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Document 32007R0368

Regolamento (CE) n. 368/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007 , relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (mele)

GU L 91 del 31.3.2007, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/368/oj

31.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/16


REGOLAMENTO (CE) N. 368/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell’8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 134/2007 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

(3)

Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele esportate dopo il 30 marzo 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 134/2007 per le mele la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 30 marzo e prima del 1o luglio 2007, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 42 del 14.2.2007, pag. 16; rettifica nella GU L 52 del 21.2.2007, pag. 12.


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