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Document 32007R0367

Regolamento (CE) n. 367/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento

GU L 91 del 31.3.2007, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 232–233 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2009; abrogato da 32009R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/367/oj

31.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/14


REGOLAMENTO (CE) N. 367/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6 e l’articolo 24, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) definisce il concetto di «gara» e le relative condizioni di aggiudicazione. Per evitare qualsiasi rischio di ambiguità in fatto di aggiudicazione, è opportuno precisare tali condizioni.

(2)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma e dell’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, tra la data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle decisioni di apertura delle gare per la vendita sul mercato della Comunità o per l’esportazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno otto giorni. L’articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede che trascorrano almeno otto giorni tra la data di pubblicazione del bando di gara e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte. Considerati i progressi in fatto di comunicazione e messa a disposizione delle informazioni per via elettronica, questi termini appaiono oggi troppo lunghi ed è pertanto opportuno abbreviarli.

(3)

L’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93 stabilisce le norme minime relative alla pubblicità del bando di gara e fissa alcune norme generali per le gare permanenti, a prescindere dalla destinazione dei prodotti. Per ragioni di chiarezza è opportuno trasferire tali norme nel titolo III del regolamento, contenente le disposizioni generali e finali.

(4)

L’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2131/93 precisa le informazioni da comunicare alla Commissione all’atto della presentazione delle offerte e le condizioni di accettazione delle offerte medesime, in particolare in ordine ai prezzi. Per una gestione efficace, è opportuno disporre l’identificazione della partita oggetto dell’offerta e precisare i casi per i quali la fissazione del prezzo minimo di vendita non deve ostacolare le altre esportazioni.

(5)

L’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2131/93 contiene disposizioni generali relative al bando di gara. Per maggiore chiarezza è opportuno inserirvi le disposizioni soppresse dell’articolo 3.

(6)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2131/93.

(7)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 contiene alcune diciture in tutte le lingue comunitarie. In forza del regolamento n. 1 del Consiglio, del 6 ottobre 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (3), modificato dal regolamento (CE) n. 920/2005 (4), dal 1o gennaio 2007 l’irlandese è una delle lingue ufficiali della Comunità. Tali diciture devono pertanto comprendere la versione in lingua irlandese.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini del presente regolamento, per gara s’intende il concorso indetto mediante bandi; è dichiarato aggiudicatario di ciascuna partita il concorrente che ha presentato l’offerta più favorevole tra quelle conformi alle disposizioni del presente regolamento; il prezzo offerto è almeno uguale al prezzo minimo di vendita fissato dalla Commissione in conformità all’articolo 10, paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno sei giorni.»;

3)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Gli organismi d’intervento redigono e pubblicano un bando di gara conforme al disposto dell’articolo 12.»;

4)

all’articolo 7, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tra la data della pubblicazione e la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte devono trascorrere almeno sei giorni.»;

5)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un elenco anonimo indicante segnatamente, per ciascuna offerta, il numero della partita, la quantità offerta, il prezzo offerto nonché le relative maggiorazioni e detrazioni.

2.   La Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

3.   Per quanto concerne le gare per l’esportazione, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non ostacolare le altre esportazioni.»;

6)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1.   Almeno quattro giorni prima della data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte, gli organismi d’intervento pubblicano un bando di gara in cui sono indicati:

a)

le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;

b)

le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle diverse partite constatate al momento dell’acquisto da parte dell’organismo d’intervento o in occasione dei controlli effettuati successivamente;

c)

i luoghi di magazzinaggio, nonché i nomi e gli indirizzi degli assuntori.

2.   Gli organismi d’intervento garantiscono un’adeguata pubblicità del bando di gara, in particolare mediante affissione nella loro sede e pubblicazione sul loro sito web o sul sito web del ministero competente. In caso di gara permanente, detti organismi fissano i termini di presentazione delle offerte per ciascuna gara parziale.

3.   Nel bando di gara sono fissati i quantitativi minimi da prendere in considerazione nelle offerte.

4.   Il bando di gara e tutte le relative modifiche sono trasmessi alla Commissione entro la scadenza del primo termine per la presentazione delle offerte.»;

7)

nell’allegato, dopo la dicitura in lingua francese, è inserito il seguente trattino:

«—   in irlandese: Onnmhairiú gránach ar muir, Airteagal 17a de Rialachán (CEE) 2131/93,».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

(4)  GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3.


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