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Document 32006D0974R(01)
Corrigendum to Council Decision 2006/974/EC of 19 December 2006 on the specific programme: Capacities implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) ( OJ L 400, 30.12.2006 )
Rettifica della decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ( GU L 400 del 30.12.2006 )
Rettifica della decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ( GU L 400 del 30.12.2006 )
GU L 54 del 22.2.2007, p. 101–125
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/974/corrigendum/2007-02-22/oj
22.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 54/101 |
Rettifica della decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )
La decisione 2006/974/CE va letta come segue:
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2006
concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/974/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità dell’articolo 166, paragrafo 3, del trattato, la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3), di seguito denominato «programma quadro», viene attuata mediante programmi specifici, che ne precisano le modalità di esecuzione, ne fissano la durata e stabiliscono i mezzi ritenuti necessari. |
(2) |
Il programma quadro è articolato in quattro tipi di attività: la cooperazione transnazionale su temi definiti a livello politico («Cooperazione»), la ricerca realizzata su iniziativa della comunità dei ricercatori («Idee»), il sostegno alla formazione e allo sviluppo della carriera dei ricercatori («Persone») e il sostegno alle capacità di ricerca («Capacità»). Le attività indirette facenti capo al programma specifico «Capacità» dovrebbero essere realizzate nell'ambito del presente programma specifico. |
(3) |
Al presente programma specifico si dovrebbero applicare le regole relative alla partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca, vigenti per il programma quadro (di seguito «regole di partecipazione e diffusione»). |
(4) |
Il programma quadro dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri ed altre azioni comunitarie necessarie per l’impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, l’istruzione, la formazione, la cultura, la competitività e l’innovazione, l’industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l’occupazione, l’energia, i trasporti e l’ambiente. |
(5) |
Le attività di innovazione e quelle connesse alle PMI, finanziate nell’ambito del programma quadro, dovrebbero essere complementari a quelle svolte nell’ambito del programma quadro «Competitività e innovazione» che contribuiranno a colmare il divario fra ricerca e innovazione e promuoveranno tutte le forme di innovazione. |
(6) |
La realizzazione del programma quadro può comportare l'istituzione di programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato. |
(7) |
Il presente programma specifico dovrebbe fornire un contributo alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per l’istituzione del «meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi» per agevolare l’accesso ai prestiti BEI. |
(8) |
Come stabilito all’articolo 170 del trattato, la Comunità ha sottoscritto una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca ed occorre impegnarsi per rafforzare la cooperazione internazionale nel campo della ricerca, al fine di integrare ulteriormente la Comunità europea nella comunità mondiale dei ricercatori. Al presente programma specifico dovrebbero pertanto poter partecipare i paesi che hanno sottoscritto accordi in tal senso, mentre ai progetti dovrebbero poter partecipare, sulla base del reciproco vantaggio, soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica. |
(9) |
Le attività di ricerca condotte nell’ambito del presente programma dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(10) |
La realizzazione del programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile. |
(11) |
Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un’attuazione più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), e di eventuali modifiche future. |
(12) |
È opportuno adottare misure, che siano proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee, per controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario fornito sia l'efficacia dell'utilizzazione di detti fondi, allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8). |
(13) |
Le misure adottate ai fini dell'esecuzione della presente decisione sono essenzialmente misure di gestione e dovrebbero quindi essere adottate secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). D'altro canto, la ricerca che comporta l'uso di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano solleva questioni etiche specifiche, come descritto all'articolo 4 della presente decisione. Di conseguenza, le misure per finanziare siffatti progetti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE. |
(14) |
Al programma specifico «Capacità» dovrebbe essere attribuita una propria linea di bilancio nell’ambito del bilancio generale delle Comunità europee. |
(15) |
In fase di esecuzione del programma occorre considerare con particolare attenzione l’integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti per i progetti ed i programmi finanziati nell’ambito delle azioni previste dal presente programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione della Commissione, dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori (10), nel rispetto del suo carattere facoltativo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma specifico «Capacità» concernente le attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, ivi comprese le attività di dimostrazione, di seguito denominato «programma specifico».
Articolo 2
Il programma specifico sostiene le attività attinenti al programma «Capacità», promuovendo taluni aspetti fondamentali delle capacità europee nel campo della ricerca e dell’innovazione, ovvero:
a) |
infrastrutture di ricerca; |
b) |
ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI); |
c) |
regioni della conoscenza; |
d) |
potenziale di ricerca; |
e) |
scienza nella società; |
f) |
sostegno per lo sviluppo coerente delle politiche di ricerca; |
g) |
attività di cooperazione internazionale. |
L'esecuzione del presente programma specifico può comportare l'istituzione di programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.
Gli obiettivi e le linee di indirizzo di tali attività sono definiti nell’allegato I.
Articolo 3
Conformemente all’allegato II del programma quadro, l’importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma specifico è di 4 097 milioni di EUR, di cui una quota inferiore al 6 % è destinata alle spese amministrative della Commissione. Una ripartizione indicativa di tale importo è riportata nell'allegato II.
Articolo 4
1. Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.
2. Nell'ambito del presente programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca:
— |
attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi, |
— |
attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli essere umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie (11), |
— |
attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche. |
3. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.
Un'eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali dell'embrione umano comprende, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.
Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali embrionali umane, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
4. I campi di ricerca di cui sopra sono riesaminati per la seconda fase del presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.
Articolo 5
1. Il programma specifico è eseguito tramite i meccanismi di finanziamento che figurano nell’allegato III del programma quadro.
2. Nell’allegato III del presente programma specifico sono illustrate le disposizioni per una sovvenzione alla BEI per l’istituzione di un meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi.
3. Nell’allegato IV del presente programma specifico è illustrata un’eventuale iniziativa per la realizzazione congiunta di programmi nazionali di ricerca, che potrebbe formare oggetto di una decisione separata, a norma dell'articolo 169 del trattato.
4. Le regole di partecipazione e diffusione si applicano al presente programma specifico.
Articolo 6
1. Ai fini dell'esecuzione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità scientifiche e tecnologiche indicate all'allegato I, il meccanismo di finanziamento da utilizzare per i temi oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di esecuzione.
2. Il programma di lavoro tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali e del conseguimento del valore aggiunto europeo nonché dell'impatto sulla competitività industriale e della rilevanza per altre politiche comunitarie. Il programma di lavoro è opportunamente aggiornato.
3. Le proposte di azioni indirette nell'ambito dei regimi di finanziamento sono valutate e i progetti sono selezionati sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), delle regole di partecipazione e diffusione.
4. Il programma di lavoro può individuare:
a) |
le organizzazioni che percepiscono finanziamenti sotto forma di una quota di adesione; |
b) |
azioni di sostegno per le attività condotte da determinati soggetti giuridici. |
Articolo 7
1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma specifico.
2. La procedura di gestione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica per l'adozione delle seguenti misure:
a) |
il programma di lavoro di cui all’articolo 6, compresi i regimi di finanziamento da utilizzare, il contenuto degli inviti a presentare proposte nonché i criteri di valutazione e di selezione da applicare; |
b) |
di eventuali modifiche della ripartizione indicativa degli importi fissati all’allegato II; |
c) |
l'approvazione del finanziamento delle attività di cui all'articolo 2, lettere da a) a g), qualora l'importo stimato del contributo comunitario a titolo del presente programma sia pari o superiore a 0,6 milioni di EUR; |
d) |
l'elaborazione dei parametri di valutazione di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del programma quadro. |
3. Per l'approvazione del finanziamento di attività che comportano l'impiego di embrioni umani e di cellule staminali dell'embrione umano si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
Articolo 8
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 199/468/CE è fissato a due mesi.
3. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo previsto all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
4. La Commissione riferisce periodicamente al comitato in merito ai progressi complessivi compiuti nell’esecuzione del programma specifico e lo informa tempestivamente di tutte le azioni di RST proposte o finanziate nell’ambito del presente programma, come precisato all'allegato V.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 9
La Commissione predispone il monitoraggio, la valutazione e il riesame indipendenti, di cui all'articolo 7 del programma quadro, delle attività svolte nei settori coperti dal programma specifico.
Articolo 10
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 11
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
ALLEGATO I
OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, GRANDI LINEE DELLE AREE TEMATICHE E DELLE ATTIVITÀ
INTRODUZIONE
Questo programma specifico accrescerà le capacità di ricerca e innovazione in tutta l’Europa, assicurandone l'impiego ottimale. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso:
— |
l’impiego e lo sviluppo ottimale delle infrastrutture di ricerca, |
— |
il rafforzamento del potenziale innovativo delle PMI e della loro capacità di fruire della ricerca, |
— |
il sostegno allo sviluppo di aggregati di ricerca di portata regionale, |
— |
la valorizzazione del potenziale di ricerca nelle regioni incluse nell’obiettivo di convergenza e nelle regioni ultraperiferiche dell’UE, |
— |
l’avvicinamento tra scienza e società, affinché la scienza e la tecnologia si inseriscano armoniosamente nella società europea, |
— |
il sostegno dello sviluppo coerente delle politiche di ricerca, e |
— |
azioni e misure a sostegno della cooperazione internazionale. |
I principi dello sviluppo sostenibile e della parità di genere saranno debitamente integrati nel programma. Si terrà conto, ove opportuno nell’ambito delle attività del programma specifico, delle considerazioni di carattere etico, giuridico e degli aspetti culturali di più ampio respiro delle attività di ricerca che si intendono svolgere e delle loro potenziali applicazioni, nonché delle ripercussioni socioeconomiche dello sviluppo e delle prospettive nel campo della scienza e della tecnologia.
Nell’ambito di questo programma specifico si possono avviare azioni di coordinamento di programmi non comunitari, avvalendosi del regime ERA-NET e della partecipazione della Comunità a programmi nazionali di ricerca attuati congiuntamente (articolo 169 del trattato), secondo le modalità indicate nel programma specifico «Cooperazione».
Si cercherà di realizzare delle sinergie ed azioni complementari alle altre politiche e programmi comunitari, quali la politica regionale e la politica di coesione comunitarie, i Fondi strutturali, il programma per la competitività e l’innovazione, nonché i pertinenti programmi per l’istruzione e la formazione (12).
Aspetti etici
L’attuazione di questo programma specifico e delle conseguenti attività di ricerca deve avvenire nel rispetto dei principi etici fondamentali, tenendo contro tra l’altro dei principi enunciati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra i quali figurano: la tutela della dignità umana e il diritto alla vita, la protezione dei dati di carattere personale e il rispetto della vita privata e familiare, la tutela degli animali e dell’ambiente, in conformità del diritto comunitario e dei testi aggiornati delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei codici di condotta pertinenti, quali ad esempio la dichiarazione di Helsinki, la convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i relativi protocolli addizionali, la convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo, la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell’uomo adottata dall’Unesco, la convenzione dell’ONU sulle armi biologiche e batteriologiche (BTWC), il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e le risoluzioni pertinenti dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Si dovrà inoltre tener conto dei pareri del Gruppo europeo di consulenti sulle implicazioni etiche della biotecnologia (1991-1997) e dei pareri del Gruppo europeo di etica delle scienze e delle nuove tecnologie (EGE) (dal 1998).
Nel rispetto del principio della sussidiarietà e della diversità delle strategie in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca devono attenersi alla normativa, ai regolamenti ed alle norme etiche vigenti nei paesi in cui è svolta l’attività di ricerca. Comunque sia, si applica la normativa nazionale e le attività di ricerca vietate in un determinato Stato membro o altro paese che siano condotte sul territorio del medesimo non fruiranno del finanziamento comunitario.
Prima di iniziare le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, i realizzatori dei progetti di ricerca dovranno eventualmente ottenere l’autorizzazione delle commissioni etiche nazionali o locali competenti. La Commissione procederà sistematicamente allo scrutinio delle proposte concernenti questioni delicate sotto il profilo etico o i cui risvolti etici non siano stati sufficientemente approfonditi. In taluni casi specifici i progetti potranno essere vagliati sotto il profilo etico nel corso dell’attuazione.
Non saranno finanziate le attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri.
Il protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato prescrive che nella formulazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie, compresa quella della ricerca, la Comunità tenga pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il rawicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (13), statuisce che tutti gli esperimenti con animali devono: essere eseguiti in modo da evitare angoscia e sofferenze o dolori inutili agli animali da esperimento, impiegare il minimo numero di animali, implicare animali con il più basso sviluppo neurologico e causare a questi meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli possibili. Le modifiche del patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere prese in considerazione solo qualora abbiano finalità eticamente ammissibili e siano condotte in condizioni tali da garantire il benessere degli animali e il rispetto dei principi della biodiversità.
Nel corso dell’attuazione del presente programma, la Commissione esaminerà regolarmente i progressi scientifici e l’evoluzione delle disposizioni nazionali ed internazionali, affinché siano integrati nel programma.
La ricerca sulle implicazioni etiche degli sviluppi tecnologici e scientifici è condotta nell’ambito della sezione «Scienza e società» del presente programma.
1. INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Obiettivo
Ottimizzare l’impiego e lo sviluppo delle migliori infrastrutture di ricerca esistenti in Europa, nonché favorire la creazione di nuove infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo in tutti i campi scientifici e tecnologici, necessarie alla comunità scientifica europea per rimanere all’avanguardia nel campo della ricerca e per permettere all’industria di potenziare la propria base del sapere e il proprio know-how tecnologico.
Strategia
Infrastrutture di ricerca moderne ed efficienti sono assolutamente necessarie per raggiungere il primato in campo scientifico e tecnologico, affinché l’Europa diventi l’economia più concorrenziale e dinamica al mondo fondata sulla conoscenza. Le infrastrutture di ricerca sono un elemento fondamentale per la creazione di conoscenza e di tecnologia e per la loro successiva diffusione, applicazione e valorizzazione, con conseguente stimolo per l’innovazione e contributo allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. L'accesso a tali infrastrutture diventa sempre più imperativo in tutti i settori scientifici e tecnologici nonché per definire politiche basate su dati di fatto. Molte infrastrutture di ricerca sono evolute, trasformandosi da grandi centri specialistici dedicati ad un’unica disciplina in centri di servizio a disposizione di una grande varietà di comunità scientifiche. Grazie alla tecnologia ICT, l’attuale nozione di infrastruttura si sta espandendo, per abbracciare sistemi distribuiti di hardware, software e contenuti, dotati di un enorme valore aggregato, grazie alla loro funzione di ricettacoli di conoscenza in numerose discipline disparate.
L’azione qui proposta contribuirà segnatamente allo sviluppo, alla valorizzazione e alla conservazione del sapere, attraverso il sostegno ad infrastrutture di ricerca, fondate su una strategia bottom-up orientata all’eccellenza e alla selettività dell’azione. L’ammodernamento strategico di infrastrutture in rete e virtuali basate sulle ICT è inoltre ritenuto una forza di propulsione del cambiamento del modo di esercitare la scienza. Gli Stati membri continueranno a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo e nel finanziamento delle infrastrutture.
Nell’ambito del programma quadro comunitario per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, per «infrastrutture di ricerca» si intendono gli impianti, le risorse o i servizi necessari alla comunità dei ricercatori per effettuare la ricerca in tutti i campi scientifici e tecnologici. Tale nozione comprende, oltre alle risorse umane necessarie:
— |
le apparecchiature o serie di strumenti principali utilizzati per finalità di ricerca, |
— |
le risorse conoscitive quali collezioni, archivi, informazioni strutturate o sistemi pertinenti alla gestione di dati, impiegati nella ricerca scientifica, |
— |
le infrastrutture basate su tecnologie ICT abilitanti, quali la tecnologia Grid, infrastrutture di calcolo, il software e le comunicazioni, |
— |
qualsiasi altra unità di carattere unico utilizzata per ricerca scientifica. |
Sono ammesse a fruire del finanziamento solo le infrastrutture di ricerca o le reti di infrastrutture di ricerca di chiaro interesse per la Comunità scientifica europea (università, settore pubblico e industria) sotto il profilo del rendimento e dell’accessibilità. Queste devono dare un contributo significativo allo sviluppo di capacità di ricerca europee.
Il coordinamento complessivo delle infrastrutture di ricerca tematica del programma specifico «Cooperazione» è assicurato dal presente programma.
Attività
Le attività saranno condotte lungo le seguenti linee direttrici:
— |
ottimizzazione dell’impiego delle infrastrutture di ricerca esistenti ed incremento del loro rendimento, |
— |
promozione dello sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca (o sostanziale ammodernamento delle infrastrutture esistenti) di interesse paneuropeo, in primo luogo sulla base dell’attività dell’ESFRI (Forum per la strategia europea in materia di infrastrutture di ricerca), |
— |
attuazione di misure di sostegno, anche per far fronte ad esigenze emergenti. |
1.1. Infrastrutture di ricerca esistenti
Le azioni riguardanti le infrastrutture di ricerca saranno tese a potenziare le capacità e le prestazioni a livello europeo di specifiche infrastrutture di ricerca, nonché a sensibilizzare le comunità di utilizzatori alle possibilità offerte dalle infrastrutture di ricerca e ad incrementare il loro impegno per gli investimenti nella ricerca di alto livello. Le attività consistono nel favorire l’ottimizzazione delle infrastrutture di ricerca europee attraverso l’«integrazione» delle capacità e degli sforzi che portano al più efficiente uso degli impianti, delle risorse e dei servizi in tutti i campi della scienza e della tecnologia e che promuovono l’«accesso transnazionale» alle infrastrutture esistenti.
1.1.1.
Le infrastrutture di ricerca di livello mondiale richiedono massicci investimenti a lungo termine di risorse (umane e finanziarie). Tali infrastrutture dovrebbero essere utilizzate e sfruttate su scala europea dalla più vasta collettività possibile di scienziati e di clienti industriali. Inoltre l’ottimizzazione ed il potenziamento delle capacità e del rendimento delle infrastrutture di ricerca a livello comunitario devono essere costantemente stimolati e migliorati per far fronte alle crescenti e nuove esigenze scientifiche. Il miglior modo per realizzare tale obiettivo è stimolare il loro impiego e sviluppo, nonché il loro ammodernamento, in un modo coordinato.
La Comunità dovrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo promuovendo le attività di integrazione. Esse assicureranno che i ricercatori europei, compresi i ricercatori dell'industria, anche delle PMI e delle regioni periferiche e ultraperiferiche, possano accedere alle migliori infrastrutture di ricerca per svolgere la loro ricerca sostenendo, se del caso, la fornitura integrata di infrastrutture relative ai servizi alla comunità di ricercatori a livello europeo e internazionale. Le attività di integrazione dovrebbero inoltre essere volte a migliorare l'impostazione, a livello europeo, del funzionamento delle infrastrutture di ricerca e a favorire il loro sviluppo comune in termini di capacità e rendimento.
Per le infrastrutture di ricerca esistenti, le attività di integrazione saranno realizzate attraverso:
— |
inviti bottom-up, per intensificare il coordinamento e l’aggregazione delle rispettive risorse tra i gestori di infrastrutture, al fine di propagare una cultura di cooperazione. Tali attività dovrebbero inoltre essere volte a: migliorare l’impostazione, a livello europeo, del funzionamento delle infrastrutture di ricerca e dell'eventuale accesso da parte di utenti potenziali, a favorire il loro sviluppo comune in termini di capacità e rendimento, nonché a promuovere il loro impiego coerente e interdisciplinare, |
— |
inviti mirati, qualora sia evidente che azioni specifiche possano favorire e sostenere infrastrutture di ricerca potenzialmente importanti a lungo termine, nonché accelerarne l’affermazione a livello comunitario. Gli inviti saranno banditi in stretto coordinamento con le attività svolte nelle varie aree tematiche, per garantire che tutte le iniziative intraprese a livello europeo nell’ambito comunitario rispondano alle esigenze di ogni area in materia di infrastrutture di ricerca. È già possibile indicare (14) i settori per i quali si impone un migliore uso ed il potenziamento delle infrastrutture europee esistenti, per soddisfare le esigenze strategiche a lungo termine sia degli attori della ricerca nelle università, nel settore pubblico e nell’industria, sia della collettività in genere, quali le esigenze relative a: le scienze della vita e le sue applicazioni, le tecnologie ICT, lo sviluppo della ricerca industriale (compresa la metrologia), la promozione dello sviluppo sostenibile (con particolare riferimento all’ambiente), nonché le scienze umane e sociali. |
1.1.2.
L’instaurazione di infrastrutture in rete (e-Infrastructures) offre servizi essenziali alle comunità di ricercatori, attraverso processi complessi ideati per consentire a comunità virtuali di attingere a risorse ICT (calcolo elettronico, connessione, strumentazione) distribuite. Il rafforzamento di una strategia europea ed il potenziamento delle attività ivi connesse, condotte a livello europeo in questo settore, possono contribuire in misura significativa ad accrescere il potenziale di ricerca europeo ed il suo sfruttamento, nonché a consolidare le infrastrutture in rete, quale chiave di volta dello Spazio europeo della ricerca, «precursore» dell’innovazione interdisciplinare e forza di propulsione del cambiamento del modo di esercitare la scienza. Potrebbe inoltre contribuire all’integrazione dei gruppi di ricerca delle regioni periferiche e ultraperiferiche.
Le attività proposte per l’infrastruttura in rete, sulla base di inviti specifici a presentare proposte mirati, saranno volte a favorire l’ulteriore sviluppo ed espansione di infrastrutture di comunicazione di elevata capacità e ad alta velocità (GÉANT) ed operanti con tecnologia Grid, nonché delle capacità di calcolo ad alta prestazione, ponendo l’accento sulla necessità di promuovere il potenziamento di strutture, distribuite e di prestigio mondiale, per il calcolo ad alta prestazione, la conservazione di dati e sistemi avanzati di visualizzazione. Le attività sono inoltre tese a promuovere il ricorso, laddove appropriato, a queste infrastrutture da parte delle comunità di utenti, ad accrescere la loro importanza a livello mondiale e ad aumentare il livello di fiducia di cui godono, sulla base dei risultati delle infrastrutture GÉANT e Grid e di norme aperte di interoperabilità.
Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle biblioteche ed agli archivi digitali, ai centri di immagazzinamento di dati, alla conservazione e all’accesso nel lungo termine di dati digitali e alla necessaria aggregazione a livello europeo delle risorse, per allestire centri di collezione (repositories) di dati digitali per la comunità scientifica e le future generazioni di scienziati. Nell’ambito delle attività si affronteranno gli aspetti concernenti la maggiore fiducia nello strato di dati delle infrastrutture in rete e il potenziamento della loro sicurezza. Le attività proposte saranno inoltre finalizzate a preconizzare e ad integrare le nuove esigenze e soluzioni, al fine di favorire l’individuazione di banchi di prova su ampia scala per la sperimentazione di nuove tecnologie rivoluzionarie e di rispondere alle esigenze di nuovi utilizzatori, compreso l’apprendimento in rete (e-learning). Il gruppo di riflessione in materia di infrastrutture in rete (eIRG, e-Infrastructure Reflection Group) offrirà regolarmente la propria assistenza attraverso raccomandazioni in materia di strategia.
1.2. Nuove infrastrutture di ricerca
Il presente programma specifico contribuirà a favorire la creazione di nuove infrastrutture di ricerca (compresi gli ammodernamenti radicali di quelle esistenti), concentrando i propri sforzi soprattutto su fasi preparatorie e su infrastrutture «uniche», aventi un impatto di portata fondamentale e paneuropea sullo sviluppo dei relativi campi scientifici in Europa.
1.2.1.
Promuovere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca, attraverso inviti a presentare proposte, elaborati con approccio dalla base, per lo stanziamento di contributi per le fasi esplorative ed il finanziamento di studi di fattibilità relativi a nuove infrastrutture.
1.2.2.
Promuovere la creazione di nuove infrastrutture di ricerca secondo il principio della «geometria variabile», in primo luogo sulla base delle attività condotte dall’ESFRI concernenti l’elaborazione di un piano logistico europeo per le nuove infrastrutture di ricerca. Il programma di lavoro indicherà i progetti prioritari ai fini di un eventuale sostegno comunitario.
L’attività concernente la costruzione di nuove infrastrutture sarà articolata in due fasi sulla base di un elenco di criteri definiti nel programma quadro.
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Fase 1: assistenza alla fase preparatoria La prima fase consisterà nel bando di inviti, circoscritti ai progetti prioritari indicati dal programma di lavoro. La fase preparatoria deve comprendere la preparazione di piani di costruzione dettagliati, dell’assetto giuridico, della gestione e della pianificazione pluriennale dell’infrastruttura di ricerca prevista e l’accordo definitivo tra le parti interessate. In questa fase preparatoria la Commissione funge da «mediatrice», favorendo in particolare l'allestimento di meccanismi e strumenti di finanziamento per la fase costruttiva. |
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Fase 2: assistenza alla fase costruttiva Nella seconda fase si procede alla realizzazione dei piani di costruzione, con l'eventuale coinvolgimento di istituti finanziari privati, partendo dagli accordi tecnici, giuridici, amministrativi e finanziari stipulati, avvalendosi in particolare della complementarietà degli strumenti nazionali e comunitari (quali Fondi strutturali o Banca europea per gli investimenti) e tenendo conto ove opportuno del potenziale in termini di eccellenza scientifica delle regioni di convergenza nonché delle regioni ultraperiferiche. Il finanziamento per la fase costruttiva a titolo del programma quadro può essere concesso a progetti prioritari per i quali tale finanziamento sia essenziale. In questi progetti, le decisioni sono adottate secondo procedure determinate in funzione del tipo e del livello del contributo finanziario [ad esempio: sovvenzione diretta; prestiti della Banca europea per gli investimenti, la cui fruizione può essere agevolata mediante il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio (allegato III); articolo 171 del trattato]. |
1.3. Misure di sostegno, anche per le nuove esigenze
L’elevato grado di coordinamento all’interno dell’Unione nella formulazione e nella deliberazione della politica europea in materia di infrastrutture di ricerca è la chiave per il successo di questa attività. Nel corso dell’intero programma sono previste misure atte a favorire tale coordinamento, nonché lo sviluppo della cooperazione internazionale.
Dette attività saranno realizzate principalmente mediante inviti periodici a presentare proposte. Il loro obiettivo è incentivare, in particolare, il coordinamento dei programmi nazionali tramite le azioni ERA-NET e sostenere l’analisi delle esigenze emergenti, le attività dell’ESFRI e dell’eIRG, l’attuazione efficiente del programma (attraverso il sostegno ad esempio a conferenze, contratti di esperti, studi di impatto, ecc.) nonché la dimensione internazionale delle attività svolte nell’ambito del presente programma specifico. Nel contesto della cooperazione internazionale, le attività realizzate in questo capitolo specifico del programma «Capacità» consentiranno inoltre di stabilire le esigenze di paesi terzi specifici ed i rispettivi interessi, su cui costruire iniziative di cooperazione e sviluppare legami reciproci tra infrastrutture di ricerca importanti di paesi terzi e dello Spazio europeo della ricerca, nell’ambito di inviti selettivi.
2. RICERCA A FAVORE DELLE PMI
Obiettivi
Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI europee ed il loro contributo allo sviluppo di prodotti e mercati basati sulle nuove tecnologie, favorendo l’esternalizzazione della loro attività di ricerca, l’incremento del loro impegno di ricerca, l’estensione delle loro reti, la migliore valorizzazione dei risultati della ricerca e l’acquisizione di know-how tecnologico, colmando il divario esistente tra ricerca e innovazione.
Strategia
Le PMI costituiscono il nucleo dell’industria europea. Dovrebbero essere un elemento chiave del sistema di innovazione e nella catena di trasformazione delle conoscenze in nuovi prodotti, processi e servizi. A fronte di una crescente concorrenza nel mercato interno e a livello mondiale, le PMI europee hanno la necessità di incrementare l’intensità delle loro conoscenze e attività di ricerca, di rafforzare lo sfruttamento della ricerca, di espandere geograficamente le loro attività aziendali ed internazionalizzare le loro reti di conoscenza. La maggior parte delle azioni degli Stati membri a favore delle PMI trascurano di incoraggiare e finanziare la cooperazione nel campo della ricerca transnazionale ed il trasferimento tecnologico. Occorrono azioni a livello dell’Unione per integrare e potenziare l’impatto delle azioni attuate a livello nazionale e regionale.
È prevista l’attuazione di azioni specifiche a sostegno di PMI o associazioni di PMI aventi la necessità di esternalizzare l’attività di ricerca: si tratta principalmente di PMI a bassa-media tecnologia che dispongono di poca o nessuna capacità di ricerca. Le PMI ad alta intensità di ricerca possono partecipare in qualità di fornitori di servizi di ricerca o appaltare esternamente la ricerca ad integrazione della loro capacità interna. Tali azioni riguarderanno l’intero spettro delle attività scientifiche e tecnologiche con un approccio bottom-up. Le azioni comprenderanno il sostegno alla dimostrazione e ad altre attività volte ad agevolare lo sfruttamento dei risultati della ricerca, assicurando la complementarietà con il programma quadro «Competitività e innovazione». Nel valutare le proposte di progetti si terrà debito conto dell’incidenza economica prevista sulle PMI. I finanziamenti saranno erogati attraverso due strumenti: «Ricerca a favore delle PMI» e «Ricerca a favore di associazioni di PMI».
Il primo strumento è destinato principalmente a PMI con livello tecnologico medio-basso, con scarse o inesistenti capacità di ricerca, ma anche a PMI ad alta intensità di ricerca, costrette ad affidare a terzi attività di ricerca per completare le loro capacità di ricerca primarie. Il secondo strumento è destinato ad associazioni di PMI, le quali sono normalmente meglio qualificate a conoscere od indicare i problemi tecnici comuni alle imprese loro aderenti, ad operare per conto di questi ed a promuovere la reale diffusione ed acquisizione dei risultati.
Le azioni di coordinamento e di sostegno a titolo della «Ricerca a favore delle PMI» includeranno il coordinamento dei programmi nazionali/regionali destinati alle PMI, sostenendo le migliori prassi, la diffusione e lo sfruttamento dei risultati, rafforzando l'accesso delle PMI al settimo programma quadro e valutandone l'impatto.
Le azioni potrebbero anche fare riferimento ai programmi nazionali di ricerca in settori che siano complementari alle attività descritte di seguito (15).
Oltre a queste azioni specifiche, si incoraggerà ed agevolerà la partecipazione delle PMI all’intero programma quadro. Nella definizione del contenuto delle aree tematiche del programma «Cooperazione» si è altresì tenuto debitamente conto delle esigenze e del potenziale di ricerca delle PMI. Le attività relative a tali aree tematiche saranno realizzate attraverso progetti di diversa dimensione e portata in funzione del campo e del tema in questione.
Nell’ambito dell’attuazione del programma quadro comunitario di RST, la complementarietà e le sinergie saranno assicurate mediante azioni del programma quadro «Competitività e innovazione», volte ad incoraggiare e favorire la partecipazione delle PMI al programma quadro comunitario di RST.
Attività
È prevista l’attuazione dei due seguenti strumenti specifici per le PMI.
Ricerca a favore delle PMI
Di questo strumento possono avvalersi piccoli gruppi di PMI innovatrici per risolvere problemi tecnologici comuni o complementari. I progetti, relativamente a breve termine, debbono essere imperniati sulle esigenze d'innovazione delle PMI che affidano l’attività di ricerca ad esecutori di RST e debbono denotare un chiaro potenziale di valorizzazione da parte delle PMI interessate.
Ricerca a favore di associazioni di PMI
Di questo strumento possono avvalersi le associazioni di PMI per sviluppare soluzioni tecniche per problemi comuni a un grande numero di PMI in settori industriali o segmenti specifici della filiera, attraverso la ricerca necessaria, ad esempio, a sviluppare norme europee o per conformarvisi, e per rispettare requisiti normativi in settori quali la sanità, la sicurezza e la tutela dell'ambiente. I progetti, che possono durare diversi anni, devono essere promossi da associazioni di PMI, che commissionano attività di ricerca ad esecutori di RST per conto delle imprese aderenti, e devono coinvolgere un certo numero di singole PMI.
Aspetti comuni degli strumenti
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Altre imprese ed utilizzatori finali possono avvalersi di tali strumenti, qualora ciò sia nell’interesse delle PMI o delle associazioni di PMI. |
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Oltre alla ricerca, i progetti dovrebbero comprendere attività volte all’assimilazione e all’effettiva valorizzazione dei risultati della ricerca, quali l’effettuazione di prove, la dimostrazione, formazione, il trasferimento di tecnologia, la gestione delle conoscenze e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Nell'ambito dello strumento «Ricerca a favore di associazioni di PMI», i progetti dovrebbero inoltre comprendere attività volte alla reale diffusione dei risultati della ricerca alle PMI aderenti all’associazione ed eventualmente, oltre tale cerchia. |
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Nell’ambito dei due suddetti strumenti vigono norme speciali in materia di diritti di proprietà e di accesso. |
Si porrà l'accento sul sostegno a progetti di ricerca. Sarà inoltre concesso un sostegno ai programmi nazionali che forniscono strumenti finanziari alle PMI o ad associazioni di PMI, al fine di elaborare proposte di azioni nel quadro dello strumento «Ricerca a favore delle PMI» allo scopo di incoraggiare l'istituzione di nuovi programmi nazionali o l'estensione di quelli esistenti.
3. REGIONI DELLA CONOSCENZA
Obiettivi
Rafforzare il potenziale di ricerca delle regioni europee, incoraggiando e finanziando in particolare lo sviluppo, in tutta l'Europa, di «aggregati di ricerca di portata regionale», che riuniscano università, centri di ricerca, imprese e autorità regionali.
Strategia
Si sta progressivamente diffondendo la consapevolezza dell’importanza del ruolo svolto dalle regioni nell’ambito della ricerca e dello sviluppo a livello europeo. Parallelamente si riscontra che gli investimenti nella R&S incrementano il potere di attrazione delle regioni, accrescendo al contempo la competitività delle imprese locali. Gli aggregati ad alta intensità di R&S sono tra i migliori propulsori di tale attività di investimento, che si traduce direttamente in incremento del vantaggio competitivo locale e con effetti positivi in termini di crescita ed occupazione. L’azione pilota del 2003 «Regioni della conoscenza» (16) ha confermato l’importanza di tali aggregati e l’opportunità di finanziare e promuovere il loro sviluppo.
L’azione considerata permetterà alle regioni europee di potenziare la loro capacità di investire nella RST, massimizzando parallelamente le possibilità di partecipazione proficua dei soggetti interessati ai progetti di ricerca europei ed agevolando la creazione di raggruppamenti regionali a favore dello sviluppo regionale in Europa. Le azioni agevoleranno la creazione di raggruppamenti regionali che contribuiranno allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Migliorando le sinergie tra le politiche di ricerca e le politiche regionali, principalmente attraverso l’elaborazione di strategie regionali di ricerca, che possono essere integrate nella strategia di sviluppo economico degli organi amministrativi regionali, si cercherà di realizzare un intervento più massiccio e mirato dei Fondi strutturali a favore degli investimenti e delle attività di R&S.
Verrà prestata particolare attenzione alla cooperazione tra regioni limitrofe di diversi Stati membri.
Le attività contemplate nella sezione «Regioni della conoscenza» mirano a favorire la definizione e l’attuazione di politiche e strategie ottimali per lo sviluppo di aggregati di R&S. Tali attività miglioreranno in particolare la rilevanza e l'efficacia delle strategie di ricerca regionali, attraverso lo scambio di conoscenze, favoriranno e intensificheranno la cooperazione tra aggregati, contribuiranno a consolidare lo sviluppo duraturo degli aggregati di R&S esistenti, favorendo altresì terreni propizi alla creazione di nuovi aggregati, in particolare nelle regioni della conoscenza emergenti. Si sosterranno in particolare i progetti elaborati sulla base della domanda ed orientati alla soluzione di problemi di aree o settori tecnologici specifici (17).
Le suddette azioni sono destinate a tutte le regioni, comprese quelle inquadrate nell’obiettivo di convergenza (18).
Attività
In genere, i progetti dovrebbero coinvolgere le autorità regionali, le agenzie di sviluppo regionali, le università, i centri di ricerca e l’industria, nonché eventualmente le strutture per il trasferimento di tecnologie, le organizzazioni finanziarie o della società civile. I progetti condotti nell’ambito delle «Regioni della conoscenza» comprenderanno le attività qui di seguito elencate.
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Analisi, sviluppo e attuazione dei piani di ricerca degli aggregati regionali o transfrontalieri e loro cooperazione. In questo ambito rientrano l’analisi e l’elaborazione di piani esecutivi incentrati sulle capacità e le priorità della R&S. I progetti si avvarranno di tecniche di previsione, metodi di comparazione od altro, per dimostrare i benefici attesi, quali il rafforzamento dei legami tra gli aggregati e gli interessati, l’ottimizzazione della partecipazione a progetti di ricerca europei e l’incremento delle ricadute sullo sviluppo regionale. Essi potrebbero inoltre costituire una preparazione alle azioni pilota interregionali. Queste attività mirano in particolare a promuovere una maggiore complementarietà tra i fondi regionali comunitari e gli altri fondi comunitari e nazionali. |
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«Tutorato», da parte delle regioni altamente sviluppate, delle regioni con un profilo di ricerca meno sviluppato, improntato alla costituzione di aggregati orientati alla R&S. Nell’ambito di consorzi regionali transnazionali saranno mobilitati e riuniti gli attori della ricerca nelle università, nell’industria e nel settore pubblico, per trovare soluzioni di «orientamento» con la partecipazione delle regioni tecnologicamente meno sviluppate, cui tali soluzioni sono destinate. |
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Iniziative per migliorare l’integrazione nel tessuto economico regionale degli attori e delle istituzioni nel campo della ricerca, attraverso la loro interazione a livello di aggregato. Rientrano in questo ambito le attività transnazionali per migliorare i legami sia tra i soggetti interessati alla ricerca e la realtà economica locale, sia tra le attività degli aggregati. Allo scopo di dimostrare i vantaggi dell'integrazione, tali attività potrebbero contribuire all'individuazione delle complementarietà della RST. |
Verranno inoltre sostenute le attività volte a favorire lo scambio sistematico di informazioni, nonché le interazioni tra progetti simili ed eventualmente con azioni (quali ad esempio seminari di analisi e sintesi, tavole rotonde, pubblicazioni) di altri programmi comunitari pertinenti, insistendo in particolare sulla partecipazione dei paesi canditati ed associati nonché degli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 1o maggio 2004.
4. POTENZIALE DI RICERCA
Obiettivo
Stimolare la realizzazione dell’intero potenziale di ricerca dell’Unione allargata, liberando e sviluppando l'eccellenza esistente o emergente nelle regioni inquadrate nell’obiettivo di convergenza dell'UE e delle regioni più periferiche, e contribuire a potenziare le capacità dei ricercatori di tali regioni di partecipare proficuamente alle attività di ricerca condotte a livello comunitario.
Strategia
Per favorire la realizzazione dell’intero potenziale di ricerca dell’Unione allargata, si cercherà di mobilitare il potenziale di gruppi di ricerca mediante un'azione specifica, finalizzata particolarmente ai gruppi di ricerca delle regioni che rientrano nell’obiettivo di convergenza e delle regioni più periferiche dell’Unione europea, che attualmente non sfruttano appieno le loro possibilità o che necessitano di nuove conoscenze e sostegno per mettere a frutto il loro potenziale. Le azioni si dovrebbero basare in gran parte su misure realizzate in passato, quali i centri europei di eccellenza, negli ex paesi in via di adesione ed ex paesi candidati nell’ambito del quinto programma quadro, e le borse di ospitalità Marie Curie per il trasferimento tecnologico. Le attività condotte integreranno altresì gli sforzi condotti dal Fondo sociale europeo nell’ambito della nuova politica di coesione (2007-2013), orientati allo sviluppo del potenziale umano di ricerca a livello nazionale nelle aree ammesse a fruire del suo contributo.
Grazie all’accento posto sul rafforzamento e l’ampliamento dei rapporti di cooperazione di tali gruppi di ricerca con centri di ricerca in altri Stati membri dell'UE o paesi associati, le attività contribuiranno in modo sostanziale alla mobilitazione ed allo sviluppo a lungo termine del potenziale dei gruppi interessati. Con una migliore pubblicità ed il riconoscimento internazionale delle potenzialità di leadership e della qualità degli scienziati che li compongono, questi gruppi di ricerca acquisteranno maggiore visibilità e ciò favorirà la loro partecipazione allo Spazio europeo della ricerca.
Attività
L’azione privilegerà in particolare le collaborazioni strategiche, compresi i gemellaggi, tra gruppi di ricerca del settore sia pubblico sia privato, delle regioni ammesse a fruire delle misure di convergenza o delle regioni più periferiche dell’UE (scelte sulla base della qualità e dell’elevato potenziale) e gruppi di ricerca di chiara fama di altre parti dell’Europa. Particolare risalto sarà dato alle ricadute a lungo termine della collaborazione, sia a livello dell’Unione sia a livello regionale. Nell’ottica della piena realizzazione del potenziale (ovvero il rafforzamento delle conoscenze, lo sviluppo di ulteriori competenze, ivi compresa la gestione della ricerca o l’acquisto di visibilità) dei gruppi interessati, l'azione prevede altresì il sostegno a selezionati gruppi di ricerca delle regioni ammesse, nell'ambito di programmi di ricerca sviluppati nel quadro di partenariati strategici per:
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lo scambio di know-how ed esperienze, attraverso il distacco transnazionale reciproco di personale scientifico di ricerca tra i centri selezionati delle regioni sopraindicate ed una o più organizzazioni partner in un altro Stato membro dell'UE o paese associato, con meccanismi automatici di reintegro obbligatorio nell'organismo d'origine del personale distaccato proveniente dai centri selezionati nelle suddette regioni, |
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l’assunzione, da parte dei centri selezionati di eccellenza esistenti o emergenti, di ricercatori esperti esterni (incoming), ivi compresi manager, per la partecipazione al trasferimento tecnologico e/o alla formazione di ricercatori, strumento altresì ideato specificamente per incentivare il ritorno di ricercatori emigrati all’estero, |
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l’acquisizione e lo sviluppo di talune apparecchiature di ricerca per i centri selezionati e lo sviluppo di un ambiente materiale per i centri selezionati di eccellenza esistenti o emergenti a sostegno dei programmi di ricerca sviluppati nell'ambito del partenariato strategico, |
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l’organizzazione di seminari e conferenze per favorire il trasferimento di conoscenze, a livello regionale, nazionale ed internazionale, con la partecipazione sia del personale di ricerca dei centri selezionati sia di ricercatori invitati di altri paesi, nell’ambito dello sviluppo della capacità di formazione e della reputazione internazionale dei suddetti centri, la partecipazione a conferenze internazionali o iniziative di formazione a breve termine, a titolo del programma, da parte del personale di ricerca dei centri selezionati, al fine dello scambio di conoscenze, l’instaurazione di contatti e l’immersione in un ambiente più internazionale, |
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attività di diffusione e promozionali, per dare una maggiore visibilità ai centri selezionati ed alle loro attività. |
Al di là delle misure di sostegno sopra descritte, l’azione offrirà strumenti di valutazione, che consentano ai centri di ricerca delle regioni ammesse, indipendentemente dal fatto che questi richiedano o meno un finanziamento, di ottenere la valutazione da parte di autorevoli esperti internazionali indipendenti, designati dalla Commissione, del livello qualitativo generale della loro ricerca e delle loro infrastrutture.
5. SCIENZA E SOCIETÀ
Obiettivo
Allo scopo di costruire una società europea della conoscenza aperta, efficace e democratica, l’obiettivo è incentivare l’integrazione armoniosa della ricerca scientifica e tecnologica e le relative politiche in materia di ricerca nel tessuto sociale europeo, incoraggiando la riflessione e il dibattito su scala europea sul tema della scienza e della tecnologia, nonché il loro rapporto con l'intero spettro della società e della cultura.
Strategia
La sezione «Scienza e società» amplia in misura notevole e prolunga l’attività pilota avviata nell’ambito del sesto programma quadro, riflettendo le maggiori ambizioni della politica di ricerca europea.
Lo sviluppo delle società europee dipende in grande misura dalla loro capacità di creare, sfruttare e diffondere conoscenze e, grazie ad esse, di rinnovarsi costantemente. In questa ottica, la ricerca scientifica, quale parte del «triangolo della conoscenza» (istruzione, ricerca e innovazione), svolge un ruolo fondamentale e dovrebbe continuare a fungere da propulsore della crescita, del benessere e dello sviluppo sostenibile.
A tal fine, è assolutamente necessario instaurare un clima sociale e culturale propizio alla realizzazione di attività di ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre pertanto che si tenga conto delle legittime preoccupazioni ed esigenze della società, nel contesto di un più ampio dibattito democratico, con un’opinione pubblica più impegnata ed informata, nonché di un migliore quadro per scelte collettive su problematiche scientifiche e la possibilità per le organizzazioni della società civile di esternalizzare la ricerca in funzione dei loro interessi. Si dovrebbe inoltre instaurare un clima favorevole alla scelta di professioni scientifiche, ad un nuovo slancio negli investimenti per la ricerca ed alla successiva diffusione di conoscenze, tutti elementi su cui poggia la strategia di Lisbona. Quest'attività sarà inoltre intesa alla piena integrazione delle donne nel mondo scientifico.
Questa sezione del programma «Capacità» si concentrerà quindi sulla realizzazione di una serie di condizioni, grazie alle quali l'ambiente favorevole all’attività di ricerca, di cui sopra, diventi una realtà diffusa in Europa e non più un’eccezione.
Occorre anzitutto occuparsi del pericolo di una spaccatura all’interno delle nostre società sul piano scientifico, ossia che si crei un fossato tra chi non ha accesso alle conoscenze necessarie e chi vi può accedere; tra chi non può incidere in alcun modo sulla formulazione della politica di ricerca e chi ha tale possibilità. È da questo che nascono i sentimenti ambivalenti espressi dai cittadini rispetto ai potenziali vantaggi della scienza e la loro reale sottoposizione allo scrutinio da parte della collettività. Da un lato i cittadini non esitano a chiedere un maggiore impegno di ricerca per risolvere i problemi che affliggono attualmente la società (malattie, inquinamento, epidemie, disoccupazione, ecc.) e ad esigere una migliore previsione del loro eventuale impatto futuro. Dall’altro, non celano la loro diffidenza verso taluni usi della scienza ed eventuali interferenze di interessi di parte nei processi decisionali.
L’integrazione spesso insoddisfacente della scienza nella società è da ricondurre ai seguenti fattori:
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insufficiente partecipazione della collettività alla fissazione delle priorità e degli orientamenti della politica scientifica, invece necessaria per consentire un ampio dibattito sugli eventuali rischi ivi connessi e sulle conseguenze, |
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crescenti riserve verso taluni sviluppi scientifici, sentimento di assenza di controllo ed interrogativi circa il rispetto dei valori fondamentali, |
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impressione di isolamento del mondo della scienza dalla realtà quotidiana della vita economica e sociale, |
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dubbi circa l’obiettività dei dati scientifici forniti a chi è investito delle decisioni politiche, |
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insufficiente qualità delle informazioni scientifiche a disposizione del pubblico. |
La strategia scelta è tesa a:
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rendere più aperti e trasparenti i meccanismi di accesso e validazione del sapere su cui si devono fondare delle politiche più solide, |
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fissare punti di riferimento per un impegno di ricerca eticamente valido, che tenga conto dei diritti fondamentali, |
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consentire all’Europa di svolgere un ruolo più attivo a livello mondiale, nel dibattito e nella promozione di valori comuni, delle pari opportunità e del dialogo sociale, |
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colmare il divario che separa quanti hanno un’istruzione scientifica da chi non l’ha, stimolare l’interesse per la cultura scientifica nell’ambiente in cui tutti i cittadini sono a diretto contatto (sollecitando al riguardo le amministrazioni comunali, le regioni, le fondazioni, i centri scientifici, i musei, le organizzazioni della società civile, ecc.), |
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promuovere il dialogo sociale sulla politica di ricerca ed incoraggiare le organizzazioni della società civile ad assumere un ruolo più attivo nelle attività di ricerca, |
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vagliare le modalità di miglioramento della governance del sistema europeo di ricerca e innovazione, |
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creare un’immagine della ricerca e dei ricercatori comprensibile a tutti, in particolare ai giovani, |
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promuovere l'avanzamento delle donne nella carriera scientifica e un miglior utilizzo del loro talento professionale e scientifico per il bene della collettività, |
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rinnovare la comunicazione scientifica, favorendo il ricorso a mezzi moderni più incisivi, aiutando gli scienziati ad operare in stretta collaborazione con i professionisti dei mezzi di comunicazione. |
La sezione «Scienza e società» sarà realizzata mediante:
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azioni e ricerche inerenti alle politiche, finanziate direttamente da questo capitolo del programma, |
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cooperazione, ispirata al metodo aperto di coordinamento, tra Stati membri, per l’individuazione di obiettivi comuni ed il consolidamento delle prassi nazionali, |
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promozione, sostegno e monitoraggio dell'assimilazione delle problematiche trattate nell'ambito della sezione «Scienza e società» e dei loro riflessi su altre parti del programma quadro (19). Il coordinamento globale delle problematiche riguardanti la sezione «Scienza e società», sia nell'ambito del programma quadro sia di altre attività comunitarie in materia (ad esempio quelle relative all'istruzione e alla cultura), sarà assicurato nell'ambito di quest'area tematica. |
Si seguiranno tre linee di azione.
Prima linea di azione: governance più dinamica del rapporto tra scienza e società
Rafforzare e migliorare il sistema scientifico europeo
Considerata l'aspettativa che il sistema scientifico europeo sostenga il nostro potenziale d'innovazione è opportuno che la società abbia una migliore visione dei suoi elementi, della sua economia, delle sue regole e consuetudini. È prevista la trattazione di tre aspetti di ampia rilevanza, puntando l'attenzione sui soggetti coinvolti e la dinamica dello Spazio europeo della ricerca:
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migliorare l'uso in Europa dei pareri e delle consulenze scientifiche nell'elaborazione di politiche (ivi compresa la gestione del rischio), monitorandone l'impatto, e sviluppare strumenti e meccanismi concreti (quali ad esempio reti telematiche), |
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accrescere la fiducia nella comunità scientifica, nonché la sua autoregolazione, |
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promuovere il dibattito sulla diffusione delle informazioni, compreso l'accesso ai risultati e l'avvenire delle pubblicazioni scientifiche, prendendo in considerazione anche misure volte a migliorare l'accesso del pubblico. |
Accrescere l'attività volta a prevedere e chiarire le problematiche politiche, sociali ed etiche
Le aspirazioni e le preoccupazioni della società nonché i principi etici fondamentali devono essere meglio integrati nel processo di ricerca, creando un clima più sicuro e costruttivo per i ricercatori e l'intera società. Entrano in causa tre elementi:
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il maggiore impegno per le problematiche inerenti alla scienza, |
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le condizioni per un dibattito informato sull'etica e la scienza, |
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un maggiore accento sul dibattito in seno alla comunità scientifica relativo agli aspetti sociali della ricerca. |
Migliorare la coscienza della collocazione della scienza e della tecnologia (S&T) nella società
Per affrontare il rapporto tra scienza e società con politiche costruttive, occorre espandere, consolidare e diffondere a livello europeo il sapere accumulato nell'ambito della storia, del patrimonio scientifico e tecnologico (S&T), della sociologia e della filosofia della scienza. A tal fine gli studiosi di queste discipline dovrebbero costituire delle reti per strutturare la ricerca ed i dibattiti, in modo da rivelare il reale contributo della scienza alla costruzione della società e all'identità europea, dando particolare risalto a:
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i legami tra scienza, democrazia e diritto, |
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la ricerca nel campo dell'etica della scienza e della tecnologia, |
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l'influenza reciproca tra scienza e cultura, |
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il ruolo e l'immagine degli scienziati, |
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la comprensione della scienza da parte del pubblico e la promozione del dibattito pubblico. |
Evoluzione del ruolo delle università
L'attività sarà tesa a favorire le opportune riforme per consentire alle università di svolgere la loro funzione di creazione, diffusione e condivisione del sapere, assieme all'industria ed alla collettività (secondo lo spirito delle iniziative comunitarie per la ricerca universitaria). Risalto verrà dato a:
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la definizione delle migliori condizioni generali per una ricerca universitaria più efficiente, |
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le misure volte a promuovere la costituzione di partenariati strutturati con le imprese, tenendo conto delle capacità delle università di gestire la ricerca, |
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la maggiore condivisione delle conoscenze tra le università e la collettività. |
Seconda linea di azione: rafforzamento del potenziale ed estensione degli orizzonti
Genere e ricerca
Conformemente a quanto stabilito negli orientamenti politici del documento di lavoro interno della Commissione, nelle conclusioni del Consiglio (20) ed in altri orientamenti politici comunitari pertinenti, si creerà il contesto per azioni positive, al fine di rafforzare il ruolo delle donne nella ricerca scientifica e di accentuare la dimensione di genere nel campo della ricerca. Questo contesto costituirà lo sfondo per il dibattito politico, il monitoraggio, il coordinamento e il sostegno della ricerca. In tale ambito rientrano:
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il rafforzamento del ruolo delle donne nella ricerca scientifica e negli organi decisionali in ambito scientifico, |
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la dimensione di genere nella ricerca, |
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l'integrazione della dimensione di genere nella politica e nei programmi di ricerca dell'UE. |
Giovani e scienza
Le attività saranno concepite in modo da: promuovere la scelta di carriere in ambito scientifico da parte di persone di ogni estrazione, favorire i legami intergenerazionali ed incrementare il livello generale di alfabetizzazione scientificà. Gli scambi e la cooperazione a livello europeo si concentreranno sui metodi didattici per le scienze, orientati ad un pubblico giovane, sul sostegno (concetti, materiale) agli insegnanti in materie scientifiche, sullo sviluppo di legami tra scuola e vita professionale. È inoltre prevista la possibilità di finanziare manifestazioni di ampia portata europea, che facciano incontrare scienziati autorevoli, in veste di «modelli», e giovani aspiranti scienziati. È prevista la trattazione di attività di ricerca di base, tenendo conto dei contesti sociali e dei valori culturali. Tre sono gli aspetti da sviluppare:
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il sostegno alla didattica scientifica formale ed informale nelle scuole oltre che tramite centri scientifici e musei e altre modalità pertinenti, |
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il rafforzamento dei legami tra l'istruzione scientifica e la carriera scientifica, |
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le azioni di ricerca e coordinamento concernenti i nuovi metodi didattici scientifici. |
Terza linea di azione: comunicazione tra scienza e società
Le attività saranno tese a favorire validi canali di comunicazione nelle due direzioni, che permettano, da un lato, alla collettività e ai decisori di interessarsi alla scienza e, dall’altro, agli scienziati di entrare in contatto con la collettività. La strategia consisterà nel favorire una più stretta collaborazione e lo scambio delle migliori prassi tra gli scienziati e i professionisti dei mezzi di comunicazione, nonché un maggiore coinvolgimento dei gruppi destinatari, ossia i bambini e i giovani, i ricercatori impegnati nella divulgazione e la stampa specializzata. L’impegno si concentrerà su:
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l’offerta in tempo utile di informazioni scientifiche attendibili alla stampa e ad altri mezzi di comunicazione, |
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l’allestimento di iniziative di formazione per avvicinare i mass media e la comunità scientifica, superando le barriere che li separano, |
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la promozione della dimensione europea nell’ambito di manifestazioni rivolte al pubblico, |
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la promozione della scienza con strumenti audiovisivi, attraverso coproduzioni europee e la distribuzione di programmi scientifici, |
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la promozione di una comunicazione transnazionale di eccellenza nel campo della ricerca e della scienza, mediante l’istituzione di premi popolari, |
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la ricerca volta a migliorare gli scambi in materia scientifica in termine di metodi e prodotti, al fine di migliorare la comprensione reciproca tra il mondo scientifico e il più vasto pubblico dei responsabili politici, dei mezzi di comunicazione e della popolazione in generale. |
6. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO COERENTE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI RICERCA
Obiettivo
Accrescere l'efficacia e la coerenza delle politiche nazionali e comunitarie in materia di ricerca e la loro articolazione con altre politiche, migliorando l'impatto della ricerca pubblica e i suoi collegamenti con l'industria e rafforzando il sostegno pubblico e il suo effetto leva sugli investimenti da parte del settore privato.
Strategia
Le attività avviate nell’ambito di questo programma favoriranno lo sviluppo coerente delle politiche di ricerca, completando le attività di coordinamento condotte nel quadro del programma «Cooperazione» ed appoggiando le politiche e le iniziative comunitarie (quali ad esempio iniziative legislative, raccomandazioni e linee direttrici) finalizzate ad incrementare la coerenza e l’impatto delle politiche degli Stati membri.
Queste attività contribuiranno all’attuazione della strategia di Lisbona, segnatamente al conseguimento dell’obiettivo dell’investimento del 3 % nella ricerca, aiutando gli Stati membri e la Comunità a sviluppare delle politiche di ricerca e sviluppo più efficaci, con l’intento di migliorare la ricerca del settore pubblico ed i suoi legami con l’industria e di promuovere gli investimenti privati nella ricerca, rafforzando il sostegno e l'impulso pubblico agli investimenti privati. Ciò richiede un'adattabilità delle politiche di ricerca, la mobilitazione di una più vasta gamma di strumenti, il coordinamento delle iniziative oltre le frontiere nazionali e l'impiego di altre politiche, al fine di creare un contesto favorevole per la ricerca.
Attività
Si seguiranno due linee di azione (21).
Prima linea di azione: monitoraggio e analisi delle politiche del settore pubblico e delle strategie del settore privato in materia di ricerca, compreso il loro impatto
Tale attività è finalizzata a fornire informazioni, elementi di prova ed analisi a sostegno della formulazione, attuazione, valutazione e coordinamento transnazionale delle politiche degli organi ed enti pubblici. Tale attività abbraccia:
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un servizio di informazioni strategiche (Erawatch) per la formulazione di politiche per la ricerca empirica e per favorire la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (SER), che offra una migliore visione della natura, delle componenti e dell’evoluzione delle politiche, delle iniziative e dei sistemi nazionali e regionali di ricerca. Il servizio comprende l’elaborazione periodica di analisi, da un’ottica europea, delle questioni di rilievo per la formulazione di politiche di ricerca, più precisamente: i fattori che determinano l’evoluzione dei sistemi di ricerca e le loro implicazioni per le politiche e le strutture di governance; le problematiche/sfide all’orizzonte e le opzioni strategiche; un inventario a livello europeo dei progressi compiuti dagli Stati membri nella realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell’obiettivo del 3 %, |
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attività di monitoraggio degli investimenti nella ricerca industriale, per fornire una fonte di informazione complementare ed esauriente, che aiuti ad indirizzare la politica del settore pubblico e consenta alle imprese di effettuare analisi comparative delle rispettive strategie di investimento nel campo della R&S, fra l'altro nei settori di interesse fondamentale per l'economia dell'UE. Tale attività comprende la periodica elaborazione di quadri di valutazione per impresa e per settore degli investimenti nella R&S, studi delle tendenze degli investimenti privati nella R&S, analisi dei fattori che incidono sulle decisioni di investimento nella R&S e le prassi aziendali, analisi delle ricadute economiche, nonché valutazione dei risvolti a livello delle politiche, |
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lo sviluppo e l’analisi di indicatori dell’attività di ricerca e dei suoi riflessi sull’economia. Tale attività comprende l’elaborazione e la pubblicazione di dati chiave e quadri di valutazione di portata nazionale e regionale relativi alle scienze ed alla tecnologia, sulla base eventualmente di indicatori statistici ufficiali; l’analisi dei punti di forza e debolezza dei sistemi di R&S degli Stati membri; nonché l’analisi della posizione e delle realizzazioni dell’Unione nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. |
Le suddette attività saranno condotte in collaborazione con il Centro comune di ricerca, nonché attraverso studi e gruppi di esperti.
Seconda linea di azione: coordinamento delle politiche di ricerca
Tale attività è finalizzata a rafforzare, su base volontaria, il coordinamento delle politiche di ricerca mediante:
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azioni volte a sostenere l'attuazione del metodo aperto di coordinamento, e |
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iniziative di cooperazione transnazionale intraprese a livello nazionale o regionale su temi di interesse comune, cui partecipino eventualmente altri soggetti interessati (comprese l’industria, le organizzazioni europee e le organizzazioni della società civile). |
Le attività si incentreranno su questioni di interesse comune connesse alla ricerca e ad altre politiche pertinenti, che dovrebbero essere affrontate per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e il raggiungimento dell’obiettivo di investire il 3 % del PIL dell’Unione europea nella ricerca. Le predette attività serviranno a: favorire lo sviluppo di politiche nazionali e regionali più efficaci attraverso l’apprendimento reciproco e lo scrutinio inter pares; incoraggiare l’attuazione di iniziative comuni o in concertazione tra gruppi di paesi e regioni interessate, in settori aventi una forte dimensione o impatto transnazionale; individuare eventuali tematiche, che richiedono un intervento complementare e sinergico a livello comunitario e nazionale.
Le iniziative intraprese da diversi paesi e regioni possono riguardare attività quali lo scrutinio inter pares delle politiche nazionali e regionali, lo scambio di esperienze e personale, l’elaborazione congiunta di valutazioni e studi d’impatto, nonché lo sviluppo e l’attuazione di iniziative congiunte.
7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Obiettivo
Per diventare competitiva e svolgere un ruolo di primo piano a livello mondiale, la Comunità europea deve sviluppare una politica internazionale vigorosa e coerente nel campo della scienza e della tecnologia. Le azioni internazionali realizzate a titolo dei diversi programmi nell'ambito del settimo programma quadro saranno attuate nel contesto di una strategia globale di cooperazione internazionale.
Tale politica internazionale deve perseguire tre obiettivi interdipendenti:
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favorire la competitività europea mediante partenariati strategici con paesi terzi in settori scientifici prestabiliti, invitando i migliori scienziati dei paesi terzi a lavorare in Europa e a collaborare con l’Europa, |
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agevolare i contatti con i partner dei paesi terzi per favorire un migliore accesso alle ricerche condotte nel mondo, |
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affrontare problemi specifici che affliggono paesi terzi o sono di portata mondiale, sulla base del mutuo beneficio ed interesse. |
Strategia
Al fine di individuare e stabilire i settori prioritari della ricerca di comune interesse con i paesi terzi considerati [«Paesi partner per la cooperazione internazionale» (22) ] per azioni specifiche di cooperazione internazionale nell’ambito del programma specifico «Cooperazione», si intende intensificare il dialogo politico in atto e le reti di partenariato con le varie regioni dei suddetti paesi terzi, da cui attingere per la concretizzazione di tali azioni. Si rafforzerà la coerenza delle attività nazionali relative alla cooperazione scientifica internazionale, sostenendo il coordinamento dei programmi nazionali (degli Stati membri e dei paesi associati) attraverso il coordinamento multilaterale delle politiche e delle attività nazionali di RST. Nell’ambito del programma quadro la cooperazione con i paesi terzi sarà orientata in particolare ai seguenti gruppi di paesi (23):
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paesi candidati (24), |
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paesi partner mediterranei (PPM), paesi dei Balcani occidentali (25) nonché paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale (26) (EECA), |
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paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione alle specifiche necessità di ciascuno dei paesi o delle regioni in questione (27), |
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economie emergenti. |
Le azioni tematiche di cooperazione internazionale sono realizzate nell’ambito del programma specifico «Cooperazione». Le azioni internazionali nel campo del potenziale umano sono condotte nell’ambito del programma specifico «Persone». Le azioni e le misure di sostegno orizzontali vertenti su argomenti che non rientrano in un’area tematica o interdisciplinare specifica contemplata nel programma «Cooperazione» saranno attuate, e potrebbero essere integrate, in un numero limitato di casi, da azioni di cooperazione specifiche di interesse reciproco. Il coordinamento complessivo delle azioni di cooperazione internazionale condotte nell'ambito dei diversi programmi sarà rafforzato allo scopo di assicurare un approccio coerente e di sviluppare sinergie con altri strumenti comunitari [per esempio lo strumento di assistenza preadesione (IPA), lo strumento della politica europea di vicinato, il regolamento America latina-Asia (ALA), i regimi di aiuto allo sviluppo, ecc.]. Tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'INTAS e sulla base dei lavori svolti da questa associazione nell'ambito della cooperazione con i paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, saranno intraprese, nell'ambito del presente programma e dei programmi «Cooperazione» e «Persone», attività che offrono continuità.
La Commissione assicurerà il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale per tutta la durata del programma quadro, compreso il dialogo politico con i paesi e le regioni partner e i consessi internazionali.
Attività
Le principali attività per lo sviluppo di politiche concordate di cooperazione internazionale e scientifica sono le seguenti.
Coordinamento bilaterale a livello regionale della cooperazione in materia di scienza e tecnologia, compresa la fissazione di priorità e la definizione di politiche di cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia
La cooperazione all’interno della Comunità in materia di scienza e tecnologia (S&T) per la fissazione di priorità si fonderà sul dialogo politico globale con i paesi e le regioni partner, tenendo conto della loro realtà socioculturale e delle loro capacità di ricerca. Tale dialogo si svolge su più livelli: nelle sedi di dibattito internazionali (le varie convenzioni dell’ONU), nell’ambito del dialogo bilaterale istituzionalizzato tra regioni (28) [incontri Asia-Europa (ASEM)], America latina, Caraibi ed UE (UE-LAC), partenariati con i paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali; in sede di accordi di cooperazione UE-ACP (paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico) e Stati dell’Europa orientale e dell'Asia centrale (29) nonché in sede di accordi bilaterali e multilaterali ed incontri informali a livello transregionale tra scienziati e altri soggetti della società.
La massima priorità sarà accordata all’intensificazione del dialogo bilaterale tra regioni, al fine di indirizzare e fissare il quadro per la cooperazione scientifica e tecnica internazionale e concordare quali siano le aree di ricerca di interesse comune. Tale dialogo e tale partenariato nel campo scientifico e tecnologico sono lo strumento più efficace per realizzare obiettivi di portata mondiale concordati tra le parti, nel rispetto delle esigenze specifiche regionali e nazionali. Nell’ambito del programma quadro, la cooperazione scientifica e tecnica internazionale sarà quindi disciplinata in modo coerente, attraverso la formulazione integrata di politiche di ricerca, sulla base del suddetto dialogo e dei suddetti accordi di cooperazione (30).
Queste iniziative saranno realizzate attraverso attività specifiche di cooperazione internazionale, che svilupperanno il dialogo biregionale, in stretta consultazione con gli Stati membri, i paesi associati e i paesi partner nella cooperazione internazionale.
La fissazione di priorità e la formulazione delle politiche di cooperazione scientifica e tecnica produrranno un effetto diretto e misurabile sulle altre attività previste per la cooperazione internazionale nel campo della S&T dal programma specifico «Capacità», ossia il miglioramento e lo sviluppo di accordi S&T e di partenariati di cooperazione S&T, nonché favorevoli effetti sinergici sul coordinamento di politiche ed attività nazionali in materia di cooperazione internazionale nel campo della S&T (accordi S&T).
Nell'ambito degli accordi S&T, nel rispetto delle attività prioritarie stabilite, sarà data priorità all’individuazione di nuovi elementi emergenti, la cui realizzazione richieda interventi ed avalli a livello politico.
Inoltre, la partecipazione di scienziati a programmi di ricerca nazionali di paesi terzi permetterà altresì di sfruttare appieno le possibilità degli accordi S&T e consentirà agli scienziati di conoscere i sistemi di ricerca dei paesi terzi, favorendo la conoscenza delle rispettive culture. A tal fine, il programma quadro sovvenzionerà i costi della partecipazione alle attività di ricerca dei programmi nazionali di ricerca dei paesi terzi, da parte di scienziati degli Stati membri e dei paesi associati, qualora ciò sia nel mutuo interesse ed offra vantaggi reciproci. Tale partecipazione sarà realizzata mediante procedure selettive.
I progetti comuni (di notevole entità sotto il profilo dei partenariati, delle competenze e del finanziamento), sviluppati nell’ambito del predetto dialogo e degli accordi di cooperazione scientifica e tecnica, saranno impostati in funzione delle necessità ed avranno un notevole impatto socioeconomico. I progetti saranno finalizzati specificamente alle priorità indicate nell’ambito del dialogo politico a livello regionale sulla cooperazione scientifica e tecnica e saranno oggetto di bandi specifici per regioni o gruppi di paesi partner della cooperazione internazionale. I risultati di questo dialogo serviranno a stabilire le priorità ed i bisogni relativi ad azioni specifiche di cooperazione internazionale per le varie aree tematiche del programma specifico «Cooperazione».
Coordinamento bilaterale per il rafforzamento e lo sviluppo di partenariati S&T
L’attuazione delle priorità individuate sarà perfezionata e concretizzata attraverso l’istituzione di equi partenariati di cooperazione scientifica e tecnica, cui aderisca una pluralità di soggetti interessati (i partner del settore della ricerca, l’industria, le amministrazioni pubbliche e la società civile) per la promozione di capacità e azioni di ricerca. Questo meccanismo si è dimostrato il più atto a mobilitare in modo sinergico le forze dei partner. Tali partenariati richiederanno strategie multidisciplinari per far fronte alle disparate esigenze a livello mondiale, regionale e/o nazionale.
Lo sviluppo di partenariati di cooperazione scientifica e tecnica si baserà sulla leadership biregionale e il coordinamento delle iniziative politiche in settori prioritari prestabiliti. Il funzionamento di questi partenariati sarà assicurato da gruppi direttivi, composti da un numero ristretto di rappresentanti di ciascuna regione, aperti a tutti i partner delle regioni interessate, che terranno conto degli interessi e delle capacità di ricerca dei vari partner. Questi partenariati promuoveranno delle attività di ricerca comuni ed il dialogo politico permanente sull’efficienza e l’efficacia della cooperazione realizzata per determinare le esigenze future.
Sostegno al coordinamento delle politiche e ad attività nazionali degli Stati membri e dei paesi associati nel campo della cooperazione S&T internazionale
Per promuovere/incoraggiare una strategia efficiente della Comunità in materia di cooperazione scientifica internazionale è essenziale che le politiche nazionali siano costantemente coordinate, al fine di realizzare gli impegni assunti nell’ambito del dialogo biregionale e bilaterale per la cooperazione scientifica e tecnica.
Tale coordinamento aumenterà l’efficienza e l'impatto delle iniziative bilaterali di cooperazione scientifica e tecnica avviate in collaborazione tra gli Stati membri e i paesi partner nella cooperazione internazionale, favorendo delle sinergie positive. Il coordinamento rafforzerà altresì le complementarietà tra le attività di cooperazione scientifica e tecnica condotte dalla Comunità e dagli Stati membri.
La misura promuoverà inoltre l’attuazione di una «visione comune», favorendo strategie programmatiche innovatrici e l’instaurazione di legami di collaborazione più stretti, tra gli Stati membri e con gli Stati membri, per lo sviluppo e la realizzazione di una cooperazione coerente a livello comunitario nell’ambito della scienza e della tecnologia.
ALLEGATO II
RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA (in Milioni di EUR)
Infrastrutture di ricerca (31) |
1 715 |
Ricerca a favore delle piccole e medie imprese (PMI) |
1 336 |
Regioni della conoscenza |
126 |
Potenziale di ricerca |
340 |
Scienza nella società |
330 |
Sviluppo coerente delle politiche di ricerca |
70 |
Attività di cooperazione internazionale |
180 |
Totale |
4 097 |
ALLEGATO III
MECCANISMO DI FINANZIAMENTO CON RIPARTIZIONE DEL RISCHIO
Come indicato nell'allegato II, la Comunità fornirà un contributo (azione di coordinamento e sostegno) alla Banca europea per gli investimenti (BEI), la quale sarà partner nella ripartizione del rischio ai fini del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio. Tale meccanismo, che sarà cofinanziato dalla Comunità e dalla BEI, mira a stimolare in tutta Europa gli investimenti del settore privato in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST) e di innovazione.
Il contributo della Comunità aumenterà la capacità della Banca di gestire il rischio, in modo da permettere di: i) incrementare il volume delle operazioni di prestito e di garanzia della BEI per le attività con un certo livello di rischio; ii) finanziare azioni europee di RST più rischiose, la cui attuazione risulterebbe impossibile senza il sostegno comunitario, contribuendo così a colmare le carenze del mercato. Lo scopo sarà quello di:
— |
apportare valore aggiunto nei settori in cui il mercato non è in grado di fornire i fondi necessari, |
— |
fungere da catalizzatore per moltiplicare l'investimento privato. |
Il contributo comunitario sarà assegnato al meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio secondo le disposizioni dell'allegato II.
La BEI presterà fondi raccolti sui mercati finanziari internazionali e fornirà garanzie ai suoi partner nel finanziamento seguendo le usuali procedure, disposizioni e regolamenti.
Il contributo sarà elargito in base al principio «primo arrivato/primo servito» sotto forma di accantonamenti e allocazione di capitale nella Banca, a copertura parziale dei rischi connessi alle operazioni della BEI a sostegno delle azioni europee di RST ammesse a fruire di finanziamenti.
In base a una propria analisi finanziaria, la BEI valuterà il livello dei rischi finanziari e stabilirà l'entità dell'accantonamento e dell'allocazione di capitale.
La valutazione e la classificazione del rischio, e le conseguenti decisioni circa la costituzione di accantonamenti e l'allocazione di capitale, si atterranno alla prassi consueta seguita dalla Banca nell'ambito del meccanismo di finanziamento strutturato, prassi approvata e controllata dai soci e via via aggiornata e modificata. Essa non risulterà modificata in ragione del contributo della Comunità.
Il rischio per il bilancio comunitario è limitato agli importi pagati o impegnati per il pagamento. Non vi sarà alcuna obbligazione eventuale per il bilancio comunitario, dato che la BEI si assumerà i rischi residui.
Il contributo comunitario sarà versato annualmente in base a un piano pluriennale e in funzione dell'evoluzione della domanda. L'importo annuo sarà fissato nel programma di lavoro, sulla scorta della relazione d'attività e delle previsioni presentate dalla BEI.
L'accordo che, in stretta consultazione con gli Stati membri, verrà stipulato con la BEI fisserà le modalità e le condizioni per la destinazione dei fondi della Comunità ad accantonamenti ed allocazione di capitale. Esso comprenderà le modalità e condizioni concernenti gli elementi seguenti.
— |
L'ammissibilità delle azioni comunitarie di RST. Come regola generale, lo sviluppo di infrastrutture di ricerca finanziato dalla Comunità a titolo di questo programma specifico è automaticamente ammesso alla fruizione del meccanismo. Anche le persone giuridiche stabilite in paesi terzi che non sono paesi associati sono ammesse alla fruizione del meccanismo, purché partecipino ad azioni indirette del settimo programma quadro e purché i relativi costi siano ammissibili al finanziamento comunitario. Possono eventualmente essere prese in considerazione altre infrastrutture di ricerca d'interesse europeo. Il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio sarà accessibile in tutti gli Stati membri e paesi associati, affinché in tutti gli Stati membri tutte le persone giuridiche, a prescindere dalle dimensioni (tra cui le PMI e gli organismi di ricerca, università comprese), possano beneficiarne per il finanziamento delle loro attività nell'ambito delle azioni ammissibili. Le attività d'innovazione di carattere commerciale sono ammesse a fruire del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio soltanto mediante il ricorso al contributo proprio della BEI. |
— |
Conformemente al regolamento che stabilisce le regole di partecipazione, adottato a norma dell'articolo 167 del trattato, l'accordo stabilirà anche le procedure con cui la Comunità potrà, in casi debitamente motivati, obiettare a che la BEI ricorra al contributo comunitario. |
— |
Le norme per la determinazione della quota di rischio finanziario coperto dal contributo della Comunità e la soglia di rischio oltre la quale la BEI può ricorrere a detto contributo e per la ripartizione dell'introito corrispondente. Il livello del contributo comunitario per ciascuna operazione dipenderà dalla valutazione dei rischi finanziari effettuata dalla BEI. Il livello totale dell'accantonamento e dell'allocazione dei capitali per la maggior parte delle operazioni del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio dovrebbe situarsi tra il 15 % e il 25 % del valore nominale di tali operazioni. In nessun caso il livello dell'accantonamento totale e l'ammontare dell'allocazione di capitali del contributo comunitario supereranno il 50 % del valore nominale del prestito o della garanzia. Vi sarà una ripartizione del rischio nell'ambito di ciascuna operazione. |
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Le modalità per l'esercizio da parte della Comunità del controllo sulle operazioni di prestito e garanzia della BEI connesse al contributo comunitario, comprese le operazioni tramite i partner della BEI nel finanziamento. |
La BEI può usare il contributo comunitario soltanto per le operazioni approvate fra la data di entrata in vigore di questo programma specifico e il 31 dicembre 2013.
Gli interessi e introiti generati dal contributo comunitario durante questo periodo saranno comunicati ogni anno dalla BEI alla Commissione, che ne informerà il Parlamento europeo e il Consiglio. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, essi saranno considerati entrate destinate al meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio e iscritti in bilancio.
In sede di adozione del programma di lavoro, la Commissione può decidere di riassegnare, ai fini di qualsiasi altra azione indiretta della sezione «Infrastrutture di ricerca» di questo programma specifico, eventuali importi non utilizzati dal meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio e, pertanto, recuperati dalla BEI, in seguito alla valutazione intermedia di cui all'allegato II del programma quadro. La valutazione intermedia comporterà una valutazione esterna dell'impatto del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio.
La Commissione terrà sotto stretto controllo l'uso effettivo del contributo comunitario, comprese valutazioni ex post degli elementi positivi dell'azione, e riferirà regolarmente al comitato del programma. Inoltre, la Commissione includerà le principali conclusioni tratte al riguardo nella relazione annuale sulle attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico, che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 173 del trattato.
ALLEGATO IV
REALIZZAZIONE COMUNE DEI PROGRAMMI DI RICERCA NON COMUNITARI
Nei paragrafi che seguono si riporta, a titolo indicativo, un'iniziativa per la realizzazione comune di programmi di ricerca nazionali, che potrebbe essere oggetto di una decisione distinta sulla base dell'articolo 169 del trattato. Nel corso della realizzazione del settimo programma quadro potranno essere definite e proposte ulteriori iniziative.
Qualora tale decisione fosse presa, si istituirebbe una struttura specifica di esecuzione, nonché una struttura organizzativa e gli opportuni organi di governance necessari per la realizzazione dell'azione. Come stabilito nell'allegato II, la Comunità potrebbe finanziare l'iniziativa nei limiti dell'importo di cui all'allegato II e partecipare attivamente alla sua realizzazione, mediante gli strumenti più appropriati.
Iniziativa ex articolo 169 del trattato nel campo delle PMI che effettuano attività di ricerca
Tale iniziativa mira a lanciare ed attuare un programma comune di R&S a favore delle PMI che effettuano attività di ricerca, con l'intento di potenziare la loro capacità di ricerca ed innovazione. Forte dell'esperienza acquisita nell'ambito di Eureka, l'iniziativa stimolerà e finanzierà progetti transnazionali di ricerca e sviluppo guidati da tali PMI. Questa iniziativa va a completare le altre azioni destinate alle PMI, attuate nell'ambito del settimo programma quadro.
La Comunità finanzierà l'iniziativa e parteciperà alla sua realizzazione avvalendosi degli strumenti ad essa più appropriati.
ALLEGATO V
INFORMAZIONI CHE LA COMMISSIONE È TENUTA A FORNIRE A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4
1. |
Informazioni sulle azioni, che consentano di monitorare ciascuna proposta, in tutto l'arco di questa, riguardanti in particolare:
|
2. |
Informazioni sui risultati di ciascun invito a presentare proposte e sull’esecuzione delle azioni, riguardanti in particolare:
|
3. |
Informazioni sull'esecuzione del programma, incluse le informazioni pertinenti a livello di programma quadro, programma specifico e singola attività. |
Tali informazioni (in particolare sulle proposte, la loro valutazione e le convenzioni di sovvenzione) dovrebbero essere fornite in un formato uniforme e strutturato, che possa essere letto e trattato elettronicamente, accessibile attraverso un sistema di informazioni e di segnalazione basato sulla TI che consenta un'analisi agevole dei dati.
(1) Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 10.
(3) GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
(4) GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.
(5) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2005 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3)
(6) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(7) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(8) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(10) GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.
(11) La ricerca relativa alla cura del cancro delle gonadi può beneficiare di finanziamenti.
(12) Per facilitare l'esecuzione del programma, per ciascuna riunione del comitato del programma stabilito nell'ordine del giorno, la Commissione rimborsa, conformemente a quanto da essa stabilito, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.
(13) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).
(14) Anche indicate dall'ESFRI.
(15) Ciò potrebbe comprendere l'eventuale attuazione congiunta di programmi mirati a PMI che effettuano attività di ricerca, acquisita nell'ambito di Eureka.
(16) Un’azione pilota denominata «Regioni della conoscenza» è stata inserita nel bilancio comunitario per l’esercizio 2003 su iniziativa del Parlamento europeo. A questa esperienza è seguito un altro invito a presentare proposte nel quadro del sesto programma quadro comunitario per la RST (2004) nell'ambito del programma «Politiche di sviluppo coerenti».
(17) Questo non preclude la possibilità di abbinare diversi settori tecnologici qualora ciò sia opportuno.
(18) Le regioni inquadrate nell’obiettivo di convergenza sono quelle indicate all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25; rettifica nella GU L 239 dell’1.9.2006, pag. 248). Tra queste rientrano le regioni ammesse a fruire delle disposizioni previste per l'obiettivo di «convergenza», le regioni ammesse a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo di coesione, nonché le regioni più periferiche.
(19) Compreso il vaglio sotto il profilo etico delle procedure utilizzati per proposte riguardanti questioni delicate nell'ambito del programma specifico «Cooperazione».
(20) «Le donne e la scienza: Eccellenza ed innovazione — Uguaglianza tra uomini e donne nella scienza», SEC(2005) 370; conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005.
(21) Le attività inerenti al rafforzamento ed al miglioramento del sistema scientifico europeo, quali la consulenza e le competenze in campo scientifico, che contribuiscono a una «migliore regolazione», rientrano nella sezione dedicata alla scienza e alla società del presente programma specifico.
(22) Si rinvia alle norme di partecipazione.
(23) Attualmente 9 paesi partner mediterranei e 6 paesi dell'Europa orientale e dell'Asia centrale partecipano alla politica europea di vicinato.
(24) Diversi dai paesi associati candidati.
(25) Diversi dai paesi associati potenziali candidati.
(26) Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakstan, Repubblica del Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan.
(27) Tenendo presente che l'America latina comprende sia paesi in via di sviluppo sia economie emergenti.
(28) In questo contesto per dialogo bilaterale a livello regionale s’intende il dialogo tra gli Stati membri, la Comunità e i paesi terzi interessati.
(29) A cui potrebbero partecipare anche il Centro internazionale di scienza e tecnologia (CIST) ed il Centro per la scienza e la tecnologia dell’Ucraina (STCU).
(30) Considerati gli interessi della Comunità, si sono conclusi accordi con tutti i più importanti partner industrializzati o dei paesi emergenti, nonché con la quasi totalità dei paesi inclusi nella politica europea di vicinato.
(31) Compreso un importo fino a 200 milioni di EUR alla Banca europea per gli investimenti per il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio, di cui all'allegato III. Un importo dell'ordine di 100 milioni di EUR sarà impegnato per quote annue per il periodo 2007-2010.