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Document 32007D0515
2007/515/EC: Commission Decision of 21 March 2007 on the measure implemented by Germany for Bavaria Film GmbH — C 51/03 (ex NN 57/03) (notified under document number C(2007) 1170) (Text with EEA relevance)
2007/515/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2007 , relativa alla misura alla quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bavaria Film GmbH — C 51/03 (ex NN 57/03) [notificata con il numero C(2007) 1170] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2007/515/CE: Decisione della Commissione, del 21 marzo 2007 , relativa alla misura alla quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bavaria Film GmbH — C 51/03 (ex NN 57/03) [notificata con il numero C(2007) 1170] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 190 del 21.7.2007, p. 18–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2007
relativa alla misura alla quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Bavaria Film GmbH — C 51/03 (ex NN 57/03)
[notificata con il numero C(2007) 1170]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/515/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
In seguito alle denuncie relative ai presunti aiuti a favore di Bavaria Film GmbH (in appresso «BAV»), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale il 23 luglio 2003. La Germania ha formulato le sue osservazioni il 20 ottobre 2003; non sono pervenute osservazioni da parte dei concorrenti e di altre parti interessate. Il 3 maggio 2005 la Commissione ha chiesto alcune informazioni, che sono state fornite dalla Germania con lettera datata 1o luglio 2005. In seguito ad una riunione tenutasi il 12 ottobre 2005 la Germania ha fornito ulteriori informazioni il 9 novembre 2006 e il 21 novembre 2006. |
2. DESCRIZIONE DELLA MISURA INIZIALE
2.1. Introduzione
(2) |
Nel 1999 è stata avviata su un terreno appartenente a BAV la costruzione di uno studio cinematografico (in appresso «studio») dotato delle più moderne apparecchiature. Il terreno ospita la sede centrale di BAV, la cosiddetta Filmstadt Geiselgasteig, nel Land di Baviera. BAV è un’impresa privata di produzione (2). |
2.2. L’investitore — la società veicolo BFH
(3) |
L’investimento citato precedentemente è stato effettuato attraverso una società veicolo, la Bayerische Filmhallen GmbH (in appresso «BFH»). |
(4) |
Il capitale sociale di BFH ammonta a 50 000 EUR. Alla società partecipano LfA Förderbank Bayern (in appresso «LfA») con una quota del 49 %, il signor Lothar Wedel (3) con una quota fiduciaria del 21 % e BAV con una quota del 30 %. Il valore nominale della quota sociale di BAV ammonta quindi a 15 000 EUR. Le quote di LfA e BAV sono state fissate in base ai rispettivi contributi per la costituzione di BFH. |
2.3. Condizioni di finanziamento
(5) |
Oltre alla quota sociale, LfA ha fornito a BFH una sovvenzione pari a 3,8 milioni di EUR e un credito transitorio (da convertire successivamente in sovvenzione) di 3,1 milioni di EUR (4). L’importo complessivo di 6,9 milioni di EUR era destinato al finanziamento delle spese di costruzione del nuovo studio. |
(6) |
Oltre alla quota sociale di 15 000 EUR, BAV ha concesso per 25 anni a BFH l’uso a titolo gratuito del terreno che ospita lo studio. Alla scadenza dei 25 anni il nuovo edificio BFH e tutte le sue attrezzature e dotazioni sarebbero stati trasferiti gratuitamente a BAV. |
(7) |
BAV gestisce il centro di produzione per conto di BFH. In base al contratto di gestione d’affari (Geschäftsbesorgungsvertrag) le entrate derivanti dall’affitto dello studio sono state calcolate come segue nei primi tre anni da ottobre 1999 fino ad ottobre 2002:
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(8) |
Il contratto di gestione d’affari prevedeva che al termine dei primi tre anni di avvio di BFH, ossia all’inizio del quarto anno (ottobre 2002), il reddito derivante dall’affitto del nuovo studio, meno le spese di riparazione, manutenzione, assicurazione e marketing, sarebbe stato spartito tra i proprietari delle quote proporzionalmente alla loro partecipazione a BFH (7). La tabella 2 illustra le entrate effettive derivanti dall’affitto del nuovo studio dal 2002 al 2005 e la loro ripartizione: Tabella 2 Entrate e pagamenti 2002-2005
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3. L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO
(9) |
La Commissione sosteneva in sede di avvio del procedimento che, considerando le condizioni nelle quali le rispettive parti avevano investito in BFH, l’investimento di LfA rappresentava un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE ed esprimeva i propri dubbi in merito alla compatibilità del finanziamento con il mercato comune. La Commissione dubitava in particolare che la partecipazione di LfA in BFH fosse compatibile con il principio dell’investitore privato che opera in un’economia di mercato, poiché BAV e LfA non hanno investito alle stesse condizioni in BFH. Infatti, in cambio di un investimento in contanti di 6,9 milioni di EUR e dell’acquisto in contanti di quote di BFH, LfA ha ottenuto una quota del 70 % nel capitale sociale di BFH, contro la quota del 30 % assegnata a BAV in cambio di 15 000 EUR e di 25 anni di uso gratuito del terreno, il cui valore è stato stimato a circa 3 milioni di EUR. |
(10) |
Nella sua decisione relativa all’avvio del procedimento la Commissione affermava che LfA era una banca pubblica e che l’investimento da essa finanziato mediante fondi pubblici rappresentava probabilmente un aiuto incompatibile con il mercato comune, il cui beneficiario finale era BAV. |
4. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA
(11) |
La Germania riteneva sostanzialmente che il finanziamento non si configurava come aiuto, poiché si tratta di un investimento in infrastrutture che non avvantaggia una particolare impresa. La Germania sosteneva inoltre che se il finanziamento dovesse costituire lo stesso un aiuto, ad esso si applicherebbe la cosiddetta deroga «culturale» di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE. |
(12) |
Lo studio viene utilizzato per produzioni cinematografiche. Secondo i dati forniti dalla Germania lo studio viene affittato a tutti gli affittuari (e quindi anche a BAV e alle sue affiliate) alle stesse condizioni. Questo principio è sancito anche dal contratto di gestione d’affari, che disciplina la gestione della struttura e dello studio ad opera di BAV. Secondo la Germania BAV non gode quindi di alcun trattamento preferenziale. |
(13) |
La Germania ha fornito un elenco dei film prodotti nello studio che dimostra che oltre due terzi di essi sono stati prodotti da imprese che non hanno alcun collegamento con BAV (8). |
(14) |
Per dimostrare che né BAV né un altro fruitore del sito di produzione hanno beneficiato di un trattamento preferenziale, la Germania ha fornito nel 2005 un elenco dei prezzi di affitto di 25 studi cinematografici (con una superficie compresa tra 748 m2 e 4 225 m2) in Germania, Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Regno Unito e Italia. I prezzi di affitto oscillavano tra 0,27 EUR/m2 (Italia) e 4,34 EUR/m2 (Regno Unito). Nel 2005 il prezzo di affitto del nuovo studio BFH di 3 060 m2 ammontava a 1,02 EUR/m2. Questo prezzo veniva applicato a tutti gli affittuari, ivi compresa BAV. |
5. SVILUPPI NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO
(15) |
Per fugare ogni dubbio circa la presenza di un eventuale elemento di aiuto e impostare la procedura in maniera più trasparente, in seguito all’avvio del procedimento la Germania ha proposto la seguente modifica (in appresso «nuovo approccio»):
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6. VALUTAZIONE
(16) |
La misura iniziale in esame consisteva nell’investimento di 6,9 milioni di EUR di LfA nel nuovo studio e nella sua partecipazione in BFH. |
(17) |
Come illustrato nella decisione relativa all’avvio del procedimento, l’operazione in esame potrebbe costituire un aiuto di Stato a favore di BAV ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE per i seguenti motivi:
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6.1. Esistenza di un aiuto — conseguenze del nuovo approccio
6.1.1. Riguardo al futuro
(18) |
La Germania ha predisposto tutte le modifiche necessarie per l’attuazione del nuovo approccio, ha eliminato tutti gli eventuali elementi di aiuto per il passato e per il futuro e si è impegnata ad attuare l’approccio non appena la Commissione avrà adottato la sua decisione. |
(19) |
LfA acquisterà da BAV la sua quota del 30 % in BFH al prezzo di 15 000 EUR. Questo prezzo figura nell’atto costitutivo di BFH e corrisponde esattamente al prezzo pagato inizialmente da Bavaria per le sue quote. Per la vendita delle sue quote in BFH non verrà concesso a BAV alcun vantaggio che potrebbe essere considerato come aiuto. LfA possiederà il 100 % delle quote e riceverà pertanto il 100 % degli utili di BFH. |
(20) |
In futuro BAV fatturerà ogni anno a BFH le spese di gestione degli affari in base alle «spese effettive». Secondo i dati forniti dalla Germania nel novembre 2006, le spese annuali ammontavano nel 2006 a 106 405 EUR. Le spese effettivamente sostenute vengono calcolate e fatturate annualmente e controllate da un esperto indipendente. Si assicura che a BAV verranno pagati solamente i servizi effettivamente prestati al fine di evitare una sovracompensazione. In tal modo BAV non potrà ottenere alcun vantaggio sotto forma di pagamenti compensativi eccessivi per la gestione della struttura, equiparabili ad un aiuto. |
(21) |
Fino al 2024 BFH verserà a BAV un canone d’affitto per il terreno a condizioni di mercato. Tale canone corrisponde al 5 % del valore del terreno, stimato da un esperto indipendente (10). Esso può essere considerato come un affitto alle normali condizioni di mercato nella misura in cui garantisce a BAV un’adeguata rendita per il terreno. BFH non pagherà tuttavia l’affitto mensilmente e in contanti, bensì mediante pagamenti differiti maggiorati degli interessi (11). Si garantisce che BAV verrà pagata soltanto per l’uso del terreno al fine di evitare una sovracompensazione. |
(22) |
Nel 2024, ossia al termine del periodo di 25 anni, un esperto indipendente calcolerà il valore di mercato del nuovo studio; BAV potrà acquistare il nuovo studio da BFH a tale prezzo, conteggiando eventualmente l’importo complessivo dei pagamenti differiti più gli interessi. Qualora nel 2024 il valore di mercato dell’edificio dovesse superare il debito accumulato nei confronti di BAV, BAV pagherà la differenza. Si esclude pertanto che BAV goda di un vantaggio al momento dell’acquisto dello studio (12). Si può pertanto concludere che il nuovo approccio garantisce che in futuro BAV non riceva alcun vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE dalla gestione del nuovo studio e che quindi è esclusa la possibilità di un futuro aiuto di Stato a favore di BAV. BAV rinuncerà alla sua quota del 30 % e fatturerà a BFH le spese effettive relative alla gestione del nuovo studio e all’affitto dell’edificio. Inoltre, dopo 25 anni BAV dovrà pagare un prezzo corrispondente alle condizioni di mercato per l’acquisto del centro di produzione. Inizialmente era previsto che, alla scadenza dei 25 anni, la proprietà del nuovo edificio BFH e delle relative attrezzature fosse trasferita gratuitamente a BAV. |
6.1.2. Riguardo al passato — effetti della misura manifestatisi già prima dell’attuazione del nuovo approccio
(23) |
Le tabelle 1 e 2 illustrano i pagamenti ottenuti da BAV dal 1999 al 2005. I pagamenti si dividono in due categorie: il pagamento per la gestione degli affari e la quota di reddito concordata destinata a BAV. Segue un riepilogo dei pagamenti: Tabella 4 Pagamenti a favore di BAV — pagamenti e utili
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(24) |
I pagamenti ottenuti da BAV per la gestione del centro di produzione (vedi riga C e i dati dettagliati nelle righe D e E della tabella 4), rispecchiano in parte le spese effettive e in parte i pagamenti forfettari stabiliti preventivamente nel contratto di gestione d’affari. Anche negli «anni record» 2000 e 2004, quando i pagamenti a favore di BAV ammontavano a 103 000 EUR, questi pagamenti erano di gran lunga inferiori alle proiezioni dettagliate dei costi, che prevedevano per il 2006 un importo superiore a 106 405 EUR (vedi tabella 3) e non hanno conferito a BAV alcun vantaggio indebito. |
(25) |
La quota di reddito di BAV era intesa come compensazione per l’utilizzo gratuito del terreno. Questi pagamenti sono inferiori al prezzo di mercato per l’affitto del terreno, che ammonta attualmente a 183 500 EUR l’anno (vedi punto 15). |
(26) |
Dalla tabella 4 emerge che, anche calcolando tutte le entrate di BAV (amministrazione e utili, vedi riga I), la somma complessiva dei pagamenti ottenuti da BAV tra il 1999 e il 2005 è inferiore al valore di mercato stimato per l’uso del terreno (che ammonta attualmente a 183 500 EUR l’anno). Ciò è dovuto al piano iniziale, in base al quale alla scadenza dei 25 anni la proprietà del nuovo edificio BFH e delle relative attrezzature sarebbe stata trasferita gratuitamente a BAV, il che avrebbe costituito un vantaggio «aggiuntivo» per BAV. Il nuovo approccio prevede tuttavia che BAV acquisti lo studio ad un prezzo di mercato. Ne consegue che dal 1999 al 2005 BAV non ha tratto alcun vantaggio dalla misura ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(27) |
Si può pertanto concludere che, nella passata gestione del nuovo studio, BAV non ha beneficiato di alcun aiuto di Stato. |
6.2. Eventuali aiuti in relazione all’uso dello studio
(28) |
Oltre agli eventuali pagamenti in eccesso ottenuti da BAV per la gestione dello studio (vedi tabella 4), BAV potrebbe aver beneficiato di un trattamento preferenziale nell’uso dello studio. |
(29) |
Secondo i dati forniti dalla Germania, la maggior parte dei film è stata prodotta da imprese che non avevano alcun collegamento con BAV (13). La Germania ha confermato che BAV non gode di alcun privilegio in termini di accesso allo studio. Inoltre, tutti i produttori cinematografici possono e potranno utilizzare lo studio alle stesse condizioni e allo stesso prezzo di BAV. Alla Commissione viene assicurato che BAV riceve lo stesso trattamento riservato agli altri concorrenti e che essa non gode e non ha goduto di alcun trattamento preferenziale. Pertanto, l’uso del nuovo studio non conferisce e non conferirà alcun vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
6.3. Compatibilità del nuovo approccio con il principio dell’investitore privato che opera in un’economia di mercato
(30) |
Per quanto riguarda il principio dell’investitore privato che opera in un’economia di mercato, citato nella decisione sull’avvio del procedimento, va ricordato che LfA e BAV non hanno investito in BFH alle stesse condizioni e che ciò è stato considerato come un aiuto a favore di BAV. Il nuovo approccio affronta tale problema, trasformando LfA in proprietario unico di BFH. Esso prevede che le entrate di BFH, che applica un prezzo di mercato a tutti i fruitori dello studio, appartengano per il 100 % a LfA e che tutti gli utili di BFH vengano destinati a LfA. Infine, nel 2024 LfA otterrà un prezzo di mercato per la vendita dello studio. Si può pertanto concludere, prima facie, che l’investimento di LfA in BFH è compatibile con il principio dell’investitore privato che opera in un’economia di mercato. |
7. CONCLUSIONI
(31) |
Alla luce di quanto sopra la Commissione conclude che in seguito al nuovo approccio le misure in esame non conferiscono a BAV alcun vantaggio e che non costituiscono pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore di BAV. |
DECIDE:
Articolo 1
Nella sua forma modificata notificata dalla Germania l’investimento di LfA Förderbank Bayern nella Bayerische Filmhallen GmbH non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, a favore di Bavaria Film GmbH.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2007.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 249 del 17.10.2003, pag. 2.
(2) Nata nel 1919 come studio, Bavaria Film conta oggi oltre 30 tra società affiliate e collegate in Germania, Austria, Italia e nella Repubblica ceca. Il gruppo Bavaria opera a livello mondiale in tutti i settori dell’industria audiovisiva. Oltre il 50 % delle quote del capitale sociale di BAV sono detenute da emittenti pubbliche regionali.
(3) Originariamente LfA doveva detenere una quota del 70 %. Per motivi giuridici (superamento del limite massimo unico per i grossi crediti ai sensi della legge sul sistema creditizio) una quota del 21 % è stata trasferita all’avvocato Lothar Wedel.
(4) Contrariamente a quanto affermato nella decisione riguardante l’avvio del procedimento, i 3,1 milioni di EUR sono stati convertiti solo in parte in sovvenzione: a seguito dell’avvio del procedimento deciso dalla Commissione, l’ultima quota del prestito (1,345 milioni di EUR) non è stata convertita in sovvenzione ed il prestito è stato prorogato (interessi compresi).
(5) Il motivo di questa partecipazione forfettaria del 50 %, che non corrisponde alle quote effettive del 30 e 70 %, è il riconoscimento del fatto che i servizi infrastrutturali e le attività di BAV (ivi compreso l’uso gratuito del terreno) superano di gran lunga la partecipazione al reddito locativo concessa come compensazione (ossia un massimo di 103 000 EUR).
(6) Gli altri costi indiretti legati alla gestione del sito, come ad esempio il costo della garanzia e i costi generali (marketing, acquisizione clienti, ecc.), non sono stati inclusi.
(7) In base all’accordo al termine dei tre anni il metodo di conteggio sarebbe stato rivisto, poiché tale periodo veniva considerato come una fase di avvio per la stabilizzazione di BFH.
(8) Due dei 14 film prodotti nello studio tra il 1999 e il 2005 sono stati prodotti da BAV e altri due da Odeon Film AG e da Odeon Pictures GmbH. All’epoca di tali produzioni (2000) BAV deteneva una quota compresa tra 32,75 % e 38,4 % in Odeon Film AG, che a sua volta controllava al 100 % Odeon Pictures.
(9) LfA rileva inoltre le quote di Lothar Wedel al loro valore nominale di 10 500 EUR.
(10) Il valore del terreno è stimato a 3 670 000 EUR. L’affitto annuale ammonta a 183 000 EUR, il che garantisce una rendita nominale del 5 % corrispondente alle normali condizioni di mercato.
(11) BAV applica un tasso d’interesse di mercato, che ammonta al tasso di base maggiorato del 4 %. Tale tasso corrisponderebbe a quello che si applicherebbe normalmente alla concessione di un credito ad un’impresa paragonabile a BFH.
(12) La Germania ritiene che, poiché il pagamento dell’affitto è differito, si può escludere che BFH possa fallire e che BAV ne derivi un vantaggio nell’ambito della procedura d’insolvenza, dal momento che lo studio è situato sul suo terreno.
(13) Cfr. nota 7.