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Document 32007R0806

    Regolamento (CE) n. 806/2007 della Commissione, del 10 luglio 2007 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine

    GU L 181 del 11.7.2007, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2009; abrogato da 32009R0442

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/806/oj

    11.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 181/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 806/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 10 luglio 2007

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle carni suine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle carni suine. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione per la gestione di detti contingenti.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine (2), è stato più volte modificato in modo sostanziale e richiede ora nuove modifiche. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1458/2003 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

    (3)

    Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (4).

    (4)

    Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

    (5)

    I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

    (6)

    Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori al regime suddetto.

    (7)

    Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

    (8)

    Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore delle carni suine di cui ai codici NC riportati nel suddetto allegato.

    I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

    2.   Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

    3.   Ai sensi del presente regolamento, fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 di cui ai gruppi G2 e G3 dell'allegato I si considerano:

    a)

    «lombate disossate», le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo;

    b)

    «filetto mignon», il pezzo comprendente la carne dei muscoli musculus major psoas e musculos minor psoas, con o senza testa, anche non rifilato.

    Articolo 2

    Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    Articolo 3

    Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale, per ciascun numero d'ordine, è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

    a)

    25 % dal 1o luglio al 30 settembre;

    b)

    25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre;

    c)

    25 % dal 1o gennaio al 31 marzo;

    d)

    25 % dal 1o aprile al 30 giugno.

    Articolo 4

    1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

    2.   Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine riportati nell'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

    La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale di cui trattasi.

    3.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

    a)

    nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;

    b)

    nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

    Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

    Articolo 5

    1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

    2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

    3.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, sono presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda ai fini del massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

    4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi.

    5.   I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 4.

    6.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

    Articolo 6

    1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

    2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi.

    3.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

    Articolo 7

    1.   In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

    2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Articolo 8

    Il regolamento (CE) n. 1458/2003 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

    Articolo 9

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1191/2006 (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 3).

    (3)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

    (4)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).


    ALLEGATO I

    Numero d'ordine

    Numero del gruppo

    Codici NC

    Designazione delle merci

    Dazio applicabile

    (EUR/t)

    Quantità in tonnellate

    (peso del prodotto)

    09.4038

    G2

    ex 0203 19 55

    ex 0203 29 55

    Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati

    250

    35 265

    09.4039

    G3

    ex 0203 19 55

    ex 0203 29 55

    Filetto fresco, refrigerato o congelato

    300

    5 000

    09.4071

    G4

    1601 00 91

    Salsicce e salami, stagionati o da spalmare, non cotti

    747

    3 002

    1601 00 99

    Altri

    502

    09.4072

    G5

    1602 41 10

    Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue

    784

    6 161

    1602 42 10

    646

    1602 49 11

    784

    1602 49 13

    646

    1602 49 15

    646

    1602 49 19

    428

    1602 49 30

    375

    1602 49 50

    271

    09.4073

    G6

    0203 11 10

    0203 21 10

    Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate

    268

    15 067

    09.4074

    G7

    0203 12 11

    Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli

    389

    5 535

    0203 12 19

    300

    0203 19 11

    300

    0203 19 13

    434

    0203 19 15

    233

    ex 0203 19 55

    434

    0203 19 59

    434

    0203 22 11

    389

    0203 22 19

    300

    0203 29 11

    300

    0203 29 13

    434

    0203 29 15

    233

    ex 0203 29 55

    434

    0203 29 59

    434


    ALLEGATO II

    PARTE A

    Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

    in bulgaro

    :

    Регламент (ЕО) № 806/2007.

    in spagnolo

    :

    Reglamento (CE) no 806/2007.

    in ceco

    :

    Nařízení (ES) č. 806/2007.

    in danese

    :

    Forordning (EF) nr. 806/2007.

    in tedesco

    :

    Verordnung (EG) Nr. 806/2007.

    in estone

    :

    Määrus (EÜ) nr 806/2007.

    in greco

    :

    Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 806/2007.

    in inglese

    :

    Regulation (EC) No 806/2007.

    in francese

    :

    Règlement (CE) no 806/2007.

    in italiano

    :

    Regolamento (CE) n. 806/2007.

    in lettone

    :

    Regula (EK) Nr. 806/2007.

    in lituano

    :

    Reglamentas (EB) Nr. 806/2007.

    in ungherese

    :

    806/2007/EK rendelet.

    in maltese

    :

    Ir-Regolament (KE) Nru 806/2007.

    in neerlandese

    :

    Verordening (EG) nr. 806/2007.

    in polacco

    :

    Rozporządzenie (WE) nr 806/2007.

    in portoghese

    :

    Regulamento (CE) n.o 806/2007.

    in rumeno

    :

    Regulamentul (CE) nr. 806/2007.

    in slovacco

    :

    Nariadenie (ES) č. 806/2007.

    in sloveno

    :

    Uredba (ES) št. 806/2007.

    in finlandese

    :

    Asetus (EY) N:o 806/2007.

    in svedese

    :

    Förordning (EG) nr 806/2007.

    PARTE B

    Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma

    in bulgaro

    :

    намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 806/2007.

    in spagnolo

    :

    reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 806/2007.

    in ceco

    :

    snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 806/2007.

    in danese

    :

    toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 806/2007.

    in tedesco

    :

    Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 806/2007.

    in estone

    :

    ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 806/2007.

    in greco

    :

    Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2007.

    in inglese

    :

    reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 806/2007.

    in francese

    :

    réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 806/2007.

    in italiano

    :

    riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 806/2007.

    in lettone

    :

    Regulā (EK) Nr. 806/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

    in lituano

    :

    bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 806/2007.

    in ungherese

    :

    a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 806/2007/EK rendelet szerint.

    in maltese

    :

    tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 806/2007.

    in neerlandese

    :

    Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 806/2007.

    in polacco

    :

    Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 806/2007.

    in portoghese

    :

    redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 806/2007.

    in rumeno

    :

    reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 806/2007.

    in slovacco

    :

    Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 806/2007.

    in sloveno

    :

    znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 806/2007.

    in finlandese

    :

    Asetuksessa (EY) N:o 806/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

    in svedese

    :

    nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 806/2007.


    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 1458/2003

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 1

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

    Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 5, primo comma

    Articolo 5, paragrafo 4

    Articolo 5, paragrafo 5, secondo comma

    Articolo 5, paragrafo 6

    Articolo 5, paragrafo 7

    Articolo 5, paragrafo 8

    Articolo 5, paragrafo 6

    Articolo 5, paragrafo 9

    Articolo 5, paragrafo 5

    Articolo 5, paragrafo 10

    Articolo 5, paragrafo 11, primo comma

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 11, secondo comma

    Articolo 6, primo comma

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 6, secondo comma

    Articolo 7, primo comma

    Articolo 2

    Articolo 7, secondo comma

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II bis

    Allegato II, parte A

    Allegato II ter

    Allegato II, parte B

    Allegato III

    Allegato IV

    Allegato V

    Allegato VI


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