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Document 32006R1463R(01)

    Rettifica del regolamento (CE) n. 1463/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006 , recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea ( GU L 277 del 9.10.2006 )

    GU L 48 del 16.2.2007, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1463/corrigendum/2007-02-16/oj

    16.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 48/3


    Rettifica del regolamento (CE) n. 1463/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante adattamento del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in seguito all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277 del 9 ottobre 2006 )

    1)

    A pagina 1 è inserito il seguente considerando:

    «(4 bis)

    Al fine di concedere alla Bulgaria e alla Romania gli stessi benefici degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 per quanto riguarda l’intensità massima dell’aiuto per gli investimenti sostenuti al fine di soddisfare i requisiti della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), la Bulgaria e la Romania dovrebbero essere inserite nell’elenco dei paesi che beneficiano dell’aliquota massima del 75 %.

    2)

    A pagina 1, articolo 1, è aggiunto il seguente punto:

    «3)   nella quarta colonna dell’allegato, nelle righe relative all’articolo 26(2), il sesto comma è sostituito dal seguente:

    “Del costo dell’investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004, nonché in Bulgaria e Romania, per l’attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio ( 1 ) entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva”».


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).»


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