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Document JOL_2007_205_R_0035_01

    Regolamento (CE) n. 894/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007 , relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea
    Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

    GU L 205 del 7.8.2007, p. 35–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 205/35


    REGOLAMENTO (CE) N. 894/2007 DEL CONSIGLIO

    del 23 luglio 2007

    relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Comunità e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe.

    (2)

    È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

    (3)

    Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea.

    Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

    Categoria di pesca

    Tipo di nave

    Stato membro

    Licenze o contingente

    Pesca del tonno

    Tonniere congelatrici con reti a circuizione

    Spagna

    13

    Francia

    12

    Pesca del tonno

    Pescherecci con palangari di superficie

    Spagna

    13

    Portogallo

    5

    Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. AMADO


    (1)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


    ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA

    tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

    LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

    in appresso denominata «São Tomé e Príncipe»,

    e

    LA COMUNITÀ EUROPEA,

    in appresso denominata «Comunità»,

    in appresso denominate «le parti»,

    CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e São Tomé e Príncipe, segnatamente nell’ambito della Convenzione di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

    CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione;

    TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, in appresso denominata «ICCAT»;

    CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

    DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

    CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

    DECISE, a tal fine, a promuovere un dialogo concernente la politica settoriale della pesca adottata dal governo di São Tomé e Príncipe e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori e della società civile a tale processo;

    DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca;

    RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la costituzione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

    la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della promozione di una pesca responsabile nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca a São Tomé e Príncipe,

    le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe,

    la cooperazione per quanto riguarda le modalità di controllo delle attività alieutiche nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

    le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    a)

    «autorità di São Tomé e Príncipe», il governo di São Tomé e Príncipe;

    b)

    «autorità comunitarie», la Commissione europea;

    c)

    «zona di pesca di São Tomé e Príncipe», le acque che rientrano, in materia di pesca, nella sovranità o nella giurisdizione di São Tomé e Príncipe;

    d)

    «peschereccio», qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche viventi;

    e)

    «nave comunitaria», un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

    f)

    «commissione mista», una commissione composta da rappresentanti della Comunità e di São Tomé e Príncipe, le cui funzioni sono descritte all’articolo 9 del presente accordo;

    g)

    «trasbordo», il trasferimento, in parte o per intero, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto;

    h)

    «circostanze anomale», circostanze diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe;

    i)

    «marinai ACP»: qualsiasi marinaio che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. In tal senso, un marinaio di São Tomé e Príncipe è un marinaio ACP;

    j)

    «catture accessorie», i quantitativi catturati di specie non elencate all’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982.

    Articolo 3

    Principi e obiettivi relativi all’attuazione del presente accordo

    1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte di pesca operanti in tali acque, fatti salvi gli accordi conclusi tra paesi in via di sviluppo nell’ambito di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di reciprocità in materia di pesca.

    2.   Le parti cooperano all’attuazione di una politica settoriale in materia di pesca adottata dal governo di São Tomé e Príncipe e avviano a tal fine un dibattito politico sulle riforme necessarie. Esse effettuano consultazioni preliminari finalizzate all’adozione di eventuali misure in questo settore.

    3.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare, congiuntamente e unilateralmente, valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

    4.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità ai principi di corretta governance economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

    5.   In particolare, l’ingaggio di marinai di paesi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Questo vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

    Articolo 4

    Cooperazione in campo scientifico

    1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e São Tomé e Príncipe cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

    2.   Le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 9 dell’accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

    3.   Le parti si impegnano a consultarsi, direttamente, anche a livello locale nell’ambito del COREP (Comitato regionale della pesca del Golfo di Guinea) o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Atlantico e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

    Articolo 5

    Accesso delle navi comunitarie alla zona di pesca di São Tomé e Príncipe

    1.   São Tomé e Príncipe si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a praticare attività di pesca nella propria zona di pesca in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

    2.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alla legislazione e alla normativa in vigore a São Tomé e Príncipe. Le autorità di São Tomé e Príncipe notificano alla Commissione qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

    3.   São Tomé e Príncipe si impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie all’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi della Comunità cooperano con le autorità di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca.

    4.   La Comunità si impegna ad adottare tutte le misure opportune per garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo, nonché la legislazione concernente la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione di São Tomé e Príncipe.

    Articolo 6

    Licenze

    1.   Possono svolgere attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo e del protocollo ad esso allegato.

    2.   La procedura per il rilascio di una licenza di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato al protocollo.

    Articolo 7

    Contropartita finanziaria

    1.   La Comunità concede a São Tomé e Príncipe una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e nell’allegato. Tale contropartita unica è definita sulla base delle due componenti seguenti:

    a)

    l’accesso delle navi comunitarie alle acque e alle risorse alieutiche di São Tomé e Príncipe e

    b)

    il sostegno finanziario della Comunità a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di São Tomé e Príncipe.

    2.   La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera a), è stabilita in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in conformità delle disposizioni del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di São Tomé e Príncipe in base a una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

    3.   La contropartita finanziaria della Comunità è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo concernenti l’eventuale modifica del suo importo per i seguenti motivi:

    a)

    circostanze anomale;

    b)

    una riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

    c)

    un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

    d)

    riesame delle condizioni del sostegno finanziario all’attuazione della politica settoriale della pesca a São Tomé e Príncipe, quando i risultati della programmazione annuale e pluriennale constatati dalle parti lo giustificano;

    e)

    denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

    f)

    sospensione del presente accordo ai sensi dell’articolo 12.

    Articolo 8

    Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

    1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.

    2.   Le parti si impegnano a promuovere lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

    3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

    4.   Le parti incoraggiano, in particolare, la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune nel rigoroso rispetto della legislazione vigente a São Tomé e Príncipe e nella Comunità.

    Articolo 9

    Commissione mista

    1.   È istituita una commissione mista incaricata di verificare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

    a)

    controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo e segnatamente la definizione della programmazione annuale e pluriennale prevista all’articolo 7, paragrafo 2, del protocollo e ne valuta l’attuazione;

    b)

    coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca e in particolare l’analisi statistica dei dati riguardanti le catture;

    c)

    funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

    d)

    riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

    e)

    svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo.

    2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente a São Tomé e Príncipe e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

    Articolo 10

    Zona geografica di applicazione

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio di São Tomé e Príncipe.

    Articolo 11

    Durata

    Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente prorogato per ulteriori periodi di quattro anni, salvo denuncia di una delle parti notificata in conformità dell’articolo 13.

    Articolo 12

    Sospensione

    1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

    2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 13

    Denuncia

    1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

    3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

    4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

    Articolo 14

    Protocollo e allegato

    Il protocollo e l’allegato formano parte integrante del presente accordo.

    Articolo 15

    Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe sono disciplinate dalla normativa applicabile a São Tomé e Príncipe, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

    Articolo 16

    Abrogazione

    Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe, entrato in vigore il 25 febbraio 1984.

    Tuttavia, il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010 rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo.

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente accordo, redatto in duplice copia in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie.

    PROTOCOLLO

    che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010

    Articolo 1

    Periodo di applicazione e possibilità di pesca

    1.   A decorrere dal 1o giugno 2006 e per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

    Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982):

    tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità,

    pescherecci con palangari di superficie: 18 unità.

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

    3.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

    Articolo 2

    Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

    1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1 comprende, da un lato, un importo annuo di 552 500 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 8 500 tonnellate annue, e dall’altro un importo specifico di 1 105 000 EUR all’anno, destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca di São Tomé e Príncipe. Detto importo specifico forma parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 del presente protocollo.

    3.   La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 663 000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

    4.   Se le catture complessivamente effettuate dalle navi comunitarie nelle acque di São Tomé e Príncipe superano le 8 500 tonnellate annue, l’importo di 552 500 EUR della contropartita finanziaria sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo equivalente al quantitativo di riferimento (vale a dire 1 105 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo (17 000 tonnellate), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

    5.   Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 15 maggio 2007 per il primo anno ed entro il 31 luglio 2007, 2008 e 2009 per gli anni successivi.

    6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, l’utilizzo della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità di São Tomé e Príncipe.

    7.   La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico di São Tomé e Príncipe aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità di São Tomé e Príncipe.

    Articolo 3

    Cooperazione per una pesca responsabile — Cooperazione scientifica

    1.   Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

    2.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e le autorità di São Tomé e Príncipe cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

    3.   Le due parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello subregionale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito del COREP.

    4.   Conformemente all’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 9 dell’accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello subregionale, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

    Articolo 4

    Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

    1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse di São Tomé e Príncipe. In tal caso la contropartita finanziaria di 552 500 EUR di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea per il quantitativo di riferimento non può tuttavia superare il doppio dell’importo di 552 500 EUR. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio di 8 500 tonnellate (vale a dire 17 000 tonnellate), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

    2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

    3.   Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3 in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

    Articolo 5

    Nuove possibilità di pesca

    Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, la Comunità consulterà São Tomé e Príncipe per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

    Articolo 6

    Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

    1.   In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) di São Tomé e Príncipe, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tale decisione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

    2.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

    3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

    Articolo 7

    Promozione di una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe

    1.   Sull’importo totale della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 (663 000 EUR), una quota pari al 50 % (331 500 EUR) è destinata ogni anno al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di São Tomé e Príncipe.

    Tale importo sarà gestito da São Tomé e Príncipe in funzione degli obiettivi concordati dalle parti in base alle priorità della politica nazionale della pesca ai fini di una gestione sostenibile e responsabile del settore, nonché della corrispondente programmazione annuale e pluriennale ai sensi del paragrafo 2.

    2.   Su proposta di São Tomé e Príncipe e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, all’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, le parti concordano, nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

    a)

    gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente;

    b)

    gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da São Tomé e Príncipe nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;

    c)

    i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale;

    d)

    un’eventuale revisione della quota dell’importo totale della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, applicabile negli anni successivi al primo anno d’applicazione del protocollo.

    3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

    4.   São Tomé e Príncipe procede ogni anno all’assegnazione del valore corrispondente alla quota di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo São Tomé e Príncipe notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o maggio dell’anno precedente.

    5.   Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere una revisione della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

    Articolo 8

    Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

    1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

    2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte, se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

    3.   Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

    4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

    Articolo 9

    Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

    Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

    a)

    le autorità competenti di São Tomé e Príncipe notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

    b)

    in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti di São Tomé e Príncipe possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

    c)

    l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

    Articolo 10

    Disposizioni applicabili del diritto nazionale

    Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe sono disciplinate dalla normativa applicabile a São Tomé e Príncipe, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

    Articolo 11

    Abrogazione

    L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

    2.   Essi si applicano a decorrere dal 1o giugno 2006.

    ALLEGATO

    Condizioni per l’esercizio della pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe da parte delle navi della Comunità

    CAPITOLO I

    FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

    SEZIONE 1

    Rilascio delle licenze

    1.   Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe soltanto le navi che ne hanno diritto.

    2.   L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca a São Tomé e Príncipe. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione di São Tomé e Príncipe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a São Tomé e Príncipe nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

    3.   Le autorità competenti della Comunità presentano per via elettronica alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo.

    4.   Le domande sono presentate al ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I. Le autorità di São Tomé e Príncipe prendono tutte le misure necessarie perché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di licenza siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca.

    5.   Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

    la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,

    (qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.)

    6.   Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo.

    7.   I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

    8.   Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee a São Tomé e Príncipe entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 5.

    9.   La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

    10.   Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire secondo quanto previsto dall’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

    11.   L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la delegazione della Commissione europea.

    12.   La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea nel Gabon.

    13.   La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità di São Tomé e Príncipe subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità di São Tomé e Príncipe, la nave è iscritta dall’autorità nazionale competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima.

    SEZIONE 2

    Condizioni di licenza — Canoni e anticipi

    1.   Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

    2.   Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe per le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

    3.   Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

    5 250 EUR per tonniera con rete a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 150 tonnellate all’anno,

    1 925 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 55 tonnellate all’anno.

    4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell’anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 5.

    5.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno n + 1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), per il tramite della delegazione della Commissione europea.

    6.   Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe e agli armatori.

    7.   Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti 150 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 55 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe entro il 31 agosto dell’anno n + 1, sul conto previsto alla sezione 1, punto 6, del presente capitolo, sulla base di 35 EUR la tonnellata.

    8.   Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

    CAPITOLO II

    ZONE DI PESCA

    1.   Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base.

    2.   È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata alla sfruttamento congiunto da parte di São Tomé e Príncipe e della Nigeria, delimitata dalle coordinate di cui all’appendice 3.

    CAPITOLO III

    REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

    1.   Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe è definita come segue:

    il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe e l’uscita dalla stessa, oppure

    il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe e un trasbordo e/o uno sbarco a São Tomé e Príncipe.

    2.   Tutte le navi autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito dell’accordo devono notificare le loro catture al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

    2.1.

    Per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capitolo I, sezione 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali delle dichiarazioni sono trasmessi su supporto fisico al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo.

    2.2.

    Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «Fuori dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe».

    2.3.

    I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.

    3.   Su domanda di una delle parti, la commissione mista può riunirsi per confrontare i dati sulle attività di pesca.

    4.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo, il governo di São Tomé e Príncipe si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a São Tomé e Príncipe. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

    CAPITOLO IV

    TRASBORDO

    Le due parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo nelle rade e nei porti di São Tomé e Príncipe.

    1.   Trasbordi:

    Le tonniere comunitarie che decidono di trasbordare le loro catture in una rada o un porto di São Tomé e Príncipe beneficiano, per ogni tonnellata catturata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, di una riduzione di 5 EUR sull’importo del canone indicato al capitolo I, sezione 2, punto 2, dell’allegato.

    Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50 % del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell’allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo.

    2.   Le modalità applicabili al controllo dei quantitativi trasbordati saranno definite nella prima riunione della commissione mista.

    3.   Valutazione:

    Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo definitivo delle catture saranno adeguati in sede di commissione mista in funzione dell’impatto socioeconomico generato dai trasbordi effettuati nell’anno in questione.

    CAPITOLO V

    IMBARCO DI MARINAI

    1.   Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

    per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP,

    per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marinai imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

    2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marinai originari di São Tomé e Príncipe.

    3.   La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

    4.   I contratti di lavoro dei marinai ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiranno ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

    5.   Il salario dei marinai ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

    6.   I marinai ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marinaio non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

    7.   Tuttavia, in caso di mancato imbarco di marinai ACP per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque di São Tomé e Príncipe, un importo forfettario pari a 20 USD al giorno. Il pagamento di tale somma dovrà essere effettuato entro i limiti fissati al capitolo I, sezione 2, punto 7, del presente allegato.

    CAPITOLO VI

    MISURE TECNICHE

    1.   Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

    2.   Le tonniere con reti a circuizione mettono eventuali catture accessorie a disposizione della direzione della pesca di São Tomé e Príncipe, che provvederà al recupero e allo sbarco delle medesime.

    3.   Le parti convengono di stabilire di comune accordo una disposizione intesa a garantire l’attuazione del punto precedente o di concordare una soluzione alternativa in occasione della prima commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo. La commissione mista esamina a tal fine tutte le opzioni possibili, compreso l’obbligo per le tonniere interessate di versare un contributo equivalente a una parte del valore delle catture accessorie a favore di un fondo destinato al sostegno della pesca artigianale gestito dalla direzione della pesca di São Tomé e Príncipe.

    CAPITOLO VII

    OSSERVATORI

    1.   Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate:

    1.1.

    Su richiesta dell’autorità competente le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di São Tomé e Príncipe.

    1.2.

    L’autorità competente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

    1.3.

    L’autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

    2.   La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità di São Tomé e Príncipe competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

    3.   Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

    4.   L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate.

    5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della subregione previsti per l’imbarco degli osservatori.

    6.   In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della subregione le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

    7.   Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

    8.   All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque di São Tomé e Príncipe, egli svolge le seguenti funzioni:

    8.1.

    osserva le attività di pesca delle navi;

    8.2.

    verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

    8.3.

    procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

    8.4.

    prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

    8.5.

    verifica i dati del giornale di bordo relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe;

    8.6.

    verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

    8.7.

    comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

    9.   Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

    10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

    11.   Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

    11.1.

    adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

    11.2.

    rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

    12.   Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

    13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

    14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell’autorità competente.

    15.   Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità competenti di São Tomé e Príncipe secondo le modalità di cui sopra.

    CAPITOLO VIII

    CONTROLLO

    1.   Conformemente al capitolo I, sezione 1, punto 13, del presente allegato, la Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

    2.   Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo di cui al capitolo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall’autorità competente di São Tomé e Príncipe in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima.

    3.   Entrata e uscita dalla zona

    3.1.

    Le navi comunitarie notificano alle autorità competenti di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe, comunicando inoltre i quantitativi globali e le specie presenti a bordo.

    3.2.

    Al momento della notifica dell’uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax [(239) 222 828] o via e-mail (dpescas1@cstome.net) e, in difetto, via radio (codice di chiamata: al mattino dalle 8 alle 12, 12,00 Hz, il pomeriggio dalle 14 alle 17, 8 634 Hz).

    3.3.

    Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità di São Tomé e Príncipe è considerata come una nave colta in infrazione.

    3.4.

    Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

    4.   Procedure di controllo

    4.1.

    I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario di São Tomé e Príncipe incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

    4.2.

    La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

    4.3.

    Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

    5.   Controllo via satellite

    5.1.

    Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo sono soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell’appendice 4. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo di São Tomé e Príncipe alla delegazione della Commissione europea in Gabon, dell’entrata in funzione del Centro di sorveglianza della pesca (CSP) di São Tomé e Príncipe.

    6.   Fermo

    6.1.

    Entro un termine massimo di 24 ore le competenti autorità di São Tomé e Príncipe informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe.

    6.2.

    Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

    7.   Verbale di fermo

    7.1.

    L’autorità competente di São Tomé e Príncipe compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.

    7.2.

    Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura «rifiuto di firma».

    7.3.

    Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe. In caso di infrazione lieve l’autorità competente di São Tomé e Príncipe può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

    8.   Riunione di concertazione in caso di fermo

    8.1.

    Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità di São Tomé e Príncipe, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

    8.2.

    Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

    9.   Risoluzione del fermo

    9.1.

    Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

    9.2.

    In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente a São Tomé e Príncipe.

    9.3.

    Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

    9.4.

    La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe.

    9.5.

    Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

    dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

    una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 è stata depositata e accettata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

    10.   Trasbordi

    10.1.

    Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque di São Tomé e Príncipe effettuano tale operazione nei porti o nella rada dei porti di São Tomé e Príncipe.

    10.2.

    Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

    il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,

    il nome, il numero OMI e la bandiera del cargo vettore,

    il quantitativo di ogni specie da trasbordare,

    la data del trasbordo.

    10.3.

    Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe. I comandanti delle navi devono trasmettere alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

    10.4.

    Nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture che non rispetti i precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente a São Tomé e Príncipe.

    11.   I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto di São Tomé e Príncipe consentono agli ispettori di São Tomé e Príncipe di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

    Appendici

    1.

    Formulario per la domanda di licenza

    2.

    Giornale di bordo ICCAT

    3.

    Coordinate della zona vietata alla pesca

    4.

    Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca di São Tomé e Príncipe

    Appendice 1

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    Appendice 2

    GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

    Image

    Appendice 3

    Latitudine

    Longitudine

    Gradi

    Minuti

    Secondi

    Gradi

    Minuti

    Secondi

    03

    02

    22

    N

    07

    07

    31

    E

    02

    50

    00

    N

    07

    25

    52

    E

    02

    42

    38

    N

    07

    36

    25

    E

    02

    20

    59

    N

    06

    52

    45

    E

    01

    40

    12

    N

    05

    57

    54

    E

    01

    09

    17

    N

    04

    51

    38

    E

    01

    13

    15

    N

    04

    41

    27

    E

    01

    21

    29

    N

    04

    24

    14

    E

    01

    31

    39

    N

    04

    06

    55

    E

    01

    42

    50

    N

    03

    50

    23

    E

    01

    55

    18

    N

    03

    34

    33

    E

    01

    58

    53

    N

    03

    53

    40

    E

    02

    02

    59

    N

    04

    15

    11

    E

    02

    05

    10

    N

    04

    24

    56

    E

    02

    10

    44

    N

    04

    47

    58

    E

    02

    15

    53

    N

    05

    06

    03

    E

    02

    19

    30

    N

    05

    17

    11

    E

    02

    22

    49

    N

    05

    26

    57

    E

    02

    26

    21

    N

    05

    36

    20

    E

    02

    30

    08

    N

    05

    45

    22

    E

    02

    33

    37

    N

    05

    52

    58

    E

    02

    36

    38

    N

    05

    59

    00

    E

    02

    45

    18

    N

    06

    15

    57

    E

    02

    50

    18

    N

    06

    26

    41

    E

    02

    51

    29

    N

    06

    29

    27

    E

    02

    52

    23

    N

    06

    31

    46

    E

    02

    54

    46

    N

    06

    38

    07

    E

    03

    00

    24

    N

    06

    56

    58

    E

    03

    01

    19

    N

    07

    01

    07

    E

    03

    01

    27

    N

    07

    01

    46

    E

    03

    01

    44

    N

    07

    03

    07

    E

    03

    02

    22

    N

    07

    07

    31

    E

    Appendice 4

    Protocollo (VMS)

    che stabilisce le disposizioni relative al controllo via satellite dei pescherecci operanti nella ZEE di São Tomé e Príncipe

    1.   Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1o giugno 2006 al 31 maggio 2010; esse si applicano conformemente al punto 5 del «Capitolo VIII — Controllo» del relativo allegato.

    2.   Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù dell’accordo di pesca CE/São Tomé e Príncipe sono soggetti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nella ZEE di São Tomé e Príncipe.

    Ai fini del controllo via satellite, le autorità di São Tomé e Príncipe comunicano alla parte comunitaria la coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE di São Tomé e Príncipe.

    Le autorità di São Tomé e Príncipe trasmettono tali informazioni su supporto informatico, espresse in gradi decimali (WGS 84).

    3.   Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

    4.   La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

    5.   Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta alla sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE di São Tomé e Príncipe, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione al centro di sorveglianza della pesca (CSP) di São Tomé e Príncipe, ad intervalli massimi di tre ore (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

    6.   I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.

    7.   In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP di São Tomé e Príncipe. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni nove ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

    Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CSP di São Tomé e Príncipe. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE di São Tomé e Príncipe.

    8.   I centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque di São Tomé e Príncipe. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP di São Tomé e Príncipe ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

    9.   Se il CSP di São Tomé e Príncipe constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

    10.   I dati di controllo comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe, della flotta comunitaria operante nell’ambito dell’accordo di pesca CE/São Tomé e Príncipe. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

    11.   I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

    Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

    I comandanti delle navi provvedono affinché:

    i dati non siano modificati,

    l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo,

    l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta, e

    il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

    12.   Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

    13.   Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.

    14.   Le parti convengono di rivedere, se necessario, le suddette disposizioni.

    Comunicazione dei messaggi VMS a São Tomé e Príncipe

    Rapporto di posizione

    Dati

    Codice

    Obbligatorio/Facoltativo

    Osservazioni

    Inizio della registrazione

    SR

    O

    Dato relativo al sistema — indica l’inizio della registrazione

    Destinatario

    AD

    O

    Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese

    Mittente

    FR

    O

    Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese

    Stato di bandiera

    FS

    F

     

    Tipo di messaggio

    TM

    O

    Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS»

    Indicativo di chiamata

    RC

    O

    Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave

    Numero di riferimento interno della parte contraente

    IR

    F

    Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

    Numero di immatricolazione esterno

    XR

    O

    Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave

    Latitudine

    LA

    O

    Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)

    Longitudine

    LO

    O

    Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)

    Rotta

    CO

    O

    Rotta della nave su scala di 360°

    Velocità

    SP

    O

    Velocità della nave in decimi di nodi

    Data

    DA

    O

    Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

    Ora

    TI

    O

    Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

    Fine della registrazione

    ER

    O

    Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione

    Set di caratteri: ISO 8859.1

    La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

    una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,

    un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

    I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

    Limiti della ZEE di São Tomé e Príncipe

    Coordinate della ZEE

    Coordinate del CSP di São Tomé e Príncipe

    Nome del CSP:

    Tel. SSN:

    Fax SSN:

    E-mail: SSN:

    Tel. DSPG:

    Fax DSPG:

    Indirizzo X25 =

    Dichiarazione entrate/uscite:


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