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Document 32007R0324

    Regolamento (CE) n. 324/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 85 del 27.3.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 327M del 5.12.2008, p. 918–921 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/324/oj

    27.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 85/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 324/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 23 marzo 2007

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

    (3)

    In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

    (4)

    È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.

    Per la Commissione

    László KOVÁCS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Designazione delle merci

    Classificazione

    (codice NC)

    Motivazione

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Insieme di tre articoli riuniti per la vendita al minuto, comprendenti:

     

    La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata.

    Questi tre articoli non possono essere considerati «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi della regola generale 3.b), poiché essi non rispondono ad un'esigenza particolare, né servono per svolgere un'attività specifica.

    a.

    una borsa di materiale plastico trasparente munita di una impugnatura in tessuto e di un sistema di chiusura a «velcro»;

    4202 22 10

    La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 4202, 4202 22 e 4202 22 10.

    La nota 1.d) del capitolo 95 esclude le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304.

    b.

    un libro per bambini composto di sedici pagine in cui è narrata una storia, illustrato con immagini a colori su ciascuna pagina e rilegato con una copertina di cartone;

    4901 99 00

    La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 4901 e 4901 99 00.

    L'articolo non è un libro di immagini per bambini della voce 4903, in quanto è scritto come racconto continuo. È classificato come libro sulla base del testo stampato.

    c.

    una bambola avente sembianze umane che indossa un costume corrispondente al tipo di storia narrato nel libro. La bambola non è fissata alle pagine ed è possibile giocarci senza utilizzare il libro.

    9503 00 21

    La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 21.

    2.

    Apparecchio elettronico portatile a pile, per un solo giocatore, contenuto in un involucro in plastica e dotato di uno schermo a cristalli liquidi e di pulsanti.

    Il prodotto contiene oltre un milione di schemi di Sudoku e presenta diversi livelli di difficoltà.

    Sullo schermo è visualizzata una griglia di 3 × 3 riquadri, ciascuno composto da 3 × 3 caselle. In ogni casella si deve inserire un numero da 1 a 9, in modo che in ogni riga, colonna e riquadro di 3 × 3 caselle ogni numero compaia una volta sola.

    L'apparecchio presenta una funzione a tempo che indica, tra le altre cose, il tempo impiegato per risolvere lo schema attivo.

    9504 90 90

    La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9504, 9504 90 e 9504 90 90.

    Il prodotto è un gioco per un solo giocatore. Presenta uno schermo elettronico che mette alla prova le capacità mentali del giocatore.

    Tenuto conto delle sue caratteristiche fisiche (dispositivo elettronico) e dell'elemento di competizione che lo caratterizza (per esempio giocare contro un avversario virtuale), tale dispositivo è più di un puzzle o di un giocattolo di cui alla voce 9503.

    Il prodotto deve pertanto essere classificato come gioco di abilità alla voce 9504.


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