti a sfere

     

     

    8482 10 10

    – –  il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 30 mm

    8

    8482 10 90

    – –  altri

    8

    8482 20 00

    –  Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici

    8

    8482 30 00

    –  Cuscinetti a rulli a botte

    8

    8482 40 00

    –  Cuscinetti ad aghi (a rullini)

    8

    8482 50 00

    –  Cuscinetti a rulli cilindrici

    8

    8482 80 00

    –  altri, compresi, i cuscinetti combinati

    8

     

    –  Parti

     

     

    8482 91

    – –  Sfere, cilindri, rulli ed aghi

     

     

    8482 91 10

    – – –  Rulli conici

    8

    8482 91 90

    – – –  altri

    7,7

    8482 99 00

    – –  altre

    8

    8483

    Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

     

     

    8483 10

    –  Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle

     

     

     

    – –  Manovelle ed alberi a gomito

     

     

    8483 10 21

    – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    4

    8483 10 25

    – – –  di acciaio fucinato

    4

    8483 10 29

    – – –  altri

    4

    8483 10 50

    – –  Alberi articolati

    4

    8483 10 95

    – –  altri

    4

    8483 20

    –  Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati

     

     

    8483 20 10

    – –  del tipo utilizzato per veicoli aerei e veicoli spaziali

    6

    8483 20 90

    – –  altri

    6

    8483 30

    –  Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti

     

     

     

    – –  Supporti

     

     

    8483 30 32

    – – –  per cuscinetti a rotolamento di ogni specie

    5,7

    8483 30 38

    – – –  altri

    3,4

    8483 30 80

    – –  Cuscinetti

    3,4

    8483 40

    –  Ingranaggi e ruote di frizione, diversi dalle ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia

     

     

     

    – –  Ingranaggi

     

     

    8483 40 21

    – – –  con ruote cilindriche

    3,7

    8483 40 23

    – – –  con ruote coniche o cilindro-coniche

    3,7

    8483 40 25

    – – –  con vite senza fine

    3,7

    8483 40 29

    – – –  altri

    3,7

    8483 40 30

    – –  Alberi filettati a sfere o a rulli

    3,7

     

    – –  Riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità

     

     

    8483 40 51

    – – –  Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità

    3,7

    8483 40 59

    – – –  altri

    3,7

    8483 40 90

    – –  altri

    3,7

    8483 50

    –  Volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa

     

     

    8483 50 20

    – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    2,7

    8483 50 80

    – –  altri

    2,7

    8483 60

    –  Innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

     

     

    8483 60 20

    – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    2,7

    8483 60 80

    – –  altri

    2,7

    8483 90

    –  Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente; parti

     

     

    8483 90 20

    – –  Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati

    5,7

     

    – –  altre

     

     

    8483 90 81

    – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    2,7

    8483 90 89

    – – –  altre

    2,7

    8484

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

     

     

    8484 10 00

    –  Guarnizioni metalloplastiche

    1,7

    8484 20 00

    –  Giunti di tenuta stagna meccanici

    1,7

    8484 90 00

    –  altre

    1,7

    8485

     

     

     

    8486

    Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo; parti ed accessori

     

     

    8486 10 00

    –  Macchine e apparecchi per lafabbricazione dei lingotti o delle placchette

    esenzione

    8486 20

    –  Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici

     

     

    8486 20 10

    – –  Macchine utensili operanti con ultrasuoni

    3,5

    p/st

    8486 20 90

    – –  altre

    esenzione

    8486 30

    –  Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto

     

     

    8486 30 10

    – –  Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD

    2,4 (17)

    8486 30 30

    – –  Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

    3,5 (17)

    8486 30 50

    – –  Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD

    3,7 (17)

    8486 30 90

    – –  altre

    esenzione

    8486 40 00

    –  Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del presente capitolo

    esenzione

    8486 90

    –  Parti ed accessori

     

     

    8486 90 10

    – –  Portautensili e filiere a scatto automatico; portapezzi

    1,2

     

    – –  altri

     

     

    8486 90 20

    – – –  Parti di di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche

    1,7 (17)

    8486 90 30

    – – –  Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica

    1,7 (17)

    8486 90 40

    – – –  Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD

    3,7 (17)

    8486 90 50

    – – –  Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD

    1,2 (17)

    8486 90 60

    – – –  Parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD

    1,7 (17)

    8486 90 70

    – – –  Parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni

    1,2

    8486 90 90

    – – –  altri

    esenzione

    8487

    Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

     

     

    8487 10

    –  Eliche per navi e loro pale

     

     

    8487 10 10

    – –  di bronzo

    1,7

    p/st

    8487 10 90

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8487 90

    –  altre

     

     

    8487 90 10

    – –  di ghisa non malleabile

    1,7

    8487 90 30

    – –  di ghisa malleabile

    1,7

     

    – –  di ferro o di acciaio

     

     

    8487 90 51

    – – –  di getti di acciaio

    1,7

    8487 90 53

    – – –  di ferro o di acciaio fucinati

    1,7

    8487 90 55

    – – –  di ferro o di acciaio stampati

    1,7

    8487 90 59

    – – –  altri

    1,7

    8487 90 90

    – –  altre

    1,7

    CAPITOLO 85

    MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI

    Note

    1.

    Sono esclusi da questo capitolo:

    a)

    le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;

    b)

    i lavori di vetro della voce 7011;

    c)

    le macchine e gli apparecchi della voce 8486;

    d)

    gli aspiratori per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario (capitolo 90);

    e)

    i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.

    2.

    Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501  a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.

    Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.

    3.

    La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:

    a)

    le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;

    b)

    gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).

    4.

    Ai sensi della voce 8523 si intendono per:

    a)

    «dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori» (per esempio, «schede di memoria flash» o «schede di memoria elettronica flash»), i dispositivi di memorizzazione muniti di una presa di collegamento che presentano nello stesso alloggiamento una o più schede di memoria flash (per esempio, «E2PROM FLASH»), sotto forma di circuiti integrati, montati su una scheda di circuiti stampati. Possono presentare un sistema di controllo (controller) sotto forma di circuito integrato e elementi passivi discreti, come condensatori e resistenze;

    b)

    «schede intelligenti», le schede munite, immerse nella massa, di uno o più circuiti integrati elettronici (un microprocessore, una memoria RAM (random access memory) o una memoria ROM (read-only memory)) sotto forma di chip. Queste schede possono essere munite di contatti, di una banda magnetica o di un’antenna integrata, ma non contengono altri elementi di circuito attivi o passivi.

    5.

    Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).

    I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.

    I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.

    6.

    Ai fini della voce 8536, si intendono per connettori«per fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche» i connettori che servono semplicemente ad allineare meccanicamente, uno accanto all’altro, tra loro le fibre ottiche in un sistema a linea digitale. Non hanno altre funzioni, come l’amplificazione, la rigenerazione o la modifica di un segnale.

    7.

    La voce 8537 non comprende i dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza di apparecchi riceventi per la televisione e di altri apparecchi elettrici (voce 8543).

    8.

    Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:

    a)

    «Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico.

    b)

    «Circuiti integrati»:

    1)

    i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistori, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e sulla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato, arseniuro di gallio, silicio-germanio, fosfuro d’indio) e che formano un tutto inscindibile;

    2)

    i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile, tramite interconnessioni o cavi di collegamento, su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), ottenuti con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso, e elementi attivi (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici, ecc.), ottenuti con la tecnica dei semiconduttori. Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;

    3)

    i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici interconnessi, combinati in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più substrati isolanti, con o senza leadframe, ma senza altri elementi di circuiti attivi o passivi.

    Ai fini della classificazione degli oggetti definiti nella presente nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura, eccetto la voce 8523, in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.

    9.

    Ai sensi della voce 8548, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non sono suscettibili di essere ricaricati.

    Nota di sottovoci

    1.

    La sottovoce 8527 12 comprende unicamente i lettori di cassette e le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.

    Note complementari

    1.

    Le sottovoci 8519 20 10, 8519 30 00 e 8519 89 11 non comprendono gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser.

    2.

    La nota di sottovoc 1 è applicabile mutatis mutandis alle sottovoci 8519 81 15 e 8519 81 65.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8501

    Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

     

     

    8501 10

    –  Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W

     

     

    8501 10 10

    – –  Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W

    4,7

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    8501 10 91

    – – –  Motori universali

    2,7

    p/st

    8501 10 93

    – – –  Motori a corrente alternata

    2,7

    p/st

    8501 10 99

    – – –  Motori a corrente continua

    2,7

    p/st

    8501 20 00

    –  Motori universali di potenza superiore a 37,5 W

    2,7

    p/st

     

    –  altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua

     

     

    8501 31 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 750 W

    2,7

    p/st

    8501 32

    – –  di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

     

     

    8501 32 20

    – – –  di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW

    2,7

    p/st

    8501 32 80

    – – –  di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

    2,7

    p/st

    8501 33 00

    – –  di potenza superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

    2,7

    p/st

    8501 34

    – –  di potenza superiore a 375 kW

     

     

    8501 34 50

    – – –  Motori di trazione

    2,7

    p/st

     

    – – –  altri, di potenza

     

     

    8501 34 92

    – – – –  superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

    2,7

    p/st

    8501 34 98

    – – – –  superiore a 750 kW

    2,7

    p/st

    8501 40

    –  altri motori a corrente alternata, monofase

     

     

    8501 40 20

    – –  di potenza inferiore o uguale a 750 W

    2,7

    p/st

    8501 40 80

    – –  di potenza superiore a 750 W

    2,7

    p/st

     

    –  altri motori a corrente alternata, polifase

     

     

    8501 51 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 750 W

    2,7

    p/st

    8501 52

    – –  di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW

     

     

    8501 52 20

    – – –  di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 7,5 kW

    2,7

    p/st

    8501 52 30

    – – –  di potenza superiore a 7,5 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

    2,7

    p/st

    8501 52 90

    – – –  di potenza superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

    2,7

    p/st

    8501 53

    – –  di potenza superiore a 75 kW

     

     

    8501 53 50

    – – –  Motori di trazione

    2,7

    p/st

     

    – – –  altri, di potenza

     

     

    8501 53 81

    – – – –  superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 375 kW

    2,7

    p/st

    8501 53 94

    – – – –  superiore a 375 kW ed inferiore o uguale a 750 kW

    2,7

    p/st

    8501 53 99

    – – – –  superiore a 750 kW

    2,7

    p/st

     

    –  Generatori a corrente alternata (alternatori)

     

     

    8501 61

    – –  di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

     

     

    8501 61 20

    – – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8501 61 80

    – – –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA

    2,7

    p/st

    8501 62 00

    – –  di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

    2,7

    p/st

    8501 63 00

    – –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

    2,7

    p/st

    8501 64 00

    – –  di potenza superiore a 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

     

     

     

    –  Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

     

     

    8502 11

    – –  di potenza inferiore o uguale a 75 kVA

     

     

    8502 11 20

    – – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8502 11 80

    – – –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 75 kVA

    2,7

    p/st

    8502 12 00

    – –  di potenza superiore a 75 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13

    – –  di potenza superiore a 375 kVA

     

     

    8502 13 20

    – – –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13 40

    – – –  di potenza superiore a 750 kVA ma inferiore o uguale a 2 000 kVA

    2,7

    p/st

    8502 13 80

    – – –  di potenza superiore a 2 000 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20

    –  Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio)

     

     

    8502 20 20

    – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 40

    – –  di potenza superiore a 7,5 kVA ed inferiore o uguale a 375 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 60

    – –  di potenza superiore a 375 kVA ed inferiore o uguale a 750 kVA

    2,7

    p/st

    8502 20 80

    – –  di potenza superiore a 750 kVA

    2,7

    p/st

     

    –  altri gruppi elettrogeni

     

     

    8502 31 00

    – –  ad energia eolica

    2,7

    p/st

    8502 39

    – –  altri

     

     

    8502 39 20

    – – –  Turbogeneratori

    2,7

    p/st

    8502 39 80

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8502 40 00

    –  Convertitori rotanti elettrici

    2,7

    p/st

    8503 00

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

     

     

    8503 00 10

    –  Ghiere amagnetiche

    2,7

     

    –  altre

     

     

    8503 00 91

    – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    2,7

    8503 00 99

    – –  altre

    2,7

    8504

    Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

     

     

    8504 10

    –  Ballast per lampade o tubi a scarica

     

     

    8504 10 20

    – –  Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore

    3,7

    p/st

    8504 10 80

    – –  altri

    3,7

    p/st

     

    –  Trasformatore con dielettrico liquido

     

     

    8504 21 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 650 kVA

    3,7

    p/st

    8504 22

    – –  di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 10 000 kVA

     

     

    8504 22 10

    – – –  di potenza superiore a 650 kVA ed inferiore o uguale a 1 600 kVA

    3,7

    p/st

    8504 22 90

    – – –  di potenza superiore a 1 600 kVA ma inferiore o uguale a 10 000 kVA

    3,7

    p/st

    8504 23 00

    – –  di potenza superiore a 10 000 kVA

    3,7

    p/st

     

    –  altri trasformatori

     

     

    8504 31

    – –  di potenza inferiore o uguale a 1 kVA

     

     

     

    – – –  Trasformatori di misura

     

     

    8504 31 21

    – – – –  per tensioni

    3,7

    p/st

    8504 31 29

    – – – –  altri

    3,7

    p/st

    8504 31 80

    – – –  altri

    3,7

    p/st

    8504 32

    – –  di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA

     

     

    8504 32 20

    – – –  Trasformatori di misura

    3,7

    p/st

    8504 32 80

    – – –  altri

    3,7

    p/st

    8504 33 00

    – –  di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA

    3,7

    p/st

    8504 34 00

    – –  di potenza superiore a 500 kVA

    3,7

    p/st

    8504 40

    –  Convertitori statici

     

     

    8504 40 30

    – –  del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità

    esenzione

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    8504 40 40

    – – –  Raddrizzatori con semiconduttore policristallino

    3,3

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8504 40 55

    – – – –  Caricatori di accumulatori

    3,3

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    8504 40 81

    – – – – –  Raddrizzatori

    3,3

     

    – – – – –  Ondulatori

     

     

    8504 40 84

    – – – – – –  di potenza inferiore o uguale a 7,5 kVA

    3,3

    8504 40 88

    – – – – – –  di potenza superiore a 7,5 kVA

    3,3

    8504 40 90

    – – – – –  altri

    3,3

    8504 50

    –  altre bobine di reattanza e di autoinduzione

     

     

    8504 50 20

    – –  del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità

    esenzione

    8504 50 95

    – –  altre

    3,7

    8504 90

    –  Parti

     

     

     

    – –  di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione

     

     

    8504 90 05

    – – –  Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 50 20

    esenzione

     

    – – –  altre

     

     

    8504 90 11

    – – – –  Nuclei di ferrite

    2,2

    8504 90 18

    – – – –  altre

    2,2

     

    – –  di convertitori statici

     

     

    8504 90 91

    – – –  Assiemaggi elettronici per i prodotti della sottovoce 8504 40 30

    esenzione

    8504 90 99

    – – –  altre

    2,2

    8505

    Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

     

     

     

    –  Calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione

     

     

    8505 11 00

    – –  di metallo

    2,2

    8505 19

    – –  altri

     

     

    8505 19 10

    – – –  Calamite permanenti di ferrite agglomerata

    2,2

    8505 19 90

    – – –  altri

    2,2

    8505 20 00

    –  Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici

    2,2

    8505 90

    –  altri, comprese le parti

     

     

    8505 90 10

    – –  Elettromagneti

    1,8

    8505 90 30

    – –  Dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione

    1,8

    8505 90 50

    – –  Teste di sollevamento elettromagnetiche

    2,2

    8505 90 90

    – –  Parti

    1,8

    8506

    Pile e batterie di pile elettriche

     

     

    8506 10

    –  al diossido di manganese

     

     

     

    – –  alcaline

     

     

    8506 10 11

    – – –  Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 10 15

    – – –  Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 10 19

    – – –  altre

    4,7

    p/st

     

    – –  altre

     

     

    8506 10 91

    – – –  Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 10 95

    – – –  Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 10 99

    – – –  altre

    4,7

    p/st

    8506 30

    –  all'ossido di mercurio

     

     

    8506 30 10

    – –  Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 30 30

    – –  Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 30 90

    – –  altre

    4,7

    p/st

    8506 40

    –  all'ossido di argento

     

     

    8506 40 10

    – –  Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 40 30

    – –  Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 40 90

    – –  altre

    4,7

    p/st

    8506 50

    –  al litio

     

     

    8506 50 10

    – –  Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 50 30

    – –  Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 50 90

    – –  altre

    4,7

    p/st

    8506 60

    –  a zinco-aria

     

     

    8506 60 10

    – –  Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 60 30

    – –  Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 60 90

    – –  altre

    4,7

    p/st

    8506 80

    –  altre pile e batterie di pile

     

     

    8506 80 05

    – –  Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione uguale o superiore a 5,5 V, ma non superiore a 6,5 V

    esenzione

    p/st

     

    – –  altre

     

     

    8506 80 11

    – – –  Pile cilindriche

    4,7

    p/st

    8506 80 15

    – – –  Pile a bottone

    4,7

    p/st

    8506 80 90

    – – –  altre

    4,7

    p/st

    8506 90 00

    –  Parti

    4,7

    8507

    Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

     

     

    8507 10

    –  al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone

     

     

     

    – –  di peso inferiore o uguale a 5 kg

     

     

    8507 10 41

    – – –  funzionanti con elettrolite liquido

    3,7

    p/st

    8507 10 49

    – – –  altri

    3,7

    p/st

     

    – –  di peso superiore a 5 kg

     

     

    8507 10 92

    – – –  funzionanti con elettrolite liquido

    3,7

    p/st

    8507 10 98

    – – –  altri

    3,7

    p/st

    8507 20

    –  altri accumulatori al piombo

     

     

     

    – –  Accumulatori di trazione

     

     

    8507 20 41

    – – –  funzionanti con elettrolite liquido

    3,7

    ce/el

    8507 20 49

    – – –  altri

    3,7

    ce/el

     

    – –  altri

     

     

    8507 20 92

    – – –  funzionanti con elettrolite liquido

    3,7

    ce/el

    8507 20 98

    – – –  altri

    3,7

    ce/el

    8507 30

    –  al nichel-cadmio

     

     

    8507 30 20

    – –  ermeticamente chiusi

    2,6

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    8507 30 81

    – – –  Accumulatori di trazione

    2,6

    ce/el

    8507 30 89

    – – –  altri

    2,6

    ce/el

    8507 40 00

    –  al nichel-ferro

    2,7

    p/st

    8507 80

    –  altri accumulatori

     

     

    8507 80 20

    – –  Accumulatori a idruri di nichel

    2,7

    p/st

    8507 80 30

    – –  Accumulatori al litio-ion

    2,7

    p/st

    8507 80 80

    – –  altri

    2,7

    p/st

    8507 90

    –  Parti

     

     

    8507 90 20

    – –  Piastre di accumulatori

    2,7

    8507 90 30

    – –  Separatori

    2,7

    8507 90 90

    – –  altre

    2,7

    8508

    Aspirapolvere

     

     

     

    –  a motore elettrico incorporato

     

     

    8508 11 00

    – –  di potenza inferiore o uguale a 1 500 W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

    2,2

    p/st

    8508 19 00

    – –  altri

    1,7

    p/st

    8508 60 00

    –  altri aspirapolvere

    1,7

    p/st

    8508 70 00

    –  Parti

    1,7

    8509

    Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508

     

     

    8509 40 00

    –  Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta e spremiverdura

    2,2

    p/st

    8509 80 00

    –  altri apparecchi

    2,2

    8509 90 00

    –  Parti

    2,2

    8510

    Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato

     

     

    8510 10 00

    –  Rasoi

    2,2

    p/st

    8510 20 00

    –  Tosatrici

    2,2

    p/st

    8510 30 00

    –  Apparecchi per la depilazione

    2,2

    p/st

    8510 90 00

    –  Parti

    2,2

    8511

    Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

     

     

    8511 10 00

    –  Candele di accensione

    3,2

    8511 20 00

    –  Magneti; dinamo-magneti, volano-magneti

    3,2

    8511 30 00

    –  Distributori; bobine di accensione

    3,2

    8511 40 00

    –  Avviatori, anche funzionanti come generatori

    3,2

    8511 50 00

    –  altri generatori

    3,2

    8511 80 00

    –  altri apparecchi e dispositivi

    3,2

    8511 90 00

    –  Parti

    3,2

    8512

    Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli

     

     

    8512 10 00

    –  Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette

    2,7

    8512 20 00

    –  altri apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva

    2,7

    8512 30

    –  Apparecchi di segnalazione acustica

     

     

    8512 30 10

    – –  del tipo utilizzato per autoveicoli

    2,2

    p/st

    8512 30 90

    – –  altri

    2,7

    8512 40 00

    –  Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti

    2,7

    8512 90

    –  Parti

     

     

    8512 90 10

    – –  di apparecchi delle sottovoci 8512 30 10

    2,2

    8512 90 90

    – –  altri

    2,7

    8513

    Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

     

     

    8513 10 00

    –  Lampade

    5,7

    8513 90 00

    –  Parti

    5,7

    8514

    Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

     

     

    8514 10

    –  Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto)

     

     

    8514 10 10

    – –  Forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria

    2,2

    8514 10 80

    – –  altri

    2,2

    8514 20

    –  Forni funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche

     

     

    8514 20 10

    – –  funzionanti ad induzione

    2,2

    8514 20 80

    – –  funzionanti per perdite dielettriche

    2,2

    8514 30

    –  altri forni

     

     

    8514 30 19

    – –  a raggi infrarossi

    2,2

    8514 30 99

    – –  altri

    2,2

    8514 40 00

    –  altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

    2,2

    8514 90 00

    –  Parti

    2,2

    8515

    Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

     

     

     

    –  Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera

     

     

    8515 11 00

    – –  Ferri e pistole per brasare

    2,7

    8515 19 00

    – –  altri

    2,7

     

    –  Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza

     

     

    8515 21 00

    – –  interamente o parzialmente automatici

    2,7

    8515 29

    – –  altri

     

     

    8515 29 10

    – – –  per saldare di testa

    2,7

    8515 29 90

    – – –  altri

    2,7

     

    –  Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma

     

     

    8515 31 00

    – –  interamente o parzialmente automatici

    2,7

    8515 39

    – –  altri

     

     

     

    – – –  a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e

     

     

    8515 39 13

    – – – –  di un trasformatore

    2,7

    8515 39 18

    – – – –  di un generatore o di un convertitore rotante o di un convertitore statico

    2,7

    8515 39 90

    – – –  altri

    2,7

    8515 80

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

     

    – –  per il trattamento dei metalli

     

     

    8515 80 11

    – – –  per saldare

    2,7

    p/st

    8515 80 19

    – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    8515 80 91

    – – –  per la saldatura delle materie plastiche a resistenza

    2,7

    p/st

    8515 80 99

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8515 90 00

    –  Parti

    2,7

    8516

    Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545

     

     

    8516 10

    –  Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici

     

     

     

    – –  Scaldacqua

     

     

    8516 10 11

    – – –  istantanei

    2,7

    p/st

    8516 10 19

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8516 10 90

    – –  Scaldatori ad immersione

    2,7

    p/st

     

    –  Apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili

     

     

    8516 21 00

    – –  Radiatori ad accumulazione

    2,7

    p/st

    8516 29

    – –  altri

     

     

    8516 29 10

    – – –  Radiatori a circolazione di liquido

    2,7

    p/st

    8516 29 50

    – – –  Radiatori per convezione

    2,7

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8516 29 91

    – – – –  con ventilatore incorporato

    2,7

    p/st

    8516 29 99

    – – – –  altri

    2,7

    p/st

     

    –  Apparecchi elettrotermici per parrucchiere o per asciugare le mani

     

     

    8516 31

    – –  Asciugacapelli

     

     

    8516 31 10

    – – –  Caschi asciugacapelli

    2,7

    p/st

    8516 31 90

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8516 32 00

    – –  altri apparecchi per parrucchiere

    2,7

    8516 33 00

    – –  Apparecchi per asciugare le mani

    2,7

    p/st

    8516 40

    –  Ferri da stiro elettrici

     

     

    8516 40 10

    – –  a vapore

    2,7

    p/st

    8516 40 90

    – –  altri

    2,7

    p/st

    8516 50 00

    –  Forni a microonde

    5

    p/st

    8516 60

    –  altri forni; cucine, fornelli (comprese le piastre di cottura), griglie e girarrosti

     

     

    8516 60 10

    – –  Cucine

    2,7

    p/st

     

    – –  Fornelli (comprese le piastre di cottura)

     

     

    8516 60 51

    – – –  da fissare

    2,7

    p/st

    8516 60 59

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8516 60 70

    – –  Griglie e girarrosti

    2,7

    p/st

    8516 60 80

    – –  Forni da fissare

    2,7

    p/st

    8516 60 90

    – –  altri

    2,7

    p/st

     

    –  altri apparecchi elettrotermici

     

     

    8516 71 00

    – –  Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

    2,7

    p/st

    8516 72 00

    – –  Tostapane

    2,7

    p/st

    8516 79

    – –  altri

     

     

    8516 79 20

    – – –  Friggitrici

    2,7

    p/st

    8516 79 70

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8516 80

    –  Resistenze scaldanti

     

     

    8516 80 20

    – –  accoppiate ad un supporto di materia isolante

    2,7

    8516 80 80

    – –  altre

    2,7

    8516 90 00

    –  Parti

    2,7

    8517

    Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

     

     

     

    –  Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

     

     

    8517 11 00

    – –  Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless»

    esenzione

    p/st

    8517 12 00

    – –  Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo

    esenzione

    p/st

    8517 18 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa)

     

     

    8517 61 00

    – –  Stazioni fisse

    esenzione

    p/st

    8517 62 00

    – –  Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing

    esenzione

    8517 69

    – –  altri

     

     

    8517 69 10

    – – –  Videofoni

    esenzione

    p/st

    8517 69 20

    – – –  Citofoni

    esenzione

     

    – – –  Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia

     

     

    8517 69 31

    – – – –  Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d'allarme o di ricerca di persone

    esenzione

    p/st

    8517 69 39

    – – – –  altri

    9,3

    p/st

    8517 69 90

    – – –  altri

    esenzione

    8517 70

    –  Parti

     

     

     

    – –  Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

     

     

    8517 70 11

    – – –  Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia

    esenzione

    8517 70 15

    – – –  Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

    5

    8517 70 19

    – – –  altre

    3,6

    8517 70 90

    – –  altre

    esenzione

    8518

    Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

     

     

    8518 10

    –  Microfoni e loro supporti

     

     

    8518 10 30

    – –  Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 10 mm e di altezza non superiore a 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

    esenzione

    8518 10 95

    – –  altri

    2,5

     

    –  Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche

     

     

    8518 21 00

    – –  Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

    4,5

    p/st

    8518 22 00

    – –  Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica

    4,5

    p/st

    8518 29

    – –  altri

     

     

    8518 29 30

    – – –  Altoparlanti con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 KHz, di diametro non superiore a 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni

    esenzione

    p/st

    8518 29 95

    – – –  altri

    3

    p/st

    8518 30

    –  Cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti

     

     

    8518 30 20

    – –  per apparecchi telefonici per abbonati, su filo

    esenzione

    8518 30 95

    – –  altri

    2

    8518 40

    –  Amplificatori elettrici a bassa frequenza

     

     

    8518 40 30

    – –  utilizzati in telefonia o per la misura

    3

     

    – –  altri

     

     

    8518 40 81

    – – –  aventi un solo canale

    4,5

    p/st

    8518 40 89

    – – –  altri

    4,5

    p/st

    8518 50 00

    –  Apparecchi elettrici di amplificazione del suono

    2

    p/st

    8518 90 00

    –  Parti

    2

    8519

    Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

     

     

    8519 20

    –  Apparecchi azionati tramite l’introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento

     

     

    8519 20 10

    – –  Elettrofoni a monete o a gettoni

    6

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    8519 20 91

    – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

    9,5

    p/st

    8519 20 99

    – – –  altri

    4,5

    p/st

    8519 30 00

    –  Piatti giradischi

    2

    p/st

    8519 50 00

    –  Segreterie telefoniche

    esenzione

    p/st

     

    –  altri apparecchi

     

     

    8519 81

    – –  muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori

     

     

     

    – – –  Apparecchi per la riproduzione del suono (compresi i lettori di cassette), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

     

     

    8519 81 11

    – – – –  Dittafoni

    5

    p/st

     

    – – – –  altri apparecchi per la riproduzione del suono

     

     

    8519 81 15

    – – – – –  Lettori tascabili di cassette

    esenzione

    p/st

     

    – – – – –  altri lettori di cassette

     

     

    8519 81 21

    – – – – – –  con sistema di lettura analogico e numerico (digitale)

    9

    p/st

    8519 81 25

    – – – – – –  altri

    2

    p/st

     

    – – – – –  altri

     

     

     

    – – – – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

     

     

    8519 81 31

    – – – – – – –  del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

    9

    p/st

    8519 81 35

    – – – – – – –  altri

    9,5

    p/st

    8519 81 45

    – – – – – –  altri

    4,5

    p/st

     

    – – –  altri apparecchi

     

     

    8519 81 51

    – – – –  Dittafoni che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

    4

    p/st

     

    – – – –  altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono su nastri magnetici

     

     

     

    – – – – –  a cassette

     

     

     

    – – – – – –  con amplificatore e uno o più altoparlanti, incorporati

     

     

    8519 81 55

    – – – – – – –  che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna

    esenzione

    p/st

    8519 81 61

    – – – – – – –  altri

    2

    p/st

    8519 81 65

    – – – – – –  tascabili

    esenzione

    p/st

    8519 81 75

    – – – – – –  altri

    2

    p/st

     

    – – – – –  altri

     

     

    8519 81 81

    – – – – – –  che utilizzano nastri magnetici su bobine, e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori

    2

    p/st

    8519 81 85

    – – – – – –  altri

    7

    p/st

    8519 81 95

    – – – –  altri

    2

    p/st

    8519 89

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

     

     

    8519 89 11

    – – – –  Elettrofoni, diverse da quelle della sottovoce 8519 20

    2

    p/st

    8519 89 15

    – – – –  Dittafoni

    5

    p/st

    8519 89 19

    – – – –  altri

    4,5

    p/st

    8519 89 90

    – – –  altri

    2

    p/st

    8520

     

     

     

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

     

     

    8521 10

    –  a nastri magnetici

     

     

    8521 10 20

    – –  che utilizzano nastri magnetici di larghezza uguale o inferiore a 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità uguale o inferiore a 50 mm/s

    14 (99)

    p/st

    8521 10 95

    – –  altri

    8

    p/st

    8521 90 00

    –  altri

    13,9

    p/st

    8522

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519  a 8521

     

     

    8522 10 00

    –  Lettori fonografici

    4

    8522 90

    –  altri

     

     

    8522 90 30

    – –  Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o no

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Assiemaggi elettronici

     

     

    8522 90 41

    – – – –  Assiemaggi a circuiti stampati per prodotti della sottovoce 8519 50 00

    esenzione

    8522 90 49

    – – – –  altri

    4

    8522 90 70

    – – –  Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale non superiore a 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

    esenzione

    8522 90 80

    – – –  altri

    4

    8523

    Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, «schede intelligenti»ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

     

     

     

    –  Supporti magnetici

     

     

    8523 21 00

    – –  Schede munite di una pista magnetica

    3,5

    p/st

    8523 29

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Nastri magnetici; dischi magnetici

     

     

    8523 29 15

    – – – –  non registrati

    esenzione

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    8523 29 31

    – – – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

    esenzione

    p/st

    8523 29 33

    – – – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

    8523 29 39

    – – – – –  altri

    3,5

    p/st

    8523 29 90

    – – –  altri

    3,5

    8523 40

    –  Supporti ottici

     

     

     

    – –  non registrati

     

     

    8523 40 11

    – – –  Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione non superiore a 900 megabyte, diversi da quelli cancellabili

    esenzione

    p/st

    8523 40 13

    – – –  Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione superiore a 900 megabyte ma inferiore a 18 gigabyte, diversi da quelli cancellabili

    esenzione

    p/st

    8523 40 19

    – – –  altri

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser

     

     

    8523 40 25

    – – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

    esenzione

    p/st

     

    – – – –  unicamente per la riproduzione del suono

     

     

    8523 40 31

    – – – – –  di diametro inferiore o uguale a 6,5 cm

    3,5

    p/st

    8523 40 39

    – – – – –  di diametro superiore a 6,5 cm

    3,5

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    8523 40 45

    – – – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

     

    – – – – –  altri

     

     

    8523 40 51

    – – – – – –  Dischi digitali versatili (DVD)

    3,5

    p/st

    8523 40 59

    – – – – – –  altri

    3,5

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8523 40 91

    – – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

    esenzione

    p/st

    8523 40 93

    – – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

    8523 40 99

    – – – –  altri

    3,5

    p/st

     

    –  Supporti a semiconduttore

     

     

    8523 51

    – –  Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori

     

     

    8523 51 10

    – – –  non registrati

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8523 51 91

    – – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

    esenzione

    p/st

    8523 51 93

    – – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

    8523 51 99

    – – – –  altri

    3,5

    p/st

    8523 52

    – –  «Schede intelligenti» («smart cards»)

     

     

    8523 52 10

    – – –  con due o più circuiti integrati elettronici

    3,7

    p/st

    8523 52 90

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

    8523 59

    – –  altri

     

     

    8523 59 10

    – – –  non registrati

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8523 59 91

    – – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

    esenzione

    p/st

    8523 59 93

    – – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

    8523 59 99

    – – – –  altri

    3,5

    p/st

    8523 80

    –  altri

     

     

    8523 80 10

    – –  non registrati

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    8523 80 91

    – – –  per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine

    esenzione

    8523 80 93

    – – –  per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    8523 80 99

    – – –  altri

    3,5

    8524

     

     

     

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

     

     

    8525 50 00

    –  Apparecchi trasmittenti

    3,6

    p/st

    8525 60 00

    –  Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente

    esenzione

    p/st

    8525 80

    –  Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

     

     

     

    – –  Telecamere

     

     

    8525 80 11

    – – –  con almeno 3 tubi da ripresa

    3

    p/st

    8525 80 19

    – – –  altre

    4,9

    p/st

    8525 80 30

    – –  Fotocamere digitali

    esenzione

    p/st

     

    – –  Videocamere digitali

     

     

    8525 80 91

    – – –  che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera

    4,9

    p/st

    8525 80 99

    – – –  altri

    14 (100)

    p/st

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

     

     

    8526 10 00

    –  Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)

    3,7

     

    –  altri

     

     

    8526 91

    – –  Apparecchi di radionavigazione

     

     

    8526 91 20

    – – –  Ricevitori di radionavigazione

    3,7

    p/st

    8526 91 80

    – – –  altri

    3,7

    8526 92 00

    – –  Apparecchi di radiotelecomando

    3,7

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

     

     

     

    –  Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna

     

     

    8527 12

    – –  Radiocassette tascabili

     

     

    8527 12 10

    – – –  con sistema di lettura analogico e digitale

    14

    p/st

    8527 12 90

    – – –  altri

    10

    p/st

    8527 13

    – –  altri apparecchi combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

     

     

    8527 13 10

    – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

    12

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8527 13 91

    – – – –  a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

    14

    p/st

    8527 13 99

    – – – –  altri

    10

    p/st

    8527 19 00

    – –  altri

    esenzione

    p/st

     

    –  Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli

     

     

    8527 21

    – –  combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

     

     

     

    – – –  capaci di ricevere e decodificare dei segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali)

     

     

    8527 21 20

    – – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

    14

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    8527 21 52

    – – – – –  a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

    14

    p/st

    8527 21 59

    – – – – –  altri

    10

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8527 21 70

    – – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

    14

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    8527 21 92

    – – – – –  a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

    14

    p/st

    8527 21 98

    – – – – –  altri

    10

    p/st

    8527 29 00

    – –  altri

    12

    p/st

     

    –  altri

     

     

    8527 91

    – –  combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono

     

     

     

    – – –  con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro

     

     

    8527 91 11

    – – – –  a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

    14

    p/st

    8527 91 19

    – – – –  altri

    10

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8527 91 35

    – – – –  con sistema di lettura mediante fascio laser

    12 (101)

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    8527 91 91

    – – – – –  a cassette e con sistema di lettura analogico e digitale

    14

    p/st

    8527 91 99

    – – – – –  altri

    10

    p/st

    8527 92

    – –  non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria

     

     

    8527 92 10

    – – –  Radiosveglie

    esenzione

    p/st

    8527 92 90

    – – –  altri

    9

    p/st

    8527 99 00

    – –  altri

    9

    p/st

    8528

    Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

     

     

     

    –  Monitor con tubo catodico

     

     

    8528 41 00

    – –  dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

    esenzione

    p/st

    8528 49

    – –  altri

     

     

    8528 49 10

    – – –  in bianco e nero o in altre monocromie

    14

    p/st

     

    – – –  a colori

     

     

    8528 49 35

    – – – –  con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

    14

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    8528 49 91

    – – – – –  con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe

    14

    p/st

    8528 49 99

    – – – – –  con parametri di scanning superiori a 625 righe

    14

    p/st

     

    –  altri monitor

     

     

    8528 51 00

    – –  dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

    esenzione

    p/st

    8528 59

    – –  altri

     

     

    8528 59 10

    – – –  in bianco e nero o in altre monocromie

    14

    p/st

    8528 59 90

    – – –  a colori

    14 (102)

    p/st

     

    –  Proiettori

     

     

    8528 61 00

    – –  dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471

    esenzione

    p/st

    8528 69

    – –  altri

     

     

    8528 69 10

    – – –  che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8528 69 91

    – – – –  in bianco e nero o in altre monocromie

    2

    p/st

    8528 69 99

    – – – –  a colori

    14

    p/st

     

    –  Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

     

     

    8528 71

    – –  non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video

     

     

     

    – – –  Videotuner

     

     

    8528 71 11

    – – – –  Assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    esenzione

    p/st

    8528 71 13

    – – – –  Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi («set-top boxes con funzione di comunicazione»)

    esenzione

    p/st

    8528 71 19

    – – – –  altri

    14

    p/st

    8528 71 90

    – – –  altri

    14

    p/st

    8528 72

    – –  altri, a colori

     

     

    8528 72 10

    – – –  Teleproiettori

    14

    p/st

    8528 72 20

    – – –  Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica

    14

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  con tubo immagini incorporato

     

     

     

    – – – – –  con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo

     

     

    8528 72 31

    – – – – – –  inferiore o uguale a 42 cm

    14

    p/st

    8528 72 33

    – – – – – –  superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm

    14

    p/st

    8528 72 35

    – – – – – –  superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm

    14

    p/st

    8528 72 39

    – – – – – –  superiore a 72 cm

    14

    p/st

     

    – – – – –  altri

     

     

     

    – – – – – –  con parametri di scanning inferiori o uguali a 625 righe, con la diagonale dello schermo

     

     

    8528 72 51

    – – – – – – –  inferiore o uguale a 75 cm

    14

    p/st

    8528 72 59

    – – – – – – –  superiore a 75 cm

    14

    p/st

    8528 72 75

    – – – – – –  con parametri di scanning superiori a 625 righe

    14

    p/st

     

    – – – –  altri

     

     

    8528 72 91

    – – – – –  con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5

    14

    p/st

    8528 72 99

    – – – – –  altri

    14

    p/st

    8528 73 00

    – –  altri, in bianco e nero o in altre monocromie

    2

    p/st

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525  a 8528

     

     

    8529 10

    –  Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti

     

     

     

    – –  Antenne

     

     

    8529 10 11

    – – –  Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli

    5

     

    – – –  Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione

     

     

    8529 10 31

    – – – –  per ricezione via satellite

    3,6

    8529 10 39

    – – – –  altre

    3,6

    8529 10 65

    – – –  Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

    4

    8529 10 69

    – – –  altre antenne

    3,6

    8529 10 80

    – –  Filtri e separatori di antenne

    3,6

    8529 10 95

    – –  altri

    3,6

    8529 90

    –  altri

     

     

    8529 90 20

    – –  Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 e 8528 61 00

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  Mobili e cofanetti

     

     

    8529 90 41

    – – – –  di legno

    2

    8529 90 49

    – – – –  di altre materie

    3

    8529 90 65

    – – –  Assiemaggi elettronici

    3

     

    – – –  altri

     

     

    8529 90 92

    – – – –  di telecamere delle sottovoci 8525 80 11 e 8525 80 19 e di apparecchi delle voci 8527 e 8528

    5

    8529 90 97

    – – – –  altri

    3

    8530

    Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)

     

     

    8530 10 00

    –  Apparecchi per strade ferrate o simili

    1,7

    8530 80 00

    –  altri apparecchi

    1,7

    8530 90 00

    –  Parti

    1,7

    8531

    Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

     

     

    8531 10

    –  Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili

     

     

    8531 10 30

    – –  del tipo utilizzato per edifici

    2,2

    p/st

    8531 10 95

    – –  altri

    2,2

    p/st

    8531 20

    –  Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)

     

     

    8531 20 20

    – –  a diodi emettitori di luce (LED)

    esenzione

     

    – –  che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD)

     

     

    8531 20 40

    – – –  che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva

    esenzione

    8531 20 95

    – – –  altri

    esenzione

    8531 80

    –  altri apparecchi

     

     

    8531 80 20

    – –  Visualizzatori a schermo piatto

    esenzione

    8531 80 95

    – –  altri

    2,2

    8531 90

    –  Parti

     

     

    8531 90 20

    – –  di apparecchi delle sottovoci 8531 20 e 8531 80 20

    esenzione

    8531 90 85

    – –  altri

    2,2

    8532

    Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

     

     

    8532 10 00

    –  Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva uguale o superiore a 0,5 kvar (condensatori di potenza)

    esenzione

     

    –  altri condensatori fissi

     

     

    8532 21 00

    – –  di tantalio

    esenzione

    8532 22 00

    – –  elettrolitici all'alluminio

    esenzione

    8532 23 00

    – –  a dielettrico di ceramica, ad un solo strato

    esenzione

    8532 24 00

    – –  a dielettrico di ceramica, a più strati

    esenzione

    8532 25 00

    – –  a dielettrico di carta o di materie plastiche

    esenzione

    8532 29 00

    – –  altri

    esenzione

    8532 30 00

    –  Condensatori variabili o regolabili

    esenzione

    8532 90 00

    –  Parti

    esenzione

    8533

    Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

     

     

    8533 10 00

    –  Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati

    esenzione

     

    –  altre resistenze fisse

     

     

    8533 21 00

    – –  per una potenza inferiore o uguale a 20 W

    esenzione

    8533 29 00

    – –  altre

    esenzione

     

    –  Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate

     

     

    8533 31 00

    – –  per una potenza inferiore o uguale a 20 W

    esenzione

    8533 39 00

    – –  altre

    esenzione

    8533 40

    –  altre resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri)

     

     

    8533 40 10

    – –  per una potenza inferiore o uguale a 20 W

    esenzione

    8533 40 90

    – –  altre

    esenzione

    8533 90 00

    –  Parti

    esenzione

    8534 00

    Circuiti stampati

     

     

     

    –  solamente con elementi conduttori e di contatto

     

     

    8534 00 11

    – –  Circuiti a più strati

    esenzione

    8534 00 19

    – –  altri

    esenzione

    8534 00 90

    –  con altri elementi passivi

    esenzione

    8535

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V

     

     

    8535 10 00

    –  Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

    2,7

     

    –  Interruttori automatici

     

     

    8535 21 00

    – –  per una tensione inferiore a 72,5 kV

    2,7

    8535 29 00

    – –  altri

    2,7

    8535 30

    –  Sezionatori ed interruttori

     

     

    8535 30 10

    – –  per una tensione inferiore a 72,5 kV

    2,7

    8535 30 90

    – –  altri

    2,7

    8535 40 00

    –  Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente

    2,7

    8535 90 00

    –  altri

    2,7

    8536

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

     

     

    8536 10

    –  Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili

     

     

    8536 10 10

    – –  per una intensità inferiore o uguale a 10 A

    2,3

    8536 10 50

    – –  per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A

    2,3

    8536 10 90

    – –  per una intensità superiore a 63 A

    2,3

    8536 20

    –  Interruttori automatici

     

     

    8536 20 10

    – –  per una intensità inferiore o uguale a 63 A

    2,3

    8536 20 90

    – –  per una intensità superiore a 63 A

    2,3

    8536 30

    –  altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici

     

     

    8536 30 10

    – –  per una intensità inferiore o uguale a 16 A

    2,3

    8536 30 30

    – –  per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A

    2,3

    8536 30 90

    – –  per una intensità superiore a 125 A

    2,3

     

    –  Relè

     

     

    8536 41

    – –  per una tensione inferiore o uguale a 60 V

     

     

    8536 41 10

    – – –  per una intensità inferiore o uguale a 2 A

    2,3

    8536 41 90

    – – –  per una intensità superiore a 2 A

    2,3

    8536 49 00

    – –  altri

    2,3

    8536 50

    –  altri interruttori, sezionatori e commutatori

     

     

    8536 50 03

    – –  Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato)

    esenzione

    8536 50 05

    – –  Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip)

    esenzione

    8536 50 07

    – –  Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità inferiore o uguale a 11 A

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  per una tensione inferiore o uguale a 60 V

     

     

    8536 50 11

    – – – –  a tasto o pulsante

    2,3

    8536 50 15

    – – – –  rotanti

    2,3

    8536 50 19

    – – – –  altri

    2,3

    8536 50 80

    – – –  altri

    2,3

     

    –  Portalampade, spine e prese di corrente

     

     

    8536 61

    – –  Portalampade

     

     

    8536 61 10

    – – –  Portalampade Edison

    2,3

    8536 61 90

    – – –  altre

    2,3

    8536 69

    – –  altre

     

     

    8536 69 10

    – – –  per cavi coassiali

    esenzione

    8536 69 30

    – – –  per circuiti stampati

    esenzione

    8536 69 90

    – – –  altre

    2,3

    8536 70 00

    –  Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

    3

    8536 90

    –  altri apparecchi

     

     

    8536 90 01

    – –  Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche

    2,3

    8536 90 10

    – –  Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi

    esenzione

    8536 90 20

    – –  Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore

    esenzione

    8536 90 85

    – –  altri

    2,3

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

     

     

    8537 10

    –  per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

     

     

    8537 10 10

    – –  Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione

    2,1

     

    – –  altri

     

     

    8537 10 91

    – – –  Apparecchi di comando a memoria programmabile

    2,1

    8537 10 99

    – – –  altri

    2,1

    8537 20

    –  per una tensione superiore a 1 000 V

     

     

    8537 20 91

    – –  superiore a 1 000 V ed inferiore o uguale a 72,5 kV

    2,1

    8537 20 99

    – –  superiore a 72,5 kV

    2,1

    8538

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

     

     

    8538 10 00

    –  Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi

    2,2

    8538 90

    –  altri

     

     

     

    – –  per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536 90 20

     

     

    8538 90 11

    – – –  Assiemaggi elettronici

    3,2 (17)

    8538 90 19

    – – –  altri

    1,7 (17)

     

    – –  altri

     

     

    8538 90 91

    – – –  Assiemaggi elettronici

    3,2

    8538 90 99

    – – –  altri

    1,7

    8539

    Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

     

     

    8539 10 00

    –  Oggetti detti «fari e proiettori sigillati»

    2,7

    p/st

     

    –  altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi

     

     

    8539 21

    – –  alogeni, al tungsteno

     

     

    8539 21 30

    – – –  dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli

    2,7

    p/st

     

    – – –  altri, di tensione

     

     

    8539 21 92

    – – – –  superiore a 100 V

    2,7

    p/st

    8539 21 98

    – – – –  uguale o inferiore a 100 V

    2,7

    p/st

    8539 22

    – –  altri, di potenza inferiore o uguale a 200 W e di tensione superiore a 100 V

     

     

    8539 22 10

    – – –  a riflettore

    2,7

    p/st

    8539 22 90

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8539 29

    – –  altri

     

     

    8539 29 30

    – – –  dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli

    2,7

    p/st

     

    – – –  altri, di tensione

     

     

    8539 29 92

    – – – –  superiore a 100 V

    2,7

    p/st

    8539 29 98

    – – – –  uguale o inferiore a 100 V

    2,7

    p/st

     

    –  Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti

     

     

    8539 31

    – –  fluorescenti, a catodo caldo

     

     

    8539 31 10

    – – –  con due zoccoli

    2,7

    p/st

    8539 31 90

    – – –  altri

    2,7

    p/st

    8539 32

    – –  Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico

     

     

    8539 32 10

    – – –  a vapore di mercurio

    2,7

    p/st

    8539 32 50

    – – –  a vapore di sodio

    2,7

    p/st

    8539 32 90

    – – –  ad alogenuro metallico

    2,7

    p/st

    8539 39 00

    – –  altri

    2,7

    p/st

     

    –  Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

     

     

    8539 41 00

    – –  Lampade ad arco

    2,7

    p/st

    8539 49

    – –  altri

     

     

    8539 49 10

    – – –  a raggi ultravioletti

    2,7

    p/st

    8539 49 30

    – – –  a raggi infrarossi

    2,7

    p/st

    8539 90

    –  Parti

     

     

    8539 90 10

    – –  Zoccoli

    2,7

    8539 90 90

    – –  altri

    2,7

    8540

    Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

     

     

     

    –  Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor

     

     

    8540 11

    – –  a colori

     

     

     

    – – –  con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5, con la diagonale dello schermo

     

     

    8540 11 11

    – – – –  inferiore o uguale a 42 cm

    14

    p/st

    8540 11 13

    – – – –  superiore a 42 cm ed inferiore o uguale a 52 cm

    14

    p/st

    8540 11 15

    – – – –  superiore a 52 cm ed inferiore o uguale a 72 cm

    14

    p/st

    8540 11 19

    – – – –  superiore a 72 cm

    14

    p/st

     

    – – –  altri, con la diagonale dello schermo

     

     

    8540 11 91

    – – – –  inferiore o uguale a 75 cm

    14

    p/st

    8540 11 99

    – – – –  superiore a 75 cm

    14

    p/st

    8540 12 00

    – –  in bianco e nero o in altre monocromie

    7,5

    p/st

    8540 20

    –  Tubi per telecamere, tubi convertitori o intensificatori di immagini; altri tubi a fotocatodo

     

     

    8540 20 10

    – –  Tubi per telecamere

    2,7

    p/st

    8540 20 80

    – –  altri

    2,7

    p/st

    8540 40 00

    –  Tubi di visualizzazione dei dati grafici, a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti inferiore a 0,4 mm

    2,6

    p/st

    8540 50 00

    –  Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie

    2,6

    p/st

    8540 60 00

    –  altri tubi catodici

    2,6

    p/st

     

    –  Tubi per iperfrequenza (per esempio: magnetron, clistron, tubi ad onde progressive, carcinotron), esclusi i tubi comandati mediante griglia

     

     

    8540 71 00

    – –  Magnetron

    2,7

    p/st

    8540 72 00

    – –  Clistron

    2,7

    p/st

    8540 79 00

    – –  altri

    2,7

    p/st

     

    –  altre lampade, tubi e valvole

     

     

    8540 81 00

    – –  Tubi per ricezione e tubi per amplificazione

    2,7

    p/st

    8540 89 00

    – –  altri

    2,7

    p/st

     

    –  Parti

     

     

    8540 91 00

    – –  di tubi catodici

    2,7

    8540 99 00

    – –  altri

    2,7

    8541

    Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

     

     

    8541 10 00

    –  Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce

    esenzione

     

    –  Transistori, diversi dai fototransistori

     

     

    8541 21 00

    – –  con potere di dissipazione inferiore a 1 W

    esenzione

    8541 29 00

    – –  altri

    esenzione

    8541 30 00

    –  Tiristori, diac e triac, diversi dai dispositivi fotosensibili

    esenzione

    8541 40

    –  Dispositivi fotosensibili a semiconduttori, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce

     

     

    8541 40 10

    – –  Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser

    esenzione

    8541 40 90

    – –  altri

    esenzione

    8541 50 00

    –  altri dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    8541 60 00

    –  Cristalli piezoelettrici montati

    esenzione

    8541 90 00

    –  Parti

    esenzione

    8542

    Circuiti integrati elettronici

     

     

     

    –  Circuiti integrati elettronici

     

     

    8542 31

    – –  Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti

     

     

    8542 31 10

    – – –  Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo

    esenzione

    8542 31 90

    – – –  altri

    esenzione

    8542 32

    – –  Memorie

     

     

    8542 32 10

    – – –  Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  Memoria dinamica di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM)

     

     

    8542 32 31

    – – – – –  con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 32 39

    – – – – –  con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 32 45

    – – – –  Memoria statica di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM)

    esenzione

    p/st

    8542 32 55

    – – – –  Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM)

    esenzione

    p/st

     

    – – – –  Memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (E2 PROM), compresi i flash E2 PROM

     

     

     

    – – – – –  Flash E2 PROM

     

     

    8542 32 61

    – – – – – –  con capacità di memorizzazione non superiore a 512 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 32 69

    – – – – – –  con capacità di memorizzazione superiore a 512 Mbit

    esenzione

    p/st

    8542 32 75

    – – – – –  altre

    esenzione

    p/st

    8542 32 90

    – – – –  altre memorie

    esenzione

    8542 33 00

    – –  Amplificatori

    esenzione

    8542 39

    – –  altri

     

     

    8542 39 10

    – – –  Merci specificate nella nota 8 b) 3) del presente capitolo

    esenzione

    8542 39 90

    – – –  altri

    esenzione

    8542 90 00

    –  Parti

    esenzione

    8543

    Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    8543 10 00

    –  Acceleratori di particelle

    4

    8543 20 00

    –  Generatori di segnali

    3,7

    8543 30 00

    –  Macchine ed apparecchi per la galvanotecnica, l'elettrolisi o l'elettroforesi

    3,7

    8543 70

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

    8543 70 10

    – –  Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario

    esenzione

    8543 70 30

    – –  Amplificatori d'antenne

    3,7

     

    – –  Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura

     

     

     

    – – –  funzionanti con tubi fluorescenti a raggi ultravioletti A

     

     

    8543 70 51

    – – – –  il cui tubo più lungo è inferiore o uguale a 100 cm

    3,7

    p/st

    8543 70 55

    – – – –  altri

    3,7

    p/st

    8543 70 59

    – – –  altri

    3,7

    p/st

    8543 70 60

    – –  Elettrificatori di recinti

    3,7

    8543 70 90

    – –  altri

    3,7

    8543 90 00

    –  Parti

    3,7

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

     

     

     

    –  Fili per avvolgimenti

     

     

    8544 11

    – –  di rame

     

     

    8544 11 10

    – – –  smaltati o laccati

    3,7

    8544 11 90

    – – –  altri

    3,7

    8544 19

    – –  altri

     

     

    8544 19 10

    – – –  smaltati o laccati

    3,7

    8544 19 90

    – – –  altri

    3,7

    8544 20 00

    –  Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

    3,7

    8544 30 00

    –  Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto

    3,7

     

    –  altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V

     

     

    8544 42

    – –  muniti di pezzi di congiunzione

     

     

    8544 42 10

    – – –  dei tipi utilizzati per telecomunicazioni

    esenzione

    8544 42 90

    – – –  altri

    3,3

    8544 49

    – –  altri

     

     

    8544 49 20

    – – –  dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni inferiori o uguali a 80 V

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    8544 49 91

    – – – –  Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

    3,7

     

    – – – –  altri

     

     

    8544 49 93

    – – – – –  per tensioni inferiori o uguali a 80 V

    3,7

    8544 49 95

    – – – – –  per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V

    3,7

    8544 49 99

    – – – – –  per una tensioni di 1 000 V

    3,7

    8544 60

    –  altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

     

     

    8544 60 10

    – –  con conduttori di rame

    3,7

    8544 60 90

    – –  con altri conduttori

    3,7

    8544 70 00

    –  Cavi di fibre ottiche

    esenzione

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

     

     

     

    –  Elettrodi

     

     

    8545 11 00

    – –  dei tipi utilizzati per forni

    2,7

    8545 19

    – –  altri

     

     

    8545 19 10

    – – –  Elettrodi per impianti d'elettrolisi

    2,7

    8545 19 90

    – – –  altri

    2,7

    8545 20 00

    –  Spazzole

    2,7

    8545 90

    –  altri

     

     

    8545 90 10

    – –  Resistenze riscaldanti

    1,7

    8545 90 90

    – –  altri

    2,7

    8546

    Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

     

     

    8546 10 00

    –  di vetro

    3,7

    8546 20

    –  di ceramica

     

     

    8546 20 10

    – –  senza parti metalliche

    4,7

     

    – –  con parti metalliche

     

     

    8546 20 91

    – – –  per linee aeree di trasporto di energia o per linee di trazione elettrica

    4,7

    8546 20 99

    – – –  altri

    4,7

    8546 90

    –  altri

     

     

    8546 90 10

    – –  di materie plastiche

    3,7

    8546 90 90

    – –  altri

    3,7

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

     

     

    8547 10

    –  Pezzi isolanti di ceramica

     

     

    8547 10 10

    – –  contenenti, in peso, almeno 80 % di ossidi metallici

    4,7

    8547 10 90

    – –  altri

    4,7

    8547 20 00

    –  Pezzi isolanti di materie plastiche

    3,7

    8547 90 00

    –  altri

    3,7

    8548

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

     

     

    8548 10

    –  Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso

     

     

    8548 10 10

    – –  Pile e batterie di pile elettriche fuori uso

    4,7

    p/st

     

    – –  Accumulatori elettrici fuori uso

     

     

    8548 10 21

    – – –  Accumulatori al piombo

    2,6

    ce/el

    8548 10 29

    – – –  altri

    2,6

    ce/el

     

    – –  Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici

     

     

    8548 10 91

    – – –  contenenti piombo

    esenzione

    8548 10 99

    – – –  altri

    esenzione

    8548 90

    –  altri

     

     

    8548 90 20

    – –  Memorie in forma multicombinate, come ad esempio D-RAM stack e moduli

    esenzione

    8548 90 90

    – –  altri

    2,7

    SEZIONE XVII

    MATERIALE DA TRASPORTO

    Note

    1.

    Questa sezione non comprende gli oggetti delle voci 9503 o 9508, né le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili (voce 9506).

    2.

    Non sono considerati come «parti» o «accessori», anche se sono riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:

    a)

    i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce 8484), nonché gli altri oggetti di gomma vulcanizzata non indurita (voce 4016);

    b)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    c)

    gli oggetti del capitolo 82 (utensili);

    d)

    gli oggetti della voce 8306;

    e)

    le macchine ed apparecchi delle voci da 8401 a 8479 nonché le loro parti; gli oggetti delle voci 8481 o 8482 e, purché costituiscano parti intrinseche di motori, gli oggetti della voce 8483;

    f)

    le macchine ed apparecchi elettrici, nonché le apparecchiature e gli accessori elettrici (capitolo 85);

    g)

    gli strumenti ed apparecchi del capitolo 90;

    h)

    gli oggetti del capitolo 91;

    ij)

    le armi (capitolo 93);

    k)

    gli apparecchi per l'illuminazione e loro parti, della voce 9405;

    l)

    le spazzole costituenti elementi di veicoli (voce 9603).

    3.

    Ai sensi dei capitoli da 86 a 88, i riferimenti a «parti» o «accessori», non si estendono a parti o accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa sezione. Se una parte o un accessorio è suscettibile di rispondere contemporaneamente alle specifiche di due o più voci della sezione, deve essere classificato nella voce che è attinente al suo uso principale.

    4.

    In questa sezione:

    a)

    i veicoli appositamente costruiti per essere utilizzati su ruote e su rotaie sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 87;

    b)

    gli autoveicoli anfibi sono considerati come autoveicoli;

    c)

    i veicoli aerei appositamente costruiti per poter essere utilizzati anche come veicoli terrestri sono da classificare nella voce appropriata del capitolo 88.

    5.

    I veicoli a cuscino d'aria sono da classificare fra i veicoli che presentano le maggiori analogie:

    a)

    del capitolo 86, se sono costruiti per spostarsi sopra una guida (aerotreni);

    b)

    del capitolo 87, se sono costruiti per spostarsi sulla terraferma o, indifferentemente, sulla terraferma e sull'acqua;

    c)

    del capitolo 89, se sono costruiti per spostarsi sull'acqua, anche se possono posarsi su spiagge o su pontili o anche spostarsi sopra superfici ghiacciate.

    Le parti e gli accessori di veicoli a cuscino d'aria sono da classificare con il medesimo criterio con il quale sono stati classificati i predetti veicoli a cuscino d'aria in applicazione delle precedenti disposizioni.

    Il materiale fisso per guide di aerotreni deve essere considerato come materiale fisso per strade ferrate, e gli apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per guide di aerotreni vanno considerati come apparecchi di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate.

    Note complementari

    1.

    Salvo disposizioni della nota complementare 3 del capitolo 89, gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purché siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purché siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

    2.

    A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate a riprese.

    CAPITOLO 86

    VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALAZIONE PER VIE DI COMUNICAZIONE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le traversine di legno o di calcestruzzo per strade ferrate o simili e gli elementi di calcestruzzo di guida per aerotreni (voci 4406 o 6810);

    b)

    gli elementi per strade ferrate di ghisa, ferro o acciaio della voce 7302;

    c)

    gli apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando della voce 8530.

    2.

    Rientrano segnatamente nella voce 8607:

    a)

    gli assi, ruote, assi montati, cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote;

    b)

    i telai, carrelli girevoli a due o più assi (bogies) o ad un asse (bissels);

    c)

    le boccole (scatole per lubrificazione), i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo;

    d)

    i respingenti, ganci ed altri sistemi di attacco, soffietti per vetture intercomunicanti;

    e)

    gli articoli di carrozzeria.

    3.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1 precedente, rientrano segnatamente nella voce 8608:

    a)

    le rotaie riunite, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti e le sagome;

    b)

    i dischi e le piastre mobili e i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, anche con dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica, per strade ferrate e simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8601

    Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici

     

     

    8601 10 00

    –  a presa di corrente elettrica esterna

    1,7

    p/st

    8601 20 00

    –  ad accumulatori elettrici

    1,7

    p/st

    8602

    Altre locomotive e locotrattori; tender

     

     

    8602 10 00

    –  Locomotive diesel-elettriche

    1,7

    8602 90 00

    –  altri

    1,7

    8603

    Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

     

     

    8603 10 00

    –  a presa di corrente elettrica esterna

    1,7

    p/st

    8603 90 00

    –  altre

    1,7

    p/st

    8604 00 00

    Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

    1,7

    p/st

    8605 00 00

    Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

    1,7

    p/st

    8606

    Carri per il trasporto di merci su rotaie

     

     

    8606 10 00

    –  Carri cisterna e simili

    1,7

    p/st

    8606 30 00

    –  Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10

    1,7

    p/st

     

    –  altri

     

     

    8606 91

    – –  coperti e chiusi

     

     

    8606 91 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    1,7

    p/st

    8606 91 80

    – – –  altri

    1,7

    p/st

    8606 92 00

    – –  aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)

    1,7

    p/st

    8606 99 00

    – –  altri

    1,7

    p/st

    8607

    Parti di veicoli per strade ferrate o simili

     

     

     

    –  Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti

     

     

    8607 11 00

    – –  Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione

    1,7

    8607 12 00

    – –  altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)

    1,7

    8607 19

    – –  altri, comprese le parti

     

     

     

    – – –  Assi, anche montati; ruote e loro parti

     

     

    8607 19 01

    – – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    2,7

    8607 19 11

    – – – –  di acciaio stampato

    2,7

    8607 19 18

    – – – –  altri

    2,7

     

    – – –  Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili

     

     

    8607 19 91

    – – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8607 19 99

    – – – –  altre

    1,7

     

    –  Freni e loro parti

     

     

    8607 21

    – –  Freni ad aria compressa e loro parti

     

     

    8607 21 10

    – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8607 21 90

    – – –  altri

    1,7

    8607 29

    – –  altri

     

     

    8607 29 10

    – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8607 29 90

    – – –  altri

    1,7

    8607 30

    –  Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti

     

     

    8607 30 01

    – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8607 30 99

    – –  altri

    1,7

     

    –  altre

     

     

    8607 91

    – –  di locomotive o di locotrattori

     

     

    8607 91 10

    – – –  Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti

    3,7

     

    – – –  altre

     

     

    8607 91 91

    – – – –  di getti di ghisa, di ferro o di acciaio

    1,7

    8607 91 99

    – – – –  altre

    1,7

    8607 99

    – –  altre

     

     

    8607 99 10

    – – –  Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti

    3,7

    8607 99 30

    – – –  Casse e loro parti

    1,7

    8607 99 50

    – – –  Telai e loro parti

    1,7

    8607 99 90

    – – –  altre

    1,7

    8608 00

    Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

     

     

    8608 00 10

    –  Materiale fisso ed apparecchi per strade ferrate

    1,7

    8608 00 30

    –  altri apparecchi

    1,7

    8608 00 90

    –  Parti

    1,7

    8609 00

    Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

     

     

    8609 00 10

    –  Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)

    esenzione

    p/st

    8609 00 90

    –  altri

    esenzione

    p/st

    CAPITOLO 87

    VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.

    2.

    Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

    Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

    3.

    I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.

    4.

    La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi per ragazzi rientrano nella voce 9503.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8701

    Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

     

     

    8701 10 00

    –  Motocoltivatori

    3

    p/st

    8701 20

    –  Trattori stradali per semirimorchi

     

     

    8701 20 10

    – –  nuovi

    16

    p/st

    8701 20 90

    – –  usati

    16

    p/st

    8701 30

    –  Trattori a cingoli

     

     

    8701 30 10

    – –  Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve («gatto delle nevi»)

    esenzione

    p/st

    8701 30 90

    – –  altri

    esenzione

    p/st

    8701 90

    –  altri

     

     

     

    – –  Trattori agricoli e trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote

     

     

     

    – – –  nuovi, di potenza del motore

     

     

    8701 90 11

    – – – –  inferiore o uguale a 18 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 20

    – – – –  superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 25

    – – – –  superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 31

    – – – –  superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 35

    – – – –  superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 39

    – – – –  superiore a 90 kW

    esenzione

    p/st

    8701 90 50

    – – –  usati

    esenzione

    p/st

    8701 90 90

    – –  altri

    7

    p/st

    8702

    Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

     

     

    8702 10

    –  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

     

     

     

    – –  di cilindrata superiore a 2 500 cm3

     

     

    8702 10 11

    – – –  nuovi

    16

    p/st

    8702 10 19

    – – –  usati

    16

    p/st

     

    – –  di cilindrata non superiore a 2 500 cm3

     

     

    8702 10 91

    – – –  nuovi

    10

    p/st

    8702 10 99

    – – –  usati

    10

    p/st

    8702 90

    –  altri

     

     

     

    – –  azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

     

     

     

    – – –  di cilindrata superiore a 2 800 cm3

     

     

    8702 90 11

    – – – –  nuovi

    16

    p/st

    8702 90 19

    – – – –  usati

    16

    p/st

     

    – – –  di cilindrata non superiore a 2 800 cm3

     

     

    8702 90 31

    – – – –  nuovi

    10

    p/st

    8702 90 39

    – – – –  usati

    10

    p/st

    8702 90 90

    – –  altri

    10

    p/st

    8703

    Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa

     

     

    8703 10

    –  Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili

     

     

    8703 10 11

    – –  Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

    5

    p/st

    8703 10 18

    – –  altri

    10

    p/st

     

    –  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla

     

     

    8703 21

    – –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3

     

     

    8703 21 10

    – – –  nuovi

    10

    p/st

    8703 21 90

    – – –  usati

    10

    p/st

    8703 22

    – –  di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3

     

     

    8703 22 10

    – – –  nuovi

    10

    p/st

    8703 22 90

    – – –  usati

    10

    p/st

    8703 23

    – –  di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3

     

     

     

    – – –  nuovi

     

     

    8703 23 11

    – – – –  Campers e motorcaravans

    10

    p/st

    8703 23 19

    – – – –  altri

    10

    p/st

    8703 23 90

    – – –  usati

    10

    p/st

    8703 24

    – –  di cilindrata superiore a 3 000 cm3

     

     

    8703 24 10

    – – –  nuovi

    10

    p/st

    8703 24 90

    – – –  usati

    10

    p/st

     

    –  altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

     

     

    8703 31

    – –  di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3

     

     

    8703 31 10

    – – –  nuovi

    10

    p/st

    8703 31 90

    – – –  usati

    10

    p/st

    8703 32

    – –  di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3

     

     

     

    – – –  nuovi

     

     

    8703 32 11

    – – – –  Campers e motorcaravans

    10

    p/st

    8703 32 19

    – – – –  altri

    10

    p/st

    8703 32 90

    – – –  usati

    10

    p/st

    8703 33

    – –  di cilindrata superiore a 2 500 cm3

     

     

     

    – – –  nuovi

     

     

    8703 33 11

    – – – –  Campers e motorcaravans

    10

    p/st

    8703 33 19

    – – – –  altri

    10

    p/st

    8703 33 90

    – – –  usati

    10

    p/st

    8703 90

    –  altri

     

     

    8703 90 10

    – –  azionati da motore elettrico

    10

    p/st

    8703 90 90

    – –  altri

    10

    p/st

    8704

    Autoveicoli per il trasporto di merci

     

     

    8704 10

    –  Autocarri a cassone ribaltabile detti «dumpers» costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale

     

     

    8704 10 10

    – –  azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla

    esenzione

    p/st

    8704 10 90

    – –  altri

    esenzione

    p/st

     

    –  altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel)

     

     

    8704 21

    – –  di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

     

     

    8704 21 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm3

     

     

    8704 21 31

    – – – – –  nuovi

    22

    p/st

    8704 21 39

    – – – – –  usati

    22

    p/st

     

    – – – –  azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm3

     

     

    8704 21 91

    – – – – –  nuovi

    10

    p/st

    8704 21 99

    – – – – –  usati

    10

    p/st

    8704 22

    – –  di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t

     

     

    8704 22 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8704 22 91

    – – – –  nuovi

    22

    p/st

    8704 22 99

    – – – –  usati

    22

    p/st

    8704 23

    – –  di peso a pieno carico superiore a 20 t

     

     

    8704 23 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8704 23 91

    – – – –  nuovi

    22

    p/st

    8704 23 99

    – – – –  usati

    22

    p/st

     

    –  altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla

     

     

    8704 31

    – –  di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t

     

     

    8704 31 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm3

     

     

    8704 31 31

    – – – – –  nuovi

    22

    p/st

    8704 31 39

    – – – – –  usati

    22

    p/st

     

    – – – –  azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm3

     

     

    8704 31 91

    – – – – –  nuovi

    10

    p/st

    8704 31 99

    – – – – –  usati

    10

    p/st

    8704 32

    – –  di peso a pieno carico superiore a 5 t

     

     

    8704 32 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    3,5

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8704 32 91

    – – – –  nuovi

    22

    p/st

    8704 32 99

    – – – –  usati

    22

    p/st

    8704 90 00

    –  altri

    10

    p/st

    8705

    Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

     

     

    8705 10 00

    –  Gru-automobili

    3,7

    p/st

    8705 20 00

    –  Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

    3,7

    p/st

    8705 30 00

    –  Autopompe antincendio

    3,7

    p/st

    8705 40 00

    –  Autocarri betoniere

    3,7

    p/st

    8705 90

    –  altri

     

     

    8705 90 10

    – –  Carro-attrezzi

    3,7

    p/st

    8705 90 30

    – –  Autoveicoli pompa per il cemento

    3,7

    p/st

    8705 90 90

    – –  altri

    3,7

    p/st

    8706 00

    Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

     

     

     

    –  Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm3

     

     

    8706 00 11

    – –  degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704

    19

    p/st

    8706 00 19

    – –  altri

    6

    p/st

     

    –  altri

     

     

    8706 00 91

    – –  degli autoveicoli della voce 8703

    4,5

    p/st

    8706 00 99

    – –  altri

    10

    p/st

    8707

    Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

     

     

    8707 10

    –  degli autoveicoli della voce 8703

     

     

    8707 10 10

    – –  destinate all'industria del montaggio

    4,5

    p/st

    8707 10 90

    – –  altre

    4,5

    p/st

    8707 90

    –  altre

     

     

    8707 90 10

    – –  destinate all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705

    4,5

    p/st

    8707 90 90

    – –  altre

    4,5

    p/st

    8708

    Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

     

     

    8708 10

    –  Paraurti e loro parti

     

     

    8708 10 10

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

    8708 10 90

    – –  altri

    4,5

     

    –  altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)

     

     

    8708 21

    – –  Cinture di sicurezza

     

     

    8708 21 10

    – – –  destinate all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

    p/st

    8708 21 90

    – – –  altre

    4,5

    p/st

    8708 29

    – –  altri

     

     

    8708 29 10

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

    8708 29 90

    – – –  altri

    4,5

    8708 30

    –  Freni e servofreni; loro parti

     

     

    8708 30 10

    – –  destinate all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

     

    – –  altre

     

     

    8708 30 91

    – – –  per freni a dischi

    4,5

    8708 30 99

    – – –  altre

    4,5

    8708 40

    –  Cambi di velocità e loro parti

     

     

    8708 40 20

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

     

    – –  altri

     

     

    8708 40 50

    – – –  Cambi di velocità

    4,5

     

    – – –  Parti

     

     

    8708 40 91

    – – – –  di acciaio stampato

    4,5

    8708 40 99

    – – – –  altri

    3,5

    8708 50

    –  Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti

     

     

    8708 50 20

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

     

    – –  altri

     

     

    8708 50 35

    – – –  Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti

    4,5

     

    – – –  Parti

     

     

    8708 50 55

    – – – –  di acciaio stampato

    4,5

     

    – – – –  altri

     

     

    8708 50 91

    – – – – –  per assi portanti

    4,5

    8708 50 99

    – – – – –  altri

    3,5

    8708 70

    –  Ruote, loro parti ed accessori

     

     

    8708 70 10

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

     

    – –  altri

     

     

    8708 70 50

    – – –  Ruote di alluminio; parti ed accessori di ruote di alluminio

    4,5

    8708 70 91

    – – –  Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio

    3

    8708 70 99

    – – –  altri

    4,5

    8708 80

    –  Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione)

     

     

    8708 80 20

    – –  destinati all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

     

    – –  altri

     

     

    8708 80 35

    – – –  Ammortizzatori di sospensione

    4,5

    8708 80 55

    – – –  Barre stabilizzatrici; barre di torsione

    3,5

     

    – – –  altri

     

     

    8708 80 91

    – – – –  di acciaio stampato

    4,5

    8708 80 99

    – – – –  altri

    3,5

     

    –  altre parti ed accessori

     

     

    8708 91

    – –  Radiatori e loro parti

     

     

    8708 91 20

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

     

    – – –  altri

     

     

    8708 91 35

    – – – –  Radiatori

    4,5

     

    – – – –  Parti

     

     

    8708 91 91

    – – – – –  di acciaio stampato

    4,5

    8708 91 99

    – – – – –  altri

    3,5

    8708 92

    – –  Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti

     

     

    8708 92 20

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

     

    – – –  altri

     

     

    8708 92 35

    – – – –  Silenziatori e tubi di scappamento

    4,5

     

    – – – –  Parti

     

     

    8708 92 91

    – – – – –  di acciaio stampato

    4,5

    8708 92 99

    – – – – –  altri

    3,5

    8708 93

    – –  Frizioni e loro parti

     

     

    8708 93 10

    – – –  destinate all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

    8708 93 90

    – – –  altre

    4,5

    8708 94

    – –  Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo; loro parti

     

     

    8708 94 20

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

     

    – – –  altri

     

     

    8708 94 35

    – – – –  Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo

    4,5

     

    – – – –  Parti

     

     

    8708 94 91

    – – – – –  di acciaio stampato

    4,5

    8708 94 99

    – – – – –  altri

    3,5

    8708 95

    – –  Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti

     

     

    8708 95 10

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8708 95 91

    – – – –  di acciaio stampato

    4,5

    8708 95 99

    – – – –  altri

    3,5

    8708 99

    – –  altri

     

     

    8708 99 10

    – – –  destinati all'industria del montaggio:

    dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10,

    degli autoveicoli della voce 8703,

    degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm3,

    degli autoveicoli della voce 8705 (11)

    3

     

    – – –  altri

     

     

    8708 99 93

    – – – –  di acciaio stampato

    4,5

    8708 99 97

    – – – –  altri

    3,5

    8709

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

     

     

     

    –  Carrelli

     

     

    8709 11

    – –  elettrici

     

     

    8709 11 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    2

    p/st

    8709 11 90

    – – –  altri

    4

    p/st

    8709 19

    – –  altri

     

     

    8709 19 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    2

    p/st

    8709 19 90

    – – –  altri

    4

    p/st

    8709 90 00

    –  Parti

    3,5

    8710 00 00

    Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

    1,7

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car»)

     

     

    8711 10 00

    –  con motore a pistone alternativo, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm3

    8

    p/st

    8711 20

    –  con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 50 cm3 ed inferiore o uguale a 250 cm3

     

     

    8711 20 10

    – –  Moto «scooters»

    8

    p/st

     

    – –  altri, di cilindrata

     

     

    8711 20 91

    – – –  superiore a 50 cm3 ma inferiore o uguale a 80 cm3

    8

    p/st

    8711 20 93

    – – –  superiore a 80 cm3 ma inferiore o uguale a 125 cm3

    8

    p/st

    8711 20 98

    – – –  superiore a 125 cm3 ma inferiore o uguale a 250 cm3

    8

    p/st

    8711 30

    –  con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

     

     

    8711 30 10

    – –  di cilindrata superiore a 250 cm3 ma inferiore o uguale a 380 cm3

    6

    p/st

    8711 30 90

    – –  di cilindrata superiore a 380 cm3 ma inferiore o uguale a 500 cm3

    6

    p/st

    8711 40 00

    –  con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 500 cm3 ma inferiore o uguale a 800 cm3

    6

    p/st

    8711 50 00

    –  con motore a pistone alternativo di cilindrata superiore a 800 cm3

    6

    p/st

    8711 90 00

    –  altri

    6

    p/st

    8712 00

    Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

     

     

    8712 00 10

    –  senza cuscinetti a sfere

    15

    p/st

     

    –  altri

     

     

    8712 00 30

    – –  Biciclette

    14

    p/st

    8712 00 80

    – –  altri

    15

    p/st

    8713

    Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione

     

     

    8713 10 00

    –  senza meccanismo di propulsione

    esenzione

    p/st

    8713 90 00

    –  altri

    esenzione

    p/st

    8714

    Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

     

     

     

    –  di motocicli (compresi i ciclomotori)

     

     

    8714 11 00

    – –  Selle

    3,7

    p/st

    8714 19 00

    – –  altri

    3,7

    8714 20 00

    –  di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    8714 91

    – –  Telai e forcelle, e loro parti

     

     

    8714 91 10

    – – –  Telai

    4,7

    p/st

    8714 91 30

    – – –  Forcelle

    4,7

    p/st

    8714 91 90

    – – –  Parti

    4,7

    8714 92

    – –  Cerchioni e raggi

     

     

    8714 92 10

    – – –  Cerchioni

    4,7

    p/st

    8714 92 90

    – – –  Raggi

    4,7

    8714 93

    – –  Mozzi (diversi dai mozzi-freno) e pignoni di ruote libere

     

     

    8714 93 10

    – – –  Mozzi

    4,7

    p/st

    8714 93 90

    – – –  Pignoni di ruote libere

    4,7

    8714 94

    – –  Freni, compresi i mozzi-freno, e loro parti

     

     

    8714 94 10

    – – –  Mozzi-freno

    4,7

    p/st

    8714 94 30

    – – –  altri freni

    4,7

    8714 94 90

    – – –  Parti

    4,7

    8714 95 00

    – –  Selle

    4,7

    8714 96

    – –  Pedali e pedaliere, e loro parti

     

     

    8714 96 10

    – – –  Pedali

    4,7

    pa

    8714 96 30

    – – –  Pedaliere

    4,7

    8714 96 90

    – – –  Parti

    4,7

    8714 99

    – –  altri

     

     

    8714 99 10

    – – –  Manubri

    4,7

    p/st

    8714 99 30

    – – –  Portabagagli

    4,7

    p/st

    8714 99 50

    – – –  Cambi

    4,7

    8714 99 90

    – – –  altri; parti

    4,7

    8715 00

    Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti

     

     

    8715 00 10

    –  Carrozzine, passeggini e veicoli simili

    2,7

    p/st

    8715 00 90

    –  Parti

    2,7

    8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

     

     

    8716 10

    –  Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte

     

     

    8716 10 10

    – –  Carrelli tenda e roulotte pieghevoli

    2,7

    p/st

     

    – –  altri, di peso

     

     

    8716 10 91

    – – –  inferiore o uguale a 750 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 94

    – – –  superiore a 750 kg ed inferiore o uguale a 1 600 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 96

    – – –  superiore a 1 600 kg ed inferiore o uguale a 3 500 kg

    2,7

    p/st

    8716 10 99

    – – –  superiore a 3 500 kg

    2,7

    p/st

    8716 20 00

    –  Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli

    2,7

    p/st

     

    –  altri rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci

     

     

    8716 31 00

    – –  Cisterne

    2,7

    p/st

    8716 39

    – –  altri

     

     

    8716 39 10

    – – –  appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)

    2,7

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

     

    – – – –  nuovi

     

     

    8716 39 30

    – – – – –  Semirimorchi

    2,7

    p/st

     

    – – – – –  altri

     

     

    8716 39 51

    – – – – – –  con un asse

    2,7

    p/st

    8716 39 59

    – – – – – –  altri

    2,7

    p/st

    8716 39 80

    – – – –  usati

    2,7

    p/st

    8716 40 00

    –  altri rimorchi e semirimorchi

    2,7

    8716 80 00

    –  altri veicoli

    1,7

    8716 90

    –  Parti

     

     

    8716 90 10

    – –  Telai

    1,7

    8716 90 30

    – –  Carrozzerie

    1,7

    8716 90 50

    – –  Assi

    1,7

    8716 90 90

    – –  altre

    1,7

    CAPITOLO 88

    NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE

    Nota di sottovoci

    1.

    Per l'applicazione delle sottovoci da 8802 11 a 8802 40 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8801 00

    Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore

     

     

    8801 00 10

    –  Palloni e dirigibili; alianti e ali volanti, deltaplani

    3,7

    p/st

    8801 00 90

    –  altri

    2,7

    p/st

    8802

    Altri veicoli aerei (per esempio: elicotteri, aeroplani); veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

     

     

     

    –  Elicotteri

     

     

    8802 11 00

    – –  di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

    7,5

    p/st

    8802 12 00

    – –  di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 20 00

    –  Aeroplani ed altri veicoli aerei, di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg

    7,7

    p/st

    8802 30 00

    –  Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 2 000 kg ed inferiore o uguale a 15 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 40 00

    –  Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto superiore a 15 000 kg

    2,7

    p/st

    8802 60

    –  Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

     

     

    8802 60 10

    – –  Veicoli spaziali (compresi i satelliti)

    4,2

    p/st

    8802 60 90

    – –  Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

    4,2

    p/st

    8803

    Parti degli apparecchi delle voci 8801 o 8802

     

     

    8803 10 00

    –  Eliche e rotori, e loro parti

    2,7 (103)

    8803 20 00

    –  Carrelli di atterraggio e loro parti

    2,7 (103)

    8803 30 00

    –  altre parti di aeroplani o di elicotteri

    2,7 (103)

    8803 90

    –  altre

     

     

    8803 90 10

    – –  di cervi volanti

    1,7

    8803 90 20

    – –  di veicoli spaziali (compresi i satelliti)

    1,7

    8803 90 30

    – –  di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita

    1,7

    8803 90 90

    – –  altre

    2,7 (103)

    8804 00 00

    Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendii) e rotochutes; loro parti ed accessori

    2,7

    8805

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti

     

     

    8805 10

    –  Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili e loro parti

     

     

    8805 10 10

    – –  Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti

    2,7

    8805 10 90

    – –  altre

    1,7

     

    –  Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti

     

     

    8805 21 00

    – –  Simulatori di combattimento aereo e loro parti

    1,7

    8805 29 00

    – –  altri

    1,7

    CAPITOLO 89

    NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE

    Nota

    1.

    Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.

    Note complementari

    1.

    Rientrano nelle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 o 8906 90 10 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.

    2.

    Rientrano nelle sottovoci 8905 10 10 e 8905 90 10 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.

    3.

    Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:

    pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi;

    articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    8901

    Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

     

     

    8901 10

    –  Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

     

     

    8901 10 10

    – –  per la navigazione marittima

    esenzione

    GT

    8901 10 90

    – –  altri

    1,7

    p/st

    8901 20

    –  Navi cisterna

     

     

    8901 20 10

    – –  per la navigazione marittima

    esenzione

    GT

    8901 20 90

    – –  altre

    1,7

    ct/l

    8901 30

    –  Navi frigorifere diverse da quelle della sottovoce 8901 20

     

     

    8901 30 10

    – –  per la navigazione marittima

    esenzione

    GT

    8901 30 90

    – –  altre

    1,7

    ct/l

    8901 90

    –  altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

     

     

    8901 90 10

    – –  per la navigazione marittima

    esenzione

    GT

     

    – –  altre

     

     

    8901 90 91

    – – –  senza propulsione meccanica

    1,7

    ct/l

    8901 90 99

    – – –  a propulsione meccanica

    1,7

    ct/l

    8902 00

    Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca

     

     

     

    –  per la navigazione marittima

     

     

    8902 00 12

    – –  di stazza lorda superiore a 250

    esenzione

    GT

    8902 00 18

    – –  di stazza lorda inferiore o uguale a 250

    esenzione

    p/st

    8902 00 90

    –  altre

    1,7

    p/st

    8903

    Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

     

     

    8903 10

    –  Imbarcazioni pneumatiche

     

     

    8903 10 10

    – –  di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

    2,7

    p/st

    8903 10 90

    – –  altre

    1,7

    p/st

     

    –  Altri

     

     

    8903 91

    – –  Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario

     

     

    8903 91 10

    – – –  per la navigazione marittima

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    8903 91 92

    – – – –  di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 91 99

    – – – –  di lunghezza superiore a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 92

    – –  Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo

     

     

    8903 92 10

    – – –  per la navigazione marittima

    esenzione

    p/st

     

    – – –  altri

     

     

    8903 92 91

    – – – –  di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 92 99

    – – – –  di lunghezza superiore a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 99

    – –  altre

     

     

    8903 99 10

    – – –  di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

    2,7

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    8903 99 91

    – – – –  di lunghezza inferiore o uguale a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8903 99 99

    – – – –  di lunghezza superiore a 7,5 m

    1,7

    p/st

    8904 00

    Rimorchiatori e spintori

     

     

    8904 00 10

    –  Rimorchiatori

    esenzione

     

    –  Spintori

     

     

    8904 00 91

    – –  per la navigazione marittima

    esenzione

    8904 00 99

    – –  altri

    1,7

    8905

    Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

     

     

    8905 10

    –  Draghe

     

     

    8905 10 10

    – –  per la navigazione marittima

    esenzione

    p/st

    8905 10 90

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8905 20 00

    –  Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

    esenzione

    p/st

    8905 90

    –  altri

     

     

    8905 90 10

    – –  per la navigazione marittima

    esenzione

    p/st

    8905 90 90

    – –  altre

    1,7

    p/st

    8906

    Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

     

     

    8906 10 00

    –  Navi da guerra

    esenzione

    8906 90

    –  altre

     

     

    8906 90 10

    – –  per la navigazione marittima

    esenzione

    p/st

     

    – –  altre

     

     

    8906 90 91

    – – –  di peso unitario inferiore o uguale a 100 kg

    2,7

    p/st

    8906 90 99

    – – –  altre

    1,7

    p/st

    8907

    Altri congegni galleggianti (per esempio: zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio e gavitelli)

     

     

    8907 10 00

    –  Zattere gonfiabili

    2,7

    8907 90 00

    –  altri

    2,7

    8908 00 00

    Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione (11)

    esenzione

    SEZIONE XVIII

    STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

    CAPITOLO 90

    STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita (voce 4016), di cuoio naturale o ricostituito (voce 4205), di materie tessili (voce 5911);

    b)

    le cinte e le fasce di materia tessile, la cui funzione è data unicamente dall'elasticità per sostenere e mantenere l'organo (per esempio: cinte di gravidanza, fasce toraciche, fasce addominali, fasce per le articolazioni o per i muscoli) (sezione XI);

    c)

    i prodotti refrattari della voce 6903; gli oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, della voce 6909;

    d)

    gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce 7009 e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica (voce 8306 o capitolo 71);

    e)

    gli oggetti di vetro delle voci 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 o 7017;

    f)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    g)

    le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti «ottici»), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria della voce 8481; macchine e apparecchi della voce 8486, compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori;

    h)

    i fari del genere di quelli utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli (voce 8512); le lampade elettriche portatili della voce 8513; gli apparecchi cinematografici per la registrazione o la riproduzione del suono, nonché gli apparecchi per la riproduzione in serie dei supporti del suono (voci 8519 o 8520); i lettori di suono (pick-up) (voce 8522); telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (voce 8525); gli apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio, gli apparecchi di radionavigazione e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526); i connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche (voce 8536); gli apparecchi di comando digitale della voce 8537; gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» della voce 8539; i cavi di fibre ottiche della voce 8544;

    ij)

    i proiettori della voce 9405;

    k)

    gli oggetti del capitolo 95;

    l)

    le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite;

    m)

    le bobine e i supporti simili (classificazione secondo la materia costitutiva; per esempio: voce 3923, sezione XV).

    2.

    Con riserva delle disposizioni di cui alla nota 1 precedente, le parti ed accessori di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti di questo capitolo sono da classificare sulla base delle seguenti regole:

    a)

    le parti ed accessori che consistono in oggetti compresi in una qualsiasi voce di questo capitolo o dei capitoli 84, 85 o 91 (diverse dalle voci 8487, 8548 o 9033) rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine, gli apparecchi o gli strumenti ai quali essi sono destinati;

    b)

    le parti ed accessori, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina, uno strumento o un apparecchio particolari o a più macchine, strumenti o apparecchi di una stessa voce (anche delle voci 9010, 9013 o 9031), sono classificati nella voce afferente a detta o a dette macchine, strumenti o apparecchi;

    c)

    le altre parti ed accessori rientrano nella voce 9033.

    3.

    Le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

    4.

    La voce 9005 non comprende i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento né gli strumenti ottici per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI (voce 9013).

    5.

    Le macchine, apparecchi e strumenti ottici di misura o di controllo, che possono essere classificati sia nella voce 9013 sia nella voce 9031, sono classificati in quest'ultima voce.

    6.

    Ai sensi della voce 9021, sono considerati «oggetti e apparecchi ortopedici» gli oggetti e apparecchi che servono:

    a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;

    a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una lesione.

    Gli oggetti e apparecchi ortopedici comprendono le scarpe ortopediche come anche le suole interne speciali, concepite per correggere le affezioni ortopediche del piede, a condizione che esse siano 1) fabbricate su misura o 2) fabbricate in serie ma presentate per unità e non per paia e concepite per essere adattate ad ogni piede indistintamente.

    7.

    La voce 9032 comprende unicamente:

    a)

    gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi, o per il controllo automatico delle temperature, anche se il loro funzionamento si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore, e la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzato da eventuali disturbi, grazie ad una misurazione continua o periodica del suo valore reale;

    b)

    i regolatori automatici di grandezze elettriche, nonché i regolatori automatici di altre grandezze la cui funzione si basa su un fenomeno elettrico variabile con il fattore da regolare, e che hanno la funzione di portare questo fattore a un valore prescritto e di mantenerlo senza essere influenzati da eventuali distrurbi, grazie alla misura continua o periodica del suo valore reale.

    Nota complementare

    1.

    Sono considerati come «elettronici», ai sensi delle sottovoci 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13, 9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 e 9032 10 20, gli strumenti ed apparecchi costituiti da uno o più oggetti classificabili nelle voci 8540, 8541 o 8542. Tuttavia, per l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione gli oggetti delle voci 8540, 8541 o 8542 che hanno unicamente la funzione di raddrizzatori di corrente o che sono presenti soltanto nella parte alimentazione di detti strumenti o apparecchi.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9001

    Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

     

     

    9001 10

    –  Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche

     

     

    9001 10 10

    – –  Cavi conduttori di immagini

    2,9

    9001 10 90

    – –  altri

    2,9

    9001 20 00

    –  Materie polarizzanti in fogli o in lastre

    2,9

    9001 30 00

    –  Lenti oftalmiche a contatto

    2,9

    p/st

    9001 40

    –  Lenti per occhiali, di vetro

     

     

    9001 40 20

    – –  non correttive

    2,9

    p/st

     

    – –  correttive

     

     

     

    – – –  completamente lavorate sulle due facce

     

     

    9001 40 41

    – – – –  unifocali

    2,9

    p/st

    9001 40 49

    – – – –  altre

    2,9

    p/st

    9001 40 80

    – – –  altre

    2,9

    p/st

    9001 50

    –  Lenti per occhiali, di altre materie

     

     

    9001 50 20

    – –  non correttive

    2,9

    p/st

     

    – –  correttive

     

     

     

    – – –  completamente lavorate sulle due facce

     

     

    9001 50 41

    – – – –  unifocali

    2,9

    p/st

    9001 50 49

    – – – –  altre

    2,9

    p/st

    9001 50 80

    – – –  altre

    2,9

    p/st

    9001 90 00

    –  altri

    2,9

    9002

    Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

     

     

     

    –  Obiettivi

     

     

    9002 11 00

    – –  per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

    6,7

    p/st

    9002 19 00

    – –  altri

    6,7

    p/st

    9002 20 00

    –  Filtri

    6,7

    p/st

    9002 90 00

    –  altri

    6,7

    9003

    Montature per occhiali o per oggetti simili, e loro parti

     

     

     

    –  Montature

     

     

    9003 11 00

    – –  di materie plastiche

    2,2

    p/st

    9003 19

    – –  di altre materie

     

     

    9003 19 10

    – – –  di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    2,2

    p/st

    9003 19 30

    – – –  di metalli comuni

    2,2

    p/st

    9003 19 90

    – – –  di altre materie

    2,2

    p/st

    9003 90 00

    –  Parti

    2,2

    9004

    Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

     

     

    9004 10

    –  Occhiali da sole

     

     

    9004 10 10

    – –  con vetri lavorati otticamente

    2,9

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    9004 10 91

    – – –  con lenti di materie plastiche

    2,9

    p/st

    9004 10 99

    – – –  altri

    2,9

    p/st

    9004 90

    –  altri

     

     

    9004 90 10

    – –  con lenti di materie plastiche

    2,9

    9004 90 90

    – –  altri

    2,9

    9005

    Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia

     

     

    9005 10 00

    –  Binocoli

    4,2

    p/st

    9005 80 00

    –  altri strumenti

    4,2

    9005 90 00

    –  Parti ed accessori (compresi i sostegni)

    4,2

    9006

    Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

     

     

    9006 10 00

    –  Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa

    4,2

    p/st

    9006 30 00

    –  Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia o per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

    4,2

    p/st

    9006 40 00

    –  Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei

    3,2

    p/st

     

    –  altri apparecchi fotografici

     

     

    9006 51 00

    – –  con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza non superiore a 35 mm

    4,2

    p/st

    9006 52 00

    – –  altri, per pellicole in rotoli di larghezza inferiore a 35 mm

    4,2

    p/st

    9006 53

    – –  altri, per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm

     

     

    9006 53 10

    – – –  Apparecchi fotografici non ricaricabili

    4,2

    p/st

    9006 53 80

    – – –  altri

    4,2

    p/st

    9006 59 00

    – –  altri

    4,2

    p/st

     

    –  Apparecchi e dispositivi comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia

     

     

    9006 61 00

    – –  Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce (detti «flash elettronici»)

    3,2

    p/st

    9006 69 00

    – –  altri

    3,2

    p/st

     

    –  Parti ed accessori

     

     

    9006 91 00

    – –  di apparecchi fotografici

    3,7

    9006 99 00

    – –  altri

    3,2

    9007

    Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

     

     

     

    –  Cineprese

     

     

    9007 11 00

    – –  per film di larghezza inferiore a 16 mm o per film 2 mm × 8 mm

    3,7

    p/st

    9007 19 00

    – –  altri

    3,7

    p/st

    9007 20 00

    –  Proiettori

    3,7

    p/st

     

    –  Parti ed accessori

     

     

    9007 91 00

    – –  di cineprese

    3,7

    9007 92 00

    – –  di proiettori

    3,7

    9008

    Proiettori di immagini fisse; apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

     

     

    9008 10 00

    –  Proiettori di diapositive

    3,7

    p/st

    9008 20 00

    –  Lettori di microfilm, di microschede o di altri microformati, anche in grado di fornire copie

    3,7

    p/st

    9008 30 00

    –  altri proiettori di immagini fisse

    3,7

    p/st

    9008 40 00

    –  Apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

    3,7

    p/st

    9008 90 00

    –  Parti ed accessori

    3,7

    9009

     

     

     

    9010

    Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; negatoscopi; schermi per proiezioni

     

     

    9010 10 00

    –  Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica

    2,7

    9010 50 00

    –  altri apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici; negatoscopi

    2,7

    9010 60 00

    –  Schermi per proiezioni

    2,7

    9010 90 00

    –  Parti ed accessori

    2,7

    9011

    Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

     

     

    9011 10

    –  Microscopi stereoscopici

     

     

    9011 10 10

    – –  provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore

    esenzione

    p/st

    9011 10 90

    – –  altri

    6,7

    p/st

    9011 20

    –  altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

     

     

    9011 20 10

    – –  Microscopi fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore

    esenzione

    p/st

    9011 20 90

    – –  altri

    6,7

    p/st

    9011 80 00

    –  altri microscopi

    6,7

    p/st

    9011 90

    –  Parti ed accessori

     

     

    9011 90 10

    – –  di apparecchi delle sottovoci 9011 10 10 o 9011 20 10

    esenzione

    9011 90 90

    – –  altri

    6,7

    9012

    Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

     

     

    9012 10

    –  Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi

     

     

    9012 10 10

    – –  Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o reticoli a semiconduttore

    esenzione

    9012 10 90

    – –  altri

    3,7

    9012 90

    –  Parti ed accessori

     

     

    9012 90 10

    – –  di apparecchi della sottovoce 9012 10 10

    esenzione

    9012 90 90

    – –  altri

    3,7

    9013

    Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    9013 10 00

    –  Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

    4,7

    9013 20 00

    –  Laser, diversi dai diodi laser

    4,7

    9013 80

    –  altri dispositivi, apparecchi e strumenti

     

     

     

    – –  Dispositivi a cristalli liquidi

     

     

    9013 80 20

    – – –  Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva

    esenzione

    9013 80 30

    – – –  altri

    esenzione

    9013 80 90

    – –  altri

    4,7

    9013 90

    –  Parti ed accessori

     

     

    9013 90 10

    – –  per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)

    esenzione

    9013 90 90

    – –  altri

    4,7

    9014

    Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione

     

     

    9014 10 00

    –  Bussole, comprese quelle di navigazione

    2,7

    9014 20

    –  Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)

     

     

    9014 20 20

    – –  Centrali inerziali

    3,7

    p/st

    9014 20 80

    – –  altri

    3,7

    9014 80 00

    –  altri strumenti ed apparecchi

    3,7

    9014 90 00

    –  Parti ed accessori

    2,7

    9015

    Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

     

     

    9015 10

    –  Telemetri

     

     

    9015 10 10

    – –  elettronici

    3,7

    9015 10 90

    – –  altri

    2,7

    9015 20

    –  Teodoliti e tacheometri

     

     

    9015 20 10

    – –  elettronici

    3,7

    9015 20 90

    – –  altri

    2,7

    9015 30

    –  Livelle

     

     

    9015 30 10

    – –  elettroniche

    3,7

    9015 30 90

    – –  altre

    2,7

    9015 40

    –  Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria

     

     

    9015 40 10

    – –  elettronici

    3,7

    9015 40 90

    – –  altri

    2,7

    9015 80

    –  altri strumenti ed apparecchi

     

     

     

    – –  elettronici

     

     

    9015 80 11

    – – –  di meteorologia, idrologia e geofisica

    3,7

    9015 80 19

    – – –  altri

    3,7

     

    – –  altri

     

     

    9015 80 91

    – – –  di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia

    2,7

    9015 80 93

    – – –  di meteorologia, idrologia e geofisica

    2,7

    9015 80 99

    – – –  altri

    2,7

    9015 90 00

    –  Parti ed accessori

    2,7

    9016 00

    Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

     

     

    9016 00 10

    –  Bilance

    3,7

    p/st

    9016 00 90

    –  Parti ed accessori

    3,7

    9017

    Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

     

     

    9017 10

    –  Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche

     

     

    9017 10 10

    – –  Tracciatori

    esenzione

    p/st

    9017 10 90

    – –  altri

    2,7

    p/st

    9017 20

    –  altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo

     

     

    9017 20 05

    – –  Tracciatori

    esenzione

    p/st

     

    – –  altri strumenti da disegno

     

     

    9017 20 11

    – – –  Scatole di compassi

    2,7

    p/st

    9017 20 19

    – – –  altri

    2,7

    9017 20 39

    – –  altri strumenti da traccia

    2,7

    p/st

    9017 20 90

    – –  altri strumenti da calcolo

    2,7

    p/st

    9017 30

    –  Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili

     

     

    9017 30 10

    – –  Micrometri, noni o calibri a corsoio

    2,7

    p/st

    9017 30 90

    – –  altri (esclusi i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della voce 9031)

    2,7

    p/st

    9017 80

    –  altri strumenti

     

     

    9017 80 10

    – –  Metri e regoli graduati

    2,7

    9017 80 90

    – –  altri

    2,7

    9017 90 00

    –  Parti ed accessori

    2,7

    9018

    Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici

     

     

     

    –  Apparecchi di elettrodiagnosi (compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici)

     

     

    9018 11 00

    – –  Elettrocardiografi

    esenzione

    9018 12 00

    – –  Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica

    esenzione

    9018 13 00

    – –  Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica

    esenzione

    9018 14 00

    – –  Apparecchi per scintigrafia

    esenzione

    9018 19

    – –  altri

     

     

    9018 19 10

    – – –  Apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici

    esenzione

    9018 19 90

    – – –  altri

    esenzione

    9018 20 00

    –  Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi

    esenzione

     

    –  Siringhe, aghi, cateteri, cannule e strumenti simili

     

     

    9018 31

    – –  Siringhe, con o senza aghi

     

     

    9018 31 10

    – – –  di materie plastiche

    esenzione

    9018 31 90

    – – –  altri

    esenzione

    9018 32

    – –  Aghi tubolari di metallo ed aghi per suture

     

     

    9018 32 10

    – – –  Aghi tubolari di metallo

    esenzione

    9018 32 90

    – – –  Aghi per suture

    esenzione

    9018 39 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altri strumenti ed apparecchi, per l'odontoiatria

     

     

    9018 41 00

    – –  Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti

    esenzione

    9018 49

    – –  altri

     

     

    9018 49 10

    – – –  Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici

    esenzione

    9018 49 90

    – – –  altri

    esenzione

    9018 50

    –  altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia

     

     

    9018 50 10

    – –  non ottici

    esenzione

    9018 50 90

    – –  ottici

    esenzione

    9018 90

    –  altri strumenti ed apparecchi

     

     

    9018 90 10

    – –  Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa

    esenzione

    9018 90 20

    – –  Endoscopi

    esenzione

    9018 90 30

    – –  Reni artificiali

    esenzione

     

    – –  Apparecchi di diatermia

     

     

    9018 90 41

    – – –  ad ultrasuoni

    esenzione

    9018 90 49

    – – –  altri

    esenzione

    9018 90 50

    – –  Apparecchi per trasfusione

    esenzione

    9018 90 60

    – –  Strumenti ed apparecchi di anestesia

    esenzione

    9018 90 70

    – –  Litotritori ad ultrasuoni

    esenzione

    9018 90 75

    – –  Apparecchi per la stimolazione nervosa

    esenzione

    9018 90 85

    – –  altri

    esenzione

    9019

    Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

     

     

    9019 10

    –  Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica

     

     

    9019 10 10

    – –  Vibromassaggiatori elettrici

    esenzione

    9019 10 90

    – –  altri

    esenzione

    9019 20 00

    –  Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

    esenzione

    9020 00 00

    Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

    1,7

    9021

    Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità

     

     

    9021 10

    –  Oggetti e apparecchi di ortopedia o per fratture

     

     

    9021 10 10

    – –  Oggetti e apparecchi di ortopedia

    esenzione

    9021 10 90

    – –  Oggetti e apparecchi per fratture

    esenzione

     

    –  Oggetti e apparecchi dentari

     

     

    9021 21

    – –  Denti artificiali

     

     

    9021 21 10

    – – –  di materie plastiche

    esenzione

    100 p/st

    9021 21 90

    – – –  di altre materie

    esenzione

    100 p/st

    9021 29 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altri oggetti e apparecchi di protesi

     

     

    9021 31 00

    – –  Protesi articolari

    esenzione

    9021 39

    – –  altri

     

     

    9021 39 10

    – – –  Protesi oculistica

    esenzione

    9021 39 90

    – – –  altri

    esenzione

    9021 40 00

    –  Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori

    esenzione

    p/st

    9021 50 00

    –  Stimolatori cardiaci («pacemakers») escluse le parti ed accessori

    esenzione

    p/st

    9021 90

    –  altri

     

     

    9021 90 10

    – –  Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi

    esenzione

    9021 90 90

    – –  altri

    esenzione

    9022

    Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento

     

     

     

    –  Apparecchi a raggi X, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia

     

     

    9022 12 00

    – –  Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione

    esenzione

    p/st

    9022 13 00

    – –  Apparecchi per uso odontoiatrico

    esenzione

    p/st

    9022 14 00

    – –  altri, per uso medico, chirurgico o veterinario

    esenzione

    p/st

    9022 19 00

    – –  per altri usi

    esenzione

    p/st

     

    –  Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia

     

     

    9022 21 00

    – –  per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

    esenzione

    p/st

    9022 29 00

    – –  per altri usi

    2,1

    p/st

    9022 30 00

    –  Tubi a raggi X

    2,1

    p/st

    9022 90

    –  altri, comprese le parti ed accessori

     

     

    9022 90 10

    – –  Schermi radiologici, compresi gli schermi rinforzatori; diaframmi e griglie antidiffusori

    2,1

    9022 90 90

    – –  altri

    2,1

    9023 00

    Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni), non suscettibili di altri usi

     

     

    9023 00 10

    –  per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica

    1,4

    9023 00 80

    –  altri

    1,4 (104)

    9024

    Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

     

     

    9024 10

    –  Macchine ed apparecchi per prove su metalli

     

     

     

    – –  elettronici

     

     

    9024 10 11

    – – –  universali e per prove di trazione

    3,2

    9024 10 13

    – – –  per prove di durezza

    3,2

    9024 10 19

    – – –  altri

    3,2

    9024 10 90

    – –  altri

    2,1

    9024 80

    –  altre macchine ed apparecchi

     

     

     

    – –  elettronici

     

     

    9024 80 11

    – – –  per prove su tessili, carta e cartoni

    3,2

    9024 80 19

    – – –  altri

    3,2

    9024 80 90

    – –  altri

    2,1

    9024 90 00

    –  Parti ed accessori

    2,1

    9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

     

     

     

    –  Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

     

     

    9025 11

    – –  a liquido, a lettura diretta

     

     

    9025 11 20

    – – –  per uso clinico

    esenzione

    p/st

    9025 11 80

    – – –  altri

    2,8

    p/st

    9025 19

    – –  altri

     

     

    9025 19 20

    – – –  elettronici

    3,2

    p/st

    9025 19 80

    – – –  altri

    2,1

    p/st

    9025 80

    –  altri strumenti

     

     

    9025 80 20

    – –  Barometri, non combinati con altri strumenti

    2,1

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    9025 80 40

    – – –  elettronici

    3,2

    9025 80 80

    – – –  altri

    2,1

    9025 90 00

    –  Parti ed accessori

    3,2

    9026

    Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

     

     

    9026 10

    –  per la misura o il controllo della portata o del livello dei liquidi

     

     

     

    – –  elettronici

     

     

    9026 10 21

    – – –  Misuratori di portata

    esenzione

    p/st

    9026 10 29

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    9026 10 81

    – – –  Misuratori di portata

    esenzione

    p/st

    9026 10 89

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

    9026 20

    –  per la misura o il controllo della pressione

     

     

    9026 20 20

    – –  elettronici

    esenzione

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    9026 20 40

    – – –  Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica

    esenzione

    p/st

    9026 20 80

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

    9026 80

    –  altri strumenti ed apparecchi

     

     

    9026 80 20

    – –  elettronici

    esenzione

    9026 80 80

    – –  altri

    esenzione

    9026 90 00

    –  Parti ed accessori

    esenzione

    9027

    Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

     

     

    9027 10

    –  Analizzatori di gas o di fumi

     

     

    9027 10 10

    – –  elettronici

    2,5

    p/st

    9027 10 90

    – –  altri

    2,5

    p/st

    9027 20 00

    –  Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi

    esenzione

    9027 30 00

    –  Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

    esenzione

    9027 50 00

    –  altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)

    esenzione

    9027 80

    –  altri strumenti ed apparecchi

     

     

    9027 80 05

    – –  Indicatori dei tempi di posa

    2,5

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  elettronici

     

     

    9027 80 11

    – – – –  pH metri, rH metri e altri apparecchi per misurare la conducibilità

    esenzione

    9027 80 13

    – – – –  Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD

    esenzione

    9027 80 17

    – – – –  altri

    esenzione

     

    – – –  altri

     

     

    9027 80 91

    – – – –  Viscosimetri, porosimetri e dilatometri

    esenzione

    9027 80 93

    – – – –  Apparecchi per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti e conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD

    esenzione

    9027 80 97

    – – – –  altri

    esenzione

    9027 90

    –  Microtomi; parti ed accessori

     

     

    9027 90 10

    – –  Microtomi

    2,5

    p/st

     

    – –  Parti ed accessori

     

     

    9027 90 50

    – – –  di apparecchi delle sottovoci da 9027 20 a 9027 80

    esenzione

    9027 90 80

    – – –  di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi

    2,5

    9028

    Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

     

     

    9028 10 00

    –  Contatori di gas

    2,1

    p/st

    9028 20 00

    –  Contatori di liquidi

    2,1

    p/st

    9028 30

    –  Contatori di elettricità

     

     

     

    – –  per corrente alternata

     

     

    9028 30 11

    – – –  monofase

    2,1

    p/st

    9028 30 19

    – – –  polifase

    2,1

    p/st

    9028 30 90

    – –  altri

    2,1

    p/st

    9028 90

    –  Parti ed accessori

     

     

    9028 90 10

    – –  di contatori elettrici

    2,1

    9028 90 90

    – –  altri

    2,1

    9029

    Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

     

     

    9029 10 00

    –  Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili

    1,9

    9029 20

    –  Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi

     

     

     

    – –  Indicatori di velocità e tachimetri

     

     

    9029 20 31

    – – –  Indicatori di velocità per veicoli terrestri

    2,6

    9029 20 38

    – – –  altri

    2,6

    9029 20 90

    – –  Stroboscopi

    2,6

    9029 90 00

    –  Parti ed accessori

    2,2

    9030

    Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

     

     

    9030 10 00

    –  Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti

    4,2

    9030 20

    –  Oscilloscopi ed oscillografi

     

     

    9030 20 10

    – –  catodici

    4,2

    9030 20 30

    – –  altri, con dispositivo registratore

    esenzione

     

    – –  altri

     

     

    9030 20 91

    – – –  elettronici

    esenzione

    9030 20 99

    – – –  altri

    2,1

     

    –  Altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell’intensità, della resistenza o della potenza

     

     

    9030 31 00

    – –  Multimetri, senza dispositivo registratore

    4,2

    9030 32 00

    – –  Multimetri, con dispositivo registratore

    esenzione

    9030 33

    – –  altri, senza dispositivo registratore

     

     

    9030 33 10

    – – –  elettronici

    4,2

     

    – – –  altri

     

     

    9030 33 91

    – – – –  Voltametri

    2,1

    9030 33 99

    – – – –  altri

    2,1

    9030 39 00

    – –  altri, con dispositivo registratore

    esenzione

    9030 40 00

    –  altri strumenti ed apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione (per esempio: ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri)

    esenzione

     

    –  altri strumenti ed apparecchi

     

     

    9030 82 00

    – –  per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    9030 84 00

    – –  altri, con dispositivo registratore

    esenzione

    9030 89

    – –  altri

     

     

    9030 89 30

    – – –  elettronici

    esenzione

    9030 89 90

    – – –  altri

    2,1

    9030 90

    –  Parti ed accessori

     

     

    9030 90 20

    – –  per apparecchi della sottovoce 9030 82 00

    esenzione

    9030 90 85

    – –  altri

    2,5

    9031

    Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

     

     

    9031 10 00

    –  Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche

    2,8

    9031 20 00

    –  Banchi di prova

    2,8

     

    –  altri strumenti ed apparecchi ottici

     

     

    9031 41 00

    – –  per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

    esenzione

    9031 49

    – –  altri

     

     

    9031 49 10

    – – –  Proiettori di profili

    2,8

    p/st

    9031 49 90

    – – –  altri

    esenzione

    9031 80

    –  altri strumenti, apparecchi e macchine

     

     

     

    – –  elettronici

     

     

     

    – – –  per la misura o il controllo di grandezze geometriche

     

     

    9031 80 32

    – – – –  per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

    2,8 (17)

    9031 80 34

    – – – –  altri

    2,8

    9031 80 38

    – – –  altri

    4

     

    – –  altri

     

     

    9031 80 91

    – – –  per la misura o il controllo di grandezze geometriche

    2,8

    9031 80 98

    – – –  altri

    4

    9031 90

    –  Parti ed accessori

     

     

    9031 90 20

    – –  per apparecchi della sottovoce 9031 41 00 o per strumenti ed apparecchi ottici per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 9031 49 90

    esenzione

    9031 90 30

    – –  per apparecchi della sottovoce 9031 80 32

    2,8 (17)

    9031 90 85

    – –  altri

    2,8

    9032

    Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

     

     

    9032 10

    –  Termostati

     

     

    9032 10 20

    – –  elettronici

    2,8

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    9032 10 81

    – – –  con dispositivo elettrico di scatto

    2,1

    p/st

    9032 10 89

    – – –  altri

    2,1

    p/st

    9032 20 00

    –  Manostati (pressostati)

    2,8

    p/st

     

    –  altri strumenti ed apparecchi

     

     

    9032 81 00

    – –  idraulici o pneumatici

    2,8

    9032 89 00

    – –  altri

    2,8

    9032 90 00

    –  Parti ed accessori

    2,8

    9033 00 00

    Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

    3,7

    CAPITOLO 91

    OROLOGERIA

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i vetri per orologeria e i pesi per orologi (regime della materia costitutiva);

    b)

    le catene per orologi (voci 7113 o 7117 secondo il caso);

    c)

    le forniture di impiego generale ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) o di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi (generalmente voce 7115); tuttavia le molle per orologeria (comprese le spirali) rientrano nella voce 9114;

    d)

    le sfere per cuscinetti (voci 7326 o 8482 secondo il caso);

    e)

    gli oggetti della voce 8412, costruiti per funzionare senza scappamento;

    f)

    i cuscinetti a sfere (voce 8482);

    g)

    gli oggetti del capitolo 85, non ancora uniti tra loro o con altri elementi in modo da formare dei movimenti di orologeria o delle parti riconoscibili per essere destinate esclusivamente o principalmente a detti movimenti (capitolo 85).

    2.

    Rientrano nella voce 9101 solamente gli orologi la cui cassa è costituita interamente da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, o da queste stesse materie associate con perle fini o coltivate con pietre preziose (gemme), con pietre semipreziose (fini), con pietre sintetiche o ricostituite delle voci da 7101 a 7104. Gli orologi la cui cassa è di metallo comune incrostato con metalli preziosi sono classificati nella voce 9102.

    3.

    Per l'applicazione di questo capitolo, si considerano come «movimenti di orologi tascabili» i dispositivi la cui regolazione è assicurata da un bilanciere-spirale, un quarzo o da un qualsiasi altro sistema atto a determinare gli intervalli di tempo, con un indicatore o un sistema che permette di incorporare un indicatore meccanico. Lo spessore di questi movimenti non deve superare 12 mm e la loro larghezza, la loro lunghezza o il loro diametro non debbono superare 50 mm.

    4.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1, i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, sono classificati in questo capitolo.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9101

    Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi), con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

     

    –  Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato

     

     

    9101 11 00

    – –  solamente con indicatore meccanico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 19 00

    – –  altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    –  altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato

     

     

    9101 21 00

    – –  a carica automatica

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 29 00

    – –  altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    –  altri

     

     

    9101 91 00

    – –  a funzionamento elettrico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9101 99 00

    – –  altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102

    Orologi da polso, da tasca e simili (compresi i contatori di tempo degli stessi tipi) diversi da quelli della voce 9101

     

     

     

    –  Orologi da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato

     

     

    9102 11 00

    – –  solamente con indicatore meccanico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 12 00

    – –  solamente con indicatore optoelettronico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 19 00

    – –  altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    –  altri orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato

     

     

    9102 21 00

    – –  a carica automatica

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 29 00

    – –  altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

     

    –  altri

     

     

    9102 91 00

    – –  a funzionamento elettrico

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9102 99 00

    – –  altri

    4,5 MIN 0,3 € p/st MAX 0,8 € p/st

    p/st

    9103

    Sveglie e pendolette, con movimento di orologi tascabili

     

     

    9103 10 00

    –  a funzionamento elettrico

    4,7

    p/st

    9103 90 00

    –  altre

    4,7

    p/st

    9104 00 00

    Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli

    3,7

    p/st

    9105

    Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

     

     

     

    –  Sveglie

     

     

    9105 11 00

    – –  a funzionamento elettrico

    4,7

    p/st

    9105 19 00

    – –  altre

    3,7

    p/st

     

    –  Pendole ed orologi, murali

     

     

    9105 21 00

    – –  a funzionamento elettrico

    4,7

    p/st

    9105 29 00

    – –  altri

    3,7

    p/st

     

    –  altri

     

     

    9105 91 00

    – –  a funzionamento elettrico

    4,7

    p/st

    9105 99

    – –  altri

     

     

    9105 99 10

    – – –  Orologi da tavolo o da caminetto

    3,7

    p/st

    9105 99 90

    – – –  altri

    3,7

    p/st

    9106

    Apparecchi di controllo del tempo e contatori di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (per esempio: registratori di presenza, orodatari, contatori di ore)

     

     

    9106 10 00

    –  Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore

    4,7

    p/st

    9106 90

    –  altri

     

     

    9106 90 10

    – –  Contatori per minuti e secondi

    4,7

    p/st

    9106 90 80

    – –  altri

    4,7

    p/st

    9107 00 00

    Interruttori orari ed altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono

    4,7

    p/st

    9108

    Movimenti di orologi tascabili, completi e montati

     

     

     

    –  a funzionamento elettrico

     

     

    9108 11 00

    – –  solamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico

    4,7

    p/st

    9108 12 00

    – –  solamente con indicatore optoelettronico

    4,7

    p/st

    9108 19 00

    – –  altri

    4,7

    p/st

    9108 20 00

    –  a carica automatica

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9108 90 00

    –  altri

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9109

    Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili

     

     

     

    –  a funzionamento elettrico

     

     

    9109 11 00

    – –  di sveglie

    4,7

    p/st

    9109 19 00

    – –  altri

    4,7

    p/st

    9109 90 00

    –  altri

    4,7

    p/st

    9110

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

     

     

     

    –  Di orologi tascabili

     

     

    9110 11

    – –  Movimenti completi, non montati o parzialmente montati «chablons»

     

     

    9110 11 10

    – – –  a bilanciere con spirale

    5 MIN 0,17 € p/st

    p/st

    9110 11 90

    – – –  altri

    4,7

    p/st

    9110 12 00

    – –  Movimenti incompleti, montati

    3,7

    9110 19 00

    – –  Sbozzi

    4,7

    9110 90 00

    –  altri

    3,7

    9111

    Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti

     

     

    9111 10 00

    –  Casse di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 20 00

    –  Casse di metalli comuni, anche dorate o argentate

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 80 00

    –  altre casse

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    p/st

    9111 90 00

    –  Parti

    0,5 € p/st MIN 2,7 MAX 4,6

    9112

    Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

     

     

    9112 20 00

    –  Casse e gabbie

    2,7

    p/st

    9112 90 00

    –  Parti

    2,7

    9113

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

     

     

    9113 10

    –  Di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

     

     

    9113 10 10

    – –  di metalli preziosi

    2,7

    9113 10 90

    – –  di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    3,7

    9113 20 00

    –  Di metalli comuni, anche dorati o argentati

    6

    9113 90

    –  altri

     

     

    9113 90 10

    – –  di cuoio naturale, artificiale o ricostituito

    6

    9113 90 80

    – –  altri

    6

    9114

    Altre forniture d'orologeria

     

     

    9114 10 00

    –  Molle, comprese le spirali

    3,7

    9114 20 00

    –  Pietre

    2,7

    9114 30 00

    –  Quadranti

    2,7

    9114 40 00

    –  Platine e ponti

    2,7

    9114 90 00

    –  altri

    2,7

    CAPITOLO 92

    STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    b)

    i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo capitolo, ma non incorporati in essi, né sistemati nella stessa custodia (capitoli 85 o 90);

    c)

    gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (voce 9503);

    d)

    gli scovolini ed altri oggetti di spazzolificio per la pulitura di strumenti musicali (voce 9603);

    e)

    gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti da collezione o di antichità (voci 9705 o 9706).

    2.

    Gli archetti, bacchette ed oggetti simili per strumenti musicali delle voci 9202 o 9206, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento di questi ultimi.

    Le carte, i dischi e i rulli della voce 9209 restano classificati in questa voce anche se sono presentati con gli strumenti o apparecchi ai quali sono destinati.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9201

    Pianoforti, anche automatici; clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera

     

     

    9201 10

    –  Pianoforti verticali

     

     

    9201 10 10

    – –  nuovi

    4

    p/st

    9201 10 90

    – –  usati

    4

    p/st

    9201 20 00

    –  Pianoforti a coda

    4

    p/st

    9201 90 00

    –  altri

    4

    9202

    Altri strumenti musicali a corde (per esempio: chitarre, violini, arpe)

     

     

    9202 10

    –  ad arco strofinato, a mezzo di un archetto

     

     

    9202 10 10

    – –  Violini

    3,2

    p/st

    9202 10 90

    – –  altri

    3,2

    p/st

    9202 90

    –  altri

     

     

    9202 90 30

    – –  Chitarre

    3,2

    p/st

    9202 90 80

    – –  altri

    3,2

    p/st

    9203

     

     

     

    9204

     

     

     

    9205

    Altri strumenti musicali ad aria (per esempio: clarinetti, trombe, cornamuse)

     

     

    9205 10 00

    –  Strumenti detti «ottoni»

    3,2

    p/st

    9205 90

    –  altri

     

     

    9205 90 10

    – –  Fisarmoniche e strumenti simili

    3,7

    p/st

    9205 90 30

    – –  Armoniche a bocca

    3,7

    p/st

    9205 90 50

    – –  Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere

    3,2

    9205 90 90

    – –  altri

    3,2

    9206 00 00

    Strumenti musicali a percussione [per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas]

    3,2

    9207

    Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (per esempio: organi, chitarre, fisarmoniche)

     

     

    9207 10

    –  Strumenti a tastiera, diversi dalle fisarmoniche

     

     

    9207 10 10

    – –  Organi

    3,2

    p/st

    9207 10 30

    – –  Pianoforti digitali

    3,2

    p/st

    9207 10 50

    – –  Sintetizzatori

    3,2

    p/st

    9207 10 80

    – –  altri

    3,2

    9207 90

    –  altri

     

     

    9207 90 10

    – –  Chitarre

    3,7

    p/st

    9207 90 90

    – –  altri

    3,7

    9208

    Scatole musicali, orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci di questo capitolo; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo ed altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca

     

     

    9208 10 00

    –  Scatole musicali

    2,7

    9208 90 00

    –  altri

    3,2

    9209

    Parti (per esempio: meccanismi per scatole musicali) ed accessori (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici) di strumenti musicali; metronomi e diapason di ogni specie

     

     

    9209 30 00

    –  Corde armoniche

    2,7

     

    –  altri

     

     

    9209 91 00

    – –  Parti ed accessori di pianoforti

    2,7

    9209 92 00

    – –  Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9202

    2,7

    9209 94 00

    – –  Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9207

    2,7

    9209 99

    – –  altri

     

     

    9209 99 20

    – – –  Parti ed accessori di strumenti musicali della voce 9205

    2,7

     

    – – –  altri

     

     

    9209 99 40

    – – – –  Metronomi e diapason

    3,2

    9209 99 50

    – – – –  Meccanismi per scatole musicali

    1,7

    9209 99 70

    – – – –  altri

    2,7

    SEZIONE XIX

    ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

    CAPITOLO 93

    ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del capitolo 36;

    b)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    c)

    i carri da combattimento e le autoblinde (voce 8710);

    d)

    i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, esclusi quelli montati sulle armi o non montati ma presentati con le armi alle quali sono destinati (capitolo 90);

    e)

    le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (capitolo 95);

    f)

    le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (voci 9705 o 9706).

    2.

    Ai sensi della voce il termine «parti» non comprende gli apparecchi radio o i radar della voce 8526.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9301

    Armi da guerra, diverse dalle rivoltelle, dalle pistole e dalle armi bianche

     

     

     

    –  Pezzi d'artiglieria (per esempio: cannoni, obici e mortai)

     

     

    9301 11 00

    – –  semoventi

    esenzione

    9301 19 00

    – –  altri

    esenzione

    9301 20 00

    –  Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili

    esenzione

    9301 90 00

    –  altre

    esenzione

    9302 00 00

    Rivoltelle e pistole, diverse da quelle delle voci 9303 o 9304

    2,7

    p/st

    9303

    Altre armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (per esempio: fucili e carabine da caccia, armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, pistole lanciarazzi ed altri congegni costruiti unicamente per il lancio di razzi di segnalazione, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, pistole a chiodo per mattatoi, cannoni lanciagomene)

     

     

    9303 10 00

    –  Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna

    3,2

    p/st

    9303 20

    –  altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con almeno una canna liscia

     

     

    9303 20 10

    – –  ad una canna liscia

    3,2

    p/st

    9303 20 95

    – –  altri

    3,2

    p/st

    9303 30 00

    –  altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

    3,2

    p/st

    9303 90 00

    –  altri

    3,2

    p/st

    9304 00 00

    Altre armi (per esempio: fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente), escluse quelle della voce 9307

    3,2

    9305

    Parti ed accessori degli oggetti delle voci da 9301 a 9304

     

     

    9305 10 00

    –  di rivoltelle o pistole

    3,2

     

    –  di fucili o carabine della voce 9303

     

     

    9305 21 00

    – –  Canne lisce

    2,7

    p/st

    9305 29 00

    – –  altri

    2,7

     

    –  altri

     

     

    9305 91 00

    – –  di armi da guerra della voce 9301

    esenzione

    9305 99 00

    – –  altre

    2,7

    9306

    Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce

     

     

     

    –  Cartucce per fucili o carabine a canna liscia e loro parti; pallini per carabine ad aria compressa

     

     

    9306 21 00

    – –  Cartucce

    2,7

    1 000 p/st

    9306 29

    – –  altri

     

     

    9306 29 40

    – – –  Bossoli

    2,7

    1 000 p/st

    9306 29 70

    – – –  altri

    2,7

    9306 30

    –  altre cartucce e loro parti

     

     

    9306 30 10

    – –  per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

    2,7

     

    – –  altre

     

     

    9306 30 30

    – – –  per armi da guerra

    1,7

     

    – – –  altre

     

     

    9306 30 91

    – – – –  Cartucce a percussione centrale

    2,7

    1 000 p/st

    9306 30 93

    – – – –  Cartucce a percussione anulare

    2,7

    1 000 p/st

    9306 30 97

    – – – –  altri

    2,7

    9306 90

    –  altri

     

     

    9306 90 10

    – –  da guerra

    1,7

    9306 90 90

    – –  altri

    2,7

    9307 00 00

    Sciabole, spade, baionette, lance ed altre armi bianche, loro parti e foderi

    1,7

    SEZIONE XX

    MERCI E PRODOTTI DIVERSI

    CAPITOLO 94

    MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;

    b)

    gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);

    c)

    gli oggetti del capitolo 71;

    d)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;

    e)

    i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;

    f)

    gli apparecchi per l'illuminazione del capitolo 85;

    g)

    i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 a 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);

    h)

    gli oggetti della voce 8714;

    ij)

    le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);

    k)

    gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);

    l)

    i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giochi della voce 9504, nonché i tavoli per giochi di prestigio e gli oggetti di decorazione (escluse le ghirlande elettriche), quali lampioni, lanterne veneziane (voce 9505).

    2.

    Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.

    Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:

    a)

    gli armadi, le biblioteche, gli scaffali ed i mobili ad elementi complementari;

    b)

    le sedie ed i letti.

    3.

    A)

    Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.

    B)

    Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401, 9402 a 9403.

    4.

    Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9401

    Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti

     

     

    9401 10 00

    –  Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    esenzione

    9401 20 00

    –  Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli

    3,7

    9401 30

    –  Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza

     

     

    9401 30 10

    – –  imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini

    esenzione

    9401 30 90

    – –  altri

    esenzione

    9401 40 00

    –  Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti

    esenzione

     

    –  Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili

     

     

    9401 51 00

    – –  di bambù o di canna d'india

    5,6

    9401 59 00

    – –  altri

    5,6

     

    –  altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno

     

     

    9401 61 00

    – –  imbottiti

    esenzione

    9401 69 00

    – –  altri

    esenzione

     

    –  altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo

     

     

    9401 71 00

    – –  imbottiti

    esenzione

    9401 79 00

    – –  altri

    esenzione

    9401 80 00

    –  altri mobili per sedersi

    esenzione

    9401 90

    –  Parti

     

     

    9401 90 10

    – –  di mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei

    1,7

     

    – –  altri

     

     

    9401 90 30

    – – –  di legno

    2,7

    9401 90 80

    – – –  altri

    2,7

    9402

    Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti

     

     

    9402 10 00

    –  Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti

    esenzione

    9402 90 00

    –  altri

    esenzione

    9403

    Altri mobili e loro parti

     

     

    9403 10

    –  Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

     

     

    9403 10 10

    – –  Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017)

    esenzione

     

    – –  altri, di altezza

     

     

     

    – – –  inferiore o uguale a 80 cm

     

     

    9403 10 51

    – – – –  Scrivanie

    esenzione

    9403 10 59

    – – – –  altri

    esenzione

     

    – – –  superiore a 80 cm

     

     

    9403 10 91

    – – – –  Armadi a porte, a sportelli o ad ante

    esenzione

    9403 10 93

    – – – –  Armadi a cassetti, classificatori e schedari

    esenzione

    9403 10 99

    – – – –  altri

    esenzione

    9403 20

    –  altri mobili di metallo

     

     

    9403 20 20

    – –  Letti

    esenzione

    9403 20 80

    – –  altri

    esenzione

    9403 30

    –  Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

     

     

     

    – –  di altezza inferiore o uguale a 80 cm

     

     

    9403 30 11

    – – –  Scrivanie

    esenzione

    9403 30 19

    – – –  altri

    esenzione

     

    – –  di altezza superiore a 80 cm

     

     

    9403 30 91

    – – –  Armadi, classificatori e schedari

    esenzione

    9403 30 99

    – – –  altri

    esenzione

    9403 40

    –  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine

     

     

    9403 40 10

    – –  Elementi di cucine componibili

    2,7

    9403 40 90

    – –  altri

    2,7

    9403 50 00

    –  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto

    esenzione

    9403 60

    –  altri mobili di legno

     

     

    9403 60 10

    – –  Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno

    esenzione

    9403 60 30

    – –  Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini

    esenzione

    9403 60 90

    – –  altri mobili di legno

    esenzione

    9403 70 00

    –  Mobili di materie plastiche

    esenzione

     

    –  Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili

     

     

    9403 81 00

    – –  di bambù o di canna d'india

    5,6

    9403 89 00

    – –  altri

    5,6

    9403 90

    –  Parti

     

     

    9403 90 10

    – –  di metallo

    2,7

    9403 90 30

    – –  di legno

    2,7

    9403 90 90

    – –  di altre materie

    2,7

    9404

    Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

     

     

    9404 10 00

    –  Sommier

    3,7

     

    –  Materassi

     

     

    9404 21

    – –  di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti

     

     

    9404 21 10

    – – –  di gomma

    3,7

    9404 21 90

    – – –  di materie plastiche

    3,7

    9404 29

    – –  di altre materie

     

     

    9404 29 10

    – – –  con molle metalliche

    3,7

    9404 29 90

    – – –  altre

    3,7

    9404 30 00

    –  Sacchi a pelo

    3,7

    p/st

    9404 90

    –  altri

     

     

    9404 90 10

    – –  imbottiti di piume o di calugine

    3,7

    9404 90 90

    – –  altri

    3,7

    9405

    Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove

     

     

    9405 10

    –  Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, esclusi quelli dei tipi utilizzati per l'illuminazione delle aree o vie pubbliche

     

     

     

    – –  di materie plastiche

     

     

    9405 10 21

    – – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    4,7

    9405 10 28

    – – –  altri

    4,7

    9405 10 30

    – –  di ceramica

    4,7

    9405 10 50

    – –  di vetro

    3,7

     

    – –  di altre materie

     

     

    9405 10 91

    – – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    2,7

    9405 10 98

    – – –  altri

    2,7

    9405 20

    –  Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici

     

     

     

    – –  di materie plastiche

     

     

    9405 20 11

    – – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    4,7

    9405 20 19

    – – –  altri

    4,7

    9405 20 30

    – –  di ceramica

    4,7

    9405 20 50

    – –  di vetro

    3,7

     

    – –  di altre materie

     

     

    9405 20 91

    – – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    2,7

    9405 20 99

    – – –  altri

    2,7

    9405 30 00

    –  Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale

    3,7

    9405 40

    –  altri apparecchi elettrici per l'illuminazione

     

     

    9405 40 10

    – –  Proiettori

    3,7

     

    – –  altri

     

     

     

    – – –  di materie plastiche

     

     

    9405 40 31

    – – – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    4,7

    9405 40 35

    – – – –  dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti

    4,7

    9405 40 39

    – – – –  altri

    4,7

     

    – – –  di altre materie

     

     

    9405 40 91

    – – – –  dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza

    2,7

    9405 40 95

    – – – –  dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti

    2,7

    9405 40 99

    – – – –  altri

    2,7

    9405 50 00

    –  Apparecchi per l'illuminazione non elettrici

    2,7

    9405 60

    –  Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili

     

     

    9405 60 20

    – –  di materie plastiche

    4,7

    9405 60 80

    – –  di altre materie

    2,7

     

    –  Parti

     

     

    9405 91

    – –  di vetro

     

     

     

    – – –  Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (esclusi i proiettori)

     

     

    9405 91 11

    – – – –  Vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle, rosoni, pendagli ed altri pezzi analoghi per lampadari

    5,7

    9405 91 19

    – – – –  altri (diffusori, plafoniere, vasche, coppe, coppelle, paralumi, globi, tulipani, ecc.)

    5,7

    9405 91 90

    – – –  altri

    3,7

    9405 92 00

    – –  di materie plastiche

    4,7

    9405 99 00

    – –  altre

    2,7

    9406 00

    Costruzioni prefabbricate

     

     

    9406 00 11

    –  Case mobili su ruote

    2,7

     

    –  altre

     

     

    9406 00 20

    – –  di legno

    2,7

     

    – –  di ferro o di acciaio

     

     

    9406 00 31

    – – –  Serre

    2,7

    9406 00 38

    – – –  altre

    2,7

    9406 00 80

    – –  di altre materie

    2,7

    CAPITOLO 95

    GIOCATTOLI, GIOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI O SPORT; LORO PARTI ED ACCESSORI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le candele (voce 3406);

    b)

    gli articoli pirotecnici per divertimento della voce 3604;

    c)

    i fili, monofilamenti, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati su misura, ma non montati come lenze, del capitolo 39, della voce 4206 o della sezione XI;

    d)

    le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304;

    e)

    gli indumenti da sport nonché gli abiti da travestimento di materie tessili dei capitoli 61 o 62;

    f)

    i vessilli ed i gran pavesi di materie tessili, nonché le vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela del capitolo 63;

    g)

    le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle) del capitolo 64 ed i copricapo speciali per la pratica degli sport del capitolo 65;

    h)

    i bastoni, i frustini, le fruste e gli oggetti simili (voce 6602), e loro parti (voce 6603);

    ij)

    gli occhi di vetro non montati per bambole o altri giocattoli della voce 7018;

    k)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    l)

    le campane, i campanelli, i gong ed oggetti simili della voce 8306;

    m)

    le pompe per liquidi (voce 8413), gli apparecchi per filtrare o depurare i liquidi o i gas (voce 8421), i motori elettrici (voce 8501), i trasformatori elettrici (voce 8504) e gli apparecchi di radiotelecomando (voce 8526);

    n)

    i veicoli da sport della sezione XVII, escluse le slitte, le guidoslitte («bobsleighs») e simili;

    o)

    le biciclette per ragazzi (voce 8712);

    p)

    le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi («skiffs») (capitolo 89), e i loro mezzi di propulsione (capitolo 44, se sono di legno);

    q)

    gli occhiali protettivi per la pratica degli sport o per i giochi all'aperto (voce 9004);

    r)

    i richiami ed i fischietti (voce 9208);

    s)

    le armi ed altri oggetti del capitolo 93;

    t)

    le ghirlande elettriche di ogni genere (voce 9405);

    u)

    le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti, mezzoguanti o muffole di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva);

    v)

    il vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, gli oggetti da toletta, i tappeti e i rivestimenti da pavimento in materie tessili, gli indumenti, la biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina e gli oggetti simili aventi funzione pratica (classificazione in base al materiale costitutivo).

    2.

    Gli oggetti di questo capitolo possono comportare semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

    3.

    Con riserva di quanto previsto dalla nota 1 precedente, le parti e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo capitolo, purché siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.

    4.

    Con riserva delle disposizioni della nota 1, la voce 9503 si applica anche agli oggetti classificati in questa voce, combinati con uno o più oggetti, che non possono essere considerati assortimenti ai sensi della regola generale per l’interpretazione 3 b), ma che, se fossero presentati separatamente, sarebbero classificati in altre voci, purché essi siano condizionati insieme per la vendita al minuto e questa combinazione abbia carattere essenziale di giocattolo.

    5.

    La voce 9503 non comprende gli oggetti che per effetto delle loro caratteristiche, della loro forma o della loro materia costitutiva sono riconoscibili come esclusivamente destinati agli animali, per esempio: i giocattoli per animali domestici (classificazione secondo il regime proprio).

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9501

     

     

     

    9502

     

     

     

    9503 00

    Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole; bambole; altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

     

     

    9503 00 10

    –  Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili; carrozzelle e passeggini per bambole

    esenzione

     

    –  Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani e parti ed accessori

     

     

    9503 00 21

    – –  Bambole

    4,7

    9503 00 29

    – –  Parti ed accessori

    esenzione

    9503 00 30

    –  Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare

    esenzione

     

    –  altri assortimenti e giocattoli da costruzione

     

     

    9503 00 35

    – –  di materia plastica

    4,7

    9503 00 39

    – –  di altre materie

    esenzione

     

    –  Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani

     

     

    9503 00 41

    – –  imbottiti

    4,7

    9503 00 49

    – –  altri

    esenzione

    9503 00 55

    –  Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli

    esenzione

     

    –  Puzzle

     

     

    9503 00 61

    – –  di legno

    esenzione

    9503 00 69

    – –  altri

    4,7

    9503 00 70

    –  altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie

    4,7

     

    –  altri giocattoli e modelli, a motore

     

     

    9503 00 75

    – –  di materia plastica

    4,7

    9503 00 79

    – –  di altre materie

    esenzione

     

    –  altri

     

     

    9503 00 81

    – –  Armi giocattolo

    esenzione

    9503 00 85

    – –  Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo

    4,7

     

    – –  altri

     

     

    9503 00 95

    – – –  di materia plastica

    4,7

    9503 00 99

    – – –  altri

    esenzione

    9504

    Oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore, i bigliardi, i tavoli speciali per case da gioco e i giochi di birilli automatici (per esempio: bowling)

     

     

    9504 10 00

    –  Videogiochi dei tipi utilizzabili con un ricevitore della televisione

    esenzione

    9504 20

    –  Bigliardi di ogni tipo e loro accessori

     

     

    9504 20 10

    – –  Bigliardi

    esenzione

    9504 20 90

    – –  altri

    esenzione

    9504 30

    –  Altri giochi a monete, a banconote, a carta bancaria, a gettoni o altri mezzi di pagamento, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings)

     

     

    9504 30 10

    – –  Giochi con schermo

    esenzione

    p/st

     

    – –  altri giochi

     

     

    9504 30 30

    – – –  Flippers

    esenzione

    p/st

    9504 30 50

    – – –  altri

    esenzione

    p/st

    9504 30 90

    – –  Parti

    esenzione

    9504 40 00

    –  Carte da gioco

    2,7

    9504 90

    –  altri

     

     

    9504 90 10

    – –  Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione

    esenzione

    9504 90 90

    – –  altri

    esenzione

    9505

    Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese

     

     

    9505 10

    –  Oggetti per feste di Natale

     

     

    9505 10 10

    – –  di vetro

    esenzione

    9505 10 90

    – –  di altre materie

    2,7

    9505 90 00

    –  altri

    2,7

    9506

    Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica, l'atletica, gli altri sport (compreso il tennis da tavolo) o i giochi all'aperto, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; piscine e vasche per sguazzare

     

     

     

    –  Sci da neve ed altri attrezzi per sciare sulla neve

     

     

    9506 11

    – –  Sci

     

     

    9506 11 10

    – – –  Sci da fondo

    3,7

    pa

     

    – – –  Sci alpini

     

     

    9506 11 21

    – – – –  Monosci e surf da neve

    3,7

    p/st

    9506 11 29

    – – – –  altri

    3,7

    pa

    9506 11 80

    – – –  altri sci

    3,7

    pa

    9506 12 00

    – –  Attacchi per sci

    3,7

    9506 19 00

    – –  altri

    2,7

     

    –  Sci nautici, acquaplani, tavole a vela ed altri attrezzi per la pratica di sport nautici

     

     

    9506 21 00

    – –  Tavole a vela

    2,7

    9506 29 00

    – –  altri

    2,7

     

    –  Bastoni per golf ed altri attrezzi per il golf

     

     

    9506 31 00

    – –  Bastoni completi

    2,7

    p/st

    9506 32 00

    – –  Palle

    2,7

    p/st

    9506 39

    – –  altri

     

     

    9506 39 10

    – – –  Parti e pezzi staccati dei bastoni

    2,7

    9506 39 90

    – – –  altri

    2,7

    9506 40

    –  Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo

     

     

    9506 40 10

    – –  Racchette, palle e reti

    2,7

    9506 40 90

    – –  altri

    2,7

     

    –  Racchette da tennis, da «badminton» o simili, anche senza corde

     

     

    9506 51 00

    – –  Racchette da tennis, anche senza corde

    4,7

    9506 59 00

    – –  altre

    2,7

     

    –  Palloni e palle, diverse dalle palle da golf o da tennis da tavolo

     

     

    9506 61 00

    – –  Palle da tennis

    2,7

    9506 62

    – –  gonfiabili

     

     

    9506 62 10

    – – –  di cuoio

    2,7

    9506 62 90

    – – –  altri

    2,7

    9506 69

    – –  altri

     

     

    9506 69 10

    – – –  Palle da crichet e da polo

    esenzione

    9506 69 90

    – – –  altri

    2,7

    9506 70

    –  Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, comprese la calzature alle quali sono fissati dei pattini

     

     

    9506 70 10

    – –  Pattini da ghiaccio

    esenzione

    pa

    9506 70 30

    – –  Pattini a rotelle

    2,7

    pa

    9506 70 90

    – –  Parti ed accessori

    2,7

     

    –  altri

     

     

    9506 91

    – –  Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica o l'atletica

     

     

    9506 91 10

    – – –  Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo

    2,7

    9506 91 90

    – – –  altri

    2,7

    9506 99

    – –  altri

     

     

    9506 99 10

    – – –  Attrezzi per crichet e polo, escluse le palle

    esenzione

    9506 99 90

    – – –  altri

    2,7

    9507

    Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia

     

     

    9507 10 00

    –  Canne da pesca

    3,7

    9507 20

    –  Ami, anche montati su alamatori

     

     

    9507 20 10

    – –  Ami non montati

    1,7

    9507 20 90

    – –  altri

    3,7

    9507 30 00

    –  Mulinelli per la pesca

    3,7

    9507 90 00

    –  altri

    3,7

    9508

    Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera; circhi ambulanti e serragli ambulanti; teatri ambulanti

     

     

    9508 10 00

    –  Circhi ambulanti e serragli ambulanti

    1,7

    9508 90 00

    –  altri

    1,7

    CAPITOLO 96

    LAVORI DIVERSI

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    le matite per la truccatura o la toletta (capitolo 33);

    b)

    gli oggetti del capitolo 66 (per esempio: parti di ombrelli o di bastoni);

    c)

    le minuterie di fantasia (voce 7117);

    d)

    le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV) e gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39);

    e)

    gli oggetti del capitolo 82 (utensileria, oggetti di coltelleria, posateria da tavola) con manici o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, questi manici e parti rientrano nelle voci 9601 o 9602;

    f)

    gli oggetti del capitolo 90 [per esempio: montature per occhiali (voce 9003), righe (voce 9017), oggetti di spazzolificio dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, chirurgia, in odontoiatria o veterinaria (voce 9018)];

    g)

    gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse per orologi, casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);

    h)

    gli strumenti musicali, loro parti ed accessori (capitolo 92);

    ij)

    gli oggetti del capitolo 93 (armi e parti di armi);

    k)

    gli oggetti del capitolo 94 (per esempio: mobili, apparecchi per l'illuminazione);

    l)

    gli oggetti del capitolo 95 (per esempio: giocattoli, giochi, oggetti per sport);

    m)

    gli oggetti del capitolo 97 (oggetti d'arte, da collezione o di antichità).

    2.

    Ai sensi della voce 9602, per «materie vegetali o minerali da intaglio» si intendono:

    a)

    i semi duri, i granelli, le scorze (gusci), le noci e le materie vegetali simili (per esempio: noci di corozo o di palma-dum), da intaglio;

    b)

    l'ambra gialla (succino) e la schiuma di mare, naturali o ricostituite, nonché il giavazzo e le materie minerali simili al giavazzo.

    3.

    Ai sensi della voce 9603, per «teste preparate» si intendono i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'uguagliamento o la molatura delle estremità.

    4.

    Gli oggetti di questo capitolo, diversi da quelli delle voci da 9601 a 9606 o 9615, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose (gemme), da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite oppure guarniti di perle fini o coltivate, restano compresi in questo capitolo. Restano tuttavia compresi in questo capitolo gli oggetti delle voci da 9601 a 9606 o 9615 che comportano semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9601

    Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura)

     

     

    9601 10 00

    –  Avorio lavorato e lavori di avorio

    2,7

    9601 90

    –  altri

     

     

    9601 90 10

    – –  Corallo naturale o ricostituito, lavorato, e lavori di tali materie

    esenzione

    9601 90 90

    – –  altri

    esenzione

    9602 00 00

    Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce e lavori di gelatina non indurita

    2,2

    9603

    Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

     

     

    9603 10 00

    –  Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico

    3,7

    p/st

     

    –  Spazzolini da denti, pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia o per unghie ed altre spazzole per la toletta personale, comprese quelle costituenti parti di apparecchi

     

     

    9603 21 00

    – –  Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere

    3,7

    p/st

    9603 29

    – –  altri

     

     

    9603 29 30

    – – –  Spazzole per capelli

    3,7

    p/st

    9603 29 80

    – – –  altri

    3,7

    9603 30

    –  Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere e pennelli simili per l'applicazione di prodotti cosmetici

     

     

    9603 30 10

    – –  Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere

    3,7

    p/st

    9603 30 90

    – –  Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici

    3,7

    p/st

    9603 40

    –  Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare o simili (diversi dai pennelli della sottovoce 9603 30); tamponi e rulli per dipingere

     

     

    9603 40 10

    – –  Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili

    3,7

    p/st

    9603 40 90

    – –  Tamponi e rulli per dipingere

    3,7

    p/st

    9603 50 00

    –  altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli

    2,7

    9603 90

    –  altri

     

     

    9603 90 10

    – –  Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore

    2,7

    p/st

     

    – –  altri

     

     

    9603 90 91

    – – –  Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, comprese le spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toletta degli animali

    3,7

    9603 90 99

    – – –  altri

    3,7

    9604 00 00

    Stacci e crivelli, a mano

    3,7

    9605 00 00

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti

    3,7

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

     

     

    9606 10 00

    –  Bottoni a pressione e loro parti

    3,7

     

    –  Bottoni

     

     

    9606 21 00

    – –  di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili

    3,7

    9606 22 00

    – –  di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili

    3,7

    9606 29 00

    – –  altri

    3,7

    9606 30 00

    –  Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni

    2,7

    9607

    Chiusure lampo e loro parti

     

     

     

    –  Chiusure lampo

     

     

    9607 11 00

    – –  con dentini di metalli comuni

    6,7

    m

    9607 19 00

    – –  altre

    7,7

    m

    9607 20

    –  Parti

     

     

    9607 20 10

    – –  di metalli comuni (compresi i nastri con dentini di metalli comuni)

    6,7

    9607 20 90

    – –  altre

    7,7

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

     

     

    9608 10

    –  Penne e matite a sfera

     

     

    9608 10 10

    – –  con inchiostro liquido

    3,7

    p/st

     

    – –  altre

     

     

    9608 10 30

    – – –  con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    3,7

    p/st

     

    – – –  altre

     

     

    9608 10 91

    – – – –  con cartucce sostituibili

    3,7

    p/st

    9608 10 99

    – – – –  altre

    3,7

    p/st

    9608 20 00

    –  Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose

    3,7

    p/st

     

    –  Penne stilografiche ed altre penne

     

     

    9608 31 00

    – –  per disegnare ad inchiostro di China

    3,7

    p/st

    9608 39

    – –  altre

     

     

    9608 39 10

    – – –  con corpo o cappuccio di metalli preziosi, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    3,7

    p/st

    9608 39 90

    – – –  altre

    3,7

    p/st

    9608 40 00

    –  Portamine

    3,7

    p/st

    9608 50 00

    –  Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle sottovoci precedenti

    3,7

    9608 60

    –  Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprendenti le loro punte

     

     

    9608 60 10

    – –  con inchiostro liquido

    2,7

    p/st

    9608 60 90

    – –  altre

    2,7

    p/st

     

    –  altri

     

     

    9608 91 00

    – –  Pennini da scrivere e punte per pennini

    2,7

    9608 99

    – –  altri

     

     

    9608 99 20

    – – –  di metalli

    2,7

    9608 99 80

    – – –  altri

    2,7

    9609

    Matite (diverse dalle matite della voce 9608), mine, pastelli, carboncini, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti

     

     

    9609 10

    –  Matite con guaina

     

     

    9609 10 10

    – –  con mina di grafite

    2,7

    9609 10 90

    – –  altri

    2,7

    9609 20 00

    –  Mine per matite o per portamine

    2,7

    9609 90

    –  altri

     

     

    9609 90 10

    – –  Pastelli e carboncini

    2,7

    9609 90 90

    – –  altri

    1,7

    9610 00 00

    Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate

    2,7

    9611 00 00

    Datari, sigilli, numeratori, timbri ed oggetti simili (compresi gli apparecchi per la stampa di etichette), a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano

    2,7

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

     

     

    9612 10

    –  Nastri inchiostratori

     

     

    9612 10 10

    – –  di materia plastica

    2,7

    9612 10 20

    – –  di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza inferiore a 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine

    esenzione

    9612 10 80

    – –  altri

    2,7

    9612 20 00

    –  Cuscinetti per timbri

    2,7

    9613

    Accendini ed accenditori (esclusi gli accenditori della voce 3603), anche meccanici od elettrici, e loro parti diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini

     

     

    9613 10 00

    –  Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili

    2,7

    p/st

    9613 20

    –  Accendini tascabili, a gas, ricaricabili

     

     

    9613 20 10

    – –  con sistema elettrico di accensione

    2,7

    p/st

    9613 20 90

    – –  con altri sistemi di accensione

    2,7

    p/st

    9613 80 00

    –  altri accendini ed accenditori

    2,7

    9613 90 00

    –  Parti

    2,7

    9614 00

    Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti

     

     

    9614 00 10

    –  Sbozzi di pipe, di legno o di radica

    esenzione

    9614 00 90

    –  altri

    2,7

    9615

    Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili; spille per capelli (forcine); ferma-ricci, ondulatori, bigodini ed oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, diversi da quelli della voce 8516, e loro parti

     

     

     

    –  Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli ed oggetti simili

     

     

    9615 11 00

    – –  di gomma indurita o di materie plastiche

    2,7

    9615 19 00

    – –  altri

    2,7

    9615 90 00

    –  altri

    2,7

    9616

    Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature; piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

     

     

    9616 10

    –  Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature

     

     

    9616 10 10

    – –  Spruzzatori da toletta

    2,7

    9616 10 90

    – –  Montature e teste di montature

    2,7

    9616 20 00

    –  Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta

    2,7

    9617 00

    Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)

     

     

     

    –  Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, di capacità

     

     

    9617 00 11

    – –  inferiore o uguale a 0,75 litri

    6,7

    9617 00 19

    – –  superiore a 0,75 litri

    6,7

    9617 00 90

    –  Parti (escluse le ampolle di vetro)

    6,7

    9618 00 00

    Manichini e simili; automi e scene animate per mostre

    1,7

    SEZIONE XXI

    OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

    CAPITOLO 97

    OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ

    Note

    1.

    Questo capitolo non comprende:

    a)

    francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;

    b)

    le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;

    c)

    le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).

    2.

    Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.

    3.

    Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.

    4.

    A)

    Con riserva delle note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura debbono essere classificati in questo capitolo.

    B)

    Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.

    5.

    Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificati con tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.

    Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    Unità supplementare

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    9701

    Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)

     

     

    9701 10 00

    –  Quadri, pitture e disegni

    esenzione

    9701 90 00

    –  altri

    esenzione

    9702 00 00

    Incisioni, stampe e litografie, originali

    esenzione

    9703 00 00

    Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia

    esenzione

    9704 00 00

    Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 4907

    esenzione

    9705 00 00

    Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico

    esenzione

    9706 00 00

    Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età

    esenzione

    CAPITOLO 98

    IMPIANTI INDUSTRIALI

    Nota

    I regolamenti della Commissione (CE) n. 1917/2000  (105) , del 7 settembre 2000, e (CE) n. 1982/2004  (106) , del 18 novembre 2004, prevedono che possa essere richiesta una procedura semplificata di dichiarazione per la registrazione delle esportazioni e degli arrivi o spedizioni di impianti industriali nelle statistiche del commercio estero e intracomunitario della Comunità. Per ricorrere a questa procedura semplificata, coloro che sono tenuti a fornire l'informazione statistica devono, innanzitutto, avere ricevuto la relativa autorizzazione da parte del servizio competente indicato qui sotto:

    Stato membro

    Nome ed indirizzo del servizio competente

    Belgio

    Institut des comptes nationaux

    p/a Banque nationale de Belgique

    Boulevard de Berlaimont 14

    B-1000 Bruxelles

    Instituut voor de Nationale Rekeningen

    p/a Nationale Bank van België

    de Berlaimontlaan 14

    B-1000 Brussel

    Repubblica ceca

    Český statistický úřad

    Na Padesátém 81

    10082 Praha 10

    Danimarca

    SKAT

    Østbanegade 123

    DK-2100 København Ø

    Germania

    Statistisches Bundesamt

    Gruppe IV A — Koordinierung der Unternehmensstatistiken, Unternehmensregister, Klassifikationen

    D-65180 Wiesbaden

    Estonia

    Maksu-ja Tolliamet

    Narva mnt 9j

    15176, Tallinn

    Statistikaamet

    Väliskaubandusstatistika talitus Endla 15

    15174, Tallinn

    Grecia

    Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας

    Πειραιώς 46 & Επονιτών

    GR- 18510 Πειραιάς

    Spagna

    Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

    Avda. Llano Castellano, 17

    E-28071 Madrid

    Francia

    Direction générale des douanes et droits indirects

    Département des statistiques et des études économiques

    8, rue de la Tour-des-Dames

    F-75436 ParisCedex 09

    Italia

    Agenzia delle Dogane

    Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti

    Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli

    Via Mario Carucci, 71

    I-00143 Roma

    Istituto Nazionale di Statistica

    Servizio Commercio con l’Estero

    Via Cesare Balbo 16

    I-00184 Roma

    Irlanda

    Central Statistics Office

    Ardee Rd.

    Rathmines

    Dublin 6

    Office of the Revenue Commissioners

    Dublin Castle

    Dublin 2

    Cipro

    Τμήμα Τελωνείων

    Υπουργείο Οικονομικών

    Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

    1096, Λευκωσία

    Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

    Τμήμα Τελωνείων

    Υπουργείο Οικονομικών

    Γωνία Μιχαήλ Καραολή Και Γρ. Αυξεντίου

    1471, Λευκωσία

    Lettonia

    Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,

    Lāčplēša ielā 1,

    Rīga, LV-1301

    Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta

    Galvenā muitas pārvalde,

    Kr. Valdemāra ielā 1a,

    Rīga, LV-1841

    Lituania

    Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

    A. Jakšto g.1/25

    LT-01105 Vilnius

    Lussemburgo

    Service Central de la Statistique et des Études Économiques

    Centre administratif Pierre Werner

    13, rue Erasme

    L-1468 Luxembourg-Kirchberg

    Ungheria

    Központi Statisztikai Hivatal

    Külkereskedelem-statisztikai Főosztály

    1024 Budapest, Petrezselyem u. 7-9.

    Malta

    Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika

    Lascaris

    II-Belt. CMR 02

    Paesi Bassi

    De inspecteur in wiens ambtsgebied

    belanghebbende woont of is gevestigd

    Austria

    Zollamt des Bundeslandes, in dem der Anmeldepflichtige seinen Sitz oder Wohnsitz hat

    o

    Bundesanstalt Statistik Austria

    Guglgasse 13

    A–1110 Wien

    Polonia

    Właściwy dyrektor izby celnej

    Portogallo

    Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

    Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

    Rua da Alfândega, 5, r/c

    P-1149-006 Lisboa

    Instituto Nacional de Estatística

    DEE/CII — Departamento de Estatísticas Económicas

    Serviço de Estatísticas do Comércio Internacional e Produção Industrial

    Av. António José de Almeida

    P-1000-043 Lisboa

    Slovenia

    Ministrstvo za finance

    Carinska uprava Republike Slovenije

    Generalni carinski urad

    Šmartinska 55

    SI-1523 Ljubljana

    (za izvoz blaga)

    Statistinčni urad Republike Slovenije

    Vožarski pot 12

    SI-1000 Ljubljana

    (za odpreme in prejeme blaga)

    Slovacchia

    Štatistický úrad SR

    Odbor štatistiky zahraničného obchodu

    Miletičova 3

    82467 Bratislava 26

    Colné riaditel'stvo SR

    Mierová 23

    815 11 Bratislava

    Finlandia

    Tullihallitus

    PL 512

    FIN-00101 Helsinki

    Tullstyrelsen

    PB 512

    FIN-00101 Helsingfors

    Svezia

    Tullverket

    Box 12854

    S-11298 Stockholm

    Statistiska centralbyrån

    Box 24300

    S-10451 Stockholm

    Regno Unito

    Head of Compilation: Operations

    Statistics and Analysis of Trade Unit

    HM Revenue and Customs

    3rd floor Alexander House

    21 Victoria Avenue

    Southend-on-Sea

    SS99 1AA

    Codice NC

    Designazione delle merci

     

    Componenti d’impianti industriali nel quadro del commercio estero [regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione del 7 settembre 2000] e intracomunitario [regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione del 18 novembre 2004]:

    9880 XX 00

    I codici dei prodotti si compongono nel modo seguente:

    le prime quattro cifre sono 9880;

    la quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della NC nel quale rientrano le merci del componente;

    la settima e l’ottava cifra sono 0.

    PARTE TERZA

    ALLEGATI TARIFFARI

    SEZIONE I

    ALLEGATI AGRICOLI

    ALLEGATO 1

    ELEMENTI AGRICOLI (EA), DAZI ADDIZIONALI SULLO ZUCCHERO (AD S/Z) E DAZI ADDIZIONALI SULLA FARINA (AD F/M)

    Qualora si faccia riferimento al presente allegato, l'elemento agricolo («EA»), nonché, se del caso, il dazio supplementare sugli zuccheri diversi («AD S/Z») o il dazio supplementare sulla farina («AD F/M») vengono determinati in base al tenore della merce interessata in:

    materia grassa del latte,

    proteine provenienti dal latte,

    saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio,

    amido-fecola/glucosio.

    A tali merci corrisponde un codice aggiuntivo determinato in base alla tabella 1 qui di seguito riportata. L'elemento agricolo (in euro per 100 kg peso netto) applicabile alla merce è riportato nella seconda colonna della tabella 2.

    I dazi supplementari sugli zuccheri diversi («AD S/Z») (in euro per 100 kg peso netto), figuranti nella terza colonna della tabella 2, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD S/Z»; i dazi supplementari sulla farina («AD F/M») (in Euro per 100 kg peso netto), figuranti nella quarta colonna, si applicano al massimo di riscossione solo quando la tariffa prevede che si faccia riferimento all'allegato 1 mediante la dicitura «AD F/M».

    Tabella 1

    Codice addizionale (secondo la composizione)

    Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)

    Proteine del latte (% in peso) (107)

    Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (108)

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 25

    ≥ 25 < 50

    ≥ 50 < 75

    ≥ 75

    Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (109)

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50 < 70

    ≥ 70

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50 < 70

    ≥ 70

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30 < 50

    ≥ 50

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5 < 30

    ≥ 30

    ≥ 0 < 5

    ≥ 5

    ≥ 0 < 1,5

    ≥ 0 < 2,5

    7000

    7001

    7002

    7003

    7004

    7005

    7006

    7007

    7008

    7009

    7010

    7011

    7012

    7013

    7015

    7016

    7017

    7758

    7759

    ≥ 2,5 < 6

    7020

    7021

    7022

    7023

    7024

    7025

    7026

    7027

    7028

    7029

    7030

    7031

    7032

    7033

    7035

    7036

    7037

    7768

    7769

    ≥ 6 < 18

    7040

    7041

    7042

    7043

    7044

    7045

    7046

    7047

    7048

    7049

    7050

    7051

    7052

    7053

    7055

    7056

    7057

    7778

    7779

    ≥ 18 < 30

    7060

    7061

    7062

    7063

    7064

    7065

    7066

    7067

    7068

    7069

    7070

    7071

    7072

    7073

    7075

    7076

    7077

    7788

    7789

    ≥ 30 < 60

    7080

    7081

    7082

    7083

    7084

    7085

    7086

    7087

    7088

    ×

    7090

    7091

    7092

    ×

    7095

    7096

    ×

    ×

    ×

    ≥ 60

    7800

    7801

    7802

    ×

    ×

    7805

    7806

    7807

    ×

    ×

    7810

    7811

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 1,5 < 3

    ≥ 0 < 2,5

    7100

    7101

    7102

    7103

    7104

    7105

    7106

    7107

    7108

    7109

    7110

    7111

    7112

    7113

    7115

    7116

    7117

    7798

    7799

    ≥ 2,5 < 6

    7120

    7121

    7122

    7123

    7124

    7125

    7126

    7127

    7128

    7129

    7130

    7131

    7132

    7133

    7135

    7136

    7137

    7808

    7809

    ≥ 6 < 18

    7140

    7141

    7142

    7143

    7144

    7145

    7146

    7147

    7148

    7149

    7150

    7151

    7152

    7153

    7155

    7156

    7157

    7818

    7819

    ≥ 18 < 30

    7160

    7161

    7162

    7163

    7164

    7165

    7166

    7167

    7168

    7169

    7170

    7171

    7172

    7173

    7175

    7176

    7177

    7828

    7829

    ≥ 30 < 60

    7180

    7181

    7182

    7183

    ×

    7185

    7186

    7187

    7188

    ×

    7190

    7191

    7192

    ×

    7195

    7196

    ×

    ×

    ×

    ≥ 60

    7820

    7821

    7822

    ×

    ×

    7825

    7826

    7827

    ×

    ×

    7830

    7831

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 3 < 6

    ≥ 0 < 2,5

    7840

    7841

    7842

    7843

    7844

    7845

    7846

    7847

    7848

    7849

    7850

    7851

    7852

    7853

    7855

    7856

    7857

    7858

    7859

    ≥ 2,5 < 12

    7200

    7201

    7202

    7203

    7204

    7205

    7206

    7207

    7208

    7209

    7210

    7211

    7212

    7213

    7215

    7216

    7217

    7220

    7221

    ≥ 12

    7260

    7261

    7262

    7263

    7264

    7265

    7266

    7267

    7268

    7269

    7270

    7271

    7272

    7273

    7275

    7276

    ×

    7838

    ×

    ≥ 6 < 9

    ≥ 0 < 4

    7860

    7861

    7862

    7863

    7864

    7865

    7866

    7867

    7868

    7869

    7870

    7871

    7872

    7873

    7875

    7876

    7877

    7878

    7879

    ≥ 4 < 15

    7300

    7301

    7302

    7303

    7304

    7305

    7306

    7307

    7308

    7309

    7310

    7311

    7312

    7313

    7315

    7316

    7317

    7320

    7321

    ≥ 15

    7360

    7361

    7362

    7363

    7364

    7365

    7366

    7367

    7368

    7369

    7370

    7371

    7372

    7373

    7375

    7376

    ×

    7378

    ×

    ≥ 9 < 12

    ≥ 0 < 6

    7900

    7901

    7902

    7903

    7904

    7905

    7906

    7907

    7908

    7909

    7910

    7911

    7912

    7913

    7915

    7916

    7917

    7918

    7919

    ≥ 6 < 18

    7400

    7401

    7402

    7403

    7404

    7405

    7406

    7407

    7408

    7409

    7410

    7411

    7412

    7413

    7415

    7416

    7417

    7420

    7421

    ≥ 18

    7460

    7461

    7462

    7463

    7464

    7465

    7466

    7467

    7468

    ×

    7470

    7471

    7472

    ×

    7475

    7476

    ×

    ×

    ×

    ≥ 12 < 18

    ≥ 0 < 6

    7940

    7941

    7942

    7943

    7944

    7945

    7946

    7947

    7948

    7949

    7950

    7951

    7952

    7953

    7955

    7956

    7957

    7958

    7959

    ≥ 6 < 18

    7500

    7501

    7502

    7503

    7504

    7505

    7506

    7507

    7508

    7509

    7510

    7511

    7512

    7513

    7515

    7516

    7517

    7520

    7521

    ≥ 18

    7560

    7561

    7562

    7563

    7564

    7565

    7566

    7567

    7568

    ×

    7570

    7571

    7572

    ×

    7575

    7576

    ×

    ×

    ×

    ≥ 18 < 26

    ≥ 0 < 6

    7960

    7961

    7962

    7963

    7964

    7965

    7966

    7967

    7968

    7969

    7970

    7971

    7972

    7973

    7975

    7976

    7977

    7978

    7979

    ≥ 6

    7600

    7601

    7602

    7603

    7604

    7605

    7606

    7607

    7608

    7609

    7610

    7611

    7612

    7613

    7615

    7616

    ×

    7620

    ×

    ≥ 26 < 40

    ≥ 0 < 6

    7980

    7981

    7982

    7983

    7984

    7985

    7986

    7987

    7988

    ×

    7990

    7991

    7992

    ×

    7995

    7996

    ×

    ×

    ×

    ≥ 6

    7700

    7701

    7702

    7703

    ×

    7705

    7706

    7707

    7708

    ×

    7710

    7711

    7712

    ×

    7715

    7716

    ×

    ×

    ×

    ≥ 40 < 55

     

    7720

    7721

    7722

    7723

    ×

    7725

    7726

    7727

    7728

    ×

    7730

    7731

    7732

    ×

    7735

    7736

    ×

    ×

    ×

    ≥ 55 < 70

     

    7740

    7741

    7742

    ×

    ×

    7745

    7746

    7747

    ×

    ×

    7750

    7751

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 70 < 85

     

    7760

    7761

    7762

    ×

    ×

    7765

    7766

    ×

    ×

    ×

    7770

    7771

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ≥ 85

     

    7780

    7781

    ×

    ×

    ×

    7785

    7786

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×


    Tabella 2

    Codice

    Elemento agricolo

    AD S/Z

    AD F/M

    1

    2

    3

    4

    7000

    0

    0

    0

    7001

    10,06

    10,06

     

    7002

    18,87

    18,87

     

    7003

    27,25

    27,25

     

    7004

    38,99

    38,99

     

    7005

    4,16

     

    4,16

    7006

    14,22

    10,06

    4,16

    7007

    23,03

    18,87

    4,16

    7008

    31,41

    27,25

    4,16

    7009

    43,15

    38,99

    4,16

    7010

    8,88

     

    8,88

    7011

    18,95

    10,06

    8,88

    7012

    27,75

    18,87

    8,88

    7013

    36,14

    27,25

    8,88

    7015

    13,99

     

    13,99

    7016

    24,05

    10,06

    13,99

    7017

    32,85

    18,87

    13,99

    7020

    16,63

     

     

    7021

    26,69

    10,06

     

    7022

    35,50

    18,87

     

    7023

    40,56

    27,25

     

    7024

    52,30

    38,99

     

    7025

    20,79

     

    4,16

    7026

    30,85

    10,06

    4,16

    7027

    39,66

    18,87

    4,16

    7028

    44,72

    27,25

    4,16

    7029

    56,46

    38,99

    4,16

    7030

    25,51

     

    8,88

    7031

    35,58

    10,06

    8,88

    7032

    44,38

    18,87

    8,88

    7033

    49,44

    27,25

    8,88

    7035

    27,29

     

    13,99

    7036

    37,35

    10,06

    13,99

    7037

    46,16

    18,87

    13,99

    7040

    49,90

     

     

    7041

    59,96

    10,06

     

    7042

    68,76

    18,87

     

    7043

    67,17

    27,25

     

    7044

    78,91

    38,99

     

    7045

    54,05

     

    4,16

    7046

    64,12

    10,06

    4,16

    7047

    72,92

    18,87

    4,16

    7048

    71,33

    27,25

    4,16

    7049

    83,07

    38,99

    4,16

    7050

    58,78

     

    8,88

    7051

    68,84

    10,06

    8,88

    7052

    77,65

    18,87

    8,88

    7053

    76,05

    27,25

    8,88

    7055

    53,90

     

    13,99

    7056

    63,96

    10,06

    13,99

    7057

    72,77

    18,87

    13,99

    7060

    89,10

     

     

    7061

    99,16

    10,06

     

    7062

    107,97

    18,87

     

    7063

    93,53

    27,25

     

    7064

    110,27

    38,99

     

    7065

    93,26

     

    4,16

    7066

    103,32

    10,06

    4,16

    7067

    112,13

    18,87

    4,16

    7068

    102,69

    27,25

    4,16

    7069

    114,43

    38,99

    4,16

    7070

    97,98

     

    8,88

    7071

    108,05

    10,06

    8,88

    7072

    116,85

    18,87

    8,88

    7073

    107,42

    27,25

    8,88

    7075

    85,27

     

    13,99

    7076

    95,33

    10,06

    13,99

    7077

    104,13

    18,87

    13,99

    7080

    173,45

     

     

    7081

    183,51

    10,06

     

    7082

    192,32

    18,87

     

    7083

    166,01

    27,25

     

    7084

    177,75

    38,99

     

    7085

    177,61

     

    4,16

    7086

    187,67

    10,06

    4,16

    7087

    196,47

    18,87

    4,16

    7088

    170,17

    27,25

    4,16

    7090

    182,33

     

    8,88

    7091

    192,39

    10,06

    8,88

    7092

    201,20

    18,87

    8,88

    7095

    152,74

     

    13,99

    7096

    162,81

    10,06

    13,99

    7100

    5,69

     

     

    7101

    15,75

    10,06

     

    7102

    24,55

    18,87

     

    7103

    32,94

    27,25

     

    7104

    44,68

    38,99

     

    7105

    9,84

     

    4,16

    7106

    19,91

    10,06

    4,16

    7107

    28,71

    18,87

    4,16

    7108

    37,10

    27,25

    4,16

    7109

    48,84

    38,99

    4,16

    7110

    14,57

     

    8,88

    7111

    24,63

    10,06

    8,88

    7112

    33,44

    18,87

    8,88

    7113

    41,82

    27,25

    8,88

    7115

    19,67

     

    13,99

    7116

    29,73

    10,06

    13,99

    7117

    38,54

    18,87

    13,99

    7120

    22,32

     

     

    7121

    32,38

    10,06

     

    7122

    41,19

    18,87

     

    7123

    46,25

    27,25

     

    7124

    57,99

    38,99

     

    7125

    26,48

     

    4,16

    7126

    36,54

    10,06

    4,16

    7127

    45,34

    18,87

    4,16

    7128

    50,40

    27,25

    4,16

    7129

    62,14

    38,99

    4,16

    7130

    31,20

     

    8,88

    7131

    41,26

    10,06

    8,88

    7132

    50,07

    18,87

    8,88

    7133

    55,13

    27,25

    8,88

    7135

    32,98

     

    13,99

    7136

    43,04

    10,06

    13,99

    7137

    51,85

    18,87

    13,99

    7140

    55,58

     

     

    7141

    65,65

    10,06

     

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    18,87

    4,16

    7708

    152,83

    27,25

    4,16

    7710

    130,30

     

    8,88

    7711

    140,36

    10,06

    8,88

    7712

    149,17

    18,87

    8,88

    7715

    135,40

     

    13,99

    7716

    145,47

    10,06

    13,99

    7720

    119,42

     

     

    7721

    129,49

    10,06

     

    7722

    138,29

    18,87

     

    7723

    146,68

    27,25

     

    7725

    123,58

     

    4,16

    7726

    133,64

    10,06

    4,16

    7727

    142,45

    18,87

    4,16

    7728

    150,83

    27,25

    4,16

    7730

    128,31

     

    8,88

    7731

    138,37

    10,06

    8,88

    7732

    147,17

    18,87

    8,88

    7735

    133,41

     

    13,99

    7736

    143,47

    10,06

    13,99

    7740

    153,54

     

     

    7741

    163,61

    10,06

     

    7742

    172,41

    18,87

     

    7745

    157,70

     

    4,16

    7746

    167,77

    10,06

    4,16

    7747

    176,57

    18,87

    4,16

    7750

    162,43

     

    8,88

    7751

    172,49

    10,06

    8,88

    7758

    19,09

     

    19,09

    7759

    29,15

    10,06

    19,09

    7760

    187,67

     

     

    7761

    197,73

    10,06

     

    7762

    206,53

    18,87

     

    7765

    191,82

     

    4,16

    7766

    201,89

    10,06

    4,16

    7768

    32,39

     

    19,09

    7769

    42,46

    10,06

    19,09

    7770

    196,55

     

    8,88

    7771

    206,61

    10,06

    8,88

    7778

    59,00

     

    19,09

    7779

    69,07

    10,06

    19,09

    7780

    221,79

     

     

    7781

    231,85

    10,06

     

    7785

    225,94

     

    4,16

    7786

    236,01

    10,06

    4,16

    7788

    90,37

     

    19,09

    7789

    100,43

    10,06

    19,09

    7798

    24,78

     

    19,09

    7799

    34,84

    10,06

    19,09

    7800

    247,10

     

     

    7801

    257,17

    10,06

     

    7802

    265,97

    18,87

     

    7805

    251,26

     

    4,16

    7806

    261,32

    10,06

    4,16

    7807

    270,13

    18,87

    4,16

    7808

    38,08

     

    19,09

    7809

    48,14

    10,06

    19,09

    7810

    255,99

     

    8,88

    7811

    266,05

    10,06

    8,88

    7818

    64,69

     

    19,09

    7819

    74,75

    10,06

    19,09

    7820

    252,79

     

     

    7821

    262,85

    10,06

     

    7822

    271,66

    18,87

     

    7825

    256,95

     

    4,16

    7826

    267,01

    10,06

    4,16

    7827

    275,82

    18,87

    4,16

    7828

    96,06

     

    19,09

    7829

    106,12

    10,06

    19,09

    7830

    261,67

     

    8,88

    7831

    271,74

    10,06

    8,88

    7838

    97,94

     

    19,09

    7840

    11,37

     

     

    7841

    21,44

    10,06

     

    7842

    30,24

    18,87

     

    7843

    38,63

    27,25

     

    7844

    50,37

    38,99

     

    7845

    15,53

     

    4,16

    7846

    25,59

    10,06

    4,16

    7847

    34,40

    18,87

    4,16

    7848

    42,78

    27,25

    4,16

    7849

    54,52

    38,99

    4,16

    7850

    20,26

     

    8,88

    7851

    30,32

    10,06

    8,88

    7852

    39,12

    18,87

    8,88

    7853

    47,51

    27,25

    8,88

    7855

    25,36

     

    13,99

    7856

    35,42

    10,06

    13,99

    7857

    44,23

    18,87

    13,99

    7858

    30,46

     

    19,09

    7859

    40,52

    10,06

    19,09

    7860

    18,96

     

     

    7861

    29,02

    10,06

     

    7862

    37,82

    18,87

     

    7863

    46,21

    27,25

     

    7864

    57,95

    38,99

     

    7865

    23,11

     

    4,16

    7866

    33,18

    10,06

    4,16

    7867

    41,98

    18,87

    4,16

    7868

    50,37

    27,25

    4,16

    7869

    62,11

    38,99

    4,16

    7870

    27,84

     

    8,88

    7871

    37,90

    10,06

    8,88

    7872

    46,71

    18,87

    8,88

    7873

    55,09

    27,25

    8,88

    7875

    32,94

     

    13,99

    7876

    43,00

    10,06

    13,99

    7877

    51,81

    18,87

    13,99

    7878

    38,04

     

    19,09

    7879

    48,11

    10,06

    19,09

    7900

    26,54

     

     

    7901

    36,60

    10,06

     

    7902

    45,41

    18,87

     

    7903

    53,79

    27,25

     

    7904

    65,53

    38,99

     

    7905

    30,70

     

    4,16

    7906

    40,76

    10,06

    4,16

    7907

    49,56

    18,87

    4,16

    7908

    57,95

    27,25

    4,16

    7909

    69,69

    38,99

    4,16

    7910

    35,42

     

    8,88

    7911

    45,48

    10,06

    8,88

    7912

    54,29

    18,87

    8,88

    7913

    62,67

    27,25

    8,88

    7915

    40,52

     

    13,99

    7916

    50,59

    10,06

    13,99

    7917

    59,39

    18,87

    13,99

    7918

    45,63

     

    19,09

    7919

    55,69

    10,06

    19,09

    7940

    37,91

     

     

    7941

    47,98

    10,06

     

    7942

    56,78

    18,87

     

    7943

    65,17

    27,25

     

    7944

    76,91

    38,99

     

    7945

    42,07

     

    4,16

    7946

    52,13

    10,06

    4,16

    7947

    60,94

    18,87

    4,16

    7948

    69,32

    27,25

    4,16

    7949

    81,06

    38,99

    4,16

    7950

    46,79

     

    8,88

    7951

    56,86

    10,06

    8,88

    7952

    65,66

    18,87

    8,88

    7953

    74,05

    27,25

    8,88

    7955

    51,90

     

    13,99

    7956

    61,96

    10,06

    13,99

    7957

    70,77

    27,25

    13,99

    7958

    57,00

     

    19,09

    7959

    67,06

    10,06

    19,09

    7960

    54,97

     

     

    7961

    65,04

    10,06

     

    7962

    73,84

    18,87

     

    7963

    82,23

    27,25

     

    7964

    93,97

    38,99

     

    7965

    59,13

     

    4,16

    7966

    69,19

    10,06

    4,16

    7967

    78,00

    18,87

    4,16

    7968

    86,38

    27,25

    4,16

    7969

    98,12

    38,99

    4,16

    7970

    63,86

     

    8,88

    7971

    73,92

    10,06

    8,88

    7972

    82,72

    18,87

    8,88

    7973

    91,11

    27,25

    8,88

    7975

    68,96

     

    13,99

    7976

    79,02

    10,06

    13,99

    7977

    87,83

    18,87

    13,99

    7978

    74,06

     

    19,09

    7979

    84,12

    10,06

    19,09

    7980

    85,30

     

     

    7981

    95,37

    10,06

     

    7982

    104,17

    18,87

     

    7983

    112,56

    27,25

     

    7984

    124,30

    38,99

     

    7985

    89,46

     

    4,16

    7986

    99,52

    10,06

    4,16

    7987

    108,33

    18,87

    4,16

    7988

    116,71

    27,25

    4,16

    7990

    94,19

     

    8,88

    7991

    104,25

    10,06

    8,88

    7992

    113,05

    18,87

    8,88

    7995

    99,29

     

    13,99

    7996

    109,35

    10,06

    13,99

    ALLEGATO 2

    PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA (110)

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Aliquota dei dazi convenzionali (%)

    (1)

    (2)

    0702 00 00

    Pomodori, freschi o refrigerati

     

    –  dal 1o gennaio al 31 marzo

     

    – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – –  uguale o superiore a 84,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 82,9 € ma inferiore a 84,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 82,9 €

     

    – – –  uguale o superiore a 79,5 € ma inferiore a 81,2 €

     

    – – –  uguale o superiore a 77,8 € ma inferiore a 79,5 €

     

    – – –  inferiore a 77,8 €

     

    –  dal 1o aprile al 30 aprile

     

    – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – –  uguale o superiore a 112,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 110,3 € ma inferiore a 112,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 108,1 € ma inferiore a 110,3 €

     

    – – –  uguale o superiore a 105,8 € ma inferiore a 108,1 €

     

    – – –  uguale o superiore a 103,6 € ma inferiore a 105,8 €

     

    – – –  inferiore a 103,6 €

     

    –  dal 1o maggio al 14 maggio

     

    – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – –  uguale o superiore a 72,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €

     

    – – –  uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €

     

    – – –  uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

     

    – – –  inferiore a 66,8 €

     

    –  dal 15 maggio al 31 maggio

     

    – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – –  uguale o superiore a 72,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 71,1 € ma inferiore a 72,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 69,7 € ma inferiore a 71,1 €

     

    – – –  uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,7 €

     

    – – –  uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

     

    – – –  inferiore a 66,8 €

     

    –  dal 1o giugno al 30 settembre

     

    – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – –  uguale o superiore a 52,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 51,5 € ma inferiore a 52,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 50,5 € ma inferiore a 51,5 €

     

    – – –  uguale o superiore a 49,4 € ma inferiore a 50,5 €

     

    – – –  uguale o superiore a 48,4 € ma inferiore a 49,4 €

     

    – – –  inferiore a 48,4 €

     

    –  dal 1o ottobre al 31 ottobre

     

    – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – –  uguale o superiore a 62,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €

     

    – – –  uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €

     

    – – –  uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

     

    – – –  inferiore a 57,6 €

     

    –  dal 1o novembre al 20 dicembre

     

    – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – –  uguale o superiore a 62,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 61,3 € ma inferiore a 62,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 60,1 € ma inferiore a 61,3 €

     

    – – –  uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60,1 €

     

    – – –  uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

     

    – – –  inferiore a 57,6 €

     

    –  dal 21 dicembre al 31 dicembre

     

    – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – –  uguale o superiore a 67,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,6 €

     

    – – –  uguale o superiore a 64,9 € ma inferiore a 66,2 €

     

    – – –  uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,9 €

     

    – – –  uguale o superiore a 62,2 € ma inferiore a 63,5 €

     

    – – –  inferiore a 62,2 €

    0707 00

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

    0707 00 05

    –  Cetrioli

     

    – –  dal 1o gennaio alla fine di febbraio

     

    – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – –  uguale o superiore a 67,5 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 66,2 € ma inferiore a 67,5 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 64,8 € ma inferiore a 66,2 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 63,5 € ma inferiore a 64,8 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 62,1 € ma inferiore a 63,5 €

     

    – – – –  inferiore a 62,1 €

     

    – –  dal 1o marzo al 30 aprile

     

    – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – –  uguale o superiore a 110,5 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 108,3 € ma inferiore a 110,5 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 106,1 € ma inferiore a 108,3 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 103,9 € ma inferiore a 106,1 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 101,7 € ma inferiore a 103,9 €

     

    – – – –  inferiore a 101,7 €

     

    – –  dal 1o maggio al 15 maggio

     

    – – –  destinati alla trasformazione (11)

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 35 € (112) ma inferiore a 44,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34,3 € (112) ma inferiore a 35 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 33,6 € (112) ma inferiore a 34,3 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,9 € (112) ma inferiore a 33,6 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,2 € (112) ma inferiore a 32,9 € (112)

     

    – – – – –  inferiore a 32,2 € (112)

     

    – – –  altri

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

     

    – – – – –  inferiore a 44,3 €

     

    – –  dal 16 maggio al 30 settembre

     

    – – –  destinati alla trasformazione (11)

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 35 € (112) ma inferiore a 44,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34,3 € (112) ma inferiore a 35 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 33,6 € (112) ma inferiore a 34,3 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,9 € (112) ma inferiore a 33,6 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,2 € (112) ma inferiore a 32,9 € (112)

     

    – – – – –  inferiore a 32,2 € (112)

     

    – – –  altri

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 47,1 € ma inferiore a 48,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,2 € ma inferiore a 47,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,2 € ma inferiore a 46,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,3 € ma inferiore a 45,2 €

     

    – – – – –  inferiore a 44,3 €

     

    – –  dal 1o ottobre al 31 ottobre

     

    – – –  destinati alla trasformazione (11)

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 68,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 35 € (112) ma inferiore a 62,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34,3 € (112) ma inferiore a 35 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 33,6 € (112) ma inferiore a 34,3 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,9 € (112) ma inferiore a 33,6 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,2 € (112) ma inferiore a 32,9 € (112)

     

    – – – – –  inferiore a 32,2 € (112)

     

    – – –  altri

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 68,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

     

    – – – – –  inferiore a 62,8 €

     

    – –  dal 1o novembre al 10 novembre

     

    – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – –  uguale o superiore a 68,3 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 66,9 € ma inferiore a 68,3 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 65,6 € ma inferiore a 66,9 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 64,2 € ma inferiore a 65,6 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,2 €

     

    – – – –  inferiore a 62,8 €

     

    – –  dall'11 novembre al 31 dicembre

     

    – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – –  uguale o superiore a 60,5 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 59,3 € ma inferiore a 60,5 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 58,1 € ma inferiore a 59,3 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 56,9 € ma inferiore a 58,1 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,9 €

     

    – – – –  inferiore a 55,7 €

    0709

    Altri ortaggi, freschi o refrigerati

    0709 90

    –  altri

    0709 90 70

    – –  Zucchine

     

    – – –  dal 1o gennaio al 31 gennaio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 44,9 €

     

    – – –  dal 1o febbraio al 31 marzo

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 41,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

     

    – – – – –  inferiore a 38 €

     

    – – –  dal 1o aprile al 31 maggio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 69,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 67,8 € ma inferiore a 69,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 66,4 € ma inferiore a 67,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 65 € ma inferiore a 66,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 63,7 € ma inferiore a 65 €

     

    – – – – –  inferiore a 63,7 €

     

    – – –  dal 1o giugno al 31 luglio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 41,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 40,5 € ma inferiore a 41,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 39,6 € ma inferiore a 40,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

     

    – – – – –  inferiore a 38 €

     

    – – –  dal 1o agosto al 31 dicembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 47,8 € ma inferiore a 48,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,8 € ma inferiore a 47,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 44,9 €

    0709 90 80

    – –  Carciofi

     

    – – –  dal 1o gennaio al 31 maggio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 82,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 80,9 € ma inferiore a 82,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 79,3 € ma inferiore a 80,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 77,6 € ma inferiore a 79,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

     

    – – – – –  inferiore a 76 €

     

    – – –  dal 1o giugno al 30 giugno

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 65,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 64,1 € ma inferiore a 65,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 62,8 € ma inferiore a 64,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 61,5 € ma inferiore a 62,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 60,2 € ma inferiore a 61,5 €

     

    – – – – –  inferiore a 60,2 €

     

    – – –  dal 1o luglio al 31 ottobre

     

    – – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 94,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 92,4 € ma inferiore a 94,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 90,5 € ma inferiore a 92,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 88,6 € ma inferiore a 90,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 86,8 € ma inferiore a 88,6 €

     

    – – – – –  inferiore a 86,8 €

    0805

    Agrumi, freschi o secchi

    0805 10

    –  Arance

    0805 10 20

    – –  Arance dolci, fresche

     

    – – –  dal 1o gennaio al 31 marzo

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 35,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

     

    – – – – –  inferiore a 32,6 €

     

    – – –  dal 1o aprile al 30 aprile

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 35,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

     

    – – – – –  inferiore a 32,6 €

     

    – – –  dal 1o maggio al 15 maggio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 35,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

     

    – – – – –  inferiore a 32,6 €

     

    – – –  dal 16 maggio al 31 maggio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 35,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

     

    – – – – –  inferiore a 32,6 €

     

    – – –  dal 1o giugno al 15 ottobre

     

    – – –  dal 16 ottobre al 30 novembre

     

    – – –  dal 1o dicembre al 31 dicembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 35,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34,7 € ma inferiore a 35,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 34 € ma inferiore a 34,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 33,3 € ma inferiore a 34 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 32,6 € ma inferiore a 33,3 €

     

    – – – – –  inferiore a 32,6 €

    0805 20

    –  Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

    0805 20 10

    – –  Clementine

     

    – – –  dal 1o gennaio alla fine di febbraio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 64,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €

     

    – – – – –  inferiore a 59,7 €

     

    – – –  dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    – – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 64,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 63,6 € ma inferiore a 64,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 62,3 € ma inferiore a 63,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 61 € ma inferiore a 62,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 59,7 € ma inferiore a 61 €

     

    – – – – –  inferiore a 59,7 €

    0805 20 30

    – –  Monreal e satsuma

     

    – – –  dal 1o gennaio alle fine di febbraio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 26,3 €

     

    – – –  dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    – – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 26,3 €

    0805 20 50

    – –  Mandarini e wilkings

     

    – – –  dal 1o gennaio alle fine di febbraio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 26,3 €

     

    – – –  dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    – – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 26,3 €

    0805 20 70

    – –  Tangerini

     

    – – –  dal 1o gennaio alla fine di febbraio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 26,3 €

     

    – – –  dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    – – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 26,3 €

    0805 20 90

    – –  altri

     

    – – –  dal 1o gennaio alle fine di febbraio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 26,3 €

     

    – – –  dal 1o marzo al 31 ottobre

     

    – – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 28 € ma inferiore a 28,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 27,5 € ma inferiore a 28 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,9 € ma inferiore a 27,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 26,3 € ma inferiore a 26,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 26,3 €

    0805 50

    –  Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

    0805 50 10

    – –  Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

     

    – – –  dal 1o gennaio al 30 aprile

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

     

    – – – – –  inferiore a 42,5 €

     

    – – –  dal 1o maggio al 31 maggio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 41,6 € ma inferiore a 42,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 40,7 € ma inferiore a 41,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 39,7 € ma inferiore a 40,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 38,8 € ma inferiore a 39,7 €

     

    – – – – –  inferiore a 38,8 €

     

    – – –  dal 1o giugno al 31 luglio

     

    – – – –  con un prezzo di entrata per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 55,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 48 €

     

    – – – – –  inferiore a 46,9 €

     

    – – –  dal 1o agosto al 15 agosto

     

    – – – –  con un prezzo di entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 55,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 49,1 € ma inferiore a 50,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48 € ma inferiore a 49,1 €

     

    – – – – –  inferiore a 48 €

     

    – – –  dal 16 agosto al 31 ottobre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 55,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 54,7 € ma inferiore a 55,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 53,6 € ma inferiore a 54,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 52,5 € ma inferiore a 53,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,5 €

     

    – – – – –  inferiore a 51,3 €

     

    – – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,3 € ma inferiore a 46,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,4 € ma inferiore a 45,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43,4 € ma inferiore a 44,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 42,5 € ma inferiore a 43,4 €

     

    – – – – –  inferiore a 42,5 €

    0806

    Uve, fresche o secche

    0806 10

    –  fresche

    0806 10 10

    – –  da tavola

     

    – – –  dal 1o gennaio al 14 luglio

     

    – – – –  della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o gennaio al 31 gennaio (31)

     

    – – – –  altre

     

    – – –  dal 15 luglio al 20 luglio

     

    – – –  dal 21 luglio al 31 ottobre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 54,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 53,5 € ma inferiore a 54,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 52,4 € ma inferiore a 53,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 51,3 € ma inferiore a 52,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 50,2 € ma inferiore a 51,3 €

     

    – – – – –  inferiore a 50,2 €

     

    – – –  dal 1o novembre al 20 novembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 47,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,6 € ma inferiore a 47,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,7 € ma inferiore a 46,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,7 € ma inferiore a 45,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43,8 € ma inferiore a 44,7 €

     

    – – – – –  inferiore a 43,8 €

     

    – – –  dal 21 novembre al 31 dicembre

     

    – – – –  della varietà Empereur (Vitis vinifera c.v.) dal 1o dicembre al 31 dicembre (31)

     

    – – – –  altre

    0808

    Mele, pere e cotogne, fresche

    0808 10

    –  Mele

    0808 10 80

    – –  altre

     

    – – –  dal 1o gennaio al 14 febbraio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 56,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

     

    – – – – –  inferiore a 52,3 €

     

    – – –  dal 15 febbraio al 31 marzo

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 56,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €

     

    – – – – –  inferiore a 50 €

     

    – – –  dal 1o aprile al 30 giugno

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 56,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 55,7 € ma inferiore a 56,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 54,5 € ma inferiore a 55,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 53,4 € ma inferiore a 54,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 52,3 € ma inferiore a 53,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 51,1 € ma inferiore a 52,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48,8 € ma inferiore a 50 €

     

    – – – – –  inferiore a 48,8 €

     

    – – –  dal 1o luglio al 15 luglio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 41,1 € ma inferiore a 42 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 40,2 € ma inferiore a 41,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 39,3 € ma inferiore a 40,2 €

     

    – – – – –  inferiore a 39,3 €

     

    – – –  dal 16 luglio al 31 luglio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

     

    – – – – –  inferiore a 42 €

     

    – – –  dal 1o agosto al 31 dicembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,8 € ma inferiore a 45,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43 € ma inferiore a 43,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 42 € ma inferiore a 43 €

     

    – – – – –  inferiore a 42 €

    0808 20

    –  Pere e cotogne

     

    – –  Pere

    0808 20 50

    – – –  altre

     

    – – – –  dal 1o gennaio al 31 gennaio

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 51 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

     

    – – – – – –  inferiore a 46,9 €

     

    – – – –  dal 1o febbraio al 31 marzo

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 51 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

     

    – – – – – –  inferiore a 46,9 €

     

    – – – –  dal 1o aprile al 30 aprile

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 51 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 45,9 € ma inferiore a 46,9 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 44,9 € ma inferiore a 45,9 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 43,9 € ma inferiore a 44,9 €

     

    – – – – – –  inferiore a 43,9 €

     

    – – – –  dal 1o maggio al 30 giugno

     

    – – – –  dal 1o luglio al 15 luglio

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 46,5 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 41,9 € ma inferiore a 42,8 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 40,9 € ma inferiore a 41,9 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,9 €

     

    – – – – – –  inferiore a 40 €

     

    – – – –  dal 16 luglio al 31 luglio

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 46,5 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 45,6 € ma inferiore a 46,5 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 44,6 € ma inferiore a 45,6 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 43,7 € ma inferiore a 44,6 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 42,8 € ma inferiore a 43,7 €

     

    – – – – – –  inferiore a 42,8 €

     

    – – – –  dal 1o agosto al 31 ottobre

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 38,8 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 38 € ma inferiore a 38,8 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 37,2 € ma inferiore a 38 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 36,5 € ma inferiore a 37,2 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 35,7 € ma inferiore a 36,5 €

     

    – – – – – –  inferiore a 35,7 €

     

    – – – –  dal 1o novembre al 31 dicembre

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 51 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 50 € ma inferiore a 51 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 49 € ma inferiore a 50 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 47,9 € ma inferiore a 49 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 46,9 € ma inferiore a 47,9 €

     

    – – – – – –  inferiore a 46,9 €

    0809

    Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche

    0809 10 00

    –  Albicocche

     

    – –  dal 1o gennaio al 31 maggio

     

    – –  dal 1o giugno al 20 giugno

     

    – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – –  uguale o superiore a 107,1 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 105 € ma inferiore a 107,1 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 102,8 € ma inferiore a 105 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 100,7 € ma inferiore a 102,8 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 98,5 € ma inferiore a 100,7 €

     

    – – – –  inferiore a 98,5 €

     

    – –  dal 21 giugno al 30 giugno

     

    – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – –  uguale o superiore a 87,3 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 85,6 € ma inferiore a 87,3 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 83,8 € ma inferiore a 85,6 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 82,1 € ma inferiore a 83,8 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 80,3 € ma inferiore a 82,1 €

     

    – – – –  inferiore a 80,3 €

     

    – –  dal 1o luglio al 31 luglio

     

    – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – –  uguale o superiore a 77,1 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 75,6 € ma inferiore a 77,1 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 74 € ma inferiore a 75,6 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 72,5 € ma inferiore a 74 €

     

    – – – –  uguale o superiore a 70,9 € ma inferiore a 72,5 €

     

    – – – –  inferiore a 70,9 €

     

    – –  dal 1o agosto al 31 dicembre

    0809 20

    –  Ciliege

    0809 20 05

    – –  Ciliege acide (Prunus cerasus)

     

    – – –  dal 1o gennaio al 30 aprile

     

    – – –  dal 1o maggio al 20 maggio

     

    – – –  dal 21 maggio al 31 maggio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 149,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 50,7 € (112) ma inferiore a 137,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 49,7 € (112) ma inferiore a 50,7 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48,7 € (112) ma inferiore a 49,7 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 47,7 € (112) ma inferiore a 48,7 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,6 € (112) ma inferiore a 47,7 € (112)

     

    – – – – –  inferiore a 46,6 € (112)

     

    – – –  dal 1o giugno al 15 luglio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 125,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 50,7 € (112) ma inferiore a 115,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 49,7 € (112) ma inferiore a 50,7 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 48,7 € (112) ma inferiore a 49,7 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 47,7 € (112) ma inferiore a 48,7 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 46,6 € (112) ma inferiore a 47,7 € (112)

     

    – – – – –  inferiore a 46,6 € (112)

     

    – – –  dal 16 luglio al 31 luglio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 125,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,9 € (112) ma inferiore a 115,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45 € (112) ma inferiore a 45,9 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,1 € (112) ma inferiore a 45 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43,1 € (112) ma inferiore a 44,1 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 42,2 € (112) ma inferiore a 43,1 € (112)

     

    – – – – –  inferiore a 42,2 € (112)

     

    – – –  dal 1o agosto al 10 agosto

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 91,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45,9 € (112) ma inferiore a 84,1 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 45 € (112) ma inferiore a 45,9 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 44,1 € (112) ma inferiore a 45 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 43,1 € (112) ma inferiore a 44,1 € (112)

     

    – – – – –  uguale o superiore a 42,2 € (112) ma inferiore a 43,1 € (112)

     

    – – – – –  inferiore a 42,2 € (112)

     

    – – –  dall'11 agosto al 31 dicembre

    0809 20 95

    – –  altre

     

    – – –  dal 1o gennaio al 30 aprile

     

    – – –  dal 1o maggio al 20 maggio

     

    – – –  dal 21 maggio al 31 maggio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 149,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 146,4 € ma inferiore a 149,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 143,4 € ma inferiore a 146,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 140,4 € ma inferiore a 143,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 137,4 € ma inferiore a 140,4 €

     

    – – – – –  inferiore a 137,4 €

     

    – – –  dal 1o giugno al 15 guigno

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 125,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 115,4 €

     

    – – –  dal 16 giugno al 15 luglio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 125,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 115,4 €

     

    – – –  dal 16 luglio al 31 luglio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 125,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 122,9 € ma inferiore a 125,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 120,4 € ma inferiore a 122,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 117,9 € ma inferiore a 120,4 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 115,4 € ma inferiore a 117,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 115,4 €

     

    – – –  dal 1o agosto al 10 agosto

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 91,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 89,8 € ma inferiore a 91,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 87,9 € ma inferiore a 89,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 86,1 € ma inferiore a 87,9 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 84,1 € ma inferiore a 86,1 €

     

    – – – – –  inferiore a 84,1 €

     

    – – –  dall'11 agosto al 31 dicembre

    0809 30

    –  Pesche, comprese le pesche noci

    0809 30 10

    – –  Pesche noci

     

    – – –  dal 1o gennaio al 10 giugno

     

    – – –  dall'11 giugno al 20 giugno

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 88,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €

     

    – – – – –  inferiore a 81,2 €

     

    – – –  dal 21 giugno al 31 luglio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 77,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 71,4 €

     

    – – –  dal 1o agosto al 30 settembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 60 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €

     

    – – – – –  inferiore a 55,2 €

     

    – – –  dal 1o ottobre al 31 dicembre

    0809 30 90

    – –  altre

     

    – – –  dal 1o gennaio al 10 giugno

     

    – – –  dall'11 giugno al 20 giugno

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 88,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 86,5 € ma inferiore a 88,3 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 84,8 € ma inferiore a 86,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 83 € ma inferiore a 84,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 81,2 € ma inferiore a 83 €

     

    – – – – –  inferiore a 81,2 €

     

    – – –  dal 21 giugno al 31 luglio

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 77,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 76 € ma inferiore a 77,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 74,5 € ma inferiore a 76 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 72,9 € ma inferiore a 74,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 71,4 € ma inferiore a 72,9 €

     

    – – – – –  inferiore a 71,4 €

     

    – – –  dal 1o agosto al 30 settembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 60 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 58,8 € ma inferiore a 60 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 57,6 € ma inferiore a 58,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 56,4 € ma inferiore a 57,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 55,2 € ma inferiore a 56,4 €

     

    – – – – –  inferiore a 55,2 €

     

    – – –  dal 1o ottobre al 31 dicembre

    0809 40

    –  Prugne e prugnole

    0809 40 05

    – –  Prugne

     

    – – –  dal 1o gennaio al 10 giugno

     

    – – –  dall'11 giugno al 30 giugno

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 69,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €

     

    – – – – –  inferiore a 64 €

     

    – – –  dal 1o luglio al 30 settembre

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per 100 kg peso netto

     

    – – – – –  uguale o superiore a 69,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 68,2 € ma inferiore a 69,6 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 66,8 € ma inferiore a 68,2 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 65,4 € ma inferiore a 66,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 64 € ma inferiore a 65,4 €

     

    – – – – –  inferiore a 64 €

     

    – – –  dal 1o ottobre al 31 dicembre

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

     

    –  Succhi di uva (compresi i mosti di uva)

    2009 61

    – –  di un valore Brix uguale o inferiore a 30

    2009 61 10

    – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

     

    – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

     

    – – – – –  uguale o superiore a 42,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

     

    – – – – –  uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

     

    – – – – –  inferiore a 39,1 €

    2009 69

    – –  altri

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 67

    2009 69 19

    – – – –  altri

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 212,4 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €

     

    – – – – – –  inferiore a 195,4 €

     

    – – –  di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67

     

    – – – –  di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto

    2009 69 51

    – – – – –  concentrati

     

    – – – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

     

    – – – – – – –  uguale o superiore a 209,4 €

     

    – – – – – – –  uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €

     

    – – – – – – –  uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €

     

    – – – – – – –  uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €

     

    – – – – – – –  uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €

     

    – – – – – – –  inferiore a 192,6 €

    2009 69 59

    – – – – –  altri

     

    – – – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

     

    – – – – – – –  uguale o superiore a 42,5 €

     

    – – – – – – –  uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

     

    – – – – – – –  uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

     

    – – – – – – –  uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

     

    – – – – – – –  uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

     

    – – – – – – –  inferiore a 39,1 €

    2204

    Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

    2204 30

    –  altri mosti di uva

     

    – –  altri

     

    – – –  con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol

    2204 30 92

    – – – –  concentrati

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 209,4 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 205,2 € ma inferiore a 209,4 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 201 € ma inferiore a 205,2 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 196,8 € ma inferiore a 201 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 192,6 € ma inferiore a 196,8 €

     

    – – – – – –  inferiore a 192,6 €

    2204 30 94

    – – – –  altri

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 42,5 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

     

    – – – – – –  inferiore a 39,1 €

     

    – – –  altri

    2204 30 96

    – – – –  concentrati

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 212,4 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 208,2 € ma inferiore a 212,4 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 203,9 € ma inferiore a 208,2 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 199,7 € ma inferiore a 203,9 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 195,4 € ma inferiore a 199,7 €

     

    – – – – – –  inferiore a 195,4 €

    2204 30 98

    – – – –  altri

     

    – – – – –  con un prezzo d'entrata, per hl

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 42,5 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 41,7 € ma inferiore a 42,5 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 40,8 € ma inferiore a 41,7 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 40 € ma inferiore a 40,8 €

     

    – – – – – –  uguale o superiore a 39,1 € ma inferiore a 40 €

     

    – – – – – –  inferiore a 39,1 €

    SEZIONE II

    ELENCO DELLE SOSTANZE FARMACEUTICHE PER LE QUALI È PREVISTA L’ESENZIONE DEL DAZIO

    ALLEGATO 3

    ELENCO DELLE DENOMINAZIONI COMUNI INTERNAZIONALI (DCI), ASSEGNATE ALLE SOSTANZE FARMACEUTICHE DALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

    Codice NC

    CAS RN

    Denominazione

    2818 30 00

    1330-44-5

    algeldrato

    2833 22 00

    61115-28-4

    alusolfo

    2842 10 00

    12408-47-8

    simaldrato

    71205-22-6

    almasilato

    2842 90 80

    0-00-0

    almagodrato

    12304-65-3

    idrotalcite

    12539-23-0

    vangatalcite

    41342-54-5

    carbaldrato

    60239-66-9

    almadrato solfato

    66827-12-1

    almagato

    74978-16-8

    magaldrato

    2843 30 00

    10210-36-3

    aurotiosolfato di sodio

    12244-57-4

    sodio aurotiomalato

    16925-51-2

    aurotioglicanide

    34031-32-8

    auranofin

    2843 90 90

    15663-27-1

    cisplatino

    41575-94-4

    carboplatino

    61825-94-3

    oxaliplatino

    62816-98-2

    ormaplatino

    62928-11-4

    iproplatino

    74790-08-2

    spiroplatino

    95734-82-0

    nedaplatino

    96392-96-0

    desormaplatino

    103775-75-3

    miboplatino

    110172-45-7

    sebriplatino

    111490-36-9

    zeniplatino

    111523-41-2

    enloplatino

    129580-63-8

    satraplatino

    135558-11-1

    lobaplatino

    141977-79-9

    miriplatino

    146665-77-2

    eptaplatino

    172903-00-3

    Trinitrato di triplatino

    181630-15-9

    picoplatino

    274679-00-4

    padoporfin

    2844 40 20

    14932-42-4

    xeno (133 Xe)

    2844 40 30

    0-00-0

    fibrinogeno (125 I)

    881-17-4

    iodoippurato sodico (131 I)

    1187-56-0

    selenometionina (75 Se)

    5579-94-2

    merisoprolo (197 Hg)

    7790-26-3

    ioduro sodico (131 I)

    8016-07-7

    olio etiodato (131 I)

    8027-28-9

    fosfato sodico (32 P)

    9048-49-1

    seroalbumina umana iodata (125 I)

    9048-49-1

    seroalbumina umana iodata (131 I)

    10039-53-9

    cromato sodico (51 Cr)

    10375-56-1

    clormerodrina (197 Hg)

    13115-03-2

    cianocobalamina (57 Co)

    13422-53-2

    cianocobalamina (60 Co)

    15251-14-6

    rosa bengala sodico (131 I)

    15690-63-8

    cesio (131 Cs) cloruro

    15845-98-4

    iotalamato sodico (131 I)

    17033-82-8

    iometina (125 I)

    17033-83-9

    iometina (131 I)

    17692-74-9

    iotalamato sodico (125 I)

    18195-32-9

    cianocobalamina (58 Co)

    24359-64-6

    ioduro sodico (125 I)

    41183-64-6

    gallio (67 Ga) citrato

    42220-21-3

    iodocolesterolo (131 I)

    54063-42-2

    iniettabile di citrato ferrico (59 Fe)

    54182-60-4

    tolpovidone (131 I)

    54182-63-7

    macrosalb (131 I)

    54277-47-3

    macrosalb (99m Tc)

    54510-20-2

    acido iodocetilico (123 I)

    74855-17-7

    acido iocanlidico (123 I)

    75917-92-9

    iofetamina (123 I)

    77679-27-7

    iobenguano (131 I)

    92812-82-3

    fluorodopa (18 F)

    94153-50-1

    mespiperone (11 C)

    104716-22-5

    tecnezio (99m Tc) teboroxima

    105851-17-0

    fludesossiglucosio (18 F)

    106417-28-1

    tecnezio (99m Tc) siboroxima

    109581-73-9

    tecnezio (99m Tc) sestamibi

    113716-48-6

    iolopride (123 I)

    121281-41-2

    tecnezio (99m Tc) bicisato

    127396-36-5

    iomazenil (123 I)

    131608-78-1

    tecnezio (99mTc) nitrodocade

    136794-86-0

    iometopano (123 I)

    142481-95-6

    furifosmina tecnezio (99m Tc)

    154427-83-5

    samario (153 Sm) lexidronam

    155798-07-5

    ioflupano (123 I)

    157476-76-1

    tecnezio (99m Tc) pintumomab

    165942-79-0

    tecnezio (99m Tc) nofetumomab merpentano

    178959-14-3

    tecnetio (99m Tc) apcitide

    225239-31-6

    tecnezio (99mTc) fanolesomab

    476413-07-7

    ittrio (90Y) tacatuzumab tetraxetan (ittrio (90Y) tacatuzumab)

    2844 40 80

    10043-49-9

    oro (198 Au) colloidale

    2845 90 10

    35523-45-6

    fludalanina

    122431-96-3

    zilascorb (2 H)

    474641-19-5

    deutolperisone

    2845 90 90

    103831-41-0

    borocaptato (10 B) sodico

    2846 90 00

    72573-82-1

    acido gadoterico

    80529-93-7

    acido gadopentetico

    113662-23-0

    acido gadobenico

    117827-80-2

    gadopenamide

    120066-54-8

    gadoteridolo

    131069-91-5

    gadoversetamide

    131410-48-5

    gadodiamide

    135326-11-3

    acido gadoxetico

    138071-82-6

    gadobutrolo

    138721-73-0

    sprodiamide

    193901-90-5

    gadofosveset

    227622-74-4

    gadomelitol

    280776-87-6

    acido gadocoletico

    544697-52-1

    gadodenterato

    2902 19 80

    75-19-4

    ciclopropano

    2902 90 90

    75078-91-0

    temarotene

    2903 39 90

    76-19-7

    perflutrene

    354-92-7

    perflisobutano

    355-25-9

    perflubutano

    355-42-0

    perflexano

    2903 44 10

    76-14-2

    criofluorano

    2903 47 00

    307-43-7

    perflubrodec

    423-55-2

    perflubrone

    2903 49 30

    124-72-1

    teflurano

    2903 49 80

    151-67-7

    alotano

    2903 59 80

    306-94-5

    perflunafene

    1715-40-8

    bromociclene

    2903 62 00

    50-29-3

    clofenotano

    2903 69 90

    53-19-0

    mitotano

    479-68-5

    broparestrolo

    34106-48-4

    feniodio cloruro

    56917-29-4

    fluretofene

    2904 10 00

    5560-69-0

    etile dibunato

    6223-35-4

    gualenato sodico

    14992-59-7

    dibunato di sodio

    99287-30-6

    egualene

    2904 90 20

    124-88-9

    dimetiodal sodico

    126-31-8

    metiodal sodico

    2905 29 90

    77-75-8

    metilpentinolo

    2905 39 85

    55-98-1

    busulfano

    35449-36-6

    gemcadiolo

    64218-02-6

    plaunotolo

    2905 49 80

    299-75-2

    treosolfano

    7518-35-6

    mannosolfano

    2905 51 00

    113-18-8

    etclorvinolo

    2905 59 10

    57-15-8

    clorobutanolo

    24403-04-1

    debropolo

    2905 59 99

    52-51-7

    bronopolo

    488-41-5

    mitobronitolo

    2209-86-1

    loprodiolo

    10318-26-0

    mitolattolo

    2906 11 00

    15356-70-4

    racementolo

    2906 19 00

    67-96-9

    diidrotachisterolo

    19793-20-5

    bolandiolo

    23089-26-1

    levomenolo

    29474-12-2

    cimepanolo

    57333-96-7

    tacalcitolo

    112828-00-9

    calcipotriolo

    131918-61-1

    paricalcitolo

    134404-52-7

    seocalcitolo

    163217-09-2

    inecalcitol

    524067-21-8

    becocalcidiol

    2906 29 00

    79-93-6

    fenaglicodolo

    583-03-9

    fenipentolo

    13980-94-4

    metaglicodolo

    14088-71-2

    proclonolo

    15687-18-0

    fenpentadiolo

    56430-99-0

    flumecinolo

    104561-36-6

    doretinel

    2907 19 90

    1300-94-3

    amilmetacresolo

    2078-54-8

    propofol

    5591-47-9

    ciclomenolo

    13741-18-9

    xibornolo

    2907 29 00

    56-53-1

    dietilstilbestrolo

    57-91-0

    alfa estradiolo

    84-17-3

    dienestrolo

    85-95-0

    benzestrolo

    130-73-4

    metestrolo

    5635-50-7

    exestrolo

    10457-66-6

    gerochinolo

    27686-84-6

    masoprocolo

    2908 19 00

    59-50-7

    clorocresolo

    70-30-4

    esaclorofene

    88-04-0

    clorossilenolo

    97-23-4

    diclorofene

    120-32-1

    clorofene

    133-53-9

    dicloroxilenolo

    145-94-8

    clorindanolo

    6915-57-7

    bibrocatolo

    10572-34-6

    cicliomenolo

    15686-33-6

    biclotimolo

    34633-34-6

    bifluranolo

    37693-01-9

    clofoctolo

    64396-09-4

    terfluranolo

    65634-39-1

    pentafluranolo

    127035-60-3

    enofelast

    2908 99 10

    4444-23-9

    acido persilico

    20123-80-2

    dobesilato di calcio

    57775-26-5

    acido sultosilico

    78480-14-5

    dicresulene

    2908 99 90

    10331-57-4

    niclofolano

    39224-48-1

    nitroclofene

    2909 19 90

    76-38-0

    metossiflurano

    333-36-8

    flurotile

    406-90-6

    flurossene

    679-90-3

    roflurano

    13838-16-9

    enflurano

    26675-46-7

    isoflurano

    28523-86-6

    sevoflurano

    57041-67-5

    desflurano

    2909 20 00

    56689-41-9

    aliflurano

    2909 30 90

    569-57-3

    clorotrianisene

    777-11-7

    aloprogin

    55837-16-6

    entsufone

    80844-07-1

    etofenprox

    2909 49 18

    544-62-7

    batilolo

    2216-77-5

    dibuprolo

    13021-53-9

    terbuprolo

    2909 49 90

    59-47-2

    mefenesina

    93-14-1

    guaifenesina

    104-29-0

    clorfenesina

    3102-00-9

    febuprolo

    3671-05-4

    fenocinolo

    26159-36-4

    naproxolo

    27318-86-1

    floverina

    63834-83-3

    guaietolina

    128607-22-7

    ospemifene

    131875-08-6

    lexacalcitolo

    302904-82-1

    atocalcitol

    341524-89-8

    fispemifene

    2909 50 10

    1321-14-8

    sulfoguaiacolo

    2909 50 90

    103-16-2

    monobenzone

    150-76-5

    mechinolo

    2174-64-3

    flamenolo

    3380-30-1

    soneclosan

    3380-34-5

    triclosano

    2910 40 00

    60-57-1

    dieldrin

    2910 90 00

    1954-28-5

    etoglucide

    2911 00 00

    78-12-6

    petricloral

    3563-58-4

    cloralodolo

    6055-48-7

    tolossiclorinolo

    2912 19 90

    111-30-8

    glutaral

    2914 19 90

    6809-52-5

    teprenone

    2914 29 00

    2226-11-1

    bornelone

    2914 39 00

    82-66-6

    difenadione

    83-12-5

    fenindione

    55845-78-8

    xenipentone

    2914 40 90

    128-20-1

    eltanolone

    465-53-2

    ciclopregnolo

    565-99-1

    renanolone

    2673-23-6

    xeniglossal

    14107-37-0

    alfadolone

    20098-14-0

    idramantone

    21208-26-4

    dimepregnene

    23930-19-0

    alfaxalone

    35100-44-8

    endrisone

    38398-32-2

    ganaxolone

    50673-97-7

    colestolone

    85969-07-9

    budotitano

    158440-71-2

    irofulvene

    2914 50 00

    70-70-2

    parossipropione

    114-43-2

    desaspidina

    117-37-3

    anisindione

    131-53-3

    dioxibenzone

    131-57-7

    oxibenzone

    480-22-8

    ditranolo

    579-23-7

    ciclovalone

    1641-17-4

    mesenone

    1843-05-6

    octabenzone

    2295-58-1

    flopropione

    7114-11-6

    naftonone

    18493-30-6

    metocalcone

    27762-78-3

    chetossale

    42924-53-8

    nabumetone

    52479-85-3

    exifone

    70356-09-1

    avobenzone

    75464-11-8

    butantrone

    112018-00-5

    tebufelone

    2914 69 90

    117-10-2

    dantrone

    303-98-0

    ubidecarenone

    319-89-1

    tetrochinone

    863-61-6

    menatetrenone

    4042-30-2

    parvaquone

    14561-42-3

    menottone

    58186-27-9

    idebenone

    80809-81-0

    docebenone

    88426-33-9

    buparvaquone

    2914 70 00

    130-37-0

    menadione sodio bisolfito

    957-56-2

    fluindione

    1146-98-1

    bromindione

    1146-99-2

    clorindione

    1470-35-5

    isobromindione

    1879-77-2

    doxibetasolo

    3030-53-3

    clofenossido

    4065-45-6

    sulisobenzone

    6723-40-6

    fluindarol

    15687-21-5

    flumedrossone

    16469-74-2

    idromadinone

    49561-92-4

    nivimedone

    56219-57-9

    arildone

    95233-18-4

    atovaquone

    116313-94-1

    nitecapone

    134308-13-7

    tolcapone

    274925-86-9

    nebicapone

    2915 39 30

    102-76-1

    triacetina

    2915 39 80

    514-50-1

    acebrocolo

    2624-43-3

    ciclofenil

    5984-83-8

    fenabutene

    80595-73-9

    acefluranolo

    91431-42-4

    lonapalene

    99107-52-5

    bunaprolast

    2915 70 20

    555-44-2

    tripalmitina

    2915 90 80

    99-66-1

    acido valproico

    124-07-2

    acido ottanoico

    7008-02-8

    iodetrile

    76584-70-8

    valproato semisodico

    77372-61-3

    valproato pivoxil

    185517-21-9

    acido arundico

    2916 15 00

    26266-58-0

    sorbitano trioleato

    2916 19 70

    51-77-4

    gefarnato

    506-26-3

    acido gamolenico

    6217-54-5

    doconexent

    10417-94-4

    icosapent

    83689-23-0

    molfarnato

    2916 20 00

    25229-42-9

    acido cicrotoico

    26002-80-2

    fenotrina

    52645-53-1

    permetrina

    69915-62-4

    loxanast

    75867-00-4

    fenflutrina

    2916 39 00

    99-79-6

    iofendilato

    959-10-4

    xenbucina

    964-82-9

    acido xeniesenico

    1085-91-2

    acido nafcaproico

    1553-60-2

    ibufenac

    5104-49-4

    flurbiprofene

    5728-52-9

    felbinac

    7698-97-7

    fenestrel

    15301-67-4

    feneritrolo

    17692-38-5

    fluprofene

    24645-20-3

    esaprofene

    28168-10-7

    tetriprofene

    33159-27-2

    ecabet

    34148-01-1

    clidanac

    36616-52-1

    fenclorac

    36950-96-6

    cicloprofene

    37529-08-1

    mexoprofene

    51146-56-6

    desibuprofene

    51543-39-6

    esflurbiprofene

    55837-18-8

    butibufene

    57144-56-6

    isoprofene

    71109-09-6

    vedaprofene

    84392-17-6

    xenalipina

    91587-01-8

    pelretina

    153559-49-0

    bexarotene

    2917 13 90

    123-99-9

    acido azelaico

    2917 19 90

    53-10-1

    idrossidione sodio succinato

    577-11-7

    docusato sodico

    2917 34 90

    131-67-9

    ftalofina

    2918 11 00

    15145-14-9

    ciclattato

    2918 16 00

    1317-30-2

    glucaldrato potassico

    2918 19 85

    128-13-2

    acido ursodesossicolico

    456-59-7

    ciclandelato

    474-25-9

    acido chenodesossicolico

    503-49-1

    meglutolo

    512-16-3

    ciclobutirrolo

    5793-88-4

    calcio saccarato

    5977-10-6

    fencibutirrolo

    7007-81-0

    acido tretocanico

    7009-49-6

    esaciclonato sodico

    17140-60-2

    calcio glucoeptonato

    17692-20-5

    acido ciclobutoico

    26976-72-7

    acido aceburico

    31221-85-9

    ibuverina

    34150-62-4

    ferriclato calcico sodico

    54845-95-3

    icomucret

    57808-63-6

    acido ciclossilico

    68635-50-7

    deloxolone

    81093-37-0

    pravastatina

    93105-81-8

    lodelabene

    121009-77-6

    tenivastatina

    156965-06-9

    tisocalcitato

    2918 22 00

    55482-89-8

    guacetisal

    64496-66-8

    salafibrato

    2918 23 90

    118-56-9

    omosalato

    552-94-3

    salsalato

    58703-77-8

    sulprosal

    2918 29 80

    83-40-9

    acido idrossitoluico

    96-84-4

    acido iofenoico

    153-43-5

    acido clorindanico

    322-79-2

    triflusal

    486-79-3

    dipirocetile

    490-79-9

    acido gentisico

    1884-24-8

    cinarina

    4955-90-2

    gentisato sodico

    7009-60-1

    feniodolo sodico

    15534-92-6

    terbuficina

    22494-27-5

    flufenisal

    22494-42-4

    diflunisal

    2918 30 00

    81-23-2

    acido deidrocolico

    145-41-5

    deidrocolato di sodio

    519-95-9

    florantirone

    892-01-3

    esaciprone

    2522-81-8

    pibecarbo

    3562-99-0

    menbutone

    22071-15-4

    ketoprofene

    22161-81-5

    desketoprofene

    32808-51-8

    acido bucloxico

    36330-85-5

    fenbufene

    41387-02-4

    lexofenac

    58182-63-1

    itanoxone

    63472-04-8

    metbufene

    68767-14-6

    lossoprofene

    69956-77-0

    pelubiprofene

    112665-43-7

    seratrodast

    2918 99 90

    51-24-1

    tiratricolo

    51-26-3

    acido tiropropico

    58-54-8

    acido etacrinico

    104-28-9

    cinoxato

    471-53-4

    enoxolone

    517-18-0

    metallenestrile

    554-24-5

    fenobutiodil

    579-94-2

    menglitato

    637-07-0

    clofibrato

    882-09-7

    acido clofibrico

    2181-04-6

    canrenoato di potassio

    2217-44-9

    iodoftaleina sodica

    2260-08-4

    acetiromato

    3771-19-5

    nafenopina

    4138-96-9

    acido canrenoico

    5129-14-6

    anisacrile

    5697-56-3

    carbenoxolone

    5711-40-0

    acido bromebrico

    7706-67-4

    acido dimecrotico

    12214-50-5

    glucaspaldrato sodico

    13739-02-1

    diacereina

    14613-30-0

    clofibrato magnesico

    14929-11-4

    simfibrato

    17243-33-3

    acido fepentolico

    22131-79-9

    alclofenac

    22204-53-1

    naproxene

    22494-47-9

    clobuzarit

    24818-79-9

    alluminio clofibrato

    25812-30-0

    gemfibrozil

    26281-69-6

    esiprobene

    30299-08-2

    clinofibrato

    31581-02-9

    cinoxolone

    31879-05-7

    fenoprofene

    34645-84-6

    fenclofenac

    35703-32-3

    acido cinametico

    39087-48-4

    clofibrato calcico

    40596-69-8

    metoprene

    41791-49-5

    lonaprofene

    41826-92-0

    trepibutone

    49562-28-9

    fenofibrato

    52214-84-3

    ciprofibrato

    52247-86-6

    cicloxolone

    54350-48-0

    etretinato

    54419-31-7

    fenirofibrato

    55079-83-9

    acitretina

    55902-94-8

    sitofibrato

    55937-99-0

    beclobrato

    56488-59-6

    terbufibrolo

    57296-63-6

    indacrinone

    61887-16-9

    dulofibrato

    64506-49-6

    sofalcone

    66984-59-6

    cinfenoac

    68170-97-8

    acido palmossirico

    68548-99-2

    oxindanac

    74168-08-4

    losmiprofene

    76676-34-1

    oxprenoato potassico

    77858-21-0

    velaresolo

    84290-27-7

    tucaresolo

    84386-11-8

    baxitozina

    88431-47-4

    clomossir

    96609-16-4

    lifibrolo

    106685-40-9

    adapaleno

    117819-25-7

    bacheprofene

    124083-20-1

    etomossir

    157283-68-6

    travoprost

    161172-51-6

    etalocib

    183293-82-5

    gemcabene

    251565-85-2

    tesaglitazar

    476436-68-7

    naveglitazar

    2919 90 90

    62-73-7

    diclorvos

    83-86-3

    acido fitico

    306-52-5

    triclofos

    470-90-6

    clofenvinfos

    522-40-7

    fosfestrolo

    6064-83-1

    fosfosal

    17196-88-2

    vincofos

    21466-07-9

    bromofenofos

    28841-62-5

    atrinositolo

    65708-37-4

    flufosal

    2920 19 00

    299-84-3

    fenclofos

    2104-96-3

    bromofos

    2920 90 10

    126-92-1

    sodio etasolfato

    139-88-8

    tetradecil solfato sodico

    1612-30-2

    menadiolo sodio solfato

    5634-37-7

    cloretato

    88426-32-8

    acido ursulcolico

    2920 90 85

    78-11-5

    pentaeritritile tetranitrato

    1607-17-6

    pentrinitrolo

    2612-33-1

    clonitrato

    2921-92-8

    propatilnitrato

    7297-25-8

    eritritile tetranitrato

    15825-70-4

    mannitolo esanitrato

    2921 19 50

    2624-44-4

    etamsilato

    2921 19 80

    51-75-2

    clormetina

    107-35-7

    taurina

    123-82-0

    tuaminoeptano

    124-28-7

    dimantina

    338-83-0

    perfluamina

    502-59-0

    octamilamina

    503-01-5

    isometeptene

    543-82-8

    ottodrina

    555-77-1

    triclormetina

    3151-59-5

    etaflur

    3735-65-7

    butinamina

    13946-02-6

    iproeptina

    36505-83-6

    dectaflur

    61822-36-4

    diprobutina

    2921 29 00

    112-24-3

    trientina

    9011-04-5

    esadimetrina bromuro

    2921 30 99

    60-40-2

    mecamilamina

    102-45-4

    ciclopentamina

    768-94-5

    amantadina

    3570-07-8

    dimecamina

    3595-11-7

    propilesedrina

    6192-97-8

    levopropilesedrina

    13392-28-4

    rimantadina

    19982-08-2

    memantina

    79594-24-4

    somantadina

    219810-59-0

    neramexano

    2921 45 00

    494-03-1

    clornafazina

    52795-02-5

    tametralina

    79617-96-2

    sertralina

    2921 46 00

    51-64-9

    desamfetamina

    122-09-8

    fentermina

    156-08-1

    benzfetamina

    156-34-3

    levamfetamina

    300-62-9

    amfetamina

    457-87-4

    etilamfetamina

    1209-98-9

    fencamfamina

    7262-75-1

    lefetamina

    17243-57-1

    mefenorex

    2921 49 80

    50-48-6

    amitriptilina

    72-69-5

    nortriptilina

    93-88-9

    fenprometamina

    100-92-5

    mefentermina

    102-05-6

    dibemetina

    150-59-4

    alverina

    155-09-9

    tranilcipromina

    303-53-7

    ciclobenzaprina

    341-00-4

    etifelmina

    390-64-7

    prenilamina

    434-43-5

    pentorex

    438-60-8

    protriptilina

    458-24-2

    fenfluramina

    461-78-9

    clorfentermina

    555-57-7

    pargilina

    2201-15-2

    eticiclidina

    3239-44-9

    dexfenfluramina

    4255-23-6

    alfetamina

    5118-29-6

    melitracene

    5118-30-9

    litracene

    5580-32-5

    ortetamina

    5581-40-8

    dimefadano

    5632-44-0

    tolpropamina

    5966-41-6

    diisopromina

    7273-99-6

    gamfexina

    7395-90-6

    indrilina

    10262-69-8

    maprotilina

    10389-73-8

    clortermina

    13042-18-7

    fendilina

    13364-32-4

    clobenzorex

    13977-33-8

    demelverina

    14334-40-8

    pramiverina

    14611-51-9

    selegilina

    15301-54-9

    cipenamina

    15686-27-8

    amfepentorex

    15793-40-5

    terodilina

    17243-39-9

    benzoctamina

    17279-39-9

    dimetamfetamina

    19992-80-4

    butisirato

    27466-27-9

    intriptilina

    33817-09-3

    levmetamfetamina

    35764-73-9

    fluotracene

    35941-65-2

    butriptilina

    37577-24-5

    levofenfluramina

    47166-67-6

    octriptilina

    54063-48-8

    eptaverina

    57653-27-7

    droprenilamina

    58757-61-2

    trimexilina

    65472-88-0

    naftifina

    78628-80-5

    terbinafina

    86939-10-8

    indatralina

    101828-21-1

    butenafina

    106650-56-0

    sibutramina

    119386-96-8

    mofegilina

    136236-51-6

    rasagilina

    140850-73-3

    igmesina

    186495-49-8

    delucemina

    226256-56-0

    cinacalcet

    2921 59 90

    3572-43-8

    bromexina

    3590-16-7

    feclemina

    37640-71-4

    aprindina

    77518-07-1

    amiflamina

    2922 11 00

    2272-11-9

    monoetanolammina oleato

    2922 14 00

    469-62-5

    destropropoxifene

    2922 19 80

    51-68-3

    meclofenoxato

    54-03-5

    esobendina

    54-32-0

    moxisilite

    54-80-8

    pronetalolo

    58-73-1

    difenidramina

    59-96-1

    fenossibenzamina

    64-95-9

    adifenina

    74-55-5

    etambutolo

    77-19-0

    dicicloverina

    77-22-5

    caramifene

    77-23-6

    pentoxiverina

    77-38-3

    clorfenossamina

    77-86-1

    trometamolo

    78-41-1

    triparanolo

    83-98-7

    orfenadrina

    90-54-0

    etafenone

    90-86-8

    cinnamedrina

    92-12-6

    feniltoloxamina

    94-23-5

    paretossicaina

    102-60-3

    edetolo

    118-23-0

    bromazina

    299-61-6

    ganglefene

    302-33-0

    proadifene

    302-40-9

    benactizina

    372-66-7

    eptaminolo

    468-61-1

    oxeladina

    493-76-5

    propanocaina

    495-70-5

    meprilcaina

    509-74-0

    acetilmetadol

    509-78-4

    dimenoxadolo

    511-46-6

    clofenetamina

    512-15-2

    ciclopentolato

    524-99-2

    medrilamina

    525-66-6

    propranololo

    532-77-4

    esilcaina

    545-90-4

    dimefeptanolo

    576-68-1

    mannomustina

    604-74-0

    bufenadrina

    791-35-5

    clofedanolo

    911-45-5

    clomifene

    1092-46-2

    ketocaina

    1157-87-5

    etoloxamina

    1234-71-5

    namossirato

    1477-39-0

    noracimetadolo

    1600-19-7

    xilossemina

    1679-75-0

    cinnamaverina

    1679-76-1

    drofenina

    2179-37-5

    benciclano

    2338-37-6

    levopropossifene

    2933-94-0

    toliprololo

    3563-01-7

    aprofene

    3565-72-8

    embramina

    3572-52-9

    xenisalato

    3572-74-5

    mossastina

    3579-62-2

    denaverina

    3686-78-0

    dietifene

    3811-25-4

    clorprenalina

    4148-16-7

    ritrosolfano

    5051-22-9

    despropranolo

    5632-52-0

    clofenciclano

    5633-20-5

    oxibutinina

    5634-42-4

    tocamfil

    5668-06-4

    meclossamina

    5741-22-0

    moprololo

    6284-40-8

    meglumina

    6452-71-7

    oxprenololo

    6535-03-1

    stevaladile

    6818-37-7

    olaflur

    7077-34-1

    trolnitrato

    7413-36-7

    nifenalolo

    7433-10-5

    butidrina

    7488-92-8

    ketocainolo

    7617-74-5

    laurixamina

    7712-50-7

    mirtecaina

    10540-29-1

    tamoxifene

    13425-98-4

    improsolfano

    13445-63-1

    itramina tosilato

    13479-13-5

    pargeverina

    13655-52-2

    alprenololo

    13877-99-1

    minepentato

    14007-64-8

    butetamato

    14089-84-0

    prossibutene

    14556-46-8

    bupranololo

    14587-50-9

    difeterolo

    14860-49-2

    clobutinolo

    15221-81-5

    fludorex

    15301-93-6

    tofenacina

    15301-96-9

    tiromedano

    15518-87-3

    miralat

    15585-86-1

    ciprodenato

    15599-37-8

    esapradol

    15639-50-6

    safingolo

    15687-08-8

    destrofemina

    15687-23-7

    guaiactamina

    15690-55-8

    zuclomifene

    15690-57-0

    enclomifene

    16112-96-2

    indanorex

    17199-54-1

    alfametadolo

    17199-55-2

    betametadolo

    17199-58-5

    alfacetilmetadolo

    17199-59-6

    betacetilmetadolo

    17780-72-2

    clorgilina

    18109-80-3

    butamirato

    18683-91-5

    ambroxolo

    18965-97-4

    berlafenone

    19179-78-3

    xipranololo

    20448-86-6

    bornaprina

    22232-57-1

    racefemina

    22487-42-9

    benaprizina

    22664-55-7

    metipranololo

    23573-66-2

    detanosal

    23602-78-0

    benfluorex

    23891-60-3

    mepramidile

    25314-87-8

    elucaina

    27325-36-6

    procinololo

    27581-02-8

    idropranololo

    27591-01-1

    bunololo

    27591-97-5

    tilorone

    31828-71-4

    mexiletina

    34433-66-4

    levacetilmetadol

    34616-39-2

    fenalcomina

    35607-20-6

    avridina

    36144-08-8

    mantabegron

    36199-78-7

    guafecainolo

    37148-27-9

    clenbuterolo

    37350-58-6

    metoprololo

    38363-40-5

    penbutololo

    39099-98-4

    cinamololo

    39133-31-8

    trimebutina

    39563-28-5

    cloranololo

    41570-61-0

    tulobuterolo

    42050-23-7

    nafetololo

    42200-33-9

    nadololo

    47082-97-3

    pargololo

    47141-42-4

    levobunololo

    47419-52-3

    desprossibutene

    50366-32-0

    flunamina

    50583-06-7

    alonamina

    52403-19-7

    iproxamina

    52742-40-2

    alimadol

    53076-26-9

    moxaprindina

    53179-07-0

    nisoxetina

    53657-16-2

    dimepranolo

    53716-44-2

    rociverina

    53716-48-6

    nexeridina

    54063-24-0

    amifloverina

    54063-25-1

    amiterolo

    54063-36-4

    etolorex

    54063-53-5

    propafenone

    54141-87-6

    cinfenina

    54910-89-3

    fluoxetina

    55769-65-8

    butobendina

    55837-19-9

    esaprololo

    56341-08-3

    mabuterolo

    56433-44-4

    oxaprotilina

    56481-43-7

    setazindolo

    57526-81-5

    prenalterolo

    58313-74-9

    treptilamina

    58473-73-7

    drobulina

    60607-68-3

    indenololo

    60812-35-3

    decominolo

    63075-47-8

    fepradinolo

    63659-12-1

    cicloprololo

    63659-18-7

    betaxololo

    64552-16-5

    ecipramidile

    64552-17-6

    butofilololo

    65236-29-5

    prenoverina

    65429-87-0

    spirendololo

    66451-06-7

    bornaprololo

    66722-44-9

    bisoprololo

    68567-30-6

    solpecainolo

    68876-74-4

    zocainone

    69429-84-1

    cilobamina

    69756-53-2

    alofantrina

    71827-56-0

    clemeprolo

    76496-68-9

    levoprotilina

    77164-20-6

    levomoprololo

    77599-17-8

    panomifene

    80387-96-8

    difemerina

    81447-80-5

    diprafenone

    81584-06-7

    xibenololo

    82101-10-8

    flerobuterolo

    82168-26-1

    adafenoxato

    82186-77-4

    lumefantrina

    82413-20-5

    drolossifene

    83015-26-3

    tomoxetina

    83480-29-9

    voglibosio

    84057-96-5

    flusoxololo

    85320-67-8

    ericololo

    87129-71-3

    arnololo

    89778-26-7

    toremifene

    90293-01-9

    bifemelano

    90845-56-0

    trecadrina

    93221-48-8

    levobetaxololo

    96389-68-3

    crisnatolo

    96743-96-3

    ramciclano

    98774-23-3

    tesmilifene

    101479-70-3

    adaprololo

    103598-03-4

    esmololo

    112922-55-1

    cericlamina

    119356-77-3

    dapoxetina

    119618-22-3

    esoxibutinina

    120444-71-5

    deramciclano

    123618-00-8

    fedotozina

    124316-02-5

    alprafenone

    125926-17-2

    sarpogrelato

    126924-38-7

    seproxetina

    129612-87-9

    miprossifene

    146376-58-1

    talibegron

    148717-90-2

    squalamina

    162359-55-9

    fingolimod

    173324-94-2

    temiverina

    186139-09-3

    trodusquemina

    190258-12-9

    edronocaina

    207916-33-4

    xidecaflur

    2922 29 00

    51-61-6

    dopamina

    93-30-1

    metoxifenamina

    370-14-9

    foledrina

    493-75-4

    bialamicolo

    1199-18-4

    oxidopamina

    1518-86-1

    idrossiamfetamina

    3735-45-3

    vetrabutina

    5585-64-8

    aminossitrifene

    15599-45-8

    simetina

    15686-23-4

    trimoxamina

    17692-54-5

    mitoclomina

    18840-47-6

    gepefrina

    34368-04-2

    dobutamina

    39951-65-0

    lometralina

    53648-55-8

    dezocina

    61661-06-1

    levdobutamina

    64638-07-9

    brolamfetamina

    65415-42-1

    oxabrexina

    66195-31-1

    ibopamina

    86197-47-9

    dopexamina

    90060-42-7

    nolomirolo

    103878-96-2

    fosopamina

    112891-97-1

    alentemolo

    124937-51-5

    tolterodina

    148717-54-8

    tecalcet

    175591-23-8

    tapentadol

    2922 31 00

    76-99-3

    metadone

    90-84-6

    amfepramone

    467-85-6

    normetadone

    2922 39 00

    125-58-6

    levometadone

    466-40-0

    isometadone

    6740-88-1

    ketamina

    15351-09-4

    metamfepramone

    33643-46-8

    esketamina

    34662-67-4

    cotriptilina

    34911-55-2

    amfebutamone

    53394-92-6

    drinidene

    92615-20-8

    nafenodone

    92629-87-3

    desnafenodone

    2922 44 00

    20380-58-9

    tilidina

    2922 49 95

    54-30-8

    camilofina

    56-41-7

    alanina

    56-84-8

    acido aspartico

    59-46-1

    procaina

    60-00-4

    acido edetico

    60-32-2

    acido aminocaproico

    61-68-7

    acido mefenamico

    61-90-5

    leucina

    62-33-9

    edetato sodico calcico

    63-91-2

    fenilalanina

    67-43-6

    acido pentetico

    70-26-8

    ornitina

    72-18-4

    valina

    73-32-5

    isoleucina

    92-23-9

    leucinocaina

    94-09-7

    benzocaina

    94-12-2

    risocaina

    94-14-4

    isobutambene

    94-24-6

    tetracaina

    96-83-3

    acido iopanoico

    133-16-4

    cloroprocaina

    136-44-7

    lisadimato

    148-82-3

    melfalan

    149-16-6

    butacaina

    305-03-3

    clorambucil

    530-78-9

    acido flufenamico

    531-76-0

    sarcolisina

    553-65-1

    amossecaina

    644-62-2

    acido meclofenamico

    1088-80-8

    metamelfalano

    1134-47-0

    baclofene

    1197-18-8

    acido tranexamico

    4295-55-0

    acido clofenamico

    6582-31-6

    dapabutano

    7424-00-2

    fenclonina

    12111-24-9

    pentetato calcico trisodico

    13710-19-5

    acido tolfenamico

    13930-34-2

    clormecaina

    15250-13-2

    araprofene

    15307-86-5

    diclofenac

    15708-41-5

    feredetato sodico

    21245-01-2

    padimato

    23049-93-6

    acido enfenamico

    29098-15-5

    terofenamato

    30544-47-9

    etofenamato

    32447-90-8

    destilidina

    34675-84-8

    cetraxato

    36499-65-7

    edetato dicobaltico

    39718-89-3

    alminoprofene

    55986-43-1

    cetabene

    57574-09-1

    amineptina

    57775-28-7

    prefenamato

    59209-97-1

    zafuleptina

    60142-96-3

    gabapentina

    60643-86-9

    vigabatrina

    60719-82-6

    alaproclato

    63329-53-3

    lobenzarit

    67037-37-0

    eflornitina

    67330-25-0

    ufenamato

    75219-46-4

    atrimustina

    89796-99-6

    aceclofenac

    148553-50-8

    pregabalina

    176199-48-7

    eglumetad (eglumegad)

    198022-65-0

    icofungipen

    220991-20-8

    lumiracoxib

    220991-32-2

    robenacoxib

    2922 50 00

    51-31-0

    levisoprenalina

    56-45-1

    serina

    59-42-7

    fenilefrina

    59-92-7

    levodopa

    60-18-4

    tirosina

    67-42-5

    acido egtazico

    86-43-1

    propossicaina

    89-57-6

    mesalazina

    99-43-4

    oxibuprocaina

    99-45-6

    adrenalone

    119-29-9

    ambucaina

    133-11-9

    fenamisal

    137-53-1

    destrotiroxina sodica

    390-28-3

    metoxamina

    395-28-8

    isoxsuprina

    407-41-0

    dexfosfoserina

    447-41-6

    bufenina

    487-53-6

    idrossiprocaina

    490-98-2

    idrossitetracaina

    497-75-6

    diossetedrina

    499-67-2

    prossimetacaina

    530-08-5

    isoetarina

    536-21-0

    norfenefrina

    555-30-6

    metildopa

    586-06-1

    orciprenalina

    620-30-4

    racemetirosina

    646-02-6

    aminoetile nitrato

    672-87-7

    metirosina

    709-55-7

    etilefrina

    829-74-3

    corbadrina

    1174-11-4

    acido xenazoico

    1212-03-9

    metiprenalina

    2922-20-5

    butaxamina

    3215-70-1

    esoprenalina

    3506-31-8

    deterenolo

    3571-71-9

    metaterolo

    3625-06-7

    mebeverina

    3703-79-5

    bametano

    3818-62-0

    betoxicaina

    5714-08-9

    detrotironina

    7101-51-1

    melevodopa

    7683-59-2

    isoprenalina

    10329-60-9

    dioxifedrina

    13392-18-2

    fenoterolo

    15686-81-4

    norbudrina

    15687-41-9

    oxifedrina

    17365-01-4

    etiroxato

    18559-94-9

    salbutamolo

    18866-78-9

    colterolo

    18910-65-1

    salmefamolo

    22103-14-6

    bufeniodo

    22950-29-4

    dimetofrina

    23031-25-6

    terbutalina

    23651-95-8

    drossidopa

    27203-92-5

    tramadolo

    30392-40-6

    bitolterolo

    32359-34-5

    medifoxamina

    32462-30-9

    osfenicina

    34391-04-3

    levosalbutamolo

    37178-37-3

    etilevodopa

    50588-47-1

    amafolone

    51579-82-9

    amfenac

    52365-63-6

    dipivefrina

    53034-85-8

    ibuterolo

    54592-27-7

    divabuterolo

    57558-44-8

    secoverina

    58882-17-0

    roxadimato

    59170-23-9

    bevantololo

    60734-87-4

    nisbuterolo

    62571-87-3

    minaxolone

    63269-31-8

    ciramadol

    64862-96-0

    ametantrone

    65271-80-9

    mitoxantrone

    66734-12-1

    butopamina

    67577-23-5

    pivenfrina

    71771-90-9

    denopamina

    72973-11-6

    forfenimexa

    75626-99-2

    tobuterolo

    78756-61-3

    alifedrina

    83200-09-3

    dembrexina

    85750-39-6

    etilefrina pivalato

    89365-50-4

    salmeterolo

    90237-04-0

    desecoverina

    91714-94-2

    bromfenac

    92071-51-7

    rotraxato

    93047-39-3

    etanterolo

    93047-40-6

    naminterolo

    93413-62-8

    desvenlafaxina

    93413-69-5

    venlafaxina

    96346-61-1

    onapristone

    97747-88-1

    lilopristone

    97825-25-7

    ractopamina

    109525-44-2

    cliropamina

    124478-60-0

    aglepristone

    128470-16-6

    arbutamina

    134865-33-1

    meluadrina

    135306-78-4

    acido caloxetico

    141993-70-6

    eldacimibe

    187219-95-0

    axomadol

    193901-91-6

    fosveset

    252920-94-8

    solabegron

    255734-04-4

    ritobegron

    269079-62-1

    isalmadol

    286930-03-8

    fesoterodina

    2923 10 00

    507-30-2

    colina gluconato

    1336-80-7

    ferrocolinato

    2016-36-6

    colina salicilato

    28038-04-2

    salcolex

    28319-77-9

    colina alfoscerato

    2923 20 00

    63-89-8

    colfosceril palmitato

    2923 90 00

    50-10-2

    oxifenonio bromuro

    51-83-2

    carbacolo

    55-97-0

    esametonio bromuro

    57-09-0

    cetrimonio bromuro

    60-31-1

    acetilcolina cloruro

    61-75-6

    bretilio tosilato

    62-51-1

    metacolina cloruro

    65-29-2

    gallamina trietioduro

    71-27-2

    suxametonio cloruro

    71-91-0

    tetrilammonio bromuro

    79-90-3

    triclobisonio cloruro

    116-38-1

    edrofonio cloruro

    121-54-0

    benzetonio cloruro

    122-18-9

    cetalconio cloruro

    123-47-7

    prolonio ioduro

    125-99-5

    tridiesetile ioduro

    139-07-1

    benzododecinio cloruro

    139-08-2

    miristalconio cloruro

    306-53-6

    azametonio bromuro

    317-52-2

    esafluronio bromuro

    391-70-8

    trossonio tosilato

    461-06-3

    carnitina

    538-71-6

    domifene bromuro

    541-15-1

    levocarnitina

    541-20-8

    pentametonio bromuro

    541-22-0

    decametonio bromuro

    552-92-1

    toloconio metilsolfato

    1119-97-7

    tetradonio bromuro

    1794-75-8

    laurcezio bromuro

    2001-81-2

    diponio bromuro

    2218-68-0

    cloral betaina

    2401-56-1

    deditonio bromuro

    2424-71-7

    metocinio ioduro

    3006-10-8

    mecetronio etilsolfato

    3166-62-9

    metilbenactizio bromuro

    3614-30-0

    emepronio bromuro

    3690-61-7

    prodeconio bromuro

    3818-50-6

    befenio idrossinaftoato

    4304-01-2

    truxicurio ioduro

    4858-60-0

    mefenidramio metilsolfato

    7002-65-5

    ossibetaina

    7008-13-1

    alopenio cloruro

    7009-91-8

    nitricolina perclorato

    7168-18-5

    clorfenoctio amsonato

    7174-23-4

    ossidipentonio cloruro

    7681-78-9

    mebezonio ioduro

    13254-33-6

    carpronio cloruro

    15585-70-3

    bibenzonio bromuro

    15687-13-5

    dodeclonio bromuro

    15687-40-8

    ottafonio cloruro

    17088-72-1

    penoctonio bromuro

    19379-90-9

    benzoxonio cloruro

    19486-61-4

    lauralconio cloruro

    25155-18-4

    metilbenzetonio cloruro

    29546-59-6

    ciclonio bromuro

    30716-01-9

    emilio tosilato

    42879-47-0

    pranolio cloruro

    54063-57-9

    suxetonio cloruro

    55077-30-0

    aclatonio napadisilato

    58066-85-6

    miltefosina

    58158-77-3

    amantanio bromuro

    58703-78-9

    cetexonio cloruro

    68379-03-3

    clofilio fosfato

    70641-51-9

    edelfosina

    77257-42-2

    stilonio ioduro

    2924 11 00

    57-53-4

    meprobamato

    2924 19 00

    51-79-6

    uretano

    56-85-9

    levoglutamide

    57-08-9

    acido acexamico

    64-55-1

    mebutamato

    77-65-6

    carbromal

    77-66-7

    acecarbromal

    78-28-4

    emilcamato

    78-44-4

    carisoprodol

    95-04-5

    ectilurea

    99-15-0

    acetilleucina

    116-52-9

    dicloralurea

    131-48-6

    acido aceneuramico

    154-93-8

    carmustina

    306-41-2

    excarbacolina bromuro

    466-14-8

    ibrotamide

    496-67-3

    bromisoval

    512-48-1

    valdetamide

    541-79-7

    carbocloral

    544-31-0

    palmidrolo

    633-47-6

    cropropamide

    1188-38-1

    acido carglumico

    1675-66-7

    adelmidrolo

    1954-79-6

    mecloralurea

    2430-27-5

    valpromide

    2490-97-3

    aceglutamide

    3106-85-2

    acido isospaglumico

    3342-61-8

    deanolo aceglumato

    4171-13-5

    valnoctamide

    4213-51-8

    bromacrilide

    4268-36-4

    tibamato

    4910-46-7

    acido spaglumico

    5579-13-5

    capuride

    5667-70-9

    pentabamato

    6168-76-9

    crotetamide

    18679-90-8

    acido opantenico

    25269-04-9

    nisobamato

    26305-03-3

    pepstatina

    32838-26-9

    butoctamide

    32954-43-1

    pendecamaina

    35301-24-7

    cedefingolo

    39825-23-5

    bisorcico

    52061-73-1

    valdipromide

    56488-60-9

    glutaurina

    60784-46-5

    elmustina

    62304-98-7

    timalfasina

    69542-93-4

    pivagabina

    73105-03-0

    neptamustina

    76990-56-2

    milacemide

    77337-76-9

    acamprosato

    78088-46-7

    tabilautide

    78512-63-7

    pimelautide

    92262-58-3

    valrocemide

    128326-81-8

    caldiamide

    129009-83-2

    versetamide

    132787-19-0

    tradecamide

    138531-07-4

    sinapultide

    146919-78-0

    opratonio ioduro

    250694-07-6

    teglicar

    2924 21 90

    101-20-2

    triclocarban

    369-77-7

    alocarbano

    13010-47-4

    lomustina

    13909-09-6

    semustina

    34866-47-2

    carbuterolo

    51213-99-1

    clanfenur

    56980-93-9

    celiprololo

    57460-41-0

    talinololo

    71475-35-9

    lozilurea

    74738-24-2

    recainam

    75949-61-0

    pafenololo

    87721-62-8

    flestololo

    103055-07-8

    lufenurone

    159910-86-8

    droxinavir

    2924 24 00

    126-52-3

    etinamato

    2924 29 10

    137-58-6

    lidocaina

    2924 29 95

    50-19-1

    oxifenamato

    50-65-7

    niclosamide

    51-06-9

    procainamide

    56-94-0

    demecario bromuro

    60-46-8

    dimevamide

    62-44-2

    fenacetina

    63-25-2

    carbarile

    63-98-9

    fenacemide

    65-45-2

    salicilamide

    71-81-8

    isopropamide ioduro

    87-10-5

    tribromsalano

    87-12-7

    dibromsalano

    90-49-3

    feneturide

    94-35-9

    stiramato

    97-27-8

    clorbetamide

    100-95-8

    metalconio cloruro

    101-71-3

    difenano

    114-80-7

    neostigmina bromuro

    115-79-7

    ambenonio cloruro

    118-57-0

    acetaminosalolo

    126-27-2

    oxetacaina

    126-93-2

    oxanamide

    129-46-4

    suramina sodica

    129-57-7

    diprotrizoato sodico

    129-63-5

    acetrizoato di sodio

    134-62-3

    dietiltoluamide

    138-56-7

    trimetobenzamide

    148-01-6

    dinitolmide

    148-07-2

    benzmalecene

    304-84-7

    etamivano

    306-20-7

    fenaclone

    332-69-4

    bromamide

    358-52-1

    esapropimato

    364-62-5

    metoclopramide

    440-58-4

    iodamide

    483-63-6

    crotamitone

    487-48-9

    salacetamide

    501-68-8

    beclamide

    519-88-0

    ambucetamide

    526-18-1

    osalmide

    528-96-1

    calcio benzamidosalicilato

    532-03-6

    metocarbamolo

    552-25-0

    diampromide

    556-08-1

    acedobene

    575-74-6

    buclosamide

    579-38-4

    diloxanide

    587-49-5

    salfluverina

    606-17-7

    adipiodone

    616-68-2

    trimecaina

    621-42-1

    metacetamolo

    673-31-4

    fenprobamato

    721-50-6

    prilocaina

    730-07-4

    propetamide

    735-52-4

    cetofenicolo

    737-31-5

    amidotrizoato di sodio

    787-93-9

    ameltolide

    847-20-1

    flubanilato

    891-60-1

    declopramide

    938-73-8

    etenzamide

    1042-42-8

    carcainio cloruro

    1083-57-4

    bucetina

    1223-36-5

    clofexamide

    1227-61-8

    mefessamide

    1233-53-0

    bunamiodil

    1421-14-3

    propanidide

    1456-52-6

    acido ioprocemico

    1505-95-9

    naftipramide

    1693-37-4

    parapropamolo

    2276-90-6

    acido iotalamico

    2277-92-1

    oxiclozanide

    2444-46-4

    nonivamide

    2521-01-9

    enciprato

    2577-72-2

    metabromsalano

    2618-25-9

    acido ioglicamico

    2623-33-8

    diacetamato

    2901-75-9

    afalanina

    3011-89-0

    aklomide

    3115-05-7

    acido iobenzamico

    3207-50-9

    clinolamide

    3440-28-6

    betamiprone

    3567-38-2

    carfimato

    3576-64-5

    clefamide

    3686-58-6

    tolicaina

    3734-33-6

    denatonio benzoato

    3785-21-5

    butanilicaina

    4093-35-0

    bromopride

    4551-59-1

    fenalamide

    4582-18-7

    endomide

    4663-83-6

    buramato

    4665-04-7

    fenacetinolo

    4776-06-1

    flusalano

    5003-48-5

    benorilato

    5107-49-3

    flualamide

    5486-77-1

    alloclamide

    5560-78-1

    teclozano

    5579-05-5

    passamato

    5579-06-6

    pentalamide

    5579-08-8

    propile docetrizoato

    5588-21-6

    cintramide

    5591-33-3

    acido iosefamico

    5591-49-1

    anilamato

    5626-25-5

    clodacaina

    5714-09-0

    etile cartrizoato

    5749-67-7

    carbasalato calcico

    5779-54-4

    ciclarbamato

    6170-69-0

    acido clamidoxico

    6340-87-0

    triclacetamolo

    6376-26-7

    salverina

    6620-60-6

    proglumide

    6673-35-4

    practololo

    6961-46-2

    idrocilamide

    7199-29-3

    cieptamide

    7225-61-8

    sodio metrizoato

    7246-21-1

    sodio tiropanoato

    10087-89-5

    enpromato

    10397-75-8

    acido iocarmico

    10423-37-7

    citenamide

    13311-84-7

    flutamide

    13912-77-1

    ottacaina

    13931-64-1

    procimato

    14008-60-7

    cresotamide

    14261-75-7

    cloforex

    14417-88-0

    melinamide

    14437-41-3

    clioxanide

    14817-09-5

    decimemide

    15301-50-5

    cloponone

    15302-15-5

    etosalamide

    15302-18-8

    formetorex

    15585-88-3

    dicarfene

    15686-76-7

    bensalano

    15687-05-5

    cloracetadolo

    15687-14-6

    embutramide

    15687-16-8

    carbifene

    16024-67-2

    acido iotrizoico

    16034-77-8

    acido iocetamico

    16231-75-7

    atolide

    17243-49-1

    diclometide

    17692-45-4

    quatacaina

    18699-02-0

    actarit

    18966-32-0

    clocanfamide

    19368-18-4

    ftaxilide

    19863-06-0

    acido ioxotrizoico

    20788-07-2

    resorantel

    21434-91-3

    acido capobenico

    22662-39-1

    rafoxanide

    22730-86-5

    acido iolixanico

    22839-47-0

    aspartame

    24353-45-5

    dibusadol

    24353-88-6

    lorbamato

    25287-60-9

    etofamide

    25451-15-4

    felbamato

    25827-76-3

    acido iomeglamico

    26095-59-0

    otilonio bromuro

    26717-47-5

    clofibride

    26718-25-2

    alofenato

    26750-81-2

    alibendolo

    26887-04-7

    acido iotranico

    27736-80-7

    acido fenaftico

    28179-44-4

    acido ioxitalamico

    28197-69-5

    diacetololo

    29122-68-7

    atenololo

    29541-85-3

    ossitriptilina

    29619-86-1

    moctamide

    30531-86-3

    colfenamato

    30533-89-2

    flurantel

    30544-61-7

    clanobutina

    30653-83-9

    parsalmide

    31127-82-9

    acido iodoxamico

    31598-07-9

    acido iozomico

    32421-46-8

    bunaftina

    32795-44-1

    acecainide

    34919-98-7

    cetamololo

    36093-47-7

    salantel

    36141-82-9

    diamfenetide

    36637-18-0

    etidocaina

    36894-69-6

    labetalolo

    37106-97-1

    bentiromide

    37517-30-9

    acebutololo

    37723-78-7

    acido iopronico

    37863-70-0

    acido iosumetico

    38103-61-6

    tolamololo

    38647-79-9

    urefibrato

    39907-68-1

    dopamantina

    40256-99-3

    flucetorex

    40912-73-0

    brosotamide

    41113-86-4

    bromoxanide

    41708-72-9

    tocainide

    41859-67-0

    bezafibrato

    42794-76-3

    midodrina

    46803-81-0

    saletamide

    49755-67-1

    acido ioglicico

    51012-32-9

    tiapride

    51022-74-3

    acido iotroxico

    51876-99-4

    acido ioserico

    53370-90-4

    exalamide

    53783-83-8

    tromantadina

    53902-12-8

    tranilast

    54063-35-3

    dofamio cloruro

    54063-40-0

    fenossedil

    54340-61-3

    brovanexina

    54785-02-3

    adamexina

    54870-28-9

    meglitinide

    55837-29-1

    tiropramide

    56281-36-8

    motretinide

    56562-79-9

    ioglunide

    57227-17-5

    sevopramide

    58338-59-3

    dinalina

    58473-74-8

    cinromide

    58493-49-5

    olvanil

    59017-64-0

    acido ioxaglico

    59110-35-9

    pamatololo

    59160-29-1

    lidofenina

    59179-95-2

    lorzafone

    60019-19-4

    acido iotetrico

    62666-20-0

    progabide

    62883-00-5

    iopamidolo

    62992-61-4

    etersalato

    63245-28-3

    etifenina

    63941-73-1

    ioglucolo

    63941-74-2

    ioglucomide

    64379-93-7

    cinflumide

    65569-29-1

    clossacepride

    65617-86-9

    avizafone

    65646-68-6

    fenretinide

    65717-97-7

    disofenina

    66108-95-0

    ioexolo

    66292-52-2

    butilfenina

    66532-85-2

    propacetamolo

    67346-49-0

    arformoterol

    67579-24-2

    bromadolina

    70009-66-4

    oxalinast

    70541-17-2

    oxazafone

    70976-76-0

    bifepramide

    71027-13-9

    eclanamina

    71119-12-5

    dinazafone

    73334-07-3

    iopromide

    73573-87-2

    formoterolo

    74517-78-5

    indecainide

    75616-02-3

    dulozafone

    75616-03-4

    ciprazafone

    75659-07-3

    dilevalolo

    76812-98-1

    trigevololo

    78266-06-5

    mebrofenina

    78281-72-8

    nepafenac

    78649-41-9

    iomeprolo

    79211-10-2

    iosimide

    79211-34-0

    iotriside

    79770-24-4

    iotrolan

    81045-33-2

    iodecimolo

    81732-65-2

    bambuterolo

    82821-47-4

    mabuprofene

    83435-66-9

    delapril

    86216-41-3

    acido brossitalamico

    87071-16-7

    arclofenina

    87771-40-2

    ioversolo

    88321-09-9

    alossistatina

    89797-00-2

    iopentolo

    90895-85-5

    ronactololo

    92339-11-2

    iodixanolo

    92623-85-3

    milnaciprano

    94497-51-5

    tamibarotene

    96191-65-0

    acido ioxabrolico

    97702-82-4

    iosarcolo

    97964-54-0

    tomoglumide

    97964-56-2

    lorglumide

    98815-38-4

    casokefamide

    102670-46-2

    batanopride

    104775-36-2

    ecabapide

    105816-04-4

    nateglinide

    106719-74-8

    galtifenina

    107097-80-3

    loxiglumide

    107793-72-6

    ioxilano

    112522-64-2

    tacedinalina

    119363-62-1

    amiglumide

    119817-90-2

    deslossiglumide

    122898-67-3

    itopride

    123122-54-3

    candossatrilato

    123122-55-4

    candossatrile

    123441-03-2

    rivastigmina

    128298-28-2

    remacemide

    131179-95-8

    efaproxiral

    133865-88-0

    ralfinamide

    133865-89-1

    safinamide

    136949-58-1

    iobitridolo

    138112-76-2

    agomelatina

    141660-63-1

    iofratolo

    147362-57-0

    loviride

    147497-64-1

    davasaicina

    150812-12-7

    retigabina

    156740-57-7

    axitirome

    163000-63-3

    neboglamina (nebostinel)

    172820-23-4

    pexiganano

    173334-57-1

    aliskiren

    175385-62-3

    lasinavir

    175481-36-4

    lacosamide (erlosamide)

    181872-90-2

    iosimenol

    183990-46-7

    acido salcaprozico

    188196-22-7

    frakefamide

    193079-69-5

    tabimorelin

    196618-13-0

    oseltamivir

    209394-27-4

    ladostigil

    220847-86-9

    valategrast

    228266-40-8

    taltobulin

    260980-89-0

    topilutamide

    387825-03-8

    acido salclobuzico

    441765-98-6

    talaglumetad

    2925 12 00

    77-21-4

    glutetimide

    2925 19 95

    50-35-1

    talidomide

    60-45-7

    fenimide

    64-65-3

    bemegride

    77-41-8

    metosuccimmide

    77-67-8

    etosuccimide

    86-34-0

    fensuccimide

    125-84-8

    aminoglutetimide

    1156-05-4

    fenglutarimide

    1673-06-9

    amfotalide

    2897-83-8

    alonimide

    6319-06-8

    noreximide

    7696-12-0

    tetrametrina

    10403-51-7

    mitindomide

    14166-26-8

    taglutimide

    15518-76-0

    ciproximide

    21925-88-2

    tesicam

    22855-57-8

    brosuccimide

    35423-09-7

    tesimide

    51411-04-2

    alrestatina

    54824-17-8

    mitonafide

    69408-81-7

    amonafide

    129688-50-2

    minalrestat

    144849-63-8

    bisnafide

    162706-37-8

    elinafide

    2925 29 00

    55-56-1

    clorexidina

    55-73-2

    betanidina

    74-79-3

    arginina

    100-33-4

    pentamidina

    101-93-9

    fenacaina

    104-32-5

    propamidina

    114-86-3

    fenformina

    135-43-3

    lauroguadina

    140-59-0

    stilbamidina isetionato

    459-86-9

    mitoguazone

    495-99-8

    idrossistilbamidina

    496-00-4

    dibromopropamidina

    500-92-5

    proguanile

    537-21-3

    clorproguanile

    657-24-9

    metformina

    692-13-7

    buformina

    886-08-8

    norletimolo

    1221-56-3

    iopodato di sodio

    1729-61-9

    renitolina

    3459-96-9

    amicarbalide

    3658-25-1

    guanoctina

    3748-77-4

    bunamidina

    3811-75-4

    esamidina

    4210-97-3

    tiformina

    5581-35-1

    amfecloral

    5879-67-4

    oletimolo

    6443-40-9

    xilamidina tosilato

    6903-79-3

    creatinolfosfato

    13050-83-4

    guanossifene

    15339-50-1

    ferrotrenina

    17035-90-4

    targinina

    22573-93-9

    alexidina

    22790-84-7

    carbantel

    29110-47-2

    guanfacina

    33089-61-1

    amitraz

    39492-01-8

    gabexato

    45086-03-1

    etoformina

    46464-11-3

    meobentina

    49745-00-8

    amidantel

    55926-23-3

    guanclofina

    59721-28-7

    camostat

    66871-56-5

    lidamidina

    76631-45-3

    napactadina

    78718-52-2

    benexato

    80018-06-0

    fengabina

    81525-10-2

    nafamostat

    81907-78-0

    batebulast

    85125-49-1

    biclodil

    85465-82-3

    timotrinano

    86914-11-6

    tolgabide

    104317-84-2

    gusperimus

    137159-92-3

    aptiganel

    146510-36-3

    olanexidina

    146978-48-5

    moxilubant

    149820-74-6

    xemilofibano

    160677-67-8

    tresperimus

    170368-04-4

    anisperimus

    229614-55-5

    peramivir

    287096-87-1

    delmitide

    346735-24-8

    amelubant

    2926 30 00

    15686-61-0

    fenproporex

    2926 90 95

    52-53-9

    verapamil

    77-51-0

    isoaminile

    137-05-3

    mecrilato

    1069-55-2

    bucrilato

    1113-10-6

    guancidina

    1689-89-0

    nitroxinil

    5232-99-5

    etocrilene

    6197-30-4

    ottocrilene

    6606-65-1

    enbucrilato

    6701-17-3

    ocrilato

    15599-27-6

    etaminil

    16662-47-8

    gallopamil

    17590-01-1

    amfetaminil

    21702-93-2

    cloguanamil

    23023-91-8

    flucrilato

    34915-68-9

    bunitrololo

    38321-02-7

    desverapamil

    53882-12-5

    lodossamide

    54239-37-1

    cimaterolo

    57808-65-8

    closantel

    58503-83-6

    penirololo

    65655-59-6

    pacrinololo

    65899-72-1

    alozafone

    78370-13-5

    emopamil

    83200-10-6

    anipamil

    85247-76-3

    dagapamil

    85247-77-4

    ronipamil

    86880-51-5

    epanololo

    92302-55-1

    devapamil

    101238-51-1

    levemopamil

    108605-62-5

    teriflunomide

    111753-73-2

    satigrel

    123548-56-1

    acreozast

    130929-57-6

    entacapone

    136033-49-3

    nexopamil

    137109-71-8

    balazipone

    147076-36-6

    laflunimus

    153259-65-5

    cilomilast

    202057-76-9

    manitimus

    220641-11-2

    naminidil

    2927 00 00

    94-10-0

    etoxazene

    502-98-7

    clorazodina

    536-71-0

    diminazeno

    80573-03-1

    ipsalazide

    80573-04-2

    balsalazide

    2928 00 90

    51-71-8

    fenelzina

    55-52-7

    feniprazina

    65-64-5

    mebanazina

    70-51-9

    deferoxamina

    103-03-7

    fenicarbazide

    127-07-1

    idroxicarbamide

    140-87-4

    ciacetacide

    322-35-0

    benserazide

    511-41-1

    difossazide

    546-88-3

    acido acetoidrossamico

    555-65-7

    brocresina

    671-16-9

    procarbazina

    2438-72-4

    bufexamac

    3240-20-8

    carbenzide

    3362-45-6

    nossiptilina

    3544-35-2

    iproclozide

    3583-64-0

    bumadizone

    3788-16-7

    cimemoxina

    3818-37-9

    fenossipropazina

    4267-81-6

    bolazina

    4684-87-1

    octamoxina

    5001-32-1

    guanocloro

    5051-62-7

    guanabenz

    5579-27-1

    simtrazene

    5854-93-3

    alanosina

    7473-70-3

    guanossabenzo

    7654-03-7

    benmoxina

    14816-18-3

    fossima

    15256-58-3

    belossamide

    15687-37-3

    naftazone

    20228-27-7

    ruvazone

    24701-51-7

    demexiptilina

    25394-78-9

    cetoxima

    25875-51-8

    robenidina

    28860-95-9

    carbidopa

    34297-34-2

    anidoxima

    38274-54-3

    benurestato

    46263-35-8

    nafomina

    53078-44-7

    caproxamina

    53648-05-8

    ibuproxam

    54063-51-3

    nadoxololo

    54739-18-3

    fluvoxamina

    54739-19-4

    clovoxamina

    56187-89-4

    ximoprofene

    57925-64-1

    naprodoxima

    58832-68-1

    cloximato

    60070-14-6

    mariptilina

    76144-81-5

    meldonium

    78372-27-7

    stirocainide

    81424-67-1

    caracemide

    85750-38-5

    erocainide

    90581-63-8

    falintololo

    95268-62-5

    upenazima

    105613-48-7

    exametazima

    127420-24-0

    idrapril

    130579-75-8

    eplivanserina

    141184-34-1

    filaminast

    141579-54-6

    fenleutone

    149400-88-4

    sardomozide

    154039-60-8

    marimastat

    203737-93-3

    istaroxime

    352513-83-8

    semapimod

    2929 90 00

    139-05-9

    ciclamato di sodio

    299-86-5

    crufomato

    1491-41-4

    naftalofos

    3733-81-1

    defosfamide

    4075-88-1

    oxifentorex

    4317-14-0

    amitriptilinossido

    15350-99-9

    amossidramina camsilato

    52658-53-4

    benfosformina

    52758-02-8

    benzaprinosside

    70788-28-2

    flurofamide

    70788-29-3

    tolfamide

    97642-74-5

    clomifenossido

    136470-65-0

    banoxantrone

    166518-60-1

    avasimibe

    168021-79-2

    disufenton sodico

    2930 20 00

    148-18-5

    ditiocarbo sodico

    3735-90-8

    fencarbamide

    27877-51-6

    tolindato

    50838-36-3

    tolciclato

    2930 30 00

    95-05-6

    sulfiram

    97-77-8

    disulfiram

    137-26-8

    tiram

    2930 40 10

    63-68-3

    metionina

    2930 90 13

    52-90-4

    cisteina

    2930 90 16

    52-67-5

    penicillamina

    616-91-1

    acetilcisteina

    638-23-3

    carbocisteina

    2485-62-3

    mecisteina

    5287-46-7

    prenisteina

    13189-98-5

    fudosteina

    18725-37-6

    dacisteina

    42293-72-1

    bencisteina

    65002-17-7

    bucillamina

    82009-34-5

    cilastatina

    86042-50-4

    cistinexina

    87573-01-1

    salnacedina

    89163-44-0

    cinaproxene

    89767-59-9

    salmisteina

    2930 90 30

    583-91-5

    desmeninol

    2930 90 85

    54-64-8

    tiomersal

    59-52-9

    dimercaprolo

    60-23-1

    mercaptamina

    67-68-5

    dimetilsulfossido

    77-46-3

    acedapsone

    80-08-0

    dapsone

    82-99-5

    tifenamil

    97-18-7

    bitionolo

    97-24-5

    fenticloro

    104-06-3

    tioacetazone

    108-02-1

    captamina

    109-57-9

    alliltiourea

    121-55-1

    subatizone

    127-60-6

    acediasolfone sodico

    133-65-3

    solasolfone

    144-75-2

    aldesolfone sodico

    304-55-2

    succimero

    305-97-5

    antiolimina

    473-32-5

    caulmosulfone

    486-17-9

    captodiame

    500-89-0

    tiambutosina

    502-55-6

    dixantogeno

    513-10-0

    ecotiopato ioduro

    539-21-9

    ambazone

    554-18-7

    glucosolfone

    584-69-0

    ditofal

    786-19-6

    carbofenotion

    790-69-2

    loflucarbano

    844-26-8

    bitionolossido

    910-86-1

    tiocarlide

    926-93-2

    metallibura

    1166-34-3

    cinanserina

    1234-30-6

    etocarlide

    1953-02-2

    tiopronina

    2398-96-1

    tolnaftato

    2507-91-7

    glossazone

    2924-67-6

    fluoresone

    3383-96-8

    temefos

    3569-58-2

    ossisonio ioduro

    3569-59-3

    esasonio ioduro

    3569-77-5

    amidapsone

    4044-65-9

    bitoscanato

    4938-00-5

    danosteina

    5835-72-3

    diprofene

    5934-14-5

    succisolfone

    5964-24-9

    timerfonato sodico

    5964-62-5

    diatimosolfone

    5965-40-2

    allocupreide sodica

    6385-58-6

    bitionolato sodico

    6964-20-1

    tiadenolo

    7009-79-2

    xentiorato

    10433-71-3

    tiametonio ioduro

    10489-23-3

    tioctilato

    13402-51-2

    tibenzato

    14433-82-0

    tiacetarsamide sodica

    15599-39-0

    noxitiolina

    15686-78-9

    tiosalano

    16208-51-8

    dimesna

    19767-45-4

    mesna

    19881-18-6

    nitroscanato

    20223-84-1

    mercaptomerina

    20537-88-6

    amifostina

    22012-72-2

    zilantel

    23205-04-1

    iosulamide

    23233-88-7

    brotianide

    23288-49-5

    probucolo

    25827-12-7

    sulossifene

    26328-53-0

    amoscanato

    26481-51-6

    tiprenololo

    27025-41-8

    oxiglutatione

    27450-21-1

    osmadizone

    29335-92-0

    dextiopronina

    34914-39-1

    ritiometano

    35727-72-1

    ontianil

    38194-50-2

    sulindac

    38452-29-8

    tolmesossido

    39516-21-7

    tiopropamina

    42461-79-0

    sulfonterolo

    53993-67-2

    tiflorex

    54063-56-8

    suloctidil

    54657-98-6

    serfibrato

    55837-28-0

    tiafibrato

    58306-30-2

    febantel

    59973-80-7

    exisulind

    63547-13-7

    adrafinil

    66264-77-5

    sulfinalolo

    66516-09-4

    mertiatide

    66608-32-0

    imcarbofos

    66960-34-7

    metchefamide

    68693-11-8

    modafinil

    69217-67-0

    sumacetamolo

    70895-45-3

    tipropidile

    71767-13-0

    iotasul

    74639-40-0

    docarpamina

    79467-22-4

    bipenamolo

    81045-50-3

    pivopril

    81110-73-8

    racecadotrile

    82599-22-2

    ditiomustina

    82964-04-3

    tolrestat

    83519-04-4

    ilmofosina

    85053-46-9

    suricainide

    85754-59-2

    ambamustina

    87556-66-9

    cloticasone

    87719-32-2

    etarotene

    88041-40-1

    lemidosul

    88255-01-0

    netobimina

    89987-06-4

    acido tiludronico

    90357-06-5

    bicalutamide

    90566-53-3

    fluticasone

    94055-76-2

    suplatast tosilato

    101973-77-7

    esonarimod

    103725-47-9

    betiatide

    105687-93-2

    sumarotene

    106854-46-0

    argimesna

    107023-41-6

    pobilukast

    112111-43-0

    armodafinil

    112573-72-5

    desecadotrile

    112573-73-6

    ecadotrile

    113593-34-3

    flosatidile

    114568-26-2

    patamostat

    122575-28-4

    naglivano

    123955-10-2

    almokalant

    127304-28-3

    linarotene

    129731-11-9

    tibeglisene

    137109-78-5

    orazipone

    158382-37-7

    canfosfamide

    159138-80-4

    cariporide

    179545-77-8

    tanomastat

    187870-78-6

    rimeporide

    202340-45-2

    eflucimibe

    496050-39-6

    pemaglitazar

    2931 00 95

    0-00-0

    propagermanio

    0-00-0

    repagermanio

    52-68-6

    metrifonato

    62-37-3

    clormerodrina

    97-44-9

    acetarsolo

    98-50-0

    acido arsanilico

    98-72-6

    nitarsone

    116-49-4

    glicobiarsolo

    121-19-7

    rossarsone

    121-59-5

    carbarsone

    126-22-7

    butonato

    306-12-7

    oxofenarsina

    455-83-4

    diclorofenarsina

    457-60-3

    neoarsfenamina

    492-18-2

    mersalile

    498-73-7

    mercurobutolo

    525-30-4

    mercuderamide

    535-51-3

    femarsone sulfossilato

    554-72-3

    triparsamide

    618-82-6

    solfarsfenamina

    1984-15-2

    acido medronico

    2398-95-0

    acido foscolico

    2430-46-8

    tolboxano

    2809-21-4

    acido etidronico

    3639-19-8

    difetarsone

    5959-10-4

    stibosamina

    8017-88-7

    borato fenilmercurico

    10596-23-3

    acido clodronico

    13237-70-2

    acido fosmenico

    14235-86-0

    idrargafene

    15468-10-7

    acido ossidronico

    16543-10-5

    fosenazide

    17316-67-5

    butafosfano

    19028-28-5

    toliodio cloruro

    33204-76-1

    quadrosilano

    40391-99-9

    acido pamidronico

    51321-79-0

    acido sparfosico

    51395-42-7

    acido butedronico

    54870-27-8

    fosfoneto sodico

    57808-64-7

    toldimfos

    60668-24-8

    alafosfalina

    63132-38-7

    acido lidadronico

    63132-39-8

    acido olpadronico

    63585-09-1

    foscarnet sodico

    65606-61-3

    diciferrone

    66376-36-1

    acido alendronico

    68959-20-6

    disiquonio cloruro

    73514-87-1

    fosarilato

    75018-71-2

    acido tauroselcolico

    76541-72-5

    mifobato

    79778-41-9

    acido neridronico

    92118-27-9

    fotemustina

    103486-79-9

    belfosdil

    114084-78-5

    acido ibandronico

    124351-85-5

    acido incadronico

    127502-06-1

    tetrofosmina

    132236-18-1

    zifrosilone

    133208-93-2

    ibrolipim

    2932 19 00

    59-87-0

    nitrofural

    67-28-7

    niidrazone

    405-22-1

    nidrossizone

    541-64-0

    furtretonio ioduro

    549-40-6

    furostilbestrolo

    735-64-8

    fenamifurile

    965-52-6

    nifuroxazide

    3270-71-1

    nifuraldezone

    3563-92-6

    zilofuramina

    3690-58-2

    fubrogonio ioduro

    3776-93-0

    furfenorex

    4662-17-3

    furidarone

    5579-89-5

    nifursemizone

    5579-95-3

    nifurmerone

    5580-25-6

    nifuretazone

    6236-05-1

    nifuroxima

    6673-97-8

    spirossasone

    15686-77-8

    fursalano

    16915-70-1

    nifursolo

    19561-70-7

    nifuratrone

    28434-01-7

    bioresmetrina

    31329-57-4

    naftidrofurile

    53684-49-4

    bufetololo

    60653-25-0

    orpanossina

    64743-08-4

    diclofurima

    64743-09-5

    nitrafudam

    66357-35-5

    ranitidina

    72420-38-3

    acifrano

    75748-50-4

    ancarolol

    84845-75-0

    niperotidina

    93064-63-2

    venritidina

    142996-66-5

    furomina

    156722-18-8

    rostafuroxin

    393101-41-2

    milataxel

    2932 29 10

    77-09-8

    fenolftaleina

    2932 29 85

    52-01-7

    spironolattone

    56-72-4

    cumafos

    57-57-8

    propiolattone

    66-76-2

    dicumarolo

    76-65-3

    amolanone

    81-81-2

    warfarina

    90-33-5

    imecromone

    152-72-7

    acenocumarolo

    321-55-1

    alosson

    435-97-2

    fenprocumone

    465-39-4

    bufogenina

    476-66-4

    acido ellagico

    477-32-7

    visnadina

    548-00-5

    etile biscumacetato

    642-83-1

    aceglatone

    804-10-4

    carbocromene

    1233-70-1

    diarbarone

    2908-75-0

    esculamina

    3258-51-3

    valofano

    3447-95-8

    benfurodil emisuccinato

    3902-71-4

    trioxisalene

    4366-18-1

    cumetarolo

    15301-80-1

    oxamarina

    15301-97-0

    xilocumarol

    26538-44-3

    zeranolo

    29334-07-4

    sulmarina

    32449-92-6

    glucurolattone

    35838-63-2

    clocumarol

    42422-68-4

    taleranolo

    52814-39-8

    metesculetolo

    58409-59-9

    bucumololo

    60986-89-2

    clofurac

    65776-67-2

    afurololo

    66898-60-0

    talosalato

    67268-43-3

    giparmene

    67696-82-6

    acriellina

    68206-94-0

    cloricromene

    73573-88-3

    mevastatina

    75139-06-9

    tetronasina

    75330-75-5

    lovastatina

    75992-53-9

    moxadolene

    79902-63-9

    simvastatina

    81478-25-3

    lomevactone

    87810-56-8

    fostriecina

    91406-11-0

    esuprone

    96829-58-2

    orlistat

    109791-32-4

    ascorbil gamolenato

    112856-44-7

    losigamone

    113507-06-5

    mossidectina

    127943-53-7

    disermolide

    132100-55-1

    dalvastatina

    140616-46-2

    fluoresceina lisicol

    150785-53-8

    alemcinal

    154738-42-8

    mitemcinal

    161262-29-9

    amotosalen

    162011-90-7

    rofecoxib

    165108-07-6

    selamectin

    189954-96-9

    firocoxib

    2932 99 50

    33069-62-4

    paclitaxel

    114977-28-5

    docetaxel

    186040-50-6

    ceribato di paclitaxel

    2932 99 70

    136-70-9

    protochilolo

    451-77-4

    omarilamina

    470-43-9

    promossolano

    541-66-2

    oxapropanio ioduro

    1344-34-9

    stibamina glucoside

    1508-45-8

    mitopodozide

    3416-24-8

    glucosamina

    3567-40-6

    diossamato

    5684-90-2

    pentricloral

    12569-38-9

    glubionato di calcio

    18296-45-2

    didrovaltrato

    18467-77-1

    acido diprogulico

    22693-65-8

    olmidina

    25161-41-5

    acevaltrato

    29041-71-2

    fruttosio ferrico

    30910-27-1

    trelossinato

    31112-62-6

    metrizamide

    34753-46-3

    cieptolano

    40580-59-4

    guanadrel

    47254-05-7

    spirossepina

    49763-96-4

    stiripentolo

    51372-29-3

    dexbudesonide

    51497-09-7

    tenamfetamina

    53341-49-4

    ponfibrato

    53983-00-9

    nibroxano

    55102-44-8

    bofumustina

    56180-94-0

    acarbosio

    56290-94-9

    medrossalolo

    58546-54-6

    besigomsina

    58994-96-0

    ranimustina

    61136-12-7

    almurtide

    61869-07-6

    domiodolo

    61914-43-0

    glucuronamide

    66112-59-2

    temurtide

    71963-77-4

    artemetero

    74817-61-1

    murabutide

    75887-54-6

    artemotil

    78113-36-7

    romurtide

    81267-65-4

    idronoxil

    85443-48-7

    bencianolo

    88495-63-0

    artesunato

    90733-40-7

    edifolone

    97240-79-4

    topiramato

    98383-18-7

    ecomustina

    105618-02-8

    galamustina

    114870-03-0

    fondaparinux sodico

    116818-99-6

    isalsteina

    122312-55-4

    dosmalfato

    123072-45-7

    aprosulato sodico

    128196-01-0

    escitalopram

    135038-57-2

    fasidotril

    137275-81-1

    osemozotan

    149920-56-9

    idraparinux sodico

    167256-08-8

    enrasentan

    171092-39-0

    defoslimod

    175013-73-7

    tidembersat

    181296-84-4

    omigapil

    185955-34-4

    eritoran

    186348-23-2

    ortataxel

    196597-26-9

    ramelteon

    280585-34-4

    oxeglitazar

    329306-27-6

    lirimilast

    2932 99 85

    50-34-0

    propantelina bromuro

    53-46-3

    metantelinio bromuro

    61-74-5

    domoxina

    68-90-6

    benziodarone

    78-34-2

    diossation

    82-02-0

    kellina

    85-90-5

    metilcromone

    87-33-2

    isosorbide dinitrato

    119-41-5

    efloxato

    129-16-8

    merbromina

    154-23-4

    cianidanolo

    474-58-8

    sitogluside

    480-17-1

    leucocianidolo

    521-35-7

    cannabinolo

    652-67-5

    isosorbide

    1165-48-6

    dimeflina

    1477-19-6

    benzarone

    1668-19-5

    doxepina

    1951-25-3

    amiodarone

    1972-08-3

    dronabinolo

    2165-19-7

    guanoxano

    2455-84-7

    ambenoxano

    3562-84-3

    benzbromarone

    3607-18-9

    cidossepina

    3611-72-1

    cloridarol

    4386-35-0

    meraleina sodica

    4439-67-2

    amikellina

    4442-60-8

    butamoxano

    4730-07-8

    pentamoxano

    4940-39-0

    cromocarb

    6538-22-3

    dimeprozano

    7182-51-6

    talopram

    13157-90-9

    benzchercina

    15686-60-9

    flavamina

    15686-63-2

    etabenzarone

    16051-77-7

    isosorbide mononitrato

    16110-51-3

    acido cromoglicico

    16509-23-2

    etomoxano

    18296-44-1

    valtrato

    19889-45-3

    guabensano

    22888-70-6

    silibinina

    23580-33-8

    acido furacrinico

    23915-73-3

    trebenzomina

    26020-55-3

    oxetorone

    26225-59-2

    mecinarone

    29782-68-1

    silidianina

    33459-27-7

    acido xanoxico

    33889-69-9

    silicristina

    34887-52-0

    fenisorex

    35212-22-7

    ipriflavone

    37456-21-6

    terbucromil

    37470-13-6

    acido flavodico

    37855-80-4

    iprocrololo

    38873-55-1

    furobufene

    39552-01-7

    befunololo

    40691-50-7

    tixanox

    42408-79-7

    pirandamina

    50465-39-9

    tocofibrato

    51022-71-0

    nabilone

    52934-83-5

    nanafrocina

    54340-62-4

    bufuralolo

    55165-22-5

    butocrololo

    55286-56-1

    doxaminolo

    55453-87-7

    isossepac

    55689-65-1

    oxepinac

    56689-43-1

    canbisolo

    56983-13-2

    furofenac

    57009-15-1

    isocromil

    58012-63-8

    furcloprofene

    58761-87-8

    sudexanox

    58805-38-2

    ambicromil

    59729-33-8

    citalopram

    60400-92-2

    prossicromil

    63968-64-9

    artemisinina

    65350-86-9

    meciadanolo

    66575-29-9

    colforsina

    67102-87-8

    pentomone

    67700-30-5

    furaprofene

    68298-00-0

    pirnabina

    71316-84-2

    fluradolina

    72492-12-7

    spizofurone

    72619-34-2

    bermoprofene

    74912-19-9

    naboctato

    76301-19-4

    timefurone

    77005-28-8

    texacromil

    77416-65-0

    exepanolo

    78371-66-1

    bucromarone

    79130-64-6

    ansoxetina

    79619-31-1

    flavodilolo

    80743-08-4

    diossadilolo

    81486-22-8

    nipradilolo

    81496-81-3

    artenimol

    81674-79-5

    guaimesal

    81703-42-6

    bendacalolo

    87549-36-8

    parcetasal

    87626-55-9

    mitoflaxone

    96566-25-5

    ablukast

    97483-17-5

    tifurac

    99200-09-6

    nebivololo

    110816-79-0

    cromoglicato lisetil

    113806-05-6

    olopatadina

    123407-36-3

    arteflene

    128232-14-4

    raxofelast

    132017-01-7

    bervastatina

    139110-80-8

    zanamivir

    149494-37-1

    ebalzotano

    151581-24-7

    iralukast

    169758-66-1

    robalzotano

    175013-84-0

    tonabersat

    184653-84-7

    carabersat

    343306-71-8

    sugammadex

    2933 11 10

    479-92-5

    propifenazone

    2933 11 90

    58-15-1

    aminofenazone

    60-80-0

    fenazone

    68-89-3

    metamizolo sodico

    747-30-8

    aminofenazone ciclamato

    1046-17-9

    dibupirone

    3615-24-5

    ramifenazone

    7077-30-7

    butopirammonio ioduro

    22881-35-2

    famprofazone

    55837-24-6

    bisfenazone

    2933 19 10

    50-33-9

    fenilbutazone

    2933 19 90

    57-96-5

    sulfinpirazone

    105-20-4

    betazolo

    129-20-4

    oxifenbutazone

    853-34-9

    kebuzone

    2210-63-1

    mofebutazone

    4023-00-1

    praxadina

    7125-67-9

    metochizina

    7554-65-6

    fomepizolo

    13221-27-7

    tribuzone

    20170-20-1

    difenamizolo

    23111-34-4

    feclobuzone

    27470-51-5

    suxibuzone

    30748-29-9

    feprazone

    32710-91-1

    trifezolac

    34427-79-7

    prossifezone

    50270-32-1

    bufezolac

    50270-33-2

    isofezolac

    53808-88-1

    lonazolac

    55294-15-0

    muzolimina

    59040-30-1

    nafazatrom

    60104-29-2

    clofezone

    70181-03-2

    dazopride

    71002-09-0

    pirazolac

    80410-36-2

    fezolamina

    81528-80-5

    dalbraminolo

    103475-41-8

    tepossalina

    115436-73-2

    ipazilide

    119322-27-9

    meribendano

    142155-43-9

    cizolirtina

    2933 21 00

    50-12-4

    mefenitoina

    57-41-0

    fenitoina

    86-35-1

    etotoina

    1317-25-5

    alclossa

    5579-81-7

    aldiossa

    5588-20-5

    clodantoina

    40828-44-2

    clazolimina

    56605-16-4

    spiromustina

    63612-50-0

    nilutamide

    89391-50-4

    imirestat

    93390-81-9

    fosfenitoina

    2933 29 10

    50-60-2

    fentolamina

    2933 29 90

    53-73-6

    angiotensinamide

    56-28-0

    triclodazolo

    59-98-3

    tolazolina

    60-56-0

    tiamazolo

    71-00-1

    istidina

    84-22-0

    tetrizolina

    91-75-8

    antazolina

    443-48-1

    metronidazolo

    501-62-2

    fenamazolina

    526-36-3

    xilometazolina

    551-92-8

    dimetridazolo

    830-89-7

    albutoina

    835-31-4

    nafazolina

    1077-93-6

    ternidazolo

    1082-56-0

    tefazolina

    1082-57-1

    tramazolina

    1491-59-4

    oximetazolina

    3254-93-1

    doxenitoina

    3366-95-8

    secnidazolo

    4201-22-3

    tolonidina

    4205-90-7

    clonidina

    4342-03-4

    dacarbazina

    4474-91-3

    angiotensina II

    4548-15-6

    flunidazolo

    4846-91-7

    fenossazolina

    5377-20-8

    metomidato

    5696-06-0

    metetoina

    5786-71-0

    fosfocreatinina

    6043-01-2

    domazolina

    7036-58-0

    propoxato

    7303-78-8

    imidolina

    7681-76-7

    ronidazolo

    13551-87-6

    misonidazolo

    14058-90-3

    metazamide

    14885-29-1

    ipronidazolo

    15037-44-2

    etonam

    16773-42-5

    ornidazolo

    17230-89-6

    nimazone

    17692-28-3

    clonazolina

    19387-91-8

    tinidazolo

    20406-60-4

    mipimazolo

    21721-92-6

    nitrefazolo

    22232-54-8

    carbimazolo

    22668-01-5

    etanidazolo

    22916-47-8

    miconazolo

    22994-85-0

    benznidazolo

    23593-75-1

    clotrimazolo

    23757-42-8

    midaflur

    25859-76-1

    glibutimina

    27220-47-9

    econazolo

    27523-40-6

    isoconazolo

    27885-92-3

    imidocarbo

    28125-87-3

    flutonidina

    30529-16-9

    stirimazolo

    31036-80-3

    lofexidina

    31478-45-2

    bamnidazolo

    33125-97-2

    etomidato

    33178-86-8

    alinidina

    34839-70-8

    metiamide

    36364-49-5

    imidazolo salicilato

    36740-73-5

    flumizolo

    38083-17-9

    climbazolo

    38349-38-1

    metrafazolina

    40077-57-4

    aviptadil

    40507-78-6

    indanazolina

    40828-45-3

    azolimina

    41473-09-0

    fenmetozolo

    42116-76-7

    carnidazolo

    51022-76-5

    sulnidazolo

    51481-61-9

    cimetidina

    51940-78-4

    zetidolina

    53267-01-9

    cibenzolina

    53597-28-7

    fludazonio cloruro

    54143-54-3

    sepazonio cloruro

    54533-85-6

    nizofenone

    55273-05-7

    impromidina

    56097-80-4

    valconazolo

    57647-79-7

    benclonidina

    57653-26-6

    fenobam

    58261-91-9

    mefenidile

    59729-37-2

    fexinidazolo

    59803-98-4

    brimonidina

    59939-16-1

    cirazolina

    60173-73-1

    arfalasina

    60628-96-8

    bifonazolo

    60628-98-0

    lombazolo

    61318-90-9

    sulconazolo

    62087-96-1

    triletide

    62882-99-9

    tinazolina

    62894-89-7

    tiflamizolo

    63824-12-4

    aliconazolo

    63927-95-7

    bentemazolo

    64211-45-6

    oxiconazolo

    64212-22-2

    nafimidone

    64872-76-0

    butoconazolo

    65571-68-8

    lofemizolo

    65896-16-4

    romifidina

    66711-21-5

    apraclonidina

    66778-37-8

    orconazolo

    69539-53-3

    etintidina

    70161-09-0

    democonazolo

    71097-23-9

    zoficonazolo

    72479-26-6

    fenticonazolo

    73445-46-2

    fenflumizolo

    73790-28-0

    enilconazolo

    73931-96-1

    denzimolo

    74512-12-2

    omoconazolo

    76448-31-2

    propenidazolo

    76631-46-4

    detomidina

    76894-77-4

    dazmegrel

    77175-51-0

    croconazolo

    77671-31-9

    enoximone

    78186-34-2

    bisantrene

    78218-09-4

    dazossibene

    79313-75-0

    sopromidina

    80614-27-3

    midazogrel

    81447-78-1

    levlofexidina

    81447-79-2

    deslofexidina

    82571-53-7

    ozagrel

    83184-43-4

    mifentidina

    84203-09-8

    trifenagrel

    84243-58-3

    imazodano

    84962-75-4

    flutomidato

    85392-79-6

    indanidina

    86347-14-0

    medetomidina

    89371-37-9

    imidapril

    89371-44-8

    imidaprilato

    89781-55-5

    rolafagrel

    89838-96-0

    octimibato

    90697-56-6

    zimidobene

    91017-58-2

    abunidazolo

    91524-14-0

    napamezolo

    95668-38-5

    idralfidina

    96153-56-9

    bisfentidina

    97901-21-8

    nafagrel

    99500-54-6

    efetozolo

    103926-64-3

    sepimostat

    104054-27-5

    atipamezolo

    104902-08-1

    cilutazolina

    105920-77-2

    camonagrel

    107429-63-0

    lintopride

    108894-40-2

    brolaconazolo

    110605-64-6

    isaglidolo

    110883-46-0

    giracodazolo

    113082-98-7

    enalchirene

    113775-47-6

    desmedetomidina

    114798-26-4

    losartano

    115574-30-6

    irtemazolo

    116002-70-1

    ondansetrone

    116684-92-5

    galdansetron

    116795-97-2

    ledazerolo

    118072-93-8

    acido zoledronico

    119006-77-8

    flutrimazolo

    120635-74-7

    cilansetron

    122830-14-2

    deriglidolo

    125472-02-8

    mivazerolo

    126222-34-2

    remikirene

    128326-82-9

    eberconazolo

    129805-33-0

    eptotermin alfa

    130120-57-9

    prezatide rame acetato

    130726-68-0

    neticonazolo

    130759-56-7

    nemazolina

    134183-95-2

    fampronil

    137460-88-9

    odalprofene

    138402-11-6

    irbesartano

    141758-74-9

    exenatide

    144689-24-7

    olmesartano

    145858-51-1

    liarozolo

    149838-23-3

    doranidazolo

    150586-58-6

    fipamezolo

    154906-40-8

    semparatide

    158682-68-9

    elisartano

    159075-60-2

    emfilermina

    159519-65-0

    enfuvirtide

    162394-19-6

    palifermina

    163796-60-9

    bifarcept

    170105-16-5

    imidafenacina

    173997-05-2

    nepicastat

    177563-40-5

    carafibano

    178823-49-9

    tiplimotide

    189353-31-9

    fadolmidina (radolmidina)

    200074-80-2

    lusupultide

    213027-19-1

    cipralisant

    219527-63-6

    repifermina

    220712-29-8

    tadekinig alfa

    246539-15-1

    dibotermina alfa

    259188-38-0

    rebimastat

    444069-80-1

    dapiclermina

    478166-15-3

    mecasermina rinfabato

    2933 33 00

    57-42-1

    petidina

    64-39-1

    trimeperidina

    77-10-1

    fenciclidina

    113-45-1

    metilfenidato

    144-14-9

    anileridina

    302-41-0

    piritramide

    359-83-1

    pentazocina

    437-38-7

    fentanil

    467-60-7

    pipradrolo

    467-83-4

    dipipanone

    469-79-4

    chetobemidone

    562-26-5

    fenoperidina

    915-30-0

    difenoxilato

    1812-30-2

    bromazepam

    15301-48-1

    bezitramide

    15686-91-6

    propiram

    28782-42-5

    difenoxina

    71195-58-9

    alfentanil

    2933 39 10

    54-92-2

    iproniazide

    101-26-8

    piridostigmina bromuro

    2933 39 99

    0-00-0

    crobenetina

    0-00-0

    solimastat

    51-12-7

    nialamide

    52-86-8

    aloperidolo

    53-89-4

    benzpiperilone

    54-36-4

    metirapone

    54-85-3

    isoniazide

    56-97-3

    trimedoxima bromuro

    59-26-7

    nicetamide

    59-32-5

    cloropiramina

    62-97-5

    difemanile metilsolfato

    76-90-4

    mepenzolato bromuro

    77-01-0

    fenpipramide

    77-20-3

    alfaprodina

    77-39-4

    cicrimina

    79-55-0

    pempidina

    82-98-4

    piperidolato

    86-21-5

    feniramina

    86-22-6

    bromfeniramina

    87-21-8

    piridocaina

    91-81-6

    tripelennamina

    91-84-9

    mepiramina

    93-47-0

    verazide

    94-63-3

    pralidossima ioduro

    94-78-0

    fenazopiridina

    97-57-4

    tolpronina

    100-91-4

    eucatropina

    101-08-6

    diperodone

    114-90-9

    obidoxima cloruro

    114-91-0

    metiridina

    115-46-8

    azaciclonolo

    117-30-6

    dipiproverina

    123-03-5

    cetilpiridinio cloruro

    125-51-9

    pipenzolato bromuro

    125-60-0

    fenpiverinio bromuro

    127-35-5

    fenazocina

    129-03-3

    ciproeptadina

    129-83-9

    fenampromide

    132-21-8

    desbromfeniramina

    132-22-9

    clorfenamina

    136-82-3

    piperocaina

    139-62-8

    ciclometicaina

    144-11-6

    triesifenidile

    144-45-6

    spirgetina

    147-20-6

    difenilpiralina

    149-17-7

    ftivazide

    300-37-8

    diodone

    357-66-4

    spirilene

    382-82-1

    dicolinio ioduro

    468-50-8

    betameprodina

    468-51-9

    alfameprodina

    468-56-4

    idroxipetidina

    468-59-7

    betaprodina

    469-21-6

    doxilamina

    469-80-7

    feneridina

    469-82-9

    etoxeridina

    479-81-2

    bietamiverina

    486-12-4

    triprolidina

    486-16-8

    carbinoxamina

    495-84-1

    salinazide

    504-03-0

    nanofina

    510-74-7

    spiramide

    511-45-5

    pridinolo

    514-65-8

    biperidene

    534-84-9

    pimeclone

    536-33-4

    etionamide

    546-32-7

    oxofeneridina

    548-73-2

    droperidolo

    553-69-5

    feniramidolo

    555-90-8

    nicotiazone

    561-48-8

    norpipanone

    561-76-2

    properidina

    561-77-3

    diesiverina

    578-89-2

    pimetremide

    586-60-7

    diclonina

    586-98-1

    piconolo

    587-46-2

    benzpirinio bromuro

    587-61-1

    propiliodone

    603-50-9

    bisacodil

    728-88-1

    tolperisone

    749-02-0

    spiperone

    749-13-3

    trifluperidolo

    807-31-8

    aceperone

    827-61-2

    aceclidina

    852-42-6

    guaiapato

    972-02-1

    difenidolo

    1050-79-9

    moperone

    1096-72-6

    epzidina

    1098-97-1

    piritinolo

    1219-35-8

    primaperone

    1463-28-1

    guanaclina

    1508-75-4

    tropicamide

    1539-39-5

    gapicomina

    1580-71-8

    amiperone

    1707-15-9

    metazide

    1740-22-3

    pirinolina

    1841-19-6

    fluspirilene

    1882-26-4

    piricarbato

    1893-33-0

    pipamperone

    2062-78-4

    pimozide

    2062-84-2

    benperidolo

    2066-89-9

    pasiniazide

    2139-47-1

    nifenazone

    2156-27-6

    benproperina

    2180-92-9

    bupivacaina

    2398-81-4

    acido ossiniacico

    2531-04-6

    piperilone

    2748-88-1

    miripirio cloruro

    2779-55-7

    opiniazide

    2804-00-4

    rossoperone

    2856-74-8

    modalina

    2971-90-6

    clopidolo

    3099-52-3

    nicametato

    3425-97-6

    dimecolonio ioduro

    3485-62-9

    clidinio bromuro

    3540-95-2

    fenpiprano

    3562-55-8

    piprocurario ioduro

    3565-03-5

    pimetina

    3569-26-4

    indopina

    3572-80-3

    ciclazocina

    3575-80-2

    melperone

    3626-67-3

    esadilina

    3670-68-6

    propipocaina

    3691-78-9

    benzetidina

    3696-28-4

    dipiritione

    3703-76-2

    cloperastina

    3731-52-0

    picolamina

    3734-52-9

    metazocina

    3737-09-5

    disopiramide

    3781-28-0

    propiperone

    3784-99-4

    stilbazio ioduro

    3811-53-8

    propinetidina

    3964-81-6

    azatadina

    4354-45-4

    oxiclipina

    4394-00-7

    acido niflumico

    4394-04-1

    metanixina

    4394-05-2

    acido nixilico

    4546-39-8

    pipetanato

    4575-34-2

    mifadol

    4876-45-3

    camfotamide

    4904-00-1

    ciprolidolo

    4945-47-5

    bamipina

    4960-10-5

    perastina

    5005-72-1

    leptaclina

    5205-82-3

    bevonio metilsolfato

    5322-53-2

    oxiperomide

    5560-77-0

    rotossamina

    5579-92-0

    iopidolo

    5579-93-1

    iopidone

    5598-52-7

    fospirato

    5634-41-3

    parapenzolato bromuro

    5636-83-9

    dimetindene

    5638-76-6

    betaistina

    5657-61-4

    nicossamato

    5789-72-0

    trimetamide

    5868-05-3

    niceritrolo

    5942-95-0

    carpipramina

    6184-06-1

    sorbinicato

    6272-74-8

    lapirio cloruro

    6556-11-2

    inositolo nicotinato

    6621-47-2

    peresilina

    6968-72-5

    mepiroxolo

    7007-96-7

    crotoniazide

    7008-17-5

    idrossipiridina tartrato

    7009-54-3

    pentapiperide

    7009-82-7

    trimetidinio metosolfato

    7162-37-0

    paridocaina

    7237-81-2

    epronicato

    7528-13-4

    carperidina

    7681-80-3

    pentapiperio metilsolfato

    10040-45-6

    picosulfato sodico

    10447-39-9

    chifenadina

    10457-90-6

    bromperidolo

    10457-91-7

    clofluperolo

    10571-59-2

    nicoclonato

    13410-86-1

    aconiazide

    13422-16-7

    triflocina

    13447-95-5

    metaniazide

    13456-08-1

    bitipazone

    13463-41-7

    piritione zincica

    13495-09-5

    piminodina

    13752-33-5

    panidazolo

    13862-07-2

    difemetorex

    13912-80-6

    nicoboxil

    13958-40-2

    oxiramide

    14222-60-7

    protionamide

    14745-50-7

    meletimide

    14796-24-8

    cinperene

    15301-88-9

    pitamina

    15302-05-3

    butossilato

    15302-10-0

    clibucaina

    15378-99-1

    anazocina

    15387-10-7

    niprofazone

    15500-66-0

    pancuronio bromuro

    15585-43-0

    rivaniclina

    15599-26-5

    drossipropina

    15686-68-7

    volazocina

    15686-87-0

    pifenato

    15876-67-2

    distigmina bromuro

    16426-83-8

    niometacina

    16571-59-8

    benzindopirina

    16852-81-6

    benzoclidina

    17692-43-2

    picodralazina

    17737-65-4

    clonixina

    17737-68-7

    diclonixina

    18841-58-2

    pipoctanone

    20977-50-8

    carperone

    21221-18-1

    flazalone

    21228-13-7

    dorastina

    21686-10-2

    flupranone

    21755-66-8

    picoperina

    21829-22-1

    clonixeril

    21829-25-4

    nifedipina

    21888-98-2

    dexetimide

    22150-28-3

    ipragratina

    22204-91-7

    lifibrato

    22443-11-4

    nepinalone

    22609-73-0

    niludipina

    22632-06-0

    bupicomide

    22801-44-1

    mepivacaina

    23210-56-2

    ifenprodil

    24340-35-0

    piridossilato

    24358-84-7

    desivacaina

    24558-01-8

    levofacetoperano

    24671-26-9

    benrixato

    24678-13-5

    lenperone

    25384-17-2

    allilprodina

    25523-97-1

    desclorfeniramina

    26844-12-2

    indoramina

    26864-56-2

    penfluridolo

    27112-37-4

    diamocaina

    27115-86-2

    dacuronio bromuro

    27302-90-5

    oxisurano

    27959-26-8

    nicomolo

    28240-18-8

    pinolcaina

    29125-56-2

    droclidinio bromuro

    29342-02-7

    metipirox

    29876-14-0

    nicotredolo

    30652-11-0

    deferiprone

    30751-05-4

    trossipide

    30817-43-7

    fenclexonio metilsolfato

    31224-92-7

    pifoxima

    31232-26-5

    danitracene

    31314-38-2

    prodipina

    31637-97-5

    etofibrato

    31721-17-2

    chinupramina

    31932-09-9

    ticarbodina

    31980-29-7

    nicofibrato

    32953-89-2

    rimiterolo

    33144-79-5

    broperamolo

    33605-94-6

    pirisudanolo

    34703-49-6

    dropempina

    35515-77-6

    truxipicurio ioduro

    35620-67-8

    pirdonio bromuro

    36175-05-0

    picofosfato sodico

    36292-69-0

    ketazocina

    36504-64-0

    nictindolo

    37087-94-8

    acido tibrico

    37398-31-5

    dilmefone

    37612-13-8

    encainide

    38677-81-5

    pirbuterolo

    38677-85-9

    flunissina

    39123-11-0

    pituxato

    39537-99-0

    micinicato

    39562-70-4

    nitrendipina

    40431-64-9

    dexmetilfenidato

    42597-57-9

    ronifibrato

    47029-84-5

    dazadrolo

    47128-12-1

    cicliramina

    47662-15-7

    suxemeride

    47739-98-0

    clocapramina

    47806-92-8

    difenoximide

    50432-78-5

    pemeride

    50650-76-5

    piroctone

    50679-08-8

    terfenadina

    50700-72-6

    vecuronio bromuro

    51832-87-2

    picobenzide

    52157-83-2

    mindoperone

    53179-10-5

    fluperamide

    53179-11-6

    loperamide

    53179-12-7

    clopimozide

    53415-46-6

    fepitrizolo

    53449-58-4

    ciclonicato

    54063-45-5

    fetossilato

    54063-47-7

    gemazocina

    54063-52-4

    pitofenone

    54110-25-7

    pirozadil

    54143-55-4

    flecainide

    54965-22-9

    fluspiperone

    55285-35-3

    butanixina

    55285-45-5

    pirifibrato

    55313-67-2

    pipramadol

    55432-15-0

    pirinidazolo

    55837-14-4

    butaverina

    55837-15-5

    butopiprina

    55837-21-3

    pipossizina

    55837-22-4

    pribecaina

    55837-26-8

    fenperato

    55905-53-8

    clebopride

    55985-32-5

    nicardipina

    56079-81-3

    ropitoina

    56383-05-2

    zindotrina

    56775-88-3

    zimeldina

    56995-20-1

    flupirtina

    57021-61-1

    isonixina

    57237-97-5

    timoprazolo

    57548-79-5

    picafibrato

    57648-21-2

    timiperone

    57653-28-8

    ibazocina

    57653-29-9

    cogazocina

    57734-69-7

    sechifenadina

    57808-66-9

    domperidone

    57982-78-2

    budipina

    58239-89-7

    mossazocina

    58754-46-4

    iferanserina

    59429-50-4

    tamitinolo

    59708-52-0

    carfentanil

    59729-31-6

    lorcainide

    59831-64-0

    milenperone

    59831-65-1

    alopemide

    59859-58-4

    femoxetina

    60324-59-6

    nomelidina

    60560-33-0

    pinacidile

    60569-19-9

    propiverina

    60576-13-8

    piketoprofene

    60662-18-2

    eniclobrato

    61380-40-3

    lofentanil

    61764-61-2

    cloroperone

    62658-88-2

    mesudipina

    63388-37-4

    declenperone

    63675-72-9

    nisoldipina

    63758-79-2

    indalpina

    64063-57-6

    picotrina

    64755-06-2

    chinuclio bromuro

    64840-90-0

    eperisone

    64881-21-6

    caricotamide

    65141-46-0

    nicorandil

    66085-59-4

    nimodipina

    66208-11-5

    ifoxetina

    66364-73-6

    enpirolina

    66529-17-7

    midaglizolo

    66564-14-5

    cinitapride

    66564-15-6

    alepride

    67765-04-2

    enefexina

    68252-19-7

    pirmenolo

    68284-69-5

    disobutamide

    68797-29-5

    pipradimadol

    68844-77-9

    astemizolo

    69047-39-8

    binifibrato

    69365-65-7

    fenoctimina

    70132-50-2

    pimonidazolo

    70260-53-6

    mindodilolo

    70724-25-3

    carbazerano

    71138-71-1

    octapinolo

    71195-56-7

    broclepride

    71251-02-0

    octenidina

    71276-43-2

    quadazocina

    71461-18-2

    tonazocina

    71653-63-9

    riodipina

    71990-00-6

    bremazocina

    72005-58-4

    vadocaina

    72432-03-2

    miglitolo

    72599-27-0

    miglustat

    72808-81-2

    tepirindolo

    73278-54-3

    lamtidina

    73590-58-6

    omeprazolo

    73590-85-9

    ufiprazolo

    74517-42-3

    ditercalinio cloruro

    75437-14-8

    milverina

    75444-64-3

    flumeridone

    75530-68-6

    nilvadipina

    75755-07-6

    acido piridronico

    75970-99-9

    tecastemizolo

    75985-31-8

    ciamexone

    76956-02-0

    lavoltidina

    77342-26-8

    tefenperato

    77502-27-3

    tolpadol

    78090-11-6

    picoprazolo

    78092-65-6

    ristianolo

    78273-80-0

    roxatidina

    78421-12-2

    drossicainide

    78997-40-7

    prisotinolo

    79201-85-7

    picenadol

    79449-98-2

    cabastina

    79449-99-3

    icospiramide

    79455-30-4

    nicaravene

    79516-68-0

    levocabastina

    79794-75-5

    loratadina

    79992-71-5

    pimetacina

    80343-63-1

    sufotidina

    80349-58-2

    panuramina

    80614-21-7

    nicogrelato

    80879-63-6

    emiglitato

    81098-60-4

    cisapride

    81329-71-7

    modecainide

    82227-39-2

    pibaxizina

    83059-56-7

    zabicipril

    83799-24-0

    fexofenadina

    83991-25-7

    ambasilide

    84057-95-4

    ropivacaina

    84490-12-0

    piroximone

    85166-20-7

    ciclotropio bromuro

    85966-89-8

    preclamolo

    86189-69-7

    felodipina

    86365-92-6

    trazolopride

    86780-90-7

    aranidipina

    86811-09-8

    litoxetina

    86811-58-7

    fluazurone

    87784-12-1

    ofornina

    87848-99-5

    acrivastina

    88150-42-9

    amlodipina

    88296-62-2

    transcainide

    88678-31-3

    liranaftato

    89194-77-4

    bisaramil

    89419-40-9

    mosapramina

    89613-77-4

    mezacopride

    89667-40-3

    isbogrel

    90103-92-7

    zabiciprilato

    90182-92-6

    zacopride

    90729-42-3

    carebastina

    90729-43-4

    ebastina

    90961-53-8

    tedisamil

    92268-40-1

    perfomedil

    93181-81-8

    lodaxaprina

    93181-85-2

    endixaprina

    93277-96-4

    altapizone

    93821-75-1

    butinazocina

    95374-52-0

    prideperone

    96449-05-7

    rispenzepina

    96487-37-5

    nuvenzepina

    96513-83-6

    pentisomide

    96515-73-0

    palonidipina

    96922-80-4

    pantenicato

    98323-83-2

    carmossirolo

    98326-32-0

    senazodan

    98330-05-3

    anpirtolina

    99499-40-8

    disuprazolo

    99518-29-3

    derpanicato

    99522-79-9

    pranidipina

    100158-38-1

    otenzepad

    100427-26-7

    lercanidipina

    100643-71-8

    desloratadina

    100927-13-7

    idaverina

    101343-69-5

    ocfentanil

    101345-71-5

    brifentanil

    102625-70-7

    pantoprazolo

    103336-05-6

    ditechirene

    103577-45-3

    lansoprazolo

    103766-25-2

    gimeracil

    103878-84-8

    lazabemide

    103890-78-4

    lacidipina

    103922-33-4

    pibutidina

    103923-27-9

    pirtenidina

    104153-37-9

    rilopirox

    104713-75-9

    barnidipina

    105462-24-6

    acido risedronico

    105979-17-7

    benidipina

    106516-24-9

    sertindolo

    106669-71-0

    arpromidina

    106686-40-2

    gapromidina

    106900-12-3

    loperamide ossido

    107266-06-8

    gevotrolina

    107266-08-0

    carvotrolina

    108687-08-7

    teludipina

    110140-89-1

    ridogrel

    110347-85-8

    selfotel

    112192-04-8

    roxindolo

    112568-12-4

    iturelix

    112727-80-7

    renzapride

    113165-32-5

    niguldipina

    113712-98-4

    tenatoprazolo

    115911-28-9

    sampirtina

    115972-78-6

    olradipina

    116078-65-0

    bidisomide

    117976-89-3

    rabeprazolo

    118248-91-2

    fodipir

    119141-88-7

    esomeprazolo

    119229-65-1

    nerispirdina

    119257-34-0

    besipirdina

    119391-55-8

    benzetimide

    119431-25-3

    eliprodil

    119515-38-7

    icaridina

    120014-06-4

    donepezile

    120054-86-6

    desniguldipina

    120241-31-8

    alvamelina

    120656-74-8

    trefentanil

    120958-90-9

    dalcotidina

    121650-80-4

    pancopride

    121750-57-0

    itamelina

    121840-95-7

    rogletimide

    122955-18-4

    sibopirdina

    122957-06-6

    modipafant

    123524-52-7

    azelnidipina

    124436-59-5

    pirodavir

    124858-35-1

    nadifloxacina

    125602-71-3

    bepotastina

    125729-29-5

    lemildipina

    126825-36-3

    bertosamil

    128075-79-6

    lufironile

    128420-61-1

    minopafant

    130641-36-0

    picumeterolo

    132203-70-4

    cilnidipina

    132373-81-0

    vamicamide

    132553-86-7

    glemanserina

    132829-83-5

    espatropato

    132875-61-7

    remifentanil

    134234-12-1

    traxoprodil

    134377-69-8

    safironile

    134457-28-6

    prazarelix

    135062-02-1

    repaglinide

    135354-02-8

    xaliprodene

    137795-35-8

    spiroglumide

    138530-94-6

    dexlansoprazolo

    138530-95-7

    levolansoprazolo

    138708-32-4

    ferpifosato sodico

    139886-32-1

    milamelina

    140944-31-6

    silperisone

    141725-10-2

    milacainide

    142001-63-6

    saredutant

    142852-50-4

    zanapezil

    143257-97-0

    sameridina

    144035-83-6

    piclamilast

    144412-49-7

    lamifibano

    145216-43-9

    forasartano

    145414-12-6

    lirexapride

    145599-86-6

    cerivastatina

    147025-53-4

    talsaclidina

    147116-64-1

    ezlopitant

    147116-67-4

    maropitant

    149488-17-5

    trovirdina

    149926-91-0

    revatropato

    149979-74-8

    terbogrel

    150337-94-3

    ecalcidene

    150443-71-3

    nicanartina

    153322-05-5

    lanicemina

    154413-61-3

    ticolubant

    154541-72-7

    alinastina

    155319-91-8

    mangafodipir

    155415-08-0

    inogatrano

    155418-06-7

    besilato di nolpitantio

    156053-89-3

    alvimopan

    156137-99-4

    rapacuronio bromuro

    157716-52-4

    perifosina

    158876-82-5

    rupatadina

    159776-68-8

    linetastina

    159912-53-5

    sabcomelina

    159997-94-1

    biricodar

    160492-56-8

    osanetant

    162401-32-3

    roflumilast

    166181-63-1

    ipravacaina

    166432-28-6

    clevidipina

    168266-90-8

    vofopitant

    168273-06-1

    rimonabant

    170364-57-5

    enzastaurina

    170566-84-4

    lanepitant

    171049-14-2

    lotrafibano

    171655-91-7

    brasofensina

    172152-36-2

    ilaprazolo

    172927-65-0

    sibrafibano

    178979-85-6

    capravirine

    179033-51-3

    timcodar

    183305-24-0

    fidexaban

    188396-77-2

    paliroden

    188913-58-8

    dersalazina

    190648-49-8

    cipemastat

    193153-04-7

    otamixaban

    193275-84-2

    lonafarnib

    195875-84-4

    tesofensina

    198283-73-7

    tebaniclina

    198480-55-6

    pipendoxifene

    198904-31-3

    atazanavir

    198958-88-2

    elarofiban

    201605-51-8

    itriglumide

    202189-78-4

    bilastina

    202409-33-4

    etoricoxib

    202590-69-0

    ticalopride

    204205-90-3

    indibulina

    211914-51-1

    dabigatran

    211915-06-9

    dabigatran etexilato

    212141-54-3

    vatalanib

    215529-47-8

    bamirastina

    227940-00-3

    adekalant

    249296-44-4

    vareniclina

    252870-53-4

    isproniclina

    263562-28-3

    barixibat

    284461-73-0

    sorafenib

    288104-79-0

    surinabant

    289893-25-0

    arimoclomol

    370893-06-4

    ancriviroc

    376348-65-1

    maraviroc

    2933 41 00

    77-07-6

    levorfanolo

    2933 49 10

    85-79-0

    cincocaina

    132-60-5

    cincofene

    485-34-7

    neocincofene

    485-89-2

    oxicincofeno

    1698-95-9

    prochinolato

    5486-03-3

    buchinolato

    13997-19-8

    nechinato

    17230-85-2

    amchinato

    19485-08-6

    ciprochinato

    40034-42-2

    rosoxacina

    105956-97-6

    clinafloxacina

    110013-21-3

    merafloxacina

    127254-12-0

    sitafloxacina

    127294-70-6

    balofloxacina

    127779-20-8

    sachinavir

    141725-88-4

    cetefloxacina

    143224-34-4

    telinavir

    143383-65-7

    premafloxacina

    151096-09-2

    moxifloxacina

    154612-39-2

    palinavir

    167887-97-0

    olamufloxacina

    2933 49 30

    125-71-3

    destrometorfano

    2933 49 90

    54-05-7

    clorochina

    72-80-0

    clorchinaldolo

    83-73-8

    diiodoidrossichinolina

    86-42-0

    amodiachina

    86-75-9

    benzoxichina

    86-78-2

    pentachina

    86-80-6

    chinisocaina

    90-34-6

    primachina

    118-42-3

    idroxiclorochina

    125-70-2

    levometorfano

    125-73-5

    destrorfano

    130-16-5

    clossichina

    130-26-7

    cliochinolo

    146-37-2

    laurolinio acetato

    147-27-3

    dimossilina

    152-02-3

    levallorfano

    154-73-4

    guanisochina

    297-90-5

    racemorfano

    468-07-5

    fenomorfano

    486-47-5

    etaverina

    510-53-2

    racemetorfano

    521-74-4

    broxichinolina

    522-51-0

    dequalinio cloruro

    525-61-1

    chinocide

    548-84-5

    pirvinio cloruro

    549-68-8

    octaverina

    550-81-2

    amopirochina

    574-77-6

    papaverolina

    635-05-2

    pamachina

    1131-64-2

    debrisochina

    1531-12-0

    norlevorfanolo

    1748-43-2

    tretinio tosilato

    1776-83-6

    chintiofos

    2154-02-1

    metofolina

    2545-24-6

    niceverina

    2545-39-3

    clamossichina

    2768-90-3

    chinaldina cerulea

    3176-03-2

    drotebanolo

    3253-60-9

    laudexio metilsolfato

    3684-46-6

    brossaldina

    3811-56-1

    aminochinuride

    3820-67-5

    glafenina

    4008-48-4

    nitroxolina

    4298-15-1

    cletochina

    4310-89-8

    edachinio cloruro

    5541-67-3

    tilichinolo

    5714-76-1

    quinetalato

    7175-09-9

    tilbrochinolo

    7270-12-4

    clochinato

    10023-54-8

    aminochinolo

    10061-32-2

    levofenacilmorfano

    10351-50-5

    lenichinsina

    10539-19-2

    moxaverina

    13007-93-7

    cuproxolina

    13425-92-8

    amichinsina

    13757-97-6

    chinprenalina

    14009-24-6

    drotaverina

    15301-40-3

    actinochinolo

    15599-52-7

    brochinaldolo

    15686-38-1

    carbazocina

    18429-69-1

    memotina

    18429-78-2

    famotina

    18507-89-6

    decochinato

    19056-26-9

    chidecamina

    21738-42-1

    oxamnichina

    22407-74-5

    bisobrina

    23779-99-9

    floctafenina

    23910-07-8

    mebichina

    24526-64-5

    nomifensina

    30418-38-3

    tretochinolo

    36309-01-0

    dimemorfano

    37517-33-2

    esprochina

    40692-37-3

    tisoquone

    42408-82-2

    butorfanolo

    42465-20-3

    acechinolina

    53230-10-7

    meflochina

    53400-67-2

    tichinamide

    54063-29-5

    cicarperone

    54340-63-5

    clofeverina

    55150-67-9

    climiqualina

    55299-11-1

    ichindamina

    56717-18-1

    isotichimide

    57695-04-2

    sitamachina

    59889-36-0

    ciprefadol

    61563-18-6

    sochinololo

    64039-88-9

    nicafenina

    64228-81-5

    atracurio besilato

    67165-56-4

    diclofensina

    72714-74-0

    viqualina

    72714-75-1

    ivoqualina

    74129-03-6

    tebuchina

    76252-06-7

    nicainoprolo

    76568-02-0

    flosechinano

    77086-21-6

    dizocilpina

    77472-98-1

    pipequalina

    79201-80-2

    veradolina

    79798-39-3

    ketorfanolo

    83863-79-0

    florifenina

    85441-60-7

    chinaprilato

    85441-61-8

    quinapril

    86024-64-8

    chinacainolo

    90402-40-7

    abanochile

    90828-99-2

    itrocainide

    91524-15-1

    irloxacina

    96187-53-0

    brechinar

    96946-42-8

    cisatracurio besilato

    103775-10-6

    moexipril

    103775-14-0

    moexiprilato

    106635-80-7

    tafenochina

    106819-53-8

    dossacurio cloruro

    106861-44-3

    mivacurio cloruro

    108437-28-1

    binfloxacina

    113079-82-6

    terbechinil

    120443-16-5

    verlukast

    136668-42-3

    quiflapone

    139233-53-7

    zelandopam

    139314-01-5

    chilostigmina

    143664-11-3

    elacridar

    144506-11-6

    alilusem

    146362-70-1

    meclinertant (reminertant)

    147511-69-1

    pitavastatina (itavastatina)

    149759-26-2

    pinokalant

    158966-92-8

    montelukast

    159989-64-7

    nelfinavir

    174636-32-9

    talnetant

    194804-75-6

    garenoxacina

    195532-12-8

    pradofloxacina

    197509-46-9

    laniquidar

    206873-63-4

    tariquidar

    213998-46-0

    cloruro di gantacurium

    241800-98-6

    zoniporide

    242478-37-1

    solifenacina

    257933-82-7

    pelitinib

    262352-17-0

    torcetrapib

    540769-28-6

    palosuran

    2933 53 10

    50-06-6

    fenobarbital

    57-30-7

    fenobarbital sodico

    57-44-3

    barbital

    144-02-5

    barbital sodico

    2933 53 90

    52-31-3

    ciclobarbital

    52-43-7

    allobarbital

    57-43-2

    amobarbital

    76-73-3

    secobarbital

    76-74-4

    pentobarbital

    77-26-9

    butalbital

    115-38-8

    metilfenobarbital

    125-40-6

    secbutabarbital

    2430-49-1

    vinilbital

    2933 54 00

    50-11-3

    metarbital

    56-29-1

    esobarbital

    76-23-3

    tetrabarbital

    77-02-1

    aprobarbital

    115-44-6

    talbutale

    125-42-8

    vinbarbital

    143-82-8

    probarbitale sodico

    151-83-7

    metoesital

    357-67-5

    fetarbitale

    467-36-7

    tialbarbitale

    467-38-9

    tiotetrabarbital

    467-43-6

    metiturale

    509-86-4

    eptabarb

    561-83-1

    nealbarbital

    561-86-4

    brallobarbital

    744-80-9

    benzobarbital

    841-73-6

    bucolomo

    960-05-4

    carbubarbo

    2409-26-9

    prazitone

    2537-29-3

    prossibarbal

    4388-82-3

    barbexaclone

    13246-02-1

    febarbamato

    15687-09-9

    difebarbamato

    27511-99-5

    eterobarbo

    2933 55 00

    72-44-6

    metaqualone

    340-57-8

    mecloqualone

    34758-83-3

    zipeprolo

    61197-73-7

    loprazolam

    2933 59 10

    333-41-5

    dimpilato

    2933 59 95

    0-00-0

    figopitant

    50-44-2

    mercaptopurina

    51-21-8

    fluorouracile

    51-52-5

    propiltiouracile

    54-91-1

    pipobromano

    56-04-2

    metiltiouracile

    58-14-0

    pirimetamina

    58-32-2

    dipiridamolo

    59-05-2

    metotrexato

    65-86-1

    acido orotico

    66-75-1

    uramustina

    68-88-2

    idroxizina

    71-73-8

    tiopental sodico

    82-92-8

    ciclizina

    82-93-9

    clorciclizina

    82-95-1

    buclizina

    90-89-1

    dietilcarbamazina

    91-85-0

    tonzilamina

    115-63-9

    exociclio metilsolfato

    121-25-5

    amprolio

    125-53-1

    oxifenciclimina

    141-94-6

    esetidina

    153-87-7

    oxipertina

    154-42-7

    tioguanina

    154-82-5

    simetride

    298-55-5

    clocinizina

    298-57-7

    cinnarizina

    299-48-9

    piperamide

    299-88-7

    bentiamina

    299-89-8

    acetiamina

    315-30-0

    allopurinolo

    315-72-0

    opipramolo

    396-01-0

    triamterene

    442-03-5

    anisopirolo

    446-86-6

    azatioprina

    448-34-0

    azaprocina

    510-90-7

    butalital sodico

    522-18-9

    clorbenzoxamina

    550-28-7

    amisometradina

    553-08-2

    tonzonio bromuro

    569-65-3

    meclozina

    642-44-4

    aminometradina

    738-70-5

    trimetoprim

    1243-33-0

    mefeclorazina

    1480-19-9

    fluanisone

    1649-18-9

    azaperone

    1866-43-9

    rolodina

    1897-89-8

    piriqualone

    1977-11-3

    perlapina

    2022-85-7

    flucitosina

    2208-51-7

    pelanserina

    2465-59-0

    ossipurinolo

    2608-24-4

    piposulfano

    2667-89-2

    bisbentiamina

    2856-81-7

    azabuperone

    3286-46-2

    sulbutiamina

    3416-26-0

    lidoflazina

    3601-19-2

    ropizina

    3607-24-7

    feniripolo

    3733-63-9

    declossizina

    4004-94-8

    zolertina

    4015-32-1

    quazodina

    4052-13-5

    cloperidone

    4214-72-6

    isaxonina

    4774-24-7

    chipazina

    5011-34-7

    trimetazidina

    5061-22-3

    nafiverina

    5221-49-8

    pirimitato

    5234-86-6

    azachinzolo

    5334-23-6

    tisopurina

    5355-16-8

    diaveridina

    5522-39-4

    difluanazina

    5581-52-2

    tiamiprina

    5587-93-9

    ampirimina

    5626-36-8

    nonapirimina

    5636-92-0

    piclossidina

    5714-82-9

    triclofenolo piperazina

    5786-21-0

    clozapina

    5984-97-4

    iodotiouracile

    6981-18-6

    ormetoprim

    7008-00-6

    dimetolizina

    7008-18-6

    iminofenimide

    7077-33-0

    febuverina

    7432-25-9

    etaqualone

    8063-28-3

    ribaminolo

    10001-13-5

    pesantel

    10402-90-1

    eprazinone

    12002-30-1

    piperazina calcio edetato

    13665-88-8

    mopidamolo

    14222-46-9

    piritidio bromuro

    14728-33-7

    terossalene

    15421-84-8

    trapidil

    15534-05-1

    pipratecolo

    15793-38-1

    chinazosina

    17692-23-8

    bentipimina

    17692-31-8

    dropropizina

    17692-34-1

    etodrossizina

    18694-40-1

    epirizolo

    19562-30-2

    acido piromidico

    19794-93-5

    trazodone

    20326-12-9

    mepiprazolo

    20326-13-0

    tolpiprazolo

    21416-87-5

    razoxano

    21560-58-7

    pichizile

    21560-59-8

    ochizile

    22457-89-2

    benfotiamina

    22760-18-5

    proquazone

    23476-83-7

    prospidio cloruro

    23790-08-1

    mossiprachina

    23887-41-4

    cinepazet

    23887-46-9

    cinepazide

    23887-47-0

    cinpropazide

    24219-97-4

    mianserina

    24360-55-2

    milipertina

    24584-09-6

    dexrazoxano

    25509-07-3

    cloroqualone

    26070-23-5

    trazitilina

    26242-33-1

    vintiamolo

    27076-46-6

    alpertina

    27315-91-9

    pipebuzone

    27367-90-4

    niaprazina

    28610-84-6

    rimazolio metilsolfato

    28797-61-7

    pirenzepina

    31729-24-5

    enpiprazolo

    32665-36-4

    eprozinolo

    33453-23-5

    ciproquazone

    34661-75-1

    urapidil

    35265-50-0

    perachinsina

    35795-16-5

    trimazosina

    36505-84-7

    buspirone

    36518-02-2

    diproqualone

    36531-26-7

    oxantel

    36590-19-9

    amocarzina

    37554-40-8

    fluquazone

    37750-83-7

    rimoprogin

    37751-39-6

    ciclazindolo

    37762-06-4

    zaprinast

    38304-91-5

    minoxidil

    39186-49-7

    pirolazamide

    39640-15-8

    piberalina

    39809-25-1

    penciclovir

    40507-23-1

    fluproquazone

    41340-39-0

    impacarzina

    41510-23-0

    biriperone

    41964-07-2

    tolimidone

    42061-52-9

    pumitepa

    42471-28-3

    nimustina

    50335-55-2

    mezilamina

    50892-23-4

    acido pirinixico

    51481-62-0

    bucainide

    51493-19-7

    cinprazolo

    51940-44-4

    acido pipemidico

    52128-35-5

    trimetrexato

    52196-22-2

    ketotrexato

    52212-02-9

    pipecuronio bromuro

    52395-99-0

    belarizina

    52468-60-7

    flunarizina

    52618-67-4

    tioperidone

    52942-31-1

    etoperidone

    53131-74-1

    ciapilomo

    53808-87-0

    tetroxoprim

    54063-23-9

    acido cinepazico

    54063-30-8

    ciltoprazina

    54063-38-6

    fenaperone

    54063-39-7

    fenetradil

    54063-58-0

    toprilidina

    54188-38-4

    metralindolo

    54340-64-6

    fluciprazina

    55149-05-8

    pirolato

    55268-74-1

    praziquantel

    55300-29-3

    antrafenina

    55477-19-5

    iprozilamina

    55485-20-6

    acaprazina

    55779-18-5

    arprinocide

    55837-13-3

    piclopastina

    55837-17-7

    brindoxima

    55837-20-2

    alofuginone

    56066-19-4

    aditerene

    56066-63-8

    aditoprim

    56287-74-2

    afloqualone

    56518-41-3

    brodimoprima

    56693-13-1

    mociprazina

    56693-15-3

    terciprazina

    56739-21-0

    nitraquazone

    56741-95-8

    bropirimina

    57132-53-3

    proglumetacina

    57149-07-2

    naftopidile

    58602-66-7

    aminopterina sodica

    59184-78-0

    buquinerano

    59277-89-3

    aciclovir

    59752-23-7

    benderizina

    59989-18-3

    eniluracil

    60104-30-5

    orazamide

    60607-34-3

    oxatomide

    60662-19-3

    nilprazolo

    60762-57-4

    pirlindolo

    60763-49-7

    cinnarizina clofibrato

    61337-67-5

    mirtazapina

    61337-87-9

    esmirtazapina

    61422-45-5

    carmofur

    62052-97-5

    bumepidile

    62973-76-6

    azanidazolo

    62989-33-7

    sapropterina

    64019-03-0

    doqualast

    64204-55-3

    esaprazolo

    65089-17-0

    pirinixil

    65329-79-5

    mobenzoxamina

    65950-99-4

    pirchinozolo

    66093-35-4

    talmetoprim

    66172-75-6

    verofillina

    67121-76-0

    fluperlapina

    67227-55-8

    primidololo

    67254-81-3

    peradoxima

    67469-69-6

    vanosserina

    68475-42-3

    anagrelide

    68576-86-3

    enciprazina

    68741-18-4

    buterizina

    68902-57-8

    metioprim

    69017-89-6

    ipexidina

    69372-19-6

    pemirolast

    69479-26-1

    pirepololo

    70018-51-8

    quazinone

    70312-00-4

    tolnapersina

    70458-92-3

    pefloxacina

    70458-96-7

    norfloxacina

    71576-40-4

    aptazapina

    72141-57-2

    losulazina

    72444-62-3

    perafensina

    72732-56-0

    piritrexima

    72822-12-9

    dapiprazolo

    73090-70-7

    epiroprim

    74011-58-8

    enoxacina

    74050-98-9

    ketanserina

    75184-94-0

    fenprinast

    75438-57-2

    mossonidina

    75444-65-4

    pirenperone

    75558-90-6

    amperozide

    75689-93-9

    imanixil

    75859-04-0

    rimcazolo

    76330-71-7

    altanserina

    76536-74-8

    buquiterina

    76600-30-1

    nosantina

    76696-97-4

    rofelodina

    76716-60-4

    fluprazina

    77197-48-9

    quinezamide

    78208-13-6

    zolenzepina

    78299-53-3

    tiacrilast

    79467-23-5

    mioflazina

    79644-90-9

    vebufloxacina

    79660-72-3

    fleroxacina

    79781-95-6

    rilapina

    79855-88-2

    trechinsina

    80109-27-9

    ciladopa

    80428-29-1

    mafoprazina

    80433-71-2

    calcio levofolinato

    80576-83-6

    edatrexato

    80680-06-4

    tefludazina

    80755-51-7

    bunazosina

    81043-56-3

    metrenperone

    81523-49-1

    vaneprim

    82117-51-9

    cinuperone

    82190-92-9

    flotrenizina

    82190-93-0

    trenizina

    82410-32-0

    ganciclovir

    83366-66-9

    nefazodone

    83881-51-0

    cetirizina

    83928-76-1

    gepirone

    84408-37-7

    desciclovir

    85418-85-5

    sunagrel

    85673-87-6

    revenast

    85721-33-1

    ciprofloxacina

    86181-42-2

    temelastina

    86304-28-1

    buciclovir

    86393-37-5

    amifloxacina

    86627-15-8

    aronixile

    86627-50-1

    lodinixil

    86641-76-1

    dibrospidio cloruro

    86662-54-6

    binizolast

    86696-88-0

    frabuprofene

    87051-46-5

    butanserina

    87611-28-7

    melchinast

    87729-89-3

    seganserina

    87760-53-0

    tandospirone

    88133-11-3

    bemitradina

    88579-39-9

    tasuldina

    89303-63-9

    atiprosina

    90808-12-1

    divaplone

    92210-43-0

    bemarinone

    93106-60-6

    enrofloxacina

    94192-59-3

    lixazinone

    94386-65-9

    pelrinone

    95520-81-3

    elziverina

    95634-82-5

    batelapina

    95635-55-5

    ranolazina

    96164-19-1

    peraclopone

    96478-43-2

    irindalone

    96604-21-6

    ocinaplone

    96914-39-5

    actisomide

    97466-90-5

    quinelorano

    98079-51-7

    lomefloxacina

    98105-99-8

    sarafloxacina

    98106-17-3

    difloxacina

    98123-83-2

    epsiprantel

    98207-12-6

    lobuprofene

    98631-95-9

    sobuzoxano

    99291-25-5

    levodropropizina

    100587-52-8

    norfloxacina succinil

    101197-99-3

    acitemato

    101477-55-8

    lomerizina

    102280-35-3

    bachiloprim

    103024-93-7

    tiviciclovir

    104227-87-4

    famciclovir

    104719-71-3

    lorcinadol

    106400-81-1

    lometrexolo

    106941-25-7

    adefovir

    107361-33-1

    enazadrem

    107736-98-1

    umespirone

    108210-73-7

    bifeprofene

    108319-06-8

    temafloxacina

    108436-80-2

    rociclovir

    108612-45-9

    mizolastina

    108674-88-0

    idenast

    108785-69-9

    lorpiprazolo

    109713-79-3

    neldazosina

    110101-66-1

    tirilazad

    110629-41-9

    elbanizina

    110690-43-2

    emitefur

    110871-86-8

    sparfloxacina

    111786-07-3

    prinossodano

    112398-08-0

    danofloxacina

    112733-06-9

    zenarestat

    113617-63-3

    orbifloxacina

    113852-37-2

    cidofovir

    114298-18-9

    zalospirone

    115313-22-9

    serazapina

    115762-17-9

    ruzadolano

    116308-55-5

    vatanidipina

    117414-74-1

    midafotel

    117827-81-3

    delfaprazina

    118420-47-6

    tagorizina

    119514-66-8

    lifarizina

    119687-33-1

    iganidipina

    119914-60-2

    grepafloxacina

    120092-68-4

    manidipina

    120770-34-5

    draflazina

    123205-52-7

    trelnarizina

    124265-89-0

    omaciclovir

    124832-26-4

    valaciclovir

    125363-87-3

    carsatrina

    127266-56-2

    adatanserina

    127759-89-1

    lobucavir

    128229-52-7

    tamolarizina

    129716-58-1

    dofequidar

    130018-77-8

    levocetirizina

    130636-43-0

    nifekalant

    130800-90-7

    sipatrigina

    131635-06-8

    sifaprazina

    132449-46-8

    lesopitrone

    132810-10-7

    blonanserina

    133432-71-0

    peldesina

    133718-29-3

    revizinone

    133804-44-1

    caldaret

    134208-17-6

    mazapertina

    135637-46-6

    atizoram

    136470-78-5

    abacavir

    136816-75-6

    atevirdina

    137234-62-9

    voriconazolo

    137281-23-3

    pemetrexed

    138117-50-7

    leteprinim

    140945-32-0

    mapinastina

    141549-75-9

    indisetrone

    142217-69-4

    entecavir

    143257-98-1

    lerisetron

    146464-95-1

    pralatrexato

    147127-20-6

    tenofovir

    147149-76-6

    nolatrexed

    147254-64-6

    ranirestat

    148408-65-5

    sunepitrone

    148504-51-2

    ripisartano

    149950-60-7

    emivirina

    150378-17-9

    indinavir

    150756-35-7

    efletirizina

    151319-34-5

    zaleplone

    152459-95-5

    imatinib

    152939-42-9

    opanixil

    153537-73-6

    plevitrexed

    153808-85-6

    cadrofloxacina

    154889-68-6

    pibrozelesina

    156862-51-0

    belaperidone

    160738-57-8

    gatifloxacina

    164150-99-6

    fandofloxacina

    167354-41-8

    zosuquidar

    167933-07-5

    flibanserina

    170912-52-4

    donitriptan

    171714-84-4

    darusentan

    175865-60-8

    valganciclovir

    177036-94-1

    ambrisentan

    183321-74-6

    erlotinib

    186692-46-6

    seliciclib

    187949-02-6

    albaconazolo

    192725-17-0

    lopinavir

    193681-12-8

    alamifovir

    195157-34-7

    valomaciclovir

    196612-93-8

    falnidamol

    199463-33-7

    revaprazan

    204267-33-4

    feloprentan

    204697-65-4

    olcegepant

    209799-67-7

    forodesina

    210245-80-0

    zonampanel

    220984-26-9

    detiviciclovir

    244767-67-7

    dapivirina

    259525-01-4

    enecadina

    269055-15-4

    etravirina

    290297-26-6

    netupitant

    324758-66-9

    sabiporide

    330784-47-9

    avanafil

    334476-46-9

    vestipitant

    336113-53-2

    ispinesib

    338992-00-0

    vandetanib

    354813-19-7

    balicatib

    387867-13-2

    tandutinib

    402595-29-3

    etriciguat

    443144-26-1

    pruvanserina

    500287-72-9

    rilpivirina

    569351-91-3

    dasantafil

    2933 69 20

    100-97-0

    metenamina

    2933 69 80

    51-18-3

    tretamina

    87-90-1

    simclosene

    500-42-5

    clorazanil

    537-17-7

    amanozina

    609-78-9

    cicloguanile embonato

    645-05-6

    altretamina

    937-13-3

    oteracil

    2244-21-5

    troclosene potassico

    3378-93-6

    clociguanile

    5580-22-3

    oxonazina

    13957-36-3

    meladrazina

    15585-71-4

    brometenamina

    15599-44-7

    spirazina

    27469-53-0

    almitrina

    35319-70-1

    tiazurile

    57381-26-7

    irsogladina

    63119-27-7

    anitrazafene

    66215-27-8

    ciromazina

    68289-14-5

    metrazifone

    69004-03-1

    toltrazuril

    69004-04-2

    ponazuril

    84057-84-1

    lamotrigina

    92257-40-4

    dizatrifone

    98410-36-7

    palatrigina

    101831-36-1

    clazurile

    101831-37-2

    diclazurile

    103337-74-2

    letrazurile

    108258-89-5

    sulazurile

    128470-15-5

    melarsomina

    179756-85-5

    eptapirone

    187393-00-6

    bemotrizinol

    2933 72 00

    125-64-4

    metiprilone

    22316-47-8

    clobazam

    2933 79 00

    69-25-0

    eledoisina

    77-04-3

    piritildione

    98-79-3

    acido pidolico

    125-13-3

    oxifenisatina

    125-33-7

    primidone

    134-37-2

    amfenidone

    467-90-3

    etipicone

    1910-68-5

    metisazone

    1980-49-0

    felipirina

    2261-94-1

    flucarbrile

    7491-74-9

    piracetam

    17650-98-5

    ceruletide

    17692-37-4

    fantridone

    18356-28-0

    rolziracetam

    21590-91-0

    omidolina

    21590-92-1

    etomidolina

    21766-53-0

    acido iolidonico

    22136-26-1

    amedalina

    22365-40-8

    triflubazam

    26070-78-0

    ubisindina

    29342-05-0

    ciclopirox

    31842-01-0

    indoprofene

    33996-58-6

    etiracetam

    35115-60-7

    teprotide

    41729-52-6

    dezaguanina

    43200-80-2

    zopiclone

    50516-43-3

    nofecainide

    51781-06-7

    carteololo

    53086-13-8

    dexindoprofene

    53179-13-8

    pirfenidone

    54063-34-2

    cofisatina

    54935-03-4

    sulisatina

    59227-89-3

    laurocapram

    59776-90-8

    dupracetam

    60719-84-8

    amrinone

    61413-54-5

    rolipram

    62613-82-5

    oxiracetam

    63610-08-2

    indobufene

    63958-90-7

    nonatimulina

    65008-93-7

    bometololo

    67199-66-0

    danichidone

    67542-41-0

    imuracetam

    67793-71-9

    drachinololo

    68497-62-1

    pramiracetam

    68550-75-4

    cilostamide

    72332-33-3

    procaterolo

    72432-10-1

    aniracetam

    73725-85-6

    lidanserina

    73963-72-1

    cilostazolo

    74436-00-3

    geclosporina

    77191-36-7

    nefiracetam

    77862-92-1

    falipamil

    78415-72-2

    milrinone

    78466-70-3

    zomebazam

    78466-98-5

    razobazam

    81377-02-8

    seglitide

    81840-15-5

    vesnarinone

    82209-39-0

    piraxelato

    84088-42-6

    rochinimex

    84629-61-8

    darenzepina

    84901-45-1

    doliracetam

    85136-71-6

    tilisololo

    85175-67-3

    zatebradina

    86541-75-5

    benazepril

    86541-78-8

    benazeprilato

    88124-26-9

    adosopina

    88124-27-0

    etazepina

    88296-61-1

    medorinone

    91374-21-9

    ropinirolo

    97878-35-8

    libenzapril

    100510-33-6

    adibendano

    100643-96-7

    indolidano

    101193-40-2

    chinotolast

    102669-89-6

    saterinone

    102767-28-2

    levetiracetam

    102791-47-9

    nanterinone

    103997-59-7

    selprazina

    104051-20-9

    brefonalolo

    105431-72-9

    linopirdina

    106730-54-5

    olprinone

    108310-20-9

    pirodomast

    109859-78-1

    cilobradina

    110958-19-5

    fasoracetam

    111911-87-6

    rebamipide

    113957-09-8

    cebaracetam

    114485-92-6

    pidolacetamolo

    116041-13-5

    nebracetam

    120551-59-9

    crilvastatina

    122852-42-0

    alosetron

    126100-97-8

    dimiracetam

    128326-80-7

    nicoracetam

    128486-54-4

    lurosetron

    129300-27-2

    fabesetron

    129722-12-9

    aripiprazolo

    133737-32-3

    pagoclone

    134143-28-5

    glaspimod

    135548-15-1

    oxeclosporina

    135729-56-5

    palonosetron

    138506-45-3

    pidobenzone

    138729-47-2

    eszopiclone

    142139-60-4

    lapisteride

    143343-83-3

    toborinone

    143943-73-1

    lirequinil

    145733-36-4

    tasosartano

    147568-66-9

    carmoterolo

    148396-36-5

    fradafibano

    148905-78-6

    bexlosteride

    149503-79-7

    lefradafibano

    155974-00-8

    ivabradina

    156001-18-2

    embusartano

    160135-92-2

    gemopatrilat

    161982-62-3

    depreotide

    163222-33-1

    ezetimibe

    163250-90-6

    orbofibano

    182821-27-8

    daglutril

    187523-35-9

    flindokalner

    188968-51-6

    cilengitide

    191732-72-6

    lenalidomide

    192185-72-1

    tipifarnib

    194413-58-6

    semaxanib

    248281-84-7

    laquinimod

    254964-60-8

    tasquinimod

    312753-06-3

    indacaterolo

    357336-20-0

    brivaracetam

    357336-74-4

    seletracetam

    503612-47-3

    apixaban

    557795-19-4

    sunitinibo

    2933 91 10

    58-25-3

    clordiazepossido

    2933 91 90

    146-22-5

    nitrazepam

    439-14-5

    diazepam

    604-75-1

    oxazepam

    846-49-1

    lorazepam

    846-50-4

    temazepam

    848-75-9

    lormetazepam

    1088-11-5

    nordazepam

    1622-61-3

    clonazepam

    1622-62-4

    flunitrazepam

    2011-67-8

    nimetazepam

    2894-67-9

    delorazepam

    2898-12-6

    medazepam

    2955-38-6

    prazepam

    3563-49-3

    pirovalerone

    3900-31-0

    fludiazepam

    10379-14-3

    tetrazepam

    17617-23-1

    flurazepam

    22232-71-9

    mazindolo

    23092-17-3

    alazepam

    28911-01-5

    triazolam

    28981-97-7

    alprazolam

    29177-84-2

    etile loflazepato

    29975-16-4

    estazolam

    36104-80-0

    camazepam

    52463-83-9

    pinazepam

    59467-70-8

    midazolam

    2933 99 20

    82-88-2

    fenindamina

    2933 99 30

    73-07-4

    prazepina

    77-15-6

    etoeptazina

    298-46-4

    carbamazepina

    303-54-8

    depramina

    469-78-3

    meteptazina

    509-84-2

    metetoeptazina

    739-71-9

    trimipramina

    796-29-2

    ketimipramina

    1232-85-5

    elantrina

    3426-08-2

    prozapina

    6196-08-3

    elanzepina

    6829-98-7

    imipraminossido

    15351-05-0

    buzepide metioduro

    21730-16-5

    metapramina

    23047-25-8

    lofepramina

    27432-00-4

    mezepina

    28721-07-5

    oscarbazepina

    29331-92-8

    licarbazepina

    33545-56-1

    ciclopramina

    47206-15-5

    enprazepina

    53716-46-4

    anilopam

    54340-58-8

    meptazinolo

    56030-50-3

    trepipam

    58503-82-5

    azipramina

    58581-89-8

    azelastina

    60575-32-8

    amezepima

    64294-95-7

    setastina

    66834-24-0

    cianopramina

    67227-56-9

    fenoldopam

    68318-20-7

    verilopam

    69624-60-8

    nelezaprina

    72522-13-5

    eptazocina

    80012-43-7

    epinastina

    83275-56-3

    tiracizina

    83471-41-4

    pincainide

    96645-87-3

    erizepina

    104746-04-5

    eslicarbazepina

    112108-01-7

    ecopipam

    117827-79-9

    zilpaterolo

    135381-77-0

    flezelastina

    137975-06-5

    mozavaptan

    150683-30-0

    tolvaptan

    210101-16-9

    conivaptan

    2933 99 40

    848-53-3

    omoclorciclicina

    963-39-3

    demossepam

    1159-93-9

    clobenzepam

    2898-13-7

    sulazepam

    4498-32-2

    dibenzepina

    5571-84-6

    nitrazepato potassico

    10171-69-4

    clazolam

    10321-12-7

    propizepina

    10379-11-0

    nortetrazepam

    15687-07-7

    ciprazepam

    22345-47-7

    tofisopam

    23980-14-5

    etile dirazepato

    25967-29-7

    flutoprazepam

    26304-61-0

    azepindolo

    26308-28-1

    ripazepam

    28546-58-9

    uldazepam

    28781-64-8

    menitrazepam

    29176-29-2

    lofendazam

    29442-58-8

    motrazepam

    31352-82-6

    zolazepam

    34482-99-0

    fletazepam

    35142-68-8

    omopipramolo

    35322-07-7

    fosazepam

    36735-22-5

    quazepam

    37115-32-5

    adinazolam

    37669-57-1

    arfendazam

    40762-15-0

    doxefazepam

    42863-81-0

    lopirazepam

    51037-88-8

    tuclazepam

    52042-01-0

    elfazepam

    52391-89-6

    flutemazepam

    52829-30-8

    proflazepam

    54663-47-7

    tibezonio ioduro

    55299-10-0

    pivossazepam

    57109-90-7

    clorazepato dipotassico

    57435-86-6

    premazepam

    57916-70-8

    iclazepam

    58662-84-3

    meclonazepam

    59009-93-7

    carburazepam

    59467-77-5

    climazolam

    64098-32-4

    zapizolam

    65400-85-3

    etile carfluzepato

    65517-27-3

    metaclazepam

    75696-02-5

    cinolazepam

    75991-50-3

    dazepinil

    78755-81-4

    flumazenil

    78771-13-8

    sarmazenil

    82059-50-5

    dextofisopam

    82230-53-3

    girisopam

    83166-17-0

    tampramina

    84379-13-5

    bretazenil

    86273-92-9

    tolufazepam

    87233-61-2

    emedastina

    87646-83-1

    lodazecar

    88768-40-5

    cilazapril

    90139-06-3

    cilazaprilato

    98374-54-0

    siltenzepina

    102771-12-0

    nerisopam

    103420-77-5

    devazepide

    129618-40-2

    nevirapina

    137332-54-8

    tivirapina

    141374-81-4

    tarazepide

    144912-63-0

    perzinfotel

    150408-73-4

    pranazepide

    168079-32-1

    lixivaptan

    174391-92-5

    mozenavir

    2933 99 90

    50-47-5

    desipramina

    50-49-7

    imipramina

    52-24-4

    tiotepa

    52-62-0

    pentolonio tartrato

    53-86-1

    indometacina

    54-95-5

    pentetrazolo

    55-65-2

    guanetidina

    58-46-8

    tetrabenazina

    63-12-7

    benzchinamide

    68-76-8

    triaziquone

    69-27-2

    clorisondamina cloruro

    69-81-8

    carbazocromo

    77-14-5

    proeptazina

    77-37-2

    prociclidina

    83-89-6

    mepacrina

    84-12-8

    fanchinone

    86-54-4

    idralazina

    90-45-9

    aminoacridina

    92-62-6

    proflavina

    98-96-4

    pirazinamide

    130-81-4

    chindonio bromuro

    147-85-3

    prolina

    300-22-1

    medazomide

    302-49-8

    uredepa

    303-49-1

    clomipramina

    316-15-4

    bucricaina

    321-64-2

    tacrina

    363-13-3

    benepazone

    389-08-2

    acido nalidixico

    428-37-5

    profadol

    436-40-8

    inproquone

    442-16-0

    etacridina

    442-52-4

    clemizolo

    484-23-1

    diidralazina

    487-79-6

    acido kainico

    493-80-1

    istapirrodina

    493-92-5

    prolintano

    496-38-8

    midamalina

    524-81-2

    mebidrolina

    545-80-2

    poldina metilsolfato

    561-43-3

    ossipirronio bromuro

    596-51-0

    glicopirronio bromuro

    621-72-7

    bendazolo

    642-72-8

    benzidamina

    911-65-9

    etonitazene

    968-63-8

    butinolina

    1018-34-4

    trepirio ioduro

    1050-48-2

    benzilonio bromuro

    1222-57-7

    zolimidina

    1239-45-8

    omidio bromuro

    1661-29-6

    meturedepa

    1830-32-6

    azintamide

    1845-11-0

    nafossidina

    1980-45-6

    benzodepa

    2030-63-9

    clofazimina

    2056-56-6

    cinnopentazone

    2201-39-0

    roliciclidina

    2210-77-7

    pirrocaina

    2235-90-7

    etriptamina

    2423-66-7

    chindossina

    2440-22-4

    drometrizolo

    2609-46-3

    amiloride

    2829-19-8

    roliciprina

    3147-75-9

    octrizolo

    3277-59-6

    mimbano

    3478-15-7

    etipirio ioduro

    3551-18-6

    acetriptina

    3612-98-4

    trossipirrolio tosilato

    3614-47-9

    idracarbazina

    3689-76-7

    clormidazolo

    3734-12-1

    esopirronio bromuro

    3734-17-6

    prodilidina

    3818-88-0

    triciclamolo cloruro

    3861-76-5

    clonitazene

    3896-11-5

    bumetrizolo

    4350-09-8

    oxitriptano

    4533-39-5

    nitracrina

    4630-95-9

    prifinio bromuro

    4755-59-3

    clodazon

    4757-49-7

    monometacrina

    4757-55-5

    dimetacrina

    4774-53-2

    botiacrina

    5034-76-4

    indossolo

    5214-29-9

    ampizina

    5220-68-8

    clochinozina

    5310-55-4

    clomacrano

    5370-41-2

    pridefina

    5467-78-7

    fenamolo

    5534-95-2

    pentagastrina

    5560-72-5

    iprindolo

    5633-16-9

    leiopirrolo

    5980-31-4

    esedina

    6187-50-4

    tolchinzolo

    6306-71-4

    lobendazolo

    6503-95-3

    triampizina

    6804-07-5

    carbadox

    7007-92-3

    cetoesazina

    7008-14-2

    idrossindasato

    7008-15-3

    idrossindasolo

    7009-68-9

    piroxamina

    7009-69-0

    pirofendano

    7009-76-9

    triclazato

    7248-21-7

    iprazocromo

    7527-91-5

    acrisorcina

    10078-46-3

    roletamide

    10355-14-3

    bossidina

    10448-84-7

    nitromifene

    13523-86-9

    pindololo

    13539-59-8

    azapropazone

    13696-15-6

    benzopirronio bromuro

    14255-87-9

    parbendazolo

    14368-24-2

    trocimina

    14679-73-3

    todralazina

    15180-02-6

    acido amfonelico

    15301-68-5

    fenarmano

    15301-89-0

    chillifolina

    15574-49-9

    mecarbinato

    15599-22-1

    ciclopirronio bromuro

    15686-51-8

    clemastina

    15686-97-2

    pirrolifene

    15687-33-9

    metindizato

    15992-13-9

    intrazolo

    15997-76-9

    nonaperone

    16188-61-7

    talastina

    16378-21-5

    piroeptina

    16401-80-2

    delmetacina

    16506-27-7

    bendamustina

    16870-37-4

    amogastrina

    16915-79-0

    mechidox

    17243-65-1

    pirralconio bromuro

    17243-68-4

    talossimina

    17259-75-5

    osdralazina

    17289-49-5

    tetridamina

    17411-19-7

    dicarbina

    17716-89-1

    pranosal

    19281-29-9

    aptocaina

    20168-99-4

    cinmetacina

    20187-55-7

    bendazac

    20559-55-1

    oxibendazolo

    21363-18-8

    viminolo

    21626-89-1

    diftalone

    21919-05-1

    tretazicar

    22136-27-2

    daledalina

    23249-97-0

    procodazolo

    23271-63-8

    amicibone

    23465-76-1

    caroverina

    23694-81-7

    mepindololo

    23696-28-8

    olachindox

    24279-91-2

    carboquone

    24622-72-8

    amixetrina

    25126-32-3

    sincalide

    25771-23-7

    duometacina

    25803-14-9

    clometacina

    26171-23-3

    tolmetina

    26921-72-2

    melizamo

    27035-30-9

    oxametacina

    27050-41-5

    clenpirina

    27314-77-8

    drazidox

    27314-97-2

    tirapazamina

    27737-38-8

    mixidina

    28069-65-0

    cuprimixina

    28598-08-5

    cinoctramide

    30033-10-4

    stercuronio ioduro

    30103-44-7

    bumecaina

    30578-37-1

    amezinio metilsolfato

    31386-24-0

    amindocato

    31386-25-1

    indocato

    31430-15-6

    flubendazolo

    31431-39-7

    mebendazolo

    31431-43-3

    ciclobendazolo

    31793-07-4

    pirprofene

    32195-33-8

    bisbendazolo

    32211-97-5

    ciclindolo

    33369-31-2

    zomepirac

    33996-33-7

    oxaceprolo

    34024-41-4

    deboxamet

    34061-33-1

    taclamina

    34301-55-8

    isometamidio cloruro

    34499-96-2

    temodox

    34966-41-1

    cartazolato

    35135-01-4

    benafentrina

    35452-73-4

    ciprafamide

    35578-20-2

    oxarbazolo

    35710-57-7

    trizoxima

    35898-87-4

    dilazep

    36121-13-8

    burodilina

    36798-79-5

    budralazina

    38081-67-3

    carmantadina

    38101-59-6

    oglufanide

    38609-97-1

    cridanimod

    38821-80-6

    rodocaina

    39544-74-6

    benzotript

    39715-02-1

    endralazina

    39731-05-0

    carpindololo

    39862-58-3

    strinolina

    40173-75-9

    tofetridina

    40594-09-0

    flucindolo

    40759-33-9

    nolinio bromuro

    41094-88-6

    tracazolato

    42438-73-3

    denpidazone

    42779-82-8

    clopirac

    42835-25-6

    flumequina

    43210-67-9

    fenbendazolo

    47135-88-6

    closiramina

    47487-22-9

    acridorex

    49564-56-9

    fazadinio bromuro

    50264-69-2

    lonidamina

    50264-78-3

    xinidamina

    50454-68-7

    tolnidamina

    50528-97-7

    xilobam

    50847-11-5

    ibudilast

    51022-77-6

    etazolato

    51037-30-0

    acipimox

    51047-24-6

    dimetipirio bromuro

    51152-91-1

    butaclamolo

    51460-26-5

    carbazocromo solfonato sodico

    51987-65-6

    desglugastrina

    52304-85-5

    lotucaina

    52340-25-7

    desclamolo

    52443-21-7

    glucametacina

    53164-05-9

    acemetacina

    53583-79-2

    sultopride

    53597-27-6

    fendosal

    53716-49-7

    carprofene

    53716-50-0

    osfendazolo

    53808-86-9

    ritropirronio bromuro

    53862-80-9

    roxolonio metilsolfato

    53966-34-0

    flossacrina

    54029-12-8

    albendazolo ossido

    54063-27-3

    biclofibrato

    54063-28-4

    camiverina

    54063-37-5

    etoprindolo

    54063-41-1

    fepromide

    54063-46-6

    fexicaina

    54063-49-9

    metamfazone

    54278-85-2

    candocuronio ioduro

    54824-20-3

    pinafide

    54867-56-0

    bufrolina

    54965-21-8

    albendazolo

    55242-77-8

    triafungina

    55248-23-2

    nebidrazina

    55837-25-7

    buflomedil

    55843-86-2

    miroprofene

    55902-02-8

    isamfazone

    56463-68-4

    isoprazone

    56611-65-5

    oxagrelato

    57262-94-9

    setiptilina

    57645-05-3

    sermetacina

    57775-29-8

    carazololo

    57998-68-2

    diaziquone

    59010-44-5

    prizidilolo

    59252-59-4

    guanazodina

    59338-93-1

    alizapride

    59643-91-3

    imessone

    59767-12-3

    octastina

    60662-16-0

    binedalina

    60719-86-0

    imafene

    60719-87-1

    desimafene

    61484-38-6

    pareptide

    61864-30-0

    benolizima

    62087-72-3

    pentigetide

    62228-20-0

    butoprozina

    62510-56-9

    picilorex

    62568-57-4

    emideltide

    62571-86-2

    captopril

    62625-18-7

    pirogliride

    62658-63-3

    bopindololo

    62732-44-9

    ipidacrina

    62851-43-8

    zidometacina

    63619-84-1

    trioxifene

    63667-16-3

    dribendazolo

    64000-73-3

    pildralazina

    64057-48-3

    oxifungina

    64118-86-1

    azimexone

    64241-34-5

    cadralazina

    64557-97-7

    cinochidox

    64706-54-3

    bepridile

    64779-98-2

    irolapride

    65222-35-7

    pazelliptina

    65511-41-3

    nantradol

    65884-46-0

    ciadox

    66304-03-8

    epicainide

    66535-86-2

    lotrifene

    66608-04-6

    rolgamidina

    66635-85-6

    anirolac

    68786-66-3

    triclabendazolo

    68788-56-7

    etacepride

    69175-77-5

    losindolo

    69635-63-8

    amipizone

    69907-17-1

    indopanololo

    70696-66-1

    napirimus

    70704-03-9

    vinconato

    70801-02-4

    flutrolina

    70977-46-7

    eflumast

    71048-87-8

    levonantradol

    71119-11-4

    bucindololo

    71195-57-8

    bicifadina

    71675-85-9

    amisulpride

    71680-63-2

    dametralast

    72702-95-5

    ponalrestat

    72741-87-8

    tridolgosir

    72956-09-3

    carvedilolo

    73384-60-8

    sulmazolo

    73758-06-2

    indorenato

    73865-18-6

    nardeterolo

    74103-06-3

    ketorolac

    74150-27-9

    pimobendano

    74258-86-9

    alacepril

    75176-37-3

    zofenoprilato

    75522-73-5

    dazidamina

    75847-73-3

    enalapril

    76002-75-0

    dazochinast

    76145-76-1

    tomoxiprolo

    76263-13-3

    fluzinamide

    76420-72-9

    enalaprilato

    76530-44-4

    azamulina

    76547-98-3

    lisinopril

    76953-65-6

    dramedilolo

    77400-65-8

    asocainolo

    77639-66-8

    prinomide

    78459-19-5

    adimololo

    78541-97-6

    pichindone

    79152-85-5

    acodazolo

    79282-39-6

    rilozarone

    79286-77-4

    esafloxacina

    79700-61-1

    dopropidile

    79700-63-3

    fronepidile

    80125-14-0

    remossipride

    80876-01-3

    indolapril

    80883-55-2

    enviradene

    81872-10-8

    zofenopril

    82059-51-6

    levotofisopam

    82626-01-5

    alpidem

    82626-48-0

    zolpidem

    82834-16-0

    perindopril

    82924-03-6

    pentopril

    82989-25-1

    tazanolast

    83200-08-2

    eprossindina

    83395-21-5

    ridazololo

    84225-95-6

    raclopride

    84226-12-0

    eticlopride

    85622-93-1

    temozolomide

    85622-95-3

    mitozolomide

    85691-74-3

    pirmagrel

    85760-74-3

    chinpirolo

    85856-54-8

    moveltipril

    86111-26-4

    zindossifene

    86140-10-5

    neraminolo

    86315-52-8

    isomazolo

    86386-73-4

    fluconazolo

    86696-87-9

    aganodina

    87034-87-5

    bamaluzolo

    87056-78-8

    chinagolide

    87269-97-4

    ramiprilato

    87333-19-5

    ramipril

    87344-06-7

    amtolmetina guacile

    87679-37-6

    trandolapril

    87679-71-8

    trandolaprilato

    87936-75-2

    tazadolene

    88069-67-4

    pilsicainide

    88107-10-2

    tomelukast

    88303-60-0

    losoxantrone

    88578-07-8

    imossiterolo

    89622-90-2

    brinazarone

    90104-48-6

    doreptide

    90509-02-7

    luxabendazolo

    91077-32-6

    dezinamide

    91441-23-5

    piroxantrone

    91441-48-4

    teloxantrone

    91618-36-9

    ibafloxacina

    91753-07-0

    mitochidone

    93479-96-0

    alteconazolo

    93664-94-9

    nemonapride

    93957-54-1

    fluvastatina

    94948-59-1

    tasonermina

    95104-27-1

    tetrazolast

    95153-31-4

    perindoprilato

    95355-10-5

    domipizone

    95399-71-6

    fosinoprilat

    96258-13-8

    tribendilolo

    97110-59-3

    trazio esilato

    97546-74-2

    trossolamide

    98048-97-6

    fosinopril

    98116-53-1

    sulukast

    99011-02-6

    imichimod

    99258-56-7

    oxamisolo

    99323-21-4

    inaperisone

    99591-83-0

    siguazodano

    99593-25-6

    rilmazafone

    101246-68-8

    eptastigmina

    101975-10-4

    zardaverina

    102676-47-1

    fadrozolo

    103238-56-8

    parodilolo

    103597-45-1

    bisoctrizolo

    103844-77-5

    necopidem

    103844-86-6

    saripidem

    104340-86-5

    leminoprazolo

    104485-01-0

    trapencaina

    104675-35-6

    suronacrina

    105102-20-3

    liroldina

    105806-65-3

    efegatrano

    106308-44-5

    rufinamide

    106344-20-1

    stannsoporfina

    106498-99-1

    vintoperolo

    107489-37-2

    timoctonano

    108138-46-1

    tosufloxacina

    108391-88-4

    orbutopril

    108894-41-3

    famiraprinio cloruro

    109623-97-4

    gedocarnile

    110078-46-1

    plerixafor

    110230-98-3

    talaporfina

    110623-33-1

    suritozolo

    111223-26-8

    ceronapril

    111841-85-1

    abecarnile

    112809-51-5

    letrozolo

    112964-98-4

    velnacrina

    114432-13-2

    fantofarone

    114517-02-1

    foschidone

    114560-48-4

    apaziquone

    114607-46-4

    acitazanolast

    114856-44-9

    oberadilolo

    115308-98-0

    talimustina

    115956-12-2

    dolasetron

    116057-75-1

    idossifene

    116287-14-0

    lanperisone

    116644-53-2

    mibefradil

    116861-00-8

    isamoltano

    117857-45-1

    loreclezolo

    119610-26-3

    aloracetam

    120081-14-3

    goralatide

    120511-73-1

    anastrozolo

    121104-96-9

    celgosivir

    122332-18-7

    mivobulina

    123018-47-3

    atiprimod

    125974-72-3

    intoplicina

    127657-42-5

    acido minodronico

    128270-60-0

    bivalirudina

    129497-78-5

    verteporfina

    129655-21-6

    bizelesina

    129731-10-8

    vorozolo

    130610-93-4

    niravolina

    130641-38-2

    bindarit

    131741-08-7

    simendano

    132036-88-5

    ramosetron

    132640-22-3

    andolast

    132722-73-7

    calteridolo

    134523-00-5

    atorvastatina

    135779-82-7

    bamachimast

    136122-46-8

    mipitrobano

    137862-53-4

    valsartano

    137882-98-5

    abitesartano

    139481-59-7

    candesartano

    140661-97-8

    deltibant

    141505-33-1

    levosimendano

    142880-36-2

    ilomastat

    143322-58-1

    eletriptano

    144034-80-0

    rizatriptano

    144510-96-3

    pixantrone

    144701-48-4

    telmisartano

    144702-17-0

    pomisartano

    144875-48-9

    resiquimod

    145158-71-0

    tegaserod

    145375-43-5

    mitiglinide

    147059-72-1

    trovafloxacina

    149606-27-9

    soblidotina

    149682-77-9

    talabostat

    151878-23-8

    calcobutrolo

    153205-46-0

    asimadolina

    153436-22-7

    gavestinel

    153438-49-4

    dapitant

    153504-81-5

    licostinel

    153804-05-8

    pratosartan

    154082-13-0

    omocianina

    156090-17-4

    nortopixantrone

    156090-18-5

    topixantrone

    156601-79-5

    nepaprazolo

    156897-06-2

    licofelone

    157182-32-6

    alatrofloxacina

    157476-77-2

    lagatide

    158364-59-1

    pumaprazolo

    158747-02-5

    frovatriptano

    159776-69-9

    cemadotina

    159776-70-2

    melagatrano

    160146-17-8

    finrozolo

    160970-54-7

    silodosina

    162301-05-5

    ecenofloxacina

    169312-27-0

    talviralina

    169543-49-1

    icrocaptide

    172732-68-2

    varespladib

    173240-15-8

    nemifitide

    176644-21-6

    eniporide

    177469-96-4

    implitapide

    178040-94-3

    opaviralina

    179120-92-4

    altiniclina

    179324-69-7

    bortezomib

    179386-43-7

    sumanirolo

    180916-16-9

    lasofoxifene

    182316-31-0

    ataquimast

    186392-65-4

    ingliforib

    188696-80-2

    becampanel

    189198-30-9

    pactimibe

    189752-49-6

    motexafina

    192658-64-3

    tasidotina

    192939-46-1

    ximelagatran

    193273-66-4

    capromorelina

    194798-83-9

    fosfluconazolo

    198481-32-2

    bazedoxifene

    201530-41-8

    deferasirox

    203258-60-0

    brostallicina

    204248-78-2

    omiganan

    204519-64-2

    gemifloxacina

    207993-12-2

    pumafentrina

    215808-49-4

    lemuteporfina

    219680-11-2

    zabofloxacina

    244081-42-3

    rafabegron

    248919-64-4

    linaprazan

    251562-00-2

    tifuvirtide

    261944-46-1

    soraprazan

    274901-16-5

    vildagliptina

    284041-10-7

    rostaporfina

    361442-04-8

    saxagliptina

    396091-73-9

    pasireotide

    404951-53-7

    dacinostat

    433922-67-9

    edratide

    481658-94-0

    dirlotapide

    533927-56-9

    atilmotina

    637328-69-9

    tanogitran

    2934 10 00

    61-57-4

    niridazolo

    73-09-6

    etozolina

    96-50-4

    aminotiazolo

    140-40-9

    aminitrozolo

    148-79-8

    tiabendazolo

    444-27-9

    timonacic

    473-30-3

    tiazosolfone

    490-55-1

    amifenazolo

    500-08-3

    forminitrazolo

    533-45-9

    clometiazolo

    553-13-9

    zolamina

    962-02-7

    nitrodano

    3570-75-0

    nifurtiazolo

    3810-35-3

    tenonitrozolo

    6469-36-9

    cloprotiazolo

    13409-53-5

    podilfene

    13471-78-8

    beclotiamina

    15387-18-5

    fezatione

    17243-64-0

    piprozolina

    17969-20-9

    acido fenclozico

    17969-45-8

    brofezile

    18046-21-4

    fentiazac

    21817-73-2

    bidimazio ioduro

    24840-59-3

    pretamazio ioduro

    25422-75-7

    antazonite

    26097-80-3

    cambendazolo

    27826-45-5

    libecillide

    29952-13-4

    peratizolo

    30097-06-4

    tidiacico

    30709-69-4

    acido tizoprolico

    39832-48-9

    tazololo

    51287-57-1

    denotivir

    53943-88-7

    letosteina

    54147-28-3

    tebatizolo

    54657-96-4

    nifuralide

    55981-09-4

    nitazoxanide

    56355-17-0

    zoliprofene

    56784-39-5

    ozolinone

    60084-10-8

    tiazofurina

    61990-92-9

    benpenolisina

    64179-54-0

    timofibrato

    68377-92-4

    arotinololo

    69014-14-8

    tiotidina

    70529-35-0

    itazigrel

    71079-19-1

    timegadina

    71119-10-3

    lotifazolo

    71125-38-7

    melossicam

    74531-88-7

    tiossamast

    74604-76-5

    enoxamast

    74772-77-3

    ciglitazone

    76824-35-6

    famotidina

    76963-41-2

    nizatidina

    77519-25-6

    desetozolina

    79069-94-6

    fanetizolo

    79714-31-1

    risarestat

    80830-42-8

    rentiapril

    82114-19-0

    amflutizolo

    82159-09-9

    epalrestat

    84233-61-4

    nesosteina

    85604-00-8

    zaltidina

    91257-14-6

    tuvatidina

    93738-40-0

    ralitolina

    97322-87-7

    troglitazone

    100417-09-2

    timirdina

    101001-34-7

    pamicogrel

    103181-72-2

    guaisteina

    104777-03-9

    asobamast

    105292-70-4

    alonacic

    105523-37-3

    tiprotimod

    109229-58-5

    englitazone

    111025-46-8

    pioglitazone

    119637-67-1

    moguisteina

    121808-62-6

    pidotimod

    122320-73-4

    rosiglitazone

    122946-43-4

    telmesteina

    128312-51-6

    cinalukast

    130112-42-4

    mivotilato

    136381-85-6

    lintitript

    136433-51-7

    tazofelone

    136468-36-5

    foropafant

    138511-81-6

    icodulina

    138742-43-5

    zankirene

    139226-28-1

    darbufelone

    141200-24-0

    darglitazone

    144060-53-7

    febuxostat

    145739-56-6

    tetomilast

    149079-51-6

    cartasteina

    153242-02-5

    aseripide

    155213-67-5

    ritonavir

    161600-01-7

    netoglitazone

    182760-06-1

    ravuconazolo

    185106-16-5

    acotiamide

    185428-18-6

    rivoglitazone

    199113-98-9

    balaglitazone

    213411-83-7

    edaglitazone

    239101-33-8

    deferitrin

    300832-84-2

    ciluprevir

    341028-37-3

    cloruro di alagebrium

    342026-92-0

    sipoglitazar

    2934 20 80

    95-27-2

    dimazolo

    514-73-8

    ditiazanina ioduro

    1744-22-5

    riluzolo

    15599-36-7

    aletazolo

    26130-02-9

    frentizolo

    32527-55-2

    tiaramide

    49785-74-2

    supidimide

    61570-90-9

    tioxidazolo

    70590-58-8

    etrabamina

    75889-62-2

    fostedil

    77528-67-7

    manozodil

    79071-15-1

    tazasubrato

    85702-89-2

    tazeprofene

    95847-70-4

    ipsapirone

    95847-87-3

    revospirone

    100035-75-4

    evandamina

    104153-38-0

    sabeluzolo

    104632-26-0

    pramipexolo

    110703-94-1

    zopolrestat

    144665-07-6

    lubeluzolo

    146939-27-7

    ziprasidone

    150915-41-6

    perospirone

    154189-40-9

    sibenadet

    176975-26-1

    izonsteride

    245116-90-9

    lidorestat

    367514-87-2

    lurasidone

    2934 30 10

    50-52-2

    tioridazina

    1420-55-9

    tietilperazina

    2934 30 90

    50-53-3

    clorpromazina

    58-34-4

    tiazinamio metilsolfato

    58-37-7

    aminopromazina

    58-38-8

    proclorperazina

    58-39-9

    perfenazina

    58-40-2

    promazina

    60-87-7

    prometazina

    60-89-9

    pecazina

    60-91-3

    dietazina

    60-99-1

    levomepromazina

    61-00-7

    acepromazina

    61-01-8

    metopromazina

    61-73-4

    metiltioninio cloruro

    69-23-8

    flufenazina

    84-01-5

    clorproetazina

    84-04-8

    pipamazina

    84-06-0

    tiopropazato

    84-08-2

    paratiazina

    84-96-8

    alimemazina

    92-84-2

    fenotiazina

    117-89-5

    trifluoperazina

    145-54-0

    propiromazina bromuro

    146-54-3

    triflupromazina

    362-29-8

    propiomazina

    388-51-2

    metofenazato

    477-93-0

    dimetoxanato

    518-61-6

    dacemazina

    522-00-9

    profenamina

    522-24-7

    fenetazina

    523-54-6

    etimemazina

    653-03-2

    butaperazina

    800-22-6

    cloracizina

    1759-09-7

    levometiomeprazina

    1982-37-2

    metdilazina

    2622-26-6

    periciazina

    2622-30-2

    carfenazina

    2622-37-9

    trifluomeprazina

    2751-68-0

    acetofenazina

    3546-03-0

    ciamemazina

    3689-50-7

    oxomemazina

    3819-00-9

    piperacetazina

    3833-99-6

    omofenazina

    5588-33-0

    mesoridazina

    7009-43-0

    metiomeprazina

    7220-56-6

    flutiazina

    7224-08-0

    imiclopazina

    13093-88-4

    perimetazina

    13461-01-3

    aceprometazina

    13799-03-6

    acido protizinico

    13993-65-2

    acido metiazinico

    14008-44-7

    metopimazina

    14759-04-7

    oxiridazina

    14759-06-9

    solforidazina

    15302-12-2

    dimelazina

    16498-21-8

    ossaflumazina

    17692-26-1

    ciclofenazina

    23492-69-5

    sopitazina

    24527-27-3

    spiclomazina

    28532-90-3

    furomazina

    29216-28-2

    mequitazina

    30223-48-4

    fluacizina

    31883-05-3

    moracizina

    33414-30-1

    ftormetazina

    33414-36-7

    ftorpropazina

    37561-27-6

    fenoverina

    47682-41-7

    flupimazina

    49864-70-2

    azaclorzina

    54063-26-2

    azaftozina

    62030-88-0

    duoperone

    101396-42-3

    mequitamio ioduro

    135003-30-4

    apadolina

    2934 91 00

    134-49-6

    fenmetrazina

    357-56-2

    destromoramide

    634-03-7

    fendimetrazina

    2152-34-3

    pemolina

    2207-50-3

    aminorex

    24143-17-7

    oxazolam

    24166-13-0

    cloxazolam

    27223-35-4

    ketazolam

    33671-46-4

    clotiazepam

    34262-84-5

    mesocarbo

    56030-54-7

    sufentanil

    57801-81-7

    brotizolam

    59128-97-1

    alossazolam

    2934 99 10

    86-12-4

    tenalidina

    113-59-7

    clorprotixene

    2934 99 20

    67-45-8

    furazolidone

    2934 99 90

    0-00-0

    cangrelor

    0-00-0

    erbulozolo

    0-00-0

    ganstigmina

    0-00-0

    pitrakinra

    50-18-0

    ciclofosfamide

    50-91-9

    flossuridina

    53-31-6

    medibazina

    53-84-9

    nadid

    54-42-2

    idoxuridina

    58-63-9

    inosina

    59-14-3

    broxuridina

    59-39-2

    piperoxano

    59-63-2

    isocarboxazide

    61-19-8

    adenosina fosfato

    61-80-3

    zossazolamina

    67-20-9

    nitrofurantoina

    68-91-7

    trimetafano camsilato

    70-00-8

    trifluridina

    70-07-5

    mefenossalone

    70-10-0

    ticlatone

    77-12-3

    pentacinio cloruro

    80-77-3

    clormezanone

    86-14-6

    dietiltiambutene

    91-79-2

    tenildiamina

    91-80-5

    metapirilene

    95-25-0

    clorzoxazone

    113-53-1

    dosulepina

    115-55-9

    fenitilone

    115-67-3

    parametadione

    119-96-0

    arstinolo

    125-45-1

    azatepa

    127-48-0

    trimetadione

    132-89-8

    clortenoxazina

    135-58-0

    mesulfen

    139-91-3

    furaltadone

    140-65-8

    pramocaina

    144-12-7

    tiemonio ioduro

    147-94-4

    citarabina

    148-65-2

    cloropirilene

    303-69-5

    protipendile

    309-29-5

    doxapram

    314-03-4

    pimetixene

    318-23-0

    imolamina

    320-67-2

    azacitidina

    339-72-0

    levcicloserina

    350-12-9

    sulbentina

    362-74-3

    bucladesina

    364-98-7

    diazossido

    441-61-2

    etilmetiltiambutene

    467-84-5

    fenadoxone

    467-86-7

    diossafetile butirrato

    469-81-8

    morferidina

    477-80-5

    cinnofuradione

    479-50-5

    lucantone

    482-15-5

    isotipendile

    493-78-7

    metafenilene

    494-14-4

    clordimorina

    494-79-1

    melarsoprolo

    524-84-5

    dimetiltiambutene

    526-35-2

    allometadione

    545-59-5

    racemoramide

    555-84-0

    nifuradene

    556-12-7

    furalazina

    611-53-0

    ibacitabina

    633-90-9

    cifostodina

    635-41-6

    trimetozina

    655-05-0

    tozalinone

    695-53-4

    dimetadione

    702-54-5

    dietadione

    720-76-3

    fluminorex

    721-19-7

    metastiridone

    748-44-7

    acossatrina

    804-30-8

    fursultiamina

    893-01-6

    tenilidone

    952-54-5

    morfazinamide

    959-14-8

    oxolamina

    982-24-1

    clopentixolo

    987-78-0

    citicolina

    1008-65-7

    fenadiazolo

    1043-21-6

    pirenoxina

    1054-88-2

    spirossatrina

    1088-92-2

    nifurtoinolo

    1195-16-0

    citiolone

    1219-77-8

    acido bensuldazico

    1239-29-8

    furazabolo

    1469-07-4

    damotepina

    1614-20-6

    nifurprazina

    1665-48-1

    metassalone

    1767-88-0

    desmetilmoramide

    1856-34-4

    clotioxone

    1900-13-6

    nifurvidina

    1977-10-2

    loxapina

    2037-95-8

    carsalam

    2055-44-9

    perisossal

    2058-52-8

    clotiapina

    2167-85-3

    pipazetato

    2169-64-4

    azaribina

    2240-21-3

    tiofuradene

    2353-33-5

    decitabina

    2385-81-1

    furetidina

    2622-24-4

    protixene

    2627-69-2

    acadesina

    2709-56-0

    flupentixolo

    2949-95-3

    tixadil

    3056-17-5

    estavudina

    3064-61-7

    stibocaptato sodico

    3094-09-5

    doxifluridina

    3105-97-3

    icantone

    3363-58-4

    nifurfolina

    3424-98-4

    telbivudina

    3605-01-4

    piribedil

    3615-74-5

    promolato

    3731-59-7

    moroxidina

    3778-73-2

    ifosfamide

    3780-72-1

    morsuccimide

    3795-88-8

    levofuraltadone

    3876-10-6

    clominorex

    4047-34-1

    trantelinio bromuro

    4177-58-6

    clotixamide

    4291-63-8

    cladribina

    4295-63-0

    meprotixolo

    4304-40-9

    tenio closilato

    4378-36-3

    fenbutrazato

    4397-91-5

    nicofurato

    4448-96-8

    solipertina

    4741-41-7

    desossadrolo

    4792-18-1

    levoxadrolo

    4936-47-4

    nifuratel

    4969-02-2

    metixene

    4991-65-5

    tioxolone

    5029-05-0

    antienite

    5036-02-2

    tetramisolo

    5036-03-3

    nifurdazile

    5053-06-5

    fenspiride

    5055-20-9

    nifurchinazolo

    5118-17-2

    furazolio cloruro

    5169-78-8

    tipepidina

    5536-17-4

    vidarabina

    5571-97-1

    diclormezanone

    5578-73-4

    sanguinario cloruro

    5579-85-1

    bromclorenone

    5581-46-4

    molinazone

    5585-93-3

    oxipendile

    5588-29-4

    fenmetramide

    5617-26-5

    difencloxazina

    5666-11-5

    levomoramide

    5696-09-3

    proxazolo

    5696-17-3

    epipropidina

    5800-19-1

    metiapina

    5845-26-1

    tiazesima

    6281-26-1

    furmetoxadone

    6363-02-6

    nitramisolo

    6495-46-1

    diossadrolo

    6506-37-2

    nimorazolo

    6536-18-1

    morazone

    6577-41-9

    oxapio ioduro

    7035-04-3

    piridarone

    7125-73-7

    flumetramide

    7219-91-2

    tiesinolo metilbromuro

    7247-57-6

    eteronio bromuro

    7261-97-4

    dantrolene

    7361-61-7

    xilazina

    7416-34-4

    molindone

    7481-89-2

    zalcitabina

    7489-66-9

    tipindolo

    7696-00-6

    mitotenamina

    7716-60-1

    etisazolo

    7724-76-7

    riboprina

    7761-75-3

    furterene

    9004-04-0

    aprotinina

    10072-48-7

    acefurtiamina

    10189-94-3

    bepiastina

    10202-40-1

    flutizenolo

    13355-00-5

    melarsonilo potassico

    13411-16-0

    nifurpirinolo

    13445-12-0

    acido iobutoico

    13448-22-1

    clorotepina

    13669-70-0

    nefopam

    14008-66-3

    pinossepina

    14008-71-0

    xantiolo

    14028-44-5

    amoxapina

    14176-10-4

    cetiedil

    14176-49-9

    tiletamina

    14461-91-7

    ciclazodone

    14504-73-5

    tritoqualina

    14698-29-4

    acido oxolinico

    14769-73-4

    levamisolo

    14769-74-5

    dexamisolo

    14785-50-3

    tiapirinolo

    14796-28-2

    clodanolene

    15176-29-1

    edossudina

    15179-96-1

    nifurimide

    15301-45-8

    antafenite

    15301-52-7

    ciclesanone

    15301-69-6

    flavoxato

    15302-16-6

    fenozolone

    15311-77-0

    clossipendile

    15351-04-9

    becantone

    15518-84-0

    mobecarbo

    15574-96-6

    pizotifene

    15686-72-3

    tibrofano

    15686-83-6

    pirantel

    15687-22-6

    folescutolo

    16485-05-5

    ossadimedina

    16509-11-8

    otimerato sodico

    16562-98-4

    clantifene

    16759-59-4

    benossafos

    16781-39-8

    etasulina

    16985-03-8

    nonabina

    17176-17-9

    ademetionina

    17692-22-7

    metizolina

    17692-24-9

    bisossatina

    17692-35-2

    etofuradina

    17692-39-6

    fomocaina

    17692-56-7

    mossicoumone

    17692-63-6

    ossitefonio bromuro

    17692-71-6

    vanitiolide

    17854-59-0

    mepixanox

    17902-23-7

    tegafur

    18053-31-1

    fominobene

    18464-39-6

    carossazone

    18471-20-0

    ditazolo

    18857-59-5

    nifurmazolo

    19216-56-9

    prazosin

    19388-87-5

    taurolidina

    19395-58-5

    mochizone

    19885-51-9

    aranotina

    20229-30-5

    metitepina

    20574-50-9

    morantel

    21256-18-8

    oxaprozina

    21440-97-1

    brofossina

    21489-20-3

    talsupram

    21500-98-1

    tenociclidina

    21512-15-2

    citenazone

    21679-14-1

    fludarabina

    21715-46-8

    etifossina

    21820-82-6

    fenpipalone

    22013-23-6

    metossepina

    22089-22-1

    trofosfamide

    22131-35-7

    butalamina

    22292-91-7

    naranolo

    22293-47-6

    feprosidnina

    22514-23-4

    fopirtolina

    22619-35-8

    tioclomarol

    22661-76-3

    amoproxano

    23256-30-6

    nifurtimox

    23271-74-1

    fedrilato

    23707-33-7

    metrifudil

    23744-24-3

    pipossolano

    23964-58-1

    articaina

    24237-54-5

    tinoridina

    24632-47-1

    nifurpipone

    24886-52-0

    pipofezina

    25392-50-1

    oxazorone

    25526-93-6

    alovudina

    25683-71-0

    terizidone

    25717-80-0

    molsidomina

    25905-77-5

    minaprina

    26058-50-4

    dotefonio bromuro

    26350-39-0

    nifurizone

    26513-79-1

    paraxazone

    26513-90-6

    letimide

    26615-21-4

    zotepina

    26629-87-8

    oxaflozano

    26839-75-8

    timololo

    27060-91-9

    flutazolam

    27199-40-2

    pifexolo

    27574-24-9

    tropatepina

    27591-42-0

    oxazidione

    28189-85-7

    etoxadrolo

    28657-80-9

    cinoxacina

    28810-23-3

    zepastina

    28820-28-2

    naftoxato

    29050-11-1

    seclazone

    29053-27-8

    meseclazone

    29218-27-7

    toloxatone

    29462-18-8

    bentazepam

    29936-79-6

    mofoxima

    30271-85-3

    razinodil

    30516-87-1

    zidovudina

    30840-27-8

    pretiadil

    30868-30-5

    pirazofurina

    30914-89-7

    flumexadol

    31428-61-2

    tiamenidina

    31430-18-9

    nocodazolo

    31698-14-3

    ancitabina

    31848-01-8

    morclofone

    31868-18-5

    mexazolam

    33005-95-7

    acido tiaprofenico

    33588-20-4

    clidafidina

    33665-90-6

    acesulfame

    33743-96-3

    proroxano

    33876-97-0

    linsidomina

    34042-85-8

    sudossicam

    34161-24-5

    fipexide

    34552-84-6

    isoxicam

    34580-13-7

    ketotifene

    34740-13-1

    profexalone

    34784-64-0

    tertatololo

    34959-30-3

    azaspirio cloruro

    34976-39-1

    tioxacina

    35035-05-3

    timepidio bromuro

    35067-47-1

    droxacina

    35423-51-9

    tisocromide

    35619-65-9

    tritiozina

    35843-07-3

    morocromene

    35846-53-8

    maitansina

    35943-35-2

    triciribina

    36067-73-9

    azepexolo

    36322-90-4

    piroxicam

    36471-39-3

    nuclotixene

    36505-82-5

    acido prodolico

    36791-04-5

    ribavirina

    37065-29-5

    miloxacina

    37132-72-2

    fotretamina

    37681-00-8

    cumazolina

    37753-10-9

    sufosfamide

    37855-92-8

    azanator

    37967-98-9

    tienopramina

    38070-41-6

    tiodonio cloruro

    38373-83-0

    romifenone

    38668-01-8

    taurultam

    38955-22-5

    pinadolina

    38957-41-4

    emorfazone

    39178-37-5

    inicarone

    39567-20-9

    olpimedone

    39577-19-0

    picumast

    39633-62-0

    aclantato

    39754-64-8

    tifemoxone

    39978-42-2

    nifurzide

    40054-69-1

    etizolam

    40093-94-5

    torcitabina

    40180-04-9

    acido tienilico

    40198-53-6

    tioxaprofene

    40680-87-3

    piprofurolo

    40828-46-4

    suprofene

    41152-17-4

    morforex

    41340-25-4

    etodolac

    41717-30-0

    befuralina

    41941-56-4

    tocladesina

    41992-23-8

    spirogermanio

    42024-98-6

    mazaticolo

    42110-58-7

    metioxato

    42228-92-2

    acivicina

    42239-60-1

    tilozepina

    42399-41-7

    diltiazem

    42408-80-0

    tandamina

    46817-91-8

    viloxazina

    47420-28-0

    trixolano

    47543-65-7

    prenoxdiazina

    50435-25-1

    nimidano

    50708-95-7

    tinabinolo

    50924-49-7

    mizoribina

    51022-75-4

    cliprofene

    51234-28-7

    benoxaprofene

    51322-75-9

    tizanidina

    51527-19-6

    tianafac

    51934-76-0

    acido iomorinico

    52042-24-7

    diproxadol

    52279-59-1

    mosnidazolo

    52549-17-4

    pranoprofene

    52832-91-4

    xinomilina

    52867-74-0

    zoloperone

    52867-77-3

    fluzoperina

    53003-81-9

    ivarimod

    53123-88-9

    sirolimus

    53251-94-8

    pinaverio bromuro

    53731-36-5

    floredil

    53736-51-9

    cromitrile

    53772-83-1

    zuclopentixolo

    53813-83-5

    suriclone

    53910-25-1

    pentostatina

    54063-50-2

    mofloverina

    54187-04-1

    rilmenidina

    54340-59-9

    chincarbato

    54340-66-8

    subendazolo

    54341-02-5

    piflutixolo

    54376-91-9

    tipetropio bromuro

    54400-59-8

    butamisolo

    55142-85-3

    ticlopidina

    55694-83-2

    pentizidone

    55694-98-9

    ciclafrina

    55726-47-1

    enocitabina

    55837-23-5

    teflutixolo

    56119-96-1

    furodazolo

    56208-01-6

    pifarnina

    56391-55-0

    octazamide

    56969-22-3

    oxapadol

    57010-31-8

    tiapamil

    57067-46-6

    isamoxolo

    57083-89-3

    peralopride

    57474-29-0

    nifurochina

    57726-65-5

    nufenoxolo

    58001-44-8

    acido clavulanico

    58019-65-1

    nabazenil

    58095-31-1

    sulbenox

    58416-00-5

    protiofato

    58433-11-7

    tilomisolo

    58712-69-9

    traxanox

    58765-21-2

    ciclotizolam

    59653-74-6

    terossirone

    59755-82-7

    enolicam

    59798-73-1

    enilospirone

    59804-37-4

    tenoxicam

    59831-63-9

    doconazolo

    59840-71-0

    pitenodil

    59937-28-9

    malotilato

    59985-21-6

    diquafosol

    60085-78-1

    clopipazano

    60136-25-6

    epervudina

    60175-95-3

    omonasteina

    60207-31-0

    azaconazolo

    60248-23-9

    fuprazolo

    60929-23-9

    indeloxazina

    60940-34-3

    ebselene

    61220-69-7

    tiopinac

    61325-80-2

    flumezapina

    61400-59-7

    parconazolo

    61477-97-2

    dazolicina

    61869-08-7

    paroxetina

    62265-68-3

    chinfamide

    62380-23-8

    cinecromene

    62435-42-1

    perfosfamide

    62473-79-4

    teniloxazina

    62904-71-6

    dospicomina

    63394-05-8

    plafibride

    63590-64-7

    terazosina

    63638-91-5

    brofaromina

    63996-84-9

    tibalosina

    64224-21-1

    oltipraz

    64420-40-2

    etibendazolo

    64603-91-4

    gaboxadol

    64748-79-4

    azumolene

    64860-67-9

    valperinolo

    65277-42-1

    ketoconazolo

    65509-24-2

    marossepina

    65509-66-2

    citatepina

    65576-45-6

    asenapina

    65847-85-0

    morniflumato

    65886-71-7

    fazarabina

    65899-73-2

    tioconazolo

    66203-00-7

    carocainide

    66203-94-9

    murocainide

    66556-74-9

    nabitano

    66564-16-7

    ciclosidomina

    66788-41-8

    tinofedrina

    66898-62-2

    talniflumato

    66934-18-7

    flunoxaprofene

    66969-81-1

    tiodazosina

    66981-73-5

    tianeptina

    67489-39-8

    talmetacina

    67915-31-5

    terconazolo

    68020-77-9

    carprazidile

    68134-81-6

    gaciclidina

    68302-57-8

    amlexanoxo

    68367-52-2

    sorbinil

    69049-73-6

    nedocromil

    69118-25-8

    cinepaxadil

    69123-90-6

    fiacitabina

    69123-98-4

    fialuridina

    69304-47-8

    brivudina

    69425-13-4

    prifelone

    69655-05-6

    didanosina

    69815-38-9

    prossorfano

    70374-39-9

    lornossicam

    70384-91-7

    lortalamina

    70833-07-7

    prifurolina

    71320-77-9

    moclobemide

    71620-89-8

    reboxetina

    71731-58-3

    tichizio bromuro

    71923-29-0

    fludoxopone

    71923-34-7

    clodoxopone

    72324-18-6

    stepronina

    72444-63-4

    lodiperone

    72467-44-8

    piclonidina

    72481-99-3

    brocrinato

    72803-02-2

    darodipina

    72822-56-1

    azaloxano

    72830-39-8

    osmetidina

    72895-88-6

    eltenac

    73080-51-0

    repirinast

    73815-11-9

    cimoxatone

    74191-85-8

    doxazosin

    75358-37-1

    linogliride

    75458-65-0

    tienocarbina

    75695-93-1

    isradipina

    75706-12-6

    leflunomide

    75841-82-6

    mopidralazina

    75949-60-9

    isoxaprololo

    75963-52-9

    nuclomedone

    76053-16-2

    reclazepam

    76596-57-1

    brossaterolo

    76732-75-7

    picartamide

    76743-10-7

    lucartamide

    77181-69-2

    sorivudina

    77590-92-2

    suproclone

    77590-96-6

    flordipina

    77658-97-0

    anaxirone

    77695-52-4

    ecastololo

    78168-92-0

    filenadol

    78410-57-8

    ociltide

    78613-35-1

    amorolfina

    78967-07-4

    mofezolac

    78994-23-7

    levormelossifene

    78994-24-8

    ormelossifene

    79253-92-2

    taziprinone

    79262-46-7

    savossepina

    79784-22-8

    barucainide

    79874-76-3

    delmopinolo

    79944-58-4

    idazoxano

    80263-73-6

    eclazolast

    80680-05-3

    tivanidazolo

    80763-86-6

    glunicato

    80880-90-6

    telenzepina

    81167-16-0

    imiloxano

    81382-51-6

    pentiapina

    81403-80-7

    alfuzosina

    81656-30-6

    tifluadom

    81801-12-9

    xamoterolo

    82140-22-5

    etolotifene

    82239-52-9

    mossiraprina

    82650-83-7

    tenilapina

    82857-82-7

    ilepcimide

    83153-39-3

    tiprinast

    83380-47-6

    ofloxacina

    83573-53-9

    tizabrina

    83602-05-5

    spiraprilato

    83647-97-6

    spirapril

    83656-38-6

    ipramidile

    83784-21-8

    menabitano

    83903-06-4

    lupitidina

    84071-15-8

    ramixotidina

    84145-89-1

    almoxatone

    84145-90-4

    nafoxadol

    84449-90-1

    ralossifene

    84472-85-5

    navuridina

    84558-93-0

    netivudina

    84611-23-4

    erdosteina

    84625-59-2

    dotarizina

    84625-61-6

    itraconazolo

    84697-21-2

    zinoconazolo

    84697-22-3

    tubulozolo

    85076-06-8

    axamozide

    85118-42-9

    lufuradom

    85118-44-1

    minocromil

    85666-24-6

    furegrelato

    86048-40-0

    quazolast

    86433-40-1

    terflavoxato

    86434-57-3

    beperidio ioduro

    86487-64-1

    setoperone

    86636-93-3

    neflumozide

    86696-86-8

    tenilsetam

    87051-43-2

    ritanserina

    87151-85-7

    spiradolina

    87495-31-6

    disossarile

    87691-91-6

    tiospirone

    87940-60-1

    eprobemide

    88053-05-8

    cinossopazide

    88058-88-2

    naxagolide

    88859-04-5

    mafosfamide

    89197-32-0

    efaroxano

    89213-87-6

    carperitide

    89482-00-8

    zaltoprofene

    89651-00-3

    vossergolide

    89875-86-5

    tiflucarbina

    89943-82-8

    cicletanina

    90055-97-3

    tienoxololo

    90101-16-9

    droxicam

    90243-97-3

    spiclamina

    90326-85-5

    nesapidile

    90697-57-7

    motapizone

    90729-41-2

    oxodipina

    90779-69-4

    atosibano

    91833-77-1

    rocastina

    92569-65-8

    aprikalim

    92623-83-1

    pravadolina

    94011-82-2

    bazinaprina

    94149-41-4

    midesteina

    94470-67-4

    cromakalima

    94535-50-9

    levcromakalim

    94746-78-8

    molracetam

    95058-70-1

    nictiazem

    95058-81-4

    gemcitabina

    95105-77-4

    sornidipina

    95232-68-1

    tenosal

    95588-08-2

    tipentosina

    95896-08-5

    anaritide

    96125-53-0

    clentiazem

    96306-34-2

    timelotem

    97852-72-7

    tibenelast

    98205-89-1

    flesinoxano

    98224-03-4

    eltoprazina

    99156-66-8

    barmastina

    99248-32-5

    donetidina

    99453-84-6

    neltenexina

    99464-64-9

    ampiroxicam

    99592-32-2

    sertaconazolo

    99755-59-6

    rotigotina

    99803-72-2

    nerbacadol

    100927-14-8

    befiperide

    100986-85-4

    levofloxacina

    101335-99-3

    eprovafene

    101363-10-4

    rufloxacina

    101506-83-6

    namirotene

    101530-10-3

    lanoconazolo

    101626-70-4

    talipexolo

    102908-59-8

    binospirone

    103177-37-3

    pranlukast

    103222-11-3

    vapreotide

    103255-66-9

    pazinaclone

    103624-59-5

    trabossopina

    103946-15-2

    elnadipina

    103980-45-6

    metostilenolo

    104454-71-9

    ipenoxazone

    104456-79-3

    cisconazolo

    104987-11-3

    tacrolimus

    105118-13-6

    iprotiazem

    105182-45-4

    fluparoxano

    105219-56-5

    apafant

    105567-83-7

    berefrina

    105685-11-8

    batoprazina

    106073-01-2

    taniplone

    106100-65-6

    fasiplone

    106266-06-2

    risperidone

    106707-51-1

    dobupride

    106972-33-2

    denipride

    107233-08-9

    cevimelina

    107320-86-5

    isomolpano

    107452-89-1

    ziconotide

    108001-60-1

    trochidazolo

    108736-35-2

    lanreotide

    108912-17-0

    atliprofene

    109543-76-2

    romazarite

    109683-61-6

    utibapril

    109683-79-6

    utibaprilat

    109826-26-8

    zaldaride

    110143-10-7

    lodenosina

    110221-53-9

    temocaprilato

    110299-05-3

    selodenoson

    110314-48-2

    adozelesina

    110588-56-2

    noberastina

    110588-57-3

    saperconazolo

    111011-63-3

    efonidipina

    111358-88-4

    lestaurtinib

    111393-84-1

    amitivir

    111406-87-2

    zileutone

    111902-57-9

    temocapril

    111974-69-7

    chetiapina

    112018-01-6

    bemoradano

    112362-50-2

    dalfopristina

    112885-41-3

    mosapride

    112887-68-0

    raltitrexed

    112893-26-2

    becliconazolo

    112984-60-8

    ulifloxacina

    113457-05-9

    ledoxantrone

    113665-84-2

    clopidogrel

    113759-50-5

    cronidipina

    114030-44-3

    despemedolac

    114686-12-3

    imitrodast

    114716-16-4

    pemedolac

    114776-28-2

    bepafant

    114899-77-3

    trabectedina

    115103-54-3

    tiagabina

    115464-77-2

    elopiprazolo

    115550-35-1

    marbofloxacina

    116289-53-3

    tulopafant

    116476-13-2

    semotiadil

    116476-16-5

    levosemotiadil

    116539-59-4

    duloxetina

    117276-75-2

    lanimostim

    117279-73-9

    israpafant

    117523-47-4

    mirfentanil

    117545-11-6

    bimakalim

    118288-08-7

    lafutidina

    118292-40-3

    tazarotene

    118812-69-4

    ularitide

    118976-38-8

    dabelotina

    119302-91-9

    rocuronio bromuro

    119413-55-7

    elgodipina

    119625-78-4

    terlakirene

    119719-11-8

    ilatreotide

    119813-10-4

    carzelesina

    120210-48-2

    tenidap

    120313-91-9

    trombomodulina alfa

    120685-11-2

    midostaurina

    120819-70-7

    naroparcile

    121029-11-6

    altoqualina

    121032-29-9

    nelzarabina

    121288-39-9

    lossoribina

    121617-11-6

    saviprazolo

    121929-20-2

    zoniclezolo

    122254-45-9

    glenvastatina

    122384-88-7

    amlintide

    122970-40-5

    isatoribina

    123040-69-7

    azasetron

    123318-82-1

    clofarabina

    123447-62-1

    prulifloxacina

    124012-42-6

    galocitabina

    124066-33-7

    taurosteina

    124378-77-4

    enadolina

    124423-84-3

    panadiplone

    124584-08-3

    nesiritide

    125372-33-0

    dacopafant

    125533-88-2

    mofarotene

    126294-30-2

    sagandipina

    127045-41-4

    pazufloxacina

    127214-23-7

    camiglibosio

    127308-82-1

    zamifenacina

    127625-29-0

    fananserina

    128620-82-6

    limazocico

    129029-23-8

    ocaperidone

    129336-81-8

    tenosiprolo

    129729-66-4

    emakalim

    130306-02-4

    tezacitabina

    130308-48-4

    icatibant

    130370-60-4

    batimastat

    130403-08-6

    soretolide

    130782-54-6

    beciparcile

    131094-16-1

    trafermina

    131796-63-9

    odapipam

    131986-45-3

    xanomelina

    131987-54-7

    tazomelina

    132014-21-2

    rilmakalim

    132019-54-6

    monatepile

    132338-79-5

    terikalant

    132418-35-0

    setipafant

    132418-36-1

    rocepafant

    132539-06-1

    olanzapina

    132722-74-8

    pirsidomina

    133040-01-4

    eprosartano

    133099-04-4

    darifenacina

    133107-64-9

    insulina lispro

    133242-30-5

    landiololo

    133454-47-4

    iloperidone

    134564-82-2

    befloxatone

    134678-17-4

    lamivudina

    135202-79-8

    ilonidap

    135306-39-7

    manifaxina

    135459-90-4

    acido ranelico

    135463-81-9

    coluracetam

    135928-30-2

    belossepina

    136087-85-9

    fidarestat

    137071-32-0

    pimecrolimus

    137214-72-3

    iliparcile

    137215-12-4

    odiparcil

    137219-37-5

    plitidepsina

    137500-42-6

    darsidomina

    138068-37-8

    lepirudina

    138298-79-0

    alnespirone

    138661-02-6

    pentetreotide

    138661-03-7

    furnidipina

    138778-28-6

    siratiazem

    139225-22-2

    panamesina

    139264-17-8

    zolmitriptano

    141575-50-0

    vedaclidina

    141790-23-0

    fozivudina tidoxil

    143248-63-9

    sinitrodil

    143249-88-1

    dexefaroxano

    143393-27-5

    azalanstat

    143443-90-7

    ifetrobano

    143491-57-0

    emtricitabina

    143631-62-3

    ciprokirene

    144245-52-3

    fomivirsene

    144348-08-3

    binodenoson

    144598-75-4

    paliperidone

    144689-63-4

    olmesartano medoxomil (olmesartano)

    145508-78-7

    icopezil

    145514-04-1

    amdoxovir

    145574-90-9

    scopinast

    145781-32-4

    zolasartano

    145918-75-8

    troxacitabina

    146426-40-6

    alvocidib

    147432-77-7

    ontazolast

    147650-57-5

    tererstigmina

    147817-50-3

    siramesina

    148031-34-9

    eptifibatide

    148152-63-0

    napitano

    148430-28-8

    sarakalim

    148564-47-0

    milfasartano

    148998-94-1

    trecovirsene

    149908-53-2

    azimilide

    150322-43-3

    prasugrel

    150490-85-0

    berupipam

    151126-32-8

    pramlintide

    151356-08-0

    afovirsene

    151879-73-1

    aprinocarsen

    152317-89-0

    alniditano

    152735-23-4

    upidosina

    152811-62-6

    piboserod

    153062-94-3

    pumosetrag

    153168-05-9

    pleconaril

    153420-96-3

    atibeprone

    153507-46-1

    bibapcitide

    154355-76-7

    atreleutone

    154361-50-9

    capecitabina

    154598-52-4

    efavirenz

    155030-63-0

    emodepside

    155773-59-4

    ensaculina

    159098-79-0

    tilnoprofene arbamel

    159351-69-6

    everolimus

    161178-07-0

    lubazodone

    161605-73-8

    fanapanel

    161832-65-1

    talampanel

    162635-04-3

    temsirolimus

    163252-36-6

    clevudina

    163521-12-8

    vilazodone

    164178-54-5

    mazokalim

    165800-03-3

    linezolide

    165800-04-4

    eperezolide

    167305-00-2

    omapatrilato

    167362-48-3

    abetimus

    169148-63-4

    insulina detemir

    169939-94-0

    ruboxistaurina

    170729-80-3

    aprepitant

    170861-63-9

    reglitazar

    170902-47-3

    roxifibano

    171228-49-2

    posaconazolo

    171596-29-5

    tadalafil

    171752-56-0

    adrogolide

    174402-32-5

    edotecarina

    174638-15-4

    fosfluridina tidoxil

    176161-24-3

    maribavir

    176894-09-0

    omiloxetina

    179474-81-8

    prucalopride

    179602-65-4

    mitratapid

    181785-84-2

    elvucitabina

    182133-25-1

    arzoxifene

    182167-02-8

    acolbifene

    182415-09-4

    piclozotan

    183547-57-1

    gantofiban

    183747-35-5

    nepadutant

    183849-43-6

    abaperidone

    184475-35-2

    gefitinib

    185229-68-9

    alicaforsen

    185954-27-2

    tofimilast

    187164-19-8

    luliconazolo

    188630-14-0

    liatermina

    189681-70-7

    aplindoro (palindoro)

    189940-24-7

    daxalipram

    190977-41-4

    oblimersen

    192314-93-5

    iclaprim

    192374-14-4

    radafaxina

    192441-08-0

    lomeguatrib

    192755-52-5

    pralnacasan

    193700-51-5

    leridistim

    195733-43-8

    atrasentan

    195962-23-3

    corifollitropina alfa

    196808-45-4

    farglitazar

    198821-22-6

    merimepodib

    199685-57-9

    onercept

    204318-14-9

    edotreotide

    204512-90-3

    tecadenoson

    204658-47-9

    torapsel

    205887-54-3

    telbermina

    206254-79-7

    opebacan

    206260-33-5

    irampanel

    208848-19-5

    freselestat

    208993-54-8

    fiduxosina

    209342-40-5

    finafloxacina

    211448-85-0

    denufosol

    211735-76-1

    farampator

    214548-46-6

    lusaperidone

    215174-50-8

    rimacalib

    218298-21-6

    razaxaban

    219846-31-8

    radequinil (resequinil)

    221241-63-0

    fandosentan

    222834-30-2

    ragaglitazar

    223537-30-2

    rupintrivir

    223661-25-4

    bulachina

    231277-92-2

    lapatinib

    247207-64-3

    leconotide

    250601-04-8

    imiglitazar

    250710-65-7

    adargileukina alfa

    251303-04-5

    ertiprotafib

    252260-02-9

    posizolid

    255730-18-8

    artemifone

    257277-05-7

    iseganan

    267243-28-7

    canertinib

    276690-58-5

    iroxanadina

    279215-43-9

    tifenazoxide

    282526-98-1

    cetilistat

    285571-64-4

    barusiban

    285983-48-4

    doramapimod

    290296-68-3

    befetupitant

    292634-27-6

    dianiclina

    304853-42-7

    tanaproget

    305391-49-5

    ardenermia

    308240-58-6

    talactoferrinalfa

    308831-61-0

    sufugolix

    313348-27-5

    regadenoson

    325715-02-4

    indiplon

    328538-04-1

    edifoligide

    329744-44-7

    embeconazolo

    331741-94-7

    muraglitazar

    331744-64-0

    peliglitazar

    333754-36-2

    tesetaxel

    350992-10-8

    bifeprunox

    351862-32-3

    sarizotan

    361343-19-3

    elzasonan

    366017-09-6

    mubritinib

    366789-02-8

    rivaroxaban

    380886-95-3

    valtorcitabina

    434283-16-6

    lecozotan

    446022-33-9

    pelitrexol

    457913-93-8

    ismomultina alfa

    460738-38-9

    ecallantide

    506433-25-6

    depelestat

    507453-82-9

    mirococept

    566906-50-1

    beminafil

    575458-75-2

    radotermin

    583057-48-1

    arasertaconazolo

    625095-60-5

    pradefovir

    640281-90-9

    valopicitabina

    2935 00 90

    0-00-0

    sulamserod

    54-31-9

    furosemide

    57-66-9

    probenecid

    57-67-0

    sulfaguanidina

    57-68-1

    solfadimidina

    58-93-5

    idroclorotiazide

    58-94-6

    clorotiazide

    59-40-5

    sulfachinossalina

    59-66-5

    acetazolamide

    61-56-3

    sultiame

    63-74-1

    sulfanilamide

    64-77-7

    tolbutamide

    68-35-9

    sulfadiazina

    72-14-0

    sulfatiazolo

    73-48-3

    bendroflumetiazide

    73-49-4

    quinetazone

    77-36-1

    clortalidone

    80-13-7

    alazone

    80-32-0

    sulfaclorpiridazina

    80-34-2

    gliprotiazolo

    80-35-3

    sulfametoxipiridazina

    85-73-4

    ftalilsulfatiazolo

    91-33-8

    benztiazide

    94-19-9

    solfetidolo

    94-20-2

    clorpropamide

    96-62-8

    dinsedo

    98-75-9

    propazolamide

    102-65-8

    sulfaclozina

    104-22-3

    benzilsolfamide

    115-68-4

    sulfadicramide

    116-42-7

    sulfaprossilina

    116-43-8

    succinilsulfatiazolo

    119-85-7

    vanildisolfamide

    120-97-8

    diclofenamide

    121-64-2

    sulocarbilato

    122-11-2

    sulfadimetoxina

    122-16-7

    sulfanitrano

    122-89-4

    mesolfamide

    127-58-2

    sulfamerazina sodica

    127-65-1

    tosilcloramide sodica

    127-69-5

    sulfafurazolo

    127-71-9

    sulfabenzamide

    127-77-5

    solfabenzo

    127-79-7

    sulfamerazina

    128-12-1

    solfadiasolfone sodico

    133-67-5

    triclormetiazide

    135-07-9

    meticlotiazide

    135-09-1

    idroflumetiazide

    138-39-6

    mafenide

    138-41-0

    carzenide

    139-56-0

    salazosolfamide

    144-80-9

    sulfacetamide

    144-82-1

    sulfametizolo

    144-83-2

    sulfapiridina

    148-56-1

    flumetiazide

    152-47-6

    sulfalene

    316-81-4

    tioproperazina

    339-43-5

    carbutamide

    346-18-9

    politiazide

    451-71-8

    gliesamide

    473-42-7

    nitrosulfatiazolo

    485-24-5

    ftalilsolfametiazolo

    485-41-6

    sulfacrisoidina

    498-78-2

    stearilsolfamide

    515-49-1

    solfatiourea

    515-57-1

    maleilsolfatiazolo

    515-58-2

    salazosulfatiazolo

    515-64-0

    solfisomidina

    526-08-9

    sulfafenazolo

    535-65-9

    glibutiazolo

    547-32-0

    solfadiazina sodica

    547-44-4

    solfacarbamide

    554-57-4

    metazolamide

    565-33-3

    metaesamide

    599-79-1

    sulfasalazina

    599-88-2

    sulfaperina

    631-27-6

    gliclopiramide

    632-00-8

    sulfasomizolo

    636-54-4

    clopamide

    651-06-9

    sulfametoxidiazina

    664-95-9

    gliciclamide

    671-88-5

    disulfamide

    671-95-4

    clofenamide

    723-42-2

    ditolamide

    723-46-6

    sulfametoxazolo

    729-99-7

    sulfamoxolo

    742-20-1

    ciclopentiazide

    852-19-7

    solfapirazolo

    968-81-0

    acetoesamide

    1027-87-8

    tolpentamide

    1034-82-8

    eptolamide

    1038-59-1

    gliottamide

    1084-65-7

    meticrano

    1150-20-5

    azabon

    1156-19-0

    tolazamide

    1161-88-2

    solfatolamide

    1213-06-5

    etebenecid

    1220-83-3

    sulfamonometoxina

    1228-19-9

    glipinamide

    1421-68-7

    amidefrina mesilato

    1492-02-0

    glibuzolo

    1580-83-2

    paraflutizide

    1764-85-8

    epitizide

    1766-91-2

    penflutizide

    1824-52-8

    bemetizide

    1824-58-4

    etiazide

    1984-94-7

    sulfasimazina

    2043-38-1

    butizide

    2127-01-7

    cloresolone

    2259-96-3

    ciclotiazide

    2315-08-4

    salazosolfadimidina

    2447-57-6

    sulfadoxina

    2455-92-7

    sulclamide

    3074-35-9

    glidazamide

    3184-59-6

    alipamide

    3313-26-6

    tiotixene

    3436-11-1

    delfantrina

    3459-20-9

    glimidina sodica

    3563-14-2

    sulfasuccinamide

    3567-08-6

    glisobuzolo

    3568-00-1

    mebutizide

    3688-85-5

    tiamizide

    3692-44-2

    tioesamide

    3754-19-6

    ambuside

    3772-76-7

    solfametomidina

    3930-20-9

    sotalolo

    4015-18-3

    solfaclomide

    4267-05-4

    teclotiazide

    5588-16-9

    altizide

    5588-38-5

    tolpirramide

    7007-76-3

    glucosolfamide

    7007-88-7

    butadiazamide

    7195-27-9

    mefruside

    7456-24-8

    dimetotiazina

    7541-30-2

    mesuprina

    10238-21-8

    glibenclamide

    13369-07-8

    sulfatrozolo

    13642-52-9

    soterenolo

    13957-38-5

    idrobentizide

    14293-44-8

    xipamide

    14376-16-0

    acido solfaloxico

    15676-16-1

    sulpiride

    17560-51-9

    metolazone

    17784-12-2

    solfacitina

    20287-37-0

    fenquizone

    21132-59-2

    pazossido

    21187-98-4

    gliclazide

    21662-79-3

    sulfacecolo

    22736-85-2

    diflumidone

    22933-72-8

    salazodina

    23256-23-7

    sulfatroxazolo

    23672-07-3

    levosulpiride

    24243-89-8

    triflumidato

    24455-58-1

    glicetanil

    24477-37-0

    glisolamide

    25046-79-1

    glisoxepide

    26807-65-8

    indapamide

    26944-48-9

    glibornuride

    27031-08-9

    sulfaguanolo

    27589-33-9

    azosemide

    28395-03-1

    bumetanide

    29094-61-9

    glipizide

    30236-32-9

    dexsotalolo

    30279-49-3

    suclofenide

    32059-27-1

    sumetizide

    32295-18-4

    tosifene

    32797-92-5

    glisentide

    32909-92-5

    sulfametrolo

    33342-05-1

    gliquidone

    35273-88-2

    gliflumide

    36148-38-6

    besunide

    36980-34-4

    glicaramide

    37000-20-7

    zinterolo

    37598-94-0

    glipalamide

    39860-99-6

    pipotiazina

    42583-55-1

    carmetizide

    42792-26-7

    isosulpride

    51264-14-3

    amsacrina

    51803-78-2

    nimesulide

    51876-98-3

    gliamilide

    52157-91-2

    galosemide

    52406-01-6

    uredofos

    52430-65-6

    glisamuride

    52994-25-9

    glicondamide

    54063-55-7

    sulfaclorazolo

    55837-27-9

    piretanide

    56211-40-6

    torasemide

    56302-13-7

    satranidazolo

    56488-58-5

    tizolemide

    56488-61-0

    flubepride

    57479-88-6

    sulmepride

    60200-06-8

    clorsulone

    61477-95-0

    monalazone disodico

    63198-97-0

    viroxima

    64099-44-1

    chisultazina

    65761-24-2

    sulfamazone

    66644-81-3

    veralipride

    68291-97-4

    zonisamide

    68475-40-1

    cipropride

    68556-59-2

    prosulpride

    68677-06-5

    lorapride

    69387-87-7

    tinisulpride

    71010-45-2

    glisindamide

    72131-33-0

    sulotrobano

    72301-78-1

    zinviroxima

    72301-79-2

    enviroxima

    73747-20-3

    sulverapride

    73803-48-2

    tripamide

    74863-84-6

    argatrobano

    75820-08-5

    zidapamide

    77989-60-7

    metibride

    79094-20-5

    daltrobano

    80937-31-1

    flosulide

    81428-04-8

    taltrimide

    81982-32-3

    alpiropride

    82666-62-4

    sulosemide

    85320-68-9

    amosulalolo

    85977-49-7

    tauromustina

    87051-13-6

    tosulur

    90207-12-8

    sulicrinat

    90992-25-9

    besulpamide

    93479-97-1

    glimepiride

    100981-43-9

    ebrotidina

    101526-83-4

    sematilide

    103628-46-2

    sumatriptan

    103745-39-7

    fasudil

    106133-20-4

    tamsulosina

    107753-78-6

    zafirlukast

    108894-39-9

    sitalidone

    110311-27-8

    sulofenur

    111974-60-8

    ritolukast

    112966-96-8

    domitrobano

    115256-11-6

    dofetilide

    116649-85-5

    ramatrobano

    119905-05-4

    delequamina

    120279-96-1

    dorzolamide

    120688-08-6

    risotilide

    120824-08-0

    linotrobano

    121679-13-8

    naratriptano

    122647-31-8

    ibutilide

    123308-22-5

    sezolamide

    123663-49-0

    iguratimod

    125279-79-0

    ersentilide

    127373-66-4

    sivelestat

    129981-36-8

    sampatrilato

    133267-19-3

    artilide

    133276-80-9

    samixogrel

    136817-59-9

    delavirdina

    138384-68-6

    metesind

    138890-62-7

    brinzolamide

    139133-26-9

    lexipafant

    139133-27-0

    nupafant

    139308-65-9

    tolafentrina

    139755-83-2

    sildenafile

    140695-21-2

    osutidina

    141626-36-0

    dronedarone

    144494-65-5

    tirofibano

    144980-29-0

    repinotan

    146623-69-0

    saprisartano

    147536-97-8

    bosentano

    149556-49-0

    susalimod

    150375-75-0

    relcovaptan

    151140-96-4

    avitriptano

    154323-57-6

    almotriptano

    154397-77-0

    napsagatrano

    158751-64-5

    clamikalant

    159634-47-6

    ibutamoren

    161814-49-9

    amprenavir

    165538-40-9

    terutroban

    165668-41-7

    indisulam

    169590-41-4

    deracoxib

    169590-42-5

    celecoxib

    170858-33-0

    sonepiprazolo

    174484-41-4

    tipranavir

    180200-68-4

    tilmacoxib

    180384-56-9

    clazosentan

    180384-57-0

    tezosentan

    180918-68-7

    trecetilide

    181695-72-7

    valdecoxib

    184036-34-8

    sitaxentan

    185913-78-4

    satavaptan

    192329-42-3

    prinomastat

    195533-53-0

    batabulina

    198470-84-7

    parecoxib

    206361-99-1

    darunavir

    209733-45-9

    anatibant

    210538-44-6

    taprizosina

    210891-04-6

    edonentan

    219311-44-1

    dabuzalgron

    224785-90-4

    vardenafil

    226700-79-4

    fosamprenavir

    233254-24-5

    tomeglovir

    254877-67-3

    ataciguat

    265114-23-6

    cimicoxib

    266359-83-5

    reparixina

    268203-93-6

    udenafil

    287405-51-0

    apratastat

    287714-41-4

    rosuvastatina

    290815-26-8

    avosentan

    321915-31-5

    litomeglovir

    381683-92-7

    ecopladib

    381683-94-9

    efipladib

    403604-85-3

    nebentan

    2936 21 00

    68-26-8

    retinolo

    302-79-4

    tretinoina

    4759-48-2

    isotretinoina

    5300-03-8

    alitretinoina

    2936 22 00

    59-43-8

    tiamina

    59-58-5

    prosultiamina

    154-87-0

    cocarbossilasi

    532-40-1

    tiamina monofosfato

    2936 23 00

    83-88-5

    riboflavina

    2936 24 00

    81-13-0

    dexpantenolo

    137-08-6

    calcio pantotenato

    16485-10-2

    pantenolo

    2936 25 00

    65-23-6

    piridossina

    2936 26 00

    68-19-9

    cianocobalamina

    13422-51-0

    idroxocobalamina

    13422-55-4

    mecobalamina

    13870-90-1

    cobamamide

    2936 27 00

    50-81-7

    acido ascorbico

    134-03-2

    ascorbato di sodio

    2936 28 00

    9002-96-4

    tocofersolano

    40516-48-1

    tretinoina tocoferile

    61343-44-0

    tocofenoxato

    2936 29 10

    59-30-3

    acido folico

    1492-18-8

    folinato di calcio

    2936 29 30

    58-85-5

    biotina

    2936 29 90

    50-14-6

    ergocalciferolo

    59-67-6

    acido nicotinico

    67-97-0

    colecalciferolo

    84-80-0

    fitomenadione

    98-92-0

    nicotinamide

    492-85-3

    nicofolina

    5988-22-7

    fitonadiolo sodio difosfato

    19356-17-3

    calcifediolo

    32222-06-3

    calcitriolo

    54573-75-0

    doxercalciferolo

    55721-11-4

    secalciferolo

    83805-11-2

    falecalcitriolo

    2936 90 80

    137-76-8

    cetotiamina

    137-86-0

    octotiamina

    6092-18-8

    cicotiamina

    41294-56-8

    alfacalcidolo

    2937 11 00

    12629-01-5

    somatropina

    82030-87-3

    somatrem

    89383-13-1

    somidobovo

    96353-48-9

    somagrebovo

    102733-72-2

    sometripor

    102744-97-8

    sometribovo

    106282-98-8

    somalapor

    119693-74-2

    somenopor

    123212-08-8

    somatosalm

    126752-39-4

    somavubovo

    129566-95-6

    somfasepor

    2937 12 00

    11061-68-0

    insulina, umana

    2937 19 00

    0-00-0

    corticorelina

    0-00-0

    insulina defalano

    50-56-6

    oxitocina

    50-57-7

    lipressina

    56-59-7

    felipressina

    113-78-0

    demoxitocina

    113-79-1

    argipressina

    113-80-4

    argiprestocina

    1393-25-5

    secretina

    3397-23-7

    ornipressina

    9002-60-2

    corticotropina

    9002-61-3

    gonadotropina corionica

    9002-68-0

    follitropina alfa

    9002-70-4

    gonadotropina serica

    9002-71-5

    tirotropina

    9002-79-3

    intermedina

    9004-12-0

    insulina dalanato

    9007-12-9

    calcitonina

    11000-17-2

    vasopressina iniettabile

    11118-25-5

    calcitonina, ratto

    12279-41-3

    seractide

    12321-44-7

    calcitonina, suina

    14636-12-5

    terlipressina

    16679-58-6

    desmopressina

    16941-32-5

    glucagone

    16960-16-0

    tetracosactide

    17692-62-5

    norleusactide

    20282-58-0

    tricosactide

    21215-62-3

    calcitonina, umana

    22572-04-9

    codactide

    24305-27-9

    protirelina

    24870-04-0

    giractide

    26112-29-8

    calcitonina, bovina

    33515-09-2

    gonadorelina

    33605-67-3

    cargutocina

    34273-10-4

    saralasina

    34765-96-3

    alsactide

    37025-55-1

    carbetocina

    38234-21-8

    fertirelina

    38916-34-6

    somatostatina

    47931-80-6

    tosactide

    47931-85-1

    calcitonina, salmone

    52232-67-4

    teriparatide

    53714-56-0

    leuprorelina

    54017-73-1

    murodermin

    57014-02-5

    calcitonina, anguille

    57773-63-4

    triptorelina

    57773-65-6

    deslorelina

    57982-77-1

    buserelina

    60731-46-6

    elcatonina

    62305-86-6

    orotirelina

    65807-02-5

    goserelin

    66866-63-5

    lutrelina

    68562-41-4

    mecasermina

    68859-20-1

    insulina argina

    69558-55-0

    timopentina

    76712-82-8

    istrelina

    76932-56-4

    nafarelina

    77727-10-7

    nacartocina

    78664-73-0

    posatirelina

    83150-76-9

    octreotide

    83930-13-6

    somatorelina

    85466-18-8

    timocartina

    86168-78-7

    sermorelina

    89662-30-6

    detirelix

    90243-66-6

    montirelina

    95729-65-0

    azetirelina

    97048-13-0

    urofollitropina

    100016-62-4

    calcitonina, pollo

    103300-74-9

    taltirelina

    103451-84-9

    avicatonina

    105250-86-0

    ebiratide

    105953-59-1

    dumorelina

    111212-85-2

    ersofermina

    116094-23-6

    insulina asparta

    120287-85-6

    cetrorelix

    124904-93-4

    ganirelix

    127932-90-5

    ramorelix

    140703-49-7

    avorelina

    140703-51-1

    examorelina

    144743-92-0

    teverelix

    144916-42-7

    sonermina

    146706-68-5

    rismorelina

    147859-97-0

    peforelina

    150490-84-9

    folitropina beta

    152923-57-4

    lutropina alfa

    157238-32-9

    cetermina

    158861-67-7

    pralmorelina

    159768-75-9

    labradimil

    160337-95-1

    insulina glargina

    165101-51-9

    becaplermina

    170851-70-4

    ipamorelina

    177073-44-8

    coriogonadotropina alfa

    178535-93-8

    abrineurina

    182212-66-4

    avotermina

    183552-38-7

    abarelix

    186018-45-1

    metreleptina

    204656-20-2

    liraglutide

    207748-29-6

    insulina glulisina

    214766-78-6

    degarelix

    218620-50-9

    pegvisomant

    287714-30-1

    teduglutide

    308079-72-3

    timostimulina

    345663-45-8

    ormone paratiroideo

    2937 21 00

    50-23-7

    idrocortisone

    50-24-8

    prednisolone

    53-03-2

    prednisone

    53-06-5

    cortisone

    2937 22 00

    0-00-0

    zoticasone

    50-02-2

    desametasone

    53-33-8

    parametasone

    53-34-9

    fluprednisolone

    67-73-2

    fluocinolone acetonide

    124-94-7

    triamcinolone

    127-31-1

    fludrocortisone

    152-97-6

    fluocortolone

    338-95-4

    isoflupredone

    356-12-7

    fluocinonide

    378-44-9

    betametasone

    382-67-2

    desossimetasone

    426-13-1

    fluorometolone

    595-52-8

    descinolone

    1524-88-5

    fludroxicortide

    2135-17-3

    flumetasone

    2193-87-5

    fluprednidene

    2355-59-1

    drocinonide

    2557-49-5

    diflorasone

    2607-06-9

    diflucortolone

    2825-60-7

    formocortal

    3093-35-4

    alcinonide

    3385-03-3

    flunisolide

    3693-39-8

    fluclorolone acetonide

    3841-11-0

    fluperolone

    3924-70-7

    amcinafal

    4419-39-0

    beclometasone

    4732-48-3

    meclorisone

    4828-27-7

    clocortolone

    4989-94-0

    triamcinolone furetonide

    5251-34-3

    cloprednolo

    5534-05-4

    betametasone acibutato

    5611-51-8

    triamcinolone esacetonide

    7008-26-6

    diclorisone

    7332-27-6

    amcinafide

    19705-61-4

    cicortonide

    21365-49-1

    tralonide

    23674-86-4

    difluprednato

    24320-27-2

    alocortolone

    25092-07-3

    dimesone

    25122-41-2

    clobetasolo

    26849-57-0

    triclonide

    28971-58-6

    acrocinonide

    31002-79-6

    triamcinolone benetonide

    33124-50-4

    fluocortin

    35135-68-3

    cormetasone

    50629-82-8

    alometasone

    51022-69-6

    amcinonide

    52080-57-6

    cloroprednisone

    54063-32-0

    clobetasone

    57781-15-4

    alopredone

    58497-00-0

    procinonide

    58524-83-7

    ciprocinonide

    59497-39-1

    naflocort

    60135-22-0

    flumossonide

    67452-97-5

    alclometasone

    74131-77-4

    ticabesone

    78467-68-2

    locicortolone dicibato

    83880-70-0

    desametasone acefurato

    85197-77-9

    tipredano

    87116-72-1

    timobesone

    98651-66-2

    ulobetasolo

    103466-73-5

    icometasone enbutato

    105102-22-5

    mometasone

    106033-96-9

    itrocinonide

    123013-22-9

    amelometasone

    199331-40-3

    dicloacetato di etiprednol

    2937 23 00

    50-28-2

    estradiolo

    50-50-0

    estradiolo benzoato

    52-76-6

    linestrenolo

    53-16-7

    estrone

    57-63-6

    etinilestradiolo

    57-83-0

    progesterone

    67-95-8

    quingestrone

    68-22-4

    noretisterone

    68-23-5

    noretinodrel

    68-96-2

    idrossiprogesterone

    72-33-3

    mestranolo

    79-64-1

    dimetisterone

    152-43-2

    quinestrolo

    152-62-5

    didrogesterone

    313-05-3

    azacosterolo

    337-03-1

    flugestone

    432-60-0

    allilestrenolo

    434-03-7

    etisterone

    514-68-1

    estriolo succinato

    520-85-4

    medrossiprogesterone

    547-81-9

    epiestriolo

    566-48-3

    formestano

    630-56-8

    idrossiprogesterone caproato

    797-63-7

    levonorgestrel

    809-01-8

    edogestrone

    848-21-5

    norgestrienone

    850-52-2

    altrenogest

    896-71-9

    tigestolo

    965-90-2

    etilestrenolo

    977-79-7

    medrogestone

    979-32-8

    estradiolo valerato

    1169-79-5

    quinestradolo

    1231-93-2

    etinodiolo

    1253-28-7

    gestonorone caproato

    1961-77-9

    clormadinone

    2363-58-8

    epitiostanolo

    2740-52-5

    anagestone

    2998-57-4

    estramustina

    3124-93-4

    etinerone

    3538-57-6

    aloprogesterone

    3562-63-8

    megestrolo

    3571-53-7

    estradiolo undecilato

    3643-00-3

    ossogestone

    4140-20-9

    estrapronicato

    5192-84-7

    trengestone

    5367-84-0

    clomegestone

    5630-53-5

    tibolone

    5633-18-1

    melengestrolo

    5941-36-6

    estrazinolo

    6533-00-2

    norgestrel

    6795-60-4

    norvinisterone

    7001-56-1

    pentagestrone

    7004-98-0

    epimestrolo

    7690-08-6

    segesterone

    10116-22-0

    demegestone

    10322-73-3

    estrofurato

    10448-96-1

    almestrone

    10592-65-1

    quingestanolo

    13563-60-5

    norgesterone

    13885-31-9

    orestrato

    14340-01-3

    gestadienolo

    15262-77-8

    delmadinone

    16320-04-0

    gestrinone

    16915-71-2

    cingestolo

    19291-69-1

    gestaclone

    20047-75-0

    clogestone

    23163-42-0

    metinodiolo

    23873-85-0

    proligestone

    25092-41-5

    norgestomet

    28014-46-2

    poliestradiolo fosfato

    30781-27-2

    amadinone

    34184-77-5

    promegestone

    34816-55-2

    mossestrolo

    35189-28-7

    norgestimato

    39219-28-8

    promestriene

    39791-20-3

    nilestriolo

    52279-58-0

    metogest

    54024-22-5

    desogestrel

    54048-10-1

    etonogestrel

    54063-31-9

    cismadinone

    54063-33-1

    clossestradiolo

    58691-88-6

    nomegestrolo

    60282-87-3

    gestodene

    65928-58-7

    dienogest

    74513-62-5

    trimegestone

    80471-63-2

    epostano

    105149-04-0

    osaterone

    110072-15-6

    tosagestina

    129453-61-8

    fulvestrant

    139402-18-9

    alestramustina

    2937 29 00

    52-39-1

    aldosterone

    52-78-8

    noretandrolone

    53-39-4

    oxandrolone

    53-43-0

    prasterone

    58-18-4

    metiltestosterone

    58-19-5

    drostanolone

    58-22-0

    testosterone

    64-85-7

    desossicortone

    67-81-2

    penmesterolo

    72-63-9

    metandienone

    76-43-7

    fluoximesterone

    76-47-1

    idrocortamato

    83-43-2

    metilprednisolone

    145-12-0

    ossimesterone

    145-13-1

    pregnenolone

    152-58-9

    cortodoxone

    153-00-4

    metenolone

    434-07-1

    ossimetolone

    434-22-0

    nandrolone

    521-10-8

    metandriolo

    521-11-9

    mestanolone

    521-18-6

    androstanolone

    595-77-7

    algestone

    599-33-7

    prednilidene

    638-94-8

    desonide

    797-58-0

    norboletone

    846-48-0

    boldenone

    965-93-5

    metribolone

    968-93-4

    testolattone

    976-71-6

    canrenone

    1093-58-9

    clostebol

    1110-40-3

    cortivasolo

    1247-42-3

    meprednisone

    1254-35-9

    oxabolone cipionato

    1424-00-6

    mesterolone

    1491-81-2

    bolmantalato

    1605-89-6

    bolasterone

    2098-66-0

    ciproterone

    2205-73-4

    tiomesterone

    2320-86-7

    enestebolo

    2454-11-7

    formebolone

    2487-63-0

    quinbolone

    2668-66-8

    medrisone

    3570-10-3

    benorterone

    3625-07-8

    mebolazina

    3638-82-2

    propetandrolo

    3704-09-4

    mibolerone

    3764-87-2

    trestolone

    5055-42-5

    silandrone

    5060-55-9

    prednisolone steaglato

    5197-58-0

    stenbolone

    5591-27-5

    clometerone

    5626-34-6

    prednisolamato

    5714-75-0

    prednazato

    5874-98-6

    testosterone chetolaurato

    6693-90-9

    prednazolina

    7483-09-2

    mesabolone

    7753-60-8

    anecortave

    10161-33-8

    trenbolone

    10418-03-8

    stanozololo

    13085-08-0

    mazipredone

    13583-21-6

    norclostebol

    13647-35-3

    trilostano

    14484-47-0

    deflazacort

    16915-78-9

    bolenolo

    17021-26-0

    calusterone

    17230-88-5

    danazolo

    17332-61-5

    isoprednidene

    18118-80-4

    oxisopred

    19120-01-5

    idrossistenozolo

    19888-56-3

    fluazacort

    20423-99-8

    deprodone

    21362-69-6

    mepitiostano

    24358-76-7

    nivacortolo

    29069-24-7

    prednimustina

    33122-60-0

    nordinone

    33765-68-3

    oxendolone

    41020-79-5

    dicirenone

    43169-54-6

    mesrenoato potassico

    49697-38-3

    rimexolone

    49847-97-4

    prorenoato potassico

    50801-44-0

    cortisuzolo

    51333-22-3

    budesonide

    51354-32-6

    nisterima

    53016-31-2

    norelgestromina

    53608-96-1

    clossotestosterone

    60023-92-9

    roxibolone

    60607-35-4

    topterone

    61951-99-3

    tixocortolo

    63014-96-0

    delanterone

    65415-41-0

    nicocortonide

    66877-67-6

    domoprednato

    67392-87-4

    drospirenone

    73771-04-7

    prednicarbato

    74050-20-7

    idrocortisone aceponato

    74220-07-8

    spirorenone

    76675-97-3

    resocortol

    77016-85-4

    plomestano

    79243-67-7

    rosterolone

    83625-35-8

    amebucort

    84371-65-3

    mifepristone

    86401-95-8

    metilprednisolone aceponato

    87952-98-5

    mespirenone

    89672-11-7

    cioteronel

    90350-40-6

    metilprednisolone suleptanato

    91935-26-1

    toripristone

    96301-34-7

    atamestano

    98319-26-7

    finasteride

    105051-87-4

    minamestano

    107000-34-0

    zanoterone

    107724-20-9

    eplerenone

    107868-30-4

    exemestano

    119169-78-7

    epristeride

    120815-74-9

    butixocort

    129260-79-3

    loteprednolo

    137099-09-3

    turosteride

    141845-82-1

    ciclesonide

    144459-70-1

    rofleponide

    154229-19-3

    abiraterone

    159811-51-5

    uliprisnil

    164656-23-9

    dutasteride

    199396-76-4

    asoprisnil

    222732-94-7

    ecamato di asoprisnil

    2937 31 00

    51-43-4

    epinefrina

    2937 39 00

    51-41-2

    norepinefrina

    329-65-7

    racepinefrina

    2937 40 00

    55-03-8

    levotiroxina sodica

    3130-96-9

    ratironina

    6893-02-3

    liotironina

    9010-34-8

    tiroglobulina

    2937 50 00

    363-24-6

    dinoprostone

    551-11-1

    dinoprost

    745-65-3

    alprostadil

    33813-84-2

    deprostile

    35121-78-9

    epoprostenolo

    35700-23-3

    carboprost

    40665-92-7

    cloprostenolo

    40666-16-8

    fluprostenolo

    51953-95-8

    doxaprost

    54120-61-5

    prostalene

    55028-70-1

    arbaprostile

    56695-65-9

    rosaprostolo

    59122-46-2

    misoprostolo

    59619-81-7

    etiprostone

    60325-46-4

    sulprostone

    61263-35-2

    meteneprost

    61557-12-8

    penprostene

    62524-99-6

    delprostenato

    62559-74-4

    frossiprost

    63266-93-3

    eganoprost

    64318-79-2

    gemeprost

    67040-53-3

    tiprostanide

    67110-79-6

    luprostiolo

    69381-94-8

    fenprostalene

    69648-38-0

    butaprost

    69648-40-4

    oxoprostolo

    69900-72-7

    trimoprostile

    70667-26-4

    ornoprostile

    71097-83-1

    nileprost

    71116-82-0

    tiaprost

    73121-56-9

    enprostile

    73647-73-1

    viprostolo

    73873-87-7

    iloprost

    74176-31-1

    alfaprostolo

    77287-05-9

    rioprostil

    79360-43-3

    nocloprost

    79672-88-1

    piriprost

    80225-28-1

    tilsuprost

    81026-63-3

    enisoprost

    81845-44-5

    ciprostene

    81846-19-7

    treprostinil

    83997-19-7

    ataprost

    85505-64-2

    vapiprost

    86348-98-3

    flunoprost

    87269-59-8

    naxaprostene

    88430-50-6

    beraprost

    88852-12-4

    limaprost

    88931-51-5

    clinprost

    88980-20-5

    mexiprostil

    90243-98-4

    dimoxaprost

    90693-76-8

    eptaloprost

    95722-07-9

    cicaprost

    105674-77-9

    lanprostone

    108945-35-3

    taprostene

    110845-89-1

    remiprostolo

    120373-36-6

    unoprostone

    122946-42-3

    spiriprostile

    130209-82-4

    latanoprost

    136892-64-3

    ecraprost

    139403-31-9

    pimilprost

    155206-00-1

    bimatoprost

    209860-87-7

    tafluprost

    256382-08-8

    rivenprost

    333963-40-9

    lubiprostone

    2937 90 00

    104-14-3

    octopamina

    13074-00-5

    azastene

    83646-97-3

    inocoterone

    2938 10 00

    153-18-4

    rutoside

    520-27-4

    diosmina

    7085-55-4

    troxerutina

    23869-24-1

    monosserutina

    30851-76-4

    etoxazorutoside

    2938 90 10

    71-63-6

    digitossina

    1111-39-3

    acetildigitossina

    1405-76-1

    gitalina, amorfa

    3261-53-8

    gitalossina

    7242-04-8

    pengitossina

    10176-39-3

    gitoformato

    17575-22-3

    lanatoside C

    17598-65-1

    deslanoside

    20830-75-5

    digossina

    30685-43-9

    metildigossina

    36983-69-4

    actodigina

    2938 90 90

    466-06-8

    proscillaridina

    8063-80-7

    polisaponina

    14144-06-0

    disogluside

    17226-75-4

    kelloside

    18719-76-1

    keracianina

    29767-20-2

    teniposide

    33156-28-4

    ramnodigina

    33396-37-1

    meproscillarina

    33419-42-0

    etoposide

    99759-19-0

    ticheside

    100345-64-0

    siagoside

    131129-98-1

    mipragoside

    150332-35-7

    pamacheside

    2939 11 00

    76-41-5

    oximorfone

    76-42-6

    oxicodone

    125-28-0

    diidrocodeina

    125-29-1

    idrocodone

    466-90-0

    tebacone

    466-99-9

    idromorfone

    509-67-1

    folcodina

    639-48-5

    nicomorfina

    14521-96-1

    etorfina

    52485-79-7

    buprenorfina

    2939 19 00

    62-67-9

    nalorfina

    128-62-1

    noscapina

    143-52-2

    metopone

    427-00-9

    desomorfina

    465-65-6

    naloxone

    466-97-7

    normorfina

    467-15-2

    norcodeina

    467-18-5

    mirofina

    509-56-8

    metildiidromorfina

    808-24-2

    nicodicodina

    2183-56-4

    idromorfinolo

    3688-66-2

    nicocodina

    4406-22-8

    ciprenorfina

    7125-76-0

    codoxima

    14357-78-9

    diprenorfina

    16008-36-9

    metildesorfina

    16549-56-7

    omprenorfina

    16590-41-3

    naltrexone

    16676-26-9

    nalmessone

    20290-10-2

    morfina glucuronide

    20594-83-6

    nalbufina

    23758-80-7

    alletorfina

    25333-77-1

    acetorfina

    42281-59-4

    oxilorfano

    55096-26-9

    nalmefene

    68616-83-1

    pentamorfone

    69373-95-1

    diproteverina

    72060-05-0

    conorfone

    77287-89-9

    xorfanolo

    88939-40-6

    semorfone

    152657-84-6

    nalfurafina

    2939 20 00

    84-55-9

    viquidil

    1301-42-4

    euprocina

    2939 41 00

    90-81-3

    racefedrina

    2939 42 00

    90-82-4

    pseudoefedrina

    2939 43 00

    492-39-7

    catina

    2939 49 00

    530-54-1

    metoxifedrina

    7681-79-0

    etafedrina

    14838-15-4

    fenilpropanolamina

    26652-09-5

    ritodrina

    2939 51 00

    3736-08-1

    fenetillina

    2939 59 00

    314-35-2

    etamifillina

    317-34-0

    aminofillina

    437-74-1

    xantinolo nicotinato

    479-18-5

    diprofillina

    519-30-2

    dimetazano

    519-37-9

    etofillina

    523-87-5

    dimenidrinato

    603-00-9

    proxifillina

    606-90-6

    piprinidrinato

    1703-48-6

    dimabefillina

    2016-63-9

    bamifillina

    4499-40-5

    colina teofillinato

    5634-38-8

    guaifillina

    6493-05-6

    pentoxifillina

    10001-43-1

    pimefillina

    10226-54-7

    lomifillina

    13460-98-5

    teodrenalina

    15518-82-8

    metescufillina

    15766-94-6

    teofillina efedrina

    17243-56-0

    visnafillina

    17243-70-8

    triclofillina

    17692-30-7

    diniprofillina

    17693-51-5

    prometazina teoclato

    18428-63-2

    acefillina piperazina

    30924-31-3

    cafaminolo

    36921-54-7

    xantifibrato

    41078-02-8

    enprofillina

    53403-97-7

    piridofillina

    54063-54-6

    reproterolo

    54504-70-0

    etofillina clofibrato

    55242-55-2

    propentofillina

    57076-71-8

    denbufillina

    58166-83-9

    cafedrina

    65184-10-3

    teoprololo

    69975-86-6

    doxofillina

    70788-27-1

    acefillina clofibrolo

    79712-55-3

    tazifillina

    80288-49-9

    furafillina

    80294-25-3

    mexafillina

    81792-35-0

    teopranitolo

    82190-91-8

    flufillina

    85118-43-0

    fluprofillina

    90162-60-0

    isbufillina

    90749-32-9

    laprafillina

    98204-48-9

    spirofillina

    98833-92-2

    stacofillina

    100324-81-0

    lisofillina

    102144-78-5

    tameridone

    105102-21-4

    torbafillina

    107767-55-5

    albifillina

    110390-84-6

    perbufillina

    116763-36-1

    nestifillina

    132210-43-6

    cipamfillina

    136145-07-8

    arofilina

    151159-23-8

    midaxifillina

    151581-23-6

    apaxifillina

    155270-99-8

    istradefillina

    166374-49-8

    naxifillina

    2939 61 00

    60-79-7

    ergometrina

    2939 62 00

    113-15-5

    ergotamina

    2939 69 00

    50-37-3

    lisergide

    113-42-8

    metilergometrina

    361-37-5

    metisergide

    511-12-6

    diidroergotamina

    3031-48-9

    acetergamina

    5793-04-4

    propisergide

    7125-71-5

    tochizina

    17692-51-2

    metergolina

    18016-80-3

    lisuride

    22336-84-1

    metergotamina

    25614-03-3

    bromocriptina

    27848-84-6

    nicergolina

    36945-03-6

    lergotrile

    37686-84-3

    terguride

    57935-49-6

    tiomergina

    59032-40-5

    disulergina

    59091-65-5

    delergotrile

    60019-20-7

    brazergolina

    64795-23-9

    etisulergina

    64795-35-3

    mesulergina

    66104-22-1

    pergolide

    66759-48-6

    desocriptina

    74627-35-3

    cianergolina

    77650-95-4

    proterguride

    81409-90-7

    cabergolina

    81968-16-3

    mergocriptina

    83455-48-5

    bromerguride

    87178-42-5

    dosergoside

    88660-47-3

    epicriptina

    107052-56-2

    romergolina

    108674-86-8

    sergolexolo

    121588-75-8

    amesergide

    2939 91 90

    537-46-2

    metamfetamina

    2939 99 00

    0-00-0

    exatecan alideximer

    50-39-5

    proteobromina

    50-55-5

    reserpina

    52-88-0

    atropina metonitrato

    53-18-9

    bietaserpina

    54-49-9

    metaraminolo

    57-22-7

    vincristina

    57-94-3

    tubocurarina cloruro

    80-49-9

    omatropina metilbromuro

    80-50-2

    octatropina metilbromuro

    84-36-6

    sirosingopina

    86-13-5

    benzatropina

    90-39-1

    sparteina

    90-69-7

    lobelina

    131-01-1

    deserpidina

    143-92-0

    tropenzilina bromuro

    357-70-0

    galantamina

    365-26-4

    oxilofrina

    428-07-9

    atromepina

    477-30-5

    demecolcina

    486-56-6

    cotinina

    495-83-0

    tigloidina

    511-55-7

    xenitropio bromuro

    520-52-5

    psilocibina

    522-87-2

    acido yoimbico

    524-83-4

    etibenzatropina

    533-08-4

    tropiglina

    546-06-5

    conexina

    585-14-8

    poschina

    602-40-4

    cieptropina

    602-41-5

    tiocolchicoside

    604-51-3

    deptropina

    865-04-3

    metoserpidina

    865-21-4

    vinblastina

    865-24-7

    vinglicinato

    1028-33-7

    pentifillina

    1178-28-5

    metoserpato

    1242-69-9

    decitropina

    1617-90-9

    vincamina

    2589-47-1

    prajmalio bitartrato

    3735-85-1

    mefeserpina

    3784-89-2

    fenactropinio cloruro

    4438-22-6

    atropina ossido

    4880-88-0

    vinburnina

    4880-92-6

    apovincamina

    4914-30-1

    deidroemetina

    5610-40-2

    securinina

    5627-46-3

    clobenztropina

    5868-06-4

    fentonio bromuro

    7008-24-4

    cloroserpidina

    7008-42-6

    acronina

    7009-65-6

    prampina

    10405-02-4

    trospio cloruro

    15130-91-3

    sultroponio

    15180-03-7

    alcuronio cloruro

    15228-71-4

    vinrosidina

    15790-02-0

    tropodifene

    17127-48-9

    glaziovina

    19410-02-7

    tropirina

    19877-89-5

    vincanolo

    22254-24-6

    ipratropio bromuro

    23360-92-1

    vinleurosina

    24815-24-5

    rescinnamina

    25573-43-7

    eseridina

    25775-90-0

    zucapsaicina

    29025-14-7

    butropio bromuro

    30286-75-0

    ossitropio bromuro

    33335-58-9

    dimetiltubocurarinio cloruro

    40796-97-2

    bemesetron

    42971-09-5

    vinpocetina

    47562-08-3

    loraimina

    51598-60-8

    cimetropio bromuro

    53643-48-4

    vindesina

    53862-81-0

    detajmio bitartrato

    54022-49-0

    vinformide

    57475-17-9

    brovincamina

    57694-27-6

    vinpolina

    58337-35-2

    elliptinio acetato

    63516-07-4

    flutropio bromuro

    64294-94-6

    tropabazato

    65285-58-7

    vincantrile

    67699-40-5

    vinzolidina

    68170-69-4

    vinepidina

    71031-15-7

    catinone

    71486-22-1

    vinorelbina

    72238-02-9

    retelliptina

    73573-42-9

    rescimetolo

    74709-54-9

    vindeburnolo

    76352-13-1

    tropapride

    79467-19-9

    sintropio bromuro

    81571-28-0

    vinleucinolo

    81600-06-8

    vintriptolo

    83482-77-3

    vinmegallato

    85181-40-4

    tropanserina

    88199-75-1

    sevitropio mesilato

    89565-68-4

    tropisetron

    91421-42-0

    rubitecan

    97682-44-5

    irinotecano

    105118-14-7

    datelliptio cloruro

    109889-09-0

    granisetron

    113932-41-5

    tematropio metilsolfato

    117086-68-7

    ricasetron

    123258-84-4

    itasetron

    123286-00-0

    vinfosiltina

    123482-22-4

    zatosetron

    123948-87-8

    topotecano

    135905-89-4

    mirisetron

    139404-48-1

    tiotropio bromuro

    149882-10-0

    lurtotecano

    162652-95-1

    vinflunina

    171335-80-1

    exatecan

    203066-49-3

    pegamotecan

    215604-75-4

    afeletecan

    220997-97-7

    diflomotecan

    220998-10-7

    elomotecan

    256411-32-2

    belotecan

    292618-32-7

    gimatecan

    2940 00 00

    488-69-7

    fosfructosio

    585-86-4

    lattitolo

    4618-18-2

    lattulosio

    7585-39-9

    betadex

    10016-20-3

    alfadex

    10310-32-4

    tribenoside

    15351-13-0

    nicofuranoso

    15879-93-3

    cloralosio

    29899-95-4

    clobenoside

    33779-37-2

    salprotoside

    54182-58-0

    sucralfato

    55902-93-7

    mebenoside

    56824-20-5

    amiprilosio

    57680-56-5

    sucrosofato

    96427-12-2

    lattalfato

    132682-98-5

    glufosfamide

    133692-55-4

    seprilosio

    179067-42-6

    tafluposide

    187269-40-5

    bimosiamose

    2941 10 10

    26787-78-0

    amoxicillina

    2941 10 20

    69-53-4

    ampicillina

    6489-97-0

    metampicillina

    33817-20-8

    pivampicillina

    2941 10 90

    61-32-5

    meticillina

    61-33-6

    benzilpenicillina

    61-72-3

    cloxacillina

    66-79-5

    oxacillina

    87-08-1

    fenossimetilpenicillina

    87-09-2

    almecillina

    147-52-4

    nafcillina

    147-55-7

    feneticillina

    525-94-0

    adicillina

    551-27-9

    propicillina

    751-84-8

    benetamina penicillina

    983-85-7

    penamecillina

    1538-09-6

    benzilpenicillina benzatinica

    1596-63-0

    chinacillina

    1926-48-3

    fenbenicillina

    1926-49-4

    clometocillina

    3116-76-5

    dicloxacillina

    3485-14-1

    ciclacillina

    3511-16-8

    etacillina

    3736-12-7

    levopropicillina

    4697-36-3

    carbenicillina

    4780-24-9

    isopropicillina

    5250-39-5

    flucloxacillina

    6011-39-8

    clemizolo-penicillina

    7009-88-3

    feniracillina

    10004-67-8

    amantocillina

    15949-72-1

    prazocillina

    17243-38-8

    azidocillina

    22164-94-9

    suncillina

    26552-51-2

    tifencillina

    26774-90-3

    epicillina

    27025-49-6

    carfecillina

    34787-01-4

    ticarcillina

    35531-88-5

    carindacillina

    37091-66-0

    azlocillina

    40966-79-8

    sarpicillina

    41744-40-5

    sulbenicillina

    47747-56-8

    talampicillina

    50972-17-3

    bacampicillina

    51154-48-4

    fibracillina

    51481-65-3

    mezlocillina

    53861-02-2

    oxetacillina

    54340-65-7

    furbucillina

    55530-41-1

    rotamicillina

    55975-92-3

    pirbenicillina

    56211-43-9

    tameticillina

    61477-96-1

    piperacillina

    63358-49-6

    aspoxicillina

    63469-19-2

    apalcillina

    66148-78-5

    temocillina

    66327-51-3

    fuzlocillina

    67337-44-4

    sarmoxicillina

    69414-41-1

    piridicillina

    76497-13-7

    sultamicillina

    78186-33-1

    fumoxicillina

    82509-56-6

    piroxicillina

    86273-18-9

    lenampicillina

    98048-07-8

    fomidacillina

    151287-22-8

    tobicilina

    2941 20 80

    57-92-1

    streptomicina

    4480-58-4

    streptoniazide

    11011-72-6

    bluensomicina

    94554-99-1

    paldimicina

    2941 30 00

    57-62-5

    clortetraciclina

    60-54-8

    tetraciclina

    79-57-2

    oxitetraciclina

    127-33-3

    demeclociclina

    564-25-0

    doxiciclina

    751-97-3

    rolitetraciclina

    808-26-4

    sanciclina

    914-00-1

    metaciclina

    987-02-0

    demeciclina

    992-21-2

    limeciclina

    1110-80-1

    pipaciclina

    1181-54-0

    clomociclina

    2013-58-3

    meclociclina

    4599-60-4

    penimepiciclina

    5585-59-1

    nitrociclina

    5874-95-3

    amiciclina

    10118-90-8

    minociclina

    15301-82-3

    pecociclina

    15590-00-8

    etamociclina

    15599-51-6

    apiciclina

    16259-34-0

    penimociclina

    16545-11-2

    guameciclina

    31770-79-3

    megluciclina

    58298-92-3

    colimeciclina

    220620-09-7

    tigeciclina

    2941 40 00

    56-75-7

    cloramfenicolo

    847-25-6

    racefenicolo

    13838-08-9

    azidamfenicolo

    15318-45-3

    tiamfenicolo

    31342-36-6

    pantotenato di cloramfenicolo composto

    76639-94-6

    florfenicolo

    2941 50 00

    114-07-8

    eritromicina

    527-75-3

    beritromicina

    53066-26-5

    lexitromicina

    62013-04-1

    diritromicina

    80214-83-1

    roxitromicina

    81103-11-9

    claritromicina

    82664-20-8

    fluritromicina

    84252-03-9

    eritromicina stinoprato

    96128-89-1

    eritromicina acistrato

    110480-13-2

    idremcinal

    2941 90 00

    0-00-0

    actagardina

    0-00-0

    ardacina

    0-00-0

    ozogamicina

    50-07-7

    mitomicina

    50-59-9

    cefaloridina

    50-76-0

    dactinomicina

    53-79-2

    puromicina

    59-01-8

    kanamicina

    66-81-9

    cicloesimide

    68-41-7

    cicloserina

    113-73-5

    gramicidina S

    115-02-6

    azaserina

    119-04-0

    framicetina

    125-65-5

    pleuromulina

    126-07-8

    griseofulvina

    153-61-7

    cefalotina

    154-21-2

    lincomicina

    303-81-1

    novobiocina

    480-49-9

    filipina

    580-74-5

    xantocillina

    636-47-5

    stallimicina

    801-52-5

    porfiromicina

    859-07-4

    cefaloram

    1018-71-9

    pirrolnitrina

    1066-17-7

    colistina

    1391-41-9

    endomicina

    1392-21-8

    chitasamicina

    1393-87-9

    fusafungina

    1394-02-1

    acimicina

    1397-89-3

    amfotericina B

    1400-61-9

    nistatina

    1401-69-0

    tilosina

    1402-81-9

    ambomicina

    1402-82-0

    amfomicina

    1402-84-2

    antelmicina

    1403-17-4

    candicidina

    1403-47-0

    duazomicina

    1403-66-3

    gentamicina

    1403-71-0

    amicina

    1403-99-2

    mitogillina

    1404-04-2

    neomicina

    1404-08-6

    neutramicina

    1404-15-5

    nogalamicina

    1404-20-2

    peliomicina

    1404-26-8

    polimixina B

    1404-48-4

    relomicina

    1404-55-3

    ristocetina

    1404-59-7

    rutamicina

    1404-64-4

    sparsomicina

    1404-74-6

    streptovaricina

    1404-88-2

    tirotricina

    1404-90-6

    vancomicina

    1405-00-1

    viridofulvina

    1405-52-3

    solfomixina

    1405-87-4

    bacitracina

    1405-97-6

    gramicidina

    1407-05-2

    metocidina

    1695-77-8

    spectinomicina

    2750-76-7

    rifamide

    2751-09-9

    troleandomicina

    3577-01-3

    cefaloglicina

    3922-90-5

    oleandomicina

    3930-19-6

    rufocromomicina

    4117-65-1

    aspartocina

    4434-05-3

    cumamicina

    4564-87-8

    carbomicina

    4696-76-8

    bekanamicina

    4803-27-4

    antramicina

    5575-21-3

    cefalonio

    6990-06-3

    acido fusidico

    6998-60-3

    rifamicina

    7542-37-2

    paromomicina

    7644-67-9

    azotomicina

    7681-93-8

    natamicina

    8025-81-8

    spiramicina

    8052-16-2

    cactinomicina

    9014-02-2

    zinostatina

    10118-85-1

    lidimicina

    10206-21-0

    cefacetrile

    11003-38-6

    capreomicina

    11006-70-5

    olivomicina

    11006-76-1

    ostreogricina

    11006-76-1

    pristinamicina

    11006-76-1

    virginiamicina

    11006-76-1

    micamicina

    11014-70-3

    levorina

    11015-37-5

    bambermicina

    11029-70-2

    eliomicina

    11033-34-4

    steffimicina

    11043-99-5

    mitomalcina

    11048-13-8

    nebramicina

    11048-15-0

    kalafungina

    11051-71-1

    avilamicina

    11056-06-7

    bleomicina

    11056-09-0

    ranimicina

    11056-11-4

    biniramicina

    11056-12-5

    cirolemicina

    11056-14-7

    mitocarcina

    11056-15-8

    mitospero

    11056-16-9

    nifungina

    11096-49-4

    partricina

    11115-82-5

    enramicina

    11121-32-7

    mepartricina

    12650-69-0

    mupirocina

    12772-35-9

    butirosina

    13058-67-8

    lucimicina

    13292-46-1

    rifampicina

    14289-25-9

    diproleandomicina

    15686-71-2

    cefalexina

    16846-24-5

    josamicina

    17090-79-8

    monensina

    18323-44-9

    clindamicina

    18378-89-7

    plicamicina

    18883-66-4

    streptozocina

    19504-77-9

    pecilocina

    20830-81-3

    daunorubicina

    21102-49-8

    volpristina

    21593-23-7

    cefapirina

    22733-60-4

    siccanina

    23110-15-8

    fumagillina

    23155-02-4

    fosfomicina

    23214-92-8

    doxorubicina

    23477-98-7

    sedecamicina

    24280-93-1

    acido micofenolico

    25546-65-0

    ribostamicina

    25953-19-9

    cefazolina

    25999-31-9

    lasalocide

    26631-90-3

    brobactam

    26973-24-0

    ceftezolo

    27661-27-4

    benassibina

    28022-11-9

    megalomicina

    30387-39-4

    colistimetato di sodio

    31101-25-4

    mirincamicina

    32385-11-8

    sisomicina

    32886-97-8

    pivmecillinam

    32887-01-7

    mecillinam

    32986-56-4

    tobramicina

    32988-50-4

    viomicina

    33103-22-9

    enviomicina

    34444-01-4

    cefamandolo

    34493-98-6

    dibekacina

    35457-80-8

    midecamicina

    35607-66-0

    cefoxitina

    35775-82-7

    maridomicina

    35834-26-5

    rosaramicina

    36441-41-5

    lividomicina

    36889-15-3

    betamicina

    36920-48-6

    cefoxazolo

    37305-75-2

    actaplanina

    37321-09-8

    apramicina

    37332-99-3

    avoparcina

    37517-28-5

    amikacina

    37717-21-8

    flurocitabina

    38129-37-2

    bicozamicina

    38821-53-3

    cefradina

    39685-31-9

    cefuracetima

    41952-52-7

    cefcanel

    47917-41-9

    primicina

    50370-12-2

    cefadroxil

    50846-45-2

    bacmecillinam

    50935-04-1

    carubicina

    50935-71-2

    mocimicina

    51025-85-5

    arbekacina

    51627-14-6

    cefatrizina

    51627-20-4

    cefaparolo

    51762-05-1

    cefroxadina

    52093-21-7

    micronomicina

    52231-20-6

    cefrotile

    53003-10-4

    salinomicina

    53228-00-5

    cetociclina

    53994-73-3

    cefacloro

    54083-22-6

    zorubicina

    54182-61-5

    vistatolone

    54182-65-9

    azalomicina

    54818-11-0

    cefsumide

    55134-13-9

    narasina

    55268-75-2

    cefuroxima

    55297-95-5

    tiamulina

    55779-06-1

    astromicina

    55870-64-9

    pentisomicina

    56124-62-0

    valrubicina

    56187-47-4

    cefazedone

    56283-74-0

    laidlomicina

    56377-79-8

    nosieptide

    56391-56-1

    netilmicina

    56420-45-2

    epirubicina

    56592-32-6

    efrotomicina

    56689-42-0

    repromicina

    56796-20-4

    cefmetazolo

    57576-44-0

    aclarubicina

    57847-69-5

    cefedrolor

    58152-03-7

    isepamicina

    58665-96-6

    cefazaflur

    58857-02-6

    ambruticina

    58944-73-3

    sinefungina

    58957-92-9

    idarubicina

    58970-76-6

    ubenimex

    59733-86-7

    butikacina

    59794-18-2

    paulomicina

    59865-13-3

    ciclosporina

    60925-61-3

    ceforanide

    61036-62-2

    teicoplanina

    61270-58-4

    cefonicid

    61379-65-5

    rifapentina

    61622-34-2

    cefotiam

    62107-94-2

    plauracina

    62587-73-9

    cefsulodina

    62893-19-0

    cefoperazone

    63521-85-7

    esorubicina

    63527-52-6

    cefotaxima

    64221-86-9

    imipenem

    64314-52-9

    medorubicina

    64952-97-2

    latamoxef

    65052-63-3

    cefetamet

    65057-90-1

    talisomicina

    65085-01-0

    cefmenoxima

    65195-55-3

    abamectina

    65307-12-2

    cefetrizolo

    66211-92-5

    detorubicina

    66474-36-0

    cefivitril

    66508-53-0

    fosmidomicina

    66887-96-5

    propikacina

    68247-85-8

    peplomicina

    68373-14-8

    sulbactam

    68401-81-0

    ceftizoxima

    69712-56-7

    cefotetan

    69739-16-8

    cefodizima

    70288-86-7

    ivermectina

    70639-48-4

    etisomicina

    70774-25-3

    leurubicina

    70797-11-4

    cefpiramide

    71048-88-9

    ceftiossido

    71628-96-1

    menogarile

    72496-41-4

    pirarubicina

    72558-82-8

    ceftazidima

    72559-06-9

    rifabutina

    73384-59-5

    ceftriaxone

    73684-69-2

    mirosamicina

    74014-51-0

    rokitamicina

    75481-73-1

    cefminox

    76168-82-6

    ramoplanina

    76470-66-1

    loracarbef

    76610-84-9

    cefbuperazone

    77360-52-2

    ceftiolene

    78110-38-0

    aztreonam

    79350-37-1

    cefixima

    79404-91-4

    cilofungina

    79548-73-5

    pirlimicina

    80195-36-4

    cefdaloxima

    80210-62-4

    cefpodoxima

    80370-57-6

    ceftiofur

    80621-81-4

    rifaximina

    82219-78-1

    cefuzonam

    82547-58-8

    cefteram

    83905-01-5

    azitromicina

    84845-57-8

    ritipenem

    84878-61-5

    maduramicina

    84880-03-5

    cefpimizolo

    84957-29-9

    cefpiromo

    84957-30-2

    cefchinomo

    87638-04-8

    carumonam

    87726-17-8

    panipenem

    88040-23-7

    cefepima

    88669-04-9

    trospectomicina

    89786-04-9

    tazobactam

    90850-05-8

    gloximonam

    90898-90-1

    oximonam

    91832-40-5

    cefdinir

    92665-29-7

    cefprozile

    94168-98-6

    rifametano

    96036-03-2

    meropenem

    96497-67-5

    rodorubicina

    97068-30-9

    elsamitrucina

    97275-40-6

    cefcanel daloxato

    97519-39-6

    ceftibutene

    99665-00-6

    flomossefo

    101312-92-9

    valnemulina

    102130-84-7

    nemadectina

    102507-71-1

    tigemonam

    103060-53-3

    daptomicina

    103238-57-9

    cefempidone

    104145-95-1

    cefditorene

    105239-91-6

    cefclidina

    106560-14-9

    faropenem

    107452-79-9

    cefmepidio cloruro

    108050-54-0

    tilmicosina

    108319-07-9

    pirazmonam

    108852-90-0

    nemorubicina

    109545-84-8

    evernimicina

    110267-81-7

    amrubicina

    113102-19-5

    rifamexile

    113167-61-6

    terdecamicina

    113359-04-9

    cefozoprano

    113378-31-7

    semduramicina

    114451-30-8

    ganefromicina

    116853-25-9

    cefluprenam

    117211-03-7

    cefetecolo

    117704-25-3

    doramectina

    119673-08-4

    becatecarina

    120138-50-3

    chinupristina

    120410-24-4

    biapenem

    120788-07-0

    sulopenem

    121584-18-7

    valspodar

    122173-74-4

    mideplanina

    122841-10-5

    cefoselis

    123997-26-2

    eprinomectina

    127785-64-2

    basifungina

    129639-79-8

    abafungina

    129791-92-0

    rifalazil

    135821-54-4

    ceftizoxima alapivoxil

    135889-00-8

    cefcapene

    140128-74-1

    cefmatilen

    140637-86-1

    galarubicina

    148016-81-3

    doripenem

    149951-16-6

    lenapenem

    152044-54-7

    patupilone

    153832-46-3

    ertapenem

    156131-91-8

    dimadectina

    156769-21-0

    sanfetrinem

    159445-62-2

    orientiparcina

    161715-24-8

    tebipenem pivoxil (tebipenem)

    162808-62-0

    caspofungina

    166663-25-8

    anidulafungina

    171047-47-5

    ladirubicina

    171099-57-3

    oritavancina

    171500-79-1

    dalbavancina

    173838-31-8

    telitromicina

    193811-33-5

    tacapenem

    205110-48-1

    cetromicina

    209467-52-7

    ceftobiprole

    211100-13-9

    sabarubicina

    217500-96-4 tulatromicina A + 280755-12-6 tulat. B

    tulatromicina

    219989-84-1

    ixabepilone

    224452-66-8

    retapamulina

    234096-34-5

    cefovecina

    235114-32-6

    micafungina

    371918-51-3 (componente A3), 371918-44-4 (componente A4)

    latidectina

    372151-71-8

    telavancin

    376653-43-9

    ceftobiprole medocaril

    2942 00 00

    16037-91-5

    sodio stibogluconato

    3001 20 10

    123774-72-1

    sargramostim

    134088-74-7

    nartograstim

    135968-09-1

    lenograstim

    3001 20 90

    83712-60-1

    defibrotide

    99283-10-0

    molgramostim

    121181-53-1

    filgrastim

    121547-04-4

    mirimostim

    127757-91-9

    regramostim

    3001 90 91

    9005-49-6

    eparina sodica

    3001 90 98

    54182-59-1

    sulglicotide

    120993-53-5

    desirudina

    3002 10

    9008-11-1

    interferone beta

    9008-11-1

    interferone gamma

    9008-11-1

    interferone alfa

    118390-30-0

    interferone alfacone-1

    3002 10 10

    137487-62-8

    alvircept sudotox

    3002 10 91

    0-00-0

    anatumomab mafenatox

    0-00-0

    biciromab

    0-00-0

    dorlimomab aritox

    0-00-0

    emoglobina glutamero

    0-00-0

    epitumomab

    0-00-0

    muromonab-CD3

    0-00-0

    sevirumab

    0-00-0

    tuvirumab

    0-00-0

    ziralimumab

    9000-94-6

    antitrombina III, umana

    117305-33-6

    telimomab aritox

    126132-83-0

    imciromab

    127757-92-0

    maslimomab

    138661-01-5

    nebacumab

    141410-98-2

    edobacomab

    141483-72-9

    zolimomab aritox

    142864-19-5

    enlimomab

    143653-53-6

    abciximab

    144058-40-2

    satumomab

    145832-33-3

    detumomab

    147191-91-1

    priliximab

    148189-70-2

    votumumab

    150631-27-9

    nacolomab tafenatox

    151763-64-3

    capromab

    152923-56-3

    daclizumab

    152981-31-2

    inolimomab

    153101-26-9

    regavirumab

    154361-48-5

    arcitumomab

    156227-98-4

    afelimomab

    156586-89-9

    edrecolomab

    156586-90-2

    cedelizumab

    156586-92-4

    altumomab

    158318-63-9

    bectumomab

    159445-64-4

    odulimomab

    162774-06-3

    nerelimomab

    166089-32-3

    lintuzumab

    167747-19-5

    sulesomab

    167747-20-8

    felvizumab

    167816-91-3

    faralimomab

    169802-84-0

    enlimomab pegolo

    170277-31-3

    infliximab

    171656-50-1

    igovomab

    174722-30-6

    keliximab

    174722-31-7

    rituximab

    179045-86-4

    basiliximab

    180288-69-1

    trastuzumab

    182912-58-9

    clenoliximab

    188039-54-5

    palivizumab

    189261-10-7

    natalizumab

    192391-48-3

    tositumomab

    195158-85-1

    vepalimomab

    195189-17-4

    minretumomab

    196078-29-2

    mepolizumab

    197099-66-4

    rovelizumab

    197462-97-8

    emoglobina raffimer

    202833-07-6

    morolimumab

    202833-08-7

    atorolimumab

    205923-56-4

    cetuximab

    205923-57-5

    epratuzumab

    206181-63-7

    ibritumomab tiuxetan

    211323-03-4

    erlizumab

    213327-37-8

    oregovomab

    214559-60-1

    bivatuzumab

    214745-43-4

    efalizumab

    216503-57-0

    alemtuzumab

    216503-58-1

    mitumomab

    216669-97-5

    sibrotuzumab

    216974-75-3

    bevacizumab

    219649-07-7

    labetuzumab

    219685-50-4

    eculizumab

    219685-93-5

    pexelizumab

    219716-33-3

    visilizumab

    220578-59-6

    gemtuzumab

    220651-94-5

    ruplizumab

    235428-87-2

    taplitumomab paptox

    241473-69-8

    reslizumab

    242138-07-4

    omalizumab

    244096-20-6

    gavilimomab

    250242-54-7

    lemalesomab

    252662-47-8

    toralizumab

    263547-71-3

    epitumomab cituxetan

    267227-08-7

    apolizumab

    272780-74-2

    metelimumab

    285985-06-0

    lerdelimumab

    288392-69-8

    siplizumab

    292819-64-8

    ecromeximab

    299423-37-3

    teneliximab

    326859-36-3

    fontolizumab

    331243-22-2

    pascolizumab

    331731-18-1

    adalimumab

    336801-86-6

    vapaliximab

    339177-26-3

    panitumumab

    339186-68-4

    matuzumab

    347396-82-1

    ranibizumab

    356547-88-1

    belimumab

    357613-77-5

    galiximab

    357613-86-6

    lumiliximab

    375348-49-5

    bertilimumab

    375823-41-9

    tocilizumab

    380610-22-0

    talizumab

    380610-27-5

    pertuzumab

    395639-53-9

    aselizumab

    400010-39-1

    cantuzumab mertansine

    428863-50-7

    certolizumab pegol

    468715-71-1

    elsilimomab

    476181-74-5

    golimumab

    499212-74-7

    pritumumab

    502496-16-4

    urtoxazumab

    503605-66-1

    adecatumumab

    509077-98-9

    catumaxomab

    509077-99-0

    ertumaxomab

    521079-87-8

    tefibazumab

    537694-98-7

    besilesomab

    558480-40-3

    volociximab

    565451-13-0

    raxibacumab

    569658-79-3

    libivirumab

    569658-80-6

    exbivirumab

    595566-61-3

    pagibaximab

    635715-01-4

    inotuzumab ozogamicin

    648895-38-9

    bapineuzumab

    652153-01-0

    zanolimumab

    658052-09-6

    mapatumumab

    667901-13-5

    zalutumumab

    679818-59-8

    ofatumumab

    3002 10 95

    0-00-0

    fibrina, umana

    0-00-0

    moroctocog alfa

    98530-76-8

    drotrecogina alfa (attivata)

    102786-61-8

    eptacog alfa (attivato)

    112721-39-8

    pifonakina

    113478-33-4

    nonacog alfa

    124146-64-1

    mobenakina

    137463-76-4

    milodistim

    139076-62-3

    octocog alfa

    142261-03-8

    emoglobina crosfumaril

    142298-00-8

    emoctakin

    143090-92-0

    anakinra

    143631-61-2

    atexakina alfa

    145941-26-0

    oprelvekina

    148363-16-0

    epoetina omega

    148637-05-2

    cilmostim

    148641-02-5

    muplestim

    148883-56-1

    tifacogina

    149824-15-7

    ilodecakin

    154248-96-1

    iroplact

    154725-65-2

    epoetina epsilon

    156679-34-4

    lenercept

    161753-30-6

    daniplestim

    163545-26-4

    ancestim

    166089-33-4

    nagrestipen

    185243-69-0

    etanercept

    187348-17-0

    edodekin alfa

    207137-56-2

    binetrakin

    209810-58-2

    darbepoetina alfa

    222535-22-0

    alefacept

    244130-01-6

    mirostipen

    246861-96-1

    garnocestim

    261356-80-3

    epoetina delta

    332348-12-6

    abatacept

    465540-87-8

    taneptacogin alfa

    479198-61-3

    iboctadekin

    604802-70-2

    epoetina zeta

    706808-37-9

    belatacept

    3002 10 99

    0-00-0

    fibrina, bovina

    84720-88-7

    antitrombina alfa

    141752-91-2

    pegaldesleukin

    3002 90 90

    0-00-0

    tendamistat

    223577-45-5

    aviscumina

    372075-36-0

    cintredekm besudotox

    3003 20 00

    123760-07-6

    zinostatina stimalamero

    3003 31 00

    8049-62-5

    insulina-zinco sospensione (amorfa)

    8049-62-5

    insulina-zinco sospensione composta

    8049-62-5

    insulina-zinco sospensione (cristallina)

    8052-74-2

    isofano insulina

    8063-29-4

    insulina iniettabile bifasica

    3003 39 00

    0-00-0

    plusonermina

    8049-55-6

    corticotropina-zinco idrossido

    3003 40 00

    8012-34-8

    mercurofillina

    8069-64-5

    meralluride

    60135-06-0

    mercumatilina sodica

    3003 90 10

    8002-90-2

    chiniofone

    3003 90 90

    0-00-0

    fuladectina

    5779-59-9

    alazanina triclofenato

    8026-10-6

    soluzione di cloruro di sodio composto

    8026-79-7

    soluzione di lattato sodico composto

    8031-09-2

    morruato sodico

    9014-67-9

    alossiprina

    12040-73-2

    sucralox

    12182-48-8

    glucalox

    13051-01-9

    carbazocromo salicilato

    66813-51-2

    alexitolo sodico

    3004 31

    9004-10-8

    insulina iniettabile neutra

    9004-17-5

    insulina-zinco protaminato iniettabile

    9004-21-1

    prep. iniettabile di insulina zinco globina

    3203 00 10

    547-17-1

    xantofil palmitato

    3204 12 00

    3861-73-2

    anazolene sodico

    15722-48-2

    olsalazina

    3204 13 00

    92-31-9

    tolonio cloruro

    548-62-9

    metilrosanilinio cloruro

    7232-51-1

    pararosanilina embonato

    3204 19 00

    7235-40-7

    betacarotene

    3204 90 00

    1461-15-0

    oftasceina

    3402 12 00

    8001-54-5

    benzalconio cloruro

    3402 13 00

    104-31-4

    benzonatato

    9002-92-0

    lauromacrogolo 400

    9002-93-1

    octoxinolo

    9003-11-6

    polossalene

    9003-11-6

    polossamero

    9004-95-9

    cetomacrogolo 1000

    9005-64-5

    polisorbato 20

    9005-64-5

    polisorbato 21

    9005-65-6

    polisorbato 80

    9005-65-6

    polisorbato 81

    9005-66-7

    polisorbato 40

    9005-67-8

    polisorbato 60

    9005-67-8

    polisorbato 61

    9005-70-3

    polisorbato 85

    9009-51-2

    polisorbato 8

    9016-45-9

    nonoxinolo

    9017-37-2

    polisorbato 1

    57821-32-6

    menfegolo

    154362-61-5

    polisorbato 120

    3504 00 00

    9009-65-8

    solfato di protamina

    3507 90 90

    0-00-0

    eufauserase

    9000-99-1

    brinasi

    9001-00-7

    bromelaina

    9001-01-8

    kallidinogenasi

    9001-09-6

    chimopapaina

    9001-54-1

    ialuronidasi

    9001-62-1

    rizolipasi

    9001-74-5

    penicillinasi

    9002-01-1

    streptochinasi

    9002-04-4

    trombina, bovina

    9004-07-3

    chimotripsina

    9004-09-5

    fibrinolisina (umana)

    9016-01-7

    orgoteina

    9031-11-2

    tilattasi

    9039-53-6

    urochinasi

    9039-61-6

    batroxobina

    9046-56-4

    ancrodo

    9074-07-1

    promelasi

    9074-87-7

    glucarpidase

    12211-28-8

    sutilaina

    37312-62-2

    serrapeptasi

    37326-33-3

    ialosidasi

    37340-82-2

    streptodornasi

    50936-59-9

    idursulfase (idusulfase)

    51899-01-5

    ocrasi

    63551-77-9

    sfericasi

    81669-57-0

    anistreplasi

    99149-95-8

    saruplasi

    99821-44-0

    nasaruplasi

    99821-47-3

    urokinasi alfa

    104138-64-9

    agalsidase alfa

    104138-64-9

    agalsidase beta

    105857-23-6

    alteplasi

    110294-55-8

    sudismasi

    120608-46-0

    duteplasi

    130167-69-0

    pegaspargasi

    131081-40-8

    silteplasi

    133652-38-7

    reteplasi

    134774-45-1

    rasburicase

    136653-69-5

    nasaruplase beta

    143003-46-7

    alglucerasi

    143831-71-4

    dornasi alfa

    145137-38-8

    desmoteplase

    149394-67-2

    ledismasi

    151912-11-7

    amediplase

    151912-42-4

    pamiteplasi

    154248-97-2

    imiglucerasi

    155773-57-2

    pegorgoteina

    156616-23-8

    monteplasi

    159445-63-3

    nateplasi

    191588-94-0

    tenecteplase

    196488-72-9

    ranpirnase

    208576-22-1

    epafipase

    210589-09-6

    laronidase

    259074-76-5

    alfimeprase

    420784-05-0

    alglucosidase alfa

    552858-79-4

    galsulfase

    3808 94 10

    505-86-2

    cetrimide

    3824 90 64

    8063-24-9

    acriflavinio cloruro

    87806-31-3

    porfimer sodico

    3824 90 97

    1338-39-2

    sorbitano laurato

    1338-41-6

    sorbitano stearato

    1338-43-8

    sorbitano oleato

    8007-43-0

    sorbitano seschioleato

    26266-57-9

    sorbitano palmitato

    26658-19-5

    sorbitano tristearato

    107667-60-7

    polaprezinc

    3901 90 90

    25053-27-4

    apolato sodico

    3902 90 90

    71251-04-2

    surfomero

    3905 99 90

    9003-39-8

    povidone

    9003-39-8

    crospovidone

    3906 90 90

    9003-97-8

    policarbofil

    246527-99-1

    mureletecan

    3907 10 00

    54531-52-1

    polibenzarsolo

    3907 20

    9005-71-4

    polisorbato 65

    3907 20 21

    0-00-0

    pegaptanib

    187139-68-0

    pegacaristim

    198153-51-4

    peginterferone alfa-2a

    204565-76-4

    pegnartograstim

    208265-92-3

    pegfilgrastim

    215647-85-1

    peginterferone alfa-2b

    330988-75-5

    pegsunercept

    3907 20 99

    186638-10-8

    pegmusirudina

    3907 30 00

    9003-23-0

    polietadene

    3907 99

    26009-03-0

    acido poliglicolico

    3907 99 19

    41706-81-4

    poliglecaprone

    3908 90 00

    263351-82-2

    paclitaxel poliglumex

    3909 10 00

    9011-05-6

    polinossilina

    3909 40 00

    101418-00-2

    policresulene

    3911 90

    75345-27-6

    polidronio cloruro

    3911 90 19

    31512-74-0

    polixetonio cloruro

    95522-45-5

    colestilano

    3911 90 99

    28210-41-5

    tolevamer

    29535-27-1

    maletamero

    32289-58-0

    poliesanide

    41385-14-2

    leuciglumero

    52757-95-6

    sevelamero

    54063-44-4

    ferropolimalero

    56959-18-3

    glusoferron

    82230-03-3

    carbetimero

    90409-78-2

    polifeprosano

    182815-43-6

    colesevelam

    3912 31 00

    9000-11-7

    croscarmellosio

    3912 39 80

    0-00-0

    celucloral

    9004-67-5

    metilcellulosa

    3912 90 10

    9004-36-8

    cellaburato

    9004-38-0

    cellacefato

    3913 90 00

    0-00-0

    certoparina sodica

    0-00-0

    minolteparina sodica

    0-00-0

    nadroparina calcica

    0-00-0

    parnaparina sodica

    0-00-0

    pentosano polisolfato sodico

    0-00-0

    reviparina sodica

    0-00-0

    tinzaparina sodica

    8063-26-1

    destriferrone

    9004-54-0

    destrano

    9012-76-4

    poliglusam

    9015-56-9

    poligelina

    9015-73-0

    colestrano

    9041-08-1

    deligoparin sodico

    9041-08-1

    enoxaparina sodica

    9041-08-1

    ardeparina sodica

    9041-08-1

    dalteparina sodica

    9050-67-3

    sizofirano

    37209-31-7

    detralfato

    39464-87-4

    betasizofirano

    53973-98-1

    poligeenano

    56087-11-7

    destranomero

    57459-72-0

    suleparoide sodico

    57680-55-4

    gleptoferrone

    57821-29-1

    sulodexide

    64440-87-5

    cideferrone

    83513-48-8

    danaparoide sodico

    110042-95-0

    acemannano

    329306-27-6

    livaraparin calcico

    3914 00 00

    11041-12-6

    colestiramina

    50925-79-6

    colestipolo

    54182-62-6

    polacrina

    56227-39-5

    polidexide solfato

    ALLEGATO 4

    ELENCO DEI PREFISSI E SUFFISSI I QUALI, COMBINATI CON LE DCI DELL’ALLEGATO 3, DESCRIVONO I SALI, GLI ESTERI O GLI IDRATI DELLE DCI; TALI SALI, ESTERI E IDRATI SONO ESENTI DA DAZI, A CONDIZIONE CHE SIANO CLASSIFICABILI NELLA STESSA SOTTOVOCE SA A SEI CIFRE DELLA CORRISPONDENTE DCI

    Prefisso o suffisso preferito

    Sinonimi

    Eventuale nome sistematico differente

    acefurato (DCIRG)

     

    acetato (estere), furan-2-carbosilato (estere) (DCINC)

    aceglumato (DCIRG)

     

    rac-idrogeno N-acetilglutammato (DCINC)

    aceponato (DCIRG)

     

    acetato (estere), propanoato (estere) (DCINC)

    acetato

     

     

    acetonide (DCIRG)

     

    propano-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)

    acetofenide

     

    1-fenilbenzene-1,1-diilbis(ossi)

    1-acetossietile

     

    1-(acetilossi)etile

    acetonide (DCIRG)

     

    N-acetilglicinato (DCINC)

    acetilsalicilato

     

    2-(acetilossi)benzoato

    acibutato (DCIRG)

     

    acetato (estere), 2-metilpropanoato (estere) (DCINC)

    acistrato (DCIRG)

     

    acetato (estere), ottadecanoato (estere) (DCINC)

    acoxil (DCIRG)

     

    (acetilossi)metile (DCINC)

    adipato

     

    esanodioato

    alfoscerato (DCIRG)

     

    fosfato di idrogeno di(2R-2,3-diidrossipropil (DCINC)

    alideximer (DCIRG)

     

    poli([ossi(2-idrossietano-1,1-diil)]{ossi[1-(idrossimetil)etano-1,2-diil]}) parzialmente O-esterificata con gruppi carbossimetilici con alcuni amidi di gruppi carbossilici collegati al residuo di tetrapeptide (glicilglicil-L-fenilalanilglicil) (DCINC)

    allile

     

    prop-2-en-1-ile

    allilbromuro

    allilobromuro

    N-allil, bromuro (sale)

    allilioduro

    alliloioduro

    N-allil, ioduro (sale)

    alluminio

     

     

    4-amminosalicilato

    amminosalicilato

    2-idrossi-4-amminobenzoato

    ammonio

     

     

    amsonato (DCIRG)

     

    2,2'-etene-1,2-diilbis(5-amminobenzene-1-solfonato) (DCINC)

    anisatil (DCIRG)

     

    2-(4-metossifenil)-2-ossoetile (DCINC)

    antipirato

     

     

    arbamel (DCIRG)

     

    2-(dimetilammino)-2-ossoetile (DCINC)

    argina (DCIRG)

     

    30Bα-L-arginina-30Bβ-L-arginina (DCINC)

    arginina (DCI)

     

     

    aritox (DCIRG)

     

    Immunotossina ottenuta tramite accompiamento dell’MAB con la catena A della ricina (DCINC)

    ascorbato

     

     

    asparta (DCIRG)

     

    28B-acido L-aspartico (DCINC)

    aspartato

     

     

    axetil (DCIRG)

     

    rac-1-(acetilossi)etile (DCINC)

    barbiturato

     

    2,4,6(1H,3H,5H)-pirimidinetrione

    benetonide (DCIRG)

     

    N-benzoil-2-metil-β-alanina (estere), acetonide (DCINC)

    benzatina

     

    N,N'-dibenziletilenediammonio

    benzoacetato

     

     

    benzoato (DCIRG)

     

     

    benzile

     

     

    benzilbromuro

    benzilobromuro

    N-benzil, bromuro (sale)

    benzilioduro

    benziloioduro

    N-benzil, ioduro (sale)

    besilato (DCIRG)

     

    benzenesolfonato (DCINC)

    bezomil (DCIRG)

     

    (benzoilossi)metile (DCINC)

    bismuto

     

     

    borato

     

     

    bromuro (DCIRG)

     

     

    buciclato (DCIRG)

     

    trans-4-butilcicloesanocarbossilato (DCINC)

    bunapsilato (DCIRG)

     

    3,7-di-terz-butilnaftalene-1,5-disolfonato (DCINC)

    buteprato (DCIRG)

     

    butirrato (estere), propionato (estere) (DCINC)

    butile

     

     

    terz-butile

    t-butile, butile terziario

     

    estere butilico

     

     

    estere terz-butilico

    estere t-butilico, estere terziobutilico

     

    butilbromuro

    butilobromuro

    N-butil, bromuro (sale)

    butirrato

    butilato

    butanoato

    calcio

     

     

    canforato

     

    1,2,2-trimetil-1,3-ciclopentanodicarbossilato

    camsilato (DCIRG)

    canforsolfonato, canforsolfonato, R- canforsolfonato, S- canforsolfonato, canfor-10-solfonato,

    (7,7-dimetil-2-ossobiciclo[2.2.1] eptano-1-il)metanosolfonato (DCINC)

    caproato (DCIRG)

     

    esanoato (DCINC)

    carbammato

     

     

    carbesilato (DCIRG)

     

    4-solfobenzoato (DCINC)

    carbonato

     

     

    cloruro (DCIRG)

     

     

    colina

     

    (2-idrossietile)trimetilammonio

    ciclotato (DCIRG)

     

    4-metilbiciclo[2.2.2]ott-2-ene-1-carbossilato (DCINC)

    cilexetile (DCIRG)

     

    rac-1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile (DCINC)

    cinnamato

     

    3-fenilprop-2-enoato

    cipionato (DCIRG)

    ciclopentanopropionato

    3-ciclopentilpropanoato (DCINC), 3-ciclopentilpropionato

    citrato

     

    2-idrossipropano-1,2,3-tricarbossilato

    cituxetan (DCIRG)

     

    N-(4-{2(RS)-2-[bis(carbossimetil)ammino)]-3-({2-[bis(carbossimetil) = ammino]etil} (carbossimetil)ammino)propil} fenil)tiocarbamoil (DCINC)

    clofibrol (DCIRG)

     

    2-(4-clorofenossi)-2-metilpropile (DCINC)

    closilato (DCIRG)

    p-clorobenzenesulfonato

    4-clorobenzene-1-solfonato (DCINC), 4-clorobenzenesolfonato

    crobefato (DCIRG)

     

    rac-{3-[(3E)-4-metossibenzilidene]-2-(4-metossifenil)croman- 6-il fosfato(2-)} (DCINC)

    cromacato (DCIRG)

     

    2-[(6-idrossi-4-metil-2-osso-2H-cromen-7il)ossi]acetato (DCINC)

    cromesilato (DCIRG)

     

    (6,7-diidrossi-2-osso-2H-cromen-4-yl)metanosolfonato (DCINC)

    crosfumaril (DCIRG)

     

    (2E)-but-2-enedioilo (DCINC)

    ciclammato (DCIRG)

    N-cicloesilsulfamato

    cicloesilsolfamato (DCINC)

    cicloesilammina

     

     

    cicloesilammonio

     

     

    cicloesilpropionato

    cicloesanpropionato

    cicloesilpropanoato

    daloxato (DCIRG)

     

    L-alaninato (estere), (5-metil-2-osso-1,3-diossol-4-il)metile (DCINC)

    daropato (DCIRG)

    dapropato

    3-(dimetilammino)propanoato (DCINC)

    deanil (DCIRG)

     

    2-(dimetilammino)etile (DCINC)

    decanoato

     

     

    decil (DCIRG)

     

    decil (DCINC)

    defalano (DCIRG)

     

    des-1B-L-fenilalanina-insulina (DCINC)

    detemir (DCIRG)

     

    tetradecanoil (DCINC)

    dibudinato (DCIRG)

     

    2,6-di-terz-butilnaftalene-1,5-disolfonato (DCINC)

    dibunato (DCIRG)

     

    2,6-di-terz-butilnaftalene-1-solfonato (DCINC)

    dicibato (DCIRG)

     

    dicicloesilmetile carbonato (DCINC)

    dicicloesilammina

     

     

    dicicloesilammonio

     

     

    dietilammina

     

     

    dietilammonio

     

     

    diftitox (DCIRG)

     

    N-L-metionil-387-L-istidina-388-L-alanina-1-388-tossina (ceppo C7 di Corynebacterium diphtheriae) (388→2')-proteina (DCINC)

    digolil (DCIRG)

     

    2-(2-idrossietossi)etile (DCINC)

    diidrossibenzoato

     

     

    N,N-dimetil-β-alanina

    N,N-dimetil-beta-alanina

     

    dinitrobenzoato

     

     

    diolammina (DCIRG)

    dietanolammina

    2,2'-azanodiildietanolo (DCINC)

    disolfuro

     

     

    docosil (DCIRG)

     

    docosil (DCINC)

    dofosfato (DCIRG)

     

    idrogeno fosfato di ottadecile (DCINC)

    ecamato (DCIRG)

     

    N-etilcarbamato (DCINC)

    edammina (DCIRG)

     

    etano-1,2-diammina (DCINC)

    edisilato (DCIRG)

    1,2-etanodisolfonato

    etano-1,2-disolfonato (DCINC)

    embonato (DCIRG)

    pamoato, 4,4'-metilenbis(3-idrossi-2-naftoato)

    4,4'-metilenbis(3-idrossinaftalene-2-carbossilato) (DCINC)

    enantato (DCIRG)

     

    eptanoato (DCINC)

    enbutato (DCIRG)

     

    acetato (estere), butanoato (estere) (DCINC)

    epolammina (DCIRG)

    1-pirrolidinetanolo

    2-(pirrolidin-1-il)etanolo (DCINC)

    erbumina (DCIRG)

    terz-butilammina, t-butilammina, terzio butilammina

    2-metilpropan-2-ammina (DCINC)

    esilato (DCIRG)

    etanosolfonato

    etanosolfonato (DCINC)

    estolato (DCIRG)

    solfato di propionate edodecile, solfato di laurilpropionato

    propanoato (estere), solfato di dodecile (sale) (DCINC)

    etabonato (DCIRG)

     

    carbonato di etile (DCINC)

    etilbromuro

     

    N-etil, bromuro (sale)

    etile

     

     

    estere etilico

     

     

    etilammina

     

     

    etilammonio

     

     

    etilenantato

    etileptanoato

     

    etilendiammina

     

    etano-1,2-diammina

    etilesanoato

     

     

    etilioduro

     

    N-etil, ioduro (sale)

    etilsuccinato

     

     

    etilsolfato (DCIRG)

     

    solfato di etile (DCINC)

    farnesil (DCIRG)

     

    (2E,6E)-3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-il (DCINC)

    fendizoato (DCIRG)

     

    2-(6-idrossibifenil-3-carbonil)benzoato (DCINC)

    ferroso

     

     

    fluoruro

     

     

    fluorosolfonato

     

     

    formiato

     

     

    fosfatex

     

     

    fostedato (DCIRG)

     

    idrogeno fosfato di tetradecile (DCINC)

    fumarato

     

    (2E)-but-2-enodioato

    furetonide (DCIRG)

     

    1-benzofurano-2-carbossilato (estere), propano-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)

    furoato

     

    furan-2(o 3)-carbossilato

    fusidato

     

     

    gadolinio

     

     

    gamolenato (DCIRG)

     

    (6Z,9Z,12Z)-ottadeca-6,9,12-trienoato (DCINC)

    glargina (DCIRG)

     

    21A-glicina-30Bα-L-arginina-30Bβ-L-arginina (DCINC)

    glucarato

    saccarato

    (2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetraidrossiesanodioato, D-glucarato

    gluceptato (DCIRG)

    glucoeptonato

    D-glicero-D-gulo-eptonato (DCINC)

    gluconato

     

     

    glucoside

     

     

    glulisina (DCIRG)

     

    3B-L-lisina, 29B-L-acido glutammico (DCINC)

    glutammero (DCIRG)

     

    polimero di glutaraldeide (DCINC)

    glicolato

     

    idrossiacetato

    gliossilato

     

    ossoacetato

    oro

     

     

    guacile (DCIRG)

     

    2-metossifenile (DCINC)

    guanidina

     

     

    emisuccinato (DCIRG)

    succinato di idrogeno

    butanodioato di idrogeno (DCINC)

    esacetonide (DCIRG)

     

    3,3-dimetilbutanoato (estere), propan-2,2-diilbis(ossi) (DCINC)

    ibenzato (DCIRG)

     

    4-(4-idrossibenzoil)benzoato (DCINC)

    ippurato

     

    sale di N-Benzoilglicina

    iclato (DCIRG)

     

    etanolo — cloruro di idrogeno — acqua (0,5/1/0,5) (DCINC)

    idrato

     

     

    bromidrato

     

     

    cloridrato

     

     

    idrogeno

     

     

    idrossido

     

     

    idrossibenzoato

     

     

    2-(4-idrossibenzoil)benzoato

    o-(4-idrossibenzoil)benzoato

     

    idrossinaftoato (DCIRG)

     

    3-idrossinaftalene-2-carbossilato (DCINC)

    ioduro (DCIRG)

     

     

    iodio-131

     

     

    cloruro di ferro

     

     

    isetionato (DCIRG)

    2-idrossietansolfonato,

    2-idrossietano-1-solfonato (DCINC)

    isobutirrato

     

    2-metilpropanoato

    isocaproato

     

    4-metilpentanoato

    isonicotinato

     

    piridina-4-carbossilato

    isoftalato

     

    benzene-1,3-dicarbossilato

    isopropionato

     

     

    isopropile

     

    propan-2-il

    lattato

     

    2-idrossipropanoato

    lattobionato

     

    4-O-(β-D-galattopiranosil)-D-gluconato

    laurato (DCIRG)

     

    dodecanoato (DCINC)

    laurile (DCIRG)

     

    dodecile (DCINC)

    laurilsolfato (DCIRG)

    solfato di laurile

    solfato di dodecile (DCINC)

    levulinato

     

    4-ossopentanoato

    lisetil (DCIRG)

     

    L-lisinato (estere), dietil (estere) (DCINC)

    lisicol (DCIRG)

     

    {N-[(5S)-5-carbossi-5-(3α,7α,12α-triidrossi-5β-colan-24-amido)pentil]carbamotioil}ammino (DCINC)

    lispro (DCIRG)

     

    28B-L-lisina-29B-L-prolina (DCINC)

    litio

     

     

    lutezio

     

     

    lisinato

    lisina (INN)

     

    mafenatox (DCIRG)

     

    (227-alanine) enterotossina A (Staphylococcus aureus) (DCINC)

    magnesio

     

     

    malato

     

    idrossibutandioato

    maleato

     

    (Z)-but-2-enoato

    malonato

     

    propandioato

    mandelato

     

    2-idrossi-2-fenilacetato, α-idrossibenzenacetato

    medoxomil (DCIRG)

     

    (5-metil-2-osso-1,3-diossol-4-il)metile (DCINC)

    megallato (DCIRG)

     

    3,4,5-trimetossibenzoato (DCINC)

    meglumina (DCI)

    N-metiglucammina

    1-deossi-1-metilammino-D-glucitolo

    merpentano (DCIRG)

     

    {N,N'-[1-(3-ossopropil)etano-1,2-diil]bis(2-solfanilacetamidato)}(4-) (DCINC)

    mertansina (DCIRG)

     

    tetrachis{(4RS)-4[(3-{[(1S)-2-{[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-cloro-21-idrossi-12,20-dimetossi-2,5,9,16-tetrametil-8,23-diosso-4,24-diossa-9,22-diazatetraciclo[19.3.1.110,14.03,5] esacosa-10,12,14(26),16,18-pentaen-6-il]ossi}-1-metil-2-ossoetil]metilammino}-3-ossopropil)disolfanil]pentanoil} (DCINC)

    mesilato (DCIRG)

    metanosolfonato

    Metanosolfonato (DCINC)

    metembonato (DCIRG)

     

    4,4'-metilenbis(3-metossinaftalene-2-carbossilato) (DCINC)

    metonitrato (DCIRG)

     

    N-metil, nitrato (sale) (DCINC)

    estere di metile

     

     

    metilbromuro (DCIRG)

    bromuro di metile

    N-metil, bromuro (sale) (DCINC)

    metilendisalicilato

     

    metilenbis(2-idrossibenzoato)

    metilsolfato (DCIRG)

     

    solfato di metile (DCINC)

    metioduro (DCIRG)

    metilioduro

    N-metil, ioduro (sale) (DCINC)

    mofetil (DCIRG)

     

    2-(morfolin-4-il)etile (DCINC)

    mucato

    galattarato, meso-galattarato

    2,3,4,5-tetraidrossiesano-1,6-dioato

    nafato

    sodio formiato

    formilossi (estere), sodio (sale)

    napadisilato (DCIRG)

    1,5-naftalendisolfonato,

    naftalen-1,5-disolfonato (DCINC)

    napsilato (DCIRG)

    2-naftalensolfonato

    naftalen-2-solfonato (DCINC)

    nicotinato (DCIRG)

     

    piridina-3-carbossilato (DCINC)

    nitrato

     

     

    nitrobenzoato

     

     

    ottil (DCIRG)

     

    ottil (DCINC)

    olammina (DCIRG)

    etanolammina

    2-amminoetanolo (DCINC)

    oleato (DCIRG)

     

    (9Z)-ottadec-9-enoato (DCINC)

    orotato

     

    1,2,3,6-tetraidro-2,6-diossopirimidina-4-carbossilato

    ossalato

     

     

    ossido

     

     

    ossoglurato (DCIRG)

     

    2-ossoidrogenopentanodioato (DCINC)

    palmitato (DCIRG)

     

    esadecanoato (DCINC)

    pantotenato

     

    N-(2,4-diidrossi-3,3-dimetil-1-ossobutil)-β-alaninato

    pegolo (DCIRG)

     

    α-(2-carbossietil)-ω-metossipoli(ossietano-1,2-diil) (DCINC)

    pendetide (INN)

     

     

    pentexile (DCIRG)

    pivetil

    (RS)-1-[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]etile (DCINC)

    perclorato (DCIRG)

     

     

    fenilpropionato

     

     

    fosfato

    ortofosfato

     

    fosfito

     

     

    ftalato

     

    benzene-1,2-dicarbossilato

    picrato

     

    2,4,6-trinitrobenzene-1-olato

    pivalato (DCIRG)

    trimetilacetato

    2,2-dimetilpropanoato (estere) (DCINC)

    pivoxetil (DCIRG)

     

    rac-1-[(2-metossi-2-metilpropanoil)ossi]etile (DCINC)

    pivoxil (DCIRG)

    (pivaloilossi)metile

    [(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metile (DCINC)

    poliglumex (DCIRG)

     

    [poli(L-acido glutammico)z — (L-glutammato-γ-estere) — poli(L-acido glutammico)i]n (DCINC)

    potassio (DCIRG)

     

    potassio (DCINC)

    propionato

     

    propanoato

    propile

     

     

    estere propilico

     

     

    proxetil (DCIRG)

     

    rac-1-{[(propan-2-ilossi)carbonil]ossi}etile (DCINC)

    piridilacetato

     

    piridinilacetato

    chinato

     

    1,3,4,5-tetraidrossicicloesanocarbossilato

    raffimero (DCIRG)

     

    (2S,4R,6R,8S,11S,13S)-2,4,8,13-tetrachis(idrossimetil)-4,6,11-tris(ilometil)-3,5,7,10,12-pentaossatetradecano-1,14-diil (DCINC)

    resinato

    abietato

    (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimetil-7-(1-metiletil)-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-decaidro-1-fenantrenecarbossilato

    salicilato (DCIRG)

     

    2-idrossibenzoato (DCINC)

    saliciloilacetato

     

    2-idrossibenzoilacetato

    seschioleato (DCIRG)

     

    (9Z)-ottadec-9-enoato(1,5) (DCINC)

    sodio (DCIRG)

     

     

    soproxil (DCIRG)

     

    {[(propan-2-ilossi)carbonil]ossi}metile (DCINC)

    steaglato (DCIRG)

     

    2-(ottadecanoilossi)acetato (estere) (DCINC)

    stearato (DCIRG)

     

    ottadecanoato (DCINC)

    stinoprato (DCIRG)

     

    N-acetilcisteinato (sale), propanoato (estere) (DCINC)

    succinato

     

    butanodioato

    succinil (DCIRG)

     

    3-carbossipropanoile (DCINC)

    succinil

     

    butanodioil

    sudotox (DCIRG)

     

    248-L-istidina-249-L-metionina-250-L-alanina-251-acido-L-glutammico-248-613-essotossina A (Pseudomonas aeruginosa ridotta) (DCINC)

    suleptanato (DCIRG)

     

    8-[metil(2-solfoetil)ammino]-8-ossooctanoato (estere), sale monosodico (DCINC)

    solfato (DCIRG)

     

     

    solfinato

     

     

    solfito

     

     

    solfobenzoato

     

     

    3-solfobenzoato

     

     

    solfosalicilato

     

    2-idrossisolfobenzoato

    sulfossilato (DCIRG)

     

    solfinometile, sale monosodico (DCINC)

    tafenatox (DCIRG)

     

    enterotossina A (Staphylococcus aureus) (DCINC)

    tannato

     

     

    tartrato (DCIRG)

    L-tartrato

    (2R,3R)-2,3-diidrossibutanodioato (DCINC), L-tartarato

    D-tartrato

     

    (2S,3S)-2,3-diidrossibutanodioato, D-tartarato

    tebutato (DCIRG)

    terz-butilacetato, acetato di t-butil, acetato di terziobutile

    3,3-dimetilbutanoato (DCINC)

    tenoato (DCIRG)

     

    tiofene-2-carbossilato (DCINC)

    teoclato (DCIRG)

    8-cloroteofillinato

    8-cloro-1,3-dimetil-2,6-diosso-3,6-diidro-1H-purin-7-(2H)-uro (DCINC)

    teprosilato (DCIRG)

     

    3-(1,3-dimetil-2,6-diosso-1,2,3,6-tetraidro-7H-purin-7-il)propano-1-solfonato (DCINC)

    tetraidroftalato

     

    cicloesene-1,2-dicarbossilato

    tetraxetan (DCIRG)

     

    [4,7,10-tris(carbossimetil)-1,4,7,10-tetraazaciclodec-1-il]acetil (DCINC)

    tiocianato

     

     

    tidoxil (DCIRG)

     

    rac-2-(decilossi)-3-(dodecilsulfanil)propil (DCINC)

    tiuxetan (DCIRG)

     

    N-(4-{(2S)-2-[bis(carbossimetil)ammino]-3-[(2RS)-{2-[bis(carbossimetil)ammino]propil}(carbossimetil)ammino]propil}fenil) tiocarbamoil (DCINC)

    tocoferile (DCIRG)

     

    rac-(2R)-2,5,7,8-tetrametil-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetiltridecil]croman-6-il (DCINC)

    tofesilato (DCIRG)

     

    3-(1,3-dimetil-2,6-diosso-1,2,3,6-tetraidro-7H-purin-7-il)etano-1-solfonato (DCINC)

    tosilato (DCIRG)

    p-toluenesolfonato

    4-metilbenzene-1-solfonato (DCINC)

    triclofenato (DCIRG)

     

    2,4,5-triclorofenolato (DCINC)

    triflutato (DCIRG)

     

    trifluoroacetato (DCINC)

    trioleato (DCIRG)

     

    tris[(9Z)-ottadec-9-enoato] (DCINC)

    tristearato (DCIRG)

     

    tris(ottadecanoato) (DCINC)

    trolammina (DCIRG)

    trietanolammina

    2,2',2''-nitrilotrietanolo (DCINC)

    trometamolo (DCI)

    trometammina

    2-ammino-2-(idrossimetil)propano-1,3-diol, tris(idrossimetil)metilammina

    troxundato (DCIRG)

     

    [2-(2-etossietossi)etossi]acetato (DCINC)

    undecilato (DCIRG)

     

    undecanoato (DCINC)

    undecilenato (DCIRG)

     

    undec-10-enoato (DCINC)

    valerato (DCIRG)

     

    pentanoato (DCINC)

    xinafoato (DCIRG)

     

    1-idrossinaftalene-2-carbossilato DCINC)

    zinco

     

     

    ALLEGATO 5

    SALI, ESTERI E IDRATI DI DCI NON CLASSIFICATI NELLA STESSA VOCE SA DELLA CORRISPONDENTE DCI E CHE SONO ESENTI DA DAZIO

    Codice SA

    DCI

    Sale, estere o idrato della DCI

    Codice SA

    CAS RN

    2925.29

    arginina

     

     

     

    2922.42

    acido glutamico

    L-glutammato di arginina

    2925.29

    4320-30-3

    2918.99

    carbenoxolone

    carbenoxolone, sale di dicolina

    2923.10

    74203-92-2

    2909.49

    clorfenesina

    carbammato di clorfenesina

    2924.29

    886-74-8

    2907.29

    dienestrolo

    di(acetato) di dienestrolo

    2915.39

    84-19-5

    2907.29

    dietilstilbestrolo

    dibutirrato di dietilstilbestrolo

    2915.60

    74664-03-2

     

    dipropionato di dietilstilbestrolo

    2915.50.00

    130-80-3

    2918.99

    enoxolone

    diidrogenofosfato di enoxolone

    2919.90

    18416-35-8

    2905.51

    etclorvinolo

    carbammato di etclorvinolo

    2924.19

    74283-25-3

    2907.29

    exestrolo

    dibutirrato di exestrolo

    2915.60

    36557-18-3

     

    dipropionato di exestrolo

    2915.50.00

    59386-02-6

    2934.91

    fenmetrazina

    teoclato di fenmetrazina

    2939.59

    13931-75-4

    ALLEGATO 6

    ELENCO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI INTERMEDI, VALE A DIRE COMPOSTI UTILIZZATI PER LA FABRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI FINITI, CHE SONO ESENTI DA DAZIO

    Codice NC

    CAS RN

    Denominazione

    2843 30 00

    12192-57-3

    (alfa-D-glucopiranosiltio)oro

    2844 40 30

    82407-94-1

    1-[4-(2-dimetilamminoetossi)[14C]fenil)]-1,2-difenilbutan-1-olo

    2902 19 80

    6746-94-7

    etinilciclopropano

    2903 59 80

    7051-34-5

    bromometilciclopropano

    2903 69 90

    620-20-2

    alfa,3-diclorotoluene

    3312-04-7

    1-cloro-4,4-bis(4-fluorofenil)butano

    42074-68-0

    1-cloro-2-(clorodifenilmetil)benzene

    76283-09-5

    alfa,4-dibromo-2-fluorotoluene

    2904 90 85

    121-17-5

    4-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-3-nitrotoluene

    4714-32-3

    1-nitro-4-(1,2,2,2-tetracloroetil)benzene

    2905 22 90

    505-32-8

    3,7,11,15-tetrametilesadec-1-en-3-olo

    1113-21-9

    (6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametilesadeca-1,6,10,14-tetraen-3-olo

    7212-44-4

    3,7,11-trimetildodeca-1,6,10-trien-3-olo

    2905 29 90

    2914-69-4

    (S)-but-3-in-2-olo

    173200-56-1

    (E)-6,6-dimetilhept-2-en-4-yn-1-olo

    2905 49 10

    1947-62-2

    (2R,3R)-1,4-bis(mesilossi)butan-2,3-diolo

    2905 59 10

    75-89-8

    2,2,2-trifluoroetanolo

    920-66-1

    1,1,1,3,3,3-esafluoropropan-2-olo

    54322-20-2

    4-cloro-1-idrossibutan-1-solfonato di sodio

    148043-73-6

    4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-olo

    2905 59 99

    57090-45-6

    (R)-3-cloropropan-1,2-diolo

    60827-45-4

    (2S)-3-cloropropano-1,2-diolo

    2906 29 00

    1570-95-2

    2-fenilpropan-1,3-diolo

    104265-58-9

    p-toluensolfonato di 2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-idrossi-1-isopropil-1,2,3,4-tetraidro-2-naftil]etile

    127852-28-2

    (1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etan-1-olo

    167155-76-2

    1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tetraidrodibenzo[a, e]ciclopropa[c][7]annulen-6-olo

    2907 19 90

    27673-48-9

    5,8-diidro-1-naftolo

    2907 29 00

    700-13-0

    2,3,5-trimetilidrochinone

    2909 30 38

    3259-03-8

    1-(2-bromoetossi)-2-etossibenzene o ossido di 2-bromoetile 2-etossifenile

    5111-65-9

    ossido di 6-bromo-2-naftile e metile

    2909 30 90

    3383-72-0

    ossido di 2-cloroetile e 4-nitrofenile

    31264-51-4

    ossido di 3-cloropropile e 2,5-xilile

    165254-21-7

    1,2-bis{2-[2-(2-metossietossi)etossi]etossi}-4,5-dinitrobenzene

    2909 49 90

    170277-77-7

    metanosolfonato di (3S)-3-[2-(mesilossi)etossi]-4-(tritilossi)butile

    2909 50 90

    63659-16-5

    4-[2-(ciclopropilmetossi)etil]fenolo

    83682-27-3

    2-idrossi-1-(4-idrossi-3-metossifenil)propan-2-solfonato di sodio

    2910 30 00

    51594-55-9

    (R)-1-cloro-2,3-epossipropano

    2910 90 00

    56718-70-8

    ossido di 2,3-epossipropile e 4-(2-metossietil)fenile

    129940-50-7

    (S)-[(tritilossi)metil]ossirano

    2911 00 00

    1132-95-2

    1,1-diisopropossicicloesano

    20627-73-0

    alfa,alfa-dimetossi-2-nitrotoluene

    94158-44-8

    1,1-dimetossi-2-(2-metossietossi)etano

    2912 29 00

    38849-09-1

    3-(9,10-diidro-9,10-etanoantracen-9-il)acrilaldeide

    2912 49 00

    1620-98-0

    3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzaldeide

    2144-08-3

    2,3,4-triidrossibenzaldeide

    3453-33-6

    6-metossi-2-naftaldeide

    2913 00 00

    80565-30-6

    4'-clorobifenile-4-carbaldeide

    2914 39 00

    645-13-6

    4-metilvalerofenone

    1210-35-1

    10,11-diidro-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one

    2222-33-5

    5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-one

    2914 40 90

    80-75-1

    11-alfa-idrossipregn-4-en-3,20-dione

    85700-75-0

    11-alfa,17,21-triidrossi-16-beta-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

    2914 50 00

    104-20-1

    4-(4-metossifenil)butan-2-one

    981-34-0

    9-beta,11-beta-epossi-17-alfa,21-diidrossi-16-beta-metilenpregna-1,4-dien-3,20-dione

    1078-19-9

    6-metossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone

    2107-69-9

    5,6-dimetossiindan-1-one

    4495-66-3

    1-[4-(benzilossi)fenil]propan-1-one

    17720-60-4

    1-(2,4-diidrossifenil)-2-(4-idrossifenil)etan-1-one

    24916-90-3

    9-beta,11-beta-epossi-17,21-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

    28315-93-7

    5-idrossi-1,2,3,4-tetraidro-1-naftone

    82499-20-5

    (1R)-1-idrossi-1-(3-idrossifenil)acetone

    2914 70 00

    534-07-6

    1,3-dicloroacetone

    2196-99-8

    2-cloro-1-(4-metossifenil)etan-1-one

    2350-46-1

    1-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)butan-1-one

    3874-54-2

    4-cloro-4'-fluorobutirrofenone

    4252-78-2

    2,2',4'-tricloroacetofenone

    26771-69-7

    2-metossi-1-[4-(trifluorometile)fenil]etan-1-one

    43076-61-5

    4'-terz-butil-4-clorobutirrofenone

    43229-01-2

    1-[4-(benzilossi)-3-nitrofenil]-2-bromoetan-1-one

    62932-94-9

    2-bromo-1-[4-idrossi-3-(idrossimetil)fenil]etan-1-one

    79836-44-5

    4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one

    83881-08-7

    21-cloro-9-beta,11-beta-epossi-17-idrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

    124379-29-9

    (4S)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-diidronaftalen-1(2H)-one

    135306-45-5

    1-(3,5-difluorofenil)propan-1-one

    150587-07-8

    21-benzilossi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metilpregna-1,4-dien-3,20-dione

    151265-34-8

    21-cloro-16-alfa-metilpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dione

    153977-22-1

    trans-2-cloro-3-[4-(4-clorofenil)cicloesil]-1,4-naftochinone

    162548-73-4

    4,6-difluoroindan-1-one

    190965-45-8

    (2-bromo-5-propossifenil)(2-idrossi-4-metossifenil)metanone

    2915 39 80

    910-99-6

    acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile

    979-02-2

    acetato di 20-ossopregna-5,16-dien-3-beta-ile

    2243-35-8

    acetato di 2-oxo-2-feniletile

    7753-60-8

    acetato di 17-alfa-idrossi-3,20-diossopregna-4,9(11)-dien-21-ile

    10106-41-9

    acetato di 17-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4,9(11)-trien-21-ile

    24085-06-1

    acetato di 2-acetossi-5-acetilbenzile

    24510-54-1

    acetato di 17-alfa-idrossi-16-alfa-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile

    24510-55-2

    acetato di 17-alfa-idrossi-16-beta-metil-3,20-diossopregna-1,4-dien-21-ile

    37413-91-5

    acetato di 3,20-diossopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ile

    60176-77-4

    acetato di (1S,4R)-4-idrossiciclopent-2-en-1-ile

    127047-77-2

    acetato di 2-(acetossimetil)-4-iodobutile

    131266-10-9

    acetato di 2-(acetossimetil)-4-(benzilossi)butile

    2915 50 00

    158894-67-8

    propionato di 1-bromo-2-metilpropile

    2915 90 20

    638-41-5

    cloroformiato di pentile

    7693-41-6

    cloroformiato di 4-metossifenile

    2915 90 80

    18997-19-8

    pivalato di clorometile

    2916 20 00

    3721-95-7

    acido ciclobutancarbossilico

    122665-97-8

    acido 4,4-difluorocicloesano-1-carbossilico

    2916 31 00

    132294-16-7

    (2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanone

    132294-17-8

    (1S,2S,3S)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutanolo

    2916 39 00

    1716-12-7

    4-fenilbutanoato di sodio

    2417-72-3

    4-(bromometil)benzoato di metile

    2444-36-2

    acido (2-clorofenil)acetico

    2901-13-5

    2-metil-2-fenilpropanoato di etile

    4276-85-1

    acido 2-(2,4,6-triisopropilfenil)acetico

    37742-98-6

    acido 4-bromo-2,2-difenilbutirrico

    49708-81-8

    acido trans-4-(p-clorofenil)cicloesancarbossilico

    55332-37-1

    acido (S)-2-(4-fluorofenil)-3-metilbutirrico

    110877-64-0

    acido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico

    114772-40-6

    4'-(bromometil)bifenil-2-carbossilato di terz-butile

    119916-27-7

    acido 4,6-dibromo-3-fluoro-o-toluico

    141109-25-3

    acido 2-bromo-2-(2-clorofenil)acetico

    2917 19 10

    0-00-0

    bis(malonato di 4-nitrobenzile) di magnesio, diidrato

    2917 19 90

    6065-63-0

    dipropilmalonato di dietile

    28868-76-0

    cloromalonato di dimetile

    48059-97-8

    acido (E)-ott-4-en-1,8-dioico

    71170-82-6

    3-bromopropan-1,1,1-tricarbossilato di trietile

    2917 39 80

    21601-78-5

    idrogenofenilmalonato di fenile

    27932-00-9

    idrogenofenilmalonato di indan-5-ile

    2918 13 00

    2743-38-6

    acido dibenzoil-L-tartarico

    2918 16 00

    11116-97-5

    gluconato lattato di calcio

    2918 19 85

    138-59-0

    acido (3R,4S,5R)-3,4,5-triidrossicicloes-1-ene-1-carbossilico

    611-71-2

    acido D-mandelico

    3976-69-0

    (R)-3-idrossibutirrato di metile

    4335-77-7

    acido cicloesil(idrossi)fenilacetico

    4358-88-7

    DL-mandelato di etile

    20585-34-6

    acido (2S)-cicloesil(idrossi)fenilacetico

    29169-64-0

    formiato di (R)-alfa-(clorocarbonil)benzile

    36394-75-9

    acetato di (S)-alfa-cloroformiletile

    52950-18-2

    acido (2R)-(2-clorofenil)idrossiacetico

    56188-04-6

    acido {(1R,3R,5S)-3,5-diidrossi-2-[(E)-(3S)-3-idrossiott-1-enil]ciclopentil}acetico

    77550-67-5

    (3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-8-[(2S)-2-metilbutirrilossi]-1-naftil}-3,5-diidrossieptanoato di ammonio

    90315-82-5

    (R)-4-fenil-2-idrossibutirrato di etile

    111969-64-3

    diidrossiacetato di (1R,2S,5R)-2-isopropil-5-metilcicloesile o gliossilato di timolo

    139893-43-9

    (3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetilbutirrilossi)-1,2,6,7,8,8a-esaidro-2,6-dimetil-1-naftil]-3,5-diidrossieptanoato di ammonio

    157604-22-3

    (2S,3R)-2-idrossi-3-isobutilsuccinato di disodio

    2918 29 80

    3943-89-3

    3,4-diidrossibenzoato di etile

    167678-46-8

    acetato di 3-cloroformil-o-tolile

    168899-58-9

    acido 3-acetossi-o-toluico

    2918 30 00

    302-97-6

    acido 3-ossoandrost-4-en-17-beta-carbossilico

    1944-63-4

    acido 3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metil-1,5-diossoottaidro-1H-inden-4-il]propionico

    22161-86-0

    acido (RS)-2-(3-benzoilfenil)propionico

    39562-16-8

    (E)-2-(3-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato di etile

    39562-17-9

    2-(3-nitrobenziliden)-3-ossobutirrato di metile

    39562-22-6

    2-metossietile (E)-2-(3-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato

    39562-27-1

    (2E)-2-(2-nitrobenzilidene)-3-oxobutanoato di metile

    56105-81-8

    acido (R)-2-(3-benzoilfenil)propionico

    64920-29-2

    2-osso-4-fenilbutirrato di etile

    78834-75-0

    7-cloro-2-ossoeptanoato di etile

    121873-00-5

    3-(2-cloro-4,5-difluorofenil)-3-idrossiacrilato di etile

    134176-18-4

    2-oxobiciclo[3.1.0]esano-6-carbossilato di etile

    149437-76-3

    acido 5-(4-fluorofenil)-5-oxopentanoico

    2918 99 90

    87-13-8

    etossimetilenmalonato di dietile

    1217-67-0

    acido (4-butirril-2,3-diclorofenossi)acetico

    13335-71-2

    acido (2,6-dimetilfenossi)acetico

    26159-31-9

    acido (RS)-2-(6-metossi-2-naftil)propionico

    28416-82-2

    acido 6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-diidrossi-16-alfa-metil-3-ossoandrosta-1,4-dien-17-beta-carbossilico

    29754-58-3

    5-gliossiloilsalicilato di metile, idrato

    30131-16-9

    acido 4-(4-fenilbutossi)benzoico

    33924-48-0

    5-cloro-o-anisato di metile

    40098-26-8

    7-[(3RS)-3-idrossi-5-ossociclopent-1-enil]eptanoato di metile

    70264-94-7

    4-(bromometil)-m-anisato di metile

    105560-93-8

    (2R,3S)-2,3-epossi-3-(4-metossifenil)propionato di metile

    111006-10-1

    3,4-epossibutirrato di isobutile

    150726-89-9

    (2-metossifenossi)malonato di dimetile

    204254-96-6

    (1S,5R,6S)-5-(1-etilpropossi)-7-ossabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carbossilato di etile

    2920 90 10

    16606-55-6

    carbonato di (R)-propilene

    35180-01-9

    carbonato di clorometile e isopropile

    80841-78-7

    4-(clorometil)-5-metil-1,3-diossolo-2-one

    208338-09-4

    2,2-diossido di (4R,5R)-4,5-bis(mesilossimetil)-1,3,2-diossatiolano

    2920 90 85

    55-91-4

    fluorofosfato di diisopropile

    163133-43-5

    4-(nitroossi)butil (2S)-2-(6-metossi-2-naftil)propanoato

    2921 19 80

    4261-68-1

    (2-cloroetil)diisopropilammina, cloridrato

    5407-04-5

    cloruro di 3-cloropropildimetilammonio

    2921 29 00

    100-36-7

    2-amminoetildietilammina

    156886-85-0

    N,N'-bis[3-(etilammino)propil]propan-1,3-diammina, tetracloridrato

    2921 30 10

    167944-94-7

    1-[(S)-2-(terz-butossicarbonil)-3-(2-metossietossi)propil]ciclopentancarbossilato di cicloesilammonio

    2921 42 10

    671-89-6

    dicloruro di 4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonile

    2921 43 00

    393-11-3

    alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro-m-toluidina

    2921 49 10

    328-93-8

    alfa,alfa,alfa,alfa',alfa',alfa'-esafluoro-2,5-xilidina

    54396-44-0

    alfa',alfa',alfa'-trifluoro-2,3-xilidina

    2921 49 80

    103-67-3

    benzil(metil)ammina

    1614-57-9

    cloruro di 3-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-ilpropil)dimetilammonio

    3789-59-1

    (1S)-1-fenilpropan-1-ammina

    33881-72-0

    trietilanilina

    69385-30-4

    2,6-difluorobenzilammina

    79617-99-5

    cloruro di trans-(+-)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil(metil)ammonio

    81972-27-2

    3-(triclorovinil)anilina, cloridrato

    84467-54-9

    1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina

    129140-12-1

    1-etil-1,4-difenilbut-3-enilammina

    132173-07-0

    (Z)-N-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]-N-etilcicloesilammina, cloridrato

    166943-39-1

    metil(4'-nitrofenetil)ammina, cloridrato

    259729-93-6

    (1R)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina, D-tartarato (1:1)

    389056-74-0

    (1S)-1-[1-(4-clorofenil)ciclobutil]-3-metilbutan-1-ammina, D-tartarato (1:1)

    2921 59 90

    122-75-8

    di(acetato) di N,N'-dibenziletilendiammonio

    140-28-3

    diacetato di N,N'-dibenziletano-1,2-diammina

    2922 19 80

    534-03-2

    2-amminopropan-1,3-diolo

    1159-03-1

    5-(3-dimetilamminopropil)-10,11-diidrodibenzo[a,d]cicloepten-5-olo

    23323-37-7

    1-desossi-1-(ottilammino)-D-glucitolo

    35320-23-1

    (2R)-2-amminopropan-1-olo

    38345-66-3

    (2S,3R)-4-dimetilammino-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo

    42142-52-9

    3-(metilammino)-1-fenilpropan-1-olo

    54527-65-0

    acetoacetato di 2-[benzil(metil)ammino]etile

    56796-66-8

    4-(benzilossi)-α1-[(terz-butilammino)metil]benzene-1,3-dimetanolo

    58997-87-8

    2-(dimetilammino)-2-fenilbutan-1-ol

    68047-07-4

    4'-[2-(dimetilammino)etossi]-2-fenilbutirrofenone

    83647-29-4

    3-{(Z)-1-[4-(2-dimetilamminoetossi)fenil]-2-fenilbut-1-enil}fenolo

    114247-09-5

    (3R)-N-metil-3-fenil-3-[4-(trifluorometil)fenossi]propan-1-ammina, cloridrato

    115287-37-1

    N-metil-N-(4-nitrofenetil)-2-(4-nitrofenossi) etan-1-ammina

    126456-43-7

    (1S,2R)-1-amminoindan-2-olo

    151807-53-3

    (1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutilammina

    151851-75-1

    (R)-2-ammino-2-etilesan-1-olo

    154598-58-0

    (S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-in-2-olo

    168960-19-8

    ((1S,4R)-4-amminociclopent-2-en-1-il)metanolo, cloridrato

    214353-17-0

    1-(2-ammino-5-clorofenil)-2,2,2-trifluoroetano-1,1-diol, cloridrato

    467426-34-2

    metansolfonato di (2S)-2-(2-ammino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-olo (1,5:1)

    2922 29 00

    120-20-7

    3,4-dimetossifenetilammina

    55174-61-3

    beta-metil-3,4-dimetossifenetilammina

    115256-13-8

    4-(1-{[2-(4-amminofenossi)etil]metilammino}etil)anilina

    188690-84-8

    acido (2S)-idrossi(fenil)acetico — (2R)-N-benzil-1-(4-metossifenil)propan-2-ammina (1:1) (sale)

    202197-26-0

    3-cloro-4-[(3-fluorobenzil)ossi]anilina

    2922 39 00

    784-38-3

    2-ammino-5-cloro-2'-fluorobenzofenone

    2011-66-7

    2-ammino-2'-cloro-5-nitrobenzofenone

    2958-36-3

    2-ammino-2',5-diclorobenzofenone

    14189-82-3

    (2E)-3-(N-metilanilino)acrilaldeide

    156732-13-7

    (S)-5-ammino-2-(dibenzilammino)-1,6-difeniles-4-en-3-one

    2922 41 00

    113403-10-4

    desibuprofene lisina (DCIM)

    2922 49 95

    56-12-2

    acido 4-amminobutirrico

    875-74-1

    D-alfa-fenilglicina

    949-99-5

    3-(4-nitrofenil)-L-alanina

    961-69-3

    (R)-N-(3-etossi-1-metil-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicina di potassio

    1118-89-4

    L-glutammato di dietile, cloridrato

    13291-96-8

    (R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di sodio

    14205-39-1

    3-amminocrotonato di metile

    20763-30-8

    2-cicloesa-1,4-dienilglicina

    26774-89-0

    2-(cicloesa-1,4-dien-1-il)-2-[((E)-1-metossi-1-oxobut-2-en-2-il)ammino]acetato di sodio

    34582-65-5

    (R)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)-2-fenilglicinato di potassio

    35453-19-1

    acido 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftalico

    37441-29-5

    dicloruro di 5-ammino-2,4,6-triiodoisoftaloile

    39878-87-0

    cloruro di (-)-alfa-(cloroformil)benzilammonio

    42854-62-6

    L-alaninato di benzile--acido p-toluensolfonico (1:1)

    54527-73-0

    3-amminobut-2-enoato di 2-(N-metilbenzilammino)etile

    67299-45-0

    tosilato di cis-4-(benzilossicarbonil)cicloesilammonio

    81677-60-3

    (4-nitrofenil)-L-alaninato di metile

    82717-96-2

    (S,S)-N-(1-etossicarbonil-3-fenilpropil)alanina

    119916-05-1

    3-ammino-4,6-dibromo-o-toluato di metile

    128013-69-4

    acido 3-(amminometil)-5-metilesanoico

    154772-45-9

    (S)-3-amminopent-4-inoato di etile, cloridrato

    209216-09-1

    acido 2-amminobiciclo[3.1.0]esane-2,6-dicarbossilico, idrato

    223445-75-8

    acido [(3S,4S)-1-(amminometil)-3,4-dimetilciclopentil]acetico

    2922 50 00

    0-00-0

    2-(2-cloro-4,5-difluorobenzoil)-3-(2,4-difluoroanilino)acrilato di etile

    7206-70-4

    acido 4-ammino-5-cloro-2-metossibenzoico

    16589-24-5

    4-[1-idrossi-2-(metilammino)etil]fenolo--acido L-tartarico (2:1)

    22818-40-2

    D-2-(4-idrossifenil)glicina

    24085-03-8

    2-[benzil(terz-butil)ammino]-1-(alfa,4-diidrossi-m-tolil)etanolo

    24085-08-3

    cloruro di benzil(terz-butil)(4-idrossi-3-idrossimetil-4-ossofenetil)ammonio

    26787-84-8

    (R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di sodio

    35205-50-6

    4'-benzilossi-2-[(1-metil-2-fenossietil)ammino]propiofenone, cloridrato

    50293-90-8

    4-[(1R)-2-(terz-butilammino)-1-idrossietil]-2-(idrossimetil)fenolo, cloridrato

    59338-84-0

    4-ammino-5-nitro-o-anisato di metile

    62023-62-5

    acido (2S,3S)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutanoico

    69416-61-1

    (R)-2-(4-idrossifenil)-N-(1-metil-3-metossi-3-ossoprop-1-enil)glicinato di potassio

    71786-67-9

    2-[benzil(metil)ammino]-1-(3-idrossifenil)etan-1-one, cloridrato

    79814-47-4

    (2S,3R)-3-ammino-2-[(S)-(1-idrossietil)]idrogenoglutarato di metile

    90005-55-3

    3'-ammino-2'-idrossiacetofenone, cloridrato

    96072-82-1

    1-[4-(benzilossi)fenil]-2-[(4-fenilbutan-2-il)ammino]propan-1-one

    121524-09-2

    ((7S)-7-{[(2R)-2-(3-clorofenil)-2-idrossietil]ammino}-5,6,7,8-tetraidro-2-naftilossi)acetato di etile, cloridrato

    174607-68-2

    (1R)-1-[4-(benzilossi)-3-(idrossimetil)fenil]-2-(terz-butilammino)etan-1-olo

    196810-09-0

    N-(2-benzoilfenil)-L-tirosinato di metile

    653574-13-1

    N-(benzilossicarbonil)valil-D-alloisoleuciltreonilnorvalinate di metile

    2923 20 00

    4235-95-4

    1,2-dioleoile-sn-glicero-3-fosfocolina

    77286-66-9

    2-O-metil-1-O-octadecil-sn-glicero-3-fosfocolina

    2924 19 00

    590-63-6

    cloruro di 2-carbammoilossipropiltrimetilammonio

    5422-34-4

    N-(2-idrossietil)lactammide

    5794-13-8

    L-asparagina, idrato

    89182-60-5

    1-deossi-1-formamidohexitol

    90303-36-9

    N-[N-(terz-butossicarbonil)-L-alanil]-L-alanina, idrato

    116833-20-6

    2-(etilmetilammino)acetammide

    125496-24-4

    acido (S)-3-formammido-2-formilossipropionico

    153758-31-7

    (2S)-2-ammino-3-idrossi-N-pentilpropionammide--acido ossalico (1:1)

    162537-11-3

    N-(metossicarbonil)-3-metil-L-valina

    186193-10-2

    acido (2S)-2-{[3-(terz-butossicarbonil)-2,2-dimetilpropanoil]ossi}-4-metilpentanoico

    228706-30-7

    1,2-dioleoile-sn-glicero-3-fosfo[N-(4-carbossibutanoil)etanolammina]

    2924 29 95

    0-00-0

    2-cloro-N-[2-(2-clorobenzoil)-4-nitrofenil]acetammide

    121-60-8

    cloruro di N-acetilsolfanilile

    1149-26-4

    N-(benzilossicarbonil)-L-valina

    1584-62-9

    2-bromo-4'-cloro-2'-(2-fluorobenzoil)acetanilide

    1939-27-1

    2-metil-N-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-tolil)propionammide

    3588-63-4

    N-benzilossicarbonil-DL-valina

    4093-29-2

    4-acetammido-o-anisato di metile

    4093-31-6

    4-acetammido-5-cloro-o-anisato di metile

    6485-67-2

    (2R)-2-ammino-2-fenilacetammide

    13255-50-0

    4-formil-N-isopropilbenzammide

    22871-58-5

    acido 3-ammino-5-[(2-idrossimetil)carbammoile]-2,4,6-triiodobenzoico

    24201-13-6

    acido 4-acetammido-5-cloro-o-anisico

    27313-65-1

    N-acetil-3-(3,4-dimetossifenil)-DL-alanina

    28197-66-2

    N-[3-acetil-4-(oxiran-2-ilmetossi)fenil]butanammide

    30566-92-8

    5-(N,N-dibenzilglicil)salicilammide

    32981-85-4

    (2R,3S)-3-benzammido-3-fenil-2-idrossipropionato di metile

    35661-39-3

    N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-alanina

    35661-60-0

    N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-leucina

    40187-51-7

    5-acetilsalicilammide

    40188-45-2

    3'-acetil-4'-idrossibutirranilide

    40371-50-4

    acido (2S)-4-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-2-idrossibutanoico

    41526-21-0

    2'-benzoil-2-bromo-4'-cloroacetanilide

    41844-71-7

    N-(metossicarbonil)-L-fenilalaninato di metile

    49705-98-8

    ((1S,2R)-1-carbammoile-2-idrossipropil)carbammato di benzile

    50978-11-5

    acido 3,5-diacetammido-2,4,6-triiodobenzoico, diidrato

    52806-53-8

    2-idrossi-2-metil-4'-nitro-3'-(trifluorometil)propionanilide

    53947-84-5

    acido 2-(carbossiacetammido)benzoico

    65864-22-4

    L-fenilalaninammide

    71989-14-5

    4-terz-butil N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-aspartato

    71989-18-9

    5-terz-butil N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-glutammato

    71989-20-3

    N2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-glutammina

    71989-23-6

    N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-isoleucina

    71989-26-9

    N6-(terz-butossicarbonil)-N2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-lisina

    71989-33-8

    O-terz-butil-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-serina

    71989-35-0

    O-terz-butil-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-treonina

    71989-38-3

    O-terz-butil-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-tirosina

    75885-58-4

    2,2-dimetilciclopropancarbossammide

    76801-93-9

    5-ammino-N,N'-bis(2,3-diidrossipropil)-2,4,6-triiodoisoftalammide

    80082-51-5

    metansolfonato di 3-ammino-2-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-1-metil-3-oxopropil

    91558-42-8

    (1-carbammoil-2-idrossipropil)carbammato di benzile

    98737-29-2

    {(S)-alfa-[(S)-ossiranil]fenetil}carbammato di terz-butile

    98760-08-8

    [1-((2S)-oxiran-2-il)-2-feniletil]carbammato di terz-butile

    116661-86-0

    acido (2S,3S)-3-(terz-butossicarbonilammino)-4-fenil-2-idrossibutirrico

    125971-96-2

    2-[alfa-(4-fluorobenzoil)benzil]-4-metil-3-ossovaleranilide

    132327-80-1

    N2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N5-tritil-L-glutammina

    132388-59-1

    N2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N4-tritil-L-asparagina

    136450-06-1

    3'-acetil-2'-idrossi-4-(4-fenilbutossi)benzanilide

    137246-21-0

    N-(1-etil-1,4-difenilbut-3-enil)ciclopropancarbossammide

    141862-47-7

    5-gliossiloilsalicilammide, idrato

    144163-85-9

    [(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-5-fenil-3-idrossipentil]carbammato di terz-butile

    148051-08-5

    5-ammino-N,N'-bis[2-acetossi-1-(acetossimetil)etil]-2,4,6-triiodoisoftalammide

    149451-80-9

    [(1S,2S)-1-benzil-2,3-diidrossipropil]carbammato di terz-butile

    153441-77-1

    N-(fenossicarbonil)-L-valinato di metile

    168960-18-7

    (1R,4S)-4-(idrossimetil)ciclopent-2-enilcarbammato di terz-butile

    170361-49-6

    N-(3,4-diclorofenil)-N-{3-[(2,3-diidroinden-2-il)metilammino]propil}-5,6,7,8-tetraidronaftalene-2-carbossamide

    176972-62-6

    (1S,2S)-1-benzil-3-cloro-2-idrossipropilcarbammato di metile

    194085-75-1

    carbammato di 2-(2-clorofenil)-2-idrossimetile

    244191-94-4

    N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-L-glutamil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamil-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamil-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamil-L-leucina, estere 1,4,6,9-tetra-terz-butilico

    325715-13-7

    N-(3-acetilfenil)-N-metilacetammide

    376348-76-4

    (3S)-3-(4,4-difluorocicloesano-1-carbossammido)-3-fenilpropanoato di etile

    376348-77-5

    4,4-difluoro-N-((1S)-3-idrossi-1-fenilpropil)cicloesano-1-carbossamide

    376348-78-6

    4,4-difluoro-N-((1S)-3-oxo-1-fenilpropil)cicloesano-1-carbossamide

    481659-97-6

    {(1S)-2-[benzil(metil)ammino]-2-oxo-1-feniletil}carbammato, cloridrato di terz-butile

    667937-05-5

    3-[4-(trifluorometil)anilino]pentanammide

    2925 19 95

    1075-89-4

    8-azaspiro[4.5]decan-7,9-dione

    84803-46-3

    4-(4-clorofenil)piperidin-2,6-dione

    88784-33-2

    idrogeno-(S)-4-ftalimmidoglutarato di 1-benzile

    94213-26-0

    (S)-3-{4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenil}-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato

    97338-03-9

    (S)-3-(4-amminofenil)-2-ftalimmidopropionato di etile, cloridrato

    151860-15-0

    meso-N-benzil-3-nitrociclopropan-1,2-dicarbossimmide

    2925 29 00

    3382-63-6

    4-{(E)-[(4-fluorofenil)imino]metil}fenolo

    149177-92-4

    acido 4'-ammidinosuccinanilico, cloridrato

    249561-98-6

    esafluorofosfato(3-) di tris{[(2Z)-2-cloro-3-(dimetilammino)prop-2-en-1-ilidene]dimetilammonio}

    2926 90 95

    94-05-3

    2-ciano-3-etossiacrilato di etile

    13338-63-1

    3,4,5-trimetossifenilacetonitrile

    14818-98-5

    L-N-(1-ciano-1-vanilliletil)acetammide

    15760-35-7

    3-metilenciclobutancarbonitrile

    20850-49-1

    3-metil-2-(3,4-dimetossifenil)butirronitrile

    28049-61-8

    1-(4-clorofenil)ciclobutano-1-carbonitrile

    31915-40-9

    N-[1-ciano-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]acetammide

    32852-95-2

    2-(3-fenossifenil)propiononitrile

    36622-33-0

    3-metil-2-(3,4,5-trimetossifenil)butirronitrile

    39186-58-8

    4-bromo-2,2-difenilbutannitrile

    56326-98-8

    1-(4-fluorofenil)-4-ossocicloesancarbonitrile

    58311-73-2

    p-toluensolfonato di (Z)-(2-cianovinil)trimetilammonio

    114772-53-1

    4'-metilbifenil-2-carbonitrile

    114772-54-2

    4'-(bromometil)bifenil-2-carbonitrile

    123632-23-5

    4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)cinnamonitrile

    133481-10-4

    (1-cianocicloesil)acetato di etile

    151338-11-3

    N-terz-butil 3-cianoandrosta-3,5-dien-17-carbossammide

    152630-47-2

    1-[3-(ciclopentilossi)-4-metossifenil]-4-ossocicloesano-1-carbonitrile

    152630-48-3

    4-ciano-4-[3-(ciclopentilossi)-4-metossifenil]eptandioato di dimetile

    186038-82-4

    (1-ciano-3-metilbutil)malonato di dietile

    192869-10-6

    2-iodo-3,4-dimetossi-6-nitrobenzonitrile

    192869-24-2

    6-ammino-2-iodo-3,4-dimetossibenzonitrile

    474645-97-1

    metansolfonato di (3R)-3-amminopentanenitrile

    604784-44-3

    (Z)-3-ciano-5-metiles-3-enoato di terz-butilammonio

    2928 00 90

    618-26-8

    solfato di 1-metil-1-fenilidrazina (1:2)

    16390-07-1

    4-cloro-1'-(4-metossifenil)benzoidrazide

    55819-71-1

    (RS)-serinoidrazide, cloridrato

    84080-70-6

    acido 4-cloro-2-[(Z)-(metossicarbonil)metossiimmino]-3-ossobutirrico

    89766-91-6

    cloruro di 1-carbossi-1-metiletossiammonio

    94213-23-7

    (Z)-[ciano(2,3-diclorofenil)metilen]carbazammidina

    130580-02-8

    trans-2'-fluoro-4-idrossicalcone-O-[(Z)-2-(dimetilammino)etil]ossima--acido fumarico (2:1)

    192802-28-1

    (S)-O-benzillactaldeide-N-(terz-butossicarbonil)idrazone

    212631-79-3

    2-(2-cloro-4-iodoanilino)-N-(ciclopropilmetossi)-3,4-difluorobenzammide

    253605-31-1

    acetato (sale) di N-idrossi-2-metilpropan-2-ammina o acetato (sale) di terz-butilidrossilammina

    2929 90 00

    2188-18-3

    N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N'-omega-nitro-L-arginina

    92050-02-7

    solfamato di 2,6-diisopropilfenile

    139976-34-4

    N'-alfa-(terz-butossicarbonil)-N-metil-N-metossi-N'-omega-nitro-L-argininammide

    204254-98-8

    (3R,4S,5R)-5-azido-3-(1-etilpropossi)-4-idrossicicloes-1-ene-1-carbossilato di etile

    204255-06-1

    (3R,4R,5S)-4-acetammido-5-azido-3-(1-etilpropossi)cicloes-1-ene-1-carbossilato di etile

    2930 90 16

    105996-54-1

    N,N'-bis(trifluoroacetil)-DL-omocistina

    159453-24-4

    N-(benzilossicarbonil)-S-fenil-L-cisteina

    2930 90 85

    1134-94-7

    2-(feniltio)anilina

    2736-23-4

    acido 2,4-dicloro-5-mesilbenzoico

    3483-12-3

    (2R,3S)-1,4-disulfanilbutano-2,3-diolo o dithiothreitol

    4274-38-8

    cloruro di 2-mercapto-5-(trifluorometil)anilinio

    6320-03-2

    o-clorotiofenolo

    10191-60-3

    cianocarbonimmidoditioato di dimetile

    10506-37-3

    clorotioformiato di O-2-naftile

    15570-12-4

    3-metossibenzene-1-tiolo

    16188-55-9

    acido [4-(metilsulfanil)fenil]acetico

    27366-72-9

    2-(dimetilamminotio)acetammide, cloridrato

    33174-74-2

    2,2'-ditiodibenzonitrile

    40248-84-8

    3-sulfanilfenolo

    49627-27-2

    acido (Z)-5-fluoro-2-metil-1-(4-metiltiobenziliden)-1H-inden-3-ilacetico

    50413-24-6

    2-bromo-1-(4-mesilfenil)etan-1-one

    51458-28-7

    (1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo

    56724-21-1

    (1R,2R)-2-ammino-1-(4-metilsolfonilfenil)propan-1,3-diolo, cloridrato

    61832-41-5

    metil(1-metiltio-2-nitrovinil)ammina

    62140-67-4

    5-(etilsolfonil)-o-anisato di metile

    63484-12-8

    2-metossi-5-metilsolfonilbenzoato di metile

    67305-72-0

    N-(2-mercaptoetil)propionammide

    74345-73-6

    cloruro di D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionile

    76497-39-7

    acido D-(-)-3-acetiltio-2-metilpropionico

    87483-29-2

    4-fluorobenzil-4-(metiltio)fenilchetone

    90536-66-6

    acido (4-mesilfenil)acetico

    104458-24-4

    2-mesiletan-1-ammina, cloridrato

    136511-43-8

    N-{2-[(acetiltio)metil]-1-osso-3-(o-tolil)propil}-L-metionato di etile

    148757-89-5

    solfuro di 9-bromononile e 4,4,5,5,5-pentafluoropentile

    153277-33-9

    N-[(benzilossi)carbonil]-S-fenil-L-cisteinato di metile

    157521-26-1

    acido (S)-2-(acetiltio)-3-fenilpropionico--dicicloesilammina (1:1)

    159878-02-1

    (1R,2S)-3-cloro-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

    162515-68-6

    acido 2-[1-(mercaptometil)ciclopropil]acetico

    182149-25-3

    N,N'-[ditiobis(o-fenilencarbonil)]bis-L-isoleucina

    225652-11-9

    1-(4-clorofenossi)-4-(metilsulfanil)benzene oppure ossido di 4-clorofenil e 4-(metilsulfanil)fenile

    289717-37-9

    N,N-dimetil-2-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzilammina, cloridrato

    346413-00-1

    1-(4-etossifenil)-2-(4-mesilfenil)etan-1-one

    364323-64-8

    2-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzaldeide

    2931 00 95

    1660-95-3

    metilenedifosfonato di tetraisopropile

    17814-85-6

    bromuro di (4-carbossibutil)trifenilfosfonio

    27784-76-5

    (dietossifosforile)acetato di terz-butile

    31618-90-3

    (tosilossi)metilfosfonato di dietile

    35000-38-5

    trifenilfosforanilidenacetato di terz-butile

    86552-32-1

    acido (4-fenilbutil)fosfinico

    87460-09-1

    idrossi(4-fenilbutil)fosfinoilacetato di benzile

    123599-78-0

    acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico

    123599-82-6

    acido {[2-metil-1-(propionilossi)propossi](4-fenilbutil)fosforile}acetico

    128948-01-6

    acido {(S)-[(R)-2-metil-1-propionilossipropossi](4-fenilbutil)fosfinoil}acetico

    649761-22-8

    acido (1R,5S)-5-[dimetil(fenil)silil]-2-(idrossimetil)ciclopent-2-ene-1-carbossilico — (1R,2R)-2-ammino-1-(4-nitrofenil)propano-1,3-diolo (1:1) (sale)

    2932 19 00

    27329-70-0

    acido (5-formil-2-furil)boronico

    37076-71-4

    1,2,3-tri-O-acetil-5-deossi-D-ribofuranose

    37743-18-3

    bromuro di 3,3-difeniltetraidrofuran-2-iliden(dimetil)ammonio

    66356-53-4

    5-(2-amminoetiltiometil)furfurildimetilammina

    86087-23-2

    (S)-tetraidrofuran-3-olo

    87392-07-2

    acido (2S)-tetraidrofurano-2-carbossilico

    97148-39-5

    (Z)-2-(2-furil)-2-metossiimminoacetato di ammonio

    2932 29 85

    79-50-5

    DL-alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone

    298-81-7

    9-metossifuro[3,2-g]cromen-7-one

    482-44-0

    9-(3-metilbut-2-enilossi)-7H-furo[3,2-g]cromen-7-one

    517-23-7

    alfa-acetil-gamma-butirrolattone

    599-04-2

    alfa-idrossi-beta,beta-dimetil-gamma-butirrolattone

    976-70-5

    3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone

    6559-91-7

    4'-desmetilepipodofillotossina

    23363-33-9

    4'-(benzilossicarbonil)-4'-desmetilepipodofillotossina

    39521-49-8

    (3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetil-1,3-diossolan-2-il)esaidrociclopropa[3,4]ciclopenta[1,2-b]furan-2(3H)-one

    39746-01-5

    benzoato di (3aR,4R,5R,6aS)-4-formil-2-ossoesaidro-2H-ciclopenta[b]furan-5-ile

    51559-36-5

    5-metossi-2H-cromen-2-one

    73726-56-4

    11-alfa-idrossi-3-ossopregna-4,6-dien-21,17-alfa-carbolattone

    95716-70-4

    7α-(metossicarbonil)-3-oxo-17α-pregna-4,9(11)-diene-21,17-carbolactone

    96829-59-3

    (1S,3E,6E)-1-[((2S,3S)-3-esil-4-oxooxetan-2-il)metil]dodeca-3,6-dien-1-il N-formil-L-leucinate

    104872-06-2

    (3S,4S)-3-esil-4-[(R)-2-(idrossitridecil)]ossetan-2-one

    122111-01-7

    benzoato di [(2R)-2-(benzoilossi)-4,4-difluoro-5-oxotetraidrofurano-2-il]metile

    142680-85-1

    (25S)-25-cicloesil-25-de(sec-butil)-5-O-demetil-22,23-diidroavermectina A1a

    145667-75-0

    (3aR,4R,5R,6aS)-5-idrossi-4-((3R)-3-idrossi-5-fenilpentil)esaidrociclopenta[b]furan-2-one

    192704-56-6

    11-alfa-idrossi-7-alfa-(metossicarbonil)-3-ossopregn-4-en-21,17-alfa-carbolattone

    220119-16-4

    (25S)-cicloesil-25-de(sec-butil)- 5-demetossi-5-oxo-22,23-diidroavermectina A1a

    221129-55-1

    (6R)-4-idrossi-6-fenetil-6-propil-5,6-diidro-2H-pirano-2-one

    2932 99 50

    32981-86-5

    10-desacetilbaccatina III

    2932 99 70

    96-82-2

    acido 4-O-beta-D-galattopiranosil-D-gluconico

    467-55-0

    3-beta-idrossi-5-alfa-spirostan-12-one

    533-31-3

    3,4-(metilendiossi)fenolo

    7512-17-6

    2-acetammido-2-desossi-beta-D-glucopiranosio

    7772-94-3

    2-acetammido-2-deossi-β-D-mannopiranosio

    33659-28-8

    bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio--bromuro di calcio (1:1)

    57999-49-2

    2-(3-bromofenossi)tetraidropirano

    79944-37-9

    trans-6-ammino-2,2-dimetil-1,3-diossepan-5-olo

    88128-61-4

    (3aS,9aS,9bR)-3a-metil-6-[2-(2,5,5-trimetil-1,3-diossan-2-il)etil]-1,2,4,5,8,9,9a,9b-ottaidro-3aH-ciclopenta [a]naftalen-3,7-dione

    110638-68-1

    bis(4-O-(beta-D-galattopiranosil)-D-gluconato) di calcio, diidrato

    124655-09-0

    [(4R,6S)-6-(idrossimetil)-2,2-dimetil-1,3-diossano-4-il]acetato di terz-butile

    125971-94-0

    [(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-diossolan-4-il]acetato di terz-butile

    130064-21-0

    1-{2-idrossi-4-[(tetraidropirano-2-il)ossi]fenil}-2-{4-[(tetraidropirano-2-il)ossi]fenil}etan-1-one

    157518-70-2

    acido (2R)-2-[(S)-2,2-dimetil-5-osso-1,3-diossolan-4-il]-4-metilvalerico

    167256-05-5

    (1S,2S)-1-(1,3-benzodiossolo-5-il)-3-(2-idrossi-4-metossifenil)-5-propossiindane-2-carbossilato di metile

    170242-34-9

    acido (S)-2-ammino-5-(1,3-diossolan-4-il)valerico

    191106-49-7

    (1S,2S)-1-(1,3-benzodiossolo-5-il)-3-[2-(benzilossi)-4-metossifenil]-5-propossiindane-2-carbossilato di metile

    192201-93-7

    2-({3-[5-(6-metossi-1-naftil)-1,3-diossano-2-il]propil}metilammino)-N-metilacetammide

    196303-01-2

    (7S)-7-metil-5-(4-nitrofenil)-7,8-diidro-5H-[1,3]diossolo[4,5-g]isocromene

    2932 99 85

    40591-65-9

    carbamimmidotioato di 2,3,4,6-tetra-O-acetil-beta-D-glucopiranosile, bromidrato

    65293-32-5

    N-β-D-glucopiranosilformamide

    69999-16-2

    acido (2,3-diidrobenzofuran-5-il)acetico

    107188-34-1

    acetato di 2,5,7,8-tetrametil-2-(4-nitrofenossimetil)-4-ossocroman-6-ile

    107188-37-4

    acetato di 2-(4-amminofenossimetil)-2,5,7,8-tetrametil-4-ossocroman-6-ile

    115437-18-8

    benzoato di (2α,4α,5β,7β,10β,13β)-4-acetossi-1,10,13-triidrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile

    115437-21-3

    benzoato di (4α)-4,10-diacetossi-1,13-diidrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile

    130525-58-5

    5-acetammido-7,8,9-O-triacetil-2,6-anidro - 4-azido-3,4,5-trideossi-D-glicero-D-galacto-non-2-enonate di metile

    130525-62-1

    acido(4S,5R,6R)-5-acetammido-4-ammino-6-[(1R,2R)-1,2,3-triidrossipropil]-5,6-diidropiran-2-carbossilico

    149107-93-7

    benzoato di (2α,4α,5β,7β,10β,13α)-4,10-diacetossi-13-{[(2R,3S)-3-benzammido-2-(1-metossi-1-metiletossi)-3-fenilpropanoil]ossi}-1-idrossi-9-oxo-7-[(trietilsilil)ossi]-5,20-epoxytax-11-en-2-ile

    199796-52-6

    benzoato di (2α,4α,7β,10β,13α)-4,10-diacetossi-13-({(2R,3S)-3-benzammido-2-[((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-esanoil)ossi]-3-fenilpropanoil}ossi)-1,7-diidrossi-9-oxo-5,20-epoxytax-11-en-2-ile

    2933 11 90

    6150-97-6

    bis[(2-fenil-2,3-diidro-1,5-dimetil-3-osso-1H-pirazol-4-il)metilammino]metansolfonato di magnesio

    2933 19 90

    3736-92-3

    1,2-difenil-4-(2-feniltioetil)pirazolidin-3,5-dione

    4023-02-3

    pirazol-1-carbossammidina, cloridrato

    27511-79-1

    emisolfato di 3-amminopirazol-4-carbossammide

    59194-35-3

    N'1-metil-1H-pirazol-1-carbossammidina, cloridrato

    139756-01-7

    1-metil-4-nitro-3-propilpirazol-5-carbossammide

    334828-10-3

    4-ammino-5-etil-1-(2-metossietil)pirazolo-3-carbossammide

    2933 21 00

    186462-71-5

    acido (1R,2R,5S,6R)-2',5'-dioxospiro[biciclo[3.1.0]esane-2,4'-imidazolidine]-6-carbossilico

    2933 29 90

    696-23-1

    2-metil-4-nitroimidazolo

    822-36-6

    4-metilimidazolo

    4897-25-0

    5-cloro-1-metil-4-nitroimidazolo

    24155-42-8

    1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletanolo

    68282-49-5

    2-butilimidazol-5-carbaldeide

    68283-19-2

    (2-butilimidazol-5-il)metanolo

    83857-96-9

    2-butil-5-cloro-1H-imidazol-4-carbaldeide

    99614-02-5

    1,2,3,4-tetraidro-9-metil-3-(2-metil-1H-imidazol-1-ilmetil)carbazol-4-one

    109425-51-6

    N2-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-N-tritil-L-istidina

    130804-35-2

    1-[5-(4,5-difenilimidazol-2-iltio)pentil]-1-eptil-3-(2,4-difluorofenil)urea

    133909-99-6

    2-butil-4-cloro-1-[2'-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)bifenil-4-ilmetil]-1H-imidazol-5-ilmetanolo

    138401-24-8

    4'-[(2-butil-4-osso-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-il)metil]bifenil-2-carbonitrile

    150097-92-0

    5-pentafluoroetil-2-propilimidazol-4-carbossilato di metile

    151012-31-6

    3-(4-bromobenzil)-2-butil-4-cloro-1H-imidazol-5-ilmetanolo

    151257-01-1

    2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, cloridrato

    152146-59-3

    acido 4-(2-butil-5-formilimidazol-1-ilmetil)benzoico

    178982-67-7

    2-[(benzilossi)metil]-4-isopropilimidazole

    244191-88-6

    N-acetil-O-terz-butil-L-tirosil-O-terz-butil-L-treonil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-N1-tritil-L-istidil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-α-L-glutamil-α-L-glutamil-O-terz-butil-L-seril-N-tritil-L-glutaminil-N-tritil-L-asparaginul-N-tritil-L-glutaminil-L-glutamine, estere 10,11-di-terz-butilico

    244244-26-6

    N-acetil-O-terz-butil-L-tirosil-O-terz-butil-L-treonil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-N1- tritil-L-histidil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-L-isoleucil-α-L-glutamil-α-L-glutamil-O-terz-butil-L-seril-N-tritil-L-glutaminil-N-tritil-L-asparaginil-N-tritil-L-glutaminil-L-glutaminil-α-L-glutamil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamil-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamil-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamil-L-leucil-α-L-aspartil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere epta-terz-butilico

    2933 39 99

    0-00-0

    11-etil-5-metil-8-{2-[(1-oxo-1λ4-chinolin-4-il)ossi]etil}-11H-dipirido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6(5H)-one

    0-00-0

    p-toluensolfonato di 4-(4-fluorobenzoil)piridinio

    100-76-5

    chinuclidina

    875-35-4

    2,6-dicloro-4-metilnicotinonitrile

    1452-94-4

    2-cloronicotinato di etile

    1609-66-1

    N-fenil-N-(4-piperidil)propionammide

    1619-34-7

    chinuclidin-3-olo

    2008-75-5

    cloruro di 1-(2-cloroetil)piperidinio

    2147-83-3

    1-(1,2,3,6-tetraidro-4-piridil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

    2942-59-8

    acido 2-cloronicotinico

    4021-07-2

    acido 3-metilpiridina-2-carbossilico

    4046-24-6

    5-(1-metil-4-piperidil)-5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-olo, cloridrato

    4783-86-2

    4-fenossipiridina

    5005-36-7

    2-fenil-2-piridilacetonitrile

    5006-66-6

    acido 6-idrossinicotinico

    5223-06-3

    2-(5-etil-2-piridil)etanolo

    5326-23-8

    acido 6-cloronicotinico

    5382-23-0

    4-cloro-1-metilpiperidina, cloridrato

    5424-11-3

    2,2-difenil-4-piperidinovaleronitrile

    5435-54-1

    3-nitro-4-piridone

    6298-19-7

    2-cloro-3-piridilammina

    6622-91-9

    acido 4-piridilacetico, cloridrato

    6935-27-9

    benzil(2-piridil)ammina

    7379-35-3

    4-cloropiridina, cloridrato

    19395-39-2

    2-fenil-2-piperidin-2-ilacetammide

    19395-41-6

    acido 2-fenil-2-(2-piperidil)acetico

    20662-53-7

    1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

    21472-89-9

    (+-)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one

    22065-85-6

    1-benzilpiperidin-4-carbaldeide

    25333-42-0

    (3R)-quinuclidin-3-olo

    26815-04-3

    4-(2-piperidin-1-iletossi)benzaldeide

    29976-53-2

    4-ossopiperidin-1-carbossilato di etile

    31255-57-9

    3-[2-(3-clorofenil)etil]piridin-2-carbonitrile

    32998-95-1

    N-(terz-butil)-3-metilpiridin-2-carbossammide

    35794-11-7

    3,5-dimetilpiperidina

    37699-43-7

    2,3-dimetil-4-nitropiridina 1-ossido

    38092-89-6

    8-cloro-6,11-diidro-11-(1-metil-4-piperidiliden)-5H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

    39512-49-7

    4-(4-clorofenil)piperidin-4-olo

    40807-61-2

    4-fenilpiperidin-4-olo

    43076-30-8

    1-(4-terz-butilfenil)-4-[4-(alfa-idrossibenzidril)piperidino]butan-1-one

    43200-82-4

    6-(5-cloropiridin-2-il)-5H-pirrolo[3,4-b]pirazina-5,7(6H)-dione

    49608-01-7

    6-cloronicotinato di etile

    53786-28-0

    5-cloro-1-(4-piperidil)-1H-benzimidazol-2(3H)-one

    53786-45-1

    4-(2-ammino-4-cloroanilino)piperidin-1-carbossilato di etile

    53786-46-2

    4-(5-cloro-2,3-diidro-2-osso-1H-benzimidazol-2-il)piperidin-1-carbossilato di etile

    56488-00-7

    3-(cianoimmino)-3-piperidinopropiononitrile

    57988-58-6

    4-(4-bromofenil)piperidin-4-olo

    58859-46-4

    4-amminopiperidine-1-carbossilato di etile

    61380-02-7

    1-benzil-4-(metossimetil)-N-fenil-4-piperidilammina

    65326-33-2

    2-ammino-3-piridilmetilchetone

    70708-28-0

    1-(2-piridil)-3-(pirrolidin-1-il)-1-(p-tolil)propan-1-olo

    77145-61-0

    1-(6-cloro-2-piridil)-4-piperidilammina, cloridrato

    78750-68-2

    4-[(3-amminopiridin-2-il)ammino]fenolo

    82671-06-5

    acido 2,6-dicloro-5-fluoronicotinico

    83556-85-8

    cloruro di 1-(3-cloropropil)-2,6-dimetilpiperidinio

    83949-32-0

    p-toluensolfonato di 4-carbossi-4-fenilpiperidinio

    84196-16-7

    N-[4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropionammide, cloridrato

    84449-80-9

    cloruro di 1-[2-(4-carbossifenossi)etil]piperidinio

    84449-81-0

    cloruro di 4-(2-piperidin-1-iletossi)benzoile cloridrato

    84501-68-8

    4-[1-(4-fluorobenzil)-1H-benzimidazol-2-ilammino]piperidin-1-carbossilato di etile

    86604-78-6

    4-metossi-3,5-dimetil-2-piridilmetanolo

    87848-95-1

    6-bromo-2-piridil-p-tolilchetone

    100238-42-4

    4-(2-piperidin-1-iletossi)fenolo

    101904-56-7

    4-(5H-dibenzo[a,d]cicloepten-5-il)piperidina

    103094-30-0

    (+-)-4-(2-clorofenil)-1,4-diidro-2-[2-(1,3-diossoisoindolin-2-il)etossimetil]piridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile

    103129-82-4

    2-[(2-amminoetossi)metil]-4-(2-clorofenil)-6-metil-1,4-diidropiridin-3,5-dicarbossilato di 3-etile e 5-metile

    103577-66-8

    3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridilmetanolo

    104860-26-6

    cis-1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidilammina

    104860-73-3

    4-ammino-5-cloro-N-{1-[3-(4-fluorofenossi)propil]-3-metossi-4-piperidil}-2-metossibenzammide

    107256-31-5

    3-[2-(3-clorofenil)etil]-2-piridil-1-metil-4-piperidilchetone, cloridrato

    108555-25-5

    1-[2-(4-metossifenil)etil]-4-piperidilammina, dicloridrato

    118175-10-3

    [3-metil-4-(3-metossipropossi)-2-piridil]metanolo

    120014-07-5

    2-[(1-benzil-4-piperidil)metilen]-5,6-dimetossiindan-1-one

    127293-57-6

    (1R)-1-(4-clorofenil)-2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etan-1-olo

    139781-09-2

    5,5-bis(4-piridilmetil)-5H-ciclopenta[2,1-b:3,4-b’]dipiridina, idrato

    139886-04-7

    1-metil-1,2,5,6-tetraidropiridin-3-carbaldeide-(E)-O-metilossima, cloridrato

    142034-92-2

    (1S,3S,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-olo

    142034-97-7

    (1R,4S)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one

    142057-79-2

    (RS)-2-[(1-benzil-4-piperidil)metil]-5,6-dimetossiindan-1-one

    153050-21-6

    cloruro di (S)-1-{2-[3-(3,4-diclorofenil)-1-(3-isopropossifenacil)-3-piperidil]etil}-4-fenil-1-azoniabiciclo[2.2.2] ottano

    157688-46-5

    acido 2-[1-(terz-butossicarbonil)-4-piperidil]acetico

    158878-47-8

    (3R,5R)-3-{(E)-2-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)piridin-3-il]vinil}-5-idrossicicloesan-1-one

    159813-78-2

    acido (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)pirirdin-3-il]-3,5-diidrossihept-6-enoico

    160588-45-4

    10,10-bis[(2-fluoro-4-piridil)metil]antrone

    161417-03-4

    2-metil-3-((2S)-pirrolidin-2-ilmetossi)piridina

    171764-07-1

    (S)-2-ammino-3,3-dimetil-N-2-piridilbutirrammide

    173050-51-6

    (R)-N-(1-{3-[1-benzoil-3-(3,4-diclorofenil)-3-piperidil]propil}-4-fenil-4-piperidil)-N-metilacetammide, cloridrato

    176381-97-8

    (S)-N-[4-(4-acetammido-4-fenil-1-piperidil)-2-(3,4-diclorofenil)butil]-N-metilbenzammide--acido fumarico (1:1)

    177964-68-0

    3-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)pirirdin-3-il]acrilaldeide

    178460-82-7

    (1R)-1-(4-clorofenil)-2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etan-1-ol, cloridrato

    178981-89-0

    {5-[(3,5-diclorofenil)sulfanil]-4-isopropil-1-(pirirdin-4-ilmetil)imidazol-2-il}metanolo

    179024-48-7

    N-[(R)-1-fenil-9-metil-4-osso-3,4,6,7-tetraidro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-3-il]isonicotinammide

    180050-34-4

    (1S,4R)-1-azabiciclo[2.2.1]eptan-3-one-O-[(Z)-(3-metossifenil)etinil]ossima--acido maleico (1:1)

    180250-77-5

    (2S,3S)-3-ammino-2-etossi-N-nitropiperidin-1-carbossammidina, cloridrato

    188396-54-5

    1-(2-bifenil-4-iletil)-4-[3-(trifluorometil)fenil]-1,2,3,6-tetraidropiridina, cloridrato

    188591-61-9

    1-(4-benzilossifenil)-2-(4-fenil-4-idrossi-1-piperidil)propan-1-one

    189894-57-3

    4-fenil-1-[(1S,2S)-2-idrossi-2-(4-idrossifenil)-1-metiletil]piperidin-4-olo, metansolfonato triidrato

    192329-80-9

    acido 4-(4-piridilossi)benzensolfonico

    192330-49-7

    cloruro di 4-(4-piridilossi)benzensolfonile, cloridrato

    193275-85-3

    4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-il] piperidinocarbonilmetil}piperidin-1-carbossammide

    198904-85-7

    2-(4-pirirdin-2-ilbenzil)idrazina-1-carbossilato di terz-butile

    198904-86-8

    2-{(2S,3S)-3-[(terz-butossicarbonil)ammino]-2-idrossi-4-fenilbutil}-2-[4-(pirirdin-2-il)benzil]idrazina-1-carbossilato di terz-butile

    213839-64-6

    N-{2-[5-(amminoimminometil)-2-idrossifenossi]-3,5-difluoro-6-[3-(1-metil-4,5-diidroimidazol-2-il)fenossi]pirirdin-4-il]-N-metilglicine, dicloridrato

    221180-26-3

    4-ammino-5-cloro-2-metossi-N-(3-metossipiperidin-4-il)benzammide

    221615-75-4

    2-(4-mesilfenil)-1-(6-metilpiridin-3-il)- etan-1-one

    230615-52-8

    2,3,4,5-tetraidro-1H-1,5-metano-3-benzazepina, cloridrato

    230615-59-5

    7,8-dinitro-3-(trifluoroacetil)-2,3,4,5-tetraidro-1H-1,5-metano-3-benzazepina

    280129-82-0

    ossalato di 4-({2-[(benzilossi)metil]-4-isopropilimidazol-1-il}metil)piridina (2:1)

    319460-85-0

    N-metil-2-{[3-((E)-2-pirirdin-2-ilvinil)-1H-indazol-6-il]sulfanil}benzammide

    319460-94-1

    N-(2-fluoro-5-{[3-((E)-2-pirirdin-2-ilvinil)-1H-indazol-6-il]ammino}fenil)-1,3-dimetilpirazolo-5-carbossammide

    423165-13-3

    8-benzil-3-exo-(3-isopropil-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)-8-azabiciclo[3.2.1]ottano

    429659-01-8

    N-[4-(metilammino)-3-nitrobenzoil]-N-pirirdin-2-il-ß-alaninato di etile

    440634-25-3

    4-{2-[4-(mesilossi)piperidin-1-il]-2-oxoetil}piperidine-1-carbossilato di terz-butile

    2933 49 10

    68077-26-9

    acido 7-cloro-1-etil-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

    86393-33-1

    acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

    93107-30-3

    acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

    98105-79-4

    acido 7-cloro-6-fluoro-1-(4-fluorofenil)-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

    98349-25-8

    1-ciclopropil-6,7-difluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile

    100501-62-0

    1-etil-6,7,8-trifluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilato di etile

    103995-01-3

    acido 1-(2,4-difluorofenil)-6,7-difluoro-1,4-diidro-4-ossochinolin-3-carbossilico

    105956-96-5

    acido 7-[3-(terz-butossicarbonilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-8-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

    112811-72-0

    acido 1-ciclopropil-6,7-difluoro-8-metossi-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

    119916-34-6

    acido 7-bromo-1-ciclopropil-6-fluoro-5-metil-4-osso-1,4-diidrochinolin-3-carbossilico

    136465-98-0

    N-(2-chinolilcarbonil)-L-asparagina

    170143-39-2

    idrogeno-7-cloro-1,4-diidro-4-ossochinolin-2,3-dicarbossilato di 3-metile

    2933 49 90

    0-00-0

    acido 2-(etilammino)-5-[2-(chinolin-4-ilossi)etil]nicotinico

    1087-69-0

    (9S,13S,14S)-3-metossimorfinano, cloridrato

    4965-33-7

    7-cloro-2-metilchinolina

    6340-55-2

    2,6-dimetossi-4-metilchinolina

    10500-57-9

    5,6,7,8-tetraidrochinolina

    22982-78-1

    1,2,3,4-tetraidro-2-isopropilamminometil-6-metil-7-nitrochinolina, metansolfonato

    64228-78-0

    bis{3-[1-(3,4-dimetossibenzil)-6,7-dimetossi-1,2,3,4-tetraidro-2-isochinolil]propionato} di pentametilene--acido ossalico (1:2)

    74163-81-8

    acido (S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossilico

    77497-97-3

    p-toluensolfonato di (S)-3-benzilossicarbonil-1,2,3,4-tetraidroisochinolinio

    79276-06-5

    (3S)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina-3-carbossilato 4-metilbenzenesolfonato di terz-butile

    106635-86-3

    2,6-dimetossi-4-metil-5-[3-(trifluorometil)fenossi]chinolin-8-ammina

    118864-75-8

    (1S)-1-fenil-1,2,3,4-tetraidroisochinolina

    120578-03-2

    3-[(E)-2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]benzaldeide

    136465-81-1

    (3S,4aS,8aS)-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide

    136465-99-1

    N-(2-chinolilcarbonilossi)succinimmide

    136522-17-3

    (3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-ammino-4-fenil-2-idrossibutil]-N-terz-butildecaidroisochinolin-3-carbossammide

    142522-81-4

    (R)-1-[(1-{3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propil)tiometil]ciclopropilacetato di sodio

    149057-17-0

    (S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, cloridrato

    149182-72-9

    (S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide

    149968-11-6

    2-(3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-ossopropil)benzoato di metile

    159878-04-3

    (1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-terz-butilcarbammoilperidro-2-isochinolil]-1-(feniltiometil)-2-idrossipropilcarbammato di benzile

    159989-65-8

    (3S,4aS,8aS)-N-(terz-butil)-2-[(2S,3S)-4-(feniltio)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammido) butil]peridroisochinolin-3-carbossammide--acido metansolfonico (1:1)

    172649-40-0

    3-[(4S)-5-oxo-2-(trifluorometil)-1,4,5,6,7,8-esaidrochinolin-4-i]benzonitrile

    178680-13-2

    {(1S,2R)-1-benzil-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(terz-butilcarbammoil)decaidro-2-isochinolil]-2-idrossipropil}carbammato di metile

    181139-72-0

    2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-cloro-2-chinolil)vinil]fenil}-3-idrossipropil]benzoato di metile

    186537-30-4

    (S)-N-terz-butil-1,2,3,4-tetraidroisochinolin-3-carbossammide, solfato

    189279-58-1

    acido 1-(6-ammino-3,5-difluoropiidin-2-i)-8-cloro-6-fluoro-7-(3-idrossiazetidin-1-il)-4-oxo-1,4-diidrochinolina-3-carbossilico

    189746-15-4

    2,6-dimetossi-4-metil-8-nitro-5-[3-(trifluorometil)fenossi]chinolina

    189746-19-8

    5-cloro-2,6-dimetossi-4-metilchinolina

    189746-21-2

    5-cloro-2,6-dimetossi-4-metil-8-nitrochinolina

    194804-45-0

    1-ciclopropil-8-(difluorometossi)-7-((1R)-1-metil-2-tritilisoindolin-5-il)-4-oxo-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile

    194805-07-7

    7-bromo-1-ciclopropil-8-(difluorometossi)-4-oxo-1,4-diidrochinolin-3-carbossilato di etile

    209909-03-5

    (2-cloro-6,7-difluorochinolin-3-il)metanolo

    220998-08-3

    {2,7-dicloro-6-metil-4-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]chinolin-3-il}metanolo

    287930-77-2

    (1S)-1-{3-[(E)-2-(7-clorochinolin-2-il)vinil]fenil}-3-[2-(1-idrossi-1-metiletil)fenil]propan-1-ol

    287930-78-3

    2-((3S)-3-{3-[(E)-2-(7-cloroquinolin-2-il)vinil]fenil}-3-idrossipropil)benzoato idrato di metile

    474645-93-7

    [2-etil-6-(trifluorometil)-1,2,3,4-tetraidrochinolin-4-il]carbammato di metile

    2933 59 95

    56-06-4

    2,6-diamminopirimidin-4-olo

    65-71-4

    5-metiluracile

    66-22-8

    uracile

    68-94-0

    purin-6(1H)-one

    71-30-7

    citosina

    487-21-8

    pteridine-2,4(1H,3H)-dione

    696-07-1

    5-iodouracile

    707-99-3

    6-ammino-9H-purin-9-iletanolo

    841-77-0

    1-benzidrilpiperazina

    2210-93-7

    cloruro di 1-fenilpiperazinio

    3056-33-5

    N-(9-acetil-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-2-il)acetammide

    5018-45-1

    5,6-dimetossipirimidin-4-ilammina

    5081-87-8

    3-(2-cloroetil)chinazolin-2,4(1H,3H)-dione

    5464-78-8

    1-(2-metossifenil)piperazina, cloridrato

    6928-85-4

    4-metilpiperazin-1-ilammina

    7139-02-8

    2,6-dicloro-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-d]pirimidina

    7280-37-7

    estropipato

    7597-60-6

    6-ammino-5-formammido-1,3-dimetiluracile

    10310-21-1

    2-ammino-6-cloropurina

    13078-15-4

    1-(3-clorofenil)piperazina, cloridrato

    13889-98-0

    1-acetilpiperazina

    14047-28-0

    (R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletanolo

    14080-23-0

    pirimidina-2-carbonitrile

    16064-08-7

    6-iodochinazolin-4(1H)-one

    19690-23-4

    6-iodo-1H-purin-2-ilammina

    19916-73-5

    6-(benzilossi)-9H-purin-2-ammina

    20535-83-5

    6-metossi-1H-purin-2-ilammina

    20980-22-7

    2-(piperazin-1-il)pirimidina

    23680-84-4

    4-ammino-2-cloro-6,7-dimetossichinazolina

    27469-60-9

    1-(4,4'-difluorobenzidril)piperazina

    28888-44-0

    6,7-dimetossichinazolin-2,4(1H,3H)-dione

    35386-24-4

    1-(2-metossifenil)piperazina

    41078-70-0

    3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one

    41202-32-8

    1-(2-clorofenil)piperazina, cloridrato

    41202-77-1

    1-(2,3-diclorofenil)piperazina, cloridrato

    52605-52-4

    1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina, cloridrato

    56177-80-1

    2-etossi-5-fluoropirimidin-4(1H)-one

    57061-71-9

    1-(2-cloroetil)-4-[3-(trifluorometil)fenil]piperazina, dicloridrato

    59703-00-3

    cloruro di 4-etil-2,3-diossopiperazin-1-carbonile

    59878-63-6

    6-(5-cloropiridin-2-il)-7-oxo-6,7-diidro-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-il piperazina-1-carbossilato

    64090-19-3

    1-(4-fluorofenil)piperazina, dicloridrato

    67914-60-7

    4-(4-acetilpiperazin-4-il)fenolo

    67914-97-0

    4-(4-isopropilpiperazin-1-il)fenolo

    70849-60-4

    1-(o-tolil)piperazina, cloridrato

    75128-73-3

    acetato di 2-[(2-acetammido-6-osso-6,9-diidro-1H-purin-9-il)metossi]etile

    93076-03-0

    3-(2-cloroetil)-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-one, cloridrato

    94021-22-4

    2-piperazin-1-ilpirimidina, dicloridrato

    97845-60-8

    acetato di 2-(acetossimetil)-4-(2-ammino-6-cloropurin-9-il)butile

    106461-41-0

    2-sec-butil-4-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}-2H-1,2,4-triazol-3(4H)-one

    111641-17-9

    4-(piperazin-1-il)-2,6-bis(pirrolidin-1-il)pirimidina

    112733-28-5

    [3-(4-bromo-2-fluorobenzil)-7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il]acetato di etile

    112733-45-6

    (7-cloro-2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidrochinazolin-1-il)acetato di etile

    119532-26-2

    1-(2,3-diclorofenil)piperazina

    124832-31-1

    N-(benzilossicarbonil)-L-valinato di 2-[(2-ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]etile

    125224-62-6

    (1S)-2-metil-2,5-diazabiciclo[2.2.1]eptano, dibromidrato

    132961-05-8

    (Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-idrossiimminobenzil)piperidino]etil}-6,7,8,9-tetraidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a] pirimidin-4-one

    137234-74-3

    4-cloro-6-etil-5-fluoropirimidina

    137234-87-8

    6-etil-5-fluoropirimidin-4(1H)-one

    137281-39-1

    acido 4-[2-(2-ammino-4-oxo-4,7-diidro-3H-pirrolo[2,3-d]pirimidina-5-il)etil]benzoico

    140373-09-7

    acido 4-{[(3-{[(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metil}-2,7-dimetil-4-oxo-3,4-diidrochinazolina-6-il)metil](prop-2-in-1-il)ammino}-2-fluorobenzoico

    145012-50-6

    (7RS,9aRS)-peridropirido[1,2-a]pirazin-7-ilmetanolo

    147149-89-1

    2-ammino-5-bromo-6-metilchinazolin-4(1H)-one

    147539-21-7

    isopropil[2-(piperazin-1-il)-3-piridil]ammina

    149062-75-9

    1,3-dicloro-6,7,8,9,10,12-esaidroazepino[2,1-b]chinazolina, cloridrato

    150323-35-6

    (3S)-3-(terz-butilcarbammoil)-1-(terz-butossicarbonil)piperazina

    150728-13-5

    4,6-dicloro-5-(2-metossifenossi)-2,2'-bipirimidinil

    156126-48-6

    (6-iodo-1H-purin-2-il)ammide di tetrabutilammonio

    156126-53-3

    (1R,2R,3S)-2-ammino-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-9H-purin-6-one

    156126-83-9

    (1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(benzoilossimetil)ciclobutil]-6-iodo-9H-purin-2-ilammina

    157810-81-6

    solfato di (2R,4S)-2-benzil-5-[2-(terz-butilcarbammoil)-4-(3-piridilmetil)piperazin-1-il]-4-idrossi-N-[(1S,2R)-2-idrossiindan-1-il]valerammide

    160009-37-0

    4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-(N-metilmetanesolfonammido)]pirimidina-5-carbossilato di metile

    167465-36-3

    (2R)-1-[4-((1aR,10bS)-1,1-difluoro-1,1a,6,10b-tetraiodrodibenzo[a, e]ciclopropa[c][7]annulen-6-il)piperazin-1-il]-3-[(chinolin-5-il)ossi]propan-2-olo, tricloridrato

    171887-03-9

    N-(2-ammino-4,6-dicloropirimidin-5-il)formammide

    172015-79-1

    [(1S,4R)-4-(2-ammino-6-cloro-9H-purin-9-il)ciclopent-2-enil]metanolo, cloridrato

    179688-29-0

    6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4(1H)-one

    183319-69-9

    (3-etinilfenil)[6,7-bis(2-metossietossi)chinazolin-4-il]ammina, cloridrato

    184177-81-9

    {4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}carbammato di fenile

    188416-20-8

    3-(6-cloro-5-fluoropirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo, cloridrato

    188416-28-6

    4-(1-bromoetil)-6-cloro-5-fluoropirimidina

    188416-34-4

    (2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(5-fluoropirimidin-4-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo--acido (1R,4S)-2-ossobornan-10-solfonico (1:1)

    192725-50-1

    acido (2S)-3-metil-2-(2-oxoesaidropirimidin-1-il)butanoico

    192726-06-0

    (2S)-N-[(1S,3S,4S)-4-ammino-1-benzil-3-idrossi-5-fenilpentil]-3-metil-2-(2-oxotetraidropirimidin-1(2H)-il)butanammide — 5-oxopirrolidina-2-acido carbossilico (1:1) (sale)

    202138-50-9

    [(R)-2-(6-ammino-9H-purin-9-il)-1-metiletossi]metilfosfonato di bis[(isopropilossicarbonilossi)metile--acido fumarico (1:1)

    214287-88-4

    (4S)-6-cloro-4-(2-ciclopropiletinil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1H)-one

    214287-99-7

    (4S)-6-cloro-4-((E)-2-ciclopropilvinil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1H)-one

    225916-82-5

    8-cloro-5-((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-esanoil)-11-(4-metilpiperazin-1-il)-5H-dibenzo[b, e][1,4]diazepina

    231278-20-9

    N-{3-cloro-4-[(3-fluorobenzil)ossi]fenil}-6-iodochinazolin-4-ammina

    247565-04-4

    (4S)-6-cloro-4-(ciclopropiletinil)-3-((R)-1-feniletil)-4-(trifluorometil)-3,4-diidrochinazolin-2(1H)-one

    345217-02-9

    1-[(1S,2S)-2-(benzilossi)-1-etilpropil]-N-{4-[4-(4-idrossifenil)piperazin-1-il]fenil}idrazina-1-carbossammide

    518048-03-8

    2-(1-ammino-1-metiletil)-N-(4-fluorobenzil)-5-idrossi-1-metil-6-oxo-1,6-diidropirimidina-4-carbossammide

    599179-03-0

    1-(4,6-dimetilpirimidina-5-carbonil)-

    4-((3S)-4-{(1R)-2-metossi-1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}-3-metilpiperazin-1-il)-4-metilpiperidine maleato (1:1)

    612494-10-7

    1-{(1R)-2-metossi-1-[4-(trifluorometil)fenil]etil}-2-metilpiperazina, D-tartarato (1:1)

    612543-01-8

    1-(4,6-dimetilpirimidina-5-carbonil)piperidin-4-one

    649761-23-9

    (1S,2S,3S,5S)-5-[2-ammino-6-(benzilossi)-9H-purin-9-il]-2-[(benzilossi)metil]-3-[dimetil(fenil)silil]-1-(idrossimetil)ciclopentan-1-olo

    649761-24-0

    2-ammino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(benzilossi)metil]-4-[dimetil(fenil)silil]-2-metilideneciclopentil}-9H-purin-6(1H)-one

    654671-77-9

    (2R)-4-oxo-4-[3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-7-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil)butan-2-ammina fosfato (1:1) idrato

    2933 69 80

    58909-39-0

    tetraidro-2-metil-3-tiosso-1,2,4-triazin-5,6-dione

    2933 79 00

    3197-25-9

    2-(4-oxopentil)-1H-isoindolo-1,3(2H)-dione

    5342-23-4

    6-metossi-4-metilchinolin-2(1H)-one

    15362-40-0

    1-(2,6-diclorofenil)indolin-2-one

    17630-75-0

    5-cloroindolin-2-one

    20096-03-1

    3,3-dietil-5-(idrossimetil)piridin-2,4(1H,3H)-dione

    43200-81-3

    6-(5-cloropiridin-2-il)-7-idrossi-6,7-diidro-5H-pirrolo[3,4-b]pirazin-5-one

    56341-37-8

    6-cloroindol-2(3H)-one

    61516-73-2

    2-ossopirrolidin-2-ilacetato di etile

    61865-48-3

    (+-)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one

    71107-19-2

    2-osso-5-vinilpirrolidin-3-carbossammide

    75363-99-4

    (2R,5R,6S)-6-[(R)-1-idrossietil]-3,7-diosso-1-azabiciclo[3.2.0]eptan-2-carbossilato di p-nitrobenzile

    76855-69-1

    (3S,4R)-4-acetossi-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]azetidin-2-one

    79200-56-9

    (1R,4S)-2-azabiciclo[2.2.1]ept-5-en-3-one

    80082-62-8

    (2S,3S)-3-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonato di tetrabutilammonio

    80082-65-1

    acido (2S,3S)-3-ammino-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonico

    90776-59-3

    (4R,5R,6S)-3-(difenossifosforilossi)-6-[(R)-1-idrossietil]-4-metil-7-osso-1-azabiciclo[3.2.0]ept-2-en-2-carbossilato di 4-nitrobenzile

    103335-41-7

    3-osso-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-carbossilato di metile

    103335-54-2

    acido 3-osso-4-azaandrost-5-en-17-beta-carbossilico

    103335-55-3

    acido 3-osso-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-carbossilico

    105318-28-3

    acido ((2S,3S)-2-{(1R)-2-[(4-clorofenil)sulfanil]-1-metil-2-oxoetil}-3-((1R)-1-idrossimetil)-4-oxoazetidin-1-il)acetico

    118289-55-7

    6-cloro-5-(2-cloroetil)indol-2(3H)-one

    122852-75-9

    5-metil-2,3,4,5-tetraidro-1H-pirido[4,3-b]indol-1-one

    132127-34-5

    (3R,4S)-4-fenil-3-idrossiazetidin-2-one

    133066-59-8

    acetato di (3R,4S)-2-oxo-4-fenilazetidin-3-ile

    135297-22-2

    (3S,4R)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-4-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]azetidin-2-one

    139122-76-2

    4-(2-fenil-2-metilidrazino)-5,6-diidro-2-piridone

    141316-45-2

    1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di potassio

    141646-08-4

    1-(1-idrossietil)-5-metossi-2-osso-1,2,5,6,7,8,8a,8b-ottaidroazeto[2,1-a]isoindol-4-carbossilato di 1-{[(cicloesilossi)carbonil]ossi}etile

    148776-18-5

    bromuro di (2-oxo-1-fenilpirrolidin-3-il)trifenilfosfonio

    149107-92-6

    1-benzoil-3-(1-metossi-1-metiletossi)-4-fenilzetidin-2-one

    159593-17-6

    2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(terz-butildimetilsililossi)etil]-2-[(1R,3S)-3-metossi-2-ossocicloesil]-4-ossoazetidin-1-il}-2-ossoacetato di 4-terz-butilbenzile

    162142-14-5

    1-ciclopentil-3-etil-1,4,5,6-tetraidro-7H-pirazolo[3,4-c]pirirdin-7-one

    175873-08-2

    4-[(S)-3-ammino-2-ossopirrolidin-1-il)benzonitrile, cloridrato

    175873-10-6

    3-(3-{(S)-1-[4-(N'2-idrossiammidino)fenil]-2-ossopirrolidin-3-il}ureido)propionato di etile

    198213-15-9

    3-(metossicarbonil)-2-oxo-1,2,5,6-tetraidropiridin-4-olate di sodio

    205881-86-3

    6-fluoro-9-metil-2-fenil-4-(pirrolidina-1-carbonil)-9H-pirido[3,4-b]indol-1(2H)-one

    244080-24-8

    1-etil-9-metossi-2,6,7,12-tetraidroindolo[2,3-a]chinolizin-4(3H)-one

    283173-50-2

    8-fluoro-2-{4-[(metilammino)metil]fenil}-1,3,4,5-tetraidro-6H-azepino[5,4,3-cd]indol-6-one

    303752-13-8

    1-ciclopentil-3-etil-6-(4-metossibenzil)-1,4,5,6-tetraidro-7H-pirazolo[3,4-c]pirirdin-7-one 4-metilbenzene-1-solfonato

    341031-54-7

    N-[2-(dietilammino)etil]-5-[(Z)-(5-fluoro-2-oxo-1,2-diidro-3H-indol-3-ilidene)metil]-2,4-dimetilpirrolo-3-carbossammide L-malato (1:1)

    2933 99 30

    256-96-2

    5H-dibenzo[b,f]azepina

    494-19-9

    10,11-diidro-5H-dibenzo[b,f]azepina

    139592-99-7

    (Z)-1-[3-(4-cicloesil-3-clorofenil)prop-2-enil]esaidro-1H-azepina, cloridrato

    179528-39-3

    N-(bifenil-2-il)-4-[(2-metil-4,5-diidro-1H-imidazo[4,5-d][1]benzazepin-6-il)carbonil]benzammide

    2933 99 40

    2886-65-9

    7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one

    59467-63-9

    7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

    59467-64-0

    [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]metilammina

    59467-69-5

    8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-3a,4-diidro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepina

    59468-44-9

    acido 8-cloro-6-(2-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-3-carbossilico

    59469-29-3

    bis(maleato) di [7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-ilmetil]ammonio

    59469-63-5

    4-ossido di 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-3-metil-2-(nitrometilen)-2,3-diidro-1H-1,4-benzodiazepina

    70890-50-5

    3-ammino-5-fenil-7-metil-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-one

    106928-72-7

    (1S,9S)-9-ftalimmido-6,10-diossoottaidropiridazo[1,2-a][1,2]diazepin-1-carbossilato di terz-butile

    177932-89-7

    (4R,5S,6S,7R)-4,7-dibenzil-1,3-bis(3-amminobenzil)-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one, dimetansolfonato

    188978-02-1

    (4R,5S,6S,7R)-1-[(3-ammino-1H-indazol-5-il)metil]-4,7-dibenzil-3-butil-5,6-diidrossiesaidro-2H-1,3-diazepin-2-one

    193077-87-1

    acido [(2S)-7-(2-metossi-2-oxoetil)-4-metil-3-oxo-2,3,4,5-tetraidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]acetico

    210288-67-8

    acido [(2S)-7-iodo-4-metil-3-oxo-2,3,4,5-tetraidro-1H-1,4-benzodiazepin-2-il]acetico

    2933 99 90

    0-00-0

    solfato dell’acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triacetico

    1458-18-0

    3-ammino-5,6-dicloropirazin-2-carbossilato di metile

    2380-94-1

    4-idrossiindolo

    3641-08-5

    1H-1,2,4-triazol-3-carbossammide

    4928-87-4

    acido 1H-1,2,4-triazol-3-carbossilico

    4928-88-5

    1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile

    5424-01-1

    acido 3-amminopirazina-2-carbossilico

    5521-55-1

    acido 5-metilpirazin-2-carbossilico

    6548-09-0

    5-bromotriptofano

    6969-71-7

    1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-one

    7250-67-1

    N-(2-cloroetil)pirrolidina, cloridrato

    13183-79-4

    1-metiltetrazol-5-tiolo

    13485-59-1

    L-alanil-L-prolina

    14907-27-8

    D-triptofanato di metile, cloridrato

    16298-03-6

    3-amminopirazina-2-carbossilato di metile

    21732-17-2

    acido 1H-tetrazol-1-ilacetico

    26116-12-1

    1-etilpirrolidin-2-ilmetilammina

    27387-31-1

    1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one

    31251-41-9

    8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridin-11-one

    31560-19-7

    N-benzoil-4-idrossiprolina

    31560-20-0

    N-benzoil-4-idrossiprolinato di metile

    32065-66-0

    1,4-diossido di 2-(dimetossimetil)chinossalina

    36916-19-5

    5-cloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone

    37052-78-1

    5-metossibenzimidazol-2-tiolo

    38150-27-5

    5-cloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone

    39968-33-7

    3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pirirdin-3-olo

    41340-36-7

    2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanolo

    51856-79-2

    1-metilpirrol-2-ilacetato di metile

    52099-72-6

    1-isopropenil-1H-benzimidazol-2(3H)-one

    54196-61-1

    2',5-dicloro-2-(3-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)benzofenone

    54196-62-2

    2',5-dicloro-2-[3-(idrossimetil)-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il]benzofenone

    55408-10-1

    tetrazol-5-carbossilato di etile

    59032-27-8

    1,2,3-triazol-5-tiolato di sodio

    61607-68-9

    1-[2-(dimetilammino)etil]-4,5-diidro-1H-tetrazole-5-tione

    62893-24-7

    acido (6-etil-4,5-dioxoesaidropiridazinae-3-carbossammido)(4-idrossifenil)acetico

    64137-52-6

    [3-(1H-benzimidazol-2-il)propil]metilammina

    64838-55-7

    1-[(S)-3-(acetiltio)-2-metilpropionil]-L-prolina

    65632-62-4

    acido (S)-1-(benzilossicarbonil)esaidropiridazin-3-carbossilico

    66242-82-8

    2,5-diidro-5-tioosso-1H-tetrazol-1-ilmetansolfonato di disodio

    66635-71-0

    2,3-diidro-1H-pirrolizin-1-carbossilato di isopropile

    69048-98-2

    1-etil-1,2-diidro-5H-tetrazol-5-one

    71056-57-0

    1-metil-5-nitroindolo-2-carbossilato di etile

    71208-55-4

    (6-cloro-9H-carbazol-2-il)metilmalonato di dietile

    75302-98-6

    [1-(4-clorobenzoil)-5-metossi-2-metilindol-3-il]acetato di 2-terz-butossi-2-oxoetile

    83783-69-1

    4-fluorobenzil-1H-benzimidazol-2-ilammina

    84946-20-3

    2-cloro-1-(4-fluorobenzil)benzimidazole, cloridrato

    85440-79-5

    2-metil-1-nitrosoindolina

    86386-75-6

    2,4'-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)acetofenone, cloridrato

    86404-63-9

    1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etan-1-one

    90657-55-9

    trans-4-cicloesil-2-prolina, cloridrato

    92992-17-1

    acido 1-(metossicarbonil)-2,3-diidro-1H-pirrolizine-7-carbossilico

    95885-13-5

    5-etil-4-(2-fenossietil)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-one

    96034-57-0

    trans-4-idrossi-1-(4-nitrobenzilossicarbonil)-L-prolina

    96107-94-7

    1H-tetrazol-5-carbossilato di etile, sale di sodio

    96314-26-0

    (4S)-4-fenil-L-prolina

    100361-18-0

    acido 1-ciclopropil-7-cloro-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico

    100491-29-0

    7-cloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-diidro-4-ossonaftiridin-3-carbossilato di etile

    103201-78-1

    4-cicloesilprolina

    103300-89-6

    N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina

    103300-91-0

    1-{N'2-[(S)-1-etossicarbonil-3-fenilpropil]-N'6-trifluoroacetillisil}prolina

    103831-11-4

    pirrolidin-3-ilammina, dicloridrato

    105641-23-4

    N'6-trifluoroacetil-L-lisil-L-prolina, p-toluensolfonato

    112193-77-8

    bis(solfato) di 1,4,7,10-tetraazoniaciclododecano

    113963-68-1

    3,4-di(indol-3-il)-1-metilpirrolo-2,5-dione

    114873-37-9

    acido 1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-triiltriacetico

    119192-10-8

    4-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]aniline

    120807-02-5

    (4S)-N-benzoil-4-(mesilossi)-L-prolina

    120851-71-0

    trans-1-benzoil-4-fenil-L-prolina

    122536-48-5

    acido 3-[(S)-3-(L-alanilammino)pirrolidin-1-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico, cloridrato

    122536-66-7

    {(S)-1-metil-2-osso-2-[(S)-pirrolidin-3-ilammino]etil}carbammato di terz-butile

    122536-91-8

    acido 7-{(S)-3-[(S)-2-(terz-butossicarbonilammino)-1-ossopropilammino]pirrolidin-1-il}-1-ciclopropil-6-fluoro-4-osso-1,4-diidro-1,8-naftiridin-3-carbossilico

    122665-86-5

    [3-(cianometil)-4-osso-3,4-diidroftalazin-1-il]acetato di etile

    123631-92-5

    2-(2,4-difluorofenil)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo

    124750-53-4

    5-(4'-metilbifenil-2-il)-1-tritil-1H-tetrazolo

    127105-49-1

    (S)-2-ammino-4-(1H-tetrazol-5-il)butirrato di metile

    130404-91-0

    acido N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-adamantilossicarbonil)ammino]-3-(1H-indol-3-il)-2-metil-1-ossopropil}ammino)-1-feniletil]succinammico--1-desossi-1-metilammino-D-glucitolo (1:1)

    132026-12-1

    acido 4-(2-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-1-il)benzoico

    132659-89-3

    3-dimetilamminometil-1,2,3,4-tetraidro-9-metilcarbazol-4-one

    134575-17-0

    meso-3-azabiciclo[3.1.0]es-6-ilcarbammato di terz-butile

    137733-33-6

    N',N'-dietil-N-(6-fenil-5-propilpiridazin-3-il)-2-metilpropan-1,2-diammina--acido fumarico (2:3)

    140629-77-2

    [(RS)-pirrolidin-3-il]carbammato di terz-butile

    141113-28-2

    (E)-(+)-2-(2,4-difluorofenil)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropossi)stiril]-1H-1,2,4-triazol-1-il}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-olo

    141113-41-9

    (R)-2-(2,4-difluorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-1,2-diolo

    143322-57-0

    5-bromo-3-[(R)-1-metilpirrolidin-2-ilmetil]indolo

    143722-25-2

    acido 2-(2-tritil-2H-tetrazol-5-il)fenilboronico

    143824-78-6

    N1-(terz-butossicarbonil)-N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-L-triptofano

    149365-59-3

    5,5'-[(3,4-dietilpirrolo-2,5-diil)bis(metilene)]bis[4-(3-metossi-3-oxopropil)-3-metilpirrolo-2-carbossilato]di dibenzile

    149365-62-8

    5,5'-[(3,4-dietilpirrolo-2,5-diil)bis(metilene)]bis[4-(3-idrossipropil)-3-metilpirrolo-2-carbaldeide]

    151860-16-1

    meso-3-benzil-6-nitro-3-azabiciclo[3.1.0]esano

    152628-02-9

    1,4'-dimetil-2'-propil-1H,1'H-2,6'-bibenzimidazole

    152628-03-0

    acido 4-metil-2-propilbenzimidazole-6-carbossilico

    153435-96-2

    4,6-dicloro-3-formilindol-2-carbossilato di etile

    155322-92-2

    (3R)-3-[(S)-1-(metilammino)etil]pirrolidina

    160194-26-3

    2-iodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)anilina

    160194-39-8

    2-{5-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]indol-3-il}etan-1-olo

    170142-29-7

    7-cloro-2-(2-metil-4-metossifenil)-2,3-diidro-5H-piridazino[4,5-b]chinolin-1,4,10-trione, sale di sodio

    171964-73-1

    [N-(4-metossibenzoil)-L-valil]-N-[(1S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-oxopropil]-L-prolinamide

    172733-42-5

    [(1-benzil-2-etil-3-oxamoylindol-4-il)ossi]acetato di sodio

    176161-55-0

    (5,6-dicloro-1H-benzimidazol-2-il)isopropilammina

    178619-89-1

    6,7-dicloro-2,3-dimetossichinossalin-5-ilammina

    180637-89-2

    3-[((2R)-1-metilpirrolidin-2-il)metil]-5-[(E)-2-(fenilsolfonil)vinil]indolo

    180915-94-0

    1-{2-[4-(6-metossi-3,4-diidro-1-naftil)fenossi]etil}pirrolidina

    180915-95-1

    1-{2-[4-(2-bromo-6-metossi-3,4-diidro-1-naftil)fenossi]etil}pirrolidina

    181827-47-4

    [N-(metossicarbonil)-L-valil]-L-prolina

    182073-77-4

    N'-[N-metossicarbonil-L-valil]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropil-2-ossopropil]-L-prolinammide

    185453-89-8

    7-etil-3-[2-(trimetilsililossi)etil]indolo

    188113-71-5

    1-acteil-3-[((2R)-1-metilpirrolidin-2-il)metil]-5-[(E)-2-(fenilsolfonil)vinil]indolo

    190791-29-8

    (5R,6S)-6-fenil-5-[4-(2-pirrolidinoetossi)fenil]-5,6,7,8-tetraidro-2-naftolo--acido (-)-tartarico (1:1)

    193274-37-2

    3a-benzil-2-metil-2,3a,4,5,6,7-esaidro-3H-pirazolo[4,3-c]piridin-3-one L-tartarato

    194602-25-0

    fosfato di dibenzile e 1-(2,4-difluorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)etile

    194602-27-2

    difenil[(S)-pirrolidin-3-il]acetonitrile, bromidrato

    197143-35-4

    (3Z)-4-(amminometil)pirrolidin-3-one O-metilossima, dicloridrato

    204255-02-7

    (1R,5R,6R)-5-(1-etilpropossi)-7-azabiciclo[4.1.0]hept-3-ene-3-carbossilato di etile

    210558-66-0

    (1R,2S)-1-fenil-2-pirrolidin-1-ilpropan-1-olo, cloridrato

    219909-83-8

    acido 3-((4S)-4-sulfanil-L-prolinammidol)benzoico, cloridrato

    221030-56-4

    2-(4-fluorofenil)-4-(3-idrossi-3-metilbutossi)-5-(4-mesilfenil)piridazina-3(2H)-one

    221148-46-5

    2-(4-etossifenil)-3-(4-mesilfenil)pirazolo[1,5-b]piridazina

    227025-33-4

    1-benzil-4H-imidazo[4,5,1-ij]chinolin-2(1H)-one

    235106-62-4

    2,2'-[(4-idrossifenil)metilene]bis(4-{(E)-[(5-metil-1H-tetrazol-1-il)imino]metil}fenolo)

    244191-95-5

    α-L-aspartil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere terz-butilico

    244191-96-6

    N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-L-aspartil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofano, estere 1-terz-butilico

    244244-29-9

    N-[(9H-fluoren-9-ilmetossi)carbonil]-α-L-glutamil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamil-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamil-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamil-L-leucil-α-L-aspartil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere penta-terz-butilico

    244244-31-3

    α-L-glutamil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N-tritil-L-asparaginil-α-L-glutamil-N-tritil-L-glutaminil-α-L-glutamil-L-leucil-L-leucil-α-L-glutamil-L-leucil-α-L-aspartil-N6-(terz-butossicarbonil)-L-lisil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-alanil-O-terz-butil-L-seril-L-leucil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-N-tritil-L-asparaginil-N1-(terz-butossicarbonil)-L-triptofil-L-fenilalaninamide, estere penta-terz-butilico, monocloridrato

    251579-55-2

    (N-acteil-N-metilglicil)glicilvalil-D-alloisoleuciltreonilnorvalilisoleucilarginil(N-etilprolinamide) monoacetato (sale)

    252742-72-6

    5-(clorometil)-1,2-diidro-3H-1,2,4-triazol-3-one

    269731-84-2

    (5R,6R)-1-benzil-5-idrossi-6-(metilammino)-5,6-diidro-4H-imidazo[4,5,1-ij]chinolin-2(1H)-one

    272107-22-9

    3,10-dibromo-8-cloro-5,6-diidro-11H-benzo[5,6]cicloepta[1,2-b]piridina

    346412-97-3

    esafluorofosfato(1-) di 1-aminopiridazinium

    442526-89-8

    isoleucilarginil(N-etilprolinammide), dicloridrato

    481659-93-2

    1-metil-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-2-carbossammido]indolo-2-carbossilato di etile

    481659-96-5

    1-metil-5-[4'-(trifluorometil)bifenil-2-carbossammido]indolo-2-carbossilato di potassio

    2934 10 00

    556-90-1

    2-immino-1,3-tiazol-4-one

    2295-31-0

    tiazolidin-2,4-dione

    29676-71-9

    acido (2-ammino-1,3-tiazol-4-il)acetico

    34272-64-5

    acido (4-metil-2-sulfanil-1,3-tiazol-5-il)acetico

    38585-74-9

    tiazol-5-ilmetanolo

    64485-82-1

    2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-idrossiimminoacetato di etile

    64485-88-7

    (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-(metossiimmino)acetato di etile

    64486-18-6

    acido (Z)-2-[2-(cloroacetammido)tiazol-4-il]-2-(metossiimmino)acetico

    64987-03-7

    (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilato di etile

    64987-06-0

    acido (2-formammido-1,3-tiazol-4-il)gliossilico

    65872-41-5

    acido (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico

    65872-43-7

    acido 2-(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetico

    66215-71-2

    acido (Z)-2-metossiimmino-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetico

    66339-00-2

    2-(idrossiimmino)-2-[2-(tritilammino)tiazol-4-il]acetato di etile, cloridrato

    76823-93-3

    1-{4-[(2-cianoetil)tiometil]tiazol-2-il}guanidina

    88023-65-8

    3-[(2-formammido-1,3-tiazol-4-il)oxoacetammido]-2-metil-4-oxoazetidina-1-solfonato di potassio

    88046-01-9

    carbamimmidotioato di 2-guanidinotiazol-4-ilmetile, dicloridrato

    105889-80-3

    7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]pent-2-enammido}-3-(carbammoilossimetil)-3-cefem-4-carbossilato di pivaloilossimetile

    115065-79-7

    acido (2E)-2-(2-{[(benzilossi)carbonil]ammino}-1,3-tiazol-4-il)-5-[(3-metilbut-2-en-1-il)ossi]-5-oxopent-2-enoico

    119154-86-8

    cloruro di (Z)-2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-metossiimminoacetile, cloridrato

    136401-69-9

    (Z)-5-{4-[2-(5-etilpiridin-2-il)etossi]benzilidene}-1,3-tiazolidina-2,4-dione

    139340-56-0

    metansolfonato di {5-[(Z)-3,5-di(terz-butil)-4-idrossibenziliden]-4-osso-4,5-diidrotiazol-2-il}ammonio

    154212-59-6

    carbonato di 4-nitrofenile e tiazol-5-ilmetile, cloridrato

    154212-61-0

    N-[2-isopropiltiazol-4-ilmetil(metil)carbammoil]-L-valina

    161798-03-4

    2-(3-formil-4-isobutossifenil)-4-metiltiazolo-5-carbossilato di etile

    162208-27-7

    tiofosfato di O-[2-(2-ammino-1,3-tiazol-4-il)-2-((Z)-metossiimino)acetil] O,O-dietile

    162208-28-8

    tiofosfato di O-(2-(2-amminotiazol-4-il)-2-{[1-(terz-butossicarbonil)-1-metiletossi]imino}acetil) O',O''-dietile

    171485-87-3

    acetato di 2-[4-(2-ammino-4-osso-4,5-diidrotiazol-5-ilmetil)fenossimetil]-2,5,7,8-tetrametilcroman-6-ile

    174761-17-2

    7-{(Z)-2-[2-(terz-butossicarbonilammino)tiazol-4-il]-4-(3-metilbut-2-enilossicarbonil)but-2-enammido}-3-cefem-4-carbossilato di benzidrile

    179258-52-7

    (7Z)-7-(2-ammino-1,3-tiazol-5-il)-4-etossi-10,10-dimetil-6-oxo-3,5,9-trioxa-8-aza-4-phosphaundec-7-en-11-oate 4-ossido di terz-butile

    180144-61-0

    acido 3-{[4-(4-ammidinofenil)tiazol-2-il][1-(carbossimetil)-4-piperidil]ammino}propionico

    186538-00-1

    3-[(2S,3S)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammide)-4-fenilbutanoil]-5,5-dimetil-N-(2-metilbenzil)-1,3-tiazolidina-4-carbossammide

    189448-35-9

    acido (7R)-7-[(2E)-2-(2-ammino-5-cloro-1,3-tiazol-4-il)-2-(idrossiimino)acetammido]-3-[(3-{[(2-amminoetil)sulfanil]metil}pirirdin-4-il)sulfanil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

    190841-79-3

    3-({4-[4-(N-etossicarbonilammidino)fenil]tiazol-2-il}[1-(etossicarbonilmetil)-4-piperidil]ammino)propionato di etile

    213252-19-8

    5-[(2,4-dioxo-1,3-tiazolidin-5-il)metil]-2-metossi-N-[4-(trifluorometil)benzil]benzammide

    221671-63-2

    (2-{N-[4-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)-5-(2-cicloesiletil)-1,3-tiazol-2-il]carbammoile}-5,7-dimetilindolin-1-il)acetato di potassio

    224631-15-6

    2,5-dioxopirrolidin-1-il N-{N-[(2-isopropil-1,3-tiazol-4-il)metil]-N-metilcarbammoile}-L-valinate

    302962-49-8

    N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-({6-[4-(2-idrossimetil)piperazin-1-il]-2-metilpirimidin-4-il}ammino)tiazolo-5-carbossammide o dasatanib (proposta INN)

    478410-84-3

    (4R)-N-allil-3-[(2S,3S)-2-idrossi-3-(3-idrossi-2-metilbenzammide)-4-fenilbutanoil]-5,5-dimetiltiazolidina-4-carbossammide

    2934 20 80

    80756-85-0

    (Z)-2-(2-amminotiazol-4-il)-2-metossiimminotioacetato di S-(benzotiazol-2-ile)

    87691-88-1

    1-(1,2-benzisotiazol-3-il)piperazina, cloridrato

    89604-92-2

    2-{[1-(2-amminotiazol-4-il)-2-(benzisotiazol-2-iltio)-2-ossoetiliden]amminoossi}-2-metilpropionato di terz-butile

    177785-47-6

    acido (2S,3S)-3-metil-2-(3-osso-2,3-diidro-1,2-benzisotiazol-2-il)valerico

    2934 30 90

    92-39-7

    2-clorofenotiazina

    6631-94-3

    2-acetilfenotiazina

    32338-15-1

    fenotiazin-2-ilammina

    2934 99 30

    957-68-6

    acido 7-amminocefalosporanico

    2934 99 90

    0-00-0

    4-nitrobenzensolfonato di (4S,5S)-5-benzil-2-osso-1,3-ossazolidin-4-ilmetile

    0-00-0

    (1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-feniletil]-3,6-epossitetraidroftalimmide

    0-00-0

    5-metil-1,3,4-oxadiazolo-2-carbossilato di potassio

    50-89-5

    timidina

    58-61-7

    adenosina

    63-37-6

    5'-diidrogenofosfato di citidina

    98-03-3

    tiofene-2-carbaldeide

    551-16-6

    acido 6-amminopenicillanico

    1463-10-1

    5-metiluridina

    3083-77-0

    1-(beta-D-arabinofuranosil)pirimidin-2,4(1H,3H)-dione

    3158-91-6

    2-clorodibenzo[b,f][1,4]ossazepin-11(10H)-one

    3206-73-3

    DL-5-(1,2-ditiolan-3-il)valerammide

    4097-22-7

    2',3'-didesossiadenosina

    4295-65-2

    2-cloro-9-(3-dimetilamminopropil)-9H-tioxanten-9-olo

    4462-55-9

    cloruro di 3-(2,6-diclorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

    4691-65-0

    inosina 5'-fosfato di disodio

    5271-67-0

    cloruro di tiofen-2-carbonile

    7481-90-5

    1-(3,5-anidro-2-deossi-β-D-treo-pentofuranosil)-5-metilpirimidina-2,4(1H,3H)-dione

    13062-59-4

    4-morfolin-2-ilpirocatecolo, cloridrato

    13636-02-7

    (RS)-3-(dimetilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo

    14282-76-9

    2-bromo-3-metiltiofene

    16883-16-2

    cloruro di 3-fenil-5-metilisossazol-4-carbonile

    18686-82-3

    1,3,4-tiadiazolo-2-tiolo

    20893-30-5

    2-tienilacetonitrile

    21080-92-2

    acido 3-tienilmalonico

    22252-43-3

    acido 7-ammino-3-metil-3-cefem-4-carbossilico

    22720-75-8

    2-acetilbenzo[b]tiofene

    24209-38-9

    acido 7-ammino-3-(1-metiltetrazol-5-iltiometil)-3-cefem-4-carbossilico

    24209-43-6

    acido (7R)-7-ammino-3-[2-(1,3,4-tiadiazol-2-ilsulfanil)etil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

    24683-26-9

    1,1-diossido di 4-idrossi-2-metil-2H-1,2-benzotiazin-3-carbossilato di etile

    24701-69-7

    acido 7-ammino-3-metossimetil-3-cefem-4-carbossilico

    25229-97-4

    2-ciano-3-morfolinoacrilammide

    25629-50-9

    cloruro di 3-(2-clorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

    25954-21-6

    5-metiluridina, emiidrato

    27255-72-7

    acido 7-(fenilacetammido)-3-metil-3-cefem-4-carbossilico

    28092-62-8

    (3aS,6aR)-1,3-dibenzil-2,3,3a,4,6,6a-esaidro-1H-furo[3,4-d]imidazol-2,4-dione

    28657-79-6

    1-etil-1,4-diidro-4-osso-1,3-diossolo[4,5-g]cinnolin-3-carbonitrile

    28783-41-7

    4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridina, cloridrato

    29490-19-5

    5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-tiolo

    29706-84-1

    3'-azido-3'-desossi-5'-O-tritiltimidina

    29707-62-8

    1-ossido di 6-(2-fenossiacetammido)penicillanato di 4-nitrobenzile

    30165-96-9

    4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina

    30246-33-4

    acido 7-ammino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)tiometil]-3-cefem-4-carbossilico

    32231-06-4

    1-piperonilpiperazina

    36923-17-8

    acido (7R)-7-ammino-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

    37539-03-0

    acido (7R)-7-ammino-3-[(1H-1,2,3-triazol-4-ilsulfanil)metil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

    38313-48-3

    3',5'-anidrotimidina

    39098-97-0

    cloruro di 2-tienilacetile

    39754-02-4

    acido 7-[(R)-ammino(fenil)acetammido]-3-metil-3-cefem-4-carbossilico--dimetilformammide (2:1)

    39925-10-5

    1-(2,3,5-tri-O-acetil-beta-D-ribofuranosil)-1H-1,2,4-triazol-3-carbossilato di metile

    40172-95-0

    1-(2-furoil)piperazina

    42399-49-5

    (2S,3S)-3-idrossi-2-(4-metossifenil)-2,3-diidro-1,5-benzotiazepin-4(5H)-one

    51762-51-7

    7-(fenilacetammido)-3-idrossicefam-4-carbossilato di benzidrile

    51818-85-0

    acido 7-[(D)-mandelammido]cefalosporanico

    53994-69-7

    acido (7R)-7-ammino-3-cloro-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

    53994-83-5

    7-ammino-3-cloro-3-cefem-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

    55612-11-8

    5'-O-tritiltimidina

    59804-25-0

    1,1-diossido de 4-idrossi-2-metil-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-carbossilato di metile

    61807-78-1

    acido 7-(bromoacetammido)-7-metossi-3-{[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)lsulfanil]metil}-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

    63074-07-7

    1-(tetraidro-2-furoil)piperazina

    63427-57-6

    5-ossido di 3-metilen-7-(fenossiacetammido)cefam-4-carbossilato di 4-nitrobenzile

    63457-21-6

    2-(3-benzil-7-oxo-4-tia-2,6-diazabiciclo[3.2.0]hept-2-en-6-il)-3-metilbut-3-enoate di difenilmetile

    63675-74-1

    6-metossi-2-(4-metossifenil)benzo[b]tiofene

    63877-96-3

    2-(4-fluorobenzil)tiofene

    67914-85-6

    cis-2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo

    68350-02-7

    (7R)-7-ammino-3-{[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)sulfanil]metil}-3,4-didehydrocepham-4-acido carbossilico, cloridrato

    69399-79-7

    cloruro di 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisossazol-4-carbonile

    70035-75-5

    (7S)-7-(bromoacetammido)-7-metossi-3-{[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)sulfanil]metil}-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile

    70918-74-0

    1-(2,3-diidro-1,4-benzodiossin-2-ilcarbonil)piperazina, cloridrato

    71420-85-4

    acido 7-ammino-3-[1-(solfometil)-1H-tetrazol-5-iltiometil]-3-cefem-4-carbossilico, sale di sodio

    75776-79-3

    acido 1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carbossilico, bromidrato

    76247-39-7

    1,1-diossido di penicillanato di iodometile

    76646-91-8

    1,1-diossido di acido (3S)-6,6-dibromo-2,2-dimetilpenam-3-carbossilico

    76801-85-9

    (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[(2,6-dideossi-3-C-metil-3-O-metil-α-L-ribo-esopiranosil)ossi]-2-etil-3,4,10-triidrossi-3,5,8,10,12,14-esametil-11-{[3,4,6-trideossi-3-(dimetilammino)-β-D-xylo-esopiranosil]ossi}-1-oxa-6-azaciclopentadecan-15-one

    77887-68-4

    4-ossido de 6-(4-metilbenzammido)penicillanato di benzidrile

    78850-37-0

    (3aR,4R,7aR)-2-metil-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetossipropil]-3a,7a-diidro-4H-pirano[3,4-d]ossazol-6-carbossilato di metile

    79349-82-9

    acido trans-(7R)-7-ammino-3-vinil-3,4-didehydrocepham-4-carbossilico

    80370-59-8

    acido 7-ammino-3-(2-furoiltiometil)-3-cefem-4-carbossilico

    84682-23-5

    2-(2,4-diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-4-ilmetanolo

    84793-24-8

    (S)-2-[(S)-4-metil-2,5-diosso-1,3-ossazolidin-3-il]-4-fenilbutirrato di etile

    84915-43-5

    acido (3S)-2,2-dimetil-1,4-tiazinan-3-carbossilico

    86639-52-3

    (4S)-4,11-dietil-4,9-diidrossi-1H,12H-pirano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,14(4H,12H)-dione

    87932-78-3

    acido 3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetammido]-3-cefem-4-carbossilico

    92096-37-2

    (7R)-3-(mesilossi)-7-(fenilacetammido)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile

    93183-15-4

    2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)-N2-isobutirilguanosine 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)

    94732-98-6

    1-(1-{3-[2-(4-fluorofenil)-1,3-diossolan-2-il]propil}-4-piperidil)-2,3-diidro-1H-benzimidazol-2-tione

    96219-87-3

    (3-amminopirazol-4-il)(2-tienil)metanone

    98796-51-1

    2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)timidina 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)

    98796-53-3

    N6-benzoil-2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)adenosine 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)

    98819-76-2

    (2S)-2-[(S)-(2-etossifenossi)fenilmetil]morfolina

    100988-63-4

    ioduro di 1-[((7R)-7-ammino-4-carbossi-3,4-didehydrocepham-3-il)metil]piridinio

    102212-98-6

    N4-benzoil-2'-deossi-5'-O-(4,4'-dimetossitritil)citidina 3'-(2-cianoetil diisopropilfosforamidite)

    103788-59-6

    4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]benzaldeide

    103788-65-4

    2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etan-1-olo

    104146-10-3

    3-clorometil-7-(2-fenilacetammido)-3-cefem-4-carbossilato di 4-metossibenzile

    104218-44-2

    3'-O-mesil-5'-O-tritiltimidina

    104795-66-6

    3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide

    104795-67-7

    3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide--1H-imidazolo (1:1)

    104795-68-8

    3-isopropossi-5-metossi-N-(1H-tetrazol-5-il)benzo[b]tiofen-2-carbossammide, sale di sodio

    106447-44-3

    acido 7-ammino-3-[(Z)-prop-1-enil]-3-cefem-4-carbossilico

    108895-45-0

    3'-azido-2',3'-didesossi-5-metilcitidina, cloridrato

    110314-42-6

    acido 5-[(benzofuran-2-ilcarbonil)ammino]indol-2-carbossilico

    110351-94-5

    (S)-4-etil-4-idrossi-7,8-diidro-1H-pirano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)-trione

    110483-43-7

    2'-bromo-2'-deossi-5-metiluridine 3',5'-diacetato

    113891-01-3

    (2S,5R)-6,6-dibromo-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]eptano-2-carbossilato 4-ossido di difenilmetile

    114341-88-7

    3-(2-bromopropanoil)-4,4-dimetil-1,3-oxazolidin-2-one

    115787-67-2

    2-(2-ammino-5-nitro-6-osso-1,6-diidropirimidin-4-il)-3-(3-tienil)propiononitrile

    116539-55-0

    (1S)-3-(metilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo

    116833-10-4

    acido (Z)-2-(5-ammino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-2-[(fluorometossi)immino]acetico

    117829-20-6

    2-ammino-7-tenil-1,7-diidro-4H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-one, cloridrato

    119221-49-7

    5-[(2-amminoetil)ammino]-2-(2-dietilamminoetil)-2H-[1]benzotiopirano[4,3,2-cd]indazol-8-olo

    122567-97-9

    5'-benzoil-2',3'-dideidro-3'-desossitimidina

    124492-04-2

    acido (S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-carbossilico

    125995-03-1

    (4R,6R)-6-{2-[3-fenil-4-(fenilcarbammoil)-2-(4-fluorofenil)-5-isopropilpirrol-1-il]etil}-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one

    126429-09-2

    2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo

    126813-11-4

    (4R,5R)-2-(diclorometil)-4,5-diidro-5-(4-mesilfenil)ossazol-4-ilmetanolo

    127111-98-2

    (7R)-7-ammino-3-(mesilossi)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile, cloridrato

    130209-90-4

    2-(2-clorofenil)-2-(4,5,6,7-tetraidrotieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato di metile, cloridrato

    130800-76-9

    5-(3-cloropropil)-3-metilisoxazole

    131986-28-2

    3-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)piridina

    131988-19-7

    ioduro di 3-(4-esilossi-1,2,5-tiadiazol-3-il)-1-metilpiridinio

    134379-77-4

    4-ammino-5-fluoro-1-[(2R,5S)-5-(idrossimetil)-2,5-diidrofuran-2-il]pirimidina-2(1H)-one

    135790-89-5

    [(2,2-dimetilpropanoil)ossi]metil (7R)-7-[(2Z)-2-(2-{(2S)-2-[(terz-butossicarbonil)ammino]propanammido}-1,3-tiazol-4-il)-2-(metossiimino)acetammido]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato

    138564-59-7

    5-metil-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-carbonitrile

    140128-37-6

    (7R)-7-(2-{2-[(terz-butossicarbonil)ammino]-1,3-tiazol-4-il}-2- [(tritilossi)imino]acetammido)-3-({[(1H-1,2,3-triazol-4-il)sulfanil]metil}sulfanil)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di difenilmetile

    140841-32-3

    6-[3-fluoro-5-(4-metossitetraidropiran-4-il)fenossimetil]-1-metil-2-chinolone

    143468-96-6

    idrogeno(2-tienilmetil)malonato di etile

    143491-57-0

    (2R,5S)-4-ammino-5-fluoro-1-[2-(idrossimetil)-1,3-ossatiolan-5-il]pirimidin-2(1H)-one

    147027-10-9

    (2R,5S)-5-(4-ammino-2-osso-1,2-diidropirimidin-1-il)-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile

    147086-81-5

    7,7-diossido di (4S,6S)-5,6-diidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-olo

    147086-83-7

    N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide

    147126-62-3

    (2R,5R)-5-idrossi-1,3-ossatiolan-2-carbossilato di (1R,2S,5R)-mentile

    152305-23-2

    (S)-4-(4-amminobenzil)ossazolidin-2-one

    155990-20-8

    N-[(1-{[2-(dietilammino)etil]ammino}-7-metossi-9-oxo-9H-tioxanten-4-il)metil]formammide

    157341-41-8

    (2S)-N-[(R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)butil]-3,3-dietil-2-{4-[(4-metilpiperazin-1-il)carbonil]fenossi}-4-ossoazetidin-1-carbossammide

    158512-24-4

    (3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-benzil-4,5-epossivaleril]-2,2-dimetil-3,3a,8,8a-tetraidro-2H-indeno[1,2-d]ossazolo

    158878-46-7

    6-{(E)-2-[4-(4-fluorofenil)-2,6-diisopropil-5-(metossimetil)pirirdin-3-il]vinil}-4-idrossitetraidro-2H-piran-2-one

    160115-08-2

    {(E)-3-[(6R,7R)-7-ammino-2-carbossilato-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]ott-2-en-3-il]allil}(carbammoilmetil) (etil) metilammonio

    161005-84-1

    (S)-N, N-dimetil-[3-(1-naftilossi)-3-(2-tienil)propil]ammina--acido fosforico (1:1)

    164015-32-1

    N-metil-3-(1-naftilossi)-2-(2-tienil)propan-1-ammina fosfato

    167304-98-5

    (4S,7S,10aS)-4-ammino-5-ossoottaidro-7H-pirido[2,1-b][1,3]tiazepin-7-carbossilato di metile

    168828-81-7

    (3-fluoro-4-morfolinofenil)carbammato di benzile

    170985-86-1

    1-[(2S,3S)-2-(benzilossi)pentan-3-il]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]tetraidrofuran-3-il}metossi)fenil]piperazin-1-il}fenil)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one

    171482-05-6

    (2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etossi}-3-(4-fluorofenil)morfolina, cloridrato

    175712-02-4

    4-clorobenzensolfonato di [(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenil)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)tetraidrofuran-3-il]metile

    176773-87-8

    (3R)-3-(metossimetil)-7-(4,4,4-trifluorobutossi)-3,3a,4,5-tetraidro[1,3]oxazolo[3,4-a]chinolin-1-one

    177575-17-6

    acido (S)-N-{5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-1H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil}-2-tenoil]-L-glutammico

    177575-19-8

    N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]-2-tenoil}-L-glutammato di dietile

    177587-08-5

    acido N-{5-[2-((6S)-2-ammino-4-oxo-3,4,5,6,7,8-esaidropirido[2,3-d]pirimidina-6-il)etil]-4-metiltiofene-2-carbonil}-L-glutammico

    178357-37-4

    (5aR,11bS)-9,10-dimetossi-2-propil-4,5,5a,6,7,11b-esaidrobenzo[f]tieno[2,3-c]chinolina, cloridrato

    181640-09-5

    3-(1-{2-[4-benzoil-2-(3,4-difluorofenil)morfolina-2-il]etil}-4-fenilpiperidin-4-il)-1,1-dimetilurea, cloridrato

    181696-73-1

    3,4-difenil-5-metil-4,5-diidroisossazol-5-olo

    182133-09-1

    1-ossido di 6-(benzilossi)-3-bromo-2-(4-metossifenil)-1-benzotiofene

    183433-66-1

    [6-cloro-4-(2-etil-1,3-dioxolan-2-il)-2-metossipiridin-3-il]metanolo

    183434-04-0

    (4S)-4-etil-4,6-diidrossi-3,10-dioxo-3,4,8,10-tetraidro-1H-pirano[3,4-f]indolizine-7-carbossilato di terz-butile

    185835-97-6

    (5S)-5-(metossimetil)-3-[6-(4,4,4-trifluorobutossi)-1,2-benzoxazol-3-il]-1,3-oxazolidin-2-one

    186348-69-6

    7-cloro-8-[((2R)-1,4-diazabiciclo[2.2.2]octan-2-il)metilammino]-2,3-diidro-1,4-benzodioxine-5-carbossammide

    186521-38-0

    5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

    186521-39-1

    5-[(3R)-4-(terz-butossicarbonilammino)-3-(mesilossi)butil]tiofen-2-carbossilato di etile

    186521-40-4

    5-[(3S)-3-(acetiltio)-4-(terz-butossicarbonilammino)butil]tiofen-2-carbossilato di etile

    186521-41-5

    2-[(S)-1-(terz-butossicarbonilamminometil)-2-(5-etossicarbonil-2-tienil)propiltio]malonato di dimetile

    186521-42-6

    (S)-6-{2-[5-etossicarbonil)-2-tienil]etil}-3-osso-1,4-tiazinan-2-carbossilato di metile

    186521-44-8

    (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilato di etile

    186521-45-9

    acido (6S)-5-[2-(2-ammino-4-osso-4,6,7,8-tetraidro-3H-pirimido[5,4-b][1,4]tiazin-6-il)etil]tiofen-2-carbossilico

    188016-51-5

    N-(butossicarbonil)-3-{[(5R)-3-(4-cianofenil)-4,5-diidroisoxazol-5-il]acetammido}-L-alaninate di metile

    189003-92-7

    2-{7-fluoro-2-oxo-4-[2-(4-tieno[3,2-c]pirirdin-4-ilpiperazin-1-il)etil]chinolin-1(2H)-il}acetammido

    189028-95-3

    (4S)-3-[(5R)-5-(4-fluorofenil)-5-idrossipentanoil]-4-fenil-1,3-oxazolidin-2-one

    191023-43-5

    5-(8-ammino-7-cloro-2,3-diidro-1,4-benzodioxin-5-il)-3-(1-fenetilpiperidin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

    192049-49-3

    4-nitrobenzil 2-((1R,5R)-3-benzil-7-oxo-4-tia-2,6-diazabiciclo[3.2.0]ept-2-en-6-il)-3-metilbut-2-enoate

    194861-99-9

    ((5S)-3-terz-butil-2-fenil-1,3-oxazolidin-5-il)metanolo

    195708-14-6

    (2R,3R,4S)-4-(1,3-benzodioxol-5-il)-3-(etossicarbonil)-2-(4-metossifenil)pirrolidinio (2S)-idrossi(fenil)acetato

    197897-11-3

    ioduro di 1-[((7R)-7-ammino-4-carbossi-3,4-didehydrocepham-3-il)metil]-1H-imidazo[1,2-b]piridazina-4-ium

    199327-61-2

    7-metossi-6-(3-morfolinopropossi)chinazolin-4(3H)-one

    204990-60-3

    (3S,10R,13Z,16S)-10-(3-cloro-4-metossibenzil)-3-isobutil-6,6-dimetil-16-[(1S)-1-((2R,3R)-3-feniloxiran-2-il)etil]-1,4-dioxa-8,11-diazacicloesadec-13-ene-2,5,9,12-tetrone

    208337-82-0

    5-(but-3-enil)tiofen-2-carbossilato di etile

    208337-83-1

    5-[(3R)-3,4-diidrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

    208337-84-2

    5-[(3R)-4-ammino-3-idrossibutil]tiofen-2-carbossilato di etile

    220997-99-9

    (5R)-9-cloro-5-etil-5-idrossi-10-metil-12-[(4-metilpiperidin-1-il)metil]-1,4,5,13-tetraidro-3H,15H-oxepino[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]chinolina-3,15-dione, cloridrato

    221054-70-2

    (5R)-5-etil-5-idrossi-1,4,5,8-tetrahydrooxepino[3,4-c]piridina-3,9-dione

    223570-85-2

    8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il 2,3-diidropirazolo[1,5,4-de][1,4]benzoxazine-6-carbossilato

    223595-20-8

    (1R)-5-(1,3,6,2-dioxazaborocan-2-il)-1-metil-2-tritilisoindoline

    227029-27-8

    2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)metansolfonato di etile

    227625-35-6

    3-{[2-(amminometil)cicloesil]metil}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one

    227626-65-5

    N-metil-N-{2-[(5-oxo-4,5-diidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)metil]cicloesil}carbammato di terz-butile

    227626-75-7

    3-{[2-(amminometil)cicloesil]metil}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-one, cloridrato

    229336-92-9

    3-cloro-N-{4-cloro-2-[(5-cloropiridin-2-il)carbammoile]-6-metossifenil}-4-{[2-(metilammino)imidazol-1-il]metil}tiofene-2-carbossammide

    229340-73-2

    3-cloro-N-{4-cloro-2-[(5-cloropiridin-2-il)carbammoile]-6-metossifenil}-4-{[2-(metilammino)imidazol-1-il]metil}tiofene-2-carbossammide trifluoroacetato

    252317-48-9

    {(3S)-1-[1-(2,3-diidro-1-benzofuran-5-il)etil]pirrolidin-3-il}difenilacetonitrile

    253450-09-8

    6-({2-[4-(4-fluorobenzil)piperidin-1-il]etil}sulfinil)-1,3-benzoxazol-2(3H)-one

    253450-12-3

    6-{[2-(4-benzilpiperidin-1-il)etil]sulfinil}-1,3-benzoxazol-2(3H)-one

    287737-72-8

    acido (2S)-idrossi(fenil)acetico — (1S)-3-(dimetilammino)-1-(2-tienil)propan-1-olo (1:1) (sale)

    287930-73-8

    4-benzil-2-idrossimorfolin-3-one

    287930-75-0

    (2R)-4-benzil-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etossi}morfolin-3-one

    345217-03-0

    2-[(2S,3S)-2-(benzilossi)pentan-3-il]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]tetraidrofuran-3-il}metossi)fenil]piperazin-1-il}fenil)semicarbazide

    362543-73-5

    DNA, d(P-tio) (C-T-A-G-A-T-T-T-C-C-C-G-C-G), tridecasodio sale

    377727-87-2

    2-(2-furil)-7-(2-{4-[4-(2-metossietossi)fenil]piperazin-1-il}etil)-7H-pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[2,3-c]pirimidina-5-ammina

    475479-34-6

    acido (2S)-2-metossi-3-{4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]-1-benzotiofen-7-il}propanoico

    475480-88-7

    4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]-1-benzotiofene-7-carbaldeide

    518048-05-0

    4-[N-(2-fluorobenzil)carbammoile]-1-metil-2-[1-metil-1-(5-metil-1,3,4-oxadiazolo-2-carbossammido)etil]-6-oxo-1,6-diidropirimidina-5-olate di potassio

    521266-46-6

    (2S)-1-{N-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etil]glicil}pirrolidina-2-carbonitrile

    635724-55-9

    succinato di (2S)-2-[(S)-(2-etossifenossi)fenilmetil]morfolina

    649761-25-1

    N-{4-[2-(5-metil-2-fenil-1,3-oxazol-4-il)etossi]benzil}glicinato di metile, cloridrato

    655233-39-9

    (7R)-7-ammino-3-((2S)-tetraidrofuran-2-il)-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di 4-nitrobenzile, cloridrato

    663603-70-1

    (2Z)-3-(metilammino)-1-(2-tienil)prop-2-en-1-one

    744239-10-9

    DNA, d(P-tio) (G-A-T-C-C-G-C-G-G-G-A-A-A-T), tridecasodio sale

    872728-82-0

    N-[4-(5-oxo-4,5-diidro-1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]glicine

    2935 00 90

    121-30-2

    4-ammino-6-clorobenzen-1,3-disolfonammide

    6292-59-7

    4-terz-butilbenzensolfonammide

    16673-34-0

    N-(2-(4-solfammoil)fenil)etil-5-cloro-2-metossibenzammide

    17852-52-7

    4-idrazonobenzensolfonammide, cloridrato

    22663-37-2

    1-(4-clorobenzensolfonil)urea

    33045-52-2

    5-solfammoil-o-anisato di metile

    33288-71-0

    5-metil-N-[4-(solfammoil)fenetil]pirazin-2-carbossammide

    66644-80-2

    acido 3-metossi-5-solfammoil-o-anisico

    81880-96-8

    N-(4-idrazinobenzil)metansolfonammide, cloridrato

    84522-34-9

    4-[2-(5-metilpirazin-2-carbossammido)etil]benzensolfonammide di sodio

    88918-84-7

    4-amminobenzil-N-metilmetansolfonammide, cloridrato

    88919-22-6

    3-(2-amminoetil)-N-metilindol-5-ilmetansolfonammide

    88933-16-8

    1-(4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, cloridrato

    100632-57-3

    acido 4-[(4-mesilammino)fenil]-4-ossobutirrico

    105951-31-3

    5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide

    105951-35-7

    7,7-diossido di 5,6-diidro-4-osso-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-solfonammide

    106820-63-7

    3-[(metossicarbonilmetil)solfammoil]tiofen-2-carbossilato di metile

    112101-81-2

    5-[(R)-(2-amminopropil)]-2-metossibenzensolfonammide

    120298-38-6

    7,7-diossido di N-(5,6-diidro-6-metil-2-solfammoil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il)acetammide

    137431-02-8

    N-[3-(2-ammino-1-idrossimetil)-4-fluorofenil]metansolfonammide

    141430-65-1

    N-[2-(4-idrossianilino)pirirdin-3-il]-4-metossibenzene-1-solfonammide

    147200-03-1

    N-[(4S,6S)-6-metil-7,7-diosso-2-solfammoil-5,6-diidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-il]acetammide

    149490-60-8

    N-(butano-1-solfonil)-L-tirosina

    149490-61-9

    N-(butano-1-solfonil)-O-(4-pirirdin-4-ilbutil)-L-tirosina

    150975-95-4

    acido 5-metansolfonammidoindol-2-carbossilico

    151140-66-8

    (4-ammino-3-iodofenil)-N-metilmetansolfonammide

    160231-69-6

    (3S)-tetraidrofuran-3-il N-[(2S,3R)-3-idrossi-4-(N-isobutil-4-nitrobenzene-1-sulfonammido)-1-fenilbutan-2-il]carbammato

    169280-56-2

    4-ammino-N-[(2R,3S)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutil]-N-isobutilbenzene-1-solfonammide

    170569-88-7

    4-[5-(4-fluorofenil)-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzene-1-solfonammide

    179524-67-5

    (S)-2-{3-[(2-fluorobenzil)solfonilammino]-2-osso-2,3-diidro-1-piridil}-N-(1-formil-4-guanidinobutil)acetammide

    183556-68-5

    (S)-N-{(1S,2R)-1-benzil-3-[(1,3-benzodiossol-5-ilsolfonil)(isobutil)ammino]-2-idrossipropil}-3,3-dimetil-2-(sarcosilammino)butirrammide

    186497-07-4

    N-(3-metossi-5-metilpirazin-2-il)-2-[4-(1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]piridina-3-solfonammide

    189814-01-5

    3-(2-ammino-1-idrossimetil)-4-metossibenzene-1-solfonammide

    192329-42-3

    (S)-N-idrossi-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossammide

    192329-83-2

    acido (3S)-2,2-dimetil-4-[4-(4-piridilossi)fenilsolfonil]-1,4-tiazinan-3-carbossilico

    194602-23-8

    acido 2-etossi-5-[(4-metilpiperazin-1-il)solfonil]benzoico

    198470-85-8

    N-[4-(3-fenil-5-metilisossazol-4-il)fenilsolfonil]propionammide, sale di sodio

    200575-15-1

    4-[2-etossi-5-(4-metilpiperazina-1-solfonil)benzammide]-1-metil-3-propilpirazolo-5-carbossammide

    210538-75-3

    N-(1,2,3,4-tetraidroisochinolin-5-il)metansolfonammide, cloridrato

    244634-31-9

    N-((2R,3S)-3-ammino-2-idrossi-4-fenilbutil)-N-isobutil-4-nitrobenzene-1-solfonammide, cloridrato

    247582-73-6

    acido 2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil]nicotinico

    289042-12-2

    (4R,6S)-6-((E)-2-{4-(4-fluorofenil)-6-isopropil-2-[mesil(metil)ammino]pirimidina-5-il}vinil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il 3,3-dimetilbutanoato

    334826-98-1

    5-[2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil)pirirdin-3-il]-3-etil-2-(2-metossietil)-2,3,4,5,6,7-esaidropirazolo[4,3-d]pirimidina-7-one

    334827-99-5

    5-[2-etossi-5-(4-etilpiperazina-1-solfonil)pirirdin-3-il]-3-etil-2-(2-metossietil)-2,3,4,5,6,7-esaidropirazolo[4,3-d]pirimidina-7-one 4-metilbenzene-1-solfonato

    334828-19-2

    N-[3-carbammoile-5-etil-1-(2-metossietil)pirazol-4-il]-2-etossi-5-[(4-etilpiperazin-1-il)solfonil]nicotinamide

    364321-71-1

    3-[(dimetilammino)metil]-4-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzene-1-solfonammide

    364323-49-9

    3-[(dimetilammino)metil]-4-[4-(metilsulfanil)fenossi]benzene-1-solfonammide L-tartarato (1:1)

    2938 90 10

    5511-98-8

    acetildigossina

    2938 90 90

    81-27-6

    sennoside A

    128-57-4

    sennoside B

    517-43-1

    miscela di sennoside A e B

    8024-48-4

    casantranolo

    52730-36-6,52730-37-7

    miscela di sennoside A e B, sali di calcio

    52730-36-6

    sennoside A, sale di calcio

    52730-37-7

    sennoside B, sale di calcio

    104443-57-4

    1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide

    104443-62-1

    1-O-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-[O-beta-D-galattopiranosil-(1,3)-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)]-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosil]cerammide

    196085-62-8

    N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosilossimetil]-2-idrossi-3-formilpropil}stearammide

    2939 11 00

    41444-62-6

    fosfato di codeina, emiidrato

    2939 19 00

    58-00-4

    (6aR)-6-metil-5,6,6a,7-tetraidro-4H-dibenzo[de, g]chinolina-10,11-diol o apomorfina

    54417-53-7

    (R)-1,2,3,4-tetraidropapaverina, cloridrato

    66820-84-6

    (RS)-tetraidropapaverina, cloridrato

    2939 20 00

    123599-79-1

    acido [(2-metil-1-propionilossipropossi)(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico--cinconidina (1:1)

    467430-13-3

    acido 2-[2-metil-1-(propionilossi)propossi]-2-[(4-fenilbutil)fosfinoil]acetico, (9R)-cinchonan-9-olo sale (1:1)

    2939 99 00

    51-55-8

    atropina

    92-13-7

    pilocarpina

    2940 00 00

    50-69-1

    D-ribosio

    533-67-5

    2-desossi-D-eritropentosio

    4132-28-9

    2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucosio

    6564-72-3

    2,3,4,6-tetra-O-benzil-D-glucopyranose

    13035-61-5

    1,2,3,5-tetraacetil-beta-D-ribofuranosio

    24259-59-4

    L-ribosio

    80312-55-6

    2,3,4,6-tetra-O-benzil-1-O-(trimetilsilil)-beta-D-glucosio

    182410-00-0

    eteri solfobutilici del beta-ciclodextrina, sali di sodio

    270071-40-4

    carbonato di benzile e 2,6-dimetossi-4-{(5R,5aR,8aR,9S)-6-oxo-9-[(2,3,4,6-tetra-O-benzil-β-D-glucopiranosil)ossi]-5,5a,6,8,8a,9-esaidrofuro[3',4':6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxol-5-il}fenile

    471863-88-4

    2,3-di-O-benzil-4,6-O-((1R)-etilidene)-D-xylo-hexopyranose

    473799-30-3

    (5S,5aS,9S)-9-(4-idrossi-3,5-dimetossifenil)-8-oxo-5,5a,6,8,8a,9-esaidrofuro[3',4':6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxol-5-il 2,3-di-O-benzil-4,6-O-[(1R)-etilidene]-β-D-glucopianoside

    2941 90 00

    13292-22-3

    3-formilrifamicina

    14487-05-9

    rifamicina O

    19130-96-2

    (2S,3S,4R,5R)-2-(idrossimetil)piperidine-3,4,5-triolo

    54122-50-8

    (7R)-3-(acetossimetil)-7-[2-({(3R)-3-[(terz-butossicarbonil)ammino]-3-carbossipropil}ammino)-2-oxoetil]-3,4-didehydrocepham-4-carbossilato di dicicloesilammonio o cefalosporina D dicicloesilammina sale

    3002 10 95

    42617-41-4

    fattore XIVa della coagulazione sanguigna

    116638-33-6

    SC-59735

    3003 90

    141256-04-4

    acido 1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosil-(1,3)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,4)-O-6-deoxi-alfa-L-mannopiranosil)-(1,2)-4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosiloxi-3-idrossi-6-metilottanoiloxi)-3-idrossi-6-metilottanoil]-6-deoxi-beta-D-galattopiranosiloxi}-16-alfa-idrossi-23-beta,28-diossoolean-12-en-3-beta-il)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,2)-O-beta-D-xilopiranosil-(1,3)-beta-D-glucopiranosiduronico

    195993-11-4

    emocyanine, megathura crenulata, prodotti di reazione con 1-O-[O-2-acetammido-2-desossi-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-O-(N-acetil-alfa-neuraminosil)-(2,3)-O-beta-D-galattopiranosil-(1,4)-beta-D-glucopiranosio

    3006 30 00

    155773-56-1

    ferristene

    3507 90 90

    0-00-0

    fibrinucleasi, polvere

    9001-63-2

    lisozima

    9002-12-4

    urato-ossidasi

    9003-98-9

    desossiribonucleasi

    3824 90

    0-00-0

    4-(2-amminoetiltiometil)-1,3-tiazol-2-ilmetil(dimetil)ammina, sotto forma di soluzione in toluene

    0-00-0

    solfuro di alfa-(6-fluoro-2-metilinden-3-il)-p-tolile e metile, sotta forma di soluzione in toluene

    3824 90 64

    0-00-0

    Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente fattore stimulatore di colonie di macrofagi granulociti umani; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002

    0-00-0

    Concentrato intermedio ottenuto da terreno di fermentazione di E. coli geneticamente modificata, contenente interferone umano alfa-2b; da usare nella produzione di medicinali di SA n. 3002

    0-00-0

    Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora inyoensis usato nella produzione degli antibiotici sisomicina (DCI) e netilmicina (DCI)

    0-00-0

    Concentrati intermedi ottenuti da un terreno di fermentazione di Micromonospora purpurea usato per la produzione degli antibiotici solfato di gentamicina (DCIM) e isepamicina (DCI)

    0-00-0

    clavulanato di potassio--cellulosa microcristallina (1:1)

    0-00-0

    clavulanato di potassio--diossido di silicio (1:1)

    0-00-0

    clavulanato di potassio--saccarosio (1:1)

    330-95-0

    1,3-bis(4-nitrofenil)urea--4,6-dimetilpirimidin-2-olo (1:1)

    104832-01-1

    (R)-2-metil-6,7-dimetossi-1-(3,4,5-trimetossibenzil)-1,2,3,4-tetraidroisochinolina--acido dibenzoil-L-tartarico (1:1)

    3824 90 97

    0-00-0

    7-cloro-2-ossoeptanoato di etile, sotto forma di soluzione in toluene

    30165-96-9

    4-(4-cloro-1,2,5-tiadiazol-3-il)morfolina, toluene soluzione

    38345-66-3

    (2S,3R)-4-(dimetilammino)-3-metil-1,2-difenilbutan-2-olo, toluene soluzione

    84449-81-0

    cloruro di 4-[2-(piperidin-1-il)etossi]benzoile, cloridrato, 1,2-dicloroetano soluzione

    127852-28-2

    (1R)-1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etan-1-olo, soluzione acetonitrile

    170277-77-7

    metansolfonato di (3S)-3-[2-(mesilossi)etossi]-4-(tritilossi)butile, dimetilformamide soluzione

    3911 90

    162430-94-6

    1,6-esandiammina, polimero con 1,10-dibromodecano

    SEZIONE III

    CONTINGENTI

    ALLEGATO 7

    CONTINGENTI TARIFFARI OMC CHE LE COMPETENTI AUTORITÀ COMUNITARIE DEVONO APRIRE

    L'ammissione al beneficio di tali contingenti è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

    N. d'ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingenti (quantità)

    Aliquota dei dazi (%)

    Altre condizioni

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    1

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

     

    0102 90 59

     

    0102 90 69

    Giovenche e vacche (escluse quelle da macello) delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza chiazzata del Pinzgau

    710

    capi

    6

     

    2

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

     

    0102 90 59

     

    0102 90 69

     

    0102 90 79

    Tori, vacche e giovenche (esclusi quelli da macello) della razza chiazzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Friburgo

    711

    capi

    4

    Gli animali devono essere accompagnati dai seguenti certificati:

    i tori, dal certificato di ascendenza,

    le vacche e le giovenche, dal certificato di ascendenza o dal certificato di iscrizione al libro genealogico («herdbook») attestante la purezza della razza

    3

     

    0102 90 05

     

    0102 90 29

     

    0102 90 49

    Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, il cui peso è inferiore o uguale a 300 kg

    24 070

    capi

    16 + 582 €/1 000 kg net

     

    4

     

    0104 10 30

     

    0104 10 80

     

    0104 20 90

    Animali vivi delle specie ovina o caprina

    5 676 t

    10

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Romania

    1 010 t

    —Bulgaria

    4 255 t

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    215 t

    —Altri

    196 t

    5

     

    0201 10 00

    fino a

     

    0201 30 00

     

    0202 10 00

    fino a

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

    37 950 t

    (peso del prodotto)

    20

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Argentina

    17 000 t

    —USA/Canada

    11 500 t

    —Australia

    7 150 t

    —Uruguay

    2 300 t

    6

     

    0201 20 90

     

    0201 30 00

     

    0202 20 90

     

    0202 30 10

     

    0202 30 50

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Carni di «alta qualità» di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione seguente: tagli selezionati di carne refrigerata o congelata ottenute da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato, ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura «high-quality beef».

    1 300 t

    20

     

    7

     

    0201 30 00

     

    0206 10 95

    Carni disossate di bovini di alta qualità, fresche o refrigerate

    11 000 t

    20

    Paese fornitore: Argentina

    8

     

    0201 30 00

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Carni disossate di bovini di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

    5 000 t

    20

    Paese fornitore: Brasile

    9

     

    0201 30 00

     

    0202 30 90

     

    0206 10 95

     

    0206 29 91

    Carni disossate di bovini di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

    4 000 t

    20

    Paese fornitore: Uruguay

    10

     

    0202 10 00

    fino a

     

    0202 30 90

    Carni di animali della specie bovina, congelate

    53 000 t

    (peso senza ossa)

    20

     

    0206 29 91

    Pezzi detti «onglets» e «hampes»

     

    11

    0202 30 90

    Carni di bufalo disossate, congelate

    2 250 t

    20

    Paese fornitore: Australia

    12

    0202 20 30

    Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, congelati

    54 703 t

    (peso con ossa)

    20 (*)

    20 + 994,5 €/1 000 kg/net

    (**)

    Le carni importate devono essere destinate alla trasformazione

    (*) Per carni destinate alla fabbricazione di conserve non contenenti componenti caratteristiche diverse dalla carne bovina e dalla gelatina

    (**) Per carni destinate all'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti diversi dalle conserve di cui al punto precedente

    La quantità in oggetto può, in conformità delle disposizioni comunitarie, essere convertita in una quantità equivalente di carni di alta qualità

    0202 30 10

    Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo

    20 (*)

    20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

    (**)

    0202 30 50

    Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket»

    20 (*)

    20 + 1 554,3 €/1 000 kg/net

    (**)

    0202 30 90

    Altre

    20 (*)

    20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

    (**)

    0206 29 91

    Pezzi detti «onglets» e «hampes», congelati

    20 (*)

    20 + 2 138,4 €/1 000 kg/net

    (**)

    13

     

    0203 11 10

     

    0203 21 10

    Carcasse e mezzene di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    15 067 t

    268 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    14

     

    Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

    5 535 t

     

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0203 12 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 12 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 19 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 59

    434 €/1 000 kg/net

    0203 22 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 22 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 29 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 59

    434 €/1 000 kg/net

    15

     

    Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati o no, escluso il filetto in unico pezzo

    4 624 t

     

    Paese fornitore: Canada

    0203 12 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 12 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 19 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 19 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 19 59

    434 €/1 000 kg/net

    0203 22 11

    389 €/1 000 kg/net

    0203 22 19

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 11

    300 €/1 000 kg/net

    0203 29 13

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 15

    233 €/1 000 kg/net

    0203 29 55

    434 €/1 000 kg/net

    0203 29 59

    434 €/1 000 kg/net

    16

    0203 19 13

    Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

    7 000 t

    0

     

    0203 29 15

    Pancette (ventresche) e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelati

     

    17

     

    0203 19 55

     

    0203 29 55

    Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

    35 265 t

    250 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    18

     

    0203 19 55

     

    0203 29 55

    Filetti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

    5 000 t

    300 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    19

     

    0203 19 55

     

    0203 29 55

    Lombate disossate e prosciutti di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati

    4 722 t

    250 €/1 000 kg/net

    Assegnate alla Stati Uniti d'America

    20

    0204

    Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

    283 715 t

    (peso della carcassa)

    0

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Argentina

    23 000 t

    —Australia

    18 786 t

    —Cile

    3 000 t

    —Nuova Zelanda

    227 854 t

    —Uruguay

    5 800 t

    —Islanda

    600 t

    —Romania

    75 t

    —Bulgaria

    1 250 t

    —Bosnia-Erzegovina

    850 t

    —Croazia

    450 t

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    1 750 t

    —Groenlandia

    100 t

    —Altri

    200 t

    21 (147)

     

    0206 29 91

    Pezzi detti «hampes», interi, congelati

    1 500 t

    4

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Argentina

    700 t

    —Altri

    800 t

    22

     

    Pollame

    16 665 t

     

    Assegnate alla Stati Uniti d'America

    0207 11 10

    131 €/1 000 kg/net

    0207 11 30

    149 €/1 000 kg/net

    0207 11 90

    162 €/1 000 kg/net

    0207 12 10

    149 €/1 000 kg/net

    0207 12 90

    162 €/1 000 kg/net

    0207 13 10

    512 €/1 000 kg/net

    0207 13 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 13 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 13 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 13 50

    301 €/1 000 kg/net

    0207 13 60

    231 €/1 000 kg/net

    0207 13 70

    504 €/1 000 kg/net

    0207 14 10

    795 €/1 000 kg/net

    0207 14 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 14 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 14 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 14 50

    0

    0207 14 60

    231 €/1 000 kg/net

    0207 14 70

    0

    0207 24 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 24 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 25 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 25 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 26 10

    425 €/1 000 kg/net

    0207 26 20

    205 €/1 000 kg/net

    0207 26 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 26 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 26 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 26 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 26 70

    230 €/1 000 kg/net

    0207 26 80

    415 €/1 000 kg/net

    0207 27 10

    0

    0207 27 20

    0

    0207 27 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 27 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 27 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 27 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 27 70

    230 €/1 000 kg/net

    0207 27 80

    0

    23

     

    Carcasse di galli e galline, fresche, refrigerate o congelate

    6 249 t

     

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0207 11 10

    131 €/1 000 kg/net

    0207 11 30

    149 €/1 000 kg/net

    0207 11 90

    162 €/1 000 kg/net

    0207 12 10

    149 €/1 000 kg/net

    0207 12 90

    162 €/1 000 kg/net

    24

     

    Pezzi di galli e galline, freschi, refrigerati o congelati

    8 070 t

     

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0207 13 10

    512 €/1 000 kg/net

    0207 13 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 13 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 13 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 13 50

    301 €/1 000 kg/net

    0207 13 60

    231 €/1 000 kg/net

    0207 13 70

    504 €/1 000 kg/net

    0207 14 20

    179 €/1 000 kg/net

    0207 14 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 14 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 14 60

    231 €/1 000 kg/net

    25

    0207 14 10

    Pezzi di galli o di galline congelati, disossati

    2 305 t

    795 €/1 000 kg/net

     

    26

     

    Pezzi di galli o di galline congelati:

    15 500 t

    0

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Brasile

    7 100 t

    —Tailandia

    5 100 t

    —Altri

    3 300 t

    0207 14 10

    Disossati

     

    0207 14 50

    Petti e loro pezzi

     

    0207 14 70

    Altri

     

    27

     

    0207 14 10

     

    0207 14 50

     

    0207 14 70

    Pezzi di galli o di galline congelati

    2 332 t

    0

    Paese fornitore: Brasile

    28

     

    Carni di tacchine e di tacchini, fresche refrigerato o congelate

    1 201 t

     

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0207 24 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 24 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 25 10

    170 €/1 000 kg/net

    0207 25 90

    186 €/1 000 kg/net

    0207 26 10

    425 €/1 000 kg/net

    0207 26 20

    205 €/1 000 kg/net

    0207 26 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 26 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 26 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 26 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 26 70

    230 €/1 000 kg/net

    0207 26 80

    415 €/1 000 kg/net

    0207 27 30

    134 €/1 000 kg/net

    0207 27 40

    93 €/1 000 kg/net

    0207 27 50

    339 €/1 000 kg/net

    0207 27 60

    127 €/1 000 kg/net

    0207 27 70

    230 €/1 000 kg/net

    29

     

    Pezzi di tacchini o di tacchine, congelati:

    4 985 t

    0

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Brasile

    1 800 t

    —Altri

    3 185 t

    0207 27 10

    Disossati

     

    0207 27 20

    Metà o quarti

     

    0207 27 80

    Altri

     

    30

    0210 99 39

    Carni di pollame salate

    264 245 t

    15,4

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Brasile

    170 807 t

    —Tailandia

    92 610 t

    —Altri paesi

    828 t

    31

     

    0302 31 10

    fino a

     

    0302 39 90

     

    0302 69 21

     

    0302 69 25

     

    0303 41 11

    fino a

     

    0303 49 80

     

    0303 79 21

    fino a

     

    0303 79 31

    Tonni (del genere Thunnus) e pesci del genere Euthynnus

    17 250 t

    0

    I pesci devono essere destinati all'industria conserviera

    Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento

    32

     

    0302 40 00

     

    0303 51 00

     

    0304 19 97

     

    0304 19 99

     

    0304 99 23

    Aringhe

    34 000 t

    0

    Subordinate al rispetto dei prezzi di riferimento

    33

     

    0302 69 68

     

    0303 78 19

    Naselli argentati (Merluccius bilinearis)

    2 000 t

    8

     

    34

    0303 29 00

    Pesci del genere Coregonus

    1 000 t

    5,5

     

    35

    0304 29 99

    Pesci del genere Allocyttus e delle specie Pseudocyttus maculatus

    200 t

    0

     

    36

     

    0305 51 10

     

    0305 51 90

     

    0305 62 00

    Merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac

    25 000 t

    0

     

     

    0305 59 11

     

    0305 59 19

     

    0305 69 10

    Pesci della specie Boreogadus saida

     

    37

    0402 10 19

    Latte scremato in polvere

    68 537 t

    475 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    38

     

    0405 10 11

     

    0405 10 19

     

    0405 10 30

     

    0405 10 50

     

    0405 10 90

     

    0405 90 10

     

    0405 90 90

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

    11 360 t

    (equivalente in burro)

    948 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    39

     

    0405 10 11

     

    0405 10 19

    Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

    77 402 t

    86,88 €/100 kg/net

    Burro di origine neozelandese

    0405 10 30

    Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)

     

     

     

    40

     

    0406 10 20

     

    0406 10 80

    Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

    5 360 t

    130 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    41

    0406 30 10

    Emmental fuso

    18 438 t

    719 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0406 90 13

    Emmental

    858 €/1 000 kg/net

    42

    0406 30 10

    Gruyère fuso

    5 413 t

    719 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    0406 90 15

    Gruyère, Sbrinz

    858 €/1 000 kg/net

    43

    0406 90 01

    Formaggi destinati alla trasformazione

    20 007 t

    835 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    44

     

    0406 90 01

    Formaggi destinati alla trasformazione

    4 500 t

    17,06 €/100 kg/net

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Nuova Zelanda

    4 000 t

    —Australia

    500 t

    45

    0406 90 21

    Cheddar

    15 005 t

    210 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    46

    0406 90 21

    Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg) aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi

    10 711 t

    17,06 €/100 kg/net

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Nuova Zelanda

    7 000 t

    —Australia

    3 711 t

    47

     

    0406 90 21

    Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse di 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera uguale o superiore per 100 kg di peso netto a:

    334,20 € in forme intere standard

    354,83 € per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g

    368,58 € per i formaggi di un peso netto inferiore a 500 g

    Sono considerate «forme intere standard» le forme seguenti:

    blocchi di forma cubica di peso netto compreso tra 33 e 44 kg

    blocchi di forma cubica o parallelepipeda, di peso netto pari o superiore a 10 kg

    4 000 t

    13,75 €/100 kg/net

    Assegnate al Canada quale paese fornitore

    48

    0406 10 20

    Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al n. d'ordine 40

    19 525 t

    926 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

    0406 10 80

     

    1 064 €/1 000 kg/net

    0406 20 90

    Altri formaggi grattugiati o in polvere

    941 €/1 000 kg/net

    0406 30 31

    Altri formaggi fusi

    690 €/1 000 kg/net

    0406 30 39

     

    719 €/1 000 kg/net

    0406 30 90

     

    1 029 €/1 000 kg/net

     

    0406 40 10

     

    0406 40 50

     

    0406 40 90

    Formaggi a pasta erborinata

    704 €/1 000 kg/net

    0406 90 17

    Bergkäse e appenzell

    858 €/1 000 kg/net

    0406 90 18

    Fromage fribourgeois, vacherin Mont d'Or et Tête de Moine

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 23

    Edam (Geheimratskäse)

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 25

    Tilsit

     

    0406 90 27

    Butterkäse

     

    0406 90 29

    Kashkaval

     

     

    0406 90 32

    Feta

     

    0406 90 35

    Kefalo-Tyri

     

    0406 90 37

    Finlandia

     

    0406 90 39

    Jarlsberg

     

    0406 90 50

    Formaggi di pecora o di bufala

     

    0406 90 63

    Pecorino

    941 €/1 000 kg/net

    0406 90 69

    Altri

     

    0406 90 73

    Provolone

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 75

    Caciocavallo

     

    0406 90 76

    Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

     

    0406 90 78

    Gouda

     

    0406 90 79

    Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

     

    0406 90 81

    Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

    755 €/1 000 kg/net

    0406 90 82

    Camembert

     

    0406 90 84

    Brie

     

    0406 90 86

    Superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

     

    0406 90 87

    Superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

     

    0406 90 88

    Superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %

     

    0406 90 93

    Superiore a 72 %

    926 €/1 000 kg/net

    0406 90 99

    Altri

    1 064 €/1 000 kg/net

    49

    0407 00 30

    Uova di altri volatili da cortile

    135 000 t

    152 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

    50

    0408 11 80

    Tuorli

    7 000 t

    (equivalente uova in guscio)

    711 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

    0408 19 81

     

    310 €/1 000 kg/net

    0408 19 89

     

    331 €/1 000 kg/net

    0408 91 80

    Uova di volatili sgusciate

    687 €/1 000 kg/net

    0408 99 80

     

    176 €/1 000 kg/net

    51

    0701 90 50

    Patate, dal 1o gennaio al 15 maggio

    4 295 t

    3

     

    52

    0702 00 00

    Pomodori

    472 t

    12

     

    53

    0703 20 00

    Aglio

    58 870 t

    9,6

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Argentina

    19 147 t

    —Cina

    33 700 t

    —Altri paesi

    6 023 t

    54

    0706 10 00

    Carote e navoni

    1 244 t

    7

     

    55

    0707 00 05

    Cetrioli, dal 1o novembre al 15 maggio

    1 134 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 2,5

     

    56

    0709 60 10

    Peperoni

    500 t

    1,5

     

    0711

    Cfr. n. d'ordine 108

     

    57

    0712 20 00

    Cipolle secche

    12 000 t

    10

     

    58

     

    0714 10 91

     

    0714 10 98

    Manioca

    5 500 000 t

    6

    Nel rispetto di un contingente massimo pari a 21 milioni di t per ciascun periodo di 4 anni

    Assegnate alla Tailandia quale paese fornitore

    59

     

    0714 10 91

     

    0714 10 98

    Manioca

    1 352 590 t

    6

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Indonesia

    825 000 t

    Altri paesi GATT esclusa la Tailandia

    145 590 t

    —Cina

    350 000 t

    —Altri paesi GATT

    32 000 t

    2 000 delle quali devono essere dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi

     

    0714 90 11

     

    0714 90 19

    Radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido

    60

    0714 20 90

    Patate dolci, non destinate al consumo umano

    600 000 t

    0

    Assegnate alla Cina

    61

    0714 20 90

    Patate dolci, non destinate al consumo umano

    5 000 t

    0

    Assegnate a paesi diversi dalla Cina

    62

     

    0802 11 90

     

    0802 12 90

    Mandorle

    90 000 t

    2

     

    63

    0805 10 20

    Arance di alta qualità

    20 000 t

    10

    Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile

    64

    0805 20 90

    Minneolas

    15 000 t

    2

    Durante il periodo dal 1o febbraio al 30 aprile

    65

    0805 50 10

    Limoni

    10 000 t

    6

    Durante il periodo dal 15 gennaio al 14 giugno

    66

    0806 10 10

    Uve, da tavola, fresche, dal 21 luglio al 31 ottobre

    1 500 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 9

     

    67

    0808 10 80

    Mele, fresche, dal 1 aprile al 31 luglio

    696 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 0

     

    68

    0808 20 50

    Pere, fresche, dal 1o agosto al 31 dicembre

    1 000 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 5

     

    69

    0809 10 00

    Albicocche, fresche, dal 1o agosto al 31 maggio

    500 t

    10

     

    70

    0809 10 00

    Albicocche, fresche, dal 1o giugno al 31 luglio

    2 500 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 10

     

    71

    0809 20 95

    Ciliege fresche (dolci), dal 21 maggio al 15 luglio

    800 t

    Il dazio ad valorem è ridotto a 4

     

    72

    1001 10 00

    Frumento duro (con un contenuto minimo del 73 % di grano vetroso)

    50 000 t

    0

     

    73

     

    1001 10 00

     

    1001 90 99

    Frumento di qualità

    300 000 t

    0

     

    74

    1001 90 99

    Frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

    2 982 453 t

    12 €/t

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —Stati Uniti d'America

    572 000 t

    —Canada

    38 853 t

    —Altri paesi

    2 371 600 t

    75

    1001 90 99

    Frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta

    6 787 t

    12 €/t

     

    76

     

    1003 00 10

     

    1003 00 90

    Orzo

    306 215 t

    16 €/t

     

    77

     

    1003 00 10

     

    1003 00 90

    Orzo da birra

    50 000 t

    8

     

    78

     

    1005 10 90

     

    1005 90 00

    Granturco

    242 074 t

    0

     

    79

    1005 90 00

    Granturco non destinato alla semina

    500 000 t

    MAX

    50 €/1 000 kg/net

    Destinato all'importazione in Portogallo

    80

    1005 90 00

    Granturco non destinato alla semina

    2 000 000 t

     (148)

    Destinato all'importazione in Spagna.

    Inoltre, il contingente fissato è ridotto in proporzione ai quantitativi di alimenti di glutine di granturco, di birra e di polpe di agrumi importati in Spagna da paesi terzi

    1007 00 90

    Sorgo da granella non destinato alla semina

    300 000 t

     (148)

    81

     

    1006 10 10

    fino a

     

    1006 10 98

    Risone

    7 t

    15

     

    82

     

    1006 20 11

    fino a

     

    1006 20 98

    Riso semigreggio

    1 634 t

    15

     

    83

     

    1006 30 21

    a

     

    1006 30 98

    Riso semilavorato o lavorato

    88 516 t

    esenzione

     

    84

     

    1006 30 21

    fino a

     

    1006 30 98

    Riso semilavorato o lavorato

    1 200 t

    0

    Assegnate alla Tailandia

    85

    1006 40 00

    Rotture di riso, destinate alla fabbricazione di prodotti delle industrie alimentari della voce 1901 10 00

    1 000 t

    0

     

    86

    1006 40 00

    Rotture di riso

    31 788 t

    0

     

    87

    1008 20 00

    Miglio

    1 300 t

    7 €/1 000 kg/net

     

    88

    1104 22 98

    Altre avene trattate

    10 000 t

    0

     

    89

    1601 00 91

    Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

    3 002 t

    747 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    1601 00 99

    altri

    502 €/1 000 kg/net

    90

     

    1602 31

    Preparazioni di carni di tacchino

    103 896 t

    8,5

    Ripartizione tra i paesi fornitore:

    —Brasile

    92 300 t

    —Altri paesi

    11 596 t

    91

    1602 32 19

    Carni di pollo cotte

    250 953 t

    8

    Ripartizione tra i paesi fornitore:

    —Brasile

    79 477 t

    —Tailandia

    160 033 t

    —Altri paesi

    11 443 t

    92

     

    Conserve di carni della specie suina

    6 161 t

     

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione di tale contingente

    1602 41 10

    784 €/1 000 kg/net

    1602 42 10

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 11

    784 €/1 000 kg/net

    1602 49 13

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 15

    646 €/1 000 kg/net

    1602 49 19

    428 €/1 000 kg/net

    1602 49 30

    375 €/1 000 kg/net

    1602 49 50

    271 €/1 000 kg/net

    93

    1604 20 50

    Preparazioni e conserve di pesce (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

    865 t

    0

     

    94

    1604 20 50

    Preparazioni e conserve di pesce (eccetto quelli interi o in pezzi): di sardine, di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e pesci delle specie Orcynopsis unicolor

    1 410 t

    0

    Assegnate alla Tailandia

    95

    1604 20 70

    Preparazioni e conserve di pesce (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

    742 t

    0

     

    96

    1604 20 70

    Preparazioni e conserve di pesce (eccetto quelli interi o in pezzi): di tonni, di palamite e altri pesci del genere Euthynnus

    1 816 t

    0

    Assegnate alla Tailandia

    97

     

    1605 20 10

     

    1605 20 91

     

    1605 20 99

    Gamberetti della specie Pandalus borealis, sgusciati, bolliti, surgelati, ma non ulteriormente preparati

    500 t

    0

     

    98

    1605 40 00

    Gamberi, cotti nell'aneto, surgelati

    3 000 t

    0

     

    99

    1701 11 10

    Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

    86 876 t

    9,8 €/100 kg/net (*)

    (*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %

    Vedasi anche la nota complementare 2 del capitolo 17

    100

    1701 11 10

    Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

    9 925 t

    98 €/1 000 kg/net (*)

    (*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %

    Vedasi anche la nota complementare 2 del capitolo 17

    Paese fornitore: Australia

    101

    1701 11 10

    Zucchero greggio di canna, destinato ad essere raffinato

    10 124 t

    98 €/1 000 kg/net (*)

    (*) Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %

    Paese fornitore: Brasile

    102

     

    1701 11 10

    fino a

     

    1701 99 90

    Zuccheri di canna o di barbabietola

    1 304 700 t

    (equivalente in zuccheri bianchi)

    0

    Ripartizione tra i paesi fornitori:

    —India

    10 000 t

    —Paesi ACP

    1 294 700 t

    in conformità delle disposizioni della convenzione di Lomé

    103

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

    4 504 t

    16

     

    104

    1702 50 00

    Fruttosio chimicamente puro

    1 253 t

    20

     

    105

     

    1806 10 15

    fino a

     

    1806 90 90

    Cioccolata

    107 t

    43

     

    106

     

    1901 90 99

     

    1904 30 00

     

    1904 90 80

     

    1905 90 20

    Preparazioni alimentari contenenti cereali

    191 t

    33

     

    107

     

    1902 11 00

    fino a

     

    1902 19 90

     

    1902 20 91

    fino a

     

    1902 40 90

    Paste alimentari

    532 t

    11

     

    108

     

    Funghi del genere Agaricus:

    28 780 t

     

    Quantità espresse in peso sgocciolato

     

    2003 10 20

     

    2003 10 30

    preparati o conservati

    23

    0711 51 00

    conservati temporaneamente

    12

    109

     

    2003 10 20

     

    2003 10 30

     

    0711 51 00

    Funghi del genere Agaricus:

    preparati o conservati

    conservati temporaneamente

    5 200 t

    23

    12

    Quantità espresse in peso sgocciolato

    Assegnate alla Cina

    110

     

    2008 20 11

    fino a

     

    2008 20 39

     

    2008 20 71

     

    2008 30 11

    fino a

     

    2008 30 39

     

    2008 30 79

     

    2008 40 11

    fino a

     

    2008 40 39

     

    2008 50 11

    fino a

     

    2008 50 59

     

    2008 50 71

     

    2008 60 11

    fino a

     

    2008 60 39

     

    2008 60 60

     

    2008 70 11

    fino a

     

    2008 70 59

     

    2008 80 11

    fino a

     

    2008 80 39

     

    2008 80 70

    Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocch e, di ciliegie, di pesche e di fragole

    2 838 t

    20

     

    111

     

    2009 11 11

     

    2009 11 19

     

    2009 19 11

     

    2009 19 19

     

    2009 29 11

     

    2009 29 19

     

    2009 39 11

     

    2009 39 19

     

    2009 49 11

     

    2009 49 19

     

    2009 79 11

     

    2009 79 19

     

    2009 80 11

    fino a

     

    2009 80 38

     

    2009 90 11

    fino a

     

    2009 90 29

    Succhi di frutta

    7 044 t

    20

     

    112

    2009 11 99

    Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di 2 litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne

    1 500 t

    13

     

    113

     

    – Succhi di uva (compresi i mosti di uva):

    14 029 t

     

    I prodotti importati devono essere utilizzati per la produzione di succhi di uva o di altri prodotti del settore vinicolo, quali l'aceto e le bevande non alcoliche, le marmellate e le salse.

    2009 61

    – – di un valore Brix uguale o inferiore a 30:

     

    2009 61 90

    – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto

    22,4

    2009 69

    – – altri:

    – – – di un valore Brix superiore a 67:

     

    2009 69 11

    – – – – di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto

    40 + 20,6 €/100 kg/net

    2009 69 19

    – – – – altri

    40

     

    – – – di un valore Brix superiore a 30 e uguale o inferiore a 67:

    – – – – di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

     

    2009 69 51

    – – – – – concentrati

    22,4

     

    – – – – di valore uguale o inferiore a 18 € per 100 kg di peso netto:

     

    2009 69 90

    – – – – – altri

    22,4

    114

    2106 90 98

    Preparazioni alimentari

    921 t

    18

     

    115

     

    2204 21 79

     

    2204 21 80

    Vino

    40 000 hl

    10 €/hl

     

    116

     

    2204 29 65

     

    2204 29 75

    Vino

    20 000 hl

    8 €/hl

     

    117

    2205 90 10

    Vermut

    13 810 hl

    7 €/hl

     

    118

     

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:

    475 000 t

     

     

    2302 30 10

    — di frumento

    30,6 €/1 000 kg/net

    2302 30 90

     

    62,25 €/1 000 kg/net

    2302 40 10

    — di altri cereali

    30,6 €/1 000 kg/net

    2302 40 90

     

    62,25 €/1 000 kg/net

    119

    2303 10 11

    Glutine di granturco

    10 000 t

    16

    Assegnate alla Stati Uniti d'America

    120

     

    2309 10 13

    fino a

     

    2309 10 19

     

    2309 10 33

    fino a

     

    2309 10 70

    Alimenti per cani o gatti

    2 058 t

    7

     

    121

    2309 90 31

    Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %

    20 000 t

    0

     

    2309 90 41

    Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %

     

    122

    2309 90 31

    Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %

    100 000 t

    0

     

    2309 90 41

    Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %

     

    123

     

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:

    – altri:

    – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

    2 800 t

    7

     

    2309 90 31

    – – – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %

     

    2309 90 41

    – – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %

     

    2309 90 51

    – – – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %

     

    124

    2309 90 31

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    2 700 t

    7

     

    2309 90 41

    2309 90 51

    2309 90 95

    2309 90 99

    125

    3201 90 90

    Estratti tannici di eucalipto

    250 t

    3,2

     

    126

    3502 11 90

    Altra ovoalbumina

    15 500 t

    (equivalente uova in guscio)

    617 €/1 000 kg/net

    Le importazioni nell'ambito degli accordi europei possono essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione del presente contingente

    3502 19 90

    83 €/1 000 kg/net

    127

     

    4412 99 70

     

    4412 39 00

    Legno compensato di conifere, non commisto con altre materie:

    le cui superfici sono state ulteriormente lavorate, dello spessore superiore a 8,5 mm, o

    levigato e dello spessore superiore a 18,5 mm

    650 000 m3

    0

     

    128

     

    5306 10 10

     

    5306 10 30

    Filati di lino greggio (esclusi i filati di stoppa), aventi un titolo uguale o superiore a 333,3 decitex (inferiore o uguale a 30 numeri metrici)

    400 t

    1,8

    I prodotti devono essere destinati alla fabbricazione di filati ritorti su ritorto (câblés) per l'industria delle calzature e per la legatura dei cavi

    129

    7018 10 90

    Perle di vetro, imitazioni di pietre preziose e semipreziose (fini), conterie simili

    52 t

    0

     

    130

     

    7202 21 00

     

    7202 29 10

     

    7202 29 90

    Ferro-silicio

    12 600 t

    0

     

    131

    7202 30 00

    Ferro-silico-manganese

    18 550 t

    0

     

    132

     

    7202 49 10

     

    7202 49 50

    Ferro-cromo contenente, in peso, 0,10 % o meno di carbonio o oltre 30 % fino a 90 % incluso di cromo

    2 950 t

    0

     

    SEZIONE IV

    TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLE MERCI

    ALLEGATO 8

    MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

    ALLEGATO 8

    MERCI INADATTE ALL'ALIMENTAZIONE

    (Elenco dei denaturanti)

    La denaturazione di merci inadatte all'alimentazione o denaturate classificate in un codice NC che fa capo alle presenti disposizioni deve essere eseguita con uno dei denaturanti elencati nella colonna 4, utilizzato nelle quantità indicate nella colonna 5.

    N. d'ordine

    Codice NC ex

    Designazione delle merci

    Denaturante

    Nome

    Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    1

    0408

    Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

    Essenza di trementina

    500

    Essenza di lavanda

    100

    Olio di rosmarino

    150

    Olio di betulla

    100

    – Tuorli d'uova:

     

     

    0408 11

    – – essiccati:

    Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:

    il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)

    il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)

    5 000

    0408 11 20

    – – – inadatti al consumo umano

     

     

    0408 19

    – – altri:

     

     

    0408 19 20

    – – – inadatti al consumo umano

     

     

    – altri:

     

     

    0408 91

    – – essiccati:

     

     

    0408 91 20

    – – – inadatti al consumo umano

     

     

    0408 99

    – – altri:

     

     

    0408 99 20

    – – – inadatti al consumo umano

     

     

    2

    1106

    Farina e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714, o dei prodotti del capitolo 8:

    Olio di pesce o di fegato di pesce, non deodorato, non decolorato, senza aggiunta di additivi

    1 000

    1106 20

    – di sago o di radici o tuberi della voce 0714:

    Farina di pesce della sottovoce 2301 20 00, avente un odore caratteristico e contenente almeno, con riferimento alla sostanza secca, in peso:

    5 000

    1106 20 10

    – – denaturati

    il 62,5 % di protidi grezzi (proteine)

    il 6 % di lipidi grezzi (sostanze grasse)

     


    N. d'ordine

    Codice NC ex

    Designazione delle merci

    Denaturante

    Denominazione

    Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

    Denominazione chimica o descrizione

    Denominazione usuale

    C 1 (149)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    4

    4

    (5)

    3

    2501 00

    Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare:

    Sale sodico del 4-solfobenzenazores orcina o acido 2,4-diidrossiazobenzen-4-solfonico (colore: giallo)

    Crisoina S

    14270

    6

    – Sale (compreso il sale preparato da tavola e il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità:

    Sale disodico dell'acido 1-(4-solfo-1-fenilazo)-4-amminobenzen-5-solfonico (colore: giallo)

    Giallo solido AB

    13015

    6

    – – altri:

     

     

     

     

    2501 00 51

    – – – denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione e la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale

    Sale tetrasodico dell'acido 1-(4-solfo-1-naftilazo)-2-naftol-3,6,8-trisolfonico (colore: rosso)

    Ponceau 6 R

    16290

    1

    Tetrabromofluore sceina (colore: giallo fluorescente)

    Eosina

    45380

    0,5

    Naftalina

    Naftalina

    250

    Sapone in polvere

    Sapone in polvere

    1 000

    Dicromato di sodio o di potassio

    Dicromato di sodio o di potassio

    30

    Ossido di ferro, contenente almeno il 50 % di Fe2O3 in peso, avente un colore che va dal rosso scuro al bruno e un grado di polverizzazione tale da passare, per il 90 %, attraverso un setaccio i fori della cui rete abbiano una larghezza di 0,10 mm

    Ossido di ferro

    250

    Ipoclorito di sodio

    Ipoclorito di sodio

     

    3 000


    N. d'ordine

    Codice NC ex

    Designazione delle merci

    Denaturante

    Denominazione

    Quantità minima (in g) da impiegare per 100 kg di prodotto denaturato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    4

    3502

    Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso calcolato sulla sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine:

    Olio di rosmarino (unicamente per albumine liquide)

    150

    Olio di canfora grezzo (per albumine liquide e solide)

    2 000

    Olio bianco di canfora (per albumine liquide e solide)

    2 000

    Nitruro di sodio (per albumine liquide e solide)

    100

    Dietanolammina (unicamente per albumine solide)

    6 000

    – Ovoalbumina:

     

     

    3502 11

    – – essiccata

     

     

    3502 11 10

    – – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

     

     

    3502 19

    – – altra:

     

     

    3502 19 10

    – – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

     

     

    3502 20

    – Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte:

     

     

    3502 20 10

    – – inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana

     

     

    3502 90

    – altre:

     

     

    – – Albumine, diverse dall'ovoalbumina e dalla lattoalbumina:

     

     

    3502 90 20

    – – – inadatte o da rendere inadatte all'alimentazione umana

     

     

    ALLEGATO 9

    CERTIFICATI

    ALLEGATO 9

    CERTIFICATI

    1. Disposizioni generali

    Su presentazione di un certificato corrispondente ad uno dei modelli riprodotti nel presente allegato è concesso un trattamento favorevole a motivo della natura, della qualità o dell'autenticità delle merci ai seguenti prodotti:

    uva fresca da tavola del codice NC ex 0806

    tabacchi del codice NC ex 2401

    nitrati del codice NC ex 3102 o 3105

    2. Disposizioni relative ai certificati

    Presentazione dei certificati

    I certificati devono corrispondere ai modelli riprodotti nel presente allegato.

    Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e, all'occorrenza, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del paese di esportazione.

    I certificati misurano circa 210 × 297 millimetri, una carta di colore bianco deve essere utilizzata, del peso di almeno 40 g per metro quadrato.

    Visto e rilascio dei certificati

    I certificati devono essere debitamente avallati. Un certificato è debitamente avallato se indica il luogo e la data di rilascio e riporta il timbro dell'organismo emittente del paese di esportazione e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

    I certificati devono essere rilasciati da uno degli organismi indicati nella tabella qui di seguito riportata, a condizione che esso:

    sia riconosciuto come tale dai paesi esportatori;

    si impegni a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

    si impegni a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per permettere l'accertamento delle indicazioni contenute nei certificati.

    I paesi esportatori comunicano alla Commissione i facsimile delle impronte dei timbri utilizzati dagli organismi preposti al rilascio nonché, eventualmente, dagli uffici autorizzati.

    La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

    Validità dei certificati

    Il periodo di validità di un certificato è di 10 mesi, e nel caso dei tabacchi di 24 mesi, a decorrere dalla data del rilascio.

    Frazionamento di una spedizione

    In caso di frazionamento della spedizione, per ogni partita deve essere fatta una fotocopia del certificato originale. Le fotocopie e il certificato originale devono essere presentati all'ufficio doganale competente. Ogni fotocopia deve indicare il nome e l'indirizzo del destinatario della partita e recare la dicitura, in inchiostro rosso, «Estratto valido per … chilogrammi» (in cifre e in lettere) nonché il luogo e la data del frazionamento. Tali annotazioni sono autenticate con l'apposizione del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario della dogana responsabile. Il certificato originale deve essere munito di un'annotazione in merito al frazionamento della spedizione ed essere conservato dall'ufficio doganale in causa.

    Elenco degli organismi che possono avallare i certificati (150)

    Codice NC

    Paese di esportazione

    Organismo emittente

    Sede

    0806

    Stati Uniti d'America

    United States Department of Agriculture o i suoi uffici autorizzati

    Washington DC

    2401

    Stati Uniti d'America

    Tobacco Association of the United States o i suoi uffici autorizzati

    Raleigh, North Carolina

    Canada

    Canadian Food Inspection Agency o i suoi uffici autorizzati

    Ottawa

    Argentina

    Cámara del Tabaco de Salta o i suoi uffici autorizzati

    Salta

    Cámara del Tabaco de Jujuy o i suoi uffici autorizzati

    San Salvador de Jujuy

    Cámara de Comercio Exterior de Misiones o i suoi uffici autorizzati

    Posadas

    Bangladesch

    Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Extension, Cash Crop Division o i suoi uffici autorizzati

    Dacca

    Brasile

    Secretariat do commercio exterior

    Rio de Janeiro

    Federação das indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

    Porto Alegre

    Federação das indústrias do Estado do Paraná

    Curitiba

    Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina o i loro uffici autorizzati

    Florianópolis

    Banco do Brasil SA e i suoi uffici autorizzati:

     

    1690 — Agência Negócios Internacionais

    Porto Alegre (RS)

    2682 — Agência Negócios Internacionais

    Caxias do Sul (RS)

    0180 — Agência Negócios Internacionais

    Santa Cruz do Sul (RS)

    2309 — Agência Negócios Internacionais

    Blumenau (SC)

    2978-5 — Agência Negócios Internacionais

    Salvador (BA)

    Cina

    Shanghai Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Shanghai

    Shandong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Qingdao

    Hubei Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Hankou

    Guangdong Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Guangzhou

    Liaoning Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Dalian

    Yunnan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Kunming

    Shenzhan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Shenzhan

    Hainan Import and Export Commodity Inspection Bureau of the People's Republic of China o i suoi uffici autorizzati

    Hainan

    Columbia

    Superintendencia de Industria y Comercio-División de Control de Normas y Calidades o i suoi uffici autorizzati

    Bogotà

    Cuba

    Empresa Cubana del Tabaco «Cubatabaco» o i suoi uffici autorizzati

    L'Avana

    Guatemala

    Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía o i suoi uffici autorizzati

    Città di Guatemala

    India

    Tobacco Board o i suoi uffici autorizzati

    Guntur

    Indonesia

    Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Surabaya

    Surabaya

    Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dan Lembaga Tembakau Jember

    Jember

    Lembaga Tembakau Cabang Surakarta

    Surakarta

    Lembaga Tembakau Cabang Medan

    Medan

    Messico

    Secretaría de Economia (Dirección General de Comercio Exterior) o i suoi uffici autorizzati

    Città del Messico

    Filippine

    Republic of Philippines

    Department of Agriculture

    National Tobacco Administration

    Quezon City

    Corea del Sud

    Korea Tobacco and Ginseng Corporation o i suoi uffici autorizzati

    Taejon

    Sri Lanka

    Department of Commerce o i suoi uffici autorizzati

    Colombo

    Svizzera

    Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Oberzolldirektion — Sektion Tabak- und Bierbesteuerung

    Administration fédérale des douanes AFD — Direction générale des douanes — Section Imposition du tabac et de la bière

    Amministrazione federale delle dogane AFD — Direzione generale delle dogane — Sezione Imposizione del tabacco e della birra

    Swiss Customs Administration — Directorate-General — Tobacco and beer taxation section

    Berna

    Thailandia

    Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, o i suoi uffici autorizzati

    Bangkok

    ex 3102

    3105

    Cile

    Servicio Nacional de Geología y Minería

    Santiago


    Elenco dei certificati

    Certificato 1:

    CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (UVA FRESCA DA TAVOLA «EMPEREUR»)

    Certificato 2:

    CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ (TABACCHI)

    Certificato 3:

    CERTIFICATO DI QUALITÀ (NITRATO DEL CILE)

    Image

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    Image


    (1)  Il termine «imballaggi» comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto — in particolare le casse mobili (containers) — nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a).

    (2)  GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1).

    (3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1).

    (4)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1671/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 11).

    (5)  Le sottovoci in questione sono le seguenti: 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20, 0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 90 10, 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 19, 1006 10 10, 1007 00 10, 1106 20 10, 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 10 10, 1206 00 10, 1207 20 10, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10, 1207 99 15, 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 41, 2401 10 49, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 41, 2401 20 49, 2501 00 51, 3102 50 10, 3105 90 10, 3502 11 10, 3502 19 10, 3502 20 10, 3502 90 20, 5911 20 00.

    (6)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/55/CE della Commissione (GU L 159 del 13.6.2006, pag. 13).

    (7)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/908/CE della Commissione (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 37).

    (8)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

    (9)  Per capacità di carico utile in tonnellate (ct/l) si intende la capacità di carico di un battello espressa in tonnellate, ad eccezione delle merci trasportate come provviste e dotazioni di bordo (carburanti, utensileria, viveri, ecc.). Le persone trasportate (personale e passeggeri) ed i loro bagagli non vengono calcolati nella capacità di carico utile.

    (10)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 dell'12.7.1994, pag. 66); decisione 93/623/CEE della Commissione (GU L 298 dell'3.12.1993, pag. 45)].

    (11)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (12)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 77/504/CEE del Consiglio (GU L 206 dell'12.8.1977, pag. 8); regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione (GU L 227 dell'11.8.1992, pag. 12); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 dell'12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 dell'20.8.1996, pag. 53)].

    (13)  Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    (14)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 88/661/CEE del Consiglio (GU L 382 dell'31.12.1988, pag. 36); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 dell'12.7.1994, pag. 66); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 dell'20.8.1996, pag. 53)].

    (15)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. direttiva 89/361/CEE del Consiglio (GU L 153 dell'6.6.1989, pag. 30); direttiva 94/28/CE del Consiglio (GU L 178 dell'12.7.1994, pag. 66); regolamento (CE) n. 874/96 della Commissione (GU L 118 dell'15.5.1996, pag. 12); decisione 96/510/CE della Commissione (GU L 210 dell'20.8.1996, pag. 53)].

    (16)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 dell'17.1.1981, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 della Commissione (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13).

    (17)  La riscossione di questo dazio è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (18)  

    Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 15. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

    (19)  

    Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 13.

    Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

    (20)  

    Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 20.

    Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

    (21)  

    Dal 1o gennaio al 14 febbraio e dal 16 giugno al 31 dicembre: 10.

    Dal 15 febbraio al 15 giugno: esenzione.

    (22)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari all'12,4 % fino al 16 dicembre 2009 (regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio (GU L 355 dell'15.12.2006, pag. 1)).

    (23)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari all'11,4 % fino al 16 dicembre 2009 (regolamento (CE) n. 1839/2006 del Consiglio (GU L 355 dell'15.12.2006, pag. 1)).

    (24)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

    a)

    l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

    b)

    l'altro importo indicato.

    (25)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale all'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto.

    (26)  L'aliquota su 100 kg di prodotto è uguale alla somma degli importi seguenti:

    a)

    l'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia lattica secca contenuta in 100 kg di prodotto;

    b)

    l'altro importo indicato.

    (27)  Vedi allegato 1.

    (28)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 dell'22.12.2001, pag. 29) e successive modifiche].

    (29)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articolo 4 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (GU L 341 dell'22.12.2001, pag. 29), e successive modifiche; articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (30)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100) e successive modifiche].

    (31)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (32)  Paillette (corrisponde alla quantità necessaria per un'inseminazione).

    (33)  

    Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8,5.

    Dal 1o giugno al 31 ottobre: 12.

    Dal 1o novembre al 31 dicembre: 8,5.

    (34)  

    Dal 1o gennaio al 15 maggio: 9,6. Contingenti tariffari OMC: cfr. allegato 7.

    Dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4.

    (35)  Vedi allegato 2.

    (36)  

    Dal 1o gennaio al 14 aprile: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

    Dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Dal 1o al 31 dicembre: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.

    (37)  

    Dal 1o gennaio al 31 marzo: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

    Dal 1o aprile al 30 novembre: 12 MIN 2 €/100 kg/br.

    Dal 1o al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.

    (38)  

    Dal 1o gennaio al 30 aprile: 13,6.

    Dal 1o maggio al 30 settembre: 10,4.

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 13,6.

    (39)  

    Dal 1o gennaio al 31 maggio: 8.

    Dal 1o giugno al 31 agosto: 13,6.

    Dal 1o settembre al 31 dicembre: 8.

    (40)  

    Dal 1o gennaio al 31 giugno: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Dal 1o luglio al 30 settembre: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    Dal 1o ottobre al 31 dicembre: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.

    (41)  L'importo specifico viene riscosso, come misura autonoma, sul peso netto sgocciolato.

    (42)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione (GU L 327 dell'18.12.1996, pag. 14)].

    (43)  Il dazio è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (44)  Aliquota del dazio autonomo: 2.

    (45)  

    Dal 1o gennaio al 31 maggio: 4.

    Dal 1o giugno al 30 novembre: 5,1.

    Dal 1o al 31 dicembre: 4.

    (46)  

    Dal 1o gennaio al 31 marzo: 16.

    Dal 1o aprile al 15 ottobre: 12.

    Dal 16 ottobre al 31 dicembre: 16.

    (47)  

    Dal 1o gennaio al 30 aprile: 1,5.

    Dal 1o maggio al 31 ottobre: 2,4.

    Dal 1o novembre al 31 dicembre: 1,5.

    (48)  

    Dal 1o gennaio al 14 luglio: 14,4.

    Dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6.

    Dal 1o novembre al 31 dicembre: 14,4.

    (49)  

    Dal 1o gennaio al 30 aprile: 11,2.

    Dal 1o maggio al 31 luglio: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.

    Dal 1o agosto al 31 dicembre: 11,2.

    (50)  

    Dal 1o gennaio al 14 maggio: 8,8.

    Dal 15 maggio al 15 novembre: 8.

    Dal 16 novembre al 31 dicembre: 8,8.

    (51)  Per quanto riguarda i cereali che rientrano nelle voci:

    ex 1001 frumento,

    1002 segala,

    ex 1005 granturco, ad eccezione dei semi ibridi,

    ex 1007 sorgo, ad eccezione degli ibridi destinati alla semina,

    la Comunità si impegna ad applicare il dazio ad un'aliquota e in maniera tale da far sì che il prezzo all'importazione di tali cereali dopo il pagamento del dazio non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato del 55 %.

    Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

    (52)  Per quanto riguarda il riso semigreggio delle sottovoci da 1006 20 11 a 1006 20 98, la Comunità si impegna ad applicare il dazio con un'aliquota e in modo tale che il prezzo all'importazione, dazio corrisposto, non sia superiore al prezzo effettivo d'intervento (o, in caso di modifica dell'attuale sistema, al prezzo effettivo di sostegno) aumentato:

    dell'88 % per il riso Japonica,

    dell'80 % per il riso Indica.

    Per quanto riguarda il riso lavorato, le percentuali sopraindicate saranno aumentate secondo il metodo esistente di calcolo del prezzo di entrata per il riso lavorato.

    Il dazio applicato non deve superare in alcun caso il dazio indicato nella colonna 3.

    (53)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1509.

    (54)  ≤ 0,2 per gli oli che rientrano nella voce 1510.

    (55)  Condizione non applicabile per gli oli d'oliva vergini lampanti (sottovoce 1509 10 10) e per gli oli di sansa d'oliva greggi (sottovoce 1510 00 10).

    (56)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

    (57)  Delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + betasistosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

    (58)  Aliquota del dazio autonomo: esenzione.

    (59)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari all'10 % fino al 2 dicembre 2009 (regolamento (CE) n. 1758/2006 del Consiglio (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 1)).

    (60)  Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

    (61)  Per la determinazione della percentuale di carne di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

    (62)  Questa aliquota si applica allo zucchero greggio con una resa del 92 %.

    (63)  Per 1 % in peso di saccarosio.

    (64)  Aliquota del dazio autonomo: 17.

    (65)  La riscossione del dazio specifico è sospesa, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (66)  Salvo indicazione contratria, per metodi ASTM si intendono i metodi adottati dall'American Society for Testing and Materials e pubblicati nell'edizione del 1976 sulle definizioni e specificazioni standard per i prodotti petroliferi e i lubrificanti.

    (67)  Per metodo Abel-Pensky si intende il metodo DIN 51 755 — März 1974 (Deutsche Industrienorm) pubblicato dal Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.

    (68)  Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (69)  Vedi nota complementare 6 (NC).

    (70)  Misurati alla temperatura di 15 °C.

    (71)  Il dazio è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata per gli oli da gas aventi tenore di zolfo inferiore o uguale a 0,2 % in peso.

    (72)  Tale dazio è sospeso, a titolo autonomo e per una durata indeterminata, per i prodotti destinati a subire un trattamento definito (sottovoce TARIC 2710990010). Il beneficio di tale sospensione è subordinato al soddisfacimento delle condizioni di cui alle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (73)  Sotto una pressione di 1 013 mbar, misurata ad una temperatura di 15 °C.

    (74)  Il dazio ad valorem è ridotto a 9 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (75)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (76)  Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (77)  L’amissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (78)  Il dazio ad valorem è ridotto a 3 % (sospensione), a titolo autonomo, per una durata indeterminata.

    (79)  Aliquota del dazio autonomo: 2,3.

    (80)  Cfr. allegato 1.

    (81)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (82)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari all’1,3 %, fino al 31 dicembre 2009 [regolamento (CE) n. 2174/2005 del Consiglio (GU L 347 dell’30.12.2005, pag. 7)].

    (83)  Aliquota del dazio autonomo: 5 €/100 m.

    (84)  Aliquota del dazio autonomo: 3,5 €/100 m.

    (85)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari al 4 %, fino al 24 dicembre 2008 [regolamento (CE) n. 2114/2005 del Consiglio (GU L 340 dell'23.12.2005, pag. 1)].

    (86)  Una porta o una finestra con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

    (87)  Il dazio doganale è sospeso, a titolo autonomo, per una durata indeterminata, per i preservativi in poliuretano (sottovoce TARIC 3926909760).

    (88)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5.

    (89)  Una finestra o una porta-finestra con o senza la sua intelaiatura o stipite va considerata come un pezzo.

    (90)  Aliquota del dazio autonomo: 3.

    (91)  Una porta con o senza la sua intelaiatura, stipite o soglia va considerata come un pezzo.

    (92)  Aliquota del dazio autonomo: 3,8.

    (93)  L’ammissione in questa sottovoce dei veli e delle tele da buratti non confezionati è subordinata alle condizioni stabilite nella sezione II. F delle disposizioni preliminari.

    (94)  Altri elementi, per esempio: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.

    (95)  Altri elementi, segnatamente Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn.

    (96)  Un tenore di rame superiore a 0,1 % ma inferiore o uguale a 0,2 % è tollerato purché il tenore di cromo e quello di manganese non superi 0,05 %.

    (97)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «piombo contenente, in peso, 0,02 % o più di argento e destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)» (codice TARIC 7801910010). L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (98)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati ad essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (99)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari al 13 %, fino al 24 dicembre 2008 [regolamento (CE) n. 2114/2005 del Consiglio (GU L 340 dell'23.12.2005, pag. 1)].

    (100)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari al 12,5 %, fino al 31 dicembre 2009 [regolamento (CE) n. 2174/2005 del Consiglio (GU L 347 dell'30.12.2005, pag. 7)].

    (101)  Aliquota ridotta del dazio applicabile pari all'11,4 %, fino al 24 dicembre 2008 [regolamento (CE) n. 2114/2005 del Consiglio (GU L 340 dell'23.12.2005, pag. 1)].

    (102)  Dazio doganale sospeso, a titolo autonomo, fino al 31 dicembre 2008, per i videomonitor con diagonale di schermo non superiore a 48,5 cm e di formato 4:3 o 5:4 (codice TARIC 8528599030).

    (103)  Il dazio è provvisoriamente sospeso, a titolo autonomo, per i materiali importati e destinati a essere montati su aerodine che hanno beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che sono costruite nella Comunità. Il beneficio di tale sospensione è subordinato all'osservanza delle modalità e condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (104)  Dazio doganale sospeso a titolo autonomo a tempo indeterminato per «simulatori di manutenzione di aeromobili a terra, per uso civile» (codice TARIC 9023008010).

    L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche].

    (105)  GU L 229 dell'9.9.2000, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1949/2005 (GU L 312 dell'29.11.2005, pag. 10).

    (106)  GU L 343 dell'19.11.2004, pag. 3.

    (107)  Proteine del latte

    Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.

    Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.

    Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine: «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

    (108)  Amido-Fecola/Glucosio

    Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

    Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

    (109)  Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio

    Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

    Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

    N.B.: In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

    (110)  Le regole per l'applicazione del prezzo d'entrata ai prodotti ortofrutticoli sono fissate dal regolamento (CE) n. 3223/94 (GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

    (111)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8.

    (112)  Prezzo di entrata fissato a titolo autonomo.

    (113)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.

    (114)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.

    (115)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.

    (116)  Aliquota del dazio autonomo: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.

    (117)  Aliquota del dazio autonomo: 16.

    (118)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 0,7 €/100 kg/net.

    (119)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 1,4 €/100 kg/net.

    (120)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,1 €/100 kg/net.

    (121)  Aliquota del dazio autonomo: 16 + 2,8 €/100 kg/net.

    (122)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 1,1 €/100 kg/net.

    (123)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 2,3 €/100 kg/net.

    (124)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 3,4 €/100 kg/net.

    (125)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 4,5 €/100 kg/net.

    (126)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 5,7 €/100 kg/net.

    (127)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 6,8 €/100 kg/net.

    (128)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 8 €/100 kg/net.

    (129)  Aliquota del dazio autonomo: 3 + 23,8 €/100 kg/net.

    (130)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 1 €/100 kg/net.

    (131)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 2 €/100 kg/net.

    (132)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 3,1 €/100 kg/net.

    (133)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 4,1 €/100 kg/net.

    (134)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 5,1 €/100 kg/net.

    (135)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 6,1 €/100 kg/net.

    (136)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 7,1 €/100 kg/net.

    (137)  Aliquota del dazio autonomo: 2,5 + 23,8 €/100 kg/net.

    (138)  Aliquota del dazio autonomo: 12.

    (139)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1 €/100 kg/net.

    (140)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2 €/100 kg/net.

    (141)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3 €/100 kg/net.

    (142)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

    (143)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 0,9 €/100 kg/net.

    (144)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 1,8 €/100 kg/net.

    (145)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 2,8 €/100 kg/net.

    (146)  Aliquota del dazio autonomo: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

    (147)  Per contingenti diversi nell'ambito della voce 0206, cfr. numeri d'ordine da 5 a 10 e 12.

    (148)  L'aliquota sarà fissata dalle autorità comunitarie competenti, al fine di assicurare che il contingente sia completamente utilizzato.

    (149)  Questa colonna riprende i numeri corrispondenti del «Rewe Colour Index», 3a edizione 1971, Bradford, Inghilterra.

    (150)  Le modifiche apportate all'elenco nel corso dell'anno saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.


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