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Document 22006D0154

    Decisione del Comitato misto SEE n. 154/2006, dell' 8 dicembre 2006 , che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    GU L 89 del 29.3.2007, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/154/oj

    29.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 89/27


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

    n. 154/2006

    dell'8 dicembre 2006

    che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 134/2006 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2006 (1).

    (2)

    Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (2).

    (3)

    Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (3).

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 561/2006 abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (4), che è integrato nell'accordo, fatti salvi l'articolo 5, paragrafi 2 e 4, che sarà abrogato con effetto dal 10 settembre 2008, e l'articolo 5, paragrafo 1, che sarà abrogato con effetto dal 10 settembre 2009.

    (5)

    Pertanto, il regolamento (CEE) n. 3820/85 deve essere soppresso nell'ambito dell'accordo con effetto dal 10 settembre 2009.

    (6)

    La direttiva 2006/22/CE abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (5), che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

    1.

    Dopo il punto 24d (direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:

    «24e.

    32006 R 0561: Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»

    2.

    Al punto 20 [regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

    «—

    32006 R 0561: Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»

    3.

    Il testo del punto 20 [regolamento (CE) n. 3820/85] è soppresso con effetto dal 10 settembre 2009.

    4.

    Al punto 21 [regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

    «—

    32006 R 0561: Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»

    5.

    All'ottavo trattino [regolamento del Consiglio (CE) n. 2135/98] del punto 21 [regolamento del Consiglio (CEE) n. 3821/85] è inserito il seguente sottotrattino:

    «, modificato da:

    32006 R 0561: Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»

    6.

    Dopo il punto 21 [regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

    «21a.

    32006 L 0022: Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).»

    7.

    Il testo del punto 23 (direttiva 88/599/CEE del Consiglio) è soppresso.

    Articolo 2

    I testi del regolamento (CE) n. 561/2006 e della direttiva 2006/22/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

    Per il Comitato misto SEE

    La presidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  GU L 366 del 21.12.2006, pag. 75.

    (2)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.

    (4)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1.

    (5)  GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55.

    (6)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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