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Dokument 32007R0436

Regolamento (CE) n. 436/2007 della Commissione, del 20 aprile 2007 , relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

GU L 104 del 21.4.2007., str. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008., str. 311–312 (MT)

Pravni status dokumenta Više nije na snazi, Datum isteka: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/436/oj

21.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 104/14


REGOLAMENTO (CE) N. 436/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2007

relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 (2), prevede che la restituzione all'esportazione dei prodotti del settore dello zucchero possa essere differenziata secondo le destinazioni quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la fissazione di restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (3), prevede tale differenziazione mediante esclusione di talune destinazioni.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, quando il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione, il versamento della restituzione è subordinato ai requisiti supplementari di cui agli articoli 15 e 16.

(4)

L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che il prodotto debba essere stato importato come tale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione.

(5)

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 indica i diversi documenti che possono costituire la prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione in un paese terzo, nel caso in cui il tasso della restituzione è differenziato secondo la destinazione. Secondo il suddetto articolo, la Commissione può disporre, in casi specifici da determinarsi, che la prova di cui al medesimo articolo si consideri costituita se è fornita con la presentazione di un documento particolare o con altro mezzo.

(6)

Nel settore dello zucchero, le operazioni di esportazione formano generalmente oggetto di contratti fob stipulati sul mercato a termine di Londra. Pertanto, gli acquirenti assumono allo stadio fob tutti gli obblighi contrattuali, compreso quello relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali, senza essere direttamente i beneficiari della restituzione alla quale dà diritto tale prova. L'ottenimento di detta prova per la totalità dei quantitativi esportati può comportare considerevoli difficoltà amministrative in taluni paesi, ritardando od ostacolando sensibilmente il pagamento della restituzione per l'insieme dei quantitativi effettivamente esportati.

(7)

Per limitarne le conseguenze sull'equilibrio del mercato saccarifero, il regolamento (CE) n. 2255/2004 della Commissione, del 27 dicembre 2004, relativo alla prova dell'espletamento delle formalità doganali di importazione di zucchero in un paese terzo di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 (4), ha stabilito le prove alternative che offrono le garanzie che consentono di considerare il prodotto come importato nel paese terzo.

(8)

Poiché dal 31 dicembre 2006, data a decorrere dalla quale il regolamento (CE) n. 2255/2004 ha cessato di applicarsi, si constata il persistere delle difficoltà amministrative e delle loro conseguenze sul mercato, è opportuno stabilire nuovamente le prove di destinazione alternative per le esportazioni effettuate dal 1o gennaio 2007 e prevedere di conseguenza un'applicazione retroattiva del presente regolamento.

(9)

Trattandosi di una misura derogatoria, occorre limitarne la durata di applicazione.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le esportazioni effettuate in conformità all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, il prodotto è considerato importato in un paese terzo su presentazione dei tre documenti seguenti:

a)

copia del documento di trasporto;

b)

attestato di scarico del prodotto, rilasciato da un servizio ufficiale del paese terzo di cui trattasi o dai servizi ufficiali di uno Stato membro, stabiliti nel paese di destinazione, o da una società di sorveglianza internazionale riconosciuta in conformità agli articoli da 16 bis a 16 septies del regolamento (CE) n. 800/1999, che certifichi che il prodotto ha lasciato il luogo di scarico o almeno che, a quanto consta ai servizi o alle società che rilasciano l'attestato, il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;

c)

documento bancario rilasciato da intermediari riconosciuti, stabiliti nella Comunità, attestante che il pagamento corrispondente all'esportazione considerata è stato accreditato sul conto dell'esportatore, aperto presso di essi, oppure la prova del pagamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.11.2006, pag. 52).

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(3)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 203/2007 (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 3).

(4)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2121/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 24).


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