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Document 32006R1908R(01)

    Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, Centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) ( GU L 400 del 30.12.2006 )

    GU L 54 del 22.2.2007, p. 4–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1908/corrigendum/2007-02-22/oj

    22.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 54/4


    Rettifica del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 400 del 30 dicembre 2006 )

    Il regolamento (Euratom) n. 1908/2006 va letto come segue:

    REGOLAMENTO (EURATOM) N. 1908/2006 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2006

    che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 7 e 10,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    visto il parere della Corte dei conti (3),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica è stato adottato con decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (4). L’attuazione del programma quadro e dei suoi programmi specifici, ivi compresi i relativi aspetti finanziari, spetta alla Commissione.

    (2)

    Il settimo programma quadro è attuato conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «regolamento finanziario»), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (6) recante modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (di seguito «modalità di esecuzione»).

    (3)

    Il settimo programma quadro è attuato altresì conformemente alla disciplina concernente gli aiuti di Stato, in particolare la disciplina per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, attualmente le discipline comunitarie per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (7).

    (4)

    Il trattamento di dati riservati è disciplinato da tutta la pertinente normativa comunitaria, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (8), riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza.

    (5)

    Le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università dovrebbero offrire un quadro coerente, completo e trasparente per garantire la più efficace attuazione possibile, tenendo conto della necessità di un accesso agevole per tutti i partecipanti mediante procedure semplificate, conformemente al principio di proporzionalità.

    (6)

    Le regole dovrebbero inoltre facilitare lo sfruttamento della proprietà intellettuale sviluppata da un partecipante, tenendo anche conto delle possibili modalità di organizzazione del partecipante sul piano internazionale, proteggendo al contempo gli interessi legittimi degli altri partecipanti e della Comunità.

    (7)

    Il settimo programma quadro dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un’ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università.

    (8)

    Per ragioni di coerenza e di trasparenza, si applica la definizione di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (9).

    (9)

    È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale sia per quanto concerne le specificità delle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro. In particolare, occorre stabilire regole per quanto concerne il numero di partecipanti e il loro luogo di stabilimento.

    (10)

    I soggetti giuridici dovrebbero essere liberi di partecipare una volta che hanno soddisfatto le condizioni minime. La partecipazione in eccesso rispetto al numero minimo previsto dovrebbe garantire l'attuazione efficace dell’azione indiretta interessata.

    (11)

    Le organizzazioni internazionali che operano nel campo dello sviluppo della cooperazione in materia di ricerca nucleare e di formazione in Europa e che sono composte in gran parte da Stati membri o paesi associati dovrebbero essere incentivate a partecipare al settimo programma quadro.

    (12)

    È opportuno prevedere anche la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali, come previsto nell'articolo 101 del trattato. Tuttavia, è necessario accertarsi che tale partecipazione sia giustificata in termini di rafforzamento del contributo apportato agli obiettivi fissati dal settimo programma quadro.

    (13)

    Ai sensi dell'articolo 198 del trattato, i soggetti giuridici dei territori non europei degli Stati membri sottoposti alla giurisdizione di questi ultimi possono partecipare al settimo programma quadro.

    (14)

    Conformemente agli obiettivi summenzionati, è necessario stabilire i termini e le condizioni del finanziamento comunitario a favore dei partecipanti alle azioni indirette.

    (15)

    La transizione dal metodo di calcolo dei costi utilizzato nel sesto programma quadro dovrebbe essere efficace e agevole. Per favorire i partecipanti, il processo di controllo del settimo programma quadro dovrebbe pertanto riguardare l'impatto sul bilancio di tale cambiamento, in particolare per quanto concerne le relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti

    (16)

    La Commissione deve stabilire ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione e dal presente regolamento, per disciplinare la presentazione, la valutazione e la selezione delle proposte, l’aggiudicazione delle sovvenzioni, nonché le procedure di ricorso per i partecipanti. Occorre in particolare stabilire le regole che disciplinano il ricorso ad esperti indipendenti.

    (17)

    È opportuno che la Commissione stabilisca ulteriori regole e procedure, oltre a quelle previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di esecuzione, per disciplinare la valutazione della capacità giuridica e finanziaria dei partecipanti alle azioni indirette nell'ambito del settimo programma quadro. Tali regole dovrebbero creare il giusto equilibrio tra l'intento di tutelare gli interessi finanziari della Comunità e quello di semplificare e facilitare la partecipazione dei soggetti giuridici al programma quadro.

    (18)

    Il regolamento finanziario e le modalità di esecuzione e il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (10), disciplinano, tra l’altro, la protezione degli interessi finanziari della Comunità, la lotta contro le frodi e le irregolarità, le procedure per il recupero delle somme dovute alla Commissione, l’esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione e le relative sanzioni, nonché gli audit, i controlli e le verifiche effettuati dalla Commissione e dalla Corte dei conti a norma dell’articolo 160 C del trattato.

    (19)

    Occorre che il contributo finanziario della Comunità giunga ai partecipanti senza indebiti ritardi.

    (20)

    Gli accordi conclusi per ciascuna azione dovrebbero prevedere la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di un rappresentante da essa autorizzato, nonché gli audit della Corte dei conti e i controlli sul posto svolti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (11).

    (21)

    La Commissione dovrebbe monitorare sia le azioni indirette realizzate nell'ambito del settimo programma quadro, sia il settimo programma quadro stesso e i suoi programmi specifici. Al fine di garantire che il controllo e la valutazione dell'attuazione delle azioni indirette siano efficaci e coerenti, la Commissione dovrebbe istituire e mantenere un sistema d'informazione appropriato.

    (22)

    Il settimo programma quadro dovrebbe rispecchiare e promuovere i principi generali stabiliti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori (12), rispettandone il carattere volontario.

    (23)

    Le regole che disciplinano la diffusione dei risultati della ricerca dovrebbero garantire che, ove opportuno, i partecipanti proteggono la proprietà intellettuale derivante dalle azioni, e utilizzano e diffondono questi risultati.

    (24)

    Nel rispetto dei diritti dei detentori di proprietà intellettuale, queste regole dovrebbero essere concepite in modo da garantire che i partecipanti e, se del caso, i soggetti ad essi collegati stabiliti in uno Stato membro o paese associato abbiano accesso alle informazioni che apportano al progetto e alle conoscenze che risultano dai lavori di ricerca svolti nell'ambito del progetto nella misura necessaria per eseguire il lavoro di ricerca o utilizzare le conoscenze che ne derivano.

    (25)

    L’obbligo stabilito nell'ambito del sesto programma quadro per alcuni partecipanti di assumersi la responsabilità finanziaria per i loro partner nell'ambito dello stesso consorzio viene soppresso. In tale contesto, è opportuno istituire un «fondo di garanzia per i partecipanti», gestito dalla Commissione, per coprire gli importi dovuti e non rimborsati da partner inadempienti. Tale approccio promuoverà la semplificazione e faciliterà la partecipazione, tutelando al contempo gli interessi finanziari della Comunità in modo appropriato per il programma quadro.

    (26)

    I contributi della Comunità a un’impresa comune costituita in applicazione degli articoli da 45 a 51 del trattato non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

    (27)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

    (28)

    Come stabilito nel regolamento finanziario, la Comunità può offrire un sostegno finanziario tra l’altro mediante:

    a)

    aggiudicazioni di appalti pubblici, sotto forma di un prezzo per beni o servizi stabiliti per contratto e scelti sulla base di un bando di gara;

    b)

    sovvenzioni;

    c)

    contributi finanziari ad un’organizzazione sotto forma di diritti di iscrizione;

    d)

    onorari destinati ad esperti indipendenti di cui all’articolo 16 del presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all’allegato II, lettera a), della decisione 2006/970/Euratom che istituisce il settimo programma quadro (di seguito «azioni indirette»).

    Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del settimo programma quadro, conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

    Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell’ambito del settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo (di seguito «diffusione»).

    Inoltre stabilisce le regole per l’utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle previste dall’azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio (di seguito «utilizzo»).

    Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione (di seguito «diritti di accesso»).

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d'esecuzione, si intende per:

    1)

    «soggetto giuridico»: una persona fisica o giuridica, costituita secondo il diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, o secondo il diritto comunitario o il diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale;

    2)

    «soggetto collegato»: un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, in una delle forme di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

    3)

    «condizioni eque e ragionevoli»: condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto;

    4)

    «conoscenze acquisite»: i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;

    5)

    «conoscenze preesistenti»: le informazioni detenute dai partecipanti prima dell’adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l’attuazione dell’azione indiretta o per la valorizzazione dei suoi risultati;

    6)

    «partecipante»: un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, in conformità del presente regolamento;

    7)

    «organismo di ricerca»: un soggetto giuridico definito come un organismo senza scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;

    8)

    «paese terzo»: uno Stato che non è uno Stato membro;

    9)

    «paese associato»: un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all’insieme o a parte del settimo programma quadro;

    10)

    «organizzazione internazionale»: un’organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità europea, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;

    11)

    «organizzazione internazionale di interesse europeo»: un’organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

    12)

    «organismo pubblico»: qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali;

    13)

    «PMI»: micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;

    14)

    «programma di lavoro»: un piano adottato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico, conformemente all’articolo 2 della decisione 2006/970/Euratom;

    15)

    «meccanismi di finanziamento»: i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito all’allegato II, lettera a), della decisione 2006/970/Euratom.

    Articolo 3

    Riservatezza

    Fatte salve le condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione, nella lettera di nomina o nel contratto, la Commissione e i partecipanti garantiscono la riservatezza di tutti i dati, le conoscenze e i documenti trasmessi loro come materiale riservato.

    CAPO II

    PARTECIPAZIONE

    Articolo 4

    Norme specifiche per la ricerca sull'energia di fusione

    Le norme stabilite nel presente capo si applicano lasciando impregiudicate le norme specifiche per le azioni rientranti nell'area tematica «Ricerca sull'energia di fusione» contenute nel capo IV.

    SEZIONE 1

    Condizioni minime

    Articolo 5

    Principi generali

    1.   Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo, può partecipare ad un’azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime stabilite nel presente capo, ivi comprese le condizioni di cui all’articolo 11.

    Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui all'articolo 6 o 8, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 1 e 2 del trattato deve essere pertanto rafforzato.

    2.   Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (di seguito «CCR») può partecipare alle azioni indirette alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.

    Articolo 6

    Condizioni minime

    1.   Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito:

    a)

    devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali è stabilito in uno Stato membro o un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;

    b)

    tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'articolo 7.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), quando uno dei partecipanti è il CCR o un’organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto comunitario, si considererà che è stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione.

    Articolo 7

    Indipendenza

    1.   Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti l'uno dall’altro quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti:

    a)

    la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;

    b)

    la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

    3.   Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giuridici non costituiscono di per sé rapporti di controllo:

    a)

    la detenzione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valore nominale delle azioni emesse o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investimenti, dello stesso investitore istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;

    b)

    i soggetti giuridici interessati sono di proprietà o sono controllati dallo stesso organismo pubblico.

    Articolo 8

    Azioni di coordinamento e sostegno e formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori

    Per le azioni di coordinamento e sostegno e le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico.

    Il primo comma non si applica alle azioni volte al coordinamento di attività di ricerca.

    Articolo 9

    Partecipanti unici

    Laddove le condizioni minime per un'azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest’ultimo può partecipare da solo ad un’azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato.

    Articolo 10

    Organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi

    La partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, a condizione che soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente capo, nonché tutte le condizioni stabilite nei programmi specifici o nei programmi di lavoro pertinenti.

    Articolo 11

    Condizioni aggiuntive

    Oltre alle condizioni minime stabilite nel presente capo, i programmi specifici e i programmi di lavoro possono stabilire condizioni concernenti il numero minimo di partecipanti.

    Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell’azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

    SEZIONE 2

    Procedure

    Sottosezione 1

    Inviti a presentare proposte

    Articolo 12

    Inviti a presentare proposte

    1.   La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e programmi di lavoro pertinenti.

    Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.

    2.   Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.

    3.   Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi chiari, in modo da garantire che i candidati non rispondano inutilmente.

    Articolo 13

    Eccezioni

    La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:

    a)

    azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l’indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente alle modalità di esecuzione;

    b)

    azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

    c)

    azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;

    d)

    altre azioni, qualora siano previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità d’esecuzione.

    Sottosezione 2

    Valutazione e selezione delle proposte e aggiudicazione delle sovvenzioni

    Articolo 14

    Valutazione, selezione e aggiudicazione

    1.   La Commissione valuta tutte le proposte pervenute in risposta ad un invito a presentare proposte in base ai principi di valutazione e ai criteri di selezione e aggiudicazione.

    I criteri sono quelli dell'eccellenza, dell'impatto e dell'attuazione. In questo ambito, il programma di lavoro specifica i criteri di valutazione e di selezione e può aggiungere criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull’applicazione di questi criteri.

    2.   Una proposta che vada contro i principi etici fondamentali, o che non soddisfi le condizioni fissate nel programma specifico, nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte non è selezionata. Tale proposta può essere esclusa in qualsiasi momento dalle procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione.

    3.   Le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. Le decisioni in materia di finanziamenti sono effettuate sulla base di tale classifica.

    Articolo 15

    Procedure di presentazione, valutazione, selezione e aggiudicazione

    1.   Quando un invito a presentare proposte prevede una procedura di valutazione articolata in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, fondata sulla valutazione in base a un numero limitato di criteri, possono accedere alla seconda fase.

    2.   Quando un invito a presentare proposte prevede specificatamente una procedura di presentazione articolata in due fasi, solo i richiedenti le cui proposte superano la valutazione della prima fase sono invitati a presentare proposte complete nella seconda fase.

    Tutti i richiedenti sono rapidamente informati circa i risultati della prima fase della valutazione.

    3.   La Commissione adotta e pubblica le regole che disciplinano le procedure di presentazione delle proposte, nonché le procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione corrispondenti e pubblica gli orientamenti per i richiedenti, inclusi gli orientamenti per i valutatori. In particolare, stabilisce regole dettagliate per la procedura di presentazione articolata in due fasi (anche per quanto riguarda la portata e la natura della proposta di prima fase nonché della proposta completa di seconda fase) e regole per la procedura di valutazione articolata in due fasi.

    La Commissione fornisce informazioni e stabilisce le procedure di ricorso per i richiedenti.

    4.   La Commissione adotta e pubblica regole destinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello statuto giuridico dei partecipanti alle azioni indirette, nonché della loro capacità finanziaria.

    La Commissione si astiene dal rinnovare tali verifiche salvo nel caso in cui la situazione del partecipante interessato sia cambiata.

    Articolo 16

    Nomina di esperti indipendenti

    1.   La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle proposte.

    Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all’articolo 13, gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno.

    2.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base alle competenze e alle conoscenze necessarie in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti dovranno occuparsi di informazioni riservate, la nomina sarà subordinata ad un appropriato nulla osta di sicurezza.

    Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, quali agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

    La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco.

    Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

    3.   Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione fa il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto d’interesse in relazione all'argomento sul quale è invitato a pronunciarsi.

    4.   La Commissione adotta una lettera tipo di nomina (di seguito «lettera di nomina») che contiene una dichiarazione nella quale l’esperto indipendente certifica l'assenza di conflitti d’interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell’elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente.

    5.   La Commissione pubblica una volta all'anno su qualsiasi mezzo adeguato l’elenco degli esperti indipendenti che l’hanno assistita per il programma quadro e per ciascun programma specifico.

    Sottosezione 3

    Attuazione e convenzioni di sovvenzione

    Articolo 17

    Aspetti generali

    1.   I partecipanti attuano l'azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Comunità.

    2.   La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all’articolo 18, paragrafo 8, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.

    3.   I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.

    4.   Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi relativamente all'esecuzione tecnica dell'azione indiretta, gli altri partecipanti si conformano alla convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.

    5.   Qualora l’attuazione di un’azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad attuarla, la Commissione fa cessare l’azione.

    6.   I partecipanti si accertano che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull'esecuzione dell'azione indiretta o gli interessi della Comunità.

    7.   Se previsto nella convenzione di sovvenzione, i partecipanti all'azione indiretta possono cedere a terzi alcuni elementi del lavoro da effettuare.

    8.   La Commissione stabilisce le procedure di ricorso per i partecipanti.

    Articolo 18

    Disposizioni generali per l’adesione alle convenzioni di sovvenzione

    1.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione 2006/970/Euratom, al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione e conformemente ai principi generali del diritto comunitario.

    Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell’azione indiretta.

    2.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione specifica la parte del contributo finanziario della Comunità che si baserà sul rimborso dei costi ammissibili e la parte che sarà basata su tassi forfetari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfetari.

    3.   La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara.

    4.   La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche sui progressi realizzati per quanto concerne l’attuazione dell’azione indiretta in questione.

    5.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione sia avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite.

    6.   Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti ne garantiscono un’ampia pubblicità e individuano, valutano e selezionano i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dal programma di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi.

    7.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento. Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame.

    8.   Tale convenzione rispecchia i principi generali contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l’assunzione di ricercatori. Affronta se del caso le sinergie col mondo dell’istruzione a tutti i livelli, la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori, le attività volte a rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca.

    9.   La convenzione di sovvenzione tipo prevede la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e della Corte dei conti.

    10.   La convenzione di sovvenzione può stabilire i termini entro cui i partecipanti effettuano le varie notifiche di cui al presente regolamento.

    Articolo 19

    Disposizioni concernenti i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione

    1.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.

    A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite.

    2.   La convenzione di sovvenzione può specificare le condizioni secondo le quali i partecipanti possono opporsi allo svolgimento, da parte di rappresentanti autorizzati dalla Commissione, di audit tecnologici sull'utilizzo e la diffusione delle conoscenze acquisite.

    Articolo 20

    Disposizioni relative alla cessazione

    La convenzione di sovvenzione stabilisce i motivi della sua cessazione, parziale o totale, in particolare in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, di inadempimento, totale o parziale, nonché le conseguenze, per i partecipanti, di un eventuale inadempimento da parte di un altro partecipante.

    Articolo 21

    Disposizioni specifiche

    1.   Per le azioni indirette a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti e, se del caso, di infrastrutture di ricerca nuove, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, la pubblicità, i diritti di accesso e gli impegni che possono avere un impatto per gli utilizzatori dell'infrastruttura.

    2.   Per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo della carriera dei ricercatori, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, i diritti di accesso e gli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell’azione.

    3.   Per salvaguardare gli interessi di difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato, la convenzione di sovvenzione può contenere, se del caso, disposizioni specifiche sulla riservatezza, la classificazione delle informazioni, i diritti di accesso, il trasferimento di proprietà delle conoscenze acquisite e l'utilizzo di queste conoscenze.

    Articolo 22

    Firma e adesione

    La convenzione di sovvenzione entra in vigore all’atto della firma da parte del coordinatore e della Commissione.

    Si applica a tutti i partecipanti che hanno formalmente aderito.

    Sottosezione 4

    Consorzi

    Articolo 23

    Accordi consortili

    1.   Se non diversamente disposto nell’invito a presentare proposte, tutti i partecipanti a un’azione indiretta concludono un accordo (di seguito «accordo consortile»), che disciplina tra l'altro:

    a)

    l'organizzazione interna del consorzio;

    b)

    la ripartizione del contributo finanziario della Comunità;

    c)

    le regole aggiuntive a quelle di cui al capo III sulla diffusione, l'utilizzo e i diritti di accesso, nonché alle disposizioni pertinenti della convenzione di sovvenzione;

    d)

    la composizione di controversie interne, inclusi i casi di abuso di potere;

    e)

    gli accordi tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza.

    2.   La Commissione elabora e pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere sollevate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili.

    Articolo 24

    Coordinatore

    1.   I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un’azione indiretta designano uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità di esecuzione e della convenzione di sovvenzione:

    a)

    monitorare il rispetto, da parte dei partecipanti alle azioni indirette, degli obblighi assunti;

    b)

    verificare che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l’adesione alla convenzione di sovvenzione;

    c)

    ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo conformemente all'accordo consortile ed alla convenzione di sovvenzione;

    d)

    tenere i registri e la contabilità inerenti al contributo finanziario della Comunità e informare la Commissione circa la sua ripartizione, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 35;

    e)

    fungere da intermediario ai fini di una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e riferire regolarmente ai partecipanti e alla Commissione sui progressi del progetto.

    2.   Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.

    Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l’approvazione scritta della Commissione.

    Articolo 25

    Modifiche nel consorzio

    1.   I partecipanti ad un’azione indiretta possono convenire di accogliere un nuovo partecipante o di eliminare un partecipante esistente conformemente alle rispettive disposizioni fissate dall'accordo consortile.

    2.   I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso aderiscono alla convenzione di sovvenzione.

    3.   In casi specifici, qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un’ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.

    Il consorzio valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all’azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui agli articoli 14 e 16.

    4.   Il consorzio notifica eventuali proposte di modifica della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.

    Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono ad esse direttamente legate richiedono l’approvazione scritta della Commissione.

    Sottosezione 5

    Controllo e valutazione dei programmi e delle azioni indirette e comunicazione delle informazioni

    Articolo 26

    Monitoraggio e valutazione

    1.   La Commissione controlla l’esecuzione delle azioni indirette sulla base delle relazioni periodiche presentate a norma dell’articolo 18, paragrafo 4.

    In particolare la Commissione controlla l’attuazione del piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite, presentato a norma dell’articolo 19, paragrafo 1.

    A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 16.

    2.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico che consente di effettuare tale monitoraggio in modo efficiente e coerente nell'insieme del programma quadro.

    Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione pubblica su qualsiasi mezzo adeguato le informazioni sui progetti finanziati.

    3.   Il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 6 della decisione 2006/970/Euratom includono aspetti inerenti all'applicazione del presente regolamento e trattano dell'impatto sul bilancio delle modifiche del metodo di calcolo dei costi rispetto al sesto programma quadro e delle relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti.

    4.   La Commissione nomina, a norma dell'articolo 16, esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell’ambito del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e, se ritenuto necessario, nella valutazione di programmi quadro precedenti.

    5.   Inoltre, la Commissione può costituire gruppi di esperti indipendenti, nominati a norma dell’articolo 16, che la consigliano nell'elaborazione e attuazione della politica di ricerca della Comunità.

    Articolo 27

    Informazioni da mettere a disposizione

    1.   Tenuto debitamente conto dell'articolo 3, la Commissione mette a disposizione di qualsiasi Stato membro o paese associato che ne faccia richiesta tutte le informazioni utili in suo possesso sulle conoscenze acquisite derivanti dai lavori realizzati nell'ambito di un'azione indiretta, a condizione che siano rispettate le condizioni seguenti:

    a)

    le informazioni sono pertinenti ai fini della politica pubblica;

    b)

    i partecipanti non hanno fornito ragioni valide e sufficienti per non comunicare le informazioni in questione.

    2.   In nessun caso, la messa a disposizione di informazioni a norma del paragrafo 1 trasferisce ai destinatari diritti o obblighi della Commissione o dei partecipanti.

    Tuttavia i destinatari considerano tali informazioni riservate, a meno che queste diventino pubbliche o siano rese accessibili al pubblico da parte dei partecipanti o siano state comunicate alla Commissione senza restrizioni circa la loro riservatezza.

    SEZIONE 3

    Contributo finanziario della Comunità

    Sottosezione 1

    Ammissibilità al finanziamento e forme di sovvenzione

    Articolo 28

    Ammissibilità al finanziamento

    1.   Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità i soggetti giuridici elencati qui di seguito che partecipano ad un’azione indiretta:

    a)

    tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario;

    b)

    tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo.

    2.   Nel caso della partecipazione di un’organizzazione internazionale diversa da un’organizzazione internazionale di interesse europeo o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da un paese associato, il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

    a)

    se ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro;

    b)

    se ciò è essenziale per l'attuazione dell’azione indiretta;

    c)

    se tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in qualsiasi altro accordo concluso tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

    Articolo 29

    Forme di sovvenzione

    Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui all'allegato II, lettera a), della decisione 2006/970/Euratom si basa sul rimborso, integrale o parziale, dei costi ammissibili.

    Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfetario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un finanziamento a importi forfetari, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfetario e a importi forfetari. Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.

    I programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte specificano le forme di sovvenzione da utilizzare nelle azioni interessate.

    Articolo 30

    Rimborso dei costi ammissibili

    1.   Le azioni indirette finanziate dalle sovvenzioni sono cofinanziate dai partecipanti.

    Il contributo finanziario della Comunità per il rimborso dei costi ammissibili non dà origine ad un profitto.

    2.   Si tiene conto delle entrate per il versamento della sovvenzione al termine dell’esecuzione dell’azione.

    3.   Per essere ammissibili, i costi sostenuti per l’esecuzione dell’azione indiretta devono soddisfare le condizioni seguenti:

    a)

    devono essere effettivi;

    b)

    devono essere stati sostenuti nel corso della durata dell'azione, ad eccezione di quelli sostenuti per l’elaborazione delle relazioni finali qualora ciò sia previsto nella convenzione di sovvenzione;

    c)

    devono essere stati determinati conformemente ai principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali del partecipante e utilizzati all’unico scopo di conseguire gli obiettivi dell’azione indiretta e ottenere i risultati previsti, nel rispetto dei principi di economia, efficienza ed efficacia;

    d)

    devono essere registrati nella contabilità del partecipante e, in caso di contributi da terzi, devono essere registrati nella contabilità dei terzi in questione;

    e)

    devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto della Comunità, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

    Ai fini della lettera a), i costi medi di personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e di gestione del partecipante e non differiscono in modo significativo dai costi effettivi.

    4.   Il contributo finanziario della Comunità viene calcolato in riferimento al costo complessivo dell'azione indiretta, ma il suo rimborso si basa sui costi dichiarati da ciascun partecipante.

    Articolo 31

    Costi ammissibili diretti e indiretti

    1.   I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all’azione (di seguito «costi diretti ammissibili») e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all’azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all’azione (di seguito «costi indiretti ammissibili»).

    2.   Il rimborso dei costi ai partecipanti si basa sui loro costi ammissibili diretti e indiretti.

    Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), i partecipanti possono utilizzare un metodo di calcolo semplificato dei loro costi indiretti ammissibili a livello del loro soggetto giuridico se ciò è conforme ai loro principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali. I principi da seguire al riguardo figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

    3.   La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi indiretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno, e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.

    4.   In deroga al paragrafo 2, per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfetario dei loro costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto o del rimborso dei costi di terzi.

    La Commissione stabilisce detti tassi forfetari in base ad una stretta approssimazione dei costi indiretti reali interessati, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

    5.   Gli organismi pubblici senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli organismi di ricerca e le PMI, che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata, quando partecipano a meccanismi di finanziamento che comprendono attività di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui all'articolo 32, possono optare per un tasso forfetario equivalente al 60 % dei costi diretti ammissibili totali per sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza anteriore al 1o gennaio 2010.

    Al fine di facilitare la transizione alla piena applicazione del principio generale di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce, per le sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza successiva al 31 dicembre 2009, un tasso forfetario di livello appropriato, che dovrebbe essere un'approssimazione dei costi indiretti reali pertinenti ma non inferiore al 40 %. Esso si baserà su una valutazione della partecipazione da parte di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata.

    6.   Tutti i tassi forfetari figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.

    Articolo 32

    Limiti massimi di finanziamento

    1.   Per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

    Tuttavia, nel caso di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI può raggiungere al massimo il 7 % dei costi totali ammissibili.

    2.   Per le attività di dimostrazione, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili.

    3.   Per le attività sostenute da azioni di coordinamento e sostegno e azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

    4.   Per le attività di gestione, compresi i certificati relativi agli stati finanziari e altre attività non menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3, il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 100 % dei costi totali ammissibili.

    Le altre attività di cui al primo comma comprendono, tra l’altro, la formazione in azioni che non rientrano nel meccanismo di finanziamento per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il coordinamento, il collegamento in rete e la diffusione.

    5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, per determinare il contributo finanziario della Comunità si prendono in considerazione i costi ammissibili e le entrate.

    6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, alle azioni indirette per le quali si utilizza un finanziamento a tasso forfetario o a importi forfetari per l’insieme dell’azione indiretta.

    Articolo 33

    Relazione e audit dei costi ammissibili

    1.   Sono presentate alla Commissione relazioni periodiche concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti e le entrate in relazione all’azione indiretta interessata e, se del caso, un certificato relativo agli stati finanziari, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.

    Occorre notificare anche l’esistenza di un cofinanziamento in relazione all'azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit.

    2.   In deroga al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, è obbligatorio un certificato relativo agli stati finanziari solo qualora l'importo cumulativo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo versati a un partecipante sia pari o superiore a 375 000 EUR per un'azione indiretta.

    Tuttavia, per le azioni indirette di durata pari o inferiore a 2 anni, è richiesto ai partecipanti non più di un certificato relativo agli stati finanziari STET, alla fine del progetto.

    I certificati sui rendiconti finanziari relativi agli Stati finanziari non sono necessari per le azioni indirette interamente rimborsate con importi forfetari o finanziamenti a tasso forfetario.

    3.   Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato relativo agli stati finanziari, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.

    Articolo 34

    Reti di eccellenza

    1.   Il programma di lavoro prevede i tipi di sovvenzione da utilizzare per le reti di eccellenza.

    2.   Se il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfetario, esso è calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell’azione. Il valore unitario per gli importi forfetari è di 23 500 EUR per anno e per ricercatore.

    Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.

    3.   Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell’importo forfetario massimo. Tuttavia i partecipanti che superano i massimali previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.

    4.   Il versamento avviene a scadenze periodiche.

    Detti versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell’attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell’integrazione delle risorse e capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.

    Sottosezione 2

    Pagamento, ripartizione, recupero e garanzie

    Articolo 35

    Pagamento e ripartizione

    1.   Il contributo finanziario della Comunità è immediatamente versato ai partecipanti tramite il coordinatore.

    2.   Il coordinatore tiene dei registri che consentono di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario distribuita ad ogni partecipante.`

    Il coordinatore, su richiesta, comunica dette informazioni alla Commissione.

    Articolo 36

    Recupero

    La Commissione può adottare una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

    Articolo 37

    Meccanismo di copertura dei rischi

    1.   La responsabilità finanziaria di ciascun partecipante si limita ai suoi debiti, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5.

    2.   Al fine di gestire il rischio legato al mancato recupero di importi dovuti alla Comunità, la Commissione istituisce e amministra un «fondo di garanzia dei partecipanti» (di seguito «fondo») conformemente all'allegato.

    Gli interessi finanziari generati dal fondo sono aggiunti a quest'ultimo e servono esclusivamente agli scopi stabiliti all'allegato, punto 3, fatto salvo il punto 4 del medesimo.

    3.   Il contributo al fondo da parte di un partecipante ad un'azione indiretta che assume la forma di una sovvenzione non supera il 5 % del contributo finanziario della Comunità dovuto al partecipante. Al termine dell'azione, l'importo versato al fondo è restituito al partecipante, mediante il coordinatore, fatto salvo il paragrafo 4.

    4.   Se gli interessi generati dal fondo sono insufficienti a coprire le somme dovute alla Comunità, la Commissione può dedurre dall'importo da restituire al partecipante al massimo l'1 % del contributo finanziario della Comunità allo stesso.

    5.   La deduzione di cui al paragrafo 4 non si applica agli organismi pubblici, ai soggetti giuridici la cui partecipazione all’azione indiretta è garantita da uno Stato membro o da un paese associato e agli istituti di istruzione secondaria e superiore.

    6.   La Commissione effettua unicamente una verifica ex ante della capacità finanziaria dei coordinatori e dei partecipanti diversi da quelli di cui al paragrafo 5 che chiedano un contributo finanziario della Comunità per un'azione indiretta superiore a 500 000 EUR, salvo casi eccezionali e in particolare qualora, in base alle informazioni già disponibili, vi siano motivi giustificati per dubitare della capacità finanziaria di detti partecipanti.

    7.   Il fondo è considerato una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Non possono essere richieste o imposte ai partecipanti ulteriori garanzie o cauzioni.

    CAPO III

    DIFFUSIONE, UTILIZZO E DIRITTI DI ACCESSO

    SEZIONE 1

    Conoscenze acquisite

    Articolo 38

    Norme specifiche per la ricerca sull'energia di fusione

    Le norme stabilite nel presente capo si applicano lasciando impregiudicate le norme specifiche per le azioni rientranti nell'area tematica «Ricerca sull'energia di fusione» contenute nel capo IV.

    Sottosezione 1

    Proprietà

    Articolo 39

    Proprietà delle conoscenze acquisite

    1.   Le conoscenze acquisite derivanti dai lavori effettuati nell'ambito di azioni indirette diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono di proprietà del partecipante che ha svolto i lavori che hanno portato a dette conoscenze.

    2.   Se i dipendenti o il personale di altro tipo che lavorano per un partecipante possono rivendicare diritti sulle conoscenze acquisite, il partecipante garantisce che tali diritti possano essere esercitati in modo compatibile con gli obblighi che gli incombono nel quadro della convenzione di sovvenzione.

    3.   Le conoscenze acquisite sono di proprietà della Comunità nei casi seguenti:

    a)

    azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi, conformemente alle norme concernenti gli appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;

    b)

    azioni di coordinamento e sostegno concernenti gli esperti indipendenti.

    Articolo 40

    Proprietà congiunta delle conoscenze acquisite

    1.   Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, essi sono comproprietari di queste conoscenze acquisite.

    Essi definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i termini della convenzione di sovvenzione.

    2.   Qualora non sia stato ancora concluso un accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:

    a)

    informare preventivamente gli altri comproprietari;

    b)

    garantire un’equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.

    3.   Su richiesta, la Commissione fornisce orientamenti su eventuali aspetti da inserire negli accordi di comproprietà.

    Articolo 41

    Trasferimento di conoscenze

    1.   Il proprietario delle conoscenze acquisite può trasferirle a qualsiasi soggetto giuridico, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 e l'articolo 42.

    2.   Se un partecipante trasferisce la proprietà di conoscenze acquisite, trasferisce al cessionario i suoi obblighi riguardo a dette conoscenze acquisite, compreso l'obbligo di ritrasferire gli obblighi stessi a ciascun cessionario successivo, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

    3.   Fatti salvi gli obblighi in materia di riservatezza, qualora il partecipante debba cedere diritti di accesso, deve informarne preventivamente gli altri partecipanti alla stessa azione, fornendo informazioni sufficienti sul nuovo proprietario delle conoscenze acquisite per consentir loro di esercitare i loro diritti di accesso, ai sensi della convenzione di sovvenzione.

    Tuttavia, gli altri partecipanti possono, mediante accordo scritto, rinunciare al diritto di notifica preventiva individuale in caso di trasferimenti di proprietà da un partecipante ad un terzo specificatamente individuato.

    4.   A seguito della notifica, effettuata a norma del paragrafo 3, primo comma, gli altri partecipanti possono opporsi a qualsiasi trasferimento di proprietà qualora possono dimostrare che pregiudica i loro diritti di accesso.

    Qualora uno degli altri partecipanti possa dimostrare che i suoi diritti sarebbero pregiudicati, il trasferimento previsto non avviene fino a quando i partecipanti interessati non giungono ad un accordo.

    5.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione può prevedere che la Commissione sia avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di trasferire la proprietà o di concedere una licenza a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro.

    Articolo 42

    Tutela della competitività europea, della difesa degli interessi degli Stati membri e dei principi etici

    Per quanto concerne le conoscenze acquisite, la Commissione può opporsi a un trasferimento di proprietà o alla concessione di una licenza a terzi stabiliti in un paese terzo non associato al settimo programma quadro, se non ritiene tale trasferimento conforme agli interessi dello sviluppo della competitività dell’economia europea, alla difesa degli interessi degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato, o ai principi etici.

    In tal caso, il trasferimento di proprietà o la cessione di licenze non avviene, a meno che la Commissione ritenga che siano state adottate misure di salvaguardia adeguate.

    Sottosezione 2

    Protezione, pubblicazione, diffusione e utilizzo

    Articolo 43

    Protezione di conoscenze acquisite

    Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il loro proprietario assicura una protezione adeguata ed efficace delle stesse, tenendo in debito conto i suoi interessi legittimi e gli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all’azione indiretta in questione.

    Qualora un partecipante che non è il proprietario delle conoscenze acquisite faccia valere il suo interesse legittimo, deve comunque dimostrare che ne deriverebbe un danno di una gravità sproporzionata.

    Qualora le conoscenze acquisite possano dar luogo ad applicazioni industriali o commerciali e il loro proprietario non le protegga e non le trasferisca ad un altro partecipante, ad un soggetto connesso stabilito in uno Stato membro o paese associato o a terzi stabiliti in uno Stato membro o paese associato insieme agli obblighi correlati conformemente all’articolo 41, non è possibile procedere ad un’attività di diffusione senza informarne preventivamente la Commissione.

    In tal caso la Commissione, con l’accordo del partecipante interessato, può assumersi la proprietà di queste conoscenze acquisite e adottare misure per proteggerle in modo adeguato ed efficace. Il partecipante in questione può opporvisi soltanto se può dimostrare che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi.

    Articolo 44

    Menzione concernente il sostegno finanziario della Comunità

    Le pubblicazioni, le richieste di brevetti depositate da un partecipante o a suo nome, o qualsiasi altra attività di diffusione concernente conoscenze acquisite contiene una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisa che queste conoscenze acquisite sono state prodotte con l'aiuto del sostegno finanziario della Comunità.

    La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.

    Articolo 45

    Utilizzo e diffusione

    1.   I partecipanti utilizzano, o garantiscono che siano utilizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà.

    2.   I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite a norma dell'articolo 12 del trattato.

    La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito.

    3.   Le attività di diffusione sono compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza, i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite e gli interessi degli Stati membri in materia di difesa ai sensi dell'articolo 24 del trattato.

    4.   Prima di avviare un'attività di diffusione, si avvertono gli altri partecipanti interessati.

    A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione alle conoscenze acquisite o preesistenti possano risultare significativamente lesi. In tal caso, l’attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.

    SEZIONE 2

    Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite

    Articolo 46

    Conoscenze preesistenti coperte

    Mediante accordo scritto i partecipanti possono stabilire le conoscenze preesistenti necessarie ai fini dell’azione indiretta escludendo, se del caso, alcuni elementi specifici.

    Articolo 47

    Principi

    1.   Tutte le richieste concernenti diritti di accesso sono effettuate per iscritto.

    2.   Se non altrimenti stabilito dal proprietario delle conoscenze acquisite o preesistenti, i diritti di accesso non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.

    3.   È possibile concedere licenze esclusive per le conoscenze acquisite o preesistenti, a condizione che tutti i partecipanti dichiarino per iscritto che rinunciano ai loro diritti di accesso.

    4.   Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi accordo che prevede, per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso alle conoscenze acquisite o preesistenti deve garantire che vengono mantenuti i potenziali diritti di accesso di altri partecipanti.

    5.   Fatti salvi gli articoli 48 e 49 e la convenzione di sovvenzione, i partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.

    6.   La cessazione della sua partecipazione ad un’azione indiretta non incide in alcun modo sull'obbligo del partecipante di concedere tali diritti di accesso agli altri partecipanti all'azione in questione, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dalla convenzione di sovvenzione.

    Articolo 48

    Diritti di accesso ai fini dell’esecuzione di azioni indirette

    1.   I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione.

    Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

    2.   I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell’ambito dell’azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

    Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

    Articolo 49

    Diritti di accesso ai fini dell'utilizzo

    1.   I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per l'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite.

    Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

    2.   I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti qualora queste siano necessarie per l'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.

    Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.

    3.   Anche un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato beneficia dei diritti di accesso, di cui ai paragrafi 1 e 2, alle conoscenze acquisiste o preesistenti alle stesse condizioni del partecipante cui è collegato, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione o dell'accordo consortile.

    4.   Una richiesta di diritti di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi degli eventi elencati qui di seguito:

    a)

    fine dell’azione indiretta;

    b)

    cessazione della partecipazione del proprietario delle conoscenze acquisite o preesistenti interessate.

    I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.

    CAPO IV

    NORME SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE AD AZIONI NELL'AREA TEMATICA «RICERCA SULL'ENERGIA DI FUSIONE»

    Articolo 50

    Campo di applicazione

    Le norme contenute nel presente capo si applicano ad attività svolte nell'ambito dell'area tematica «Ricerca sull'energia di fusione», come stabilito nel programma specifico. In caso di conflitto tra le norme fissate dal presente capo e quelle fissate nei capi II e III, si applicano quelle del presente capo.

    Articolo 51

    Attuazione della ricerca sull'energia di fusione

    Le attività svolte nell'area tematica «Ricerca sull'energia di fusione» possono essere attuate in base alle procedure e alle norme per la diffusione e l'utilizzo stabilite nei seguenti quadri:

    a)

    contratti di associazione conclusi tra la Comunità e gli Stati membri o paesi terzi associati o soggetti giuridici negli Stati membri o in paesi terzi associati;

    b)

    l'accordo europeo per lo sviluppo della fusione (EFDA), concluso tra la Comunità e organizzazioni stabilite in Stati membri e paesi associati o che agiscono per loro conto;

    c)

    l'impresa comune europea per il progetto ITER, basata sulle disposizioni del titolo II, capo 5, del trattato;

    d)

    accordi internazionali di cooperazione con paesi terzi o altri soggetti giuridici eventualmente istituiti da tali accordi, in particolare l'accordo ITER;

    e)

    qualsiasi altro accordo multilaterale concluso tra la Comunità e organizzazioni associate, in particolare l'accordo sulla mobilità del personale;

    f)

    azioni di condivisione dei costi per promuovere la ricerca sull'energia di fusione e contribuire ad essa, poste in essere con organismi di Stati membri o di paesi associati al settimo programma quadro e per le quali non esista un contratto di associazione.

    Articolo 52

    Contributo finanziario della Comunità

    1.   I contratti di associazione di cui all'articolo 51, lettera a), e le azioni di condivisione dei costi di cui all'articolo 51, lettera f), stabiliscono le norme per il contributo finanziario della Comunità alle attività che ne sono oggetto.

    Il tasso base annuo del contributo finanziario della Comunità non supera il 20 % per la durata del settimo programma quadro.

    2.   Previa consultazione del comitato consultivo per il programma di fusione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del programma specifico che attua il settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le azioni di ricerca nucleare e formazione (13), la Commissione può finanziare:

    a)

    nell'ambito dei contratti di associazione e fino al 40 %: spese per specifici progetti di cooperazione tra associati che siano stati raccomandati per un sostegno prioritario dal comitato consultivo e siano stati approvati dalla Commissione; il sostegno prioritario si concentra su azioni pertinenti all’ITER/DEMO, salvo nel caso di progetti che siano già stati riconosciuti prioritari nel corso di programmi quadro precedenti;

    b)

    azioni svolte in base all'accordo europeo per lo sviluppo della fusione, compresi gli appalti, o nell'ambito dell'impresa comune citata all'articolo 51, lettera c);

    c)

    azioni svolte in base all'accordo sulla mobilità del personale.

    3.   Nel caso di progetti e azioni che ricevono un contributo finanziario conformemente al paragrafo 2, lettera a) o b), tutti i soggetti giuridici di cui all'articolo 51, lettere a) e b), hanno il diritto di partecipare agli esperimenti compiuti sull'attrezzatura del caso.

    4.   Il contributo finanziario della Comunità per azioni svolte nell'ambito di uno degli accordi internazionali di cooperazione di cui all'articolo 51, lettera d), è fissato conformemente a detto accordo oppure da un soggetto giuridico istituito dall'accordo stesso. La Comunità può gestire la propria partecipazione e il proprio contributo finanziario all'accordo in questione tramite un appropriato soggetto giuridico.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 53

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. KORKEAOJA

    ALLEGATO

    Fondo di garanzia per i partecipanti

    1.

    Il fondo sarà gestito dalla Comunità rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo a nome dei partecipanti, alle condizioni che saranno stabilite dalla convenzione di sovvenzione tipo.

    La Commissione affiderà la gestione finanziaria del fondo alla Banca europea per gli investimenti o, conformemente all'articolo 13, lettera b), ad un istituto finanziario appropriato (di seguito «banca di deposito»). La banca di deposito gestisce il fondo secondo le istruzioni impartite dalla Commissione.

    2.

    La Commissione può pareggiare, a partire dal prefinanziamento iniziale dovuto al consorzio, il contributo dei partecipanti al fondo e versarlo al fondo a loro nome.

    3.

    Se un partecipante deve versare degli importi alla Comunità, la Commissione, fatte salve le sanzioni che possono essere comminate al partecipante inadempiente conformemente al regolamento finanziario, può:

    a)

    ordinare alla banca di deposito di trasferire direttamente l'importo dovuto dal fondo al coordinatore dell'azione indiretta, se questa è ancora in corso, ed i restanti partecipanti convengono di applicarlo in modo identico riguardo ai suoi obiettivi, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4. Gli importi trasferiti dal fondo saranno considerati contributi finanziari della Comunità; oppure

    b)

    se l'azione indiretta è cessata o già conclusa, procedere al recupero effettivo dell'importo in questione dal fondo.

    La Commissione emetterà un ordine di recupero a favore del fondo nei confronti del partecipante. La Commissione può adottare a tal fine una decisione di recupero conformemente al regolamento finanziario.

    4.

    Gli importi recuperati dal fondo durante il settimo programma quadro costituiranno entrate ad esso destinate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

    Non appena sarà completata l'esecuzione di tutte le sovvenzioni nell'ambito del settimo programma quadro, tutti gli importi residui del fondo saranno recuperati dalla Commissione ed iscritti nel bilancio della Comunità, fatte salve decisioni in merito all'ottavo programma quadro.


    (1)  Parere del 30 novembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del 5 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere reso a seguito di consultazione non obbligatoria.

    (3)  GU C 203 del 25.8.2006, pag. 1. Parere reso di iniziativa propria.

    (4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60; rettifica a pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

    (5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

    (6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).

    (7)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

    (8)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

    (9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

    (10)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

    (11)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

    (12)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 67.

    (13)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.


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