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Document 32007R1216

    Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

    GU L 275 del 19.10.2007, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2014; abrogato da 32014R0664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1216/oj

    19.10.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 275/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1216/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 18 ottobre 2007

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (1) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 509/2006 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (2). Per chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione, del 9 luglio 1993 (3), che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92, e sostituirlo con un nuovo regolamento.

    (2)

    A norma del regolamento (CE) n. 509/2006 per essere riconosciuti come «specialità tradizionale garantita (STG)» i prodotti agricoli o alimentari devono essere conformi ad un disciplinare di produzione. È opportuno stabilire modalità di applicazione relative alle informazioni che deve contenere il disciplinare di produzione, in particolare per quanto riguarda i nomi da registrare, la descrizione del prodotto e il metodo di ottenimento, nonché il controllo della specificità.

    (3)

    Occorre adottare regole specifiche per i nomi la cui grafia originale non è in caratteri latini e per le registrazioni in più lingue.

    (4)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, il disciplinare può fare riferimento alla possibilità che sull’etichetta figuri, oltre al nome registrato, una dicitura da tradurre in lingue diverse dalla lingua di registrazione del nome. È opportuno che il disciplinare indichi il testo originale da tradurre e non necessariamente la relativa traduzione.

    (5)

    Il disciplinare deve essere conciso e deve evitare di descrivere pratiche tradizionali che non sono più seguite e di ripetere obblighi generali. È necessario stabilire una lunghezza massima del disciplinare.

    (6)

    Occorre inoltre definire il simbolo comunitario di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006. A norma dell’articolo 22, secondo comma, del medesimo regolamento, il simbolo sarà obbligatorio per i prodotti comunitari a partire dal 1o maggio 2009 ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data. Poiché tuttavia gli operatori possono usare volontariamente il simbolo prima di tale data è opportuno definire le norme relative all’uso del simbolo con efficacia a decorrere dal 1o luglio 2008.

    (7)

    A norma del regolamento (CE) n. 509/2006 i produttori che intendono produrre per la prima volta una specialità tradizionale garantita sono tenuti a informarne per tempo le autorità designate o gli organismi che verificano il rispetto del disciplinare. Per garantire la trasparenza e il corretto funzionamento dei controlli, le autorità e gli organismi designati comunicano allo Stato membro o, nel caso dei paesi terzi, alla Commissione, i nomi e gli indirizzi dei produttori per i quali verificano il rispetto del disciplinare.

    (8)

    Per assicurare un’applicazione coerente del regolamento (CE) n. 509/2006, devono essere specificate le procedure e forniti i modelli relativi ai disciplinari di produzione, alle opposizioni e alle modifiche.

    (9)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le specialità tradizionali garantite,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Disciplinare di produzione

    1.   Il disciplinare di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 509/2006 contiene le informazioni indicate nell’allegato I, punto 3, del presente regolamento.

    2.   Il tipo del prodotto agricolo o alimentare è indicato secondo la classificazione di cui all’allegato II del presente regolamento.

    3.   Il disciplinare è conciso e non supera le 10 pagine, tranne in casi giustificati.

    Articolo 2

    Norme specifiche relative al nome da registrare

    1.   Quando la grafia originale di un nome da registrare non è in caratteri latini, insieme al nome nella grafia originale è registrata anche la sua trascrizione in caratteri latini.

    2.   Se la registrazione è richiesta in più di una lingua, nel disciplinare figurano tutte le versioni linguistiche del nome di cui è richiesta la registrazione.

    3.   In caso di applicazione del disposto dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, se l’associazione precisa che all’atto della commercializzazione l’etichetta può contenere un’indicazione nelle altre lingue ufficiali da cui risulta che il prodotto è stato ottenuto secondo la tradizione della regione, dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria la domanda, nel disciplinare figura la dicitura da tradurre nelle altre lingue ufficiali.

    Articolo 3

    Regole specifiche per la descrizione del prodotto e del metodo di ottenimento

    1.   La descrizione di un prodotto si limita a indicare le informazioni necessarie ad identificare il prodotto e le sue caratteristiche specifiche. Essa non ripete obblighi di carattere generale.

    2.   La descrizione di un metodo di ottenimento si limita al metodo di ottenimento in uso. Non sono descritte pratiche tradizionali non più seguite.

    È descritto esclusivamente il metodo necessario per ottenere un prodotto specifico, in modo da permettere la riproduzione del prodotto.

    3.   Gli elementi essenziali che determinano la specificità di un prodotto comprendono un raffronto che evidenzia le differenze con prodotti appartenenti alla stessa categoria. Si possono citare le norme in vigore a titolo di riferimento o di raffronto.

    4.   Gli elementi essenziali che determinano la tradizionalità del prodotto comprendono le principali caratteristiche rimaste invariate nel tempo, comprovate da riferimenti precisi e consolidati.

    Articolo 4

    Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità

    Il disciplinare indica le caratteristiche da controllare per garantire la specificità del prodotto, le procedure da utilizzare e la loro frequenza.

    Articolo 5

    Norme specifiche relative all’etichettatura

    Gli Stati membri possono prevedere l’obbligo di indicare il nome dell’autorità o dell’organismo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 509/2006 sull’etichetta dei prodotti agricoli o alimentari designati come specialità tradizionali garantite prodotte sul loro territorio.

    Articolo 6

    Domanda di registrazione

    1.   La domanda di registrazione è redatta utilizzando il modulo figurante nell’allegato I del presente regolamento. È trasmessa anche una copia elettronica del modulo debitamente compilato.

    2.   Se l’associazione richiedente è stabilita in uno Stato membro, la domanda è accompagnata dalla dichiarazione prevista all’articolo 7, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 509/2006.

    Se l’associazione richiedente è stabilita in un paese terzo, la domanda è accompagnata dai documenti di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), del medesimo regolamento.

    3.   La data di presentazione di una domanda alla Commissione è la data alla quale la domanda è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.

    Articolo 7

    Domande congiunte

    1.   Se a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 la domanda è presentata congiuntamente da varie associazioni di diversi Stati membri, la procedura nazionale di opposizione di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo viene espletata in tutti gli Stati membri di cui trattasi.

    2.   La domanda e le dichiarazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (CE) n. 509/2006 sono presentate alla Commissione dagli Stati membri interessati o da qualsiasi associazione di richiedenti stabiliti nei paesi terzi, direttamente o attraverso le autorità del rispettivo paese terzo.

    Articolo 8

    Opposizioni

    1.   Le dichiarazioni di opposizione ai fini dell’articolo 9, del regolamento (CE) n. 509/2006, possono essere redatte in conformità del modello riportato nell’allegato III del presente regolamento.

    2.   Per stabilire la ricevibilità dell’opposizione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione controlla che la dichiarazione includa i motivi e la giustificazione dell’opposizione.

    3.   Il periodo di sei mesi di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 509/2006 inizia a decorrere dalla data di invio dell’invito della Commissione agli interessati a raggiungere un accordo.

    4.   Una volta conclusa la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 509/2006, lo Stato membro o il paese terzo che ha presentato la domanda comunica entro un mese alla Commissione i risultati di ciascuna consultazione e può utilizzare a tal fine il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.

    Articolo 9

    Indicazioni e simboli

    1.   Il simbolo comunitario di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 è riprodotto in conformità dell’allegato V del presente regolamento. I termini «SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA» all’interno del simbolo possono essere sostituiti da termini equivalenti in un’altra lingua ufficiale della Comunità, in conformità dell’allegato V del presente regolamento.

    2.   Se figurano sull’etichetta di un prodotto, i simboli comunitari o le indicazioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 509/2006 sono accompagnati dal nome registrato o da uno dei nomi registrati, se il nome è registrato in più lingue.

    Articolo 10

    Registro

    1.   La Commissione conserva presso la sua sede di Bruxelles il «registro delle specialità tradizionali garantite», di seguito «il registro».

    2.   All’entrata in vigore di uno strumento giuridico che registra un nome, la Commissione annota nel registro:

    a)

    il nome registrato del prodotto in una o più lingue;

    b)

    se la registrazione comporta o meno la riserva del nome;

    c)

    se l’associazione chiede di beneficiare del disposto dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006;

    d)

    la classe del prodotto, in conformità dell’allegato II del presente regolamento;

    e)

    il paese o i paesi dell’associazione o delle associazioni richiedenti; e

    f)

    il riferimento allo strumento di registrazione del nome.

    3.   Per quanto riguarda i nomi automaticamente iscritti nel registro, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, la Commissione annota nel registro, entro il 31 luglio 2008, i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    Articolo 11

    Modifiche del disciplinare

    1.   La domanda di approvazione di modifiche del disciplinare è redatta in conformità del modulo riportato nell’allegato VI del presente regolamento.

    2.   Per le domande di approvazione di modifiche del disciplinare ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 509/2006:

    a)

    le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 509/2006 comprendono la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo debitamente compilata e, se l’associazione richiedente è stabilita in uno Stato membro, la dichiarazione di cui all’articolo 7, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento;

    b)

    le informazioni da pubblicare a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, comprendono la domanda redatta in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, debitamente compilata.

    3.   Per essere considerate minori ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 509/2006 le modifiche non devono:

    a)

    riferirsi alle caratteristiche essenziali del prodotto;

    b)

    introdurre modifiche sostanziali del metodo di ottenimento;

    c)

    comportare una modifica del nome, o di una parte del nome o dell’uso del nome del prodotto.

    4.   Se una domanda riguarda una modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, occorre fornire la prova dell’applicazione di tali misure.

    5.   Se decide di approvare una modifica del disciplinare che comporta anche un cambiamento delle informazioni annotate nel registro di cui all’articolo 10 del presente regolamento, la Commissione cancella i dati originali dal registro e vi annota i nuovi dati con effetto a decorrere dall’entrata in vigore della propria decisione.

    6.   Le informazioni da presentare alla Commissione in applicazione del presente articolo sono trasmesse in forma cartacea e in forma elettronica. La data di presentazione di una domanda di modifica alla Commissione è la data alla quale la domanda è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione a Bruxelles.

    Articolo 12

    Comunicazione da parte delle autorità o degli organismi designati

    1.   Le autorità di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 o gli organismi di controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, del medesimo regolamento comunicano agli Stati membri i nomi e gli indirizzi dei produttori per i quali verificano il rispetto dei disciplinari. Gli Stati membri tengono l’elenco dei produttori a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione.

    2.   Le autorità o gli organismi di controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori per i quali verificano il rispetto dei disciplinari.

    Articolo 13

    Cancellazione

    1.   La Commissione può ritenere che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che reca il nome di una specialità tradizionale garantita non sia più possibile o non possa più essere garantito, in particolare se entro un periodo di cinque anni non le sono state comunicate le autorità o gli organismi di controllo di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 509/2006.

    2.   Prima di cancellare una registrazione la Commissione dà all’associazione richiedente la possibilità di esprimersi e può fissare un termine per la presentazione di osservazioni da parte dell’associazione medesima.

    3.   Quando la cancellazione acquista efficacia la Commissione cancella il nome dal registro di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

    Articolo 14

    Disposizioni transitorie

    Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore, fatto salvo quanto segue:

    a)

    le disposizioni degli articoli da 1 a 4 si applicano solo per le procedure di registrazione e approvazione di modifiche, la cui pubblicazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 o ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2082/92 non è avvenuta prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;

    b)

    le disposizioni degli articoli 6 e 7 e dell’articolo 11, paragrafi 1, 2, 4 e 6, si applicano solo per le domande di registrazione e di approvazione di modifiche ricevute dopo il 19 aprile 2006;

    c)

    le disposizioni dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, non è iniziato alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    d)

    le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 4, si applicano solo per le procedure di opposizione per le quali il periodo di 6 mesi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 non è scaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

    e)

    le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2008, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

    Articolo 15

    Abrogazione

    Il regolamento (CEE) n. 1848/93 è abrogato.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Tuttavia, il disposto dell’articolo 14, lettera b), si applica a decorrere dal 20 aprile 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (3)  GU L 168 del 10.7.1993, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2167/2004 (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 8).


    ALLEGATO I

    (Nel compilare il modulo omettere il testo fra parentesi quadre)

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UNA STG

    Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

    [inserire il nome, come in 3.1 infra:] « »

    N. CE: [esclusivamente per uso CE]

    1.   Nome e indirizzo dell’associazione richiedente

    [se ci sono più associazioni richiedenti fornire le informazioni per ciascuna di esse]

    Nome dell’associazione o organizzazione (se pertinente):

    Indirizzo:

    Tel.:

    Indirizzo di posta elettronica:

    2.   Stato membro o Paese terzo

    3.   Disciplinare di produzione

    3.1.   Nome (nomi) da registrare [articolo 2 del regolamento (CE) n. 1216/2007]

    [se la registrazione è chiesta in più lingue, indicare tutte le versioni linguistiche del nome da utilizzare. In caso di applicazione del disposto dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006, ossia se l’associazione precisa che all’atto della commercializzazione, l’etichetta può contenere oltre al nome del prodotto in lingua originale un’indicazione nelle altre lingue ufficiali da cui risulta che il prodotto è stato ottenuto secondo la tradizione della regione, dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria la domanda, inserire nel disciplinare anche la dicitura da tradurre nelle altre lingue ufficiali.]

    3.2.   Indicare se il nome:

    è specifico di per sé

    indica la specificità del prodotto agricolo o del prodotto alimentare

    [fornire spiegazioni]

    3.3.   Indicare se è richiesta la riserva del nome a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006

    [barrare con una X la casella pertinente]

    Registrazione con riserva del nome

    Registrazione senza riserva del nome

    3.4.   Tipo di prodotto [cfr. allegato II]

    3.5.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

    3.6.   Descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare che reca il nome indicato al punto 3.1 [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

    3.7.   Specificità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

    3.8.   Tradizionalità del prodotto agricolo o alimentare [articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1216/2007]

    3.9.   Requisiti minimi e procedure di controllo della specificità del prodotto [articolo 4 del regolamento (CE) n. 1216/2007]

    4.   Autorità o organismi che verificano il rispetto del disciplinare

    [se il rispetto del disciplinare è verificato da più di un’autorità o più di un organismo, indicare le informazioni relative a ciascuno di loro]

    4.1.   Nome e indirizzo

    Nome:

    Indirizzo:

    Tel.:

    Indirizzo di posta elettronica:

    [barrare con una X la casella pertinente]

     Pubblico

     Privato

    4.2.   Compiti specifici dell’autorità o dell’organismo

    [indicare solo i compiti connessi alla verifica del rispetto del disciplinare]


    ALLEGATO II

    CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI AI FINI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 509/2006 DEL CONSIGLIO

    1.   Prodotti elencati nell’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

    Classe 1.1.

    Carni fresche (e frattaglie)

    Classe 1.2.

    Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

    Classe 1.3.

    Formaggi

    Classe 1.4.

    Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero caseari ad eccezione del burro, ecc.)

    Classe 1.5.

    Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)

    Classe 1.6.

    Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

    Classe 1.7.

    Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

    Classe 1.8.

    Altri prodotti dell’allegato I del trattato

    2.   Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 509/2006

    Classe 2.1.

    Birra

    Classe 2.2.

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

    Classe 2.3.

    Prodotti della confetteria, della panetteria, della pasticceria o della biscotteria

    Classe 2.4.

    Paste alimentari anche cotte o farcite

    Classe 2.5.

    Piatti precotti

    Classe 2.6.

    Salse per condimento preparate

    Classe 2.7.

    Minestre o brodi

    Classe 2.8.

    Bevande a base di estratti di piante

    Classe 2.9.

    Gelati e sorbetti


    ALLEGATO III

    (Nel compilare il modulo omettere il testo fra parentesi quadre)

    DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE

    Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

    1.   Nome del prodotto

    [quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

    2.   Riferimento ufficiale

    [quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

    Numero di riferimento:

    Data di pubblicazione nella GU:

    3.   Contatti

    Persona di contatto:

    titolo (sig. sig.ra, ecc.):

    Nome:

    Associazione/organizzazione/persona richiedente:

    O autorità nazionale:

    Servizio:

    Indirizzo:

    Tel.: +

    Indirizzo di posta elettronica:

    4.   Motivo dell’opposizione

    Non rispetto delle condizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 509/2006

    Non rispetto delle condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 509/2006

    Non rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2006

    Per domande conformi all’articolo 13, paragrafo 2, perché il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi

    5.   Elementi dell’opposizione

    Presentare una dichiarazione che contenga le ragioni che giustificano l’opposizione. Presentare inoltre una dichiarazione che dimostri l’interesse legittimo dell’opponente, a meno che l’opposizione venga presentata dalle autorità nazionali, nel qual caso non è richiesta alcuna dichiarazione di interesse legittimo. La dichiarazione di opposizione deve essere firmata e datata.


    ALLEGATO IV

    (Nel compilare il modulo omettere il testo fra parentesi quadre)

    NOTIFICA DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

    Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

    1.   Nome del prodotto

    [quale figura nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU)]

    2.   Riferimento ufficiale [quale figura nella Gazzetta ufficiale (GU)]

    Numero di riferimento:

    Data di pubblicazione nella GU:

    3.   Risultato delle consultazioni

    3.1.

    È stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

    [allegare copia delle lettere che comprovano l’accordo raggiunto]

    3.2.

    Non è stato raggiunto un accordo con i seguenti opponenti:

    4.   Disciplinare di produzione

    Il disciplinare è stato modificato

    Sì 

    No 

    In caso affermativo, allegare il disciplinare modificato.

    5.   Datato e firmato

    [Nome]

    [servizio/organizzazione]

    [indirizzo]

    [tel.:] +]

    [indirizzo di posta elettronica:]


    ALLEGATO V

    RIPRODUZIONE DEI SIMBOLI E DELLE INDICAZIONI COMUNITARI

    1.   Simboli comunitari a colori o in bianco e nero

    Se vengono utilizzati i colori, possono essere utilizzati colori diretti (Pantone©) o la riproduzione in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.

    Simboli comunitari in Pantone©:

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    Simboli comunitari in quadricromia:

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    Simboli comunitari in bianco e nero:

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    2.   Simboli comunitari in negativo

    Se il colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta è scuro, i simboli possono essere utilizzati in negativo, avvalendosi del colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta.

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    3.   Contrasto con colori di fondo

    Se viene utilizzato un simbolo a colori su un fondo colorato, che rende difficile vederlo, utilizzare un cerchio delimitante esterno intorno al simbolo per migliorare il contrasto con i colori di fondo:

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    4.   Caratteri tipografici

    Utilizzare per il testo lettere maiuscole in Times Roman.

    5.   Riduzione

    La dimensione minima dei simboli comunitari è di 15 mm di diametro.

    6.   «Specialità tradizionale garantita» e sue abbreviazioni nelle lingue CE

    Lingue CE

    Termine

    Abbreviazione

    BG

    храна с традиционно специфичен характер

    ХТСХ

    ES

    especialidad tradicional garantizada

    ETG

    CS

    zaručená tradiční specialita

    ZTS

    DA

    garanteret traditionel specialitet

    GTS

    DE

    garantiert traditionelle Spezialität

    g.t.S.

    ET

    garanteeritud traditsiooniline eritunnus

    GTE

    EL

    εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν

    Ε Π Ι Π

    EN

    traditional speciality guaranteed

    TSG

    FR

    spécialité traditionnelle garantie

    STG

    GA

    speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe

    STR

    IT

    specialità tradizionale garantita

    STG

    LV

    garantēta tradicionālā īpatnība

    GTI

    LT

    garantuotas tradicinis gaminys

    GTG

    HU

    hagyományos különleges termék

    HKT

    MT

    speċjalità tradizzjonali garantita

    STG

    NL

    gegarandeerde traditionele specialiteit

    GTS

    PL

    gwarantowana tradycyjna specjalność

    GTS

    PT

    especialidade tradicional garantida

    ETG

    RO

    specialitate tradițională garantată

    STG

    SK

    zaručená tradičná špecialita

    ZTŠ

    SL

    zajamčena tradicionalna posebnost

    ZTP

    FI

    aito perinteinen tuote

    APT

    SV

    garanterad traditionell specialitet

    GTS


    ALLEGATO VI

    (Nel compilare il modulo omettere il testo fra parentesi quadre)

    DOMANDA DI MODIFICA

    Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

    Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 11

    [nome registrato] « »

    N. CE: [esclusivamente per uso CE]

    1.   Associazione richiedente:

    Nome dell’associazione:

    Indirizzo:

    Tel.:

    Indirizzo di posta elettronica:

    2.   Stato membro o paese terzo

    3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Nome del prodotto

    Riserva del nome [articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006]

    Descrizione del prodotto

    Metodo di ottenimento

    Altro (specificare):

    4.   Tipo di modifica

    Modifica del disciplinare di una STG registrata

    Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 509/2006] (fornire prova delle misure)

    5.   Modifica (modifiche)

    [per ogni voce indicata nel paragrafo 3 che precede, fornire una breve spiegazione di ogni modifica. Fornire inoltre una dichiarazione che prova l’interesse legittimo dell’associazione che propone la modifica].

    6.   Disciplinare di produzione modificato


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