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Document 32006D0973R(01)

    Rettifica della decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , concernente il programma specifico Persone che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ( GU L 400 del 30.12.2006 )

    GU L 54 del 22.2.2007, p. 91–100 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/973/corrigendum/2007-02-22/oj

    22.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 54/91


    Rettifica della decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

    La decisione 2006/973/CE va letta come segue:

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2006

    concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/973/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità dell’articolo 166, paragrafo 3, del trattato, la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro delle Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (3) (di seguito «il programma quadro»), viene attuata mediante programmi specifici, che ne precisano le modalità di esecuzione, ne fissano la durata e stabiliscono i mezzi ritenuti necessari.

    (2)

    Il programma quadro è articolato in quattro tipi di attività: la cooperazione transnazionale su temi definiti a livello politico («Cooperazione»), la ricerca realizzata su iniziativa della comunità dei ricercatori («Idee»), il sostegno alla formazione e allo sviluppo di carriera dei singoli ricercatori («Persone») e il sostegno alle capacità di ricerca («Capacità»). Le attività indirette facenti capo al programma specifico «Persone» dovrebbero essere realizzate nell’ambito del presente programma specifico.

    (3)

    Al presente programma specifico si dovrebbero applicare le regole relative alla partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca, vigenti per il programma quadro (di seguito «regole di partecipazione e diffusione»).

    (4)

    Il programma quadro dovrebbe integrare le attività svolte negli Stati membri e altre azioni comunitarie necessarie per l’impegno strategico complessivo ai fini del conseguimento degli obiettivi di Lisbona, parallelamente, in particolare, alle azioni concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, l’istruzione, la formazione, la cultura, la competitività e l’innovazione, l’industria, la sanità, la tutela dei consumatori, l’occupazione, l’energia, i trasporti e l’ambiente.

    (5)

    Le attività d’innovazione e quelle connesse alle PMI, finanziate nell’ambito di questo programma quadro, dovrebbero essere complementari a quelle svolte nell’ambito del programma quadro «Competitività e innovazione», che contribuiranno a colmare il divario tra ricerca e innovazione e a promuovere tutte le forme di innovazione.

    (6)

    La realizzazione del programma quadro può comportare l’istituzione di programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri, la partecipazione della Comunità a programmi avviati da più Stati membri o la creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi degli articoli 168, 169 e 171 del trattato.

    (7)

    La dimensione internazionale è un elemento fondamentale delle risorse umane impegnate nelle attività di ricerca e sviluppo in Europa. Come stabilito all’articolo 170 del trattato, al presente programma specifico possono partecipare i paesi che hanno sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, mentre ai progetti possono partecipare, sulla base del reciproco vantaggio, soggetti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali per la cooperazione scientifica. Inoltre, a tutte le azioni, nonché alle azioni mirate condotte nell’ambito del presente programma specifico possono partecipare singoli ricercatori di paesi terzi.

    (8)

    Le attività di ricerca condotte nell’ambito del presente programma dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

    (9)

    La realizzazione del programma quadro dovrebbe contribuire a promuovere lo sviluppo sostenibile.

    (10)

    Occorre garantire la sana gestione finanziaria del programma quadro, un’esecuzione più efficiente e semplice possibile, assicurando nel contempo la certezza del diritto e l’accessibilità del programma per tutti i partecipanti, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (5) recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, comprese le eventuali modifiche future.

    (11)

    È opportuno adottare misure — proporzionate agli interessi finanziari delle Comunità europee — per controllare sia l’efficacia del sostegno finanziario fornito che l’efficacia dell’utilizzazione di detti fondi allo scopo di prevenire le irregolarità e le frodi, nonché intraprendere i passi necessari ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o utilizzati in modo improprio, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7) , e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

    (12)

    Le misure adottate ai fini dell’esecuzione della presente decisione sono essenzialmente misure di gestione, e dovrebbero quindi essere adottate secondo la procedura di gestione prevista all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9). D’altro canto, la ricerca che comporta l’uso di embrioni umani e di cellule staminali dell’embrione umano solleva questioni etiche specifiche, come descritto all’articolo 4; quindi, le misure di finanziamento di siffatti progetti dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione prevista all’articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

    (13)

    In fase di esecuzione del presente programma occorre considerare con particolare attenzione l’integrazione della dimensione di genere, nonché altri aspetti quali le condizioni di lavoro, la trasparenza delle procedure di assunzione e le prospettive di carriera dei ricercatori assunti per progetti e programmi finanziati nell’ambito delle azioni previste dal presente programma, che dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l’assunzione di ricercatori (10), sempre nel rispetto del suo carattere facoltativo.

    (14)

    Il presente programma è volto a creare un vero e proprio mercato europeo del lavoro per i ricercatori quale approfondimento e attuazione della strategia integrata per le risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa, sulla base della «Strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca» (11) e del documento «I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere» (12), e tiene conto altresì delle conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005 sulle risorse umane nella R&S.

    (15)

    Il programma «Persone» è volto ad aumentare, sia in termini qualitativi che quantitativi, il potenziale umano nel settore della ricerca e sviluppo in Europa, riconoscendo tra l’altro la professione del ricercatore al fine di mantenere l’eccellenza nella ricerca di base e lo sviluppo organico della ricerca tecnologica, e incoraggiando la mobilità dei ricercatori europei da, verso e in tutta l’Europa. Inoltre, ciò dovrebbe contribuire a prevedere le giuste condizioni al fine di attrarre i migliori ricercatori stranieri per svolgere attività di ricerca in Europa,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è adottato il programma specifico «Persone» concernente le attività comunitarie nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, ivi comprese le attività di dimostrazione, di seguito il «programma specifico».

    Articolo 2

    Il programma specifico sostiene le attività attinenti al programma «Persone», incoraggiando gli individui a intraprendere la carriera di ricercatore, rafforzando, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano nel campo della ricerca e della tecnologia in Europa, anche per quanto riguarda il potenziale delle donne. Le attività a favore della formazione e dello sviluppo delle prospettive di carriera dei ricercatori, le cosiddette «Azioni Marie Curie», sono incentrate sugli aspetti fondamentali quali le capacità e lo sviluppo di carriera, nonché il rafforzamento dei rapporti con i sistemi nazionali.

    Gli obiettivi e le linee di indirizzo di tali attività sono definiti nell’allegato.

    Articolo 3

    L’importo ritenuto necessario per l’esecuzione del programma specifico è di 4 750 milioni di EUR, di cui una quota inferiore al 6 % è destinata alle spese amministrative della Commissione.

    Articolo 4

    1.   Tutte le attività di ricerca svolte nell’ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

    2.   Nell’ambito del presente programma non sono finanziati i seguenti settori di ricerca:

    attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi,

    attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere tali modifiche ereditarie (13),

    attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani unicamente a fini di ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

    3.   Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali umane, sia allo stato adulto che embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica che del contesto giuridico esistente nello Stato membro o negli Stati membri interessati.

    Un’eventuale richiesta di finanziamento di ricerche sulle cellule staminali dell’embrione umano comprende, ove appropriato, i particolari delle misure da adottare in materia di licenze e di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, nonché i particolari concernenti le autorizzazioni etiche che saranno concesse.

    Per quanto concerne la derivazione di cellule staminali dell’embrione umano, le istituzioni, gli organismi e i ricercatori sono soggetti a un regime rigoroso in materia di licenze e di controllo, conformemente al quadro giuridico dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

    4.   I campi di ricerca di cui sopra sono riesaminati per la seconda fase del presente programma (2010-2013), alla luce del progresso scientifico.

    Articolo 5

    1.   Il programma specifico è eseguito tramite i meccanismi di finanziamento che figurano nell’allegato III del programma quadro.

    2.   Le regole di partecipazione e diffusione si applicano al presente programma specifico.

    Articolo 6

    1.   Ai fini dell’esecuzione del programma specifico, la Commissione elabora un programma di lavoro che definisce con maggiore dettaglio gli obiettivi e le attività indicate in allegato, il meccanismo di finanziamento da utilizzare per le azioni oggetto di inviti a presentare proposte, nonché il relativo calendario di esecuzione.

    2.   Il programma di lavoro tiene conto delle pertinenti attività di ricerca, di formazione per la ricerca e di sviluppo di carriera svolte dagli Stati membri, dai paesi associati e dalle organizzazioni europee ed internazionali e del conseguimento del valore aggiunto europeo nonché dell’impatto sulla competitività industriale e della rilevanza per altre politiche comunitarie. Il programma di lavoro è opportunamente aggiornato.

    3.   Le proposte di azioni indirette nell’ambito dei regimi di finanziamento sono valutate e i progetti sono selezionati sulla base dei criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), delle regole di partecipazione e diffusione.

    4.   Il programma di lavoro può individuare:

    a)

    le organizzazioni che percepiscono finanziamenti sotto forma di una quota di adesione;

    b)

    azioni di sostegno per le attività condotte da determinati soggetti giuridici.

    Articolo 7

    1.   La Commissione è responsabile dell’esecuzione del programma specifico.

    2.   Per l’adozione delle seguenti misure si applica la procedura di gestione stabilita all’articolo 8, paragrafo 2:

    a)

    il programma di lavoro di cui all’articolo 6, compresi i regimi di finanziamento da utilizzare, il contenuto degli inviti a presentare proposte nonché i criteri di valutazione e di selezione da applicare;

    b)

    l’approvazione del finanziamento delle attività di cui all’articolo 2, qualora l’importo stimato del contributo comunitario a titolo del presente programma sia pari o superiore a 0,6 milioni di EUR;

    c)

    l’elaborazione dei parametri di valutazione di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del programma quadro.

    3.   Per l’approvazione del finanziamento di attività che comportano l’impiego di embrioni umani e di cellule staminali dell’embrione umano si applica la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

    Articolo 8

    1.   La Commissione è assistita da un comitato.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo previsto all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo previsto all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

    4.   La Commissione riferisce periodicamente al comitato in merito ai progressi complessivi compiuti nell’esecuzione del programma specifico e lo informa tempestivamente di tutte le azioni di RST proposte o finanziate nell’ambito del presente programma, come precisato all’allegato II.

    5.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    Articolo 9

    La Commissione predispone il monitoraggio, la valutazione e il riesame indipendenti, di cui all’articolo 7 del programma quadro, delle attività svolte nei settori coperti dal programma specifico.

    Articolo 10

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. KORKEAOJA

    ALLEGATO I

    OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, GRANDI LINEE DELLE AREE TEMATICHE DELLE ATTIVITÀ

    Introduzione

    Nel campo scientifico e tecnologico la quantità e qualità delle risorse umane rappresentano dei vantaggi concorrenziali determinanti. L’obiettivo strategico globale del presente programma è di rendere l’Europa più attraente per i ricercatori, quale premessa per il potenziamento della capacità e dell’efficienza dell’Europa nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, nonché per il consolidamento e l’ulteriore sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Tale obiettivo sarà realizzato mediante un considerevole impegno volto a conferire organicità — a livello europeo — all’organizzazione, all’esecuzione e alla qualità della formazione per la ricerca, allo sviluppo attivo del percorso professionale dei ricercatori, allo scambio di conoscenze tra i settori e gli organismi di ricerca realizzato attraverso i ricercatori, a un più stretto partenariato tra l’industria e l’università, nonché alla forte partecipazione delle donne e dei ricercatori all’inizio della carriera nella ricerca e nello sviluppo.

    Il programma sarà realizzato mediante investimenti sistematici nel capitale umano, principalmente attraverso un pacchetto coerente di «Azioni Marie Curie», con particolare riferimento al valore aggiunto europeo che esse generano come effetto strutturante sullo Spazio europeo della ricerca. Consolidando l’esperienza maturata con le «Azioni Marie Curie» nell’ambito dei precedenti programmi quadro, queste azioni sono volte a sviluppare le capacità e le competenze dei ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, dalla formazione iniziale per la ricerca, rivolta soprattutto ai giovani, fino allo sviluppo di carriera e alla formazione continua nel settore pubblico e privato. La mobilità, sia transnazionale che intersettoriale è fondamentale per il programma. L’intensificazione della mobilità dei ricercatori e il rafforzamento delle risorse negli organismi in grado di attrarre ricercatori a livello internazionale promuoveranno i centri di eccellenza nell’intera Unione europea. Il riconoscimento delle esperienze acquisite nei vari settori e paesi, nonché la creazione di condizioni di lavoro adeguate sono anch’essi elementi chiave delle «Azioni Marie Curie». Saranno introdotte misure speciali intese ad incoraggiare i ricercatori all’inizio della carriera e a sostenere le prime fasi della carriera scientifica, come anche misure volte a ridurre il fenomeno della «fuga di cervelli», quali, ad esempio, l’erogazione di contributi per la reintegrazione dei ricercatori.

    Le «Azioni Marie Curie» possono riguardare tutti i settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico cui fa riferimento il trattato. I campi di ricerca sono scelti liberamente dai candidati. È tuttavia prevista la possibilità di focalizzare l’attenzione su talune attività nell’ambito del programma, ad esempio riguardanti discipline scientifiche e aree tecnologiche, regioni partecipanti, tipologia dell’organismo di ricerca e categoria di ricercatori, al fine di rispondere all’evoluzione dei bisogni europei sul piano della formazione per la ricerca, della mobilità, dello sviluppo di carriera e dello scambio di conoscenze. Al fine di assicurare la formazione e la mobilità nell’ambito di nuovi settori tecnologici e di ricerca, sarà garantito un coordinamento adeguato con altre parti del programma quadro, ivi compresa la possibilità di bandi comuni.

    Un plusvalore fondamentale di questo programma è costituito dalla forte partecipazione delle imprese, incluse le PMI. Tutte le «Azioni Marie Curie» incoraggiano la cooperazione tra l’industria e le università sul piano della formazione per la ricerca, dello sviluppo di prospettive professionali e dello scambio di conoscenze, tenendo conto della protezione dei diritti di proprietà intellettuale mentre per i partenariati e i percorsi industria-università è prevista un’azione specifica, riservando un’attenzione particolare alle PMI.

    La dimensione internazionale, componente fondamentale delle risorse umane nel campo della ricerca e dello sviluppo in Europa, sarà integrata nell’ambito dello sviluppo di carriera senza discriminazioni e realizzata mediante il rafforzamento e l’arricchimento della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori, nonché mediante il richiamo in Europa di talenti della ricerca. La dimensione internazionale sarà integrata in tutte le «Azioni Marie Curie» e sarà anche oggetto di azioni autonome.

    Si terrà debito conto dei principi dello sviluppo sostenibile e della parità di genere. Il programma mira ad assicurare l’integrazione della problematica di genere, sia incoraggiando la parità di opportunità in tutte le «Azioni Marie Curie» sia attraverso valutazioni comparative della partecipazione per genere (con un obiettivo minimo di partecipazione femminile del 40 %). Le azioni saranno altresì concepite in modo da aiutare i ricercatori a seguire un percorso di carriera più stabile e da consentire ai ricercatori di trovare un giusto equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita privata, tenendo conto della loro situazione familiare, e da agevolare il reinserimento nel mondo della ricerca dopo un’interruzione. Ove opportuno, il presente programma specifico terrà conto altresì degli aspetti etici, sociali, giuridici e culturali più ampi della ricerca che si intende realizzare e delle sue possibili applicazioni, valutando altresì gli effetti a livello socioeconomico dello sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue prospettive.

    Al fine di sfruttare appieno le possibilità dell’Europa di attrarre ricercatori, le «Azioni Marie Curie» creeranno sinergie concrete sia con altre azioni nell’ambito della politica comunitaria della ricerca, sia con azioni avviate nel quadro di altre politiche comunitarie, quali ad esempio l’istruzione, la coesione e l’occupazione. Si cercherà di creare tali sinergie anche con le azioni attuate a livello regionale, nazionale ed internazionale. La parte «Scienza nella società» nell’ambito del programma «Capacità» prevede azioni volte a collegare l’insegnamento delle scienze alle opportunità di occupazione, nonché azioni di ricerca e coordinamento sui nuovi metodi di didattica delle scienze (14).

    Aspetti etici

    Nel corso dell’attuazione del presente programma specifico e nell’ambito delle attività di ricerca che ne derivano devono essere rispettati i principi etici fondamentali. Essi includono, tra l’altro, i principi che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché la tutela della dignità umana e della vita umana, la protezione dei dati personali e della privacy, nonché la protezione degli animali e dell’ambiente conformemente alla legislazione comunitaria e alle convenzioni internazionali, agli orientamenti e ai codici di condotta applicabili, nella versione più recente, come la dichiarazione di Helsinki, la convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli addizionali, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell’uomo adottata dall’Unesco, la convenzione delle Nazioni Unite sull’interdizione delle armi biologiche e tossiniche, il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e le pertinenti risoluzioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

    Si terrà inoltre conto dei pareri del gruppo europeo di esperti sulle implicazioni etiche delle biotecnologie (1991-1997) e dei pareri del gruppo europeo per l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998).

    Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto della diversità degli approcci esistenti in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca devono applicare la normativa, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi nei quali si svolge la ricerca. In ogni caso sono applicabili le disposizioni nazionali, e nessuna ricerca vietata in uno Stato membro o un altro paese beneficerà di un aiuto finanziario della Comunità per essere svolta in detto Stato membro o detto paese.

    Se del caso, i responsabili di progetti di ricerca devono sollecitare l’approvazione del comitato di etica nazionale o locale competente, prima dell’avvio delle attività di RST. Un esame etico inoltre sarà sistematicamente praticato dalla Commissione nel caso di proposte che trattano questioni sensibili sotto l’aspetto etico o proposte nelle quali le questioni etiche non sono state sufficientemente prese in considerazione. In casi specifici, un esame etico può aver luogo durante la realizzazione di un progetto.

    Non si concederà nessun finanziamento ad attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri.

    Conformemente al protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato, la Comunità tiene pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione delle politiche comunitarie, compresa la ricerca. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (15), stabilisce quanto segue: gli esperimenti devono essere concepiti in modo da evitare angoscia, dolore e sofferenze inutili agli animali da esperimento; il numero degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici deve essere ridotto ad un minimo; occorre utilizzare animali con un grado ridotto di sensibilità neurofisiologica; occorre realizzare gli esperimenti che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. La modifica del patrimonio genetico degli animali e la clonazione di animali possono essere previsti solo se gli scopi perseguiti si giustificano dal punto di vista etico e se le condizioni di queste attività garantiscono il benessere degli animali e il rispetto dei principi della diversità biologica.

    Nel corso dell’attuazione del presente programma, i progressi scientifici e le disposizioni nazionali e internazionali saranno oggetto di un controllo periodico da parte della Commissione, per tenere conto di eventuali sviluppi.

    La ricerca concernente gli aspetti etici legati agli sviluppi scientifici e tecnologici sarà realizzata nell’ambito della parte «Scienza nella società» del programma specifico «Capacità».

    Attività

    Saranno finanziate le seguenti «Azioni Marie Curie»:

    Formazione iniziale dei ricercatori

    Nel quadro di quest’azione si finanzia la formazione iniziale dei ricercatori, solitamente i primi quattro anni (o l’equivalente a tempo pieno) della loro carriera e, se necessario, un ulteriore anno per il completamento della formazione iniziale. L’azione mira a migliorare le prospettive professionali dei ricercatori nel settore pubblico e privato e a rendere quindi più allettante per i giovani la scelta di una carriera nel settore della ricerca, servendosi di un meccanismo transnazionale per la costituzione di reti di contatto, volto a strutturare una condivisione effettiva della formazione iniziale per la ricerca di alto livello tra gli Stati membri e i paesi associati tanto nel settore pubblico che privato.

    L’azione sarà realizzata attraverso il finanziamento a reti di organizzazioni complementari dei diversi paesi impegnati nella formazione per la ricerca, designate mediante procedure selettive. In questo ambito si prevede un sostegno a favore dell’integrazione dei migliori ricercatori nella fase iniziale di carriera nelle équipe di ricercatori di chiara fama. Le reti saranno costituite sulla base di un programma comune di formazione per la ricerca, rispondente a ben identificati bisogni di formazione in definite aree scientifiche o tecnologiche, con un opportuno addentellato con i campi interdisciplinari e quelli sovradisciplinari di nuova individuazione. Detti programmi di formazione si occuperanno segnatamente dello sviluppo e dell’ampliamento delle competenze di ricerca dei ricercatori all’inizio di carriera. La formazione sarà incentrata essenzialmente sull’acquisizione di conoscenze scientifiche e tecnologiche, attraverso la ricerca nell’ambito di singoli progetti, integrata da moduli di formazione riguardanti altre competenze e capacità significative, ad esempio nel campo della gestione e del finanziamento di progetti e programmi di ricerca, dei diritti di proprietà intellettuale ed di altri metodi di valorizzazione dei risultati della ricerca, delle competenze imprenditoriali, degli aspetti etici, della comunicazione e dell’interazione con la società.

    Il programma comune di formazione per la ricerca deve essere coerente sotto il profilo del livello qualitativo e contemplare opportuni meccanismi di supervisione e tutorato. Il programma comune di formazione dovrebbe sfruttare le competenze complementari dei soggetti partecipanti alla rete, comprese quelle delle imprese, nonché altre sinergie. Deve esigere il riconoscimento reciproco della qualità della formazione e, ove possibile, dei diplomi e di altri certificati rilasciati nel quadro del programma. Sarà prestata particolare attenzione ai problemi riguardanti l’occupazione a lungo termine dei ricercatori.

    La partecipazione diretta o indiretta di organizzazioni di diversi settori, segnatamente (con ruolo di capofila) di imprese private nei settori appropriati, costituisce un elemento fondamentale della presente azione. Sono ammessi a fruire di questa misura anche i singoli organismi di ricerca o i gemellaggi scientifici, qualora si dimostri in modo plausibile che gli elementi necessari del programma di formazione per la ricerca saranno effettivamente realizzati attraverso la cooperazione offerta da una cerchia più ampia di partner, senza che questi aderiscano formalmente alla rete.

    Il finanziamento comunitario concesso nell’ambito di quest’azione riguarda:

    l’assunzione di ricercatori da formare, all’inizio di carriera,

    la possibilità di istituire cattedre universitarie negli istituti di istruzione superiore o funzioni equivalenti in altre organizzazioni di ricerca ed imprese per ricercatori esperti, al fine di trasferire nuove conoscenze e rafforzare la funzione di supervisione dei ricercatori all’inizio della carriera formati nell’ambito di una rete,

    la creazione di reti e l’organizzazione di manifestazioni formative di breve durata (conferenze, corsi estivi e corsi di formazione specialistici), aperte sia ai tirocinanti che partecipano alla rete che ai ricercatori esterni.

    Formazione permanente e sviluppo di carriera

    Questa azione è rivolta a ricercatori esperti nei vari stadi della loro carriera professionale e mira a migliorare la diversificazione delle loro competenze individuali, in termini di acquisizione di qualifiche pluri/interdisciplinari o esperienze intersettoriali. L’obiettivo è aiutare i ricercatori a raggiungere e/o rafforzare una funzione indipendente di rilievo, ad esempio diventando ricercatore principale, professore universitario o assumendo altre funzioni di alto livello nel settore dell’insegnamento o nelle imprese. L’azione mira inoltre ad aiutare i ricercatori a riprendere la carriera nell’ambito della ricerca dopo un’interruzione o a (re)inserire i ricercatori in una carriera professionale nel campo della ricerca negli Stati membri e nei paesi associati, compreso il paese d’origine, dopo un’esperienza di mobilità.

    I ricercatori beneficiari di quest’azione dovrebbero avere un’esperienza di almeno quattro anni di attività di ricerca a tempo pieno o l’equivalente di un dottorato; essendo l’azione finalizzata alla formazione permanente e allo sviluppo delle prospettive di carriera, si prevede tuttavia che i ricercatori avranno di norma un’esperienza superiore.

    L’azione sarà attuata mediante:

    i)

    il finanziamento di borse di studio individuali transnazionali intraeuropee, aggiudicate direttamente a livello comunitario ai ricercatori migliori o più promettenti degli Stati membri e dei paesi associati, sulla base della domanda presentata dai ricercatori assieme alle organizzazioni di accoglienza;

    ii)

    il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali o internazionali nel campo della formazione per la ricerca e dello sviluppo di carriera laddove essi soddisfano i criteri del valore aggiunto europeo, della trasparenza e dell’apertura, miranti a una selezione competitiva dei programmi di finanziamento, già esistenti o nuovi, regionali, nazionali e internazionali, incentrati sugli obiettivi stabiliti per la presente azione e fondati sulla mobilità individuale. Tali programmi debbono applicare procedure aperte di concorso, basate sul merito, per i ricercatori partecipanti, sulla base di peer review internazionali e senza limitazioni circa l’origine e/o la destinazione dei candidati. Detti programmi debbono offrire adeguate condizioni di lavoro ai beneficiari finali.

    Del meccanismo di cofinanziamento possono fruire soggetti preminenti, nei rispettivi paesi, nel campo della creazione di capacità di risorse umane nel settore della ricerca. Solitamente si tratterà di organismi appartenenti a una delle seguenti categorie:

    enti pubblici preposti al finanziamento e alla gestione di programmi di borse di studio di ricerca, quali ad esempio ministeri, commissioni nazionali di ricerca, accademie scientifiche o agenzie,

    altri enti pubblici o privati, comprese le grandi organizzazioni di ricerca, che finanziano e gestiscono programmi di borse di studio o in forza di un mandato ufficiale o in qualità di enti riconosciuti dalle autorità pubbliche, quali ad esempio le agenzie istituite da governi nazionali regolamentate dal diritto privato ma con missione di servizio pubblico, organizzazioni di beneficenza, ecc.,

    organismi di livello internazionale la cui missione comprenda la gestione di programmi comparabili a livello europeo.

    Nel quadro del meccanismo di cofinanziamento, la Comunità contribuirà principalmente al finanziamento di borse di studio che soddisfino i requisiti e le finalità della presente azione, segnatamente sotto il profilo della mobilità transnazionale. La competizione internazionale tra ricercatori continuerà a svolgere un ruolo centrale per assicurare la più elevata qualità di ricerca possibile nell’ambito di questa attività.

    Entrambe le modalità di esecuzione saranno sin dall’inizio attuate in parallelo e la modalità di cofinanziamento sarà inizialmente su scala controllata per poter acquisire l’esperienza necessaria. Nel corso del programma quadro una valutazione d’impatto dei due metodi stabilirà le modalità di attuazione per il periodo restante del programma.

    Partenariati e percorsi professionali industria-università

    Obiettivo dell’azione è creare e favorire percorsi professionali dinamici tra gli organismi pubblici di ricerca e le imprese commerciali private, comprese segnatamente le PMI, nonché le industrie di trasformazione tradizionali. Le attività si fonderanno su programmi di cooperazione a lungo termine volti ad intensificare la mobilità intersettoriale e il trasferimento e la condivisione delle conoscenze (compresa la gestione dei progetti, la gestione dei DPI e lo sviluppo dei prodotti), nonché a promuovere la comprensione reciproca dei differenti contesti culturali e delle diverse esigenze, in termini di capacità, di entrambi i settori.

    L’azione sarà attuata in modo flessibile, in particolare sulla base delle buone prassi in materia di partenariato tra l’industria e l’università in tutta l’UE, mediante programmi di cooperazione tra organizzazioni di entrambi i settori (pubblico e privato) di almeno due diversi Stati membri o paesi associati, prevedendo un supporto per le interazioni tra risorse umane in questo contesto. Il sostegno comunitario si esplicherà in una o più delle seguenti modalità:

    distaccamento di personale tra i due settori nell’ambito del partenariato, al fine di rafforzare la cooperazione intersettoriale,

    accoglienza temporanea in entrambi i settori di ricercatori esperti esterni al partenariato,

    creazione di reti e organizzazione di seminari e conferenze per favorire lo scambio intersettoriale di esperienze e conoscenze, al fine di raggiungere un numero più alto di addetti per entrambi i settori,

    come misura specifica a favore delle PMI, un contributo per l’acquisizione di piccole apparecchiature legate alla loro partecipazione alla cooperazione.

    Dimensione internazionale

    La dimensione internazionale, riconosciuta come una componente fondamentale per le risorse umane nel campo della ricerca e sviluppo in Europa, è promossa mediante azioni specifiche sia in termini di sviluppo di carriera dei ricercatori europei che in termini d’intensificazione della cooperazione internazionale attraverso i ricercatori.

    Lo sviluppo di carriera dei ricercatori degli Stati membri e di paesi associati sarà sostenuto attraverso:

    i)

    borse di studio internazionali all’estero, con obbligo di ritorno, destinate a ricercatori esperti nel quadro della formazione permanente e della diversificazione delle competenze, al fine di acquisire nuove capacità e conoscenze;

    ii)

    contributi per il ritorno e la reintegrazione destinati a ricercatori esperti dopo un’esperienza internazionale. Nell’ambito di quest’azione si finanzierà anche la costituzione di reti di ricercatori di Stati membri e paesi associati che si sono stabiliti all’estero, affinché siano attivamente informati e coinvolti negli sviluppi in atto nello Spazio europeo della ricerca.

    La cooperazione internazionale attraverso i ricercatori sarà finanziata mediante:

    i)

    borse di studio internazionali per ricercatori provenienti dall’estero, istituite per attrarre negli Stati membri e nei paesi associati ricercatori altamente qualificati provenienti da paesi terzi, al fine di promuovere la conoscenza a vantaggio dell’Europa e di creare legami ad alto livello. I ricercatori provenienti da paesi in via di sviluppo o da paesi con economie emergenti possono fruire di finanziamenti per la fase di rientro (nel loro paese). Si finanzierà inoltre la costituzione di reti di ricercatori provenienti da paesi terzi negli Stati membri e nei paesi associati, al fine di inquadrare e sviluppare i loro contatti con le rispettive regioni d’origine;

    ii)

    partenariati tra diversi organismi di ricerca in Europa e una o più organizzazioni stabilite in:

    paesi inclusi nella politica europea di vicinato,

    paesi con i quali la Comunità ha un accordo di S&T.

    Sulla base di programmi comuni, la Comunità finanzierà brevi scambi di ricercatori all’inizio di carriera e di ricercatori esperti, l’organizzazione di conferenze a vantaggio reciproco e altre manifestazioni, nonché lo sviluppo di uno scambio sistematico delle migliori prassi aventi riflessi diretti su questioni riguardanti le risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo.

    Queste azioni saranno attuate in coordinamento con le attività internazionali svolte nell’ambito dei programmi «Cooperazione» e «Capacità».

    Azioni specifiche

    Per sostenere la creazione di un reale mercato europeo del lavoro per i ricercatori, è prevista l’attuazione di una serie di misure di accompagnamento, volte ad eliminare gli ostacoli alla mobilità e a migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa. Tali azioni mireranno in particolare a sensibilizzare le parti interessate e l’opinione pubblica, anche attraverso l’aggiudicazione dei premi «Marie Curie», a stimolare e sostenere l’azione condotta a livello di Stati membri e ad integrare le azioni comunitarie. Le azioni specifiche includeranno inoltre misure volte a incentivare gli istituti pubblici che promuovono la mobilità, la qualità e il profilo dei loro ricercatori, allorché tali attività soddisfano i criteri in materia di valore aggiunto europeo, apertura e trasparenza.

    ALLEGATO II

    Informazioni che la Commissione è tenuta a fornire a norma dell’articolo 8, paragrafo 4

    1.

    Informazioni sulle azioni, che consentano di monitorare ciascuna proposta, in tutto l’arco di questa, riguardanti in particolare:

    le proposte presentate,

    la valutazione dei risultati di ciascuna proposta,

    le convenzioni di sovvenzione,

    le azioni concluse.

    2.

    Informazioni sui risultati di ciascun invito a presentare proposte e esecuzione delle azioni, riguardanti in particolare:

    i risultati di ciascun invito,

    i risultati dei negoziati sulle convenzioni di sovvenzione,

    l’esecuzione delle azioni, inclusi i dati sui pagamenti e i risultati delle azioni.

    3.

    Informazioni sull’esecuzione del programma, incluse le informazioni pertinenti a livello di programma quadro, programma specifico e singola attività.

    Tali informazioni (in particolare sulle proposte, la loro valutazione e le convenzioni di sovvenzione) dovrebbero essere fornite in un formato uniforme e strutturato, che possa essere letto e trattato elettronicamente, accessibile attraverso un sistema di informazioni e di segnalazione basato sulla TI che consenta un’analisi agevole dei dati.


    (1)  Parere espresso il 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU C 185 dell’8.8.2006, pag. 10.

    (3)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

    (6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    (7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

    (9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (10)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

    (11)  Comunicazione della Commissione — Una strategia di mobilità per lo Spazio europeo della ricerca, COM(2001) 331 del 20.6.2001 e risoluzione del Consiglio 2001/C367/01.

    (12)  Comunicazione della Commissione — I ricercatori nello Spazio europeo della ricerca: una professione, molteplici carriere, COM(2003) 436 def. del 18.7.2003 e risoluzione del Consiglio 2003/C282/01.

    (13)  Le ricerche sulla cura del cancro delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

    (14)  Per facilitare l’esecuzione del programma, per ciascuna riunione del comitato del programma stabilito nell’ordine del giorno, la Commissione rimborsa, conformemente a quanto da essa stabilito, le spese di un rappresentante per Stato membro nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell’ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede una competenza specifica.

    (15)  GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 16.9.2003, pag. 32).


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