Изберете експерименталните функции, които искате да изпробвате

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Документ 22007D0033

    Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2007, del 27 aprile 2007 , che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

    GU L 209 del 9.8.2007г., стр. 60—61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Правен статус на документа В сила

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/33(2)/oj

    9.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 209/60


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 33/2007

    del 27 aprile 2007

    che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 125/2006 del 22 settembre 2006 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (versione codificata) (2).

    (3)

    La direttiva 2006/11/CE abroga la direttiva 76/464/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il testo del punto 4 (direttiva 76/464/CEE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene sostituito dal testo seguente:

    «32006 L 0011: direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (versione codificata) (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52).

    Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

    All'articolo 13, il testo seguente è aggiunto dopo il primo comma:

    “I termini di attuazione della direttiva 2000/60/CE nel diritto nazionale indicati all'allegato II, parte B, non si applicano e sono sostituiti dalla data di entrata di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2000/60/CE nel presente accordo.”»

    Articolo 2

    I testi della direttiva 2006/11/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 28 aprile 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2007.

    Per il Comitato misto SEE

    Il presidente

    Alan SEATTER


    (1)  GU L 333 del 30.11.2006, pag. 55.

    (2)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.

    (3)  GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

    (4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


    Нагоре