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Document 32007D0779
Decision No 779/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 establishing for the period 2007-2013 a specific programme to prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk (Daphne III programme) as part of the General Programme Fundamental Rights and Justice
Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell’ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia
Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 , che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell’ambito del programma generale Diritti fondamentali e giustizia
GU L 173 del 3.7.2007, p. 19–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
3.7.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/19 |
DECISIONE N. 779/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2007
che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell’ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il trattato stabilisce che nel definire ed attuare tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana; secondo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera p) dello stesso, l’azione della Comunità comporta un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute. |
(2) |
L’azione della Comunità dovrebbe integrare le politiche nazionali dirette a migliorare la salute pubblica e a eliminare le fonti di pericolo per la salute umana. |
(3) |
La violenza fisica, sessuale e psicologica nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne, nonché la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica o privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all’integrità fisica ed emotiva delle vittime e costituiscono una grave minaccia alla loro salute fisica e mentale. Tali violenze sono così diffuse in tutta la Comunità da costituire una vera e propria violazione dei diritti umani fondamentali, un flagello per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta. |
(4) |
L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale completo, non già come assenza di malattie o infermità. Secondo una risoluzione del 1996 dell’Assemblea dell’OMS, la violenza è uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo. La relazione sulla violenza e la salute presentata dall’OMS il 3 ottobre 2002 raccomanda di promuovere misure di prevenzione primaria, potenziare le capacità di reagire delle vittime di atti di violenza e migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni in materia di prevenzione della violenza. |
(5) |
Tali principi sono riconosciuti in numerose convenzioni, dichiarazioni e protocolli delle principali istituzioni e organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite, l’Organizzazione internazionale del lavoro, la Conferenza mondiale sulle donne e il Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale. |
(6) |
La lotta contro la violenza dovrebbe iscriversi nel contesto della protezione dei diritti fondamentali, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (4) e nelle relative spiegazioni, tenendo presente il suo status, che riconosce, tra l’altro, i diritti alla dignità, all’uguaglianza e alla solidarietà e prevede una serie di articoli specifici che riguardano la tutela e promozione dell’integrità fisica e psichica, la parità di trattamento tra uomini e donne, i diritti dei minori e la non discriminazione, e sanciscono il divieto dei trattamenti disumani o degradanti, della schiavitù, del lavoro forzato e del lavoro minorile. Riconosce che nel definire e attuare tutte le politiche ed attività della Comunità è necessario un livello elevato di protezione della salute umana. |
(7) |
La Commissione è stata invitata dal Parlamento europeo a preparare ed attuare programmi di azione per combattere tali atti di violenza, fra l’altro nelle risoluzioni del 19 maggio 2000 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Per ulteriori azioni nella lotta contro la tratta delle donne» (5), del 20 settembre 2001, sulle mutilazioni genitali femminili (6); del 17 gennaio 2006, sulle strategie di prevenzione della tratta delle donne e dei bambini esposti allo sfruttamento sessuale (7); e del 2 febbraio 2006, sull’attuale situazione nel combattere la violenza contro le donne e qualsiasi futura azione (8). |
(8) |
Il programma d’azione comunitaria istituito dalla decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d’azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) («programma Daphne») (9) ha contribuito alla presa di coscienza all’interno dell’Unione europea e a migliorare e consolidare la cooperazione tra le organizzazioni degli Stati membri attive nella lotta alla violenza. |
(9) |
Il programma d’azione comunitaria istituito dalla decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio («programma Daphne II») (10) ha sviluppato ulteriormente i risultati già ottenuti con il programma Daphne. L’articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 803/2004/CE prevede che la Commissione adotti tutte le misure necessarie a garantire la conformità degli stanziamenti annuali con le nuove prospettive finanziarie. |
(10) |
È opportuno garantire la continuità dei progetti finanziati dai programmi Daphne e Daphne II. |
(11) |
È importante e necessario riconoscere le gravi conseguenze, immediate e a lungo termine, che la violenza contro i bambini, i giovani e le donne arreca ai singoli, alle famiglie e alla collettività in termini di salute, fisica e mentale, di sviluppo psicologico e sociale e di pari opportunità per le persone coinvolte, nonché gli elevati costi sociali ed economici per la società nel suo complesso. |
(12) |
La violenza nei confronti delle donne assume varie forme, che vanno dalla violenza domestica, che si riscontra a tutti i livelli della società, a pratiche tradizionali dannose associate all’esercizio della violenza fisica contro le donne, come le mutilazioni genitali e i delitti d’onore, le quali costituiscono una particolare forma di violenza contro le donne. |
(13) |
Secondo il programma stabilito dalla presente decisione («il programma») i bambini, i giovani e le donne che vedono un parente prossimo aggredito dovrebbero essere considerati vittime di violenza. |
(14) |
Per quanto riguarda la prevenzione della violenza, anche sotto forma di abuso e sfruttamento sessuale contro i bambini, i giovani e le donne, e la protezione delle vittime e dei gruppi a rischio, l’Unione europea può apportare un valore aggiunto alle azioni che devono essere intraprese prevalentemente dagli Stati membri grazie alla diffusione e allo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, alla promozione di un approccio innovativo, alla definizione congiunta di priorità, allo sviluppo di reti ove necessario, alla selezione di progetti su scala comunitaria, compresi progetti a sostegno di linee telefoniche d’emergenza gratuite per bambini e di assistenza per bambini scomparsi e sfruttati a scopo sessuale, alla motivazione e mobilitazione di tutte le parti interessate, e a campagne di sensibilizzazione contro la violenza in tutta Europa. Tali azioni dovrebbero inoltre includere il sostegno ai bambini, ai giovani e alle donne vittime della tratta degli esseri umani. |
(15) |
Dato che le cause originarie e le conseguenze della violenza possono spesso essere affrontate efficacemente da organizzazioni locali e regionali che cooperano con le loro controparti di altri Stati membri, il programma dovrebbe dare la dovuta importanza alle misure di prevenzione e alle azioni a sostegno di vittime a livello locale e regionale. |
(16) |
Gli obiettivi dell’azione proposta, vale a dire prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro i bambini, i giovani e le donne, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, vista la necessità di scambiare informazioni a livello comunitario e di diffondere le buone pratiche su scala comunitaria, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. Data la necessità di un approccio coordinato e multidisciplinare e considerata la portata o l’incidenza del programma, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(17) |
La presente decisione istituisce, per l’intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (11). |
(18) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (12) (di seguito «regolamento finanziario») e il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13), che tutelano gli interessi finanziari della Comunità, devono essere applicati tenendo conto dei principi di semplicità e coerenza nella scelta degli strumenti di bilancio, della limitazione del numero dei casi in cui la Commissione mantiene una responsabilità diretta a livello di attuazione e gestione, nonché della necessaria proporzionalità tra l’entità delle risorse e l’onere amministrativo del loro impiego. |
(19) |
È opportuno adottare inoltre misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (14), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (15) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (16). |
(20) |
Il regolamento finanziario impone di dotare di un atto di base le sovvenzioni di funzionamento. |
(21) |
Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (17). |
(22) |
La partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale è un elemento fondamentale per il conseguimento di una sostanziale eguaglianza tra donne e uomini. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adoperarsi al massimo per realizzare un equilibrio tra i sessi nella composizione del comitato di cui all’articolo 10, |
DECIDONO:
Articolo 1
Oggetto e ambito d’applicazione
1. La presente decisione, continuando le politiche e gli obiettivi definiti con i programmi Daphne e Daphne II, istituisce un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio («programma Daphne III») in seguito denominato «il programma», come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», al fine di contribuire a un elevato livello di protezione dalla violenza nonché a una maggiore tutela della salute fisica e mentale.
2. Il programma è istituito per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
3. Ai fini del programma, il termine «bambini» comprende le fasce di età che vanno dagli 0 ai 18 anni, conformemente agli strumenti internazionali relativi ai diritti del bambino.
4. Tuttavia i progetti che comportano azioni concepite specificamente per gruppi di destinatari quali ad esempio «adolescenti» (13-19 anni) o persone di età compresa tra i 12 e i 25 anni, vanno intesi come destinati ai soggetti indicati come «giovani».
Articolo 2
Obiettivi generali
1. Obiettivo del programma è contribuire a proteggere i bambini, i giovani e le donne da tutte le forme di violenza e raggiungere un livello elevato di tutela della salute, benessere e coesione sociale.
2. Fatti salvi gli obiettivi e le competenze della Comunità europea, gli obiettivi generali del programma contribuiscono, specialmente allorché riguardano bambini, giovani e donne, allo sviluppo delle politiche comunitarie, in particolare a quelle nel settore della salute pubblica, dei diritti umani e dell’eguaglianza di genere, nonché alle azioni volte a tutelare i diritti dei bambini, e a lottare contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale.
Articolo 3
Obiettivo specifico
Il programma persegue l’obiettivo specifico di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i bambini, i giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo sostegno e protezione alle vittime e ai gruppi a rischio. Ciò può essere realizzato mediante le seguenti azioni transnazionali o altri tipi di azione, come stabilito dall’articolo 4:
a) |
assistendo e incoraggiando le organizzazioni non governative (ONG) e altre organizzazioni attive in questo settore, come stabilito dall’articolo 7; |
b) |
sviluppando e attuando azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici, quali professioni specifiche, autorità competenti, determinati settori del pubblico generale e gruppi a rischio, al fine sia di migliorare la comprensione e promuovere l’adozione di una politica di tolleranza zero nei confronti della violenza sia di incoraggiare l’assistenza alle vittime e la denuncia degli episodi di violenza alle autorità competenti; |
c) |
diffondendo i risultati ottenuti nell’ambito dei programmi Daphne e Daphne II, compreso il loro adeguamento, trasferimento e uso da parte di altri beneficiari o in altre aree geografiche; |
d) |
individuando e rafforzando le azioni che contribuiscono al trattamento positivo delle persone vulnerabili alla violenza, ossia seguendo un approccio che favorisca il rispetto nei loro confronti e ne promuova il benessere e l’autorealizzazione; |
e) |
costituendo e sostenendo reti multidisciplinari, al fine di rafforzare la cooperazione tra le ONG e le altre organizzazioni attive in questo settore; |
f) |
assicurando lo sviluppo di informazioni fondate su dati di fatto e della base delle conoscenze, lo scambio, l’individuazione e la diffusione di informazioni e buone pratiche, ivi comprese la ricerca, la formazione, le visite di studio e gli scambi di personale; |
g) |
elaborando e sperimentando materiale didattico e di sensibilizzazione per quanto riguarda la prevenzione della violenza contro i bambini, i giovani e le donne, e integrando e adattando quello già disponibile per un uso in altre aree geografiche o per altri gruppi destinatari; |
h) |
studiando i fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che sulla società nel suo insieme, compresi i costi sociali, economici e relativi all’assistenza sanitaria, al fine di combattere le origini della violenza a tutti i livelli della società; |
i) |
sviluppando e attuando programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e programmi d’intervento per gli autori delle violenze, garantendo nel contempo la sicurezza delle vittime. |
Articolo 4
Tipi di azione
Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici definiti agli articoli 2 e 3, il programma sostiene i seguenti tipi di azione, alle condizioni stabilite nei programmi di lavoro annuali:
a) |
azioni specifiche della Commissione, quali studi e ricerche, sondaggi e inchieste, sviluppo di indicatori e metodologie, raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, seminari, conferenze e riunioni di esperti, organizzazione di campagne ed eventi pubblici, sviluppo e aggiornamento di un servizio di assistenza e di siti web, preparazione e diffusione di materiale informativo (comprese le applicazioni informatiche e lo sviluppo di strumenti pedagogici), creazione e sviluppo di un laboratorio d’idee composto dalle parti interessate per offrire consulenze specialistiche in materia di violenza, supporto ad altre reti di esperti nazionali e attività di analisi, di monitoraggio e di valutazione; |
b) |
progetti transnazionali specifici di interesse comunitario che coinvolgano almeno due Stati membri conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali; |
c) |
sostegno alle attività delle ONG e altre organizzazioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel quadro degli obiettivi generali fissati dall’articolo 2 del programma, conformemente alle condizioni fissate nei programmi di lavoro annuali. |
Articolo 5
Partecipazione di paesi terzi
Alle azioni del programma possono partecipare i seguenti paesi:
a) |
paesi con i quali l’Unione europea ha firmato un trattato di adesione; |
b) |
i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti rispettivamente nell’accordo quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione; |
c) |
Stati EFTA che sono parti contraenti dell’accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo; |
d) |
i paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni che saranno stabilite, assieme a tali paesi, negli accordi quadro, in materia di principi generali che disciplinano la loro partecipazione ai programmi comunitari. |
I progetti possono coinvolgere paesi candidati che non partecipano al programma qualora ciò sia utile alla loro preparazione all’adesione, o altri paesi terzi che non partecipano al programma qualora ciò sia in linea con gli obiettivi dei progetti.
Articolo 6
Gruppi beneficiari e destinatari
1. Il programma è a favore dei bambini, dei giovani e delle donne che sono o rischiano di diventare vittime di violenza.
2. I principali gruppi destinatari del programma sono, tra gli altri, le famiglie, gli insegnanti e gli educatori, gli assistenti sociali, la polizia e le guardie di frontiera, le autorità locali, nazionali e militari, il personale medico e paramedico, il personale giudiziario, le ONG, i sindacati e le comunità religiose.
Articolo 7
Accesso al programma
Il programma è aperto alla partecipazione di organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali al livello appropriato, dipartimenti universitari e centri di ricerca) impegnate a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne, a garantire una protezione contro tale violenza o a fornire sostegno alle vittime, o ad attuare azioni destinate a promuovere il rifiuto di tale violenza o a favorire un cambiamento di atteggiamento e di comportamento nei confronti dei gruppi vulnerabili e delle vittime della violenza.
Articolo 8
Tipologie di intervento
1. Il finanziamento comunitario può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
— |
sovvenzioni, |
— |
contratti di appalto pubblico. |
2. Le sovvenzioni comunitarie sono concesse a seguito dell’esame delle richieste risultanti dagli inviti a presentare proposte, salvo in casi di urgenza eccezionali e debitamente giustificati o qualora le caratteristiche del beneficiario non lascino altra scelta per una determinata azione. Le sovvenzioni comunitarie hanno la forma di sovvenzioni di funzionamento e sovvenzioni alle azioni. Il tasso massimo di cofinanziamento è specificato nei programmi di lavoro annuali.
3. Inoltre possono essere previste spese per misure complementari, tramite contratti di appalto pubblico. In tal caso i fondi comunitari finanziano l’acquisto di beni e servizi direttamente correlati agli obiettivi del programma. In particolare sono finanziate le spese di informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei progetti, delle politiche, dei programmi e della legislazione.
Articolo 9
Misure di attuazione
1. La Commissione attua l’assistenza comunitaria secondo il regolamento finanziario.
2. Per attuare il programma la Commissione adotta, entro i limiti degli obiettivi generali del programma stabiliti all’articolo 2, un programma di lavoro annuale contenente gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, una descrizione delle misure di accompagnamento previste all’articolo 8 e, se necessario, un elenco di altre azioni. Il programma di lavoro annuale stabilisce la percentuale minima delle spese annuali da assegnare alle sovvenzioni.
3. Il programma di lavoro annuale viene adottato secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
4. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione riguardanti tutti gli altri aspetti sono adottate secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3.
5. Le procedure di valutazione e di concessione delle sovvenzioni alle azioni tengono conto, tra l’altro, dei seguenti criteri:
a) |
gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 e le misure adottate nei vari settori di cui all’articolo 3 e la conformità con il programma di lavoro annuale; |
b) |
la qualità dell’azione proposta in relazione alla sua concezione, organizzazione, presentazione e ai risultati attesi; |
c) |
l’importo del finanziamento comunitario richiesto e sua efficacia sotto il profilo dei costi rispetto ai risultati attesi; |
d) |
l’impatto dei risultati attesi sugli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 e sulle misure adottate nei vari settori di cui all’articolo 3; |
e) |
l’innovazione. |
6. Le richieste di sovvenzioni di funzionamento di cui all’articolo 4, lettera c), vanno valutate considerando:
a) |
la coerenza con gli obiettivi del programma; |
b) |
la qualità delle attività programmate; |
c) |
il probabile effetto moltiplicatore di tali attività sul pubblico; |
d) |
l’impatto geografico delle attività svolte; |
e) |
il coinvolgimento dei cittadini nell’organizzazione degli organismi interessati; |
f) |
il rapporto costi/efficacia dell’attività proposta. |
Articolo 10
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 11
Complementarità
1. Vanno ricercate sinergie e complementarità con altri strumenti comunitari, in particolare con i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà» e «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo e i programmi relativi alla tutela della salute, «Occupazione e solidarietà sociale — Progress» e «Safer Internet Plus». La complementarità va ricercata anche con il futuro Istituto europeo per l’uguaglianza di genere. Le informazioni statistiche sulla violenza saranno sviluppate in collaborazione con gli Stati membri, usando se necessario il programma statistico comunitario.
2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti comunitari, in particolare i programmi generali «Sicurezza e tutela delle libertà», «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», e il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo, per realizzare azioni che rispondano agli obiettivi di tutti questi programmi.
3. Le operazioni finanziate in virtù della presente decisione non possono ricevere assistenza da altri strumenti finanziari comunitari per i medesimi obiettivi. La Commissione garantisce che i beneficiari del programma forniscano alla Commissione stessa informazioni sui finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione europea e ottenuti da altre fonti, nonché sulle richieste di finanziamento in corso.
Articolo 12
Finanziamento
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione della presente decisione è di 116,85 milioni di EUR per il periodo indicato all’articolo 1.
2. Le risorse assegnate alle azioni previste nel programma sono iscritte negli stanziamenti annuali del bilancio generale dell’Unione europea. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali disponibili nei limiti del quadro finanziario.
Articolo 13
Monitoraggio
1. Per ogni azione finanziata dal programma, la Commissione garantisce che il beneficiario trasmette relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Entro tre mesi dal completamento dell’azione è inoltre trasmessa una relazione finale. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto delle relazioni.
2. La Commissione garantisce che i contratti e le convenzioni risultanti dall’attuazione del programma prevedano in particolare la supervisione e il controllo finanziario della Commissione (o di un rappresentante da essa autorizzato) da effettuarsi se necessario mediante controlli in loco, ivi compresi controlli a campione e l’esecuzione di verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
3. La Commissione esige che il beneficiario dell’assistenza finanziaria tenga a disposizione della Commissione stessa tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l’azione per un periodo di cinque anni dopo l’ultimo pagamento relativo all’azione stessa.
4. Se necessario, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione rettifica l’entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.
5. La Commissione adotta ogni altra misura necessaria per verificare che le azioni finanziate siano state eseguite correttamente e nel rispetto delle disposizioni della presente decisione e del regolamento finanziario.
Articolo 14
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altro illecito attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nonché dal regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. Per quanto concerne le azioni comunitarie finanziate nell’ambito del programma, i regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (Euratom, CE) n. 2185/96 si applicano a qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario, inclusi gli inadempimenti di un obbligo contrattuale stipulato in base al programma, derivanti da un’azione o da un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita.
3. La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, inclusa l’inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della singola decisione o del contratto o della convenzione con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere l’approvazione della Commissione, siano state apportate ad un’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del progetto.
4. Qualora non siano state rispettate le scadenze o la realizzazione di un’azione giustifichi solo in parte il sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a presentare le proprie osservazioni entro un termine prestabilito. Se il beneficiario non fornisce spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.
5. Tutti gli importi indebitamente versati sono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario.
Articolo 15
Valutazione
1. Il programma è soggetto a monitoraggio periodico, al fine di seguire l’attuazione delle attività previste nell’ambito dello stesso.
2. La Commissione garantisce una valutazione periodica, indipendente ed esterna del programma.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
a) |
una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del programma, entro il 31 marzo 2011 accompagnata dall’elenco dei progetti e delle azioni finanziati; |
b) |
una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 maggio 2012; |
c) |
una relazione di valutazione ex post sull’attuazione e sui risultati del programma entro il 31 dicembre 2014. |
Articolo 16
Pubblicazione dei progetti
La Commissione pubblica annualmente l’elenco dei progetti finanziati nell’ambito del programma corredato di una breve descrizione di ogni progetto.
Articolo 17
Misure transitorie
La decisione n. 803/2004/CE è abrogata. Le azioni iniziate in applicazione di tale decisione continuano a essere regolate dalla stessa fino al loro compimento.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 20 giugno 2007.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
G. GLOSER
(1) GU C 69 del 21.3.2006, pag. 1.
(2) GU C 192 del 16.8.2006, pag. 25.
(3) Parere del Parlamento europeo del 5 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 5 marzo 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.
(5) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 307.
(6) GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.
(7) GU C 287 E del 24.11.2006, pag. 75.
(8) GU C 288 E del 25.11.2006, pag. 66.
(9) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.
(10) GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1.
(11) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
(12) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).
(13) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
(14) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1
(15) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(16) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(17) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).