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Document 32007D0254
2007/254/EC: Commission Decision of 7 April 2006 on State aid C 25/2005 (ex NN 21/2005) implemented by the Slovak Republic for FRUCONA Košice, a.s. (notified under document number C(2006) 2082) (Text with EEA relevance )
2007/254/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 2006 , relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a. s. [notificata con il numero C(2006) 2082] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/254/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 2006 , relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a. s. [notificata con il numero C(2006) 2082] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 112 del 30.4.2007, p. 14–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2014; abrogato da 32014D0342 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.
30.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 112/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2006
relativa all’aiuto di stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore di Frucona Košice, a. s.
[notificata con il numero C(2006) 2082]
(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/254/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 15 ottobre 2004, protocollata il 25 ottobre 2004, la Commissione ha ricevuto una denuncia concernente la concessione di un presunto aiuto di Stato a favore di Frucona Košice, a.s.. Il denunciante ha inviato informazioni supplementari in data 3 febbraio 2005. Il 24 maggio 2005 si è svolto un incontro con il denunciante. |
(2) |
Sulla base delle informazioni inviate dal denunciante, con lettera del 16 dicembre 2004, la Commissione ha chiesto alla Slovacchia informazioni sulla misura controversa. La Slovacchia ha risposto con una lettera del 4 gennaio 2005, protocollata il 17 gennaio 2005, in cui ha informato la Commissione sul presunto aiuto illegittimo concesso a favore di Frucona Košice, a. s. e ha chiesto alla Commissione di approvarlo come aiuto al salvataggio di un’impresa che si trovava in difficoltà finanziarie. La Slovacchia ha trasmesso informazioni supplementari con lettera del 24 gennaio 2005, protocollata il 28 gennaio 2005. Con lettera del 9 febbraio 2005, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari e ha ricevuto risposta con lettera del 4 marzo 2005, protocollata il 10 marzo 2005. Il 12 maggio 2005 si è svolto un incontro con le autorità slovacche. |
(3) |
Con lettera del 5 luglio 2005 la Commissione ha informato la Slovacchia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all’aiuto in oggetto. |
(4) |
La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto di cui trattasi. |
(5) |
Le autorità slovacche hanno trasmesso le informazioni con lettera del 10 ottobre 2005, protocollata il 17 ottobre 2005. Con lettera del 24 ottobre 2005, protocollata il 25 ottobre, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di una delle parti in causa (il beneficiario) e le ha trasmesse alla Slovacchia per darle l’opportunità di rispondere. La Slovacchia ha inviato le proprie osservazioni con lettera del 16 dicembre 2005, protocollata il 20 dicembre 2005. Il 28 marzo 2006 si è svolto un incontro con il beneficiario a cui è stata offerta la possibilità di spiegare la situazione. La Slovacchia ha trasmesso informazioni supplementari con lettera del 5 maggio 2006, protocollata l’8 maggio 2006. |
II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO
1. L’impresa beneficiaria
(6) |
Beneficiaria dell’aiuto è la società Frucona Košice, a. s (in appresso, «il beneficiario») che all’epoca degli avvenimenti in questione, era attiva nella produzione di alcool e di alcolici, di bevande analcoliche, di conserve di frutta e verdura e di aceto. Attualmente, il beneficiario non produce più alcool e alcolici. È tuttavia attivo nel settore del commercio all’ingrosso di alcool e alcolici. La società ha sede in una regione ammissibile agli aiuti regionali ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE. |
(7) |
All’epoca degli avvenimenti in questione, il beneficiario dava lavoro a circa 200 persone. Nelle sue osservazioni sulla decisione di avviare un procedimento di indagine formale, il beneficiario ha fornito alla Commissione i dati sul proprio volume d’affari (comprese le accise e l’IVA) indicati nella tabella che segue. Tabella 1 Volume d’affari dei diversi segmenti di produzione (comprese le accise e l’IVA) in SKK
|
(8) |
Tali data differiscono considerevolmente dai dati che la Commissione ha ricevuto dalle autorità slovacche e che hanno portato alla decisione di avviare un procedimento formale (5). Nella loro risposta alle osservazioni del beneficiario dopo l’apertura del procedimento formale, le autorità slovacche non hanno contestato la precisione dei dati di cui sopra. Secondo le autorità slovacche, il beneficiario soddisfa i criteri per essere considerata una media impresa. |
2. Diritto nazionale applicabile
(9) |
La misura in questione consiste nella cancellazione di un debito fiscale da parte dell’ufficio delle imposte di Košice IV (in appresso solo «ufficio delle imposte») nell’ambito del cosiddetto «concordato con i creditori». Tale procedimento è disciplinato dalla legge n. 328/91 relativa ai fallimenti e ai concordati (in appresso «legge sui fallimenti»). |
(10) |
Il «concordato con i creditori» (in appresso «concordato» o «procedura di concordato») è una procedura giudiziaria finalizzata, come nel caso della procedura di fallimento, a regolare la situazione finanziaria della società in bancarotta (6). Nella procedura di fallimento la società cessa la sua attività e i suoi attivi sono venduti a un nuovo proprietario oppure è liquidata. Invece, con la procedura di concordato, la società in bancarotta prosegue le attività senza cambiare proprietario. |
(11) |
A dare l’avvio al concordato è la società in bancarotta. Il concordato è finalizzato a giungere ad un accordo con i creditori in base al quale la società in bancarotta paga una parte del proprio debito e il rimanente viene cancellato. Tale accordo deve essere approvato dal tribunale giudiziario. |
(12) |
I creditori, i cui crediti sono garantiti, per esempio da un diritto d’ipoteca, agiscono come creditori separati. Perché la proposta di concordato sia accettata, occorre che tutti i creditori separati votino a suo favore mentre per gli altri creditori è sufficiente la maggioranza qualificata. I creditori separati votano individualmente e hanno il diritto di opporre un veto alla proposta. |
(13) |
I creditori separati godono di una posizione privilegiata anche nella procedura fallimentare. Il ricavato della vendita degli attivi garantiti nel procedimento fallimentare deve essere utilizzato esclusivamente per pagare i crediti dei creditori separati. Qualora con tale vendita non sia possibile coprire tutti i crediti dei creditori separati, gli importi rimanenti vengono inseriti nel secondo gruppo insieme con i crediti degli altri creditori. I crediti di tale secondo gruppo vengono rimborsati in maniera proporzionale. |
(14) |
Conformemente alla legge sui fallimenti, la società che chiede un concordato con i creditori deve presentare al tribunale un elenco delle misure per la sua riorganizzazione e per il finanziamento corrente della sua attività dopo il concordato. |
(15) |
Conformemente alla legge n. 511/92 sull’amministrazione tributaria nel sistema delle autorità finanziarie territoriali (in appresso «legge sull’amministrazione tributaria»), la società ha la possibilità di chiedere a tali autorità un rinvio del pagamento delle imposte. Vengono calcolati gli interessi sull’importo il cui pagamento viene rinviato e l’importo deve essere assicurato. |
(16) |
La legge sull’amministrazione tributaria disciplina anche la procedura di esecuzione forzata al fine di soddisfare i crediti fiscali dello Stato mediante la vendita del patrimonio immobiliare, del patrimonio mobiliare oppure della società nel suo complesso. |
3. Descrizione dettagliata della misura
(17) |
Il beneficiario ha usufruito dal novembre 2002 al novembre 2003 della possibilità di rinviare l’obbligo di pagare l’imposta dovuta sull’alcool prevista dalla legge sull’amministrazione tributaria (7). L’importo del debito procrastinato ammontava in totale a 477 015 759 SKK (12,6 milioni di EUR). Prima di accettare il rinvio di tali pagamenti, l’ufficio delle imposte, conformemente a quanto previsto dalla legge, ha garantito tutti i propri crediti mediante gli attivi del beneficiario. Le autorità slovacche ritengono che il valore di tali garanzie fosse, sulla base delle prove fornite dal beneficiario, di 397 476 726 SKK (10,5 milioni di EUR). Il beneficiario afferma, però, che il valore di tali garanzie, secondo la valutazione degli esperti dalla fine del 2003, ammontava a 193 940 000 SKK (5 milioni di EUR). Tale è, secondo il beneficiario, il valore degli attivi assicurati (patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare e crediti) espresso secondo i cosiddetti valori degli esperti. |
(18) |
Dal 1o gennaio 2004 la legge sull’amministrazione tributaria modificata e integrata ha limitato la possibilità di chiedere il rinvio fiscale a una volta l’anno. Il beneficiario ha utilizzato tale opportunità per le accise del dicembre 2003 che sono state pagate nel gennaio 2004. Tuttavia, non è stato in grado di pagare o di rinviare il pagamento dell’accisa del gennaio 2004 che scadeva il 25 febbraio 2004. Pertanto, il beneficiario è diventato una società in bancarotta ai sensi della legge sui fallimenti. Ha quindi perso la licenza per la produzione e il trattamento dell’alcool. |
(19) |
L’8 marzo 2004 il beneficiario si è rivolto al tribunale territoriale competente chiedendo il concordato. Il tribunale ha autorizzato il concordato con decisione del 29 aprile 2004 dopo aver accertato che tutte le condizioni previste dalla legge fossero soddisfatte. All’udienza del 9 luglio i creditori hanno votato a favore del concordato chiesto dal beneficiario. Il concordato è stato confermato il 14 luglio 2004 dal tribunale territoriale competente responsabile della supervisione. |
(20) |
Nell’agosto 2004 l’ufficio delle imposte si è appellato contro la decisione di conferma del tribunale. Il tribunale supremo con decisione del 25 ottobre 2004 ha deliberato che il ricorso non era ammissibile e ha dichiarato che la decisione del tribunale territoriale con cui era confermato il concordato era giuridicamente valida ed esecutiva dal 23 luglio 2004. Successivamente, il procuratore generale è ricorso in appello contro la decisione del tribunale territoriale presentando una proposta di apertura di una procedura straordinaria d’appello. Tale procedura è ancora in corso presso il tribunale supremo. |
(21) |
I creditori, compresa l’ufficio delle imposte, hanno stabilito con il beneficiario quanto segue: il beneficiario rimborsa il 35 % del debito nel mese successivo all’entrata in vigore dell’accordo con i creditori e questi ultimi rinunciano al rimanente 65 % del debito. Tutti i creditori sono stati trattati allo stesso modo. Nella tabella che segue sono indicati gli importi relativi ai creditori. Tabella 2 Situazione dei debiti del beneficiario prima e dopo il concordato (SKK)
|
(22) |
I crediti dell’ufficio delle imposte che rientravano nel concordato erano pari a 640 793 831 SKK (16,86 milioni di EUR) e comprendevano le accise non pagate nel periodo dal maggio 2003 al marzo 2004, l’IVA per il periodo da gennaio ad aprile 2004 con le ammende e gli interessi. I crediti abbonati dall’ufficio delle imposte ammontano a 416 515 990 SKK (11 milioni di EUR). L’ufficio delle imposte ha ottenuto, grazie al concordato, 224 277 841 SKK (5,86 milioni di EUR). |
(23) |
L’ufficio delle imposte ha agito, nel procedimento di concordato, come un creditore separato dal momento che ha votato autonomamente a favore del concordato. La posizione privilegiata dell’ufficio delle imposte era dovuta per lo più al fatto che alcuni crediti, che erano oggetto del concordato, erano stati garantiti in relazione alla proroga concessa al beneficiario per il pagamento del debito fiscale nel 2002 e nel 2003 (cfr. il paragrafo 17). Tutti i rimanenti creditori hanno votato a favore del concordato proposto. I loro crediti erano crediti commerciali non garantiti. |
(24) |
Il beneficiario, nella proposta di concordato, conformemente a quanto previsto dalla legge sui fallimenti, ha illustrato le misure di riorganizzazione relative alla produzione, alla distribuzione e alla manodopera (compreso il licenziamento dei dipendenti in soprannumero). |
(25) |
Sul piano dell’organizzazione e della manodopera, il beneficiario ha previsto le seguenti misure: creazione di un gruppo di produzione universale per tutte le attività di produzione, riorganizzazione delle infrastrutture di trasporto mediante l’eliminazione dei veicoli con il valore residuo più basso e riorganizzazione delle attività commerciali. Tali misure devono essere accompagnate dal licenziamento di 50 dipendenti nel periodo dal marzo al maggio 2004. È previsto, inoltre, che in quello stesso periodo, altri 50 dipendenti lavorino percependo il 60 % dello stipendio. |
(26) |
Per quanto riguarda la produzione e dal punto di vista tecnico, il beneficiario ha dichiarato che dal momento che la società aveva perso la licenza per la produzione di alcool, avrebbe dato in affitto i corrispondenti impianti di produzione partire dall’aprile 2004. Il beneficiario ha pianificato una riduzione o la cessazione della produzione di alcune bevande analcoliche non redditizie e ha dichiarato che l’introduzione di qualsiasi nuovo prodotto in tale categoria sarebbe stata preceduta da un’analisi della convenienza di tale produzione. |
(27) |
Poi il beneficiario elenca le seguenti misure: ristrutturazione dei costi che dovrebbe risultare dai minori costi di produzione quando sarà cessata la produzione di alcool ed eliminata una parte dei mezzi di trasporto della società; vendita di vecchi impianti per la rottamazione. |
(28) |
Il beneficiario ha pianificato anche la vendita di un edificio amministrativo, di un magazzino e di un edificio ricreativo e ha fatto presente la possibilità di vendere o dare in affitto l’impianto per la produzione dell’aceto. Le autorità slovacche, nelle osservazioni relative alla decisione di avviare un procedimento di indagine formale, hanno confermato che la vendita di un edificio amministrativo, di un magazzino e di un edificio ricreativo non era avvenuta. |
(29) |
Il beneficiario ha pianificato la vendita intensiva delle sue scorte di prodotti finiti (10). |
(30) |
La proposta prevedeva che il beneficiario finanziasse il concordato con risorse proprie (vendita di scorte) pari a [meno di 150]x milioni di SKK e mediante un finanziamento esterno sotto forma di un credito contratto presso una banca commerciale pari a 100 milioni di SKK. Secondo le informazioni fornite dal beneficiario in risposta all’avvio del procedimento di indagine formale, il debito rimborsabile è stato coperto dall’emissione di nuove azioni (21 milioni di SKK; 0,56 milioni di EUR), dalla vendita delle scorte ([meno di 150] milioni di SKK; [meno di 3,9] milioni di EUR) e grazie a un credito di forniture della società Old Herold, s. r. o. ([70-130] milioni di SKK; [1,8-3,4] milioni di EUR). La scadenza delle fatture di Old Herold, s. r. o. era di 40 giorni e ciò costituiva, secondo il beneficiario, un periodo lungo considerata la situazione critica del beneficiario. Tale scadenza più lunga ha permesso al beneficiario di raccogliere i fondi necessari. |
(31) |
Le autorità slovacche hanno informato la Commissione dopo l’avvio del procedimento di indagine formale che il saldo del debito del beneficiario nei confronti dell’ufficio delle imposte, pari a 224 277 841 SKK è stato pagato il 17 dicembre 2004. Le autorità slovacche hanno confermato di aver sospeso la cancellazione del debito stabilita nell’ambito del concordato fino alla chiusura del procedimento aperto dalla Commissione europea. |
III. DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2 DEL TRATTATO CE
(32) |
Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi quanto al fatto che la cancellazione del debito non costituisse un aiuto di Stato. La Commissione è giunta alla conclusione che il comportamento dell’ufficio delle imposte nell’ambito del concordato non soddisfa il test del creditore in un’economia di mercato. Segnatamente, la Commissione ha ritenuto che l’ufficio delle imposte si trovasse in una situazione completamente diversa rispetto agli altri creditori dal momento che possedeva crediti garantiti e aveva la possibilità di avviare una procedura di esecuzione fiscale. La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il concordato abbia portato, rispetto alla procedura di fallimento o di esecuzione fiscale, ai migliori risultati possibili per lo Stato. |
(33) |
La Commissione ha poi espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune. In primo luogo, ha espresso dubbi sulla possibilità di considerare l’aiuto in questione un aiuto al salvataggio, come sostenuto dalle autorità slovacche. Un aiuto al salvataggio può essere soltanto un sostegno finanziario in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti. La misura in questione è una cancellazione di debiti, vale a dire una sovvenzione non rimborsabile. Inoltre, tale misura è stata concessa senza che vi sia stata la presentazione, entro sei mesi dall’autorizzazione della misura di salvataggio, da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione o di liquidazione o del rimborso totale dell’aiuto concesso. |
(34) |
La Commissione ha poi analizzato la compatibilità della misura contestata come aiuto alla ristrutturazione e ha espresso dubbi sul fatto che fossero soddisfatte due condizioni fondamentali: l’esistenza di un piano di ristrutturazione, che garantisse in tempi ragionevoli il ripristino della redditività a lungo termine dell’impresa e la limitazione dell’aiuto al minimo necessario. |
IV. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(35) |
Oltre alle informazioni sulla situazione fattuale riportate nella parte II, il beneficiario ha formulato le osservazioni che seguono. |
(36) |
Il beneficiario sostiene che le sue difficoltà finanziarie, all’inizio del 2004, sono state determinate dalla modifica della legge sull’amministrazione fiscale che ha limitato la possibilità di chiedere un rinvio delle imposte a una volta l’anno. Ciò ha rappresentato un notevole cambiamento per il beneficiario dal momento che, secondo quanto afferma, negli anni precedenti, egli contava su tale possibilità. |
(37) |
Per quanto riguarda il caso in esame, il beneficiario afferma in primo luogo che la Commissione non è competente per esaminare la misura in questione dal momento che la misura era entrata in vigore prima della data di adesione e non era applicabile dopo l’adesione. Il beneficiario sostiene che la misura era stata eseguita prima dell’adesione, considerato che la procedura di concordato era iniziata l’8 marzo 2004 ed era stata approvata dal tribunale il 29 aprile 2004, vale a dire prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea. Le autorità fiscali avrebbero poi espresso, nel corso del dibattito che ha preceduto l’apertura del concordato, il loro consenso a quest’ultimo. Nel dicembre 2003 si è svolta una riunione con la Direzione fiscale della Repubblica slovacca e l’ufficio delle imposte ha inviato, in data 3 febbraio 2004, una lettera al beneficiario in cui avrebbe confermato la possibilità di agire mediante un concordato. |
(38) |
Il beneficiario ha poi affermato che, qualora la Commissione ritenesse di essere competente ad agire, la misura contestata non costituirebbe comunque un aiuto di Stato dal momento che è rispettato il principio del creditore in un’economia di mercato. |
(39) |
Il beneficiario ritiene, prima di tutto, fuorviante comparare il concordato alla procedura di esecuzione fiscale dal momento che l’avvio dell’uno esclude o sospende l’altra. L’ufficio delle imposte non poteva pertanto optare per l’esecuzione fiscale. Poi, il beneficiario sostiene che, se non avesse dato volontariamente l’avvio al concordato, avrebbe avuto l’obbligo giuridico, qualche settimana o mese dopo, di avviare una procedura di fallimento o di concordato conformemente alle disposizioni giuridiche in materia di insolvenza. |
(40) |
In secondo luogo, il beneficiario sostiene che la decisione dello Stato di evitare il fallimento e di cercare, invece, una soluzione mediante il ricorso al concordato indica che il test del creditore in un contesto di economia di mercato è stato soddisfatto. Il beneficiario presenta, a titolo di prova, le dichiarazioni di due revisori dei conti e di un amministratore fallimentare che attestano che l’ufficio delle imposte otterrebbe di più e più rapidamente con una procedura di concordato che con una procedura di fallimento. Il beneficiario presenta anche altri documenti e dati statistici che possono comprovare che la procedura di fallimento dura in media in Slovacchia dai 3 ai 7 anni e la vendita degli attivi porta a guadagni molto limitati (11). |
(41) |
Il beneficiario fonda la propria analisi soprattutto su una relazione della società di audit EKORDA del 7 luglio 2004 di cui l’ufficio delle imposte disponeva prima del voto dei creditori del 9 luglio 2004. Non viene, tuttavia, fornita alcuna prova di ciò. |
(42) |
Secondo la relazione della società EKORDA, dalla vendita degli attivi in caso di fallimento si ricaverebbero al massimo 204 milioni di SKK (5,3 milioni di EUR) che, una volta dedotte le diverse imposte per un importo di 45 milioni di SKK, diventerebbero solo 159 milioni di SKK (4,2 milioni di EUR). Il beneficiario ha lui stesso rettificato l’importo delle imposte da dedurre (36 milioni di SKK) ed è arrivato ad un importo di 168 milioni di SKK (4,4 milioni di EUR). Anche se l’ufficio delle imposte, in qualità di unico creditore separato e di più importante creditore, ricevesse la maggior parte di tali entrate, ciò rappresenterebbe sempre una somma inferiore a quella che l’ufficio delle imposte ha ricevuto al termine del concordato. |
(43) |
La società EKORDA ha utilizzato come base il valore contabile — al 31 marzo 2004 — del capitale di base, le scorte, i contanti e i crediti a breve scadenza corretti in funzione della loro irrecuperabilità e del loro scarso valore. La società EKORDA ha corretto il valore nominale degli attivi del beneficiario applicando il cosiddetto coefficiente di liquidazione ad ogni componente degli attivi in caso di vendita nell’ambito di una procedura di fallimento (il 45 % per gli attivi di base, il 20 % per le scorte e i crediti a breve scadenza e il 100 % per i contanti). |
(44) |
La società EKORDA menziona le entrate fiscali future provenienti dall’attività del beneficiario (12), nonché lo sviluppo dell’occupazione nella regione e dell’industria alimentare in Slovacchia come fattori molto rilevanti che hanno influito sulla decisione di mantenere il beneficiario in attività. |
(45) |
Il beneficiario fa riferimento anche ad altre due relazioni. Marta Kochová, responsabile dell’audit, è giunta alla conclusione che le entrate massime della vendita degli attivi, che tuttavia non sono state valutate, sarebbero ammontate a 100 milioni di SKK (2,6 milioni di EUR), che equivarrebbe, una volta dedotte le imposte per un importo di 22 milioni di SKK, a soltanto 78 milioni di SKK (2 milioni di EUR). Non è stata fornita alcun’altra informazione su tale relazione. A parere del beneficiario, la curatrice fallimentare, signora Holovačová, riterrebbe la procedura di concordato generalmente più vantaggiosa per i creditori rispetto al fallimento. Uno degli aspetti menzionati è il fatto che il creditore ha interesse a che il debitore porti avanti la sua attività economica (future entrate commerciali e fiscali). |
(46) |
In terzo luogo, il beneficiario ritiene che sia necessario prendere in considerazione aspetti a lungo termine come le future entrate fiscali. Fa presente che la giurisprudenza che esclude qualsiasi considerazione sociopolitica dall’applicazione del principio del creditore in condizioni di economia di mercato (13) non si applica se l’autorità pubblica tiene conto delle future entrate fiscali. Secondo il beneficiario, la situazione dell’ufficio delle imposte in questo caso è analoga alla situazione del creditore in condizioni di economia di mercato che è un fornitore interessato alla sopravvivenza del cliente. Il beneficiario fa poi riferimento alla giurisprudenza relativa all’investitore in un’economia di mercato. |
(47) |
Il beneficiario è giunto alla conclusione che il test del creditore in un’economia di mercato sia stato soddisfatto e che la misura in questione non costituisca un aiuto di Stato. |
(48) |
Nel caso in cui la Commissione dovesse pervenire a una conclusione diversa, il beneficiario fa presente che la misura in questione è compatibile come aiuto alla ristrutturazione. Asserisce che l’autorità fiscale, prima di accettare il concordato, ha verificato che il piano d’impresa del beneficiario permettesse di ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa. A parere del beneficiario, l’assenza di un piano di ristrutturazione formale è irrilevante in una situazione in cui la Commissione valuta un caso ex post perché quest’ultima può già assicurarsi che il beneficiario sia effettivamente diventato redditizio. Il beneficiario ritiene tuttavia che in caso di valutazione ex ante sia indispensabile un piano di ristrutturazione dettagliato. Il beneficiario illustra poi brevemente le misure di ristrutturazione prese: aumento del capitale proprio, licenziamento dei dipendenti, vendita delle scorte. Il beneficiario sostiene che cessare la produzione di alcool e di alcolici e dare in affitto gli impianti di produzione alla società Old Herold, s. r. o., rappresentino proprio delle misure di ristrutturazione. Benché la cessazione della produzione sia stata originariamente determinata dalla perdita della licenza, il beneficiario non ha chiesto una nuova licenza dopo il concordato. |
(49) |
Secondo il beneficiario, è stata ugualmente soddisfatta anche la condizione relativa a un contributo significativo, da parte sua, alla ristrutturazione. |
(50) |
Infine, il beneficiario sostiene che, nell’applicazione degli orientamenti relativi agli aiuti alla ristrutturazione, occorrerebbe tener conto del fatto che egli svolge le proprie attività in une regione che beneficia di un aiuto e che è uno dei maggiori datori di lavoro della regione. |
V. OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA SLOVACCA
(51) |
Le autorità slovacche, nella loro risposta all’apertura del procedimento di indagine formale, hanno formulato alcune osservazioni sulla situazione effettiva che sono già stata menzionate nella parte II. |
(52) |
Le autorità slovacche hanno confermato che l’ufficio delle imposte al momento del voto sulla procedura di concordato, non aveva considerato l’aspetto «aiuto di Stato». L’ufficio delle imposte non ha considerato la procedura una forma di aiuto di Stato, pertanto, non è stato chiesto al beneficiario di presentare un piano di ristrutturazione, che è diverso dal piano d’impresa presentato al tribunale conformemente alle disposizioni legislative applicabili in materia di insolvenza. |
(53) |
In risposta alle osservazioni del beneficiario, le autorità slovacche hanno formulato le seguenti osservazioni. |
(54) |
Le autorità slovacche ritengono che le osservazioni del beneficiario sulla durata media di una procedura di fallimento e sul ricavato medio della vendita degli attivi nell’ambito di una procedura di fallimento non si applichino a questo caso. Secondo loro, considerato l’esiguo numero di creditori e l’esistenza di attivi con un valore contante positivo, superiore all’importo versato allo Stato dopo il concordato, la procedura di fallimento sarebbe stata effettuata in tempi più brevi della media e il ricavato dell’ufficio delle imposte sarebbe stato superiore a quello ottenuto con il concordato. Le autorità fiscali slovacche hanno effettuato un’ispezione nei locali della società il 21 giugno 2004 e hanno constatato che, alla data del 17 giugno 2004, il beneficiario possedeva contanti per 161,3 milioni di SKK, crediti per 62,8 milioni di SKK, scorte di alcol e di alcolici per un valore di 84 milioni di SKK e attivi non correnti per un valore contabile di 200 milioni di SKK. |
(55) |
Le autorità slovacche ritengono che la procedura di esecuzione fiscale avrebbe rappresentato una valida alternativa per l’ufficio delle imposte. Esse sostengono che l’ufficio delle imposte aveva la possibilità di dare inizio a tale procedura prima dell’apertura del concordato, come avrebbe potuto fare nel caso in cui il tribunale avesse rifiutato di confermare il concordato (perché l’ufficio delle imposte, in quanto creditore separato, non avrebbe votato a favore di tale procedura). |
(56) |
Le autorità slovacche non sono d’accordo con l’affermazione del beneficiario secondo cui le sue difficoltà finanziarie erano dovute alla modifica della legge sull’amministrazione fiscale. Secondo loro, le difficoltà finanziarie sono state causate dalla sua strategia finanziaria di utilizzare le imposte indirette per la realizzazione delle sue attività d’impresa. Invece, il beneficiario avrebbe dovuto semplicemente incassare le imposte dai suoi clienti e versarle all’erario dello Stato. |
(57) |
Inoltre, le autorità slovacche non sono d’accordo neanche sul fatto che l’incontro con la Direzione fiscale della Repubblica slovacca del dicembre 2003 costituisca la dimostrazione del consenso anticipato dell’ufficio delle imposte sul concordato. Esse hanno presentato una lettera del 6 luglio 2004, inviata dalla Direzione fiscale della Repubblica slovacca all’ufficio delle imposte da essa dipendente in cui venivano date istruzioni di non accettare il concordato proposto dal beneficiario, perché questo non era vantaggioso per lo Stato. Tale lettera faceva riferimento a un’altra lettera più generale del 15 gennaio inviata alla Direzione delle imposte dal ministro delle Finanze in cui egli dava istruzioni di non accettare le proposte di concordato con creditori che avrebbero comportato l’annullamento di crediti fiscali da parte delle autorità fiscali. Le autorità slovacche hanno interpretato la lettera del 3 febbraio 2004, a cui il beneficiario ha fatto riferimento (cfr. il punto 37), come un disaccordo esplicito con il concordato del 35 %. |
(58) |
Le autorità slovacche sostengono che il beneficiario non ha pagato le accise nel periodo dal gennaio 2001 al marzo 2004 e ha regolarmente procrastinato i propri obblighi d’imposta. |
(59) |
Secondo le autorità slovacche, le differenze significative tra le stime contenute nelle relazioni dei due revisori contabili (si vedano i punti 41 e 45) suscitano dubbi sulla credibilità delle due relazioni. I dubbi riguardano principalmente il coefficiente di liquidazione attribuito agli attivi correnti dalla società EKORDA. Tale coefficiente dovrebbe essere superiore al 20 %. |
(60) |
Infine, sempre secondo le autorità slovacche, il beneficiario non ha elaborato un piano di ristrutturazione realizzabile e le misure proposte nell’ambito della procedura di concordato non possono essere considerate misure di ristrutturazione. |
VI. VALUTAZIONE
1. Competenza della Commissione
(61) |
Dal momento che una parte dei fatti rilevanti si è svolta prima dell’adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea in data 1o maggio 2004, la Commissione ha innanzitutto dovuto valutare se fosse competente per agire riguardo alla misura in questione. |
(62) |
Le misure che sono state realizzate prima dell’adesione e che non sono più applicabili dopo l’adesione non possono essere esaminate dalla Commissione né sulla base delle «disposizioni temporanee» previste all’allegato IV, punto 3, del trattato di adesione, né sulla base delle procedure di cui all’articolo 88 del trattato CE. Né il trattato d’adesione, né il trattato CE impongono alla Commissione né le attribuiscono la competenza per esaminare tali misure. |
(63) |
Invece, le misure attuate dopo l’adesione sono chiaramente di competenza della Commissione, conformemente al trattato CE. Per determinare il momento in cui è stata attuata una determinata misura, il criterio a cui occorre rifarsi è l’atto giuridicamente vincolante con cui l’autorità nazionale competente s’impegna a concedere l’aiuto (14). |
(64) |
Nel presente caso il beneficiario ha affermato che la misura contestata è stata attuata prima dell’adesione e non è più applicabile dopo l’adesione (cfr. il punto 37). |
(65) |
La Commissione non può accettare le argomentazioni del beneficiario. La proposta di dare inizio alla procedura di concordato non è un atto dell’autorità che concede l’aiuto ma un atto del beneficiario. Analogamente, la decisione del tribunale che autorizza la procedura di concordato non è un atto dell’autorità che concede l’aiuto. Tale decisione permetteva soltanto al beneficiario e ai suoi creditori di proseguire le discussioni sul concordato ma è evidente che non costituiva una concessione dell’aiuto. Non esiste alcuna prova che la Direzione fiscale della Repubblica slovacca abbia espresso il suo consenso alla misura in questione nella riunione del dicembre 2003. Al contrario, le autorità slovacche hanno negato qualsiasi accordo preliminare di tale tipo. La lettera del 3 febbraio 2004 esprime un netto rifiuto ad accettare una procedura di concordato con un tasso di rimborso del 35 %. |
(66) |
La decisione dell’autorità competente di abbonare una parte dei crediti è stata presa il 9 luglio 2004, quando l’ufficio delle imposte ha dato il consenso al concordato proposto dal beneficiario. |
(67) |
Pertanto, il problema di sapere se la misura era applicabile dopo l’adesione non si pone. |
(68) |
La Commissione ritiene dunque di essere competente per la valutazione della misura in questione, conformemente all’articolo 88 del trattato CE. |
2. L’aiuto di stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
(69) |
L’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(70) |
La cancellazione del debito nei confronti di un’autorità pubblica come l’ufficio delle imposte rappresenta una forma di utilizzazione di risorse di Stato. Una misura che favorisce una sola impresa è selettiva. |
(71) |
Fino agli avvenimenti che hanno determinato l’avvio della procedure d’insolvenza, il beneficiario era attivo nella produzione di alcool e di alcolici, di bevande analcoliche e di conserve di frutta e verdura. Nel 2003 il beneficiario è stato il terzo produttore di alcool e alcolici della Slovacchia. Dopo la perdita della licenza per la produzione di alcool ed alcolici nel marzo 2004, il beneficiario è attivo nel commercio all’ingrosso di alcool ed alcolici prodotti da un’altra società — Old Herold, s. r. o. — negli impianti di produzione del beneficiario che Old Herold prende a noleggio. Tutti i settori in cui il beneficiario svolgeva la propria attività prima della procedura di concordato e nei quali è attivo attualmente rientrano negli scambi tra Stati membri. |
(72) |
Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che la misura in questione non abbia falsato o minacciato di falsare la concorrenza conferendo al beneficiario un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere nelle condizioni abituali di mercato. In altri termini, la Commissione nutre dubbi sul fatto che lo Stato si sia comportato nei confronti del beneficiario come un creditore in un’economia di mercato. |
(73) |
È stato accertato che il concordato prevedeva delle condizioni per regolare il debito identiche per i creditori privati e per l’ufficio delle imposte. L’accordo prevedeva che il beneficiario rimborsasse il 35 % del debito ai creditori, entro un termine stabilito, cosa che egli ha effettivamente fatto. Il rimanente 65 % è stato abbonato. |
(74) |
Tuttavia, l’ufficio delle imposte si trovava, prima del concordato, in una situazione giuridica ed economica più vantaggiosa dei creditori privati. Pertanto, è necessario esaminare se l’ufficio delle imposte ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione per recuperare l’importo massimo possibile dei suoi crediti, come farebbe un creditore in un’economia di mercato. |
(75) |
Per determinare se il criterio del creditore in un’economia di mercato sia stato rispettato, la Commissione deve stabilire se l’ufficio delle imposte ha ottenuto di più accettando le condizioni del concordato proposto dal beneficiario di quanto avrebbe potuto ricavare da una procedura di fallimento o da una procedura di esecuzione fiscale. |
(76) |
In breve, la Repubblica slovacca ritiene che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato. Riconosce che, al momento del concordato, la questione dell’aiuto di Stato non è stata proprio presa in considerazione. Invece, il beneficiario sostiene che la misura non è un aiuto di Stato e fornisce i documenti di cui sopra, e segnatamente le dichiarazioni di due revisori dei conti. |
(77) |
La Commissione ha accertato, sulla base delle informazioni fornite dal beneficiario e dalle autorità slovacche, gli elementi seguenti sulla situazione finanziaria del beneficiario per l’anno in questione, nella misura necessaria per effettuare il test del creditore in un’economia di mercato. La Commissione non è in grado di verificare nella contabilità del beneficiario i dati al 31 marzo 2004 forniti da quest’ultimo, né i dati al 17 giugno 2004 forniti dalle autorità slovacche, ma non ha motivo di metterli in dubbio. Tabella 3: Situazione finanziaria del beneficiario negli anni 2003-2004 [in milioni di SKK]
|
(78) |
La Commissione esaminerà dapprima le prove fornite dal beneficiario a sostegno del suo punto di vista secondo il quale la procedura di fallimento avrebbe procurato all’ufficio delle imposte meno della procedura di concordato. Dal momento che né le autorità slovacche né il beneficiario hanno presentato calcoli relativi all’esecuzione fiscale, la Commissione valuterà ciò che l’ufficio delle imposte avrebbe potuto ottenere mediante l’esecuzione. Infine la Commissione esaminerà le prove indirette fornite dalle autorità slovacche e dal beneficiario. |
2.1 Comparazione delle procedure di concordato e di fallimento
(79) |
La Commissione ritiene che la relazione della società EKORDA non costituisca una base affidabile per comparare il concordato proposto con un’eventuale procedura di fallimento. Le autorità slovacche condividono tale dubbio. |
(80) |
Innanzitutto, la Commissione riscontra che la società EKORDA, nella relazione del 7 luglio 2004 (solo due giorni prima della riunione dei creditori), ha utilizzato per i suoi calcoli la situazione degli attivi del beneficiario al 31 marzo 2004. Dalla tabella 3 si evince chiaramente che il livello dei diversi attivi è considerevolmente cambiato dopo il 31 marzo 2004. Prima di tutto, è stata venduta una parte considerevole delle scorte e ciò ha comportato un aumento dei contanti. Tali cambiamenti hanno una grande importanza quando si applicano i coefficienti di liquidazione fissati dalla società EKORDA, che vanno dal 20 % per le scorte e i crediti a breve scadenza al 100 % per i contanti. Ammettendo che i coefficienti di liquidazione fissati da EKORDA siano corretti e applicando il metodo utilizzato dalla società EKORDA, la tabella seguente mostra in che misura divergano i risultati dei calcoli, a seconda che ci si basi sui dati del 28 aprile 2004 o sui dati del 17 giugno 2004, cioè in entrambi i casi prima della riunione dei creditori del 9 luglio 2004. Da tali dati si evince, inoltre, che i coefficienti di liquidazione proposti dalla società EKORDA non sono realistici. Tabella 4 Comparazione del probabile ricavato della vendita degli attivi del beneficiario nell’ambito di una procedura di fallimento [in milioni di SKK]
|
(81) |
È opportuno ricordare che il piano d’impresa trasmesso al tribunale dal beneficiario prevedeva la vendita delle scorte per [meno di 150] milioni di SKK nel periodo marzo-maggio 2004. La società EKORDA doveva quindi sapere che gli attivi del beneficiario si sarebbero notevolmente modificati dopo il 31 marzo 2004, ma non ne ha tenuto conto. |
(82) |
Se EKORDA avesse tenuto conto del valore contabile degli attivi del beneficiario al 28 aprile 2004, sarebbe giunta alla conclusione che il ricavato della procedura di fallimento sarebbe stato superiore (238 milioni di SKK; 6,3 milioni di EUR) alla somma proposta dal beneficiario nell’ambito del concordato (225 milioni di SKK; 5,93 milioni di EUR (26). Tale conclusione sarebbe stata ancora più evidente se l’analisi fosse stata effettuata nel giugno 2004 (275 milioni di SKK; 7,2 milioni di EUR) vale a dire ancora abbastanza presto perché l’ufficio delle imposte esercitasse il proprio diritto di veto e rifiutasse la proposta, cosa che avrebbe significato la fine della procedura di concordato. È opportuno ricordare ancora che tali risultati sono stati ottenuti utilizzando le stime e la metodologia della società EKORDA. |
(83) |
Tuttavia, la Commissione non può accettare la metodologia di cui si è servita la società EKORDA e non può considerare credibili le ipotesi che ne sono alla base. Tale conclusione viene corroborata dai dubbi espressi dalle autorità slovacche e cui si fa riferimento ai punti 55 e 60. |
(84) |
In primo luogo, la società KORDA, nella sua relazione, non chiarisce in quale modo abbia fissato i tre coefficienti di liquidazione. Le autorità slovacche hanno dichiarato che il coefficiente di liquidazione per le scorte doveva essere superiore al 20 %. |
(85) |
La Commissione ha accertato che il beneficiario è stato in grado nel 2004, di ricavare [meno di 150] milioni di SKK dalla vendita delle sue scorte (cfr. il punto 30), importo che rappresenta oltre il [40-50] % del valore contabile delle scorte su cui la società EKORDA ha basato la propria valutazione. Ciò conferma ampiamente la supposizione che il coefficiente di liquidazione del 20 % fosse troppo basso. L’evoluzione del bilancio nel 2004, per quanto riguarda le riserve conferma tale conclusione. Inoltre, lo stesso beneficiario nel suo piano d’impresa calcolava il ricavato della vendita delle proprie scorte nel periodo marzo-maggio 2004 pari a [meno di 110] x milioni di SKK (cfr. il punto 30). La società EKORDA ha ignorato tale calcolo. In conclusione, considerata l’attività del beneficiario, si può presupporre che le scorte fossero costituite da prodotti finiti che avrebbero potuto essere facilmente venduti a distributori o consumatori, e non da prodotti semi-finiti che necessitavano di una successiva trasformazione. |
(86) |
La società EKORDA ha applicato una duplice correzione per quanto riguarda i crediti commerciali a breve scadenza. In un primo tempo ha modificato il loro valore contabile del 40 % (il valore contabile era di 166 milioni di SKK e il valore che la società EKORDA ha utilizzato nei suoi calcoli era di 98 milioni di SKK) e poi ha utilizzato un coefficiente basso di liquidazione pari al 20 %. Tale metodologia è discutibile. Si può accettare la correzione del valore commerciale dei crediti al fine di rispecchiare il loro valore reale in un determinato momento. Tuttavia, la società EKORDA non fornisce alcuna spiegazione per spiegare perché il ricavato della procedura di fallimento/liquidazione avrebbe rappresentato soltanto un quinto dell’importo (20 milioni di SKK) che il beneficiario stesso riteneva di poter ottenere dai suoi debitori (98 milioni di SKK). |
(87) |
Anche il coefficiente di liquidazione del 45 % per gli attivi non correnti sembra troppo basso. Secondo il beneficiario, il valore dei suoi attivi ipotecati a favore dell’ufficio delle imposte era di 194 milioni di SKK (27). Tale valore è, secondo il beneficiario, espresso in prezzi stimati da esperti indipendenti verso la fine del 2003/inizio del 2004. Secondo il parere della Commissione, un tale «prezzo da esperti» dovrebbe di norma rispecchiare il prezzo generale degli attivi che corrisponde al prezzo a cui essi possono essere venduti in un determinato momento. La società EKORDA non fornisce alcuna spiegazione per spiegare perché il ricavato della vendita degli attivi non correnti nella procedura di fallimento rappresenterebbe soltanto il 45 % del loro valore contabile (205 milioni di SKK) (28), mentre il beneficiario stesso ha valutato tali attivi molto di più. |
(88) |
Per quanto riguarda l’affermazione del beneficiario secondo cui sarebbe stato difficile trovare un acquirente poiché la maggior parte dei macchinari e delle attrezzature ipotecati è destinata solo alla produzione di alcool e di alcolici, di bevande analcoliche e di conserve, la Commissione tiene ad osservare quanto segue. In primo luogo, è opportuno ricordare che il «prezzo di esperto» dei beni immobiliari ipotecati era di 105 milioni di SKK, somma che è superiore al ricavato totale ipotizzato dalla società EKORDA (92 milioni di SKK). In secondo luogo, dagli sviluppi successivi della situazione dell’impresa si evince che alcuni dei suoi attivi di produzione hanno trovato rapidamente un utilizzatore - Old Herold s.r.o –, una volta che al beneficiario è stata ritirata la licenza per la fabbricazione di alcool ed alcolici. Se ne deduce che esisteva un interesse diretto da parte di un concorrente per tali attivi di produzione. |
(89) |
Inoltre, sulla credibilità della relazione della società EKORDA influisce il metodo di calcolo delle diverse tasse connesse alla procedura di fallimento che devono essere dedotte dal ricavato totale della vendita degli attivi. Mentre la società EKORDA ha dedotto 45 milioni di SKK per tali tasse, il beneficiario ha indicato un importo di 36 milioni di SKK nei documenti trasmessi e la stima del revisore contabile, signora Kochová, è di 22 milioni di SKK al massimo. Tali divergenze fanno sorgere dubbi sull’esattezza delle stime della società EKORDA per quanto riguarda l’importo delle tasse e quindi per quanto riguarda l’importo del ricavato che poteva essere ottenuto dalla vendita nell’ambito di una procedura di fallimento. Tuttavia, è opportuno ricordare che, per quanto riguarda la situazione del beneficiario al 17 giugno 2004, anche con tasse per un importo di 36 milioni di SKK, il ricavato di una procedura di fallimento sarebbe stato superiore all’importo proposto nell’ambito del concordato. |
(90) |
In conclusione, la Commissione osserva che le autorità slovacche non confermano l’affermazione del beneficiario secondo cui l’ufficio delle imposte era in possesso della relazione della società EKORDA prima della riunione dei creditori del 9 luglio 2004. |
(91) |
Per quanto riguarda la relazione della signora Kochovà, la Commissione non può esprimere giudizi dal momento che non ne è in possesso. Sulla base delle informazioni di cui dispone, non è chiaro quando e a qual fine sia stata redatta tale relazione e su quali presupposti si basi. Tuttavia, la Commissione osserva che le conclusioni di tale revisore divergono nettamente da quelle della società EKORDA. La relazione dell’amministratrice fallimentare, signora Holovačová, constata solo in generale che la procedura di concordato è più vantaggiosa per i creditori di quella di fallimento. La Commissione non può accettare nessuna delle due relazioni come prova a sostegno o a smentita dell’affermazione del beneficiario secondo cui il test del creditore in un’economia di mercato è stato soddisfatto. |
(92) |
Sulla base dei documenti di cui dispone, la Commissione conclude pertanto che la vendita degli attivi nell’ambito di una procedura di fallimento avrebbe probabilmente procurato un ricavato più alto ai creditori del beneficiario. Tenuto conto del fatto che l’ufficio delle imposte sarebbe stato rimborsato nel primo gruppo come creditore separato e avrebbe ottenuto, inoltre, la parte maggiore del ricavato suddiviso tra i creditori del secondo gruppo (a causa dell’importo elevato dei suoi crediti rispetto a quelli degli altri creditori), la Commissione ritiene che la quasi-totalità del ricavato ottenuto nell’ambito di una procedura di fallimento sarebbe andato all’ufficio delle imposte. |
2.2 Comparazione delle procedure di concordato e di esecuzione fiscale
(93) |
A differenza dei creditori privati, l’ufficio delle imposte era autorizzato ad avviare, di propria iniziativa, una procedura di esecuzione fiscale mediante la vendita dei beni immobiliari, dei macchinari ed attrezzature o della società nel suo complesso. La Commissione considera irrilevante l’argomento del beneficiario secondo cui la procedura di concordato protegge la società da un’esecuzione fiscale. Come hanno confermato le autorità slovacche, l’esecuzione fiscale costituiva una valida alternativa per l’ufficio delle imposte, sia prima dell’avvio della procedura di concordato che dopo il veto dell’ufficio delle imposte al concordato proposto. È opportuno, pertanto, esaminare tale possibilità all’atto dell’applicazione del test del creditore in un’economia di mercato. Il beneficiario non compara il concordato proposto con l’eventuale risultato di un’esecuzione fiscale. |
(94) |
La Commissione si basa, nella propria analisi, sui dati forniti dal beneficiario e dalle autorità slovacche. È opportuno ricordare in proposito che le autorità slovacche hanno ribadito che la garanzia a favore dell’ufficio delle imposte ammontava a 397 milioni di SKK come è indicato nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale. Tale valore sarebbe stato ottenuto sulla base dei documenti contabili del beneficiario. D’altro canto, il beneficiario sostiene che il valore degli attivi ipotecati espresso in «prezzi da esperti» indipendenti sia di 194 milioni di SKK (cfr. il punto 17). La Commissione, pur non potendo stabilire quale sia il dato corretto, può trarre le seguenti conclusioni. |
(95) |
Prima di tutto, la garanzia era il controvalore del debito fiscale procrastinato dal beneficiario prevista dalla legge sull’amministrazione fiscale. Se il valore degli attivi del beneficiario ammontava in realtà solo alla metà del valore della garanzia, come afferma il parere dell’esperto presentato dal beneficiario, ciò significa che le garanzie richieste dallo Stato per tali rinvii non erano sufficienti. In tali circostanze, i rinvii di imposte concessi dall’ufficio delle imposte tra il novembre 2002 e il novembre 2003, per un importo totale di 477 milioni di SKK, non hanno, molto probabilmente soddisfatto il test del creditore in un’economia di mercato. Dal momento che tali rinvii di imposta sono entrati in vigore prima della data di adesione e non erano più di applicazione dopo tale data, la Commissione non è competente per valutare la compatibilità di tali misure con il mercato comune. Per quanto riguarda il caso in questione, non è quindi necessario che la Commissione stabilisca se tali misure costituissero o meno un aiuto di Stato. Tuttavia, se i rinvii di cui sopra costituivano già un aiuto di Stato, non è più possibile fare riferimento al principio del creditore in un’economia di mercato quando il debito procrastinato è stato successivamente (parzialmente) abbonato. |
(96) |
In secondo luogo, anche se per il calcolo del ricavato nell’ambito dell’esecuzione fiscale fosse stato utilizzato il valore inferiore comunicato dal beneficiario, il creditore in un’economia di mercato, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe preferito tale procedura al concordato. |
(97) |
Nell’ambito di una procedura di esecuzione fiscale, l’ufficio delle imposte può vendere direttamente gli attivi del debitore (crediti e altri attivi correnti, beni mobili e beni immobiliari). Nel momento in cui l’ufficio delle imposte ha optato per una procedura di concordato, il beneficiario possedeva scorte per un valore di 84 milioni di SKK, crediti esigibili per un importo di 63 milioni di SKK e contanti pari a 161 milioni di SKK (cfr. il punto 54). È opportuno notare che il valore dei soli attivi correnti (308 milioni di SKK; 8,1 milioni di EUR) sarebbe stato superiore a quanto ricavato mediante il concordato (225 milioni di SKK; 5,93 milioni di EUR). Anche se i crediti fossero stati interamente dedotti (29), il solo valore dei rimanenti attivi correnti (245 milioni di SKK; 6,4 milioni di EUR) sarebbe stato superiore a quanto ricavato con il concordato. Oltre a ciò, il beneficiario possedeva altri attivi non correnti il cui valore ammontava almeno a 194 milioni di SKK. |
(98) |
D’altro canto, un’esecuzione fiscale non avrebbe comportato tasse amministrative come accade invece nella procedura di fallimento. Si tratta di una procedura avviata e gestita dall’amministrazione fiscale stessa; ciò lascia supporre che sarebbe stata effettuata rapidamente. |
(99) |
La Commissione è giunta perciò alla conclusione che l’esecuzione fiscale relativa agli attivi del beneficiario avrebbe portato a un ricavato più elevato del concordato. |
2.3 Altri elementi
(100) |
La Commissione ritiene particolarmente importante la lettera presentata dalle autorità slovacche. Si tratta di una lettera inviata dal direttore della Direzione fiscale della Repubblica slovacca al direttore dell’ufficio delle imposte da essa dipendente (cfr. il punto 57). Tale lettera rappresenta una prova evidente del fatto che la Direzione fiscale della Repubblica slovacca (che aveva avuto in precedenza contatti diretti con il beneficiario) si era opposta al concordato proposto e aveva chiesto all’ufficio delle imposte locale di non esprimersi a favore di tale concordato. Il motivo addotto nella lettera era che il concordato proposto non era vantaggioso per lo Stato. |
(101) |
Le autorità slovacche hanno inoltre dimostrato che esistevano istruzioni chiare — pubblicate all’inizio del 2004 dal ministero delle Finanze e destinate agli uffici delle imposte — di non accettare le proposte di concordato con creditori che avrebbero comportato l’annullamento di crediti fiscali da parte delle autorità fiscali (30). Tale istruzione è stata data nell’ambito della modifica della legge sull’amministrazione fiscale del 1o gennaio 2004 al fine di rafforzare la disciplina in materia di riscossione tributaria. |
(102) |
La Commissione osserva inoltre che l’ufficio delle imposte è ricorso contro il concordato già il 2 agosto 2004, cioè meno di un mese dopo la conclusione dell’accordo. |
(103) |
Il beneficiario ha sostenuto che l’ufficio delle imposte ha dato il proprio consenso al concordato ancora prima che il beneficiario avviasse la procedura. La Commissione ritiene che le prove fornite dal beneficiario dimostrino l’esatto contrario. Nella lettera del 3 febbraio 2004 al beneficiario, il direttore dell’ufficio delle imposte scrive che, sebbene in linea di principio egli non sia contrario al ricorso alla procedura di concordato, non è d’accordo con la proposta del beneficiario di un concordato per un rimborso del 35 % del debito. |
(104) |
Sulla base di tale documento, la Commissione può giungere solo alla conclusione che le autorità slovacche erano contrarie al concordato proposto dal beneficiario e lo erano già prima dell’avvio della procedura l’8 marzo 2004, prima del voto dei creditori del 9 luglio 2004 e anche dopo l’approvazione del concordato da parte del tribunale. |
(105) |
Il beneficiario ha affermato che era opportuno considerare gli aspetti a lungo termine, per esempio la continuità delle entrate fiscali a favore dello Stato (cfr. il punto 46). |
(106) |
Prima di tutto, occorre sottolineare che il test del creditore in un’economia di mercato è diverso dal test dell’investitore in un’economia di mercato. Mentre l’investitore in un’economia di mercato è nella situazione di decidere se entrare in relazione con la società interessata e se farsi guidare dalla prospettiva strategica a lungo termine di ottenere un guadagno adeguato dal proprio investimento (31), il creditore in un’economia di mercato che si trova già in rapporti commerciali o di diritto pubblico con una società in situazione di insolvenza, cercherà di ottenere il rimborso degli importi dovuti (32) nelle condizioni più favorevoli possibili per quanto riguarda il livello e i tempi del rimborso. Le motivazioni di un ipotetico creditore in un’economia di mercato e di un ipotetico investitore in un’economia di mercato sono dunque diverse e perciò la giurisprudenza ha definito criteri distinti per le due situazioni. |
(107) |
In secondo luogo, per quanto riguarda l’analogia creditore-investitore, è opportuno ricordare che la natura dei crediti di un tale creditore e dei crediti dello Stato è molto diversa. Dal momento che i rapporti del fornitore con l’impresa insolvente sono puramente contrattuali, il fornitore potrebbe effettivamente soffrire per la perdita di un partner commerciale. Se l’impresa insolvente è liquidata o venduta, il fornitore dovrà cercarsi un nuovo cliente o concludere un contratto con il nuovo proprietario. Il rischio è maggiore se la sua dipendenza nei confronti dell’impresa insolvente è forte. Un tale creditore dovrà effettivamente riflettere sul proprio futuro. Invece, i rapporti della società insolvente con lo Stato si basano sul diritto pubblico e non dipendono dalla volontà delle parti. Ogni nuovo proprietario che riprenda gli attivi di una società liquidata sarà automaticamente obbligato a pagare i tributi. Inoltre, lo Stato non dipende mai da un solo contribuente. In conclusione, l’argomento più importante è che lo Stato, quando riscuote i tributi fiscali, non è mai guidato da un obiettivo di profitto e non agisce in maniera commerciale o per motivi commerciali. L’analogia di cui sopra, dunque, non si giustifica. |
(108) |
La Commissione sostiene che la situazione dello Stato in questo caso non può essere paragonata a quella di un ipotetico investitore in un’economia di mercato o alla situazione di un ipotetico creditore dipendente in un’economia di mercato. Pertanto, la perdita dei tributi fiscali futuri non può essere presa in considerazione quando si applica il principio del creditore in un’economia di mercato. |
(109) |
Dalla dichiarazione fiscale inviata dal beneficiario risulta che la maggior parte dei tributi fiscali pagati a partire dal 1995 erano imposte indirette (accise e IVA). Dal momento che tali tasse sono pagate dai consumatori finali, la liquidazione del beneficiario non avrebbe influito sulla loro riscossione poiché i consumatori avrebbero continuato ad acquistare i prodotti in questione (nel presente caso, principalmente alcool ed alcolici) da altri produttori. L’argomentazione del beneficiario concernente future perdite considerevoli in termini di entrate fiscali non è quindi attendibile. |
2.4 Conclusione
(110) |
Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ritiene che, nel caso presente, le condizioni relative al principio del creditore in un’economia di mercato non siano state soddisfatte e che lo Stato abbia concesso al beneficiario un vantaggio che egli non avrebbe potuto ottenere in condizioni di mercato. |
(111) |
Pertanto, la Commissione ritiene che la misura un questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. |
(112) |
L’aiuto di Stato concesso al beneficiario è pari all’importo del debito abbonato dall’amministrazione fiscale nell’ambito della procedura di concordato, vale a dire 416 515 990 SKK. |
3. Compatibilità dell’aiuto: deroga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE
(113) |
L’obiettivo principale della misura è di aiutare un’impresa in difficoltà. In tali casi è possibile applicare la deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato CE, che permette di autorizzare gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e quando soddisfano le condizioni applicabili. |
(114) |
Per quanto riguarda la gamma di produzione del beneficiario, la Commissione ha valutato se, nel caso presente, si applichino le norme vigenti per il settore agricolo. Sulla base delle informazioni relative al volume d’affari del beneficiario fornite dalle autorità slovacche, la Commissione è giunta, nella sua decisione di avviare un procedimento di indagine formale, alla conclusione che la maggior parte dei prodotti del beneficiario non rientra tra i prodotti di cui all’allegato I del trattato CE e che ad essi si applicano, pertanto, le norme generali in materia di aiuti di Stato. |
(115) |
Nelle osservazioni relative alla decisione di avviare il procedimento di indagine formale, il beneficiario ha contestato i dati sul proprio volume d’affari precedentemente trasmessi dalle autorità slovacche (cfr. la tabella 1), senza però contestare la decisione della Commissione di basare la sua valutazione sulle norme generali in materia di aiuti di Stato. La Commissione non ha voluto controllare se i dati trasmessi dal beneficiario fossero esatti (33) ma ha verificato se la propria conclusione precedente restasse valida anche con i nuovi dati. La Commissione è giunta alla conclusione che il volume d’affari del beneficiario è determinato da prodotti che non rientrano tra i prodotti di cui all’allegato I del trattato CE. Pertanto, ad essi si applicano le regole generali e non le norme settoriali relative agli aiuti di Stato. |
(116) |
Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà sono disciplinati attualmente dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (34) (in appresso: «nuovi orientamenti») che sostituiscono la versione precedente del 1999 (35) (in appresso: «orientamenti del 1999»). |
(117) |
Nelle disposizioni transitorie dei nuovi orientamenti è previsto che essi si applicano alla valutazione di qualsiasi aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione concesso senza l’autorizzazione della Commissione (aiuto illegale), se l’aiuto o una parte di esso è stato concesso dopo il 1o ottobre 2004, cioè dopo la pubblicazione dei nuovi orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (punto 104). Se invece l’aiuto illegale è stato concesso prima del 1o ottobre 2004, l’esame viene effettuato sulla base degli orientamenti applicabili al momento della concessione dell’aiuto (punto 104). |
(118) |
La Commissione osserva che l’amministrazione fiscale ha approvato il concordato il 9 luglio 2004 ed esso è entrato in vigore il 23 luglio 2004. Pertanto, l’aiuto illegale è stato concesso prima del 1o ottobre 2004 e ad esso si applicano gli orientamenti del 1999 che erano quelli applicabili all’epoca in cui è stato concesso l’aiuto. |
(119) |
La Commissione ritiene che il beneficiario sia una media impresa ai sensi del regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (36). |
3.1 Ammissibilità dell’impresa
(120) |
Conformemente al punto 5, lettera c) degli orientamenti del 1999 un’impresa è considerata in difficoltà qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare nei suoi confronti una procedura concorsuale per insolvenza. |
(121) |
Il beneficiario ha partecipato a una procedura di concordato che, conformemente alla definizione della legge sui fallimenti, può essere applicata alle imprese insolventi. Pertanto, è ammissibile all’aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione. |
3.2 Aiuto al salvataggio
(122) |
La misura in questione è stata inizialmente descritta come aiuto al salvataggio. Conformemente agli orientamenti del 1999, la Commissione ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’aiuto come aiuto al salvataggio per i motivi esposti nella parte III. |
(123) |
Né le autorità slovacche né il beneficiario hanno fatto osservazioni su tali dubbi e nessun nuovo elemento è stato presentato alla Commissione. |
(124) |
Dal momento che i dubbi di cui sopra non sono stati sciolti, la Commissione conclude che l’aiuto non è compatibile come aiuto al salvataggio ai sensi degli orientamenti del 1999. |
3.3 Aiuto alla ristrutturazione
(125) |
La Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l’aiuto fosse compatibile come aiuto alla ristrutturazione ai sensi degli orientamenti del 1999 per i motivi esposti nella parte III. |
(126) |
La Commissione osserva che le autorità slovacche, a cui spetta dimostrare che l’aiuto di Stato è compatibile con il mercato comune, non hanno presentato alcun nuovo elemento a sostegno di tale tesi. La Commissione ha debitamente tenuto conto delle osservazioni presentate dal beneficiario. |
3.3.1
(127) |
Conformemente agli orientamenti del 1999, gli aiuti concessi a favore della ristrutturazione devono essere connessi e subordinati all’attuazione di un piano di ristrutturazione realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell’impresa. Lo Stato membro s’impegna a realizzare tale piano che deve essere approvato dalla Commissione. L’incapacità dell’impresa a realizzare il piano viene considerata un aiuto attuato in modo abusivo. |
(128) |
Il piano di ristrutturazione deve permettere al beneficiario di ripristinare la redditività a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze che hanno determinato le difficoltà dell’impresa ed individuare misure adeguate per risolverle. Le operazioni di ristrutturazione non possono essere limitate a un aiuto finanziario che compensi i debiti e le perdite passate senza affrontare le ragioni che hanno determinato tali difficoltà. |
(129) |
Per quanto riguarda le imprese che si trovano in regioni assistite e le piccole e medie imprese, gli orientamenti del 1999 prevedono che le condizioni richieste per l’autorizzazione dell’aiuto siano meno esigenti per quanto riguarda l’ottenimento di contropartite e il contenuto delle relazioni di controllo. Ciò non dispensa tuttavia tali imprese dal dover elaborare un piano di ristrutturazione e gli Stati membri dal dover rispettare il loro impegno di subordinare la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione. |
(130) |
Dopo l’avvio del procedimento di indagine formale, le autorità slovacche hanno confermato che il piano d’impresa, che il beneficiario aveva dovuto redigere come condizione per l’avvio della procedura di concordato, era stato esaminato solo dal tribunale competente — e non dall’autorità che concedeva l’aiuto — e che né il tribunale, né l’amministrazione fiscale avevano controllato l’attuazione del piano. |
(131) |
Contrariamente a ciò, il beneficiario ha affermato che l’amministrazione fiscale aveva esaminato la capacità del piano d’impresa di ripristinare la redditività a lungo termine prima dell’autorizzazione del concordato, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione. |
(132) |
Il beneficiario ha poi affermato che l’assenza di un piano di ristrutturazione non è rilevante nel caso di una valutazione ex post dell’aiuto da parte della Commissione dal momento che Commissione è già in grado di constatare se il beneficiario è effettivamente diventato redditizio. Secondo il beneficiario, il piano di ristrutturazione formale è richiesto solo nel caso di una valutazione ex ante ed è solo di tale tipo di valutazione che si occupano gli orientamenti del 1999. |
(133) |
Tale argomentazione non è corretta. Gli orientamenti del 1999 si applicano alla valutazione della compatibilità sia degli aiuti notificati che di quelli illegali. All’atto della valutazione vale sempre la condizione per cui la concessione di un aiuto alla ristrutturazione è collegata a un piano di ristrutturazione realizzabile. La Commissione deve fare la sua valutazione sulla base delle informazioni disponibili all’epoca in cui l’aiuto è stato concesso. |
(134) |
In conclusione, si può dedurne che l’ufficio delle imposte, in qualità di autorità che concede l’aiuto, non ha avuto l’occasione di valutare il piano di ristrutturazione e di subordinare la cancellazione dei suoi crediti all’attuazione di un piano che fosse stato debitamente monitorato. Ne consegue che non è stata soddisfatta la prima condizione formale che è pienamente applicabile anche nel caso della valutazione ex post. |
(135) |
Per quanto riguarda il contenuto del piano d’impresa, le autorità slovacche non hanno fornito alcuna informazione per sciogliere i dubbi della Commissione sul fatto che il piano rappresenti il piano di ristrutturazione previsto dagli orientamenti del 1999. |
(136) |
La Commissione deve attenersi alla conclusione che aveva espresso nella decisione di avviare un procedimento di indagine formale. Il piano d’impresa proposto è un piano che affronta solo il grave problema dell’aumento del debito del beneficiario nei confronti dello Stato. Il piano non analizza assolutamente le circostanze che hanno generato le difficoltà del beneficiario, né la situazione finanziaria dell’impresa all’epoca e le sue prospettive finanziarie. Dal momento che tale analisi mancava, non vi è stata da parte del beneficiario alcuna proposta di soluzione concreta alle diverse cause che hanno determinato tali difficoltà. L’unica misura descritta dettagliatamente è la ristrutturazione finanziaria proposta nell’ambito del concordato. |
(137) |
In tale piano non viene assolutamente menzionato l’aumento del capitale proprio che il beneficiario ha indicato come una delle misure di ristrutturazione. Nessuno dei dati che figurano nel documento lascia presumere che l’aumento del capitale da parte della società Hydree Slovakia possa essere considerato una misura che permetta di garantire che il beneficiario non riprenda a lungo termine la propria strategia di finanziare la produzione con un debito di IVA e di accise, cioè quella strategia che ha dato origine alle sue difficoltà. Le autorità slovacche hanno confermato che l’aumento del capitale non ha in alcun modo ridotto il rischio che tali problemi finanziari si ripresentino. Tali dubbi sono diventano ancora più forti se si considera che l’aumento del capitale era di 21 milioni di SKK e il debito ristrutturato di 644 milioni di SKK. |
(138) |
L’aumento di capitale non costituisce in sé una prova della fiducia del mercato nel ripristino della redditività a lungo termine del beneficiario. La Commissione fa presente che, malgrado gli sforzi, il beneficiario non è riuscito ad ottenere un prestito da una banca privata. |
(139) |
Inoltre, la Commissione osserva che la cessione in affitto degli impianti di produzione a un concorrente del beneficiario, la società Old Herold s.r.o., è stata chiaramente motivata dal fatto che il beneficiario aveva perso la licenza per la fabbricazione di alcool ed alcolici e non dal fatto che la produzione sarebbe stata in perdita e avrebbe quindi richiesto una ristrutturazione. È vero che il beneficiario stesso poteva chiedere una nuova licenza al termine del concordato e non lo ha fatto. La Commissione osserva tuttavia che il beneficiario ha continuato a vendere i prodotti fabbricati dalla società Old Herold nei suoi impianti e con il suo marchio e ha persino progettato di aumentare tale vendita, come emerge dalla relazione annuale per il periodo dal 29 aprile al 30 dicembre 2004. La cessione in affitto di tali impianti di produzione non può quindi essere considerata una misura di ristrutturazione dal momento che da tutti i documenti disponibili risulta che tale parte della produzione non era necessaria. |
(140) |
Per quanto riguarda le altre misure proposte nel piano d’impresa, i dubbi della Commissione non sono stati sciolti. Tali misure sono semplicemente interventi nell’ambito delle attività commerciali correnti e non costituiscono misure di razionalizzazione (vendita di vecchie attrezzature o veicoli). Le due misure strutturali proposte (cessazione della produzione di bevande analcoliche non redditizie e vendita di taluni beni immobiliari) sono state descritte in maniera molto vaga, senza indicare prodotti concreti o un calendario. Le autorità slovacche hanno confermato che i beni immobiliari destinati alla vendita (un edificio amministrativo, un magazzino e un edificio ricreativo) non erano stati venduti alla data del 10 ottobre 2005 e quindi tale misura pianificata non era stata attuata come era stato annunciato. |
(141) |
La mancanza di un piano formale di ristrutturazione e di una effettiva analisi delle difficoltà, delle misure necessarie all’eliminazione di tali difficoltà e delle condizioni e prospettive del mercato porta la Commissione a concludere che il piano d’impresa presentato dal beneficiario non è un vero e proprio piano di ristrutturazione, conforme a quanto previsto dagli orientamenti del 1999 (37). Pertanto, i dubbi della Commissione sul fatto che il beneficiario ripristini la redditività a lungo termine non sono stati sciolti. |
3.3.2
(142) |
La conclusione della Commissione secondo cui, in assenza di un effettivo piano di ristrutturazione, i dubbi sulla redditività a lungo termine dell’impresa permangono è di per sé sufficiente per concludere che l’aiuto in questione non è compatibile con il mercato comune. Ciononostante, la Commissione esaminerà ugualmente l’altro criterio fondamentale previsto negli orientamenti del 1999, vale a dire che l’aiuto deve essere limitato al minimo. |
(143) |
Conformemente al punto 40 degli orientamenti del 1999, l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione in funzione delle disponibilità finanziarie dell’impresa. I beneficiari dell’aiuto devono, pertanto, contribuire in maniera significativa con fondi propri al programma di ristrutturazione. |
(144) |
I costi della ristrutturazione sono ammontati a 644 591 440 SKK (16,96 milioni di EUR), importo che equivale all’importo totale dei debiti ristrutturati mediante il concordato. Il beneficiario ha pagato il 35 % di tale importo, che è pari a 225 607 028 SKK (5,93 milioni di EUR). |
(145) |
Le autorità slovacche non hanno fornito nessun altro chiarimento riguardo ai dubbi espressi in proposito dalla Commissione. Il beneficiario ha spiegato come aveva finanziato il pagamento del debito restante dopo il concordato (cfr. il punto 30). Secondo il beneficiario, il suo contributo è stato pari a [meno di 300] milioni di SKK ([meno di 7,9] milioni di EUR). |
(146) |
In primo luogo, la Commissione osserva che le risorse di cui disponeva il beneficiario erano superiori all’importo del debito restante dopo il concordato e ciò significa che l’aiuto non è stato limitato al minimo necessario. |
(147) |
Cosa ancora più importante, la Commissione conclude che il credito concesso dalla società Old Herold non soddisfa le condizioni previste per il contributo del beneficiario ai sensi degli orientamenti del 1999. I debiti costituiscono una fonte permanente di finanziamento delle attività dell’impresa. Si tratta di crediti a breve scadenza che devono tuttavia essere rimborsati. La società dispone di risorse supplementari per una ristrutturazione soltanto se i fornitori accettano di rinviare la scadenza del debito al di là del termine normale. Tale rinvio è il segno che il mercato crede nella possibilità di un ripristino della redditività. |
(148) |
Il beneficiario non ha in alcun modo dimostrato che il rinvio di pagamento concesso da Old Herold andasse notevolmente al di là della pratica commerciale corrente tra il beneficiario e i propri fornitori. La scadenza di 40 giorni può essere considerata una pratica corrente, soprattutto considerato che è stata concessa al beneficiario dopo una procedura di concordato. Il beneficiario, pertanto, già non si trovava più in difficoltà finanziarie. L’obiettivo principale del concordato era proprio quello di aiutare il beneficiario a risolvere i suoi problemi finanziari. |
(149) |
La Commissione conclude che tale rinvio della scadenza non può essere considerato un contributo alla ristrutturazione proveniente da risorse esterne. |
(150) |
Senza tale rinvio il contributo del beneficiario ai sensi degli orientamenti del 1999 è pari a [meno di 170] milioni di SKK ([meno di 4,5] milioni di EUR), importo che corrisponde quindi a [meno di 27] % dei costi di ristrutturazione. |
(151) |
Gli orientamenti del 1999 non prevedevano alcun valore soglia al di là del quale il contributo del beneficiario viene considerato significativo. |
(152) |
Tenuto conto della pratica della Commissione nell’applicazione degli orientamenti del 1999 e della linea di pensiero della Commissione per quanto riguarda il criterio che ha portato all’introduzione di valori soglia nei nuovi orientamenti (38), la Commissione considera il contributo del beneficiario, che è pari a [meno di 27] %, relativamente basso. Tale contributo potrebbe essere accettabile sulla base degli orientamenti del 1999 solo se tutte le altre condizioni necessarie all’approvazione dell’aiuto fossero state soddisfatte e se la Commissione avesse tenuto conto di criteri come: il fatto che le attività dell’impresa beneficiaria si svolgano o meno in una regione assistita; la misura in cui le fonti di finanziamento rispecchiano la fiducia del mercato, oltre a quella del beneficiario e dei suoi azionisti, nella redditività a lungo termine dell’impresa; e ancora delle altre caratteristiche di un determinato caso. |
(153) |
Considerato quanto precede, la Commissione non può essere d’accordo, nel caso in esame, sul fatto che il contributo del beneficiario sia stato considerevole. La Commissione ritiene che i propri dubbi sul fatto che il contributo del beneficiario fosse considerevole e che l’aiuto si limitasse al minimo necessario non siano stati sciolti. |
3.4 Compatibilità dell’aiuto — conclusione
(154) |
In conclusione, la Commissione ritiene che l’aiuto non sia compatibile con il mercato comune né come aiuto al salvataggio né come aiuto alla ristrutturazione. Inoltre, al presente caso non si applica alcuna delle deroghe previste dal trattato CE. |
VII. CONCLUSIONE
(155) |
La Commissione conclude che la Repubblica slovacca ha concesso un annullamento illegale del debito fiscale a favore di Frucona Košice, a. s.e, così facendo, ha violato l’articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Tale aiuto non è compatibile con il mercato comune sulla base di alcuna deroga prevista dal trattato CE. |
(156) |
Anche se l’attuazione dell’annullamento da parte dell’ufficio delle imposte è stata sospesa fino al termine della presente procedura dinanzi alla Commissione, la Commissione ritiene che il momento in cui è iniziato ad esservi un vantaggio per il beneficiario è stato quando l’ufficio delle imposte ha deciso di rinunciare a una parte dei suoi crediti concedendo in tal modo un aiuto al beneficiario, cioè il momento in cui è entrato in vigore l’accordo con i creditori il 23 luglio 2004. Il vantaggio del beneficiario rispetto ai suoi concorrenti è consistito nel fatto che l’ufficio delle imposte non gli ha imposto il pagamento del suo debito fiscale. |
(157) |
Al fine di ristabilire la situazione ex ante, l’aiuto di Stato deve essere recuperato. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato che la Repubblica slovacca ha concesso a favore di Frucona Košice, a. s., per un importo di 416 515 990 SKK non è compatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. La Repubblica slovacca prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
3. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per Frucona Košice, a. s. fino alla data del recupero.
4. Gli interessi sono calcolati conformemente alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (39). Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto per tutto il periodo di cui al paragrafo 3.
Articolo 3
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Repubblica slovacca informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi utilizzando l’apposito questionario allegato alla presente decisione (allegato I).
Articolo 4
La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2006.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU C 233 del 22.9.2005, pag. 47.
(2) Cfr. nota 1.
(3) Informazione riservata
(4) È stato dichiarato che il volume d’affari in euro era di 23,6 milioni di EUR nel 2002, di 25,7 milioni di EUR nel 2003 e di 23 milioni di EUR nel 2004. Il tasso di cambio utilizzato ai fini della presente decisione è: 1 EUR = 38 SKK.
(5) È stato dichiarato che il volume d’affari era di 334 milioni di SKK (8,8 milioni di EUR) nel 2002, 360 milioni di SKK (9,5 milioni di EUR) nel 2003 e 720 milioni di SKK (19 milioni di EUR) nel 2004.
(6) Si ritiene che una società sia in bancarotta quando ha diversi creditori e non è in grado di far fronte ai suoi obblighi finanziari entro 30 giorni dalla data della loro scadenza.
(7) L’accisa si paga al mese.
(8) Somma che il beneficiario è tenuto a rimborsare ai creditori.
(9) Il debito totale prima del concordato ammontava a 16,96 milioni di EUR e il totale del debito rimanente dopo il concordato ammontava a 5,93 milioni di EUR.
(10) Tenuto conto della perdita della licenza per la produzione di bevande alcoliche e di bevande a base di alcool e secondo le informazioni comunicate dal denunciante, tale vendita riguardava verosimilmente soprattutto l’alcool.
(11) Il beneficiario riporta l’esempio di una società che possiede attivi simili ed è attiva nello stesso settore e alcuni altri dati statistici più generali relativi al ricorso alla procedura di fallimento in Slovacchia.
(12) Dai dati relativi al 2004 e utilizzati dalla società EKORDA nella sua relazione, si evince che il 98 % è rappresentato dall’IVA e dalle accise.
(13) Il beneficiario fa poi riferimento alla causa C 278-280/92, Spagna contro Commissione, Racc. p. [1994] I-4103.
(14) Decisione del tribunale di primo grado del 14 gennaio 2004 nella causa T-109/01, Fleuren Compost contro la Commissione, punto 74.
(15) Fonte: bilancio per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003 fornito dal beneficiario. Tutti i valori sono valori contabili.
(16) Fonte: relazione della società EKORDA del 7 luglio 2004, espressa in valori contabili, tranne che per i crediti che sono corretti in funzione del loro valore di liquidazione.
(17) Fonte: bilancio per il periodo dal 1o gennaio al 28 aprile 2004 fornito dal beneficiario. Tutti i valori sono valori contabili.
(18) Informazioni fornite dalle autorità slovacche e basate sull’ispezione effettuata dall’ufficio delle imposte nei locali del beneficiario il 21 giugno 2004 (cfr. il punto 54).
(19) Fonte: relazione annuale del 2005 fornita dal beneficiario. Tutti i valori sono valori contabili.
(20) Terreni, edifici, macchinari e attrezzature, beni immateriali, attivi finanziari.
(21) Secondo la società EKORDA, il valore contabile dei crediti a breve scadenza pari ad un importo di 166 milioni di SKK, deve essere corretto e riportato a un valore di liquidazione di 98 milioni di SKK (cfr. il punto 86).
(22) Non è chiaro se tale valore rappresenti il valore contabile o il valore di liquidazione dei crediti a breve scadenza. A titolo precauzionale, la Commissione ha presupposto che si trattasse di valore contabile.
(23) Si tratta del valore contabile (166 milioni di SKK) corretto dalla società EKORDA al fine di rispecchiare il valore di liquidazione dei crediti.
(24) Si tratta di una formulazione approssimativa del valore di liquidazione ottenuto dalla Commissione correggendo il valore contabile dei crediti a breve scadenza (147 milioni di SKK) con un rapporto identico a quello utilizzato dalla società EKORDA nella sua analisi (cfr. la nota 19).
(25) Si tratta di una formulazione approssimativa del valore di liquidazione ottenuto dalla Commissione correggendo il valore contabile dei crediti a breve scadenza (63 milioni di SKK; (cfr. la nota 20) con un rapporto identico a quello utilizzato dalla società EKORDA nella sua analisi (cfr. la nota 19). Tuttavia, la Commissione fa presente che, secondo le informazioni ottenute dalle autorità slovacche, si trattava di crediti solvibili per un importo di 63 milioni di SKK. Pertanto, ci si può chiedere se il loro valore contabile debba essere corretto. Nel caso in cui il valore di 63 milioni di SKK, costituisse il valore di liquidazione di tali crediti, il ricavato totale nell’ambito di una procedura fallimentare al 17 giugno 2004 ammonterebbe a 331 milioni di SKK (8,7 milioni di EUR).
(26) Compreso l’ufficio delle imposte e alcuni creditori privati.
(27) Tale dato è stato messo in dubbio dalle autorità slovacche come si spiega più avanti nel testo.
(28) Compresi gli attivi ipotecati e gli attivi non correnti non ipotecati.
(29) Non è del tutto chiaro se il valore di 63 milioni di SKK rappresenti il valore contabile o il valore di liquidazione dei crediti a breve scadenza alla data del 17 giugno 2004 (si vedano le note 20 e 23). Non è neanche chiaro se in realtà il valore contabile di tali crediti non sia pari al valore di liquidazione.
(30) Dalla lettera si evince che il ministero accettava i concordati che prevedevano un rinvio del pagamento dell’IVA e delle accise di due mesi e del pagamento delle altre tasse e imposte di sei mesi.
(31) Causa T-152/99, Hamsa, pag. 126.
(32) Come esempio si veda la causa C-342/96, Spagna contro Commissione («Tubacex»), pag. 46.
(33) Tali dati non sembrano concordare con i conti annuali trasmessi dal beneficiario.
(34) GU C 244 del 1o.10.2004, pag. 2.
(35) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(36) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Il regolamento della Commissione 70/2001 è stato modificato e completato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22.
(37) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 22 marzo 2001 nella causa C17/1999, Repubblica francese contro Commissione.
(38) Conformemente ai nuovi orientamenti il valore soglia per le medie imprese è di almeno il 40 %.
(39) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO I
Informazioni relative all’applicazione della decisione della Commissione relativa all’aiuto di Stato C 25/2005 (ex NN 21/2005) concesso dalla Repubblica slovacca a favore della società Frucona Košice a.s.
1. Calcolo dell’importo che deve essere restituito
1.1. |
Si prega di fornire le seguenti informazioni sull’importo dell’aiuto di Stato illegale concesso al beneficiario:
Note: |
1.2. |
Si prega di spiegare in maniera dettagliata il modo in cui saranno calcolati gli interessi applicabili all’importo dell’aiuto che deve essere recuperato. |
2. Misure adottate o previste per recuperare l’aiuto
2.1. |
Si prega di descrivere in maniera dettagliata le misure già adottate o previste ai fini del recupero immediato ed effettivo dell’aiuto. Ove opportuno, indicare la base giuridica delle misure adottate o previste. |
2.2. |
Indicare il calendario del procedimento per il recupero dell’aiuto. Indicare la data alla quale il recupero sarà stato ultimato. |
3. Importi già recuperati
3.1. |
Si prega di fornire le seguenti informazioni sugli importi dell’aiuto già recuperati dal beneficiario:
|
3.2. |
Si prega di accludere le prove della restituzione degli importi di aiuto di cui alla tabella del punto 3.1. |
(o) |
Data/date in cui l’aiuto è stato messo a disposizione (o le rate dell’aiuto sono state messe a disposizione) del beneficiario. |
(2) L’importo dell’aiuto che è stato messo a disposizione del beneficiario (equivalente lordo sovvenzione)
(o) |
Data (date) in cui l’aiuto è stato restituito. |