This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R0324
Commission Regulation (EC) No 324/2007 of 23 March 2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 324/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 324/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 85 del 27.3.2007, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 918–921
(MT)
In force
27.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 324/2007 DELLA COMMISSIONE
del 23 marzo 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 129/2007 (GU L 56 del 23.2.2007, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||
(1) |
(2) |
(3) |
||
|
|
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Questi tre articoli non possono essere considerati «merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto» ai sensi della regola generale 3.b), poiché essi non rispondono ad un'esigenza particolare, né servono per svolgere un'attività specifica. |
||
|
4202 22 10 |
La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 4202, 4202 22 e 4202 22 10. La nota 1.d) del capitolo 95 esclude le sacche per articoli sportivi ed altri contenitori delle voci 4202, 4303 o 4304. |
||
|
4901 99 00 |
La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 4901 e 4901 99 00. L'articolo non è un libro di immagini per bambini della voce 4903, in quanto è scritto come racconto continuo. È classificato come libro sulla base del testo stampato. |
||
|
9503 00 21 |
La classificazione è determinata dal testo dei codici NC 9503 00 e 9503 00 21. |
||
|
9504 90 90 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 9504, 9504 90 e 9504 90 90. Il prodotto è un gioco per un solo giocatore. Presenta uno schermo elettronico che mette alla prova le capacità mentali del giocatore. Tenuto conto delle sue caratteristiche fisiche (dispositivo elettronico) e dell'elemento di competizione che lo caratterizza (per esempio giocare contro un avversario virtuale), tale dispositivo è più di un puzzle o di un giocattolo di cui alla voce 9503. Il prodotto deve pertanto essere classificato come gioco di abilità alla voce 9504. |