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Document 32006E0998R(01)

Rettifica dell’azione comune 2006/998/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2006 , che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea ( GU L 405 del 30.12.2006 )

GU L 29 del 3.2.2007, p. 23–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/998/corrigendum/2007-02-03/oj

3.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 29/23


Rettifica dell’azione comune 2006/998/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 405 del 30 dicembre 2006 )

L’azione comune 2006/998/PESC va letta come segue:

AZIONE COMUNE 2006/998/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2006

che modifica l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha adottato, il 20 luglio 2001, l'azione comune 2001/555/PESC sull'istituzione di un centro satellitare dell'Unione europea (1).

(2)

A norma dell'articolo 22 di detta azione comune, il segretario generale/alto rappresentante ha presentato il 28 luglio 2006 una relazione sull'attuazione dell'azione comune nella prospettiva di un'eventuale revisione.

(3)

Il 22 settembre 2006 il Comitato politico e di sicurezza (CPS), nel suo ruolo di supervisione politica delle attività del centro, ha preso atto di tale relazione e ha raccomandato che il Consiglio modifichi, se del caso, l'azione comune sulla scorta della relazione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza l'azione comune 2001/555/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'azione comune 2001/555/PESC è modificata come segue:

1)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Missione

1.   Il centro, conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza (2), sostiene il processo decisionale dell'Unione europea nel settore della PESC, in particolare della PESD, anche per quanto riguarda le operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, fornendo, se del caso, prodotti risultanti dall'analisi delle immagini satellitari e dei dati collaterali, ivi comprese le immagini aeree e servizi connessi, conformemente agli articoli 3 e 4.

2.   Nell'ambito della missione, il segretario generale/alto rappresentante, in seguito alla relativa richiesta e se lo consentono le capacità del centro, darà le opportune istruzioni di fornire prodotti o servizi:

i)

ad uno Stato membro o alla Commissione;

ii)

agli Stati terzi che abbiano accettato le disposizioni di cui all'allegato sull'associazione alle attività del centro;

iii)

se la richiesta riguarda il settore della PESC, in particolare della PESD, alle organizzazioni internazionali quali le Nazioni Unite (ONU), l'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

2)

all'articolo 8 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il direttore nomina il vicedirettore del centro previa approvazione del consiglio di amministrazione. Il mandato del vicedirettore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato un'unica volta per tre anni. Il direttore è responsabile dell'assunzione del resto del personale del centro.»;

3)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Programma di lavoro

1.   Entro il 30 settembre di ogni anno, il direttore elabora un progetto annuale di programma di lavoro per l'anno successivo, corredato di un progetto di programma di lavoro a lungo termine contenente prospettive indicative per altri due anni e lo presenta al consiglio di amministrazione.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione approva il programma di lavoro annuale e il programma di lavoro a lungo termine.»;

4)

all'articolo 12 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le entrate del centro sono costituite dai contributi degli Stati membri tranne la Danimarca, determinati sulla base del reddito nazionale lordo (RNL), dai pagamenti incassati quale restrizione dei servizi resi e da entrate varie.»;

5)

all'articolo 12 il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le richieste effettuate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, sono oggetto di recupero delle spese in conformità degli orientamenti stabiliti nelle regole finanziarie del centro di cui all'articolo 15.»;

6)

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Procedure di bilancio

1.   Entro il 30 settembre di ogni anno il direttore presenta al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio annuale per il centro, che comprende le spese amministrative ed operative nonché le entrate previste per il successivo esercizio finanziario e le stime indicative a lungo termine delle spese e delle entrate in vista del progetto di programma di lavoro a lungo termine.

2.   Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione approva il bilancio annuale del centro all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.

3.   In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o impreviste il direttore può proporre al consiglio di amministrazione un progetto di bilancio rettificativo. Il consiglio di amministrazione, tenendo debitamente conto dell'eventuale urgenza, approva il bilancio rettificativo all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri.»;

7)

l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Comando

1.   D'intesa con il direttore, esperti degli Stati membri nonché funzionari delle istituzioni o degli organi dell'Unione europea possono essere comandati presso il centro per un periodo determinato a posti di lavoro all'interno della struttura organizzativa del centro e/o per compiti o progetti specifici.

2.   In caso di crisi, il centro può essere potenziato da personale specializzato, comandato dagli Stati membri, dalla Commissione o dal segretariato generale del Consiglio. La necessità e la durata del comando sono definite dal segretario generale/alto rappresentante in consultazione con il direttore del centro.

3.   Le disposizioni per il comando sono adottate dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

4.   I membri del personale possono essere comandati per un periodo determinato, nell'interesse del servizio, ad un posto all'esterno del centro, conformemente alle disposizioni relative al personale del centro.»;

8)

è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 20 bis

Associazione della Commissione

La Commissione è pienamente associata ai lavori del centro. Il centro stabilisce le necessarie disposizioni amministrative e relazioni di lavoro con la Commissione, al fine di massimizzare le sinergie e di evitare inutili doppioni scambiando conoscenze specialistiche e consulenza nei settori in cui le attività della Comunità sono rilevanti per la missione del centro e in cui le attività del centro hanno attinenza con quelle comunitarie.»;

9)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Relazione

Il segretario generale/alto rappresentante presenta al Consiglio, entro il 31 luglio 2011, una relazione sul funzionamento del centro corredata, se necessario, di raccomandazioni adeguate in vista del suo ulteriore sviluppo.»;

10)

L'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, l'articolo 12, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, sono soppressi.

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 200 del 25.7.2001, pag. 5.

(2)  Un'Europa sicura in un mondo migliore — Strategia europea in materia di sicurezza, approvata dal Consiglio europeo di Bruxelles del 12 dicembre 2003.»;


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